01.01.2024 - * / In vigore
26.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 25.09.2023
01.04.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.03.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.03.2020
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
03.10.2017 - 31.12.2017
19.07.2016 - 02.10.2017
01.01.2016 - 18.07.2016
01.07.2011 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.06.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
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01.01.2006 - 30.06.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.07.2005
01.03.2000 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990 (Stato 1° luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29, 30b, 30c, 30d, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46
capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),2 visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,4 ordina: Capitolo 1: Scopo e definizioni

Art. 1

Scopo Lo scopo della presente ordinanza è di: a. proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l'aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti; b. limitare a titolo preventivo il carico dei rifiuti sull'ambiente.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza regola la riduzione e il trattamento dei rifiuti nonché la sistemazione e la gestione degli impianti di trattamento.


Art. 3

Definizioni

1

Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche nonché gli altri rifiuti di composizione analoga.

RU 1991 169

1

RS

814.01

2

Nuovo testo del comma giusta il n. II 15 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

3

RS 814.20

4

Nuovo testo del comma 2 giusta il n. IV 4 dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° dic. 1993 (RU 1993 3022).

814.600

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.600

2

Sono rifiuti speciali quelli designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 20055 sul traffico di rifiuti (OTRif).6 3 Per trattamento dei rifiuti si intende il loro riciclaggio, la loro neutralizzazione o la loro eliminazione. Il deposito intermedio è equiparato al trattamento; per contro, la raccolta e il trasporto non sono considerati trattamento.

4

Sono considerati impianti di trattamento gli impianti nei quali avviene il trattamento dei rifiuti.

5

Sono considerate discariche gli impianti di trattamento nei quali i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllato.

6

Sono considerati depositi intermedi gli impianti di trattamento nei quali vengono depositati i rifiuti che, in un secondo tempo, dovranno essere trattati in un altro modo.

Capitolo 2: Prescrizioni generali sul come ridurre e trattare i rifiuti Sezione 1: Informazione e formazione

Art. 4

Informazione e consulenza I servizi della protezione dell'ambiente forniscono informazioni e consigli ai privati e alle autorità sul come ridurre i rifiuti, in speciale modo sul come poterli evitare o riciclare.


Art. 5

Formazione

I Cantoni provvedono alla necessaria formazione tecnica del personale addetto alle discariche e agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Il Dipartimento federale dell'interno7 (Dipartimento) può emanare prescrizioni in proposito.

Sezione 2: Trattamento di determinati rifiuti

Art. 6

Rifiuti urbani

I Cantoni provvedono affinché i rifiuti riciclabili contenuti nei rifiuti urbani, come quelli di vetro, carta, metallo o tessili, siano per quanto possibile raccolti separatamente e riciclati.

5 RS

814.610

6

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 814.610).

7

Ora il Dipartimento competente è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

O tecnica sui rifiuti 3

814.600


Art. 7

Rifiuti compostabili

1

I Cantoni incoraggiano il singolo, segnatamente con l'informazione e la consulenza, a riciclare egli stesso i rifiuti compostabili (riciclaggio in giardino, sull'aia, di quartiere).

2

Se i singoli non hanno la possibilità di riciclare essi stessi i loro rifiuti compostabili, i Cantoni provvedono affinché tali rifiuti siano, per quanto possibile, raccolti separatamente e riciclati.


Art. 8

Rifiuti speciali

1

I Cantoni provvedono affinché le piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e dalle piccole industrie siano raccolte separatamente e trattate.

2

Provvedono segnatamente ad istituire centri di raccolta e, se necessario, ad eseguire regolarmente raccolte.


Art. 9

Rifiuti edili

1

Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti speciali con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo seguente:8 a. materiale di scavo e di sgombero9 non inquinato; b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per materiali inerti;

c.10 rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche; d.11 altri rifiuti.

1bis

Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti sul cantiere, può separarli altrove.12 2 L'autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie, se così facendo una parte dei rifiuti può essere riciclata.


Art. 10

Divieto di

mischiare

Il detentore di rifiuti non può mischiarli ad altri rifiuti o a sostanze additive, se l'operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive nei rifiuti per adempiere prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

9

RU 1991 1370 10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

11

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

12

Introdotto dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.600


Art. 11


13

Obbligo di bruciare

I Cantoni provvedono affinché i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili, nella misura in cui non possano essere riciclati, siano bruciati in impianti idonei. Se ecologico, è ammesso anche un trattamento con altri procedimenti termici.

Sezione 3: Riciclaggio di determinati rifiuti

Art. 12

Obbligo di riciclare

1

L'autorità può esigere che gli esercenti di aziende industriali, artigianali o di prestazione di servizi:

a. accertino se esistono o se possono essere create possibilità per il riciclaggio dei loro rifiuti e

b. informino l'autorità sui risultati di tali accertamenti.

2

Può imporre gli obblighi di cui al capoverso 1 ai proprietari di impianti di trattamento che accettano in grande numero piccole quantità dello stesso rifiuto.

3

Può esigere che il detentore di rifiuti provveda egli stesso al riciclaggio di determinati rifiuti se:

a. il riciclaggio è possibile tecnicamente e sopportabile sotto il profilo economico;

b. così facendo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante dall'eliminazione e dalla fabbricazione ex novo.


Art. 13

Scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani 1

Le scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani possono essere usate soltanto per la costruzione di strade, piazze e terrapieni. Le scorie: a. devono soddisfare le esigenze secondo l'articolo 39; b. possono essere usate soltanto fuori delle zone (S 1, S 2, S 3) e delle aree di protezione delle acque sotterranee.

2

Se tali scorie sono usate per la costruzione di strade o piazze: a. deve esserci uno strato di copertura che mantenga al minimo la percolazione dell'acqua piovana;

b. lo spessore dello strato costituito dalle scorie può essere di 50 cm al massimo;

c. deve essere osservata una distanza di sicurezza fra le scorie e il livello massimo dell'acqua sotterranea di almeno 3 m nel settore di protezione delle acque A e di almeno 2 m nel settore di protezione delle acque B.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

O tecnica sui rifiuti 5

814.600

3

Se tali scorie sono usate per la costruzione di terrapieni: a. la percolazione dell'acqua piovana deve essere mantenuta al minimo; b. la base del terrapieno deve essere resa impermeabile; c. l'acqua di rifiuto deve essere raccolta e convogliata altrove.

4

L'autorità limita più severamente di quanto previsto nei capoversi 1-3 l'uso di tali scorie se, a causa delle particolari condizioni locali, la protezione delle acque o il mantenimento della fertilità del suolo lo rendono necessario.

5

Le restrizioni secondo i capoversi 1-4 non sono applicabili qualora sia provato che le scorie adempiono sia le esigenze per i materiali inerti (allegato 1 cifra 11) sia quelle secondo l'articolo 39 lettere a e c.


Art. 14

Rifiuti urbani separati dopo la raccolta 1

Chi fabbrica prodotti od oggetti a partire da rifiuti urbani separati meccanicamente dopo la raccolta può fornire tali prodotti od oggetti soltanto se: a. le parti di rifiuti impiegate non sono né fermentescibili né putrescibili e se, per chilogrammo di sostanza secca, il contenuto in piombo non supera 500 mg, quello in cadmio 20 mg, quello in mercurio 2 mg e quello in sostanze facilmente solubili nell'acqua 5 g; b. l'eluito dei prodotti e degli oggetti fabbricati adempie le condizioni secondo l'allegato 1 cifra 11 lettera d.

