01.01.2024 - * / In vigore
26.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 25.09.2023
01.04.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.03.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.03.2020
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01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
03.10.2017 - 31.12.2017
19.07.2016 - 02.10.2017
01.01.2016 - 18.07.2016
01.07.2011 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.06.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 30.06.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.07.2005
01.03.2000 - 30.06.2004
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1

Ordinanza

sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) del 4 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29, 30a lettera c, 30b capoverso 1, 30c capoverso 3, 30d lettera a,
30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque, ordina: Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Scopo Lo scopo della presente ordinanza è di: a. proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l'aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti; b. limitare preventivamente il carico dei rifiuti sull'ambiente; c. incoraggiare un'utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza regola la prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti per i rifiuti. Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti determinati tipi di rifiuti contenute in altre leggi e ordinanze federali.


Art. 3

Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per: a. rifiuti urbani: i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; RU 2015 5699

1 RS

814.01

2

RS 814.20

814.600

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.600

b. impresa: un'entità giuridica dotata di un proprio numero d'identificazione d'impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune; c. rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti (OTRif); d. rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica; e. rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi; f.

materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; fbis.4 rifiuti di mercurio: 1. rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio, 2. il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 20055 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), 3. mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali;

g. impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero; h. depositi intermedi: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi sono depositati per un periodo di tempo limitato, fatta eccezione per i depositi per rifiuti utilizzati per breve tempo e situati nei luoghi in cui tali rifiuti vengono prodotti;

i.

impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d'aria; j.6 impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica;

k. discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato;

l.

trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l'ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione; 3 RS 814.610

4

Introdotta dal n. II 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

5 RS

814.81

6

Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).

O sui rifiuti

3

814.600

m. stato della tecnica: l'attuale stato d'avanzamento di procedure, installazioni e modalità d'esercizio che: 1. è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e 2. un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.

Capitolo 2: Pianificazione e resoconto

Art. 4

Piano di gestione dei rifiuti 1

I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: a. le misure per prevenire la formazione di rifiuti; b. le misure per riciclare i rifiuti; c. il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; d. il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); e. i comprensori di raccolta necessari.

2

I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c

e, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.

3

Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. 4 I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso.


Art. 5

Coordinamento con la pianificazione del territorio 1

Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti. 2 Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione.


Art. 6

Resoconto 1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all'UFAM:

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.600

a. la quantità dei tipi di rifiuti di cui all'allegato 1 smaltiti sul loro territorio; b.7 gli impianti per il trattamento di rifiuti edili, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti; c. gli altri impianti per i rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può aggiornare i tipi di rifiuti di cui all'allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.

3

Su richiesta, i Cantoni presentano all'UFAM un rapporto sull'esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio.8 Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti: a. la quantità e la tipologia di rifiuti depositati e il volume restante delle discariche esistenti;

b. in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche, la prova che gli impianti delle opere di costruzione soddisfano i requisiti riportati nell'allegato 2 numeri 2.1-2.4; c. eventualmente, le misure di cui all'articolo 53 capoverso 4 volte a prevenire potenziali effetti dannosi o molesti delle discariche sull'ambiente.

Capitolo 3: Prevenzione, riciclaggio e deposito di rifiuti Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 7

Informazione e

consulenza

1

I servizi della protezione dell'ambiente forniscono informazioni e consulenza ai privati e alle autorità in merito alle modalità per prevenire la formazione di rifiuti o per smaltirli. Tra le altre cose, li informano in merito al riciclaggio e alle misure atte a prevenire che piccole quantità di rifiuti siano gettate o abbandonate per terra.

2

Sulla base dei resoconti dei Cantoni (art. 6 cpv. 1), l'UFAM pubblica rapporti sulle quantità di rifiuti smaltite a livello nazionale e sugli impianti per i rifiuti presenti in Svizzera.


Art. 8

Formazione In collaborazione con i Cantoni e con le organizzazioni del mondo del lavoro, la Confederazione provvede affinché la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate allo smaltimento dei rifiuti siano conformi allo stato della tecnica.

7

Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

O sui rifiuti

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Art. 9

Divieto di mischiare

I rifiuti non possono essere mischiati tra loro né con sostanze additive se l'operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.


Art. 10

Obbligo di trattamento termico I rifiuti urbani e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili, nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riciclarli.

Sezione 2: Prevenire la formazione di rifiuti

Art. 11

1 L'UFAM e i Cantoni promuovono la prevenzione della formazione di rifiuti mediante misure idonee come la sensibilizzazione e l'informazione della popolazione e delle imprese. In tale contesto, collaborano con le organizzazioni dell'economia interessate.

2

Chi fabbrica prodotti deve impostare i processi di produzione in modo conforme allo stato della tecnica al fine di prevenire il più possibile la formazione di rifiuti e ridurre al minimo le sostanze nocive per l'ambiente contenute in tali rifiuti.

Sezione 3: Riciclaggio di rifiuti

Art. 12

Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica 1

Il contenuto energetico o materiale dei rifiuti dev'essere riciclato se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto: a. ad altri metodi di smaltimento; e b. alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili.

2

Il riciclaggio dev'essere effettuato secondo metodi conformi allo stato della tecnica.


Art. 13

Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga 1

I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. 2 I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.600

a. i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; b. i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno.

3

I Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari.

4

Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani.


Art. 14

Rifiuti biogeni

1

I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che: a. vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive;

b. siano stati raccolti separatamente; e c. il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.

2

I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 1 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico.


Art. 15

Rifiuti contenenti

fosforo

1

Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico o dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev'essere recuperato e riciclato. 2 Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev'essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali.

3

Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capoverso 1 o 2 le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie. Se il fosforo recuperato è impiegato per la produzione di un concime devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.4 ORRPChim9.10 9 RS

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10 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205).

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Art. 16

Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili 1

In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: a. saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure b. i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.

2

Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate.


Art. 17

Separazione dei rifiuti edili 1

Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati nel modo seguente: a. il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base alla tipologia; b. il materiale di scavo e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 e il materiale di scavo e di sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia; c. l'asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, il più possibile in base alla tipologia;

d. altri rifiuti che possono essere riciclati come vetro, metallo, legno e materie plastiche, il più possibile in base alla tipologia; e. i rifiuti combustibili che non sono riciclabili; f. altri rifiuti.

2

Se le condizioni di lavoro non permettono di separare i restanti rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei.11 3 L'autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie se, così facendo, è possibile riciclare altre parti dei rifiuti.


Art. 18

Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore 1

Il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev'essere riciclato nella misura più completa possibile, se: a. in ragione delle sue caratteristiche, si presta al riciclaggio previsto; 11 Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).

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b. è conforme ai valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 1° luglio 199812 contro il deterioramento del suolo (O suolo); e c. non contiene sostanze estranee né organismi alloctoni invasivi.

2

Il riciclaggio del suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev'essere effettuato conformemente agli articoli 6 e 7 O suolo.


Art. 19

Materiale di scavo e di sgombero 1

Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 1 (materiale di scavo e di sgombero non inquinato) dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente: a. come materiale da costruzione, in cantieri o discariche; b. come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione; c. per il riempimento dei siti di estrazione di materiali; oppure d. per modificazioni del terreno autorizzate.

2

Nella misura del possibile, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente: a. come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione legati con leganti idraulici o bituminosi; b. come materiale da costruzione in discariche di tipo B E;

c. come materia prima sostitutiva per la fabbricazione di clinker di cemento; d. per i lavori del genio civile, sul sito inquinato da rifiuti in cui si accumula il materiale, a condizione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, sul sito stesso; è fatto salvo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 agosto 199813 sui siti contaminati (OSiti).

