01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.08.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.03.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 28.02.2018
13.06.2016 - 31.12.2017
01.07.2015 - 12.06.2016
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
28.12.2012 - 30.06.2014
18.12.2012 - 27.12.2012
01.03.2012 - 17.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2007 - 31.12.2007
10.10.2006 - 31.03.2007
01.09.2005 - 09.10.2006
01.02.2005 - 31.08.2005
01.04.2004 - 31.01.2005
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01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.04.2002 - 31.03.2003
01.01.2002 - 30.03.2002
15.11.2001 - 31.12.2001
01.05.2000 - 14.11.2001
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1

Ordinanza

sui servizi di telecomunicazione (OST) del 31 ottobre 2001 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 11 capoverso 1 e 2, 16 capoversi 2 e 3, 17
capoversi 1 e 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 3, 22 capoverso 3, 24 capoverso 2, 35 capoverso 3, 46, 47 capoverso 1, 48 capoverso 1, 59 capoverso 3, 62 e 69 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza s'intende per: a. utenti: clienti che hanno concluso con un fornitore di servizi di telecomunicazione un contratto sull'utilizzo di tali servizi;

b.2 linee

affittate: la fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;

c.3 accesso a flusso di bit ad alta velocità (Bitstream Access): lo stabilimento di comunicazioni ad alta velocità verso il cliente finale da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all'obbligo d'interconnessione e il trasferimento delle comunicazioni al fornitore di servizi di telecomunicazione abilitato per la rivendita; d.4 accesso condiviso alla rete locale (Shared Line Access): la fornitura al fornitore di servizi di telecomunicazione abilitato dell'accesso alla rete locale del fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all'obbligo d'interconnessione, che permetta l'uso di frequenze non vocali dello spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dal fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all'obbligo d'interconnessione per fornire il servizio telefonico;

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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4767).

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Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

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Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

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Telecomunicazioni

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784.101.1

e.5 accesso completamente disaggregato alla rete locale (Full Access): la fornitura al fornitore di servizi di telecomunicazione abilitato, che ne fa un uso esclusivo, dell'accesso alla rete locale da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all'obbligo d'interconnessione.

Sezione 2: Servizi di telecomunicazione

Art. 2

Portata dei servizi di telecomunicazione Non fornisce servizi di telecomunicazione segnatamente chi trasmette informazioni: a. all'interno di un edificio; b. nei limiti di un immobile, tra due immobili contigui oppure tra due immobili l'uno di fronte all'altro separati da una strada, un sentiero, una linea ferroviaria o un corso d'acqua; c. all'interno di una stessa azienda, tra società madre e filiale o all'interno di un gruppo.


Art. 3

Eccezioni agli obblighi di concessione e di notifica 1

Non sottostanno agli obblighi di concessione e di notifica i fornitori esteri di servizi internazionali di telecomunicazione che fanno terminare le loro comunicazioni in Svizzera da altri fornitori di servizi di telecomunicazione, titolari di una concessione o che hanno notificato i loro servizi.

2

L'autorità concedente può, dopo aver effettuato una verifica, esonerare dall'obbligo di concessione e di notifica i fornitori di servizi di telecomunicazione con un'importanza economica e tecnica poco rilevante e destinati esclusivamente ad applicazioni scientifiche.


Art. 4

Diritto di collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione 1

Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare per motivi tecnici il collegamento d'impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 14 giugno 20026 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).7 2 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) può autorizzare un fornitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere il collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 7 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il pericolo che quest'ultimo provochi danni gravi alla rete, interferenze radiotecniche o

5

Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

6 RS

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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

Ordinanza

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un effetto dannoso per la rete e il suo funzionamento. L'Ufficio federale può inoltre adottare altre misure appropriate.8 3 In caso d'emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può immediatamente scollegare un impianto di telecomunicazione dalla rete, se è necessario per la protezione di quest'ultima e se è possibile fornire gratuitamente e senza indugio un'alternativa all'utente. Il fornitore di servizi di telecomunicazione ne informa immediatamente l'Ufficio federale.


Art. 5

Interfacce delle reti di telecomunicazione 1

Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicare all'Ufficio federale quali tipi di interfacce mette a disposizione per l'accesso alle reti di telecomunicazione.

2

Deve pubblicare specifiche tecniche precise e adeguate di tali interfacce, prima di mettere a disposizione del pubblico i servizi forniti mediante le stesse. Occorre pubblicare immediatamente le specifiche aggiornate.

3

Le specifiche devono essere sufficientemente dettagliate al fine di permettere la fabbricazione d'impianti terminali di telecomunicazione in grado d'utilizzare tutti i servizi forniti mediante l'interfaccia corrispondente.

4

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.


Art. 6

Utilizzo dello spettro delle radiofrequenze 1

La concessione per le radiocomunicazioni è rilasciata nell'ambito della concessione di servizi ai fornitori che utilizzano lo spettro delle radiofrequenze per fornire i loro servizi. In questo contesto si applicano le disposizioni tecniche dell'ordinanza del 6 ottobre 19979 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

2

I fornitori devono provare che il rilascio della concessione non sopprime né pregiudica considerevolmente una concorrenza efficace. Devono presentare il modo di ripartizione del loro capitale e le partecipazioni che detengono come pure, su richiesta, la pianificazione aziendale per l'intera durata della concessione.


Art. 7

Trattamento dei dati personali 1

L'Ufficio federale e la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) possono trattare dati personali per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione sulle telecomunicazioni.

2

L'Ufficio federale fornisce su richiesta oppure pubblica i dati personali relativi ai concessionari e ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione. I dati che possono essere forniti e pubblicati sono stabiliti conformemente ai principi di cui all'articolo 13 LTC.

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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

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3

L'Ufficio federale può permettere l'accesso a dati personali concernenti i fornitori di servizi di telecomunicazione mediante una procedura di richiamo. I dati ai quali si può accedere mediante una procedura di richiamo sono stabiliti conformemente ai principi di cui all'articolo 13 capoverso 2 LTC.

Sezione 3: Concessioni per servizi di telecomunicazione

Art. 8

Domanda Chiunque voglia ottenere una concessione deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale. Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della domanda e delle condizioni per il rilascio della concessione e necessarie alla definizione del contenuto della concessione.


Art. 9

Condizioni per il rilascio della concessione 1

Il richiedente deve presentare all'Ufficio federale un progetto per i suoi servizi e per la sua pianificazione tecnica.

2

La parte tecnica contiene indicazioni sul rispetto degli obblighi legali quali la portabilità dei numeri, la libera scelta del fornitore per le comunicazioni nazionali e internazionali, le chiamate d'emergenza, l'accesso agli elenchi e la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, nonché la capacità di comunicazione da punto a punto (art. 48).

3

Il fornitore designa un responsabile tecnico.

4

La parte relativa ai servizi contiene la descrizione dei servizi previsti.


Art. 10

Pubblica gara per il rilascio della concessione 1

Ogni pubblica gara indetta conformemente alla LTC per il rilascio di una concessione è pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte. La documentazione relativa alla pubblica gara può essere richiesta presso l'Ufficio federale; essa contiene i criteri di selezione e la loro ponderazione.

