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741.21

Ordinanza
sulla segnaletica stradale

(OSStr)

del 5 settembre 19791 (Stato 8 aprile 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto gli articoli 2, 6, 32, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1
della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr), nonché l'articolo 53 della legge federale dell'8 marzo 19603 sulle strade nazionali,

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Capitolo 1: Definizioni e campo d'applicazione

Art. 1 Contenuto, abbreviazioni e definizioni

1 La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione.

2 Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

a.
DATEC4

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni5;

b.6
USTRA

l'Ufficio federale delle strade;

c.
Autorità

quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare il collocamento o la soppressione dei segnali e delle demarcazioni;

d.
Legge sulla procedura amministrativa,

la legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa;

e.
LCStr

la legge federale 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;

f.
ONC

l'ordinanza del 13 novembre 19628 sulle norme della circolazione stradale;

g.9
OETV

l'ordinanza del 19 giugno 199510 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

h.11
SDR

l'ordinanza del 29 novembre 200212 concernente il trasporto di merci pericolose su strada;

i.13
OSN

l'ordinanza del 7 novembre 200714 sulle strade nazionali.

3 I numeri entro parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate nell'allegato 2.

4 I termini «all'interno delle località» o «nelle località» designano una zona che incomincia al segnale «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) o «Inizio della località sulle strade secondarie» (4.29) e termina al segnale «Fine della località sulle strade principali» (4.28) o «Fine della località sulle strade secondarie» (4.30). Il termine «fuori delle località» designa una zona che incomincia al segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie» e termina al segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie».

5 I cartelli15 complementari sono dei cartelli che portano indicazioni completive inerenti ai segnali (art. 63).

6 Le autostrade e le semiautostrade sono strade designate rispettivamente dal segnale «Autostrada» (4.01) o dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e sulle quali sono applicabili norme particolari della circolazione (art. 45 cpv. 1).

7 Le strade principali sono strade designate dal segnale «Strada principale» (3.03) sulle quali i conducenti, in deroga alla precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr), beneficiano della precedenza alle intersezioni (art. 37 cpv. 1).

8 Le strade secondarie sono tutte le strade il cui inizio non è segnalato in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali della circolazione (per es. la precedenza da destra secondo l'art. 36 cpv. 2 LCStr).

9 Le strade orientate al traffico sono tutte le strade all'interno delle località destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici.16

10 ...17

4 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

5 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

7 RS 172.021

8 RS 741.11

9 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

10 RS 741.41

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

12 RS 741.621

13 Introdotta dall'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

14 RS 725.111

15 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

17 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 2 Validità per gli utenti della strada

1 I segnali e le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che singole disposizioni non prevedano un'altra soluzione.

1bis I segnali e le demarcazioni sono stabiliti nell'allegato 2.18

2 I segnali e le demarcazioni non previsti per determinate categorie di veicoli, ma per il traffico in generale, devono essere osservati anche dai cavallerizzi e dai conducenti di cavalli o di altri animali grossi, eccetto il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01).19

3 Sono riservate le disposizioni speciali concernenti la circolazione stradale militare. L'articolo 101 capoversi 8 e 9 si applica ai segnali gialli e neri che si rivolgono esclusivamente agli utenti militari della strada nonché agli indicatori di direzione bianchi e arancione che si rivolgono esclusivamente al personale della protezione civile.20

18 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1862).

20 Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

Art. 2a21 Segnaletica per zone

1 I segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) come anche i segnali di prescrizione possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come segnale per zone (2.59.1).

2 La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all'interno delle località.

3 I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall'inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione.

4 Con un segnale per zone possono essere indicate al massimo tre norme del traffico.

5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d'incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie non considerate orientate al traffico.22

6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l'articolo 108 capoversi 1, 2 e 4, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada orientata al traffico, questo tratto può essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.23

21 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

Capitolo 2: Segnali di pericolo

Capo 1: Principi

Art. 3

1 I segnali di pericolo hanno di regola la forma di un triangolo equilatero con bordo rosso e un simbolo nero su fondo bianco. Nei segnali a matrice il fondo può essere nero e il simbolo bianco.24

2 Essi sono collocati soltanto dove il conducente, non pratico del luogo, non si accorgerebbe di un pericolo o lo noterebbe troppo tardi.

