08.04.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 07.04.2024
01.01.2021 - 31.12.2022
09.06.2020 - 31.12.2020
15.01.2017 - 08.06.2020
01.01.2016 - 14.01.2017
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2012 - 31.12.2014
01.12.2011 - 30.06.2012
01.07.2010 - 30.11.2011
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.03.2004 - 28.02.2006
14.12.2003 - 29.02.2004
01.01.2003 - 13.12.2003
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23.09.2002 - 31.12.2002
01.08.2002 - 22.09.2002
01.01.2002 - 31.07.2002
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSStr)

del 5 settembre 19791 (Stato 22 ottobre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 2, 6, 32, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1
della legge federale sulla circolazione stradale2, nonché l'articolo 53
della legge federale dell'8 marzo 19603 sulle strade nazionali, ordina:

Capitolo 1: Definizioni e campo d'applicazione

Art. 1

Contenuto, abbreviazioni e definizioni 1 La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e
nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione.

2 Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti: a.

DATEC4

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni5; b.

Ufficio federale

l'Ufficio federale delle strade6; c.

Autorità

quella competente secondo il diritto cantonale
per ordinare il collocamento o la soppressione
dei segnali e delle demarcazioni; d.

Legge sulla procedura
amministrativa,

la legge federale sulla procedura
amministrativa7;

e.

LCStr

la legge sulla circolazione stradale8; f.

ONC

l'ordinanza del 13 novembre 19629 sulle
norme della circolazione stradale; RU 1979 1961

1

RU 1980 248

2

RS 741.01

3

RS 725.11

4

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

6

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

7

RS 172.021

8

RS 741.01

741.21

Circolazione stradale 2

741.21

g.10 OETV

l'ordinanza del 19 giugno 199511 concernente
le esigenze tecniche per i veicoli stradali; h.12 SDR

l'ordinanza del 17 aprile 198513 concernente il
trasporto delle merci pericolose su strada.

3 I numeri entro parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una
demarcazione si riferiscono alle figure numerate nell'allegato 2.

4 I termini «all'interno delle località» o «nelle località» designano una zona che
incomincia al segnale «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) o «Inizio
della località sulle strade secondarie» (4.29) e termina al segnale «Fine della località
sulle strade principali» (4.28) o «Fine della località sulle strade secondarie» (4.30). Il
termine «fuori delle località» designa una zona che incomincia al segnale «Fine della
località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie» e termina al segnale «lnizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località
sulle strade secondarie».

5 I cartelli o le tavole complementari sono dei cartelli o tavole che portano indicazioni completive inerenti ai segnali (art. 63).

6 Le autostrade e le semiautostrade sono strade designate rispettivamente dal segnale
«Autostrada» (4.01) o dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e sulle quali sono applicabili norme particolari della circolazione (art. 45 cpv. 1).

7 Le strade principali sono strade designate dal segnale «Strada principale» (3.03)
sulle quali i conducenti, in deroga alla precedenza da destra prevista dalla legge
(art. 36 cpv. 2 LCStr), beneficiano della precedenza alle intersezioni (art. 37 cpv. 1).

8 Le strade secondarie sono tutte le strade il cui inizio non è segnalato in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali della circolazione (per es. la
precedenza da destra secondo l'art. 36 cpv. 2 LCStr).

9 Per le definizioni «veicolo a motore», «autoveicolo», «motoveicolo», «ciclomotore», «velocipede», «autobus», «autocarro», «autoarticolato» e «rimorchio» valgono
le definizioni di cui agli articoli 9-24 dell'OETV.14 10 Per il resto, si applicano le definizioni figuranti nell'articolo 1 dell'ONC.


Art. 2

Validità per gli utenti della strada 1 I segnali e le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che
singole disposizioni non prevedano un'altra soluzione.

9

RS 741.11

10

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

11

RS 741.41

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

13

RS 741.621

14

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 3

741.21

2 I segnali e le demarcazioni non previsti per determinate categorie di veicoli, ma per
il traffico in generale, devono essere osservati anche dai cavallerizzi e dai conducenti
di cavalli o di altri animali grossi, eccetto il segnale «Divieto generale di circolazione
nelle due direzioni» (2.01).15 3 Sono riservate le disposizioni speciali concernenti la circolazione stradale militare.
L'articolo 101 capoversi 8 e 9 si applica ai segnali gialli e neri che si rivolgono
esclusivamente agli utenti militari della strada nonché agli indicatori di direzione
bianchi e arancione che si rivolgono esclusivamente al personale della protezione
civile.16

a17 Segnaletica per zone

1 I segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e
«Parcheggio contro pagamento» (4.20) come anche i segnali di prescrizione possono
essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come
segnale per zone (2.59.1).

2 La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all'interno delle località.

3 I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall'inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Il segnale di fine della
zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione.

4 Con un segnale per zone possono essere indicate al massimo tre norme del traffico.

5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d'incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie con carattere per quanto possibile omogeneo.

6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l'articolo 108, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada principale, in caso di particolari peculiarità
locali (ad es. in centri urbani o in centri storici cittadini) questo tratto può eccezionalmente essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.

Capitolo 2: Segnali di pericolo Capo 1: Principi

Art. 3

1 I segnali di pericolo hanno di regola la forma di un triangolo equilatero con bordo
rosso e un simbolo nero su fondo bianco. Nei segnali a matrice il fondo può essere
nero e il simbolo bianco.18 15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982
(RU 1981 1862).

16

Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 4

741.21

2 Essi sono collocati soltanto dove il conducente, non pratico del luogo, non si
accorgerebbe di un pericolo o lo noterebbe troppo tardi.

3 I segnali di pericolo sono collocati, sotto riserva delle disposizioni derogative per
certuni di essi:

a.

all'interno delle località poco prima del punto pericoloso; se sono collocati
più di 50 m prima, la distanza sarà indicata su un «Cartello di distanza»
(5.01);

b.

fuori delle località, 150-250 m prima del punto pericoloso; se questa norma
non può essere rispettata, la distanza sarà indicata su un «Cartello di distanza»; c.19 sulle autostrade e semiautostrade, nel punto pericoloso o al massimo 100 m prima; come segnali avanzati sono inoltre collocati fra i 500 e i 1000 m prima del punto pericoloso e sono completati dal «Cartello di distanza».

4 La lunghezza di un percorso sul quale vi è un pericolo può essere indicata su una
tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03). Quando la lunghezza del tratto
è rilevante, i segnali di pericolo sono ripetuti a distanze adeguate, se necessario con
aggiunta del «Cartello di ripetizione» (5.04).

Capo 2: Pericoli inerenti alla strada

Art. 4

Curve 1 I segnali di curva indicano le curve che, per la loro sistemazione (ad es. mancanza
di rialzo, forte o irregolare curvatura della carreggiata), obbligano a ridurre la velocità.

2 Secondo le condizioni locali, sono collocati i segnali «Curva a destra» (1.01),
«Curva a sinistra» (1.02), «Doppia curva, la prima a destra» (1.03) oppure «Doppia
curva, la prima a sinistra» (1.04).

3 Se più curve si seguono a breve distanza, è collocato il segnale corrispondente alla
prima curva o doppia curva con la tavola complementare «Lunghezza del tratto»
(5.03).

4 Di regola, non si collocano segnali di curva all'interno delle località.


Art. 5

Strada sdrucciolevole 1 Il segnale «Strada sdrucciolevole» (1.05) indica una carreggiata con superficie
molto liscia o tratti di strada particolarmente esposti al gelo.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Segnaletica stradale - O 5

741.21

2 Quando il segnale «Strada sdrucciolevole» è utilizzato per annunciare gelo o neve
gelata, bisogna aggiungere il cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13).
Questo segnale e il relativo cartello complementare sono tolti oppure ricoperti a partire dal momento in cui non c'è più da aspettarsi formazione di ghiaccio o neve
sdrucciolevole.


Art. 6

Ineguaglianza della carreggiata 1 Il segnale «Cunetta» (1.06) indica i punti non piani della carreggiata (ad es. rigonfiamenti, avvallamenti), dove il veicolo potrebbe subire urti pericolosi o perdere la
tenuta di strada.

2 Il segnale è collocato anche davanti ai passaggi a livello dove esiste un tale pericolo, ma non prima dei cantieri segnalati come tali (art. 9).


Art. 7

Restringimento della carreggiata 1 Il segnale «Strada stretta» (1.07) indica che la carreggiata si restringe da entrambe
le parti e che l'incrocio è reso perciò difficile. Il segnale non è collocato prima dei
cantieri segnalati come tali (art. 9).

2 I segnali «Restringimento a destra» (1.08) e «Restringimento a sinistra» (1.09)
indicano che la carreggiata si restringe da un lato o che essa presenta ostacoli pericolosi ai bordi, il che rende perciò l'incrocio difficile. Tali ostacoli sono segnalati
conformemente all'articolo 82.

3 La soppressione di una corsia su una carreggiata comprendente più corsie nella
stessa direzione sarà annunciata dal cartello «Disposizione delle corsie» (4.77).

4 La larghezza che presenta la carreggiata al punto più stretto è annunciata, se necessario, con la tavola complementare «Larghezza della carreggiata» (5.15).


Art. 8

Discesa e salita, ghiaia, caduta di sassi 1 I segnali «Discesa pericolosa» (1.10) e «Salita ripida» (1.11) annunciano tratti di
strada con una inclinazione di almeno il 10 per cento; l'inclinazione massima della
salita o della discesa viene indicata sul segnale.

2 Il segnale «Ghiaia» (1.12) mette in guardia sulla presenza di ghiaia sulla carreggiata.

3 Il segnale «Caduta di sassi» (1.13) mette in guardia i conducenti sulla caduta di
sassi o sulla presenza di sassi sulla carreggiata. Il simbolo può essere raffigurato a
rovescio, secondo la situazione del luogo.


Art. 9

Lavori

1 Il segnale «Lavori» (1.14) indica sia lavori eseguiti sulla carreggiata (ad es. lavori
di costruzione, di misurazione, di demarcazione), sia ostacoli che ne risultano (ad es.
depositi di materiali, buche aperte), sia ineguaglianze e restringimenti della carreggiata. Per la segnalazione di cantieri si applica per altro l'articolo 80.

Circolazione stradale 6

741.21

2 Questo segnale è pure collocato per annunciare lavori eseguiti sui bordi immediati
della carreggiata, quando essi sono tali da ostacolare il traffico.


Art. 10

Passaggi a livello, tranvie e ferrovie su strada 1 I segnali «Barriere» (1.15), «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) nonché le
«Tavole indicatrici di distanza» (1.17) servono ad annunciare i passaggi a livello
segnalati secondo gli articoli 92 e 93.

2 Il segnale «Barriere» può anche indicare la recinzione di un campo d'aviazione e
simili.

3 La tavola indicatrice di distanza munita di tre strisce oblique è collocata sotto il
segnale «Barriere» o «Passaggio a livello senza barriere»; la tavola con due strisce si
trova a un terzo del tratto che separa i segnali «Barriere» o «Passaggio a livello senza
barriere» dal passaggio stesso e la tavola con una striscia a due terzi di questo tratto.

4 Il segnale «Tram» (1.18) annuncia l'arrivo di tranvie o ferrovie su strada, segnatamente le intersezioni con una tranvia o ferrovia su strada all'interno delle località.
Fuori delle località, le intersezioni con una tranvia o ferrovia su strada sono segnalate quali passaggi a livello (art. 92 e 93).

Capo 3: Altri pericoli

Art. 11

Passaggi pedonali, bambini 1 Il segnale «Pedoni» (1.22) annuncia i passaggi pedonali (art. 77) che il conducente
non può scorgere per tempo (ad es. a causa di una curva o di gibbosità della strada),
dove i passaggi si trovano su strade con traffico denso e veloce (ad es. oltre le intersezioni situate fuori delle località). Per segnalare l'ubicazione di passaggi pedonali si
applica l'articolo 47 capoverso 1.

2 Il segnale «Bambini» (1.23) indica che si deve sovente contare con la presenza di
fanciulli sulla carreggiata. È collocato nei dintorni delle scuole, dei campi da giuoco
e simili. Se nelle vicinanze si trova un passaggio pedonale, questo è annunciato con
il segnale «Pedoni».


Art. 12

Animali

1 Il segnale «Passaggio di selvaggina» (1.24) indica che bisogna tener conto della
presenza di selvaggina sulla carreggiata. La lunghezza del tratto sul quale esiste un
tale pericolo è di regola annunciata mediante la tavola complementare «Lunghezza
del tratto» (5.03).

2 Il segnale «Animali» (1.25) indica la presenza sulla carreggiata di animali non sorvegliati; il simbolo dell'animale indica la specie d'animali di cui si tratta principalmente. Questo segnale è collocato nelle regioni di pascoli che per diritto non devono
essere cintate; inoltre, per il carico e lo scarico degli alpi, è collocato fino a quando i
greggi e le mandrie si spostano sulla carreggiata. È collocato se necessario sulle strade principali dove vi sono sovente spostamenti di greggi e mandrie.

Segnaletica stradale - O 7

741.21

3 L'Ufficio federale20 può autorizzare l'impiego di altri simboli d'animali conformemente all'articolo 115 capoverso 2.


Art. 13

Traffico in senso inverso 1 Il segnale «Traffico in senso inverso» (1.26) rende attenti i conducenti sulla circolazione in senso inverso.

2 Il segnale «Traffico in senso inverso» è collocato: a.

sulle autostrade, quando una corsia è riservata ai veicoli che provengono in
senso inverso (ad esempio a causa di lavori o di incidenti sulla carreggiata di
contromano);

b.

all'inizio delle semiautostrade, dopo il segnale «Semiautostrada» (4.03)
quando esse costituiscono la continuazione di una autostrada.

c.

...21

d.

alla fine delle strade a senso unico, appena segue un tratto aperto alla circolazione nei due sensi.


Art. 14

Segnali luminosi, velivoli, vento laterale, colonna22 1 Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al
quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art. 69
cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo.23 2 In vicinanza degli aeroporti e delle piste per aerei, il segnale «Velivoli» (1.28)
mette in guardia i conducenti sulla presenza di aerei che volano bassi o rullano.

3 Il segnale «Vento laterale» (1.29) indica i luoghi dove spesso soffia un forte vento
laterale. Il simbolo può essere riprodotto con i lati invertiti a seconda delle condizioni del vento. Se necessario, bisogna collocare una manica a vento che indica la
direzione e l'intensità del vento.

4 Il segnale «Colonna» (1.31) mette in guardia i conducenti sulla presenza di colonne
di veicoli fermi o che circolano lentamente. Può essere collocato durevolmente soltanto in quei luoghi dove si prevede spesso la presenza di colonne.24 20

Nuova espressione giusta il n. 8 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

21

Abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Circolazione stradale 8

741.21


Art. 15

Altri pericoli

1 Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla
carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il
genere di pericolo è indicato su una tavola complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del
bordo rosso.25

2 Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione
della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia.

3 Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria,
è applicabile l'articolo 65 capoverso 7.

Capitolo 3: Segnali di prescrizione Capo 1: Disposizioni generali

Art. 16

Principi

1 I segnali di prescrizione indicano un obbligo o un divieto; di regola hanno la forma
di un disco. I segnali di divieto hanno in generale un bordo rosso e un simbolo nero
su fondo bianco; nel caso di segnali a matrice, il fondo può essere nero e il simbolo
bianco. I segnali d'obbligo hanno un bordo stretto di colore bianco e un simbolo di
colore bianco su fondo blu. Se si tratta di una segnaletica di breve durata, i segnali di
prescrizione possono essere riprodotti su un segnale pieghevole bianco triangolare.26 2 Con riserva di disposizioni derogatorie concernenti certi segnali di prescrizione, la
prescrizione annunciata è valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il
segnale, fino alla fine della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre l'intersezione. I segnali «Velocità massima» (2.30), «Velocità minima» (2.31), «Divieto di sorpasso» (2.44), «Divieto di
sorpasso per gli autocarri» (2.45), «Divieto di fermata» (2.49) e «Divieto di parcheggio» (2.50) sono valevoli fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), ma al massimo fino alla fine della prossima
intersezione. Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) si applica in
tutta la zona molto fabbricata, all'interno delle località (art. 22 cpv. 3; art. 4a cpv. 2
ONC).27

3 Quando un segnale di prescrizione annuncia una prescrizione che sarà valevole in
un punto più distante, bisogna aggiungere un «Cartello di distanza» (5.01); quando
una prescrizione è ripetuta, bisogna aggiungere il segnale «Cartello di ripetizione» 25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

27

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore
dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

Segnaletica stradale - O 9

741.21

(5.04). I divieti di circolare nonché le limitazioni di peso e delle dimensioni sono
annunciati al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione.

4 Su percorsi lunghi, i segnali di prescrizione sono ripetuti se necessario a distanze
convenienti, con aggiunta del «Cartello di ripetizione» (5.04) o della tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).


Art. 17

Eccezioni

1 Le eccezioni alle prescrizioni indicate con segnali (ad es. «Servizio a domicilio
permesso», «Autorizzazione con permesso speciale scritto») sono menzionate su una
tavola complementare in applicazione delle disposizioni degli articoli 63-65.28 2 Le tavole o i cartelli complementari, che rendono più severe le prescrizioni segnalate, sono autorizzati solo se la regolamentazione non può essere segnalata altrimenti.

3 Se esiste un divieto di circolazione oppure una limitazione alle dimensioni e al
peso, l'iscrizione «Servizio a domicilio permesso» consente il passaggio dei veicoli
che portano o ritirano merci, di quelli degli abitanti e delle persone che vi si recano
in visita o per lavori sui fondi vicini e di quelli di terzi che trasportano queste persone.

Capo 2: Divieti di circolazione; limitazioni delle dimensioni e del peso

Art. 18

Divieti generali di circolazioni 1 Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che,
per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli.

2 Se a intersezioni l'accesso a una strada è limitato dal segnale «Divieto generale di
circolazione nelle due direzioni», ma l'uscita è però possibile in misura limitata (per
es. il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono sarà soppressa dal
segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).

3 Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All'altra estremità della strada
è collocato il segnale «Senso unico» (4.08).

4 I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le carrozzelle per invalidi circolanti a passo d'uomo, i velocipedi spinti a mano
nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con
motore spento.29

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 10

741.21

5 L'autorità può autorizzare deroghe al segnale «Divieto di accesso» segnatamente
per i veicoli del servizio di linea, i velocipedi e i ciclomotori se, tenuto conto della
situazione locale, non vi è motivo di temere per la sicurezza degli utenti della strada.
...30.31

6 Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell'una
o nell'altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con una tavola
complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il
tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso.

7 Quando la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell'una o
nell'altra direzione (cpv. 6), il conducente può immettersi nella strada munita del
segnale «Divieto di accesso» solo se gli è ancora possibile di percorrere tutto il tratto
durante il tempo che resta a sua disposizione; se è ritardato durante la corsa, il conducente deve attendere sul posto che il traffico sia di nuovo permesso nella sua
direzione.


Art. 19

Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno
il significato seguente: a.32 Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per i veicoli a motore a ruote disposte simmetricamente compresi i motoveicoli con
carrozzino laterale.

b.33 Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli.

c.

Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05)
vieta la circolazione con velocipedi o ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06), vieta l'uso di ciclomotori con motore in
marcia.

d. 34 Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.

e.

Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli
autobus.

f.

Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli
a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli.35 Il peso indicato su 30

Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

32

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

33

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

35

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 11

741.21

una tavola complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto
nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono
esclusi dal divieto.

fbis.36 Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e rimorchi a un asse» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio,
eccettuati i semirimorchi e i rimorchi a un asse. Il peso indicato su una tavola
complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella
licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi
dal divieto.37

g.38 Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che sono segnalati in maniera appropriata. Conformemente all'appendice 2 SDR, il divieto vale analogamente per il
trasporto di merci pericolose con veicoli non segnalati, se indicato su una
tavola complementare.39 h.40 Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano prodotti di natura tale da
inquinare le acque.

i.

Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con
animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame.

2 Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco
importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13),
«Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14).

3 Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti
di mezzi simili a veicoli.41 4 Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale
«Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere
tolti quando le condizioni invernali sono cessate.42 5 Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso
dei mezzi simili a veicoli.43 36

Introdotta dal n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

37

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

38

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

39

Per. introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

40

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1935).

42

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

Circolazione stradale 12

741.21


Art. 20

Peso massimo, pressione sull'asse 1 Il segnale «Peso massimo» (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo sopra il limite indicato. Il peso effettivo è il
peso reale del veicolo o dell'insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il
carico (art. 7 cpv. 2 OETV).44 2 Se una tavola complementare aggiunta al segnale «Peso massimo» permette un
peso superiore, per l'insieme dei veicoli, il peso di ogni singolo veicolo dell'insieme
non deve superare il limite indicato dal segnale.

3 Il segnale «Pressione sull'asse» (2.17) vieta la circolazione di veicoli con un asse
gravato da un peso superiore a quello indicato dal segnale. Assi che distano meno di
1 m l'uno dall'altro non devono superare assieme il limite indicato.


Art. 21

Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli 1 Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l'utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è
disciplinata nell'articolo 64 capoverso 2 ONC. Per il collocamento dei segnali «Larghezza massima» sulle strade principali, elencate nell'allegato 2 lettera C, dell'ordinanza del 6 giugno 198345 concernente le strade di grande transito non è necessaria
né una decisione formale dell'autorità né una pubblicazione (art. 107 cpv. 3).46 2 Il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza,
compreso il carico, supera il limite indicato. È collocato vicino all'ostacolo prima di
sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata,
ecc., quando i veicoli di 4 m di altezza47 non possono passare senza pericolo in tali
luoghi. Il divieto è indicato per mezzo di un segnale avanzato, all'ultima possibilità
per una deviazione (art. 16 cpv. 3). Per il collocamento del segnale non è necessaria
né una decisione formale dell'autorità né una pubblicazione (art. 107 cpv. 3).

3 Il segnale «Lunghezza massima» (2.20) vieta la circolazione dei veicoli e dell'insieme dei veicoli la cui lunghezza, compreso il carico, supera il limite indicato.

Capo 3:
Prescrizioni per i veicoli in movimento, limitazioni del parcheggio


Art. 22

Velocità massima

1 I segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale»
(2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità 44

Nuovo testo della frase giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

45

[RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

46

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

47

RU 1981 232

Segnaletica stradale - O 13

741.21

massima segnalata è soppressa dal segnale «Fine della velocità massima» (2.53) o
«Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1).48 2 Se sulle strade con circolazione rapida è necessario ridurre fortemente la velocità
dei veicoli (art. 108), la velocità massima deve essere abbassata gradualmente.