2

Se l'offerta è incompleta o viziata, l'Ufficio federale può fissare un termine entro il quale essa va completata o rettificata.


Art. 11

Concorso fondato su determinati criteri o asta pubblica L'autorità concedente stabilisce se l'aggiudicazione avviene in base a un concorso fondato su determinati criteri o a un'asta pubblica. L'asta pubblica può essere preceduta da una preselezione.

Ordinanza

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Art. 12

Rilascio della concessione 1

In caso di concorso fondato su determinati criteri, l'autorità concedente valuta le offerte in base ai criteri contenuti e ponderati nella documentazione relativa alla pubblica gara.

2

In caso di asta pubblica, il provento della vendita deve essere adeguato. L'autorità concedente può fissare a tale scopo un'offerta minima. Il limite inferiore dell'offerta minima corrisponde alla somma: a. delle tasse di concessione per l'intera durata della concessione, scontate del tasso d'interesse usuale del settore e corrispondente al periodo in questione; e b. delle tasse amministrative riscosse per il rilascio della concessione conformemente all'articolo 41 capoverso 2 LTC10.11

3

In caso di asta pubblica, il richiedente che fa l'offerta più alta ottiene l'aggiudicazione. L'autorità concedente può esigere che i richiedenti forniscano cauzioni per garantire il pagamento della somma proposta. L'importo dell'aggiudicazione è pagabile in una volta sola, immediatamente dopo il rilascio della concessione. Esso non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.12 4

In vista del rilascio di una concessione, l'autorità concedente può avvalersi di esperti indipendenti per preparare ed eseguire la procedura, come pure per valutare le offerte. Essa riscuote tasse amministrative per coprire i costi della procedura di valutazione.13
a14 Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica gara Qualora tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione intervengano modifiche straordinarie, l'autorità concedente può modificare l'offerta minima oppure adeguare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nella documentazione della pubblica gara.


Art. 13

Durata 1 L'autorità concedente stabilisce la durata delle concessioni in modo tale che corrisponda all'abituale durata media per l'ammortamento dell'oggetto della concessione sul mercato e nel settore.

2

Il concessionario deve chiedere per scritto all'autorità concedente il rinnovo della concessione almeno sei mesi prima della sua scadenza.

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11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 271).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 271).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 271).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 271).

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Sezione 4: Linee affittate

Art. 14

Obblighi e prescrizioni tecniche 1

Se, nonostante una domanda sufficiente, in una determinata regione non sono disponibili i tipi di linee affittate descritti nell'Allegato della decisione del 24 luglio 200315 della Commissione delle Comunità europee o se lo sono solo in parte, l'autorità concedente obbliga il concessionario a offrirle nella sua regione, aggiungendo a posteriori quest'obbligo nella concessione. A tale proposito, essa tiene conto dell'infrastruttura esistente nella regione in questione e impone quest'obbligo al concessionario più adatto.16 2 ...17

3

Se una determinata regione non è servita da nessun concessionario, l'autorità concedente obbliga il concessionario più adatto e con l'infrastruttura più vicina a servirla.

4

L'Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche per le interfacce e la qualità dei servizi.


Art. 15

Rendiconto e tariffe

1

I concessionari tenuti a mettere a disposizione linee affittate le contabilizzano separatamente dagli altri settori d'attività. Le tariffe vanno stabilite in funzione dei costi (art. 12 LTC). Il sistema di fatturazione dei costi si basa sui principi stabiliti per l'interconnessione.

2

Le tariffe e le condizioni di consegna devono essere comunicate all'autorità concedente. L'Ufficio federale può pubblicarle conformemente all'articolo 13 LTC.

Capitolo 2: Servizio universale Sezione 1: Concessione per il servizio universale

Art. 16

Rilascio della concessione 1

Le concessioni per il servizio universale sono sempre attribuite in base a un concorso fondato su determinati criteri.

2

Il richiedente di una concessione per il servizio universale deve allegare al suo progetto la pianificazione aziendale per l'intera durata della concessione indicando una stima dei prezzi e degli investimenti previsti.

3

La concessione per il servizio universale è rilasciata al candidato che non chiede contributi d'investimento e soddisfa al meglio i criteri di selezione.

15 GU L 186/43 del 25.7.2003, p. 43 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4767).

17 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4767).

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4

Se tutti i candidati chiedono un contributo d'investimento, si aggiudica la concessione colui la cui offerta presenta il rapporto più vantaggioso tra la prestazione fornita e i contributi d'investimento necessari.

5

Se nessun candidato soddisfa i criteri selezione indicati nei documenti relativi alla pubblica gara o se la pubblica gara si è svolta in condizioni non concorrenziali, segnatamente se vi è stata una sola candidatura, l'autorità concedente designa un concessionario che dovrà garantire il servizio universale e fissa l'importo dei contributi cui detto concessionario ha diritto per finanziare i costi non coperti del servizio universale.

6

Le nuove concessioni per il servizio universale vanno rilasciate, dopo la pubblica gara, al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione vigente.


Art. 17

Contributo d'investimento

1

Il contributo d'investimento serve esclusivamente a finanziare i costi non coperti del servizio universale.

2

I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra il costo netto sostenuto dall'azienda che fornisce il servizio universale e quello che dovrebbe sostenere se non lo fornisse.


Art. 18

Calcolo del costo totale netto 1

Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa sui seguenti principi:

a. il computo dei costi si fonda sulle basi attuali; b. i costi della rete corrispondono ai valori contabili; c. il reddito del capitale utilizzato per gli investimenti è il reddito abituale del settore, che deve essere ponderato in funzione del rischio intrinseco alla fornitura del servizio universale; d. il metodo d'ammortamento tiene conto della durata di vita degli investimenti, che deve corrispondere alla loro durata di vita economica;

e. i proventi diretti e indiretti sono dedotti dai costi.18 2

Il costo totale netto del servizio universale corrisponde alla somma dei costi netti calcolati separatamente per ogni prestazione, dedotti i benefici immateriali.

3

I dati utilizzati per il calcolo devono aver un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, il candidato si attiene alle Raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC), alla norma contabile internazionale (IAS) o a prescrizioni analoghe sulla presentazione dei conti, riconosciute sul piano internazionale.

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Sezione 2: Obblighi del concessionario del servizio universale

Art. 19

Prestazioni del servizio universale 1

Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire per l'intera durata della concessione le seguenti prestazioni del servizio universale (art. 16 LTC): a. collegamento: fornitura di un punto terminale della rete che permette agli abbonati di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche nazionali e internazionali come pure delle comunicazioni via fax e di dati, con una velocità di trasmissione tale da permettere l'accesso a Internet, compresa l'iscrizione negli elenchi degli abbonati al servizio telefonico pubblico (art. 29 cpv. 2); b. servizi supplementari: informazioni sulle chiamate indesiderate, deviazione di chiamate, soppressione dell'identificazione, giustificativo delle tasse, estratto delle tasse, blocco delle comunicazioni uscenti; c. chiamate d'emergenza: istradamento delle chiamate d'emergenza alle centrali d'allarme competenti (n. 112, 117, 118, 143, 144, 147) compresi i dati necessari per localizzare chi chiama;

d. elenchi: accesso a pagamento agli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera, a scelta dell'utente in forma elettronica o mediante informazione a voce nelle tre lingue ufficiali; e. telefoni pubblici: messa a disposizione 24 ore su 24 di un numero sufficiente di telefoni pubblici che permettano di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche nazionali, di effettuare, in tempo reale, delle chiamate telefoniche internazionali e di accedere ai servizi d'emergenza e alle iscrizioni degli abbonati degli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera nelle tre lingue ufficiali; f. servizio di trascrizione per audiolesi: messa a disposizione di un servizio di trascrizione per audiolesi, compresi i servizi d'emergenza, 24 ore su 24; g.19 elenco e servizio di commutazione per ipovedenti: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione di un servizio di commutazione per ipovedenti.

