01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.08.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.03.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 28.02.2018
13.06.2016 - 31.12.2017
01.07.2015 - 12.06.2016
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
28.12.2012 - 30.06.2014
18.12.2012 - 27.12.2012
01.03.2012 - 17.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2007 - 31.12.2007
10.10.2006 - 31.03.2007
01.09.2005 - 09.10.2006
01.02.2005 - 31.08.2005
01.04.2004 - 31.01.2005
01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.04.2002 - 31.03.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2002 - 30.03.2002
15.11.2001 - 31.12.2001
01.05.2000 - 14.11.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sui servizi di telecomunicazione
(OST)

del 31 ottobre 2001 (Stato 26 febbraio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 11 capoverso 1 e 2, 16 capoversi 2 e 3, 17
capoversi 1 e 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 3, 22 capoverso 3, 24 capoverso 2,
35 capoverso 3, 46, 47 capoverso 1, 48 capoverso 1, 59 capoverso 3, 62 e 69
della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza s'intende per: a.

utenti: clienti che hanno concluso con un fornitore di servizi di telecomunicazione un contratto sull'utilizzo di tali servizi; b.

linea affittata: offerta di capacità di trasmissione ai sensi della Direttiva del
Consiglio del 5 giugno 1992 (92/44/CEE)2 sull'applicazione della fornitura
di una rete aperta alle linee affittate.

Sezione 2: Servizi di telecomunicazione

Art. 2

Portata dei servizi di telecomunicazione Non fornisce servizi di telecomunicazione segnatamente chi trasmette informazioni: a.

all'interno di un edificio; b.

nei limiti di un immobile, tra due immobili contigui oppure tra due immobili
l'uno di fronte all'altro separati da una strada, un sentiero, una linea ferroviaria o un corso d'acqua; RU 2001 2759

1

RS 784.10

2

GU n. L 165 del 19.6.1992, p. 27, modificata dalla decisione della Commissione CE
94/439 (GU n. L 181 del 15.7.1994), modificata dalla direttiva CE 97/51 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU n. L 295 del 29.10.97, p. 23)
e modificata dalla decisione della Commissione CE 98/80 del 7 gennaio 1998
(GU n. L 14 del 20.1.1998, p 27). I testi di queste direttive sono ottenibili presso l'Ufficio
federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

784.101.1

Telecomunicazioni

2

784.101.1

c.

all'interno di una stessa azienda, tra società madre e filiale o all'interno di
un gruppo.


Art. 3

Eccezioni agli obblighi di concessione e di notifica 1 Non sottostanno agli obblighi di concessione e di notifica i fornitori esteri di servizi internazionali di telecomunicazione che fanno terminare le loro comunicazioni
in Svizzera da altri fornitori di servizi di telecomunicazione, titolari di una concessione o che hanno notificato i loro servizi.

2 L'autorità concedente può, dopo aver effettuato una verifica, esonerare dall'obbligo di concessione e di notifica i fornitori di servizi di telecomunicazione con
un'importanza economica e tecnica poco rilevante e destinati esclusivamente ad
applicazioni scientifiche.


Art. 4

Diritto di collegamento di un impianto terminale
di telecomunicazione

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare il collegamento
d'impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce per motivi tecnici
se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 6 ottobre 19973 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

2 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) può autorizzare un fornitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere il collegamento di un
impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 3 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il
pericolo che quest'ultimo provochi danni gravi alla rete, interferenze radiotecniche o
un effetto nefasto per la rete e il suo funzionamento. L'Ufficio federale può inoltre
adottare altre misure pertinenti.

3 In caso d'emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può immediatamente scollegare un impianto di telecomunicazione dalla rete, se è necessario per la
protezione di quest'ultima e se è possibile fornire gratuitamente e senza indugio
un'alternativa all'utente. Il fornitore di servizi di telecomunicazione ne informa
immediatamente l'Ufficio federale.


Art. 5

Interfacce delle reti di telecomunicazione 1 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicare all'Ufficio
federale quali tipi di interfacce mette a disposizione per l'accesso alle reti di telecomunicazione.

2 Deve pubblicare specifiche tecniche precise e adeguate di tali interfacce, prima di
mettere a disposizione del pubblico i servizi forniti mediante le stesse. Occorre pubblicare immediatamente le specifiche aggiornate.

3

RS 784.101.2

Ordinanza

3

784.101.1

3 Le specifiche devono essere sufficientemente dettagliate al fine di permettere la
fabbricazione d'impianti terminali di telecomunicazione in grado d'utilizzare tutti i
servizi forniti mediante l'interfaccia corrispondente.

4 L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.


Art. 6

Utilizzo dello spettro delle radiofrequenze 1 La concessione per le radiocomunicazioni è rilasciata nell'ambito della concessione di servizi ai fornitori che utilizzano lo spettro delle radiofrequenze per fornire i
loro servizi. In questo contesto si applicano le disposizioni tecniche dell'ordinanza
del 6 ottobre 1997

4 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

2 I fornitori devono provare che il rilascio della concessione non sopprime né pregiudica considerevolmente una concorrenza efficace. Devono presentare il modo di
ripartizione del loro capitale e le partecipazioni che detengono come pure, su richiesta, la pianificazione aziendale per l'intera durata della concessione.


Art. 7

Trattamento dei dati personali 1 L'Ufficio federale e la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione)
possono trattare dati personali per adempiere i loro compiti conformemente alla
legislazione sulle telecomunicazioni.

2 L'Ufficio federale fornisce su richiesta oppure pubblica i dati personali relativi ai
concessionari e ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione. I dati che possono
essere forniti e pubblicati sono stabiliti conformemente ai principi di cui all'articolo 13 LTC.

3 L'Ufficio federale può permettere l'accesso a dati personali concernenti i fornitori
di servizi di telecomunicazione mediante una procedura di richiamo. I dati ai quali si
può accedere mediante una procedura di richiamo sono stabiliti conformemente ai
principi di cui all'articolo 13 capoverso 2 LTC.

Sezione 3: Concessioni per servizi di telecomunicazione

Art. 8

Domanda

Chiunque voglia ottenere una concessione deve inoltrare una domanda all'Ufficio
federale. Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della
domanda e delle condizioni per il rilascio della concessione e necessarie alla definizione del contenuto della concessione.


Art. 9

Condizioni per il rilascio della concessione 1 Il richiedente deve presentare all'Ufficio federale un progetto per i suoi servizi e
per la sua pianificazione tecnica.

4

RS 784.102.1

Telecomunicazioni

4

784.101.1

2 La parte tecnica contiene indicazioni sul rispetto degli obblighi legali quali la portabilità dei numeri, la libera scelta del fornitore per le comunicazioni nazionali e
internazionali, le chiamate d'emergenza, l'accesso agli elenchi e la sorveglianza del
traffico delle telecomunicazioni, nonché la capacità di comunicazione da punto a
punto (art. 48).

3 Il fornitore designa un responsabile tecnico.

4 La parte relativa ai servizi contiene la descrizione dei servizi previsti.


Art. 10

Pubblica gara per il rilascio della concessione 1 Ogni pubblica gara indetta conformemente alla LTC per il rilascio di una concessione è pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte. La documentazione relativa alla pubblica gara può essere richiesta presso l'Ufficio federale; essa contiene i criteri di selezione e la loro ponderazione.