3 I segnali di pericolo sono collocati, sotto riserva delle disposizioni derogative per certuni di essi:

a.
all'interno delle località poco prima del punto pericoloso; se sono collocati più di 50 m prima, la distanza sarà indicata su un «Cartello di distanza» (5.01);
b.
fuori delle località, 150-250 m prima del punto pericoloso; se questa norma non può essere rispettata, la distanza sarà indicata su un «Cartello di distanza»;
c.25
sulle autostrade e semiautostrade, nel punto pericoloso o al massimo 100 m prima; come segnali avanzati sono inoltre collocati fra i 500 e i 1000 m prima del punto pericoloso e sono completati dal «Cartello di distanza».

4 La lunghezza di un percorso sul quale vi è un pericolo può essere indicata su un cartello complementare26 «Lunghezza del tratto» (5.03). Quando la lunghezza del tratto è rilevante, i segnali di pericolo sono ripetuti a distanze adeguate, se necessario con aggiunta del «Cartello di ripetizione» (5.04).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

26 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capo 2: Pericoli inerenti alla strada

Art. 4 Curve

1 I segnali di curva indicano le curve che, per la loro sistemazione (ad es. mancanza di rialzo, forte o irregolare curvatura della carreggiata), obbligano a ridurre la velocità.

2 Secondo le condizioni locali, sono collocati i segnali «Curva a destra» (1.01), «Curva a sinistra» (1.02), «Doppia curva, la prima a destra» (1.03) oppure «Doppia curva, la prima a sinistra» (1.04).

3 Se più curve si seguono a breve distanza, è collocato il segnale corrispondente alla prima curva o doppia curva con il cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

4 Di regola, non si collocano segnali di curva all'interno delle località.

Art. 5 Strada sdrucciolevole

1 Il segnale «Strada sdrucciolevole» (1.05) indica una carreggiata con superficie molto liscia o tratti di strada particolarmente esposti al gelo.

2 Quando il segnale «Strada sdrucciolevole» è utilizzato per annunciare gelo o neve gelata, bisogna aggiungere il cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13). Questo segnale e il relativo cartello complementare sono tolti oppure ricoperti a partire dal momento in cui non c'è più da aspettarsi formazione di ghiaccio o neve sdrucciolevole.

Art. 6 Ineguaglianza della carreggiata

1 Il segnale «Cunetta» (1.06) indica i punti non piani della carreggiata (ad es. rigonfiamenti, avvallamenti), dove il veicolo potrebbe subire urti pericolosi o perdere la tenuta di strada.

2 ...27

27 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 7 Restringimento della carreggiata

1 Il segnale «Strada stretta» (1.07) indica che la carreggiata si restringe da entrambe le parti e che l'incrocio è reso perciò difficile. Il segnale non è collocato prima dei cantieri segnalati come tali (art. 9).

2 I segnali «Restringimento a destra» (1.08) e «Restringimento a sinistra» (1.09) indicano che la carreggiata si restringe da un lato o che essa presenta ostacoli pericolosi ai bordi, il che rende perciò l'incrocio difficile. Tali ostacoli sono segnalati conformemente all'articolo 82.

3 La soppressione di una corsia su una carreggiata comprendente più corsie nella stessa direzione sarà annunciata dal cartello «Disposizione delle corsie» (4.77).

4 La larghezza che presenta la carreggiata al punto più stretto è annunciata, se necessario, con il cartello complementare «Larghezza della carreggiata» (5.15).

Art. 8 Discesa e salita, ghiaia, caduta di sassi

1 I segnali «Discesa pericolosa» (1.10) e «Salita ripida» (1.11) annunciano tratti di strada con una inclinazione di almeno il 10 per cento; l'inclinazione massima della salita o della discesa viene indicata sul segnale.

