01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
01.07.2020 - 31.12.2020
01.07.2016 - 30.06.2020
05.04.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 04.04.2016
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1

Ordinanza

sul trasporto di viaggiatori (OTV) del 4 novembre 2009 (Stato 1° luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto
di viaggiatori (LTV), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata;

b. le deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori; c. i particolari relativi ai contratti concernenti il trasporto regolare e professionale di viaggiatori e di bagagli per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.


Art. 2

Regolarità (art. 2 cpv. 1 lett. a LTV) 1

La corsa di andata e ritorno è considerata alla stregua di due corse.

2

Nel trasporto internazionale di viaggiatori sono considerate regolari le corse che si effettuano almeno quattro volte nell'arco di un mese.

Art. 3 Trasporto professionale

(art. 2 cpv. 1 lett. b LTV) 1

Per pagamento si intende qualsiasi contropartita, in particolare una prestazione in denaro o in natura.

2

Una corsa costituisce un trasporto professionale anche se non è pubblica.

RU 2009 6027 1 RS

745.1

745.11

Trasporto di viaggiatori 2

745.11


Art. 4

Principio (art. 6 e 8 LTV) 1

Le concessioni e le autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori possono essere conferite a:

a. persone

fisiche;

b. persone

giuridiche.

2

La concessione o l'autorizzazione stabilisce con quale mezzo di trasporto è effettuato il trasporto di viaggiatori.

3

Le concessioni e le autorizzazioni possono essere soggette a condizioni o legate a obblighi.

Capitolo 2:

Concessioni e autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori nel traffico interno Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 5

Funzione di collegamento (art. 3 LTV) 1

Vi è funzione di collegamento quando ad almeno un'estremità della linea si trova un punto di raccordo con la rete interregionale, nazionale o internazionale dei trasporti pubblici e all'altra estremità o tra le due estremità della linea una località.

2

Sono considerate località gli agglomerati in cui tutto l'anno almeno 100 abitanti risiedono in:

a. zone edificabili adiacenti secondo la legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio, comprese le zone di protezione delle acque, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti culturali;

b. insediamenti sparsi tradizionali; c. valli nelle regioni di montagna, il cui collegamento è effettuato da un punto comune.


Art. 6

Trasporto di viaggiatori soggetto a concessione (art. 6 LTV) Una concessione è necessaria per: a. i collegamenti conformi all'orario fra determinati punti di partenza e di arrivo, nell'ambito dei quali i viaggiatori salgono o scendono dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall'orario (servizio di linea), con funzione di collegamento; 2 RS

700

Ordinanza

3

745.11

b. il servizio di linea senza funzione di collegamento: 1.3 per i veicoli a guida vincolata, ad eccezione dei piccoli impianti di trasporto a fune, delle sciovie e dei traghetti fluviali,

2. per i veicoli a guida non vincolata, quando i luoghi di destinazione sono serviti da più di dieci coppie di corse al giorno; c. le corse effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente (corse in base alla domanda), con funzione di collegamento; d. le corse nell'ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni di viaggio (corse analoghe al servizio di linea), in particolare i trasporti su richiesta e le corse collettive, con funzione di collegamento;

e. il trasferimento di passeggeri aerei tra un aeroporto e una località o una regione turistica (trasferimento dagli aeroporti).


Art. 7

Trasporto di viaggiatori soggetto ad autorizzazione (art. 7 cpv. 2 LTV) Un'autorizzazione cantonale è necessaria per: a. se non soggetti a concessione secondo l'articolo 6: il servizio di linea, le corse in base alla domanda e le corse analoghe al servizio di linea;

b. le corse nell'ambito delle quali sono trasportati esclusivamente scolari o studenti (trasporto di scolari);

c. le corse nell'ambito delle quali sono trasportati esclusivamente lavoratori (trasporto di lavoratori); d. le corse effettuate da un'impresa non attiva nel settore dei trasporti, o quelle effettuate per suo conto o a sua richiesta, destinate esclusivamente ai suoi clienti, membri o visitatori.


Art. 8

Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori (art. 5 LTV) 1

Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori: a. le corse con veicoli a guida non vincolata atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente; b. le corse che, nell'arco di un anno, sono offerte regolarmente e conformemente all'orario durante 14 giorni consecutivi al massimo;

c. il trasporto esclusivo di disabili; d. il trasporto esclusivo di militari: e. le corse nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono trasportati da un punto di partenza comune fino a una destinazione di 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Trasporto di viaggiatori 4

745.11

viaggio comune, purché il trasporto sia effettuato nell'ambito di un'offerta di viaggio «tutto compreso»; f. le corse nell'ambito delle quali sono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo (corse circolari);

g. tutte le altre corse che non rientrano negli articoli 6 o 7.

2

Le corse che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono alla privativa sui trasporti. 3 In caso di dubbio, spetta all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decidere se per un servizio di trasporto è necessaria una concessione o un'autorizzazione.


Art. 9

Concessioni e autorizzazioni per linee 1

Per il trasporto di viaggiatori sono rilasciate concessioni e autorizzazioni su determinate linee.

2

Per linea si intendono tutte le corse con uno stesso punto iniziale e finale, comprese le corse supplementari nonché le corse al mattino e alla sera su singoli tratti. Per punto iniziale e finale si intendono anche i nodi e i punti dove la funzione di collegamento cambia. 3 Le prestazioni di trasporto che hanno diverse funzioni di collegamento sulla stessa tratta sono considerate una linea.


Art. 10

Concessioni e autorizzazioni di zona 1

Per il trasporto di viaggiatori con veicoli a guida non vincolata all'interno di una determinata zona possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni per: a. il trasporto su richiesta e le corse collettive; b. le reti del traffico locale.

2

Per ogni zona può essere rilasciata una sola concessione o autorizzazione di zona per gli stessi servizi di trasporto.