3 L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC)
è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste
una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione
generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima
50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal
quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato.49 4 I segnali che annunciano l'inizio o la fine della limitazione generale di velocità a
50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che
non collegano direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di
accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC).50 5 Sulle semiautostrade, la limitazione generale di velocità (art. 4a cpv. 1 ONC) è
indicata da segnali.51
a52 Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h Il segnale «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1) designa le strade in quartieri o in zone residenziali su cui bisogna condurre in modo particolarmente prudente e riguardoso. La velocità massima è di 30 km/h.

b53 Zona d'incontro

1 Il segnale «Zona d'incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o
commerciali su cui i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli possono utilizzare
l'intera area di traffico. Questi hanno la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli,
tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli.54 2 La velocità massima è di 20 km/h.

3 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali e da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.

48

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984
(RU 1983 1651).

49

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984
(RU 1983 1651).

50

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984
(RU 1983 1651).

51

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

52

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

53

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1935).

Circolazione stradale 14

741.21

c55 Zona pedonale

1 Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a
veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d'uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno
la precedenza.56

2 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.


Art. 23

Velocità minima

1 Il segnale «Velocità minima» (2.31) indica, in km/h, la velocità al di sotto della
quale i veicoli non devono circolare quando le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. I veicoli con i quali non è né possibile né permesso circolare alla velocità indicata (per es. per le particolarità del veicolo o del
carico) non sono autorizzati a proseguire. La velocità minima segnalata è soppressa
con il segnale «Fine della velocità minima» (2.54).

2 Se la velocità minima deve essere osservata su tutta la carreggiata, bisogna annunciarlo per tempo, al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione (art. 16
cpv. 3).


Art. 24

Direzione obbligatoria 1 Per indicare ai conducenti la direzione obbligatoria, sono utilizzati i segnali seguenti: a.

«Direzione obbligatoria a destra» (2.32), «Direzione obbligatoria a sinistra»
(2.33):

il conducente deve svoltare, prima del segnale, a destra o a sinistra; b.

«Ostacolo da scansare a destra» (2.34), «Ostacolo da scansare a sinistra»
(2.35):

il conducente deve scansare a destra risp. a sinistra l'ostacolo davanti al
quale è collocato il segnale; c.

«Circolare diritto» (2.36): il conducente non può svoltare né a destra né a sinistra.

2 I segnali «Svoltare a destra» (2.37) e «Svoltare a sinistra» (2.38) obbligano il conducente a svoltare, nel punto segnalato, a destra rispettivamente a sinistra e, sulle
autostrade, a spostarsi sulla carreggiata di contromano secondo la direzione indicata.57 3 I segnali «Svoltare a destra o a sinistra» (2.39), «Circolare diritto o svoltare a
destra» (2.40) nonché «Circolare diritto o svoltare a sinistra» (2.41) obbligano il conducente, nel punto segnalato, a proseguire in una delle direzioni indicate.58 55

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 1935).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Segnaletica stradale - O 15

741.21

4 Il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» (2.41.1) indica la direzione
obbligatoria da seguire nelle aree di forma circolare; è collocato sotto il segnale
«Dare precedenza» (3.02) e può essere ripetuto sull'isola spartitraffico centrale. In
relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato», il segnale «Dare
precedenza» indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano
da sinistra nella rotatoria.59

Art. 25

Divieto di svoltare

1 I segnali «Divieto di svoltare a destra» (2.42) e «Divieto di svoltare a sinistra»
(2.43) significano che è vietato svoltare a destra o a sinistra nel punto indicato.60 2 Tali segnali non sono collocati se la direzione da prendere può essere indicata senza equivoco mediante i segnali «svoltare a destra» (2.37) o «svoltare a sinistra» (2.38).


Art. 26

Divieto di sorpasso

1 Il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) vieta ai conducenti di veicoli a motore di
sorpassare veicoli a motore aventi ruote affiancate nonché tranvie e ferrovie su strada
in movimento61.

2 Il segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) vieta ai conducenti di
autoveicoli e autoarticolati, il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 3,5 t, di sorpassare veicoli a motore aventi ruote affiancate nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento 62 ; il divieto non vale per gli autobus.

3 Questi due segnali non impediscono ai conducenti di sorpassare, purché non vi sia
pericolo, veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a 30 km/h (monoassi,
carri a mano provvisti di motore, carri con motore industriale, carri di lavoro, veicoli
a motore agricoli; art. 11 cpv. 2 lett. g, 13 cpv. 3 lett. b, 17 e 161-166 OETV).63
Accanto alle tranvie e alle ferrovie su strada in marcia si può avanzare sulla destra.

4 I divieti di sorpasso segnalati sono soppressi dai segnali «Fine del divieto di sorpasso» (2.55) e «Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.56).


Art. 27

Divieto d'inversione

1 Il segnale «Divieto d'inversione» (2.46) vieta ai veicoli di voltare sul posto.

2 Se il divieto è valevole per un determinato tratto, la lunghezza del percorso è
annunciata su una tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

59

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

61

RU 1980 447

62

RU 1980 447

63

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 16

741.21


Art. 28

Intervallo minimo tra autoveicoli pesanti 1 Il segnale «Intervallo minimo» (2.47) obbliga i conducenti di autoveicoli e autoarticolati, il cui peso totale indicato nella licenza di circolazione supera 3,5 t, a mantenere tra loro l'intervallo minimo indicato.

2 Se è necessario, questo segnale è collocato ad esempio davanti ai ponti e a simili
opere d'arte.

3 Se la prescrizione è valevole su un tratto piuttosto lungo, è aggiunta la tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).


Art. 29

Catene per la neve obbligatorie 1 Il segnale «Catene per la neve obbligatorie» (2.48) significa che i veicoli a motore
con ruote disposte simmetricamente possono circolare sul tratto indicato soltanto se
almeno due ruote motrici dello stesso asse o una per fianco, se si tratta di ruote
gemellate, sono munite di catene per la neve metalliche; questa disposizione si applica per analogia anche ai tricicli a motore. Sono ammessi anche equipaggiamenti
analoghi, fatti di un altro materiale, autorizzati dall'Ufficio federale.64 2 Il segnale è tolto non appena bastano dei buoni pneumatici per circolare sul tratto.

3 La prescrizione segnalata è soppressa al segnale «Fine dell'obbligo di utilizzare le
catene per la neve» (2.57).


Art. 30

Divieto di fermata, divieto di parcheggio 1 I segnali «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale
«Divieto di parcheggio» (2.50) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19
cpv. 1 ONC).

2 Se il segnale «Divieto di fermata» (2.49) è collocato sul bordo della carreggiata, il
divieto vale anche per il marciapiede adiacente.65 3 L'inizio, la ripetizione e la fine del divieto sono indicati dal «Cartello d'inizio»
(5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di fine» (5.06). A seconda delle
condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche indicato
dal «Cartello di direzione» (5.07).

4 Le deroghe temporanee al divieto di fermata sono annunciate mediante la tavola
complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e le deroghe temporanee al
divieto di parcheggio sono indicate dalla tavola complementare «Deroghe al divieto
di parcheggio» (5.11) (art. 65 cpv. 2).

64

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Segnaletica stradale - O 17

741.21


Art. 31

Fermata al posto di dogana, polizia 1 Il segnale «Fermata al posto di dogana» (2.51) obbliga i conducenti a fermarsi
all'ufficio doganale. Se le autorità doganali rinunciano temporaneamente al controllo
doganale, la velocità massima nell'attraversare l'area doganale è di 20 km/h al massimo.

2 Il segnale «Polizia» (2.52) obbliga i conducenti a fermarsi. È collocato dalla polizia; per la presegnalazione mediante il segnale «Altri pericoli» (1.30) vale l'articolo 15 capoverso 2.

3 Per il collocamento del segnale non è necessaria né una decisione formale né una
pubblicazione (art. 107 cpv. 3).


Art. 32

Segnali di fine del divieto 1 I segnali «Fine della velocità massima» (2.53), «Fine della velocità massima 50,
Limite generale» (2.53.1), «Fine della velocità minima» (2.54), «Fine del divieto di
sorpasso» (2.55), «Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.56) indicano che
il divieto segnalato in precedenza è soppresso.66 2 Il segnale «Via libera» (2.58) indica che sono soppresse più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme generali della circolazione. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata. Le restrizione che restano
valide devono essere ripetute.67 3 Il segnale «Fine dell'obbligo di utilizzare le catene per la neve» (2.57) indica che le
catene per la neve non sono più prescritte.

4 I divieti parziali di circolazione su singole corsie sono soppressi mediante segnali
appropriati di fine del divieto (2.56.1).68 5 ...69

Capo 4: Strade speciali, carreggiate e corsie riservate ai bus

Art. 33

Ciclopista, strada pedonale, strada per cavalli da sella 1 Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori le
cui ruote sono disposte in senso longitudinale a servirsi dell'apposita strada indicata
dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove
finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC s'applicano alla prece66

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984
(RU 1983 1651).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

68

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

69

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Abrogato dal n. I dell'O del
28 set. 2001 (RU 2001 2719).

Circolazione stradale 18

741.21

denza e all'uso della ciclopista da parte di velocipedi e ciclomotori trainanti rimorchi
nonché di altri utenti della strada.70 2 Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi della strada che è
loro indicata dal segnale; sulle strade pedonali i conducenti delle carrozzelle per
invalidi possono circolare soltanto a passo d'uomo (art. 41 cpv. 4 ONC). Il segnale
«Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono
i cavalli per la cavezza a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale. Sulle
strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti.71 3 Per dirigere gli utenti della strada verso una ciclopista, una strada pedonale od una
strada per cavalli da sella sull'altro lato della strada, è collocato il segnale corrispondente con un «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso il lato
della strada in questione.

4 Se una strada è destinata contemporaneamente a due categorie d'utenti (per es.
pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea discontinua o continua (art. 74 cpv.
6) demarca un'area di circolazione differenziata per le due categorie, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti, separati da una striscia verticale (per es.
«Ciclopista e strada pedonale divise per categoria»; 2.63); ciascuna categoria
d'utenti deve servirsi dell'area di circolazione che gli è attribuita mediante il simbolo
corrispondente. Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti (per es. «Ciclopista e strada pedonale»; 2.63.1). I conducenti di velocipedi e di ciclomotori nonché i cavallerizzi devono usare riguardo verso i pedoni e, se
la sicurezza lo esige, li avvertono e all'occorrenza si fermano.72

Art. 34

Carreggiate e corsie riservate ai bus 1 Il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (2.64) indica una carreggiata riservata ai
bus del servizio di linea, la quale non può essere adoperata da altri veicoli; sono
riservate le eccezioni menzionate su tavole complementari.

2 Se una determinata corsia è contrassegnata per l'uso dei bus del servizio di linea
(art. 74 cpv. 4), si può completare la segnaletica nel modo seguente, qualora le
demarcazioni gialle apposte sulla carreggiata non bastino; si collocherà: a.

al di sopra della corsia il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (art. 101
cpv. 4);

b.

sul bordo della strada, il segnale «Disposizione delle corsie con restrizioni»
(4.77.1) nella sua versione corrispondente, in conformità dell'articolo 59; in
tal caso, il segnale «Carreggiata73 riservata ai bus» è riprodotto nella metà
della freccia che rappresenta la corsia riservata ai bus.

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

73

RU 1980 447

Segnaletica stradale - O 19

741.21

Capitolo 4: Segnali di precedenza

Art. 35

Principi

1 I segnali di precedenza annunciano al conducente ch'egli deve dare la precedenza
agli altri veicoli o che beneficia della precedenza per rispetto ad essi.

2 I segnali di precedenza hanno la forma dei segnali di pericolo, dei segnali di prescrizione o di indicazione; i principi che figurano ai capitoli 2, 3 e 5 sono applicabili
per analogia.


Art. 36

Segnali «Stop» e «Dare precedenza» 1 Il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.74 L'articolo 75 capoversi
1, 2 e 5 è determinante per la linea di arresto (6.10) che completa il segnale.

2 Il segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai
veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. L'articolo 75 capoversi 3-5 è
determinante per la linea di attesa (6.13) che completa il segnale.

3 Alle intersezioni munite di segnali luminosi, bisogna osservare i segnali di «Stop» e
«Dare precedenza» solo se il traffico non è regolato da segnali luminosi.

4 I segnali sono collocati sul margine destro della carreggiata, poco prima delle
intersezioni. Sulle strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di norma
ripetuti sulla sinistra.75 5 Se i segnali devono essere collocati più di 10 m indietro, la distanza è indicata dal
«Cartello di distanza» (5.01). Per il collocamento del segnale «Dare precedenza»
all'entrata delle autostrade e delle semiautostrade, si applica l'articolo 88 capoverso 1.

6 I segnali possono essere collocati dall'autorità sulle strade agricole, sulle ciclopiste,
alle uscite di fabbriche, di cortili o di autorimesse, alle uscite da posti di parcheggio,
distributori di carburante, ecc., quando è necessario per rendere più chiari i rapporti
di precedenza (art. 15 cpv. 3 ONC).

7 Il segnale di «Stop» può essere collocato soltanto nei punti in cui è indispensabile
fermarsi per mancanza di visibilità. Nel caso di passaggi a livello, è necessario il
permesso dell'Ufficio federale.

8 Su una strada principale la cui precedenza è soppressa a favore di un'altra strada
principale, i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» devono essere collocati come
segnali avanzati, prima delle intersezioni. I segnali cui è aggiunto un «Cartello di distanza» (5.01) sono collocati sul margine destro della carreggiata, fuori delle località
a 150-250 m dall'intersezione e all'interno delle località a circa 50 m da essa. Sulle
strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di norma ripetuti sulla sinistra.76 74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

76

Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 20

741.21


Art. 37

Strada principale

1 Il segnale «Strada principale» (3.03) designa le strade con precedenza e indica al
conducente che la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr) è
soppressa alla prossima intersezione. Su tali strade sono applicabili le norme di circolazione speciali per le strade principali (art. 19 ONC).

2 Il segnale «Strada principale» è collocato all'inizio delle strade di tale categoria ed
è ripetuto all'interno delle località immediatamente prima e fuori delle località
immediatamente dopo l'intersezione. Non è necessario collocarlo alle intersezioni
poco importanti.77

3 Per la segnalazione di strade principali che cambiano direzione vale l'articolo 65
capoverso 1.

4 Le strade nazionali che, per le loro infrastrutture, non sono né autostrade né semiautostrade sono segnalate come strade principali.


Art. 38

Fine della strada principale 1 Il segnale «Fine della strada principale» (3.04) indica che la precedenza è soppressa
e che la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr) si applica di
nuovo alle intersezioni.

2 Il segnale «Fine della strada principale» è collocato sul margine destro della carreggiata, sulle strade a più corsie nella stessa direzione di norma sul margine destro e
sinistro, immediatamente prima dell'intersezione. È collocato inoltre come segnale
avanzato con il «Cartello di distanza» (5.01) fuori delle località a 150-250 m
dall'intersezione e all'interno delle località a circa 50 m da essa.78

Art. 39

Intersezione con strada senza precedenza 1 Il segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05) indica al conducente
che circola su strade secondarie ch'egli beneficia della precedenza alla prossima
intersezione. Quando più intersezioni si seguono a brevi intervalli, la lunghezza del
tratto sul quale il conducente beneficia della precedenza può essere indicata sulla
tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

2 Nelle località, il segnale «Intersezione con strada senza precedenza» può non essere
collocato dove il conducente si accorgerebbe per tempo che i veicoli provenienti da
destra non beneficiano della precedenza, ad esempio, per la presenza di un segnale di
«Stop» (3.01) oppure «Dare precedenza» (3.02), di una linea di arresto (6.10) o di
una linea di attesa (6.13).79 77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

79

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 21

741.21


Art. 40

Intersezione con precedenza da destra 1 Il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (3.06) annuncia, sulle strade
secondarie, una intersezione dove vale la precedenza da destra prevista dalla legge
(art. 36 cpv. 2 LCStr.).

2 Il segnale «Intersezione con precedenza da destra» è collocato soltanto: a.

se il conducente non ha la possibilità di riconoscere per tempo la strada che
confluisce da destra;

b.

se dopo più intersezioni munite del segnale «Intersezione con strada senza
precedenza» (3.05), segue una intersezione dove vale la precedenza da destra
prevista dalla legge.


Art. 41

Vie di accesso alle autostrade e alle semiautostrade 1 I segnali «Entrata da destra» (3.07) e «Entrata da sinistra» (3.08) annunciano al
conducente circolante su una autostrada o semiautostrada ch'egli deve contare su
veicoli che vi confluiscono, rispetto ai quali beneficia della precedenza.

2 Per il collocamento dei segnali, si applica l'articolo 88 capoverso 2.


Art. 42

Precedenza nel caso in cui la carreggiata si restringe 1 Il segnale «Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso» (3.09) obbliga il
conducente che circola nella direzione della freccia rossa a cedere il passaggio, dove
la carreggiata si restringe, al traffico proveniente in senso inverso. L'obbligo di
attendere non è applicabile ai veicoli aventi le ruote disposte in senso longitudinale e
i cui conducenti possono rendersi conto di aver spazio a sufficienza per incrociare
senza pericolo. All'altra estremità del passaggio ristretto, bisogna collocare il segnale
«Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10).

2 Il segnale «Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10) indica al conducente circolante nella direzione della freccia bianca ch'egli può continuare a circolare, dove
la carreggiata si restringe, e che i veicoli aventi le ruote disposte in senso trasversale
devono attendere che egli sia passato. Se questi veicoli si sono già immessi nel resti
restringimento stradale, spetta a lui di attendere.


Art. 43


80

80

Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2001 (RU 2001 2719).

Circolazione stradale 22

741.21

Capitolo 5: Segnali di indicazione Capo 1: Segnali indicanti norme di comportamento

Art. 44

Principi

1 I segnali di indicazione che si riferiscono a norme di comportamento sono rettangolari o quadrati. Di regola hanno sia un simbolo bianco su fondo blu, sia un simbolo figurante in un campo centrale di color bianco su fondo blu.

2 Con riserva di disposizioni derogatorie applicabili a singoli segnali, essi sono collocati all'inizio dei tratti per i quali l'indicazione vale. Se necessario, la lunghezza
del tronco cui si riferisce l'indicazione, sarà iscritta sulla tavola complementare
«Lunghezza del tratto» (5.03).

3 Se sono necessari o prescritti dei segnali avanzati, essi sono collocati con «Cartello
di distanza» (5.01), prima del tratto cui si riferisce l'indicazione, nel seguente modo: a.

all'interno delle località ad almeno 50 m; b.

fuori delle località ad almeno 150 m; c.

sulle autostrade e semiautostrade ad almeno 500 m.


Art. 45

Segnalazione di strade particolari 1 I segnali «Autostrada» (4.01) e «Semiautostrada» (4.03) designano le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (art. 1 cpv. 3 ONC) sulle quali sono applicabili le norme speciali previste per la circolazione sulle autostrade e semiautostrade
(art. 35 e 36 ONC); questi segnali sopprimono tutte le restrizioni segnalate in precedenza. I segnali «Fine dell'autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada» (4.04)
indicano che le norme generali della circolazione sono di nuovo applicabili. Per il
collocamento dei segnali si applica l'articolo 85.

2 Il segnale «Strada postale di montagna» (4.05) designa le strade sulle quale i conducenti devono osservare, quando è difficile di incrociare o di sorpassare, i segni e le
indicazioni date dal conducente di veicoli pubblici del servizio di linea (art. 38 cpv.
3 ONC). Il segnale «Fine della strada postale di montagna» (4.06) è collocato dove
cessa questo obbligo. ...81 3 Il segnale «Galleria» (4.07) designa un tratto di strada che passa attraverso una
galleria, sul quale sono applicabili le norme speciali per la circolazione nelle gallerie
(art. 39 ONC). Il segnale è collocato all'entrata della galleria e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3).

81

Ultimo per. abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

Segnaletica stradale - O 23

741.21


Art. 46

Senso unico, strada senza uscita, zona di protezione delle acque 1 Il segnale «Senso unico» (4.08) designa le strade che possono essere percorse soltanto nella direzione indicata (art. 37 ONC). All'altra estremità della strada è collocato il segnale «Divieto di accesso» (2.02).82 2 Il segnale «Senso unico con circolazione limitata in senso inverso» designa le strade a senso unico sulle quali è ammessa una circolazione limitata in senso inverso; un
simbolo appropriato o una scritta corrispondente indica il genere di circolazione in
senso inverso (ad es. «Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso»,
4.08.1). Alla fine della strada, ai veicoli che circolano in senso inverso è tolta la precedenza.83 3 Il segnale «Strada senza uscita» (4.09) designa le strade a fondo chiuso.

4 Il segnale «Zona di protezione delle acque» (4.10) designa una regione nella quale
il conducente che trasporta un carico tale da poter inquinare le acque de ve mostrarsi
particolarmente prudente. La lunghezza del tratto sul quale bisogna usare grande
prudenza è annunciato sulla tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).


Art. 47

Altri segnali indicanti norme di comportamento 1 Con il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l'ubicazione di un passaggio pedonale (art. 77). È collocato sempre davanti ai passaggi
pedonali fuori delle località nonché davanti ai passaggi pedonali inaspettati o difficilmente visibili all'interno delle località. È sufficiente un unico segnale visibile da
entrambe le direzioni di marcia sull'isola spartitraffico per strade che ne sono dotate
nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette. Per la presegnalazione con il segnale «Pedoni» (1.22) è applicabile l'articolo 11.84 2 I segnali «sottopassaggio pedonale» (4.12) e «Cavalcavia pedonale» (4.13) sono
collocati prima di sottopassaggi o cavalcavia che i pedoni devono percorrere (art. 47
cpv. 1 ONC) e che sono vietati ai veicoli. I simboli possono essere con i lati invertiti
a seconda delle condizioni locali. Se il segnale non è collocato vicino al sottopassaggio o al cavalcavia, esso deve indicarne la rispettiva direzione e distanza.

3 Il segnale «Ospedale» (4.14) indica che nelle vicinanze si trova un ospedale, una
casa di convalescenza o un simile stabilimento. Il conducente deve circolare usando
particolare riguardo.

