01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.02.2015 - 31.08.2023
01.11.2011 - 31.01.2015
01.01.2007 - 31.10.2011
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01.10.2000 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sulla notifica e l'inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell'esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII) del 28 giugno 2000 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15, 95 e 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la notifica, l'inchiesta e la valutazione relative a infortuni, incidenti gravi, perturbazioni importanti, nonché ad altri eventi rilevanti per la sicurezza nell'esercizio di: a. ferrovie secondo l'articolo 1 Lferr o ferrovie secondo un trattato internazionale;

b. imprese di navigazione titolari di una concessione federale; c. imprese di automobili e di filobus titolari di una concessione federale; d. imprese funiviarie titolari di una concessione federale; e. binari di raccordo.

2

Sono fatte salve la notifica e l'inchiesta relative a infortuni sul lavoro secondo la legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 2

Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. ferita mortale: lesione corporale che ha portato alla morte entro 30 giorni dall'evento;

b. ferita grave: lesione corporale di una persona il cui trattamento rende necessario un ricovero ospedaliero di oltre 24 ore;

c. ferita lieve: lesione corporale di una persona che rende necessarie cure mediche ambulatoriali; RU 2000 2103

1 RS

742.101

2 RS

832.20

742.161

Ferrovie

2

742.161

d. considerevole danno materiale: danno materiale risultante direttamente da un evento, che supera l'importo di 100 000 franchi; e. infortunio: evento che ha per conseguenza il ferimento mortale o grave di una persona, un considerevole danno materiale o un incidente rilevante ai sensi dell'ordinanza del 27 febbraio 19913 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; f.

incidente grave: evento che ha quasi causato un infortunio, la cui possibilità di verificarsi non sarebbe stata impedita dai dispositivi di sicurezza automatici previsti; g. perturbazione importante: perturbazione che provoca l'interruzione dell'esercizio di una tratta per almeno quattro ore;

h. evento concernente merci pericolose: evento che nel carico, trasporto, trasbordo, scarico o durante la sosta nel trasporto di merci pericolose ha comportato un pericolo per l'uomo o per l'ambiente.

Capitolo 2: Organizzazione

Art. 3

Ufficio d'inchiesta sugli infortuni 1

L'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni (Ufficio d'inchiesta) è diretto da un capo a tempo pieno. Comprende inoltre inquirenti a tempo pieno o a titolo ausiliario.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) nomina:

a. il capo dell'Ufficio d'inchiesta; b. gli inquirenti a tempo pieno.

3

Il capo dell'Ufficio d'inchiesta nomina: a. gli inquirenti a titolo ausiliario; b. gli specialisti disponibili in caso di necessità.

4

Sotto il profilo amministrativo, l'Ufficio d'inchiesta è subordinato alla segreteria generale del Dipartimento.


Art. 4

Cooperazione internazionale

L'Ufficio d'inchiesta segue l'evoluzione internazionale in materia di inchieste sugli infortuni e vi partecipa nei limiti delle sue possibilità.

3 RS

814.012

Inchieste sugli infortuni 3

742.161


Art. 5

Servizio di notifica

1

L'Ufficio d'inchiesta e l'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) gestiscono un servizio di notifica comune al quale vanno notificati gli eventi in virtù dell'articolo 7.

2

Il servizio di notifica deve essere raggiungibile in ogni momento.

Capitolo 3: Procedura di notifica

Art. 6

Servizi soggetti all'obbligo di notifica 1

Ogni impresa designa i servizi tenuti a notificare gli eventi che si verificano nell'esercizio.

2

Le imprese ferroviarie che utilizzano l'infrastruttura di un'altra impresa notificano gli eventi secondo l'articolo 7 al gestore dell'infrastruttura interessata. Quest'ultimo deve trasmettere immediatamente le notifiche al servizio di notifica.

3

La notifica deve precisare se le autorità preposte al procedimento penale sono state avvisate dell'evento.


Art. 7

Notifica immediata al servizio di notifica 1

Le imprese, eccettuate quelle di automobili e di filobus, notificano immediatamente al servizio di notifica:

a. gli

infortuni;

b. gli incidenti gravi; c. gli atti di sabotaggio commessi, presunti o annunciati.

