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281.35

Ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(OTLEF)

del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 16 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento1 (LEF),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza regola le tasse e le indennità riscosse da uffici, autorità e altri organi che in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali compiono operazioni nel quadro di un'esecuzione forzata, di una procedura concordataria o di una moratoria straordinaria.

2 Per operazioni non espressamente previste nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo; l'autorità di vigilanza può stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano.

Art. 2 Vigilanza

L'autorità di vigilanza sorveglia l'applicazione della presente ordinanza; gli ufficiali esecutori e quelli dei fallimenti, gli amministratori speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono interporre ricorso (art. 18 e 19 LEF).

Art. 3 Conteggio delle spese

Una parte può domandare che sia allestito, a sue spese, un conteggio particolareggiato delle spese indicante gli articoli della presente ordinanza che sono stati applicati; la tassa è stabilita secondo l'articolo 9.

Art. 4 Calcolo secondo la durata dell'operazione

1 Quando la tassa è calcolata secondo la durata dell'operazione, il tempo impiegato per il viaggio o la trasferta non si conta.

2 Ogni frazione di mezz'ora conta per una mezz'ora.

3 La durata dell'operazione dev'essere indicata nel verbale relativo all'operazione.

Art. 5 Calcolo secondo il numero di pagine

1 Quando la tassa è calcolata secondo il numero di pagine di un documento, ogni pagina iniziata conta per una pagina intera.

2 Le pagine che contengono soltanto testi standard, come testi di legge o note esplicative, non si contano.

Art. 9 Stesura di atti

1 La tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nella presente ordinanza è di:

a.
8 franchi per pagina, fino a 20 esemplari;
b.
4 franchi per pagina, per ogni ulteriore esemplare.

1bis Se la stesura di un atto dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.2

2 La stesura di documenti concernenti la riscossione o il versamento di denaro e la stesura di copie che rimangono all'ufficio sono esenti da tassa.

3 L'ufficio può riscuotere una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia di atti esistenti.

4 Per la compilazione di moduli di domanda può essere riscossa una tassa di 5 franchi al massimo.

2 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

Art. 103 Comunicazioni telefoniche e invii per telefax

1 Per ogni comunicazione telefonica può essere riscossa una tassa di 5 franchi.

2 Per l'invio di un atto via telefax può essere riscossa una tassa di 1 franco. Se l'atto comprende più di 5 pagine, la tassa è aumentata di 1 franco ogni 5 pagine supplementari.

3 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

Art. 10bis 4

Se l'ufficio ha già tentato almeno una volta senza successo di notificare al debitore un precetto esecutivo, un avviso di pignoramento o una comminatoria di fallimento e in seguito il debitore è invitato per scritto a ritirare personalmente il documento presso l'ufficio d'esecuzione, la tassa riscossa per questo invio ammonta a 8 franchi.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

Art. 11 Pubblicazioni

La tassa per una pubblicazione è di 40 franchi al massimo; se il tempo impiegato supera la mezz'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.

Art. 12 Consultazione di atti e informazioni

1 La tassa per la consultazione di atti o per le informazioni concernenti il loro contenuto è di 9 franchi. La consultazione di titoli di credito (art. 73 LEF) e le informazioni che li concernono sono esenti da tassa.

2 Se il tempo impiegato supera la mezz'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.

3 Se le informazioni sono date per scritto, la tassa è aumentata della tassa prevista nell'articolo 9.

Art. 12a5 Domanda di informazioni su procedimenti esecutivi

1 La tassa forfetaria per un estratto scritto del registro delle esecuzioni è di 17 franchi, indipendentemente dal numero di pagine.

2 Se l'estratto è inoltrato al richiedente per posta, telefax o posta elettronica, la tassa comprensiva di recapito è di 18 franchi. Se il richiedente desidera un invio raccomandato, la tassa comprensiva di recapito è di 22 franchi.

3 Per l'estratto scritto del registro delle esecuzioni non è riscossa nessuna tassa se il diritto federale prevede che le autorità giudiziarie e amministrative devono essere informate.6

5 Introdotto dal n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).

Art. 12b7 Domanda secondo l'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF

1 La tassa forfetaria per la domanda secondo l'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ammonta a 40 franchi. Il pagamento della tassa copre tutte le fasi procedurali successive e tutte le spese.