2 Il segnale «Ghiaia» (1.12) mette in guardia sulla presenza di ghiaia sulla carreggiata.

3 Il segnale «Caduta di sassi» (1.13) mette in guardia i conducenti sulla caduta di sassi o sulla presenza di sassi sulla carreggiata. Il simbolo può essere raffigurato a rovescio, secondo la situazione del luogo.

Art. 9 Lavori

1 Il segnale «Lavori» (1.14) indica sia lavori eseguiti sulla carreggiata (ad es. lavori di costruzione, di misurazione, di demarcazione), sia ostacoli che ne risultano (ad es. depositi di materiali, buche aperte), sia ineguaglianze e restringimenti della carreggiata. Per la segnalazione di cantieri si applica per altro l'articolo 80.

2 Questo segnale è pure collocato per annunciare lavori eseguiti sui bordi immediati della carreggiata, quando essi sono tali da ostacolare il traffico.

Art. 10 Passaggi a livello, tranvie e ferrovie su strada

1 I segnali «Barriere» (1.15) e «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) servono ad annunciare i passaggi a livello segnalati secondo gli articoli 92 e 93.28

2 Il segnale «Barriere» può anche indicare la recinzione di un campo d'aviazione e simili.

3 ...29

4 Il segnale «Tram» (1.18) annuncia l'arrivo di veicoli ferroviari su strada, segnatamente le intersezioni con veicoli ferroviari.30

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

29 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

30 Nuovo testo giusta l'all.n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

Capo 3: Altri pericoli

Art. 11 Passaggi pedonali, bambini, ciclisti31

1 Il segnale «Pedoni» (1.22) annuncia i passaggi pedonali non riconoscibili da una distanza di 200 m. Può essere collocato soltanto fuori delle località ed esclusivamente in corrispondenza di passaggi pedonali conformi agli attuali standard di sicurezza stradale riconosciuti.32

2 Il segnale «Bambini» (1.23) indica che si deve sovente contare con la presenza di fanciulli sulla carreggiata; è collocato nei dintorni delle scuole, dei campi da gioco e simili.33

3 Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente i ciclisti si immettono nella strada o l'attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.34

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 12 Animali

1 Il segnale «Passaggio di selvaggina» (1.24) indica che bisogna tener conto della presenza di selvaggina sulla carreggiata. La lunghezza del tratto sul quale esiste un tale pericolo è di regola annunciata mediante il cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

2 Il segnale «Animali» (1.25) indica la presenza sulla carreggiata di animali non sorvegliati; il simbolo dell'animale indica la specie d'animali di cui si tratta principalmente. Questo segnale è collocato nelle regioni di pascoli che per diritto non devono essere cintate; inoltre, per il carico e lo scarico degli alpi, è collocato fino a quando i greggi e le mandrie si spostano sulla carreggiata. È collocato se necessario sulle strade principali dove vi sono sovente spostamenti di greggi e mandrie.

3 L'USTRA35 può autorizzare l'impiego di altri simboli d'animali conformemente all'articolo 115 capoverso 2.

35 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 13 Traffico in senso inverso

1 Il segnale «Traffico in senso inverso» (1.26) rende attenti i conducenti sulla circolazione in senso inverso.

2 Il segnale «Traffico in senso inverso» è collocato:

a.
sulle autostrade, quando una corsia è riservata ai veicoli che provengono in senso inverso (ad esempio a causa di lavori o di incidenti sulla carreggiata di contromano);
b.
all'inizio delle semiautostrade, dopo il segnale «Semiautostrada» (4.03) quando esse costituiscono la continuazione di una autostrada;
c.36
...
d.
alla fine delle strade a senso unico, appena segue un tratto aperto alla circolazione nei due sensi.

36 Abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 14 Segnali luminosi, ... colonna37

1 Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art. 69 cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo.38

2 e 3 ...39

4 Il segnale «Colonna» (1.31) mette in guardia i conducenti sulla presenza di colonne di veicoli fermi o che circolano lentamente. Può essere collocato durevolmente soltanto in quei luoghi dove si prevede spesso la presenza di colonne.40

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

39 Abrogati dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 15 Altri pericoli

1 Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso.41

2 Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia.