3

Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fa eccezione il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3: a. come materiale da costruzione in discariche di tipo C E; oppure

b.14 nell'ambito del risanamento del sito contaminato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev'essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.


Art. 20

Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione 1

L'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale 12 RS

814.12

13 RS

814.680

14 Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).

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di demolizione non separato e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione. 2 L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non dev'essere sottoposto a riciclaggio.

3

Il calcestruzzo di demolizione dev'essere riciclato, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione oppure come materiale da costruzione nelle discariche.


Art. 21

Frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici Dalla frazione più leggera ricavata dalla frantumazione di rottami metallici (frazione leggera) devono essere rimossi e riciclati i pezzi di metallo.


Art. 22

Fanghi dei pozzetti stradali e residui della pulizia stradale 1

Dai fanghi dei pozzetti stradali e dai residui della pulizia stradale aventi una composizione prevalentemente minerale devono essere separate e riciclate le frazioni riciclabili come pietrisco, sabbia e ghiaia.

2

Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione consistente di materiale biogeno devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.


Art. 23

Scorie di forni elettrici15 Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le scorie di forni elettrici possono essere riciclate soltanto se:16 a. il riciclaggio è effettuato nell'ambito di lavori del genio civile e avviene sotto forma di legante idraulico o bituminoso, oppure al di sotto di una superficie impermeabile;

b. le scorie derivano dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati.


Art. 24

Riciclaggio di rifiuti nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo 1

I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti misti raccolti e separati a posteriori.

2

Le polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento devono essere riciclate come costituenti secondari nella maci15 La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137).

16 La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137).

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nazione di clinker di cemento o come aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento. In tale contesto, il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non può superare i valori limite riportati nell'allegato 4 numero 3. 2.

Sezione 4: Deposito di rifiuti

Art. 25

Prescrizioni generali17 1

I rifiuti possono essere depositati nelle discariche soltanto se soddisfano i requisiti di cui all'allegato 5. Le autorizzazioni di realizzazione e d'esercizio possono contenere ulteriori restrizioni.

2

Se le discariche prevedono più compartimenti delimitati mediante misure di costruzione, per ogni compartimento valgono i requisiti in materia di deposito di rifiuti applicabili alle singole tipologie di compartimento.

3

I rifiuti liquidi, esplosivi, infettivi e combustibili non possono essere depositati in discarica.

a18 Rifiuti di mercurio

1

I rifiuti di mercurio di cui all'articolo 3 lettera fbis numeri 1 e 2 devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

2

I rifiuti di mercurio di cui all'articolo 3 lettera fbis numero 3 devono essere trattati e depositati in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

Capitolo 4: Impianti per i rifiuti Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 26

Stato della tecnica

1

La costruzione e l'esercizio degli impianti per i rifiuti devono avvenire conformemente allo stato della tecnica. 2

Ogni dieci anni, i detentori di impianti per i rifiuti devono controllare se l'impianto è conforme allo stato della tecnica e procedere agli adeguamenti necessari.


Art. 27

Esercizio 1 I detentori di impianti per i rifiuti devono: a. garantire l'esercizio degli impianti in modo tale che questi abbiano meno effetti dannosi o molesti possibili sull'ambiente; 17 Introdotta dal n. II 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

18 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).

O sui rifiuti

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b. controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati; c. smaltire in modo rispettoso dell'ambiente i residui provenienti dagli impianti;

d. garantire che, in sede di smaltimento, il contenuto energetico dei rifiuti venga sfruttato il più possibile; e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell'allegato 1 nell'impianto, indicandone l'origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all'autorità;

f. garantire che essi e il loro personale possiedano le conoscenze necessarie all'esercizio corretto degli impianti e fornire all'autorità, su sua richiesta, i corrispondenti certificati di formazione e formazione continua; g. a intervalli regolari, controllare gli impianti, farvi eseguire i lavori di manutenzione necessari e verificare in particolare, attraverso misurazioni delle emissioni, se vengono rispettati i requisiti della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque;

h. nel caso di impianti mobili, garantire che vengano trattati soltanto i rifiuti prodotti nel luogo in cui è utilizzato l'impianto.

2

I detentori di impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti devono allestire un regolamento operativo in cui sono concretizzati in particolare i requisiti che deve soddisfare l'esercizio degli impianti. Il regolamento è sottoposto per parere all'autorità.


Art. 28

Sorveglianza e rimozione di difetti 1

L'autorità controlla periodicamente se gli impianti per i rifiuti soddisfano le prescrizioni in materia ambientale.

2

Se constata un difetto, l'autorità ingiunge al detentore dell'impianto di porvi rimedio entro un congruo termine.

Sezione 2: Depositi intermedi

Art. 29

Costruzione 1 La costruzione di depositi intermedi è consentita se: a. il deposito è sistemato su una superficie impermeabile oppure se vi viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; b. viene mantenuta una distanza di 2 m dal livello freatico più alto; c. le installazioni garantiscono che l'acqua di scarico di superfici impermeabili possa essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata.

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2

Non è ammesso costruire depositi intermedi presso discariche di tipo A. Il deposito intermedio di rifiuti presso altri tipi di discariche deve essere separato in modo chiaramente visibile dal deposito di rifiuti. I requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e c non si applicano ai depositi intermedi situati presso discariche di tipo B.


Art. 30

Esercizio 1 I rifiuti possono essere depositati in depositi intermedi per cinque anni al massimo.

Alla scadenza di questo termine l'autorità può prolungare una volta il deposito intermedio per altri cinque anni al massimo se si produce la prova che, durante il periodo precedente non è stata trovata una possibilità di smaltimento idonea.

2

I rifiuti fermentescibili o putrescibili, in particolare le frazioni fermentescibili e putrescibili dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, non possono essere depositati in depositi intermedi. Fanno eccezione: a. gli scarti verdi di giardini; b. i rifiuti destinati al compostaggio o alla fermentazione in impianti di compostaggio e di fermentazione per sei mesi al massimo;

c. i rifiuti pressati in balle depositati in impianti per il trattamento termico di rifiuti fermentescibili o putrescibili e in discariche dei tipi C E.

3

Se le possibilità di smaltire i rifiuti sono limitate, l'autorità può autorizzare il deposito intermedio di rifiuti fermentescibili o putrescibili non pressati in balle e destinati al trattamento termico per tre mesi al massimo.

4

Possono essere depositati in depositi intermedi sistemati presso discariche i rifiuti seguenti:

a. discariche di tipo B: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discarica in discariche di tipo A e B;

b. discariche di tipo C: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discariche di tipo A

C e rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle; c. discariche di tipo D: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discariche di tipo A, B e D e rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle; d. discariche di tipo E: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discariche di tipo A, B ed E e rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle.

Sezione 3: Impianti per il trattamento termico dei rifiuti

Art. 31

Costruzione Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere sistemati se le installazioni garantiscono che: a. non fuoriescano gas di scarico diffusi; b. negli impianti in cui sono trattati rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 55 °C e rifiuti speciali infettivi, tali rifiuti pos

O sui rifiuti

13

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sano essere separati dagli altri e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico.


Art. 32

Esercizio 1 Negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere trattati soltanto i rifiuti che si prestano al trattamento eseguito. 2 I detentori degli impianti devono fare in modo che: a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; b. in sede di trattamento, i composti organici alogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi nuovamente una quantità minima; c. i rifiuti speciali che contengono più dell'uno per cento in peso di composti organici alogenati vengano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100° C; d. i rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 55° C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico; e. le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita pari al due per cento del peso misurata come carbonio organico totale (COT); f.

nel caso di un difetto di funzionamento, venga portato a termine il trattamento termico dei rifiuti che si trovano nell'area in cui avviene tale trattamento; g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli.