2

L'Ufficio federale determina le specifiche che devono essere rispettate al punto terminale di rete; queste sono conformi alle norme internazionali armonizzate.


Art. 20

Collegamento 1 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all'interno dei locali abitativi o commerciali dell'utente tutte le prestazioni del servizio universale mediante un'interfaccia analogica su filo.

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2

Se l'utente lo richiede, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all'interno dei locali abitativi o commerciali dell'utente tutte le prestazioni del servizio universale mediante un'interfaccia digitale su filo, ad esempio di tipo ISDN o equivalente. Quest'interfaccia deve offrire un minimo di due collegamenti di comunicazione simultanea, tre numeri di telefono e i servizi supplementari CLIP (indicazione del numero chiamante) e COLP (indicazione del numero chiamato).


Art. 21

Punto d'entrata

nell'edificio

1

Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione gli impianti di telecomunicazione necessari a fornire le prestazioni del servizio universale fino al punto d'entrata nell'edificio. Non è tenuto a fornire gli impianti domestici.

2

Per la prima messa a disposizione degli impianti, il proprietario può scegliere dove situare il punto d'entrata nell'edificio.

3

Per gli impianti già messi a disposizione, il concessionario non può esigere il cambiamento del punto d'entrata nell'edificio.

4

L'Ufficio federale emana delle prescrizioni tecniche relative al punto d'entrata nell'edificio.


Art. 22

Collegamenti al di fuori dei centri abitati 1

Se l'allestimento o la manutenzione di un collegamento al di fuori dei centri abitati provoca costi particolarmente elevati o se è particolarmente dispendioso garantire l'offerta del servizio universale, il committente può essere obbligato ad assumere una parte dei costi oppure può essere ridotta la gamma delle prestazioni.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) disciplina i particolari.


Art. 23

Blocco delle comunicazioni uscenti 1

Il concessionario del servizio universale deve offrire la possibilità di bloccare in modo permanente tutte le comunicazioni uscenti; può esigere il pagamento di un importo unico ragionevole soltanto per le spese di attivazione del blocco. Quest'importo non è esigibile se il blocco è richiesto alla conclusione del contratto.20 2 Per il ripristino di tutte le comunicazioni uscenti, il concessionario del servizio universale può chiedere il pagamento di un unico importo ragionevole destinato a coprire solo le spese generate dalla disattivazione del blocco.


Art. 24

Localizzazione dei telefoni pubblici 1

L'autorità concedente definisce periodicamente per ogni comune il numero minimo di luoghi in cui deve essere installato almeno un telefono pubblico. Essa garantisce l'installazione di almeno un telefono pubblico in ogni comune politico. Per determinare il numero di luoghi obbligatori per comune, essa tiene conto segnata-

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Telecomunicazioni

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mente del numero di abitanti, della superficie e delle particolarità dei comuni politici.

2

L'autorità concedente designa, su proposta congiunta del concessionario del servizio universale e dell'autorità comunale, i luoghi esatti cui il comune ha diritto.21 3

Se l'autorità comunale e il concessionario del servizio universale non giungono ad un accordo sui luoghi, l'autorità concedente decide in ultima istanza.22

Art. 25

Criteri qualitativi

1

In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 19 cpv. 1) sono valutate secondo i seguenti criteri qualitativi:23 a. per quanto concerne il collegamento: 1. il termine per la messa in servizio di un collegamento, 2. la disponibilità del collegamento, 3. la segnalazione d'errore per collegamento e anno, 4. la durata delle riparazioni; b. per quanto concerne la comunicazione vocale: 1. la qualità della trasmissione della voce, 2. la disponibilità del servizio, 3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione, 4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,

5. l'esattezza dei conteggi; c. per quanto concerne la comunicazione via fax e di dati: 1. qualità della trasmissione dei dati, 2. la disponibilità del servizio, 3. l'esattezza dei conteggi; d. per quanto concerne gli altri obblighi: 1. il tempo di reazione dei servizi commutati, 2. il tempo di reazione dei servizi d'informazione, 3. la proporzione dei telefoni pubblici funzionanti.

2

L'Ufficio federale disciplina i particolari tecnici e stabilisce i valori mirati dei criteri qualitativi. Esso tiene conto della qualità e dei progressi tecnologici.24 3

Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all'autorità concedente l'accesso agli impianti affinché quest'ultima possa controllare il raggiungimento dei valori mirati dei criteri qualitativi.25 21 RU 2001 3170 22 RU 2001 3170 23 RU 2001 3170 24 RU

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4

L'autorità concedente può avvalersi di un perito indipendente per controllare il raggiungimento dei valori mirati dei criteri qualitativi. I risultati di questa perizia possono essere pubblicati.26

Art. 26

Limiti superiori dei prezzi 1

Dal 1° maggio 2003 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA inclusa):

a.27 collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento, 2. 23,45 franchi al mese mediante un'interfaccia analogica, 3. 40 franchi al mese mediante un'interfaccia digitale; b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi, secondo le seguenti tariffe: 1. dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 11 centesimi

al minuto,

2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 9 centesimi al minuto, 3. dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 6 centesimi al minuto;

c.28 supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e ai servizi di trascrizione per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa); d. utilizzo del servizio di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f): 3,4 centesimi al minuto.

2

Sono considerati giorni festivi generali il 1° e il 25 gennaio, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il 25 e il 26 dicembre.

3

Le tariffe per le comunicazioni stabilite da telefoni pubblici devono essere uguali a quelle applicate a tutti gli altri utenti del servizio telefonico pubblico.

3bis

Se, per l'utilizzo di un telefono pubblico, l'introduzione di un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione non può essere realizzato dal punto di vista tecnico con un dispendio ragionevole, è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa).29 4 Il concessionario del servizio universale notifica all'Ufficio federale tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.

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28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 544).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

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Art. 27

Fatture non pagate e cauzione 1

Se, entro il termine fissato, l'utente non paga la fattura emessa per le prestazioni fornite nell'ambito della concessione per il servizio universale, il concessionario del servizio universale è tenuto a inviargli un richiamo indicando le misure cui l'utente si espone.

2

In caso di contestazione fondata della fattura o se la fattura non riguarda le prestazioni fornite nell'ambito della concessione per il servizio universale, il concessionario del servizio universale non è autorizzato a bloccare il collegamento o a rescindere il contratto prima di aver composto la controversia.

