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745.11

Ordinanza
sul trasporto di viaggiatori

(OTV)

del 4 novembre 2009 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20a capoverso 6 e 63 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV),2

ordina:

1 RS 745.1

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata;
b.
le deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori;
c.
i particolari relativi ai contratti concernenti il trasporto regolare e professionale di viaggiatori e di bagagli per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.
Art. 2 Regolarità

(art. 2 cpv. 1 lett. a LTV)

1 La corsa di andata e ritorno è considerata alla stregua di due corse.

2 Nel trasporto internazionale di viaggiatori sono considerate regolari le corse che si effettuano almeno quattro volte nell'arco di un mese.

Art. 3 Trasporto professionale

(art. 2 cpv. 1 lett. b LTV)

1 Per pagamento si intende qualsiasi contropartita, in particolare una prestazione in denaro o in natura.

2 Una corsa costituisce un trasporto professionale anche se non è pubblica.

Art. 4 Principio

(art. 6 e 8 LTV)

1 Le concessioni e le autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori possono essere conferite a:

a.
persone fisiche;
b.
persone giuridiche.

2 La concessione o l'autorizzazione stabilisce con quale mezzo di trasporto è effettuato il trasporto di viaggiatori.

3 Le concessioni e le autorizzazioni possono essere soggette a condizioni o legate a obblighi.

Capitolo 2:
Concessioni e autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori nel traffico interno

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 5 Funzione di collegamento

(art. 3 LTV)

1 Vi è funzione di collegamento quando ad almeno un'estremità della linea si trova un punto di raccordo con la rete interregionale, nazionale o internazionale dei trasporti pubblici e all'altra estremità o tra le due estremità della linea una località.

2 Sono considerate località gli agglomerati in cui tutto l'anno almeno 100 abitanti risiedono in:

a.
zone edificabili adiacenti secondo la legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio, comprese le zone di protezione delle acque, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti culturali;
b.
insediamenti sparsi tradizionali;
c.
valli nelle regioni di montagna, il cui collegamento è effettuato da un punto comune.
Art. 6 Trasporto di viaggiatori soggetto a concessione

(art. 6 LTV)

Una concessione è necessaria per:

a.
i collegamenti conformi all'orario fra determinati punti di partenza e di arrivo, nell'ambito dei quali i viaggiatori salgono o scendono dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall'orario (servizio di linea), con funzione di collegamento;
b.
il servizio di linea senza funzione di collegamento:
1.4
per i veicoli a guida vincolata, ad eccezione dei piccoli impianti di trasporto a fune, delle sciovie e dei traghetti fluviali,
2.
per i veicoli a guida non vincolata, quando i luoghi di destinazione sono serviti da più di dieci coppie di corse al giorno;
c.
le corse effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente (corse in base alla domanda), con funzione di collegamento;
d.
le corse nell'ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni di viaggio (corse analoghe al servizio di linea), in particolare i trasporti su richiesta e le corse collettive, con funzione di collegamento;
e.5
il trasferimento di passeggeri aerei tra un aeroporto e una località o una regione turistica (trasferimento dagli aeroporti).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

5 La correzione del 5 apr. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1077).

Art. 7 Trasporto di viaggiatori soggetto ad autorizzazione

(art. 7 cpv. 2 LTV)

Un'autorizzazione cantonale è necessaria per:

a.
se non soggetti a concessione secondo l'articolo 6: il servizio di linea, le corse in base alla domanda e le corse analoghe al servizio di linea;
b.
le corse nell'ambito delle quali sono trasportati esclusivamente scolari o studenti (trasporto di scolari);
c.
le corse nell'ambito delle quali sono trasportati esclusivamente lavoratori (trasporto di lavoratori);
d.
le corse effettuate da un'impresa non attiva nel settore dei trasporti, o quelle effettuate per suo conto o a sua richiesta, destinate esclusivamente ai suoi clienti, membri o visitatori.
Art. 8 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori

(art. 5 LTV)

1 Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori:

a.
le corse con veicoli a guida non vincolata atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente;
b.
le corse che, nell'arco di un anno, sono offerte regolarmente e conformemente all'orario durante 14 giorni consecutivi al massimo;
c.
il trasporto esclusivo di disabili;
d.
il trasporto esclusivo di militari:
e.
le corse nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono trasportati da un punto di partenza comune fino a una destinazione di viaggio comune, purché il trasporto sia effettuato nell'ambito di un'offerta di viaggio «tutto compreso»;
f.
le corse nell'ambito delle quali sono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo (corse circolari);
g.
tutte le altre corse che non rientrano negli articoli 6 o 7.

2 Le corse che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono alla privativa sui trasporti.

3 In caso di dubbio, spetta all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decidere se per un servizio di trasporto è necessaria una concessione o un'autorizzazione.

Art. 9 Concessioni e autorizzazioni per linee

1 Per il trasporto di viaggiatori sono rilasciate concessioni e autorizzazioni su determinate linee.

2 Per linea si intendono tutte le corse con uno stesso punto iniziale e finale, comprese le corse supplementari nonché le corse al mattino e alla sera su singoli tratti. Per punto iniziale e finale si intendono anche i nodi e i punti dove la funzione di collegamento cambia.

3 Le prestazioni di trasporto che hanno diverse funzioni di collegamento sulla stessa tratta sono considerate una linea.

Art. 10 Concessioni e autorizzazioni di zona
1 Per il trasporto di viaggiatori con veicoli a guida non vincolata all'interno di una determinata zona possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni per:
a.
il trasporto su richiesta e le corse collettive;
b.
le reti del traffico locale.

2 Per ogni zona può essere rilasciata una sola concessione o autorizzazione di zona per gli stessi servizi di trasporto.

Sezione 2: Concessioni

Art. 116 Trasferimenti dagli aeroporti

(art. 9 cpv. 2 LTV)

Nell'esaminare la domanda per un'offerta di trasferimenti da un aeroporto si suppone che non nascano situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica per l'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico.