2

Restano salve le prescrizioni più severe sulla fornitura di prodotti e oggetti.

Sezione 4: Pianificazione

Art. 15

Elenco dei

rifiuti

1

Ogni anno i Cantoni allestiscono l'elenco dei rifiuti raccolti sul loro territorio.

Oltre alla quantità, nell'elenco figurano anche i vari tipi di rifiuto, i Comuni di provenienza, gli impianti di trattamento nonché i diversi modi di trattamento, in particolare il riciclaggio, la combustione, il deposito in discarica e il deposito intermedio.

2

I Cantoni inviano una copia dell'elenco all'Ufficio federale dell'ambiente14 (Ufficio federale).


Art. 16

Piano di gestione dei rifiuti 1

Entro il 1° febbraio 1996 i Cantoni allestiscono il piano di gestione dei rifiuti e, in seguito, l'aggiornano periodicamente. 2 Il piano di gestione verte segnatamente sui punti seguenti: a. le quantità attuali e future dei diversi rifiuti; 14 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.600

b. le misure per diminuirli, in special modo per riciclarli; c. i modi di trattamento previsti per i diversi rifiuti; d. il fabbisogno in impianti di trattamento considerando anche riserve adeguate in caso di interruzioni forzate d'esercizio; e. il fabbisogno in volume da adibire a discarica per i prossimi 20 anni, in particolare per le scorie e le sostanze residue (allegato 1 cifra 2) nonché per i rifiuti edili che non possono essere né riciclati né bruciati;

f.

l'uso di materiale di scavo e di sgombero; g. il trattamento dei rifiuti provenienti da stabilimenti per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; h. i comprensori di raccolta e il piano dei trasporti; i. se del caso, l'usufrutto garantito per contratto di impianti di trattamento situati fuori Cantone; k. i provvedimenti previsti in caso di interruzione prolungata del funzionamento degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani;

l. le priorità, le misure e i termini per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti.15

3

Per il piano di gestione dei rifiuti valgono segnatamente i seguenti principi: a. riciclare nella maggior misura possibile i rifiuti, quando ciò comporta per l'ambiente un carico inferiore rispetto a quello derivante dalla loro eliminazione e dalla produzione ex novo; b. trattare i rifiuti non riciclati in modo tale che possano essere depositati in una discarica per materiali inerti o per sostanze residue; c.16 bruciare i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili e gli altri rifiuti combustibili che non vengono riciclati (art. 11); d. impiegare il materiale di scavo e di demolizione non inquinato nei terreni coltivabili;

e. trasportare i rifiuti per ferrovia se ciò risulta sopportabile dal profilo economico e se il carico per l'ambiente è inferiore rispetto ad altri mezzi di trasporto.

4

I Cantoni presentano il piano di gestione dei rifiuti al Dipartimento.


Art. 17

Ubicazione degli impianti di trattamento Conformemente al piano di gestione dei rifiuti i Cantoni decidono l'ubicazione degli impianti di trattamento, in particolare delle discariche e degli altri impianti di trat15 Nuovo testo giusta l'art. 43 cpv. 2 n. 2 dell'O del 23 giu. 2004 concernente l'eliminazione

dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

O tecnica sui rifiuti 7

814.600

tamento importanti. Trascrivono le ubicazioni previste nei loro piani direttori e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione.


Art. 18

Comprensori di raccolta 1

Per il trattamento dei rifiuti urbani i Cantoni suddividono il loro territorio in comprensori di raccolta che assegnano ai rispettivi impianti di trattamento. Designano anche comprensori di raccolta per altri rifiuti, nella misura necessaria per garantire il loro trattamento corretto dal profilo ambientale.

2

Provvedono affinché i rifiuti siano trattati negli impianti di trattamento loro destinati.

Sezione 5:

Procedure di autorizzazione: coordinamento e base di valutazione

Art. 19

Base di

valutazione

1

Chi chiede l'autorizzazione per un impianto di trattamento deve fornire all'autorità le seguenti indicazioni: a. la quantità e la composizione dei rifiuti da trattare; b. le presumibili variazioni nella composizione dei rifiuti da trattare; c. la quantità e la composizione delle altre sostanze riciclate; d. il procedimento con il quale i rifiuti saranno trattati; e. la quantità delle singole sostanze, in particolare i metalli pesanti e altre sostanze nocive, che escono dall'impianto e la loro percentuale nelle materie prime, prodotti e oggetti ottenuti nonché nell'acqua e aria di scarico e nei rifiuti; f.

l'energia usata e l'energia prodotta.

2

Le indicazioni secondo il capoverso 1 costituiscono per l'autorità una delle basi per la valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto di trattamento.

3

Per la valutazione degli impianti di trattamento per i quali la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza è determinante il livello della tecnica.

4

Se l'impianto sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente, chi chiede l'autorizzazione fornisce le indicazioni secondo il capoverso 1 nella procedura determinante per detto esame.


Art. 20


17

Coordinamento delle procedure di autorizzazione Nell'ambito delle loro competenze i Cantoni coordinano tutte le procedure necessarie per la costruzione o la gestione di un impianto di trattamento, segnatamente le 17 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 814.610).

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.600

autorizzazioni connesse con la sistemazione del territorio, con il dissodamento e con la protezione delle acque, le autorizzazioni secondo la legge sul lavoro del 13 marzo 196418 e l'OTRif19 e, per le discariche, l'autorizzazione di sistemazione e di gestione.

Capitolo 3: Discariche Sezione 1: Autorizzazioni e sorveglianza

Art. 21

Obbligo dell'autorizzazione

1

Chi intende sistemare una discarica deve essere titolare di un'autorizzazione di sistemazione rilasciata dal Cantone.

2

Chi intende gestire una discarica deve essere titolare di un'autorizzazione di gestione rilasciata dal Cantone.


Art. 22

Tipi di

discarica

1

I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni soltanto per i seguenti tipi di discarica: a. discarica per materiali inerti; b. discarica per sostanze residue; c. discarica reattore.

2

Il tipo di discarica dipende dal genere di rifiuti di cui si prevede il deposito (allegato 1).


Art. 23

Elenco delle

discariche

1

I Cantoni tengono l'elenco delle discariche in funzione sul loro territorio.

Riportano sull'elenco anche le discariche non più in funzione che devono essere sorvegliate secondo la presente ordinanza.20 2 L'elenco contiene almeno le seguenti indicazioni:21 a. l'ubicazione e le dimensioni del terreno; b. il tipo di rifiuti depositati e la loro quantità; c. i dispositivi tecnici importanti, segnatamente quelli per l'impermeabilizzazione, per il drenaggio e per la captazione e smaltimento dei biogas;

d. l'ubicazione dei posti di prelievo di campioni di acqua sotterranea.

18 RS

822.11

19 RS

814.610

20 Nuovo testo del per. giusta l'art. 26 dell'O del 26 ago. 1998 sul risanamento dei siti inquinati, in vigore dal 1° ott. 1998 (RS 814.680).

21 Nuovo testo giusta l'art. 26 dell'O del 26 ago. 1998 sul risanamento dei siti inquinati, in vigore dal 1° ott. 1998 (RS 814.680).

O tecnica sui rifiuti 9

814.600

3

... 22

4

Chiunque può prendere visione dell'elenco. Il Cantone trasmette all'Ufficio federale una copia dell'elenco nonché, di volta in volta, le copie degli aggiornamenti.