3

Il concessionario del servizio universale può esigere una cauzione, remunerata al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio, se la solvibilità dell'utente è dubbia.

L'importo della cauzione non può tuttavia eccedere la copertura del rischio verosimilmente corso dal concessionario del servizio universale.

Sezione 3:

Obblighi del concessionario del servizio universale e degli altri fornitori di prestazioni del servizio universale

Art. 28

Chiamate d'emergenza

1

L'accesso ai servizi d'emergenza (numeri 112, 117, 118, 143, 144 e 147) va garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici. L'accesso ai numeri 112, 117, 118, 144 e 147 deve essere gratuito e possibile senza l'uso di mezzi di pagamento (monete o carte). Per il numero 143 si possono riscuotere una tassa forfetaria di 20 centesimi e il supplemento di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera c.30 2

I fornitori di servizi di telecomunicazione mobili via satellite che dipendono dal servizio universale ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono solo garantire l'accesso gratuito al numero 112.

3

Nella misura in cui la tecnica scelta lo permetta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare chi chiama i numeri 112, 117, 118 e 144. Questo vale anche per gli utenti che hanno rinunciato all'iscrizione negli elenchi pubblici (art. 21 cpv. 3 LTC). Su richiesta, l'Ufficio federale può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi d'emergenza (polizia, pompieri, autoambulanze e servizi di salvataggio), per i quali la localizzazione di chi chiama deve essere garantita. Esso pubblica la lista di tali numeri. 4 Il concessionario del servizio universale fornisce, in collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale e a favore delle centrali d'allarme, un servizio che permetta di localizzare tutti gli utenti delle prestazioni del servizio universale. Questo servizio, fornito dietro remunerazione, deve essere accessibile anche alle centrali d'allarme che non sono collegate al concessionario del servizio univer30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004

(RU 2003 544).

Ordinanza

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sale. La collaborazione tra quest'ultimo e gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale è disciplinata secondo il principio del calcolo in funzione dei costi giusta l'articolo 45. Se vi sono più concessionari del servizio universale, l'autorità concedente può obbligare uno di essi a fornire il servizio di localizzazione.

5

L'Ufficio federale può emanare prescrizioni sull'istradamento e sulla localizzazione delle chiamate d'emergenza.


Art. 29

Elenchi 1 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che offre l'accesso al servizio telefonico pubblico mediante un collegamento identificato da un numero E.164 è obbligato a tenere un elenco dei suoi utenti del servizio telefonico pubblico nella misura in cui questi ultimi abbiano acconsentito a figurare in quest'elenco (art. 21 cpv. 3 LTC).

2

L'iscrizione nell'elenco degli utenti comprende almeno: a. il nome e il cognome dell'utente o il nome della ditta; b. l'indirizzo completo;

c. la rubrica nella quale ha deciso di figurare; d. il suo numero E.164; e. eventualmente il simbolo che gli permette di segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 65 cpv. 1); f. nel caso di un numero di un servizio a valore aggiunto a pagamento: l'indicazione del prezzo conformemente all'articolo 13 capoverso 1bis dell'ordinanza dell'11 dicembre 197831 sull'indicazione dei prezzi.32 3

Se non sussistono rischi di confusione con altre persone che figurano nell'elenco, gli utenti possono chiedere che il loro nome o il loro indirizzo siano iscritti gratuitamente nell'elenco in forma abbreviata.

4

I fornitori di servizi di telecomunicazione giusta il capoverso 1 sono responsabili della raccolta dei dati dell'elenco presso i loro rispettivi utenti e sono i soli a poterli modificare su richiesta dell'utente. Non sono tenuti a verificarne l'esattezza ma devono garantire che siano conformi alle indicazioni fornite dai loro utenti. Possono rifiutare o cancellare dall'elenco le iscrizioni palesemente inesatte o utilizzate a scopi illeciti.

5

I fornitori di servizi di telecomunicazione giusta il capoverso 1 sono tenuti a fornire, dietro pagamento e a chiunque lo richieda, sia l'accesso online a dati dell'elenco dei loro utenti sia il loro trasferimento in blocco con l'opzione d'aggiornamento perlomeno quotidiano.

31 RS

942.211

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4767).

Telecomunicazioni

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6

Allo scopo di adempiere i loro obblighi giusta i capoversi 1-5, i fornitori di servizi di telecomunicazione di cui al capoverso 1 possono avvalersi di terzi nell'ambito di una relazione contrattuale.

7

Chi ha ottenuto i dati dell'elenco giusta il capoverso 5 deve rispettare l'integrità dei dati messi a disposizione dai fornitori di servizi di telecomunicazione; non può in alcun caso modificarne il contenuto.

8

L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli elenchi.


Art. 30

Servizi per audiolesi e ipovedenti 1

I servizi di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettere f e g devono essere gratuiti, sia che i fornitori di prestazioni del servizio universale li offrano agli audiolesi e agli ipovedenti sia che forniscano a questi ultimi l'accesso a servizi di terzi.

2

Il prezzo delle comunicazioni fatturate agli audiolesi e agli ipovedenti nell'ambito di questi servizi non deve essere discriminatorio rispetto alle tariffe applicate agli altri utenti.


Art. 31


33

Blocco delle comunicazioni uscenti verso i servizi a valore aggiunto a tariffa maggiorata 1

I fornitori di prestazioni del servizio universale devono offrire ai loro utenti la possibilità di bloccare gratuitamente le comunicazioni uscenti verso tutti i servizi a valore aggiunto a tariffa maggiorata (numeri 090x) o soltanto verso i servizi a valore aggiunto a tariffa maggiorata a carattere erotico o pornografico (numeri 0906).

2

I blocchi installati devono poter essere attivati o disattivati dagli utenti in modo semplice e gratuito.34 3 Alla conclusione del contratto e in seguito almeno una volta l'anno, i fornitori di servizi di telecomunicazione indicano ai loro utenti la possibilità di bloccare le comunicazioni uscenti.


Art. 32

Giustificativo delle tasse L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla trasmissione, tra fornitori di prestazioni del servizio universale, delle informazioni necessarie all'indicazione delle tasse all'utente (giustificativo delle tasse).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 544).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4767).

Ordinanza

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Sezione 4: Finanziamento del servizio universale

Art. 33

Determinazione dei contributi d'investimento 1

Il costo totale netto è calcolato annualmente in base ai principi di cui all'articolo 18.

2

Il costo previsionale deve essere presentato all'autorità concedente entro il 31 luglio dell'anno che precede quello per il quale viene compilato il bilancio. Durante i primi due anni della concessione, il costo previsionale è precisato direttamente nella pubblica gara.

3

Il costo effettivo deve pervenire all'autorità concedente al più tardi due mesi dopo la fine dell'anno. Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all'autorità concedente tutti i dati necessari al controllo del costo effettivo.

4

L'autorità concedente stabilisce il contributo in base al costo effettivo. Per poter essere compensate, le differenze tra il costo previsionale e il costo effettivo devono essere giustificate con motivi validi.

5

Il concessionario anticipa l'importo del contributo annuo. L'anticipo è rimunerato al tasso di mercato.