6 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 127 Domanda di concessione

1 L'impresa deve presentare una domanda di concessione all'UFT al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell'inizio o dell'ampliamento delle corse. Se la domanda è inoltrata nell'ambito di una messa a concorso secondo l'articolo 32 LTV, i termini sono retti dall'articolo 27e capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 20098 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

2 La domanda deve essere motivata e contenere le indicazioni menzionate nell'allegato. In caso di rinnovo o di modifica della concessione l'UFT può rinunciare a singoli documenti.

3 La domanda dev'essere inoltrata con firma giuridicamente valida. La domanda e la documentazione possono essere inoltrate in forma elettronica. L'UFT può esigere altre copie della domanda e della documentazione in forma cartacea.9

4 In caso di messa a concorso l'impresa inoltra la domanda di concessione unitamente all'offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all'allegato, numero II lettera a. Prima dell'inizio della consultazione, i committenti possono esigere informazioni supplementari dall'impresa che ha presentato l'offerta economicamente più favorevole secondo l'articolo 32g capoverso 1 LTV.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

8 RS 745.16

9 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 13 Consultazione

(art. 6 cpv. 1 LTV)

1 Prima del rilascio di una concessione, l'UFT sente i Cantoni, le associazioni di trasporto, le imprese di trasporto e i gestori dell'infrastruttura interessati.10

2 Spetta ai Cantoni sentire i Comuni nonché altre autorità e cerchie interessati.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 1512 Durata della concessione

(art. 6 cpv. 3 LTV)

1 La concessione è rilasciata o rinnovata per dieci anni.

2 La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in particolare se:

a.
l'impresa di trasporto lo richiede;
b.
al momento della domanda la pianificazione delle messe a concorso dei Cantoni committenti prevede una messa a concorso per la linea in questione; oppure
c.
una messa a concorso prevede una durata di validità inferiore.

3 Nel caso di una durata d'ammortamento più lunga dei mezzi d'esercizio, la concessione può essere rilasciata o rinnovata per un periodo più lungo, ma non superiore a 25 anni.

4 ...13

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

13 Abrogato dal n. III dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Art. 16 Rinnovo della concessione

(art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)

La concessione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni applicabili al suo rilascio. Si applicano per analogia gli articoli 11-15.

Art. 17 Modifica della concessione

1 L'UFT può modificare la concessione durante il suo periodo di validità.14

2 Le deroghe alla concessione di lieve entità, in particolare per quanto concerne la denominazione della linea, non richiedono una modifica della concessione.

3 Un'impresa che intende derogare alla concessione deve darne notifica all'UFT almeno tre mesi prima. Se risulta necessaria una modifica della concessione, l'UFT lo comunica all'impresa entro quattro settimane dalla notifica.

4 La prestazione di trasporto può essere effettuata, interamente o parzialmente, al massimo per un anno con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione, senza che quest'ultima debba essere modificata.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 19 Contratto d'esercizio

1 Singoli diritti e obblighi, soprattutto relativi all'esecuzione di corse, possono essere trasferiti a un terzo mediante un contratto d'esercizio.

2 L'impresa concessionaria continua a essere responsabile nei confronti della Confederazione per quanto concerne l'adempimento degli obblighi.

3 Se sono trasferiti diritti e obblighi di un'offerta di trasporto cofinanziata dall'ente pubblico mediante contributi d'esercizio o d'investimento, l'impresa concessionaria garantisce l'osservanza delle prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all'articolo 35 LTV.15

4 I contratti d'esercizio sono inviati all'UFT per informazione.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 21 Ritiro della concessione

Se intende rinunciare alla sua attività, il titolare della concessione deve presentare una domanda di ritiro all'UFT. Esso non può cessare l'esercizio prima del ritiro della concessione.

Art. 2217

17 Abrogato dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 23 Designazione ufficiale

D'intesa con l'impresa, l'UFT stabilisce la sua designazione ufficiale e le sue iniziali. Queste sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

Sezione 3:
Immatricolazione di veicoli per le offerte di trasporto concessionarie

Art. 24 Esame del veicolo prima dell'immatricolazione

1 L'UFT esamina i veicoli stradali e i battelli che devono essere immatricolati nell'ambito di una concessione, secondo le prescrizioni concernenti l'immatricolazione di veicoli stradali e battelli.

2 Per i veicoli stradali, in singoli casi l'UFT può affidare l'esame alle autorità di immatricolazione cantonali o alle aziende e organizzazioni da queste abilitate e che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni. Esse rendono conto all'UFT delle verifiche effettuate.

Art. 2518 Immatricolazione dei veicoli

1 L'UFT approva l'immatricolazione nell'ambito di una concessione se dal relativo esame risulta che il veicolo stradale o il battello soddisfa le prescrizioni determinanti.

2 I Cantoni rilasciano la necessaria approvazione per l'immatricolazione di veicoli stradali.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 26 Disponibilità dei veicoli

1 L'impresa concessionaria deve garantire la costante disponibilità dei veicoli stradali e dei battelli necessari all'adempimento degli obblighi previsti nella concessione e disporre di un numero sufficiente di veicoli di riserva.

2 Più imprese concessionarie possono utilizzare in comune i veicoli di riserva.

Art. 27 Esame dopo l'immatricolazione

1 Le autorità d'immatricolazione cantonali sono responsabili delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei veicoli stradali dopo la loro immatricolazione.

2 L'UFT è responsabile delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei battelli dopo la loro immatricolazione.

Art. 29 Modifiche successive dei veicoli

Se la sicurezza del traffico o altri importanti motivi lo richiedono, l'autorità competente può ordinare che i veicoli stradali e i battelli immatricolati siano modificati o completati.

Sezione 4: Autorizzazioni cantonali

Art. 3019

19 Abrogato dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 30a20 Esonerazione dagli obblighi fondamentali

(art. 7 cpv. 3 LTV)

In caso di trasporto di viaggiatori scarsamente rilevante secondo l'articolo 7 LTV l'impresa è esonerata dagli obblighi fondamentali di cui agli articoli 12-16 LTV.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 33 Rinuncia all'autorizzazione

1 Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento all'attività oggetto dell'autorizzazione.

