01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2022 - 30.04.2024
22.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 21.10.2021
01.02.2019 - 30.06.2021
01.05.2018 - 31.01.2019
01.01.2018 - 30.04.2018
07.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 06.05.2017
01.03.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 29.02.2016
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
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01.01.2005 - 31.12.2007
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1

Ordinanza

concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) del 6 marzo 2000 (Stato 1° aprile 2008) Il Consiglio federale svizzero, viste la legge del 19 dicembre 19971 concernente una tassa sul traffico pesante
(LTTP) e la legge dell'8 ottobre 19992 sul trasferimento del traffico, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale (ONC).


Art. 2

Oggetto della tassa

1

Gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t.

2

Vi rientrano in particolare: a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV); b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV); c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV); d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV); e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV); f.

i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1-3 OETV); g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV); RU 2000 1170

1 RS

641.81

2 RS

740.1

3 RS

741.11

4 RS

741.41

641.811

Traffico pesante - O 2

641.811

h. gli autoveicoli abitabili e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);

i.

i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV); j.

i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV); k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV); l.

i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV); m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).


Art. 3

Eccezioni all'obbligo della tassa 1

Sono esentati dalla tassa: a. i veicoli militari acquistati, noleggiati o requisiti dall'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;

b.5 i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, della protezione civile nonché le ambulanze;

c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito d'una concessione secondo l'ordinanza del 25 novembre 19986 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici; d. i veicoli agricoli (art. 86 segg. ONC7); e. i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell'O del 20 nov.

19598 sull'assicurazione dei veicoli; OAV); f. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);

g. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del medesimo genere; h.9 i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'O del 28 set. 200710 sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità compente; i.

i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione; j.

i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV11); 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

6 RS

744.11

7 RS

741.11

8 RS

741.31

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5011).

10 RS

741.522

11 RS

741.41

Traffico pesante - O 3

641.811

k. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi; l.

i veicoli cingolati (art. 28 OETV); m. gli assi di trasporto.

2

L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica.


Art. 4


12

Riscossione della tassa forfettaria 1

Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

franchi

a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti 650

b. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t 2200

c. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t 3300

d. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 18 t ma non superiore a 26 t 4400

e. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t 5000

f.

per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h 11

g. per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa 8. 13

2

Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d'un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: franchi

a. per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t 22

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

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b. per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t 11. 14

3

Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all'esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a: a. 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;

b. 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.

4

In singoli casi l'Amministrazione delle dogane può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.


Art. 5

Competenze 1 Sempre che l'ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe a. all'Amministrazione delle dogane per: 1. i veicoli della Confederazione, 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni, nella misura in cui l'esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa, 3. i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3; b. ai Cantoni per:

1. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria da essi immatricolati, 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari, 3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3.


Art. 6

Passaggio del confine I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall'Amministrazione delle dogane.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

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Capitolo 2: Ordinamenti speciali Sezione 1: Veicoli utilizzati per trasporti pubblici

Art. 7

1 Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.

2

Nel primo trimestre dell'anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all'Amministrazione delle dogane una dichiarazione concernente l'impiego dei veicoli in sevizio, precisando il chilometraggio percorso.

3

Se la dichiarazione è omessa, l'Amministrazione delle dogane riscuote la totalità della tassa per l'intero periodo.

Sezione 2: Corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato

Art. 8

Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato 1

Su richiesta da presentare all'Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA.

2

Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: franchi

a. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi 24

b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi

37. 15

3

La domanda di restituzione dev'essere presentata all'Amministrazione delle dogane unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22.

4

Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.16 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

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Art. 9

Corse nel TCNA; requisiti 1

Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro.

2

Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una larghezza minima di 2,1 m o 7 piedi.


Art. 10

Corse nel TCNA; prova Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.

Sezione 3: Altri ordinamenti speciali

Art. 11


17

Trasporti di legname

1

Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera e nonché l'art. 14 capoverso 1.

2

Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l'amministrazione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m3 di legname greggio trasportato. L'importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.18 3 Il DFF stabilisce come i detentori e le detentrici di veicoli devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione.


Art. 12

Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito 1

Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.19 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

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2

Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.

a20 Impegno 1

L'agevolazione di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 viene concessa soltanto se i detentori

a. chiedono tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all'atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e b. si impegnano a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati negli articoli 11 o 12.

