01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.02.2015 - 31.08.2023
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1

Ordinanza

sulla notifica e l'inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell'esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII) del 28 giugno 2000 (Stato 1° novembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 1, 15b capoverso 6, 15c e 95 della legge
del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr); visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 19902 sui binari di raccordo ferroviario,3 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la notifica, l'inchiesta e la valutazione relative a infortuni, incidenti gravi, perturbazioni importanti, nonché ad altri eventi rilevanti per la sicurezza nell'esercizio di: a. ferrovie secondo l'articolo 1 Lferr o ferrovie secondo un trattato internazionale;

b. imprese di navigazione titolari di una concessione federale; c. imprese di automobili e di filobus titolari di una concessione federale; d. imprese funiviarie titolari di una concessione federale; e. binari di raccordo.

2

Sono fatte salve la notifica e l'inchiesta relative a infortuni sul lavoro secondo la legge federale del 20 marzo 19814 sull'assicurazione contro gli infortuni.

RU 2000 2103 1 RS

742.101

2 RS

742.141.5

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

4 RS

832.20

742.161

Ferrovie

2

742.161


Art. 2

Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. ferita mortale: lesione corporale che ha portato alla morte entro 30 giorni dall'evento;

b. ferita grave: lesione corporale di una persona il cui trattamento rende necessario un ricovero ospedaliero di oltre 24 ore;

c. ferita lieve: lesione corporale di una persona che rende necessarie cure mediche ambulatoriali;

d. considerevole danno materiale: danno materiale risultante direttamente da un evento, che supera l'importo di 100 000 franchi; e. infortunio: evento che ha per conseguenza il ferimento mortale o grave di una persona, un considerevole danno materiale o un incidente rilevante ai sensi dell'ordinanza del 27 febbraio 19915 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; f.

incidente grave: evento che ha quasi causato un infortunio, la cui possibilità di verificarsi non sarebbe stata impedita dai dispositivi di sicurezza automatici previsti; g. perturbazione importante: perturbazione che provoca l'interruzione dell'esercizio di una tratta per almeno quattro ore;

h. evento concernente merci pericolose: evento che nel carico, trasporto, trasbordo, scarico o durante la sosta nel trasporto di merci pericolose ha comportato un pericolo per l'uomo o per l'ambiente.

Capitolo 2: Organizzazione

Art. 3

6 Servizio competente

Le inchieste sugli eventi di cui all'articolo 1 sono di competenza del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI) secondo l'ordinanza del 23 marzo 20117 sull'organizzazione del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni.


Art. 4

Cooperazione internazionale

Il SISI8 segue l'evoluzione internazionale in materia di inchieste sugli infortuni e vi partecipa nei limiti delle sue possibilità.

5 RS

814.012

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

7 RS

172.217.3

8

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Inchieste sugli infortuni 3

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Art. 5

Servizio di notifica

1

Il SISI e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT9) gestiscono un servizio di notifica comune al quale vanno notificati gli eventi in virtù dell'articolo 7.

2

Il servizio di notifica deve essere raggiungibile in ogni momento.

Capitolo 3: Procedura di notifica

Art. 6

Servizi soggetti all'obbligo di notifica 1

Ogni impresa designa i servizi tenuti a notificare gli eventi che si verificano nell'esercizio.

2

Le imprese ferroviarie che utilizzano l'infrastruttura di un'altra impresa notificano gli eventi secondo l'articolo 7 al gestore dell'infrastruttura interessata. Quest'ultimo deve trasmettere immediatamente le notifiche al servizio di notifica.

3

La notifica deve precisare se le autorità preposte al procedimento penale sono state avvisate dell'evento.


Art. 7

Notifica immediata al servizio di notifica 1

Le imprese, eccettuate quelle di automobili e di filobus, notificano immediatamente al servizio di notifica:

a. gli

infortuni;

b. gli incidenti gravi; c. gli atti di sabotaggio commessi, presunti o annunciati.

2

Gli eventi in cui sono implicate tramvie, imputabili a una violazione delle norme della circolazione stradale, non devono essere notificati immediatamente.

3

Il Dipartimento può designare altri eventi che devono essere notificati immediatamente al servizio di notifica.