4 Il segnale «Piazzuola» (4.15) indica gli spiazzi sui quali i conducenti di veicoli
lenti possono scansarsi per facilitare il sorpasso ai veicoli più veloci (art. 10 cpv. 3
ONC); la fermata volontaria e il parcheggio sono vietati.

5 Il segnale «Posto di fermata per veicoli in panna» (4.16) sulle autostrade e semiautostrade sprovviste di corsie d'emergenza indica gli spiazzi destinati alle fermate
imposte da necessità (art. 36 cpv. 3 ONC); la fermata volontaria e il parcheggio vi 82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 24

741.21

sono vietati. Il segnale è collocato nei pressi dello spiazzo di fermata e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3).

6 Il segnale «Uscita di scampo» (4.24) indica una corsia demarcata in rossobianco
seguita da un letto di ghiaia sul quale i conducenti, in caso di avaria dei freni, possono far fermare il veicolo.85

Art. 48

Parcheggio

1 Il segnale «Parcheggio» (4.17) indica le aree destinate al parcheggio. Le prescrizioni relative alla durata del parcheggio e al diritto di utilizzare l'area nonché il
regolamento interno del parcheggio possono figurare su una tavola complementare. I
posti di parcheggio sono demarcati conformemente all'articolo 79 capoverso 1.86 2 I segnali «Parcheggio con disco» (4.18) e «Fine del parcheggio con disco» (4.19)
indicano l'inizio e la fine di un'area di circolazione in cui i conducenti di autoveicoli
devono utilizzare un disco per il parcheggio conformemente all'immagine 1 dell'allegato 2. Il segnale «Parcheggio con disco» ha il seguente significato: a.

Senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): i veicoli
possono essere posteggiati, durante i giorni feriali, per un'ora, se l'ora
d'arrivo si situa tra le 08.00 e le 11.30 nonché le 13.30 e le 18.00; se l'ora
d'arrivo si situa tra le 11.30 e le 13.30 il veicolo può essere posteggiato fino
alle 14.30, se l'ora d'arrivo si situa tra le 18.00 e le 08.00 fino alle 09.00. Se
la limitazione è valevole pure la domenica e i giorni festivi, bisogna indicarlo
su una tavola complementare.

b.

Con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i veicoli possono
essere posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola complementare; la limitazione temporale del parcheggio deve essere di almeno
mezz'ora.87

3 ...88

4 Il conducente che posteggia l'autoveicolo in un'area di circolazione segnalata
conformemente al capoverso 2, deve posizionare immediatamente la freccia del disco
sulla lineetta susseguente l'ora d'arrivo; egli metterà il disco in maniera ben visibile
dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere modificate prima
della partenza del veicolo.89 5 ...90

6 Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere posteggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le 85

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

87

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

88

Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

90

Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 25

741.21

prescrizioni indicate sui parchimetri. I posti di parcheggio sono demarcati conformemente all'articolo 79 capoverso 1.

7 L'indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su una tavola complementare fissata al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che un parchimetro è
destinato a più posti di parcheggio; questo parchimetro porta pure l'indicazione
«Parchimetro collettivo». Se questo apparecchio distribuisce un tagliando contro
pagamento della tassa di parcheggio, bisogna applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell'autoveicolo.

8 Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare
nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso
per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul
parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato.
È vietato spostare l'autoveicolo su un posto di parcheggio vicino.

9 Il segnale «Parcheggio coperto» (4.21) indica l'ubicazione di parcheggi coperti. I
simboli dei segnali «Parcheggio con disco» (4.18), «Parcheggio contro pagamento»
(4.20) nonché «Distanza e direzione di un parcheggio» (4.22) possono essere completati dall'immagine di un tetto stilizzato, conformemente al segnale «Parcheggio
coperto», quando l'area di parcheggio è coperta. I simboli dei segnali «Parcheggio
con disco» (4.18), «Parcheggio contro pagamento» (4.20), «Distanza e direzione di
un parcheggio» (4.22), «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico» (4.25) nonché l'indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento a un
mezzo di trasporto pubblico» (4.46.1) possono essere completati dall'immagine di
un tetto stilizzato, conformemente al segnale «Parcheggio coperto», se l'area di parcheggio è coperta.91 10 Al posto di autoveicoli possono essere posteggiati, sui posti di parcheggio segnalati conformemente ai capoversi 2 e 6, anche altri veicoli a motore con ruote disposte
simmetricamente, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni
simili, a condizione che il disco sia applicato in maniera ben visibile oppure che la
tassa di parcheggio sia stata pagata.92 11 Se un'area è destinata al parcheggio di determinate categorie di veicoli, il simbolo
corrispondente di questi veicoli è aggiunto nel campo blu del segnale di parcheggio
o su una tavola complementare.93 12 Il segnale «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico» (4.25)
indica parcheggi destinati in particolare a conducenti che desiderano utilizzare in
seguito un mezzo di trasporto pubblico. Il tipo del mezzo di trasporto può essere
indicato con parole o simboli.94 91

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

92

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

93

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

94

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 26

741.21

Capo 2: Indicazione della direzione

Art. 49

Principi

1 Sui cartelli di località, sugli indicatori di direzione, sugli indicatori di direzione
avanzati e sui cartelli di preselezione (art. 50-53), i nomi delle località sono scritti
nella lingua parlata nel luogo indicato; per i comuni dove si parlano due lingue, nella
lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti. Se il nome di una località è scritto in
maniera diversa nelle due lingue, la parte anteriore del cartello di località reca le due
ortografie, se la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti.

2 Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, possono indicare destinazioni locali importanti (ad es. stazione, centro, ospedale). L'articolo 54 capoverso 4
è applicabile agli indicatori di direzione «Aziende» e il capoverso 9 dello stesso articolo alla segnaletica turistica e agli indicatori di direzione per gli alberghi. I simboli,
con relativo significato, utilizzati per gli indicatori di direzione sono elencati
nell'allegato 2 numero 5.95 3 Le disposizioni degli articoli 84-91 sono applicabili agli indicatori di direzione,
agli indicatori di direzione avanzati e ai cartelli di preselezione collocati sulle autostrade e sulle semiautostrade.

4 Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione delle autostrade e semiautostrade possono indicare soltanto località fissate
dal DATEC.96


Art. 50

Cartelli di località

1 Sulle strade principali sono collocati cartelli di località portanti un'iscrizione bianca su fondo blu («Inizio della località sulle strade principali»; 4.27; « Fine della
località sulle strade principali» ; 4.28). Sulle strade secondarie sono collocati cartelli
di località portanti un'iscrizione nera su fondo bianco («Inizio della località sulle
strade secondarie»; 4.29; «Fine della località sulle strade secondarie»; 4.30). Sulle
autostrade e sulle semiautostrade, non vi sono cartelli di località.

2 La parte anteriore del cartello di località costituisce il segnale «Inizio della località
sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie»; porta il nome
della località e sotto di esso, se la località è situata nella zona di frontiera tra Cantoni, le lettere distintive attribuite al Cantone sul territorio del quale è collocato il
cartello.

3 A tergo del cartello di località figura il segnale «Fine della località sulle strade
principali» o «Fine della località sulle strade secondarie»; vi figura nello spazio
superiore il nome della prossima località e, nello spazio inferiore, quello della pros95

Per. introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

96

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 27

741.21

sima località di destinazione importante e la sua distanza. Se segue una biforcazione,
possono essere indicate due località di destinazione importanti.

4 I segnali «lnizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle
strade secondarie» sono collocati dove inizia la zona con abitazioni sparse; non
devono essere collocati dopo il segnale indicante l'inizio della limitazione generale
di velocità all'interno delle località (art. 22 cpv. 3).

5 Dove due località si toccano, il segnale di località porta su ambedue i lati il segnale
«Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade
secondarie».

6 Per indicare le sommità dei passi, bisogna utilizzare cartelli di località sui quali
figura, da entrambi i lati, il nome del colle completato eventualmente dalla designazione «Passo» e dall'indicazione dell'altitudine.


Art. 51

Indicatori di direzione 1 Gli indicatori di direzione con iscrizione di colore bianco su fondo verde indicano
la strada che conduce alle autostrade e alle semiautostrade («Indicatore di direzione
per le autostrade e semiautostrade»; 4.31). Gli indicatori di direzione con iscrizione
di color bianco su fondo blu indicano che il luogo di destinazione annunciato può
essere raggiunto soprattutto lungo strade principali («Indicatore di direzione per le
strade principali»; 4.32). Gli indicatori di direzione con iscrizioni di colore nero su
fondo bianco indicano che il luogo di destinazione annunciato può essere raggiunto
soprattutto su strade secondarie («lndicatore di direzione per le strade secondarie»;
4.33).

2 Più località situate nella stessa direzione sono menzionate sullo stesso braccio
dell'indicatore; tuttavia, ogni braccio dell'indicatore non può avere più di tre righe.

3 I relativi simboli, secondo l'allegato 2 numero 5, possono essere aggiunti al nome
delle località che dispongono di un aeroporto civile, di una stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto.97 4 Se una regione è servita soltanto da un'autostrada o semiautostrada, oppure da una
autostrada di circonvallazione, gli indicatori di direzione per le autostrade e semiautostrade possono essere sostituiti, dove le strade di svincolo formano una intersezione con strade secondarie, con indicatori di direzione su fondo verde portanti il
simbolo di colore bianco dei segnali «Autostrada» (4.01) o «Semiautostrada» (4.03)
ma senza luogo di destinazione.

5 Se le condizioni locali lo esigono, può essere collocato un «Indicatore di direzione
a forma di tabella» (4.35). Alle intersezioni, può essere fissato al di sopra della carreggiata e combinato specialmente con una istallazione di segnali luminosi. Per
quanto concerne i colori del fondo dei singoli segnali, è applicabile il capoverso 1.

6 ...98

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

98

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 28

741.21


Art. 52

Indicatori di direzione avanzati 1 Gli indicatori di direzione avanzati portanti un'iscrizione di color bianco su fondo
blu sono collocati sulle strade principali e sulle strade secondarie che collegano strade principali («Indicatore di direzione avanzato su strada principale»; 4.36). Gli
indicatori di direzione avanzati portanti un'iscrizione di color nero su fondo bianco
sono collocati sulle strade secondarie importanti («Indicatore di direzione avanzato
su strada secondaria»; 4.37). Sono indicati su un campo di color verde i luoghi di
destinazione accessibili mediante un'autostrada o una semiautostrada, su fondo di
color blu o su un campo di color blu i luoghi di destinazione accessibili soprattutto
mediante strade principali, su fondo di color bianco o su un campo di color
bianco i luoghi di destinazione accessibili soprattutto mediante strade secondarie.

2 Fuori delle località, gli indicatori di direzione avanzati sono collocati a 150-250 m
dall'intersezione, nelle località a 20-100 m, ma non oltre il punto in cui inizia la preselezione.

3 Un solo indicatore di direzione avanzato può bastare per più intersezioni situate a
meno di 300 m le une dalle altre.

4 La direzione della strada è rappresentata da tratti corrispondenti al tracciato della
carreggiata dopo un'intersezione. Prima delle aree con percorso rotatorio obbligato
può essere usato l'«Indicatore di direzione avanzato presso aree con percorso rotatorio obbligato» (4.54).99 5 L'«lndicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su strada principale» (4.38) o l'«Indicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su
strada secondaria» (4.39) possono essere utilizzati all'inizio delle zone che servono
alla preselezione. Ogni corsia è indicata da una freccia separata; per quanto concerne
il colore e la disposizione dei campi, è applicabile il capoverso 1.

6 Sugli indicatori di direzione avanzati è possibile annunciare restrizioni alla circolazione valevoli per uno dei tratti indicati (ad es. le restrizioni della larghezza oppure
del peso) riproducendo il segnale di prescrizione corrispondente («Indicatore di direzione avanzato annunciante una limitazione»; 4.40).

7 Il simbolo che figura sul segnale «Velivoli» (1.28) può essere aggiunto al nome
della località che dispone di un aeroporto civile.

8 ...100


Art. 53

Cartelli di preselezione 1 I cartelli di preselezione collocati al di sopra della carreggiata, prima delle intersezioni di strade a più corsie, indicano a quale determinata destinazione conduce
ogni corsia («cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada
principale»; 4.41 e «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su
strada secondaria»; 4.42). La freccia diretta verso il basso indica la metà della corsia.
Le disposizioni che reggono gli indicatori di direzione avanzati (art. 52 cpv. 1) sono 99

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

100

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 29

741.21

applicabili al colore del campo, quelle dell'articolo 56 al modo di apporre i numeri
delle strade principali e delle strade europee di grande transito.

2 I cartelli di preselezione collocati sul bordo della carreggiata indicano, prima delle
intersezioni di strade a più corsie, verso quale determinata destinazione conduce
ognuna delle corsie («Cartello di preselezione»; 4.43). La parte superiore del cartello, con una freccia volta a sinistra, si riferisce alla corsia esterna sinistra, la parte
inferiore, con una freccia volta a destra, alla corsia esterna destra, la parte centrale,
con una freccia volta verso l'alto, a una eventuale corsia mediana. L'iscrizione e la
freccia sono di colore nero, il fondo è bianco.


Art. 54

Tipi speciali di indicatori di direzione e indicatori di direzione
avanzati

1 L'«Indicatore di direzione per determinate categorie di veicoli» (4.45) indica la
direzione che dovrebbero prendere i veicoli rappresentati mediante simboli (ad es.
indicatore di direzione per autocarri). L' «Indicatore avanzato di direzione per determinate categorie di veicoli» (4.23) è collocato, se necessario, come segnale avanzato.101 2 L'indicazione di direzione «Parcheggio» (4.46) indica la direzione dove è ubicata
un'area di parcheggio. Se questa è riservata a certe categorie di veicoli, è aggiunto
all'indicatore di direzione il simbolo corrispondente di tali veicoli.

2bis L'indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto
pubblico» (4.46.1) indica la direzione verso un tale parcheggio. Il tipo del mezzo di
trasporto può essere indicato con parole o simboli.102 3 Gli indicatori di direzione «Campeggio» (4.47) e «Terreno per veicoli abitabili»
(4.48) indicano la direzione delle aree riservate alle tende o alle roulottes da campeggio; se ne è il caso, i simboli di questi due indicatori possono essere riprodotti su
un cartello.

4 L'«Indicatore di direzione per aziende» (4.49) mostra la direzione in cui si trovano
aziende industriali, artigianali, commerciali, esposizioni, ecc. Indica la via da seguire
per giungere a luoghi di destinazione spesso cercati e difficili da trovare senza indicatore di direzione, e situati fuori delle strade di grande transito (art. 110 cpv. 1) o
delle strade secondarie importanti.

5 Per i ciclisti devono essere usati i seguenti indicatori rossi di direzione: a.

L'indicatore di direzione «Percorso raccomandato per i ciclisti» (4.50.1)
segnala le strade di raccordo che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si prestano particolarmente alla circolazione dei ciclisti. Il luogo di
destinazione e all'occorrenza la distanza sono indicati in caratteri bianchi.

b.

L'indicatore di direzione «Circuito per velocipedi» (4.50.2) segnala i percorsi a circuito che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si prestano particolarmente alla circolazione dei ciclisti. Le lettere bianche 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

102

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 30

741.21

designano circuiti di differente lunghezza, la lettera A il più breve e le lettere
seguenti circuiti di lunghezza sempre maggiore.

c.

L'indicatore di direzione «Percorso per Mountain-Bikes» (4.50.3) segnala le
strade di raccordo secondo la lettera a o, i circuiti secondo la lettera b, che si
prestano particolarmente alle biciclette da montagna e obbligano i ciclisti ad
aver particolare riguardo per i pedoni; dove la sicurezza lo esige, i ciclisti
devono avvertirli e, se necessario, fermarsi.

d.

Il «Cartello di conferma d'itinerario» (4.51) nonché l'«Indicatore di direzione senza destinazione» (3.51.1) possono sostituire gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.2 e 4.50.3; inoltre, ogni simbolo può essere completato
con la lettera o il numero del tratto oppure con un simbolo speciale del tratto.

Alla base degli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.2 e 4.50.3, in un campo supplementare bianco possono figurare informazioni sul tratto di strada utili per i ciclisti
(ad es. numero o nome del tratto, grado di difficoltà).103 6 Se è vietato di svoltare a sinistra alla prossima intersezione, il cartello «Guida del
traffico» (4.52) indica al conducente il percorso da seguire per poter giungere a sinistra.

7 ...104

8 Il cartello «Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione» (4.55), sul
quale figura un segnale di pericolo o una prescrizione appropriata alle circostanze,
può essere collocato poco prima di una intersezione se, immediatamente dopo essa,
la strada laterale presenta un luogo pericoloso o è oggetto di una restrizione della
circolazione.

9 Il DATEC emana istruzioni concernenti la segnaletica turistica e gli indicatori di
direzione per alberghi.


Art. 55


105

Indicatore di deviazioni 1 Per annunciare le deviazioni del traffico bisogna utilizzare indicatori di direzione
avanzati sui quali figurano il tratto chiuso al traffico nonché la strada di deviazione
con le principali località attraversate («Indicatore di direzione avanzato annunciante
una deviazione»; 4.53).

2 Gli «Indicatori di direzione per deviazione» (4.34) a fondo arancione sono utilizzati
sui tratti in cui la circolazione è deviata; se si tratta di deviazioni corte si può rinunciare a indicare il luogo di destinazione (4.34.1).

3 I luoghi di destinazione raggiungibili passando per la deviazione possono essere
annunciati con lettere nere su fondo arancione su tutti i cartelli che servono a indicare la direzione.

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992
(RU 1992 514). Vedi anche le disp. fin. della mod. 25 gen. 1989 alla fine del presente
testo.

104

Abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438).

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Segnaletica stradale - O 31

741.21


Art. 56


106

Numerazione delle strade, raccordi e ramificazioni107 1 Le «Tavolette numerate per le strade europee» (4.56) presentano una «E» bianca e
un numero di colore bianco su fondo verde; esse indicano tratti della rete delle strade
europee di grande transito. I numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre
1991108 concernente le strade di grande transito; presentano l'aspetto e sono collocati secondo le istruzioni del DATEC.

2 Le «Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade» (4.58) presentano un
numero di colore bianco su sfondo rosso; esse indicano la rete delle autostrade e
delle semiautostrade. Il DATEC fissa la rete di base ed emana le istruzioni concernenti l'aspetto e il collocamento delle tavolette numerate.109 3 Le «Tavolette numerate per le strade principali» (4.57) presentano un numero di
colore bianco su fondo blu; esse indicano le strade principali più importanti. I
numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito; presentano l'aspetto e sono collocati secondo le istruzioni del DATEC.

4 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) presentano un simbolo nero e un numero di colore nero su fondo
bianco; esse indicano i raccordi rispettivamente le ramificazioni su autostrade e
semiautostrade. Il DATEC fissa i numeri d'intesa con i Cantoni ed emana le istruzioni concernenti l'aspetto e il collocamento delle tavolette numerate. 110 Capo 3: Informazioni

Art. 57

Principi

1 I segnali che recano informazioni sono rettangolari o quadrati. Di regola, hanno un
fondo blu e un simbolo nero su campo bianco.

2 Con riserva delle disposizioni derogatorie per alcuni segnali, questi segnali sono
collocati all'entrata di una istallazione, di un edificio, o nel luogo dove il servizio
indicato è reso o dove l'informazione data ha effetto.

3 Se dei presegnali sono necessari o prescritti, essi vengono collocati, con un «Cartello di distanza» (5.01), prima del tratto cui si riferisce l'indicazione, nel modo
seguente:

a.

nelle località, ad almeno 50 m; b.

fuori delle località, ad almeno 150 m; c.

sulle autostrade e semiautostrade, conformemente all'articolo 89.

106

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

108

RS 741.272

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

Circolazione stradale 32

741.21


Art. 58

Indicazioni sullo stato delle strade 1 Il segnale «Stato delle strade» (4.75) annuncia lo stato delle strade dei passi e delle
strade di accesso ai luoghi di sport invernali, ecc., che non sono praticabili temporaneamente o che lo sono soltanto con le catene per la neve. Come presegnale, si
adopera il segnale «Preavviso sullo stato delle strade» (4.76).

2 Il segnale «Stato delle strade» è collocato all'inizio del tratto entrante in linea di
conto; il segnale «Preavviso sullo stato delle strade» si trova sulle strade di accesso
che portano a tali tratti, al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione.

3 I segnali menzionano il nome del passo o il luogo di destinazione; portano di sotto
o di fianco le indicazioni concernenti lo stato della strada. Se sono annunciate destinazioni intermedie, le informazioni sullo stato della strada sono valevoli soltanto
sino alla destinazione il cui nome figura immediatamente al di sopra o di fianco a
detta indicazione.

4 Sui segnali i colori hanno i significati seguenti: a.

Fondo rosso: strada chiusa; b.

Fondo verde: strada aperta; c.

Fondo bianco con il simbolo del segnale «Catene per la neve obbligatorie»
(2.48): le catene per la neve metalliche, o dispositivi analoghi fatti di altro
materiale e permessi dall'Ufficio federale sono obbligatori (art. 29); d.

Fondo bianco con il simbolo del segnale «Strada sdrucciolevole» (1.05) e il
cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13): neve ghiacciata o carreggiata gelata.

5 Se questi segnali sono adoperati per annunciare deviazioni che si estendono ad una
vasta regione, il fondo del segnale è di colore arancione e l'iscrizione è fatta in nero.


Art. 59

Disposizioni delle corsie 1 Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77) indica il tracciato, il numero di corsie
ed eventualmente la diminuzione o l'aumento di tale numero di corsie. Le frecce
nere indicano le corsie; il fondo del cartello è bianco. Se una segnalazione è di breve
durata, il simbolo del segnale 4.77 può figurare su un segnale triangolare pieghevole
bianco.111

2 Se una prescrizione o l'annuncio di un pericolo è valevole soltanto per certe corsie,
il relativo segnale è riprodotto nel mezzo della freccia che rappresenta la corsia in
questione («Disposizione delle corsie con restrizioni»; 4.77.1). Se il segnale annuncia prescrizioni, queste devono esser state oggetto di una decisione dell'autorità nonché di una pubblicazione conformemente all'articolo 107 capoverso 1.

3 L'articolo 89 capoverso 2 si applica per il collocamento del segnale «Disposizione
delle corsie» sulle autostrade e semiautostrade.