Sezione 2: Concessioni

Art. 11

Condizioni per il rilascio (art. 9 cpv. 1 e 2 LTV) 1

Una concessione può essere rilasciata soltanto se: a. la prestazione di trasporto prevista può essere fornita in modo adeguato ed economicamente sostenibile, in particolare soltanto se interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente non vi si oppongono;

Ordinanza

5

745.11

b. non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica per l'offerta esistente di altre imprese di trasporto, in particolare se: 1. non è pregiudicata l'esistenza di offerte di trasporto che hanno ricevuto una concessione dalla Confederazione, 2. le offerte di trasporto esistenti e cofinanziate dall'ente pubblico con contributi d'esercizio o d'investimento non sono esposte a una sensibile concorrenza; c. l'impresa possiede tutti i diritti necessari per l'utilizzazione delle vie di comunicazione;

d. l'impresa garantisce il rispetto delle disposizioni legali.

2

Nel caso dei trasferimenti da un aeroporto si suppone che essi non espongano ad una sensibile concorrenza le offerte di trasporto esistenti e cofinanziate dall'ente pubblico.


Art. 12


4

Domanda di concessione 1

L'impresa deve presentare una domanda di concessione all'UFT al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell'inizio o dell'ampliamento delle corse. Se la domanda è inoltrata nell'ambito di una messa a concorso secondo l'articolo 32 LTV, i termini sono retti dall'articolo 27e capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 20095 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

2

La domanda deve essere motivata e contenere le indicazioni menzionate nell'allegato. In caso di rinnovo o di modifica della concessione l'UFT può rinunciare a singoli documenti.

3

La domanda dev'essere inoltrata in forma cartacea e firmata con firma giuridicamente valida. La documentazione può essere inoltrata in forma elettronica.

L'UFT può esigere altre copie della domanda e della documentazione in forma cartacea.

4

In caso di messa a concorso l'impresa inoltra la domanda di concessione unitamente all'offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all'allegato, numero II lettera a. Prima dell'inizio della consultazione, i committenti possono esigere informazioni supplementari dall'impresa che ha presentato l'offerta economicamente più favorevole secondo l'articolo 32g capoverso 1 LTV.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

5 RS

745.16

Trasporto di viaggiatori 6

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Art. 13

Consultazione (art. 6 cpv. 1 LTV) 1

Prima del rilascio di una concessione, l'UFT sente i Cantoni, le associazioni di trasporto, le imprese di trasporto e i gestori dell'infrastruttura interessati.6 2 Spetta ai Cantoni sentire i Comuni nonché altre autorità e cerchie interessati.


Art. 14


7

Coordinamento all'interno dei trasporti pubblici Per il rilascio della concessione, l'UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento all'interno dei trasporti pubblici.


Art. 15


8

Durata della concessione (art. 6 cpv. 3 LTV) 1

La concessione è rilasciata o rinnovata per dieci anni.

2

La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in particolare se:

a. l'impresa di trasporto lo richiede; b. al momento della domanda la pianificazione delle messe a concorso dei Cantoni committenti prevede una messa a concorso per la linea in questione; oppure c. una messa a concorso prevede una durata di validità inferiore.

3

Nel caso di una durata d'ammortamento più lunga dei mezzi d'esercizio, la concessione può essere rilasciata o rinnovata per un periodo più lungo, ma non superiore a 25 anni.

4

La durata della concessione per gli impianti di trasporto a fune è di 25 anni. La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore se l'impresa di trasporto lo richiede.


Art. 16

Rinnovo della concessione (art. 9 cpv. 1 e 2 LTV) La concessione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni applicabili al suo rilascio. Si applicano per analogia gli articoli 11-15.


Art. 17

Modifica della concessione 1

L'UFT può modificare la concessione durante il suo periodo di validità.9 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Ordinanza

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745.11

2

Le deroghe alla concessione di lieve entità, in particolare per quanto concerne la denominazione della linea, non richiedono una modifica della concessione. 3 Un'impresa che intende derogare alla concessione deve darne notifica all'UFT almeno tre mesi prima. Se risulta necessaria una modifica della concessione, l'UFT lo comunica all'impresa entro quattro settimane dalla notifica.

4

La prestazione di trasporto può essere effettuata, interamente o parzialmente, al massimo per un anno con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione, senza che quest'ultima debba essere modificata.


Art. 18

Trasferimento della concessione La concessione può essere trasferita a un terzo su domanda delle imprese partecipanti.


Art. 19

Contratto d'esercizio 1

Singoli diritti e obblighi, soprattutto relativi all'esecuzione di corse, possono essere trasferiti a un terzo mediante un contratto d'esercizio.

2

L'impresa concessionaria continua a essere responsabile nei confronti della Confederazione per quanto concerne l'adempimento degli obblighi.

3

Se sono trasferiti diritti e obblighi di un'offerta di trasporto cofinanziata dall'ente pubblico mediante contributi d'esercizio o d'investimento, l'impresa concessionaria garantisce l'osservanza delle prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all'articolo 35 LTV.10 4 I contratti d'esercizio sono inviati all'UFT per informazione.


Art. 20

Procedura in caso di modifica o trasferimento della concessione In caso di modifica o trasferimento della concessione, si applicano per analogia gli articoli 11-14.


Art. 21

Ritiro della concessione Se intende rinunciare alla sua attività, il titolare della concessione deve presentare una domanda di ritiro all'UFT. Esso non può cessare l'esercizio prima del ritiro della concessione.


Art. 22


11

Revoca della concessione (art. 9 cpv. 3 e 4 LTV) L'UFT revoca la concessione interamente o parzialmente se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

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Art. 23

Designazione ufficiale D'intesa con l'impresa, l'UFT stabilisce la sua designazione ufficiale e le sue iniziali. Queste sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

Sezione 3:

Immatricolazione di veicoli per le offerte di trasporto concessionarie

Art. 24

Esame del veicolo prima dell'immatricolazione 1

L'UFT esamina i veicoli stradali e i battelli che devono essere immatricolati nell'ambito di una concessione, secondo le prescrizioni concernenti l'immatricolazione di veicoli stradali e battelli.

