01.01.2024 - * / In vigore
26.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 25.09.2023
01.04.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.03.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.03.2020
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
03.10.2017 - 31.12.2017
19.07.2016 - 02.10.2017
01.01.2016 - 18.07.2016
01.07.2011 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.06.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 30.06.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.07.2005
01.03.2000 - 30.06.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza tecnica
sui rifiuti
(OTR)

del 10 dicembre 1990 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29, 30b, 30c, 30d, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),2
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,4 ordina:

Capitolo 1: Scopo e definizioni

Art. 1

Scopo

Lo scopo della presente ordinanza è di: a.

proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il
suolo e l'aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti; b.

limitare a titolo preventivo il carico dei rifiuti sull'ambiente.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza regola la riduzione e il trattamento dei rifiuti nonché la sistemazione e la gestione degli impianti di trattamento.


Art. 3

Definizioni

1

Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche nonché gli altri rifiuti di composizione analoga.

2

Sono rifiuti speciali quelli designati come tali nell'ordinanza del 12 novembre 19865 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS).

RU 1991 169

1

RS 814.01

2

Nuovo testo del comma giusta il n. II 15 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani
(RU 2000 703).

3

RS 814.20

4

Nuovo testo del comma 2 giusta il n. IV 4 dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° dic.
1993 (RU 1993 3022).

5

RS 814.014

814.600

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.600

3

Per trattamento dei rifiuti si intende il loro riciclaggio, la loro neutralizzazione o la loro eliminazione. Il deposito intermedio è equiparato al trattamento; per contro, la
raccolta e il trasporto non sono considerati trattamento.

4

Sono considerati impianti di trattamento gli impianti nei quali avviene il trattamento dei rifiuti.

5

Sono considerate discariche gli impianti di trattamento nei quali i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllato.

6

Sono considerati depositi intermedi gli impianti di trattamento nei quali vengono depositati i rifiuti che, in un secondo tempo, dovranno essere trattati in un altro
modo.

Capitolo 2: Prescrizioni generali sul come ridurre e trattare i rifiuti Sezione 1: Informazione e formazione

Art. 4

Informazione e consulenza I servizi della protezione dell'ambiente forniscono informazioni e consigli ai privati e
alle autorità sul come ridurre i rifiuti, in speciale modo sul come poterli evitare o
riciclare.


Art. 5

Formazione

I Cantoni provvedono alla necessaria formazione tecnica del personale addetto alle
discariche e agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Il Dipartimento federale
dell'interno6 (Dipartimento) può emanare prescrizioni in proposito.

Sezione 2: Trattamento di determinati rifiuti

Art. 6

Rifiuti urbani

I Cantoni provvedono affinché i rifiuti riciclabili contenuti nei rifiuti urbani, come
quelli di vetro, carta, metallo o tessili, siano per quanto possibile raccolti separatamente e riciclati.


Art. 7

Rifiuti compostabili

1

I Cantoni incoraggiano il singolo, segnatamente con l'informazione e la consulenza, a riciclare egli stesso i rifiuti compostabili (riciclaggio in giardino, sull'aia, di
quartiere).

6

Ora il Dipartimento competente è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni

O tecnica sui rifiuti 3

814.600

2

Se i singoli non hanno la possibilità di riciclare essi stessi i loro rifiuti compostabili, i Cantoni provvedono affinché tali rifiuti siano, per quanto possibile, raccolti
separatamente e riciclati.


Art. 8

Rifiuti speciali

1

I Cantoni provvedono affinché le piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e dalle piccole industrie siano raccolte separatamente e
trattate.

2

Provvedono segnatamente ad istituire centri di raccolta e, se necessario, ad eseguire regolarmente raccolte.


Art. 9

Rifiuti edili

1

Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti speciali con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo
seguente:7

a.

materiale di scavo e di sgombero8 non inquinato; b.

rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per materiali inerti; c.9 rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche; d.10 altri rifiuti.

1bis

Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti sul cantiere, può separarli altrove.11 2

L'autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie, se così facendo una parte dei rifiuti può essere riciclata.


Art. 10

Divieto di mischiare

Il detentore di rifiuti non può mischiarli ad altri rifiuti o a sostanze additive, se
l'opera-zione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive nei rifiuti per adempiere prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o
sul deposito.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996
905).

8

RU 1991 1370 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996
905).

10

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.600


Art. 11


12

Obbligo di bruciare

I Cantoni provvedono affinché i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, le parti
combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili, nella misura in cui
non possano essere riciclati, siano bruciati in impianti idonei. Se ecologico, è
ammesso anche un trattamento con altri procedimenti termici.

Sezione 3: Riciclaggio di determinati rifiuti

Art. 12

Obbligo di riciclare

1

L'autorità può esigere che gli esercenti di aziende industriali, artigianali o di prestazione di servizi:

a.

accertino se esistono o se possono essere create possibilità per il riciclaggio
dei loro rifiuti e

b.

informino l'autorità sui risultati di tali accertamenti.

2

Può imporre gli obblighi di cui al capoverso 1 ai proprietari di impianti di trattamento che accettano in grande numero piccole quantità dello stesso rifiuto.

3

Può esigere che il detentore di rifiuti provveda egli stesso al riciclaggio di determinati rifiuti se:

a.

il riciclaggio è possibile tecnicamente e sopportabile sotto il profilo economico; b.

così facendo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante
dall'eliminazione e dalla fabbricazione ex novo.


Art. 13

Scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani 1

Le scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani possono essere usate soltanto per la costruzione di strade, piazze e terrapieni. Le scorie:

a.

devono soddisfare le esigenze secondo l'articolo 39; b.

possono essere usate soltanto fuori delle zone (S 1, S 2, S 3) e delle aree di
protezione delle acque sotterranee.

2

Se tali scorie sono usate per la costruzione di strade o piazze: a.

deve esserci uno strato di copertura che mantenga al minimo la percolazione
dell'acqua piovana;

b.

lo spessore dello strato costituito dalle scorie può essere di 50 cm al
massimo;

c.

deve essere osservata una distanza di sicurezza fra le scorie e il livello massimo dell'acqua sotterranea di almeno 3 m nel settore di protezione delle acque A e di almeno 2 m nel settore di protezione delle acque B.

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996
905).

O tecnica sui rifiuti 5

814.600

3

Se tali scorie sono usate per la costruzione di terrapieni: a.

la percolazione dell'acqua piovana deve essere mantenuta al minimo; b.

la base del terrapieno deve essere resa impermeabile; c.

l'acqua di rifiuto deve essere raccolta e convogliata altrove.

4

L'autorità limita più severamente di quanto previsto nei capoversi 1-3 l'uso di tali scorie se, a causa delle particolari condizioni locali, la protezione delle acque o il
mantenimento della fertilità del suolo lo rendono necessario.

5

Le restrizioni secondo i capoversi 1-4 non sono applicabili qualora sia provato che le scorie adempiono sia le esigenze per i materiali inerti (allegato 1 cifra 11) sia
quelle secondo l'articolo 39 lettere a e c.


Art. 14

Rifiuti urbani separati dopo la raccolta 1

Chi fabbrica prodotti od oggetti a partire da rifiuti urbani separati meccanicamente dopo la raccolta può fornire tali prodotti od oggetti soltanto se: a.

le parti di rifiuti impiegate non sono né fermentescibili né putrescibili e se,
per chilogrammo di sostanza secca, il contenuto in piombo non supera 500
mg, quello in cadmio 20 mg, quello in mercurio 2 mg e quello in sostanze
facilmente solubili nell'acqua 5 g; b.

l'eluito dei prodotti e degli oggetti fabbricati adempie le condizioni secondo
l'allegato 1 cifra 11 lettera d.