3 Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Capitolo 3: Segnali di prescrizione

Capo 1: Disposizioni generali

Art. 16 Principi

1 I segnali di prescrizione indicano un obbligo o un divieto; di regola hanno la forma di un disco. I segnali di divieto hanno in generale un bordo rosso e un simbolo nero su fondo bianco; nel caso di segnali a matrice, il fondo può essere nero e il simbolo bianco. I segnali d'obbligo hanno un bordo stretto di colore bianco e un simbolo di colore bianco su fondo blu. Se si tratta di una segnaletica di breve durata, i segnali di prescrizione possono essere riprodotti su un segnale pieghevole bianco triangolare.42

2 Con riserva di disposizioni derogatorie concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino alla fine della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre l'intersezione. I segnali «Velocità massima» (2.30), «Velocità minima» (2.31), «Divieto di sorpasso» (2.44), «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45), «Divieto di fermata» (2.49) e «Divieto di parcheggio» (2.50) sono valevoli fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione. Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno delle località (art. 22 cpv. 3; art. 4a cpv. 2 ONC43).44

3 Quando un segnale di prescrizione annuncia una prescrizione che sarà valevole in un punto più distante, bisogna aggiungere un «Cartello di distanza» (5.01); quando una prescrizione è ripetuta, bisogna aggiungere il segnale «Cartello di ripetizione» (5.04). I divieti di circolare nonché le limitazioni di peso e delle dimensioni sono annunciati al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione.

4 Su percorsi lunghi, i segnali di prescrizione sono ripetuti se necessario a distanze convenienti, con aggiunta del «Cartello di ripetizione» (5.04) o del cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

43 RS 741.11

44 Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

Art. 17 Eccezioni

1 Le eccezioni alle prescrizioni indicate con segnali (ad es. «Servizio a domicilio permesso», «Autorizzazione con permesso speciale scritto») sono menzionate su un cartello complementare in applicazione delle disposizioni degli articoli 63-65.45

2 I cartelli complementari, che rendono più severe le prescrizioni segnalate, sono autorizzati solo se la regolamentazione non può essere segnalata altrimenti.

3 Se esiste un divieto di circolazione oppure una limitazione alle dimensioni e al peso, l'iscrizione «Servizio a domicilio permesso» consente il passaggio dei veicoli che portano o ritirano merci, di quelli degli abitanti e delle persone che vi si recano in visita o per lavori sui fondi vicini e di quelli di terzi che trasportano queste persone.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Capo 2: Divieti di circolazione; limitazioni delle dimensioni e del peso

Art. 18 Divieti generali di circolazioni

1 Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli.

2 Se a intersezioni l'accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni», ma l'uscita è possibile in misura limitata (per es. il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono sarà soppressa dal segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).46

3 Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All'altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08).

4 I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le sedie a rotelle47, i velocipedi spinti a mano nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con motore spento.48

5 Se l'accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto di accesso» (2.02), l'autorità dispone che i velocipedi e i ciclomotori siano esclusi dal divieto, a meno che non vi siano condizioni di spazio limitato o altri motivi di impedimento. L'autorità può prevedere ulteriori deroghe, in particolare per i veicoli pubblici del servizio di linea.49

6 Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell'una o nell'altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con un cartello complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso.

7 ...50

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

47 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1317). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

50 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni

1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:

a.51
Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per i veicoli a motore pluritraccia52 compresi i motoveicoli con carrozzino laterale.
b.53
Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli.
c.54
Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione con velocipedi o ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta l'uso di ciclomotori con motore in marcia, ad eccezione dei ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita.
d.55
Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.
e.
Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus.
f.
Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli.56 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono esclusi dal divieto.
fbis.57
Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.58 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto.59
g.60
Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR61; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente.
h.62
Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.263 dell'appendice 2 SDR.
i.
Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame.