2

Per i veicoli stradali, in singoli casi l'UFT può affidare l'esame alle autorità di immatricolazione cantonali o alle aziende e organizzazioni da queste abilitate e che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni. Esse rendono conto all'UFT delle verifiche effettuate.


Art. 25


12

Immatricolazione dei veicoli 1

L'UFT approva l'immatricolazione nell'ambito di una concessione se dal relativo esame risulta che il veicolo stradale o il battello soddisfa le prescrizioni determinanti.

2

I Cantoni rilasciano la necessaria approvazione per l'immatricolazione di veicoli stradali.


Art. 26

Disponibilità dei veicoli 1

L'impresa concessionaria deve garantire la costante disponibilità dei veicoli stradali e dei battelli necessari all'adempimento degli obblighi previsti nella concessione e disporre di un numero sufficiente di veicoli di riserva. 2

Più imprese concessionarie possono utilizzare in comune i veicoli di riserva.


Art. 27

Esame dopo

l'immatricolazione

1

Le autorità d'immatricolazione cantonali sono responsabili delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei veicoli stradali dopo la loro immatricolazione.

2

L'UFT è responsabile delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei battelli dopo la loro immatricolazione.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

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Art. 28

Sostituzione, trasformazione e non conformità dei veicoli La sostituzione, la trasformazione e la dichiarazione di non conformità dei veicoli stradali e dei battelli da parte della polizia devono essere notificate senza indugio all'UFT.


Art. 29

Modifiche successive dei veicoli Se la sicurezza del traffico o altri importanti motivi lo richiedono, l'autorità competente può ordinare che i veicoli stradali e i battelli immatricolati siano modificati o completati.

Sezione 4: Autorizzazioni cantonali

Art. 30

Condizioni per il rilascio (art. 9 cpv. 1 e 2 LTV) Un'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se: a. le offerte esistenti di trasporti pubblici non sono pregiudicate; b. le offerte di trasporto esistenti e cofinanziate dall'ente pubblico con contributi d'esercizio o d'investimento non sono esposte a una sensibile concorrenza;

c. non vi si oppongono interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente; e

d. l'impresa garantisce il rispetto delle disposizioni legali.

a13 Esonerazione dagli obblighi fondamentali (art. 7 cpv. 3 LTV) In caso di trasporto di viaggiatori scarsamente rilevante secondo l'articolo 7 LTV l'impresa è esonerata dagli obblighi fondamentali di cui agli articoli 12-16 LTV.


Art. 31

Rinnovo dell'autorizzazione

(at. 9 cpv. 1 e 2 LTV) L'autorizzazione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni applicabili al suo rilascio.


Art. 32

Modifica e trasferimento dell'autorizzazione L'autorizzazione può essere modificata o trasferita su domanda del titolare.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

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Art. 33

Rinuncia all'autorizzazione 1

Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento all'attività oggetto dell'autorizzazione.

2

Il titolare deve notificare la rinuncia all'autorità che rilascia l'autorizzazione.


Art. 34

Competenza per il rilascio di autorizzazioni (art. 7 cpv. 2 LTV) 1

I Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni secondo la presente sezione. 2

Per il trasporto di scolari e di lavoratori oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova la scuola o il luogo di lavoro. Per gli altri trasporti oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova il punto di partenza delle corse. I Cantoni interessati devono essere sentiti. In caso di controversia decide l'UFT.


Art. 35

Comunicazione all'UFT

I Cantoni inviano le loro autorizzazioni all'UFT per informazione.


Art. 36

Prescrizioni cantonali I Cantoni emanano prescrizioni complementari relative alla procedura d'autorizzazione e, in particolare, designano le autorità preposte alle autorizzazioni e alla sorveglianza. Essi fissano gli emolumenti.

Capitolo 3:

Autorizzazioni per il trasporto internazionale di viaggiatori (art. 8 e 9 LTV)

Art. 37

Campo d'applicazione

1

Il presente capitolo si applica al trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.

2

Un'autorizzazione secondo il presente capitolo non conferisce il diritto di trasportare viaggiatori esclusivamente all'interno della Svizzera (divieto di cabotaggio).


Art. 38

Trasporto di viaggiatori con autorizzazione federale Un'autorizzazione federale è necessaria per: a. il servizio di linea internazionale; b. le corse in base alla domanda; c. le corse analoghe al servizio di linea, in particolare il trasporto su richiesta e le corse collettive.

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Art. 39

Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori (art. 5 LTV) 1

Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori: a. le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente;

b. il trasporto di scolari; c. il trasporto di lavoratori; d. il trasporto esclusivo di disabili; e. il trasporto esclusivo di militari; f. le corse del traffico turistico nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in una destinazione di viaggio comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un'ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto nell'ambito dell'offerta forfettaria, sia previsto per i viaggiatori l'alloggio nel luogo di destinazione (corse pendolari con alloggio); g. le corse circolari; h. tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nell'articolo 38.

2

Le corse previste che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti del trasporto soggetto ad autorizzazione e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono all'obbligo di autorizzazione.

3

In caso di dubbio, spetta all'UFT decidere se per un servizio di trasporto è necessaria un'autorizzazione.


Art. 40

Autorizzazioni per linee Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente per linee e non per zone.


Art. 41

Foglio di viaggio per il trasporto stradale 1

Nell'ambito del trasporto stradale, per le corse circolari internazionali e le corse pendolari con alloggio di cui all'articolo 39 lettere f e g è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell'inizio della corsa.

2

Il foglio di viaggio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. il tipo di servizio di trasporto; b. l'itinerario principale;

c. nel caso di corse pendolari con alloggio, la durata del soggiorno, la data di partenza e di rientro, nonché il luogo di partenza e di destinazione; d. le imprese di trasporto partecipanti.

3

Il foglio di viaggio è distribuito dall'UFT o da un servizio da esso designato.

