Abrogato per 01.01.2015

01.07.2014 - 01.01.2015
01.01.2013 - 30.06.2014
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01.05.2009 - 31.12.2012
15.05.2007 - 30.04.2009
01.08.2006 - 14.05.2007
05.10.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 04.10.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
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1

Ordinanza

sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) dell'11 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 1, 19 capoverso 2 e 23 della legge federale del
6 ottobre 19951 sulle scuole universitarie professionali (LSUP),2 ordina: Capitolo 1:

Scuole universitarie professionali secondo l'articolo 1 capoverso 1 LSUP Sezione 1: Compiti e prestazioni

Art. 1

Cicli di

studio

(art. 1 cpv. 1 LSUP)3 1

Le scuole universitarie professionali possono proporre cicli di studio nei campi specifici di cui all'articolo 1 capoverso 1 LSUP.4 2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (dipartimento) opera nel settore dell'economia forestale d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.5 3

Il dipartimento tiene un elenco delle scuole universitarie professionali e dei cicli di studio riconosciuti che esse propongono.

4

Su richiesta della scuola universitaria professionale, il dipartimento può, a titolo sperimentale e limitato nel tempo, autorizzare nuovi cicli di studio e stabilirne la designazione a livello di bachelor e di master.6 RU 1996 2598

1 RS

414.71

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

5

Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

414.711

Scuola universitaria 2

414.711


Art. 2

7 Lingue d'insegnamento

Le lingue d'insegnamento sono le lingue nazionali. L'inglese è ammesso come lingua d'insegnamento supplementare.


Art. 3

Pratica professionale (art. 5 cpv. 1 lett. b LSUP)8 Le scuole universitarie professionali aiutano gli studenti nella ricerca di un posto adeguato per la pratica professionale.


Art. 4


9



Art. 5


10
Riconoscimento di diplomi esteri (art. 7 cpv. 5 LSUP) 1

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)11 oppure terzi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 7 LSUP possono parificare diplomi e certificati esteri al diploma di una scuola universitaria professionale se: a. sono stati rilasciati o riconosciuti dal paese d'origine; e b. sono equivalenti al diploma di una scuola universitaria professionale.

2

I diplomi o certificati esteri sono considerati equivalenti se: a. sono stati rilasciati per lo stesso livello di formazione, in particolare se a tale scopo è stata richiesta una formazione precedente equivalente; b. la durata di formazione è equivalente; c. i contenuti formativi sono comparabili; e d. il ciclo di formazione comprende qualificazioni pratiche oltre a quelle teoriche.

3

Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

9

Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2005, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

Scuole universitarie professionali. O 3

414.711

a12

Art. 6

13 Attività di

perfezionamento

(art. 8 LSUP)

Le attività di perfezionamento devono distinguersi chiaramente dai cicli di studio di bachelor e di master.


Art. 7

Ricerca applicata e sviluppo, servizi (art. 9, 10 e 11 LSUP) 1

Gli organi responsabili di scuole universitarie professionali garantiscono che i progetti di ricerca applicata e sviluppo siano eseguiti, di regola, in stretta collaborazione con il mondo del lavoro o con altre cerchie interessate. I risultati dei lavori di ricerca e sviluppo finanziati con fondi pubblici devono essere pubblicati in modo adeguato.14 2 Le scuole universitarie professionali forniscono in particolare servizi quali attività di perfezionamento, consulenze, studi e perizie nonché ricerca applicata e sviluppo.15 3 I servizi sono di principio fatturati ai prezzi praticati sul mercato. Gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali garantiscono trasparenza nella struttura dei prezzi.

Sezione 2:

Criteri concernenti l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale

Art. 8

e 916

Art. 11

Obiettivi fissati dalla Confederazione (art. 16 cpv. 1 LSUP) 1

Gli obiettivi fissati dalla Confederazione sono definiti nell'allegato.

2

Le modifiche dell'allegato sono elaborate dal dipartimento. Esse tengono conto degli obiettivi fissati dalla Confederazione in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca.17 12 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002 (RU 2002 1358). Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2005, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

16 Abrogati dal n. I dell'O del 14 set. 2005, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

17 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

Scuola universitaria 4

414.711


Art. 12

Programmi di sviluppo delle scuole universitarie professionali (art. 17 cpv. 1 LSUP) 1

I programmi di sviluppo delle scuole universitarie professionali contengono indicazioni relative:

a. all'adempimento dei compiti e agli obiettivi fissati dalla Confederazione; b. allo sviluppo di settori di specializzazione in materia di formazione e di ricerca;

c. agli investimenti pianificati; d. all'evoluzione dell'effettivo del personale.