2 Il richiedente è tenuto a pagare la tassa in ogni caso e indipendentemente dall'esito della procedura.

7 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4585).

Art. 13 Spese in generale

1 Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate.8

2 Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate.

3 Non devono essere rimborsate:

a.
le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa;
b.
le spese generali di telecomunicazione;
c.9
fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale;
d.10
...
e.11
le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a.

4 Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto.12

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

9 Nuovo testo giusta il n. II 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

10 Abrogata dal n. I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

11 Introdotta dal n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).

12 Introdotto dal n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

Art. 14 Indennità di trasferta, rimborso delle spese

1 L'indennità di trasferta, comprese le spese di trasporto, è di 2 franchi per chilometro percorso all'andata e al ritorno.

2 L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200113 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers).14

3 In casi speciali, se l'ubicazione discosta di una località provoca una perdita di tempo o spese che rendono manifestamente insufficiente l'indennità prevista ai capoversi 1 e 2, l'autorità di vigilanza può aumentarne adeguatamente l'importo.

13 RS 172.220.111.31

14 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

Art. 15 Pluralità di operazioni

1 Se occorrono parecchie operazioni, esse devono essere compiute, nel limite del possibile, congiuntamente; l'indennità di trasferta è ripartita in parti uguali fra le diverse operazioni.

2 Se le operazioni sono compiute in luoghi diversi, l'indennità è ripartita fra le diverse operazioni proporzionalmente alla distanza.

Art. 15a15 Tasse nel gruppo e-LEF16

1 Se la domanda d'esecuzione o la domanda di estratto del registro delle esecuzioni è presentata in un gruppo di utenti chiuso secondo l'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 giugno 201017 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (gruppo e-LEF), l'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote dall'ufficio di esecuzione interessato le seguenti tasse:

Tassa per domanda in franchi

per le prime 1000 domande

1.-

dalla 1001a alla 5000a domanda

-.90

dalla 5001a alla 10 000a domanda

-.80

a partire da 10 001 domande

-.70 .18

2 Se un Cantone utilizza un'applicazione centrale per tutti gli uffici di esecuzione e le tasse secondo il capoverso 1 possono essere addebitate mediante un'unica fattura, queste sono calcolate tenendo conto della somma di tutte le domande presentate a tutti gli uffici di esecuzione.

3 Se la fatturazione richiede un onere straordinario, la tassa ammonta a 40 franchi. Se il tempo impiegato supera la mezz'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.19

4 La riscossione di tali tasse compete all'UFG o a un servizio da esso incaricato.20

5 ...21

15 Introdotto dal n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

17 RS 272.1

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

21 Abrogato dal n. I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

Art. 15b22 Rimborso di spese nel gruppo e-LEF

1 Per l'adesione al gruppo e-LEF è riscosso un importo unico di 500 franchi.

2 Dal secondo anno civile ogni partecipante al gruppo e-LEF versa 200 franchi all'anno per il rinnovo dell'accesso al gruppo.

3 Per il rilascio e per ogni rinnovo dei certificati sulle firme degli uffici d'esecuzione sono riscossi 50 franchi.

4 Se è necessario ricorrere a terzi, tutte le relative spese, in particolare gli onorari dei periti, sono rimborsate dal partecipante che le ha causate.

5 L'UFG o un servizio da esso incaricato effettua la fatturazione.

22 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

Capitolo 2: Tasse riscosse dall'ufficio d'esecuzione

Art. 16 Precetto esecutivo

1 La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente:

Ammontare del credito/franchi

Tassa/franchi

fino a

100

7.-

oltre

100

fino a 500

20.-

oltre

500

fino a 1 000

40.-

oltre

1 000

fino a 10 000

60.-

oltre

10 000

fino a 100 000

90.-

oltre

100 000

fino a 1 000 000

190.-

oltre

1 000 000

400.-

2 La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1.

3 La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo.

4 La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito.

Art. 19 Incasso e versamento

1 La tassa per l'incasso di un pagamento e il versamento dell'importo al creditore, calcolata secondo la somma versata, è la seguente:

Montant en francs

Emolument en francs

fino a

1000

5.-

oltre

1000

5 per mille
ma al massimo 500.-

2 I versamenti a una cassa di deposito e i prelevamenti dalla stessa effettuati dall'ufficio sono esenti da tassa (art. 9 LEF).

