01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.08.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.03.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 28.02.2018
13.06.2016 - 31.12.2017
01.07.2015 - 12.06.2016
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
28.12.2012 - 30.06.2014
18.12.2012 - 27.12.2012
01.03.2012 - 17.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2007 - 31.12.2007
10.10.2006 - 31.03.2007
01.09.2005 - 09.10.2006
01.02.2005 - 31.08.2005
01.04.2004 - 31.01.2005
01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.04.2002 - 31.03.2003
01.01.2002 - 30.03.2002
15.11.2001 - 31.12.2001
01.05.2000 - 14.11.2001
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1

Ordinanza
sui servizi di telecomunicazione
(OST)

del 6 ottobre 1997 (Stato 25 aprile 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoversi 1 e 2, 35 capoverso 3, 46-48, 62 e 69 della legge del 30
aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), decreta:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza s'intende per: a.

Utenti: i clienti che hanno concluso un contratto sull'utilizzazione di servizi
di telecomunicazione con i fornitori; b.2 Linea affittata: l'attivazione di capacità trasmissiva secondo la Direttiva del Consiglio del 5 giugno 1992 (92/44/CEE)3 sull'applicazione della fornitura
di una rete aperta alle linee affittate.

Capitolo 2:
Servizi di telecomunicazione in concessione e assoggettati all
'obbligo
di notifica
4

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2

Portata dei servizi di telecomunicazione Non fornisce servizi di telecomunicazione segnatamente chi trasmette informazioni: a.

all'interno di un edificio; RU 1997 2853

1

RS 784.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

3

GU n. L 165 del 19. 6. 1992, p. 27, modificato dalla decisione della Commissione CE
94/439 (GU n. L 181 del 15.7.1994), modificata dalla direttiva CE 97/51 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU n. L 295 del 29.10.97, p. 23) e
modificata dalla decisione della Commissione CE 98/80 del 7 gennaio 1998 (GU n. L 14
del 20.1.1998, p 27). I testi di queste direttive sono ottenibili presso l'Ufficio federale
delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

784.101.1

Telecomunicazione

2

784.101.1

b.

nei limiti di un immobile, tra due immobili contigui oppure tra due immobili
l'uno di fronte all'altro, separati da una strada, un sentiero, una linea ferroviaria o un corso d'acqua; c.

all'interno di una stessa azienda, tra società madre e filiale o all'interno di un
gruppo.


Art. 3

Eccezioni agli obblighi di concessione e di notifica 1 Non sottostanno agli obblighi di concessione e di notifica i fornitori esteri di servizi internazionali di telecomunicazione che fanno terminare le loro comunicazioni
in Svizzera da parte di altri fornitori di servizi di telecomunicazione, titolari di una
concessione o al beneficio di una notifica.

2 L'autorità concedente può, dopo aver effettuato una verifica, esonerare dall'obbligo di concessione e di notifica i fornitori di servizi di telecomunicazione con
un'importanza economica e tecnica poco rilevante e destinati esclusivamente ad applicazioni scientifiche.5
a6 Diritto di allacciamento di un impianto terminale
di telecomunicazione

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare l'allacciamento
d'impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce per motivi tecnici
se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 6 ottobre 19977 sugli impianti di telecomunicazione (art. 3 OIT).

2 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) può autorizzare un fornitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere l'allacciamento di un
impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 3 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il
pericolo che esso provochi danni gravi alla rete, interferenze radiotecniche o un effetto nefasto per la rete e il suo funzionamento. L'Ufficio federale può inoltre adottare altre misure pertinenti.

3 In caso di emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può immediatamente scollegare un impianto di telecomunicazione dalla rete, se è necessario per la
protezione di quest'ultima e se è possibile fornire gratuitamente e senza indugio
un'alternativa all'utente. Il fornitore di servizi di telecomunicazione ne informa immediatamente l'Ufficio federale.

b8 Interfacce delle reti di telecomunicazione 1 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicare al Consiglio
federale quali tipi di interfacce mette a disposizione per l'accesso alle reti di telecomunicazione.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

7

RS 784.101.2 8

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Ordinanza

3

784.101.1

2 Deve pubblicare specificazioni tecniche precise e adeguate di tali interfacce, prima
di mettere a disposizione del pubblico i servizi forniti mediante le stesse. Occorre
pubblicare immediatamente le specificazioni aggiornate.

3 Le specificazioni devono essere sufficientemente dettagliate al fine di permettere la
fabbricazione di impianti terminali di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i
servizi forniti mediante l'interfaccia corrispondente.

4 L'Ufficio federale disciplina i particolari amministrativi e tecnici.


Art. 4

Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze 1 La concessione per le radiocomunicazioni è rilasciata nell'ambito della concessione di servizi ai fornitori che utilizzano lo spettro delle radiofrequenze per fornire i
loro servizi. In questo contesto si applicano le disposizioni in materia di radiocomunicazioni dell'ordinanza del 6 ottobre 19979 sulla gestione delle frequenze e sulle
concessioni per le radiocomunicazioni.

2 I fornitori devono provare che il rilascio della concessione non sopprime né pregiudica considerevolmente una concorrenza efficace. Devono presentare il modo di
ripartizione del loro capitale e le partecipazioni che detengono come pure, su richiesta, la pianificazione aziendale per l'intera durata della concessione.10
a11 Trattamento di dati personali 1 L'Ufficio federale e la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione)
possono trattare dati personali per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione in materia di telecomunicazioni.

2 L'Ufficio federale fornisce su richiesta oppure pubblica i dati personali relativi ai
concessionari e ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione. I dati che possono
essere forniti e pubblicati sono stabiliti conformemente ai principi di cui all'articolo
13 LTC.

3 L'Ufficio federale può permettere l'accesso a dati personali concernenti i fornitori
di servizi di telecomunicazione mediante una procedura di richiamo. I dati ai quali si
può accedere mediante una procedura di richiamo sono stabiliti conformemente ai
principi di cui all'articolo 13 capoverso 2 LTC.

Sezione 2: Condizioni per il rilascio della concessione

Art. 5

Capacità tecniche e descrizione dei servizi 1 Il richiedente deve presentare un progetto per la sua pianificazione tecnica e per i
suoi servizi.