Sezione 4: Impianti di compostaggio e di fermentazione

Art. 33

Costruzione 1 Gli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti devono essere sistemati su una superficie impermeabile; è fatta eccezione per le ubicazioni destinate ai cumuli di compost ai margini dei campi. Una simile ubicazione dev'essere utilizzata al massimo una volta nell'arco di tre anni e per un anno al massimo.

2

Le installazioni devono garantire che: a. l'acqua di scarico di superfici impermeabili può essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata; b. l'aria di scarico prodotta in ambienti chiusi può, se necessario, essere trattata;

c. le emissioni di gas climalteranti possono essere prevenute o ridotte mediante misure idonee.

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814.600

3

Negli impianti dev'essere disponibile o dev'essere garantita per contratto una capacità di deposito di almeno tre mesi per il compost e il digestato solido e di almeno cinque mesi per il digestato liquido. L'autorità può prescrivere una capacità di deposito superiore per gli impianti ubicati in regioni di montagna o esposti a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale.


Art. 34

Esercizio 1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 10 gennaio 200119 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell'idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.

2

I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l'imballaggio: a. è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione; oppure b. può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la decomposizione o la fermentazione.

3

Per il resto si applicano le prescrizioni dell'OCon e della ORRPChim20 concernenti il compost e il digestato.

Sezione 5: Discariche

Art. 35

Tipi di discariche

1

È possibile la realizzazione e l'esercizio dei seguenti tipi di discariche: a. tipo A per rifiuti di cui all'allegato 5 numero 1; b. tipo B per rifiuti di cui all'allegato 5 numero 2; c. tipo C per rifiuti di cui all'allegato 5 numero 3: d. tipo D per rifiuti di cui all'allegato 5 numero 4; e. tipo E per rifiuti di cui all'allegato 5 numero 5.

2

Le discariche possono contenere compartimenti di vario tipo conformemente al capoverso 1.

19 RS

916.171

20 RS

814.81

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15

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3

Se le discariche contengono più compartimenti, ogni compartimento deve soddisfare i requisiti applicabili per il rispettivo tipo.


Art. 36

Ubicazione di discariche e relative opere di costruzione 1

All'ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione si applicano i requisiti di cui all'allegato 2.

2

Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell'UFAM, se: a. i rifiuti sono depositati in cavità stabili fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa;

b. si fornisce la prova che le discariche, con eccezione di quelle di tipo A, non possono essere nocive per l'ambiente fino al termine della fase di manutenzione postoperativa; c. trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee.

3

Se secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque è ammesso modificare il tracciato di un corso d'acqua per realizzare una discarica:

a. il corso d'acqua dev'essere fatto defluire intorno alla discarica; b. dev'essere garantito che non vi siano infiltrazioni all'interno della discarica.


Art. 37

Grandezza minima

1

Le discariche devono avere un volume utile di almeno: a. tipo A: 50 000 m3; b. tipi B e C: 100 000 m3; c. tipi D ed E: 300 000 m3.

2

Se le discariche contengono più compartimenti, per la grandezza complessiva della discarica fa stato il tipo di compartimento con il maggiore volume utile minimo.

3

Previa approvazione dell'UFAM, le autorità cantonali possono autorizzare la realizzazione di discariche con un volume inferiore se opportuno in considerazione delle condizioni geografiche.


Art. 38

Obbligo d'autorizzazione

1

Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale.

2

Chi intende assicurare l'esercizio di una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'autorità cantonale.

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

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Art. 39

Autorizzazione di

realizzazione

1

L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se:

a. il fabbisogno in termini di volume della discarica e l'ubicazione della discarica figurano nel piano di gestione dei rifiuti;

b. sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 36 concernenti l'ubicazione delle discariche e le relative opere di costruzione.

2

L'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione di realizzazione: a. il tipo di discarica o di compartimento; b. un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 5; c. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.


Art. 40

Autorizzazione d'esercizio

1

L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione per l'esercizio di una discarica o di un compartimento se:

a. le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate conformemente ai piani d'esecuzione approvati;

b. è presente un regolamento operativo secondo l'articolo 27 capoverso 2; e c. è presente un piano preliminare in vista della chiusura ed è fornita la prova della copertura dei costi per la chiusura secondo tale piano nonché per la fase postoperativa che si renderà presumibilmente necessaria.

2

L'autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica.

3

L'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione d'esercizio: a. il tipo di discarica o compartimento; b. gli eventuali comprensori di raccolta; c. eventuali limitazioni dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 5; d. le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi all'esercizio conformemente all'articolo 27 capoverso 1, in particolare la frequenza dei controlli;

e. la sorveglianza dell'acqua d'infiltrazione raccolta e, se necessario, delle acque sotterranee di cui all'articolo 41; f.

se del caso, i controlli dei dispositivi di captazione e smaltimento dei biogas e le analisi dei gas della discarica conformemente all'articolo 53 capoverso 5; g. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.

O sui rifiuti

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4

L'autorità cantonale limita la durata dell'autorizzazione d'esercizio a cinque anni al massimo.


Art. 41

Sorveglianza dell'acqua d'infiltrazione raccolta e delle acque sotterranee 1

I detentori di discariche devono esaminare l'acqua d'infiltrazione raccolta almeno due volte all'anno.

2

I detentori di discariche devono esaminare almeno due volte all'anno anche le acque sotterranee se si rende necessario sorvegliarle allo scopo di proteggere le acque in ragione delle condizioni idrogeologiche. Nel caso di discariche di tipo A è necessario sorvegliare le acque sotterranee soltanto se queste si trovano sopra acque sotterranee utilizzabili oppure nelle zone limitrofe indispensabili alla loro protezione.

3

Se è necessario sorvegliare le acque sotterranee conformemente al capoverso 2, i detentori di discariche devono prevedere punti di campionamento di acque sotterranee nelle immediate vicinanze della discarica o del compartimento e più precisamente, se possibile, tre punti a valle e uno a monte della discarica. 4 I detentori di discariche devono documentare gli esami e fornire all'autorità la documentazione.


Art. 42

Progetto di chiusura definitiva 1

Fra i tre anni e i sei mesi antecedenti gli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica o di un compartimento sottopone all'autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l'esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento. 2 L'autorità cantonale approva il progetto se: a. esso soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2 numero 2.5 in termini di chiusura definitiva della superficie;

b. viene garantito che, durante la fase di manutenzione postoperativa, siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 2 numeri 2.1 2.4 stabiliti per gli impianti;

c. esso prevede le misure di cui all'articolo 53 capoverso 4 eventualmente necessarie per prevenire effetti dannosi o molesti delle discariche sull'ambiente.


Art. 43

Manutenzione postoperativa

1

La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un compartimento inizia dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento e dura 50 anni.

L'autorità cantonale riduce la durata se non sono più da attendersi effetti dannosi o molesti sull'ambiente. La fase di manutenzione postoperativa dura tuttavia almeno: a. cinque anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo A e B;

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

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b. 15 anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo C, D ed E.

2

Durante tutta la fase di manutenzione postoperativa il detentore della discarica o del compartimento deve garantire che: a. gli impianti soddisfino i requisiti di cui all'allegato 2 numeri 2.1-2.4 e siano sottoposti a controlli e manutenzione periodici; b. le acque sotterranee, l'acqua d'infiltrazione raccolta e i gas della discarica vengano controllati se sono necessari controlli conformemente agli articoli 41 e 53 capoverso 5.

3

Per cinque anni dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento, il detentore deve provvedere affinché venga sorvegliata la fertilità del suolo in superficie.

4

In concomitanza con l'ultima autorizzazione d'esercizio di una discarica o di un compartimento l'autorità cantonale stabilisce la durata della manutenzione postoperativa e gli obblighi dei detentori della discarica conformemente ai capoversi 2 e 3.

