01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2022 - 30.04.2024
22.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 21.10.2021
01.02.2019 - 30.06.2021
01.05.2018 - 31.01.2019
01.01.2018 - 30.04.2018
07.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 06.05.2017
01.03.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 29.02.2016
01.07.2012 - 31.12.2012
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01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.04.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2001 - 31.12.2004
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1

Ordinanza

concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2012) Il Consiglio federale svizzero, viste la legge del 19 dicembre 19971 concernente una tassa sul traffico pesante
(LTTP) e la legge dell'8 ottobre 19992 sul trasferimento del traffico, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale (ONC).


Art. 2

Oggetto della tassa

1

Gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t.

2

Vi rientrano in particolare: a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV); b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV); c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV); d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV); e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV); f.

i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1-3 OETV); g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV); RU 2000 1170

1 RS

641.81

2 [RU

2000 2864. RU 2009 5949 art. 10]. Vedi ora l'O del 19 dic. 2008 (RS 740.1).

3 RS

741.11

4 RS

741.41

641.811

Imposte

2

641.811

h. gli autoveicoli abitabili e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);

i.

i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV); j.

i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV); k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV); l.

i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV); m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).


Art. 3

Eccezioni all'obbligo della tassa 1

Sono esentati dalla tassa: a. i veicoli militari acquistati, noleggiati o requisiti dall'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;

b.5 i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, della protezione civile nonché le ambulanze;

c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito d'una concessione secondo l'ordinanza del 25 novembre 19986 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici; d. i veicoli agricoli (art. 86 segg. ONC7); e. i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell'O del 20 nov. 19598 sull'assicurazione dei veicoli; OAV); f. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);

g. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del medesimo genere; h.9 i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'O del 28 set. 200710 sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità compente; i.

i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione; 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

6 [RU

1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027 art. 82 n. 1]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).

7 RS

741.11

8 RS

741.31

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5011).

10 RS

741.522

Traffico pesante. O 3

641.811

j.

i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV11); k. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi; l.

i veicoli cingolati (art. 28 OETV); m. gli assi di trasporto.

2

L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica.


Art. 4


12

Riscossione della tassa forfettaria 1

Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

franchi

a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti 650

b. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t 2200

c. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t 3300

d. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 18 t ma non superiore a 26 t 4400

e. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t 5000

f. per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h 11

g. per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa 8. 13

2

Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d'un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: 11 RS

741.41

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

Imposte

4

641.811

franchi

a. per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t

22

b. per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t 11.14

3

Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all'esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a: a. 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;

b. 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.

4

In singoli casi l'Amministrazione delle dogane può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.


Art. 5

Competenze 1 Sempre che l'ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe a. all'Amministrazione delle dogane per: 1. i veicoli della Confederazione, 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni, nella misura in cui l'esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa, 3. i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3; b. ai Cantoni per:

1. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria da essi immatricolati, 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari, 3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3.


Art. 6

Passaggio del confine I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall'Amministrazione delle dogane.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

Traffico pesante. O 5

641.811

Capitolo 2: Ordinamenti speciali Sezione 1: Veicoli utilizzati per trasporti pubblici

Art. 7

1 Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.

2

Nel primo trimestre dell'anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all'Amministrazione delle dogane una dichiarazione concernente l'impiego dei veicoli in sevizio, precisando il chilometraggio percorso.

3

Se la dichiarazione è omessa, l'Amministrazione delle dogane riscuote la totalità della tassa per l'intero periodo.

Sezione 2: Corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato

Art. 8

Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato 1

Su richiesta da presentare all'Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA.

2

Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: franchi

a. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi 24

b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi

37. 15

3

La domanda di restituzione dev'essere presentata all'Amministrazione delle dogane unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22.

4

Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.16 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

Imposte

6

641.811


Art. 9

Corse nel TCNA; requisiti 1

Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro.

2

Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una larghezza minima di 2,1 m o 7 piedi.


Art. 10

Corse nel TCNA; prova Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.

Sezione 3: Altri ordinamenti speciali

Art. 11


17

Trasporti di legname

1

Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera e nonché l'art. 14 capoverso 1.

2

Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l'amministrazione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m3 di legname greggio trasportato. L'importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.18 3

Il DFF stabilisce come i detentori e le detentrici di veicoli devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione.


Art. 12

Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito 1

Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.19 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

Traffico pesante. O 7

641.811

2

Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.

a20 Impegno 1

L'agevolazione di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 viene concessa soltanto se i detentori

a. chiedono tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all'atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e b. si impegnano a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati negli articoli 11 o 12.

2

L'impiego illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno giusta il capoverso 1 comporta la revoca dell'agevolazione.

Capitolo 3: Base di calcolo della tassa

Art. 13

Peso determinante

1

Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di trasporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni internazionali.

2

Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell'unità.

3

Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio. Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest'ultimo.

4

Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio.

5

Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione. In casi particolari la Direzione generale delle dogane può fissare un altro peso determinante.

6

Se l'autoveicolo è esentato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l'articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convoglio.