2 Il titolare deve notificare la rinuncia all'autorità che rilascia l'autorizzazione.

Art. 34 Competenza per il rilascio di autorizzazioni

(art. 7 cpv. 2 LTV)

1 I Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni secondo la presente sezione.

2 Per il trasporto di scolari e di lavoratori oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova la scuola o il luogo di lavoro. Per gli altri trasporti oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova il punto di partenza delle corse. I Cantoni interessati devono essere sentiti. In caso di controversia decide l'UFT.

Art. 36 Prescrizioni cantonali

I Cantoni emanano prescrizioni complementari relative alla procedura d'autorizzazione e, in particolare, designano le autorità preposte alle autorizzazioni e alla sorveglianza. Essi fissano gli emolumenti.

Capitolo 3:
Autorizzazioni per il trasporto internazionale di viaggiatori

(art. 8 e 9 LTV)

Art. 37 Campo d'applicazione

1 Il presente capitolo si applica al trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.

2 Un'autorizzazione secondo il presente capitolo non conferisce il diritto di trasportare viaggiatori esclusivamente all'interno della Svizzera (divieto di cabotaggio).

Art. 39 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori

(art. 5 LTV)

1 Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori:

a.
le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente;
b.
il trasporto di scolari;
c.
il trasporto di lavoratori;
d.
il trasporto esclusivo di disabili;
e.
il trasporto esclusivo di militari;
f.
le corse del traffico turistico nell'ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in una destinazione di viaggio comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un'ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto nell'ambito dell'offerta forfettaria, sia previsto per i viaggiatori l'alloggio nel luogo di destinazione (corse pendolari con alloggio);
g.
le corse circolari;
h.
tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nell'articolo 38.

2 Le corse previste che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti del trasporto soggetto ad autorizzazione e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono all'obbligo di autorizzazione.

3 In caso di dubbio, spetta all'UFT decidere se per un servizio di trasporto è necessaria un'autorizzazione.

Art. 41 Foglio di viaggio per il trasporto stradale

1 Nell'ambito del trasporto stradale, per le corse circolari internazionali e le corse pendolari con alloggio di cui all'articolo 39 lettere f e g è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell'inizio della corsa.

2 Il foglio di viaggio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
il tipo di servizio di trasporto;
b.
l'itinerario principale;
c.
nel caso di corse pendolari con alloggio, la durata del soggiorno, la data di partenza e di rientro, nonché il luogo di partenza e di destinazione;
d.
le imprese di trasporto partecipanti.

3 Il foglio di viaggio è distribuito dall'UFT o da un servizio da esso designato.

Art. 42 Itinerario e fermate

1 Quale itinerario deve essere scelto un percorso diretto tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione.

2 Le fermate possono essere allestite solo nei punti nodali più importanti del trasporto pubblico. L'UFT può limitare il loro numero per servizio di trasporto.

3 Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

4 I Cantoni provvedono a istituire fermate adeguate e ne assicurano il collegamento al trasporto pubblico.

5 D'intesa con le autorità interessate, l'UFT può stabilire i valichi di frontiera che devono essere utilizzati.

Art. 43 Ripartizione della prestazione di trasporto

Le imprese di trasporto svizzere ed estere devono ripartire fra di loro la prestazione di trasporto. La quota annua dell'impresa di trasporto svizzera nella prestazione deve essere rilevante. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Art. 44 Condizioni per il rilascio

1 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

a.
l'impresa garantisce il rispetto delle disposizioni legali;
b.21
...
c.22
non è gravemente pregiudicata l'esistenza, sui tratti diretti interessati, di un'offerta di trasporto comparabile coperta da uno o più contratti di pubblico servizio;
d.23
...
e.
le corse sono effettuate con i veicoli direttamente a disposizione dell'impresa;
f.
nel trasporto esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e quelle estere; sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali;
g.
tutte le imprese partecipanti dispongono di un'assicurazione minima conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 20 novembre 195924 sull'assicurazione dei veicoli, che si applica in tutti gli Stati interessati;
h.
tutte le imprese partecipanti sono iscritte nel registro delle persone soggette all'imposta sul valore aggiunto;
i.
l'effettuazione del servizio di trasporto può avvenire in conformità con le disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti.

2 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se è stata approvata da tutti gli Stati interessati.

3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può esigere da ogni impresa partecipante una garanzia bancaria di 15 000 franchi per la prima autorizzazione e di 5000 franchi per ogni ulteriore autorizzazione. La garanzia bancaria serve a coprire eventuali richieste delle autorità svizzere, in particolare in relazione a violazioni della legislazione in materia di trasporto e di sicurezza del traffico stradale.

4 Il Cantone in cui è stabilita l'impresa responsabile della gestione è competente per la verifica del rispetto delle disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti, in particolare per la verifica del rispetto dei piani di servizio presentati con la domanda.

21 Abrogata dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).

23 Abrogata dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).

24 RS 741.31

Art. 45 Rinnovo e modifica dell'autorizzazione

L'articolo 44 si applica per analogia al rinnovo e alla modifica delle autorizzazioni. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre dimostrare che la prestazione di trasporto è stata ripartita secondo l'articolo 43.

Art. 46 Rinuncia all'autorizzazione

1 Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla stessa. Esso deve motivare la sua rinuncia.

2 La rinuncia diventa effettiva tre mesi dopo che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione ha ricevuto la relativa dichiarazione.

3 Se la rinuncia è motivata con una domanda insufficiente, il termine è di un mese.

4 L'impresa deve comunicare alla clientela e al pubblico la cessazione del servizio di trasporto.

Art. 4725 Ritiro dell'autorizzazione

(art. 9 cpv. 3 lett. b LTV)

Il DATEC ritira l'autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

25 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 48 Domande di autorizzazione

1 Le domande di rilascio, rinnovo o modifica di autorizzazioni secondo il presente capitolo devono essere inoltrate all'UFT in un'unica copia al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell'inizio o del proseguimento delle corse.

