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1

Ordinanza

sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO)1 del 30 agosto 1995 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 2, 24 capoverso 3, 35 capoverso 2 e 47 capoversi 1 e 3
della legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (legge),3 ordina: Sezione 1: Assoggettamento alla tassa

Art. 1

Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione 1

…4

2

Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis della legge colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità.

3

L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater della legge è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI.


Art. 2

Esenzione dalla tassa per danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile5 1

Si dà danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. b della legge) quando l'assoggettato all'obbligo militare non è più abile al servizio in seguito a un'infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o civile.

RU 1995 4324 1

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685).

2

RS 661

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

4

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

5

Nuova denominazione giusta il n. 5 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

661.1

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 2

661.1

2

Chiunque è dispensato dal servizio per un danno causato alla salute dal servizio militare o civile è esentato dalla tassa soltanto per la durata della dispensa.


Art. 3


6

Personale militare

Per personale militare ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge si intendono i membri delle formazioni di professionisti di cui agli articoli 47 e 101 della legge militare del 3 febbraio 19957 (LM).


Art. 4


8

Anno trascorso all'estero Per anno trascorso all'estero secondo l'articolo 4a della legge si intendono dodici mesi civili consecutivi durante i quali il cittadino svizzero, indipendentemente dalla sua età: a. era domiciliato all'estero; o b. vi soggiornava con relativo congedo secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.


Art. 5


9

Militari non incorporati I militari che, secondo l'articolo 60 capoverso 1 LM10 e l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 200311 sull'organizzazione dell'esercito, non sono incorporati in una formazione, sono assoggettati alla tassa per gli anni durante i quali non prestano il servizio militare che deve essere prestato dalle persone di medesimo grado, medesima funzione e medesima età obbligate a prestare servizio.

a12 Computo dei servizi di protezione civile Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della legge è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato nell'anno di assoggettamento, computato secondo l'articolo 24 della legge federale del 4 ottobre 200213 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

7

RS 510.10

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

10 RS 510.10 11 RS 513.11

12 Introdotto dal n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

13 RS 520.1

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. O 3

661.1

Sezione 2: Reddito sottoposto alla tassa

Art. 6


14



Art. 7


15


Art. 8

Periodo di calcolo

1

Per gli assoggettati che nell'intero anno di assoggettamento devono pagare l'imposta federale diretta sul reddito complessivo, il periodo di calcolo della tassa16 corrisponde al periodo di calcolo dell'imposta federale.

2

Per gli altri assoggettati vale come periodo di calcolo della tassa quello dell'imposta cantonale riscossa nell'anno di assoggettamento.

3

Se non possono essere applicati né il capoverso 1 né il capoverso 2, il reddito conseguito nell'anno di assoggettamento costituisce la base di calcolo della tassa.


Art. 9


17



Art. 10


18
Redditi straordinari

Gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 199019 sull'imposta federale diretta (LIFD), le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o manifestazioni analoghe, nonché le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto sottostanno alla tassa d'esenzione anche qualora essi vengano tassati separatamente con un'imposta annua speciale in virtù dell'articolo 47 LIFD nell'anno in cui sono stati realizzati.

Sezione 3: Autorità

Art. 11

Autorità di vigilanza La vigilanza della Confederazione in materia di riscossione della tassa è esercitata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze.

14 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

15 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

16

Nuova denominazione giusta il n. 5 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

19 RS 642.11

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 4

661.1


Art. 12

Compiti e attribuzioni dell'autorità di vigilanza 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni assicura l'applicazione uniforme delle prescrizioni federali; emana le istruzioni generali necessarie; determina la forma e il contenuto dei moduli e dei registri da usarsi e approva i programmi informatici delle autorità della tassa.

2

Essa ha in particolare la facoltà di: a. ordinare, nel caso singolo, misure d'inchiesta e di far uso dei poteri d'inchiesta di un'autorità di tassazione; b.20 proporre ricorso davanti al Tribunale federale, come pure presentare domande di revisione e di rettificazione.

3

I dati personali e gli impianti utilizzati per elaborarli, come i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione vanno protetti da qualsiasi trattamento, modificazione o distruzione non autorizzata, nonché da qualsiasi trafugamento. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare istruzioni sulle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede alla coordinazione secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'informatica. Essa consulta dapprima i Cantoni. Per i controlli, il capoverso 2 lettera a si applica per analogia.