2

Restano salve le prescrizioni più severe sulla fornitura di prodotti e oggetti.

Sezione 4: Pianificazione

Art. 15

Elenco dei rifiuti

1

Ogni anno i Cantoni allestiscono l'elenco dei rifiuti raccolti sul loro territorio. Oltre alla quantità, nell'elenco figurano anche i vari tipi di rifiuto, i Comuni di provenienza, gli impianti di trattamento nonché i diversi modi di trattamento, in particolare il riciclaggio, la combustione, il deposito in discarica e il deposito intermedio.

2

I Cantoni inviano una copia dell'elenco all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) .


Art. 16

Piano di gestione dei rifiuti 1

Entro il 1° febbraio 1996 i Cantoni allestiscono il piano di gestione dei rifiuti e, in seguito, l'aggiornano periodicamente.
2

Il piano di gestione dei rifiuti verte segnatamente sui punti seguenti: a.

le quantità attuali e future dei diversi rifiuti; b.

le misure per diminuirli, in special modo per riciclarli; c.

i modi di trattamento previsti per i diversi rifiuti;

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.600

d.

il fabbisogno in impianti di trattamento considerando anche riserve adeguate
in caso di interruzioni forzate d'esercizio; e.13 il fabbisogno in volume da adibire a discarica per i prossimi 20 anni, in particolare per le scorie e le sostanze residue (allegato 1 cifra 2) nonché per i
rifiuti edili che non possono essere né riciclati né bruciati; f.

l'uso del materiale di scavo e di sgombero14; g.15 il trattamento dei rifiuti provenienti da stabilimenti di eliminazione dei rifiuti di origine animale;

h.

i comprensori di raccolta e il piano dei trasporti; i.

se del caso, l'usufrutto garantito per contratto di impianti di trattamento siti
fuori del Cantone;

k.

i provvedimenti previsti in caso di interruzione prolungata del
funzionamento degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani; l.

le priorità, le misure e i termini per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti.

3

Per il piano di gestione dei rifiuti valgono segnatamente i seguenti principi: a.

riciclare nella maggior misura possibile i rifiuti, quando ciò comporta per
l'ambiente un carico inferiore rispetto a quello derivante dalla loro eliminazione e dalla produzione ex novo; b.

trattare i rifiuti non riciclati in modo tale che possano essere depositati in una
discarica per materiali inerti o per sostanze residue; c.16 bruciare i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili e gli altri rifiuti combustibili che non vengono riciclati (art. 11); d.

impiegare il materiale di scavo e di demolizione non inquinato nei terreni
coltivabili;

e.

trasportare i rifiuti per ferrovia se ciò risulta sopportabile dal profilo economico e se il carico per l'ambiente è inferiore rispetto ad altri mezzi di trasporto.

4

I Cantoni presentano il piano di gestione dei rifiuti al Dipartimento.


Art. 17

Ubicazione degli impianti di trattamento Conformemente al piano di gestione dei rifiuti i Cantoni decidono l'ubicazione degli
impianti di trattamento, in particolare delle discariche e degli altri impianti di trat13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996
905).

14

RU 1991 1370 15

Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 1 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei
rifiuti di origine animale (RS 916.441.22).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996
905).

O tecnica sui rifiuti 7

814.600

tamento importanti. Trascrivono le ubicazioni previste nei loro piani direttori e
provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione.


Art. 18

Comprensori di raccolta 1

Per il trattamento dei rifiuti urbani i Cantoni suddividono il loro territorio in comprensori di raccolta che assegnano ai rispettivi impianti di trattamento. Designano
anche comprensori di raccolta per altri rifiuti, nella misura necessaria per garantire il
loro trattamento corretto dal profilo ambientale.

2

Provvedono affinché i rifiuti siano trattati negli impianti di trattamento loro destinati.

Sezione 5:
Procedure di autorizzazione: coordinamento e base di valutazione


Art. 19

Base di valutazione

1

Chi chiede l'autorizzazione per un impianto di trattamento deve fornire all'autorità le seguenti indicazioni: a.

la quantità e la composizione dei rifiuti da trattare; b.

le presumibili variazioni nella composizione dei rifiuti da trattare; c.

la quantità e la composizione delle altre sostanze riciclate; d.

il procedimento con il quale i rifiuti saranno trattati; e.

la quantità delle singole sostanze, in particolare i metalli pesanti e altre sostanze nocive, che escono dall'impianto e la loro percentuale nelle materie
prime, prodotti e oggetti ottenuti nonché nell'acqua e aria di scarico e nei rifiuti; f.

l'energia usata e l'energia prodotta.

2

Le indicazioni secondo il capoverso 1 costituiscono per l'autorità una delle basi per la valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto di trattamento.

3

Per la valutazione degli impianti di trattamento per i quali la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza è determinante il livello della tecnica.

4

Se l'impianto sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente, chi chiede l'autorizzazione fornisce le indicazioni secondo il capoverso 1 nella procedura determinante
per detto esame.


Art. 20

Coordinamento delle procedure di autorizzazione Nell'ambito delle loro competenze i Cantoni coordinano tutte le procedure necessarie
per la costruzione o la gestione di un impianto di trattamento, segnatamente le
autorizzazioni connesse con la sistemazione del territorio, con il dissodamento e con

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.600

la protezione delle acque, le autorizzazioni secondo la legge sul lavoro17 e secondo
l'OTRS18 e, per le discariche, l'autorizzazione di sistemazione e di gestione.

Capitolo 3: Discariche Sezione 1: Autorizzazioni e sorveglianza

Art. 21

Obbligo dell'autorizzazione 1

Chi intende sistemare una discarica deve essere titolare di un'autorizzazione di sistemazione rilasciata dal Cantone.

2

Chi intende gestire una discarica deve essere titolare di un'autorizzazione di gestione rilasciata dal Cantone.


Art. 22

Tipi di discarica

1

I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni soltanto per i seguenti tipi di discarica: a.

discarica per materiali inerti; b.

discarica per sostanze residue; c.

discarica reattore.

2

Il tipo di discarica dipende dal genere di rifiuti di cui si prevede il deposito (allegato 1).


Art. 23

Elenco delle discariche 1

I Cantoni tengono l'elenco delle discariche in funzione sul loro territorio. Riportano sull'elenco anche le discariche non più in funzione che devono essere sorvegliate
secondo la presente ordinanza.19 2

L'elenco contiene almeno le seguenti indicazioni:20 a.

l'ubicazione e le dimensioni del terreno; b.

il tipo di rifiuti depositati e la loro quantità; c.

i dispositivi tecnici importanti, segnatamente quelli per l'impermeabilizzazione, per il drenaggio e per la captazione e smaltimento dei biogas; d.

l'ubicazione dei posti di prelievo di campioni di acqua sotterranea.

3

... 21

17

RS 822.11

18

RS 814.014

19

Nuovo testo del per. giusta l'art. 26 dell'O del 26 ago. 1998 sul risanamento dei siti
inquinati, in vigore dal 1° ott. 1998 (RS 814.680).

20

Nuovo testo giusta l'art. 26 dell'O del 26 ago. 1998 sul risanamento dei siti inquinati, in
vigore dal 1° ott. 1998 (RS 814.680).

21 Abrogato

dall'art. 26 dell'O del 26 ago. sul risanamento dei siti inquinati (RS 814.680).