2

Gli eventi in cui sono implicate tramvie, imputabili a una violazione delle norme della circolazione stradale, non devono essere notificati immediatamente.

3

Il Dipartimento può designare altri eventi che devono essere notificati immediatamente al servizio di notifica.


Art. 8

Trasmissione della notifica 1

Il servizio di notifica trasmette quanto prima all'Ufficio d'inchiesta e all'Ufficio federale gli eventi che gli sono notificati immediatamente.

2

In caso di presunzione fondata di violazione di una legge amministrativa, l'Ufficio d'inchiesta avvisa le autorità competenti preposte al procedimento penale.


Art. 9

Notifica scritta all'Ufficio federale 1

Tutte le imprese notificano per scritto all'Ufficio federale: a. gli infortuni, gli incidenti gravi, gli eventi che comportano ferite lievi, le perturbazioni importanti e gli eventi concernenti merci pericolose;

Ferrovie

4

742.161

b. le esplosioni e gli incendi di una certa gravità di veicoli e di impianti che servono alla sicurezza; c. gli eventi straordinari imputabili a un guasto tecnico di componenti importanti per la sicurezza o di impianti di sicurezza o dovuti a misure di sicurezza carenti o difettose;

d. gli eventi imputabili a sabotaggio.

2

Indipendentemente dal capoverso 1, i seguenti eventi devono essere notificati per scritto all'Ufficio federale: a. da parte delle imprese ferroviarie: 1. i deragliamenti di treni, 2. le collisioni tra treni e veicoli o ostacoli, 3. la fuga di veicoli ferroviari; b. da parte delle imprese di navigazione: 1. le collisioni di battelli, 2. l'affondamento e l'incagliamento di battelli nonché la collisione con persone, moli, pontili d'approdo, ecc. da parte degli stessi; c. da parte delle imprese funiviarie (incluse le imprese di funicolari): 1. il deragliamento di funi e le cricche nelle funi, 2. la caduta al suolo e il deragliamento di veicoli di impianti a fune, 3. le collisioni di veicoli di impianti a fune con altri veicoli o ostacoli, 4. i danni causati da superamenti di profilo, 5. il mancato funzionamento di impianti di accelerazione e di decelerazione al momento dell'entrata e dell'uscita del veicolo, nonché di freni e di dispositivi di bloccaggio.

3

La notifica scritta deve aver luogo entro 30 giorni dall'evento, secondo le indicazioni dell'Ufficio federale.


Art. 10

Notifiche semestrali

Soltanto ogni sei mesi gli eventi seguenti devono essere notificati all'Ufficio federale, secondo le sue indicazioni: a. da parte di tutte le imprese: i suicidi e i tentativi manifesti di suicidio, per quanto essi abbiano comportato almeno lesioni corporali gravi; b. da parte delle imprese ferroviarie: i deragliamenti e le collisioni avvenuti nel servizio di manovra.

Inchieste sugli infortuni 5

742.161


Art. 11

Notifica di incidenti rilevanti Le notifiche previste dalla presente ordinanza non dispensano dall'obbligo di notifica e di rapporto conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del 27 febbraio 19914 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.


Art. 12

Notifica di eventi a uffici d'inchiesta esteri 1

L'Ufficio d'inchiesta notifica infortuni e incidenti gravi avvenuti sul territorio nazionale svizzero, nei quali sono coinvolte imprese estere, all'autorità competente dello Stato di provenienza dell'impresa interessata.

2

La notifica non deve comportare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

Capitolo 4: Compiti dell'Ufficio d'inchiesta e procedura Sezione 1: Competenza, oggetto e scopo

Art. 13

Competenza 1 L'Ufficio d'inchiesta esamina gli eventi che devono essere notificati conformemente all'articolo 7.

2

Su domanda di altre autorità o degli interessati, l'Ufficio d'inchiesta può indagare anche su eventi che devono essere notificati conformemente agli articoli 9 e 10 lettera b.

3

La valutazione penale e civile dei risultati dell'inchiesta rimane di competenza delle autorità giudiziarie ordinarie.