2 Le domande devono contenere le indicazioni menzionate al numero VI dell'allegato.

Art. 49 Consultazione

1 Prima del rilascio di un'autorizzazione, l'autorità competente sente i Cantoni e le imprese di trasporto interessati.

2 Spetta ai Cantoni consultare i proprietari fondiari e i Comuni, nonché altre autorità e cerchie interessate.

Art. 50 Autorizzazione

1 L'autorizzazione non è trasferibile. Il suo titolare può tuttavia affidare il servizio di trasporto a un'altra impresa, purché ciò sia previsto nell'autorizzazione.

2 L'autorizzazione contiene le seguenti indicazioni:

a.
il tipo di servizio di trasporto;
b.
il titolare dell'autorizzazione ed eventuali subappaltatori;
c.
l'itinerario, in particolare il luogo di partenza e di destinazione;
d.
la durata di validità dell'autorizzazione;
e.
la durata e la frequenza del servizio di trasporto;
f.
le fermate e gli orari;
g.
eventuali condizioni e obblighi nonché informazioni importanti.

3 Nell'ambito del servizio di linea internazionale con autobus, una copia dell'autorizzazione autenticata dall'UFT o dall'autorità estera deve essere tenuta a bordo di ogni veicolo e presentata su richiesta agli organi di controllo.

Art. 51 Liste di passeggeri nel trasporto stradale

1 Nell'ambito del trasporto stradale, il titolare dell'autorizzazione nel servizio di linea provvede ad allestire una lista dei passeggeri prima di ogni corsa. La lista dei passeggeri deve essere tenuta a bordo del veicolo durante la corsa.

2 La lista deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
le imprese partecipanti;
b.
le targhe d'immatricolazione dei veicoli;
c.
i nomi dei conducenti;
d.
il numero dell'autorizzazione;
e.
la data di partenza e di arrivo;
f.
il luogo di partenza e di destinazione;
g.
i cognomi e i nomi dei passeggeri nonché il luogo in cui salgono e scendono.

3 Il titolare dell'autorizzazione provvede a cancellare i dati rilevati entro 100 giorni.

Art. 52a26 Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazionale con autobus autorizzato

(art. 8 cpv. 2 LTV)

I diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazionale con autobus autorizzato sono retti dagli articoli 9-17 del regolamento (UE) n. 181/201127.

26 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

27 Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, versione della GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.

Art. 53 Veicoli

1 Le corse possono essere effettuate soltanto con i veicoli immatricolati a nome delle imprese figuranti nell'autorizzazione. Nel caso di una situazione eccezionale, non prevedibile e temporanea, ad eccezione di carenze di capacità, possono essere impiegati veicoli di altre imprese.

2 I veicoli impiegati devono essere immatricolati nel luogo ove ha sede il titolare dell'autorizzazione.

Art. 54 Battelli

Le disposizioni concernenti l'immatricolazione di veicoli per le offerte di trasporto concessionarie di cui agli articoli 24-29 si applicano per analogia alle offerte di trasporto internazionale con i battelli.

Art. 5528 Competenza

1 Il DATEC è competente per il rilascio, la revoca e il ritiro delle autorizzazioni.

2 L'UFT è competente per il rinnovo e la modifica delle autorizzazioni.

28 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Capitolo 4: Contratto di trasporto

Sezione 1:
Trasporto di viaggiatori nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato

Art. 55a29 Obblighi relativi alle tariffe

(art. 15 LTV)

1 Le tariffe sono determinate in particolare in base alla distanza, al comfort dei veicoli, all'attrattiva dell'offerta e alle coincidenze.

2 Le imprese coordinano la tariffazione in modo da attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell'infrastruttura.

3 Nel caso di titoli di trasporto validi solo su determinate tratte e vincolati a una o più corse, dev'essere possibile modificarne la validità mediante il pagamento di un adeguato supplemento.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 55b30 Obbligo d'informazione

(art. 15a LTV)

1 Nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato le imprese forniscono le seguenti informazioni prima del viaggio:

a.
condizioni generali applicabili al contratto;
b.
orari e condizioni per il viaggio più veloce;
c.
orari e condizioni per la tariffa più bassa;
d.
accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e le persone a mobilità ridotta;
e.
accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;
f.
nel traffico a lunga distanza, disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette;
g.
attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
h.
disponibilità di servizi;
i.
procedure per il recupero di bagagli smarriti;
j.
possibilità di reclamo.

2 Nel traffico concessionario le imprese forniscono le seguenti informazioni durante il viaggio:

a.
servizi disponibili;
b.
prossima fermata;
c.
ritardi;
d.
principali coincidenze;
e.
indicazioni sulla sicurezza.

30 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 55c31 Reclami

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)

1 Le imprese istituiscono una procedura per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo.

2 Il viaggiatore può presentare il reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l'impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa il viaggiatore della data alla quale può aspettarsi la risposta; quest'ultima deve allora essere fornita entro tre mesi dalla presentazione del reclamo.

31 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 55d32 Rapporto sulla qualità del servizio

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)

Le imprese pubblicano ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, un rapporto sulla qualità del servizio nel trasporto internazionale di viaggiatori. Nel rapporto riferiscono su:

a.
disponibilità di titoli di trasporto;
b.
puntualità dei servizi di trasporto;
c.
soppressioni di corse;
d.
pulizia dei veicoli e delle stazioni e fermate;
e.
grado di soddisfazione della clientela;
f.
trattamento dei reclami, rimborsi e indennizzi per il prezzo del trasporto.

32 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 5633 Trasporto diretto nel traffico concessionario

(art. 16 LTV)

1 Il trasporto diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all'interno e all'esterno di organizzazioni ai sensi dell'articolo 17 LTV.

2 Le imprese devono offrire il trasporto diretto nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell'articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza.

3 Nell'ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il trasporto diretto se:

a.
le condizioni tecniche lo permettono;
b.
il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.

4 La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il trasporto diretto.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 57 Titolo di trasporto

(art. 19 e 20 LTV)

1 I viaggiatori devono essere in possesso di titoli di trasporto validi. Essi devono conservarli per la durata del viaggio e presentarli su richiesta alle persone incaricate del controllo.

2 Le tariffe possono prevedere l'obbligo per i viaggiatori di obliterare i titoli di trasporto. Quest'obbligo deve essere reso noto nelle stazioni e alle fermate e, se possibile, indicato nei veicoli.