2 Se l'offerta è incompleta o viziata, l'Ufficio federale può fissare un termine entro il
quale essa va completata o rettificata.


Art. 11

Concorso fondato su determinati criteri o asta pubblica L'autorità concedente stabilisce se l'aggiudicazione avviene in base a un concorso
fondato su determinati criteri o a un'asta pubblica. L'asta pubblica può essere preceduta da una preselezione.


Art. 12

Rilascio della concessione 1 In caso di concorso fondato su determinati criteri, l'autorità concedente valuta le
offerte in base ai criteri contenuti e ponderati nella documentazione relativa alla
pubblica gara.

2 In caso di asta pubblica, il provento della vendita deve essere adeguato. L'autorità
concedente può fissare a tale scopo un'offerta minima. Il limite inferiore dell'offerta
minima corrisponde alla somma: a.

delle tasse di concessione per l'intera durata della concessione, scontate del
tasso d'interesse usuale del settore e corrispondente al periodo in questione;
e

b.

delle tasse amministrative riscosse per il rilascio della concessione conformemente all'articolo 41 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19975 sulle
telecomunicazioni.6

3 In caso di asta pubblica, il richiedente che fa l'offerta più alta ottiene l'aggiudicazione. L'autorità concedente può esigere che i richiedenti forniscano cauzioni per
garantire il pagamento della somma proposta. L'importo dell'aggiudicazione è
pagabile in una volta sola, immediatamente dopo il rilascio della concessione. Esso 5

RS 784.10

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002
(RU 2002 271).

Ordinanza

5

784.101.1

non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o
restituita prima della sua scadenza.7 4 In vista del rilascio di una concessione, l'autorità concedente può avvalersi di
esperti indipendenti per preparare ed eseguire la procedura, come pure per valutare
le offerte. Essa riscuote tasse amministrative per coprire i costi della procedura di
valutazione.8

a9 Modifica, sospensione e interruzione della procedura
di pubblica gara

Qualora tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della
concessione intervengano modifiche straordinarie, l'autorità concedente può modificare l'offerta minima oppure adeguare, sospendere o interrompere la procedura
tenendo conto delle condizioni fissate nella documentazione della pubblica gara.


Art. 13

Durata

1 L'autorità concedente stabilisce la durata delle concessioni in modo tale che corrisponda all'abituale durata media per l'ammortamento dell'oggetto della concessione
sul mercato e nel settore.

2 Il concessionario deve chiedere per scritto all'autorità concedente il rinnovo della
concessione almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Sezione 4: Linee affittate

Art. 14

Obblighi e prescrizioni tecniche 1 Se, nonostante una domanda sufficiente, in una determinata regione non sono
disponibili i tipi di linee affittate descritti nell'Allegato della Direttiva del Consiglio
del 5 giugno 199210 (92/44/CEE), o se lo sono solo in parte, l'autorità concedente
obbliga il concessionario dei servizi di telecomunicazione a offrirle nella sua
regione, aggiungendo a posteriori quest'obbligo nella concessione. A tale proposito,
essa tiene conto dell'infrastruttura esistente nella regione in questione e impone quest'obbligo al concessionario più adatto.

2 La fornitura di linee affittate deve garantire la comunicazione punto a punto.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002
(RU 2002 271).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 271).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 271).

10

GU n. L 165 del 19.6.1992, p. 27, modificato dalla decisione della Commissione CE
94/439 (GU n. L 181 del 15.7.1994), modificata dalla direttiva CE 97/51 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU n. L 295 del 29.10.97, p. 23)
e modificata dalla decisione della Commissione CE 98/80 del 7 gennaio 1998
(GU n. L 14 del 20.1.1998, p. 27). I testi di queste direttive sono ottenibili presso
l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Telecomunicazioni

6

784.101.1

3 Se una determinata regione non è servita da nessun concessionario, l'autorità concedente obbliga il concessionario più adatto e con l'infrastruttura più vicina a servirla.

4 L'Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche per le interfacce e la qualità
dei servizi.


Art. 15

Rendiconto e tariffe

1 I concessionari tenuti a mettere a disposizione linee affittate le contabilizzano
separatamente dagli altri settori d'attività. Le tariffe vanno stabilite in funzione dei
costi (art. 12 LTC). Il sistema di fatturazione dei costi si basa sui principi stabiliti
per l'interconnessione.

2 Le tariffe e le condizioni di consegna devono essere comunicate all'autorità concedente. L'Ufficio federale può pubblicarle conformemente all'articolo 13 LTC.

Capitolo 2: Servizio universale Sezione 1: Concessione per il servizio universale

Art. 16

Rilascio della concessione 1 Le concessioni per il servizio universale sono sempre attribuite in base a un concorso fondato su determinati criteri.

2 Il richiedente di una concessione per il servizio universale deve allegare al suo
progetto la pianificazione aziendale per l'intera durata della concessione indicando
una stima dei prezzi e degli investimenti previsti.

3 La concessione per il servizio universale è rilasciata al candidato che non chiede
contributi d'investimento e soddisfa al meglio i criteri di selezione.

4 Se tutti i candidati chiedono un contributo d'investimento, si aggiudica la concessione colui la cui offerta presenta il rapporto più vantaggioso tra la prestazione fornita e i contributi d'investimento necessari.

5 Se nessun candidato soddisfa i criteri selezione indicati nei documenti relativi alla
pubblica gara o se la pubblica gara si è svolta in condizioni non concorrenziali,
segnatamente se vi è stata una sola candidatura, l'autorità concedente designa un
concessionario che dovrà garantire il servizio universale e fissa l'importo dei contributi cui detto concessionario ha diritto per finanziare i costi non coperti del servizio
universale.

6 Le nuove concessioni per il servizio universale vanno rilasciate, dopo la pubblica
gara, al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione vigente.


Art. 17

Contributo d'investimento 1 Il contributo d'investimento serve esclusivamente a finanziare i costi non coperti
del servizio universale.

Ordinanza

7

784.101.1

2 I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il
costo totale netto equivale alla differenza tra il costo netto sostenuto dall'azienda
che fornisce il servizio universale e quello che dovrebbe sostenere se non lo fornisse.


Art. 18

Calcolo del costo totale netto 1 Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il
calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa
sui seguenti principi: a.

il computo dei costi si fonda sulle basi attuali; b.

i costi della rete corrispondono ai valori contabili; c.

il reddito del capitale utilizzato per gli investimenti è il reddito abituale del
settore, che deve essere ponderato in funzione del rischio intrinseco alla fornitura del servizio universale; d.

il metodo d'ammortamento tiene conto della durata di vita degli investimenti, che deve corrispondere alla loro durata di vita economica; e.

i proventi diretti e indiretti sono dedotti dai costi.11 2 Il costo totale netto del servizio universale corrisponde alla somma dei costi netti
calcolati separatamente per ogni prestazione, dedotti i benefici immateriali.

3 I dati utilizzati per il calcolo devono aver un fondamento, ossia essere trasparenti e
provenire da fonti sicure. A tale scopo, il candidato si attiene alle Raccomandazioni
per la presentazione dei conti (RPC), alla norma contabile internazionale (IAS) o a
prescrizioni analoghe sulla presentazione dei conti, riconosciute sul piano internazionale.