O tecnica sui rifiuti 9

814.600

4

Chiunque può prendere visione dell'elenco. Il Cantone trasmette all'Ufficio federale una copia dell'elenco nonché, di volta in volta, le copie degli aggiornamenti.


Art. 24

Domanda per l'autorizzazione di sistemazione 1

Nella domanda per l'autorizzazione di sistemazione devono figurare: a.

la designazione del tipo di discarica previsto; b.

la prova che la discarica è necessaria; c.

la prova che per il tipo di discarica previsto le vigenti esigenze relative
all'ubicazione sono adempite; d.

il progetto di costruzione: in quest'ultimo devono figurare segnatamente i dispositivi tecnici per l'impermeabilizzazione, per il drenaggio e per la
captazione e smaltimento dei biogas, l'eventuale sistemazione per fasi e la
chiusura definitiva della discarica.

2

L'autorità può esigere ulteriori indicazioni.


Art. 25

Rilascio dell'autorizzazione di sistemazione 1

L'autorità rilascia l'autorizzazione di sistemazione, se: a.

la domanda è completa; b.

la necessità della discarica è comprovata e la discarica figura nel piano di gestione dei rifiuti; c.

per il tipo previsto di discarica sono adempite le esigenze vigenti secondo
l'allegato 2.

2

L'autorità stabilisce nell'autorizzazione: a.

il tipo della discarica; b.

un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 1, in
particolare la limitazione concernente un determinato tipo di rifiuto; c.

le necessarie restrizioni dell'uso del terreno, dopo la chiusura definitiva della
discarica, che il richiedente deve far menzionare nel registro fondiario; d.

se del caso, altre restrizioni o condizioni in favore della protezione dell'ambiente.


Art. 26

Domanda per l'autorizzazione di gestione 1

Nella domanda per l'autorizzazione di gestione devono figurare: a.

l'autorizzazione di sistemazione; b.

la descrizione dei rifiuti che si prevede di depositare; c.

il regolamento d'azienda, che contiene in particolare l'elenco degli obblighi
del personale addetto alla discarica e che concretizza, per quanto concerne
l'esercizio, le esigenze della presente ordinanza;

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.600

d.

la prova che il titolare della discarica dispone del personale addestrato necessario; e.

la prova che le restrizioni dell'uso del terreno ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettera c sono state menzionate nel registro fondiario; f.22 la prova relativa alla copertura integrale dei costi per la chiusura definitiva della discarica e per il necessario controllo ulteriore.

2

L'autorità può esigere ulteriori indicazioni.


Art. 27

Rilascio dell'autorizzazione di gestione 1

Prima di rilasciare l'autorizzazione di gestione l'autorità controlla i dispositivi prescritti per l'impermeabilizzazione, il drenaggio e la captazione e smaltimento dei
biogas.

2

L'autorità rilascia l'autorizzazione di gestione se: a.

la domanda è completa; b.

esiste la garanzia che i rifiuti saranno depositati conformemente alle prescrizioni; c.23 è fornita la prova relativa alla copertura integrale dei costi per la chiusura definitiva della discarica e per il necessario controllo ulteriore.

3

L'autorità stabilisce nell'autorizzazione: a.

il tipo della discarica; b.

gli eventuali comprensori di raccolta; c.

un'eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l'allegato 1, in
particolare la limitazione concernente un determinato tipo di rifiuto; d.

le esigenze concernenti la prova dell'ammissibilità nel caso di consegne regolari dello stesso tipo di rifiuto; e.

i controlli, i lavori di manutenzione e i documenti che devono essere
effettuati, rispettivamente allestiti, durante l'esercizio della discarica e dopo
la sua chiusura definitiva; f.

se del caso, altre restrizioni o condizioni in favore della protezione dell'ambiente.


Art. 28

Sorveglianza

1

Nelle discariche l'autorità controlla almeno due volte all'anno: a.

l'esercizio, in particolare l'osservanza degli obblighi iscritti nell'autorizzazione di gestione; b.

i dispositivi tecnici prescritti (allegato 2) .

22

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

23

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

O tecnica sui rifiuti 11

814.600

2

Dopo la chiusura definitiva della discarica l'autorità provvede affinché i dispositivi tecnici prescritti e la falda freatica, l'acqua di rifiuto e i gas della discarica siano
controllati fintanto che gli influssi molesti o dannosi sull'ambiente appaiano improbabili, ma almeno durante: a.

5 anni nel caso di discarica per materiali inerti; b.

10 anni nel caso di discarica per sostanze residue; c.

15 anni nel caso di discarica reattore.

3

Inoltre, dopo la chiusura definitiva della discarica l'autorità provvede affinché la fertilità dello strato di copertura coltivabile sia sorvegliata.


Art. 29

Procedura in caso di difetti 1

Se constata un difetto, l'autorità ingiunge all'esercente di porvi rimedio entro un congruo termine.

2

Se l'esercente non pone rimedio a un difetto grave entro il termine, l'autorità vi fa porre rimedio a spese dell'esercente medesimo. Nei casi urgenti ordina immediatamente le misure necessarie.

3

Se il trattamento dei rifiuti in modo conforme alle esigenze dell'ambiente non è più garantito, l'autorità revoca l'autorizzazione di gestione.

Sezione 2: Sistemazione e gestione

Art. 30

Ubicazione, sistemazione e chiusura definitiva Per quanto attiene all'ubicazione, alla sistemazione e alla chiusura definitiva di una
discarica valgono le esigenze secondo l'allegato 2. Restano riservate le prescrizioni
sul sotterramento secondo l'ordinanza del 3 febbraio 199324 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale.25

Art. 31

Grandezza minima

1

Le discariche nuove devono avere un volume utile di almeno: a.

100 000 m3 per le discariche per materiali inerti o per sostanze residue; b.

500 000 m3 per le discariche reattore.

2

I Cantoni possono autorizzare la sistemazione di discariche per materiali inerti o per sostanze residue con una capacità inferiore, se opportuno viste le condizioni
geografiche.

3

Possono autorizzare la sistemazione di discariche per sostanze residue con una capacità inferiore, se nella discarica viene depositato soltanto un determinato rifiuto.

24

RS 916.441.22 25

Per. 2 introdotto dall'art. 29 n. 1 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'elimiazione dei
rifiuti di origine animale (RS 916.441.22).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.600


Art. 32

Rifiuti autorizzati

1

Nelle discariche possono essere depositati soltanto i rifiuti che soddisfano le esigenze secondo l'allegato 1. Restano salve le limitazioni iscritte nell'autorizzazione di
sistemazione o di gestione.

2

Non possono essere depositati in una discarica i rifiuti seguenti: a.

i rifiuti liquidi;

b.

i rifiuti esplosivi; c.

i rifiuti infettivi; d.26 i rifiuti che devono essere trattati secondo l'ordinanza del 3 febbraio 199327 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale; e.

i rifiuti che devono essere trattati secondo la legislazione sulla radioprotezione; f.28 i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, i rifiuti edili combustibili e altri rifiuti combustibili.


Art. 33

Prova dell'autorizzazione 1

Il detentore di rifiuti deve provare, al momento della consegna, che i suoi rifiuti sono autorizzati sulla discarica prevista. Per i materiali inerti e le sostanze residue
nonché per i rifiuti speciali, la prova va convalidata con le analisi secondo l'allegato
1.

2

Il detentore che intende consegnare sostanze residue o rifiuti speciali deve annunciarli in anticipo, fornendo nel contempo la prova ai sensi del capoverso 1 e mettendo a disposizione un campione del rifiuto.