3 Un titolo di trasporto nominativo non è trasferibile.

Art. 58 Contenuto del titolo di trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 19 cpv. 3 LTV)

1 Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale, l'impresa deve emettere per i passeggeri un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:

a.
il nome e l'indirizzo dell'impresa di trasporto;
b.
il luogo di partenza e di destinazione;
c.
l'indicazione «corsa semplice» o «corsa di andata e ritorno»;
d.
la durata di validità del titolo di trasporto;
e.
il prezzo del trasporto;
f.
il cognome e il nome del passeggero o dei passeggeri;
g.
le condizioni contrattuali che, per quanto ammissibile, derogano alle disposizioni legali.

2 Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Art. 58a34 Sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento dei dati, accesso e sicurezza dei dati

(art. 20a LTV)

1 Nei sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido possono essere trattati nome e cognome, data di nascita, luogo d'origine o di nascita, indirizzo e qualsiasi altro dato risultante dai documenti presentati e necessario per l'identificazione dei viaggiatori stessi.

2 I dati possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore.

3 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni, deve rettificare senza indugio i dati in suo possesso.

4 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d'informazione e l'impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore.

34 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).

Art. 58b35 Sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: accesso e rettifica

(art. 20a LTV)

1 Se una persona chiede l'accesso ai propri dati contenuti in un sistema d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido, deve presentare una domanda al gestore del sistema d'informazione nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 202236 sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall'articolo 41 della legge federale del 25 settembre 202037 sulla protezione dei dati.38

2 Il gestore del sistema d'informazione deve verificare almeno una volta al mese se vi sono dati da cancellare secondo l'articolo 20a capoverso 4 lettera b LTV.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).

36 RS 235.11

37 RS 235.1

38 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 83 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 59 Esclusione dal trasporto in generale

(art. 12 cpv. 2 LTV)39

1 L'impresa può escludere dal trasporto le persone che:

a.
sono in stato di ebrietà oppure sotto l'influsso di stupefacenti;
b.
si comportano in modo sconveniente;
c.
non osservano le prescrizioni sull'uso e il comportamento oppure non si conformano agli ordini del personale.

2 Per motivi di sicurezza, i bambini possono essere esclusi da determinati generi di trasporto anche se accompagnati da un adulto.

39 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

Art. 60 Esclusione dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport nel traffico concessionario

(art. 12 cpv. 2 LTV)

1 Nel traffico concessionario, l'impresa può rifiutare il trasporto di persone finalizzato alla pratica di uno sport se le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per tale tipo di sport, in particolare nel caso di pericolo di valanghe.

2 Il contratto di trasporto può prevedere la possibilità da parte dell'impresa di escludere una persona dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare il relativo titolo di trasporto se, nella zona servita dall'impresa e immediatamente prima del trasporto previsto, tale persona ha messo in pericolo terzi e vi è motivo di ritenere che possa continuare a farlo.

3 Un pericolo per terzi può essere dato in particolare dal fatto che la persona interessata:

a.
si è comportata in modo sconsiderato;
b.
ha percorso un pendio esposto al pericolo di valanghe;
c.
non ha rispettato i segnali di istruzione e di divieto relativi alla sicurezza;
d.
si è opposta agli ordini sulla sicurezza degli agenti dei servizi di vigilanza e di soccorso.
b.
chiedere il trasporto gratuito per sé e per i bagagli fino alla stazione di partenza con la prima corsa adatta come pure il rimborso degli importi pagati;
c.
proseguire il viaggio con la prossima corsa adatta; se necessario, l'impresa deve modificare il titolo di trasporto (proroga della validità, cambiamento d'itinerario, validazione per una classe superiore o una categoria diversa di veicoli), senza chiedere un sovrapprezzo;
d.
acconsentire al proseguimento del viaggio con un altro vettore di trasporto.
Art. 6140 Indennizzo per il prezzo del trasporto

(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)

1 L'indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti.

2 I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi durante il periodo di validità dello stesso possono chiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell'impresa. Le imprese definiscono i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell'indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo.

3 L'indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'indennizzo può essere effettuato sotto forma di buoni o altri servizi se le loro condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono chiedere l'indennizzo sotto forma di denaro.

4 Le imprese possono stabilire un importo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 5 franchi.

5 I viaggiatori non hanno diritto all'indennizzo se:

a.
sono informati del ritardo prima dell'acquisto del titolo di trasporto; o
b.
giungono a destinazione con un ritardo pari o inferiore a 60 minuti.

6 Il ritardo nel trasporto a fune o nella navigazione concessionari non dà diritto a un indennizzo.

40 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61a41 Assistenza ai viaggiatori

(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV)

1 In caso di ritardo alla partenza o all'arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l'impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo.

2 In caso di ritardo superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente:

a.
vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sul veicolo o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;
b.
adeguata sistemazione in albergo o in altro alloggio, e il trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti e sia fisicamente possibile.

3 Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l'impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa.

41 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61b42 Diritto a proseguire il viaggio e al rimborso del prezzo del trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)

1 L'impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragionevolmente che una corsa subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti o una sovraprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra:

a.
il viaggio verso la destinazione finale, senza supplementi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; o
b.
il rimborso del prezzo del trasporto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al luogo di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

2 Qualora l'impresa non offra tale scelta, il viaggiatore ha diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L'impresa versa l'indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto.

3 Se un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l'impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire.

4 Se una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, il viaggiatore ha diritto alla continuazione del viaggio con un'altra corsa o un altro itinerario o al rimborso del prezzo del trasporto da parte dell'impresa.

5 L'impresa rimborsa il prezzo del trasporto entro 14 giorni dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. Rimborsa il prezzo del trasporto integrale se il viaggio non serve più allo scopo originario del viaggiatore. In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla corrispondente percentuale del costo completo dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, salvo che il viaggiatore accetti un'altra forma.