Art. 8

Trasmissione della notifica 1

Il servizio di notifica trasmette quanto prima al SISI gli eventi che gli sono notificati immediatamente.10 2

In caso di presunzione fondata di violazione di una legge amministrativa, il SISI avvisa le autorità competenti preposte al procedimento penale.

9

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

Ferrovie

4

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Art. 9

Notifica all'UFT11

1

Tutte le imprese notificano all'UFT:12 a. gli infortuni, gli incidenti gravi, gli eventi che comportano ferite lievi, le perturbazioni importanti e gli eventi concernenti merci pericolose;

b. le esplosioni e gli incendi di una certa gravità di veicoli e di impianti che servono alla sicurezza; c. gli eventi straordinari imputabili a un guasto tecnico di componenti importanti per la sicurezza o di impianti di sicurezza o dovuti a misure di sicurezza carenti o difettose;

d. gli eventi imputabili a sabotaggio.

2

Indipendentemente dal capoverso 1, i seguenti eventi devono essere notificati all'UFT:13

a. da parte delle imprese ferroviarie: 1. i deragliamenti di treni, 2. le collisioni tra treni e veicoli o ostacoli, 3. la fuga di veicoli ferroviari; b. da parte delle imprese di navigazione: 1. le collisioni di battelli, 2. l'affondamento e l'incagliamento di battelli nonché la collisione con persone, moli, pontili d'approdo, ecc. da parte degli stessi; c. da parte delle imprese funiviarie (incluse le imprese di funicolari): 1. il deragliamento di funi e le cricche nelle funi, 2. la caduta al suolo e il deragliamento di veicoli di impianti a fune, 3. le collisioni di veicoli di impianti a fune con altri veicoli o ostacoli, 4. i danni causati da superamenti di profilo, 5. il mancato funzionamento di impianti di accelerazione e di decelerazione al momento dell'entrata e dell'uscita del veicolo, nonché di freni e di dispositivi di bloccaggio.

3

La notifica deve aver luogo entro 30 giorni dall'evento, conformemente alle disposizioni dell'UFT.14

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

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Art. 10

Notifiche semestrali

Soltanto ogni sei mesi gli eventi seguenti devono essere notificati all'UFT, secondo le sue indicazioni: a. da parte di tutte le imprese: i suicidi e i tentativi manifesti di suicidio, per quanto essi abbiano comportato almeno lesioni corporali gravi; b. da parte delle imprese ferroviarie: i deragliamenti e le collisioni avvenuti nel servizio di manovra.


Art. 11

Notifica di incidenti rilevanti Le notifiche previste dalla presente ordinanza non dispensano dall'obbligo di notifica e di rapporto conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del 27 febbraio 199115 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.


Art. 12

Notifica di eventi a uffici d'inchiesta esteri 1

Il SISI notifica infortuni e incidenti gravi avvenuti sul territorio nazionale svizzero, nei quali sono coinvolte imprese estere, all'autorità competente dello Stato di provenienza dell'impresa interessata.

2

La notifica non deve comportare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati.

Capitolo 4: Compiti del SISI d'inchiesta e procedura Sezione 1: Competenza, oggetto e scopo

Art. 13

Competenza 1 Il SISI esamina gli eventi che devono essere notificati conformemente all'articolo 7.

2

Su domanda di altre autorità o degli interessati, il SISI può indagare anche su eventi che devono essere notificati conformemente agli articoli 9 e 10 lettera b.

3

…17


Art. 14

Oggetto e scopo dell'inchiesta L'inchiesta accerta in modo indipendente le cause e le circostanze tecniche e d'esercizio che hanno portato all'evento. Ha lo scopo di prevenire futuri infortuni e incidenti gravi.

15 RS

814.012

16 RS

235.1

17 Abrogato dal n. I dell'O del 23 marzo 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

Ferrovie

6

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Sezione 2: Procedura

Art. 15

Apertura dell'inchiesta

1

Il SISI decide se deve essere aperta un'inchiesta.

2

Designa la persona responsabile dell'inchiesta e decide in merito alla consultazione di periti.