2

L'impiego illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno giusta il capoverso 1 comporta la revoca dell'agevolazione.

Capitolo 3: Base di calcolo della tassa

Art. 13

Peso determinante

1

Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di trasporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni internazionali.

2

Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell'unità.

3

Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio.

Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest'ultimo.

4

Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio.

5

Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione.

In casi particolari la Direzione generale delle dogane può fissare un altro peso determinante.

6

Se l'autoveicolo è esentato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l'articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convoglio.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

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7

Se il peso determinante giusta i summenzionati capoversi 1-6 oltrepassa quello legale svizzero o il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione, oppure il peso totale del convoglio (art. 67 ONC21), fa stato il peso più basso; tuttavia esso può essere al massimo di 40 t.22

Art. 14

Tariffa 1 Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a: a. 3,07 centesimi per la categoria fiscale 1; b. 2,66 centesimi per la categoria fiscale 2; c. 2,26 centesimi per la categoria fiscale 3.23 2

Per l'assegnazione alle categorie fiscali fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria fiscale 2 o 3, si applicherà la categoria fiscale 1.

Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 15

Equipaggiamento 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.

L'apparecchio di misurazione deve soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 200624 sugli strumenti di misurazione.25 2 Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di odocronografi (art. 100 cpv. 2 OETV26).

3

Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri):

a. gli autoveicoli assoggettati alla tassa; b. i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa.

4

I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

21 RS

741.11

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

24 RS

941.210

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

26 RS

741.41

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5

L'Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

6

I veicoli a motore esentati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione devono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide in merito alle eccezioni.

7

A richiesta del detentore del veicolo, i veicoli a motore esentati dalla tassa possono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico. Il DFF può prescrivere il montaggio di mezzi d'identificazione per altre categorie di veicoli.

a27 Consegna gratuita dell'apparecchio di rilevazione 1

Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gratuitamente ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio. Anche la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi è gratuita.

2

Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio da essa designato.

3

Le spese per il montaggio dell'apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.

4

In caso di sostituzione di apparecchi di rilevazione difettosi o non riparabili la Direzione generale delle dogane può partecipare alle spese d'officina insorte.


Art. 16

Montaggio, verifica e messa in funzione dell'apparecchio di misura 1

L'apparecchio di rilevazione dev'essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell'apparecchio incombe al detentore.

2

Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione devono essere effettuati dalle officine di montaggio designate dall'Amministrazione delle dogane d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misurazione all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta.28 3 Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane.

4

All'atto dei collaudi periodici del veicolo le autorità d'esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare un controllo posticipato controllano il sensore-rimorchio dell'apparecchio di rilevazione.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

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5

L'autorità d'esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell'autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio d'un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere.

6

Le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 197729 sulla metrologia sono applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l'articolo 15 capoverso 1.


Art. 17

Rimorchi 1 Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell'apparecchio di rilevazione tutti i dati necessari.

2

Per ogni rimorchio d'un peso totale eccedente le 3,5 t l'Amministrazione delle dogane fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d'un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore.

3

Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore.


Art. 18

Guasto dell'apparecchio di misura 1

Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misurazione.

2

In caso di funzionamento difettoso o di guasto il detentore del veicolo deve far riparare o sostituire senza indugio l'apparecchio da un'officina di montaggio.30 3 Se si sospetta una disfunzione dell'apparecchio bisogna farlo verificare da un'officina di montaggio. 31 4 Se l'apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane, l'autorità d'esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

5

L'Amministrazione delle dogane declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici.


Art. 19

Modulo di registrazione invece dell'apparecchio di rilevazione 1

Oltre all'apparecchio di rilevazione montato sul veicolo, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto o disfunzione dell'apparecchio o se quest'ultimo emette messaggi d'errore. Il modulo è fornito dalle autorità esecutive.

29 RS

941.20

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

Traffico pesante - O 11

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2

Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il modulo deve menzionare il peso totale di quest'ultimo.

3

Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.


Art. 20

Libretto di bordo

1

Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l'Amministrazione delle dogane ha esonerato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive.

2

Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.


Art. 21

Obblighi del conducente Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare: a. utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione; b. annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissione di messaggi d'errore e di disfunzione dell'apparecchio e provvedere senza indugio all'esame dell'apparecchio di rilevazione.


