Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione
1 ...5
2 Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità.
3 L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI.
5 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).