Art. 24

Domanda per l'autorizzazione di sistemazione 1

Nella domanda per l'autorizzazione di sistemazione devono figurare: a. la designazione del tipo di discarica previsto; b. la prova che la discarica è necessaria; c. la prova che per il tipo di discarica previsto le vigenti esigenze relative all'ubicazione sono adempite; d. il progetto di costruzione: in quest'ultimo devono figurare segnatamente i dispositivi tecnici per l'impermeabilizzazione, per il drenaggio e per la captazione e smaltimento dei biogas, l'eventuale sistemazione per fasi e la chiusura definitiva della discarica.

2

L'autorità può esigere ulteriori indicazioni.


Art. 25

Rilascio dell'autorizzazione di sistemazione 1

L'autorità rilascia l'autorizzazione di sistemazione, se: a. la domanda è completa; b. la necessità della discarica è comprovata e la discarica figura nel piano di gestione dei rifiuti; c. per il tipo previsto di discarica sono adempite le esigenze vigenti secondo l'allegato 2.

2

L'autorità stabilisce nell'autorizzazione: a. il tipo della discarica; b. un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 1, in particolare la limitazione concernente un determinato tipo di rifiuto;

c. le necessarie restrizioni dell'uso del terreno, dopo la chiusura definitiva della discarica, che il richiedente deve far menzionare nel registro fondiario; d. se del caso, altre restrizioni o condizioni in favore della protezione dell'ambiente.


Art. 26

Domanda per l'autorizzazione di gestione 1

Nella domanda per l'autorizzazione di gestione devono figurare: a. l'autorizzazione

di

sistemazione;

b. la descrizione dei rifiuti che si prevede di depositare; 22 Abrogato dall'art. 26 dell'O del 26 ago. 1998 sul risanamento dei siti inquinati (RS 814.680).

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.600

c. il regolamento d'azienda, che contiene in particolare l'elenco degli obblighi del personale addetto alla discarica e che concretizza, per quanto concerne l'esercizio, le esigenze della presente ordinanza; d. la prova che il titolare della discarica dispone del personale addestrato necessario;

e. la prova che le restrizioni dell'uso del terreno ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettera c sono state menzionate nel registro fondiario;

f.23 la prova relativa alla copertura integrale dei costi per la chiusura definitiva della discarica e per il necessario controllo ulteriore.

2

L'autorità può esigere ulteriori indicazioni.


Art. 27

Rilascio dell'autorizzazione di gestione 1

Prima di rilasciare l'autorizzazione di gestione l'autorità controlla i dispositivi prescritti per l'impermeabilizzazione, il drenaggio e la captazione e smaltimento dei biogas.

2

L'autorità rilascia l'autorizzazione di gestione se: a. la domanda è completa; b. esiste la garanzia che i rifiuti saranno depositati conformemente alle prescrizioni;

c.24 è fornita la prova relativa alla copertura integrale dei costi per la chiusura definitiva della discarica e per il necessario controllo ulteriore.

3

L'autorità stabilisce nell'autorizzazione: a. il tipo della discarica; b. gli eventuali comprensori di raccolta; c. un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 1, in particolare la limitazione concernente un determinato tipo di rifiuto;

d. le esigenze concernenti la prova dell'ammissibilità nel caso di consegne regolari dello stesso tipo di rifiuto; e. i controlli, i lavori di manutenzione e i documenti che devono essere effettuati, rispettivamente allestiti, durante l'esercizio della discarica e dopo la sua chiusura definitiva;

f. se del caso, altre restrizioni o condizioni in favore della protezione dell'ambiente.

23

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

24

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

O tecnica sui rifiuti 11

814.600


Art. 28

Sorveglianza 1 Nelle discariche l'autorità controlla almeno due volte all'anno: a. l'esercizio, in particolare l'osservanza degli obblighi iscritti nell'autorizzazione di gestione;

b. i dispositivi tecnici prescritti (allegato 2).

2

Dopo la chiusura definitiva della discarica l'autorità provvede affinché i dispositivi tecnici prescritti e la falda freatica, l'acqua di rifiuto e i gas della discarica siano controllati fintanto che gli influssi molesti o dannosi sull'ambiente appaiano improbabili, ma almeno durante: a. 5 anni nel caso di discarica per materiali inerti; b. 10 anni nel caso di discarica per sostanze residue; c. 15 anni nel caso di discarica reattore.

3

Inoltre, dopo la chiusura definitiva della discarica l'autorità provvede affinché la fertilità dello strato di copertura coltivabile sia sorvegliata.


Art. 29

Procedura in caso di difetti 1

Se constata un difetto, l'autorità ingiunge all'esercente di porvi rimedio entro un congruo termine.

2

Se l'esercente non pone rimedio a un difetto grave entro il termine, l'autorità vi fa porre rimedio a spese dell'esercente medesimo. Nei casi urgenti ordina immediatamente le misure necessarie.

3

Se il trattamento dei rifiuti in modo conforme alle esigenze dell'ambiente non è più garantito, l'autorità revoca l'autorizzazione di gestione.

Sezione 2: Sistemazione e gestione

Art. 30

25 L'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica sono disciplinate dalle disposizioni dell'allegato 2. Sono fatte salve le prescrizioni sul sotterramento secondo l'ordinanza del 23 giugno 200426 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.


Art. 31

Grandezza minima

1

Le discariche nuove devono avere un volume utile di almeno: a. 100 000 m3 per le discariche per materiali inerti o per sostanze residue; 25 Nuovo testo giusta l'art. 43 cpv. 2 n. 2 dell'O del 23 giu. 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22).

26 RS

916.441.22

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.600

b. 500 000 m3 per le discariche reattore.

2

I Cantoni possono autorizzare la sistemazione di discariche per materiali inerti o per sostanze residue con una capacità inferiore, se opportuno viste le condizioni geografiche.

3

Possono autorizzare la sistemazione di discariche per sostanze residue con una capacità inferiore, se nella discarica viene depositato soltanto un determinato rifiuto.


Art. 32

Rifiuti autorizzati

1

Nelle discariche possono essere depositati soltanto i rifiuti che soddisfano le esigenze secondo l'allegato 1. Restano salve le limitazioni iscritte nell'autorizzazione di sistemazione o di gestione.

2

Non possono essere depositati in una discarica i rifiuti seguenti: a. i rifiuti liquidi; b. i rifiuti

esplosivi;

c. i rifiuti infettivi; d.27 i sottoprodotti di origine animale che devono essere eliminati secondo l'ordinanza del 23 giugno 200428 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; e. i rifiuti che devono essere trattati secondo la legislazione sulla radioprotezione;

f.29 i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, i rifiuti edili combustibili e altri rifiuti combustibili.


Art. 33

Prova dell'autorizzazione

1

Il detentore di rifiuti deve provare, al momento della consegna, che i suoi rifiuti sono autorizzati sulla discarica prevista. Per i materiali inerti e le sostanze residue nonché per i rifiuti speciali, la prova va convalidata con le analisi secondo l'allegato 1.

2

Il detentore che intende consegnare sostanze residue o rifiuti speciali deve annunciarli in anticipo, fornendo nel contempo la prova ai sensi del capoverso 1 e mettendo a disposizione un campione del rifiuto.

3

Il detentore che consegna regolarmente lo stesso tipo di rifiuto può concordare con l'esercente della discarica con quale frequenza debba presentare la prova, le analisi, l'annuncio e i campioni secondo i capoversi 1 e 2. Restano salve le disposizioni particolari dell'autorizzazione di gestione.