Art. 13

Amministrazioni cantonali della tassa Le amministrazioni cantonali della tassa assicurano l'applicazione uniforme delle prescrizioni federali nel territorio del Cantone, comunicano tutte le loro istruzioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni e vigilano che questa riceva un duplicato di ogni decisione su ricorso.


Art. 14

Competenza cantonale per la riscossione della tassa 1

Se un altro Cantone divenuto competente per riscuotere una tassa rileva che la riscossione di tasse dovute per anni precedenti è stata omessa a torto, esso deve procedere, senza indugio e in competenza propria, alla tassazione e all'esazione di queste tasse precedenti.

2

Le tasse degli assoggettati all'obbligo militare a beneficio di un congedo per l'estero secondo l'articolo 25 capoverso 4 della legge, che il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento sono domiciliati all'estero, sono stabilite e riscosse dal Cantone nel quale l'assoggettato all'obbligo militare era domiciliato prima del suo congedo per l'estero.21 3 …22

20 Nuovo testo giusta il n. II 48 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

22 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. O 5

661.1


Art. 15


23

Mutua assistenza

Oltre alle autorità menzionate nell'articolo 24 capoverso 2 della legge, anche le autorità assistenziali cantonali e comunali sono tenute alla mutua assistenza.


Art. 16

Obbligo del segreto

1

Chiunque è incaricato di applicare la legislazione relativa alla tassa, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.

2

Certificati e documenti medici possono essere resi accessibili soltanto alle persone direttamente incaricate dell'esenzione dalla tassa o dell'esame amministrativo dell'esenzione dalla tassa. Inoltre, possono essere resi accessibili in una procedura giudiziaria soltanto in relazione con l'esenzione dalla tassa.


Art. 17

Registro degli assoggettati in Svizzera 1

L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati annunciatisi alle autorità militari e del servizio civile del Cantone.24 2 Il registro comprende i dati necessari per l'accertamento dell'assoggettamento alla tassa, per la tassazione e la riscossione della tassa nonché per l'esenzione dalla tassa.25 3 Il registro comprende anche le schede degli assoggettati all'obbligo militare i quali, in virtù dell'articolo 4 della legge, sono temporaneamente o durevolmente esentati dalla tassa o la cui tassa è stata ridotta in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 o dell'articolo 19 capoverso 1 della legge. Sono fatte salve le istruzioni speciali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.26 4 Il registro è continuamente tenuto a giorno e rettificato almeno ogni tre anni in base ai controlli militari e del servizio civile.27 5 Le registrazioni rimosse dal registro sono conservate a parte per almeno 10 anni dalla fine dell'ultimo anno di tassazione.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 6

661.1


Art. 18


28

Registro degli assoggettati all'estero 1

L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati assenti dalla Svizzera annunciati nel suo Cantone secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.

2

L'iscrizione deve essere rimossa dal registro non appena l'amministrazione abbia preso conoscenza del rientro in Svizzera dell'interessato.

3

L'articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

Sezione 4: Tassazione

Art. 19


29

Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all'estero 1

La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione.

2

La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa.

Vanno posti a base dell'accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti.

3

Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima.

4

Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l'estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l'articolo 38 della legge. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti.


Art. 20

Conversione di introiti in valuta estera 1

Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento.

2

Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.


Art. 21

Richieste

1

Tutte le richieste devono essere firmate a mano, contenere conclusioni precise e indicare i fatti che le motivano. I documenti giustificativi devono essere indicati e, nella misura del possibile, allegati alla richiesta. Le richieste che non soddisfano a 28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. O 7

661.1

queste esigenze devono essere rispedite all'interessato, cui è impartito un breve termine per emendarle.

2

Il termine suppletorio va impartito con la comminatoria che, al suo scadere infruttuoso, verrà deciso sulla scorta degli atti oppure che, qualora manchino le conclusioni, la motivazione o la firma, la richiesta sarà dichiarata irricevibile.

3

Le autorità devono trattare le richieste, poco importa come siano state designate, in modo corrispondente all'intenzione riconoscibile di colui che le presenta.


Art. 22

Computo dei termini

1

Il termine decorre l'indomani della notificazione della decisione.

2

Se il termine è fissato in mesi o in anni, esso scade il giorno che, per il suo numero, corrisponde al giorno a partire dal quale è decorso o, in mancanza di giorno corrispondente nell'ultimo mese, l'ultimo giorno di questo mese.