Può esonerare le discariche o i compartimenti di tipo A dal soddisfare i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 44

Competenze della Confederazione e dei Cantoni 1

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in questo contesto anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono fatte salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.


Art. 45

Geoinformazione L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo la presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200821 sulla geoinformazione.


Art. 46

Aiuto all'esecuzione dell'UFAM L'UFAM elabora un aiuto all'esecuzione ai fini dell'attuazione della presente ordinanza e, in particolare, sullo stato della tecnica in materia di smaltimento di rifiuti.

21 RS

510.620

O sui rifiuti

19

814.600

In tale contesto, collabora con gli uffici federali e i Cantoni interessati nonché le organizzazioni dell'economia interessate.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 47

L'ordinanza tecnica del 10 dicembre 199022 sui rifiuti è abrogata.


Art. 48

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 6.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 49

Rifiuti urbani

1

Gli articoli 3 lettera a e 13 capoverso 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.

2

Fino al 31 dicembre 2018 sono considerati rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e altri rifiuti di composizione analoga.


Art. 50

23 Resoconto L'obbligo di presentare un resoconto secondo l'articolo 6 vige dal 1° gennaio 2021.


Art. 51

Rifiuti contenenti

fosforo

L'obbligo di recuperare il fosforo dai rifiuti secondo l'articolo 15 vige dal 1° gennaio 2026.


Art. 52

Asfalto di demolizione 1

L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere riciclato per lavori di costruzione fino al 31 dicembre 2025 se: a. il tenore di PAH è di massimo 1000 mg PAH al kg e viene miscelato con altri materiali in modo tale da contenere a massimo 250 mg PAH al kg al momento del riciclaggio; oppure 22 [RU

1991 169 628 1370, 1993 3022 n. IV 4, 1996 905, 1998 2261 art. 26, 2000 703 n. II 15, 2004 3079 art. 43 cpv. 2 n. 2, 2005 2695 n. II 11 4199 all. 3 n. II 6, 2007 2929 4477 n.

IV 32, 2008 2809 all. 2 n. 10 4771 all. n. II 1, 2009 6259 II III, 2011 2699 all. 8 n. II 1] 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.600

b. previa autorizzazione dell'autorità cantonale, l'asfalto di demolizione viene impiegato in modo tale da non produrre emissioni di PAH. L'autorità cantonale registra il tenore esatto di PAH nell'asfalto di demolizione e l'ubicazione in cui avviene il riciclaggio e conserva le informazioni per almeno 25 anni.

2

L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo E fino al 31 dicembre 2025.

a24 Cenere di legno

Ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 198525 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 1° novembre 2023.


Art. 53

Discariche e compartimenti esistenti 1

Le discariche e i compartimenti messi in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere mantenuti in esercizio se i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio conformemente all'articolo 40 sono soddisfatti entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

2

Entro e non oltre il 31 dicembre 2020 l'autorità cantonale valuta se le discariche e i compartimenti possono avere effetti dannosi o molesti per l'ambiente o se tali effetti possono presumibilmente manifestarsi nell'arco di 50 anni dalla loro chiusura definitiva (valutazione della pericolosità). A tal fine, i detentori delle discariche forniscono all'autorità le basi necessarie.

3

Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità possono avere effetti dannosi o molesti sull'ambiente o rappresentano un pericolo concreto in tal senso non possono essere mantenuti in esercizio finché non sono stati risanati secondo le prescrizioni dell'OSiti26.

4

Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità avranno effetti dannosi o molesti sull'ambiente nell'arco di 50 anni o rappresentano un pericolo concreto in tal senso possono essere mantenuti in esercizio se i potenziali effetti sono prevenuti mediante apposite misure.

5

Il detentore di una discarica o di un compartimento esistente dotato di un dispositivo per la captazione e lo smaltimento dei biogas deve fare controllare periodicamente questo dispositivo da una persona qualificata fino al termine del periodo d'esercizio e fare analizzare i gas della discarica almeno due volte all'anno.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

25 RS

814.318.142.1 26 RS

814.680

O sui rifiuti

21

814.600


Art. 54

Altri impianti per i rifiuti esistenti 1

Gli impianti per i rifiuti diversi da discariche e compartimenti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza che riguardano adeguamenti edilizi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. I requisiti restanti si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3. 2 L'obbligo di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026. 3 L'obbligo di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2021. Fino a tal momento le ceneri dei filtri possono essere depositate, senza recupero dei metalli, in discariche o compartimenti di tipo C se legate con leganti idraulici.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 55

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.600

Allegato 127 (art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1) Tipi di rifiuti Codice

Descrizione del rifiuto Classe 1: rifiuti chimici 1101

Solventi non alogenati 1102 Solventi

alogenati

1103

Residui di reazione chimici 1104

Oli per motori

1105

Altri oli tecnici (senza PCB) 1106

Oli contenenti PCB

1107

Catrame e rifiuti carboniosi 1108

Acidi e basi

1109 Emulsioni

1110

Pitture e vernici di scarto 1111

Adesivi e sigillanti di scarto 1112 Rifiuti

esplosivi, munizioni 1113 Rifiuti

salini

1114 Rifiuti

fotografici e prodotti fotochimici 1115

Scarti di inchiostro 1116 Toner

e

polveri di rivestimento 1117 Catalizzatori

1118 Combustibili

liquidi

1119

Gas in contenitori a pressione 1120 Biocidi,

prodotti per la protezione del legno e prodotti chimici analoghi 1121

Altri rifiuti chimici speciali 1301 Altri

prodotti chimici non soggetti all'obbligo di controllo secondo l'OTRif Classe 2: rifiuti sanitari 2101

Rifiuti infettivi e a rischio di contaminazione 2102

Medicamenti scaduti e rifiuti farmaceutici solidi 2103

Rifiuti sanitari con pericolo di lesione 2104 Rifiuti

non

infettivi

provenienti dal settore sanitario 2301

Rifiuti sanitari non soggetti all'obbligo di controllo secondo l'OTRif Classe 3: rifiuti metallici 3101

Cavi usati contenenti sostanze pericolose 3102

Altri rifiuti metallici speciali 3201 Cavi

usati

3202

Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto 3301 Metalli

provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 3302

Rifiuti metallici non soggetti all'obbligo di controllo secondo l'OTRif Classe 4: rifiuti minerali 4101

Materiale di scavo inquinato da sostanze pericolose 4102

Asfalto di demolizione con un tenore di oltre 1000 mg PAH al kg 4103

Rifiuti edili misti contenenti sostanze pericolose 4104 Rifiuti

provenienti dall'estrazione di risorse naturali 4105

Rifiuti contenenti amianto 4106

Altri rifiuti minerali speciali 27 Aggiornato dal n. II dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

O sui rifiuti

23

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Codice

Descrizione del rifiuto 4107 Materiali

refrattari

4201

Materiale di scavo inquinato non contenente sostanze pericolose28 4202 Asfalto

di

demolizione con un tenore di PAH al kg compreso tra 250 e 1000 mg

4203

Rifiuti edili misti e inquinati non contenenti sostanze pericolose 4301

Materiale di scavo non inquinato29 4302

Materiale di scavo lievemente inquinato30 4303

Calcestruzzo di demolizione 4304 Materiale

di

demolizione non separato 4305

Scarti di mattoni

4306 Gesso

non

inquinato

4307 Asfalto

di

demolizione

con un tenore che non superi i 250 mg PAH al kg 4308 Materiale

proveniente dal rifacimento di strade 4309 Rifiuti

di

vetro

provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 4310

Altri rifiuti di vetro non soggetti all'obbligo di controllo secondo l'OTRif 4311

Altri rifiuti minerali non soggetti all'obbligo di controllo secondo l'OTRif Classe 5: impianti, macchine, veicoli e accessori nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche 5101 Batterie

al

piombo e accumulatori al piombo 5102 Altre

batterie e accumulatori 5103 Altre

componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti PCB 5104

Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti altre sostanze pericolose