3 Le spese per il versamento al creditore di somme incassate per lui sono a suo carico.

Art. 20 Esecuzione del pignoramento

1 La tassa per l'esecuzione del pignoramento, compresa la stesura dell'atto di pignoramento, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente:

Credito/franchi

Tassa/franchi

fino a

100

10.-

oltre

100

fino a 500

25.-

oltre

500

fino a 1 000

45.-

oltre

1 000

fino a 10 000

65.-

oltre

10 000

fino a 100 000

90.-

oltre

100 000

fino a 1 000 000

190.-

oltre

1 000 000

400.-

2 La tassa per un pignoramento infruttuoso è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1, ma di 10 franchi almeno. La tassa per un tentativo di pignoramento rimasto senza esito è di 10 franchi.

3 Se l'esecuzione del pignoramento dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.

4 La tassa per la registrazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione è di 5 franchi se in seguito a pagamento, ritiro della domanda di proseguimento, sospensione o annullamento dell'esecuzione non vi è stato pignoramento.

Art. 22 Completamento del pignoramento e pignoramento successivo, partecipazione al pignoramento e revisione di pignoramenti di redditi

1 La tassa per il completamento del pignoramento (art. 110 e 111 LEF) e per il pignoramento successivo, d'ufficio (art. 145 LEF) o su domanda di un creditore, è stabilita secondo l'articolo 20.

2 La tassa per l'annotazione della partecipazione al pignoramento di un nuovo creditore senza completamento del pignoramento è di 6 franchi.

3 La tassa per la revisione del pignoramento di redditi (art. 93 LEF) è pari alla metà di quella prevista nell'articolo 20 capoverso 1.

Art. 23 Pignoramento per diversi crediti

1 Il pignoramento simultaneo per diversi crediti contro il medesimo debitore è considerato pignoramento unico. La tassa è calcolata sull'ammontare complessivo dei crediti.

2 Le tasse e le spese sono ripartite fra le singole esecuzioni in proporzione all'ammontare dei crediti.

3 Tasse e spese e supplementari sono addebitate singolarmente al creditore che le ha causate.

Art. 24 Copie dell'atto di pignoramento

La tassa per la copia di un atto di pignoramento (art. 112 LEF) o di un'annotazione aggiuntiva (art. 113 LEF) è stabilita secondo l'articolo 9 capoverso 1.

Art. 25 Documenti comprovanti il diritto di terzi

La tassa per la presentazione di documenti comprovanti il diritto di terzi in una procedura di pignoramento, sequestro o ritenzione è a carico del richiedente ed è stabilita secondo l'articolo 12.

Art. 26 Custodia di beni mobili

1 La tassa per la custodia di titoli pignorati, sequestrati o consegnati per realizzazione di pegno ammonta, per mese, allo 0,3 per mille del valore quotato in borsa oppure, in mancanza di quest'ultimo, del valore di stima, ma al massimo a 500 franchi complessivamente per ogni deposito.

2 La tassa per la custodia di titoli di pegno chiesti al creditore nella procedura per la realizzazione del pegno immobiliare ammonta, per mese, allo 0,1 per mille del valore nominale, ma al massimo a 500 franchi complessivamente per ogni deposito.

3 La tassa per la custodia di altri oggetti di valore è di 5 franchi al mese per ogni oggetto.

4 Per la custodia di oggetti di uso corrente o di consumo, l'ufficio stabilisce una tassa adeguata tenendo conto del valore di stima.

Art. 27 Amministrazione di fondi

1 La tassa per l'amministrazione di fondi, compresa la conclusione di contratti di locazione o d'affitto, la tenuta dei libri e la contabilità, è del 5 per cento delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l'amministrazione.