9

RS 784.102.1 10

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

4

784.101.1

2 La parte tecnica contiene indicazioni sulla garanzia degli obblighi legali quali il
trasferimento dei numeri, la libera scelta del fornitore per le comunicazioni nazionali
e internazionali, i servizi d'emergenza, l'accesso agli elenchi e la sorveglianza del
traffico delle telecomunicazioni, nonché la capacità di comunicazione da estremo a
estremo (art. 37).

3 Il fornitore designa un responsabile tecnico.

4 La parte relativa ai servizi contiene la descrizione dei servizi previsti.


Art. 6

Concessione per il servizio universale Il richiedente di una concessione per il servizio universale deve allegare al suo progetto la pianificazione aziendale per l'intera durata della concessione indicando una
stima dei prezzi e degli investimenti previsti.

Sezione 3: Procedura per il rilascio della concessione

Art. 7

Rilascio della concessione su domanda Chiunque voglia ottenere una concessione deve inoltrare una domanda all'Ufficio
federale.12 Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della
domanda e delle condizioni per il rilascio della concessione e necessarie alla definizione del contenuto della concessione.


Art. 8

Bando di pubblica gara per la concessione 1 Il bando di pubblica gara per una concessione secondo l'articolo 14 capoverso 2
oppure 24 capoverso 1 della LTC è pubblicato nel Foglio federale con l'indicazione
del termine per la presentazione dell'offerta. La documentazione relativa alla pubblica gara può essere richiesta presso l'Ufficio federale; essa contiene i criteri per la
decisione e il modo in cui vengono valutati.

2 Se l'offerta è incompleta o viziata, l'Ufficio federale può fissare un termine affinché sia completata o rettificata.


Art. 9

Concorso fondato sui criteri o asta pubblica 1 L'autorità concedente stabilisce se l'aggiudicazione avviene in base a un concorso
fondato sui criteri o a un'asta pubblica. L'asta pubblica può essere preceduta da una
preselezione.

2 Le concessioni per il servizio universale sono in ogni caso attribuite in base a un
concorso fondato sui criteri.

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Ordinanza

5

784.101.1


Art. 10


13

Rilascio della concessione 1 In caso di concorso fondato sui criteri, l'autorità concedente valuta gli invii in base
ai criteri contenuti e ponderati nella documentazione relativa alla pubblica gara.

2 In caso di asta pubblica, il richiedente che fa l'offerta più alta ottiene l'aggiudicazione. L'autorità concedente può esigere che i richiedenti forniscano cauzioni al
fine di garantire il pagamento della somma proposta. La somma dell'aggiudicazione
è pagabile in una volta sola, immediatamente dopo il rilascio della concessione. Essa
non può essere rimborsata in modo parziale se la concessione è limitata, sospesa,
revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

3 L'autorità concedente può avvalersi di periti indipendenti per preparare ed eseguire
la procedura, come pure per valutare le offerte. Essa riscuote tasse amministrative
per coprire i costi della procedura di valutazione.


Art. 11

Durata

1 L'autorità concedente stabilisce la durata delle concessioni in modo tale che corrisponda all'abituale durata media per l'ammortamento dell'oggetto della concessione
sul mercato e nel settore.

2 Il concessionario deve chiedere per scritto all'autorità concedente il rinnovo della
concessione almeno sei mesi prima della sua scadenza.


Art. 12

Rilascio della concessione per il servizio universale 1 La concessione per il servizio universale è rilasciata al richiedente che non chiede
contributi d'investimento e soddisfa al meglio i criteri per la decisione.

2 Se tutti i richiedenti chiedono un contributo d'investimento, ottiene l'aggiudicazione il richiedente la cui offerta presenta il rapporto più vantaggioso tra la prestazione offerta e i contributi d'investimento necessari.

3 Le nuove concessioni per il servizio universale vanno rilasciate, dopo la pubblica
gara, al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione vigente.

Sezione 4: Linee affittate

Art. 13

Obbligo e prescrizioni tecniche 1 Se, nonostante una domanda sufficiente, in una determinata regione non sono disponibili i tipi di linee affittate descritti nell'Allegato della Direttiva del Consiglio
del 5 giugno 1992 (92/44/CEE)14, o se lo sono solo in parte, l'autorità concedente, 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

14

GU n. L 165 del 19.6.1992, p. 27, modificato dalla decisione della Commissione CE
94/439 (GU n. L 181 del 15.7.1994), modificata dalla direttiva CE 97/51 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU n. L 295 del 29.10.97, p. 23) e
modificata dalla decisione della Commissione CE 98/80 del 7 gennaio 1998 (GU n. L 14
del 20.1.1998, p. 27). I testi di queste direttive sono ottenibili presso l'Ufficio federale
delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Telecomunicazione

6

784.101.1

imponendo un onere successivo sulla concessione, obbliga il concessionario dei servizi di telecomunicazione a offrire corrispondenti linee affittate nella sua regione.15
A tale proposito, essa tiene conto dell'infrastruttura esistente nella regione in questione e obbliga il concessionario più adatto.

2 La fornitura di linee affittate deve garantire la comunicazione punto a punto.

3 Se una determinata regione non è servita da nessun concessionario, l'autorità concedente obbliga il concessionario più adatto con l'infrastruttura più vicina.

4 L'Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche per l'interfaccia e la qualità
dei servizi.


Art. 14

Rendiconto e tariffe

1 I concessionari tenuti a mettere a disposizione linee affittate le contabilizzano separatamente dagli altri settori d'attività. Le tariffe vanno stabilite in funzione dei costi (art. 12 LTC). Il sistema di fatturazione dei costi si basa sui principi stabiliti per
l'interconnessione.

2 Le tariffe e le condizioni di consegna devono essere comunicate all'autorità concedente. L'Ufficio federale può pubblicarle secondo l'articolo 13 LTC.