Art. 14

Oggetto e scopo dell'inchiesta L'inchiesta accerta in modo indipendente le cause e le circostanze tecniche e d'esercizio che hanno portato all'evento. Ha lo scopo di prevenire futuri infortuni e incidenti gravi.

Sezione 2: Procedura

Art. 15

Apertura dell'inchiesta

1

L'Ufficio d'inchiesta decide se deve essere aperta un'inchiesta.

2

Designa la persona responsabile dell'inchiesta e decide in merito alla consultazione di periti.

4 RS

814.012

5 RS

235.1

Ferrovie

6

742.161


Art. 16

Compiti del gestore dell'infrastruttura 1

Se necessario e nella misura delle sue possibilità, il gestore dell'infrastruttura deve organizzare il trasporto dei membri dell'Ufficio d'inchiesta e dei periti dalla più vicina stazione raggiungibile al luogo dell'infortunio. 2 Deve fornire i mezzi tecnici e il personale immediatamente necessario all'inchiesta sul luogo dell'infortunio e metterli a disposizione gratuitamente dell'Ufficio d'inchiesta.


Art. 17

Coordinamento con le autorità preposte al procedimento penale 1

Le autorità preposte al procedimento penale e l'Ufficio d'inchiesta coordinano le loro attività.

2

Se le autorità preposte al procedimento penale non partecipano all'inchiesta, l'Ufficio d'inchiesta decide da solo.


Art. 18

Misure di sicurezza e obbligo di sorveglianza 1

Le misure conservative e di salvataggio possono essere attuate senza restrizioni.6 2

I responsabili delle imprese interessate, le autorità preposte al procedimento penale o, se del caso, le autorità locali provvedono affinché non sia apportato alcun mutamento sul luogo dell'infortunio.

3

I morti possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente preposta al procedimento penale. Quest'ultima chiede dapprima il consenso dell'Ufficio d'inchiesta. Il consenso non è necessario nei casi manifesti di suicidio.

4

I mutamenti apportati sul luogo dell'infortunio devono essere documentati.

5

I dati, le conversazioni e lo stato dei dispositivi conservativi, che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell'evento, devono essere immediatamente messi al sicuro dai responsabili delle imprese interessate, all'attenzione degli organi d'inchiesta.7 6

L'autorità competente preposta al procedimento penale decide circa la natura e l'estensione delle misure conservative e di sorveglianza, nonché circa la revoca delle misure di restrizione applicate al luogo dell'infortunio. Chiede dapprima il consenso dell'Ufficio d'inchiesta.8

Art. 19

Provvedimenti cautelari

Le autorità preposte al procedimento penale e i responsabili dell'impresa interessata prendono nota dei nomi e degli indirizzi delle persone che potrebbero fornire informazioni utili sullo svolgimento dell'evento.

6 RU

2000 2845

7 RU

2000 2845

8 RU

2000 2845

Inchieste sugli infortuni 7

742.161


Art. 20

Accesso al luogo dell'infortunio 1

L'autorità competente preposta al procedimento penale decide chi ha accesso al luogo dell'infortunio. Chiede dapprima il consenso dell'Ufficio d'inchiesta.

2

Le squadre di soccorso e di salvataggio così come le autorità preposte al procedimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni hanno libero accesso al luogo dell'infortunio.

3

L'accesso deve essere accordato ai rappresentanti dell'Ufficio federale, alle persone autorizzate da uno Stato estero e ad altre persone che rendono credibile un interesse giuridico al risultato dell'inchiesta, purché non sia ostacolato il corso della medesima.


Art. 21

Operazioni d'inchiesta

1

L'Ufficio d'inchiesta può rinunciare a operazioni d'inchiesta che provocherebbero costi sproporzionati rispetto ai risultati previsti.

2

Può affidare mandati a periti per esaminare speciali questioni tecniche.

3

Per valutare le informazioni fornite da apparecchi di registrazione possono essere utilizzati i dispositivi delle ditte di fabbricazione, delle imprese, delle autorità preposte al procedimento penale della Confederazione e dei Cantoni o delle autorità estere che indagano sull'infortunio.