2 Se il fondo non è utilizzato, la tassa annuale è dell'1 per mille del valore di stima.

3 Le spese amministrative effettive (spese generali, esborsi in contanti) contano come spese.

4 In casi speciali, l'autorità di vigilanza può aumentare adeguatamente la tassa.

Art. 28 Stima di pegni

Le tasse e le spese per la stima di pegni manuali e di fondi nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, compresa la stesura del verbale, sono stabilite secondo l'articolo 20.

Art. 29 Elenco degli oneri e condizioni d'incanto

1 La tassa per l'allestimento dell'elenco degli oneri è di 300 franchi per ogni fondo.

2 La tassa per la determinazione delle condizioni d'incanto è di 150 franchi per ogni fondo.

3 La tassa per la determinazione di condizioni d'incanto speciali per beni mobili è di 100 franchi.

4 La tassa per l'epurazione dell'elenco degli oneri e la determinazione delle condizioni d'incanto per gli incanti successivi è pari alla metà di quelle previste nei capoversi 1 e 2.

Art. 30 Incanto, vendita a trattative private e liquidazione

1 La tassa per la preparazione e l'esecuzione di un incanto, di una vendita a trattative private o di una liquidazione, compresa la stesura del verbale, è calcolata:

a.
in caso d'incanto, secondo il prezzo totale d'aggiudicazione;
b.
in caso di vendita a trattative private, secondo il prezzo totale;
c.
in caso di liquidazione, secondo il ricavo totale della vendita.

2 Essa è di:

Prezzo d'aggiudicazione, prezzo o ricavo in franchi

Tassa/franchi

fino a

500

10.-

oltre

500

fino a 1 000

50.-

oltre

1 000

fino a 10 000

100.-

oltre

10 000

fino a 100 000

200.-

oltre

100 000

2 per mille

3 La tassa non può in nessun caso superare il ricavo della realizzazione.

4 Se non si trova acquirente, la tassa è calcolata secondo il valore di stima ed è ridotta della metà, ma ammonta al massimo a 1000 franchi.

5 Se la realizzazione dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.

6 Le spese per gli ausiliari e i locali contano come spese.

7 La tassa per la registrazione della domanda di realizzazione è di 5 franchi se in seguito a pagamento, ritiro della domanda o sospensione dell'esecuzione la realizzazione non ha luogo. Se il ritiro della domanda o il pagamento avviene soltanto dopo la pubblicazione, la tassa è stabilita secondo il capoverso 4.

Art. 31 Realizzazione da parecchie esecuzioni

Se oggetti provenienti da diverse esecuzioni sono realizzati contemporaneamente, la tassa di realizzazione è calcolata sul ricavo totale. L'importo è ripartito fra le singole esecuzioni in proporzione al prezzo di vendita dei rispettivi oggetti o, in mancanza di un acquirente, in proporzione al valore di stima.

Art. 32 Notificazioni al registro fondiario

La tassa per la notificazione in duplo di un cambiamento di proprietà all'ufficiale del registro fondiario e per la domanda concernente le cancellazioni e mutazioni necessarie (art. 150 cpv. 3 LEF) è di 100 franchi.

Art. 33 Incasso e consegna del ricavo

La tassa per l'incasso del ricavo della realizzazione e dei pagamenti provenienti da pignoramenti del reddito nonché per il loro versamento al creditore è stabilita secondo l'articolo 19; gli importi a carico dell'acquirente non contano come ricavo della realizzazione.

Art. 34 Graduatoria e piano di distribuzione

1 La tassa per l'allestimento della graduatoria e del piano di distribuzione è di:

a.
25 franchi per la prima pagina se si tratta di beni mobili o di crediti;
b.
70 franchi per la prima pagina se si tratta di fondi soli o congiunti con beni mobili o crediti;
c.
8 franchi per ogni pagina supplementare.

2 La tassa per il conteggio di un pignoramento del reddito è di 10 franchi per esecuzione se non è necessario un piano di distribuzione.

Art. 35 Assegnazione dei crediti

1 La tassa per l'assegnazione di crediti dell'escusso a titolo di pagamento (art. 131 cpv. 1 LEF) è stabilita per analogia secondo l'articolo 19 capoverso 1.