Sezione 5: Servizio universale

Art. 15

Prestazioni del servizio universale 1 Il servizio universale comprende (art. 16 LTC): a.

collegamento: collegamento per la trasmissione della voce in tempo reale e
trasmissione di dati a bassa velocità attraverso il canale vocale o un canale
digitale, selezione a frequenze vocali, iscrizione principale nell'elenco degli
utenti;

b.

servizi supplementari: informazioni sulle chiamate indesiderate, deviazione
di chiamate, soppressione dell'identificazione, giustificativo delle tasse,
estratto delle tasse, blocco delle comunicazioni in uscita; c.16 servizi d'emergenza: istradamento delle chiamate d'emergenza alle centrali d'allarme competenti (n. 112, 117, 118, 143, 144, 147) compresi i dati necessari per individuare l'ubicazione di chi chiama; d.17 elenchi: accesso a titolo oneroso agli elenchi di tutti i fornitori di servizi universali in Svizzera, a scelta dell'utente in forma elettronica o mediante
informazione a voce nelle tre lingue ufficiali; e.

telefoni pubblici: telefoni pubblici in posti che ne hanno un bisogno documentato, ad esempio nelle stazioni, negli uffici postali, negli ospedali, negli
aeroporti, ma comunque almeno un telefono pubblico per comune politico; 15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Ordinanza

7

784.101.1

per la soppressione di telefoni pubblici occorre l'approvazione dell'autorità
concedente;

f.18 servizio di trascrizione per audiolesi: messa a disposizione di un servizio di trascrizione per audiolesi, compresi i servizi d'emergenza, ventiquattr'ore su
ventiquattro alla tariffa della zona più vantaggiosa; g.19 elenco e servizio di trascrizione per non vedenti: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di
servizi universali in Svizzera e messa a disposizione di un servizio di trascrizione per ipovedenti.

2 L'Ufficio federale determina le specificazioni che devono essere rispettate al punto
terminale di rete; queste sono conformi alle norme internazionali armonizzate.20 3 L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla trasmissione, tra fornitori di servizi universali, delle informazioni necessarie all'indicazione delle tasse all'utente (giustificativo delle tasse).21

Art. 16


22

Collegamento

1 In linea di principio il collegamento è situato all'interno dell'edificio dell'utente.
Se, per motivi tecnici, esso deve essere installato sul muro esterno, il fornitore del
collegamento è tenuto a fare quanto necessario affinché le persone non autorizzate
non vi abbiano accesso.

2 Gli impianti interni non fanno parte del collegamento.


Art. 17

Collegamenti al di fuori dei centri abitati 1 Se l'allestimento o la manutenzione di un collegamento al di fuori dei centri abitati
provoca costi particolarmente elevati o se è particolarmente dispendioso garantire
l'offerta del servizio universale, il committente può essere obbligato ad assumere
una parte dei costi oppure può essere ridotta l'estensione delle prestazioni.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) disciplina i particolari.


Art. 18

Servizi d'emergenza

1 L'accesso ai servizi d'emergenza (n. 112, 117, 118, 143, 144, 147) va garantito da
ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici. L'accesso ai numeri 112,
117, 118 e 144 deve essere gratuito e possibile senza l'uso di mezzi di pagamento
(monete o carte). Per i numeri 143 e 147 possono essere riscossi una tassa forfettaria
di 20 centesimi e il supplemento conformemente all'articolo 23 capoverso 1 lettera d.23 18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

8

784.101.1

1bis I fornitori di servizi di telecomunicazione mobili via satellite che dipendono dal
servizio universale ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono unicamente garantire, gratuitamente, l'accesso al
numero 112.24

2 Nella misura in cui la tecnica scelta lo permetta, la possibilità di individuare
l'ubicazione dei chiamanti deve essere garantita online per i numeri 112, 117, 118 e
144. Questo vale anche per gli utenti che hanno rinunciato all'iscrizione negli elenchi pubblici (art. 21 cpv. 3 LTC). Su richiesta, l'Ufficio federale può designare altri
numeri destinati esclusivamente a servizi d'emergenza (polizia, pompieri, servizi
sanitari e di salvataggio), per i quali l'individuazione dell'ubicazione dei chiamanti
deve essere garantita. Esso pubblica la lista di tali numeri.25 2bis Il concessionario del servizio universale fornisce, in collaborazione con gli altri
fornitori di prestazioni del servizio universale e a favore delle centrali d'allarme, un
servizio che permetta di individuare l'ubicazione di tutti gli utenti delle prestazioni
del servizio universale. Questo servizio, fornito dietro remunerazione, deve essere
accessibile anche alle centrali d'allarme che non sono collegate al concessionario del
servizio universale. La collaborazione tra quest'ultimo e gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale è disciplinata secondo i principi della formazione dei
prezzi in funzione dei costi giusta l'articolo 34. Se vi sono più concessionari del servizio universale, l'autorità concedente può obbligare uno di essi a fornire il servizio
di individuazione dell'ubicazione.26 3 L'Ufficio federale può adottare prescrizioni sull'istradamento e sull'identificazione
dell'ubicazione delle chiamate d'emergenza.


Art. 19

Elenchi

1 L'iscrizione nell'elenco degli utenti delle prestazioni del servizio universale comprende almeno il cognome e il nome oppure il nome della ditta, l'indirizzo completo
e il numero di telefono.

2 Se non sussistono rischi di confusione con altre persone che figurano nell'elenco,
gli utenti possono chiedere che il loro nome o il loro indirizzo siano iscritti gratuitamente nell'elenco in forma abbreviata.

3 I fornitori di prestazioni del servizio universale non sono tenuti a verificare
l'esattezza delle iscrizioni. Possono rifiutare o cancellare dall'elenco le iscrizioni
palesemente inesatte o utilizzate per uno scopo illecito.

4 L'Ufficio federale determina le norme applicabili all'interconnessione di elenchi
elettronici ed all'accesso a questi ultimi.

24

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Ordinanza

9

784.101.1

a27 Servizi per audiolesi e ipovedenti 1 I servizi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere f e g devono essere gratuiti, sia
che i fornitori di prestazioni del servizio universale stessi li offrano agli audiolesi e
agli ipovedenti sia che forniscano a questi ultimi l'accesso a servizi di terzi.
2 Il prezzo delle comunicazioni fatturate agli audiolesi e agli ipovedenti nell'ambito
di questi servizi non deve essere discriminatorio rispetto alle tariffe applicate per gli
altri utenti.

b28 Blocco delle comunicazioni uscenti verso servizi con contenuto
erotico o pornografico I fornitori di prestazioni del servizio universale devono offrire gratuitamente la possibilità di bloccare le comunicazioni uscenti verso servizi con contenuto erotico o
pornografico.

Sezione 6: Obblighi del concessionario del servizio universale

Art. 20

Obbligo di prestazione Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire tutte le prestazioni del
servizio universale nel corso dell'intera durata della concessione.


