1 Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze superiori a 600 chilometri, e nel traffico combinato transalpino accompagnato, la Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviario e a terzi i costi non coperti delle offerte di trasporto da essa ordinate ed effettivamente fornite.7
2 L'UFT determina le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.
2bis Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze inferiori a 600 chilometri, la Confederazione può versare un'indennità forfettaria per spedizione. Tale indennità è superiore a quella versata per spedizione su distanze superiori a 600 chilometri. L'UFT stabilisce l'importo dell'indennità per spedizione.8
3 Le imprese di trasporto ferroviario e i terzi che rivendicano il diritto ai contributi d'esercizio presentano ogni anno un'offerta all'UFT.
4 L'offerta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
- il numero di treni;
- b.
- il numero di spedizioni;
- c.
- i contributi assegnati da terzi;
- d.
- un conto di previsione.
5 Per la procedura di ordinazione relativa al trasporto di autocarri accompagnati l'UFT può stabilire un periodo di più anni.
6 Se accetta un'offerta, l'UFT conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce in particolare l'offerta di trasporto ordinata e l'importo dei contributi d'esercizio nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d'esercizio.