27

Nuovo testo giusta l'art. 43 cpv. 2 n. 2 dell'O del 23 giu. 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22).

28 RS

916.441.22

29

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

O tecnica sui rifiuti 13

814.600


Art. 34

Gestione L'esercente della discarica deve: a. disporre del necessario personale qualificato; b. al momento dell'accettazione dei rifiuti controllare che questi siano autorizzati;

c. provvedere affinché soltanto i rifiuti autorizzati vengano depositati; d. tenere l'elenco delle quantità dei diversi rifiuti che sono stati depositati e trasmettere una copia dell'elenco all'autorità, almeno una volta all'anno; e. provvedere affinché fuori dell'orario d'apertura non venga depositato alcun rifiuto;

f.

mantenere il meno estesa possibile la superficie d'esercizio aperta; g. documentare il riempimento e l'avanzamento della discarica e conservare i documenti;

h. controllare e far eseguire regolarmente i lavori di manutenzione dei dispositivi tecnici prescritti, in particolare di quelli per il drenaggio, per la captazione e lo smaltimento dei biogas e per il controllo della falda freatica;

i.

far analizzare, almeno due volte all'anno, campioni d'acqua sotterranea prelevati nei luoghi prescritti e comunicare i risultati all'autorità; k. far analizzare, almeno due volte all'anno, l'acqua di rifiuto per verificarne la conformità alle prescrizioni sull'immissione e comunicare i risultati all'autorità; l.

provvedere alle necessarie misure dopo la chiusura delle singole fasi nonché dopo la chiusura definitiva dell'intera discarica.


Art. 35

Esigenze supplementari per la gestione delle discariche per sostanze residue 1

L'esercente di una discarica per sostanze residue può accettare soltanto i rifiuti che gli sono stati annunciati in anticipo e che sono autorizzati.

2

Deve verificare di persona, mediante prove, che i rifiuti consegnati corrispondano a quelli annunciati. Se lo stesso tipo di rifiuto viene consegnato a più riprese e a brevi intervalli, bastano campionature regolari.

3

Deve incorporare i rifiuti nella discarica in modo conforme alle regole e documentare la zona d'incorporazione delle singole consegne.


Art. 36

Esigenze supplementari per la gestione delle discariche reattore 1

L'esercente di una discarica reattore deve incorporare i rifiuti nella discarica in modo conforme alle regole.

2

Deve far controllare regolarmente da una persona qualificata il dispositivo per la captazione e lo smaltimento dei biogas, la prima volta al momento della messa in funzione, e farsi rilasciare un'attestazione scritta.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

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3

Deve analizzare i gas della discarica almeno due volte all'anno.

4

Deve depositare le scorie ai sensi dell'allegato 1 numero 3 capoverso 1 lettera b in modo tale da escludere qualsiasi scambio di sostanze con altri rifiuti.

5

Se deposita sostanze residue o rifiuti speciali (allegato 1 cifra 3 cpv. 2 e 3), valgono anche le esigenze secondo l'articolo 35.

Capitolo 4: Deposito intermedio

Art. 37

1 L'esercente di un deposito intermedio deve far in modo che non si producano effetti molesti o dannosi, in particolare provvedere affinché: a. l'acqua di rifiuto venga raccolta, evacuata e, se necessario, trattata; b. in ogni momento i rifiuti siano accessibili, possano essere controllati e sottoposti ad un altro trattamento;

c. i rifiuti siano sottoposti regolarmente, ma al più tardi dopo dieci anni, ad un altro trattamento;

d. i rifiuti fermentescibili o putrescibili, in particolare i rifiuti urbani e i fanghi di depurazione, siano depositati solo per breve tempo per superare momentanee difficoltà di trattamento; e. si proceda ai necessari controlli, lavori di manutenzione e misure di sicurezza nonché alla loro iscrizione nel regolamento d'azienda.

2

Deve tenere l'elenco delle quantità dei diversi rifiuti depositati e fornire una copia dell'elenco all'autorità almeno una volta all'anno.

Capitolo 5: Impianti d'incenerimento dei rifiuti

Art. 38

Sistemazione e gestione degli impianti d'incenerimento per rifiuti urbani 1

L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani deve sistemare e gestire l'impianto in modo che:

a. il calore prodotto dalla combustione venga sfruttato; b. le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita di tre per cento del peso, misurata come perdita di combustione a 550 °C oppure come carbonio organico totale (COT); c. le scorie non vengano mischiate né alla polvere della caldaia, né a quella dei filtri, né ai residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti; l'autorità può permettere eccezioni se il titolare prova che le sostanze nocive contenute nella polvere della caldaia e dei filtri e nei residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti possono essere eliminate in larga misura.

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2

Deve inoltre:

a. disporre del necessario personale qualificato; b. al momento di accettare i rifiuti, controllare che siano autorizzati; c. tenere un elenco nel quale figuri il peso dei diversi rifiuti accettati, inceneriti e altrimenti trattati, nonché delle scorie, della polvere della caldaia, della polvere dei filtri e dei residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti; deve trasmettere, almeno una volta all'anno, una copia dell'elenco all'autorità; d. controllare regolarmente l'impianto e farvi eseguire regolarmente i lavori di manutenzione;

e. provvedere affinché la polvere della caldaia, la polvere dei filtri e i residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti, che devono essere mantenuti separati e che non possono essere riciclati, siano preparati come materiale inerte (allegato 1 cifra 11) o come sostanza residua (allegato 1 cifra 2).


Art. 39

Fornitura di scorie per il riciclaggio L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani può fornire scorie per il riciclaggio (art. 13) soltanto se tali scorie: a. soddisfano le esigenze dell'articolo 38 capoverso 1 lettere b e c; b. all'uscita dal forno sono state bagnate e depositate allo stato umido per almeno un mese;

c. sono state liberate dai residui metallici nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.


Art. 40

Combustione di rifiuti speciali negli impianti d'incenerimento per rifiuti urbani 1

I rifiuti speciali possono essere inceneriti negli impianti d'incenerimento per rifiuti urbani soltanto se:

a.30 contengono meno di 50 ppm dei composti organici alogenati menzionati nell'allegato 1.1 dell'ordinanza del 18 maggio 200531 sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim); b. contengono meno dell'1 per cento in peso di alogeni legati organicamente, escludendo tuttavia i polimeri organici alogenati; c. non rendono sensibilmente più difficile né il lavaggio dei gas combusti né la preparazione della polvere della caldaia, della polvere dei filtri e dei residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti.

30 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

31

RS 814.81

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2

I rifiuti speciali liquidi che non vengono introdotti separatamente nella camera di combustione grazie a dispositivi tecnici speciali (p. es. iniettori, ugelli) possono essere bruciati soltanto se: a. il loro punto d'infiammabilità è superiore a 55 °C; b. la loro quantità rappresenta al massimo il 5 per cento in peso dell'intera quantità di rifiuti bruciata al giorno.

3

L'accettazione dei rifiuti speciali è retta dall'articolo 41 capoverso 3.