Art. 22

Dichiarazione 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all'Amministrazione delle dogane, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa.

2

Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilometraggio registrato da quest'ultimo. Se sono stati registrati messaggi d'errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell'avviso che i dati dell'apparecchio di rilevazione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione adducendone i motivi.

3

Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo.

4

Se l'autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto.

5

Se il veicolo si trova all'estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante dodici mesi.


Art. 23

Tassazione

1

La tassa viene determinata in base alla dichiarazione trasmessa elettronicamente dalla persona assoggettata al pagamento della tassa o alla sua dichiarazione scritta.

2

L'Amministrazione delle dogane può esigere ulteriori mezzi probatori.

Traffico pesante - O 12

641.811

3

Se la dichiarazione viene omessa, se è lacunosa o contraddittoria oppure se l'Amministrazione delle dogane effettua accertamenti in contraddizione con la dichiarazione, essa procede alla tassazione d'ufficio.


Art. 24

Periodo di tassazione 1

Il periodo di tassazione è il mese civile. Il DFF può prolungarlo sino ad un massimo di tre mesi.

2

Se un veicolo è posto in circolazione nel corso del mese, il periodo di tassazione termina alla fine del mese.32 3 Qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, il periodo di tassazione cessa il giorno dell'annullamento della licenza di circolazione.

4

In casi particolari l'Amministrazione delle dogane può fissare un altro periodo di tassazione.


Art. 25


33

Riscossione della tassa 1

L'Amministrazione delle dogane invia una decisione d'imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa.

2

La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento della tassa riceve una decisione d'imposizione provvisoria che si basa sull'importo presumibilmente dovuto.

3

L'importo definitivo o provvisorio della tassa dev'essere pagato entro 30 giorni dall'emanazione della decisione d'imposizione. Se il termine non è osservato oppure dalla decisione provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull'importo scoperto o pagato in eccesso è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l'allegato all'ordinanza del 10 dicembre 199234 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 26

Veicoli con apparecchio di rilevazione 1

Gli autoveicoli immatricolati all'estero (veicoli esteri) assoggettati alla tassa possono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane.

2

Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

34 RS

642.124

Traffico pesante - O 13

641.811

A richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rilasciare una carta chip per il rimorchio.

3

Del rimanente sono applicabili gli articoli 15-19, 21, 22 capoverso 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.

4

Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all'atto della loro entrata in Svizzera.


Art. 27

Veicoli senza apparecchio di rilevazione Per i veicoli sprovvisti di apparecchio di rilevazione, il conducente deve dichiarare all'atto dell'entrata e dell'uscita i dati necessari alla riscossione di tassa. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.


Art. 28

Rimorchi trainati da veicoli trattori senza apparecchio di rilevazione 1

Se veicoli trattori sprovvisti di apparecchio di rilevazione trainano rimorchi, il peso determinante della combinazione di veicoli all'entrata o all'uscita fa stato per la riscossione di tassa su tutto il percorso effettuato in Svizzera.

2

Se durante la permanenza in Svizzera viene modificata la configurazione della combinazione di veicoli, tale cambiamento deve essere menzionato nel modulo di registrazione prima di proseguire il viaggio. Come base di calcolo fa stato il peso totale più elevato totalizzato dalla combinazione di veicoli durante la permanenza in Svizzera.

3

Se il rimorchio viene sganciato o accoppiato su un'area controllata ed è inoltre presentata un'attestazione scritta, la tassa è computata secondo la prestazione chilometrica e il peso determinante. L'Amministrazione delle dogane designa i terreni considerati aree controllate e gli uffici abilitati a rilasciare le attestazioni.


Art. 29

Riscossione della tassa 1

La tassa diventa esigibile all'uscita dalla Svizzera e dev'essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all'atto dell'entrata.

2

Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito e di addebito.

L'Amministrazione delle dogane designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali competenti.

3

Con riserva di revoca, l'Amministrazione delle dogane può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d'una garanzia.

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Capitolo 5: Riscossione della tassa forfettaria Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 30

In generale

1

Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l'anno civile.

2

La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale o all'inizio dell'anno.

3

Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.


Art. 31

Riscossione della tassa 1

La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.

2

In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d'un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall'inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento.

3

Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev'essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all'aliquota più elevata.


Art. 32

Restituzione in caso di messa fuori circolazione Gli importi sino a 50 franchi non devono essere restituiti.