2

Il dipartimento può esigere altre indicazioni ed emanare direttive in merito alla forma dei programmi di sviluppo.


Art. 13

Dati statistici

1

Le scuole universitarie professionali mettono a disposizione delle autorità federali competenti le indicazioni o i dati necessari, ossia a. per gli studenti, in particolare il numero, la formazione preliminare, lo svolgimento degli studi, l'esito degli esami e la situazione sociale;

b. per il personale, in particolare l'effettivo e la struttura del corpo insegnante e del personale in generale; c. per la ricerca e lo sviluppo e per i servizi, in particolare il numero, il contenuto e lo svolgimento dei progetti nonché i mezzi finanziari investiti e il personale impiegato;

d. per il finanziamento, i mezzi investiti da terzi e la struttura dei costi e delle spese.

2

Il dipartimento stabilisce, d'intesa con l'Ufficio federale di statistica, modalità di rilevazione unitarie per quanto concerne le liste e le definizioni delle caratteristiche, la periodicità e le scadenze.

Scuole universitarie professionali. O 5

414.711

Capitolo 2: Sussidi federali Sezione 1: Diritto ai sussidi18

Art. 14

…19 (art. 15 e 18 cpv. 2 LSUP)20 Nell'autorizzare l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale si stabilisce per quali cicli di studio e settori di ricerca la scuola universitaria professionale ha diritto ai sussidi federali.

Sezione 2:21 Sussidi per i costi d'esercizio legati all'insegnamento (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)

Art. 15

Base di calcolo

1

L'ammontare dei sussidi per l'insegnamento è calcolato in base ai costi di esercizio legati all'insegnamento. Sono considerati costi d'esercizio le spese di personale, le spese di materiale e di prestazioni di servizio, nonché gli altri costi d'esercizio come le spese accessorie, le spese di pulizia e le spese di manutenzione di impianti e immobili. Le spese di infrastruttura non sono considerate spese di esercizio.

2

Sono considerati costi di infrastruttura i costi per l'affitto di oggetti propri o appartenenti a terzi, gli interessi effettivi o contabili e gli ammortamenti di investimenti per quanto questi ultimi siano stati cofinanziati da indennità a fondo perso.

3

Il Dipartimento può stabilire che le spese amministrative sono prese in considerazione soltanto fino a una determinata quota dei costi totali d'esercizio.


Art. 16

22 Calcolo dei

sussidi

I sussidi per l'insegnamento sono calcolati in base alla media svizzera dei costi d'esercizio delle scuole universitarie professionali per lo stesso ciclo di studi o per un ciclo comparabile oppure in base a un tasso standard dei costi fissato d'intesa con i Cantoni. Per assicurare una migliore comparabilità dei costi d'esercizio, le scuole universitarie professionali utilizzano il manuale sul calcolo dei costi della SEFRI.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1358).

19 Rubrica abrogata dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1358).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

21 Originario avanti l'art.17. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

Scuola universitaria 6

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a23 Sezione 3:24 Sussidi d'esercizio per la ricerca applicata e per lo sviluppo (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
b 1 Il Dipartimento fissa ogni anno l'importo dei sussidi d'esercizio per la ricerca applicata e lo sviluppo.

2

I sussidi accordati alle scuole universitarie professionali sono calcolati nel modo seguente:

a. il 60 per cento dell'importo del sussidio è ripartito in funzione delle attività d'insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Sono prese in considerazione nel calcolo soltanto le persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero, per quanto esse dedichino l'equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all'insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e altrettanto allo sviluppo. Il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della percentuale di posti in rapporto all'ammontare totale destinato all'insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo; b. il 40 per cento dell'importo del sussidio è ripartito in funzione dei fondi apportati da terzi. Il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell'ammontare totale dei fondi apportati da terzi.

Sezione 4:25 Sussidi per i costi d'esercizio delle misure di qualificazione per lo sviluppo di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
c 1 Il Dipartimento destina al massimo il 5 per cento dei crediti autorizzati a misure di qualificazione volte a sviluppare competenze in materia di ricerca e di perfezionamento.

23 Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2005, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

25 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

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414.711

2

Sono segnatamente considerate misure di qualificazione: a. l'elaborazione di misure di perfezionamento didattico e metodologico destinate agli insegnanti;

b.26 la promozione delle nuove leve scientifiche.