Art. 21

Criteri qualitativi

1 Nella media annuale e in ogni parte del territorio della concessione le prestazioni
del servizio universale devono soddisfare i seguenti criteri di qualità: a.

il termine per la messa in servizio di un collegamento; b.

la qualità della trasmissione della voce; c.

la segnalazione d'errore per collegamento e anno; d.

la durata delle riparazioni; e.

la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal
sovraccarico o da errori della rete; f.

il tempo necessario a stabilire la comunicazione; g.

il tempo di reazione dei servizi commutati; h.

il tempi di reazione dei servizi d'informazione; i.

la quota dei telefoni pubblici operativi; k.

l'esattezza dei conteggi.

27

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

10

784.101.1

2 L'Ufficio federale disciplina i particolari tecnici e stabilisce i valori da raggiungere. A tal fine si orienta allo stato della tecnica alla fine del 1997 e considera lo
sviluppo tecnologico.


Art. 22


29



Art. 23

Limiti superiori dei prezzi 1 Dal 1° maggio 2000 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA inclusa): a.

collegamento (art. 15 cpv. 1 lett. a): 25,25 franchi al mese; b.

comunicazione all'interno dell'area con il medesimo prefisso conformemente al piano di numerazione E.164/199830 (area locale): 10 centesimi per i
seguenti intervalli di tempo interi o iniziati:
1.

dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 90 secondi, 2.

dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il
sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 180 secondi, 3.

dal lunedì al sabato tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 360 secondi; c.

comunicazione al di fuori dell'area dell'area con il medesimo prefisso conformemente al piano di numerazione E.164/199831 (area nazionale): 10
centesimi per i seguenti intervalli di tempo interi o iniziati:
1.

dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 24 secondi, 2.

dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il
sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 48 secondi, 3.

dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 96 secondi; d.

supplemento per l'utilizzazione di un telefono pubblico: 50 centesimi.32 2 Sono considerati giorni festivi generali il 1° e il 2 gennaio, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il 25 e il 26 dicembre.

3 I prezzi per le comunicazioni stabilite da telefoni pubblici devono essere uguali a
quelli per tutti gli altri utenti del servizio telefonico pubblico.33 4 Il concessionario del servizio universale notifica all'Ufficio federale tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.34 29

Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

30 RS

784.101.113, Allegato 2 numero 1 31 RS

784.101.113, Allegato 2 numero 1 32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

34

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Ordinanza

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Art. 24


35

Capitolo 3: Utilizzazione di fondi

Art. 25

Coordinamento con altri progetti di costruzione 1 All'autorizzazione di utilizzazione di fondi nell'uso comune i proprietari possono
assortire l'onere di abbinare un progetto di costruzione ad un altro, a condizione che
il progetto sia realizzato entro tre mesi e tale abbinamento riduca sostanzialmente il
pregiudizio provvisorio per l'impiego cui il fondo in questione è destinato.

2 I proprietari possono chiedere al concessionario che si informi presso altre aziende
sui progetti di costruzione previsti sul e nel fondo nell'uso comune. Stabiliscono
quali aziende debbano fornire tali accertamenti. I concessionari possono chiedere
tali informazioni ad altre aziende; queste devono rispondere entro quattro settimane.


Art. 26


36

Spostamento di linee e telefoni pubblici 1 I proprietari di fondi in uso comune annunciano per scritto al concessionario lo
spostamento di linee e telefoni pubblici, indicandone i motivi. Il concessionario è
tenuto a pronunciarsi in merito alle modalità di spostamento, ai costi e all'assunzione di questi ultimi. Se non si giunge ad alcun accordo sullo spostamento e sulle
sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indicazioni
del concessionario.

2 I costi dello spostamento sono di regola assunti dal concessionario. Tuttavia, il
proprietario del fondo in uso comune vi partecipa in modo adeguato se: a.

l'attuale ubicazione della linea o del telefono pubblico corrisponde a un suo
esplicito desiderio;

b.

utilizza in comune la linea per bisogni propri; c.

lo spostamento della linea o del telefono pubblico è richiesto prima dello
scadere di un anno dall'installazione; d.

i costi derivanti da altre misure accettabili sono inferiori rispetto a quelli cagionati dallo spostamento.

3 Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella
procedura. Essi devono partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.


Art. 27

Fondi delle ferrovie

1 L'articolo 35 LTC si applica per analogia anche al più breve attraversamento possibile di fondi delle ferrovie da parte di linee di telecomunicazioni.

2 Il concessionario risarcisce i danni arrecati a una società ferroviaria dalla costruzione o dalla manutenzione di linee.

35

Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

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Art. 28

Diritto di coutenza

La rispettiva quota dei costi totali è considerata risarcimento adeguato per la coutenza di altri impianti o di stazioni emittenti.

Capitolo 4: Interconnessione Sezione 1: Servizi di fornitori con una posizione dominante sul mercato

Art. 29

Non discriminazione

1 Il fornitore con una posizione dominante sul mercato mette a disposizione di un
altro fornitore, in modo non discriminatorio, l'accesso agli impianti, ai servizi e alle
informazioni necessari per l'interconnessione (art. 11 cpv. 1 LTC).

2 In particolare, nessun richiedente deve essere svantaggiato rispetto ad altre unità
aziendali, filiali e partner del fornitore in posizione dominante sul mercato.


Art. 30

Impiego comune di impianti e accesso equivalente Il fornitore in posizione dominante sul mercato garantisce l'interconnessione ad un
altro fornitore di servizi di telecomunicazione (art. 11 cpv. 1 LTC). L'interconnessione va segnatamente assicurata mediante l'impiego comune di impianti di telecomunicazioni, edifici e fondi.


Art. 31

Abilitazione

Sono abilitati all'inteconnessione secondo l'articolo 11 LTC tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti all'obbligo di concessione e all'obbligo di notifica (art. 4 LTC) nonché i fornitori di servizi internazionali di telecomunicazioni.


Art. 32

Offerta di base

1 Il fornitore in posizione dominante mette sul mercato almeno la seguente offerta di
base:

a.

generazione, terminazione e transito delle comunicazioni di tutte le prestazioni del servizio universale (Originating, Terminating Access and Tandem
Service);

b.

accesso ad altre prestazioni per cui il fornitore occupa una posizione dominante sul mercato; c.

servizi di identificazione della chiamata: identificazione del collegamento
che chiama, identificazione del collegamento chiamato, soppressione
dell'identificazione del collegamento che chiama e soppressione
dell'identificazione del collegamento chiamato, informazioni sulle chiamate
indesiderate;

d.

accesso ai servizi a valore aggiunto 08XX e 09XX;

Ordinanza

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e.

la corrispondente connessione fisica di impianti di telecomunicazioni di diversi fornitori necessaria alla connessione dei servizi.

