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814.610

Ordinanza
sul traffico di rifiuti

(OTRif)

del 22 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2020) (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30b capoverso 1, 30f capoversi 1-3, 30g capoverso 1,
39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19892 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione
(Convenzione di Basilea);
in esecuzione della decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL
del 14 giugno 20013 relativa alla modifica della decisione del Consiglio C(92)39/FINAL del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri
di rifiuti destinati a operazioni di recupero (decisione del Consiglio dell'OCSE),4

ordina:

1 RS 814.01

2 RS 0.814.05

3 RS 0.814.052

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee.

2 Essa disciplina:

a.
il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo;
b.
il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti;
c.
il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione.

3 Non si applica:

a.
per il traffico di rifiuti speciali tra formazioni dell'esercito o costruzioni e impianti che servono alla difesa nazionale;
b.
per le acque di scarico che possono essere rilasciate nella canalizzazione;
c.
per i rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull'energia nucleare;
d.5
per i sottoprodotti di origine animale secondo l'ordinanza del 23 giugno 20046 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

4 Sono fatte salve:

a. le prescrizioni della Confederazione nonché gli accordi e le decisioni di diritto internazionale relativi al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, per via navigabile e aerea;

b. le prescrizioni della legislazione sugli esplosivi relative al commercio di esplosivi.

c.7

5 Introdotta dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

6 [RU 2004 3079, 2005 4199 all. 3 n. II 9, 2006 5217 all. n. 6, 2007 2711 n. II 2, 2008 1189 n. II. RU 2011 2699 all. 8 n. I]. Vedi ora l'O del 25 mag. 2011 (RS 916.441.22).

7 Abrogata dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Art. 2 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento8

1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell'Unione europea9 e della Convenzione di Basilea.10

2 Nell'elenco dei rifiuti designa quali:

a.
rifiuti speciali: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
b.11
altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
c.12
altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

9 Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Art. 3 Definizioni

1 Sono considerate aziende fornitrici le imprese e i servizi di autorità che consegnano i loro rifiuti ad altre unità locali o a terzi. Le imprese di smaltimento che trasferiscono i rifiuti ad altre unità locali o a terzi ai fini dello smaltimento sono considerate anch'esse aziende fornitrici. Non sono considerate aziende fornitrici le aziende e i relativi servizi di autorità che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi.

2 Sono considerate imprese di smaltimento le imprese che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati. Non sono considerate imprese di smaltimento le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi.

3 È considerato transfrontaliero il traffico di rifiuti che attraversa la linea doganale svizzera.

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 1: Consegna di rifiuti

Art. 4 Obblighi dei detentori

1 Prima di consegnare i rifiuti, i loro detentori devono verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo.

2 Possono consegnare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo e all'obbligo di ripresa soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riprenderli.

3 Le aziende fornitrici possono consegnare tutti gli altri rifiuti soggetti a controllo soltanto ai centri autorizzati a ricevere tali rifiuti.

Art. 5 Miscelazione e diluizione di rifiuti

1 Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna.

2 Possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, previo consenso dell'impresa di smaltimento, se in questo modo:

a.
vengono ridotti i rischi connessi con il trasporto; e
b.
lo smaltimento non è reso più difficile.

3 L'autorità cantonale può autorizzare le aziende fornitrici che consegnano regolarmente ingenti quantità di rifiuti speciali a miscelare o diluire rifiuti speciali se questa operazione:

a.
non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive;
b.
è opportuna per motivi aziendali; e
c.
non aumenta il carico ambientale.

4 Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive.

5 Per la miscelazione e la diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo si applicano le prescrizioni dell'ordinanza del 4 dicembre 201513 sui rifiuti.14

13 RS 814.600

14 Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 8 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 6 Obbligo di modulo di accompagnamento15

1 Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l'allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.16

2 Non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali:

a.
consegnati in quantità fino a 50 kg, compreso il contenitore, per codice di rifiuto e quantità conferita (piccole quantità); per la consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell'azienda fornitrice, questa deve indicare all'impresa di smaltimento il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d'esercizio (art. 40 cpv. 1) e conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l'avvenuta consegna; fa eccezione la consegna di rifiuti secondo le lettere da b a e;
b.
consegnati al commerciante che ha fornito il prodotto, al fabbricante o all'importatore del prodotto senza modificarne la composizione e nell'imballaggio originale (restituzione merci);
c.
destinati al deposito intermedio presso un'altra unità locale della stessa impresa se si tratta di prodotti che l'impresa fornisce nella vendita al minuto e riprende come rifiuti dalle economie domestiche;
d.17
raccolti presso aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche;
e.
destinati al deposito intermedio presso imprese che non necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.

