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661.1

Ordinanza
sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

(OTEO)1

del 30 agosto 1995 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta l'appendice 3 n. 5 dell'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23 capoverso 2, 24 capoverso 3, 35 capoverso 2 e 47 capoversi 1 e 3 della legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO3),4

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2 RS 661

3 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Sezione 1: Assoggettamento alla tassa

Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione

1 ...5

2 Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità.

3 L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI.

5 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

Art. 2 Esenzione dalla tassa per danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile6

1 Si dà danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO) quando l'assoggettato all'obbligo militare non è più abile al servizio in seguito a un'infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o civile.

2 Chiunque è dispensato dal servizio per un danno causato alla salute dal servizio militare o civile è esentato dalla tassa soltanto per la durata della dispensa.

6 Nuova denominazione giusta l'appendice 3 n. 5 dell'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 37 Personale militare

Per personale militare ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c LTEO si intendono i membri delle formazioni di professionisti di cui agli articoli 47 e 101 della legge militare del 3 febbraio 19958 (LM).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

8 RS 510.10

Art. 49 Anno trascorso all'estero

Per anno trascorso all'estero secondo l'articolo 4a capoverso 2 LTEO si intendono 12 mesi civili consecutivi durante i quali il cittadino svizzero, indipendentemente dalla sua età:10

a.
era domiciliato all'estero; o
b.
vi soggiornava con relativo congedo secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Art. 511 Militari non incorporati

I militari che, secondo l'articolo 60 capoversi 1 e 3 LM12 e l'articolo 6 dell'ordinanza del 29 marzo 201713 sulle strutture dell'esercito, non sono incorporati in una formazione, sono assoggettati alla tassa se non prestano il servizio obbligatorio annuale e non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

12 RS 510.10

13 RS 513.11

Art. 5a14 Computo dei servizi di protezione civile

1 Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato nell'anno di assoggettamento per il quale è previsto il versamento del soldo secondo l'articolo 41 della legge federale del 20 dicembre 201915 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

2 I giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell'inizio dell'assoggettamento alla tassa sono computati.

3 Se, conformemente al capoverso 1, è stata raggiunta una riduzione del cento per cento e rimangono altri giorni di servizio di protezione civile non ancora computati, tali giorni sono riportati all'anno successivo.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

15 FF 2019 7237

Sezione 2: Reddito sottoposto alla tassa

Art. 8 Periodo di calcolo

1 Per gli assoggettati che nell'intero anno di assoggettamento devono pagare l'imposta federale diretta sul reddito complessivo, il periodo di calcolo della tassa18 corrisponde al periodo di calcolo dell'imposta federale.

2 Se non può essere applicato il capoverso 1, il reddito conseguito nell'anno di assoggettamento costituisce la base di calcolo della tassa.19

3 ...20

18 Nuova denominazione giusta l'appendice 3 n. 5 dell'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

20 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Sezione 3: Autorità

Art. 11 Autorità di vigilanza

La vigilanza della Confederazione in materia di riscossione della tassa è esercitata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 12 Compiti e attribuzioni dell'autorità di vigilanza

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni assicura l'applicazione uniforme delle prescrizioni federali; emana le istruzioni generali necessarie; determina la forma e il contenuto dei moduli e dei registri da usarsi e approva i programmi informatici delle autorità della tassa.

2 Essa ha in particolare la facoltà di:

a.
ordinare, nel caso singolo, misure d'inchiesta e di far uso dei poteri d'inchiesta di un'autorità di tassazione;
b.23
proporre ricorso davanti al Tribunale federale, come pure presentare domande di revisione e di rettificazione.

3 I dati personali e gli impianti utilizzati per elaborarli, come i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione vanno protetti da qualsiasi trattamento, modificazione o distruzione non autorizzata, nonché da qualsiasi trafugamento. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare istruzioni sulle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede alla coordinazione secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'informatica. Essa consulta dapprima i Cantoni. Per i controlli, il capoverso 2 lettera a si applica per analogia.

23 Nuovo testo giusta il n. II 48 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 13 Amministrazioni cantonali della tassa

Le amministrazioni cantonali della tassa assicurano l'applicazione uniforme delle prescrizioni federali nel territorio del Cantone, comunicano tutte le loro istruzioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni e vigilano che questa riceva un duplicato di ogni decisione su ricorso.