6 L'autorità concedente può chiedere una verifica ispettiva dei dati contabili e del calcolo del costo.


Art. 34

Tasse di concessione per servizi di telecomunicazione 1

La cifra d'affari determinante per il calcolo della tassa e quella che viene realizzata con i servizi oggetto della concessione. L'Ufficio federale emana le prescrizioni amministrative relative alla determinazione della cifra d'affari.

2

I concessionari di servizi di telecomunicazione forniscono all'Ufficio federale le indicazioni relative alla cifra d'affari dell'anno precedente entro il 31 gennaio, la prima volta nel 2004.

3

Se un concessionario non fornisce i dati necessari a calcolare la tassa, l'Ufficio fissa l'importo basandosi sulla cifra d'affari totale soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

4

L'Ufficio federale può prevedere un sistema di controllo esterno per verificare l'esattezza dei dati forniti dai concessionari.


Art. 35

Gestione del meccanismo di finanziamento 1

L'Ufficio federale gestisce il meccanismo di finanziamento. A tal fine, può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

2

L'Ufficio federale pubblica periodicamente un rapporto sul finanziamento del servizio universale.

3

Le spese per la gestione del meccanismo di finanziamento sono coperte dalle tasse di concessione per servizi di telecomunicazione.

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Capitolo 3: Utilizzo di fondi

Art. 36

Coordinamento con altri progetti di costruzione 1

All'autorizzazione d'utilizzo di fondi nell'uso comune i proprietari possono assortire l'onere di abbinare un progetto di costruzione ad un altro, a condizione che il progetto sia realizzato entro tre mesi e tale abbinamento riduca sostanzialmente il pregiudizio provvisorio per l'impiego cui il fondo in questione è destinato.

2

I proprietari possono chiedere al concessionario che si informi presso altre aziende sui progetti di costruzione previsti sul e nel fondo nell'uso comune. Stabiliscono quali aziende debbano fornire tali accertamenti. I concessionari possono chiedere tali informazioni ad altre aziende; queste devono rispondere entro quattro settimane.


Art. 37

Spostamento di linee e telefoni pubblici 1

I proprietari di fondi nell'uso comune annunciano per scritto al concessionario lo spostamento di linee e telefoni pubblici, indicandone i motivi. Il concessionario è tenuto a pronunciarsi in merito alle modalità di spostamento, ai costi e all'assunzione di questi ultimi. Se non si giunge ad alcun accordo sullo spostamento e sulle sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indicazioni del concessionario.

2

I costi dello spostamento sono di regola assunti dal concessionario. Tuttavia, il proprietario del fondo nell'uso comune vi partecipa in modo adeguato se: a. l'attuale ubicazione della linea o del telefono pubblico corrisponde a un suo esplicito desiderio;

b. utilizza in comune la linea per bisogni propri; c. lo spostamento della linea o del telefono pubblico è richiesto prima dello scadere di un anno dall'installazione; d. i costi derivanti da altre misure accettabili sono inferiori rispetto a quelli cagionati dallo spostamento.

3

Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella procedura. Essi devono partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.


Art. 38

Fondi delle ferrovie

1

L'articolo 35 LTC si applica per analogia anche al più breve attraversamento possibile di fondi delle ferrovie da parte di linee di telecomunicazione.

2

Il concessionario risarcisce i danni arrecati a una società ferroviaria dalla costruzione o dalla manutenzione delle linee.

Ordinanza

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a35 Utilizzo di impianti stradali 1

I proprietari di impianti stradali, ad eccezione delle strade di accesso, decidono dove i concessionari posano le loro linee all'interno del perimetro dell'impianto stradale.

2

Sempreché sia plausibile per il concessionario, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che le loro infrastrutture disponibili siano utilizzate dietro pagamento di un'adeguata indennità. L'indennità non può superare i costi che il concessionario dovrebbe sostenere per la posa di una linea di sua proprietà.

3

Sono salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzo dei fondi.

4

L'articolo 37 capoverso 2 lettera a non si applica agli impianti stradali, ad eccezione delle strade di accesso.


Art. 39

Diritto di

coutenza

La quota principale dei costi totali è considerata risarcimento adeguato per la coutenza di altri impianti o di stazioni emittenti.

Capitolo 4: Interconnessione Sezione 1: Servizi di fornitori che occupano una posizione dominante sul mercato

Art. 40

Non discriminazione

1

Il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato mette a disposizione di un altro fornitore, in modo non discriminatorio, l'accesso agli impianti, ai servizi e alle informazioni necessari per l'interconnessione (art. 11 cpv. 1 LTC).

2

In particolare, nessun richiedente deve essere svantaggiato rispetto ad altre unità aziendali, filiali e partner del fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato.


Art. 41

Impiego comune d'impianti e accesso equivalente Il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato garantisce l'interconnessione ad un altro fornitore di servizi di telecomunicazione (art. 11 cpv. 1 LTC).

L'interconnessione va segnatamente assicurata mediante l'impiego comune d'impianti di telecomunicazione, edifici e fondi.


Art. 42

Abilitazione Sono abilitati all'interconnessione secondo l'articolo 11 LTC tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti all'obbligo di concessione e all'obbligo di notifica (art. 4 LTC) nonché i fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

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Art. 43

Offerta di base

1

Il fornitore che occupa una posizione dominante mette sul mercato almeno la seguente offerta di base: a. generazione, terminazione e transito delle comunicazioni di tutte le prestazioni del servizio universale (Originating, Terminating Access and Tandem Service);

abis.36 linee affittate; ater.37 accesso a flusso di bit ad alta velocità (Bitstream Access); aquater. 38 accesso condiviso alla rete locale (Shared Line Access); aquinquies.39 accesso completamente disaggregato alla rete locale (Full Access); b. accesso ad altre prestazioni per le quali il fornitore occupa una posizione dominante sul mercato; c. servizi d'identificazione della chiamata: identificazione del collegamento chiamante, identificazione del collegamento chiamato, soppressione dell'identificazione del collegamento chiamante, soppressione dell'identificazione del collegamento chiamato, informazioni sulle chiamate indesiderate; d. accesso ai servizi a valore aggiunto 08XX e 09XX; e. la corrispondente connessione fisica d'impianti di telecomunicazione di diversi fornitori necessaria alla connessione dei servizi.

2

L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative alla localizzazione del collegamento chiamante e del collegamento chiamato.


Art. 44

Trasparenza 1 Le condizioni tecniche e commerciali dell'interconnessione vanno comunicate su richiesta. Le basi di calcolo delle offerte devono essere presentate in modo comprensibile e distinto nelle sue componenti. Vanno pubblicate annualmente almeno le seguenti informazioni: a. l'offerta di base; b. la descrizione di tutti i punti standard d'interconnessione e le condizioni d'accesso, se il richiedente intende assicurare personalmente la connessione d'interconnessione o se vuole incaricarne il fornitore; c. la descrizione completa delle interfacce d'interconnessione e dei protocolli di segnalazione utilizzati.

2

Devono essere rese note in anticipo le modifiche di un'offerta che un fornitore in posizione dominante sul mercato prevede di effettuare nel corso dei successivi dodici mesi.