42 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61c43 Assistenza in caso d'incidente nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)

Nel servizio di linea internazionale con autobus in caso d'incidente l'impresa presta assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche immediate del viaggiatore a seguito dell'incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, alloggio, vitto, indumenti, trasporto e prima assistenza. Per ciascun viaggiatore, l'impresa può limitare il costo complessivo dell'alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti.

43 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61d44 Assistenza in caso di cancellazione della corsa o ritardo alla partenza nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)

Nel servizio di linea internazionale con autobus, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti di una corsa la cui durata prevista supera le tre ore, l'impresa offre al viaggiatore gratuitamente:

a.
vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sull'autobus o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;
b.
sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti. Per ciascun viaggiatore, l'impresa può limitare il costo complessivo dell'alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti.

44 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 62 Bagaglio a mano

(art. 23 cpv. 1 LTV)

Le tariffe disciplinano quali oggetti possono essere portati come bagagli a mano.

Art. 63 Bagagli a mano esclusi

(art. 23 cpv. 1 LTV)

1 Non possono essere portati come bagagli a mano:

a.46
le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base all'ordinanza del 29 novembre 200247 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);
b.
le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio;
c.
animali viventi; è fatto salvo il capoverso 3;
d.
le cose che recano incomodo agli altri viaggiatori o che possono provocare danni.

2 Se vi è il sospetto che il viaggiatore porti con sé cose escluse dal trasporto, l'impresa può ispezionare il contenuto del bagaglio a mano in presenza del viaggiatore.

3 Le tariffe disciplinano le condizioni di ammissione di cani e piccoli animali docili. Esse determinano se e per quali animali deve essere pagato un prezzo di trasporto.

46 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 dell'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

47 RS 741.621

Sezione 2: Trasporto di bagagli

Art. 64 Bagagli esclusi dal trasporto nel traffico concessionario

1 Non possono essere inviati come bagagli:

a. 48
le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base alla SDR49;
b.
le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio;
c.
animali viventi.

2 Se vi è il sospetto che siano trasportate cose escluse dal trasporto, l'impresa può ispezionare i bagagli.

48 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 dell'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

49 RS 741.621

Art. 66 Trasporto di bagagli nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)50

1 Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale possono essere trasportati solo i bagagli a mano e i bagagli dei passeggeri che viaggiano con la stessa corsa.

2 Al passeggero è consegnato un documento di trasporto. Quest'ultimo rende possibile una chiara identificazione di ogni unità di bagaglio e contiene il nome e l'indirizzo dell'impresa.

3 È vietato il trasporto di bagagli nello spazio riservato ai passeggeri. Nel portabagagli possono essere trasportati esclusivamente i bagagli.

4 Ogni passeggero ha diritto al trasporto di almeno un'unità di bagaglio di dimensioni e peso adeguati.

5 Sono escluse dal trasporto le unità di bagaglio di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e c. L'ispezione dei bagagli si basa sull'articolo 64 capoverso 2.

6 Nel servizio di linea internazionale con autobus i viaggiatori hanno diritto a un risarcimento o rimborso per la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a un incidente. L'impresa risarcisce o rimborsa esclusivamente:

a.
il danno comprovato, tuttavia per un massimo di 2000 franchi per unità di bagaglio; e
b.
il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per i bagagli persi.51

50 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

51 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 67 Termine di riconsegna nel traffico concessionario

(art. 26 cpv. 3 LTV)

1 Nel traffico concessionario, i bagagli depositati entro le 19.00 devono essere pronti per la riconsegna a partire dalle 9.00 del secondo giorno successivo.

2 I bagagli depositati dopo le 19.00 sono considerati depositati il giorno successivo.

Art. 68 Riconsegna nel traffico concessionario

1 Nel traffico concessionario, i bagagli sono riconsegnati contro restituzione dell'attestazione di diritto e dietro pagamento delle spese eventualmente gravanti l'invio.

2 Se non è presentata alcuna attestazione di diritto, l'impresa verifica se la persona è autorizzata a farsi consegnare i bagagli. L'impresa può esigere una garanzia.

Art. 70 Vendita dei bagagli non ritirati nel traffico concessionario

(art. 26 cpv. 3 e sezione 9 LTV)

1 Nel traffico concessionario, i bagagli non ritirati possono essere venduti dopo tre mesi dalla scadenza del termine di ritiro.

2 I bagagli il cui contenuto è visibilmente deperibile o quelli il cui valore non copre le spese di conservazione possono essere venduti immediatamente.

3 L'avente diritto deve essere avvertito almeno cinque giorni prima della vendita, se la natura dei bagagli lo consente.

4 L'impresa ha i diritti e gli obblighi di una mandataria dell'avente diritto. Essa risponde dei danni solo fino a concorrenza del valore dei bagagli.

Art. 71 Perdita nel traffico concessionario

(art. 27 e sezione 9 LTV)

1 Nel traffico concessionario, i bagagli sono considerati persi se non sono stati riconsegnati o messi a disposizione entro 14 giorni dal termine di consegna.

2 Se i bagagli non sono riconsegnati, l'avente diritto può esigere che gli sia attestata la data in cui ne ha chiesto la riconsegna.

3 Nel caso di perdita totale o parziale dei bagagli, l'impresa deve risarcire o rimborsare esclusivamente:

a.
il danno comprovato, tuttavia per un massimo di 2000 franchi per unità di bagaglio e per un massimo di 10 000 franchi per invio;
b.
il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per i bagagli persi.
Art. 72 Bagagli ritrovati nel traffico concessionario

(art. 27 e sezione 9 LTV)

1 Nel traffico concessionario, se i bagagli considerati persi sono ritrovati entro un anno dopo la domanda di riconsegna, l'impresa deve avvisarne l'avente diritto.

2 L'avente diritto può esigere, entro 30 giorni dall'avviso, che i bagagli gli siano riconsegnati gratuitamente in una stazione svizzera opportuna. In questo caso, egli ha diritto a un'indennità per la riconsegna ritardata. Deve però restituire l'indennità per la perdita, previa deduzione delle eventuali spese di cui all'articolo 71 capoverso 3 lettera b.