7

Se il peso determinante giusta i summenzionati capoversi 1-6 oltrepassa quello legale svizzero o il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circola20 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

Imposte

8

641.811

zione, oppure il peso totale del convoglio (art. 67 ONC21), fa stato il peso più basso; tuttavia esso può essere al massimo di 40 t.22

Art. 14

Tariffa applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa23 1

Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:

a. 3,10 centesimi per la categoria di tassa 1; b. 2,69 centesimi per la categoria di tassa 2; c. 2,28 centesimi per la categoria di tassa 3.24 2

Per l'assegnazione alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria di tassa25 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1.

3

I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV26 e all'ordinanza del 19 giugno 199527 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.28

a29 Sconto per i veicoli equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato 1

Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui all'allegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: a. 2,79 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO II / EURO 2 (categoria di tassa 1); b. 2,42 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO III / EURO 3 (categoria di tassa 2).30 21 RS

741.11

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).

25 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5947).

26 RS

741.41

27 RS

741.412

28 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5947).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).

Traffico pesante. O 9

641.811

2

L'Amministrazione delle dogane può controllare il rispetto del valore limite di emissione di particolato nei veicoli di cui al capoverso 1.

b31 Sconto per i veicoli della categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 1

Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri che comprovatamente soddisfano i criteri della categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 (categoria di tassa 3), la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a 2,05 centesimi.

2

La prova deve essere fornita mediante: a. un'iscrizione nella licenza di circolazione; oppure b. un'attestazione equivalente rilasciata dalle autorità nazionali per la messa in circolazione.

3

L'Amministrazione delle dogane può controllare il rispetto del valore limite nei veicoli di cui al capoverso 1.

Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 15

Equipaggiamento 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.

L'apparecchio di misurazione deve soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 200632 sugli strumenti di misurazione.33 2 Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di odocronografi (art. 100 cpv. 2 OETV34).

3

Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri):

a. gli autoveicoli assoggettati alla tassa; b. i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa.

4

I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

31 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).

32 RS

941.210

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

34 RS

741.41

Imposte

10

641.811

5

L'Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

6

I veicoli a motore esentati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione devono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide in merito alle eccezioni.

7

A richiesta del detentore del veicolo, i veicoli a motore esentati dalla tassa possono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico. Il DFF può prescrivere il montaggio di mezzi d'identificazione per altre categorie di veicoli.

a35 Consegna gratuita dell'apparecchio di rilevazione 1

Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gratuitamente ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio. Anche la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi è gratuita.

2

Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio da essa designato.

3

Le spese per il montaggio dell'apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.

4

In caso di sostituzione di apparecchi di rilevazione difettosi o non riparabili la Direzione generale delle dogane può partecipare alle spese d'officina insorte.


Art. 16

Montaggio, verifica e messa in funzione dell'apparecchio di misura 1

L'apparecchio di rilevazione dev'essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell'apparecchio incombe al detentore.

2

Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione devono essere effettuati dalle officine di montaggio designate dall'Amministrazione delle dogane d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misurazione all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta.36 3 Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane.

4

All'atto dei collaudi periodici del veicolo le autorità d'esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare un controllo posticipato controllano il sensore-rimorchio dell'apparecchio di rilevazione.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

Traffico pesante. O 11

641.811

5

L'autorità d'esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell'autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio d'un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere.

6

Le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 197737 sulla metrologia sono applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l'articolo 15 capoverso 1.


Art. 17

Rimorchi 1 Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell'apparecchio di rilevazione tutti i dati necessari.

2

Per ogni rimorchio d'un peso totale eccedente le 3,5 t l'Amministrazione delle dogane fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d'un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore.

3

Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore.


Art. 18

Guasto dell'apparecchio di misura 1

Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misurazione.

2

In caso di funzionamento difettoso o di guasto il detentore del veicolo deve far riparare o sostituire senza indugio l'apparecchio da un'officina di montaggio.38 3 Se si sospetta una disfunzione dell'apparecchio bisogna farlo verificare da un'officina di montaggio. 39 4

Se l'apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane, l'autorità d'esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

5

L'Amministrazione delle dogane declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici.


Art. 19

Modulo di registrazione invece dell'apparecchio di rilevazione 1

Oltre all'apparecchio di rilevazione montato sul veicolo, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto o disfunzione dell'apparecchio o se quest'ultimo emette messaggi d'errore. Il modulo è fornito dalle autorità esecutive.

37 RS

941.20

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

Imposte

12

641.811

2

Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il modulo deve menzionare il peso totale di quest'ultimo.

3

Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.


Art. 20

Libretto di bordo

1

Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l'Amministrazione delle dogane ha esonerato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive.

2

Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.


Art. 21

Obblighi del conducente Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare: a. utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione; b. annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissione di messaggi d'errore e di disfunzione dell'apparecchio e provvedere senza indugio all'esame dell'apparecchio di rilevazione.


Art. 22

Dichiarazione 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all'Amministrazione delle dogane, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa.

2

Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilometraggio registrato da quest'ultimo. Se sono stati registrati messaggi d'errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell'avviso che i dati dell'apparecchio di rilevazione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione adducendone i motivi.

3

Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo.

4

Se l'autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto.

5

Se il veicolo si trova all'estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante dodici mesi.


Art. 23

Tassazione

1

La tassa viene determinata in base alla dichiarazione trasmessa elettronicamente dalla persona assoggettata al pagamento della tassa o alla sua dichiarazione scritta.