Art. 33

Restituzione per corse all'estero 1

Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.

2

Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all'Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

3

Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 34

Riscossione della tassa 1

Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest'ultima può essere pagata per:

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a. uno sino a 30 giorni consecutivi; b. 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno; c. uno sino a 11 mesi consecutivi; d. un anno.

2

La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo.

3

Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.


Art. 35

Calcolo della

tassa

1

Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente.

Espressa in per cento degli importi menzionati nell'articolo 4, essa ammonta a: a. 0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all'aliquota mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli; b. 5 per cento per 10 giorni a libera scelta; c. 9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.

2

Se la prova del pagamento è restituita all'Amministrazione delle dogane prima della scadenza del periodo di tassazione, v'è diritto ad una restituzione proporzionale della tassa.

3

Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.

Capitolo 6: Responsabilità solidale

Art. 36

Persone solidalmente responsabili35 1

Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie: a. il detentore di un veicolo trattore, per un rimorchio trainato appartenente a terzi;

b.36 il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato; c. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, nell'ambito della loro responsabilità civile; 35 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

Traffico pesante - O 16

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d. le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell'importo ricavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria; e. gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo pari al patrimonio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all'estero senza che vi sia liquidazione.

1bis

Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie, fatti salvi gli articoli 36a e 36b: a. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un veicolo trattore, per il peso totale del veicolo trattore e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato; b. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del rimorchio è insolvibile o è stato invano diffidato.37 2

Le persone soggette all'obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni38. Se dopo la scadenza del termine di custodia il credito d'imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al momento della prescrizione.

a39 Richiesta alla Direzione generale delle dogane 1

La persona solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1bis che intende affidare un veicolo trattore o un rimorchio (veicolo) a un terzo per l'uso, alla conclusione del contratto può chiedere alla Direzione generale delle dogane se il terzo (parte contraente) o il detentore del veicolo, qualora non si trattasse della stessa persona, è insolvibile o è stato invano diffidato.

2

La richiesta deve contenere: a. i dati personali e l'indirizzo della parte contraente, ed eventualmente del detentore;

b. le indicazioni relative al veicolo; e c. una dichiarazione scritta della parte contraente, ed eventualmente del detentore, che autorizza la Direzione generale delle dogane a fornire le informazioni richieste.

3

Se la parte contraente, o eventualmente il detentore, è insolvibile o è stata invano diffidata, la Direzione generale delle dogane nella sua risposta avverte il richiedente sul fatto che questi, con la conclusione del contratto, diventa solidalmente responsabile delle tasse dovute da quel momento, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo.

37 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

38 RS

220

39 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

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b40 Comunicazione successiva della Direzione generale delle dogane Se la Direzione generale delle dogane constata, dopo la messa in circolazione del veicolo di cui all'articolo 36a capoverso 2 lettera b, che il detentore è insolvibile o è stato invano diffidato, e considera la possibilità di sottoporre alla responsabilità solidale la persona solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1bis, essa comunica per scritto a questa persona di ritenerla solidalmente responsabile di tasse future, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo: a. se non recede dal contratto entro 60 giorni; o b. se tutte le tasse scoperte, nonché eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo non vengono interamente pagati entro 60 giorni.

Capitolo 7: Impiego della tassa

Art. 37

Provento netto

Il provento netto è il provento dopo deduzione delle spese secondo l'articolo 45 capoverso 5, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l'articolo 46 nonché delle restituzioni secondo gli articoli 8, 11, 32, 33 e 51.


Art. 38

Ripartizione della quota dei Cantoni 1

Il 20 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche, conformemente all'articolo 39.

2

Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni di montagna secondo la legge federale del 21 marzo 199741 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, incluse le regioni di Davos e dell'Alta Engadina.

3

Il rimanente 80 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 40.

4

La ripartizione e l'impiego dei mezzi supplementari che spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa a partire dal 2008 avviene conformemente all'articolo 14 della legge del 6 ottobre 200642 sul fondo infrastrutturale.43

Art. 39

Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche 1

Per il calcolo sono determinanti le ripercussioni particolari: a. sulla popolazione delle regioni di montagna e delle regioni periferiche; b. sull'economia delle regioni di montagna e delle regioni periferiche; 40 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

41 RS

901.1

42 RS

725.13

43 Introdotto dal il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

Traffico pesante - O 18

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c. sulle imprese di trasporto stradali di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

2

I tre summenzionati indicatori sono ponderati alla stessa stregua.