3

Il detentore che consegna regolarmente lo stesso tipo di rifiuto può concordare con l'esercente della discarica con quale frequenza debba presentare la prova, le analisi,
l'annuncio e i campioni secondo i capoversi 1 e 2. Restano salve le disposizioni particolari dell'autorizzazione di gestione.


Art. 34

Gestione

L'esercente della discarica deve: a.

disporre del necessario personale qualificato; b.

al momento dell'accettazione dei rifiuti controllare che questi siano
autorizzati;

c.

provvedere affinché soltanto i rifiuti autorizzati vengano depositati; d.

tenere l'elenco delle quantità dei diversi rifiuti che sono stati depositati e trasmettere una copia dell'elenco all'autorità, almeno una volta all'anno; 26

Nuovo testa giusta l'art 29 n. 1 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti
di origine anaimale (RS 916.441.22).

27

RS 916.441.22 28

Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

O tecnica sui rifiuti 13

814.600

e.

provvedere affinché fuori dell'orario d'apertura non venga depositato alcun
rifiuto;

f.

mantenere il meno estesa possibile la superficie d'esercizio aperta; g.

documentare il riempimento e l'avanzamento della discarica e conservare i
documenti;

h.

controllare e far eseguire regolarmente i lavori di manutenzione dei
dispositivi tecnici prescritti, in particolare di quelli per il drenaggio, per la
captazione e lo smaltimento dei biogas e per il controllo della falda freatica; i.

far analizzare, almeno due volte all'anno, campioni d'acqua sotterranea prelevati nei luoghi prescritti e comunicare i risultati all'autorità; k.

far analizzare, almeno due volte all'anno, l'acqua di rifiuto per verificarne la
conformità alle prescrizioni sull'immissione e comunicare i risultati all'autorità; l.

provvedere alle necessarie misure dopo la chiusura delle singole fasi nonché
dopo la chiusura definitiva dell'intera discarica.


Art. 35

Esigenze supplementari per la gestione delle discariche per sostanze
residue

1

L'esercente di una discarica per sostanze residue può accettare soltanto i rifiuti che gli sono stati annunciati in anticipo e che sono autorizzati.

2

Deve verificare di persona, mediante prove, che i rifiuti consegnati corrispondano a quelli annunciati. Se lo stesso tipo di rifiuto viene consegnato a più riprese e a brevi
intervalli, bastano campionature regolari.

3

Deve incorporare i rifiuti nella discarica in modo conforme alle regole e documentare la zona d'incorporazione delle singole consegne.


Art. 36

Esigenze supplementari per la gestione delle discariche reattore 1

L'esercente di una discarica reattore deve incorporare i rifiuti nella discarica in modo conforme alle regole.

2

Deve far controllare regolarmente da una persona qualificata il dispositivo per la captazione e lo smaltimento dei biogas, la prima volta al momento della messa in
funzione, e farsi rilasciare un'attestazione scritta.

3

Deve analizzare i gas della discarica almeno due volte all'anno.

4

Deve depositare le scorie ai sensi dell'allegato 1 numero 3 capoverso 1 lettera b in modo tale da escludere qualsiasi scambio di sostanze con altri rifiuti.

5

Se deposita sostanze residue o rifiuti speciali (allegato 1 cifra 3 cpv. 2 e 3), valgono anche le esigenze secondo l'articolo 35.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.600

Capitolo 4: Deposito intermedio

Art. 37

1

L'esercente di un deposito intermedio deve far in modo che non si producano effetti molesti o dannosi, in particolare provvedere affinché: a.

l'acqua di rifiuto venga raccolta, evacuata e, se necessario, trattata; b.

in ogni momento i rifiuti siano accessibili, possano essere controllati e sottoposti ad un altro trattamento; c.

i rifiuti siano sottoposti regolarmente, ma al più tardi dopo dieci anni, ad un
altro trattamento;

d.

i rifiuti fermentescibili o putrescibili, in particolare i rifiuti urbani e i fanghi
di depurazione, siano depositati solo per breve tempo per superare momentanee difficoltà di trattamento; e.

si proceda ai necessari controlli, lavori di manutenzione e misure di sicurezza
nonché alla loro iscrizione nel regolamento d'azienda.

2

Deve tenere l'elenco delle quantità dei diversi rifiuti depositati e fornire una copia dell'elenco all'autorità almeno una volta all'anno.

Capitolo 5: Impianti d'incenerimento dei rifiuti

Art. 38

Sistemazione e gestione degli impianti d'incenerimento per rifiuti
urbani

1

L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani deve sistemare e gestire l'impianto in modo che: a.

il calore prodotto dalla combustione venga sfruttato; b.

le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita di tre per cento
del peso, misurata come perdita di combustione a 550 °C oppure come
carbonio organico totale (COT); c.

le scorie non vengano mischiate né alla polvere della caldaia, né a quella dei
filtri, né ai residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti; l'autorità può
permettere eccezioni se il titolare prova che le sostanze nocive contenute
nella polvere della caldaia e dei filtri e nei residui provenienti dal lavaggio
dei gas combusti possono essere eliminate in larga misura.

2

Deve inoltre:

a.

disporre del necessario personale qualificato; b.

al momento di accettare i rifiuti, controllare che siano autorizzati; c.

tenere un elenco nel quale figuri il peso dei diversi rifiuti accettati, inceneriti
e altrimenti trattati, nonché delle scorie, della polvere della caldaia, della polvere dei filtri e dei residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti; deve
trasmettere, almeno una volta all'anno, una copia dell'elenco all'autorità;

O tecnica sui rifiuti 15

814.600

d.

controllare regolarmente l'impianto e farvi eseguire regolarmente i lavori di
manutenzione;

e.

provvedere affinché la polvere della caldaia, la polvere dei filtri e i residui
provenienti dal lavaggio dei gas combusti, che devono essere mantenuti
separati e che non possono essere riciclati, siano preparati come materiale
inerte (allegato 1 cifra 11) o come sostanza residua (allegato 1 cifra 2).


Art. 39

Fornitura di scorie per il riciclaggio L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani può fornire scorie per il
riciclaggio (art. 13) soltanto se tali scorie: a.

soddisfano le esigenze dell'articolo 38 capoverso 1 lettere b e c; b.

all'uscita dal forno sono state bagnate e depositate allo stato umido per
almeno un mese;

c.

sono state liberate dai residui metallici nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo
economico.


Art. 40

Combustione di rifiuti speciali negli impianti d'incenerimento
per rifiuti urbani

1

I rifiuti speciali possono essere inceneriti negli impianti d'incenerimento per rifiuti urbani soltanto se:

a.

contengono meno di 50 ppm dei composti organici alogenati menzionati
nell'allegato 3.1 dell'ordinanza del 9 giugno 198629 sulle sostanze pericolose
per l'ambiente;

b.

contengono meno dell'1 per cento in peso di alogeni legati organicamente,
escludendo tuttavia i polimeri organici alogenati; c.

non rendono sensibilmente più difficile né il lavaggio dei gas combusti né la
preparazione della polvere della caldaia, della polvere dei filtri e dei residui
provenienti dal lavaggio dei gas combusti.

2

I rifiuti speciali liquidi che non vengono introdotti separatamente nella camera di combustione grazie a dispositivi tecnici speciali (p. es. iniettori, ugelli) possono essere bruciati soltanto se: a.

il loro punto d'infiammabilità è superiore a 55 °C; b.

la loro quantità rappresenta al massimo il 5 per cento in peso dell'intera
quantità di rifiuti bruciata al giorno.