4

Per ordine dell'Ufficio d'inchiesta, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia e l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe allestiscono un rapporto sulle condizioni atmosferiche e delle valanghe. L'Ufficio d'inchiesta deve incaricare immediatamente questi servizi. 5

Per ordine dell'Ufficio d'inchiesta, le imprese trascrivono le conversazioni registrate su nastri sonori e stampano i dati memorizzati negli apparecchi di registrazione. L'Ufficio d'inchiesta può anche richiedere, per quanto possibile, copie dei supporti di dati. Le imprese devono conservare gli originali.

6

Le registrazioni originali possono essere cancellate soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente preposta al procedimento penale. Questa chiede dapprima il consenso dell'Ufficio d'inchiesta.


Art. 22

Domande di operazioni d'inchiesta 1

Le persone direttamente interessate dalla procedura d'inchiesta, l'Ufficio federale, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni, nonché altre persone che rendono credibile un particolare interesse al risultato dell'inchiesta possono richiedere all'Ufficio d'inchiesta che siano effettuate operazioni d'inchiesta.

2

L'Ufficio d'inchiesta può respingere la richiesta se: a. l'operazione non contribuisce presumibilmente in misura essenziale al conseguimento dello scopo dell'inchiesta;

b. il dispendio presumibile per l'operazione è sproporzionato rispetto al risultato previsto.

Ferrovie

8

742.161

3

L'Ufficio d'inchiesta può tuttavia eseguire o ordinare ugualmente le operazioni d'inchiesta che rifiuterebbe conformemente al capoverso 2 lettera b se il richiedente se ne assume le spese.

4

...9


Art. 23

Consegna degli oggetti relativi all'infortunio L'autorità competente preposta al procedimento penale decide in merito alla consegna degli oggetti relativi all'infortunio o di loro elementi. Chiede dapprima il consenso dell'Ufficio d'inchiesta.


Art. 24

Rapporto intermedio

L'Ufficio d'inchiesta comunica immediatamente i risultati essenziali dell'inchiesta che sono importanti per la prevenzione degli infortuni e richiedono provvedimenti immediati in un rapporto intermedio con le relative raccomandazioni.


Art. 25

Rapporto d'inchiesta e raccomandazioni di sicurezza 1

L'Ufficio d'inchiesta riassume i risultati dell'inchiesta in un rapporto scritto.

2

Il rapporto informa sulle persone e imprese coinvolte, i mezzi di trasporto e le infrastrutture di trasporto coinvolti, la dinamica dell'evento, l'entità dei danni alle persone e materiali, i risultati delle operazioni d'inchiesta, delle perizie e dell'analisi delle cause.

3

Il rapporto è spedito alle persone direttamente interessate o coinvolte, all'Ufficio federale nonché a persone e servizi che rendono credibile un interesse degno di protezione al risultato dell'inchiesta. Nel corso delle inchieste delle autorità preposte al procedimento penale il diritto alla consultazione del rapporto è retto dall'articolo 32 capoverso 2.

4

Il rapporto non è una decisione.

5

Se necessario, l'Ufficio d'inchiesta inoltra all'Ufficio federale raccomandazioni in materia di sicurezza.


Art. 26

Conclusione senza rapporto d'inchiesta L'Ufficio d'inchiesta può interrompere o chiudere l'inchiesta senza allestire un rapporto se dalle prime misure dell'inchiesta risulta che ulteriori operazioni non porterebbero a risultati utili. Questa decisione deve essere motivata in un verbale conciso.

9

Abrogato dal n. II 68 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Inchieste sugli infortuni 9

742.161


Art. 27

Termini 1 L'inchiesta deve essere conclusa entro dodici mesi.

2

Se questo termine non può essere rispettato, il responsabile dell'inchiesta lo notifica all'Ufficio d'inchiesta e motiva il ritardo. L'Ufficio d'inchiesta stabilisce una proroga adeguata.