2

L'Amministrazione delle dogane può esigere ulteriori mezzi probatori.

Traffico pesante. O 13

641.811

3

Se la dichiarazione viene omessa, se è lacunosa o contraddittoria oppure se l'Amministrazione delle dogane effettua accertamenti in contraddizione con la dichiarazione, essa procede alla tassazione d'ufficio.


Art. 24

Periodo di tassazione 1

Il periodo di tassazione è il mese civile. Il DFF può prolungarlo sino ad un massimo di tre mesi.

2

Se un veicolo è posto in circolazione nel corso del mese, il periodo di tassazione termina alla fine del mese.40 3 Qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, il periodo di tassazione cessa il giorno dell'annullamento della licenza di circolazione.

4

In casi particolari l'Amministrazione delle dogane può fissare un altro periodo di tassazione.


Art. 25


41

Riscossione della tassa 1

L'Amministrazione delle dogane invia una decisione d'imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa.

2

La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento della tassa riceve una decisione d'imposizione provvisoria che si basa sull'importo presumibilmente dovuto.

3

L'importo definitivo o provvisorio della tassa dev'essere pagato entro 30 giorni dall'emanazione della decisione d'imposizione. Se il termine non è osservato oppure dalla decisione provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull'importo scoperto o pagato in eccesso è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l'allegato all'ordinanza del 10 dicembre 199242 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 26

Veicoli con apparecchio di rilevazione 1

Gli autoveicoli immatricolati all'estero (veicoli esteri) assoggettati alla tassa possono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane.

2

Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane subito dopo

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

42 RS

642.124

Imposte

14

641.811

il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera.

A richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rilasciare una carta chip per il rimorchio.

3

Del rimanente sono applicabili gli articoli 15-19, 21, 22 capoverso 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.

4

Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all'atto della loro entrata in Svizzera.


Art. 27

Veicoli senza apparecchio di rilevazione Per i veicoli sprovvisti di apparecchio di rilevazione, il conducente deve dichiarare all'atto dell'entrata e dell'uscita i dati necessari alla riscossione di tassa. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.


Art. 28

Rimorchi trainati da veicoli trattori senza apparecchio di rilevazione 1

Se veicoli trattori sprovvisti di apparecchio di rilevazione trainano rimorchi, il peso determinante della combinazione di veicoli all'entrata o all'uscita fa stato per la riscossione di tassa su tutto il percorso effettuato in Svizzera.

2

Se durante la permanenza in Svizzera viene modificata la configurazione della combinazione di veicoli, tale cambiamento deve essere menzionato nel modulo di registrazione prima di proseguire il viaggio. Come base di calcolo fa stato il peso totale più elevato totalizzato dalla combinazione di veicoli durante la permanenza in Svizzera.

3

Se il rimorchio viene sganciato o accoppiato su un'area controllata ed è inoltre presentata un'attestazione scritta, la tassa è computata secondo la prestazione chilometrica e il peso determinante. L'Amministrazione delle dogane designa i terreni considerati aree controllate e gli uffici abilitati a rilasciare le attestazioni.


Art. 29

Riscossione della tassa 1

La tassa diventa esigibile all'uscita dalla Svizzera e dev'essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all'atto dell'entrata.

2

Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito e di addebito.

L'Amministrazione delle dogane designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali competenti.

3

Con riserva di revoca, l'Amministrazione delle dogane può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d'una garanzia.

Traffico pesante. O 15

641.811

Capitolo 5: Riscossione della tassa forfettaria Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 30

In generale

1

Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l'anno civile.

2

La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale o all'inizio dell'anno.

3

Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.


Art. 31

Riscossione della tassa 1

La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.

2

In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d'un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall'inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento.

3

Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev'essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all'aliquota più elevata.


Art. 32

Restituzione in caso di messa fuori circolazione Gli importi sino a 50 franchi non devono essere restituiti.


Art. 33

Restituzione per corse all'estero 1

Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.

2

Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all'Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

3

Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 34

Riscossione della tassa 1

Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest'ultima può essere pagata per:

a. uno sino a 30 giorni consecutivi;

Imposte

16

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b. 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno; c. uno sino a 11 mesi consecutivi; d. un anno.

2

La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo.

3

Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.


Art. 35

Calcolo della

tassa

1

Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. Espressa in per cento degli importi menzionati nell'articolo 4, essa ammonta a:

a. 0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all'aliquota mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli; b. 5 per cento per 10 giorni a libera scelta; c. 9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.

2

Se la prova del pagamento è restituita all'Amministrazione delle dogane prima della scadenza del periodo di tassazione, v'è diritto ad una restituzione proporzionale della tassa.

3

Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.

Capitolo 6: Responsabilità solidale

Art. 36

Persone solidalmente responsabili43 1

Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie: a. il detentore di un veicolo trattore, per un rimorchio trainato appartenente a terzi;

b.44 il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato; c. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, nell'ambito della loro responsabilità civile; 43 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).

Traffico pesante. O 17

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d. le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell'importo ricavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria; e. gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo pari al patrimonio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all'estero senza che vi sia liquidazione.