3

L'accettazione dei rifiuti speciali è retta dall'articolo 41 capoverso 3.

29

RS 814.013

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.600


Art. 41

Sistemazione e gestione degli impianti d'incenerimento per rifiuti
speciali

1

L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti speciali deve sistemare e gestire l'impianto in modo che:

a.

le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita di due per cento
del peso, misurata come perdita di combustione a 550 °C oppure come
carbonio organico totale (COT); b.

i composti organici alogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi una quantità minima di nuovi; c.

le operazioni di trasbordo e il deposito provvisorio dei rifiuti non provochino
effetti molesti o dannosi; d.

durante l'operazione di carico dell'impianto non fuoriescano gas di scarico e
non si producano fenomeni di postcombustione; e.

i sistemi d'emergenza garantiscano che tutti i rifiuti che si trovano nella
camera di combustione al momento in cui si produce un difetto di
funzionamento siano bruciati e i gas di scarico lavati.

2

Deve inoltre:

a.

disporre del necessario personale qualificato; b.

tenere un elenco nel quale figuri il peso dei diversi rifiuti bruciati nonché dei
residui della combustione e dei residui provenienti dal lavaggio di gas combusti; deve trasmettere, almeno una volta all'anno, una copia dell'elenco
all'autorità;

c.

accertarsi che la camera di combustione venga caricata con rifiuti speciali
soltanto quando siano raggiunte le necessarie condizioni d'esercizio per un
trattamento corretto;

d.

controllare regolarmente l'impianto e farvi eseguire regolarmente i lavori di
manutenzione;

e.

provvedere affinché i residui della combustione e i residui provenienti dal lavaggio di gas combusti, che non possono essere riciclati, siano preparati
come materiale inerte (allegato 1 cifra 11) o come sostanza residua (allegato 1
cifra 2) .

3

Può accettare rifiuti speciali soltanto se: a.

il fornitore li ha preventivamente annunciati e, sulla base di analisi e di campioni dei rifiuti, ha provato che sono autorizzati; b.

egli stesso verifica, mediante prove proprie, che i rifiuti consegnati
corrispondono a quelli annunciati; c.

le eventuali limitazioni concernenti la quantità, il tenore in sostanze nocive o
la cerchia dei fornitori sono rispettate.

O tecnica sui rifiuti 17

814.600


Art. 42

Sorveglianza

1

L'autorità controlla almeno due volte all'anno gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e la loro gestione.

2

Se constata un difetto, l'autorità ingiunge al proprietario di porvi rimedio entro un congruo termine.

3

Se l'esercente non pone rimedio a un difetto grave entro il termine, l'autorità vi fa porre rimedio a spese dell'esercente medesimo. Nei casi urgenti ordina immediatamente le misure necessarie.

4

Se il trattamento dei rifiuti in modo conforme alle esigenze dell'ambiente non è più garantito, l'autorità decide la cessazione dell'incenerimento dei rifiuti.

Capitolo 6: Impianti di compostaggio

Art. 43

Ubicazione e sistemazione Per gli impianti di compostaggio nei quali sono riciclati all'anno più di 100 t di rifiuti compostabili valgono le seguenti esigenze: a.

non possono essere sistemati né in una zona (S 1, S 2, S 3) né in un'area di
protezione delle acque sotterranee; b.

devono essere recintati e gli accessi devono poter essere chiusi a chiave; c.

le costruzioni devono assicurare che l'acqua di rifiuto sia raccolta, evacuata,
se necessario trattata e possa quindi essere immessa in un impianto di
depurazione delle acque di rifiuto o in un collettore.


Art. 44

Gestione

1

L'esercente di un impianto di compostaggio ai sensi dell'articolo 43 deve: a.

al momento di accettare i rifiuti, controllare che siano compostabili; b.

registrare il peso dei rifiuti accettati e comunicare i dati almeno una volta
all'anno all'autorità; c.

far determinare almeno una volta all'anno il tenore del composto in metalli
pesanti e in sostanze nutritive.

2

Se, sulla base dell'allegato 4.5 dell'ordinanza del 9 giugno 198630 sulle sostanze, il composto non può essere fornito, il titolare ne deve informare l'autorità.

3

Se esistono circostanze particolari, l'autorità chiede analisi più frequenti rispetto a quanto prescritto dal capoverso 1 lettera c.

30

RS 814.013

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.600


Art. 45

Sorveglianza

1

L'autorità controlla regolarmente gli impianti di compostaggio e la loro gestione.

2

Se constata un difetto, l'autorità ingiunge all'esercente di porvi rimedio entro un congruo termine.

3

Se l'esercente non pone rimedio a un difetto grave entro un termine massimo di due anni, l'autorità decide la chiusura dell'impianto. Nei casi urgenti ordina la chiusura
immediata.

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 46


31

1

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali
concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono
in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e
dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

Sezione 2: Modificazione del diritto vigente

Art. 47

1. L'ordinanza del 12 novembre 198632 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) è
modificata come segue: Modificazione di un'espressione
....

...

...

31

Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

32

RS 814.014. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

O tecnica sui rifiuti 19

814.600

...

...

...

Allegato 1 cifra 45 cpv. 3
...

Allegato 2
Abrogato Allegato 3 cifra 21 Categoria 3, Codice 1472 e 1473
...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 6, titolo
...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 8, Codice 2240
...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 11, Codice 2850
...

Allegato 3 cifra 21 Categoria 12, Codice 3020 e 3043
...
3043 Abrogato Allegato 3 cifra 21 Categoria 13, Codice 3210, 3212 e 3250
...
L'allegato 3 diventa allegato 2
2. L'ordinanza del 9 giugno 198633 sulle sostanze è modificata come segue: Allegato 4.10 cifra 32 cpv. 2 e 3
...

33

RS 814.013. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.600

3. L'ordinanza del 19 ottobre 198834 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente
(OEIA) è modificata come segue: Allegato n. 40.4, 40.5 e 40.6
...

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 48

Scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani 1

Anche se non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettera c, le scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani possono ancora
essere consegnate fino al 1° agosto 1991 per essere riutilizzate ai sensi dell'articolo
13 o per essere riutilizzate in altro modo.

2

Anche se non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 38 capoverso 1 lettera b e 39 lettere b e c, le scorie possono ancora essere consegnate fino al 1° febbraio 1994
per essere riutilizzate ai sensi dell'articolo 13 o per essere riutilizzate in altro modo.


Art. 49

Rifiuti urbani separati dopo essere stati raccolti Anche se non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 14, i prodotti e gli oggetti
provenienti dai rifiuti urbani possono ancora essere consegnati fino al 1° febbraio
1992.


Art. 50

Annunci

I proprietari di impianti per rifiuti devono effettuare gli annunci alle autorità prescritti dalla presente ordinanza per la prima volta nel 1991.


Art. 51

Nuove discariche

A partire dal momento in cui esiste il piano di gestione dei rifiuti, ma al più tardi
entro il 1° febbraio 1996, i Cantoni possono autorizzare la sistemazione di una
nuova discarica soltanto se quest'ultima figura nel piano di gestione dei rifiuti.