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Art. 42

Itinerario e fermate

1

Quale itinerario deve essere scelto un percorso diretto tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione.

2

Le fermate possono essere allestite solo nei punti nodali più importanti del trasporto pubblico. L'UFT può limitare il loro numero per servizio di trasporto.

3

Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

4

I Cantoni provvedono a istituire fermate adeguate e ne assicurano il collegamento al trasporto pubblico.

5

D'intesa con le autorità interessate, l'UFT può stabilire i valichi di frontiera che devono essere utilizzati.


Art. 43

Ripartizione della prestazione di trasporto Le imprese di trasporto svizzere ed estere devono ripartire fra di loro la prestazione di trasporto. La quota annua dell'impresa di trasporto svizzera nella prestazione deve essere rilevante. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.


Art. 44

Condizioni per il rilascio 1

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se: a. l'impresa garantisce il rispetto delle disposizioni legali; b. non è pregiudicata in modo sensibile l'esistenza di offerte di trasporto stradale autorizzate, a meno che su una determinata linea vi sia una sola offerta di trasporto;

c. l'offerta analoga di trasporto ferroviario su corrispondenti linee o tratti di linee non è esposta a una sensibile concorrenza; d. non sono offerte soltanto le corse più redditizie; e. le corse sono effettuate con i veicoli direttamente a disposizione dell'impresa;

f. nel trasporto esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e quelle estere; sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali; g. tutte le imprese partecipanti dispongono di un'assicurazione minima conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 20 novembre 195914 sull'assicurazione dei veicoli, che si applica in tutti gli Stati interessati;

h. tutte le imprese partecipanti sono iscritte nel registro delle persone soggette all'imposta sul valore aggiunto; i. l'effettuazione del servizio di trasporto può avvenire in conformità con le disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti.

2

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se è stata approvata da tutti gli Stati interessati.

14 RS

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Ordinanza

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3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può esigere da ogni impresa partecipante una garanzia bancaria di 15 000 franchi per la prima autorizzazione e di 5000 franchi per ogni ulteriore autorizzazione. La garanzia bancaria serve a coprire eventuali richieste delle autorità svizzere, in particolare in relazione a violazioni della legislazione in materia di trasporto e di sicurezza del traffico stradale. 4

Il Cantone in cui è stabilita l'impresa responsabile della gestione è competente per la verifica del rispetto delle disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti, in particolare per la verifica del rispetto dei piani di servizio presentati con la domanda.


Art. 45

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione L'articolo 44 si applica per analogia al rinnovo e alla modifica delle autorizzazioni.

Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre dimostrare che la prestazione di trasporto è stata ripartita secondo l'articolo 43.


Art. 46

Rinuncia all'autorizzazione 1

Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla stessa. Esso deve motivare la sua rinuncia.

2

La rinuncia diventa effettiva tre mesi dopo che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione ha ricevuto la relativa dichiarazione.

3

Se la rinuncia è motivata con una domanda insufficiente, il termine è di un mese.

4

L'impresa deve comunicare alla clientela e al pubblico la cessazione del servizio di trasporto.


Art. 47

Revoca dell'autorizzazione (art. 9 cpv. 3 lett. b LTV) Il DATEC revoca l'autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.


Art. 48

Domande di autorizzazione 1

Le domande di rilascio, rinnovo o modifica di autorizzazioni secondo il presente capitolo devono essere inoltrate all'UFT in un'unica copia al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell'inizio o del proseguimento delle corse.

2

Le domande devono contenere le indicazioni menzionate al numero VI dell'allegato.


Art. 49

Consultazione

1

Prima del rilascio di un'autorizzazione, l'autorità competente sente i Cantoni e le imprese di trasporto interessati.

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745.11

2

Spetta ai Cantoni consultare i proprietari fondiari e i Comuni, nonché altre autorità e cerchie interessate.


Art. 50

Autorizzazione

1

L'autorizzazione non è trasferibile. Il suo titolare può tuttavia affidare il servizio di trasporto a un'altra impresa, purché ciò sia previsto nell'autorizzazione.

2

L'autorizzazione contiene le seguenti indicazioni: a. il tipo di servizio di trasporto; b. il titolare dell'autorizzazione ed eventuali subappaltatori; c. l'itinerario, in particolare il luogo di partenza e di destinazione; d. la durata di validità dell'autorizzazione; e. la durata e la frequenza del servizio di trasporto; f.

le fermate e gli orari; g. eventuali condizioni e obblighi nonché informazioni importanti.

3

Nell'ambito del servizio di linea internazionale con autobus, una copia dell'autorizzazione autenticata dall'UFT o dall'autorità estera deve essere tenuta a bordo di ogni veicolo e presentata su richiesta agli organi di controllo.


Art. 51

Liste di passeggeri nel trasporto stradale 1

Nell'ambito del trasporto stradale, il titolare dell'autorizzazione nel servizio di linea provvede ad allestire una lista dei passeggeri prima di ogni corsa. La lista dei passeggeri deve essere tenuta a bordo del veicolo durante la corsa. 2 La lista deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. le imprese partecipanti; b. le targhe d'immatricolazione dei veicoli; c. i nomi dei conducenti; d. il numero dell'autorizzazione; e. la data di partenza e di arrivo; f.

il luogo di partenza e di destinazione; g. i cognomi e i nomi dei passeggeri nonché il luogo in cui salgono e scendono.

3

Il titolare dell'autorizzazione provvede a cancellare i dati rilevati entro 100 giorni.


Art. 52

Informazioni ai passeggeri 1

Le imprese rendono gli orari accessibili al pubblico.

2

Le imprese appongono l'itinerario in modo ben visibile sul veicolo.

Ordinanza

15

745.11


Art. 53

Veicoli

1

Le corse possono essere effettuate soltanto con i veicoli immatricolati a nome delle imprese figuranti nell'autorizzazione. Nel caso di una situazione eccezionale, non prevedibile e temporanea, ad eccezione di carenze di capacità, possono essere impiegati veicoli di altre imprese. 2 I veicoli impiegati devono essere immatricolati nel luogo ove ha sede il titolare dell'autorizzazione.