Art. 16

Compiti del gestore dell'infrastruttura 1

Se necessario e nella misura delle sue possibilità, il gestore dell'infrastruttura deve organizzare il trasporto dei membri del SISI e dei periti dalla più vicina stazione raggiungibile al luogo dell'infortunio. 2 Deve fornire i mezzi tecnici e il personale immediatamente necessario all'inchiesta sul luogo dell'infortunio e metterli a disposizione gratuitamente del SISI.


Art. 17

Coordinamento con le autorità preposte al procedimento penale 1

Le autorità preposte al procedimento penale e il SISI coordinano le loro attività.

2

Se le autorità preposte al procedimento penale non partecipano all'inchiesta, il SISI decide da solo.


Art. 18

Misure di sicurezza e obbligo di sorveglianza 1

Le misure conservative e di salvataggio possono essere attuate senza restrizioni.18 2

I responsabili delle imprese interessate, le autorità preposte al procedimento penale o, se del caso, le autorità locali provvedono affinché non sia apportato alcun mutamento sul luogo dell'infortunio.

3

I morti possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente preposta al procedimento penale. Quest'ultima chiede dapprima il consenso del SISI. Il consenso non è necessario nei casi manifesti di suicidio.

4

I mutamenti apportati sul luogo dell'infortunio devono essere documentati.

5

I dati, le immagini, le conversazioni e lo stato dei dispositivi conservativi che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell'evento devono essere immediatamente messi al sicuro dai responsabili delle imprese interessate, all'attenzione degli organi d'inchiesta.19 6 L'autorità competente preposta al procedimento penale decide circa la natura e l'estensione delle misure conservative e di sorveglianza, nonché circa la revoca delle misure di restrizione applicate al luogo dell'infortunio. Chiede dapprima il consenso del SISI.20 18 RU

2000 2845

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

20 RU

2000 2845

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Art. 19

Provvedimenti cautelari

Le autorità preposte al procedimento penale e i responsabili dell'impresa interessata prendono nota dei nomi e degli indirizzi delle persone che potrebbero fornire informazioni utili sullo svolgimento dell'evento.


Art. 20

Accesso al luogo dell'infortunio 1

L'autorità competente preposta al procedimento penale decide chi ha accesso al luogo dell'infortunio. Chiede dapprima il consenso del SISI.

2

Le squadre di soccorso e di salvataggio così come le autorità preposte al procedimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni hanno libero accesso al luogo dell'infortunio.

3

L'accesso deve essere accordato ai rappresentanti dell'UFT, alle persone autorizzate da uno Stato estero e ad altre persone che rendono credibile un interesse giuridico al risultato dell'inchiesta, purché non sia ostacolato il corso della medesima.


Art. 21

Operazioni d'inchiesta

1

Il responsabile dell'inchiesta effettua le operazioni necessarie secondo l'articolo 15b capoverso 2 Lferr. Può rinunciare a operazioni d'inchiesta che potrebbero suscitare costi sproporzionati rispetto ai risultati previsti.21 2

Può affidare mandati a periti per esaminare speciali questioni tecniche.

3

Per valutare le informazioni fornite da apparecchi di registrazione possono essere utilizzati i dispositivi delle ditte di fabbricazione, delle imprese, delle autorità preposte al procedimento penale della Confederazione e dei Cantoni o delle autorità estere che indagano sull'infortunio.

4

Per ordine del SISI, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia e l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe allestiscono un rapporto sulle condizioni atmosferiche e delle valanghe. Il SISI deve incaricare immediatamente questi servizi. 5 Per ordine del SISI, le imprese trascrivono le conversazioni registrate su supporti sonori e stampano i dati memorizzati negli apparecchi di registrazione. Le immagini vanno messe a disposizione del SISI su un supporto di dati adeguato. Il SISI può anche chiedere, per quanto possibile, copie dei supporti di dati. Le imprese devono conservare gli originali.22 6 Le registrazioni originali possono essere cancellate soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente preposta al procedimento penale. Questa chiede dapprima il consenso del SISI.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

Ferrovie

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Art. 22


23

Trattamento delle richieste da parte di persone e servizi interessati 1

Il SISI valuta le richieste di persone e servizi interessati che propongono operazioni d'inchiesta specifiche e, se del caso, prende le misure necessarie.

2

Non è dato diritto a chiedere operazioni d'inchiesta specifiche.