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Segnaletica stradale - O 33

741.21


Art. 60


112



Art. 61

Informazione sui limiti generali di velocità Per informare i conducenti stranieri sui limiti generali di velocità (art. 4a ONC), essi
saranno indicati presso gli uffici doganali su un cartello bianco con il segnale «Velocità massima» (2.30) e il relativo simbolo (ad es. simbolo del segnale «Autostrada»;
4.01). Al riguardo, l'Ufficio federale emana istruzioni tenendo conto delle raccomandazioni internazionali.


Art. 62

Indicazioni diverse

1 I segnali «Campeggio» (4.79), «Terreno per veicoli abitabili» (4.80), «Telefono»
(4.81), «Primo soccorso» (4.82), «Assistenza meccanica» (4.83), «Rifornimento»
(4.84), «Albergo-motel» (4.85), «Ristorante» (4.86), «Bar» (4.87), «Informazioni»
(4.88), «Ostello» (4.89), «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) e
«Funzioni religiose» (4.91) indicano le prestazioni dei servizi, le istallazioni o gli
edifici corrispondenti.

2 I simboli dei segnali «Campeggio» e «Terreno per veicoli abitabili» possono figurare nei campi interni bianchi di un cartello.

3 Per quel che concerne il segnale «Telefono», bisogna aggiungere le lettere SOS sul
fondo blu, sotto il simbolo, se si tratta di un'istallazione di chiamata per pronto soccorso.

4 I segnali «Albergo-motel», «Ristorante» e «Bar» sono collocati solo dove gli utenti
della strada potrebbero riconoscere o trovare soltanto a fatica le istallazioni o gli
edifici corrispondenti; il nome degli esercizi non deve figurare su questi segnali.

5 Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» indica l'emittente di un
programma nazionale e la frequenza sulla quale il conducente può ricevere, per
radio, informazioni sul traffico stradale. Sulle strade che non sono autostrade o semiautostrade (art. 89 cpv. 3) il segnale può essere collocato unicamente dove cambia la
gamma di frequenze.113 6 L'articolo 89 capoversi 1 e 3 si applica al collocamento dei segnali sulle autostrade
e semiautostrade.

Capitolo 6: Informazioni complementari concernenti i segnali

Art. 63

Principi

1 Le informazioni complementari concernenti un segnale figurano su una tavola
complementare di forma rettangolare. Il fondo è bianco, le iscrizioni e gli eventuali
simboli sono neri. Se si tratta di segnali a matrice il fondo può essere nero e il sim112

Abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438).

113

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 34

741.21

bolo bianco. Di regola le tavole complementari sono collocate sotto i segnali; è
riservato l'articolo 101 capoverso 7.114 2 Se si tratta di segnali d'indicazione (capitolo 5) con fondo blu, le informazioni
complementari (ad es. sulla distanza o sulla direzione) vengono date se necessario
con caratteri di color bianco o con un simbolo bianco.

3 Le indicazioni su una tavola o un cartello complementare sono imperative come i
segnali...115.


Art. 64

Tavole e cartelli complementari di uso generale 1 Per indicare la distanza da un luogo pericoloso o da un luogo dove è applicabile
una prescrizione, si fa uso del «Cartello di distanza» (5.01). Per segnalare la distanza
e la direzione, è fatto uso del «Cartello indicante la distanza e la direzione» (5.02).

2 La lunghezza dei tratti sui quali vi è un pericolo, vale una prescrizione o deve essere osservata una indicazione, e annunciata con la tavola complementare «Lunghezza
del tratto» (5.03).

3 I segnali di ripetizione sono caratterizzati dal «Cartello di ripetizione» (5.04).
L'inizio e la fine del tratto munito di segnali concernenti la fermata o il parcheggio
dei veicoli sono annunciati mediante il «Cartello d'inizio» (5.05) rispettivamente il
«Cartello di fine» (5.06).

4 Il «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso la sinistra o la
destra indica il luogo dove esiste un pericolo, dove una prescrizione è applicabile o
dove una indicazione deve essere osservata. Esso deve essere adoperato in particolare: a.

sotto il segnale «Ciclopista» (2.60), «Strada pedonale» (2.61) e «Strada per
cavalli da sella» (2.62), se si deve far uso di una tale strada dall'altra parte
della carreggiata (art. 33); b.

sotto il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) e «Parcheggio» (4.17), per
indicare in che direzione si estende un'area vietata o riservata al parcheggio.

5 Il campo d'applicazione di segnali può essere concretizzato mediante una tavola
complementare. Una tavola complementare: a.

recante un simbolo o una relativa iscrizione significa che il segnale, cui essa
è aggiunta, si applica soltanto al genere di circolazione rappresentato; rimangono riservati gli articoli 15 capoverso 1 e 46 capoverso 2; b.

recante la parola «eccettuato» o «permesso» in collegamento con un'iscrizione o un simbolo significa che il segnale, cui essa è aggiunta, non si
applica al relativo genere di circolazione.116 114

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

115 Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 35

741.21

6 L'indicazione «Ciclisti» su una tavola complementare vale per i conducenti di
velocipedi e di ciclomotori con motore spento.

7 Simboli, con relativo significato, utilizzabili su tavole complementari sono elencati
nell'allegato 2 numero 5.117

Art. 65

Tavole e cartelli complementari per certi segnali 1 Aggiunta ai segnali di «Stop» (3.01), «Dare precedenza» (3.02) nonché «Strada
principale» (3.03), la tavola complementare «Direzione della strada principale»
(5.09) indica il tracciato di una strada principale che cambia direzione.118 Insieme
con i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» essa annuncia al conducente circolante
su una strada la cui precedenza è soppressa ch'egli deve dare la precedenza ai veicoli
circolanti sulla strada principale o a quelli che la lasciano. La striscia larga rappresenta la strada principale.

2 Deroghe temporanee al divieto di fermata o di parcheggio (2.49; 2.50) sono annunciate mediante la tavola complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e
«Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11).

3 Aggiunta ai segnali «Barriere» (1.15) e «Passaggio a livello senza barriere» (1.16),
la tavola complementare «Luce lampeggiante» (5.12) designa i passaggi a livello con
luci lampeggianti.

4 Il cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13) avverte i conducenti che la
carreggiata è gelata o ricoperta di neve gelata. È applicato specialmente al segnale
«Strada sdrucciolevole» (1.05) e deve essere tolto o ricoperto appena non si deve più
contare su neve gelata o formazione di ghiaccio.

5 Per riservare certi posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale
«Parcheggio» (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare «Invalidi»
(5.14). È autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una
persona invalida; il conducente applicherà l'autorizzazione per invalidi, rilasciata
dall'autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo. Se necessario il cartello
complementare 5.14 si applica anche al segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) in vicinanza di ospedali, di case di cura e simili.119 6 Aggiunta al segnale «Strada stretta» (1.07), la tavola complementare «Larghezza
della carreggiata» (5.15) indica la larghezza della carreggiata nel punto più stretto.

7 Il cartello complementare «Rumore esercizi di tiro» (5.16), aggiunto al segnale
«Altri pericoli» (1.30) mette il conducente in guardia da rumori inattesi cagionati da
spari di artiglieria.

8 Per garantire segnatamente la sicurezza sulle strade in prossimità di scuole, su strade relativamente frequentate all'inizio di un marciapiede a scarsa frequenza può
essere applicato il segnale «Strada pedonale» (2.61) con il cartello complementare 117 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

118

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

119

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

Circolazione stradale 36

741.21

«

permesso». Il marciapiede può essere in tal caso utilizzato da conducenti di velocipedi e di ciclomotori con motore spento. In tal caso sono valevoli le disposizioni concernenti due categorie di utenti secondo l'articolo 33 capoverso 4.120 9 Il cartello complementare «Sdoganamento con dichiarazione a vista» (5.54) applicato al segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica
che tale carreggiata può essere utilizzata soltanto da conducenti con dichiarazione a
vista.121

10 Se è aggiunta al segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07), la
tavola complementare recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Traffico S» (5.55)
indica che tali veicoli o combinazioni di veicoli, muniti davanti e dietro di un
segnale speciale giusta l'allegato 4 OETV, sono esclusi dal divieto segnalato.122 Capitolo 7: Segni e istruzioni della polizia

Art. 66

Genere e significato dei segni 1 Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che
l'agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l'agente non ferma. I segnali manuali significano: a.

Un braccio alzato verticalmente:
Fermata prima dell'intersezione per i conducenti provenienti da tutte le
direzioni;

b.

Un braccio teso lateralmente:
Fermata per la circolazione proveniente da tergo verso il dorso della
mano dell'agente;

c.

Le due braccia tese lateralmente:
Fermata per la circolazione proveniente dal davanti e da tergo;

d.

Cenno di approccio:
Via libera per la circolazione nel senso indicato;

e.

Avambraccio alzato e abbassato:
Rallentare.

2 Sono riservati i segnali speciali manuali dati ai pedoni e ai veicoli pubblici del servizio di linea.

3 Per rendere più visibili i segnali manuali, la polizia può adoperare un bastone bianco e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, una lampada a bastoncino
con luce bianca o gialla.

4 I segnali manuali possono servire anche per altri compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione). La fermata è ordinata, di notte o quando le condizioni 120

Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

121

Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

122 Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2002 (RU 2002 3174).

Segnaletica stradale - O 37

741.21

atmosferiche lo esigono, mediante un bastone o una paletta con luce rossa. Gli stessi
mezzi possono essere utilizzati per invitare i conducenti a proseguire. La paletta può
portare l'iscrizione «Polizia».123 5 La fermata può essere inoltre ordinata: a.124 dalle pattuglie scolastiche e dagli appositi servizi delle fabbriche nonché dai cadetti, incaricati di regolare la circolazione, per mezzo di una paletta riflettente avente la forma e l'aspetto del segnale «Divieto generale di circolazione
nelle due direzioni» (2.10) e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, per mezzo di un bastone o una paletta con luce rossa; b.

dal personale dell'azienda nei pressi dei passaggi sulle rotaie, mediante una
bandierina rossa o rossa e bianca; di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante una luce rossa; c.

dal personale dei cantieri di costruzione delle strade, per mezzo di una paletta riflettente dalla forma e dall'aspetto dei segnali «Divieto di accesso»
(2.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01)125
oppure per mezzo di una bandierina rossa o rossa e bianca. L'articolo 80
capoverso 4 si applica alle palette a due facce adoperate presso i cantieri.


Art. 67

Obbligo di rispettare i segni e le istruzioni 1 Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati: a.

dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme; b.126 dagli organi militari incaricati di regolare la circolazione e dai membri in uniforme del servizio antincendio e della protezione civile; c.

dai membri contraddistinti delle pattuglie scolastiche e degli appositi servizi
delle fabbriche nonché dai cadetti incaricati di regolare la circolazione quando portano i segni distintivi della loro funzione; d.

dal personale dei cantieri di costruzione delle strade; e.127 dai funzionari doganali nei posti di dogana e dai controllori doganali in prossimità del confine;

f.

dal personale d'esercizio presso i binari ferroviari; g.

dai conducenti dei veicoli pubblici in servizio di linea sulle strade postali di
montagna (art. 38 cpv. 3 ONC).

123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992
(RU 1992 514).

125

RU 1980 447

126

Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

127

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 38

741.21

2 I segnali e le istruzioni di altre persone devono essere rispettati se sono dati per
evitare un pericolo o per regolare una difficile situazione del traffico.

3 Per far regolare la circolazione dai pattugliatori scolastici, dal personale di un'azienda o dai cadetti, occorre il permesso della polizia stradale cantonale. Questa dà gli
ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.

Capitolo 8: Segnali luminosi

Art. 68

Genere e significato dei segnali luminosi 1 La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i
contorni neri, l'ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La
luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93 cpv. 2).

2 La luce verde dà via libera. I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al
traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi
simili a veicoli sulla strada trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).128 3 Le frecce verdi permettono la circolazione nella direzione indicata. Se nel contempo lampeggia accanto ad esse una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare la
precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti
di mezzi simili a veicoli sulla carreggiata trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).129 4 La luce gialla significa: a.

se segue alla luce verde: fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora
prima dell'intersezione; b.

se è accesa insieme con la luce rossa: prepararsi per ripartire e attendere che
la luce verde dia via libera.

5 Se i contorni di una freccia appaiono in nero nella luce gialla, questa è valevole
soltanto nel senso indicato.

6 La luce gialla lampeggiante (art. 70 cpv. 1) obbliga i conducenti a usare particolare
prudenza.

7 Le luci con il simbolo di un pedone sono rivolte ai pedoni. Questi possono accedere alla carreggiata soltanto se il simbolo verde è illuminato. Se esso incomincia a
lampeggiare o se appare una luce gialla intermedia o subito la luce rossa, i pedoni
che si trovano già sulla carreggiata devono lasciarla senza indugio.

8 Le luci con il simbolo di un velocipede sono rivolte ai conducenti di velocipedi e di
ciclomotori. Per il significato delle luci si applicano i capoversi 1 a 4.130 9 Le frecce nere che figurano sulle tavole complementari applicate sotto i segnali
luminosi significano che questi sono valevoli soltanto nel senso indicato.

128 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

129 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

130

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 39

741.21


Art. 69

Segnali luminosi speciali 1 Le cifre bianche luminose indicano in km/h la velocità alla quale bisogna circolare
per giungere alla prossima istallazione luminosa nel momento in cui si accende la
luce verde.

2 Le luci bianche disposte in maniera particolare (art. 70 cpv. 8) sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei veicoli pubblici del servizio di linea; per essi hanno forza obbligatoria.

3 Per regolare la circolazione sulle strade a più corsie e per chiudere contemporaneamente certe corsie alla circolazione, bisogna utilizzare il sistema seguente di
segnali luminosi collocati al di sopra della carreggiata («Sistema di segnali luminosi
per la chiusura temporanea delle corsie»; 2.65): a.131 le frecce verdi dirette verticalmente verso il basso significano che la circolazione è autorizzata sulle corsie da esse indicate; devono spegnersi non
appena appaiono, nello stesso punto, sbarre rosse oblique in forma di croce o
frecce gialle lampeggianti; b.

le frecce gialle lampeggianti, dirette di sbieco verso il basso, significano che
il conducente deve lasciare appena possibile la corsia in cui si trova e prendere la direzione indicata; c.

due sbarre rosse oblique in forma di croce significano che la corsia corrispondente è chiusa alla circolazione; il conducente deve lasciare questa corsia e proseguire su una corsia dove la circolazione è autorizzata da una freccia verde.

4 Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) può essere adoperato per annunciare l'approssimarsi di un «Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie».


Art. 70

Aspetto e uso dei segnali luminosi 1 La luce gialla lampeggiante d'avvertimento per gli utenti della strada (art. 68
cpv. 6) è autorizzata solo nei casi seguenti: a.

in relazione con una freccia verde (art. 68 cpv. 3); b.132 nelle installazioni di segnali luminosi spente; c.133 presso cantieri; d.

davanti a ostacoli pericolosi sulla carreggiata; e.

nei pressi dei passaggi pedonali (art. 77), alle colonnette delle banchine, ecc.; 131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

132

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

133

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

Circolazione stradale 40

741.21

f.

ai bordi di autostrade nel caso di incidenti, di congestionamento del traffico,
di nebbia, gelo e simili pericoli; g.134 ...

2 La luce girevole gialla è vietata.

3 Non sono ammesse le luci rosse adoperate da sole, le frecce rosse, le istallazioni di
segnali luminosi senza luci rosse e le luci lampeggianti alternate, eccetto ai passaggi
a livello (art. 93 cpv. 2). Le luci verdi, impiegate da sole, sono permesse soltanto
come segnali di ripetizione.

4 Le installazioni luminose con luci gialle e rosse, ma sprovviste di luci verdi, possono essere adoperate soltanto in casi speciali, segnatamente alle autorimesse del
servizio antincendio, ai capolinea dei veicoli pubblici in servizio di linea, agli aeroporti, all'entrata e all'interno delle gallerie, ai passaggi a livello in casi speciali.135 5 Quando le luci sono collocate le une sopra le altre nell'istallazione di segnali luminosi, la luce rossa si trova in alto, la luce verde in basso e l'eventuale luce gialla in
mezzo. Le luci sono di forma rotonda.

6 Quando le luci sono collocate le une di fianco alle altre in una istallazione di
segnali luminosi fissate al di sopra della carreggiata, la luce rossa si trova a sinistra,
la luce verde a destra e un'eventuale luce gialla nel mezzo. Le luci sono di forma
rotonda.

7 Le luci destinate ai pedoni presentano il simbolo di un pedone (art. 68 cpv. 7); esse
possono essere di formato rettangolare. Le luci destinate ai ciclisti e ai ciclomotoristi
presentano il simbolo di un velocipede (art. 68 cpv. 8) se sono visibili anche da conducenti di altri veicoli; in combinazione con luci destinate ai pedoni possono essere
di formato rettangolare.136 8 Solo luci bianche disposte in maniera particolare (art. 69 cpv. 2) possono essere
utilizzate come segnali speciali destinati ai conducenti di veicoli pubblici del servizio di linea.

9 I segnali luminosi, eccetto i segnali di ripetizione, devono essere collocati su una
tavola rettangolare nera con bordi bianchi; questa non è necessaria se è escluso
l'abbagliamento a causa del sole o di altre fonti di luce.


Art. 71

Ubicazione e esigenze tecniche 1 Le luci sono collocate sul margine destro della carreggiata. Possono tuttavia essere: a.

ripetute al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall'altra parte
dell'intersezione;

b.

collocate esclusivamente sul lato sinistro della corsia sinistra, quando la carreggiata presenta più corsie nella stessa direzione; c.

in casi speciali, collocate esclusivamente al di sopra della carreggiata; 134

Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

135

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 41

741.21

d.

in casi speciali, collocate due luci (ad es. nel caso di ferrovie sul proprio
tracciato direttamente lungo la carreggiata) per un'unica corsia, per regolare
diverse direzioni di marcia; la corsia deve avere una larghezza di almeno 4,5
m e le luci devono poter essere attribuite in modo evidente al flusso di traffico.137 2 Il margine inferiore delle luci si trova: a.

al bordo della carreggiata a un'altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; le luci destinate unicamente ai pedoni o ai ciclisti possono trovarsi a un'altezza inferiore; b.

al di sopra della carreggiata a un'altezza di 4,50 m fino a 5,50 m; in caso di
linee di alimentazione dei mezzi pubblici può trovarsi a un'altezza superiore.138 3 I segnali luminosi devono impedire l'incontro dei veicoli provenienti da direzioni
diverse, eccetto l'incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in
senso inverso. Se frecce verdi danno via libera e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che
svoltano in un'altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a
sinistra e quelli che giungono in senso inverso.

4 Con i veicoli che proseguono diritto possono essere fatti passare contemporaneamente quelli che svoltano da destra soltanto se dopo l'intersezione ciascuna delle
due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria.

5 La successione dei colori dei segnali luminosi è la seguente: verde - giallo - rosso
- rosso e contemporaneamente giallo - verde; sono riservati gli articoli 68 capoverso 7, 69 capoverso 3 e 70 capoverso 4. La luce rossa e la luce verde non possono
essere accese insieme. La luce rossa e la luce gialla accese contemporaneamente
devono spegnersi solo quando si accende quella verde. ... .139 140 6 Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada (ad es. pulsanti per pedoni e ciclisti, dispositivi acustici e/o tattili per ciechi).141 Capitolo 9: Demarcazioni

Art. 72

Principi

1 Le demarcazioni sono dipinte o applicate sulla carreggiata oppure vi sono incastrate. Esse non devono sporgere in modo da disturbare e devono essere il più pos137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

138

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

139

Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

140

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

141

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Circolazione stradale 42

741.21

sibile antisdrucciolevoli. Se necessario, sono riflettenti. Le linee di demarcazione
sulla carreggiata possono essere munite di catarifrangenti.

2 Se delle demarcazioni devono essere provvisoriamente spostate (ad es. in caso di
cantieri o di deviazioni del traffico), vengono applicati dischi convessi di colore
giallo-arancione con riflettori di colore giallo-arancione, demarcazioni giallo-arancione e corpi indicatori di direzione giallo-arancione per sopprimere la validità delle
demarcazioni bianche esistenti. Allo scopo di sottolineare la rotta, anche i corpi
indicatori di direzione e le demarcazioni possono essere completati con riflettori.142 3 Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione come anche le
iscrizioni previste nella presente ordinanza. Il DATEC può inoltre prevedere demarcazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare peculiarità locali.143 4 L'articolo 90 si applica inoltre alle demarcazioni apposte sulle autostrade e semiautostrade.

5 Il DATEC emana istruzioni concernenti le demarcazioni.


Art. 73

Linee di sicurezza, linee di direzione, linee doppie e linee
d'avvertimento

1 Le linee di sicurezza (continue, di color bianco; 6.01) demarcano la metà della carreggiata o delimitano le corsie. Le linee di sicurezza servono pure a delimitare la carreggiata o le corsie rispetto alle tranvie o ferrovie su strada. Esse non devono essere
più lunghe del necessario, tenuto conto della visibilità e della velocità abituale dei
veicoli.

2 Le carreggiate con almeno tre corsie possono essere demarcate con una doppia
linea di sicurezza (6.02) che serve a separare i due sensi di circolazione.

3 Le linee di direzione (discontinue, di color bianco; 6.03) segnano la metà della carreggiata o delimitano le corsie.

4 Le linee doppie (linea di sicurezza accanto alla linea di direzione; 6.04) sono applicate segnatamente dove le condizioni della visibilità esigono una restrizione di circolazione solo in una direzione.

5 Le linee di avvertimento (discontinue, di colore bianco; 6.05) servono ad annunciare linee di sicurezza e linee doppie.144 La loro demarcazione è obbligatoria fuori
delle località e facoltativa nelle località.

6 Le singole linee hanno il seguente significato: a.

È vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di
sicurezza o di passarci sopra; 142

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 43

741.21

b.

È permesso ai veicoli di oltrepassare, usando la dovuta prudenza, le linee di
direzione e le linee di avvertimento o di passarci sopra; c.

È vietato ai veicoli che si trovano dalla parte della linea di sicurezza di oltrepassare le linee doppie o di passarci sopra.


Art. 74

Corsie, corsie riservate ai bus, corsie ciclabili 1 Le corsie sono delimitate da linee di sicurezza, da linee di direzione o da linee
doppie (art. 73). I capoversi 4 e 5 si applicano alla delimitazione delle corsie riservate ai bus e delle corsie ciclabili.