1bis

Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie, fatti salvi gli articoli 36a e 36b:

a. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un veicolo trattore, per il peso totale del veicolo trattore e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato; b. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del rimorchio è insolvibile o è stato invano diffidato.45

2

Le persone soggette all'obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni46. Se dopo la scadenza del termine di custodia il credito d'imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al momento della prescrizione.

a47 Richiesta alla Direzione generale delle dogane 1

La persona solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1bis che intende affidare un veicolo trattore o un rimorchio (veicolo) a un terzo per l'uso, alla conclusione del contratto può chiedere alla Direzione generale delle dogane se il terzo (parte contraente) o il detentore del veicolo, qualora non si trattasse della stessa persona, è insolvibile o è stato invano diffidato.

2

La richiesta deve contenere: a. i dati personali e l'indirizzo della parte contraente, ed eventualmente del detentore;

b. le indicazioni relative al veicolo; e c. una dichiarazione scritta della parte contraente, ed eventualmente del detentore, che autorizza la Direzione generale delle dogane a fornire le informazioni richieste.

3

Se la parte contraente, o eventualmente il detentore, è insolvibile o è stata invano diffidata, la Direzione generale delle dogane nella sua risposta avverte il richiedente sul fatto che questi, con la conclusione del contratto, diventa solidalmente responsabile delle tasse dovute da quel momento, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).

46 RS

220

47 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).

Imposte

18

641.811

b48 Comunicazione successiva della Direzione generale delle dogane Se la Direzione generale delle dogane constata, dopo la messa in circolazione del veicolo di cui all'articolo 36a capoverso 2 lettera b, che il detentore è insolvibile o è stato invano diffidato, e considera la possibilità di sottoporre alla responsabilità solidale la persona solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1bis, essa comunica per scritto a questa persona di ritenerla solidalmente responsabile di tasse future, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo: a. se non recede dal contratto entro 60 giorni; o b. se tutte le tasse scoperte, nonché eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo non vengono interamente pagati entro 60 giorni.

Capitolo 7: Impiego della tassa

Art. 37

Provento netto

Il provento netto è il provento dopo deduzione delle spese secondo l'articolo 45 capoverso 5, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l'articolo 46 nonché delle restituzioni secondo gli articoli 8, 11, 32, 33 e 51.


Art. 38

Ripartizione della quota dei Cantoni 1

Il 10 per cento della quota dei Cantoni è attribuito conformemente all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 200649 sul fondo infrastrutturale.50 2 Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche, conformemente all'articolo 39. Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni elencate nell'allegato 2.51 3

Il rimanente 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 40.52 4 La ripartizione e l'impiego dei mezzi supplementari che spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa a partire dal 2008 avviene conformemente all'articolo 14 della legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale.53 48 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).

49 RS

725.13

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

53 Introdotto dal il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

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641.811


Art. 39

Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche 1

Per il calcolo sono determinanti le ripercussioni particolari: a. sulla popolazione delle regioni di montagna e delle regioni periferiche; b. sull'economia delle regioni di montagna e delle regioni periferiche; c. sulle imprese di trasporto stradali di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

2

I tre summenzionati indicatori sono ponderati alla stessa stregua.

3

Il calcolo è effettuato periodicamente, ma almeno ogni dieci anni, secondo il modello di cui all'allegato 3.54

Art. 40

Chiave di ripartizione per la quota rimanente 1

Il saldo della quota dei Cantoni sul provento netto è ripartito come segue tra i Cantoni (cfr. allegato 4; modelli di calcolo):55 a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale: 1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,

2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte al traffico motorizzato;

b. il 15 per cento secondo l'onere stradale; c. il 60 per cento secondo la popolazione; d. il 5 per cento secondo l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

2

Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti: a. la rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali; b. la rete delle strade principali giusta l'allegato 2 dell'ordinanza del 7 novembre 200756 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin);

c. le strade cantonali, dedotte le strade principali e le strade nazionali pianificate che sostituiscono quelle principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.57

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

56 RS

725.116.21

57 Nuovo testo giusta l'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5987).

Imposte

20

641.811

3

Riguardo agli oneri stradali si applica l'articolo 30 OUMin.58 4

Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo accertamento sulla popolazione residente media.59 5 Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale della tassa sui veicoli a motore. L'Amministrazione federale delle contribuzioni accerta annualmente tale indice.60

Capitolo 8: Controlli

Art. 41

Procedura 1 Le autorità d'esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all'esecuzione. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d'ufficio.

2

Per l'esecuzione dei controlli le autorità d'esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura.

3

Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d'esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informazioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 42

Infrastrutture di controllo L'Amministrazione delle dogane può gestire stazioni di controllo fisse e mobili.

Essa si procura l'equipaggiamento speciale per i gruppi di controllo mobili e può metterli a disposizione dei Cantoni.


Art. 43

Assunzione di prove

Le autorità d'esecuzione trattengono a destinazione delle autorità incaricate dell'azione penale gli oggetti che possono servire da mezzo probatorio nella procedura penale.

58 Nuovo testo giusta l'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5987).

59 Introdotto dall'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5987).

60 Introdotto dall'art. 35 dell' O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5987).

Traffico pesante. O 21

641.811


Art. 44

Esclusione dalla

responsabilità

I deprezzamenti e i costi risultanti dai controlli non sono risarciti.

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 45

In generale

1

Le autorità d'esecuzione cantonali notificano di volta in volta all'Amministrazione delle dogane i dati necessari alla riscossione della tassa.