Art. 54

Battelli

Le disposizioni concernenti l'immatricolazione di veicoli per le offerte di trasporto concessionarie di cui agli articoli 24-29 si applicano per analogia alle offerte di trasporto internazionale con i battelli.


Art. 55

Competenza

Il DATEC è competente per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni. L'UFT è competente per il rinnovo e la modifica.

Capitolo 4: Contratto di trasporto Sezione 1: Trasporto di viaggiatori nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato
a15 Obblighi relativi alle tariffe (art. 15 LTV) 1

Le tariffe sono determinate in particolare in base alla distanza, al comfort dei veicoli, all'attrattiva dell'offerta e alle coincidenze. 2 Le imprese coordinano la tariffazione in modo da attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell'infrastruttura.

3

Nel caso di titoli di trasporto validi solo su determinate tratte e vincolati a una o più corse, dev'essere possibile modificarne la validità mediante il pagamento di un adeguato supplemento.


Art. 56


16

Trasporto diretto nel traffico concessionario (art. 16 LTV) 1

Il trasporto diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all'interno e all'esterno di organizzazioni ai sensi dell'articolo 17 LTV.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Trasporto di viaggiatori 16

745.11

2

Le imprese devono offrire il trasporto diretto nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell'articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza. 3 Nell'ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il trasporto diretto se:

a. le condizioni tecniche lo permettono; b. il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.

4

La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il trasporto diretto.


Art. 57

Titolo di trasporto (art. 19 e 20 LTV) 1

I viaggiatori devono essere in possesso di titoli di trasporto validi. Essi devono conservarli per la durata del viaggio e presentarli su richiesta alle persone incaricate del controllo.

2

Le tariffe possono prevedere l'obbligo per i viaggiatori di obliterare i titoli di trasporto. Quest'obbligo deve essere reso noto nelle stazioni e alle fermate e, se possibile, indicato nei veicoli.

3

Un titolo di trasporto nominativo non è trasferibile.


Art. 58

Contenuto del titolo di trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus (art. 19 cpv. 3 LTV) 1

Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale, l'impresa deve emettere per i passeggeri un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:

a. il nome e l'indirizzo dell'impresa di trasporto; b. il luogo di partenza e di destinazione; c. l'indicazione «corsa semplice» o «corsa di andata e ritorno»; d. la durata di validità del titolo di trasporto; e. il prezzo del trasporto; f.

il cognome e il nome del passeggero o dei passeggeri; g. le condizioni contrattuali che, per quanto ammissibile, derogano alle disposizioni legali.

2

Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.


Art. 59

Esclusione dal trasporto in generale (art. 22 cpv. 1 LTV) 1

L'impresa può escludere dal trasporto le persone che: a. sono in stato di ebrietà oppure sotto l'influsso di stupefacenti;

Ordinanza

17

745.11

b. si comportano in modo sconveniente; c. non osservano le prescrizioni sull'uso e il comportamento oppure non si conformano agli ordini del personale.

2

Per motivi di sicurezza, i bambini possono essere esclusi da determinati generi di trasporto anche se accompagnati da un adulto.


Art. 60

Esclusione dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport nel traffico concessionario (art. 12 cpv. 2 LTV) 1

Nel traffico concessionario, l'impresa può rifiutare il trasporto di persone finalizzato alla pratica di uno sport se le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per tale tipo di sport, in particolare nel caso di pericolo di valanghe. 2

Il contratto di trasporto può prevedere la possibilità da parte dell'impresa di escludere una persona dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare il relativo titolo di trasporto se, nella zona servita dall'impresa e immediatamente prima del trasporto previsto, tale persona ha messo in pericolo terzi e vi è motivo di ritenere che possa continuare a farlo.

3

Un pericolo per terzi può essere dato in particolare dal fatto che la persona interessata:

a. si è comportata in modo sconsiderato; b. ha percorso un pendio esposto al pericolo di valanghe; c. non ha rispettato i segnali di istruzione e di divieto relativi alla sicurezza; d. si è opposta agli ordini sulla sicurezza degli agenti dei servizi di vigilanza e di soccorso.


Art. 61

Mancata coincidenza nel traffico concessionario (art. 21 LTV) 1

Se il ritardo o la soppressione di una corsa nel traffico concessionario impedisce loro di proseguire il viaggio con la corsa prevista nell'orario, i viaggiatori possono: a. rinunciare al proseguimento del viaggio e chiedere il rimborso del prezzo del viaggio e del trasporto dei bagagli per il percorso non effettuato; b. chiedere il trasporto gratuito per sé e per i bagagli fino alla stazione di partenza con la prima corsa adatta come pure il rimborso degli importi pagati;

c. proseguire il viaggio con la prossima corsa adatta; se necessario, l'impresa deve modificare il titolo di trasporto (proroga della validità, cambiamento d'itinerario, validazione per una classe superiore o una categoria diversa di veicoli), senza chiedere un sovrapprezzo; d. acconsentire al proseguimento del viaggio con un altro vettore di trasporto.

2

Il viaggiatore che non può proseguire il viaggio lo stesso giorno ha diritto al rimborso delle spese supplementari, al massimo tuttavia per un pernottamento e una prima colazione.

Trasporto di viaggiatori 18

745.11

3

I viaggiatori devono annunciare le loro pretese senza indugio, altrimenti ne perdono il diritto.


Art. 62

Bagaglio a mano (art. 23 cpv. 1 LTV) Le tariffe disciplinano quali oggetti possono essere portati come bagagli a mano.