3 L'impresa dispone dei bagagli di cui non è chiesta la riconsegna o che sono ritrovati dopo la scadenza del termine.

Art. 73 Danneggiamento e perdita parziale nel traffico concessionario

(art. 27 e sezione 9 LTV)

1 Nel traffico concessionario, l'impresa redige un verbale se un danneggiamento o una perdita parziale:

a.
sono stati da essa scoperti o presunti;
b.
sono stati annunciati dall'avente diritto al momento della riconsegna o, se il danno non era visibile, entro tre giorni dalla riconsegna.

2 Nel verbale sono riportati la massa e lo stato dei bagagli e, se possibile, la portata del danno, la sua causa e il momento in cui si è verificato. Il verbale deve essere compilato possibilmente in presenza dell'avente diritto.

3 Una copia del verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. Quest'ultimo può chiedere un accertamento giudiziale.

4 In caso di danneggiamento, l'impresa deve pagare un'indennità corrispondente al danno comprovato.

5 L'indennità non può tuttavia eccedere:

a.
in caso di danneggiamento totale, l'importo pagabile per perdita totale;
b.
in caso di danneggiamento parziale, l'importo pagabile per perdita della parte danneggiata.
Art. 74 Riconsegna ritardata nel traffico concessionario

(art. 27 LTV)

1 Se, nel traffico concessionario, i bagagli sono riconsegnati in ritardo, l'impresa deve pagare un'indennità corrispondente al danno comprovato, tuttavia per un massimo di 200 franchi per unità di bagaglio e periodo indivisibile di 24 ore a partire dalla domanda di riconsegna e per 14 giorni al massimo.

2 L'indennità è cumulata con l'indennità per perdita parziale o danneggiamento parziale se il danno non è dovuto al ritardo. In questo caso l'indennità complessiva non può tuttavia superare l'importo di quella dovuta in caso di perdita totale.

3 L'indennità per ritardo nella riconsegna non è pagata se è versata un'indennità per perdita totale.

Art. 75 Cause particolari di danno nel traffico concessionario

(art. 27 cpv. 3 secondo periodo LTV)

Nel traffico concessionario, si presume una causa di danno diversa dal trasporto se:

a.
i bagagli, per loro stessa natura, sono esposti al rischio di rottura, ruggine, deterioramento interno, gelo, calore, disseccazione o spargimento;
b.
l'imballaggio manca o è difettoso;
c.
i bagagli sono stati caricati, trasbordati o scaricati dal mittente;
d.
il danno può essersi verificato al momento del compimento delle operazioni prescritte dalla dogana, dalla polizia o da altre autorità;
e.
il mittente ha violato una disposizione sull'ammissione di bagagli al trasporto.
Art. 76 Veicoli a motore accompagnati (carico di autoveicoli)

(art. 27 LTV)

1 L'impresa risponde, per i veicoli a motore accompagnati ammessi al trasporto, fino a concorrenza di 8000 franchi per veicolo.

2 Nel caso di riconsegna ritardata, l'indennità non può eccedere il prezzo del trasporto.

3 L'impresa non è responsabile del danneggiamento o della perdita di oggetti lasciati nel veicolo. Essa risponde del danneggiamento o della perdita degli oggetti trasportati nel veicolo soltanto se i danni sono dovuti a sua colpa.

Sezione 3: Cose trovate

Art. 77

1 Chi trova una cosa smarrita sull'area o in un veicolo di un'impresa deve consegnarla senza indugio al personale della stessa.

2 L'impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.

3 Se la conosce, l'impresa deve avvisare la persona che ha smarrito la cosa e custodire debitamente la cosa trovata.

4 Dopo averla custodita per tre mesi, l'impresa può vendere all'incanto pubblico la cosa trovata. La vendita all'incanto deve essere pubblicata. Le cose trovate il cui valore attuale non supera i 50 franchi possono essere vendute all'incanto o a trattative private già dopo un mese. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

5 Le cose trovate che richiedono spese di conservazione elevate o che sono esposte a rapido deterioramento possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Capitolo 5: Controlli, obblighi di collaborazione e trattamento di dati

Art. 78 Controlli e obblighi di collaborazione

(art. 52 LTV)

1 Le imprese devono informare l'UFT sul loro esercizio per consentire all'UFT di svolgere i suoi compiti. Devono allestire la documentazione finanziaria e statistica secondo le istruzioni dell'UFT e presentarla a quest'ultimo.

2 Le imprese devono lasciar viaggiare sui loro veicoli, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, i collaboratori dell'UFT per scopi di servizio e concedere loro l'accesso a impianti, installazioni e veicoli.

3 Le imprese permettono lo svolgimento di controlli intesi a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti. Nell'ambito di questi controlli, le persone autorizzate possono in particolare:

a.
verificare i libri contabili e altri documenti aziendali dell'impresa;
b.
procurarsi in loco copie o estratti dei libri contabili e dei documenti.

4 Le interruzioni dell'esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere annunciate immediatamente all'UFT e alla clientela interessata.

5 Per il resto, si applica l'ordinanza del 28 giugno 200052 concernente le inchieste sugli infortuni.

52 [RU 2000 2103, 2006 4705 II 68, 2011 4573 art. 2 lett. b 4575. RU 2015 215 art. 59. n. 2]. Vedi ora l'O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RS 742.161).

Art. 79 Trattamento dei dati da parte dell'UFT

(art. 53 LTV)

1 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese i seguenti dati concernenti le linee, i tratti di linee e le zone:

a.
numero di passeggeri per il traffico giornaliero medio, per il traffico feriale medio, per l'ora di punta al mattino nelle due direzioni e per l'ora di punta alla sera nelle due direzioni;
b.
diagramma di carico giornaliero;
c.
luoghi di partenza e di destinazione dei viaggiatori;
d.
numero di corse;
e.
tipo di veicoli;
f.
ripartizione territoriale degli abbonamenti.

2 I dati possono essere utilizzati anche da altri Uffici federali e dai Cantoni a fini statistici e di studio.

Art. 80 Elenchi

1 L'elenco delle concessioni e delle autorizzazioni della Confederazione e gli elenchi delle autorizzazioni cantonali sono pubblici.