2

La Direzione generale delle dogane emana le disposizioni necessarie all'esecuzione.

3

L'importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi.

4

Per prestazioni straordinarie, segnatamente il ritiro delle targhe e le intimazioni, le autorità d'esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

5

Le autorità d'esecuzione ricevono un compenso per l'esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari.

6

Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dall'Amministrazione delle dogane si fondano sulla legislazione doganale.


Art. 46

Contributi ai controlli del traffico pesante 1

La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell'applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico.

2

Il calcolo e l'importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal DATEC con i Cantoni.


Art. 47

Accordi 1 L'Amministrazione delle dogane può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito: a. alla procedura di dichiarazione; b. alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecutive.

2

Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d'intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.

Imposte

22

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Art. 48

Prestazione di garanzie 1

Le autorità d'esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando: a. il loro pagamento sembra compromesso; b. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento.

2

La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale provvedimento, l'importo da garantire e l'ufficio al quale va fornita la garanzia; esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188961 sull'esecuzione e sul fallimento.

3

Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.


Art. 49

Conteggio e tenuta dei controlli 1

L'ufficio centrale di conteggio e di controllo è la Direzione generale delle dogane.

2

I Cantoni effettuano conteggi periodici con la Direzione generale delle dogane conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Alla fine dell'anno contabile dev'essere allestita una chiusura definitiva.

3

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.


Art. 50

Mora nel pagamento

1

Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento; se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'Amministrazione delle dogane può, oltre alle misure previste dall'articolo 14a LTTP: a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.62 2

Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, l'Amministrazione delle dogane rifiuta il proseguimento del viaggio. Essa può sequestrare il veicolo sempre che le circostanze lo giustifichino.

a63 Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo 1

Nei casi previsti dall'articolo 14a LTTP, la Direzione generale delle dogane può ordinare alle autorità d'esecuzione cantonali di rifiutare o revocare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.

61 RS

281.1

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).

Traffico pesante. O 23

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2

Dopo una revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

3 Il ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione cantonale è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo Sezione 2: Revisione e condono

Art. 51

Revisione La revisione di decisioni e di decisioni su ricorso è retta dagli articoli 66-68 della legge del 20 dicembre 196864 sulla procedura amministrativa.


Art. 52

Condono della tassa

1

Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d'esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.

2

Le domande di condono sono di competenza: a. delle autorità d'esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati; b. della Direzione generale delle dogane per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati;

c. delle direzioni di circondario delle dogane per gli altri veicoli esteri.

3

Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante.

4

Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono.

Sezione 3: Protezione dei dati

Art. 53

Raccolta di dati

1

L'Amministrazione delle dogane raccoglie i dati concernenti l'identità e gli indirizzi delle persone assoggettate alla tassa nonché le loro relazioni finanziarie.

2

Il trattamento dei dati trasmessi dalle autorità d'esecuzione cantonali e dagli uffici doganali è centralizzato presso l'Amministrazione delle dogane.


Art. 54

Sicurezza dei dati

Le autorità d'esecuzione proteggono efficacemente i dati dalla perdita, dalle modificazioni e dall'accesso di terzi non autorizzati.

64 RS

172.021

Imposte

24

641.811


Art. 55

Trasmissione di

dati

Le autorità d'esecuzione possono trasmettere dati che permettono di trarre conclusioni in merito a determinate persone solamente: a. agli uffici della Confederazione e dei Cantoni per l'adempimento di compiti legali;

b. a uffici esteri, nell'ambito di accordi internazionali; c. agli istituti di ricerca, nell'ambito di progetti di ricerca statali chiaramente definiti.


Art. 56

Obbligo di custodia

Le autorità d'esecuzione provvedono affinché i dati raccolti non vengano modificati e siano leggibili durante l'anno in corso e i successivi cinque anni. Trascorso tale termine, i dati sono distrutti o sono custoditi dall'archivio federale.


Art. 57

Accesso ai dati

Il detentore ha accesso ai dati registrati dall'apparecchio di rilevazione, eccettuati quelli che servono alle autorità esecutive per la lotta contro la violazione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Sezione 4: Abrogazione e modifica del diritto previgente

Art. 58

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 23 dicembre 199965 sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l'esecuzione della legge sul traffico pesante; b. l'ordinanza del 25 giugno 199766 concernente le stazioni di trasbordo nel traffico combinato.


Art. 59

Modifica del diritto previgente …67

65 [RU

2000 341 937] 66 [RU

1997 1633, 1998 1648 2051] 67 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1170.

Traffico pesante. O 25

641.811

Sezione 5: Disposizioni transitorie

Art. 60

Enclave doganale di Samnaun I veicoli esteri e svizzeri assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché i veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante che si recano direttamente dall'estero nelle valli di Samnaun e Sampuoir, sono esentati dalla tassa sul traffico pesante sino all'apertura di un ufficio doganale in tali valli.


Art. 61


68

Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi.


Art. 62


69


a70 Veicoli della categoria di tassa 2 Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria di tassa 2 (EURO 3) sono tassati secondo l'aliquota della categoria di tassa 3.

b71 Responsabilità solidale La responsabilità solidale del proprietario, del locatore o del fornitore del leasing di cui all'articolo 36 capoverso 1bis si applica solo ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della modifica del 7 marzo 2008 della presente ordinanza.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

69 Abrogato dal n. I dell'O del 15 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

70 Introdotto dal il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695, 2008 769).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769 1653).