2 Le corsie destinate ai veicoli che svoltano a sinistra, ai veicoli che svoltano a destra
o a quelli che proseguono diritto sono contrassegnate con frecce bianche di preselezione (6.06) dirette nel senso corrispondente. Il conducente può percorrere le intersezioni stradali solo nella direzione delle frecce di preselezione demarcate sulla sua
corsia. Le frecce gialle sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei bus pubblici
del servizio di linea; esse li autorizzano a circolare nella direzione indicata.

3 Le frecce di rientro (bianche, oblique; 6.07) indicano al conducente che deve lasciare la corsia nella direzione indicata.

4 Le corsie riservate ai bus, delimitate da linee gialle continue o discontinue e con
l'iscrizione in giallo «BUS» (6.08), possono essere adoperate solo dai bus pubblici
del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada; sono riservate le eccezioni indicate mediante demarcazioni o segnali. Gli altri veicoli non
devono percorrere le corsie riservate ai bus; se necessario (ad es. per svoltare) possono tuttavia oltrepassarle se sono delimitate da una linea gialla discontinua.

5 Le corsie ciclabili sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09).
È vietato oltrepassare o passare sopra alla linea gialla continua.145 Le corsie ciclabili
possono essere demarcate sull'area d'intersezione solo se è tolta la precedenza ai
veicoli che vi sboccano. Per l'uso delle corsie ciclabili si applica l'articolo 40
ONC.146

6 La linea gialla discontinua o continua serve a separare le ciclopiste dalle strade
pedonali e dalle strade per cavalli da sella (art. 33) che si trovano allo stesso livello.
Ai conducenti di velocipedi e di ciclomotori e ai cavallerizzi è vietato oltrepassare le
linee gialle continue o passarvi sopra.147 7 Il simbolo giallo di un velocipede nonché frecce gialle che indicano la direzione da
seguire o la preselezione possono essere dipinte sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili.148 145

Nuovo testo del per. 1 e 2 giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

146

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

147

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

148

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992
(RU 1992 514).

Circolazione stradale 44

741.21

8 Le frecce bianche di direzione indicano al conducente di un veicolo quale direzione
deve seguire.149

9 Laddove una ciclopista attraversa una strada secondaria e, eccezionalmente e in
deroga all'articolo 15 capoverso 3 ONC, gli utenti di detta ciclopista godono della
precedenza, l'attraversamento della strada è indicato da linee gialle discontinue;
occorre togliere la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada secondaria collocando i segnali «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).150 10 Su strade destinate contemporaneamente a due categorie d'utenti (art. 33 cpv. 4), a
titolo di chiarimento possono essere dipinti in colore giallo i simboli dei segnali corrispondenti.151 11 Le corsie ciclabili allargate (6.26) sono corsie ciclabili con relativo settore allargato che, in casi speciali, possono essere demarcate prima di segnali luminosi. Nel
settore ampliato, contrassegnato dal simbolo di un velocipede, ai ciclisti è permesso,
se la luce è rossa, collocarsi accanto ad altri ciclisti in deroga agli articoli 42 capoverso 3 e 43 capoverso 1 ONC, per attraversare in seguito l'intersezione quando la
luce è verde. Al rosso, i conducenti di altri veicoli devono fermarsi innanzi alla prima linea di arresto. Il DATEC definisce i particolari nelle istruzioni.152

Art. 75

Linee di arresto e linee di attesa 1 La linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop»
(3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello e alla fine delle
corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74 cpv. 2) eccetera.153 La parte frontale
del veicolo non deve oltrepassare la linea di arresto.

2 La linea di arresto, come anche l'iscrizione della parola «Stop» sulla carreggiata
(6.11) completano il segnale di «Stop», salvo qualora la strada non abbia un rivestimento resistente. La linea di arresto è completata da una linea longitudinale continua
(6.12); essa non è necessaria sulle strade a senso unico.

3 La linea di attesa (serie di triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla
carreggiata; 6.13) indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al
segnale «Dare precedenza» (3.02) per dare la precedenza (art. 36 cpv. 2). La parte
frontale del veicolo non deve sorpassare la linea di attesa.

4 La linea di attesa completa sempre il segnale «Dare precedenza», salvo su strade
senza rivestimento resistente, corsie di accesso ad autostrade e semiautostrade
(art. 88 cpv. 1) o su installazioni analoghe. Se la larghezza della strada lo consente,
essa è completata da una linea longitudinale continua (6.12). Sulle strade principali e
sulle strade secondarie importanti, la linea di attesa può essere annunciata da un 149

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

150

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

151

Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

152

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

153

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 45

741.21

triangolo bianco dipinto sulla carreggiata il cui vertice è diretto verso il conducente
(6.14).154

5 La demarcazione delle linee di arresto e delle linee di attesa sulle strade principali
che cambiano direzione a una intersezione è regolata dall'articolo 76 capoverso 2
lettera b.

6 Linee di arresto o linee di attesa, rivolte esclusivamente a ciclisti e ciclomotoristi
(ad es. su corsie ciclabili, ciclopiste) possono essere di colore giallo.155

Art. 76

Linee di margine e linee di guida 1 Le linee di margine (continue, di color bianco; 6.15) segnano il bordo della carreggiata.

2 Le linee di guida (discontinue, di color bianco; 6.16) servono alla guida ottica del
traffico nel modo seguente: a.

delimitano la carreggiata come prolungamento delle linee di arresto e delle
linee di attesa (art. 75) agli sbocchi larghi (6.16.1); b.

mostrano il tracciato della strada principale che cambia direzione a una intersezione (6.16.2). Gli sbocchi di strade sono demarcati con una linea di arresto o una linea di attesa. Dove appare opportuno, la parte corrispondente
della linea di guida può essere sostituita da una linea di arresto o da una linea
di attesa (ad es. 6.16.3); c.

costituiscono una delimitazione tra la carreggiata e le aree contigue di circolazione che non formano una intersezione con la carreggiata (art. 1 cpv. 8 e
art. 15 cpv. 3 ONC).

3 Linee di guida non devono essere apposte alle intersezioni dove si applica la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr.)

Art. 77

Passaggi pedonali

1 I passaggi pedonali sono demarcati da una serie di strisce gialle, eventualmente
bianche, sul lastricato, parallele al bordo della carreggiata (6.17).156 2 Prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della carreggiata, a distanza di 50-100 cm, una linea vietante l'arresto (gialla, continua; 6.18),
della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l'arresto volontario sulla carreggiata e sul
marciapiede adiacente. Nelle strade a senso unico la linea vietante l'arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle
intersezioni, ove sono indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree
di parcheggio e arresto prima di un passaggio pedonale.157 154

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

155

Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

156

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

157

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

Circolazione stradale 46

741.21

3 Le corsie pedonali (art. 41 cpv. 3 ONC) sono delimitate sulla carreggiata da linee
gialle continue; la superficie di queste corsie è tratteggiata con linee oblique (6.19).


Art. 78

Superfici vietate al traffico Le superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate e bordate; 6.20) servono alla
guida ottica del traffico ed alla sua canalizzazione; non devono essere percorse dai
veicoli.


Art. 79

Demarcazioni per i veicoli fermi 1 I posti di parcheggio sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari
da linee blu o gialle, continue. I posti nelle «zone blu» sono delimitati da linee blu. I
posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle.
Dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente
entro i limiti di queste aree. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente
dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati; per la
segnaletica è applicabile l'articolo 48 capoverso 11.158 1bis Laddove sono esclusi malintesi in merito all'ordine di parcheggio, i posti di parcheggio blu o gialli possono essere delimitati da una demarcazione parziale, i posti
di parcheggio bianchi possono essere delimitati da una demarcazione parziale o da
un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata.159 2 L'inizio e la fine di una «zona blu» possono essere indicati per mezzo di una doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova dal lato interno della
zona. 160

3 Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei bus
pubblici del servizio di linea. Su queste aree, i conducenti possono fermarsi soltanto
per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere, purché i bus pubblici del servizio di linea non siano ostacolati (art. 18 cpv. 3 ONC).

4 Le linee ai bordi della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in
cui è vietato il parcheggio (gialle con due diagonali che s'incrociano; 6.23) vietano
di parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui
è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa),
l'arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati.

5 ...161

6 Le linee (gialle, continue; 6.25) dipinte sul bordo della carreggiata vietano l'arresto
volontario nel posto indicato.

158

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

159

Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

161

Abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Vedi anche le disp. fin. di detta
modificazione alla fine del presente testo.

Segnaletica stradale - O 47

741.21

Capitolo 10: Cantieri, dispositivi di guida, barriere

Art. 80


162

Demarcazioni dei cantieri 1 I cantieri situati sulla carreggiata o nelle sue vicinanze immediate sono annunciati
con il segnale «Lavori» (1.14); questo segnale è ripetuto presso il cantiere stesso.

2 Se un cantiere non costituisce un ostacolo oppure se la larghezza dell'ostacolo è di
al massimo 0,5 m sulla carreggiata, per migliorare la guida ottica, è permesso adoperare dispositivi a strisce rosse e bianche (come barriere di sicurezza, fusti) oppure
coni dipinti in rosso e bianco oppure arancione.

3 Se un cantiere costituisce un ostacolo sulla carreggiata più largo di 0,5 m, devono
essere adoperati sbarramenti dipinti a strisce rosse e bianche (come assicelle, elementi tubolari, griglie allungabili a forbice oppure altri dispositivi stabili).

4 Le palette a due facce utilizzate per regolare la circolazione dove la carreggiata si
restringe, presentano sulla faccia indicante la fermata obbligatoria, il segnale
«Divieto di accesso» (2.02), e, sull'altra, indicante la via libera, un disco verde con
un bordo bianco.

5 Il DATEC emana istruzioni sulla collocazione di segnaletica, demarcazioni, sbarramenti, altri dispositivi e sul loro aspetto nonché sull'illuminazione dei cantieri.


Art. 81

Misure da prendersi dagli imprenditori 1 L'autorità rilascia direttive agli imprenditori per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l'esecuzione.

2 Presso i cantieri, gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico
(ad es. divieti di circolazione, limitazioni della velocità, deviazioni) soltanto se l'autorità ha dato la sua autorizzazione e se una decisione formale è stata presa (art. 107
cpv. 1).

3 L'articolo 54 capoverso 7 è applicabile per annunciare deviazioni.

4 Presso i cantieri sui quali il lavoro è interrotto per un periodo di tempo assai lungo,
i segnali sono ricoperti o tolti se non sono necessari durante l'interruzione del lavoro.


Art. 82

Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale 1 I dispositivi di delimitazione rendono più chiaro il tracciato della strada e segnalano gli ostacoli permanenti situati a meno di 1 m dal bordo della carreggiata. Quando il tracciato di una strada è facilmente riconoscibile, non deve essere segnalato
lateralmente.

2 I dispositivi di delimitazione sono contrassegnati nel modo seguente:163 162

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

163

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

Circolazione stradale 48

741.21

a.

le superfici frontali degli ostacoli (ad es. gli angoli sporgenti delle case, le
entrate delle gallerie) sono demarcate con strisce nere e bianche tracciate
obliquamente rispetto alla carreggiata; b.164 le superfici laterali (ad es. i muri laterali, i bordi dei marciapiedi, le pareti delle gallerie) sono contrassegnate con strisce verticali nere e bianche o con
una striscia verticale a campi alternati; le frecce direttrici presentano punte di
frecce bianche su fondo nero; c.

i pilastri, i paletti, gli alberi ecc. sono dipinti con strisce orizzontali nere e
bianche;

d.

gli ostacoli al di sopra della carreggiata sono demarcati con strisce verticali
nere e bianche.

3 Se i bordi della carreggiata sono segnalati su tutta la lunghezza con catarifrangenti,
la colonnetta direttrice destra reca un catarifrangente bianco rettangolare, disposto in
modo verticale (6.30), quella sinistra due catarifrangenti rotondi di colore bianco,
disposti uno sopra l'altro (6.31). Su strade suddivise per direzione di marcia e su
strade senza traffico in senso inverso, un'eventuale colonnetta direttrice sinistra reca
un catarifrangente bianco verticale.165 4 Le colonnette delle isole spartitraffico sono munite di strisce orizzontali o verticali
bianche e nere oppure gialle e nere.166 5 La suddivisione delle carreggiate su autostrade o semiautostrade può essere effettuata mediante spartitraffico.167 6 Il DATEC emana istruzioni su tipo, aspetto e disposizione di impianti di direzione.168

Art. 83

Barriere

1 Dove la circolazione deve essere temporaneamente vietata, possono essere istallate
delle barriere (ad es. ai passaggi a livello, ai posti di dogana, agli aeroporti).
L'aspetto di queste barriere è regolato dalle disposizioni relative alle barriere delle
ferrovie federali (art. 93 cpv. 1).

2 Quando gli utenti della strada devono aprire loro stessi una barriera, sono tenuti a
richiuderla.

3 Nei luoghi dove lo sbarramento è di breve durata e la circolazione poco importante,
possono essere adoperati catene, corde e altri simili dispositivi; sono rigati in rosso e
bianco o contrassegnati da banderuole triangolari rosse e bianche.

164

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

165

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998
(RU 1998 1440).

166

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

167

Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

168

Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 49

741.21

Capitolo 11: Autostrade e semiautostrade

Art. 84

Principi

1 Sulle autostrade e semiautostrade, i cartelli che indicano la direzione hanno un
fondo verde con iscrizioni bianche; per contro, i cartelli o i campi figuranti sui cartelli che indicano destinazioni accessibili tramite altre strade hanno un fondo blu con
iscrizioni bianche.

2 Sui cartelli di direzione nonché sui segnali collocati prima di un'istallazione annessa o di un luogo pericoloso, le distanze sono indicate in metri, salvo sul «Cartello
delle distanze in chilometri» (4.65).

3 Un breve tronco di una strada principale costruito come una semiautostrada è segnalato di regola come una strada principale (art. 37).

4 Un breve tronco costruito come una semiautostrada tra un tronco di autostrada e un
tronco di strada principale è segnalato di regola come una semiautostrada (art. 45
cpv. 1). La riunione di una autostrada o di una semiautostrada con un breve tronco di
un'altra autostrada o semiautostrada è segnalata come raccordo (art. 86) e non come
ramificazione (art. 87).


Art. 85

Collocamento dei segnali «Autostrada» e «semiautostrada» 1 I segnali «Autostrada» (4.01) e «semiautostrada» (4.03) sono collocati all'inizio
delle corsie di accesso alle autostrade e semiautostrade, i segnali «Fine dell'autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada» (4.04) alle corsie d'uscita, poco prima di
passare nella rete stradale ordinaria.

2 I segnali «Autostrada» e «Semiautostrada» sono collocati anche per segnalare il
passaggio da una semiautostrada a una autostrada o viceversa; per contro, non sono
collocati sui tratti di raccordo tra due autostrade o due semiautostrade.


Art. 86

Indicazione della direzione nei pressi dei raccordi 1 Sono considerati raccordi i punti in cui le corsie d'accesso e di uscita incontrano le
corsie di una autostrada o di una semiautostrada. Essi portano il nome di una località
vicina e, se si tratta di una città, l'indicazione eventuale del quartiere. Può essere indicata una sola località.

2 Nei pressi dei raccordi sono collocati: a.

un «Cartello preannunciante il prossimo raccordo» (4.60), 1000 metri prima
dell'inizio della corsia di decelerazione (art. 90 cpv. 2); b.

un «Indicatore di direzione avanzato ai raccordi» (4.61), 500 metri prima
dell'inizio della corsia di decelerazione; c.

un «Indicatore di direzione ai raccordi» (4.62) all'inizio della corsia di
decelerazione;

d.

un «Indicatore d'uscita» (4.63) al vertice dell'angolo formato dal raccordo.

Circolazione stradale 50

741.21

3 Il «Cartello preannunciante il prossimo raccordo» reca la denominazione del relativo raccordo.

4 L'«Indicatore di direzione avanzato ai raccordi» reca sulla parte superiore del cartello il nome del raccordo che segue dopo la prossima uscita e, sulla parte inferiore, i
nomi che figurano sull'«Indicatore di direzione ai raccordi». Nelle località di frontiera, è indicato un centro di destinazione, situato in territorio estero, al posto del
nome del raccordo che segue dopo la prossima uscita. Se dopo il raccordo vi è una
ramificazione (art. 87 cpv. 1), bisogna indicare nella parte superiore del cartello i
prossimi centri di destinazione di prima importanza (art. 49 cpv. 4) che possono
essere raggiunti da entrambe le ramificazioni stradali.

5 L'«Indicatore di direzione ai raccordi», reca il nome del raccordo e, al massimo,
quello di due località importanti accessibili mediante questo raccordo; di regola, una
località è menzionata unicamente al raccordo più vicino ad essa.

6 Se lo spazio disponibile non basta, l'«Indicatore d'uscita» può essere sostituito da
un «Cartello di biforcazione» (4.64), collocato al di sopra della carreggiata, il quale
indica i centri di destinazione che si possono raggiungere proseguendo diritto; sopra
la corsia di uscita, può essere sostituito da un «Cartello di preselezione collocato al
di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» (4.69).

7 Ai raccordi è collocato il «Cartello delle distanze in chilometri» (4.65) 500 metri
dopo la fine della corsia di accelerazione (art. 90 cpv. 2); questo cartello non è
necessario dove i raccordi si ripetono a brevi intervalli. Il cartello menziona al massimo cinque centri di destinazione, indicati dal basso all'alto nell'ordine in cui si presentano. Il centro di destinazione più lontano è in alto, il centro di destinazione più
vicino in basso; i centri di destinazione raggiungibili attraverso differenti autostrade
o semiautostrade, sono raggruppati in modo adeguato.


Art. 87

Indicazione della direzione nei pressi delle ramificazioni 1 Nei pressi delle ramificazioni di autostrade e semiautostrade sono collocati: a.

un «Cartello di ramificazione» (4.66), 1500 metri prima del punto dove il
numero delle corsie aumenta; b.

un cartello «Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni»
(4.67), 1000 metri prima del luogo dove il numero delle corsie aumenta; c.

un cartello «Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni»
(4.68), 500 metri prima del luogo dove il numero delle corsie aumenta; d.169 un «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» (4.69), nel luogo dove il numero delle corsie aumenta; se
la distanza fino al vertice dell'angolo formato dalla ramificazione è superiore
a 200 metri, il cartello sarà ripetuto al vertice di questo angolo; se la distanza
è inferiore a 200 metri, è sostituito, al vertice dell'angolo, da un «Cartello di
biforcazione» (4.64); sui tratti con un sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (2.65) occorre, nel segnale 4.69, rinunciare alla
freccia verso il basso; 169

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 51

741.21

e.

un «Cartello delle distanze in chilometri» (4.65) 500 metri dopo la ramificazione, su entrambi i tronchi.

2 Il nome e il tipo della ramificazione possono essere indicati, se necessario, su una
tavola complementare collocata sotto il «Cartello di ramificazione».170 3 Il cartello «Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» designa i prossimi centri di destinazione di prima importanza (art. 49 cpv. 4) che possono
essere raggiunti da ognuno dei due rami. Se necessario, sarà sostituito dal «Cartello
di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada».

4 Il cartello «Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» designa i
prossimi centri di destinazione di prima importanza, eventualmente altri centri di
destinazione di seconda importanza e se possibile i nomi dei prossimi raccordi trovantisi sui due rami. Il cartello può essere sostituito, se necessario, dal «Cartello di
preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada».

5 Se il numero delle corsie non aumenta prima di una ramificazione, la distanza alla
quale devono essere collocati i cartelli è misurata a partire da un posto situato 200 m
prima del punto di inserzione formato dal prolungamento delle linee di margine
delimitanti il triangolo di ramificazione (naso geometrico).


Art. 88

Segnali di precedenza 1 Il segnale «Dare precedenza» (3.02) è collocato sulla corsia di accesso immediatamente al punto d'entrata nell'autostrada o semiautostrada. Non bisogna tracciare una
linea di attesa (6.13).

2 Sulle semiautostrade, le corsie di accesso che si immettono da sinistra sono sempre
annunciate dal segnale «Entrata da sinistra» (3.08); per contro, le corsie di accesso
che si immettono da destra sono segnalate sulle autostrade e semiautostrade soltanto
in casi speciali, se necessario con il segnale «Entrata da destra» (3.07).


Art. 89

Indicazioni diverse

1 Sulle autostrade e semiautostrade, bisogna annunciare le aree di parcheggio, i distributori di carburante, e altre istallazioni annesse (per es. ristoranti, posti d'informazione) con i segnali corrispondenti soltanto se è possibile accedere all'istallazione o
all'esercizio dall'autostrada o dalla semiautostrada. Se necessario, tali segnali sono
collocati nei luoghi seguenti: a.

2000-1000 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione (art. 90 cpv.
2), con l'indicazione della distanza; b.

500 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione, con l'indicazione
della distanza;

c.

all'inizio della corsia di decelerazione; 170

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 52

741.21

d.

al vertice dell'angolo formato dalla carreggiata con la corsia d'accesso alle
istallazioni annesse.

2 Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77), con le frecce appropriate è collocato: a.

dove il numero delle corsie aumenta o diminuisce; b.

dove la circolazione viene diretta, oltre lo spartitraffico, sulla carreggiata che
serve al traffico in senso inverso; c.

per confermare, se necessario, il numero di corsie.

3 Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) è collocato sulle
strade e semiautostrade solamente: a.

dove cambia la gamma di frequenza; b.

dopo corsie d'accesso importanti e prima di gallerie relativamente lunghe; c.

in prossimità del confine nazionale.171 4 Per annunciare il prossimo telefono di soccorso, la «Tavola indicante un telefono di
soccorso» (4.70) è collocata a intervalli di 50 m ai dispositivi di delimitazione del
tracciato stradale o su di essi.

5 Per annunciare centri di polizia, è collocato a 700-800 metri prima della corsia di
accesso o prima della corrispondente uscita, il «Cartello indicante un centro di polizia» (4.71), con indicazione della distanza. La parola «Polizia» può essere ripetuta
sui cartelli indicanti la direzione, sotto le altre iscrizioni, in caratteri di color nero su
fondo bianco.

6 Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocate a intervalli regolari
tavole indicanti i chilometri. Il numero è scritto in nero su fondo bianco.