3

Il calcolo è effettuato periodicamente, ma almeno ogni dieci anni, secondo il modello di cui all'allegato 2.44

Art. 40

Chiave di ripartizione per la quota rimanente 1

Il saldo della quota dei Cantoni sul provento netto è ripartito come segue tra i Cantoni (cfr. allegato 3; modelli di calcolo): a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale: 1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,

2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte al traffico motorizzato;

b. il 15 per cento secondo l'onere stradale; c. il 60 per cento secondo la popolazione; d. il 5 per cento secondo l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

2

Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti: a. la rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali; b. la rete delle strade principali giusta l'allegato 2 dell'ordinanza del 7 novembre 200745 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin); c. le strade cantonali, dedotte le strade principali e le strade nazionali pianificate che sostituiscono quelle principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.46 3

Riguardo agli oneri stradali si applica l'articolo 30 OUMin.47 4

Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo accertamento sulla popolazione residente media.48 5 Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale della tassa sui veicoli a motore. L'Amministrazione federale delle contribuzioni accerta annualmente tale indice.49

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

45 RS

725.116.21

46 Nuovo testo giusta l'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

47 Nuovo testo giusta l'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

48 Introdotto dall'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

49 Introdotto dall'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

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Capitolo 8: Controlli

Art. 41

Procedura 1 Le autorità d'esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all'esecuzione.

Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d'ufficio.

2

Per l'esecuzione dei controlli le autorità d'esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura.

3

Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d'esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informazioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 42

Infrastrutture di controllo L'Amministrazione delle dogane può gestire stazioni di controllo fisse e mobili. Essa si procura l'equipaggiamento speciale per i gruppi di controllo mobili e può metterli a disposizione dei Cantoni.


Art. 43

Assunzione di prove

Le autorità d'esecuzione trattengono a destinazione delle autorità incaricate dell'azione penale gli oggetti che possono servire da mezzo probatorio nella procedura penale.


Art. 44

Esclusione dalla

responsabilità

I deprezzamenti e i costi risultanti dai controlli non sono risarciti.

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 45

In generale

1

Le autorità d'esecuzione cantonali notificano di volta in volta all'Amministrazione delle dogane i dati necessari alla riscossione della tassa.

2

La Direzione generale delle dogane emana le disposizioni necessarie all'esecuzione.

3

L'importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi.

Traffico pesante - O 20

641.811

4

Per prestazioni straordinarie, segnatamente il ritiro delle targhe e le intimazioni, le autorità d'esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

5

Le autorità d'esecuzione ricevono un compenso per l'esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari.

6

Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dall'Amministrazione delle dogane si fondano sulla legislazione doganale.


Art. 46

Contributi ai controlli del traffico pesante 1

La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell'applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico.

2

Il calcolo e l'importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal DATEC con i Cantoni.


Art. 47

Accordi 1 L'Amministrazione delle dogane può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito: a. alla procedura di dichiarazione; b. alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecutive.

2

Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d'intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.


Art. 48

Prestazione di garanzie 1

Le autorità d'esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando: a. il loro pagamento sembra compromesso; b. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento.

2

La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale provvedimento, l'importo da garantire e l'ufficio al quale va fornita la garanzia; esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188950 sull'esecuzione e sul fallimento.

3

Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.

50 RS

281.1

Traffico pesante - O 21

641.811


Art. 49

Conteggio e tenuta dei controlli 1

L'ufficio centrale di conteggio e di controllo è la Direzione generale delle dogane.

2

I Cantoni effettuano conteggi periodici con la Direzione generale delle dogane conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Alla fine dell'anno contabile dev'essere allestita una chiusura definitiva.

3

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.


Art. 50

Mora nel pagamento

1

Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento; se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'Amministrazione delle dogane può, oltre alle misure previste dall'articolo 14a LTTP: a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.51 2

Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, l'Amministrazione delle dogane rifiuta il proseguimento del viaggio. Essa può sequestrare il veicolo sempre che le circostanze lo giustifichino.

a52 Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo 1

Nei casi previsti dall'articolo 14a LTTP, la Direzione generale delle dogane può ordinare alle autorità d'esecuzione cantonali di rifiutare o revocare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.