5105

Parti di veicoli e macchine 5201 Veicoli

fuori

uso

5202 Pneumatici

fuori

uso

5203 Apparecchiature elettriche

ed elettroniche contenenti clorofluorocarburi (CFC) parzialmente o completamente alogenati 5204 Altre

apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti 5301

Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non soggette all'obbligo di controllo secondo l'OTRif Classe

6:

rifiuti biogeni 6101 Rifiuti

di

legno problematici

6201 Oli

e

grassi commestibili, esclusi quelli provenienti dalle raccolte comunali 6202 Legno usato

6301 Legno allo stato naturale 6302

Scarti di legno

6303 Rifiuti

biogeni provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 6304 Rifiuti

biogeni provenienti dall'agricoltura, dall'industria e dall'artigianato Classe

7:

fanghi e residui di trattamento 7101

Scorie e ceneri

7102 Residui

prodotti dalla depurazione dei fumi 7103 Frazione

leggera

combustibile proveniente dalla frantumazione di rifiuti metallici

7104

Assorbenti, materiali filtranti e materiali a scambio ionico 7105 Fanghi stradali e dei pozzetti 7106 Altri

fanghi le acque di scarico industriali 7107 Fanghi oleosi e residui di trattamento 28 Materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'all. 3 n. 2.

29 Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'all. 3 n. 1.

30 Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'all. 3 n. 2.

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.600

Codice

Descrizione del rifiuto 7108

Altri residui di trattamento 7201 Materiale

fine

proveniente dalla selezione dei rifiuti edili 7301

Fanghi di depurazione provenienti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e fanghi delle fosse settiche 7302

Fanghi e residui di trattamento non soggetti all'obbligo di controllo secondo l'OTRif

7303 Fanghi combustibili e altri residui di trattamento 7304 Materiale

fine

proveniente dal trattamento di rifiuti edili Classe 8: altri tipi di rifiuti 8101 Rifiuti

speciali provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 8301 Residui

della

pulizia stradale

8302 Residui

di

incendi

8303

Rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 8304

Altri rifiuti di carta e cartone 8305 Rifiuti

di

plastica provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 8306

Altri rifiuti di plastica 8307

Rifiuti tessili e abiti provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 8308

Altri rifiuti tessili e abiti 8309

Altri rifiuti combustibili provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte 8310

Altri rifiuti combustibili

O sui rifiuti

25

814.600

Allegato 2

(art. 6 cpv. 3, 36 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 43 cpv. 2) Requisiti applicabili all'ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione 1

Ubicazione di discariche 1.1

Protezione delle acque e pericoli naturali 1.1.1 Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

1.1.2 Le discariche non possono trovarsi in una regione esposta a rischi di inondazione, di caduta di pietre, di smottamenti o d'erosione particolarmente gravi.

1.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi sopra acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compartimento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili.

1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B ubicati sopra acque sotterranee utilizzabili o nella zona limitrofa necessaria alla loro protezione devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni. Se nel caso di un impianto di ravvenamento il livello delle acque sotterranee è più alto, è determinante quest'ultimo livello.

1.2 Sottosuolo 1.2.1 Il sottosuolo e l'area circostante della discarica, se necessario attraverso misure di costruzione, devono garantire la stabilità a lungo termine della discarica stessa ed escludere qualsiasi movimento di terreno in grado di compromettere in particolare il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori di cui al numero 2.

1.2.2 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo B sistemati nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili e di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E, lo spessore, l'omogeneità e la capacità di ritenzione di sostanze nocive del sottosuolo e dell'area circostante, se necessario attraverso l'adozione di misure tecniche atte a migliorarli, devono garantire che le acque sotterranee non siano pregiudicate nemmeno a lungo termine. A tal fine, valgono i requisiti minimi seguenti: a. nel caso di discariche e compartimenti di tipo B dev'essere presente una

barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-7 m/s oppure il sottosuolo dev'essere integrato secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-8 m/s e uno spessore complessivo di 60 cm. Per l'integrazione del sottosuolo può essere uti

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.600

lizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 1; b. nel caso di discariche di tipo C, D ed E, dev'essere presente una barriera geologica naturale spessa almeno 7 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-7 m/s oppure una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-7 m/s, integrata secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-9 m/s e uno spessore complessivo di 60 cm. Per l'integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 1.

1.2.3 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo C e D è possibile derogare ai requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b se: a. le discariche o i compartimenti non possono essere sistemati in ubicazioni che soddisfano i requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b;

b. le discariche o i compartimenti non sono sistemati in ubicazioni con rocce carbonatiche; e c. il sottosuolo è integrato secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-9 m/s e uno spessore complessivo di 80 cm. Per l'integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 1.

1.2.4 L'osservanza di quanto disposto al numero 1.2.1 dev'essere provata mediante indagini geotecniche e calcoli di assestamento che tengano conto dei rifiuti da depositare. L'osservanza di quanto disposto ai numeri 1.2.2 e 1.2.3 dev'essere provata mediante indagini geologiche e idrogeologiche.

2

Opere di costruzione relative alla discarica 2.1 Prescrizioni generali

2.1.1 Il dimensionamento e la scelta dei materiali dei dispositivi necessari devono garantire che essi funzionino correttamente fino al termine della fase di manutenzione postoperativa. In tale contesto, occorre tenere conto dei processi fisici, chimici e biologici che si svolgono nella discarica durante la realizzazione, l'esercizio e dopo la chiusura definitiva.

2.1.2. Le discariche e i compartimenti di tipo B ubicati nelle zone limitrofe delle acque sotterranee utilizzabili nonché le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere sistemati in modo tale che l'acqua di scarico scorra liberamente per gravità fino al luogo in cui è immessa nelle acque o nelle fognature pubbliche senza ristagnare.

O sui rifiuti

27

814.600

2.2 Impermeabilizzazione 2.2.1 Il fondo e i fianchi di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E devono essere impermeabilizzati in modo da impedire, durante l'esercizio e fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa, l'infiltrazione dell'acqua di scarico nel sottosuolo e consentire che l'acqua di scarico possa essere raccolta. A tal fine sono ammesse: a. un'impermeabilizzazione minerale avente uno spessore di almeno 80 cm e un coefficiente di permeabilità k inferiore o pari a 1  10-9 m/s e

formata da almeno tre strati ognuno dei quali compattato e protetto individualmente contro l'essiccamento; b. un'impermeabilizzazione con un rivestimento di asfalto avente uno spessore di almeno 7 cm e posato su uno strato atto a fungere da fondamenta e da legante nonché compattato in modo che l'indice di vuoto, determinato su un campione, non superi il 3 per cento; c. un'impermeabilizzazione in geomembrana avente uno spessore di almeno 2,5 mm e posata su un'impermeabilizzazione minerale ai sensi della lettera a avente uno spessore di almeno 50 cm;

d. altre impermeabilizzazioni se, mediante prove di laboratorio e prove eseguite sul posto, è dimostrato che sono almeno equivalenti a quelle delle lettere a-c.

2.2.2 La scelta e la realizzazione del tipo di impermeabilizzazione devono essere fatte tenendo conto delle caratteristiche del sottosuolo, della pendenza del fondo e dei fianchi della discarica e di quelle dello strato di drenaggio.

2.2.3 Per impermeabilizzazioni minerali può essere utilizzato soltanto materiale minerale conforme ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 1.

2.2.4 L'efficienza dell'impermeabilizzazione dev'essere controllata e documentata durante la sua messa in opera e prima dell'inizio dell'esercizio.