7 Per annunciare il successivo posto di rifornimento, la tavola complementare «Successivo posto di rifornimento» (5.17) può essere collocata sotto le tavole di indicazione previste nel capoverso 1 lettere a e b.172 8 Indicazioni complementari (come l'annuncio di un ospedale, un centro città, una
stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto) nonché premesse affinché
esse possano figurare sui segnali di indicazione di direzione sono definite nelle istruzioni dell'Ufficio federale.173 9 Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocate tavole recanti informazioni sul traffico, l'instradamento a grande raggio e lo stato delle strade, nella misura
richiesta dalla sicurezza della circolazione o dalla protezione ambientale.174 171

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

172

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

173

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

174

Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 53

741.21


Art. 90

Demarcazioni

1 Le corsie delle autostrade e semiautostrade sono demarcate senza interruzione
(art. 74 cpv. 1). Esse sono separate dalla corsia di emergenza o dal bordo della carreggiata con una linea di margine (art. 76 cpv. 1).

2 Ai raccordi e ai prolungamenti delle corsie di accesso e d'uscita di istallazioni annesse, vanno demarcate corsie di accelerazione o decelerazione separandole in particolare dalle corsie di circolazione mediante una linea doppia. Le corsie di accelerazione sono corsie che facilitano l'inserimento dei veicoli nel traffico delle autostrade
e semiautostrade; le corsie di decelerazione sono corsie che servono a mettersi in
preselezione per lasciare l'autostrada o la semiautostrada.

3 Sulle corsie di accesso, la corsia di emergenza può essere contrassegnata a tratti
bianchi obliqui.

4 All'inizio delle corsie d'accesso e d'uscita di autostrade, semiautostrade e installazioni annesse, la direzione da prendere è precisata da frecce bianche sulla carreggiata.175

Art. 91


176

Capitolo 12: Passaggi a livello

Art. 92

Presegnali

1 Per annunciare i passaggi a livello (art. 93), sono adoperati i seguenti presegnali: a.

il segnale «Barriere» (1.15) prima dei passaggi a livello muniti di barriere o
di semibarriere;

b.

il segnale «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) prima dei passaggi a
livello muniti di luci lampeggianti o di una croce di Sant'Andrea; c.

le «Tavole indicatrici di distanza» (1.17) secondo l'articolo 10 capoversi 1
e 3.

2 Quando i passaggi a livello sono muniti di luci lampeggianti, è aggiunta ai segnali
«Barriere» e «Passaggio a livello senza barriere» la tavola complementare «Luce
lampeggiante» (5.12).

3 I presegnali non sono necessari all'interno delle località, sulle strade campestri e
sulle strade pedonali nonché sulle vie di accesso private.


Art. 93

Segnali ai passaggi a livello 1 Per segnalare i passaggi a livello, sono adoperate barriere o semibarriere a strisce
rosse e bianche, segnali a luci lampeggianti (3.20; 3.21), croci di Sant'Andrea (3.22175

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

176

Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 54

741.21

3.25), segnali acustici e segnali luminosi (art. 68-71). L'aspetto e il collocamento
dei segnali sono retti dalla legislazione sulle ferrovie, eccetto per quanto riguarda i
segnali luminosi.

2 Il segnale a luci lampeggianti si compone di un triangolo di color nero con bordo
rosso munito di due luci rosse lampeggianti alternativamente, messe l'una di fianco
all'altra («Luci lampeggianti alternativamente» 3.20) oppure, eccezionalmente, di
una luce rossa lampeggiante («Luce lampeggiante semplice» 3.21).

3 Le barriere o semibarriere chiuse o che stanno chiudendosi, le luci lampeggianti
rosse nonché i segnali acustici significano «Fermata».

4 La «Croce di Sant'Andrea semplice» (3.22) serve ad indicare i passaggi a livello di
linee ferroviarie a binario semplice, la «Croce di Sant'Andrea doppia» (3.23) i passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari. Le croci di Sant'Andrea sono di color
bianco con bordo rosso; possono anche essere collocate verticalmente (3.24; 3.25).

5 Se la croce di Sant'Andrea non è munita di una luce lampeggiante, l'utente della
strada deve accertarsi lui stesso che nessun veicolo ferroviario stia avvicinandosi e
che il passaggio a livello sia libero.

6 Quando un passaggio a livello si trova in una intersezione dove la circolazione è
regolata da segnali luminosi (art. 68-71), l'istallazione può essere concepita in modo
da regolare pure la circolazione ferroviaria.

7 Se è aggiunta una tavola complementare con l'iscrizione «Passaggio privato» il
passaggio a livello può essere utilizzato soltanto dai vicini o dalle persone strettamente autorizzate (art. 17).


Art. 94


177

Capitolo 13: pubblicità stradale

Art. 95

Concetti

1 È considerata pubblicità stradale ogni istallazione e annuncio collocati ai bordi
della strada pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma (ad es.
mediante scritte, forme, colore, luce, suono).

2 La pubblicità stradale è collocata ai bordi delle strade pubbliche in modo da essere
percepita dai conducenti.

3 La pubblicità stradale può essere costituita da pubblicità per terzi, pubblicità per
conto proprio o insegne di ditte.

4 La pubblicità per terzi è fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee, e simili, non aventi alcun rapporto di luogo con il collocamento della pubblicità stessa.

177 Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 55

741.21

5 La pubblicità per conto proprio è fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee e simili che hanno un rapporto di luogo con il
collocamento della pubblicità stessa.

6 Le insegne di ditte consistono nel nome dell'azienda, in una o più indicazioni del
ramo d'attività (ad es. «Materiale da costruzione», «Macelleria», «Caffé», «Ristorante») ed eventualmente in un emblema della ditta; esse sono collocate sull'edificio
stesso della ditta o nelle vicinanze immediate.178 7 Esiste un rapporto di luogo tra le ditte, le aziende, i prodotti, le prestazioni di servizio, le manifestazioni, le idee, e simili con l'ubicazione della pubblicità se
quest'ultima è collocata sull'edificio stesso o nelle vicinanze immediate (ad es. piazzale antistante, area dell'azienda, giardino).


Art. 96

Principi

1 È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni oppure diminuirne l'efficacia a
causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr). È specialmente vietata la pubblicità stradale: a.

in prossimità di dossi e di passaggi a livello nonché in vicinanza di curve
senza visibilità, di intersezioni e di passaggi stretti; b.

all'entrata dei ponti e delle gallerie, sui ponti e nelle gallerie, nonché nei
sottopassaggi;

c.

se è collocata nel profilo della sagoma limite della carreggiata o se è d'ostacolo ai pedoni sul marciapiede; d.

sui montanti dei segnali; sui segnali stessi o nelle loro vicinanze immediate;
sulle strade che conducono ai passi, la pubblicità per terzi è permessa sotto il
cartello d'indicazione «Telefono» (4.81) se la sua superficie non costituisce
più di un terzo di quella del segnale; e.179 se è retroriflettente, fluorescente o luminescente; f.

se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili; g.

se è mobile o proiettata su una superficie; h.

se, a causa della sua illuminazione, compromette pericolosamente la possibilità di percepire i pedoni.

2 Le iscrizioni pubblicitarie sono vietate sulla carreggiata e sul marciapiede.

3 La pubblicità stradale non può essere collocata su strisce tese al di sopra della carreggiata.

4 La pubblicità stradale non deve susseguirsi a breve distanza, né ripetersi per guidare verso una determinata destinazione (pubblicità a catena). La pubblicità che 178

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

179

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 56

741.21

annuncia una destinazione discosta dalla strada o una destinazione troppo lontana è
vietata.

5 La pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure deve dare
esageratamente all'occhio. La pubblicità stradale applicata su montanti propri può
misurare 7 m2 al massimo; è eccettuata la pubblicità stradale temporanea quale la
pubblicità di costruzione (pubblicità che informa durante il periodo dei lavori in merito alla costruzione stessa e sulle ditte che vi partecipano), come anche la pubblicità
annunciante manifestazioni. La grandezza e la disposizione della pubblicità stradale
(iscrizioni ed emblemi), collocata su facciate, su edifici o su altre costruzioni, deve
essere giustamente proporzionata alle dimensioni e all'aspetto della facciata o della
costruzione. Il DATEC fissa la grandezza permessa della pubblicità stradale; al
riguardo, terrà conto delle dimensioni dell'edificio o della costruzione nonché della
distanza che la separa dal bordo della carreggiata.

6 Per evitare un accumularsi di pubblicità stradale collocata in vicinanza di centri
d'acquisto, di grattacieli, ecc., dovrebbe essere riunita in maniera adatta (ad es. designazione del centro, scelta di un emblema o un montante per pubblicità collettiva
ubicato discosto dalla carreggiata).

7 Il DATEC emana istruzioni concernenti la pubblicità stradale collocata in vicinanza dei distributori di carburante. Per quel che concerne la pubblicità stradale
collocata in vicinanza dei distributori di carburante o d'altre istallazioni annesse
sulle autostrade e semiautostrade, valgono le esigenze fissate dal Dipartimento federale dell'ambiente dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni180 181 in virtù
della legislazione sulle strade nazionali.

8 All'interno delle località, l'autorità cantonale competente in materia di pubblicità
stradale può accordare deroghe al capoverso 1 lettera g e, nel caso di manifestazioni
speciali, deroghe ai capoversi 3 e 4; essa può delegare questa competenza ai Comuni,
nella misura in cui le deroghe concernono centri commerciali situati nelle località.


Art. 97

Norme supplementari applicabili nelle località 1 All'interno delle località, la pubblicità stradale può essere luminosa o illuminata.

2 All'interno delle località, la pubblicità stradale collocata su montanti propri deve
trovarsi almeno a 3 metri dal bordo della carreggiata: per le insegne di ditte che sono
applicate su montanti propri, basta una distanza di 0,5 metri.


Art. 98

Norme supplementari applicabili fuori delle località 1 Fuori delle località, la pubblicità per terzi è vietata.

2 Fuori delle località, la pubblicità per conto proprio è permessa se non è luminosa o
illuminata.

180 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

181

Trasferimento della competenza dal DFI al DFTCE giusta l'art. 2 lett. d dell'O
del 16 feb. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1055). Di tale modificazione è
tenuto conto in tutto il presente testo.

Segnaletica stradale - O 57

741.21

3 Fuori delle località, le insegne di ditte sono permesse anche se luminose o illuminate.

4 Fuori delle località, è permessa per ogni facciata e ogni azienda una sola pubblicità
per conto proprio o una sola insegna di ditta.

5 Fuori delle località, la pubblicità per conto proprio, e le insegne di ditte collocate
su montanti propri, devono distare almeno 3 m dalla carreggiata.


Art. 99

Norme supplementari applicabili nei pressi delle autostrade
e semiautostrade

1 La pubblicità stradale è vietata nei pressi delle autostrade e semiautostrade. Sono
eccettuate le insegne di ditte, che possono essere luminose o illuminate; una impresa
ha diritto a una sola insegna per ogni senso di circolazione.

2 Le insegne di ditte collocate su montanti propri devono trovarsi ad almeno 10 m
dal bordo esterno della corsia di emergenza.


Art. 100

Necessità del permesso; diritto cantonale complementare 1 Il permesso dell'autorità competente ai sensi del diritto cantonale è necessario per
il collocamento e la modifica della pubblicità stradale.

2 Sono riservate le prescrizioni cantonali complementari sulla pubblicità stradale, in
particolare le prescrizioni relative alla protezione dei luoghi e del paesaggio e alla
procedura relativa ai permessi in questione.

Capitolo 14: Esigenze generali in materia di segnaletica stradale

Art. 101

Principi

1 I segnali e le demarcazioni non previsti nella presente ordinanza non sono ammessi; sono riservati i segnali e le demarcazioni autorizzati dal DATEC (art. 54 cpv. 9,
art. 61, art. 115).

2 I segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è ordinato
dall'autorità; occorre seguire la procedura secondo l'articolo 107.182 3 I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità;
non devono però mancare dove sono indispensabili. Devono essere disposti in maniera uniforme, particolarmente lungo una stessa arteria stradale.

4 I segnali valgono per tutta la carreggiata, purché non risulti senza ambiguità che
sono valevoli soltanto per singole corsie o aree di circolazione speciali, per il loro
collocamento al di sopra della carreggiata o in ragione di singole disposizioni (ad es.
art. 59).

5 I segnali non devono seguirsi a poca distanza l'uno dall'altro.

182

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 58

741.21

6 Allo stesso montante possono essere applicati due segnali, in casi eccezionali o
impellenti tre; questa disposizione non vale per gli indicatori di direzione. Di regola,
sono applicati dall'alto verso il basso: segnali di pericolo, segnali di prescrizione o di
precedenza, segnali di indicazione.183 7 I segnali possono figurare su una tavola rettangolare bianca: a.

se sono collocati al di sopra della carreggiata o di singole corsie; b.

nelle località, se sono necessarie informazioni complementari; c.

fuori delle località, su strade secondarie (art. 22 cpv. 4) se sono necessarie
informazioni complementari.

Le informazioni complementari (ad es. una iscrizione, una freccia, un simbolo) sono
di colore nero e figurano sul cartello rettangolare bianco al di sotto del segnale rappresentato.

8 I segnali gialli e neri, eccetto il segnale «Strada principale» (3.03) e «Fine della
strada principale» (3.04), sono rivolti soltanto agli utenti della strada militari. I segnali hanno un fondo giallo; il bordo, l'iscrizione e il simbolo sono di color nero. Le
disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr) sono applicabili.

9 Gli indicatori di direzione bianchi e arancioni indicano l'ubicazione di centri di
formazione, posti sanitari di soccorso e rifugi pubblici della protezione civile di
relativa grande capienza, difficili da reperire senza speciale indicazione. Gli indicatori di direzione hanno un fondo bianco; il bordo è arancione e l'iscrizione nera; alla
base dell'indicatore di direzione può figurare il contrassegno internazionale della
protezione civile. Sono applicabili le disposizioni relative alla protezione dei segnali
(art. 98 LCStr).184


Art. 102

Aspetto dei segnali

1 Le dimensioni dei segnali sono fissate nell'allegato 1.

2 Il formato grande è riservato alle autostrade; per le semiautostrade e le strade con
costruzione simile, si adopera il formato grande o il formato intermedio; per le strade
principali e le strade secondarie il formato normale. Il piccolo formato può essere
adoperato sulle strade campestri, alle uscite ecc. nonché nelle località e al fine di
ripetere uno stesso segnale (art. 64 cpv. 3).185 Su strade strette nelle località può
essere collocato, in formato piccolo, il segnale «Fine della strada principale»
(3.04).186

3 Dove il posto per le dimensioni previste non è sufficiente (ad es. nelle gallerie),
possono essere collocati segnali di formato ridotto.

4 Di notte, i segnali devono essere illuminati o retroriflettenti; fanno eccezione i
segnali collocati su strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) e i segnali per i 183

Introdotto dal n. IV dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

184

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

185

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

186

Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 59

741.21

veicoli fermi. I segnali di zona (art. 2a) devono, di notte, essere sempre illuminati o
retroriflettenti.187


Art. 103

Ubicazione dei segnali 1 I segnali sono collocati sul bordo destro della strada. Possono essere ripetuti sul
lato sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra. I segnali di cessazione sulle strade
secondarie possono essere collocati unicamente a sinistra, sulla parte posteriore del
segnale contrario.188

2 I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per tempo e che non siano
coperti da ostacoli. I segnali non illuminati (art. 102 cpv. 4) devono poter essere raggiunti dalla luce dei veicoli.

3 Il bordo inferiore dei segnali deve trovarsi a una distanza di 60 cm fino a 2,50 m
dal punto più alto della carreggiata; questa distanza è di almeno 1,50 m nel caso di
autostrade e semiautostrade e di almeno 4,50 m se i segnali sono sospesi al di sopra
della carreggiata. Per segnalazioni temporanee o in caso di urgenti necessità, il bordo
inferiore dei segnali può trovarsi più in basso.

4 I segnali non devono sporgere nella sagoma limite della carreggiata. La distanza tra
il bordo della carreggiata e la parte del segnale più vicino ad essa è di 30 cm fino a
2 m, nelle località, e di 50 cm fino a 2 m fuori delle località; sulle autostrade e semiautostrade, non deve essere inferiore allo spazio libero laterale previsto dai piani di
costruzione. La distanza tra il margine della carreggiata e la parte del segnale più
vicina ad essa è di 30 cm fino a 2 m, nelle località, e di 50 cm fino a 2 m fuori delle
località, in casi speciali al massimo 3.50 m; sulle autostrade e semiautostrade non
deve essere inferiore allo spazio libero laterale previsto dai piani di costruzione.189

Art. 104

Competenze

1 L'autorità è competente per collocare o togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l'obbligo degli utenti della strada di segnalare gli ostacoli da loro cagionati sulla
carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC) e la competenza della polizia di
collocare i segnali necessari nella misura in cui ha il diritto di ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr).190 2 I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma
devono esercitare la sorveglianza.

3 Per collocare, togliere o modificare segnali e demarcazioni sulle strade nazionali di
1a e 2a classe, è necessario il permesso dell'Ufficio federale; fanno eccezione i
segnali e le demarcazioni in relazione alla costruzione e alla manutenzione che non
valgono oltre un anno e che possono essere collocati dall'autorità conformemente 187

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

188

Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

189

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

190

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

Circolazione stradale 60

741.21

alle istruzioni emanate dal DATEC. L'articolo 110 capoverso 2 si applica quando si
tratta di regolamentazioni del traffico.191 4 Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica sulle proprie strade e fondi,
segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1) nonché curare la segnaletica relativa a
regolamentazioni militari del traffico.192 5 Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente
alle direttive dell'autorità: a.

i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio»
(4.17), che può portare il nome dell'azienda, ma non deve contenere pubblicità stradale (art. 96 cpv. 1 lett. d); b.

i proprietari di strade, vie o piazze private: i segnali indicanti un divieto o
una restrizione di circolare per proteggere i loro fondi (art. 113 cpv. 3); c.

gli imprenditori: i segnali necessari nei pressi dei cantieri (art. 80 e 81).

6 L'autorità sente il parere dell'autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell'amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere segnali stradali annuncianti
passaggi a livello, binari di tranvie o ferrovie su strada oppure binari di raccordo.


Art. 105

Sorveglianza

1 L'autorità esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale. Essa controlla
anche i segnali collocati dai Comuni, dalle organizzazioni o dai privati giusta l'articolo 104 capoversi 2 e 5 e l'articolo 115 capoverso 3.

2 L'autorità fa togliere i segnali inutili e sostituire quelli danneggiati e provvede a far
rinnovare per tempo le demarcazioni. I segnali collocati senza permesso sono tolti a
spese di chi è responsabile.

3 ...193


Art. 106


194

Opposizioni e ricorsi 1 L'opposizione è ammessa: a.

contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni,
segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari; b.

contro segnali che, giusta l'articolo 107 capoversi 1, 3 e 4, non devono
essere né decisi né pubblicati nonché contro demarcazioni nella misura in cui
è censurata la violazione delle premesse giuridiche del loro collocamento.

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

192

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992
(RU 1992 514).

193

Abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

194

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992
(RU 1992 514).

Segnaletica stradale - O 61

741.21

L'opposizione è esclusa contro segnali e demarcazioni il cui collocamento è
stato ordinato o autorizzato dalla Confederazione (art. 104 cpv. 3 e 4; art. 23
cpv. 2 SDR in relazione con l'art. 19 cpv. 1 lett. g e h).

2 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza può essere inoltrato ricorso a norma
delle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria federale.195 Capitolo 15: Regolamentazioni e restrizioni del traffico

Art. 107

Principi

1 L'autorità o l'Ufficio federale deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi
giuridici, le regolamentazioni locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr) che sono
indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di
prescrizione.196 Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva. Sono salvi i capoversi 2, 3 e 4.197 2 Se la sicurezza stradale lo esige, l'autorità o l'Ufficio federale può collocare prima
della pubblicazione della decisione, per 60 giorni al massimo, segnali indicanti
regolamentazioni locali del traffico giusta il capoverso 1.198 2bis Regolamentazioni locali del traffico introdotte a titolo sperimentale possono
essere ordinate per un anno al massimo.199 3 Per collocare le demarcazioni e i segnali seguenti non sono necessarie né decisioni
né pubblicazioni:

a.200 «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1);

b.

«Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque»
(2.11);

c.

«Altezza massima» (2.19); d.

«Velocità massima» (2.30) che indica la limitazione generale di velocità sulle
semiautostrade;

e.

«Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1); f.

«Fermata al posto di dogana» (2.51); g.

«Polizia» (2.52);

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

196 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

197

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992
(RU 1992 514).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

199

Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

200

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 62

741.21

h.

«Strada principale» (3.03); i.

«Autostrada» (4.01); k.

«Semiautostrada» (4.03); l.

...201

m.

segnali luminosi;

n.

segnali non menzionati al capoverso 1; o.202 «Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali elencate nell'allegato 2 lettera C dell'ordinanza del 6 giugno 1983203 concernente le strade di grande
transito.204

4 Le misure temporanee prese dalla polizia (art. 3 cpv. 6 LCStr), quando devono
esser valide per più di 8 giorni, vanno approvate dall'autorità.

5 Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del
traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso
cagioni il minimo di restrizioni. Se le circostanze che hanno determinato una regolamentazione locale del traffico si modificano, l'autorità deve riesaminare il caso e,
qualora fosse necessario, abrogare la regolamentazione.

6 Se la costruzione o il rifacimento di una strada necessita di una regolamentazione
locale del traffico, della costruzione di un'isola, ecc., si interpellerà, al momento di
elaborare i piani, tanto l'autorità quanto la polizia cantonale della circolazione.

7 L'ubicazione delle fermate dei veicoli pubblici del servizio di linea deve soddisfare
alle esigenze della tecnica della circolazione e dell'esercizio. Per le ferrovie e i trolleybus, tale ubicazione è fissata al momento dell'approvazione dei piani, tenuto
conto delle proposte fatte dalla polizia cantonale della circolazione e, se si tratta di
bus, d'intesa con essa. La polizia cantonale della circolazione può delegare questa
competenza all'autorità di polizia locale.