Sezione 3: Speciali disposizioni di procedura

Art. 28

Ricusazione e notifica di dipendenze 1

I membri dell'Ufficio d'inchiesta devono ricusarsi se: a. hanno un interesse personale al risultato dell'inchiesta; b. sono parenti o affini in linea diretta o di secondo o terzo grado della linea collaterale di una persona coinvolta nell'evento o colpita dall'infortunio, di un proprietario, di un esercente di un mezzo di trasporto coinvolto o di un'infrastruttura di trasporto coinvolta o di un'altra persona interessata al risultato della procedura o sono legati a una di queste persone per matrimonio, fidanzamento o adozione; c. sono impiegati presso l'impresa coinvolta, membri del suo consiglio di amministrazione o incaricati della revisione dei suoi conti; d. sono parenti o affini nei gradi menzionati nella lettera b di un dirigente o un membro del consiglio di amministrazione di un'impresa coinvolta; e. sono implicati nell'affare per altre ragioni.

2

Devono avvisare il capo dell'Ufficio d'inchiesta se hanno interessi in un'impresa coinvolta, ad esempio se sono azionisti o soci.

3

...10


Art. 29

Testimoni, informatori

1

Prima dell'interrogatorio, i testimoni devono essere informati del loro diritto di non deporre in virtù della legge federale del 15 giugno 193411 sulla procedura penale, nonché delle conseguenze penali di una falsa testimonianza.

2

Le persone di cui si sospetta che possano essere state coinvolte direttamente nel verificarsi dell'infortunio non possono essere interrogate come testimoni, bensì soltanto come informatori; devono inoltre essere rese attente al loro diritto di non deporre.

10 Abrogato dal n. II 68 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

11 RS

312.0

Ferrovie

10

742.161

3

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192712 e della legge del 14 marzo 195813 sulla responsabilità.


Art. 30

Verbale degli interrogatori 1

Gli interrogatori dei testimoni e degli informatori sono riassunti in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l'interrogatorio firmano i verbali. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne la ragione.

2

La registrazione sonora è autorizzata soltanto d'intesa con la persona sentita o se, in base alle circostanze, non è possibile la stesura di un verbale scritto.

3

Il luogo, la data e l'ora dell'interrogatorio devono essere riportati nel verbale o nella registrazione sonora.

4

La registrazione sonora viene trascritta. La trascrizione è firmata dalla persona sentita e dalla persona che procede all'interrogatorio. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne la ragione.


Art. 31

Nota 1 L'inchiesta su oggetti incriminati, l'ispezione dei luoghi, le misure volte a ricostruire lo svolgimento dell'evento, i colloqui informativi e altre operazioni d'inchiesta analoghe sono indicati in una nota.

2

La nota deve essere datata e firmata dal responsabile dell'inchiesta o dalla persona designata a tal fine.


Art. 32

Consultazione degli atti 1

Le persone direttamente interessate dalla procedura d'inchiesta, l'Ufficio federale, le autorità cantonali preposte al procedimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione e le persone autorizzate da uno Stato estero coinvolto possono domandare la consultazione degli atti presso l'Ufficio d'inchiesta. Le altre autorità della Confederazione e dei Cantoni e altre persone possono consultare gli atti soltanto se rendono credibile un particolare interesse giuridico al risultato dell'inchiesta.

2

Finché determinati procedimenti penali non siano conclusi, la consultazione degli atti può essere domandata soltanto per il tramite delle autorità inquirenti o giudiziarie competenti.

3

L'Ufficio d'inchiesta può limitare, rifiutare o differire la consultazione degli atti: a. se interessi pubblici essenziali della Confederazione, in particolare la sicurezza interna ed esterna, o dei Cantoni richiedono la segretezza;

b. se interessi privati essenziali richiedono la segretezza; c. fintanto che l'interesse dell'inchiesta sull'infortunio o di un'altra inchiesta relativa all'evento e non ancora conclusa lo richieda.

12 RS

172.221.10

13 RS

170.32

Inchieste sugli infortuni 11

742.161

4

...14

5

Una volta conclusa l'inchiesta, l'Ufficio d'inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure.


Art. 33

Spese 1 L'Ufficio d'inchiesta addebita le spese d'inchiesta alle persone che hanno causato un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave. Le spese possono essere fatte valere mediante decisione solo entro un anno dalla notifica della sentenza o della decisione cresciuta in giudicato, emessa da un giudice o da un'autorità amministrativa, con la quale sono state accertate l'intenzione o la negligenza grave.