2.3 Separazione dei

compartimenti 2.3.1 La separazione dei compartimenti di tipo A e B deve garantire che non vi sia alcuna infiltrazione d'acqua dal compartimento di tipo B a quello di tipo A.

2.3.2 La separazione di compartimenti di cui almeno uno è di tipo C, D o E deve garantire che non vi sia alcuno scambio di sostanze tra un compartimento e l'altro. Sono ammesse: a. separazioni minerali di uno spessore di 80 cm e un coefficiente di permeabilità k inferiore o pari a 1

 10-9 m/s;

b. altre separazioni se mediante prove di laboratorio e prove eseguite sul posto è dimostrato che sono equivalenti a una separazione minerale secondo la lettera a.

2.3.3 Nella misura del possibile, le separazioni di compartimenti devono essere verticali e i rifiuti meno soggetti ad assestamenti devono essere depositati nel compartimento inferiore.

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.600

2.3.4 Per le separazioni minerali dei compartimenti può essere utilizzato soltanto materiale minerale conforme ai valori limite: a. di cui all'allegato 3 numero 1 lettera c, tra compartimenti di tipo A e altri compartimenti;

b. di cui all'allegato 5 numero 2.3 lettere b e c, tra compartimenti di tipo B e compartimenti di tipo C, D ed E; c. di cui all'allegato 5 numero 4.4, tra compartimenti di tipo C, D ed E.

2.4 Drenaggio 2.4.1 I dispositivi per il drenaggio devono garantire che l'acqua d'infiltrazione venga raccolta ed evacuata.

2.4.2 Le discariche e i compartimenti di tipo A devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio se questo procedimento è necessario al fine di garantire la stabilità della discarica o del compartimento.

2.4.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio, se si trovano in una zona limitrofa delle acque sotterranee utilizzabili o se questo procedimento è necessario al fine di garantire la stabilità della discarica o del compartimento.

2.4.4 Le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio costituiti dai seguenti elementi: a. sul fondo e sui fianchi, uno strato di drenaggio di buona permeabilità realizzato con materiale conforme ai requisiti di cui all'allegato 5 numero 2; b. all'interno dello strato di drenaggio, condotte di drenaggio destinate a raccogliere ed evacuare l'acqua d'infiltrazione; c. se dal sottosuolo o dai lati della discarica esiste il rischio di infiltrazioni di acqua, impianti idonei collocati sotto l'impermeabilizzazione.

2.4.5 Se le discariche contengono più compartimenti che necessitano di dispositivi per il drenaggio, questi ultimi devono poter essere controllati separatamente e singolarmente.

2.4.6 L'acqua d'infiltrazione raccolta dev'essere immessa in un corpo d'acqua o nelle fognature pubbliche conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

2.4.7 Se l'acqua d'infiltrazione raccolta e non trattata è destinata a essere immessa in un corpo d'acqua, mediante misure di costruzione occorre garantire che possa essere in qualsiasi momento controllata e, se necessario, trattata o immessa in un impianto di depurazione delle acque di scarico.

2.4.8 Le condotte di drenaggio devono essere disposte in modo tale che, alla fine dell'assestamento del terreno, presentino una pendenza di almeno il due per cento.

O sui rifiuti

29

814.600

2.4.9 Nelle condotte principali e negli altri elementi importanti del dispositivo di drenaggio, mediante apposite possibilità di accesso occorre garantire che possano essere effettuati in qualsiasi momento controlli e lavori di manutenzione.

2.4.10 Se necessario per garantire la fertilità del suolo o per ragioni di sicurezza, le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di dispositivi come condotte collettrici o sifoni applicati alle condotte di drenaggio che assicurino che i gas possano essere raccolti.

2.5 Chiusura definitiva

della

superficie

2.5.1 Se nella discarica non si depositano più rifiuti, la superficie va ricoperta nel seguente modo: a. in vista del drenaggio della superficie è necessario che vi sia una pendenza sufficiente;

b. se necessario a causa della composizione dell'acqua d'infiltrazione, mediante idonee misure di impermeabilizzazione e uno strato di drenaggio occorre impedire che l'acqua piovana possa infiltrarsi nella discarica. A tal fine, occorre aspettare che si verifichino eventuali assestamenti della discarica o del compartimento; c. la superficie dev'essere sistemata in modo che sembri il più naturale possibile e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con una vegetazione consona al luogo; d. le acque messe in galleria nel perimetro della discarica devono essere rimesse a cielo aperto e fatte defluire intorno alla discarica.

2.5.2 Nel terzo superiore delle misure di impermeabilizzazione e nello strato di drenaggio può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 1. Per gli strati inferiori delle misure di impermeabilizzazione può essere utilizzato materiale che soddisfi almeno i requisiti per il deposito nel tipo di discarica predisposto e che, in un'ottica di tecnica costruttiva, sia idoneo alla misura prevista.

2.5.3 Qualora vengano adottate misure per prevenire possibili effetti dannosi o molesti delle discariche sull'ambiente, la chiusura definitiva della superficie dev'essere effettuata soltanto dopo l'attuazione di queste misure, se ciò è necessario per garantire la stabilità della chiusura della superficie. Fino ad allora, mediante misure idonee, occorre impedire qualsiasi erosione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.600

Allegato 3

(art. 17 cpv. 1 e 19) Requisiti applicabili al materiale di scavo e di sgombero 1

Il materiale di scavo e di sgombero dev'essere riciclato conformemente all'articolo 19 capoverso 1 se: a. è composto per almeno il 99 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata e, per il resto, da altri rifiuti edili minerali; b. non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni o altri rifiuti edili non minerali; e c. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

3

Arsenico

15

Piombo

50

Cadmio

1

Cromo totale

50

Cromo (VI)

0,05

Rame

40

Nichel

50

Mercurio

0,5

Zinco 150 Cianuro totale 0,5

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 0,1

Bifenili policlorurati (PCB)** 0,1

Idrocarburi alifatici C5-C10*** 1

Idrocarburi alifatici C10-C40 50

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 1

Benzene

0,1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 3

Benzo(a)pirene 0,3

*

7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) **

6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 ***

HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno BTEX

****

6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo *****

16 AH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene,

indeno[1,2,3-c,d]pirene

O sui rifiuti

31

814.600

2

Il materiale di scavo e di sgombero dev'essere riciclato conformemente all'articolo 19 capoverso 2 se: a. è composto per almeno il 95 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata e, per il resto, da altri rifiuti edili minerali; b. sono state rimosse il più possibile le sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni o altri rifiuti edili non minerali; e c. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche: Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

15

Arsenico

15

Piombo

250

Cadmio

5

Cromo totale

250

Cromo (VI)

0,05

Rame

250

Nichel

250

Mercurio

1

Zinco

500

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 0,5

Bifenili policlorurati (PCB)** 0,5

Idrocarburi alifatici C5-C10*** 5

Idrocarburi alifatici C10-C40 250

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 5

Benzene

0,5

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 12,5

Benzo(a)pirene 1,5

Carbonio organico totale (COT) 10 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al cpv. 1 lett. c 3

Se il materiale di scavo e di sgombero contiene sostanze per le quali non sono stati fissati valori limite, l'autorità valuta i rifiuti caso per caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque, con l'approvazione dell'UFAM.

Protezione dell'equilibrio ecologico 32

814.600

Allegato 431 (art. 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo 1

Utilizzo dei rifiuti come materia prima e come sostanza di correzione della farina cruda 1.1

I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.4: Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

30

Arsenico

30

Piombo

500

Cadmio

5

Cromo totale

500

Cobalto

250

Rame

500

Nichel

500

Mercurio

1

Tallio

3

Zinco

2000

Stagno

100

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 10

Bifenili policlorurati (PCB)** 10

Idrocarburi alifatici C5-C10*** 100

Idrocarburi alifatici C10-C40 5000

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 250

Benzo(a)pirene 3

Carbonio organico totale (COT) 50 000

*

7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) **

6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 ***

HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno BTEX

****

6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo *****

16 AH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene 31 La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137).