2

Dopo una revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

3 Il ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione cantonale è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo Sezione 2: Revisione e condono

Art. 51

Revisione La revisione di decisioni e di decisioni su ricorso è retta dagli articoli 66-68 della legge del 20 dicembre 196853 sulla procedura amministrativa.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

53 RS

172.021

Traffico pesante - O 22

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Art. 52

Condono della tassa

1

Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d'esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.

2

Le domande di condono sono di competenza: a. delle autorità d'esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati; b. della Direzione generale delle dogane per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati;

c. delle direzioni di circondario delle dogane per gli altri veicoli esteri.

3

Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante.

4

Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono.

Sezione 3: Protezione dei dati

Art. 53

Raccolta di dati

1

L'Amministrazione delle dogane raccoglie i dati concernenti l'identità e gli indirizzi delle persone assoggettate alla tassa nonché le loro relazioni finanziarie.

2

Il trattamento dei dati trasmessi dalle autorità d'esecuzione cantonali e dagli uffici doganali è centralizzato presso l'Amministrazione delle dogane.


Art. 54

Sicurezza dei dati

Le autorità d'esecuzione proteggono efficacemente i dati dalla perdita, dalle modificazioni e dall'accesso di terzi non autorizzati.


Art. 55

Trasmissione di

dati

Le autorità d'esecuzione possono trasmettere dati che permettono di trarre conclusioni in merito a determinate persone solamente: a. agli uffici della Confederazione e dei Cantoni per l'adempimento di compiti legali;

b. a uffici esteri, nell'ambito di accordi internazionali; c. agli istituti di ricerca, nell'ambito di progetti di ricerca statali chiaramente definiti.


Art. 56

Obbligo di custodia

Le autorità d'esecuzione provvedono affinché i dati raccolti non vengano modificati e siano leggibili durante l'anno in corso e i successivi cinque anni. Trascorso tale termine, i dati sono distrutti o sono custoditi dall'archivio federale.

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Art. 57

Accesso ai dati

Il detentore ha accesso ai dati registrati dall'apparecchio di rilevazione, eccettuati quelli che servono alle autorità esecutive per la lotta contro la violazione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Sezione 4: Abrogazione e modifica del diritto previgente

Art. 58

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 23 dicembre 199954 sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l'esecuzione della legge sul traffico pesante; b. l'ordinanza del 25 giugno 199755 concernente le stazioni di trasbordo nel traffico combinato.


Art. 59


Modifica del diritto previgente 1. L'ordinanza del 13 novembre 196256 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue: Art. 83

...

2. L'ordinanza del 22 agosto 198457 sulle tasse dell'amministrazione delle dogane è modificata come segue: Allegato numero 93 ...

I numeri da 93 a 983 diventano numeri da 94 a 993. 3. L'ordinanza del 27 ottobre 197658 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue: Art. 115 cpv. 1 lett. d ...


Art. 150
cpv. 8
...

54 [RU

2000 341 937] 55 [RU

1997 1633, 1998 1648 2051] 56 RS

741.11. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

57 [RU

1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691 art. 6] 58 RS

741.51. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

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Sezione 5: Disposizioni transitorie

Art. 60

Enclave doganale di Samnaun I veicoli esteri e svizzeri assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché i veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante che si recano direttamente dall'estero nelle valli di Samnaun e Sampuoir, sono esentati dalla tassa sul traffico pesante sino all'apertura di un ufficio doganale in tali valli.


Art. 61


59

Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi.


Art. 62


60


a61 Veicoli della categoria fiscale 2 Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria fiscale 2 (EURO 3) sono tassati secondo l'aliquota della categoria fiscale 3.

b62 Responsabilità solidale La responsabilità solidale del proprietario, del locatore o del fornitore del leasing di cui all'articolo 36 capoverso 1bis si applica solo ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della modifica del 7 marzo 2008 della presente ordinanza.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

60 Abrogato dal n. I dell'O del 15 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

61 Introdotto dal il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695, 2008 769).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769 1653).