Sezione 2: Obblighi del concessionario del servizio universale

Art. 19

Prestazioni del servizio universale 1 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire per l'intera durata della
concessione le seguenti prestazioni del servizio universale (art. 16 LTC): a.

collegamento: fornitura di un punto terminale della rete che permette agli
abbonati di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche
nazionali e internazionali come pure delle comunicazioni via fax e di dati,
con una velocità di trasmissione tale da permettere l'accesso a Internet,
compresa l'iscrizione negli elenchi degli abbonati al servizio telefonico pubblico (art. 29 cpv. 2); 11 RU

2001 3170

Telecomunicazioni

8

784.101.1

b.

servizi supplementari: informazioni sulle chiamate indesiderate, deviazione
di chiamate, soppressione dell'identificazione, giustificativo delle tasse,
estratto delle tasse, blocco delle comunicazioni uscenti; c.

chiamate d'emergenza: istradamento delle chiamate d'emergenza alle centrali d'allarme competenti (n. 112, 117, 118, 143, 144, 147) compresi i dati
necessari per localizzare chi chiama; d.

elenchi: accesso a pagamento agli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni
del servizio universale in Svizzera, a scelta dell'utente in forma elettronica o
mediante informazione a voce nelle tre lingue ufficiali; e.

telefoni pubblici: messa a disposizione 24 ore su 24 di un numero sufficiente
di telefoni pubblici che permettano di effettuare e ricevere, in tempo reale,
delle chiamate telefoniche nazionali, di effettuare, in tempo reale, delle
chiamate telefoniche internazionali e di accedere ai servizi d'emergenza e
alle iscrizioni degli abbonati degli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni
del servizio universale in Svizzera nelle tre lingue ufficiali; f.

servizio di trascrizione per audiolesi: messa a disposizione di un servizio di
trascrizione per audiolesi, compresi i servizi d'emergenza, 24 ore su 24; g.

elenco e servizio di trascrizione per ipovedenti: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di
prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione di un
servizio di trascrizione per ipovedenti.

2 L'Ufficio federale determina le specifiche che devono essere rispettate al punto
terminale di rete; queste sono conformi alle norme internazionali armonizzate.


Art. 20

Collegamento

1 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all'interno dei locali
abitativi o commerciali dell'utente tutte le prestazioni del servizio universale
mediante un'interfaccia analogica su filo.

2 Se l'utente lo richiede, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire
all'interno dei locali abitativi o commerciali dell'utente tutte le prestazioni del servizio universale mediante un'interfaccia digitale su filo, ad esempio di tipo ISDN o
equivalente. Quest'interfaccia deve offrire un minimo di due collegamenti di comunicazione simultanea, tre numeri di telefono e i servizi supplementari CLIP (indicazione del numero chiamante) e COLP (indicazione del numero chiamato).


Art. 21

Punto d'entrata nell'edificio 1 Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione gli impianti di
telecomunicazione necessari a fornire le prestazioni del servizio universale fino al
punto d'entrata nell'edificio. Non è tenuto a fornire gli impianti domestici.

2 Per la prima messa a disposizione degli impianti, il proprietario può scegliere dove
situare il punto d'entrata nell'edificio.

Ordinanza

9

784.101.1

3 Per gli impianti già messi a disposizione, il concessionario non può esigere il cambiamento del punto d'entrata nell'edificio.

4 L'Ufficio federale emana delle prescrizioni tecniche relative al punto d'entrata
nell'edificio.


Art. 22

Collegamenti al di fuori dei centri abitati 1 Se l'allestimento o la manutenzione di un collegamento al di fuori dei centri abitati
provoca costi particolarmente elevati o se è particolarmente dispendioso garantire
l'offerta del servizio universale, il committente può essere obbligato ad assumere
una parte dei costi oppure può essere ridotta la gamma delle prestazioni.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) disciplina i particolari.


Art. 23

Blocco delle comunicazioni uscenti 1 Il concessionario del servizio universale deve offrire la possibilità di bloccare in
modo permanente tutte le comunicazioni uscenti; può esigere il pagamento di un
importo unico ragionevole soltanto per le spese di attivazione del blocco. Quest'importo non è esigibile se il blocco è richiesto alla conclusione del contratto.12 2 Per il ripristino di tutte le comunicazioni uscenti, il concessionario del servizio
universale può chiedere il pagamento di un unico importo ragionevole destinato a
coprire solo le spese generate dalla disattivazione del blocco.


Art. 24

Localizzazione dei telefoni pubblici 1 L'autorità concedente definisce periodicamente per ogni comune il numero
minimo di luoghi in cui deve essere installato almeno un telefono pubblico. Essa
garantisce l'installazione di almeno un telefono pubblico in ogni comune politico.
Per determinare il numero di luoghi obbligatori per comune, essa tiene conto
segnatamente del numero di abitanti, della superficie e delle particolarità dei comuni
politici.

2 L'autorità concedente designa, su proposta congiunta del concessionario del servizio universale e dell'autorità comunale, i luoghi esatti cui il comune ha diritto.13 3 Se l'autorità comunale e il concessionario del servizio universale non giungono ad
un accordo sui luoghi, l'autorità concedente decide in ultima istanza.14

Art. 25

Criteri qualitativi

1 In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del
servizio universale (art. 19 cpv. 1) sono valutate secondo i seguenti criteri qualitativi:15 12 RU

2001 3170

13 RU

2001 3170

14 RU

2001 3170

15 RU

2001 3170

Telecomunicazioni

10

784.101.1

a.

per quanto concerne il collegamento:
1.

il termine per la messa in servizio di un collegamento, 2.

la disponibilità del collegamento, 3.

la segnalazione d'errore per collegamento e anno, 4.

la durata delle riparazioni; b.

per quanto concerne la comunicazione vocale:
1.

la qualità della trasmissione della voce, 2.

la disponibilità del servizio, 3.

il tempo necessario a stabilire la comunicazione, 4.

la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete, 5.

l'esattezza dei conteggi; c.

per quanto concerne la comunicazione via fax e di dati:
1.

qualità della trasmissione dei dati, 2.

la disponibilità del servizio, 3.

l'esattezza dei conteggi; d.

per quanto concerne gli altri obblighi:
1.

il tempo di reazione dei servizi commutati, 2.

il tempo di reazione dei servizi d'informazione, 3.

la proporzione dei telefoni pubblici funzionanti.

2 L'Ufficio federale disciplina i particolari tecnici e stabilisce i valori mirati dei criteri qualitativi. Esso tiene conto della qualità e dei progressi tecnologici.16 3 Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all'autorità concedente l'accesso agli impianti affinché quest'ultima possa controllare il raggiungimento dei valori mirati dei criteri qualitativi.17 4 L'autorità concedente può avvalersi di un perito indipendente per controllare il
raggiungimento dei valori mirati dei criteri qualitativi. I risultati di questa perizia
possono essere pubblicati.18

Art. 26

Limiti superiori dei prezzi 1 Dal 1° maggio 2003 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA
inclusa):

a.19 collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 1.

tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento, 2.

23,45 franchi al mese mediante un'interfaccia analogica, 3.

40 franchi al mese mediante un'interfaccia digitale; 16 RU

2001 3170

17 RU

2001 3170

18 RU

2001 3170

19 RU

2001 3170

Ordinanza

11

784.101.1

b.

comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e
arrotondate ai successivi 10 centesimi, secondo le seguenti tariffe:
1.

dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 11 centesimi
al minuto,

2.

dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il
sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22
(tariffa ridotta): 9 centesimi al minuto, 3.

dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 6 centesimi al minuto; c.

supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto
iniziato, eccetto per le chiamate ai numeri 143 e 147 e ai servizi di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f) per le quali è esigibile un supplemento unico di
50 centesimi;

d.

utilizzo del servizio di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f): 3,4 centesimi al
minuto.