3 Le aziende fornitrici devono fornire al trasportatore e all'impresa di smaltimento altre indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell'ambiente, del personale o degli impianti dell'impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

Art. 7 Etichettatura dei rifiuti speciali

1 Le aziende fornitrici devono apporre sugli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali le seguenti indicazioni:

a.
le diciture «rifiuti speciali», «déchets spéciaux» e «Sonderabfälle»;
b.
il codice o la designazione dei rifiuti secondo l'elenco dei rifiuti;
c.
il numero del modulo di accompagnamento.

2 L'etichettatura non è necessaria se i rifiuti speciali possono essere consegnati senza moduli di accompagnamento.

Sezione 2: Ricezione di rifiuti

Art. 8 Obbligo d'autorizzazione

1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale per ogni unità locale.

2 Sono esentate dall'obbligo d'autorizzazione:

a.
le imprese che si limitano a raccogliere o a trasportare rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo;
b.
le imprese che ricevono esclusivamente pile o accumulatori che sono tenute a riprendere secondo l'allegato 2.15 dell'ordinanza del 18 maggio 200518 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e che si limitano a depositare in modo provvisorio tali pile o accumulatori;
c.
le imprese che si limitano a depositare in modo provvisorio altri rifiuti soggetti a controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che li riprendono nell'ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall'autorità cantonale;
d.
le imprese che riprendono come rifiuti dalle economie domestiche i prodotti che forniscono nella vendita al minuto e che si limitano a depositarli in modo provvisorio;
e.
i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti o pile (esclusi gli accumulatori al piombo) oppure altri rifiuti soggetti a controllo.
Art. 9 Domanda d'autorizzazione

La domanda d'autorizzazione deve comprendere indicazioni:

a.
sui rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento;
b.
sul controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti;
c.
sul tipo di smaltimento previsto;
d.
sugli impianti, le infrastrutture e il personale specializzato di cui dispone l'impresa di smaltimento per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.
Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

1 L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione se dalla domanda risulta che l'impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.

2 Nell'autorizzazione l'autorità cantonale definisce in particolare:

a.
quali rifiuti possono essere ricevuti;
b.
la modalità di smaltimento dei rifiuti;
c.
le condizioni da osservare per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda le limitazioni delle quantità, l'impiego di determinati impianti e infrastrutture nonché il ricorso a personale specializzato.

3 L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni.

4 L'autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).19

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento20

1 A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell'avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:

a.
sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
b.
i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.21

2 Le imprese di smaltimento devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l'allegato 1; d'intesa con l'azienda fornitrice, correggono le indicazioni palesemente erronee.

3 La ricezione avviene presso la sede dell'impresa di smaltimento. L'impresa di smaltimento può ricevere i rifiuti anche presso la sede dell'azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente preso detta sede.22

4 Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l'impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l'ambiente, informa l'autorità cantonale.23

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2013 (RU 2014 193). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Art. 1224 Obblighi di notifica

1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificare all'UFAM e all'autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l'azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:25

a.
il proprio numero d'esercizio e quello dell'azienda fornitrice;
b.
la data di consegna;
c.
le quantità e i codici dei rifiuti ricevuti;
d.
i codici dei metodi di smaltimento utilizzati;
e.
il numero del modulo di accompagnamento.

2 Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificarli all'UFAM e all'autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:26

a.
il proprio numero d'esercizio;
b.
i codici e le quantità annue di rifiuti ricevuti nonché i codici dei metodi di smaltimento a cui sono stati sottoposti;
c.
la quantità annua dei rifiuti trasferiti e il numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento a cui sono stati trasferiti.

3 La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall'UFAM.27

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Sezione 3:
Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento
28

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Art. 13

1 I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:29

a.
i moduli di accompagnamento richiesti secondo l'allegato 1 sono acclusi;
b.
il nome dell'impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagnamento;
c.
i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni dell'articolo 7.