2

Le spese dovute a mandati speciali dell'Ufficio d'inchiesta rientrano nelle spese dell'inchiesta.

3

Le spese dei compiti di polizia in relazione a un evento non rientrano nelle spese dell'inchiesta.

4

Le spese delle operazioni d'inchiesta eseguite in virtù dell'articolo 22 capoverso 3 possono essere successivamente condonate al richiedente se queste operazioni d'inchiesta hanno contribuito in misura determinante, contro ogni aspettativa, a raggiungere lo scopo perseguito dall'inchiesta.


Art. 34

Raccomandazioni di sicurezza L'Ufficio federale informa l'Ufficio d'inchiesta, entro sei mesi a decorrere dal recapito delle raccomandazioni di sicurezza, sulle misure prese o sui motivi per cui vi si è rinunciato.


Art. 35

Riapertura dell'inchiesta

1

Se, entro dieci anni a decorrere dalla presentazione del rapporto d'inchiesta, emergono nuovi fatti essenziali, l'Ufficio d'inchiesta, d'ufficio o su domanda, riapre l'inchiesta. 2

...15

14 Abrogato dal n. II 68 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

15 Abrogato dal n. II 68 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Ferrovie

12

742.161

Sezione 4: Pubblicazione

Art. 36

Rapporti finali

1

Sulla base del rapporto d'inchiesta, l'Ufficio d'inchiesta allestisce un rapporto finale destinato alla pubblicazione. Nel rapporto finale sono nominate esclusivamente le imprese, le aziende di manutenzione nonché le ditte che fabbricano gli elementi interessati dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture.

2

L'Ufficio d'inchiesta pubblica il rapporto finale. Può utilizzare un supporto elettronico.

3

Le imprese ferroviarie, funiviarie e di navigazione, le aziende di manutenzione, le organizzazioni che si occupano di questioni della sicurezza dei trasporti nonché le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ricevono una nota relativa alla pubblicazione di nuovi rapporti finali.


Art. 37

Rapporti esteri

L'Ufficio d'inchiesta trasmette i rapporti esteri su eventi nei quali sono coinvolte imprese di trasporto svizzere all'Ufficio federale e ad altre autorità competenti della Confederazione nonché a tutte le imprese e persone che rendono credibile un interesse giuridico.


Art. 38

Conservazione degli atti L'Ufficio d'inchiesta conserva gli atti per dieci anni dopo la conclusione dell'inchiesta.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 39

Diritto previgente: abrogazione e modifica L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell'allegato.


Art. 40

Disposizione transitoria

Le inchieste su eventi che si sono verificati prima del 1° ottobre 2000 sono effettuate secondo l'ordinanza dell'11 novembre 192516 concernente la procedura da seguire in casi di messa in pericolo della sicurezza delle ferrovie e della navigazione o d'infortuni accaduti durante l'esercizio.


Art. 41

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

16 [CS

7 111; RU 1976 46]

Inchieste sugli infortuni 13

742.161

Allegato

(art. 39)

Diritto previgente: abrogazione e modifica I

L'ordinanza dell'11 novembre 192517 concernente la procedura da seguire in casi di messa in pericolo della sicurezza delle ferrovie e della navigazione o d'infortuni accaduti durante l'esercizio è abrogata.

II

17 [CS

7 111; RU 1976 46] 18 [RU

2000 2 2103 all. 2 n. 1, 2001 3294 n. II 2] 19 RS

742.141.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

20 [RU

1986 632, 1991 1476 art. 34 n. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 all. n. 6, 1999 754 all. n. 5, 2000 2538 2777, 2005 4957. RU 2007 39 art. 70 lett. a

Ferrovie

14

742.161


5. Ordinanza del 25 novembre 199822 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori Art. 48
cpv. 3
...

6. Ordinanza del 13 dicembre 199923 che modifica la decisione del Consiglio federale concernente l'entrata in vigore della modifica della legge sulle ferrovie del 20 marzo 1998: Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Cpv. 2 2 Ad eccezione dell'articolo 15, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

L'articolo 15 entra in vigore il 1° ottobre 2000.

21 RS

747.201.7. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

22 RS

744.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

23 RU

2000 106