Art. 63

Bagagli a mano esclusi (art. 23 cpv. 1 LTV) 1

Non possono essere portati come bagagli a mano: a. le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base all'ordinanza del 29 novembre 200217 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) oppure alle disposizioni d'esecuzione emanate dal DATEC in virtù dell'articolo 1 dell'ordinanza del 4 novembre 200918 sul trasporto di merci (OTM); b. le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio;

c. animali viventi; è fatto salvo il capoverso 3; d. le cose che recano incomodo agli altri viaggiatori o che possono provocare danni.

2

Se vi è il sospetto che il viaggiatore porti con sé cose escluse dal trasporto, l'impresa può ispezionare il contenuto del bagaglio a mano in presenza del viaggiatore.

3

Le tariffe disciplinano le condizioni di ammissione di cani e piccoli animali docili.

Esse determinano se e per quali animali deve essere pagato un prezzo di trasporto.

Sezione 2: Trasporto di bagagli

Art. 64

Bagagli esclusi dal trasporto nel traffico concessionario 1

Non possono essere inviati come bagagli: a. le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base alla SDR19 oppure alle disposizioni d'esecuzione emanate dal DATEC in virtù dell'articolo 1 OTM20; b. le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio;

c. animali viventi.

17 RS

741.621

18 RS

742.411

19 RS

741.621

20 RS

742.411

Ordinanza

19

745.11

2

Se vi è il sospetto che siano trasportate cose escluse dal trasporto, l'impresa può ispezionare i bagagli.


Art. 65

Trasporto di bagagli nel traffico concessionario 1

Nel traffico concessionario, dopo l'accettazione del trasporto o dopo un trasbordo, i bagagli sono trasportati con la prossima corsa adatta.

2

L'impresa può escludere il trasporto di bagagli da determinate corse.


Art. 66

Trasporto di bagagli nel servizio di linea internazionale con autobus 1

Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale possono essere trasportati solo i bagagli a mano e i bagagli dei passeggeri che viaggiano con la stessa corsa.

2

Al passeggero è consegnato un documento di trasporto. Quest'ultimo rende possibile una chiara identificazione di ogni unità di bagaglio e contiene il nome e l'indirizzo dell'impresa.

3

È vietato il trasporto di bagagli nello spazio riservato ai passeggeri. Nel portabagagli possono essere trasportati esclusivamente i bagagli. 4

Ogni passeggero ha diritto al trasporto di almeno un'unità di bagaglio di dimensioni e peso adeguati. 5

Sono escluse dal trasporto le unità di bagaglio di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e c. L'ispezione dei bagagli si basa sull'articolo 64 capoverso 2.


Art. 67

Termine di riconsegna nel traffico concessionario (art. 26 cpv. 3 LTV) 1

Nel traffico concessionario, i bagagli depositati entro le 19.00 devono essere pronti per la riconsegna a partire dalle 9.00 del secondo giorno successivo.

2

I bagagli depositati dopo le 19.00 sono considerati depositati il giorno successivo.


Art. 68

Riconsegna nel traffico concessionario 1

Nel traffico concessionario, i bagagli sono riconsegnati contro restituzione dell'attestazione di diritto e dietro pagamento delle spese eventualmente gravanti l'invio.

2

Se non è presentata alcuna attestazione di diritto, l'impresa verifica se la persona è autorizzata a farsi consegnare i bagagli. L'impresa può esigere una garanzia.


Art. 69

Termine di ritiro nel traffico concessionario (art. 26 cpv. 3 LTV) Nel traffico concessionario, le tariffe disciplinano il termine per il ritiro.

Trasporto di viaggiatori 20

745.11


Art. 70

Vendita dei bagagli non ritirati nel traffico concessionario (art. 26 cpv. 3 e sezione 9 LTV) 1

Nel traffico concessionario, i bagagli non ritirati possono essere venduti dopo tre mesi dalla scadenza del termine di ritiro. 2 I bagagli il cui contenuto è visibilmente deperibile o quelli il cui valore non copre le spese di conservazione possono essere venduti immediatamente.

3

L'avente diritto deve essere avvertito almeno cinque giorni prima della vendita, se la natura dei bagagli lo consente.

4

L'impresa ha i diritti e gli obblighi di una mandataria dell'avente diritto. Essa risponde dei danni solo fino a concorrenza del valore dei bagagli.


Art. 71

Perdita nel traffico concessionario (art. 27 e sezione 9 LTV) 1

Nel traffico concessionario, i bagagli sono considerati persi se non sono stati riconsegnati o messi a disposizione entro 14 giorni dal termine di consegna. 2 Se i bagagli non sono riconsegnati, l'avente diritto può esigere che gli sia attestata la data in cui ne ha chiesto la riconsegna.

3

Nel caso di perdita totale o parziale dei bagagli, l'impresa deve risarcire o rimborsare esclusivamente:

a. il danno comprovato, tuttavia per un massimo di 2000 franchi per unità di bagaglio e per un massimo di 10 000 franchi per invio; b. il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per i bagagli persi.


Art. 72

Bagagli ritrovati nel traffico concessionario (art. 27 e sezione 9 LTV) 1

Nel traffico concessionario, se i bagagli considerati persi sono ritrovati entro un anno dopo la domanda di riconsegna, l'impresa deve avvisarne l'avente diritto.

2

L'avente diritto può esigere, entro 30 giorni dall'avviso, che i bagagli gli siano riconsegnati gratuitamente in una stazione svizzera opportuna. In questo caso, egli ha diritto a un'indennità per la riconsegna ritardata. Deve però restituire l'indennità per la perdita, previa deduzione delle eventuali spese di cui all'articolo 71 capoverso 3 lettera b.

3

L'impresa dispone dei bagagli di cui non è chiesta la riconsegna o che sono ritrovati dopo la scadenza del termine.


Art. 73

Danneggiamento e perdita parziale nel traffico concessionario (art. 27 e sezione 9 LTV) 1

Nel traffico concessionario, l'impresa redige un verbale se un danneggiamento o una perdita parziale: a. sono stati da essa scoperti o presunti;

Ordinanza

21

745.11

b. sono stati annunciati dall'avente diritto al momento della riconsegna o, se il danno non era visibile, entro tre giorni dalla riconsegna.