2 Sono considerati giorni festivi generali il 1° e il 25 gennaio, il venerdì santo, il
lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il 25 e il 26
dicembre.

3 Le tariffe per le comunicazioni stabilite da telefoni pubblici devono essere uguali a
quelle applicate a tutti gli altri utenti del servizio telefonico pubblico.

4 Il concessionario del servizio universale notifica all'Ufficio federale tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.


Art. 27

Fatture non pagate e cauzione 1 Se, entro il termine fissato, l'utente non paga la fattura emessa per le prestazioni
fornite nell'ambito della concessione per il servizio universale, il concessionario del
servizio universale è tenuto a inviargli un richiamo indicando le misure cui l'utente
si espone.

2 In caso di contestazione fondata della fattura o se la fattura non riguarda le prestazioni fornite nell'ambito della concessione per il servizio universale, il concessionario del servizio universale non è autorizzato a bloccare il collegamento o a rescindere il contratto prima di aver composto la controversia.

3 Il concessionario del servizio universale può esigere una cauzione, remunerata al
tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio, se la solvibilità dell'utente è dubbia.
L'importo della cauzione non può tuttavia eccedere la copertura del rischio verosimilmente corso dal concessionario del servizio universale.

Telecomunicazioni

12

784.101.1

Sezione 3:
Obblighi del concessionario del servizio universale e degli altri fornitori
di prestazioni del servizio universale


Art. 28

Chiamate d'emergenza

1 L'accesso ai servizi d'emergenza (numeri 112, 117, 118, 143, 144, 147) va garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici. L'accesso ai
numeri 112, 117, 118 e 144 deve essere gratuito e possibile senza l'uso di mezzi di
pagamento (monete o carte). Per i numeri 143 e 147 si può riscuotere una tassa forfetaria di 20 centesimi e il supplemento di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera c.

2 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobili via satellite che dipendono dal
servizio universale ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono solo garantire l'accesso gratuito al numero 112.

3 Nella misura in cui la tecnica scelta lo permetta, deve essere garantita online la
possibilità di localizzare chi chiama i numeri 112, 117, 118 e 144. Questo vale
anche per gli utenti che hanno rinunciato all'iscrizione negli elenchi pubblici (art. 21
cpv. 3 LTC). Su richiesta, l'Ufficio federale può designare altri numeri destinati
esclusivamente a servizi d'emergenza (polizia, pompieri, autoambulanze e servizi di
salvataggio), per i quali la localizzazione di chi chiama deve essere garantita. Esso
pubblica la lista di tali numeri.

4 Il concessionario del servizio universale fornisce, in collaborazione con gli altri
fornitori di prestazioni del servizio universale e a favore delle centrali d'allarme, un
servizio che permetta di localizzare tutti gli utenti delle prestazioni del servizio universale. Questo servizio, fornito dietro remunerazione, deve essere accessibile anche
alle centrali d'allarme che non sono collegate al concessionario del servizio universale. La collaborazione tra quest'ultimo e gli altri fornitori di prestazioni del servizio
universale è disciplinata secondo il principio del calcolo in funzione dei costi giusta
l'articolo 45. Se vi sono più concessionari del servizio universale, l'autorità concedente può obbligare uno di essi a fornire il servizio di localizzazione.

5 L'Ufficio federale può emanare prescrizioni sull'istradamento e sulla localizzazione delle chiamate d'emergenza.


Art. 29

Elenchi

1 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che offre l'accesso al servizio telefonico pubblico mediante un collegamento identificato da un numero E.164 è obbligato a tenere un elenco dei suoi utenti del servizio telefonico pubblico nella misura
in cui questi ultimi abbiano acconsentito a figurare in quest'elenco (art. 21 cpv. 3
LTC).

2 L'iscrizione nell'elenco degli utenti del servizio telefonico pubblico comprende
almeno il nome e il cognome dell'utente o il nome della ditta, il suo indirizzo completo, la rubrica nella quale ha deciso di figurare, il suo numero E.164 e il simbolo
che gli permette di segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i
dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta
(art. 65 cpv. 1);

Ordinanza

13

784.101.1

3 Se non sussistono rischi di confusione con altre persone che figurano nell'elenco,
gli utenti possono chiedere che il loro nome o il loro indirizzo siano iscritti gratuitamente nell'elenco in forma abbreviata.

4 I fornitori di servizi di telecomunicazione giusta il capoverso 1 sono responsabili
della raccolta dei dati dell'elenco presso i loro rispettivi utenti e sono i soli a poterli
modificare su richiesta dell'utente. Non sono tenuti a verificarne l'esattezza ma
devono garantire che siano conformi alle indicazioni fornite dai loro utenti. Possono
rifiutare o cancellare dall'elenco le iscrizioni palesemente inesatte o utilizzate a scopi illeciti.

5 I fornitori di servizi di telecomunicazione giusta il capoverso 1 sono tenuti a fornire, dietro pagamento e a chiunque lo richieda, sia l'accesso online a dati
dell'elenco dei loro utenti sia il loro trasferimento in blocco con l'opzione
d'aggiornamento perlomeno quotidiano.

6 Allo scopo di adempiere i loro obblighi giusta i capoversi 1-5, i fornitori di servizi
di telecomunicazione di cui al capoverso 1 possono avvalersi di terzi nell'ambito di
una relazione contrattuale.

7 Chi ha ottenuto i dati dell'elenco giusta il capoverso 5 deve rispettare l'integrità
dei dati messi a disposizione dai fornitori di servizi di telecomunicazione; non può
in alcun caso modificarne il contenuto.

8 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative
applicabili agli elenchi.


Art. 30

Servizi per audiolesi e ipovedenti 1 I servizi di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettere f e g devono essere gratuiti, sia
che i fornitori di prestazioni del servizio universale li offrano agli audiolesi e agli
ipovedenti sia che forniscano a questi ultimi l'accesso a servizi di terzi.

2 Il prezzo delle comunicazioni fatturate agli audiolesi e agli ipovedenti nell'ambito
di questi servizi non deve essere discriminatorio rispetto alle tariffe applicate agli
altri utenti.


Art. 31

Blocco delle comunicazioni uscenti verso servizi a carattere erotico
o pornografico

I fornitori di prestazioni del servizio universale devono offrire gratuitamente la possibilità di bloccare le comunicazioni uscenti verso servizi a carattere erotico o pornografico.


Art. 32

Giustificativo delle tasse L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla trasmissione, tra fornitori di prestazioni del servizio universale, delle informazioni necessarie all'indicazione delle tasse all'utente (giustificativo delle tasse).

Telecomunicazioni

14

784.101.1

Sezione 4: Finanziamento del servizio universale

Art. 33

Determinazione dei contributi d'investimento 1 Il costo totale netto è calcolato annualmente in base ai principi di cui all'articolo 18.

2 Il costo previsionale deve essere presentato all'autorità concedente entro il 31 luglio dell'anno che precede quello per il quale viene compilato il bilancio. Durante i
primi due anni della concessione, il costo previsionale è precisato direttamente nella
pubblica gara.