Art. 14 Competenza cantonale per la riscossione della tassa

1 Se un altro Cantone divenuto competente per riscuotere una tassa rileva che la riscossione di tasse dovute per anni precedenti è stata omessa a torto, esso deve procedere, senza indugio e in competenza propria, alla tassazione e all'esazione di queste tasse precedenti.

2 Le tasse degli assoggettati all'obbligo militare a beneficio di un congedo per l'estero secondo l'articolo 25 capoverso 4 LTEO, che il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento sono domiciliati all'estero, sono stabilite e riscosse dal Cantone nel quale l'assoggettato all'obbligo militare era domiciliato prima del suo congedo per l'estero.24

3 ...25

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

25 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Art. 16 Obbligo del segreto

1 Chiunque è incaricato di applicare la legislazione relativa alla tassa, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.

2 Certificati e documenti medici possono essere resi accessibili soltanto alle persone direttamente incaricate dell'esenzione dalla tassa o dell'esame amministrativo dell'esenzione dalla tassa. Inoltre, possono essere resi accessibili in una procedura giudiziaria soltanto in relazione con l'esenzione dalla tassa.

Art. 17 Registro degli assoggettati in Svizzera

1 L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati annunciatisi alle autorità militari e del servizio civile del Cantone.27

2 Il registro comprende i dati necessari per l'accertamento dell'assoggettamento alla tassa, per la tassazione e la riscossione della tassa nonché per l'esenzione dalla tassa.28

3 Il registro comprende anche le schede degli assoggettati all'obbligo militare i quali, in virtù dell'articolo 4 LTEO, sono temporaneamente o durevolmente esentati dalla tassa o la cui tassa è stata ridotta in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 o dell'articolo 19 capoverso 1 LTEO. Sono fatte salve le istruzioni speciali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.29

4 Il registro deve essere continuamente aggiornato e rettificato almeno una volta all'anno in base ai dati dei controlli militari e del servizio civile.30

5 Le registrazioni rimosse dal registro sono conservate a parte per almeno 10 anni dalla fine dell'ultimo anno di tassazione.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Art. 1831 Registro degli assoggettati all'estero

1 L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati assenti dalla Svizzera annunciati nel suo Cantone secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.

2 L'iscrizione deve essere rimossa dal registro non appena l'amministrazione abbia preso conoscenza del rientro in Svizzera dell'interessato.

3 L'articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Sezione 4: Tassazione

Art. 1932 Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all'estero

1 La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione.

2 La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell'accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti.

3 Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima.

4 Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l'estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l'articolo 38 LTEO. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera

1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento.

2 Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 21 Richieste

1 Tutte le richieste devono essere firmate a mano, contenere conclusioni precise e indicare i fatti che le motivano. I documenti giustificativi devono essere indicati e, nella misura del possibile, allegati alla richiesta. Le richieste che non soddisfano a queste esigenze devono essere rispedite all'interessato, cui è impartito un breve termine per emendarle.

2 Il termine suppletorio va impartito con la comminatoria che, al suo scadere infruttuoso, verrà deciso sulla scorta degli atti oppure che, qualora manchino le conclusioni, la motivazione o la firma, la richiesta sarà dichiarata irricevibile.

3 Le autorità devono trattare le richieste, poco importa come siano state designate, in modo corrispondente all'intenzione riconoscibile di colui che le presenta.

Art. 22 Computo dei termini

1 Il termine decorre l'indomani della notificazione della decisione.

2 Se il termine è fissato in mesi o in anni, esso scade il giorno che, per il suo numero, corrisponde al giorno a partire dal quale è decorso o, in mancanza di giorno corrispondente nell'ultimo mese, l'ultimo giorno di questo mese.

3 Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o in un giorno dichiarato festivo dal diritto cantonale nel luogo del domicilio dell'assoggettato o della sede dell'autorità competente, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Art. 23 Osservanza dei termini

1 Gli atti scritti vanno consegnati all'autorità o, per suo uso, alla Posta Svizzera33 o a una rappresentanza svizzera all'estero l'ultimo giorno del termine, al più tardi.

2 Se l'assoggettato si rivolge tempestivamente ad un'autorità incompetente, il termine si reputa osservato.

33 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Art. 24 Proroga dei termini

1 Il termine stabilito dalla LTEO non può essere prorogato.

2 Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti, qualora la parte ne faccia domanda prima della scadenza.

Art. 25 Conseguenze dell'inosservanza di un termine

L'autorità che stabilisce un termine all'assoggettato gli richiama, in pari tempo, le conseguenze che implica la sua inosservanza; dandosi il caso di inosservanza si applicano soltanto le conseguenze richiamate.