2 Gli elenchi comprendono i nomi e gli indirizzi delle concessionarie e dei titolari di autorizzazioni, nonché il contenuto e la durata della relativa concessione o autorizzazione.

Capitolo 6: Misure amministrative

(art. 61 LTV)

Art. 81

1 Se constata che un'impresa viola ripetutamente la privativa sul trasporto di viaggiatori o le disposizioni della concessione o dell'autorizzazione, l'UFT concede all'impresa un termine entro il quale conformarsi ai suoi obblighi, avvertendola che, in caso di mancato adempimento, saranno disposte sanzioni amministrative.

2 L'UFT può disporre sanzioni amministrative quando:

a.
senza di esse vi è da aspettarsi che le disposizioni applicabili non siano rispettate; oppure
b.
le disposizioni applicabili sono state violate in modo grave e ripetuto.

3 L'UFT può in particolare:

a.
impedire l'ingresso dei veicoli in Svizzera;
b.
impedire ai veicoli il proseguimento della corsa;
c.
vietare la presa in consegna di passeggeri.

4 Se inoltre è messa in pericolo la sicurezza della circolazione, l'UFT può sequestrare i veicoli.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 84 Disposizioni transitorie

1 Le concessioni e le autorizzazioni in corso di validità rimangono in vigore. Per il rinnovo, il trasferimento, la modifica, il ritiro e la revoca si applica la presente ordinanza.

2 Alla procedura relativa alle domande di concessione e di autorizzazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente, ad eccezione dei trasferimenti dagli aeroporti di cui all'articolo 6 lettera e. La procedura per tali trasferimenti si basa sulla presente ordinanza.

Allegato57

57 Aggiornato dal n. II dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1695) e dal n. I 8 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, all. n. V lett. a in vigore dal 1° lug. 2020, n. I lett. o dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

(art. 12 cpv. 2 e 48 cpv. 2)

I

Tutte le domande di concessione devono contenere:

a.
il nome, il cognome e l'indirizzo o la ragione sociale, la sede e l'indirizzo del richiedente;
b.
un estratto del registro di commercio;
c.
la motivazione della domanda, in particolare i dati che comprovano che la prestazione di trasporto richiesta è adeguata allo scopo ed economica;
d.
le linee previste con la designazione delle fermate e la distanza che le separa;
e.
una carta topografica con indicazione della linea e delle fermate;
f.
la durata del servizio, ossia se si prevede di effettuare le corse durante tutto l'anno o soltanto durante un determinato periodo e se possono essere soppresse in presenza di determinate condizioni;
g.
la data in cui si prevede di iniziare l'esercizio;
h.
la durata della concessione auspicata;
i.
l'orario e la tariffa;
j.
per le linee del trasporto di viaggiatori che non danno diritto a un'indennità, un conto di previsione con l'indicazione di chi copre eventuali disavanzi;
k.
il proprietario dei veicoli e l'azienda a cui appartiene il personale viaggiante;
l.
l'indicazione della misura in cui si tiene conto delle esigenze dei disabili;
m.
per le concessioni comprendenti trasferimenti dagli aeroporti, il consenso scritto dei proprietari interessati in merito all'uso delle fermate servite;
n.
informazioni sulle condizioni di lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
o.
l'attestazione dell'esistenza di una procedura per il trattamento dei reclami di cui all'articolo 55c.

II

Le domande di concessione per autobus devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I:

a.
la marca, il tipo, l'anno e il numero di posti dei veicoli previsti per le corse e dei veicoli di riserva nonché i rimorchi viaggiatori, purché non siano già impiegati nel traffico concessionario;
b.
una copia dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada.

III

Le domande di concessione per le imprese filoviarie devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I:

a.
un rapporto tecnico contenente in particolare indicazioni sul tipo di impianti elettrici fissi e di veicoli;
b.
i disegni da cui risulta il tipo dei veicoli;
c.
un'attestazione secondo la quale le autorità competenti dei Cantoni interessati hanno autorizzato l'uso della via pubblica per la posa degli impianti elettrici.

IV

Le domande di concessione per i battelli devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I, indicazioni concernenti i battelli, la loro designazione e i dati tecnici, nonché la loro portata.

V

Le domande di concessione per le ferrovie devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I:

a.
l'attestazione del diritto di utilizzare l'infrastruttura ferroviaria conformemente agli articoli 8c e 8d della legge federale del 20 dicembre 195758 sulle ferrovie o all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 199859 concernente l'accesso alla rete ferroviaria;
b.
la quota del fatturato che l'impresa è disposta a versare come contributo di copertura conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria.

VI

1. Le domande di autorizzazione federale devono contenere:

a.
il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente oppure la ragione sociale, la sede e l'indirizzo del richiedente nonché di tutti i partner di cooperazione e subappaltatori;
b.
la durata di validità dell'autorizzazione auspicata o la data di avvio e di cessazione del servizio di trasporto;
c.
l'itinerario del servizio di trasporto;
d.
la durata (tutto l'anno o stagionale) del servizio di trasporto;
e.
la frequenza del servizio di trasporto;
f.
l'orario;
g.
un elenco delle fermate con l'indirizzo preciso o la designazione univoca delle fermate;
h.
la tabella con i prezzi dei viaggi;
i.
una copia dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di tutte le imprese partecipanti;
j.
una piantina in formato A4 con indicazione dell'itinerario e delle fermate;
k.
il piano di servizio in base al quale può essere verificato il rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo;
l.
nel servizio di linea internazionale con autobus, un elenco dei veicoli comprendente la marca, il tipo, l'anno, il numero di posti e le targhe d'immatricolazione di tutti i veicoli previsti per l'impiego nel servizio di trasporto;
m.
un contratto di cooperazione tra le imprese partecipanti;
n.
il numero di autorizzazioni necessarie;
o.
per le domande di rinnovo o di modifica: documenti statistici sulla prestazione di trasporto;
p.
nel traffico internazionale di battelli, i dati secondo il numero IV e nel traffico internazionale ferroviario i dati secondo il numero V.

2. Si devono utilizzare i moduli disponibili presso l'UFT.