36 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

38 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

39 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

Ordinanza

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Art. 45

Formazione dei prezzi in funzione dei costi 1

La formazione dei prezzi si fonda sui seguenti criteri: a. i costi che presentano un nesso causale con l'interconnessione (costi rilevanti);

b. i costi supplementari a lungo termine delle componenti della rete utilizzate e quelli cagionati esclusivamente da prestazioni d'interconnessione (long run incremental costs; LRIC); c. un supplemento costante basato su una quota proporzionale dei costi fissi e dei costi comuni rilevanti (joint and common costs; constant mark up); d. un reddito del capitale, abituale nel settore, per gli investimenti effettuati.

2

I costi corrispondono alle spese ed agli investimenti di un fornitore efficace. Il computo dei costi si fonda sulle basi attuali (forward looking). I costi della rete corrispondono ai costi di riacquisto (modern equivalent assets).

3

I servizi d'interconnessione vanno calcolati e fatturati separatamente dagli altri servizi e in modo distinto nelle loro componenti.


Art. 46

Interfacce d'interconnessione

1

L'Ufficio federale pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l'interconnessione e delle loro specifiche tecniche.

2

Il richiedente può chiedere interfacce che non figurano nel catalogo dell'interconnessione se corrispondono all'armonizzazione internazionale, sono tecnicamente realizzabili e presentano considerevoli vantaggi economici per la prevista introduzione di servizi.

3

Le interfacce armonizzate sul piano internazionale hanno la precedenza.


Art. 47

Esigenze relative alla presentazione dei conti 1

I fornitori di servizi d'interconnessione tengono una contabilità che rispetta il principio del calcolo in funzione dei costi, della non discriminazione e della trasparenza per il settore dell'interconnessione; si attengono alle Raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC), alla norma contabile internazionale (IAS) o a prescrizioni analoghe sulla presentazione dei conti, riconosciute sul piano internazionale.

2

I servizi d'interconnessione sono oggetto di una contabilità separata che deve presentare separatamente i servizi interni ed esterni distinguendone le singole componenti. La fatturazione interna dei servizi d'interconnessione va documentata.

3

La Commissione può emanare istruzioni.

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Sezione 2

Servizi di fornitori che non occupano una posizione dominante sul mercato


Art. 48

Chiunque offra una prestazione del servizio universale secondo l'articolo 16 LTC
deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori (art. 11 cpv. 2 LTC). Il fornitore deve garantire direttamente o indirettamente l'interconnessione.

Occorre rispettare i seguenti principi: a.40 l'offerta di base (art. 43, fatto salvo il cpv. 1 lett. abis - aquinquies e b); b. l'indicazione delle condizioni tecniche e commerciali nei confronti dei fornitori che chiedono l'interconnessione;

c. le interfacce d'interconnessione (art. 46).

Sezione 3: Procedura

Art. 49

Accordi d'interconnessione

Gli accordi d'interconnessione devono essere conclusi in forma scritta e devono comprendere almeno i seguenti punti: a. le condizioni generali di commercio; b. la descrizione dei servizi; c. le specifiche tecniche dei servizi d'interconnessione; d. le condizioni per la messa in servizio e il funzionamento.


Art. 50

Confidenzialità delle

informazioni

1

Le informazioni sui negoziati per l'interconnessione sono confidenziali. Non devono essere trasmesse ad altre unità aziendali, filiali, aziende partner o ad altri.

2

Le informazioni sugli utenti possono essere utilizzate solo nell'ambito dell'interconnessione.

3

L'obbligo di confidenzialità di cui al capoverso 1 non si applica né alla Commissione né all'Ufficio federale.


Art. 51

Notifica dell'apertura dei negoziati Il fornitore che desidera concludere un accordo d'interconnessione può comunicare per scritto all'Ufficio federale, quale prova, l'apertura o la ripresa dei negoziati.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

Ordinanza

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Art. 52

Obbligo di notifica

1

Gli accordi d'interconnessione vanno comunicati integralmente all'Ufficio federale entro due settimane dalla loro firma; lo stesso vale per le modifiche o per le disdette.

2

Se sommariamente riassunti, i segreti d'affari possono essere rivelati. Se il riassunto è incompleto, l'Ufficio federale può chiedere ulteriori informazioni.

3

Le parti con domicilio o sede all'estero devono indicare un indirizzo di notifica in Svizzera.


Art. 53

Diritto di

consultazione

1

Su richiesta, l'Ufficio federale garantisce la consultazione di accordi e decisioni.

2

L'Ufficio federale può riscuotere una tassa per la consultazione.


Art. 54

Domanda di decisione in materia d'interconnessione 1

La domanda di decisione volta a garantire l'interconnessione (art. 11 cpv. 3 LTC) deve contenere:

a. le singole conclusioni; b. i fatti

essenziali;

c. una breve presentazione dei punti, litigiosi e non litigiosi del negoziato; d. per le domande giusta l'articolo 11 capoverso 1 LTC, il formulario elaborato dall'Ufficio federale concernente la posizione dominante che occupa sul mercato il fornitore cui incombe tale obbligo; e. un'offerta di accordo.

2

L'Ufficio federale è incaricato dell'istruzione.


Art. 55

Misure cautelari

Dopo aver ricevuto la domanda d'interconnessione, la Commissione può adottare, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, misure cautelari per garantire l'interconnessione durante la procedura.


Art. 56

Commissione della concorrenza Se è consultata, la Commissione della concorrenza dà il suo parere entro quattro settimane.


Art. 57

Procedura di conciliazione Nell'ambito dell'istruzione, l'Ufficio federale avvia una procedura di conciliazione.


Art. 58

Decisione d'interconnessione 1

Se la procedura di conciliazione fallisce, l'Ufficio federale presenta alla Commissione una proposta d'adozione di una decisione d'interconnessione.

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2

La Commissione fissa le condizioni d'interconnessione e stabilisce i prezzi. In caso di capacità insufficienti, adotta le disposizioni necessarie nell'ambito della sua decisione.

3

Se il fornitore obbligato a garantire l'interconnessione non può provare che rispetta il principio del calcolo in funzione dei costi secondo l'articolo 45, la Commissione decide in base a valori di confronto usuali sul mercato e nel settore.


Art. 59

Esame periodico

L'Ufficio federale esamina ogni due anni se è necessario adeguare le regole relative all'interconnessione. Se del caso, sottopone al Consiglio federale una proposta di modifica della presente ordinanza.

Capitolo 5: Segreto delle telecomunicazioni

Art. 60

Dati relativi al traffico e alla fattura 1

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali degli utenti, se e fintantoché questo è necessario per stabilire le comunicazioni, per rilasciare informazioni sulla corrispondenza postale o sul traffico delle telecomunicazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200041 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), nonché per ottenere la retribuzione dovuta per le loro prestazioni.42 2 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l'allestimento della fattura: a. gli elementi d'indirizzo completi dei collegamenti chiamati o i numeri di chiamata dei collegamenti che chiamano senza le ultime quattro cifre; b. la data, l'ora e la durata delle comunicazioni; c. la retribuzione dovuta per le singole comunicazioni.