2 L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative all'individuazione
del collegamento che chiama e del collegamento chiamato.37

Art. 33

Trasparenza

1 Le condizioni tecniche e commerciali dell'interconnessione vanno comunicate su
richiesta. Le basi di calcolo delle offerte devono essere presentate in modo comprensibile e distinto nelle sue componenti. Vanno pubblicate annualmente almeno le seguenti informazioni: a.

l'offerta di base;

b.

la descrizione di tutti i punti standard d'interconnessione e le condizioni di
accesso, se il richiedente intende assicurare personalmente la connessione
d'interconnessione o se vuole incaricarne il fornitore; c.

la descrizione completa delle interfacce d'interconnessione e dei protocolli
di segnalazione utilizzati.

2 Devono essere rese note in anticipo le modifiche di un'offerta che un fornitore in
posizione dominante sul mercato prevede di effettuare nel corso dei successivi dodici mesi.


Art. 34

Formazione dei prezzi in funzione dei costi 1 La formazione dei prezzi si fonda sui seguenti criteri: a.

i costi che presentano un nesso causale con l'interconnessione (costi rilevanti); b.

i costi supplementari a lungo termine delle componenti della rete utilizzate e
quelli originati esclusivamente da prestazioni d'interconnessione (long run
incremental costs; LRIC); c.

un supplemento costante basato su una quota proporzionale dei costi fissi e
dei costi comuni rilevanti (joint and common costs; constant mark up); d.

un reddito del capitale, abituale nel settore, per gli investimenti effettuati.

2 I costi corrispondono alle spese ed agli investimenti di un fornitore efficace. Il
computo dei costi si fonda sulle basi attuali (forward looking). I costi della rete corrispondono ai costi di riacquisto (modern equivalent assets).

3 I servizi d'interconnessione vanno calcolati e fatturati separatamente dagli altri
servizi e in modo distinto nelle loro componenti.

37

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

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Art. 35

Interfacce d'interconnessione38 1 L'Ufficio federale pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l'interconnessione e delle loro specifiche tecniche.

2 Il richiedente può chiedere interfacce che non figurano nel catalogo dell'interconnessione se corrispondono all'armonizzazione internazionale, sono tecnicamente
realizzabili e presentano considerevoli vantaggi economici per la prevista introduzione di servizi.

3 Le interfacce armonizzate sul piano internazionale hanno la precedenza.


Art. 36

Esigenze della presentazione dei conti 1 I fornitori di servizi d'interconnessione tengono una contabilità che rispetta i principi dei costi, della non discriminazione e della trasparenza per il settore dell'interconnessione; si attengono alle Raccomandazioni per la presentazione dei conti
(RPC), alla norma contabile internazionale (IAS) o a prescrizioni analoghe sulla
presentazione dei conti, riconosciute sul piano internazionale.

2 I servizi d'interconnessione sono oggetto di una contabilità separata che deve presentare separatamente i servizi interni e esterni distinguendone le singole componenti. La fatturazione interna dei servizi d'interconnessione va documentata.

3 La Commissione può emanare istruzioni.

Sezione 2:
Servizi di fornitori che non occupano una posizione
dominante sul mercato


Art. 37


39

Chiunque offra una prestazione del servizio universale secondo l'articolo 16 LTC
deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori (art. 11 cpv. 2
LTC). Il fornitore deve garantire direttamente o indirettamente l'interconnessione.
Occorre rispettare i seguenti principi: a.

l'offerta di base (art. 32, fatta salva la lett. b); b.

l'indicazione delle condizioni tecniche e commerciali nei confronti dei fornitori che chiedono l'interconnessione; c.

le interfacce d'interconnessione (art. 35).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Ordinanza

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Sezione 3: Procedura

Art. 38

Accordi di interconnessione Gli accordi d'interconnessione devono essere conclusi in forma scritta e devono
comprendere almeno i seguenti punti: a.

le condizioni generali di commercio; b.

la descrizione dei servizi; c.

le specifiche tecniche dei servizi d'interconnessione; d.

le condizioni per la messa in servizio e l'attuazione.


Art. 39

Confidenzialità delle informazioni 1 Le informazioni sui negoziati per l'interconnessione sono confidenziali. Non devono essere trasmesse ad altre unità aziendali, filiali, aziende partner o ad altri.

2 Le informazioni sugli utenti possono essere utilizzate solo nell'ambito dell'interconnessione.

3 L'obbligo di confidenzialità secondo l'articolo 1 non si applica alla Commissione
né all'Ufficio federale.


Art. 40


40

Notificazione dell'apertura dei negoziati Il fornitore che desidera concludere un accordo di interconnessione può comunicare
per scritto all'Ufficio federale, quale prova, l'apertura o la ripresa dei negoziati.


Art. 41

Obbligo di notificazione 1 Gli accordi di interconnessione vanno comunicati integralmente all'Ufficio federale entro due settimane dalla loro firma; lo stesso vale per le modifiche o per le disdette.

2 Se sommariamente riassunti, i segreti d'affari possono essere rivelati. Se il riassunto è incompleto, l'Ufficio federale può chiedere ulteriori informazioni.

3 Le parti con domicilio o sede all'estero devono indicare un indirizzo di notificazione in Svizzera.


Art. 42

Diritto di consultazione 1 Su richiesta, l'Ufficio federale garantisce la consultazione di accordi e decisioni.

2 L'Ufficio federale può riscuotere una tassa per la consultazione.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

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Art. 43

Domanda di decisione in materia di interconnessione 1 La domanda di decisione volta a garantire l'interconnessione (art. 11 cpv. 3 LTC)
deve contenere:

a.

le singole conclusioni; b.

i fatti essenziali; c.

una breve presentazione dei punti, litigiosi e non litigiosi del negoziato; cbis.41 per le domande giusta l'articolo 11 capoverso 1 LTC, il formulario elaborato dall'Ufficio federale concernente la posizione dominante che occupa sul
mercato il fornitore cui incombe tale obbligo; d.

un'offerta di accordo.