2 La tassa per l'assegnazione di crediti dell'escusso a scopo di incasso (art. 131 cpv. 2 LEF) è di 20 franchi.

Art. 37 Riserva della proprietà

1 La parte che domanda all'ufficio d'esecuzione un'operazione relativa all'iscrizione di un patto di riserva della proprietà giusta il regolamento del 19 dicembre 191023 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà deve pagare la tassa seguente:

Debito scoperto/franchi

Tassa/Franchi

a.
per l'iscrizione del patto di riserva di proprietà:

fino a 1 000

25.--

oltre 1 000 fino a 5 000

50.--

oltre 5 000 fino a 10 000

60.--

oltre 10 000

6 per mille
ma al massimo 150.--

b.
per l'iscrizione di una cessione

10.--

c.
per la consultazione del registro o per una
informazione sul suo contenuto

9.--

d.
per gli estratti, le attestazioni e le comunicazioni scritte, per ogni pagina

8.--

2 La radiazione di un'iscrizione e l'attestazione di operazioni sul contratto giusta il capoverso 1 lettere a e b sono esenti da tassa.

3 In caso di vendita della stessa cosa a parecchi acquirenti domiciliati nel medesimo circondario è dovuta una tassa sola.

Art. 38 Determinazione del minimo vitale

1 La determinazione, al di fuori di un'esecuzione forzata, del minimo vitale del debitore è sottoposta a una tassa di 40 franchi a carico del richiedente.

2 Se l'operazione richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.

Art. 40 Inventario

La tassa per l'allestimento di un inventario (art. 162 e 163 LEF) è di 40 franchi per ogni mezz'ora.

Art. 42 Altre iscrizioni

La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi.

Capitolo 3: Tasse nella procedura di fallimento

Art. 43 Campo d'applicazione

Le tasse previste negli articoli 44 a 46 si applicano tanto all'amministrazione ordinaria quanto all'amministrazione speciale del fallimento.

Art. 44 Determinazione dell'attivo

La tassa è di 50 franchi per ogni mezz'ora per:

a.
la chiusura, l'apposizione dei sigilli e altre misure cautelari;
b.
l'interrogatorio del fallito o di altre persone;
c.
l'accertamento e la stima degli attivi;
d.
la bella copia dell'inventario;
e.
l'allestimento dell'elenco provvisorio dei creditori.
Art. 45 Assemblea dei creditori

La tassa per la redazione del rapporto destinato all'assemblea dei creditori e per la presidenza dell'assemblea, compresa la stesura del verbale, è calcolata secondo l'attivo rivelato dall'inventario e ammonta a:

Attivo/Franchi

Tassa/Franchi

fino a 500 000

400.-

oltre 500 000

1000.-

Art. 46 Altre operazioni

1 La tassa è di:

a.
20 franchi per l'iscrizione e la verificazione di ogni credito, compresi la redazione, la bella copia e il deposito della graduatoria;
b.
20 franchi per una decisione concernente una rivendicazione;
c.
200 franchi per l'allestimento del conto finale, dello stato di ripartizione e del rapporto finale destinato al giudice che ha dichiarato il fallimento; se l'operazione richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di 50 franchi per ogni mezz'ora supplementare;
d.
20 franchi per la cessione di pretese su richiesta di un creditore.

2 Per il resto, le tasse sono stabilite per analogia secondo:

a.
gli articoli 26 e 27 per la custodia e l'amministrazione dei beni della massa;
b.
l'articolo 19 per la riscossione di crediti e il pagamento di debiti della massa;
c.
gli articoli 29, 30, 32 e 36 per la realizzazione dei beni della massa;
d.
l'articolo 33 per la ripartizione del ricavo.

3 L'indennità per ogni mezz'ora di seduta è di:

a.
60 franchi per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario;
b.
50 franchi per gli altri membri della delegazione dei creditori e per l'amministratore del fallimento, se non funge da segretario.

4 Per operazioni fuori seduta, l'indennità al presidente e agli altri membri della delegazione dei creditori è di 50 franchi per ogni mezz'ora.