Art. 41

Sistemazione e gestione degli impianti d'incenerimento per rifiuti speciali 1

L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti speciali deve sistemare e gestire l'impianto in modo che: a. le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita di due per cento del peso, misurata come perdita di combustione a 550 °C oppure come carbonio organico totale (COT); b. i composti organici alogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi una quantità minima di nuovi;

c. le operazioni di trasbordo e il deposito provvisorio dei rifiuti non provochino effetti molesti o dannosi; d. durante l'operazione di carico dell'impianto non fuoriescano gas di scarico e non si producano fenomeni di postcombustione; e. i sistemi d'emergenza garantiscano che tutti i rifiuti che si trovano nella camera di combustione al momento in cui si produce un difetto di funzionamento siano bruciati e i gas di scarico lavati.

2

Deve inoltre:

a. disporre del necessario personale qualificato; b. tenere un elenco nel quale figuri il peso dei diversi rifiuti bruciati nonché dei residui della combustione e dei residui provenienti dal lavaggio di gas combusti; deve trasmettere, almeno una volta all'anno, una copia dell'elenco all'autorità; c. accertarsi che la camera di combustione venga caricata con rifiuti speciali soltanto quando siano raggiunte le necessarie condizioni d'esercizio per un trattamento corretto; d. controllare regolarmente l'impianto e farvi eseguire regolarmente i lavori di manutenzione;

e. provvedere affinché i residui della combustione e i residui provenienti dal lavaggio di gas combusti, che non possono essere riciclati, siano preparati come materiale inerte (allegato 1 cifra 11) o come sostanza residua (allegato 1 cifra 2) .

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3

Può accettare rifiuti speciali soltanto se: a. il fornitore li ha preventivamente annunciati e, sulla base di analisi e di campioni dei rifiuti, ha provato che sono autorizzati;

b. egli stesso verifica, mediante prove proprie, che i rifiuti consegnati corrispondono a quelli annunciati;

c. le eventuali limitazioni concernenti la quantità, il tenore in sostanze nocive o la cerchia dei fornitori sono rispettate.


Art. 42

Sorveglianza 1 L'autorità controlla almeno due volte all'anno gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e la loro gestione.

2

Se constata un difetto, l'autorità ingiunge al proprietario di porvi rimedio entro un congruo termine.

3

Se l'esercente non pone rimedio a un difetto grave entro il termine, l'autorità vi fa porre rimedio a spese dell'esercente medesimo. Nei casi urgenti ordina immediatamente le misure necessarie.

4

Se il trattamento dei rifiuti in modo conforme alle esigenze dell'ambiente non è più garantito, l'autorità decide la cessazione dell'incenerimento dei rifiuti.

Capitolo 6: Impianti di compostaggio

Art. 43

Ubicazione e sistemazione Per gli impianti di compostaggio nei quali sono riciclati all'anno più di 100 t di rifiuti compostabili valgono le seguenti esigenze: a. non possono essere sistemati né in una zona (S 1, S 2, S 3) né in un'area di protezione delle acque sotterranee; b. devono essere recintati e gli accessi devono poter essere chiusi a chiave; c. le costruzioni devono assicurare che l'acqua di rifiuto sia raccolta, evacuata, se necessario trattata e possa quindi essere immessa in un impianto di depurazione delle acque di rifiuto o in un collettore.


Art. 44

Gestione 1 L'esercente di un impianto di compostaggio ai sensi dell'articolo 43 deve: a. al momento di accettare i rifiuti, controllare che siano compostabili; b. registrare il peso dei rifiuti accettati e comunicare i dati almeno una volta all'anno all'autorità; c. far determinare almeno una volta all'anno il tenore del composto in metalli pesanti e in sostanze nutritive.

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2

Se, sulla base dell'allegato 2.6 dell'ORRPChim32, il composto non può essere fornito, il titolare ne deve informare l'autorità.33 3 Se esistono circostanze particolari, l'autorità chiede analisi più frequenti rispetto a quanto prescritto dal capoverso 1 lettera c.


Art. 45

Sorveglianza 1 L'autorità controlla regolarmente gli impianti di compostaggio e la loro gestione.

2

Se constata un difetto, l'autorità ingiunge all'esercente di porvi rimedio entro un congruo termine.

3

Se l'esercente non pone rimedio a un difetto grave entro un termine massimo di due anni, l'autorità decide la chiusura dell'impianto. Nei casi urgenti ordina la chiusura immediata.

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 46

34 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

Sezione 2: Modifiche del diritto vigente

Art. 47

1. L'ordinanza del 12 novembre 198635 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) è modificata come segue: Modificazione di un'espressione ....

32

RS 814.81

33 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

34 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

35

[RU 1987 55, 1991 169 art. 47 n. 1 1981 n. II 1, 1992 1749 n. II 5, 1995 5505 n. II 1, 1996 903, 2005 2695 n. II 12. RU 2005 4199 all. 3 n. I].

O tecnica sui rifiuti 19

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Allegato 1 cifra 45 cpv. 3 ...

Allegato 2 Abrogato Allegato 3 cifra 21 Categoria 3, Codice 1472 e 1473 ...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 6, titolo ...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 8, Codice 2240 ...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 11, Codice 2850 ...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 12, Codice 3020 e 3043 ...

3043 Abrogato Allegato 3 cifra 21 Categoria 13, Codice 3210, 3212 e 3250 ...

L'allegato 3 diventa allegato 2 2. L'ordinanza del 9 giugno 198636 sulle sostanze è modificata come segue: Allegato 4.10 cifra 32 cpv. 2 e 3
...

36

[RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 2420, 1991 1981 2653, 1992 364 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 n. 2 4425 all. 1 n. II 14 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 all. 5 n. 3, 1999 39 1362 2045 all. 2 n. 3, 2000 703 n. II 9 1949 art. 22 cpv. 2, 2001 522 all. n. 2 1758 3294 n. II 6, 2003 940 1345 5421 n. II 2, 2004 3209 4037 n I 7. RU 2005 2695 n. I 1]

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3. L'ordinanza del 19 ottobre 198837 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) è modificata come segue: Allegato n. 40.4, 40.5 e 40.6
...

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 48

Scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani 1

Anche se non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettera c, le scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani possono ancora essere consegnate fino al 1° agosto 1991 per essere riutilizzate ai sensi dell'articolo 13 o per essere riutilizzate in altro modo.

2

Anche se non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 38 capoverso 1 lettera b e 39 lettere b e c, le scorie possono ancora essere consegnate fino al 1° febbraio 1994 per essere riutilizzate ai sensi dell'articolo 13 o per essere riutilizzate in altro modo.


Art. 49

Rifiuti urbani separati dopo essere stati raccolti Anche se non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 14, i prodotti e gli oggetti provenienti dai rifiuti urbani possono ancora essere consegnati fino al 1° febbraio 1992.


Art. 50

Annunci I proprietari di impianti per rifiuti devono effettuare gli annunci alle autorità prescritti dalla presente ordinanza per la prima volta nel 1991.


Art. 51

Nuove discariche

A partire dal momento in cui esiste il piano di gestione dei rifiuti, ma al più tardi entro il 1° febbraio 1996, i Cantoni possono autorizzare la sistemazione di una nuova discarica soltanto se quest'ultima figura nel piano di gestione dei rifiuti.


Art. 52

Ulteriore gestione di una discarica esistente 1

L'esercente di una discarica esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve presentare, all'autorità, entro il 1° febbraio 1994, una domanda ai sensi dell'articolo 26 per ottenere l'autorizzazione di gestione. Nella domanda devono figurare inoltre:

a. la prova della necessità della discarica; b. le ricerche sulle condizioni idrologiche e geologiche del luogo della discarica;

37

RS 814.011. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

O tecnica sui rifiuti 21

814.600

c. i dati sulla costruzione della discarica, in particolare sull'esistenza di dispositivi per l'impermeabilizzazione, per il drenaggio e per la captazione e smaltimento dei biogas;

d. il progetto per la chiusura della parte esistente della discarica nonché, se necessario, il piano di risanamento; e. i dati per le nuove tappe del progetto di costruzione secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera d.