Art. 108

Deroghe alle limitazioni generali della velocità 1 Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un
carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità o
l'Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità
(art. 4a ONC) su determinati tratti di strada.205 2 Le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte se: a.

un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti; 201

Abrogata dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

202

Introdotta dal n. II dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

203

Ora: dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

204

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

Segnaletica stradale - O 63

741.21

b.206 determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non altrimenti conseguibile;

c.

consentono di migliorare la fluidità del traffico su tratti molto frequentati; d.207 emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze inquinanti) possono essere ridotte ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente.
Occorre rispettare tuttavia il principio della proporzionalità.208 3 Il limite generale di velocità può essere aumentato, su strade ben costruite con
diritto di precedenza nelle località, se questo provvedimento permette di migliorare
la fluidità del traffico senza arrecare svantaggi alla sicurezza e all'ambiente.209 4 Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a
una perizia (art. 32 cpv. 4 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv.
2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta.210 5 Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità: a.211 sulle autostrade: per velocità inferiori a 120 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell'ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione;

b.212 sulle semiautostrade: per velocità inferiori a 100 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell'ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione;

c.213 sulle strade fuori delle località, eccettuate le semiautostrade e le autostrade: per velocità inferiori a 80 km/h, la graduazione è di 10 km/h; d.214 sulle strade all'interno delle località: 80/70/70 km/h; per velocità inferiori a 50 km/h, la graduazione è di 10 km/h; e.215 all'interno delle località con segnaletica per zone: 30 km/h giusta l'articolo 22, rispettivamente 20 km/h giusta l'articolo 22b.

206

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

208

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

209

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

211

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

212

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

213

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

214

Introdotta dal n. II dell'O del 1° ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1119).

215

Introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

Circolazione stradale 64

741.21

6 Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnaletica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per
le zone d'incontro.216

Art. 109

Designazione delle strade principali; regolamentazione
della precedenza

1 Le strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr) e i relativi numeri sono designati in
un'ordinanza speciale. «Tavolette numerate per le strade principali» (4.57) sono
collocate soltanto sulle strade principali più importanti, conformemente all'articolo 56.

2 L'autorità determina il tracciato della strada principale nelle località situate sulla
rete delle strade principali secondo l'ordinanza di cui al capoverso 1; con il consenso
dell'Ufficio federale può, nelle località di una certa importanza, designare o sopprimere altre strade principali. Il collocamento del segnale «Strada principale» (3.03)
non è oggetto né di decisione né di pubblicazione (art. 107 cpv. 3).217 3 Quando due o più strade principali si incontrano, l'autorità sopprime a favore di
una delle strade la precedenza delle altre collocando il segnale di «Stop» (3.01) o il
segnale «Dare precedenza» (3.02) oppure ordina in casi speciali la precedenza da
destra prevista dalla legge collocando il segnale «Fine della strada principale»
(3.04).218

4 Se le condizioni della strada o della circolazione lo esigono, quando strade secondarie si incontrano, l'autorità può derogare alla norma della precedenza da destra
prevista dalla legge collocando il segnale di «Stop» o «Dare precedenza», in particolare dove strade secondarie con costruzione e importanza differenti si incontrano.
L'articolo 39 si applica al collocamento del segnale «Intersezione con strada senza
precedenza» (3.05).

5 Se dopo più intersezioni munite del segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05) si presenta una intersezione dove è applicabile la precedenza da destra
prevista dalla legge, viene collocato davanti a questa intersezione il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (3.06) (art. 40 cpv. 2 lett. b).


Art. 110

Regolamentazione della circolazione sulle strade di grande traffico 1 Sono strade di grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 3 cpv. 3 LCStr) le autostrade, le semiautostrade e le strade principali.

2 L'Ufficio federale emana regolamentazioni locali del traffico nell'ambito dell'articolo 3 capoverso 4 LCStr sulle strade nazionali di 1 a e 2a classe (art. 2 cpv. 3bis 216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

217

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

218

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 65

741.21

LCStr). I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti se questi sono in relazione
con la costruzione o la manutenzione e non valgono oltre un anno.219 3 Su richiesta, il Consiglio federale può far esaminare regolamentazioni locali sul
traffico in vigore sulle strade di grande transito ed eventualmente sopprimerle.

4 I cantoni accertano quali siano i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di
grande transito per i veicoli e i trasporti speciali (art. 78-85 ONC).

5 ...220


Art. 111

Strade postali di montagna; strade appartenenti alla Confederazione 1 ...221

2 Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi
appartenenti alla Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr) sono prese dal dipartimento
federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dall'amministrazione
della strada o dei fondi. La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi.222 3 Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso
al Consiglio federale conformemente alla legge sulla procedura amministrativa.


Art. 112

Fondi appartenenti alle ferrovie I divieti di circolare ordinati sulla base della legislazione concernente la polizia delle
ferrovie possono essere annunciati mediante segnali che figurano nella presente
ordinanza. Per il collocamento dei segnali, l'impresa delle ferrovie si mette
d'accordo con l'autorità.


Art. 113

Aree di circolazione su proprietà privata 1 Sulle aree di circolazione pubbliche appartenenti a privati, l'autorità può ordinare
regolamentazioni e limitazioni del traffico dopo aver sentito il proprietario.223 2 Per assicurare la sicurezza della circolazione sulle strade pubbliche, l'autorità può
ordinare i provvedimenti che s'impongono, anche allo sbocco di strade e di vie che
servono soltanto all'uso privato.

3 Il proprietario che ha ottenuto, per proteggere la sua proprietà, un divieto o una
limitazione di circolare sulle sue strade, vie o piazzali può collocare il corrispondente segnale con la tavola complementare «Privato», «Strada privata» ecc., secondo
le direttive dell'autorità.

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

220 Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3213).

221

Abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

222 Nuovo testo giusta il n. II 21 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704).

223

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992
(RU 1992 514).

Circolazione stradale 66

741.21

4 I segnali destinati alla circolazione su fondo privato devono essere applicati in
modo tale che non si rivolgano agli utenti della strada pubblica.

Capitolo 16: Disposizioni penali e disposizioni finali

Art. 114


224

Disposizioni penali

1 È punito con l'arresto o con la multa: a.

chi colloca pubblicità stradale contrariamente alle prescrizioni; b.

chi non chiede l'autorizzazione per la regolamentazione del traffico da parte
dei pattugliatori scolastici, del personale di un'azienda o dei cadetti incaricati
di regolare la circolazione; c.

chi fabbrica, distribuisce o usa dischi di parcheggio non autorizzati.

2 L'imprenditore o la persona responsabile della segnaletica di un cantiere che viola
le disposizioni della presente ordinanza sulla segnaletica dei cantieri è punito con
l'arresto o con la multa.


Art. 115


225

Applicazione dell'ordinanza, eccezioni 1 Il DATEC può emanare istruzioni per l'esecuzione, l'aspetto e il collocamento di
segnali, demarcazioni, dispositivi di delimitazione, pubblicità, ecc., nonché dichiarare queste e altre norme tecniche giuridicamente vincolanti.

2 L'Ufficio federale può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza. In casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la modifica
di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e demarcazioni come
pure cartelli indicanti il nome dei corsi d'acqua, dei sentieri per il turismo pedestre,
ecc.

3 L'Ufficio federale può autorizzare le associazioni degli utenti della strada o altre
organizzazioni a indicare mediante cartelli il nome di corsi d'acqua, di sentieri per il
turismo pedestre, posti di campeggio, stazioni telefoniche, ecc. I cartelli possono
essere collocati soltanto secondo le direttive dell'autorità.


Art. 116

Abrogazione e modificazione del diritto precedente 1. L'ordinanza del 31 maggio 1963226 sulla segnaletica stradale è abrogata.

2. Il decreto del Consiglio federale del 2 settembre 1970227 concernente le strade di
grande transito è modificato come segue: 224

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 438).

225 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

226

[RU 1963 537, 1967 267 art. 23 cpv. 2 lett. c, 1969 811 art. 36 n. 3, 1971 1882,
1975 1216]

Segnaletica stradale - O 67

741.21

...

All. II tit. principale ...

All. II, A, nota in calce* ...

All. II, C, nota in calce* ...

3. L'ordinanza del 24 maggio 1972228 concernente il trasporto di merci pericolose su


Art. 117

Disposizioni transitorie 1 I vecchi segnali che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza sono
sostituiti non appena possibile, al più tardi entro il 1° gennaio 1985. I segnali di
«Stop» secondo il diritto precedente (3.011) sono sostituiti al più tardi entro il
1° gennaio 1985 da segnali di «Stop» ottagonali (3.01).

2 Le vecchie demarcazioni che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza
sono soppresse o adattate appena possibile, ma al più tardi entro il 1° gennaio 1983.
Le linee di delimitazione applicate secondo il vecchio diritto quali demarcazioni durevoli, che limitano la carreggiata dalle aree attigue di circolazione, sono sostituite al
più tardi entro il 1° gennaio 1985 da linee di guida ai sensi dell'articolo 76 capoverso 2 lettera c.

227

[RU 1970 1901, 1978 1701. RU 1983 678 art. 7] 228

[RU 1972 2097 2308, 1973 1279, 1974 799, 1975 1553 n. I, II cpv. 2 1628 2589,
1976 2163, 1979 1429, 1980 155 375 452 1132 1688, 1981 150 476, 1982 206 1224
1640, 1983 478 1363. RU 1985 620 art. 36 cpv. 2]

Circolazione stradale 68

741.21

3 La vecchia pubblicità stradale che non risponde più alle esigenze della presente
ordinanza è soppressa o adattata appena possibile: la pubblicità per terzi è sostituita
al più tardi entro il 1° gennaio 1983; la pubblicità per conto proprio e le insegne di
ditte entro il 1° gennaio 1985. La pubblicità applicata ai montanti degli indicatori di
direzione luminosi secondo il vecchio diritto è tolta entro il 1° gennaio 1993 al più
tardi.

4 I vecchi dischi di parcheggio che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza possono essere adoperati fino al 1° gennaio 1982.

a229 Disposizione transitoria della modificazione del 19 giugno 1995230 I segnali che non corrispondono alle esigenze della presente modificazione saranno
sostituiti, non appena possibile, ma al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

b231 Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 2002 La procedura di ricorso contro una decisione cantonale di ultima istanza sui provvedimenti della regolamentazione locale del traffico si fonda sul diritto previgente, se
la decisione impugnata è stata presa prima del 1°gennaio 2003.


Art. 118

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Disposizioni finali della modificazione del 25 gennaio 1989232 1 Segnali e demarcazioni non conformi alla presente modificazione devono essere
sostituiti il più presto possibile, ma al massimo entro il 31 dicembre 1993. Sono salvi
i capoversi 2-4.

2 La segnaletica vigente per i ciclisti deve essere sostituita entro il 31 dicembre 1998
mediante indicatori di direzione conformi all'articolo 54 capoverso 5.

3 Le demarcazioni per i conducenti dei veicoli a due ruote non conformi alla presente
modificazione devono essere sostituite entro il 31 dicembre 1990 mediante le demarcazioni di cui all'articolo 74 capoversi 5-7 4 Le croci vietanti il parcheggio (6.24) devono essere soppresse. entro il 30 giugno
1989 (art. 79 cpv. 5).

229

Introdotto dal n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41) 230

RU 1995 4425 231 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

232

RU 1989 438

Segnaletica stradale - O 69

741.21

Disposizione finale della modificazione del 20 dicembre 1989233 I segnali di velocità massima a 120 km/h sulle autostrade e a 80 km/h e oltre sulle
strade fuori delle località (eccettuate le semiautostrade), coperti dal 1° gennaio 1985
fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono tolti entro il 1° giugno 1990.

Disposizioni finali della modificazione del 7 marzo 1994234 1 Segnali e demarcazioni che non corrispondono alla presente modificazione devono
essere sostituiti il più presto possibile, salvo il capoverso 2, il più tardi però entro il
31 dicembre 1998.

2 Le «Tavolette numerate per le strade europee» (4.56) nonché le «Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade» (4.58) devono essere collocate il più tardi
entro il 31 dicembre 1996.

Disposizioni finali della modificazione del 1 aprile 1998235 1 Segnali e demarcazioni che non corrispondono alla presente modifica devono
essere sostituiti entro il 31 dicembre 2002.

2 Il disco di parcheggio che risponde al diritto vigente può essere utilizzato nelle
zone blu e rosse fino al 31 dicembre 2002.

Disposizioni finali della modificazione del 28 settembre 2001236 1 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) devono essere collocate entro il 31 dicembre 2003.

2 Le zone con limite di velocità massimo di 40 km/h secondo il diritto previgente
devono essere abrogate entro il 31 dicembre 2003 oppure sostituite con un'altra
norma del traffico.

3 Per le strade residenziali segnalate secondo il diritto previgente i segnali «Zona
d'incontro» (2.59.5) e «Fine della zona d'incontro» (2.59.6) devono essere collocati
al più tardi entro il 31 dicembre 2003.

233

RU 1990 66

234

RU 1994 1103 235

RU 1998 1440 236 RU

2001 2719

Circolazione stradale 70

741.21

Allegato 1237 Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni238 (art. 102, cpv. 1)

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

I.

Segnali di pericolo 1.

In generale
(1.01-1.16, 1.18, 1.22-1.31)
- Lunghezza del lato

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

- Larghezza del bordo 11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2.

Casi speciali
- «Tavole indicatrici di distanza» (1.17)

30 cm di larghezza e 100 cm di altezza; bordo inferiore almeno a 60 cm al di sopra del
livello della carreggiata II. Segnali di prescrizione 1.

Diametro

120 cm

90 cm

60 cm

40 cm

2.

Larghezza del bordo
- In generale

20 cm

15 cm

10 cm

6,6 cm

- Casi speciali: «Divieto di svoltare a destra» (2.42), «Divieto di svoltare a
sinistra» (2.43), «Divieto d'inversione»
(2.46)

12 cm

9 cm

6 cm

4 cm

3.

Larghezza della striscia diagonale dei
segnali 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49, 2.54,
2.57, 2.60.1

10 cm

7,5 cm

5 cm

3,3 cm

4.

Larghezza del bordo bianco dei segnali
2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60-2.64 1,8 cm

1,4 cm

0,9 cm

0,6 cm

5.

Sistema di segnali luminosi per la
chiusura temporanea delle corsie (2.65) Le istruzioni del DATEC si applicano per
quel che concerne l'aspetto e le dimensioni 6.

Segnali 2.30.1 e 2.53.1:
Altezza dei caratteri «Limite generale»
7 cm (formato normale) 7.

Segnali per zone, in particolare 2.59.1,
2.59.3 e 2.59.5
- Larghezza

50 cm risp. 70 cm*

- Altezza

70 cm risp. 50 cm*
* In casi speciali, può essere collocato il segnale formato 70/100 cm risp. 100/70 cm.

237

Aggiornato giusta il n. II delle O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1651), del 25 gen. 1989
(RU 1989 438), del 12 feb. 1992 (RU 1992 514), il n. I dell'O del 7 mar. 1994
(RU 1994 1103) e il n. II delle O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440) e del 28 set. 2001,
in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

238

Nel presente allegato sono indicate soltanto le dimensioni più importanti; per quanto
attiene ai dettagli, si rimanda alle istruzioni del DFGP.

Segnaletica stradale - O 71

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

III. Segnali di precedenza 1.

Segnali triangolari
(3.02, 3.05 à 3.08)
- Lunghezza del lato

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

- Larghezza del bordo 11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2.

Segnale di «Stop» (3.01)
- Diametro misurato tra due lati paralleli 90 cm

60 cm

50 cm

- Larghezza del bordo bianco 3,5 cm

2,5 cm

2 cm

3.

Segnali quadrati (3.03, 3.04, 3.10)
- Lunghezza del lato

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Larghezza del bordo nero dei segnali 3.03 et 3.04 4,5 cm

3,5 cm

2,5 cm

2 cm

- Larghezza del bordo bianco sul segnale 3.10

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

4.

Segnale «Lasciar passare i veicoli
provenienti in senso inverso» (3.09)
- Diametro

90 cm

60 cm

40 cm

- Larghezza del bordo 15 cm

10 cm

6,6 cm

5.

...

6.

Segnali 3.20 à 3.25 L'aspetto e le dimensioni sono rette della legislazione sulle ferrovie IV. Segnali di indicazione A. Segnali che indicano norme di comportamento e segnali di informazione

1.

Segnali quadrati (4.05, 4.06, 4.08, 4.09,
4.14, 4.17, 4.21)
- Lunghezza del lato

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Larghezza del bordo bianco 2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

2.

Segnali rettangolari (4.01-4.04239), 4.07,
4.08.1, 4.10 - 4.13, 4.15, 4.16, 4.18-4.20,
4.22, 4.23, 4.25, 4.79-4.90240)
- Larghezza

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

- Altezza

125 cm

100 cm

70 cm

50 cm

- Larghezza del bordo bianco 2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

- Lunghezza del lato del campo interno quadrato (segnali 4.07, 4.10, 4.79 - 4.90) 62 cm 50 cm

35 cm

25 cm

3.

Casi speciali
a. segnale «Stato delle strade» (4.75)
- Larghezza

170 cm

120 cm

- Altezza

240 cm

170 cm

- Larghezza del bordo bianco

2 cm

1,5 cm

239

Se i segnali «Fine dell'autostrada»(4.02) o «Fine della semiautostrada» (4.04) sono
collocati al margine dell'autostrada o della semiautostrada, la larghezza può misurare
120 cm e l'altezza 170 cm.

240

Il segnale 4.90 è di formato grande sulle autostrade e sulle semiautostrade, di formato
intermedio sulle strade principali.

Circolazione stradale 72

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

b. Segnale «Preavviso sullo stato delle strade» (4.76)
- Larghezza

200 cm

150 cm

- Altezza (quando i campi

d'informazione sono 4) 190 cm

140 cm

- Larghezza del bordo bianco

2 cm

1,5 cm

c. Segnali «Disposizione delle corsie»

(4.77) e «Disposizione delle corsie
con restrizioni»(4.77.1) Le istruzioni del DATEC si applicano per
quel che concerne l'aspetto e le dimensioni d. Segnale «Funzioni religiose» (4.91) - Larghezza

-

66 cm

- Altezza

-

100 cm

e. Segnale «Uscita di scampo» (4.24)

Il DATEC dispone di volta in volta in merito
alla larghezza, all'altezza e all'aspetto del
segnale.

B. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie

1. Cartelli di località (4.27-4.30) La larghezza del cartello dipende
dall'iscrizione, ma deve essere al
minimo di 70 cm e al massimo di
150 cm; l'altezza è di 50-80 cm.
Sulle strade secondarie utilizzate
prevalentemente da ciclisti possono essere impiegate tavole di
50 cm di larghezza e di 35 cm
di altezza.

2. Indicatori di direzione (4.31-4.34, 4.45-4.48), «Indicatori di direzione
a forma di tabella» (4.35) e «Cartello
di preselezione» (4.43) - Lunghezza del braccio o del campo A seconda delle iscrizioni, ma al minimo
1 m. Se più indicatori di direzione a forma di
freccia sono collocati gli uni sopra gli altri
sullo stesso montante, tutti questi indicatori
hanno la stessa lunghezza; il nome di località
più lungo determina la lunghezza degli altri
indicatori del gruppo. Ciò vale pure per analogia nei confronti degli indicatori di direzione a forma di tabella e per i cartelli di preselezione.

- Altezza del campo o del braccio avente una sola iscrizione min.
45 cm

min.
45 cm

35 cm

25 cm

Segnaletica stradale - O 73

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

3. Indicatori di direzione avanzati (4.36-4.40, 4.53, 4.54) -

La parte più lunga
non deve superare
160 cm per il formato
normale e 120 cm per
il formato piccolo; la
parte più corta corrisponde di regola a ¾
della parte più lunga.
L'altezza dei caratteri
è di 21 cm per il formato normale e di 14
cm per il formato
piccolo.

4. Cartello di preselezione collocato al di sopra delle corsie su strada
principale (4.41, 4.42) -

La dimensione varia
a seconda dell'iscrizione; l'altezza dei
caratteri è di
17,5 cm, 21 cm o
28 cm241

5. Casi speciali
a. «Indicatore di direzione per aziende» (4.49)

-

L'altezza è di 25 cm
sulle strade principali, di 20 cm sulle
strade secondarie e
strade all'interno delle località.
La lunghezza varia a
seconda
dell'iscrizione.

b. Indicatore di direzione per ciclisti (4.50.1, 4.50.2, 4.50.3. 4.51 e
4.51.1)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni
si applicano le istruzioni del DATEC.

c. ...
d. «Guida del traffico» (4.52) Le istruzioni del DATEC si applicano per
quel che concerne l'aspetto e le dimensioni e. Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del
luogo di destinazione (4.34.1)
- Lunghezza

130 cm

130 cm

100 cm

- Altezza

45 cm

35 cm

25 cm

f. Cartello «Strada laterale che implica un pericolo o una
restrizione» (4.55)
- Larghezza

-

120 cm

80 cm

- Altezza

-

90 cm

60 cm

241

Come altezza dei caratteri è da intendere l'altezza delle lettere maiuscole.

Circolazione stradale 74

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

6. Tavolette numerate a. Tavolette numerate per le strade principali (4.57)242
- Altezza

29 cm

29 cm

21 cm, su segnali sopra la corsia 29 cm - Altezza dei caratteri 21 cm

21 cm

14 cm, su segnali sopra la corsia 21 cm - Larghezza

- con una sola cifra e con il numero 11

17 cm, su segnali
collocati al di sopra
della carreggiata
23 cm

- con due cifre

25 cm, su segnali
collocati al di sopra
della carreggiata
35 cm

b. Tavolette numerate per le strade europee (4.56)
Tavolette numerate per le
autostrade e le semiautostrade (4.58)
Tavoletta numerata per raccordi (4.59)
Tavoletta numerata per ramificazioni (4.59.1) Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni
si applicano le istruzioni del DATEC C. Indicazione della direzione sulle autostrade e sulle semiautostrade 1. In generale

La dimensione varia secondo l'iscrizione;
l'altezza dei caratteri è di 28 cm, 35 cm o
42 cm sulle autostrade e semiautostrade243 2. Casi speciali

a. Cartello Indicatore d'uscita (4.63) - Larghezza

200 cm

200 cm

-

- Altezza

200 cm

200 cm

-

b. Cartello di ramificazione (4.66) - Larghezza

250 cm

250 cm

-

- Altezza

275 cm

275 cm

-

c. «Tavola indicante un telefono di soccorso» (4.70)

Triangolo equilatero
di 15 cm di lato

-

V. Tavole e cartelli complementari 5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17 La larghezza delle tavole risp. dei cartelli
corrisponde alla larghezza del segnale cui
sono aggiunti; l'altezza è circa 1/4 della
larghezza.