Art. 47 Procedure complesse

1 Se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato.

2 Per queste procedure l'autorità di vigilanza può inoltre aumentare la tariffa delle indennità dei membri della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 e 4), che l'amministrazione sia ordinaria o speciale.

Capitolo 4: Tasse giudiziarie

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4825 Tassa per la decisione

1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile26, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente:

Valore litigioso/franchi

Tassa/franchi

fino a

1000

40-150

oltre

1000

fino a

10 000

50-300

oltre

10 000

fino a

100 000

60-500

oltre

100 000

fino a

1 000 000

70-2000

oltre

1 000 000

500-4000

2 La tassa per la decisione giudiziaria sull'esecutività di una decisione estera secondo l'articolo 271 capoverso 3 LEF ammonta al massimo a 1000 franchi.

3 Non è riscossa alcuna tassa per le decisioni concernenti la garanzia o l'esecuzione di una pretesa che rientra in uno degli ambiti di cui all'articolo 114 CPC.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

26 RS 272

Art. 49 e 5027

27 Abrogati dal n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

Sezione 2: Cause in materia di esecuzione e fallimento

Art. 52 Dichiarazione del fallimento

La tassa per la decisione concernente la dichiarazione del fallimento è di:

a.
40 a 200 franchi nei casi non litigiosi;
b.
50 a 500 franchi nei casi litigiosi.
Art. 53 Altre decisioni del giudice del fallimento

La tassa è di 40 a 200 franchi per:

a.
i provvedimenti cautelari;
b.
la sospensione del fallimento;
c.
l'applicazione della procedura sommaria;
d.
la revoca del fallimento;
e.
la chiusura del fallimento.

Sezione 3:
Procedura di concordato, appuramento dei debiti e moratoria
straordinaria

Art. 54 Moratoria concordataria

La tassa per le decisioni del giudice del concordato è di 200 a 2500 franchi; in casi speciali, egli può aumentarla fino a 5000 franchi.

Art. 55 Onorario degli organi

1 Il giudice del concordato stabilisce globalmente l'onorario del commissario e, in caso di liquidazione mediante transazione, l'onorario dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori.

2 In caso di omologazione di un concordato dopo il fallimento, l'autorità di vigilanza stabilisce globalmente l'onorario dell'amministrazione del fallimento.

3 Per stabilire l'onorario secondo i capoversi 1 e 2 è tenuto conto segnatamente della difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro, del tempo impiegato e delle spese.

Art. 57 Moratoria straordinaria

Le tasse e gli onorari per la procedura di moratoria straordinaria sono stabiliti per analogia secondo gli articoli 40, 54 e 55.

Sezione 4: ...

Art. 58 a 6028

28 Abrogati dall'all. 1 n. 3 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

Sezione 5: Ricorso e procedura di reclamo; indennità alle parti

Art. 61 Tasse

1 L'autorità giudiziaria superiore cui sono deferite le decisioni adottate nell'ambito di una procedura sommaria in materia di esecuzione (art. 251 CPC29) può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l'importo della tassa prevista per l'autorità di prima istanza.30

2 Sono esenti da tassa:

a.
la procedura di reclamo e il ricorso contro una decisione sul reclamo (art. 17-19 LEF);
b.31
la procedura di reclamo davanti al giudice della moratoria, a quello del fallimento e all'autorità dei concordati nella procedura di moratoria, di fallimento o di concordato concernente una banca.

29 RS 272

30 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

31 L'art. 60 cpv. 2 lett. b è ora privo d'oggetto. Dal 1° lug. 2004, rispettivamente 1° ago. 2005, moratoria, di fallimento e concordato concernenti le banche sono regolati negli art. 33-37g della L sulle banche (RS 952.0).

Art. 62 Indennità alle parti

1 ...32

2 Nella procedura di reclamo giusta gli articoli 17 a 19 LEF non è riconosciuta nessuna indennità alle parti.

32 Abrogato dal n. II 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 63

1 L'ordinanza del 7 luglio 197133 sulle tasse previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è abrogata. Essa si applica tuttavia alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 1996 e per le quali il conteggio è stabilito più tardi.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.