2

Se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è titolare di un'autorizzazione di gestione, egli può depositare i rifiuti autorizzati in base a detta autorizzazione fino al momento della decisione della domanda ai sensi del capoverso 1, ma al massimo fino al 1° febbraio 1996. Restano salve eventuali limitazioni dei rifiuti autorizzati decretate dall'autorità prima della decisione della domanda ai sensi del capoverso 1.

3

L'autorità decide sulla domanda ai sensi del capoverso 1 entro il 1° febbraio 1996.


Art. 53

Autorizzazione di gestire discariche esistenti 1

L'autorità accorda l'autorizzazione di gestire ai sensi dell'articolo 27 se: a. la domanda è completa; b. la necessità della discarica è provata; c. è provato che gli effetti molesti o nocivi imputabili all'ulteriore gestione della discarica potranno essere esclusi; d. il mantenimento in funzione della discarica non renderà essenzialmente più difficile eventuali provvedimenti di risanamento della parte della di scarica esistente; e. per le nuove tappe sono soddisfatte le esigenze secondo l'allegato 2 cifre 2 e 3;

f. per la parte esistente della discarica sono soddisfatte le esigenze secondo l'allegato 2 cifra 23 capoversi 6-9 e cifre 24 e 3.

2

Se sono soddisfatte soltanto le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a-e, l'autorità può accordare l'autorizzazione di gestione, imponendo tuttavia all'esercente un termine massimo di tre anni per soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 lettera f.

a38 Deposito di rifiuti urbani, fanghi di depurazione e altri rifiuti combustibili 1

L'autorità può autorizzare l'esercente di una discarica reattore a depositarvi ancora rifiuti urbani, fanghi di depurazione, rifiuti edili combustibili e altri rifiuti combustibili, fino al 31 dicembre 1999, se: a. l'autorizzazione di gestione in vigore al 1° aprile 1996 permette il deposito di detti rifiuti; e

38

Introdotto dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.600

b. il piano cantonale di gestione dei rifiuti prevede il deposito di detti rifiuti in una discarica reattore.

2

L'autorità può autorizzare il deposito di residui provenienti dal trattamento biologico di rifiuti urbani, ancora fino al 31 marzo 2006, se:

a. le condizioni secondo il capoverso 1 sono adempite; b. i rifiuti urbani sono separati in un impianto per i rifiuti esistente al 1° aprile 1996;

c. i rifiuti urbani vengono bruciati in ragione di almeno il 50 per cento del loro peso; e

d. le parti organiche e il volume dei residui sono in gran parte ridotti grazie al trattamento.


Art. 54

Depositi provvisori esistenti L'esercente di un deposito provvisorio esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve provvedere, entro il 1° febbraio 1993, ad adattarlo alle esigenze di cui all'articolo 37.


Art. 55

Impianti d'incenerimento esistenti di rifiuti urbani L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve provvedere ad adattare l'impianto: a. alle esigenze di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettera c non appena egli effettui modificazioni rilevanti al forno o alla caldaia, ma al più tardi entro il 1° febbraio 1996; b. alle esigenze di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettere a e b non appena egli effettui modificazioni rilevanti al forno o alla caldaia, ma al più tardi entro il 1° febbraio 2001.


Art. 56

Impianti d'incenerimento esistenti di rifiuti speciali L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti speciali esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve provvedere ad adattarlo alle esigenze di cui all'articolo 41 entro il 1° febbraio 1994, se ciò richiede modificazioni tecniche importanti.


Art. 57

Impianti di compostaggio esistenti 1

L'esercente di un impianto di compostaggio esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve provvedere, entro il 1° febbraio 1993, ad adattarlo alle esigenze di cui all'articolo 43 lettere b e c.

O tecnica sui rifiuti 23

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2

Può continuare a gestire un impianto di compostaggio che si trovi nella zona di protezione delle acque sotterranee S 339 fino al 1° febbraio 1996.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 58

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

39

RU 1991 628

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

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Allegato 140 (art. 32)

Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica 1 Discarica

per

materiali

inerti

Nelle discariche per materiali inerti si possono depositare soltanto: a. materiali inerti ai sensi della cifra 11; b. rifiuti edili ai sensi della cifra 12; c. residui vetrificati di cui alla cifra 13.

11 Materiali inerti

I rifiuti sono considerati materiali inerti se, mediante analisi chimica, è provato che: a. i rifiuti sono costituiti per più del 95 per cento in peso, con riferimento alla sostanza secca, di componenti simili alle rocce come silicati, carbonati o alluminati; b. i valori limite in metalli pesanti della seguente tavola non sono superati: Metalli pesanti

mg/kg

di rifiuto secco

Cadmio

10

Mercurio

2

Nichel

500

Piombo

500

Rame

500

Zinco 1000

c. per estrazione da un campione di rifiuti frantumato (grandezza massima dei grani 5 mm) con una quantità d'acqua distillata pesante dieci volte più del campione non si dissolvono più di 5 g di rifiuto per ogni kg di sostanza secca; d. i valori limite delle sostanze riportate nelle tavole seguenti non sono superati nell'eluito dei rifiuti. Per stabilirlo occorre eseguire 2 test. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1, acqua distillata per il test 2. Non è necessario verificare che singoli valori limite siano osservati quando in base alla composizione e alla provenienza 40

Aggiornato dal n. II dell'O del 14 feb. 1996 (RU 1996 905) e dal n. I dell'O dell' 8 giu. 2007 (RU 2007 2929).

O tecnica sui rifiuti 25

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dei rifiuti è provato che detti valori limite non possono essere superati.

L'Ufficio federale emana direttive sull'esecuzione dei test di eluizione.

Test 1

Sostanza Valore

limite

Alluminio 1,0

mg/l

Arsenio 0,01

mg/l

Bario 0,5

mg/l

Cadmio 0,01

mg/l

Cobalto 0,05

mg/l

Cromo-III 0,05

mg/l

Mercurio 0,005 mg/l Nichel 0,2 mg/l

Piombo 0,1

mg/l

Rame 0,2

mg/l

Stagno 0,2

mg/l

Zinco 1,0

mg/l

Test 2

Sostanza Valore

limite

Ammoniaca/Ammonio

0,5 mg N/l

Cianuri

0,01 mg CN/l

Cromo-VI

0,01 mg/l

Fluoruri

1,0 mg/l

Nitriti

0,1 mg/l

Solfiti

0,01 mg/l

Solfuri

0,01 mg/l

Fosfati

1,0 mg P/l

Carbonio organico disciolto (DOC) 20,0 mg C/l

Idrocarburi

0,5 mg/l

Composti del cloro organici, lipofili,poco volatili

0,01 mg Cl/l

Solventi clorurati

0,01 mg Cl/l

Valore pH

6-12

12 Rifiuti

edili

1

I rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se soddisfano le seguenti esigenze:

a. detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali;

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

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b. devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d'amianto, vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade;

c. devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno e tessili nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2

Nelle discariche per materiali inerti può essere depositato materiale di scavo e di sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere riutilizzato per l'agricoltura.