Art. 23

Consegna degli oggetti relativi all'infortunio L'autorità competente preposta al procedimento penale decide in merito alla consegna degli oggetti relativi all'infortunio o di loro elementi. Chiede dapprima il consenso del SISI.


Art. 24

Rapporto intermedio

Il SISI comunica immediatamente i risultati essenziali dell'inchiesta che sono importanti per la prevenzione degli infortuni e richiedono provvedimenti immediati in un rapporto intermedio con le relative raccomandazioni.


Art. 25

Rapporto d'inchiesta e raccomandazioni di sicurezza 1

Il SISI riassume i risultati dell'inchiesta in un rapporto scritto.

2

Il rapporto informa sulle persone e imprese coinvolte, i mezzi di trasporto e le infrastrutture di trasporto coinvolti, la dinamica dell'evento, l'entità dei danni alle persone e materiali, i risultati delle operazioni d'inchiesta, delle perizie e dell'analisi delle cause.

3

Il rapporto è spedito alle persone direttamente interessate o coinvolte, all'UFT nonché a persone e servizi che rendono credibile un interesse degno di protezione al risultato dell'inchiesta. Nel corso delle inchieste delle autorità preposte al procedimento penale il diritto alla consultazione del rapporto è retto dall'articolo 32 capoverso 2.

4

…24

5

Se necessario, il SISI inoltra all'UFT raccomandazioni in materia di sicurezza.


Art. 26

25 Rapporto sommario

Il SISI può chiudere l'inchiesta con un rapporto sommario se dalle prime operazioni d'inchiesta risulta che ulteriori inchieste non porterebbero a risultati utili.


Art. 27

Termini 1 L'inchiesta deve essere conclusa entro dodici mesi.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

24 Abrogato dal n. I dell'O del 23 marzo 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

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2

Se il termine non può essere rispettato, il responsabile dell'inchiesta informa la direzione della segreteria del SISI motivando il ritardo. La direzione accorda una proroga adeguata.26 Sezione 3: Speciali disposizioni di procedura

Art. 28

Ricusazione e notifica di dipendenze 1

I membri del SISI devono ricusarsi se: a. hanno un interesse personale al risultato dell'inchiesta; b. sono parenti o affini in linea diretta o di secondo o terzo grado della linea collaterale di una persona coinvolta nell'evento o colpita dall'infortunio, di un proprietario, di un esercente di un mezzo di trasporto coinvolto o di un'infrastruttura di trasporto coinvolta o di un'altra persona interessata al risultato della procedura o sono legati a una di queste persone per matrimonio, fidanzamento o adozione; c. sono impiegati presso l'impresa coinvolta, membri del suo consiglio di amministrazione o incaricati della revisione dei suoi conti;

d. sono parenti o affini nei gradi menzionati nella lettera b di un dirigente o un membro del consiglio di amministrazione di un'impresa coinvolta; e. sono implicati nell'affare per altre ragioni.

2

Devono avvisare il SISI se hanno interessi in un'impresa coinvolta.27 3

…28


Art. 29

29 Informazioni Le persone in grado di fornire informazioni utili devono essere messe a conoscenza del loro diritto di non deporre.


Art. 30

30 Verbale 1 Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l'audizione firmano i verbali. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

28 Abrogato dal n. II 68 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

Ferrovie

10

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2

La registrazione sonora dell'audizione è autorizzata soltanto d'intesa con la persona sentita o se, a seconda delle circostanze, non è possibile la stesura di un verbale scritto.

3

Il luogo, la data, l'inizio e la fine dell'audizione devono essere riportati nel verbale o nella registrazione sonora.

4

La registrazione sonora dell'audizione viene trascritta. La trascrizione è firmata dalla persona sentita e dalla persona che effettua l'audizione. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nella trascrizione.


Art. 31

Nota 1 L'inchiesta su oggetti incriminati, l'ispezione dei luoghi, le misure volte a ricostruire lo svolgimento dell'evento, i colloqui informativi e altre operazioni d'inchiesta analoghe sono indicati in una nota.

2

La nota deve essere datata e firmata dal responsabile dell'inchiesta o dalla persona designata a tal fine.