2 Devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l'allegato 1.

3 Possono consegnare i rifiuti speciali soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento.

4 Se non possono consegnare i rifiuti alle imprese di smaltimento, i trasportatori devono restituirli all'azienda fornitrice o, d'accordo con tale azienda, consegnarli a terzi autorizzati. Se la restituzione all'azienda fornitrice o la consegna a terzi non sono possibili o non possono essere pretese dai trasportatori, questi devono informare senza indugio l'autorità cantonale.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all'esportazione e all'importazione

Art. 14

1 L'esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:

a.30
sono membri dell'OCSE o dell'UE; e
b.
sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

2 L'importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati che sono Parti alla Convenzione stessa o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

3 Sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:

a.
i rifiuti speciali;
b.
gli altri rifiuti soggetti a controllo;
c.
altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
1.
appartengono a una categoria secondo l'allegato I della Convenzione di Basilea e presentano una proprietà pericolosa secondo l'allegato III di tale Convenzione,
2.
sono rifiuti secondo l'allegato II o l'allegato VIII della Convenzione di Basilea,
3.31
sono rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Sezione 2: Esportazione

Art. 15 Obbligo d'autorizzazione

1 Chi esporta rifiuti necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.32

2 Non necessita di un'autorizzazione chi esporta rifiuti:

a.
ai fini del riciclaggio:
1.
in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o
2.
in uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3;
b.
in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.33

3 Il DATEC stabilisce in un'ordinanza i metodi di smaltimento che vengono considerati come riciclaggio; a tal fine si basa sulla Convenzione di Basilea.

4 L'esportatore può effettuare un'esportazione non soggetta ad autorizzazione secondo il capoverso 2 soltanto se si è previamente procurato i documenti dai quali risulta che il riciclaggio previsto è rispettoso dell'ambiente. L'esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d'esportazione.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

Art. 1634 Domanda

1 La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente:

a.35
la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a-f;
b.
una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
c.
un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM.

2 L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.

3 L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.

4 L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

Art. 1736 Condizioni per l'autorizzazione all'esportazione

L'UFAM autorizza l'esportazione se:

a.
la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;
b.
lo smaltimento è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
c.37
lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l'esportazione nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:
1.
rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese,
2.
scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga,
3.
rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico,
4.
rifiuti edili combustibili non selezionati;
d.
i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'esportazione di:
1.
rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente,
2.
scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,
3.
rifiuti destinati a una discarica sotterranea,
4.
materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine;
e.
sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari secondo la Convenzione di Basilea e la decisione OCSE;
f.38
è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l'articolo 20.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

37 Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 8 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

38 Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

Art. 18 Limitazione della durata delle autorizzazioni

1 L'UFAM39 rilascia l'autorizzazione per un periodo massimo di un anno.

2 Se l'impresa di smaltimento con sede nello Stato importatore dispone di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE, l'UFAM può rilasciare l'autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.40

39 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Art. 19 Termini di disbrigo e informazione del Cantone interessato

1 L'UFAM decide in merito alla domanda entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.

2 Se il diritto dello Stato importatore o di uno Stato di transito prevede tempi più lunghi per il rilascio del consenso all'importazione o al transito, l'UFAM emana una decisione al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del parere dello Stato interessato.

3 L'UFAM invia una copia della decisione al Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione.

Art. 2041 Garanzia finanziaria

1 Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'UFAM.

2 La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l'esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.

3 L'UFAM stabilisce l'importo e la durata della garanzia finanziaria.

4 L'importo della garanzia finanziaria è determinato dai costi:

a.
del deposito per 180 giorni;
b.
del trasporto;
c.
dello smaltimento (incluse le analisi).

5 La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità dell'autorizzazione e per i successivi 360 giorni. L'UFAM svincola la garanzia finanziaria su richiesta dell'esportatore se quest'ultimo, attraverso la prova dello smaltimento secondo l'allegato 2 numero 1 lettera e, dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all'estero ha avuto luogo.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

Art. 21 Obbligo di informazione

Se un esportatore viene a conoscenza che lo smaltimento dei rifiuti da lui esportati non può essere eseguito conformemente all'autorizzazione rilasciatagli o che detto smaltimento subirà un ritardo importante, deve informare senza indugio l'UFAM di tale fatto.