2 L'Ufficio federale è incaricato dell'istruzione.


Art. 44

Misure cautelari

Dopo aver ricevuto la domanda d'interconnessione, la Commissione può adottare,
d'ufficio o su richiesta di una delle parti, misure cautelari per garantire l'interconnessione durante la procedura.


Art. 45

Commissione della concorrenza Se è consultata, la Commissione della concorrenza dà il suo parere entro quattro
settimane.


Art. 46


42

Procedura di conciliazione Nell'ambito dell'istruzione, l'Ufficio federale avvia una procedura di conciliazione.


Art. 47

Decisione d'interconnessione 1 Se la procedura di conciliazione fallisce, l'Ufficio federale presenta alla Commissione una proposta di adozione di una decisione d'interconnessione.

2 La Commissione fissa le condizioni d'interconnessione e stabilisce i prezzi. In caso
di capacità insufficienti, adotta le disposizioni necessarie nell'ambito della sua decisione.

3 Se il fornitore obbligato non può provare che rispetta il principio dei costi secondo
l'articolo 34, la Commissione decide in base a valori di confronto usuali sul mercato
e nel settore.

41

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Ordinanza

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Art. 48

Esame periodico

L'Ufficio federale esamina ogni due anni se è necessario adeguare le regole relative
all'interconnessione. Se del caso, sottopone al Consiglio federale una proposta di
modifica della presente ordinanza.

Capitolo 5: Segreto delle telecomunicazioni

Art. 49


43



Art. 50

Dati relativi al traffico e alla fattura 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali degli
utenti, se e fintantoché questo è necessario per stabilire le comunicazioni e per ottenere la retribuzione dovuta per le loro prestazioni. In ogni caso, tali dati sono conservati per almeno sei mesi a disposizione delle autorità competenti per vigilare sul
traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 44 LTC.
2 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al
fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l'allestimento della fattura:44 a.45 gli elementi di indirizzo completi dei collegamenti chiamati o i numeri di chiamata dei collegamenti che chiamano senza le ultime quattro cifre; b.

la data, l'ora e la durata delle comunicazioni; c.

la retribuzione dovuta per le singole comunicazioni.

3 Se un utente rende plausibile per scritto che il suo collegamento ha ricevuto chiamate abusive, il fornitore di servizi di telecomunicazione deve comunicargli, se disponibili, i seguenti dati: a.

la data, l'ora e la durata delle comunicazioni; b.

gli elementi di indirizzo, nonché i nomi e gli indirizzi degli utenti, dai cui
collegamenti sono state stabilite le comunicazioni.

3bis Se le comunicazioni abusive provengono da un utente di un altro fornitore di
servizi di telecomunicazione, quest'ultimo deve consegnare al fornitore di servizi di
telecomunicazione dell'utente che ha inoltrato la richiesta i dati di cui al capoverso 3.46 4 I fornitori dei servizi di telecomunicazione non possono porre condizioni restrittive
all'esercizio, da parte dei loro utenti, dei diritti di cui ai capoversi 2 e 3.

43

Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

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Art. 51

Indicazione del numero chiamante 1 Se è tecnicamente possibile a condizioni ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire agli utenti, in modo semplice e gratuito, la possibilità
di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro numero
sull'impianto chiamato.47 2 Devono parimenti offrire agli utenti chiamati la possibilità di rifiutare le chiamate
in entrata di chi ha soppresso l'indicazione del numero chiamante.

3 Alla conclusione del contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare espressamente ai loro clienti le possibilità di cui ai capoversi 1 e 2.
4 In ogni caso, essi devono garantire l'indicazione del numero chiamante per le comunicazioni per le quali deve essere garantita l'individuazione dell'ubicazione secondo l'articolo 18 capoverso 2, per chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera f come pure per chiamate al
proprio servizio guasti. A nessun altro utente deve essere permesso di avere
l'indicazione del numero chiamante di chi ha scelto il servizio di soppressione del
proprio numero secondo il capoverso 1.48

Art. 52

Indicazione del numero chiamato 1 Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di
telecomunicazione devono offrire ai clienti la possibilità di sopprimere l'indicazione
del loro numero sull'impianto chiamante. In questo contesto possono fatturare ai
clienti unicamente le spese amministrative direttamente connesse con l'attivazione o
la disattivazione della soppressione del numero chiamato.

2 Alla conclusione del contratto di abbonamento i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare espressamente ai loro clienti tale possibilità.


Art. 53

Deviazione automatica delle chiamate Se è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole, i fornitori di servizi di
telecomunicazione devono offrire gratuitamente ai loro clienti la possibilità di sopprimere la deviazione automatica delle chiamate da parte di terzi sul loro apparecchio.


Art. 54

Sicurezza dei servizi 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono rendere attenti i loro clienti sul
rischio di ascolto abusivo e di ingerenze connesso all'utilizzazione dei loro servizi.

2 Devono offrire o indicare loro mezzi atti a eliminare tali rischi.

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

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Art. 55

Elenchi telefonici

1 Gli utenti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che
non desiderano ricevere comunicazioni pubblicitarie da parte di terzi e che i loro
dati non possono essere comunicati per scopi di pubblicità diretta.49 2 Il fornitore di un servizio di elenco elettronico può: a.

mettere a disposizione degli utenti meccanismi per la ricerca di informazioni
che permettano in particolare di ottenere liste di professionisti ordinate per
rubriche;

b.

permettere all'utente di consultare l'intero elenco alla ricerca di informazioni.

3 Le copie di elenchi elettronici online devono corrispondere alle norme internazionali e alle prescrizioni dell'Ufficio federale; il fornitore di un simile elenco deve
adottare i provvedimenti necessari per impedire che ne pervengano copie in Paesi in
cui il livello di protezione dei dati personali non è comparabile a quello svizzero.

4 Il fornitore di un elenco elettronico online deve adottare i provvedimenti tecnici e
organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un'iscrizione o una parte
dell'elenco sia modificata o soppressa.

Capitolo 6: Interessi nazionali importanti Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie

Art. 56

Prestazioni

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a garantire le
seguenti prestazioni per conto degli organi incaricati di affrontare situazioni straordinarie: a.

le prestazioni del servizio universale; b.

la trasmissione di dati ad elevata capacità; c.

la messa a disposizione di linee affittate.