Imposte

26

641.811

Allegato 172 (art. 14)

Categorie di tassa I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dell'UE nonché i titoli dei
regolamenti ECE e i loro complementi sono elencati nell'allegato 2 OETV73. I regolamenti ECE possono essere consultati e ottenuti presso gli uffici indicati all'articolo 3a capoverso 2 OETV.

a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t) Categoria di tassa 1: EURO 1, EURO 0 o precedenti
EURO II / EURO 2

Prescrizioni sui gas di scarico - Norma A (OEA 274 dall'1.10.1993) con i seguenti valori limite: CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh Particolato ≤ 0,15 / particolato ≤ 0,25 g/kWh per motori ≤ 0,7 l/cil. e > 3000/min - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE - Direttiva 70/220/ CEE nella versione della direttiva 96/69/CE - Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B - Regolamento ECE n. 83, emendamento 04 La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

72 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2011 (RU 2011 5947). Aggiornato dal n. II dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).

73 RS

741.41

74 O del 22 ott. 1986 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti (RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).

Traffico pesante. O 27

641.811

Categoria di tassa 2: EURO III / EURO 3 Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A

- Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A Categoria di tassa 3:
EURO IV, EURO V, EURO VI o successivi / EURO 4, EURO 5, EURO 6 o successivi Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B

- Direttiva 2005/55/CE nella versione originale - Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011 - Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 06 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B - Regolamento ECE n. 83, emendamento 06 Rimangono classificate nella categoria di tassa 3: a. la categoria di norme sulle emissioni EURO IV / EURO 4: almeno fino a ottobre del 2013;

b. la categoria di norme sulle emissioni EURO V / EURO 5: almeno fino a ottobre del 2016.

Imposte

28

641.811

b. Autoveicoli leggeri (peso totale 3,5 t) Categoria di tassa 1: EURO 1, EURO 0 o precedenti
EURO 2 / EURO II

Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE - Regolamento ECE n. 83, emendamento 04 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2: EURO 3 / EURO III Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A

Traffico pesante. O 29

641.811

Categoria di tassa 3:
EURO 4, EURO 5, EURO 6 o successivi / EURO IV, EURO V, EURO VI o successivi Prescrizioni sui gas di scarico - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti - Direttiva 2005/55/CE nella versione originale - Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008 - Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B - Regolamento ECE n. 83, emendamento 06 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 06 Rimangono classificate nella categoria di tassa 3: a. la categoria di norme sulle emissioni EURO 4 / EURO IV: almeno fino a ottobre del 2013;

b. la categoria di norme sulle emissioni EURO 5 / EURO V: almeno fino a ottobre del 2016.

Imposte

30

641.811

Allegato 1a75 (art. 14a)

Requisiti per gli autoveicoli equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato Affinché possa essere concesso lo sconto ai sensi dell'articolo 14a, devono essere adempiute le seguenti condizioni: a. gli autoveicoli devono soddisfare i requisiti relativi alle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 o EURO III / EURO 3 secondo l'allegato 1; b. negli autoveicoli svizzeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, il sistema di filtro antiparticolato montato a posteriori deve raggiungere almeno il valore limite per il particolato degli autoveicoli della categoria di norme EURO IV / EURO 4.

Occorre inoltre tenere conto dell'elenco dei filtri76 dell'Ufficio federale dell'ambiente e del promemoria dell'Ufficio federale delle strade concernente l'equipaggiamento a posteriori di filtri antiparticolati77.

Il sistema di filtro antiparticolato montato sugli autoveicoli esteri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3 deve raggiungere lo stesso livello di riduzione delle emissioni di particolato degli autoveicoli svizzeri; c. occorre comprovare che il sistema di filtro antiparticolato soddisfa i requisiti di cui alla lettera b. La prova è fornita mediante un'iscrizione nella licenza di circolazione o nel certificato di immatricolazione oppure tramite un'attestazione equivalente rilasciata dalle autorità per la messa in circolazione. La prova deve essere trasportata all'interno dell'autoveicolo.

75 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5947).

76 www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it 77 Merkblatt betreffend den nachträglichen Einbau von Partikelfiltern del 4 apr. 2006.

Traffico pesante. O 31

641.811

Allegato 278 (art. 38 cpv. 2)

Appartenenza dei Comuni alle regioni di montagna e periferiche (I calcoli relativi alla chiave di ripartizione della TTPCP si basano su dati aggregati
a livello regionale)

Codice Regione avente diritto alla quota preliminare

Numero di

Comuni

Numeri dei Comuni

1 Erlach-Seeland

32

301-306,

308-312, 382, 384-386, 394, 491-502, 548, 734, 754-755 2 Biel/Bienne

25

371-372, 392, 731-733, 735-753 3

Jura bernois

40

431, 433, 436, 438-440, 442, 444, 447, 681-684, 687, 690-692, 694, 696-697, 699-704, 706-715, 721-725 4