Sezione 3: Importazione

Art. 22 Obbligo del consenso

1 I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.42

2 Non è necessario un consenso per l'importazione di rifiuti:

a.
destinati al riciclaggio:
1.
da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o
2.
da uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3;
b.
da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.43

42 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

Art. 2344 Condizioni per il rilascio del consenso

1 L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se:

a.
lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
b.
i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
c.
esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
d.
l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
e.
l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
f.
esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
g.
esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2.

2 L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Art. 2445 Limitazione della durata del consenso

1 L'UFAM rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.

2 Può rilasciare il consenso per un periodo massimo di tre anni alle imprese di smaltimento titolari di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Art. 25 Termini di disbrigo e informazione

1 L'UFAM conferma, entro tre giorni lavorativi, all'esportatore con sede all'estero e alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito l'avvenuta ricezione del modulo di notifica.

2 Decide, entro 30 giorni dall'invio di tale conferma, se rilasciare il consenso all'importazione prevista in Svizzera e comunica la sua decisione all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché ai Cantoni interessati.

Art. 27 Obbligo di informazione

1 Se il trasportatore non può consegnare i rifiuti all'impresa di smaltimento prevista dalla notifica, deve informare senza indugio l'UFAM e l'autorità cantonale competente.

2 Se lo smaltimento di rifiuti importati non può essere eseguito conformemente alla notifica o se subisce un ritardo notevole, l'impresa di smaltimento deve informare senza indugio l'UFAM e l'autorità cantonale competente.

Sezione 4: Transito

Art. 29 Controllo al momento del transito

1 I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all'UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.47

1bis Non è necessaria nessuna notifica per il transito:

a.
di rifiuti destinati al riciclaggio secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE o secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea;
b.
di campioni di rifiuti che vengono fatti transitare per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto il transito della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.48

2 L'UFAM conferma all'esportatore e alle autorità competenti all'estero, entro tre giorni lavorativi, l'avvenuta ricezione del modulo di notifica.

3 Vieta il transito dei rifiuti se vi sono motivi per ritenere che:

a.
il previsto smaltimento dei rifiuti può rappresentare un pericolo per l'ambiente; o
b.
si tratta di un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009 (RU 2009 6259). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Sezione 5: Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura50

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

1 Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:51

a.
Convenzione di Basilea;
b.52
allegato 8 della decisione del Consiglio dell'OCSE; o
c.53
allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/200654.

2 L'UFAM mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell'OCSE.55

3 Chi esporta rifiuti deve:

a.
compilare nella banca dati dell'UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
b.
provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell'autorizzazione all'esportazione;
c.
conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall'impresa di smaltimento con sede all'estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.56

4 Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:

a.
al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'Amministrazione delle dogane;
b.
siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell'UFAM.57

4bis Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.58

5 Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:

a.
confermare nel modulo di accompagnamento destinato all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
b.
confermare nel modulo di accompagnamento destinato all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell'ambiente;
c.
inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell'UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all'esportatore;
d.
conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.59

6 Chi trasporta rifiuti destinati all'esportazione o all'importazione deve portare con sé i moduli di accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste.60

7 I moduli di accompagnamento non sono necessari per:

a.
l'esportazione di rifiuti secondo l'articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
b.
l'importazione di rifiuti secondo l'articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
c.
il transito di rifiuti secondo l'articolo 29 capoverso 1bis senza notifica.61

8 Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.62

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

54 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2013, GU L 79 del 21.03.2013, pag. 19.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).

60 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 4 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Art. 32 Etichettatura dei rifiuti speciali

1 I rifiuti speciali che vengono importati devono essere etichettati per il trasporto in territorio svizzero secondo l'articolo 7 oppure con una corrispondente dicitura in uso nel Paese d'origine, in lingua italiana, francese, tedesca o inglese.

2 I rifiuti speciali che vengono esportati devono essere etichettati secondo l'articolo 7 per il trasporto in territorio svizzero.

3 La responsabilità dell'etichettatura incombe:

a.
per l'esportazione: all'esportatore;
b.
per l'importazione: all'impresa di smaltimento con sede in Svizzera.