Art. 52

Ulteriore gestione di una discarica esistente 1

L'esercente di una discarica esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve presentare, all'autorità, entro il 1° febbraio 1994, una domanda
ai sensi dell'articolo 26 per ottenere l'autorizzazione di gestione. Nella domanda devono figurare inoltre: a.

la prova della necessità della discarica; b.

le ricerche sulle condizioni idrologiche e geologiche del luogo della
discarica;

34

RS 814.011. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

O tecnica sui rifiuti 21

814.600

c.

i dati sulla costruzione della discarica, in particolare sull'esistenza di dispositivi per l'impermeabilizzazione, per il drenaggio e per la captazione e smaltimento dei biogas; d.

il progetto per la chiusura della parte esistente della discarica nonché, se necessario, il piano di risanamento; e.

i dati per le nuove tappe del progetto di costruzione secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera d.

2

Se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è titolare di un'autorizzazione di gestione, egli può depositare i rifiuti autorizzati in base a detta autorizzazione fino al momento della decisione della domanda ai sensi del capoverso 1, ma
al massimo fino al 1° febbraio 1996. Restano salve eventuali limitazioni dei rifiuti
autorizzati decretate dall'autorità prima della decisione della domanda ai sensi del
capoverso 1.

3

L'autorità decide sulla domanda ai sensi del capoverso 1 entro il 1° febbraio 1996.


Art. 53

Autorizzazione di gestire discariche esistenti 1

L'autorità accorda l'autorizzazione di gestire ai sensi dell'articolo 27 se: a.

la domanda è completa; b.

la necessità della discarica è provata; c.

è provato che gli effetti molesti o nocivi imputabili all'ulteriore gestione della
discarica potranno essere esclusi; d.

il mantenimento in funzione della discarica non renderà essenzialmente più
difficile eventuali provvedimenti di risanamento della parte della di scarica
esistente;

e.

per le nuove tappe sono soddisfatte le esigenze secondo l'allegato 2 cifre 2 e
3;

f.

per la parte esistente della discarica sono soddisfatte le esigenze secondo l'allegato 2 cifra 23 capoversi 6-9 e cifre 24 e 3.

2

Se sono soddisfatte soltanto le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a-e, l'autorità può accordare l'autorizzazione di gestione, imponendo tuttavia all'esercente un termine massimo di tre anni per soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 lettera f.

a35 Deposito di rifiuti urbani, fanghi di depurazione e altri rifiuti combustibili

1

L'autorità può autorizzare l'esercente di una discarica reattore a depositarvi ancora rifiuti urbani, fanghi di depurazione, rifiuti edili combustibili e altri rifiuti
combustibili, fino al 31 dicembre 1999, se: a.

l'autorizzazione di gestione in vigore al 1° aprile 1996 permette il deposito di
detti rifiuti; e

35

Introdotto dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.600

b.

il piano cantonale di gestione dei rifiuti prevede il deposito di detti rifiuti in
una discarica reattore.

2

L'autorità può autorizzare il deposito di residui provenienti dal trattamento biologico di rifiuti urbani, ancora fino al 31 marzo 2006, se: a.

le condizioni secondo il capoverso 1 sono adempite; b.

i rifiuti urbani sono separati in un impianto per i rifiuti esistente al 1° aprile
1996;

c.

i rifiuti urbani vengono bruciati in ragione di almeno il 50 per cento del loro
peso; e

d.

le parti organiche e il volume dei residui sono in gran parte ridotti grazie al
trattamento.


Art. 54

Depositi provvisori esistenti L'esercente di un deposito provvisorio esistente al momento dell'entrata in vigore
della presente ordinanza deve provvedere, entro il 1° febbraio 1993, ad adattarlo alle
esigenze di cui all'articolo 37.


Art. 55

Impianti d'incenerimento esistenti di rifiuti urbani L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani esistente al momento
dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve provvedere ad adattare l'impianto: a.

alle esigenze di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettera c non appena egli effettui modificazioni rilevanti al forno o alla caldaia, ma al più tardi entro il 1°
febbraio 1996;

b.

alle esigenze di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettere a e b non appena egli
effettui modificazioni rilevanti al forno o alla caldaia, ma al più tardi entro il
1° febbraio 2001.


Art. 56

Impianti d'incenerimento esistenti di rifiuti speciali L'esercente di un impianto d'incenerimento di rifiuti speciali esistente al momento
dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve provvedere ad adattarlo alle esigenze di cui all'articolo 41 entro il 1° febbraio 1994, se ciò richiede modificazioni
tecniche importanti.


Art. 57

Impianti di compostaggio esistenti 1

L'esercente di un impianto di compostaggio esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza deve provvedere, entro il 1° febbraio 1993, ad adattarlo alle esigenze di cui all'articolo 43 lettere b e c.

O tecnica sui rifiuti 23

814.600

2

Può continuare a gestire un impianto di compostaggio che si trovi nella zona di protezione delle acque sotterranee S 336 fino al 1° febbraio 1996.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 58

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

36

RU 1991 628

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.600

Allegato 137 (art. 32)

Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica 1

Discarica per materiali inerti Nelle discariche per materiali inerti si possono depositare soltanto: a.

materiali inerti ai sensi della cifra 11; b.

rifiuti edili ai sensi della cifra 12.

11

Materiali inerti I rifiuti sono considerati materiali inerti se, mediante analisi chimica, è provato che: a.

i rifiuti sono costituiti per più del 95 per cento in peso, con riferimento alla
sostanza secca, di componenti simili alle rocce come silicati, carbonati o alluminati; b.

i valori limite in metalli pesanti della seguente tavola non sono superati: Metalli pesanti

mg/kg
di rifiuto secco

Cadmio

10

Mercurio

2

Nichel

500

Piombo

500

Rame

500

Zinco

1000

c.

per estrazione da un campione di rifiuti frantumato (grandezza massima dei
grani 5 mm) con una quantità d'acqua distillata pesante dieci volte più del
campione non si dissolvono più di 5 g di rifiuto per ogni kg di sostanza
secca;

d.

i valori limite delle sostanze riportate nelle tavole seguenti non sono superati
nell'eluito dei rifiuti. Per stabilirlo occorre eseguire 2 test. Come eluente va
impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1, acqua distillata per il test 2. Non è necessario verificare che singoli valori
limite siano osservati quando in base alla composizione e alla provenienza
dei rifiuti è provato che detti valori limite non possono essere superati.
L'Ufficio federale emana direttive sull'esecuzione dei test di eluizione.

37

Aggiornato dal n. II dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 905).

O tecnica sui rifiuti 25

814.600

Test 1

Sostanza

Valore limite

Alluminio

1,0

mg/l

Arsenio

0,01 mg/l

Bario

0,5

mg/l

Cadmio

0,01 mg/l

Cobalto

0,05 mg/l

Cromo-III

0,05 mg/l

Mercurio

0,005 mg/l

Nichel

0,2

mg/l

Piombo

0,1

mg/l

Rame

0,2

mg/l

Stagno

0,2

mg/l

Zinco

1,0

mg/l

Test 2

Sostanza

Valore limite

Ammoniaca/Ammonio

0,5

mg N/l

Cianuri

0,01 mg CN/l

Cromo-VI

0,01 mg/l

Fluoruri

1,0

mg/l

Nitriti

0,1

mg/l

Solfiti

0,01 mg/l

Solfuri

0,01 mg/l

Fosfati

1,0

mg P/l

Carbonio organico disciolto (DOC) 20,0 mg C/l

Idrocarburi

0,5

mg/l

Composti del cloro organici, lipofili,poco
volatili

0,01 mg Cl/l

Solventi clorurati

0,01 mg Cl/l

Valore pH

6-12

12

Rifiuti edili 1

I rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se soddisfano le seguenti esigenze:

a.

detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali; b.

devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale
sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d'amianto,
vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade;

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.600

c.

devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno
e tessili nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2

Nelle discariche per materiali inerti può essere depositato materiale di scavo e di sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere riutilizzato per l'agricoltura.