3

I sussidi sono calcolati in base ai costi d'esercizio di questo campo secondo l'articolo 15 capoverso 1.

4

I sussidi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi d'esercizio computabili.

Sezione 4a:27 Sussidi per misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo (art. 3 cpv. 5; 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
cbis 1 Il dipartimento può stabilire annualmente sussidi per misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo.

2

In particolare sono considerate misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo: a. misure volte ad aumentare la quota del sesso sottorappresentato a livello di studenti, nuove leve scientifiche, docenti e personale, in particolare tramite l'allestimento di asili nido, la creazione di posti di lavoro a tempo parziale e l'offerta di studi a tempo parziale; b. misure volte a promuovere lo sviluppo di competenze legate al genere; c. misure volte a promuovere la ricerca sui sessi.

3

I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi d'esercizio computabili giusta l'articolo 15 capoverso 1.

Sezione 5:28 Sussidi ai costi d'esercizio per la locazione di oggetti appartenenti a terzi (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
d 1 Possono essere versati sussidi di esercizio per la locazione di locali e di edifici appartenenti a terzi, per quanto detti locali ed edifici non siano già stati cofinanziati come investimenti immobiliari.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

27 Introdotta dal n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

28 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

Scuola universitaria 8

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2

Il calcolo è effettuato per m2 di superficie utile (forfait per unità di superficie) in base al contratto di locazione, senza tener conto del terreno. Secondo il caso, i costi determinanti per il calcolo del sussidio possono essere limitati dal forfait per unità di superficie.

3

La SEFRI emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento.

Sezione 6: Sussidi per gli investimenti29 (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)

Art. 17


30

Condizioni

1

Danno diritto a un sussidio per gli investimenti i progetti di costruzione unitari, chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio, che non eccedono 300 000 franchi.

2

Sono considerati progetti di costruzione l'acquisizione, la costruzione e la trasformazione di edifici, comprese le loro prime attrezzature.


Art. 18


31

Importo del sussidio

1

Il sussidio è di massima calcolato in modo forfettario in base al programma dei locali approvato (forfait per unità di superficie). Il Dipartimento stabilisce i criteri di calcolo.

2

La SEFRI può eccezionalmente calcolare l'importo del sussidio fondandosi sui costi di costruzione computabili in base al progetto di costruzione e al preventivo dei costi.

3

Emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento. Di massima sono applicate le direttive per la determinazione dei sussidi federali per le costruzioni.

Sezione 7: Procedura di concessione dei sussidi32 (art. 19 cpv. 2 LSUP)

Art. 19


33

Presentazione della domanda La domanda di sussidio è presentata alla SEFRI.

29 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

Scuole universitarie professionali. O 9

414.711


Art. 20


34

Domanda di sussidio per gli investimenti 1

La domanda di sussidio per gli investimenti deve contenere le indicazioni seguenti: a. lo scopo e le caratteristiche del progetto di investimento; b. gli utenti;

c. i

bisogni;

d. la prova della collaborazione con altre scuole universitarie professionali; e. i costi e il finanziamento previsti.

2

La scuola universitaria professionale che domanda un sussidio per un investimento edile i cui costi previsti ammontano a più di 10 milioni di franchi sottopone il programma dei locali alla SEFRI, prima dell'elaborazione dei piani, indicando le spese susseguenti prevedibili annue. Esaminata la domanda, la SEFRI invita la scuola universitaria professionale a sottoporgli, per approvazione, il progetto preliminare, il programma dei locali e la valutazione dei costi. L'assegnazione dei contributi federali si conforma al progetto di costruzione.35 3 Per gli investimenti edili non superiori a 10 milioni di franchi, la scuola universitaria professionale presenta, per approvazione, il programma dei locali alla SEFRI federale prima dell'elaborazione dei piani. Se la SEFRI l'approva, essa gli presenta il progetto edile, il programma dei locali, la descrizione del progetto e un preventivo.

4

La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione scritta secondo cui l'organo responsabile ha dato il suo consenso di principio di assumere la propria parte di finanziamento. Inoltre, la scuola universitaria professionale deve fornire la prova che non vi sono più infrastrutture disponibili a livello regionale.


Art. 21


36

Capitolo 3: …

Art. 22


37
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

36 Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2005, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

37 Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2005, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

Scuola universitaria 10

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Capitolo 4: Esecuzione Sezione 1: Commissione federale delle scuole universitarie professionali

Art. 23

Composizione (art. 24 cpv. 1 LSUP) 1

La Commissione federale delle scuole universitarie professionali (commissione) è composta di 20 membri al massimo. Vi sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro, le cerchie scientifiche e le scuole universitarie professionali.38 2 Il Consiglio federale elegge il presidente e i membri per un periodo di quattro anni.