4 Prima del trasporto in territorio svizzero, il trasportatore deve accertarsi che i rifiuti speciali siano etichettati.

Sezione 6: Ripresa

Art. 33 In caso di traffico lecito

1 Su segnalazione dell'autorità competente dello Stato importatore, l'UFAM obbliga l'esportatore il cui comportamento al momento dell'esportazione dei rifiuti non è considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se:

a.
lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero;
b.
non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell'ambiente entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lungo concordato tra l'autorità estera e l'UFAM; e
c.
è certo che, al momento dell'importazione dei rifiuti, il comportamento dell'importatore o dell'impresa di smaltimento con sede all'estero non è considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.

2 L'UFAM esige la ripresa dei rifiuti soltanto se la segnalazione è avvenuta al più tardi due anni dopo l'esportazione o se l'autorità dello Stato importatore dimostra l'impossibilità di effettuare tale segnalazione in modo più tempestivo.

Art. 34 In caso di traffico illecito

1 Su segnalazione dell'autorità competente dello Stato importatore, l'UFAM obbliga l'esportatore il cui comportamento al momento dell'esportazione dei rifiuti è considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti.

2 L'UFAM dispone la ripresa dei rifiuti al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della segnalazione completa o entro un termine più lungo concordato tra le autorità interessate.

3 Se in Svizzera non è possibile smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente, l'UFAM obbliga l'esportatore a provvedere affinché i rifiuti vengano smaltiti all'estero in modo rispettoso dell'ambiente.

4 L'UFAM esige la ripresa soltanto se la segnalazione è stata effettuata al più tardi un anno dopo che è venuto a conoscenza dell'esportazione contraria alle prescrizioni e non più di dieci anni dopo tale esportazione.

Art. 35 Segnalazione

1 La segnalazione relativa alla ripresa dei rifiuti deve essere effettuata per iscritto.

2 Essa deve contemplare:

a.
una motivazione;
b.
indicazioni il più possibile precise concernenti il tipo e la quantità dei rifiuti nonché il luogo e le condizioni del deposito intermedio;
c.
documenti relativi all'esportazione.

Sezione 7: Traffico di rifiuti speciali all'estero

Art. 36

1 Chi, dalla Svizzera, organizza il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi o vi partecipa deve inviare all'UFAM:

a.
una notifica annuale di detta attività;
b.
una copia del modulo di notifica per ogni traffico previsto che attraversa un confine nazionale.

2 L'UFAM informa le autorità competenti all'estero e il segretariato della Convenzione di Basilea se accerta che un traffico previsto che attraversa un confine nazionale è un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 38 Coordinamento tra le autorità federali

1 Nel caso in cui l'esportazione o l'importazione di rifiuti richieda l'autorizzazione o il consenso di diverse autorità federali, queste ultime coordinano le loro procedure.

2 In questi casi l'UFAM può rilasciare un'autorizzazione o un consenso secondo la presente ordinanza soltanto previa autorizzazione o consenso dell'altra autorità federale.

Art. 3963 Aiuti all'esecuzione

L'UFAM elabora gli aiuti all'esecuzione della presente ordinanza in stretta collaborazione con altri servizi della Confederazione interessati, i Cantoni e le organizzazioni dell'economia interessate.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni

1 I Cantoni inseriscono nella banca dati dell'UFAM, con il rispettivo numero d'esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.64

2 Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di notifica.

3 Forniscono sostegno all'Amministrazione delle dogane nell'ambito del prelievo e dell'analisi di campioni di rifiuti.65

4 Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente.66

5 La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:

a.
al Cantone da cui provengono i rifiuti;
b.
al Cantone in cui ha sede il detentore dei rifiuti se l'origine dei rifiuti è sconosciuta o se i rifiuti provengono da più Cantoni, oppure al Cantone di confine se il detentore ha sede all'estero.67

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Art. 41 Banca dati elettronica e accesso ai dati

1 L'UFAM gestisce una banca dati per i dati che, ai sensi della presente ordinanza sul traffico di rifiuti, devono essere rilevati per via elettronica.68

2 ...69

3 I Cantoni e l'Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati che li riguardano.70

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

69 Abrogato dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Art. 42 Statistica ed elenco delle aziende fornitrici e delle imprese di smaltimento

1 L'UFAM pubblica una volta all'anno una statistica dei rifiuti speciali con dati riguardanti:

a.
il tipo e la quantità dei rifiuti speciali smaltiti;
b.
i metodi utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
c.
il tipo e la quantità dei rifiuti speciali esportati e importati.