2

Discariche per sostanze residue 1

Fatte salve le disposizioni del capoverso 7, in una discarica per sostanze residue possono essere depositate soltanto sostanze residue. Sono considerati tali i rifiuti che
soddisfano le esigenze di cui ai capoversi 2-6.

2

La composizione chimica di almeno il 95 per cento in peso dei rifiuti, riferito al peso della sostanza secca, deve essere nota, se necessario grazie ad analisi chimiche.

3

Mediante analisi chimiche occorre provare che: a.

in 1 kg di rifiuti, riferito alla sostanza secca, la quantità di carbonio organico
non supera i 50 g e quella di composti del cloro organici, lipofili e ad elevato
punto di ebollizione i 10 mg; b.

per estrazione da un campione di rifiuti frantumato (grandezza massima dei
grani 5 mm) con una quantità d'acqua distillata pesante dieci volte più del
campione non si dissolvono più di 5 g di rifiuto per ogni kg di sostanza
secca;

c.

i rifiuti hanno una capacità di neutralizzare gli acidi (basicità) di almeno 1
Mole per kg di sostanza secca, a meno che non si provi che non possono reagire con gli acidi diluiti; d.

i rifiuti, che entrano in contatto con altre sostanze residue, acqua o aria, non
possono formare né gas né sostanze facilmente idrosolubili.

4

Mediante 2 test occorre provare che i valori limite delle sostanze riportate nelle tavole seguenti non sono superati nell'eluito dei rifiuti. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1, acqua distillata per il
test 2. Non è necessario verificare che singoli valori limite siano osservati, quando in
base alla composizione e alla provenienza dei rifiuti è provato che detti valori limite
non possono essere superati. L'Ufficio federale emana direttive sull'esecuzione dei
test di eluizione.

Test 1

Sostanza

Valore limite

Alluminio

10,0 mg/l

Arsenio

0,1

mg/l

Bario

5,0

mg/l

Cadmio

0,1

mg/l

Cobalto

0,5

mg/l

Cromo-III

2,0

mg/l

O tecnica sui rifiuti 27

814.600

Sostanza

Valore limite

Mercurio

0,01 mg/l

Nichel

2,0

mg/l

Piombo

1,0

mg/l

Rame

0,5

mg/l

Stagno

2,0

mg/l

Zinco

10,0 mg/l

Test 2

Sostanza

Valore limite

Ammoniaca/Ammonio

5,0

mg N/l

Cianuri

0,1

mg CN/l

Cromo-VI

0,1

mg/l

Fluoruri

10,0 mg/l

Nitriti

1,0

mg/l

Solfiti

1,0

mg/l

Solfuri

0,1

mg/l

Fosfati

10,0 mg P/l

Carbonio organico disciolto (DOC) 50,0 mg C/l

Fabbisogno biochimico d'ossigeno (BSB5) 10,0 mg 02/l

Idrocarburi

5,0

mg/l

Composti del cloro organici, lipofili, poco volatili 0,05 mg Cl/l

Solventi clorurati

0,1

mg Cl/l

Valore pH

6-12

5

Occorre provare:

a.

mediante un test di tossicità batteriologica (p. es. test di respirazione, test dei
fanghi attivati), che gli eluiti secondo il capoverso 4 non hanno effetti tossici,
oppure

b.

che la composizione e la provenienza del rifiuto esclude qualsiasi effetto
tossico.

6

L'autorità può abbassare i valori limite di cui al capoverso 3 lettere a e b, se: a.

il detentore dei rifiuti ne fornisce più di 500 tonnellate all'anno dello stesso
tipo;

b.

per il detentore ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e
sopportabile sotto il profilo economico.

7

L'autorità può permettere all'esercente di una discarica per sostanze residue di depositarvi rifiuti ammessi per una discarica reattore ai sensi della cifra 3

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.600

a.

egli li deposita in compartimenti separati, in modo da escludere uno scambio
di sostanze con altri rifiuti; b.

detti compartimenti soddisfano le esigenze in materia di drenaggio del
percolato, di captazione e smaltimento dei biogas e di chiusura definitiva
delle discariche reattore.

3

Discariche reattore 1

Fatte salve le disposizioni dei capoversi 2 e 3, in una discarica reattore possono essere depositati soltanto i seguenti rifiuti:

a.

i rifiuti ammessi nelle discariche per materiali inerti (cifra 1); b.

le scorie provenienti da impianti d'incenerimento per rifiuti urbani, nonché
altre scorie con caratteristiche analoghe; c.

i rifiuti edili non combustibili; d.

i rifiuti che per quanto concerne la composizione, la solubilità nell'acqua e la
reattività sono assimilabili ai rifiuti ai sensi delle lettere a-c e non sono rifiuti
speciali.

e. ed f. ...

2

L'autorità può permettere che l'esercente di una discarica reattore depositi sostanze residue ai sensi della cifra 2, se egli le deposita in settori separati in modo tale da
escludere qualsiasi interreazione con altri rifiuti.

3

L'autorità può permettere in via eccezionale che l'esercente di una discarica reattore depositi in quantità limitata un determinato rifiuto speciale, se: a.

detto rifiuto non può né essere riciclato né essere trattato in altro modo; b.

la quantità e la composizione chimica vengono dichiarate in precedenza; c.

è provato che detto rifiuto per quanto concerne la composizione, la solubilità
nell'acqua e la reattività è assimilabile ai rifiuti ai sensi delle lettere a-c.

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Allegato 2

(art. 30)

Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione
e la chiusura definitiva di una discarica
1

Ubicazione

1

Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zone S 1, S 2, S 3) né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

2

Mediante indagini geotecniche e calcoli di assestamento che tengano conto, se necessario, di misure di costruzione complementari, occorre provare che lo stato del
sottosuolo e dei dintorni della discarica garantisce la stabilità a lungo termine della
discarica stessa ed esclude qualsiasi movimento del terreno suscettibile di compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori d'impermeabilizzazione, di
drenaggio e di captazione e smaltimento dei biogas. Occorre inoltre tener conto del
peso e delle caratteristiche dei rifiuti che si prevede di depositare nonché degli effetti
derivanti dall'invecchiamento e dalle intemperie.

3

Occorre provare che la prevista ubicazione non si trova in una regione esposta a rischi di inondazione, di caduta di pietre, di smottamenti, di caduta di valanghe o
d'erosione particolarmente gravi.

4

Occorre provare che la prevista ubicazione non si trova in una regione che presenti le seguenti caratteristiche: a.

regione con rocce permeabili contenenti falde freatiche che si prestano all'approvvigionamento idrico o regione che si presta alla rialimentazione
artificiale come pure le regioni immediatamente circostanti; b.

regione carsica le cui acque sotterranee rivestono un'importanza per l'estrazione di acqua potabile; c.

regione con rocce permeabili o fissurate contenenti falde freatiche o sita nel
bacino d'alimentazione di sorgenti per le quali esiste un interesse pubblico in
vista dell'approvvigionamento in acqua potabile.

5

Occorre provare che le caratteristiche del sottosuolo fanno apparire poco probabile qualsiasi infiltrazione del percolato. Di regola detta prova è considerata fornita se ci
si trova in presenza di strati naturali, in larga misura omogenei, il cui spessore è di
almeno 7 m e il cui coefficiente di permeabilità k è al massimo di 1 × 10-7 m/s. Se gli

strati naturali hanno uno spessore inferiore a 7 m, è possibile tener conto di strati
supplementari aggiunti secondo le regole del genio civile.