Art. 24

Regolamento, funzionamento e segretariato (art. 24 cpv. 1 LSUP) 1

La commissione elabora un regolamento che sottostà all'approvazione del dipartimento.

2

La commissione può stabilire contatti in modo autonomo con gli organi competenti in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca.

3

…39

Sezione 2:40 Emolumenti

Art. 25

41 1 Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni riguardanti il campo d'attività della Segreteria di Stato sono disciplinati nell'ordinanza sugli emolumenti SEFRI del 16 giugno 200642.43 2 Non è riscosso alcun emolumento per: a. l'autorizzazione di scuole universitarie professionali (art. 14 LSUP); b. l'autorizzazione di programmi di sviluppo (art. 17 LSUP); c. la determinazione di nuovi cicli di studio (art. 16 cpv. 3 LSUP); d. il riconoscimento di diplomi (art. 7 cpv. 3 lett. a LSUP e art. 8 cpv. 2 lett. b LSUP);

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

39 Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2005, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

41 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O dal 16 giu. 2006 sugli emolumenti dell'UFFT, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2639).

42 RS

412.109.3

43 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

Scuole universitarie professionali. O 11

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e. l'accreditamento di scuole universitarie professionali o di cicli di studio da parte del Dipartimento (art. 17a cpv. 2 LSUP).

Sezione 3:44 Riconoscimento di agenzie per la valutazione e l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio
a Il Dipartimento emana prescrizioni sul riconoscimento di agenzie per la valutazione
e l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 26


45

Disposizioni transitorie (art. 25 cpv. 1 LSUP) 1

I titolari di un diploma di una scuola d'ingegneria STS riconosciuta, di una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione SSQEA, di una scuola superiore di arti applicate SSAA o di una scuola superiore di economia domestica SSED o le persone che hanno ottenuto negli anni 1998, 1999 o 2000 il diploma della Scuola alberghiera di Losanna possono chiedere, dopo il riconoscimento dei primo diploma di scuola universitaria professionale, il corrispondente titolo di scuola universitaria professionale, nella misura in cui possano dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni un'attività professionale riconosciuta o di aver frequentato un corso postdiploma a livello universitario. Il Dipartimento disciplina i particolari.

2

Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH/Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP». 3 Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP, specializzato in conservazione e restaurazione» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP».


Art. 27

Entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LSUP) La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1996.

44 Introdotta dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 15 mag. 2007 (RU 2007 2065).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1358).

Scuola universitaria 12

414.711

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 settembre 200546 A

Titoli protetti 1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto vigente nei campi specifici di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-g LSUP prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200447 della LSUP, può portare i seguenti titoli protetti a dipendenza del campo specifico di studio: a. ingegnere

SUP;

b. architetta SUP/architetto SUP; c. chimica SUP/chimico SUP; d. economista aziendale SUP; e. specialista SUP in informazione e documentazione; f.

informatica di gestione SUP/informatico di gestione SUP; fbis.48 giurista d'impresa SUP; g. designer SUP;

h. conservatrice-restauratrice SUP/conservatore-restauratore SUP; i.

infermiera diplomata SUP/infermiere diplomato SUP; j. esperta in salute e cure infermieristiche SUP/esperto in salute e cure infermieristiche SUP;

k. levatrice diplomata SUP/ostetrico diplomato SUP; l.

fisioterapista diplomata SUP; m. ergoterapista diplomata SUP; n. dietista diplomata

SUP;

o. specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP/specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP.

2

Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale nei campi specifici di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere h-k LSUP prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 2004 della LSUP, può portare i rispettivi titoli protetti in virtù della decisione del 25 ottobre 200149 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al 46 RU

2005 4645

47 RS

414.71 in fine 48 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1499).

49 Non pubblicato nella RU. Il testo della Dec. può essere richiesto alla SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultato all'indirizzo: www.sefri.admin.ch

Scuole universitarie professionali. O 13

414.711

regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) del 10 giugno 1999 sul riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).

3

Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata/diplomato». Il titolo può essere completato con l'indicazione del ciclo di studio.

4

Il dipartimento protegge i titoli per cicli di studio autorizzati a titolo sperimentale.