Art. 26 Restituzione di un termine

La restituzione di un termine non osservato può essere concessa se, senza sua colpa, l'assoggettato è stato impedito di osservarlo tempestivamente. L'istanza di restituzione, motivata con la causa del ritardo, deve essere presentata entro 10 giorni da quello della cessazione dell'impedimento; l'istante deve compiere nello stesso termine l'atto omesso.

Art. 27 Invito a presentare prove, audizione

1 L'autorità di tassazione può chiedere informazioni scritte od orali e convocare l'assoggettato per un'audizione.

2 Se al momento della tassazione l'assoggettato è assente dalla Svizzera, egli può essere invitato a fornire alla rappresentanza svizzera le informazioni chieste, ad uso dell'autorità di tassazione.

Art. 28 Sopralluogo, verifica contabile, perizie

1 L'autorità di tassazione può verificare la contabilità dell'assoggettato e procedere a un sopralluogo; essa può, a tal fine, chiedere la collaborazione delle autorità fiscali.

2 L'assoggettato può e, a richiesta dell'autorità, deve essere presente al sopralluogo e alla verifica contabile e fornire le spiegazioni necessarie.

3 Chiunque, in seguito a notevole menomazione o a danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. a e b LTEO) chiede l'esenzione dalla tassa è tenuto, a richiesta dell'autorità di tassazione, a sottoporsi agli esami del medico da essa designato, a prosciogliere il proprio medico dal segreto professionale e a sottoporsi agli esami delle istanze cantonali AI.34

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Art. 29 Collaborazione dell'assoggettato

1 Chiunque contesta l'obbligo di soggezione alla tassa è purtuttavia tenuto a soddisfare agli obblighi procedurali.

2 L'assoggettato che non soddisfa agli obblighi procedurali viene diffidato.

3 Se non ottempera alla diffida, le spese di procedura cagionate dal suo comportamento possono essergli addossate.

Art. 30 Tassazione d'ufficio

Se i fatti determinanti per la tassazione non possono essere sicuramente accertati, la tassa è stabilita d'ufficio.

Art. 3135 Motivazione della decisione di tassazione

Se, per quanto riguarda le basi di calcolo, la tassazione differisce dalla dichiarazione, essa deve essere brevemente motivata.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Art. 32 Notificazione di comunicazioni, ingiunzioni e decisioni

1 Le comunicazioni e ingiunzioni agli assoggettati, ai loro rappresentanti o ai loro eredi sono fatte per scritto oppure, con il loro consenso, per via elettronica. Se è prevista una sanzione giuridica per il caso in cui non venga ottemperato o non venga ottemperato correttamente a un'ingiunzione, ne deve essere fatta menzione in quest'ultima.36

2 Le decisioni, anche se l'autorità le notifica in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate e corredate dell'indicazione del rimedio giuridico.

3 L'indicazione dei rimedi giuridici deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo; è fatta salva la prescrizione complementare dell'articolo 33 capoverso 2.

4 Alla notificazione delle decisioni delle commissioni cantonali di ricorso si applicano inoltre gli articoli 34-38 e 61 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa nonché, trattandosi del ritiro dell'effetto sospensivo del ricorso, le disposizioni dell'articolo 55 capoversi 2 e 4 della medesima legge.

5 Se una notifica non è conforme a queste disposizioni, non ne deve risultare alcun pregiudizio all'interessato.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

37 RS 172.021

Art. 33 Decisione di esenzione dalla tassa38

1 L'assoggettato può chiedere in qualsiasi momento che venga verificato il suo diritto all'esonero dalla tassa con effetto sulle tassazioni non ancora passate in giudicato.39

2 L'indicazione dei rimedi giuridici nella decisione deve richiamare l'attenzione dell'assoggettato sul fatto che, conformemente all'articolo 29 capoverso 2 LTEO, la decisione passata in giudicato rimane valida fintando che non sopravvengano fatti nuovi essenziali.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 34 Legittimazione a proporre reclamo ed effetti del reclamo

1 Chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione è legittimato a depositare un reclamo presso l'autorità di tassazione.

2 Sono legittimati a proporre reclamo:

a.
l'assoggettato;
b.
il suo rappresentante;
c.
i suoi eredi.40

3 L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta dell'assoggettato.41

4 Il reclamo ha effetto sospensivo nei confronti di tutte le persone interessate dalla decisione.42

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Art. 35 Procedura di reclamo

1 Se più persone sono interessate dalla decisione impugnata, occorre dar loro comunicazione del reclamo e impartire loro un termine per presentare conclusioni e produrre prove.