Art. 32

Consultazione degli atti 1

Le persone direttamente interessate dalla procedura d'inchiesta, l'UFT, le autorità cantonali preposte al procedimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione e le persone autorizzate da uno Stato estero coinvolto possono domandare la consultazione degli atti presso il SISI. Le altre autorità della Confederazione e dei Cantoni e altre persone possono consultare gli atti soltanto se rendono credibile un particolare interesse giuridico al risultato dell'inchiesta.

2

Finché determinati procedimenti penali non siano conclusi, la consultazione degli atti può essere domandata soltanto per il tramite delle autorità inquirenti o giudiziarie competenti.

3

Il SISI può limitare, rifiutare o differire la consultazione degli atti: a. se interessi pubblici essenziali della Confederazione, in particolare la sicurezza interna ed esterna, o dei Cantoni richiedono la segretezza;

b. se interessi privati essenziali richiedono la segretezza; c. fintanto che l'interesse dell'inchiesta sull'infortunio o di un'altra inchiesta relativa all'evento e non ancora conclusa lo richieda.

4

…31

5

Una volta conclusa l'inchiesta, il SISI mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure.

31 Abrogato dal n. II 68 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Inchieste sugli infortuni 11

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Art. 33

Spese 1 Il SISI addebita le spese d'inchiesta alle persone che hanno causato un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave. Le spese possono essere fatte valere mediante decisione solo entro un anno dalla notifica della sentenza o della decisione cresciuta in giudicato, emessa da un giudice o da un'autorità amministrativa, con la quale sono state accertate l'intenzione o la negligenza grave.

2

Le spese dovute a mandati speciali del SISI rientrano nelle spese dell'inchiesta.

3

Le spese dei compiti di polizia in relazione a un evento non rientrano nelle spese dell'inchiesta.

4

Le spese d'inchiesta possono essere addebitate alla persona che le ha causate nel modo seguente:

a. in caso di atto intenzionale: nella misura del 50-75 per cento; b. in caso di negligenza grave: nella misura del 25-50 per cento.32

Art. 34

Raccomandazioni di sicurezza L'UFT informa il SISI, entro sei mesi a decorrere dal recapito delle raccomandazioni di sicurezza, sulle misure prese o sui motivi per cui vi si è rinunciato.


Art. 35

Riapertura dell'inchiesta

1

Se, entro dieci anni a decorrere dalla presentazione del rapporto d'inchiesta, emergono nuovi fatti essenziali, il SISI, d'ufficio o su domanda, riapre l'inchiesta. 2

…33

Sezione 4: Pubblicazione

Art. 36

Rapporti finali

1

Sulla base del rapporto d'inchiesta, il SISI allestisce un rapporto finale destinato alla pubblicazione. Nel rapporto finale sono nominate esclusivamente le imprese, le aziende di manutenzione nonché le ditte che fabbricano gli elementi interessati dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture.

2

Il SISI pubblica il rapporto finale. Può utilizzare un supporto elettronico.

3

Le imprese ferroviarie, funiviarie e di navigazione, le aziende di manutenzione, le organizzazioni che si occupano di questioni della sicurezza dei trasporti nonché le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ricevono una nota relativa alla pubblicazione di nuovi rapporti finali.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

33 Abrogato dal n. II 68 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Ferrovie

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Art. 37

Rapporti esteri

Il SISI trasmette i rapporti esteri su eventi nei quali sono coinvolte imprese di trasporto svizzere all'UFT e ad altre autorità competenti della Confederazione nonché a tutte le imprese e persone che rendono credibile un interesse giuridico.


Art. 38


34

Conservazione degli atti La conservazione degli atti è retta dalla legge del 26 giugno 199835 sull'archiviazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 39

Diritto previgente: abrogazione e modifica L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell'allegato.


Art. 40


36



Art. 41

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 marzo 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575).

35 RS

152.1

36 Abrogato dal n. I dell'O del 23 marzo 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4575 4573).

Inchieste sugli infortuni 13

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Allegato

(art. 39)

Diritto previgente: abrogazione e modifica I

L'ordinanza dell'11 novembre 192537 concernente la procedura da seguire in casi di messa in pericolo della sicurezza delle ferrovie e della navigazione o d'infortuni accaduti durante l'esercizio è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …38

37 [CS

7 111; RU 1976 46] 38 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 2103.

Ferrovie

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