5.02, 5.10

La larghezza delle tavole risp. dei cartelli
corrisponde alla larghezza del segnale cui
sono aggiunti; l'altezza è circa 2/3 della
larghezza.

242

Per gli indicatori di direzione e gli indicatori di direzione avanzati, non si utilizza per la
numerazione delle strade caratteri più grandi di quelli in uso sugli altri dati;
eventualmente la bordatura del numero è ridotta di conseguenza.

243

Come altezza dei caratteri è da intendere l'altezza delle lettere maiuscole.

Segnaletica stradale - O 75

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

5.04-5.06

L'altezza delle tavole risp. dei cartelli corrisponde a 3/5 della larghezza del segnale cui
sono aggiunti; la larghezza è circa 1/3
dell'altezza.

5.09
- Lunghezza del lato

100 cm

80 cm

60 cm

50 cm

5.13
- Lunghezza del lato

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

5.14
- Lunghezza del lato

-

50 cm

35 cm

I cartelli 5.13 e 5.14 possono anche essere
utilizzati in forma rettangolare; la larghezza
corrisponde alla larghezza del segnale cui
sono aggiunti; l'altezza è circa 1/3 della
larghezza.

5.16
- Lunghezza del lato

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

VI. Colonnette (6.30, 6.31) Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni
si applicano le istruzioni del DATEC VII
.

Demarcazioni (6.01-6.26) Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni
si applicano le istruzioni del DATEC

Circolazione stradale 76

741.21

Allegato 2244 Figure dei segnali e delle demarcazioni (Art. 1 cpv. 3.)

1. Segnali di pericolo (art. 3-15) a. Pericolo inerenti alla strada (art. 4-10) 1.01 Curva a destra (Art. 4)

1.02 Curva a sinistra (Art. 4)

1.03 Doppia curva, la prima a destra (Art. 4)

1.04 Doppia curva, la prima a sinistra (Art. 4)

244

Aggiornato giusta il n. II delle O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1651), del 25 gen. 1989
(RU 1989 438), del 12 feb. 1992 (RU 1992 514), il n. II 2 dell'O del 7 mar. 1994
(RU 1994 816), il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103), il n. 5 dell'all. dell'O
del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41),
il n. II delle O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440), del 28 set. 2001 (RU 2001 2719),
del 15 mag. 2002 (RU 2002 1935) e del 20 set. 2002 (RU 2002 3174).

Segnaletica stradale - O 77

741.21

1.05 Strada sdrucciolevole (Art. 5)

1.06 Cunetta (Art. 6)

1.07 Strada stretta (Art. 7)

1.08 Restringimento a destra (Art. 7)

1.09 Restringimento a sinistra (Art. 7)

1.10 Discesa pericolosa (Art. 8)

Circolazione stradale 78

741.21

1.11 Salita ripida (Art. 8)

1.12 Ghiaia

(Art. 8)

1.13 Caduta di sassi (Art. 8)

1.14 Lavori

(Art. 9)

1.15 Barriere (Art. 10)

1.16 Passaggio a livello senza barriere (Art. 10)

Segnaletica stradale - O 79

741.21

1.17 Tavole indicatrici di distanza (Art. 10)

1.18 Tram

(Art. 10)

b. Altri pericoli (art. 11-15) 1.22 Pedoni

(Art. 11)

1.23 Bambini (Art. 11)

1.24 Passaggio di selvaggina (Art. 12)

1.25 Animali (Art. 12)

Circolazione stradale 80

741.21

1.26 Traffico in senso inverso (Art. 13)

1.27 Segnali luminosi (Art. 14)

1.28 Velivoli (Art. 14)

1.29 Vento laterale (Art. 14)

1.30 Altri pericoli (Art. 15)

1.31 Colonna (Art. 14)

Segnaletica stradale - O 81

741.21

2. Segnali di prescrizione (art. 2a, 16-34 e 69) a. Divieti di circolazione, limitazioni delle dimensioni e del peso (art. 18-21) 2.01 Divieto generale di circolazione nelle due
direzioni
(Art. 18)

2.02 Divieto di accesso (Art. 18)

2.03 Divieto di circolazione per gli
autoveicoli
(Art. 19)

2.04 Divieto di circolazione per i motoveicoli
(Art. 19)

2.05 Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclo
motori
(Art. 19)

2.06 Divieto di circolazione per i ciclo
motori
(Art. 19)

2.07 Divieto di circolazione per gli autocarri
(Art. 19)

2.08 Divieto di circolazione per gli autobus
(Art. 19)

2.09 Divieto di circolazione per
i rimorchi
(Art. 19)

Circolazione stradale 82

741.21

2.09.1 Divieto di circolazione per i rimorchi eccettuati
i semirimorchi e i
rimorchi a un asse
(Art. 19)

2.10

2.10.1 Divieto di circolazione per i
veicoli che trasportano merci pricolose
(Art. 19)

2.11 Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque
(Art. 19)

2.12 Divieto di circolazione per gli animali
(Art. 19)

2.13 Divieto di circolazione per gli
autoveicoli e i
motoveicoli
(esempio)
(Art. 19)

2.14 Divieto di circolazione per gli autoveicoli i motoveicoli e i ciclomotori (esempio)
(Art. 19)

2.15 Accesso vietato ai pedoni
(Art. 19)

2.15.1 Divieto di sciare (Art. 19)

Segnaletica stradale - O 83

741.21

2.15.2 Divieto di slittare (Art. 19)

2.15.3 Divieto di circolazione per mezzi simili
a veicoli (Art. 19)

2.16 Peso massimo (Art. 20)

2.17

Pressione sull'asse
(Art. 20)

2.18

Larghezza massima
(Art. 21)

2.20 Lunghezza massima
(Art. 21)

2.19 Altezza massima (Art. 21)

Circolazione stradale 84

741.21

b. Prescrizioni per i veicoli in movimento e limitazioni del parcheggio
(art. 2a e 22-32) 2.30 Velocità massima (Art. 22)

2.30.1

Velocità massima 50, Limite generale
(Art. 22)

2.31 Velocità minima (Art. 23)

2.32 Direzione obbligatoria a destra
(Art. 24)

2.33 Direzione obbligatoria a sinistra
(Art. 24)

2.34 Ostacolo da scansare a destra
(Art. 24)

2.35 Ostacolo da scansare a sinistra
(Art. 24)

2.36 Circolare diritto (Art. 24)

2.37 Svoltare a destra (Art. 24)

Segnaletica stradale - O 85

741.21

2.38 Svoltare a sinistra (Art. 24)

2.39 Svoltare a destra o a sinistra
(Art. 24)

2.40 Circolare diritto o svoltare a destra
(Art. 24)

2.41 Circolare diritto o svoltare a sinistra
(Art. 24)

2.41.1 Area con percorso rotatorio obbligato
(Art. 24)

2.42 Divieto di svoltare a destra
(Art. 25)

2.43 Divieto di svoltare a sinistra
(Art. 25)

2.44 Divieto di sorpasso (Art. 26)

2.45 Divieto di sorpasso per gli autocarri
(Art. 26)

2.46 Divieto d'inversione (Art. 27)

2.47 Intervallo minimo (Art. 28)

2.48 Catene per la neve obbligatorie
(Art. 29)

Circolazione stradale 86

741.21

2.49 Divieto di fermata (Art. 30)

2.50 Divieto di parcheggio (Art. 30)

2.51 Fermata al posto di dogana
(Art. 31)

2.52 Polizia (Art. 31)

2.53 Fine della velocità massima
(Art. 32)

2.53.1 Fine della velocità massima 50, Limite
generale
(Art. 22)

2.54

Fine della velocità
minima
(Art. 32)

2.55 Fine del divieto di sorpasso
(Art. 32)

2.56 Fine del divieto di sorpasso per gli
autocarri
(Art. 32)

Segnaletica stradale - O 87

741.21

2.56.1 Fine del divieto parziale di circolazione (esempio)
(Art. 32)

2.57 Fine dell'obbligo di utilizzare le catene per la neve
(Art. 32)

2.58 Via Libera (Art. 32)

2.59.1 Segnale per zone (ad es. limite di velocità massima di 30 km/h)
(Art. 2a e 22a) 2.59.2 Fine del segnale per zone (ad es. limite di velocità massimo di 30 km/h)
(Art. 2a)

2.59.3 Zona pedonale (Art. 2a e 22c) 2.59.4 Fine della zone pedonale
(Art. 2a)

Circolazione stradale 88

741.21

2.59.5 Zone d'incontro (Art. 2a e 22b) 2.59.6 Fine della zona d'incontro (Art. 2a)

c. Strada speciali, carreggiate e corsie riservate ai bus (art. 33-34) Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (art. 69) 2.60 Ciclopista (Art. 33)

2.60.1 Fine della ciclopista (Art. 33)

2.61 Strada pedonale (Art. 33)

2.62 Strada per cavalli da sella
(Art. 33)

2.63 Ciclopista e strada pedonale divise per
categoria
(esempio)
(Art. 33)

2.63.1 Ciclopista e strada pedonale (esempio)
(Art. 33)

Segnaletica stradale - O 89

741.21

2.64 Carreggiata riservata ai bus (Art. 34)

2.65 Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie
(Art. 69)

3. Segnali di precedenza (art. 35-43, art. 93) 3.01 Stop

(Art. 36)

3.011 ...

3.02 Dare precedenza (Art. 36)

3.03 Strada principale (Art. 37)

3.04 Fine della strada principale
(Art. 38)

Circolazione stradale 90

741.21

3.05 Intersezione con strada senza precedenza
(Art. 39)

3.06 Intersezione con precedenza da destra
(Art. 40)

3.07 Entrata da destra (Art. 41)

3.08 Entrata da sinistra (Art. 41)

3.09 Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso
(Art. 42)

3.10 Precedenza rispetto al traffico inverso
(Art. 42)

3.11 ...

3.12 ...

Segnaletica stradale - O 91

741.21

3.20 Luci lampeggianti alternativamente (Art. 93)

3.21 Luce lampeggiante semplice (Art. 93)

3.22 Croce di Sant'Andrea semplice (Art. 93)

3.23 Croce di Sant'Andrea doppia (Art. 93)

3.24 Croce di Sant'Andrea semplice (Art. 93)

3.25 Croce di Sant'Andrea doppia (Art. 93)

Circolazione stradale 92

741.21

4. Segnali di indicazione (art. 44-62 e art. 84-91) a. Segnali indicanti norme di comportamento (art. 44-48 e art. 54) 4.01 Autostrada (Art. 45)

4.02 Fine dell'autostrada (Art. 45)

4.03 Semiautostrada (Art. 45)

4.04 Fine della semiautostrada
(Art. 45)

4.05 Strada postale di montagna
(Art. 45)

4.06 Fine della strada po stale di
montagne
(Art. 45)

4.07 Galleria (Art. 45)

4.08 Senso unico (Art. 46)

4.08.1 Senso unico con circolazione di ciclisti in senso in
verso
(esempio)
(Art. 46)

Segnaletica stradale - O 93

741.21

4.09 Strada senza uscita (Art. 46)

4.10 Zona di protezione delle acque
(Art. 46)

4.11 Ubicazione di un passaggio pedonale
(Art. 47)

4.12 Sottopassaggio pedonale
(Art. 47)

4.13 Cavalcavia pedonale (Art. 47)

4.14 Ospedale (Art. 47)

4.15 Piazzuola (Art. 47)

4.16 Posto di fermata per veicoli in panna
(Art. 47)

4.17 Parcheggio (Art. 48)

Circolazione stradale 94

741.21

4.18 Parcheggio con disco
(Art. 48)

4.19 Fine del parcheggio con disco
(Art. 48)

4.20 Parcheggio contro pagamento
(Art. 48)

4.21 Parcheggio coperto (Art. 48)

4.22 Distanza e direzione di un parcheggio
(Art. 48)

4.23 Segnale avanzato per determinare categorie di veicoli (ad es. autocarri)
(Art. 54)

4.24 Uscita di scampo (esempio)
(Art. 47)

4.25 Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico
(esempio)
(Art. 48)

Segnaletica stradale - O 95

741.21

b. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie
(art. 49-56) 4.27 Inizio della località sulle strade principali
(Art. 50)

4.28 Fine della località sulle strade principali
(Art. 50)

4.29 Inizio della località sulle strade
secondarie
(Art. 50)

4.30 Fine della località sulle strade secondarie
(Art. 50)

4.31 Indicatore di direzione per le autostrade e semiautostrade
(Art. 57)

4.32 Indicatore di direzione per le strade principali
(Art. 51)

4.33 Indicatore di direzione per le strade secondarie
(Art. 51)

4.34 Indicatore di direzione per deviazione
(Art. 55)

4.34.1 Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del luogo
di destinazione
(Art. 55)

Circolazione stradale 96

741.21

4.35 Indicatore di direzione a forma di tabella
(Art. 51)

4.36 Indicatore di direzione avanzato su strada principale
(Art. 52)

4.37 Indicatore di direzione avanzato su strada seconda
(Art. 52)

4.38 Indicatore di direzione avanzato con ripartizione
delle corsie su strada principale
(Art. 52)

4.39 Indicatore di direzione avanzato con ripartizione
delle corsie su strada secondarie
(Art. 52)

4.40 Indicatore di direzione avanzato annunciante
una limitazione
(Art. 52)

Segnaletica stradale - O 97

741.21

4.41 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada
principale
(Art. 53)

4.42 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada secondaria
(Art. 53)

4.43 Cartello di preselezione (Art. 53)

4.45 Indicatore di direzione per determinare categorie di veicoli
(ad es. autocarri)
(Art. 54)

4.46 Indicatore di direzione «Parcheggio»
(Art. 54)

4.46.1 Indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento
a un mezzo di trasporto pubblico»
(esempio) (Art. 54)

4.47 Indicatore di direzione «Campeggio»
(Art. 54)

4.48 Indicatore di direzione «Terreno per veicoli abitabili»
(Art. 54)

4.49 Indicatore di direzione per aziende
(Art. 54)

4.50 ...

Circolazione stradale 98

741.21

4.50.1 Indicatore di direzione «Percorso raccomandato
per ciclisti»
(Art. 54)

4.50.2 Indicatore di direzione «Circuito per velocipedi»
(Art. 54)

4.50.3 Indicatore di direzione «Percorso per
Mountain-Bikes» (Esempio)
(Art. 54)

4.51 Cartello di conferma (Esempio)
(Art. 54)

4.51.1 Indicatore di direzione senza
destinazione
(Esempio)
(Art. 54)

4.52 Guida del traffico (Art. 54)

4.53 Indicatore di direzione avanzato annunciante una deviazione
(Art. 55)

4.54 Indicatore di direzione avanzato presso aree con percorso
rotatorio obbligato (esempio)
(Art. 52)

Segnaletica stradale - O 99

741.21

4.55 Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione
(Art. 54)

4.56 Tavoletta numerata per le strade europee
(Art. 56)

4.57 Tavoletta numerata per le strade principali
(Art. 56)

4.58 Tavoletta numerata per autostrade e semiautostrade
(Art. 56)

4.59 Tavoletta numerata per raccordi
(art. 56)

4.59.1 Tavoletta numerata per ramificazioni
(art.56)

c. Indicazione della direzione sulle autostrade e semiautostrade (art. 84-91) 4.60 Cartello preannunciante il prossimo raccordo
(Art 86)

4.61 Indicatore di direzione avanzato ai raccordi
(Art 86)

Circolazione stradale 100

741.21

4.62 Indicatore di direzione ai raccordi (Art 86

4.63 Indicatore d'uscita (Art. 86)

4.64 Cartello di biforcazione (Art. 86 e 87)

4.65 Cartello delle distanze in chilometri (Art. 86 e 87)

Segnaletica stradale - O 101

741.21

4.66 Cartello di ramificazione (Art. 87)

4.67 Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni
(Art. 87)

4.68 Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni
(Art. 87)

4.69 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una
corsia su autostrada o semiautostrada
(Art. 86 e 87)

4.70 Tavola indicante un telefono di
soccorso
(Art. 89)

4.71 Cartello indicante un centro di polizia (Art. 89, cpv 5)

Circolazione stradale 102

741.21

d. Informazioni (art. 57-62) 4.75 Stato delle strade (Art. 58)

4.76 Preavviso sullo stato delle strade (Art. 58)

4.77 Disposizione delle corsie (esempi) (Art. 59)

Segnaletica stradale - O 103

741.21

4.77.1 Disposizione delle corsie con restrizioni (esempio)
(Art. 59)245

4.78 ...

4.79 Campeggio (Art. 62)

4.80 Terreno per veicoli abitabili
(Art. 62)

4.81 Telefono (Art. 62)

4.82 Primo soccorso (Art. 62)

4.83 Assistenza meccanica (Art. 62)

4.84 Rifornimento (Art. 62)

4.85 Albergo-motel (Art. 62)

245

RU 1980 447

Circolazione stradale 104

741.21

4.86 Ristorante (Art. 62)

4.87 Bar

(Art. 62)

4.88 Informazioni (Art. 62)

4.89 Ostello (Art. 62)

4.90 Bollettino radio sulle condizioni del traffico
(Art. 62 e 89)

4.91 Funzioni religiose (Art. 62)

Segnaletica stradale - O 105

741.21

5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63-65) 5.01 Cartello di distanza (Art. 64)

5.02 Cartello indicante la distanza e la direzione (Art. 64) 5.03 Lunghezza del tratto (Art. 64)

5.04 Cartello di ripetizione
(Art. 64)

5.05 Cartello d'inizio
(Art. 64)

5.06 Cartello di fine (Art. 64)

5.07 Cartello di direzione
(Art. 64)

5.08 ...

5.09 Direzione della strada principale
(Art. 65)

5.10 Deroghe al divieto di fermata (Art. 65)

5.11

Deroghe al divieto di
parcheggio
(Art. 65)

5.12 Luce lampeggiante (Art. 65)

5.13 Carreggiata gelata (Art. 65)

5.14 Invalidi (Art. 65)

Circolazione stradale 106

741.21

5.15 Larghezza della carreggiata (Art. 65)

5.16 Rumore esercizi di tiro
(Art. 65)

5.17 Successivo posto di rifornimento
(Art. 89)

5.20 Autoveicoli leggeri (Art. 64)

5.21 Autoveicoli pesanti (Art. 64)

5.22 Autocarro (Art. 64)

5.23 Autocarro con rimorchio (Art. 64)

5.24 Autoarticolato (Art. 64)

5.25 Autobus (Art. 64)

5.26 Rimorchio (Art. 64)

5.27 Rimorchio abitabile (Art. 64)

5.28 Autoveicolo abitabile
(Art. 64)

5.29 Motoveicolo (Art. 64)

5.30 Ciclomotore (Art. 64)

5.31 Velocipede (Art. 64)

5.32 Mountain-Bike (Art. 64)

5.33 Spingere il velocipede (Art. 64)

5.34 Pedone

(Art. 64)

Segnaletica stradale - O 107

741.21

5.35 Tram

(Art. 64)

5.36 Trattore (Art. 64)

5.37 Carro armato (Art. 64)

5.38 Veicolo cingolato per la preparazione di piste
(Art. 64)

5.39 Sci di fondo (Art. 64)

5.40 Sciare

(Art. 64)

5.41 Slittare (Art. 64)

5.50 Velivol/Aeroporto (Art. 64)

5.51 Carico di autoveicoli su ferrovia (Art. 64)

5.52 Carico di autoveicoli su traghetto
(Art. 64)

5.53 Zona industriale e artigianale
(Art. 64)

5.54 Sdoganamento con dichiarazione a
vista
(Art. 65)

5.55 Traffico S (art. 65)

Circolazione stradale 108

741.21

6. Demarcazioni e dispositivi di rotta (art. 72-79 e art. 82) 6.01 Linea di sicurezza (Art. 73)

6.02 Doppia linea di sicurezza 6.03 Linea di direzione (Art. 73)

6.04 Linea doppia (Art. 73)

6.05 Linea d'avvertimento (Art. 73)

6.06 Frecce di preselezione (Art. 74)

6.07 Frecce di rientro (Art. 74)

6.08 Corsia riservata ai bus (Art. 74)

6.09 Corsia ciclabile (Art. 74)

Segnaletica stradale - O 109

741.21

6.10 Linea di arresto 6.11 Stop

6.12 Linea longitudinale continua (Art. 75)

6.12 Linea longitudinale continua (Art. 75)

6.13 Linea di attesa 6.14 Preannuncio della linea di attesa (Art. 75)

6.15 Linea di margine 6.16 Linea di guida (Art. 76)

6.16.1 Linea di guida dopo una linea d'attesa
(Art. 76)

6.16.2 Linea di guida su strada principale che cambia direzione
(Art. 76)

6.16.3 Linea di guida su strada principale che cambia direzione
(Art. 76)

Circolazione stradale 110

741.21

6.17 Passaggio pedonale 6.18 Linea vietante l'arresto (Art. 77)

6.19 Corsia pedonale (Art. 77)

6.20 Superficie vietata (Art. 78)

6.21 Linea a zig-zag (Art. 79)

6.22 Linea vietante il parcheggio (Art. 79)

6.23 Spazio con divieto di parcheggio (Art. 79)

6.24 ...

6.25 Linea vietante la fermata (Art. 79)

Segnaletica stradale - O 111

741.21

6.26 Corsia ciclabile allargata (Art. 74)

6.30 Colonnetta direttrice
destra
(Art. 82)

6.31 Colonnetta direttrice
sinistra
(Art. 82)

Immagine 1: Disco (Art. 48 cpv. 1) Larghezza minima 11 cm, altezza minima 15 cm Recto: Fondo blu; segni grafici, freccia e incorniciatura della "P" in bianco; cifre
nonché indicazione delle ore e delle mezze ore in nero su fondo bianco Verso: Sullo spazio rimanente accanto al testo menzionato sotto sono ammesse indicazioni complementari anche a scopo pubblicitario.

(Recto)

(Verso)

Posizionamento del disco La freccia deve essere posizionata sulla lineetta susseguente l'ora d'arrivo.

Durata di parcheggio permessa nella zona blu veicoli possono essere posteggiati per un'ora nei giorni feriali tra le 08.00 e le 11.30 nonché tra le 13.30 e le 18.00; se l'ora d'arrivo si situa tra le 11.30 e le 13. 30 il veicolo può essere posteggiato fino alle 14.30, se l'ora d'arrivo si situa tra le 18.00 e le 08.00 fino alle 09.00.

Circolazione stradale 112

741.21