O sui rifiuti

33

814.600

1.2

Nei singoli casi, l'autorità può autorizzare tenori più elevati di sostanze organiche se è provato che, adottando misure idonee, sono rispettati i requisiti concernenti la limitazione delle emissioni della sostanza interessata stabiliti nell'ordinanza del 16 dicembre 198532 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt).

1.3

I rifiuti composti prevalentemente da calcio, alluminio, ferro o silicio possono essere utilizzati come sostanza di correzione della farina cruda se: a. contengono al massimo 10 mg di cadmio per kg; b. non superano i valori limite di cui al numero 1.1 relativi a mercurio, tallio e alle sostanze organiche; e

c. rappresentano al massimo il cinque per cento in peso della quantità totale di materia prima e della sostanza di correzione della farina cruda.

1.4

Il tenore di metalli pesanti di clinker di cemento fabbricato con rifiuti non deve superare i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un superamento non riconducibile ad attività antropiche: Sostanza

Valore limite in mg/kg Arsenico

15

Antimonio

15

Piombo 250 Cadmio

5

Cromo totale

250

Cobalto 125 Rame 250 Nichel 250 Zinco 750 Stagno 50

2

Utilizzo dei rifiuti come sostanze combustibili 2.1

Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come sostanze combustibili nei sistemi d'incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.4: a. i rifiuti composti prevalentemente di gomma e non contenenti mercurio, come pneumatici usati; b. il legname di scarto e i rifiuti di legname; se impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo, il legname di scarto e i rifiuti di legname possono 32 RS

814.318.142.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 34

814.600

essere impiegati soltanto se, in fase di riscaldamento, vengono trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi; c. i rifiuti di carta, cartone, materie tessili o plastica, selezionati secondo la tipologia, se non è possibile riciclarli secondo metodi conformi allo stato della tecnica; d. i solventi organici e gli oli esausti; se non superano i valori limite prescritti per i PCB e non contengono sostanze organiche alogenate secondo il numero 2.2 lettera a, i solventi organici e gli oli esausti possono essere impiegati soltanto se, in fase di riscaldamento, vengono trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi;

e. i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico e le farine animali e ossee, se il fosforo è stato precedentemente recuperato conformemente all'articolo 15.

2.2

Nei sistemi d'incenerimento principale e secondario possono essere utilizzati come sostanze combustibili altri rifiuti se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.4 e se: a. non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali): Sostanza

Valore limite in mg/kg Arsenico

30

Antimonio

300

Piombo

500

Cadmio

5

Cromo totale

500

Cobalto

250

Rame

500

Nichel

500

Mercurio

1

Tallio

3

Zinco

4000

Stagno

100

Bifenili policlorurati (PCB)* 10

Sostanze organiche alogenate, come il cloruro 10 000

*

6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 b. non contengono rifiuti sanitari; c. non contengono rifiuti pericolosi per la sicurezza, come rifiuti esplosivi o soggetti a combustione spontanea.

2.3

Nei singoli casi, l'autorità può autorizzare tenori più elevati se è provato che: a. adottando misure idonee, sono rispettati i requisiti concernenti la limitazione delle emissioni della sostanza interessata stabiliti nell'OIAt; e

b. il tenore di metalli pesanti nel clinker di cemento fabbricato non supera i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un superamento non riconducibile ad attività antropiche:

O sui rifiuti

35

814.600

Sostanza

Valore limite in mg/kg Arsenico

7.5

Antimonio

7.5

Piombo 125 Cadmio

2.5

Cromo totale

125

Cobalto

62.5

Rame 125 Nichel 125 Zinco 750 Stagno 25

3

Utilizzo dei rifiuti come costituenti secondari e aggiunte minerali 3.1

Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti: a. il gesso proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico di centrali a carbone fossile e dal settore edilizio; b. le ceneri volanti derivanti dal carbone fossile; c. le ceneri di carta; d. le ceneri provenienti dal trattamento termico di legname; e. le scorie granulate d'altoforno provenienti dalla fabbricazione di ferro; f. gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all'allegato 3 numero 2 lettera c;

g. le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati.

3.2

Per la fabbricazione di cemento possono inoltre essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, se il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non supera i valori limite seguenti: Sostanza mg/kg

Cadmio 2 Mercurio 0,5 Tallio 2

Protezione dell'equilibrio ecologico 36

814.600

4

Prova e integrazione dei valori limite 4.1

I detentori di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, cemento o calcestruzzo devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1-3.

In tale contesto, previa approvazione dell'autorità, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti.

4.2

Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l'ambiente per le quali i numeri 1-3 non contemplano valori limite, previa approvazione dell'UFAM l'autorità li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.

O sui rifiuti

37

814.600

Allegato 533 (art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 35 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3) Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo 1

Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo A Nelle discariche e nei compartimenti di tipo A è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti: a. il materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1, se sono state precedentemente rimosse le frazioni riciclabili; b. i fanghi di lavaggio della ghiaia provenienti dal trattamento di materiale di scavo e di sgombero secondo la lettera a; c. il materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo, se non supera i valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 O suolo34; d. i materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta.

2

Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo B 2.1

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti: a. i rifiuti ammessi nelle discariche e nei compartimenti di tipo A; b. il vetro piano e il vetro per imballaggi; c. i rifiuti provenienti, dopo la cottura, dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e gres; d. le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati; e. l'asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg di PAH al kg;

f.

i rifiuti minerali che contengono fibre di amianto legate; g. i rifiuti edili diversi da quelli di cui alle lettere a, e e f, costituiti per almeno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condizione che le frazioni riciclabili siano precedentemente state rimosse secondo metodi conformi allo stato della tecnica.

2.2

I residui vetrificati possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo B se si può escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti e sono soddisfatti i requisiti seguenti: 33 Aggiornato dalla correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629) e dal n.II dell'O del 21 set.

2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

34 RS

814.12

Protezione dell'equilibrio ecologico 38

814.600

a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Di norma ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 °C; b. il tenore di ossido di silicio dev'essere almeno pari al 25 per cento in peso e il rapporto di peso tra l'ossido di silicio e l'ossido di calcio dev'essere almeno pari a 0,54; c. prima di essere conferiti in discarica i residui vetrificati non devono essere macinati;

d. la solubilità dei residui vetrificati dev'essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell'eluito siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 μm dei residui vetrificati macinati. In tale contesto, 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d'acqua; e. i metalli particolati contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico; f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati (tenori totali) non può superare i valori limite seguenti: Sostanza

Valore limite in mg/kg Piombo 1000 Cadmio

10

Cromo 4000 Rame 3000 Nichel 500

Zinco 6000

Nell'ambito dell'autorizzazione d'esercizio, previa approvazione dell'UFAM, l'autorità cantonale può ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate se ciò garantisce un minore inquinamento dell'ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento.

2.3

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati altri rifiuti se: a. sono costituiti per più del 95 per cento in peso, con riferimento alla sostanza secca, di componenti simili alle rocce;

b. non superano i valori limite seguenti (tenori totali): Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

30

Arsenico

30

Piombo

500

Cadmio

10

Cromo totale

500

O sui rifiuti

39

814.600

Sostanza

Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Cromo VI

0,1

Rame

500

Nichel

500

Mercurio

2

Zinco

1000

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 1

Bifenili policlorurati (PCB)** 1

Idrocarburi alifatici C5-C10*** 10

Idrocarburi alifatici C10-C40 500

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 25

Benzo(a)pirene 3

Carbonio organico totale (COT) 20 000

*

7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene

(Per)

**

6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 ***

HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno BTEX

****

6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo *****

16 PAH EPA: naftalina, 1,2-diidroacenaftene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene c. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera lo 0,5 per cento in peso;

d. nell'eluito dei rifiuti non sono superati i valori limite riportati nella tabella seguente. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata: Sostanza Valore

limite

Ammoniaca/ammonio

0,5 mg N/l

Fluoruri

2,0 mg/l

Nitriti

1,0 mg/l

Carbonio organico disciolto (DOC) 20,0 mg C/l

Cianuro (libero)

0,02 mg CN/l

2.4

Il valore limite di cui al numero 2.3 lettera b per il COT non si applica al materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.