2 A tal fine, essi devono adottare i necessari provvedimenti preparatori.

3 In caso di bisogno essi devono permettere la coutenza dei loro locali e dei loro impianti, nonché lo svolgimento di esercitazioni, nella misura in cui la gestione ordinaria dei loro servizi non ne risulti pregiudicata.


Art. 57

Organi abilitati

I seguenti organi sono abilitati a profittare delle prestazioni di cui all'articolo 55: a.

l'esercito, la protezione civile, l'approvvigionamento economico e gli stati
maggiori di comando civili; 49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

Telecomunicazione

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b.

la polizia, i pompieri e gli enti cui gli organi pubblici affidano compiti di
salvataggio e di assistenza sanitaria; c.

gli organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili secondo l'articolo 67 della legge militare50.


Art. 58

Fornitori

1 In linea di principio, gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni
straordinarie ordinano, su base contrattuale, le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione.

2 Dopo una pubblica messa al bando infruttuosa, l'organo incaricato di preparare le
trasmissioni in situazioni straordinarie può chiedere all'Ufficio federale di obbligare
un concessionario di servizi a fornire le prestazioni necessarie.

3 Se la concessione è stata rilasciata dalla commissione, quest'ultima decide su proposta dell'Ufficio federale.


Art. 59

Obbligo del personale di prestare servizio Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione, i cui
impianti o servizi sono importanti in situazioni straordinarie, ad organizzarsi in previsione di simili situazioni. Può, se del caso, obbligare il personale necessario a prestare servizio.


Art. 60

Indennità

1 L'indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è fissata in via contrattuale con gli organi incaricati della preparazione della
trasmissione nelle situazioni straordinarie. Si prendono in considerazione i seguenti
elementi di costo:

a.

i prezzi ordinari per l'utilizzazione dei servizi pubblici; b.

i prezzi ordinari per le reti della polizia, delle organizzazioni di salvataggio e
dei servizi sanitari;

c.

i prezzi di costo per la preparazione di impianti di telecomunicazioni e di locali; d.

i prezzi di costo per le reti utilizzate in esercizio permanente; se tali comunicazioni sono utilizzate ad altri fini, si applicano i prezzi ordinari; e.

nell'ambito di esercitazioni:
1.

i prezzi ordinari per l'utilizzazione di servizi pubblici; 2.

i prezzi di costo per la preparazione e lo smantellamento degli impianti
di telecomunicazioni utilizzati; 3.

i prezzi di costo per l'utilizzazione degli impianti in base alla durata
effettiva dell'impiego.

50

RS 510.10

Ordinanza

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2 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione è obbligato a effettuare le prestazioni necessarie, l'autorità concedente fissa l'indennità dovuta secondo gli elementi
dei prezzi menzionati nel capoverso 1.

Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

Art. 61

Provvedimenti

1 Il Dipartimento può ordinare che il traffico civile delle telecomunicazioni sia limitato agli utenti che devono svolgere incarichi importanti in situazioni straordinarie.

2 La Centrale nazionale d'allarme può far limitare secondo il capoverso 1 il traffico
delle telecomunicazioni in situazioni straordinarie per 36 ore al massimo. Ne informa immediatamente l'Ufficio federale.

3 In caso di sovraccarico della loro rete, i fornitori di servizi di telecomunicazione
possono limitare parzialmente il traffico per 36 ore al massimo.


Art. 62

Provvedimenti preparatori 1 L'incaricato del Consiglio federale per la coordinazione della trasmissione nell'ambito della difesa generale prepara i provvedimenti secondo l'articolo 60 capoverso 1 insieme ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

2 La Confederazione sopporta i costi dei provvedimenti preparatori.

Capitolo 6a:51 Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni
a Competenza dell'Ufficio federale 1 L'Ufficio federale allestisce la statistica ufficiale sulle telecomunicazioni, in particolare al fine di procedere alla valutazione delle legislazione in materia di telecomunicazioni, di prendere le necessarie decisioni regolatrici e garantire la continuità del
servizio universale.

2 Garantisce la raccolta e il trattamento dei dati nonché tutti i lavori statistici
nell'ambito del capoverso 1.

3 Collabora e coordina i suoi lavori statistici con l'Ufficio federale di statistica in
applicazione dell'ordinanza del 30 giugno 199352 sull'organizzazione della statistica
federale.

b Dati raccolti dall'Ufficio federale 1 L'Ufficio federale raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunicazione i dati
necessari all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Può 51

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

52

RS 431.011

Telecomunicazione

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784.101.1

inoltre ricorrere ai dati ottenuti in applicazione della legislazione sulle telecomunicazioni e a quelli ottenuti da altre autorità in applicazione del diritto federale.

2 Esso raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sulle reti e sui servizi dei fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare: a.

le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d'attività); b.

le caratteristiche delle reti (segnatamente tipo, caratteristiche tecniche, numero e tipo degli allacciamenti, tasso di copertura della popolazione e del
territorio, numero di ordini di preselezioni eseguiti); c.

i diversi tipi di servizi offerti sulle reti, le loro caratteristiche e l'utilizzazione
che ne viene fatta (segnatamente prezzo, numero di abbonati, cifra d'affari
per servizio, durata e numero di comunicazioni, volume di comunicazioni
per servizio, numero di rivenditori, servizi offerti a terzi mediante numeri di
servizio a carattere non geografico, tipo e volume dell'infrastruttura affittata
a terzi).

3 Esso raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sui dati finanziari relativi ai
fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare: a.

le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d'attività); b.

i prodotti operativi disgregati per tipo di servizi; c.

i costi operativi, segnatamente l'acquisto di beni, gli acquisti di servizi (servizi acquistati presso altri operatori per tipo di reti e altri servizi), i costi per
il personale e gli ammortamenti; d.

i risultati, segnatamente il risultato d'esercizio, il risultato fuori esercizio, il
risultato prima dell'imposta, il risultato netto; e.

gli investimenti, segnatamente gli investimenti in immobilizzazioni materiali
quali gli investimenti in impianti d'esercizio necessari ai servizi di telecomunicazione per tipo di rete e gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e finanziari; f.

gli effettivi.

4 Esso può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante questionari unici.

c Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente
all'Ufficio federale le informazioni necessarie all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2 In particolare devono compilare i questionari elaborati dall'Ufficio federale in
modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.