6

Le prove di cui ai capoversi 3-5 vanno fornite mediante indagini geologiche e idrologiche. Per le discariche per materiali inerti è sufficiente, fra dette prove, fornire
quelle di cui al capoverso 4 o 5.

7

È vietato sistemare discariche reattore sotterranee.

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2

Sistemazione 21

Prescrizioni generali 1

Le modificazioni temporanee del terreno devono essere, per quanto possibile, consone alla natura del sito.

2

Grazie al loro dimensionamento e alla scelta dei materiali occorre garantire che i dispositivi, segnatamente quelli per l'impermeabilizzazione, il drenaggio e la
captazione e smaltimento dei biogas funzionino in modo sicuro anche a lun-go
termine. Allo scopo occorre tener conto dei processi fisici, chimici e biolo-gici che si
svolgono nella discarica durante la sistemazione, la gestione e dopo la chiusura
definitiva.

22

Impermeabilizzazione 1

Il fondo e i fianchi delle discariche devono essere resi impermeabili. Fanno eccezione le discariche per materiali inerti per le quali è stata fornita la prova ai sensi
della cifra 1 capoverso 4.

2

Se una discarica, per la quale è richiesta l'impermeabilizzazione, viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve essere impermeabilizzata separatamente. Ciò vale anche
per i comportamenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (allegato 1
cifra 3 cpv. 2).

3

L'impermeabilizzazione deve impedire a lungo termine l'infiltrazione del percolato nel sottosuolo; occorre tener conto delle caratteristiche del sottosuolo, della pendenza del fondo e dei fianchi della discarica nonché delle caratteristiche dello strato di
drenaggio. Di solito è sufficiente una delle seguenti impermeabilizzazioni: a.

impermeabilizzazione minerale: deve avere uno spessore di almeno 80 cm e
un coefficiente di permeabilità k inferiore o pari a 1 × 10-9 m/s e deve essere formata da almeno tre strati ognuno dei quali è impermeabilizzato e protetto
individualmente contro l'essiccamento; b.

impermeabilizzazione con un rivestimento di asfalto: deve avere uno
spessore di almeno 7 cm e deve essere posato su uno strato atto a fungere da
fondamenta e da legante nonché essere impermeabilizzato in modo che
l'indice di vuoto, determinato su un campione, non superi il 3 per cento; c.

impermeabilizzazione mediante fogli di plastica: deve avere uno spessore di
almeno 2,5 mm e deve essere posata su un'impermeabilizzazione minerale ai
sensi della lettera a avente uno spessore di almeno 50 cm; d.

altre impermeabilizzazioni: mediante prove di laboratorio e prove eseguite
sul posto occorre provare che tali impermeabilizzazioni sono almeno
equivalenti a quelle delle lettere a-c.

4

L'efficienza dell'impermeabilizzazione deve essere controllata durante la sua messa in opera e prima dell'inizio delle attività di deposito; i risultati dei controlli vanno
messi a verbale e conservati.

O tecnica sui rifiuti 31

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23

Drenaggio

1

La discarica deve essere sistemata in modo tale che il percolato scorra liberamente per gravità senza che possa accumularsi né sull'impermeabilizzazione né dietro argini di separazione. Allo scopo occorre in particolare che il fondo della discarica
abbia una pendenza sufficiente.

2

Le discariche, per le quali è richiesta l'impermeabilizzazione, devono disporre di un dispositivo di drenaggio costituito dai seguenti elementi: a.

sul fondo e sui fianchi della discarica: uno strato di drenaggio di buona permeabilità realizzato in modo tale che le particelle fini provenienti dal corpo
della discarica non possano comprometterne il buon funzionamento
nemmeno a lungo termine; b.

all'interno dello strato di drenaggio: condotte di drenaggio destinate a raccogliere e a evacuare l'acqua d'infiltrazione; c.

sotto l'impermeabilizzazione: un dispositivo di drenaggio ai sensi delle
lettere a e b, se dal sottosuolo o dai lati della discarica esiste il rischio di
infiltrazioni di acqua.

3

Se la discarica viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve disporre di un dispositivo di drenaggio indipendente che possa essere controllato individualmente. Ciò
vale anche per i compartimenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore
(allegato 1 cifra 3 cpv. 2).

4

Le condotte di drenaggio devono essere disposte in modo tale che alla fine dell'assestamento del terreno presentino una pendenza di almeno il 2 per cento.

5

Nelle condotte principali e negli altri elementi importanti del dispositivo di drenaggio si devono poter effettuare, in qualsiasi momento, controlli e lavori di manutenzione.

6

L'acqua raccolta e convogliata grazie al dispositivo di drenaggio deve, se necessario dopo un trattamento adeguato, essere immessa in un canale di raccolta o in un
impianto di depurazione delle acque di rifiuto. L'acqua raccolta all'interno del corpo
della discarica deve essere immessa separatamente dalle altre acque raccolte. I dispositivi devono garantire la possibilità di prelevare campioni e di effettuare misure
del deflusso in occasione di ogni immissione.

7

Se l'acqua raccolta è destinata ad essere immessa in un canale di raccolta, occorre garantire, mediante dispositivi idonei, che, se necessario, essa possa essere in qualsiasi momento trattata o immessa in un impianto di depurazione delle acque di
rifiuto.

8

I ruscelli che attraversano il perimetro della discarica devono essere captati, al più tardi dopo la chiusura definitiva della discarica, deviati in modo da passare, allo
scoperto, accanto alla discarica.

9

Nelle immediate vicinanze della discarica dovranno essere sistemati punti di prelievo di campioni di acqua sotterranea, di cui almeno tre a valle e almeno uno a
monte della discarica.

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24

Dispositivo di captazione e smaltimento dei biogas 1

Al fine di osservare i valori limite d'emissione, le discariche reattore devono essere munite di dispositivi che permettano di raccogliere, convogliare e riciclare o trattare
in altro modo tutti i gas della discarica. Se la discarica viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve avere un dispositivo di captazione e smaltimento dei biogas regolabile e controllabile individualmente.

2

Le discariche per sostanze residue e i compartimenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (allegato 1 cifra 3 cpv. 2) devono essere muniti di dispositivi
come condotte collettrici o sifoni applicati alle condotte di drenaggio, i quali assicurino, se necessario, che i gas possano essere raccolti.

3

Chiusura definitiva 1

Se nella discarica o nell'eventuale tappa non si depositano più rifiuti, la superficie va ricoperta. La superficie della ricopertura deve avere una pendenza sufficiente a
impedire il ristagno dell'acqua.

2

Se a causa della composizione del percolato occorre impedire che l'acqua piovana possa infiltrare nella discarica, la superficie della discarica va resa impermeabile non
appena il contenuto della discarica si sia assestato. L'impermeabilizzazione della superficie va a sua volta coperta con un adeguato strato drenante.

3

Inoltre, non appena il contenuto della discarica si è assestato, detto strato drenante va a sua volta ricoperto di uno strato di copertura adatto alla coltura. Quest'ultimo
strato va concepito in modo tale da escludere, anche a lungo termine, che l'impiego
previsto danneggi l'impermeabilizzazione.

4

La superficie di una discarica chiusa definitivamente va sistemata in modo che sembri il più naturale possibile e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con
una vegetazione consona al luogo.