B

Titoli supplementari 1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto precedente prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell'OSUP o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200450 della LSUP, può portare, a partire dal 1° gennaio 2009, i seguenti titoli protetti, in aggiunta ai titoli in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 14 settembre 2005 dell'OSUP: a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); oppure b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]).

2

Le scuole universitarie professionali decidono l'attribuzione dei titoli di cui al capoverso 1 lettere a e b ai diplomi SUP conseguiti in base al diritto precedente.

C

Perfezionamento 1 I sussidi per il perfezionamento vengono erogati fino al 31 dicembre 2006.

2

Il dipartimento fissa annualmente un importo per i sussidi destinati al perfezionamento. L'importo può raggiungere il 20 per cento al massimo dei costi d'esercizio per il perfezionamento delle scuole universitarie professionali.

3

L'importo viene distribuito alle scuole universitarie professionali in proporzione ai diplomi di perfezionamento rilasciati l'anno precedente.

50 RS

414.71 in fine

Scuola universitaria 14

414.711

D

Aiuti finanziari 1 Il credito annualmente disponibile per aiuti finanziari secondo la lettera C delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 200451 della LSUP è ripartito come segue: a. almeno il 90 per cento per sussidi ai costi d'esercizio legati all'insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo e al massimo il 10 per cento per sussidi a progetti strutturali e di cooperazione e a misure di qualificazione per sviluppare competenza nella ricerca;

b. i sussidi ai costi d'esercizio sono ripartiti in ugual misura da una parte tra i cicli di studio nel campo del lavoro sociale e dall'altra tra i cicli di studio negli altri campi specifici menzionati (art. 1 cpv. 1 lett. g e i-k LSUP).

2

I sussidi ai costi d'esercizio sono ripartiti in base al numero di studenti. Si applicano i seguenti coefficienti di ponderazione:

a. lavoro sociale e psicologia applicata: fattore 1; b. sanità: fattore 1,5; c. musica, teatro e altre arti nonché linguistica applicata: fattore 2.

3

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 20 per cento dei costi d'esercizio medi legati all'insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo in ciascun campo e al massimo al 40 per cento dei costi per progetti e misure di qualificazione.

4

Le domande per aiuti finanziari sono da inoltrare alla SEFRI.

51 RS

414.71 in fine

Scuole universitarie professionali. O 15

414.711

Allegato52

(art. 11)

Obiettivi della Confederazione Gli obiettivi fissati dal Consiglio federale servono a definire l'evoluzione, su scala nazionale, delle scuole universitarie professionali giusta l'articolo 1 LSUP considerando la politica nazionale delle scuole universitarie professionali e della ricerca53.

1. Le scuole universitarie professionali assicurano il livello d'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca. Provvedono ad offrire studi concorrenziali, orientati alla pratica e compatibili a livello internazionale. L'accreditamento e la garanzia di qualità contribuiscono a promuovere la qualità degli istituti e dei cicli di studio a livello di bachelor e di master.

2. Le scuole universitarie professionali consolidano il proprio ruolo come motore dell'innovazione situato fra pratica professionale e scienza. Estendono la loro collaborazione con il mondo del lavoro e con altre scuole universitarie professionali, mettono in rete le proprie attività di ricerca e assicurano il trasferimento dei risultati della ricerca.

3. Le scuole universitarie professionali assicurano una gestione ed un'organizzazione conformi alle esigenze strategiche e operative coordinate tra le varie sedi.

4. Confederazione e Cantoni provvedono a coordinare a livello svizzero le offerte formative e a costituire indirizzi specifici presso le scuole universitarie professionali. A tale scopo, queste ultime riuniscono le offerte formative a livello regionale e interregionale. Provvedono a creare un'offerta completa di studi. Le scuole universitarie professionali si impegnano per una ripartizione ottimale del lavoro con le altre scuole universitarie.

5. Confederazione e Cantoni provvedono ad un finanziamento delle scuole universitarie professionali efficiente, ottimale e orientato al futuro. A tale scopo, elaborano congiuntamente i principi e criteri per l'assegnazione dei sussidi in conformità alla legislazione in materia (ad esempio tasso standard dei costi e dimensioni minime dei cicli di studio).

52 Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

53 Vedi DCF del 17 nov. 2004 sugli obiettivi di riforma del «panorama universitario svizzero 2008». Il relativo comunicato stampa del 18 nov. 2004 può essere richiesto alla SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berna oppure consultato all'indirizzo: www.sefri.admin.ch.

Scuola universitaria 16

414.711