13 Residui

vetrificati

I residui vetrificati possono essere depositati nelle discariche per materiali inerti se sono soddisfatte le seguenti esigenze: a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 °C; b. il tenore di ossido di silicio deve essere almeno pari al 25 per cento del peso e il rapporto di peso tra l'ossido di silicio e l'ossido di calcio deve essere almeno pari a 0,54; c. prima di essere conferiti in discarica, i residui vetrificati non devono essere macinati;

d. la solubilità dei residui vetrificati deve essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell'eluito siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 μm dei residui vetrificati macinati. 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d'acqua; e. i metalli particolari contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico con metodi conformi allo stato della tecnica; f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati non può superare i seguenti valori limite:

Metallo pesante

Valore limite

Piombo 1000

mg/kg

Cadmio

10 mg/kg

Cromo 4000

mg/kg

Rame 3000

mg/kg

Nichel

500 mg/kg

Zinco 6000

mg/kg

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Nell'ambito dell'autorizzazione di gestione, l'autorità può, nei singoli casi e previo consenso dell'Ufficio federale, ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate, se ciò garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento; g. i residui vetrificati devono essere depositati in modo tale da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti.

2

Discariche per sostanze residue 1

Fatte salve le disposizioni del capoverso 7, in una discarica per sostanze residue possono essere depositate soltanto sostanze residue. Sono considerati tali i rifiuti che soddisfano le esigenze di cui ai capoversi 2-6.

2

La composizione chimica di almeno il 95 per cento in peso dei rifiuti, riferito al peso della sostanza secca, deve essere nota, se necessario grazie ad analisi chimiche.

3

Mediante analisi chimiche occorre provare che: a. in 1 kg di rifiuti, riferito alla sostanza secca, la quantità di carbonio organico non supera i 50 g e quella di composti del cloro organici, lipofili e ad elevato punto di ebollizione i 10 mg; b. per estrazione da un campione di rifiuti frantumato (grandezza massima dei grani 5 mm) con una quantità d'acqua distillata pesante dieci volte più del campione non si dissolvono più di 5 g di rifiuto per ogni kg di sostanza secca; c. i rifiuti hanno una capacità di neutralizzare gli acidi (basicità) di almeno 1 Mole per kg di sostanza secca, a meno che non si provi che non possono reagire con gli acidi diluiti; d. i rifiuti, che entrano in contatto con altre sostanze residue, acqua o aria, non possono formare né gas né sostanze facilmente idrosolubili.

4

Mediante 2 test occorre provare che i valori limite delle sostanze riportate nelle tavole seguenti non sono superati nell'eluito dei rifiuti. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1, acqua distillata per il test 2. Non è necessario verificare che singoli valori limite siano osservati, quando in base alla composizione e alla provenienza dei rifiuti è provato che detti valori limite non possono essere superati. L'Ufficio federale emana direttive sull'esecuzione dei test di eluizione.

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Test 1

Sostanza Valore

limite

Alluminio 10,0

mg/l

Arsenio

0,1 mg/l

Bario

5,0 mg/l

Cadmio

0,1 mg/l

Cobalto

0,5 mg/l

Cromo-III

2,0 mg/l

Mercurio

0,01 mg/l

Nichel

2,0 mg/l

Piombo

1,0 mg/l

Rame

0,5 mg/l

Stagno

2,0 mg/l

Zinco 10,0

mg/l

Test 2

Sostanza Valore

limite

Ammoniaca/Ammonio

5,0 mg N/l

Cianuri

0,1 mg CN/l

Cromo-VI

0,1 mg/l

Fluoruri 10,0

mg/l

Nitriti

1,0 mg/l

Solfiti

1,0 mg/l

Solfuri

0,1 mg/l

Fosfati 10,0

mg

P/l

Carbonio organico disciolto (DOC) 50,0 mg C/l

Fabbisogno biochimico d'ossigeno (BSB5) 10,0 mg 02/l

Idrocarburi

5,0 mg/l

Composti del cloro organici, lipofili, poco volatili 0,05 mg Cl/l Solventi clorurati 0,1 mg Cl/l

Valore pH

6-12

5

Occorre provare:

a. mediante un test di tossicità batteriologica (p. es. test di respirazione, test dei fanghi attivati), che gli eluiti secondo il capoverso 4 non hanno effetti tossici, oppure b. che la composizione e la provenienza del rifiuto esclude qualsiasi effetto tossico.

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6

L'autorità può abbassare i valori limite di cui al capoverso 3 lettere a e b, se: a. il detentore dei rifiuti ne fornisce più di 500 tonnellate all'anno dello stesso tipo;

b. per il detentore ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

7

L'autorità può permettere all'esercente di una discarica per sostanze residue di depositarvi rifiuti ammessi per una discarica reattore ai sensi della cifra 3 a. egli li deposita in compartimenti separati, in modo da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti; b. detti compartimenti soddisfano le esigenze in materia di drenaggio del percolato, di captazione e smaltimento dei biogas e di chiusura definitiva delle discariche reattore.

3 Discariche reattore

1

Fatte salve le disposizioni dei capoversi 2 e 3, in una discarica reattore possono essere depositati soltanto i seguenti rifiuti: a. i rifiuti ammessi nelle discariche per materiali inerti (cifra 1); b. le scorie provenienti da impianti d'incenerimento per rifiuti urbani, nonché altre scorie con caratteristiche analoghe; c. i rifiuti edili non combustibili; d. i rifiuti che per quanto concerne la composizione, la solubilità nell'acqua e la reattività sono assimilabili ai rifiuti ai sensi delle lettere a-c e non sono rifiuti speciali.

2

L'autorità può permettere che l'esercente di una discarica reattore depositi sostanze residue ai sensi della cifra 2, se egli le deposita in settori separati in modo tale da escludere qualsiasi interreazione con altri rifiuti.

3

L'autorità può permettere in via eccezionale che l'esercente di una discarica reattore depositi in quantità limitata un determinato rifiuto speciale, se:

a. detto rifiuto non può né essere riciclato né essere trattato in altro modo; b. la quantità e la composizione chimica vengono dichiarate in precedenza; c. è provato che detto rifiuto per quanto concerne la composizione, la solubilità nell'acqua e la reattività è assimilabile ai rifiuti ai sensi delle lettere a-c.

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Allegato 241 (art. 30)

Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica 1 Ubicazione

1

Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zone S 1, S 2, S 3) né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

2

Mediante indagini geotecniche e calcoli di assestamento che tengano conto, se necessario, di misure di costruzione complementari, occorre provare che lo stato del sottosuolo e dei dintorni della discarica garantisce la stabilità a lungo termine della discarica stessa ed esclude qualsiasi movimento del terreno suscettibile di compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori d'impermeabilizzazione, di drenaggio e di captazione e smaltimento dei biogas. Occorre inoltre tener conto del peso e delle caratteristiche dei rifiuti che si prevede di depositare nonché degli effetti derivanti dall'invecchiamento e dalle intemperie.

3

Occorre provare che la prevista ubicazione non si trova in una regione esposta a rischi di inondazione, di caduta di pietre, di smottamenti, di caduta di valanghe o d'erosione particolarmente gravi.

4

Occorre provare che la prevista ubicazione si trova al di fuori del settore di protezione delle acque Au secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del

28 ottobre 199842 sulla protezione delle acque; sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 5.

5

Le discariche per materiali inerti possono essere sistemate nella zona limitrofa del settore di protezione delle acque Au se: a. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione); o b. il sottosuolo è consolidato secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-8 m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm.