Traffico pesante - O 25

641.811

Allegato 163 (art. 14)

Categorie di tassa a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t) Categoria di tassa 1 (EURO 2, EURO 1, EURO 0 o precedenti): La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie
di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2 (EURO 3): Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 88/77/CEE64 nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas) - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A

- Regolamento ECE n. 4965, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas) - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A Categoria di tassa 3 (EURO 4, EUR0 5 o successivi): Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) e seguenti - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B

- Direttiva 2005/55/CE - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B 63 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

64 Secondo l'all. 2 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41); indirizzo Internet: www.admin.ch/ch/i/rs/c741_41.html.

65 Secondo l'all. 2 OETV.

Traffico pesante - O 26

641.811

b. Autoveicoli leggeri (peso totale3,5 t) Categoria di tassa 1: La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie
di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2: Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga
A

- Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A Categoria di tassa 3: Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti - Direttiva 2005/55/CE - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1

Traffico pesante - O 27

641.811

Allegato 2

(art. 39 cpv. 3)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni Modello di calcolo per la quota preliminare (20 %) Regioni di montagna e regioni periferiche Quota preliminare (20 %) Media ponderata

in 1000 fr.

in fr./abitante

ZH 0,0

%

BE

18,4 %

3 680

4

LU 4,2

%

840

2

UR 1,7

%

340

10

SZ 2,6

%

520

4

OW 0,2

%

40

1

NW 0,4

%

80

2

GL 0,4

%

80

2

ZG 0,0

%

-

FR 2,1

%

420

2

SO 0,6

%

120

1

BS 0,0

%

-

BL 0,0

%

-

SH 0,0

%

-

AR 1,2

%

240

4

AI 0,5

%

100

7

SG 2,9

%

580

1

GR

26,2 %

5 240

28

AG 0,0

%

-

TG 0,0

%

-

TI

5,6 %

1 120

4

VD 4,2

%

840

1

VS

25,0 %

5 000

19

NE 0,9

%

180

1

GE 0,0

%

-

JU 2,9

%

580

9

Totale 100,0 % 20 000

3

Per determinare le ripercussioni particolari sulla popolazione e l'economia delle regioni montane e periferiche (art. 39) fanno stato i tre seguenti indicatori collettivi, stabiliti per ogni regione:

Traffico pesante - O 28

641.811

I. Indicatore collettivo popolazione: somma degli indicatori parziali carburanti e olio da riscaldamento. Gli indicatori parziali regionali sono calcolati moltiplicando le distanze di trasporto specifiche per il grado di difficoltà di raggiungimento
dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la quota del budget familiare e il numero di abitanti.

II. Indicatore collettivo economia: somma degli indicatori parziali pietre e terra, edilizia e genio civile, lavorazione del legno, produzione e lavorazione della carta. Gli indicatori parziali regionali sono calcolati moltiplicando le distanze di trasporto specifiche per il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la dipendenza diretta dai trasporti e il numero di posti di lavoro nel settore corrispondente.

III. Indicatore collettivo trasporto merci su strada: l'indicatore è calcolato moltiplicando il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate per il numero di posti di lavoro nel settore dei trasporti di merci su strada.

Per determinare i punteggi cantonali relativi ai tre indicatori collettivi vengono presi in considerazione solo i punteggi delle regioni che rientrano nella categoria di regioni montane e periferiche, conformemente all'articolo 38 capoverso 2. Questi valori servono a calcolare la quota percentuale dei singoli Cantoni rispetto al totale di ogni indicatore collettivo. La chiave di ripartizione è data dalla media delle percentuali. Gli indicatori sono ponderati tutti alla stessa stregua.

Traffico pesante - O 29

641.811

Allegato 3

(art. 40 cpv. 1)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni Modello di calcolo per la quota rimanente (80 %) Lunghezza

delle strade (20 %) Oneri stradali (15 %) Popolazione (60 %)

Im

posiz

ione degli autoveicoli (5 %)

Quota cantonale totale secondo il coefficiente (80 %) Strade

nazionali e princi- pali km Quota cantonale in 1000 fr.

Strade cantonali e comunali km Quota cantonale in 1000 fr.

Quota cantonale

totale in 1000 fr.

Spese stradali nette (1992-1994) in 1000 fr.

Quota cantonale in 1000 fr.

Popola- zione residente med ia

1996

Quota cantonale in 1000 fr.

Quantità di veicoli e rimorchi 1996

Imp. autov. Indice d'im posizione 1994

Coefficiente Quantità × im posizione

Quota cantonale in 1000 fr.

in 1000 fr.

in fr./abit.