2

Nel verbale sono riportati la massa e lo stato dei bagagli e, se possibile, la portata del danno, la sua causa e il momento in cui si è verificato. Il verbale deve essere compilato possibilmente in presenza dell'avente diritto.

3

Una copia del verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

Quest'ultimo può chiedere un accertamento giudiziale.

4

In caso di danneggiamento, l'impresa deve pagare un'indennità corrispondente al danno comprovato.

5

L'indennità non può tuttavia eccedere: a. in caso di danneggiamento totale, l'importo pagabile per perdita totale; b. in caso di danneggiamento parziale, l'importo pagabile per perdita della parte danneggiata.


Art. 74

Riconsegna ritardata nel traffico concessionario (art. 27 LTV) 1

Se, nel traffico concessionario, i bagagli sono riconsegnati in ritardo, l'impresa deve pagare un'indennità corrispondente al danno comprovato, tuttavia per un massimo di 200 franchi per unità di bagaglio e periodo indivisibile di 24 ore a partire dalla domanda di riconsegna e per 14 giorni al massimo.

2

L'indennità è cumulata con l'indennità per perdita parziale o danneggiamento parziale se il danno non è dovuto al ritardo. In questo caso l'indennità complessiva non può tuttavia superare l'importo di quella dovuta in caso di perdita totale.

3

L'indennità per ritardo nella riconsegna non è pagata se è versata un'indennità per perdita totale.


Art. 75

Cause particolari di danno nel traffico concessionario (art. 27 cpv. 3 secondo periodo LTV) Nel traffico concessionario, si presume una causa di danno diversa dal trasporto se: a. i bagagli, per loro stessa natura, sono esposti al rischio di rottura, ruggine, deterioramento interno, gelo, calore, disseccazione o spargimento; b. l'imballaggio manca o è difettoso; c. i bagagli sono stati caricati, trasbordati o scaricati dal mittente; d. il danno può essersi verificato al momento del compimento delle operazioni prescritte dalla dogana, dalla polizia o da altre autorità; e. il mittente ha violato una disposizione sull'ammissione di bagagli al trasporto.

Trasporto di viaggiatori 22

745.11


Art. 76

Veicoli a motore accompagnati (carico di autoveicoli) (art. 27 LTV) 1

L'impresa risponde, per i veicoli a motore accompagnati ammessi al trasporto, fino a concorrenza di 8000 franchi per veicolo.

2

Nel caso di riconsegna ritardata, l'indennità non può eccedere il prezzo del trasporto.

3

L'impresa non è responsabile del danneggiamento o della perdita di oggetti lasciati nel veicolo. Essa risponde del danneggiamento o della perdita degli oggetti trasportati nel veicolo soltanto se i danni sono dovuti a sua colpa.

Sezione 3: Cose trovate

Art. 77

1 Chi trova una cosa smarrita sull'area o in un veicolo di un'impresa deve consegnarla senza indugio al personale della stessa.

2

L'impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.

3

Se la conosce, l'impresa deve avvisare la persona che ha smarrito la cosa e custodire debitamente la cosa trovata.

4

Dopo averla custodita per tre mesi, l'impresa può vendere all'incanto pubblico la cosa trovata. La vendita all'incanto deve essere pubblicata. Le cose trovate il cui valore attuale non supera i 50 franchi possono essere vendute all'incanto o a trattative private già dopo un mese. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

5

Le cose trovate che richiedono spese di conservazione elevate o che sono esposte a rapido deterioramento possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Capitolo 5: Controlli, obblighi di collaborazione e trattamento di dati

Art. 78

Controlli e obblighi di collaborazione (art. 52 LTV) 1

Le imprese devono informare l'UFT sul loro esercizio per consentire all'UFT di svolgere i suoi compiti. Devono allestire la documentazione finanziaria e statistica secondo le istruzioni dell'UFT e presentarla a quest'ultimo. 2 Le imprese devono lasciar viaggiare sui loro veicoli, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, i collaboratori dell'UFT per scopi di servizio e concedere loro l'accesso a impianti, installazioni e veicoli.

3

Le imprese permettono lo svolgimento di controlli intesi a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti. Nell'ambito di questi controlli, le persone autorizzate possono in particolare:

Ordinanza

23

745.11

a. verificare i libri contabili e altri documenti aziendali dell'impresa; b. procurarsi in loco copie o estratti dei libri contabili e dei documenti.

4

Le interruzioni dell'esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere annunciate immediatamente all'UFT e alla clientela interessata.

5

Per il resto, si applica l'ordinanza del 28 giugno 200021 concernente le inchieste sugli infortuni.


Art. 79

Trattamento dei dati da parte dell'UFT (art. 53 LTV) 1

Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese i seguenti dati concernenti le linee, i tratti di linee e le zone: a. numero di passeggeri per il traffico giornaliero medio, per il traffico feriale medio, per l'ora di punta al mattino nelle due direzioni e per l'ora di punta alla sera nelle due direzioni; b. diagramma di carico giornaliero; c. luoghi di partenza e di destinazione dei viaggiatori; d. numero di corse; e. tipo di veicoli; f.

ripartizione territoriale degli abbonamenti.

2

I dati possono essere utilizzati anche da altri Uffici federali e dai Cantoni a fini statistici e di studio.


Art. 80

Elenchi

1

L'elenco delle concessioni e delle autorizzazioni della Confederazione e gli elenchi delle autorizzazioni cantonali sono pubblici.

2

Gli elenchi comprendono i nomi e gli indirizzi delle concessionarie e dei titolari di autorizzazioni, nonché il contenuto e la durata della relativa concessione o autorizzazione.

Capitolo 6: Misure amministrative

Art. 81

(art. 61 LTV)

1

Se constata che un'impresa viola ripetutamente la privativa sul trasporto di viaggiatori o le disposizioni della concessione o dell'autorizzazione, l'UFT concede all'impresa un termine entro il quale conformarsi ai suoi obblighi, avvertendola che, in caso di mancato adempimento, saranno disposte sanzioni amministrative.