Protezione dell'equilibrio ecologico 40

814.600

3

Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo C 3.1

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2 3.5:

a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, sempre che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;

b. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell'industria e dell'artigianato non comparabili a rifiuti urbani; c. residui derivanti dal trattamento delle acque di scarico prodotte in impianti per il trattamento termico dei rifiuti;

d. rivestimenti di forni; e. altri rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili, se i metalli sono stati precedentemente recuperati; 3.2

I rifiuti devono soddisfare i requisiti seguenti: a. devono essere evitate, sul lungo periodo, le emissioni di sostanze nocive;

b. la quota di sali solubili nei rifiuti non deve superare il tre per cento in peso;

c. a contatto con altri rifiuti, acqua o aria, i rifiuti non devono formare gas né sostanze facilmente idrosolubili; d. nell'eluito dei rifiuti non devono essere superati i valori limite riportati nella tabella seguente. Per stabilirlo, occorre eseguire due test. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1 e acqua distillata per il test 2; Test 1

Sostanza Valore

limite

Alluminio

10,0 mg/l

Arsenico

0,1 mg/l

Bario

5,0 mg/l

Piombo

1,0 mg/l

Cadmio

0,1 mg/l

Cromo (III)

2,0 mg/l

Cobalto

0,5 mg/l

Rame

0,5 mg/l

Nichel

2,0 mg/l

Mercurio

0,01 mg/l

Zinco

10,0 mg/l

Stagno

2,0 mg/l

O sui rifiuti

41

814.600

Test 2

Sostanza Valore

limite

Ammoniaca/ammonio

5,0 mg N/l

Cianuro (libero)

0,1 mg CN-/l

Cromo (VI)

0,1 mg/l

Fluoruri

10,0 mg/l

Nitriti

1,0 mg/l

Solfiti

1,0 mg/l

Solfuri

0,1 mg/l

Fosfati

10,0 mg P/l

Carbonio organico disciolto (DOC) 20,0 mg C/l

Valore pH

6-12

3.3

Il tenore totale di policlorodibenzo[1,4]diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) nei residui prodotti dalla depurazione dei fumi secondo il numero 3.1 lettere a e b non può superare 1 µg al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).

3.4

Il contenuto organico dei rifiuti secondo il numero 3.1 lettere c e d non può superare i valori limiti seguenti (tenori totali): Sostanza

Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 1

Bifenili policlorurati (PCB)** 1

Idrocarburi alifatici C5-C10*** 10

Idrocarburi alifatici C10-C40 500

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 25

Benzo(a)pirene 3

Carbonio organico totale (COT) 20 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b 3.5

Il tenore totale di mercurio non può superare il valore di 5 mg al kg di sostanza secca nei rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili di cui al numero 3.1 lettera e.

Protezione dell'equilibrio ecologico 42

814.600

4

Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo D 4.1

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti: a. le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g; b. il vetro da schermo, una volta rimosso completamente il rivestimento; c. i residui vetrificati secondo il numero 2.2; d. le scorie con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg provenienti da impianti nei quali sono sottoposti a trattamento termico i rifiuti speciali; e. le ceneri dei filtri lavate con acidi; f. le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 198535 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt); g. le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAt non è considerata legna da ardere, con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg; h. il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle.

4.2

Il tenore totale di PCDD e PCDF nelle ceneri dei filtri secondo il numero 4.1 lettere a ed e non può superare 1 µg al kg. Il tenore è calcolato, secondo metodi conformi allo stato della tecnica, sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).

4.3

Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se: a. i metalli non ferrosi particolati contenuti nelle scorie sono stati precedentemente recuperati, ma almeno a condizione che la loro quota nelle scorie non superi l'uno per cento in peso; per determinare il tenore di metalli non ferrosi particolati, le scorie sono macinate in granuli di 2 mm;

b. contengono al massimo 20 000 mg COT al kg.

4.4

Le ceneri residue del trattamento termico di fanghi di depurazione e il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo D se: a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali): 35 RS

814.318.142.1

O sui rifiuti

43

814.600

Sostanza

Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

50

Arsenico

50

Piombo

2000

Cadmio

10

Cromo totale

1000

Cromo (VI)

0,5

Rame

5000

Nichel

1000

Mercurio

5

Zinco

5000

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 1

Bifenili policlorurati (PCB)** 1

Idrocarburi alifatici C5-C10*** 10

Idrocarburi alifatici C10-C40 500

Idrocarburi aromatici monociclici BTEX**** 10

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 25

Benzo(a)pirene 3

Carbonio organico totale (COT) 20 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b b. nell'eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libero) pari a 0,02 mg CN/l. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata.

5

Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo E 5.1

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare i rifiuti seguenti: a. i residui prodotti dal trattamento del materiale raccolto nel dissabbiatore durante la pulitura delle fognature; b. i rifiuti prodotti in caso di piena o incendio, a condizione che siano sottoposti a una cernita grossolana e non sia possibile un altro smaltimento con un onere proporzionato;

c. la frazione fine non combustibile risultante dal trattamento meccanico a secco di rifiuti edili, a condizione che tale frazione non superi i valori limite relativi ai PCB e ai PAH di cui al numero 5.2 lettera a; d. i rifiuti edili di materiali compositi non combustibili; e. i rifiuti contenenti amianto; f. le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 OIAt;

Protezione dell'equilibrio ecologico 44

814.600

g. le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAt non è considerata legna da ardere, con un tenore massimo di 50 000 mg COT al kg.

5.2

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare altri rifiuti se: a. non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali): Sostanza

Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio

50

Arsenico

50

Piombo

2000

Cadmio

10

Cromo totale

1000

Cromo (VI)

0,5

Rame

5000

Nichel

1000

Mercurio

5

Zinco

5000

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 5

Bifenili policlorurati (PCB)** 10

Idrocarburi alifatici C5-C10*** 100

Idrocarburi alifatici C10-C40 5000

Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 100

Benzene

1

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 250

Benzo(a)pirene 10

Carbonio organico totale (COT) 50 000

*, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lett. b b. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera il cinque per cento in peso;

c. nell'eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libero) pari a 0,3 mg CN/l. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata.

5.3

Nei singoli casi, previa approvazione dell'UFAM, l'autorità cantonale può autorizzare il deposito di rifiuti non menzionati nel numero 5.1 e che non soddisfano i requisiti di cui al numero 5.2, a condizione che, per ragioni di ordine tecnico, non sia possibile smaltirli in altro modo.

5.4

I rifiuti il cui deposito è ammesso nelle discariche e nei compartimenti di tipo A possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo E come strato di livellamento prima che venga ricoperta la superficie, sempre che, per farlo, non possano essere utilizzati rifiuti di cui ai numeri 5.1-5.3.

O sui rifiuti

45

814.600

6

Prova e integrazione dei valori limite 6.1

I detentori di rifiuti devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1-5. In tale contesto, previa approvazione dell'autorità cantonale, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti.

6.2

Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l'ambiente per le quali i numeri 1-5 non contemplano valori limite, previa approvazione dell'UFAM l'autorità cantonale li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.

Protezione dell'equilibrio ecologico 46

814.600

Allegato 6

(art. 48)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...36 36 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 5699.