2 Pubblica periodicamente una statistica con dati sul tipo e la quantità degli altri rifiuti smaltiti soggetti a controllo.

3 Pubblica su Internet un elenco:

a.
delle aziende fornitrici in Svizzera che consegnano rifiuti speciali;
b.
delle imprese di smaltimento in Svizzera che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo, con indicazione del tipo dei rifiuti che smaltiscono e dei metodi di smaltimento utilizzati.
Art. 43 Compiti dell'Amministrazione delle dogane71

1 L'Amministrazione delle dogane esamina a ogni esportazione, importazione o transito di rifiuti i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l'articolo 31 capoverso 8 mediante controlli a campione.72

2 Si oppone:73

a.
all'esportazione, all'importazione o al transito di rifiuti in assenza dei moduli di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indicazioni importanti;
b.
all'esportazione o all'importazione di rifiuti in assenza dell'autorizzazione o del consenso dell'UFAM necessari secondo la presente ordinanza.

3 Se si oppone all'esportazione, all'importazione o al transito di rifiuti, l'Amministrazione delle dogane informa l'UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.74

475

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

75 Abrogato dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 45 Disposizioni transitorie

1 Le seguenti autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza:

a.
le autorizzazioni secondo l'articolo 16 dell'ordinanza del 12 novembre 198676 sul traffico dei rifiuti speciali;
b.
le autorizzazioni secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 14 gennaio 199877 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.

2 Le autorizzazioni per l'esportazione di rifiuti rilasciate dall'UFAM prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2006.

3 Le imprese di smaltimento esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza che ricevono ai fini dello smaltimento altri rifiuti soggetti a controllo devono inoltrare al più tardi entro il 30 giugno 2006 una domanda d'autorizzazione secondo l'articolo 8; è fatto salvo il capoverso 1 lettera b. Possono continuare a ricevere tali rifiuti senza autorizzazione al più tardi fino al 31 dicembre 2006.

Allegato 178

78 Aggiornato dal n. II dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

(art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2)

Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera

1 Contenuto, utilizzazione e forma

1.1
Per il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento che avviene esclusivamente in Svizzera devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri.
1.2
Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni:
a.
da parte dell'azienda fornitrice, prima dell'inizio del trasporto:
1.
il suo nome e il suo indirizzo,
2.
il codice e la designazione dei rifiuti in base all'elenco dei rifiuti nonché la quantità dei rifiuti,
3.
il numero degli imballaggi e dei contenitori,
4.
la data di spedizione,
5.
il nome e l'indirizzo dell'impresa di smaltimento,
6.
la sua firma;
b.
da parte del trasportatore, prima dell'inizio del trasporto:
1.
il suo nome e il suo indirizzo,
2.
la data della consegna dei rifiuti all'impresa di smaltimento o la data del loro conferimento presso un altro trasportatore; se i rifiuti sono trasbordati presso una zona di trasbordo: il nome e l'indirizzo della zona di trasbordo come pure la data del conferimento dei rifiuti presso tale zona e la data del loro trasferimento,
3.
il tipo di trasporto,
4.
il numero di targa del veicolo stradale,
5.
la sua firma;
c.
da parte dell'impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti:
1.
il proprio numero d'esercizio e il numero d'esercizio dell'azienda fornitrice,
2.
il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei rifiuti,
3.
la data del conferimento dei rifiuti,
4.
la data di ricezione dei rifiuti,
5.
la sua firma.
1.3
Per ogni consegna e per ogni codice dei rifiuti deve essere utilizzato un modulo di accompagnamento in triplice copia.
1.4
Le imprese di smaltimento devono rispedire all'azienda fornitrice un modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti e conservare l'altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni.
1.5
Le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento compilato prima dell'inizio del trasporto e il modulo di accompagnamento rispedito dall'impresa di smaltimento.
1.6
Se la protezione delle persone, dell'ambiente o delle cose richiede una procedura urgente, i moduli di accompagnamento possono essere emessi successivamente.
1.7
L'UFAM stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento79.