3

Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o in un giorno dichiarato festivo dal diritto cantonale nel luogo del domicilio dell'assoggettato o della sede dell'autorità competente, il termine scade il primo giorno feriale seguente.


Art. 23

Osservanza dei termini 1

Gli atti scritti vanno consegnati all'autorità o, per suo uso, alla Posta Svizzera30 o a una rappresentanza svizzera all'estero l'ultimo giorno del termine, al più tardi.

2

Se l'assoggettato si rivolge tempestivamente ad un'autorità incompetente, il termine si reputa osservato.


Art. 24

Proroga dei termini

1

Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.

2

Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti, qualora la parte ne faccia domanda prima della scadenza.


Art. 25

Conseguenze dell'inosservanza di un termine L'autorità che stabilisce un termine all'assoggettato gli richiama, in pari tempo, le conseguenze che implica la sua inosservanza; dandosi il caso di inosservanza si applicano soltanto le conseguenze richiamate.


Art. 26

Restituzione di un termine La restituzione di un termine non osservato può essere concessa se, senza sua colpa, l'assoggettato è stato impedito di osservarlo tempestivamente. L'istanza di restituzione, motivata con la causa del ritardo, deve essere presentata entro 10 giorni da 30 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 8

661.1

quello della cessazione dell'impedimento; l'istante deve compiere nello stesso termine l'atto omesso.


Art. 27

Invito a presentare prove, audizione 1

L'autorità di tassazione può chiedere informazioni scritte od orali e convocare l'assoggettato per un'audizione.

2

Se al momento della tassazione l'assoggettato è assente dalla Svizzera, egli può essere invitato a fornire alla rappresentanza svizzera le informazioni chieste, ad uso dell'autorità di tassazione.


Art. 28

Sopralluogo, verifica contabile, perizie 1

L'autorità di tassazione può verificare la contabilità dell'assoggettato e procedere a un sopralluogo; essa può, a tal fine, chiedere la collaborazione delle autorità fiscali.

2

L'assoggettato può e, a richiesta dell'autorità, deve essere presente al sopralluogo e alla verifica contabile e fornire le spiegazioni necessarie.

3

Chiunque, in seguito a notevole menomazione o a danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. a e b della legge) chiede l'esenzione dalla tassa è tenuto, a richiesta dell'autorità di tassazione, a sottoporsi agli esami del medico da essa designato, a prosciogliere il proprio medico dal segreto professionale e a sottoporsi agli esami delle istanze cantonali AI.31

Art. 29

Collaborazione dell'assoggettato 1

Chiunque contesta l'obbligo di soggezione alla tassa è purtuttavia tenuto a soddisfare agli obblighi procedurali.

2

L'assoggettato che non soddisfa agli obblighi procedurali viene diffidato.

3

Se non ottempera alla diffida, le spese di procedura cagionate dal suo comportamento possono essergli addossate.


Art. 30

Tassazione d'ufficio

Se i fatti determinanti per la tassazione non possono essere sicuramente accertati, la tassa è stabilita d'ufficio.


Art. 31


32

Motivazione della decisione di tassazione Se, per quanto riguarda le basi di calcolo, la tassazione differisce dalla dichiarazione, essa deve essere brevemente motivata.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. O 9

661.1


Art. 32

Notificazione di comunicazioni, ingiunzioni e decisioni 1

Le comunicazioni e ingiunzioni agli assoggettati e ai loro eredi sono fatte per scritto. Se è prevista una sanzione giuridica nel caso che non venga ottemperato o non venga ottemperato correttamente ad un'ingiunzione, ne deve essere fatta menzione in quest'ultima.

2

Le decisioni, anche se l'autorità le notifica in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate e corredate dell'indicazione del rimedio giuridico.

3

L'indicazione dei rimedi giuridici deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo; è fatta salva la prescrizione complementare dell'articolo 33 capoverso 2.

4

Alla notificazione delle decisioni delle commissioni cantonali di ricorso si applicano inoltre gli articoli 34-38 e 61 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa nonché, trattandosi del ritiro dell'effetto sospensivo del ricorso, le disposizioni dell'articolo 55 capoversi 2 e 4 della medesima legge.

5

Se una notifica non è conforme a queste disposizioni, non ne deve risultare alcun pregiudizio all'interessato.