2 Chiunque presenta conclusioni può, su domanda, sostenerle oralmente.

3 La procedura di reclamo è continuata, nonostante il ritiro del reclamo, se vi sono indizi che la decisione amministrativa impugnata non sia conforme alla LTEO oppure se una persona interessata ha presentato conclusioni e le mantiene.

Art. 36 Reclamo deferito all'autorità cantonale di ricorso43

Ogni reclamo può, con il consenso del reclamante e delle altre persone che hanno presentato conclusioni, essere deferito all'autorità di ricorso44 per essere trattato come ricorso.

43 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

44 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 37 Procedura di ricorso

1 La legittimazione al ricorso è determinata dall'articolo 34.

2 L'autorità di ricorso prende i provvedimenti d'inchiesta necessari. Essa può commettere tale compito ad alcuni dei suoi membri. L'autorità di ricorso e i suoi membri hanno tutti i poteri d'inchiesta di un'autorità di tassazione.

3 Se il ricorso non sembra manifestamente inammissibile o infondato, a tutte le persone interessate dalla decisione su reclamo, all'amministrazione cantonale della tassa e all'Amministrazione federale delle contribuzioni è data l'occasione di partecipare alla procedura e di presentare conclusioni; in pari tempo vengono riuniti tutti gli atti del caso. In caso di ricorsi contro decisioni secondo l'articolo 52 capoverso 2, l'Amministrazione federale delle contribuzioni non partecipa alla procedura.45

4 La procedura di ricorso è continuata, nonostante il ritiro del ricorso, se vi sono indizi che la decisione su reclamo non sia conforme alla LTEO oppure se una persona interessata, l'amministrazione cantonale della tassa o l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato conclusioni e le mantiene.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Art. 38 Nuova decisione su reclamo

1 L'amministrazione cantonale della tassa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

2 Essa notifica la nuova decisione e la comunica all'autorità di ricorso.

3 L'autorità di ricorso continua a trattare il ricorso, in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. L'articolo 37 capoverso 3 è applicabile se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

Art. 3946

46 Abrogato dal n. II 48 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 40 Motivi di revisione

1 L'autorità di tassazione o l'autorità di ricorso procede alla revisione di una decisione passata in giudicato, d'ufficio o a domanda della persona interessata, se:

a.
vengono invocati fatti o presentati mezzi di prova nuovi e rilevanti;
b.
l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti risultanti dagli atti o di determinate domande;
c.
l'autorità ha violato principi essenziali di procedura, in particolare il diritto di consultare gli atti e quello di essere sentiti.

2 La revisione è esclusa se il richiedente adduce motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso della procedura ordinaria, se avesse dato prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da lui.

3 ...47

47 Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Art. 41 Istanza di revisione

L'istanza di revisione, di cui all'articolo 40 capoverso 1, deve essere indirizzata per scritto all'autorità che ha preso la decisione, entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notifica della decisione. Essa deve indicare il motivo di revisione e comprovare che è stata presentata tempestivamente; per il rimanente si applica l'articolo 21 capoverso 1 ultimo periodo. Questi termini sono validi anche per le autorità delle tassa.

Art. 42 Decisione di revisione

L'autorità, se entra nel merito dell'istanza di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.

Art. 43 Rettificazione degli errori di calcolo o di scrittura

1 Gli errori di calcolo o trascrizione nelle decisioni passate in giudicato possono, nei cinque anni successivi alla notifica, essere rettificati, a richiesta o d'ufficio, dall'autorità cui sono sfuggiti.

2 Contro la rettificazione o il rifiuto di procedervi si possono proporre gli stessi rimedi giuridici come contro le decisioni.

Sezione 6: Esazione della tassa

Art. 45 Importo minimo

1 Le tasse inferiori a 20 franchi non sono riscosse.48

2 I rimborsi sono effettuati indipendentemente dall'entità della somma.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Art. 4649 Pagamenti parziali

Un pagamento che non consente l'estinzione di tutte le pretese esigibili a titolo di tassa, emolumenti, spese e multe, e che non viene effettuato per pagare il debito fiscale di un determinato anno di assoggettamento, è computato in primo luogo sull'arretrato più vecchio non prescritto. Negli arretrati di un anno si estinguono in primo luogo gli emolumenti, le spese e le multe, in secondo luogo la tassa e gli interessi.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Art. 4750 Diffida

La diffida è esente da emolumenti.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Art. 48 Esecuzione

1 Se vengono richieste garanzie conformemente all'articolo 36 LTEO, l'esecuzione può essere promossa senza diffida preliminare.