ZH

199

384

7 020

839

1 222

1 685 236

1 676

1194,1

8 067

711 448

100,

4

71 429 379

646

11 611

10

BE

525

1012

11 259

1345

2 357

1

447 331

1 439

950,7

6 422

56

0 320

130,9

73 345 888

664

10 882

11

LU

130

251

3 100

370

621

451 766

449

340,9

2 303

203 691

98,2

20 00

2 456

181

3 554

10

UR

165

318

203

24

342

75 015

75

35

,0

236

18

352

80,5

1 47

7 336

13

667 19

SZ

123

237

766

92

329

165 540

165

122,6

828

84 470

90,4

7 636 088

69

1 391

11

OW

42

81

475

57

138

62 546

62

31,4

212

19 289

77,2

1 489 111

13

425

14

NW

37

71

201

24

95

41 594

41

35,8

242

22 248

85,2

1 895 530

17

396

11

GL

55

106

358

43

149

65 235

65

39,0

263

21 657

110,4

2 390 933

22

499 13

ZG

31

60

530

63

123

163 778

163

93,2

630

61 745

86,4

5 334 768

48

964 10

FR

141

272

3 272

391

663

335 359

333

228,8

1 546

150 695

107,9

16 259 991

147

2 689

12

SO

68

131

2 428

290

421

336 137

334

238,6

1 612

150 060

92,5

13

880 550

126

2 493

10

BS

13

25

362

43

68

370 298

368

198,8

1 343

82 460

85,4

7 042 084

64

1 84

3

9

BL

75

145

1 977

236

381

412 434

410

251,5

1 699

149 532

112,3

16 792 444

152

2 642

11

SH

36

69

1 577

188

258

135 141

134

73,6

497

48 388

66,5

3 21

7 802

29

91

8 12

AR

42

81

392

47

128

112 725

112

53,8

363

30 013

107,0

3

211 391

29

6

32 12

AI

14

27

125

15

42

17 435

17

14,4

97

8 133

103,1

838 512

8

164

11

SG

273

526

2 640

315

842

698 254

694

443,4

2 995

262 011

109,7

28 742 607

260

4 791

11

GR

624

1203

3 053

365

1 568

694 925

691

189,3

1 279

121 075

132,2

16 006 115

145

3 682

19

AG

206

397

5 379

643

1 040

689 317

685

528,9

3 573

34

9 541

78,3

27 36

9 060

248

5 546

10

TG

144

278

3 032

362

640

357 066

355

224,3

1 515

151 303

73,3

11 09

0 510

100

2 610

12

TI

257

495

2 883

344

840

679 435

676

301,4

2 036

221 571

92,1

20 40

6 689

185

3 736

12

Traffico pesante - O 30

641.811

Lunghezza

delle strade (20 %) Oneri stradali (15 %) Popolazione (60 %)

Im

posiz

ione degli autoveicoli (5 %)

Quota cantonale totale secondo il coefficiente (80 %) Strade

nazionali e princi- pali km Quota cantonale in 1000 fr.

Strade cantonali e comunali km Quota cantonale in 1000 fr.

Quota cantonale

totale in 1000 fr.

Spese stradali nette (1992-1994) in 1000 fr.

Quota cantonale in 1000 fr.

Popola- zione residente med ia

1996

Quota cantonale in 1000 fr.

Quantità di veicoli e rimorchi 1996

Imp. autov. Indice d'im posizione 1994

Coefficiente Quantità × im posizione

Quota cantonale in 1000 fr.

in 1000 fr.

in fr./abit.

VD

334

644

7 350

878

1 522

1 117 865

1 111

616,8

4 167

386 391

123,9

47 873 845

433

7 233

12

VS

353

680

4 026

481

1 161

731 659

727

269,4

1 820

187

692

56,0

10 510 75

2

95

3 804

14

NE

117

226

1 724

206

431

401 964

400

166,1

1 122

103 749

97,8

10 146 652

92

2 045

12

GE

58

112

1 297

155

267

685 770

682

396,0

2 675

253 221

71,7

18

155 946

164

3 788

10

JU

88

170

1 538

184

353

135 633

135

67,6

457

44 591

124,9

5 569 416

50

995

15

Total

4150 8000 66 967

8000 16

000

12 069 457

12 000

7105,4

48 000

4 40

3 646

100,0

442 115 854

4000

80 000

11