21 RS 742.161

Trasporto di viaggiatori 24

745.11

2

L'UFT può disporre sanzioni amministrative quando: a. senza di esse vi è da aspettarsi che le disposizioni applicabili non siano rispettate; oppure

b. le disposizioni applicabili sono state violate in modo grave e ripetuto.

3

L'UFT può in particolare: a. impedire l'ingresso dei veicoli in Svizzera; b. impedire ai veicoli il proseguimento della corsa; c. vietare la presa in consegna di passeggeri.

4

Se inoltre è messa in pericolo la sicurezza della circolazione, l'UFT può sequestrare i veicoli.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 82

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate le seguenti ordinanze: 1. ordinanza del 25 novembre 199822 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori,

2. ordinanza del 5 novembre 198623 sul trasporto pubblico.


Art. 83

Modifica del diritto vigente …24


Art. 84

Disposizioni transitorie 1

Le concessioni e le autorizzazioni in corso di validità rimangono in vigore. Per il rinnovo, il trasferimento, la modifica, il ritiro e la revoca si applica la presente ordinanza.

2

Alla procedura relativa alle domande di concessione e di autorizzazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente, ad eccezione dei trasferimenti dagli aeroporti di cui all'articolo 6 lettera e. La procedura per tali trasferimenti si basa sulla presente ordinanza.


Art. 85

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

22 [RU

1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 all. n. II 5, 2008 3547] 23 [RU

1986 1991, 1994 1848 2714, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697] 24 La mod. può essere consultata alla RU 2009 6027.

Ordinanza

25

745.11

Allegato25

(art. 12 cpv. 2 e 48 cpv. 2) I

Tutte le domande di concessione devono contenere: a. il nome, il cognome e l'indirizzo o la ragione sociale, la sede e l'indirizzo del richiedente;

b. un estratto del registro di commercio; c. la motivazione della domanda, in particolare i dati che comprovano che la prestazione di trasporto richiesta è adeguata allo scopo ed economica; d. le linee previste con la designazione delle fermate e la distanza che le separa; e. una carta topografica con indicazione della linea e delle fermate; f. la durata del servizio, ossia se si prevede di effettuare le corse durante tutto l'anno o soltanto durante un determinato periodo e se possono essere soppresse in presenza di determinate condizioni; g. la data in cui si prevede di iniziare l'esercizio; h. la durata della concessione auspicata; i.

l'orario e la tariffa; j.

per le linee del trasporto di viaggiatori che non danno diritto a un'indennità, un conto di previsione con l'indicazione di chi copre eventuali disavanzi; k. il proprietario dei veicoli e l'azienda a cui appartiene il personale viaggiante; l.

l'indicazione della misura in cui si tiene conto delle esigenze dei disabili; m. per le concessioni comprendenti trasferimenti dagli aeroporti, il consenso scritto dei proprietari interessati in merito all'uso delle fermate servite; n. informazioni sulle condizioni di lavoro e sui contratti collettivi di lavoro.

II

Le domande di concessione per autobus devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I: a. la marca, il tipo, l'anno e il numero di posti dei veicoli previsti per le corse e dei veicoli di riserva nonché i rimorchi viaggiatori, purché non siano già impiegati nel traffico concessionario; b. una copia dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada.

25 Aggiornato dal n. II dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Trasporto di viaggiatori 26

745.11

III

Le domande di concessione per le imprese filoviarie devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I: a. un rapporto tecnico contenente in particolare indicazioni sul tipo di impianti elettrici fissi e di veicoli; b. i disegni da cui risulta il tipo dei veicoli; c. un'attestazione secondo la quale le autorità competenti dei Cantoni interessati hanno autorizzato l'uso della via pubblica per la posa degli impianti elettrici.

IV

Le domande di concessione per i battelli devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I, indicazioni concernenti i battelli, la loro designazione e i dati tecnici, nonché la loro portata.

V

Le domande di concessione per le ferrovie devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I: a. l'attestazione del diritto di utilizzare l'infrastruttura ferroviaria conformemente all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie o all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 199827 concernente l'accesso alla rete ferroviaria;

b. la quota del fatturato che l'impresa è disposta a versare come contributo di copertura conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria.

VI

1. Le domande di autorizzazione federale devono contenere: a. il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente oppure la ragione sociale, la sede e l'indirizzo del richiedente nonché di tutti i partner di cooperazione e subappaltatori; b. la durata di validità dell'autorizzazione auspicata o la data di avvio e di cessazione del servizio di trasporto;

c. l'itinerario del servizio di trasporto; d. la durata (tutto l'anno o stagionale) del servizio di trasporto; 26 RS

742.101

27 RS

742.122

Ordinanza

27

745.11

e. la frequenza del servizio di trasporto; f. l'orario; g. un elenco delle fermate con l'indirizzo preciso o la designazione univoca delle fermate;

h. la tabella con i prezzi dei viaggi; i.

una copia dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di tutte le imprese partecipanti; j.

una piantina in formato A4 con indicazione dell'itinerario e delle fermate; k. il piano di servizio in base al quale può essere verificato il rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo;

l.

nel servizio di linea internazionale con autobus, un elenco dei veicoli comprendente la marca, il tipo, l'anno, il numero di posti e le targhe d'immatricolazione di tutti i veicoli previsti per l'impiego nel servizio di trasporto; m. un contratto di cooperazione tra le imprese partecipanti; n. il numero di autorizzazioni necessarie; o. per le domande di rinnovo o di modifica: documenti statistici sulla prestazione di trasporto;

p. nel traffico internazionale di battelli, i dati secondo il numero IV e nel traffico internazionale ferroviario i dati secondo il numero V.

2. Si devono utilizzare i moduli disponibili presso l'UFT.

Trasporto di viaggiatori 28

745.11