3 Il costo effettivo deve pervenire all'autorità concedente al più tardi due mesi dopo
la fine dell'anno. Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all'autorità concedente tutti i dati necessari al controllo del costo effettivo.

4 L'autorità concedente stabilisce il contributo in base al costo effettivo. Per poter
essere compensate, le differenze tra il costo previsionale e il costo effettivo devono
essere giustificate con motivi validi.

5 Il concessionario anticipa l'importo del contributo annuo. L'anticipo è rimunerato
al tasso di mercato.
6 L'autorità concedente può chiedere una verifica ispettiva dei dati contabili e del
calcolo del costo.


Art. 34

Tasse di concessione per servizi di telecomunicazione 1 La cifra d'affari determinante per il calcolo della tassa e quella che viene realizzata
con i servizi oggetto della concessione. L'Ufficio federale emana le prescrizioni
amministrative relative alla determinazione della cifra d'affari.

2 I concessionari di servizi di telecomunicazione forniscono all'Ufficio federale le
indicazioni relative alla cifra d'affari dell'anno precedente entro il 31 gennaio, la
prima volta nel 2004.

3 Se un concessionario non fornisce i dati necessari a calcolare la tassa, l'Ufficio fissa l'importo basandosi sulla cifra d'affari totale soggetta all'imposta sul valore
aggiunto.

4 L'Ufficio federale può prevedere un sistema di controllo esterno per verificare
l'esattezza dei dati forniti dai concessionari.


Art. 35

Gestione del meccanismo di finanziamento 1 L'Ufficio federale gestisce il meccanismo di finanziamento. A tal fine, può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

2 L'Ufficio federale pubblica periodicamente un rapporto sul finanziamento del servizio universale.

3 Le spese per la gestione del meccanismo di finanziamento sono coperte dalle tasse
di concessione per servizi di telecomunicazione.

Ordinanza

15

784.101.1

Capitolo 3: Utilizzo di fondi

Art. 36

Coordinamento con altri progetti di costruzione 1 All'autorizzazione d'utilizzo di fondi nell'uso comune i proprietari possono assortire l'onere di abbinare un progetto di costruzione ad un altro, a condizione che il
progetto sia realizzato entro tre mesi e tale abbinamento riduca sostanzialmente il
pregiudizio provvisorio per l'impiego cui il fondo in questione è destinato.

2 I proprietari possono chiedere al concessionario che si informi presso altre aziende
sui progetti di costruzione previsti sul e nel fondo nell'uso comune. Stabiliscono
quali aziende debbano fornire tali accertamenti. I concessionari possono chiedere
tali informazioni ad altre aziende; queste devono rispondere entro quattro settimane.


Art. 37

Spostamento di linee e telefoni pubblici 1 I proprietari di fondi nell'uso comune annunciano per scritto al concessionario lo
spostamento di linee e telefoni pubblici, indicandone i motivi. Il concessionario è
tenuto a pronunciarsi in merito alle modalità di spostamento, ai costi e all'assunzione di questi ultimi. Se non si giunge ad alcun accordo sullo spostamento e
sulle sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indicazioni del concessionario.

2 I costi dello spostamento sono di regola assunti dal concessionario. Tuttavia, il
proprietario del fondo nell'uso comune vi partecipa in modo adeguato se: a.

l'attuale ubicazione della linea o del telefono pubblico corrisponde a un suo
esplicito desiderio;

b.

utilizza in comune la linea per bisogni propri; c.

lo spostamento della linea o del telefono pubblico è richiesto prima dello
scadere di un anno dall'installazione; d.

i costi derivanti da altre misure accettabili sono inferiori rispetto a quelli
cagionati dallo spostamento.

3 Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella
procedura. Essi devono partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.


Art. 38

Fondi delle ferrovie

1 L'articolo 35 LTC si applica per analogia anche al più breve attraversamento possibile di fondi delle ferrovie da parte di linee di telecomunicazione.

2 Il concessionario risarcisce i danni arrecati a una società ferroviaria dalla costruzione o dalla manutenzione delle linee.


Art. 39

Diritto di coutenza

La quota principale dei costi totali è considerata risarcimento adeguato per la coutenza di altri impianti o di stazioni emittenti.

Telecomunicazioni

16

784.101.1

Capitolo 4: Interconnessione Sezione 1:
Servizi di fornitori che occupano una posizione dominante sul mercato


Art. 40

Non discriminazione

1 Il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato mette a disposizione
di un altro fornitore, in modo non discriminatorio, l'accesso agli impianti, ai servizi
e alle informazioni necessari per l'interconnessione (art. 11 cpv. 1 LTC).

2 In particolare, nessun richiedente deve essere svantaggiato rispetto ad altre unità
aziendali, filiali e partner del fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato.


Art. 41

Impiego comune d'impianti e accesso equivalente Il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato garantisce l'interconnessione ad un altro fornitore di servizi di telecomunicazione (art. 11 cpv. 1 LTC).
L'interconnessione va segnatamente assicurata mediante l'impiego comune d'impianti di telecomunicazione, edifici e fondi.


Art. 42

Abilitazione

Sono abilitati all'interconnessione secondo l'articolo 11 LTC tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti all'obbligo di concessione e all'obbligo di notifica (art. 4 LTC) nonché i fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione.


Art. 43

Offerta di base

1 Il fornitore che occupa una posizione dominante mette sul mercato almeno la
seguente offerta di base: a.

generazione, terminazione e transito delle comunicazioni di tutte le prestazioni del servizio universale (Originating, Terminating Access and Tandem
Service);

b.

accesso ad altre prestazioni per le quali il fornitore occupa una posizione
dominante sul mercato; c.

servizi d'identificazione della chiamata: identificazione del collegamento
chiamante, identificazione del collegamento chiamato, soppressione dell'identificazione del collegamento chiamante, soppressione dell'identificazione del collegamento chiamato, informazioni sulle chiamate indesiderate; d.

accesso ai servizi a valore aggiunto 08XX e 09XX; e.

la corrispondente connessione fisica d'impianti di telecomunicazione di
diversi fornitori necessaria alla connessione dei servizi.

2 L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative alla localizzazione
del collegamento chiamante e del collegamento chiamato.

Ordinanza

17

784.101.1


Art. 44

Trasparenza

1 Le condizioni tecniche e commerciali dell'interconnessione vanno comunicate su
richiesta. Le basi di calcolo delle offerte devono essere presentate in modo comprensibile e distinto nelle sue componenti. Vanno pubblicate annualmente almeno le
seguenti informazioni: a.

l'offerta di base;

b.

la descrizione di tutti i punti standard d'interconnessione e le condizioni
d'accesso, se il richiedente intende assicurare personalmente la connessione
d'interconnessione o se vuole incaricarne il fornitore; c.

la descrizione completa delle interfacce d'interconnessione e dei protocolli
di segnalazione utilizzati.

2 Devono essere rese note in anticipo le modifiche di un'offerta che un fornitore in
posizione dominante sul mercato prevede di effettuare nel corso dei successivi
dodici mesi.