Oberes Emmental

10

613, 901-909

5 Schwarzwasser

11

357, 851-854, 864, 877, 879-880, 882, 887 6

Thun

40

562, 566, 761-769, 871, 885, 921-947 7 Saanen-Obersimmental 7

791-794, 841-843

8 Kandertal

5

561,

563-565, 567

9 Oberland-Ost

29

571-582, 584-594, 781-786 10 Willisau

28

1009,

1083,

1086, 1098, 1107, 1121-1124, 1126-1133, 1135-1138, 1143-1146, 1148-1150

11 Entlebuch

8

1001-1008

12 Uri

20

1201-1220

13 Innerschwyz

16

1056,

1068-1069, 1311, 1331, 1362-1367, 1369, 1371-1374

14

Einsiedeln

7

1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375 15 Sarneraatal

6

1401,

1403-1407

16

Nidwalden

12

1402, 1501-1511

17 Glarner

Hinterland

17

1601, 1603-1606, 1610-1616, 1621, 1626-1629

18 La

Gruyère

40

2121-2156, 2158-2161 19 Sense

19

2291-2296, 2298-2310 20 Glâne-Veveyse

58

2061-2072, 2074-2075, 2077, 2079, 2081-2083, 2085-2097, 2099-2103, 2105, 2107-2113, 2321-2333, 2335-2336 21 Thal

9

2421-2429

22 Appenzell A.Rh.

21

3001-3007, 3021-3025, 3031-3038, 3111 23 Appenzell I.Rh.

5

3101-3105

24 Sarganserland

13

1608, 1618, 1624, 3291-3298, 3311, 3316 78 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

Imposte

32

641.811

Codice Regione avente diritto alla quota preliminare

Numero di

Comuni

Numeri dei Comuni

25 Toggenburg

17

3351-3352, 3354-3357, 3371-3377, 3391, 3394, 3403, 3406

26 Prättigau

15

3861-3863,

3871, 3881-3883, 3891-3893, 3961, 3962, 3971-3973 27 Davos

1

3851

28 Schanfigg 12

3914-3915, 3921-3930 29 Mittelbünden

25

3501-3502, 3504-3506, 3511-3515, 3521-3523, 3531-3534, 3536, 3538-3541, 3911-3913

30 Viamala

41

3503,

3631-3642, 3661-3670, 3681, 3691-3695, 3701-3712

31 Surselva

48

3571-3584, 3586-3587, 3591-3596, 3598-3606, 3611-3616, 3651-3652, 3732, 3734, 3981-3987

32 Engiadina

bassa

18

3741-3746, 3751-3753, 3761-3763, 3841-3846

33 Oberengadin

18

3551, 3561, 3771, 3773-3776, 3781-3791 34 Mesolcina

17

3801,

3803-3806, 3808, 3810-3811, 3821-3823, 3831-3836

35

Tre Valli

47

5006, 5012, 5015, 5031-5047, 5061-5081, 5281-5286

36 Locarno

63

5091-5099,

5102, 5104-5123, 5125, 5127-5136, 5301-5322

37 Aigle 15

5401-5415

38 Pays-d'Enhaut 3

5841-5843

39 Yverdon

61

5551-5570, 5745, 5766, 5901-5939 40

La Vallée

5

5744, 5764, 5871-5873 41 Goms

21

6051-6052,

6054-6067, 6070-6071, 6073, 6177-6178

42 Brig

16

6001-6002, 6006-6011, 6171-6176, 6179-6180

43 Visp 32

6004,

6191-6202, 6281-6283, 6285-6300 44 Leuk

15

6101-6105, 6107, 6109-6117 45 Sierre

19

6231-6235, 6237-6245, 6247-6251 46 Sion

21

6021-6025,

6081-6089, 6246, 6261, 6263-6267

47 Martigny

22

6031-6036, 6131-6137, 6139-6142, 6211-6212, 6214, 6218-6219 48 Monthey 14

6151-6159, 6213, 6215-6217, 6220 49 La

Chaux-de-Fonds

19

432, 434-435, 437, 441, 443, 445-446, 448, 6421-6423, 6431-6437

50 Val-de-Travers

11

6501-6511

51 Jura

83

6701-6728, 6741-6759, 6771-6806

Traffico pesante. O 33

641.811

Allegato 379 (art. 39 cpv. 3)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni Modello di calcolo per la quota preliminare (13,5 %) Quota preliminare (13,5 %)

Media ponderata

(in %)

in 1000 fr. * in fr./ abitante * ZH 0,0

0

0

BE 24,0

3

240

3

LU 1,6

216

1

UR 0,7

94,5

3

SZ 1,2

162

1

OW 0,4

54

2

NW 0,5

67,5

2

GL 0,1

13,5

0

ZG 0,0

0

0

FR 1,7

229,5

1

SO 0,2

27

0

BS 0,0

0

0

BL 0,0

0

0

SH 0,0

0

0

AR 0,4

54

1

AI 0,2

27

2

SG 1,1

148,5

0

GR 21,6

2916

16

AG 0,0

0

0

TG 0,0

0

0

TI 9,6

1296

4

VD 3,5

472,5

1

VS 30,5

4

117,5

15

NE 1,5

202,5

1

GE 0,0

0

0

JU 1,2

162

2

Totale

100

13 500

55

* Esempio di calcolo 79 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

Imposte

34

641.811

Allegato 480 (art. 40 cpv. 1)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni* Modello di calcolo per la quota rimanente (76,5 %) Lunghezza delle strade (20 %) Oneri stradali (15 %) Popolazione (60 %)

Imposizione degli autoveicoli (5 %) Quota cantonale

totale secondo il

coefficiente

(76,5 %)

Strade

nazionali

e

principali

km

2007

Quota

cantonale in

1000 fr.