Art. 33

Decisione di esenzione o di riduzione della tassa 1

L'assoggettato può chiedere in qualsiasi momento che venga verificato il suo diritto all'esonero dalla tassa, o alla sua riduzione, con effetto sulle tassazioni non ancora passate in giudicato.

2

L'indicazione dei rimedi giuridici nella decisione deve richiamare l'attenzione dell'assoggettato sul fatto che, conformemente all'articolo 29 capoverso 2 della legge, la decisione passata in giudicato rimane valida fintando che non sopravvengano fatti nuovi essenziali.

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 34

Legittimazione a proporre reclamo ed effetti del reclamo 1

Chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione è legittimato a depositare un reclamo presso l'autorità di tassazione.

2

Sono legittimati a proporre reclamo: a. l'assoggettato; b. il suo rappresentante; c. i suoi eredi.34 33

RS 172.021

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 10

661.1

3

L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta dell'assoggettato.35 4 Il reclamo ha effetto sospensivo nei confronti di tutte le persone interessate dalla decisione.36


Art. 35

Procedura di reclamo

1

Se più persone sono interessate dalla decisione impugnata, occorre dar loro comunicazione del reclamo e impartire loro un termine per presentare conclusioni e produrre prove.

2

Chiunque presenta conclusioni può, su domanda, sostenerle oralmente.

3

La procedura di reclamo è continuata, nonostante il ritiro del reclamo, se vi sono indizi che la decisione amministrativa impugnata non sia conforme alla legge oppure se una persona interessata ha presentato conclusioni e le mantiene.


Art. 36

Reclamo deferito alla commissione cantonale di ricorso Ogni reclamo può, con il consenso del reclamante e delle altre persone che hanno presentato conclusioni, essere deferito alla commissione di ricorso per essere trattato come ricorso.


Art. 37

Procedura di ricorso

1

La legittimazione al ricorso è determinata dall'articolo 34.

2

La commissione di ricorso prende i provvedimenti d'inchiesta necessari. Essa può commettere tale compito ad alcuni dei suoi membri. La commissione di ricorso e i suoi membri hanno tutti i poteri d'inchiesta di un'autorità di tassazione.

3

Se il ricorso non sembra manifestamente inammissibile o infondato, a tutte le persone interessate dalla decisione su reclamo, all'amministrazione cantonale della tassa e all'Amministrazione federale delle contribuzioni è data l'occasione di partecipare alla procedura e di presentare conclusioni; in pari tempo vengono riuniti tutti gli atti del caso. In caso di ricorsi contro decisioni secondo l'articolo 52 capoverso 2, l'Amministrazione federale delle contribuzioni non partecipa alla procedura.37 4 La procedura di ricorso è continuata, nonostante il ritiro del ricorso, se vi sono indizi che la decisione su reclamo non sia conforme alla legge oppure se una persona interessata, l'amministrazione cantonale della tassa o l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato conclusioni e le mantiene.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. O 11

661.1


Art. 38

Nuova decisione su reclamo 1

L'amministrazione cantonale della tassa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

2

Essa notifica la nuova decisione e la comunica alla commissione di ricorso.

3

La commissione di ricorso continua a trattare il ricorso, in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. L'articolo 37 capoverso 3 è applicabile se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.


Art. 39


38



Art. 40

Motivi di revisione

1

L'autorità di tassazione o la commissione di ricorso procede alla revisione di una decisione passata in giudicato, d'ufficio o a domanda della persona interessata, se: a. vengono invocati fatti o presentati mezzi di prova nuovi e rilevanti; b. l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti risultanti dagli atti o di determinate domande;

c. l'autorità ha violato principi essenziali di procedura, in particolare il diritto di consultare gli atti e quello di essere sentiti.

2

La revisione è esclusa se il richiedente adduce motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso della procedura ordinaria, se avesse dato prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da lui.

3

…39


Art. 41

Istanza di revisione

L'istanza di revisione, di cui all'articolo 40 capoverso 1, deve essere indirizzata per scritto all'autorità che ha preso la decisione, entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notifica della decisione. Essa deve indicare il motivo di revisione e comprovare che è stata presentata tempestivamente; per il rimanente si applica l'articolo 21 capoverso 1 ultimo periodo. Questi termini sono validi anche per le autorità delle tassa.