2 Contro gli assoggettati morosi assenti dalla Svizzera e che possiedono beni in Svizzera, le amministrazioni cantonali della tassa promuovono l'esecuzione per debiti o l'esecuzione su sequestro conformemente agli articoli 50 capoverso 2 o 52 e 271 e seguenti della legge federale dell'11 aprile 188951 sulla esecuzione e sul fallimento.

3 Le spese dell'esecuzione sono a carico dell'assoggettato.

Art. 50 Blocco del congedo per l'estero da parte delle autorità in Svizzera

1 Prima di concedere il congedo per l'estero agli assoggettati annunciati in Svizzera secondo le prescrizioni militari o del servizio civile, l'autorità competente per il rilascio del congedo si assicura che non sia dovuta alcuna tassa.

2 Il rilascio del congedo per l'estero è, di regola, differito se l'assoggettato è in ritardo con il pagamento di:

a.
tasse fissate con decisione passata in giudicato e scadute;
b.
tasse dovute in virtù dell'articolo 25 capoverso 3 LTEO; o
c.
tasse per le quali è stata richiesta la costituzione di garanzie conformemente all'articolo 36 capoverso 1 lettera a LTEO.53

3 Se l'assoggettato omette intenzionalmente di pagare la tassa o si mostra a più riprese negligente nei suoi obblighi concernenti la tassa, il congedo per l'estero gli è ricusato.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Art. 51 Richiesta di garanzia, sequestro in generale

1 Spetta all'amministrazione cantonale della tassa chiedere le garanzie, a meno che la competenza non sia delegata a un'altra autorità centrale designata dal Cantone.

2 Le garanzie devono essere costituite da garanzie reali, da fideiussioni o da assicurazioni di fideiussioni. L'autorità che chiede le garanzie decide se quelle offerte o fornite sono sufficienti e statuisce sulla liberazione delle stesse.

3 ...54

4 Se il sequestro è fatto per una tassa non ancora stabilita con una decisione passata in giudicato, l'autorità deve chiedere l'esecuzione nei 10 giorni dopo che la tassazione ha acquistato valore di cosa giudicata.

54 Abrogato dal n. IV 15 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 52 Dilazione, pagamento rateale e condono55

1 L'autorità di esazione è competente per concedere la dilazione del pagamento e i pagamenti rateali.

2 L'autorità cantonale competente statuisce sulle istanze di condono. Un tribunale cantonale superiore statuisce sui ricorsi come istanza unica.56

3 Le disposizioni relative ai diritti e doveri in materia di procedura di tassazione si applicano per analogia.

4 La dilazione o il pagamento rateale sono revocati se non sono soddisfatte le condizioni alle quali sono stati concessi.57

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Art. 53 Attestazione e versamento della tassa58

1 L'autorità cantonale incaricata dell'amministrazione della tassa è responsabile per l'attestazione relativa al pagamento della tassa nonché delle multe, degli emolumenti e delle spese dell'assoggettato.59

2 Le tasse incassate da un'autorità per conto dell'autorità di esazione sono trasmesse a quest'ultima senza indugio.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s'applica per la prima volta all'anno d'assoggettamento 2004.

Sezione 7: Rimborso della tassa60

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Art. 54 Disposizioni generali61

1 Le prescrizioni militari o del servizio civile sono determinanti per giudicare se il totale obbligatorio dei giorni di servizio è stato raggiunto.62

2 Il rimborso è effettuato automaticamente sulla base delle segnalazioni del sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) o su segnalazione dell'Ufficio federale del servizio civile sulla base del sistema d'informazione del servizio civile (E-ZIVI).63

3 ...64

4 Le tasse pagate in valuta estera sono rimborsate in franchi svizzeri e per l'importo accreditato a suo tempo al Cantone competente.65

5 Le autorità cantonali della tassa possono ridurre l'importo stabilito per il rimborso nonché le restituzioni, detraendo eventuali attestati di carenza di beni, spese d'esecuzione e interessi di mora relativi ad anni di assoggettamento precedenti. È esclusa un'ulteriore compensazione con altri crediti.66

61 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

64 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Art. 54a67 Sottoufficiali superiori e ufficiali del servizio di protezione civile

1 I sottoufficiali superiori e gli ufficiali del servizio di protezione civile ricevono il rimborso di una parte o della totalità della tassa d'esenzione per i giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell'obbligo di assoggettamento.