Strade

cantonali

e comunali, km

2007

Quota

cantonale

in 1000

fr.

Quota

cantonale

totale in

1000 fr.

Spese stradali

Nette

in 1000 fr.

2004-2006

Quota

cantonale in

1000 fr.

Popolazione

residente

media

2004-2006

Quota

cantonale

in

1000 fr.

Quantità

di veicoli

e rimorchi

2006

Imp.

autov.

Indice

d'imposizione

2006

Coefficiente

Quantità*

Imposizione

Quota

cantonale

in 1000

fr.

in

1000 fr.

in fr./

abit.

ZH

192

365

7 229

794

1 160

2 498 004

2 020 1 293 367

7 911

870 121

96 83 270 580

580

11 671

9

BE

494

939

11 721 1 288

2 227

1 650 543

1 335

964 016

5 896

722 959

136 98 611 608

687

10 145

11

LU

131

249

3 170

348

598

513 878

416

355 971

2 177

250 649

96 24 112 434

168

3 359

9

UR

162

309

301

33

342

78 694

64

34 664

212

23 993

80

1 926 638

13

631

18

SZ 117

222

839

92

315

229

464

186

136 615

836

107 773

96 10

292

322

72

1 408

10

OW

42 80 500 55

135 58

109

47

33 178

203

26 948

89

2

406

456 17

402

12

NW

35 66 214 24

89 54

520

44

39 070

239

30 468

81

2

467

908 17

389

10

GL

54

103

394

43

146

56 177

45

38 124

233

27 326

102

2 776 322

19

444

12

ZG

27

52

537

59

111

212 740

172

106 127

649

81 538

82

6 677 962

47

979

9

FR

135

257

3 359

369

626

452 791

366

255 727

1 564

194 804

112 21 720 646

151

2 708

11

SO

66

125

2 459

270

395

474 114

383

246 851

1 510

183 572

88 16 117 622

112

2 400

10

80 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

Traffico pesante. O 35

641.811

Lunghezza delle strade (20 %) Oneri stradali (15 %) Popolazione (60 %)

Imposizione degli autoveicoli (5 %) Quota cantonale

totale secondo il

coefficiente

(76,5 %)

Strade

nazionali

e

principali

km

2007

Quota

cantonale in

1000 fr.

Strade

cantonali

e comunali, km

2007

Quota

cantonale

in 1000

fr.

Quota

cantonale

totale in

1000 fr.

Spese stradali

Nette

in 1000 fr.

2004-2006

Quota

cantonale in

1000 fr.

Popolazione

residente

media

2004-2006

Quota

cantonale

in

1000 fr.

Quantità

di veicoli

e rimorchi

2006

Imp.

autov.

Indice

d'imposizione

2006

Coefficiente

Quantità*

Imposizione

Quota

cantonale

in 1000

fr.

in

1000 fr.

in fr./

abit.

BS

12

23

365

40

63

421 174

341

190 603

1 166

86 695

107

9 241 687

64

1 634

9

BL

74

141

2 025

223

363

513 793

416

264 840

1 620

181 140

112 20 215 224

141

2 540

10

SH

31

59

1 596

175

235

124 694

101

74 205

454

56 167

65

3 634 005

25

815

11

AR

43

82

431

47

129

140 378

114

52 410

321

39 267

115

4 511 778

31

595

11

AI

13 25 141 15

41 30

708

25

14 934

91

11 784

96

1

131

264 8

165

11

SG

280

531

2 790

307

838

810 835

656

461 105

2 820

327 461

103 33 728 483

235

4 549

10

GR

618

1 174

3 518

387

1 561

856 548

693

191 452

1 171

145 235

135 19

592

202 137

3 561

19

AG

207

394

5 494

604

998

936 322

757

567 760

3 473

439 206

74 32 589 085

227

5 455

10

TG

141

268

3 137

345

613

384 927

311

234 299

1 433

191 953

70 13 417 515

94

2 451

10

TI

252

479

3 010

331

810

698 392

565

322 125

1 970

268 425

108 28 855 688

201

3 546

11

VD

328

623

7 493

824

1 447

1 061 684

859

663 789

4 060

466 931

120 55

844

948 389

6 755

10

VS

326

619

4 082

449

1 068

839 486

679

289 793

1 773

242 815

57 13 743 329

96

3 615

12

NE

112

214

1 842

202

416

352 788

285

169 114

1 034

114 544

99 11 351 310

79

1 815

11

GE

60

114

1 331

146

261

598 412

484

436 247

2 668

296 753

79 23 354 461

163

3 576

8

JU

72

138

1 628

179

316

138 234

112

67 939

416

53 654

133

7 157 444

50

894

13

Totale

4 025

7 650

69 606 7 650 15 300 14 187 406 11 475 7 504 325 45 900 5 442 181 2 435 548 748 921 3 825 76 500

276

* Esempio di calcolo

Imposte

36

641.811