2bis

I dati di cui al capoverso 2 non possono essere comunicati per le chiamate effettuate verso il numero 147.43 2ter

In occasione della fatturazione i fornitori di servizi di telecomunicazione indicano in modo adeguato agli utenti la possibilità di consultare nel sito Internet dell'Ufficio federale le informazioni relative ai titolari di numeri attribuiti individualmente che sottostanno al principio della trasparenza ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del 6 ottobre 199744 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).45

41 RS

780.1

42 RU

2002 158

43 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 544).

44 RS

784.104

45 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

Ordinanza

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3

Se un utente rende plausibile per scritto che il suo collegamento ha ricevuto comunicazioni abusive, il fornitore di servizi di telecomunicazione deve comunicargli, se disponibili, i seguenti dati:

a. la data, l'ora e la durata delle comunicazioni; b. gli elementi d'indirizzo, nonché i nomi e gli indirizzi degli utenti, dai cui collegamenti sono state stabilite le comunicazioni.

4

Se le comunicazioni abusive provengono da un utente di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, quest'ultimo deve consegnare al fornitore di servizi di telecomunicazione dell'utente che ha inoltrato la richiesta i dati di cui al capoverso 3.

5

I fornitori dei servizi di telecomunicazione non possono porre condizioni restrittive all'esercizio, da parte dei loro utenti, dei diritti di cui ai capoversi 2 e 3.


Art. 61

Indicazione del numero chiamante 1

Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire agli utenti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro numero sull'impianto chiamato.

2

Devono parimenti offrire agli utenti chiamati la possibilità di rifiutare le chiamate in entrata di chi ha soppresso l'indicazione del numero chiamante.

3

Alla conclusione del contratto d'abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro utenti le possibilità di cui ai capoversi 1 e 2.

4

In ogni caso, essi devono garantire l'indicazione del numero chiamante per le chiamate per le quali deve essere garantita la localizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 3 e per chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera f. Fatte salve le chiamate al proprio servizio guasti, a nessun altro utente deve essere permesso di avere l'indicazione del numero chiamante di chi ha scelto il servizio di soppressione dell'indicazione del proprio numero secondo il capoverso 1.


Art. 62

Indicazione del numero chiamato 1

Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire agli utenti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere l'indicazione del loro numero sull'impianto chiamante.

2

Alla conclusione del contratto d'abbonamento i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.

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Art. 63

Deviazione automatica delle chiamate Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere la deviazione automatica delle chiamate da parte di terzi sul loro apparecchio.


Art. 64

Sicurezza dei servizi 1

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono rendere attenti i loro utenti sul rischio di ascolto abusivo e di ingerenze connesso all'utilizzo dei loro servizi.

2

Devono offrire o indicare loro mezzi atti a eliminare tali rischi.


Art. 65

Elenchi telefonici

1

Gli utenti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.

2

Il fornitore di un servizio di elenco elettronico può: a. mettere a disposizione degli utenti meccanismi per la ricerca d'informazioni che permettano in particolare di ottenere liste di professionisti ordinate per rubriche; b. permettere all'utente di consultare l'intero elenco alla ricerca d'informazioni.

3

Le copie di elenchi elettronici online devono corrispondere alle norme internazionali e alle prescrizioni dell'Ufficio federale; il fornitore di un simile elenco deve adottare i provvedimenti necessari per impedire che ne pervengano copie in Paesi in cui il livello di protezione dei dati personali non è comparabile a quello svizzero.

4

Il fornitore di un elenco elettronico online deve adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un'iscrizione o una di parte dell'elenco sia modificato o soppresso.

Capitolo 6: Interessi nazionali importanti Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie

Art. 66

Prestazioni 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a garantire le seguenti prestazioni per conto degli organi incaricati di affrontare situazioni straordinarie: a. le prestazioni del servizio universale; b. la trasmissione di dati ad elevata capacità; c. la messa a disposizione di linee affittate.

Ordinanza

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2

I fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti alle condizioni di cui all'articolo 68 devono adottare a tal fine i necessari provvedimenti preparatori e garantire che la necessaria infrastruttura possa essere esercitata all'interno del Paese e in modo indipendente.46 3 In caso di bisogno essi devono permettere la coutenza dei loro locali e dei loro impianti, nonché lo svolgimento di esercitazioni, nella misura in cui la gestione ordinaria dei loro servizi non ne risulti pregiudicata.


Art. 67

Organi abilitati

I seguenti organi sono abilitati a profittare delle prestazioni di cui all'articolo 66: a. l'esercito, la protezione civile, l'approvvigionamento economico e gli stati maggiori di comando civili; b. la polizia, i pompieri e gli enti cui gli organi pubblici affidano compiti di salvataggio e di assistenza sanitaria; c. gli organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili secondo l'articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 199547 sull'esercito e sull'amministrazione militare.


Art. 68

Fornitori 1 In linea di principio, gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie ordinano, su base contrattuale, le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione.

2

Dopo una pubblica gara infruttuosa, l'organo incaricato di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie può chiedere all'Ufficio federale di obbligare un concessionario di servizi a fornire le prestazioni necessarie.

3

Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest'ultima decide su proposta dell'Ufficio federale.


Art. 69

Obbligo del personale di prestare servizio Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione, i cui impianti o servizi sono importanti in situazioni straordinarie, ad organizzarsi in previsione di simili situazioni. Può, se del caso, obbligare il personale necessario a prestare servizio.


Art. 70

Indennità 1 L'indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è fissata in via contrattuale con gli organi incaricati della preparazione della trasmissione in situazioni straordinarie. Si prendono in considerazione i seguenti elementi di costo:

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).

47 RS

510.10

Telecomunicazioni

26

784.101.1

a. i prezzi ordinari per l'utilizzo dei servizi pubblici; b. i prezzi ordinari per le reti della polizia, delle organizzazioni di salvataggio e dei servizi sanitari; c. i prezzi di costo per la preparazione d'impianti di telecomunicazione e di locali;

d. i prezzi di costo per le reti utilizzate in esercizio permanente; se tali reti sono utilizzate ad altri fini, si applicano i prezzi ordinari; e. nell'ambito di esercitazioni: 1. i prezzi ordinari per l'utilizzo di servizi pubblici, 2. i prezzi di costo per la preparazione e lo smantellamento degli impianti di telecomunicazione utilizzati, 3. i prezzi di costo per l'utilizzo degli impianti in base alla durata effettiva dell'impiego.

2

Se un fornitore di servizi di telecomunicazione è obbligato a offrire le prestazioni necessarie, l'autorità concedente fissa l'indennità dovuta secondo gli elementi dei prezzi menzionati nel capoverso 1.

Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

Art. 71

Provvedimenti 1 Il Dipartimento può ordinare che il traffico civile delle telecomunicazioni sia limitato agli utenti che devono svolgere incarichi importanti in situazioni straordinarie.

2

La Centrale nazionale d'allarme può far limitare secondo il capoverso 1 il traffico delle telecomunicazioni in situazioni straordinarie per 36 ore al massimo. Ne informa immediatamente l'Ufficio federale.

3

In caso di sovraccarico della loro rete, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono limitare parzialmente il traffico per 36 ore al massimo.