Art. 42

Decisione di revisione L'autorità, se entra nel merito dell'istanza di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.

38 Abrogato dal n. II 48 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

39 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 12

661.1


Art. 43

Rettificazione degli errori di calcolo o di scrittura 1

Gli errori di calcolo o trascrizione nelle decisioni passate in giudicato possono, nei cinque anni successivi alla notifica, essere rettificati, a richiesta o d'ufficio, dall'autorità cui sono sfuggiti.

2

Contro la rettificazione o il rifiuto di procedervi si possono proporre gli stessi rimedi giuridici come contro le decisioni.

Sezione 6: Esazione della tassa

Art. 44

Competenza

La tassa è riscossa dal Cantone che l'ha stabilita.


Art. 45

Importo minimo

1

Le tasse inferiori ai 10 franchi non sono riscosse.

2

I rimborsi sono effettuati indipendentemente dall'entità della somma.


Art. 46


40

Pagamenti parziali

Un pagamento che non consente l'estinzione di tutte le pretese esigibili a titolo di tassa, emolumenti, spese e multe, e che non viene effettuato per pagare il debito fiscale di un determinato anno di assoggettamento, è computato in primo luogo sull'arretrato più vecchio non prescritto. Negli arretrati di un anno si estinguono in primo luogo gli emolumenti, le spese e le multe, in secondo luogo la tassa e gli interessi.


Art. 47


41

Diffida

La diffida è esente da emolumenti.


Art. 48

Esecuzione

1

Se vengono richieste garanzie conformemente all'articolo 36 della legge, l'esecuzione può essere promossa senza diffida preliminare.

2

Contro gli assoggettati morosi assenti dalla Svizzera e che possiedono beni in Svizzera, le amministrazioni cantonali della tassa promuovono l'esecuzione per debiti o l'esecuzione su sequestro conformemente agli articoli 50 capoverso 2 o 52 e 271 e seguenti della legge federale dell'11 aprile 188942 sulla esecuzione e sul fallimento.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

42

RS 281.1

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. O 13

661.1

3

Le spese dell'esecuzione sono a carico dell'assoggettato.


Art. 49

43 A un assoggettato si può rifiutare il rilascio del passaporto alle seguenti condizioni: a. l'assoggettato deve una tassa passata in giudicato ed esigibile; b. l'assoggettato deve, in virtù dell'articolo 25 capoverso 3 della legge, una tassa stabilita;

c. la tassa è stata oggetto di una domanda di garanzia conformemente all'articolo 36 capoverso 1 lettera a della legge.

2

Se viene soddisfatto almeno uno dei presupposti secondo il capoverso 1, l'amministrazione cantonale della tassa presenta domanda di blocco dei documenti alla competente autorità giudiziaria cantonale.

3

Il passaporto o gli altri documenti d'identità possono essere recapitati agli assoggettati all'obbligo militare assenti dalla Svizzera soltanto per il tramite della rappresentanza svizzera competente. Le autorità cantonali possono tuttavia, nei limiti delle disposizioni relative, rilasciare il documento d'identità al richiedente o al suo rappresentante in Svizzera se, dopo aver assunto informazioni presso la competente amministrazione della tassa si sono assicurate che l'interessato non è debitore di alcuna tassa secondo il capoverso 1 lettere a e b e che nessuna garanzia gli è stata chiesta.


Art. 50

Blocco del congedo per l'estero da parte delle autorità in Svizzera 1

Prima di concedere il congedo per l'estero agli assoggettati annunciati in Svizzera secondo le prescrizioni militari o del servizio civile, l'autorità competente per il rilascio del congedo si assicura che non sia dovuta alcuna tassa.

2

Il rilascio del congedo per l'estero è, di regola, differito quando l'assoggettato è in ritardo col pagamento di tasse dovute in base all'articolo 49 capoverso 2 lettere a e b44 o che sono state oggetto di una domanda di garanzia secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera a della legge.

3

Se l'assoggettato omette intenzionalmente di pagare la tassa o si mostra a più riprese negligente nei suoi obblighi concernenti la tassa, il congedo per l'estero gli è ricusato.


Art. 51

Richiesta di garanzia, sequestro in generale 1

Spetta all'amministrazione cantonale della tassa chiedere le garanzie, a meno che la competenza non sia delegata a un'altra autorità centrale designata dal Cantone.