Ordinanza

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784.101.1

d Utilizzazione dei dati 1 I dati raccolti o comunicati a scopi statistici non possono essere utilizzati per altri
scopi, a meno che una legge federale autorizzi espressamente un'altra utilizzazione,
la persona in questione vi abbia acconsentito per scritto o si tratti di valutare la legislazione in materia di telecomunicazioni.

2 I dati personali raccolti possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o
privati e di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno
per effettuare lavori statistici, a condizione che: a.

siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette; b.

il loro destinatario s'impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all'Ufficio federale o a distruggerli una volta conclusi i lavori; c.

la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di
identificare le persone in questione; d.

tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e.

non vi sia alcun interesse pubblico o privato preponderante che si opponga
alla messa a disposizione.

e Provvedimenti all'interno dell'Ufficio federale L'Ufficio federale adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di
proteggere i dati raccolti da qualsiasi trattamento abusivo. In particolare, esso affida
i lavori di statistica a un'unità organizzativa indipendente che non abbia funzioni di
gestione o di controllo.

f Segreto professionale Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati
relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio
della loro funzione.

g Diffusione dei risultati statistici 1 L'Ufficio federale pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo
i risultati statistici d'interesse pubblico. Esso può fornire su richiesta e dietro pagamento i risultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di richiamo se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.

2 I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da rendere impossibile qualsiasi deduzione sulla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla persona in questione oppure che
essa vi abbia acconsentito.

3 L'utilizzazione o la riproduzione dei risultati di cui al capoverso 1 è libera a condizione d'indicarne la fonte. L'Ufficio federale può prevedere eccezioni.

Telecomunicazione

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784.101.1

h Legislazione sulla protezione dei dati Il trattamento dei dati raccolti e tutti i lavori statistici sottostanno alla legislazione
federale in materia di protezione dei dati.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 63

Esecuzione

1 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

2 Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che
rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.


Art. 64


53

Membri dei Settori dell'Unione internazionale
delle Telecomunicazioni (UIT) 1 I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi
potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute»
secondo l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. 19 della Convenzione
UIT54).

2 L'Ufficio federale può riconoscere la qualità di membro dei Settori (art. 19 della
Convenzione UIT) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se
questi garantiscono di adempire le esigenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.


Art. 65

Interconnessione in funzione dei costi 1 A partire dal 1° gennaio 2000 il fornitore di servizi di telecomunicazione che occupa una posizione dominante sul mercato stabilisce i suoi prezzi secondo i criteri di
cui all'articolo 34. Nel periodo transitorio la determinazione dei prezzi dell'interconnessione si effettua secondo i seguenti criteri: a.

i costi che presentano un nesso causale con l'interconnessione (costi rilevanti); b.

i costi dei componenti della rete e dei processi di produzione utilizzati provocati esclusivamente dalle prestazioni d'interconnessione; c.

la quota proporzionale dei costi comuni rilevanti; d.

il rendimento usuale nel settore del capitale utilizzato per gli investimenti
effettuati;

e.

una quota proporzionale dei vecchi oneri riconducibili a condizioni imposte
dal diritto anteriore, nella misura in cui sono in relazione con
l'interconnessione richiesta.

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

54

RS 0.784.02

Ordinanza

25

784.101.1

2 A lungo termine, i costi tendono ad un aumento dell'efficienza economica. Prendono in considerazione gli investimenti di un fornitore efficace per rinnovare la rete
mantenendo capacità e funzionalità sufficienti.

3 I servizi dell'interconnessione vanno calcolati e messi in conto separatamente dagli
altri servizi e in modo distinto nelle singole componenti.


Art. 66

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

a.

l'ordinanza del 25 marzo 199255 sui servizi di telecomunicazione; b.

il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 194856 concernente le centrali militari negli edifici dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi; c.

l'ordinanza del 19 dicembre 194757 sul telegrafo e sul telefono da campo; d.

l'ordinanza dell'11 dicembre 197858 sulla limitazione delle telecomunicazioni all'interno del Paese per salvaguardare importanti interessi nazionali.


Art. 67

Modifica del diritto vigente L'ordinanza sulla protezione civile del 19 ottobre 199459 è modificata come segue: Titolo precedente l'art. 66 ...

...


Art. 69

...

Sezione 2: ... (art. 70)

Abrogato

55

[RU 1992 848, 1993 85 1333 2543 3350, 1994 740 2795, 1995 743 3542 5235, 1997
1143] 56

[RU 1948 1153] 57

[CS 5 221; RU 1951 406] 58

[RU 1978 2068, 1991 2418] 59

RS 520.11. Le modificazioni qui apresso sono state inserite nel testo menzionato.

Telecomunicazione

26

784.101.1


Art. 68

Concessioni secondo il diritto anteriore 1 L'Ufficio federale indennizza, su richiesta, i costi per la trasposizione delle concessioni e delle autorizzazioni nel nuovo diritto. Sono esclusi i costi occasionati dalla
salvaguardia di interessi pubblici superiori.

2 L'Ufficio federale fissa l'importo dell'indennità.

Autorizzazione

L'autorità concedente può autorizzare parzialmente o interamente i richiedenti che
hanno inoltrato la loro richiesta prima del 30 giugno 1998 a esercitare le corrispondenti attività a titolo provvisorio e con riserva del rilascio della concessione.


Art. 70

Fattura dettagliata

Gli utenti possono chiedere la fattura dettagliata solo per le comunicazioni che sono
state stabilite a partire dal 1° gennaio 1998.

a60 Individuazione dell'ubicazione delle chiamate d'emergenza 1 Fino al 30 giugno 2000, i fornitori di servizi di telecomunicazione annunciano
all'Ufficio federale i numeri diversi dai numeri brevi di cui all'articolo 18 capoverso 2, per i quali garantiscono l'individuazione dell'ubicazione delle chiamate al
momento dell'entrata in vigore della presente modifica.
2 L'Ufficio federale conferma ai servizi d'emergenza in questione la garanzia
dell'individuazione dell'ubicazione delle chiamate oppure la revoca.

b61 Interfacce delle reti di telecomunicazione I fornitori di servizi di telecomunicazione, i cui servizi al momento dell'entrata in
vigore dell'articolo 3b sono già accessibili al pubblico, devono adempiere l'obbligo
di comunicazione e di pubblicazione di cui all'articolo 3b capoversi 1 e 2 entro il 31
luglio 2000.


Art. 71

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

60

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).

61

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1044).