Art. 72

Provvedimenti preparatori

1

Gli organi per il coordinamento della telematica designati dal Consiglio federale preparano i provvedimenti secondo l'articolo 71 capoverso 1 insieme ai fornitori di servizi di telecomunicazione.48 2 La Confederazione sostiene i costi dei provvedimenti preparatori.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4767).

Ordinanza

27

784.101.1

Capitolo 7: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni

Art. 73

Competenze dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale allestisce la statistica ufficiale sulle telecomunicazioni, in particolare al fine di procedere alla valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni, di prendere le necessarie decisioni regolatrici e garantire la continuità del servizio universale.

2

Garantisce la raccolta e il trattamento dei dati nonché tutti i lavori statistici nell'ambito del capoverso 1.

3

Collabora e coordina i suoi lavori statistici con l'Ufficio federale di statistica in applicazione dell'ordinanza del 30 giugno 199349 sull'organizzazione della statistica federale.


Art. 74

Dati raccolti dall'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunicazione i dati necessari all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in applicazione della legislazione sulle telecomunicazioni e a quelli ottenuti da altre autorità in applicazione del diritto federale.

2

Esso raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sulle reti e sui servizi dei fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare:

a. le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d'attività); b. le caratteristiche delle reti (segnatamente tipo, caratteristiche tecniche, numero e tipo dei collegamenti, tasso di copertura della popolazione e del territorio, numero di ordini di preselezione eseguiti); c. i diversi tipi di servizi offerti sulle reti, le loro caratteristiche e l'utilizzo che ne viene fatto (segnatamente prezzo, numero d'abbonati, cifra d'affari per servizio, durata e numero di comunicazioni, volume di comunicazioni per servizio, numero di rivenditori, servizi offerti a terzi mediante numeri di servizio a carattere non geografico, tipo e volume dell'infrastruttura affittata a terzi).

3

Esso raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sui dati finanziari relativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare: a. le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d'attività); b. i prodotti operativi disgregati per tipo di servizi; c. i costi operativi, segnatamente l'acquisto di beni, gli acquisti di servizi (servizi acquistati presso altri operatori per tipo di rete e altri servizi), i costi per il personale e gli ammortamenti;

49 RS

431.011

Telecomunicazioni

28

784.101.1

d. i risultati, segnatamente il risultato d'esercizio, il risultato fuori esercizio, il risultato prima dell'imposta, il risultato netto; e. gli investimenti, segnatamente gli investimenti in immobilizzazioni materiali quali gli investimenti in impianti d'esercizio necessari ai servizi di telecomunicazione per tipo di rete e gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e finanziari; f. gli

effettivi.

4

Esso può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante questionari unici.


Art. 75

Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'Ufficio federale le informazioni necessarie all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2

In particolare devono compilare i questionari elaborati dall'Ufficio federale in modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.


Art. 76

Utilizzo dei dati

1

I dati raccolti o comunicati a scopi statistici non possono essere utilizzati per altri scopi, a meno che una legge federale autorizzi espressamente un'altra utilizzazione, la persona in questione vi abbia acconsentito per scritto o si tratti di valutare la legislazione sulle telecomunicazioni.

2

I dati personali raccolti possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati e di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori statistici, a condizione che: a. siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette; b. il loro destinatario s'impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all'Ufficio federale o a distruggerli una volta conclusi i lavori;

c. la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta d'identificare le persone in questione;

d. tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati;

e. non vi sia alcun interesse pubblico o privato preponderante che si opponga alla messa a disposizione.


Art. 77

Provvedimenti all'interno dell'Ufficio federale L'Ufficio federale adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di proteggere i dati raccolti da qualsiasi trattamento abusivo. In particolare, esso affida i lavori di statistica a un'unità organizzativa indipendente che non abbia funzioni di gestione o di controllo.

Ordinanza

29

784.101.1


Art. 78

Segreto professionale

Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.


Art. 79

Diffusione dei risultati statistici 1

L'Ufficio federale pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo i risultati statistici d'interesse pubblico. Esso può fornire, su richiesta e dietro pagamento, i risultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di richiamo se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.

2

I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da rendere impossibile qualsiasi deduzione sulla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla persona in questione oppure che essa vi abbia acconsentito.

3

L'utilizzazione o la riproduzione dei risultati di cui al capoverso 1 è libera a condizione d'indicarne la fonte. L'Ufficio federale può prevedere eccezioni.


Art. 80

Legislazione sulla protezione dei dati Il trattamento dei dati raccolti e tutti i lavori statistici sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione, partecipazione alle attività dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

Art. 81

Esecuzione 1 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

2

Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.


Art. 82

Partecipazione alle attività dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) 1

I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. 19 della Convenzione del 22 dic. 199250 dell'UIT).

2

L'Ufficio federale può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» (art. 19 della Convenzione UIT) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a orga50 RS

0.784.02

Telecomunicazioni

30

784.101.1

nizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di adempire le esigenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 83

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 6 ottobre 199751 sui servizi di telecomunicazione è abrogata.


Art. 84

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 85

Limiti superiori dei prezzi 1

Dal 15

° novembre 2001 al 28 marzo 2002, si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (imposta sul valore aggiunto inclusa): a. collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 25,25 franchi al mese; b. comunicazioni all'interno dell'area con il medesimo prefisso conformemente al piano di numerazione E164/199853 (area locale): 10 centesimi per i seguenti intervalli di tempo interi o iniziati: 1. dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 90 secondi, 2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 180 secondi, 3. dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 360 secondi;

c. comunicazioni verso un'area con un prefisso diverso conformemente al piano di numerazione E.164/1998 (area nazionale): 10 centesimi per i seguenti intervalli di tempo interi o iniziati:

51 [RU

1997 2833, 2000 1044] 52 RS

784.106. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

53 RS

784.101.113, allegato 2 numero 1.

Ordinanza

31

784.101.1

1. dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 24 secondi, 2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 48 secondi, 3. dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 96 secondi;

d. supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 50 centesimi; e. utilizzo del servizio di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f): alla tariffa della all'area più vantaggiosa.

2

Dal 29 marzo 2002 al 31 dicembre 2002, si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (imposta sul valore aggiunto inclusa): a. collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 25,25 franchi al mese; b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi: 10 centesimi per i seguenti intervalli di tempo interi o iniziati: 1. dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 24 secondi, 2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 48 secondi, 3. dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 96 secondi;

c. supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 50 centesimi; d. utilizzo del servizio di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f): 10 centesimi per i seguenti intervalli di tempo interi o iniziati: 1. dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 90 secondi, 2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 180 secondi, 3. dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 360 secondi.


Art. 86


54

Indicazione negli elenchi dei prezzi per servizi a valore aggiunto L'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto secondo l'articolo 29 capoverso 2 lettera f deve essere garantita dal 1° gennaio 2005.


Art. 87

Concessione per il servizio universale La concessione per il servizio universale basata sul diritto previgente resta valida conformemente alle disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2001. È applicabile l'articolo 85 della presente ordinanza.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4767).

Telecomunicazioni

32

784.101.1

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 88

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2001.