2

Le garanzie devono essere costituite da garanzie reali, da fideiussioni o da assicurazioni di fideiussioni. L'autorità che chiede le garanzie decide se quelle offerte o fornite sono sufficienti e statuisce sulla liberazione delle stesse.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

44 Vedi oggi: art 49 cpv. 1 lett. a e b.

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 14

661.1

3

…45

4

Se il sequestro è fatto per una tassa non ancora stabilita con una decisione passata in giudicato, l'autorità deve chiedere l'esecuzione nei 10 giorni dopo che la tassazione ha acquistato valore di cosa giudicata.


Art. 52

Dilazione e condono

1

L'autorità di esazione è competente per concedere la dilazione del pagamento e i pagamenti rateali.

2

L'autorità cantonale competente statuisce sulle istanze di condono. Un tribunale cantonale superiore statuisce sui ricorsi come istanza unica.46 3 Le disposizioni relative ai diritti e doveri in materia di procedura di tassazione si applicano per analogia.

4

La dilazione è revocata quando non sono più soddisfatte le condizioni alle quali è stata concessa.


Art. 53

Attestazione e versamento della tassa47 1

L'autorità cantonale incaricata dell'amministrazione della tassa è responsabile per l'attestazione relativa al pagamento della tassa nonché delle multe, degli emolumenti e delle spese dell'assoggettato.48 2 Le tasse incassate da un'autorità per conto dell'autorità di esazione sono trasmesse a quest'ultima senza indugio.

Sezione 7: Rimborso della tassa per ricupero del servizio

Art. 54

1 Le prescrizioni militari o del servizio civile sono determinanti per giudicare se il totale obbligatorio dei giorni di servizio è stato raggiunto.49 2 L'amministrazione cantonale della tassa deve concedere il rimborso della tassa anche se non è stato chiesto, non appena prende atto del sorgere del diritto al rimborso. Il rimborso d'ufficio è effettuato in base agli annunci del sistema di gestione 45 Abrogato dal n. IV 15 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. O 15

661.1

del personale dell'esercito (PISA) e del sistema d'informazione del servizio civile (ZIVI)50.

3

…51

4

Le tasse pagate in valuta estera sono rimborsate in franchi svizzeri e per l'importo accreditato a suo tempo al Cantone competente.52 Sezione 8: Procedimento penale

Art. 55

Autorità penali

1

La decisione, passata in giudicato, che statuisce sull'obbligo di assoggettamento e sulle basi di calcolo della tassa vincola le autorità penali.

2

La decisione penale amministrativa e il rinvio all'autorità incaricata del perseguimento penale sono differite sino a quando non vi sia una decisione passata in giudicato che statuisca sull'obbligo di assoggettamento e sulle basi di calcolo della tassa.

3

I Cantoni provvedono affinché vengano perseguite e giudicate anche le infrazioni commesse dagli assoggettati assenti dalla Svizzera ai quali non può essere intimata una citazione o non vi ottemperano. Se mancano prescrizioni in materia, si applicano per analogia gli articoli 32 e 148 della legge federale del 15 giugno 193453 sulla procedura penale.


Art. 56


54

Esazione delle multe

Gli articoli 32b, 34, 37 e 38 della legge e gli articoli 44, 46, 48, 52 e 53 della presente ordinanza si applicano per analogia all'esazione delle multe irrogate dalle autorità amministrative.

50

Nuovo testo del secondo per. giusta il n. 5 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685).

51 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

53

[CS 3 286; RU 1971 777 n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n.

II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora il codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 16

661.1

Sezione 9: Regolamento dei conti con la Confederazione

Art. 57

55 1 Entro il 10 gennaio, ogni Cantone invia all'Amministrazione federale delle contribuzioni, servendosi del modulo «Distinta generale», un rendiconto per l'anno civile trascorso. Il Cantone allega alla distinta generale il rapporto annuale e i giustificativi relativi alle tasse che ha rimborsato; dai giustificativi devono risultare le generalità e l'indirizzo dei destinatari, il motivo e l'ammontare del rimborso.

2

Il Cantone dispone degli emolumenti, delle indennità per le spese che ha sopportato e di tutte le entrate provenienti dalle multe.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 58

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, del 20 dicembre 197156, è abrogata.


Art. 59

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1966 ed è applicabile per la prima volta all'anno di assoggettamento 1995.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

56

[RU 1972 6, 1979 1740, 1983 1649, 1992 1337]