Art. 45

Formazione dei prezzi in funzione dei costi 1 La formazione dei prezzi si fonda sui seguenti criteri: a.

i costi che presentano un nesso causale con l'interconnessione (costi rilevanti); b.

i costi supplementari a lungo termine delle componenti della rete utilizzate e
quelli cagionati esclusivamente da prestazioni d'interconnessione (long run
incremental costs; LRIC); c.

un supplemento costante basato su una quota proporzionale dei costi fissi e
dei costi comuni rilevanti (joint and common costs; constant mark up); d.

un reddito del capitale, abituale nel settore, per gli investimenti effettuati.

2 I costi corrispondono alle spese ed agli investimenti di un fornitore efficace. Il
computo dei costi si fonda sulle basi attuali (forward looking). I costi della rete corrispondono ai costi di riacquisto (modern equivalent assets).

3 I servizi d'interconnessione vanno calcolati e fatturati separatamente dagli altri
servizi e in modo distinto nelle loro componenti.


Art. 46

Interfacce d'interconnessione 1 L'Ufficio federale pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l'interconnessione e delle loro specifiche tecniche.

2 Il richiedente può chiedere interfacce che non figurano nel catalogo dell'interconnessione se corrispondono all'armonizzazione internazionale, sono tecnicamente
realizzabili e presentano considerevoli vantaggi economici per la prevista introduzione di servizi.

3 Le interfacce armonizzate sul piano internazionale hanno la precedenza.

Telecomunicazioni

18

784.101.1


Art. 47

Esigenze relative alla presentazione dei conti 1 I fornitori di servizi d'interconnessione tengono una contabilità che rispetta il principio del calcolo in funzione dei costi, della non discriminazione e della trasparenza
per il settore dell'interconnessione; si attengono alle Raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC), alla norma contabile internazionale (IAS) o a prescrizioni analoghe sulla presentazione dei conti, riconosciute sul piano internazionale.

2 I servizi d'interconnessione sono oggetto di una contabilità separata che deve presentare separatamente i servizi interni ed esterni distinguendone le singole componenti. La fatturazione interna dei servizi d'interconnessione va documentata.

3 La Commissione può emanare istruzioni.

Sezione 2
Servizi di fornitori che non occupano una posizione dominante
sul mercato


Art. 48

Chiunque offra una prestazione del servizio universale secondo l'articolo 16 LTC
deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori (art. 11 cpv. 2
LTC). Il fornitore deve garantire direttamente o indirettamente l'interconnessione.
Occorre rispettare i seguenti principi: a.

l'offerta di base (art. 43, fatto salvo cpv. 1 lett. b); b.

l'indicazione delle condizioni tecniche e commerciali nei confronti dei fornitori che chiedono l'interconnessione; c.

le interfacce d'interconnessione (art. 46).

Sezione 3: Procedura

Art. 49

Accordi d'interconnessione Gli accordi d'interconnessione devono essere conclusi in forma scritta e devono
comprendere almeno i seguenti punti: a.

le condizioni generali di commercio; b.

la descrizione dei servizi; c.

le specifiche tecniche dei servizi d'interconnessione; d.

le condizioni per la messa in servizio e il funzionamento.


Art. 50

Confidenzialità delle informazioni 1 Le informazioni sui negoziati per l'interconnessione sono confidenziali. Non
devono essere trasmesse ad altre unità aziendali, filiali, aziende partner o ad altri.

Ordinanza

19

784.101.1

2 Le informazioni sugli utenti possono essere utilizzate solo nell'ambito dell'interconnessione.

3 L'obbligo di confidenzialità di cui al capoverso 1 non si applica né alla Commissione né all'Ufficio federale.


Art. 51

Notifica dell'apertura dei negoziati Il fornitore che desidera concludere un accordo d'interconnessione può comunicare
per scritto all'Ufficio federale, quale prova, l'apertura o la ripresa dei negoziati.


Art. 52

Obbligo di notifica

1 Gli accordi d'interconnessione vanno comunicati integralmente all'Ufficio federale
entro due settimane dalla loro firma; lo stesso vale per le modifiche o per le disdette.

2 Se sommariamente riassunti, i segreti d'affari possono essere rivelati. Se il riassunto è incompleto, l'Ufficio federale può chiedere ulteriori informazioni.

3 Le parti con domicilio o sede all'estero devono indicare un indirizzo di notifica in
Svizzera.


Art. 53

Diritto di consultazione 1 Su richiesta, l'Ufficio federale garantisce la consultazione di accordi e decisioni.

2 L'Ufficio federale può riscuotere una tassa per la consultazione.


Art. 54

Domanda di decisione in materia d'interconnessione 1 La domanda di decisione volta a garantire l'interconnessione (art. 11 cpv. 3 LTC)
deve contenere:

a.

le singole conclusioni; b.

i fatti essenziali; c.

una breve presentazione dei punti, litigiosi e non litigiosi del negoziato; d.

per le domande giusta l'articolo 11 capoverso 1 LTC, il formulario elaborato
dall'Ufficio federale concernente la posizione dominante che occupa sul
mercato il fornitore cui incombe tale obbligo; e.

un'offerta di accordo.

2 L'Ufficio federale è incaricato dell'istruzione.


Art. 55

Misure cautelari

Dopo aver ricevuto la domanda d'interconnessione, la Commissione può adottare,
d'ufficio o su richiesta di una delle parti, misure cautelari per garantire l'interconnessione durante la procedura.

Telecomunicazioni

20

784.101.1


Art. 56

Commissione della concorrenza Se è consultata, la Commissione della concorrenza dà il suo parere entro quattro
settimane.


Art. 57

Procedura di conciliazione Nell'ambito dell'istruzione, l'Ufficio federale avvia una procedura di conciliazione.


Art. 58

Decisione d'interconnessione 1 Se la procedura di conciliazione fallisce, l'Ufficio federale presenta alla Commissione una proposta d'adozione di una decisione d'interconnessione.

2 La Commissione fissa le condizioni d'interconnessione e stabilisce i prezzi. In
caso di capacità insufficienti, adotta le disposizioni necessarie nell'ambito della sua
decisione.

3 Se il fornitore obbligato a garantire l'interconnessione non può provare che
rispetta il principio del calcolo in funzione dei costi secondo l'articolo 45, la Commissione decide in base a valori di confronto usuali sul mercato e nel settore.


Art. 59

Esame periodico

L'Ufficio federale esamina ogni due anni se è necessario adeguare le regole relative
all'interconnessione. Se del caso, sottopone al Consiglio federale una proposta di
modifica della presente ordinanza.

Capitolo 5: Segreto delle telecomunicazioni

Art. 60

Dati relativi al traffico e alla fattura 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali degli
utenti, se e fintantoché questo è necessario per stabilire le comunicazioni, per rilasciare informazioni sulla corrispondenza postale o sul traffico delle telecomunicazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200020
sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(LSCPT), nonché per ottenere la retribuzione dovuta per le loro prestazioni.21 2 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al
fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l'allestimento della fattura: a.

gli elementi d'indirizzo completi dei collegamenti chiamati o i numeri di
chiamata dei collegamenti che chiamano senza le ultime quattro cifre; b.

la data, l'ora e la durata delle comunicazioni; c.

la retribuzione dovuta per le singole comunicazioni.

20

RS 780.1

21

RU 2002 158

Ordinanza

21

784.101.1

3 Se un utente rende plausibile per scritto che il suo collegamento ha ricevuto comunicazioni abusive, il fornitore di servizi di telecomunicazione deve comunicargli, se
disponibili, i seguenti dati: a.

la data, l'ora e la durata delle comunicazioni; b.

gli elementi d'indirizzo, nonché i nomi e gli indirizzi degli utenti, dai cui
collegamenti sono state stabilite le comunicazioni.