2 Deroghe

2.1
Si applicano le seguenti deroghe al numero 1:
a.
per i rifiuti speciali raccolti lo stesso giorno presso diverse aziende fornitrici in quantità fino a 200 kg per codice di rifiuto e per azienda fornitrice si applica quanto segue:
1.
possono essere utilizzati moduli di accompagnamento collettivi in semplice copia,
2.
le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l'avvenuta consegna;
b.
per il trasporto di un'ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue:
1.
può essere utilizzato il medesimo modulo di accompagnamento per lo stesso veicolo per un periodo massimo di 30 giorni,
2.
le singole corse devono essere previamente registrate in un allegato al modulo di accompagnamento; devono essere indicati data, ora e quantità dei rifiuti trasportati;
c.
se durante il trasporto i rifiuti speciali vengono trasbordati senza che gli imballaggi e i contenitori siano aperti e se il trasporto non dura complessivamente più di dieci giorni lavorativi, per tutto il trasporto è possibile utilizzare lo stesso modulo di accompagnamento.
2.2
L'UFAM stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento collettivi di cui al numero 2.1 lettera a.
2.3
Sui moduli di accompagnamento collettivi vanno riportate le seguenti indicazioni prima dell'inizio del trasporto:
1.
il nome e il numero d'esercizio dell'azienda fornitrice,
2.
il codice dei rifiuti in base all'elenco dei rifiuti e la quantità dei rifiuti,
3.
la data del trasporto,
4.
il nome e l'indirizzo del trasportatore,
5.
il nome e l'indirizzo dell'impresa di smaltimento,
6.
le firme dell'azienda fornitrice e del trasportatore.
2.4
L'impresa di smaltimento attesta con la propria firma l'avvenuta ricezione dei rifiuti; deve conservare il modulo di accompagnamento collettivo per almeno cinque anni.
2.5
Nei casi in cui i moduli di accompagnamento di cui ai numeri 1 e 2.1 non siano idonei, su domanda degli interessati e previa consultazione dei Cantoni l'UFAM può autorizzare l'utilizzazione di altri moduli di accompagnamento, di cui stabilisce il contenuto e la forma.

79 Moduli prestampati possono essere richiesti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

3 Modulo di accompagnamento elettronico

3.1
L'UFAM mette a disposizione i documenti di accompagnamento in una banca dati elettronica.
3.2
L'azienda fornitrice e l'impresa di smaltimento possono registrare le indicazioni di cui al numero 1.2 in tale banca dati.
3.3
L'azienda fornitrice consegna al trasportatore una copia stampata e firmata del modulo di accompagnamento.
3.4
Il trasportatore riporta le sue indicazioni su detta copia stampata e la firma.
3.5
L'impresa di smaltimento deve firmare la copia stampata consegnatali dal trasportatore e conservarla per almeno cinque anni.

Allegato 280

80 Aggiornato dal n. II dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

(art. 16 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. g)

Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti

1 Contratto per l'esportazione di rifiuti

Il contratto concluso tra l'esportatore con sede in Svizzera e l'impresa di smaltimento con sede all'estero deve riportare quanto segue:

a.
indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti;
b.
un attestato dell'impresa di smaltimento certificante che in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell'ambiente;
c.
una dichiarazione in cui l'esportatore s'impegna a riprendere i rifiuti o a smaltirli altrove se l'UFAM lo richiede secondo l'articolo 33 o 34;
d.
una dichiarazione in cui l'impresa di smaltimento si impegna a far pervenire all'esportatore e all'UFAM una copia del modulo di accompagnamento entro tre giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti;
e.
una dichiarazione in cui l'impresa di smaltimento si impegna ad attestare all'esportatore e all'UFAM, entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento ma al più tardi un anno dopo il conferimento dei rifiuti, che tali rifiuti sono stati smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.

2 Contratto per l'importazione di rifiuti

Il contratto concluso tra l'impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l'esportatore con sede all'estero deve riportare quanto segue:

a.
indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti;
b.
un attestato dell'impresa di smaltimento certificante che è autorizzata a ricevere tali rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà in modo rispettoso dell'ambiente;
c.
una dichiarazione in cui l'esportatore con sede all'estero si impegna a riprendere i rifiuti qualora l'importazione non possa avvenire nel modo previsto oppure sia contraria alle prescrizioni vigenti.

Allegato 3

(art. 44)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I

L'ordinanza del 12 novembre 198681 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

82

81 [RU 1987 55, 1991 196 art. 47 n. 1 1981 n. II 1, 1992 1749 n. II 5, 1995 5505 n. II 1, 1996 903, 2005 2695 n. II 12]

82 Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 4199.