5bis

Nel caso delle discariche per sostanze residue e delle discariche reattore occorre inoltre provare che:

a. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno 7 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione); o 41 Aggiornato dal n. I dell'O dell' 8 giu. 2007 (RU 2007 2929).

42 RS

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b. una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione) e integrata secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-8 m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm.

6

Le prove di cui ai capoversi 3-5bis vanno fornite mediante indagini geologiche e idrogeologiche.

7

È vietato sistemare discariche reattore sotterranee.

2 Sistemazione 21 Prescrizioni generali

1

Le modificazioni temporanee del terreno devono essere, per quanto possibile, consone alla natura del sito.

2

Grazie al loro dimensionamento e alla scelta dei materiali occorre garantire che i dispositivi, segnatamente quelli per l'impermeabilizzazione, il drenaggio e la captazione e smaltimento dei biogas funzionino in modo sicuro anche a lun-go termine.

Allo scopo occorre tener conto dei processi fisici, chimici e biolo-gici che si svolgono nella discarica durante la sistemazione, la gestione e dopo la chiusura definitiva.

22 Impermeabilizzazione 1

Il fondo e i fianchi delle discariche devono essere resi impermeabili. Fanno eccezione le discariche per materiali inerti per le quali è stata fornita la prova ai sensi della cifra 1 capoverso 4 o il cui sottosuolo è consolidato secondo la cifra 1 capoverso 5 lettera b.

2

Se una discarica, per la quale è richiesta l'impermeabilizzazione, viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve essere impermeabilizzata separatamente. Ciò vale anche per i comportamenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (allegato 1 cifra 3 cpv. 2).

3

L'impermeabilizzazione deve impedire a lungo termine l'infiltrazione del percolato nel sottosuolo; occorre tener conto delle caratteristiche del sottosuolo, della pendenza del fondo e dei fianchi della discarica nonché delle caratteristiche dello strato di drenaggio. Di solito è sufficiente una delle seguenti impermeabilizzazioni:

a. impermeabilizzazione minerale: deve avere uno spessore di almeno 80 cm e un coefficiente di permeabilità k inferiore o pari a 1 × 10-9 m/s e deve essere formata da almeno tre strati ognuno dei quali è impermeabilizzato e protetto individualmente contro l'essiccamento; b. impermeabilizzazione con un rivestimento di asfalto: deve avere uno spessore di almeno 7 cm e deve essere posato su uno strato atto a fungere da fon-

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damenta e da legante nonché essere impermeabilizzato in modo che l'indice di vuoto, determinato su un campione, non superi il 3 per cento; c. impermeabilizzazione mediante fogli di plastica: deve avere uno spessore di almeno 2,5 mm e deve essere posata su un'impermeabilizzazione minerale ai sensi della lettera a avente uno spessore di almeno 50 cm; d. altre impermeabilizzazioni: mediante prove di laboratorio e prove eseguite sul posto occorre provare che tali impermeabilizzazioni sono almeno equivalenti a quelle delle lettere a-c.

4

L'efficienza dell'impermeabilizzazione deve essere controllata durante la sua messa in opera e prima dell'inizio delle attività di deposito; i risultati dei controlli vanno messi a verbale e conservati.

23 Drenaggio 1

La discarica deve essere sistemata in modo tale che il percolato scorra liberamente per gravità senza che possa accumularsi né sull'impermeabilizzazione né dietro argini di separazione. Allo scopo occorre in particolare che il fondo della discarica abbia una pendenza sufficiente.

2

Le discariche, per le quali è richiesta l'impermeabilizzazione, devono disporre di un dispositivo di drenaggio costituito dai seguenti elementi: a. sul fondo e sui fianchi della discarica: uno strato di drenaggio di buona permeabilità realizzato in modo tale che le particelle fini provenienti dal corpo della discarica non possano comprometterne il buon funzionamento nemmeno a lungo termine;

b. all'interno dello strato di drenaggio: condotte di drenaggio destinate a raccogliere e a evacuare l'acqua d'infiltrazione;

c. sotto l'impermeabilizzazione: un dispositivo di drenaggio ai sensi delle lettere a e b, se dal sottosuolo o dai lati della discarica esiste il rischio di infiltrazioni di acqua.

3

Se la discarica viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve disporre di un dispositivo di drenaggio indipendente che possa essere controllato individualmente. Ciò vale anche per i compartimenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (allegato 1 cifra 3 cpv. 2).

4

Le condotte di drenaggio devono essere disposte in modo tale che alla fine dell'assestamento del terreno presentino una pendenza di almeno il 2 per cento.

5

Nelle condotte principali e negli altri elementi importanti del dispositivo di drenaggio si devono poter effettuare, in qualsiasi momento, controlli e lavori di manutenzione.

6

L'acqua raccolta e convogliata grazie al dispositivo di drenaggio deve, se necessario dopo un trattamento adeguato, essere immessa in un canale di raccolta o in un impianto di depurazione delle acque di rifiuto. L'acqua raccolta all'interno del corpo della discarica deve essere immessa separatamente dalle altre acque raccolte. I di-

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spositivi devono garantire la possibilità di prelevare campioni e di effettuare misure del deflusso in occasione di ogni immissione.

7

Se l'acqua raccolta è destinata ad essere immessa in un canale di raccolta, occorre garantire, mediante dispositivi idonei, che, se necessario, essa possa essere in qualsiasi momento trattata o immessa in un impianto di depurazione delle acque di rifiuto.

8

I ruscelli che attraversano il perimetro della discarica devono essere captati, al più tardi dopo la chiusura definitiva della discarica, deviati in modo da passare, allo scoperto, accanto alla discarica.

9

Nelle immediate vicinanze della discarica dovranno essere sistemati punti di prelievo di campioni di acqua sotterranea, di cui almeno tre a valle e almeno uno a monte della discarica.

24

Dispositivo di captazione e smaltimento dei biogas 1

Al fine di osservare i valori limite d'emissione, le discariche reattore devono essere munite di dispositivi che permettano di raccogliere, convogliare e riciclare o trattare in altro modo tutti i gas della discarica. Se la discarica viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve avere un dispositivo di captazione e smaltimento dei biogas regolabile e controllabile individualmente.

2

Le discariche per sostanze residue e i compartimenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (allegato 1 cifra 3 cpv. 2) devono essere muniti di dispositivi come condotte collettrici o sifoni applicati alle condotte di drenaggio, i quali assicurino, se necessario, che i gas possano essere raccolti.

3 Chiusura

definitiva

1

Se nella discarica o nell'eventuale tappa non si depositano più rifiuti, la superficie va ricoperta. La superficie della ricopertura deve avere una pendenza sufficiente a impedire il ristagno dell'acqua.

2

Se a causa della composizione del percolato occorre impedire che l'acqua piovana possa infiltrare nella discarica, la superficie della discarica va resa impermeabile non appena il contenuto della discarica si sia assestato. L'impermeabilizzazione della superficie va a sua volta coperta con un adeguato strato drenante.

3

Inoltre, non appena il contenuto della discarica si è assestato, detto strato drenante va a sua volta ricoperto di uno strato di copertura adatto alla coltura. Quest'ultimo strato va concepito in modo tale da escludere, anche a lungo termine, che l'impiego previsto danneggi l'impermeabilizzazione.

4

La superficie di una discarica chiusa definitivamente va sistemata in modo che sembri il più naturale possibile e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con una vegetazione consona al luogo.

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