2 Il libretto di servizio o i conteggi dell'indennità di perdita di guadagno sono considerati come attestato dei giorni di servizio prestati.

3 L'importo del rimborso dipende dal numero di giorni di servizio di protezione civile effettivamente prestati e computabili a partire dall'anno successivo alla fine dell'assoggettamento alla tassa fino al termine dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Nel calcolo del rimborso si tiene conto dei giorni di servizio di protezione civile prestati in eccesso durante gli 11 anni di assoggettamento alla tassa.

4 Il rimborso per ogni giorno di servizio di protezione civile prestato ammonta alla duecentosettantacinquesima parte dell'importo complessivo delle tasse d'esenzione.

5 Le disposizioni relative al rimborso della tassa a chi ha prestato servizio militare o civile (art. 39 cpv. 3-5 LTEO e art. 54 cpv. 4 e 5 della presente ordinanza) si applicano per analogia alle persone che hanno prestato servizio di protezione civile che hanno diritto al rimborso secondo il capoverso 1.

6 Il rimborso è effettuato automaticamente sulla base delle segnalazioni del sistema di gestione del personale della protezione civile (PISA PCi).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

Sezione 8: Procedimento penale

Art. 55 Autorità penali

1 La decisione, passata in giudicato, che statuisce sull'obbligo di assoggettamento e sulle basi di calcolo della tassa vincola le autorità penali.

2 La decisione penale amministrativa e il rinvio all'autorità incaricata del perseguimento penale sono differite sino a quando non vi sia una decisione passata in giudicato che statuisca sull'obbligo di assoggettamento e sulle basi di calcolo della tassa.

3 I Cantoni provvedono affinché vengano perseguite e giudicate anche le infrazioni commesse dagli assoggettati assenti dalla Svizzera ai quali non può essere intimata una citazione o non vi ottemperano. Se mancano prescrizioni in materia, si applicano per analogia gli articoli 32 e 148 della legge federale del 15 giugno 193468 sulla procedura penale.

68 [CS 3 286; RU 1971 777 n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).

Art. 5669 Esazione delle multe

Gli articoli 32b, 34, 37 e 38 LTEO e gli articoli 44, 46, 48, 52 e 53 della presente ordinanza si applicano per analogia all'esazione delle multe irrogate dalle autorità amministrative.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Sezione 9: Regolamento dei conti con la Confederazione

Art. 5770

1 Entro il 10 gennaio, ogni Cantone invia all'Amministrazione federale delle contribuzioni, servendosi del modulo «Distinta generale», un rendiconto per l'anno civile trascorso. Il Cantone allega alla distinta generale il rapporto annuale e i giustificativi relativi alle tasse che ha rimborsato; dai giustificativi devono risultare le generalità e l'indirizzo dei destinatari, il motivo e l'ammontare del rimborso.

2 Il Cantone dispone degli emolumenti, delle indennità per le spese che ha sopportato e di tutte le entrate provenienti dalle multe.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 57a71 Disposizioni transitorie della modifica del 12 agosto 2020

1 Le modifiche del 12 agosto 2020 della presente ordinanza si applicano per la prima volta all'anno di assoggettamento 2021.

2 Il primo anno in cui sono computati i giorni di servizio prestati prima dell'assoggettamento alla tassa conformemente all'articolo 5a capoverso 2 è l'anno di reclutamento 2021. Sono esclusi riporti da anni precedenti. Agli assoggettati che nel 2018, nel 2019 e nel 2020 hanno assolto nello stesso anno sia il reclutamento sia l'istruzione di base e che hanno eventualmente prestato altri giorni di servizio di protezione civile sono computati tutti questi giorni di servizio.

3 L'articolo 5a capoverso 3 si applica per la prima volta al 2020. Sono esclusi riporti da anni precedenti.

4 Il rimborso proporzionale delle tasse d'esenzione secondo l'articolo 54a è concesso per la prima volta ai sottoufficiali superiori e agli ufficiali del servizio di protezione civile che nel 2021, nel corso del loro 41° anno d'età, sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

5 Il rimborso proporzionale è concesso a tutte le persone alle quali è stato prolungato il periodo di servizio secondo l'articolo 99 capoverso 3 LPPC72.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

72 RS 520.1

Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1966 ed è applicabile per la prima volta all'anno di assoggettamento 1995.