4 Se le comunicazioni abusive provengono da un utente di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, quest'ultimo deve consegnare al fornitore di servizi di
telecomunicazione dell'utente che ha inoltrato la richiesta i dati di cui al capoverso 3.

5 I fornitori dei servizi di telecomunicazione non possono porre condizioni restrittive
all'esercizio, da parte dei loro utenti, dei diritti di cui ai capoversi 2 e 3.


Art. 61

Indicazione del numero chiamante 1 Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di
telecomunicazione devono offrire agli utenti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro
numero sull'impianto chiamato.

2 Devono parimenti offrire agli utenti chiamati la possibilità di rifiutare le chiamate
in entrata di chi ha soppresso l'indicazione del numero chiamante.

3 Alla conclusione del contratto d'abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro utenti le possibilità di cui ai capoversi 1 e 2.

4 In ogni caso, essi devono garantire l'indicazione del numero chiamante per le
chiamate per le quali deve essere garantita la localizzazione secondo l'articolo 28
capoverso 3 e per chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conformemente
all'articolo 19 capoverso 1 lettera f. Fatte salve le chiamate al proprio servizio guasti, a nessun altro utente deve essere permesso di avere l'indicazione del numero
chiamante di chi ha scelto il servizio di soppressione dell'indicazione del proprio
numero secondo il capoverso 1.


Art. 62

Indicazione del numero chiamato 1 Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di
telecomunicazione devono offrire agli utenti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere l'indicazione del loro numero sull'impianto chiamante.

2 Alla conclusione del contratto d'abbonamento i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.


Art. 63

Deviazione automatica delle chiamate Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di
telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la

Telecomunicazioni

22

784.101.1

possibilità di sopprimere la deviazione automatica delle chiamate da parte di terzi
sul loro apparecchio.


Art. 64

Sicurezza dei servizi 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono rendere attenti i loro utenti sul
rischio di ascolto abusivo e di ingerenze connesso all'utilizzo dei loro servizi.

2 Devono offrire o indicare loro mezzi atti a eliminare tali rischi.


Art. 65

Elenchi telefonici

1 Gli utenti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che
non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i loro dati non
possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.

2 Il fornitore di un servizio di elenco elettronico può: a.

mettere a disposizione degli utenti meccanismi per la ricerca d'informazioni
che permettano in particolare di ottenere liste di professionisti ordinate per
rubriche;

b.

permettere all'utente di consultare l'intero elenco alla ricerca d'informazioni.

3 Le copie di elenchi elettronici online devono corrispondere alle norme internazionali e alle prescrizioni dell'Ufficio federale; il fornitore di un simile elenco deve
adottare i provvedimenti necessari per impedire che ne pervengano copie in Paesi in
cui il livello di protezione dei dati personali non è comparabile a quello svizzero.

4 Il fornitore di un elenco elettronico online deve adottare i provvedimenti tecnici e
organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un'iscrizione o una di parte
dell'elenco sia modificato o soppresso.

Capitolo 6: Interessi nazionali importanti Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie

Art. 66

Prestazioni

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a garantire le
seguenti prestazioni per conto degli organi incaricati di affrontare situazioni straordinarie: a.

le prestazioni del servizio universale; b.

la trasmissione di dati ad elevata capacità; c.

la messa a disposizione di linee affittate.

2 A tal fine, essi devono adottare i necessari provvedimenti preparatori.

Ordinanza

23

784.101.1

3 In caso di bisogno essi devono permettere la coutenza dei loro locali e dei loro
impianti, nonché lo svolgimento di esercitazioni, nella misura in cui la gestione
ordinaria dei loro servizi non ne risulti pregiudicata.


Art. 67

Organi abilitati

I seguenti organi sono abilitati a profittare delle prestazioni di cui all'articolo 66: a.

l'esercito, la protezione civile, l'approvvigionamento economico e gli stati
maggiori di comando civili; b.

la polizia, i pompieri e gli enti cui gli organi pubblici affidano compiti di
salvataggio e di assistenza sanitaria; c.

gli organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili
secondo l'articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 199522 sull'esercito
e sull'amministrazione militare.


Art. 68

Fornitori

1 In linea di principio, gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni
straordinarie ordinano, su base contrattuale, le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione.

2 Dopo una pubblica gara infruttuosa, l'organo incaricato di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie può chiedere all'Ufficio federale di obbligare un
concessionario di servizi a fornire le prestazioni necessarie.

3 Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest'ultima decide su proposta dell'Ufficio federale.


Art. 69

Obbligo del personale di prestare servizio Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione, i cui
impianti o servizi sono importanti in situazioni straordinarie, ad organizzarsi in previsione di simili situazioni. Può, se del caso, obbligare il personale necessario a prestare servizio.


Art. 70

Indennità

1 L'indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è fissata in via contrattuale con gli organi incaricati della preparazione della
trasmissione in situazioni straordinarie. Si prendono in considerazione i seguenti
elementi di costo:

a.

i prezzi ordinari per l'utilizzo dei servizi pubblici; b.

i prezzi ordinari per le reti della polizia, delle organizzazioni di salvataggio e
dei servizi sanitari;

22

RS 510.10

Telecomunicazioni

24

784.101.1

c.

i prezzi di costo per la preparazione d'impianti di telecomunicazione e di
locali;

d.

i prezzi di costo per le reti utilizzate in esercizio permanente; se tali reti sono
utilizzate ad altri fini, si applicano i prezzi ordinari; e.

nell'ambito di esercitazioni:
1.

i prezzi ordinari per l'utilizzo di servizi pubblici, 2.

i prezzi di costo per la preparazione e lo smantellamento degli impianti
di telecomunicazione utilizzati, 3.

i prezzi di costo per l'utilizzo degli impianti in base alla durata effettiva
dell'impiego.

2 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione è obbligato a offrire le prestazioni
necessarie, l'autorità concedente fissa l'indennità dovuta secondo gli elementi dei
prezzi menzionati nel capoverso 1.

Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

Art. 71

Provvedimenti

1 Il Dipartimento può ordinare che il traffico civile delle telecomunicazioni sia limitato agli utenti che devono svolgere incarichi importanti in situazioni straordinarie.

2 La Centrale nazionale d'allarme può far limitare secondo il capoverso 1 il traffico
delle telecomunicazioni in situazioni straordinarie per 36 ore al massimo. Ne
informa immediatamente l'Ufficio federale.

3 In caso di sovraccarico della loro rete, i fornitori di servizi di telecomunicazione
possono limitare parzialmente il traffico per 36 ore al massimo.


Art. 72

Provvedimenti preparatori 1 L'incaricato del Consiglio federale per la coordinazione della trasmissione nell'ambito della difesa generale prepara i provvedimenti secondo l'articolo 71 capoverso 1 insieme ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

2 La Confederazione sostiene i costi dei provvedimenti preparatori.

Capitolo 7: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni

Art. 73

Competenze dell'Ufficio federale 1 L'Ufficio federale allestisce la statistica ufficiale sulle telecomunicazioni, in particolare al fine di procedere alla valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni, di prendere le necessarie decisioni regolatrici e garantire la continuità del servizio universale.

Ordinanza

25

784.101.1

2 Garantisce la raccolta e il trattamento dei dati nonché tutti i lavori statistici nell'ambito del capoverso 1.

3 Collabora e coordina i suoi lavori statistici con l'Ufficio federale di statistica in
applicazione dell'ordinanza del 30 giugno 199323 sull'organizzazione della statistica
federale.


Art. 74

Dati raccolti dall'Ufficio federale 1 L'Ufficio federale raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunicazione i dati
necessari all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Può
inoltre ricorrere ai dati ottenuti in applicazione della legislazione sulle telecomunicazioni e a quelli ottenuti da altre autorità in applicazione del diritto federale.

2 Esso raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sulle reti e sui servizi dei fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare: a.

le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre
coordinate, campo d'attività); b.

le caratteristiche delle reti (segnatamente tipo, caratteristiche tecniche,
numero e tipo dei collegamenti, tasso di copertura della popolazione e del
territorio, numero di ordini di preselezione eseguiti); c.

i diversi tipi di servizi offerti sulle reti, le loro caratteristiche e l'utilizzo che
ne viene fatto (segnatamente prezzo, numero d'abbonati, cifra d'affari per
servizio, durata e numero di comunicazioni, volume di comunicazioni per
servizio, numero di rivenditori, servizi offerti a terzi mediante numeri di servizio a carattere non geografico, tipo e volume dell'infrastruttura affittata a
terzi).

3 Esso raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sui dati finanziari relativi ai
fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare: a.

le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre
coordinate, campo d'attività); b.

i prodotti operativi disgregati per tipo di servizi; c.

i costi operativi, segnatamente l'acquisto di beni, gli acquisti di servizi (servizi acquistati presso altri operatori per tipo di rete e altri servizi), i costi per
il personale e gli ammortamenti; d.

i risultati, segnatamente il risultato d'esercizio, il risultato fuori esercizio, il
risultato prima dell'imposta, il risultato netto; e.

gli investimenti, segnatamente gli investimenti in immobilizzazioni materiali
quali gli investimenti in impianti d'esercizio necessari ai servizi di telecomunicazione per tipo di rete e gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e finanziari; f.

gli effettivi.

23

RS 431.011

Telecomunicazioni

26

784.101.1

4 Esso può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante questionari unici.


Art. 75

Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente
all'Ufficio federale le informazioni necessarie all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2 In particolare devono compilare i questionari elaborati dall'Ufficio federale in
modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.


Art. 76

Utilizzo dei dati

1 I dati raccolti o comunicati a scopi statistici non possono essere utilizzati per altri
scopi, a meno che una legge federale autorizzi espressamente un'altra utilizzazione,
la persona in questione vi abbia acconsentito per scritto o si tratti di valutare la legislazione sulle telecomunicazioni.

2 I dati personali raccolti possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o
privati e di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno
per effettuare lavori statistici, a condizione che: a.

siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette; b.

il loro destinatario s'impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all'Ufficio federale o a distruggerli una volta conclusi i lavori; c.

la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta d'identificare le persone in questione; d.

tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e.

non vi sia alcun interesse pubblico o privato preponderante che si opponga
alla messa a disposizione.


Art. 77

Provvedimenti all'interno dell'Ufficio federale L'Ufficio federale adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di
proteggere i dati raccolti da qualsiasi trattamento abusivo. In particolare, esso affida
i lavori di statistica a un'unità organizzativa indipendente che non abbia funzioni di
gestione o di controllo.


Art. 78

Segreto professionale Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati
relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio
della loro funzione.

Ordinanza

27

784.101.1


Art. 79

Diffusione dei risultati statistici 1 L'Ufficio federale pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo
i risultati statistici d'interesse pubblico. Esso può fornire, su richiesta e dietro pagamento, i risultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di
richiamo se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.

2 I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da rendere impossibile qualsiasi deduzione sulla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla persona in questione oppure che
essa vi abbia acconsentito.

3 L'utilizzazione o la riproduzione dei risultati di cui al capoverso 1 è libera a condizione d'indicarne la fonte. L'Ufficio federale può prevedere eccezioni.


Art. 80

Legislazione sulla protezione dei dati Il trattamento dei dati raccolti e tutti i lavori statistici sottostanno alla legislazione
federale in materia di protezione dei dati.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1:
Esecuzione, partecipazione alle attività dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT)


Art. 81

Esecuzione

1 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

2 Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che
rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.


Art. 82

Partecipazione alle attività dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT) 1 I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi
potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute»
secondo l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. 19 della Convenzione
del 22 dic. 199224 dell'UIT).

2 L'Ufficio federale può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» (art. 19 della
Convenzione UIT) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se
questi garantiscono di adempire le esigenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

24

RS 0.784.02

Telecomunicazioni

28

784.101.1

Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 83

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 6 ottobre 199725 sui servizi di telecomunicazione è abrogata.


Art. 84

Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 6 ottobre 199726 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

...

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 85

Limiti superiori dei prezzi 1 Dal 15

° novembre 2001 al 28 marzo 2002, si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (imposta sul valore aggiunto inclusa): a.

collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 25,25 franchi al mese; b.

comunicazioni all'interno dell'area con il medesimo prefisso conformemente
al piano di numerazione E164/199827 (area locale): 10 centesimi per i
seguenti intervalli di tempo interi o iniziati:
1.

dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 90 secondi, 2.

dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il
sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22
(tariffa ridotta): 180 secondi, 3.

dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 360 secondi; c.

comunicazioni verso un'area con un prefisso diverso conformemente al piano di numerazione E.164/1998 (area nazionale): 10 centesimi per i seguenti
intervalli di tempo interi o iniziati:
1.

dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 24 secondi, 2.

dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il
sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22
(tariffa ridotta): 48 secondi, 3.

dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 96 secondi; d.

supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 50 centesimi; 25

[RU 1997 2833, 2000 1044] 26

RS 784.106. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

27

RS 784.101.113, allegato 2 numero 1.

Ordinanza

29

784.101.1

e.

utilizzo del servizio di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f): alla tariffa della
all'area più vantaggiosa.

2 Dal 29 marzo 2002 al 31 dicembre 2002, si applicano i seguenti limiti superiori dei
prezzi (imposta sul valore aggiunto inclusa): a.

collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 25,25 franchi al mese; b.

comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi: 10 centesimi per i seguenti
intervalli di tempo interi o iniziati:
1.

dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 24 secondi, 2.

dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il
sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22
(tariffa ridotta): 48 secondi, 3.

dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 96 secondi; c.

supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 50 centesimi; d.

utilizzo del servizio di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f): 10 centesimi per i
seguenti intervalli di tempo interi o iniziati:
1.

dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 90 secondi, 2.

dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il
sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22
(tariffa ridotta): 180 secondi, 3.

dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 360 secondi.


Art. 86

Aggiornamento dei dati degli elenchi Entro il 1° ottobre 2002, i fornitori di servizi di telecomunicazione di cui all'articolo
29 capoverso 1, devono offrire l'opzione d'aggiornamento perlomeno quotidiano
dei dati degli elenchi come previsto all'articolo 29 capoverso 5.


Art. 87

Concessione per il servizio universale La concessione per il servizio universale basata sul diritto previgente resta valida
conformemente alle disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2001. È applicabile
l'articolo 85 della presente ordinanza.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 88

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2001.

Telecomunicazioni

30

784.101.1