2 Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14).

3 Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.64

4 Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.65

5 Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.66

51 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

52 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

53 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1823).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

56 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

57 Introdotta dall'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105).

59 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4241).

61 RS 741.621

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

63 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

Art. 20 Peso massimo, pressione sull'asse

1 Il segnale «Peso massimo» (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo sopra il limite indicato. Il peso effettivo è il peso reale del veicolo o dell'insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il carico (art. 7 cpv. 2 OETV67).68

2 Se un cartello complementare aggiunta al segnale «Peso massimo» permette un peso superiore, per l'insieme dei veicoli, il peso di ogni singolo veicolo dell'insieme non deve superare il limite indicato dal segnale.

3 Il segnale «Pressione sull'asse» (2.17) vieta la circolazione di veicoli con un asse gravato da un peso superiore a quello indicato dal segnale. Assi che distano meno di 1 m l'uno dall'altro non devono superare assieme il limite indicato.

67 RS 741.41

68 Nuovo testo della frase giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 21 Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli

1 Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l'utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è disciplinata nell'articolo 64 capoverso 2 ONC69.70

2 Il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. È collocato vicino all'ostacolo prima di sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata ecc., quando i veicoli di 4,00 m di altezza non possono passare senza pericolo in tali luoghi.71

3 Il segnale «Lunghezza massima» (2.20) vieta la circolazione dei veicoli e dell'insieme dei veicoli la cui lunghezza, compreso il carico, supera il limite indicato.

69 RS 741.11

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Capo 3: Prescrizioni per i veicoli in movimento, limitazioni del parcheggio

Art. 22 Velocità massima

1 I segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale «Fine della velocità massima» (2.53) o «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1).72

2 Se sulle strade con circolazione rapida è necessario ridurre fortemente la velocità dei veicoli (art. 108), la velocità massima deve essere abbassata gradualmente.

3 L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC73) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato.74

4 I segnali che annunciano l'inizio o la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC).75

5 Sulle semiautostrade, la limitazione generale di velocità (art. 4a cpv. 1 ONC) è indicata da segnali.76

72 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

73 RS 741.11

74 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

75 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

76 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 22a77 Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h

Il segnale «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1) designa le strade in quartieri o in zone residenziali su cui bisogna condurre in modo particolarmente prudente e riguardoso. La velocità massima è di 30 km/h.

77 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

Art. 22b78 Zona d'incontro

1 Il segnale «Zona d'incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli possono utilizzare l'intera area di traffico. Questi hanno la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli.79

2 La velocità massima è di 20 km/h.

3 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali e da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.

78 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

Art. 22c80 Zona pedonale

1 Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d'uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza.81

2 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.

80 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

Art. 23 Velocità minima

1 Il segnale «Velocità minima» (2.31) indica, in km/h, la velocità al di sotto della quale i veicoli non devono circolare quando le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. I veicoli con i quali non è né possibile né permesso circolare alla velocità indicata (per es. per le particolarità del veicolo o del carico) non sono autorizzati a proseguire. La velocità minima segnalata è soppressa con il segnale «Fine della velocità minima» (2.54).

2 Se la velocità minima deve essere osservata su tutta la carreggiata, bisogna annunciarlo per tempo, al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione (art. 16 cpv. 3).

Art. 24 Direzione obbligatoria

1 Per indicare ai conducenti la direzione obbligatoria, sono utilizzati i segnali seguenti:

a.
«Direzione obbligatoria a destra» (2.32), «Direzione obbligatoria a sinistra» (2.33):
il conducente deve svoltare, prima del segnale, a destra o a sinistra;
b.
«Ostacolo da scansare a destra» (2.34), «Ostacolo da scansare a sinistra» (2.35):
il conducente deve scansare a destra risp. a sinistra l'ostacolo davanti al quale è collocato il segnale;
c.
«Circolare diritto» (2.36):
il conducente non può svoltare né a destra né a sinistra.

2 I segnali «Svoltare a destra» (2.37) e «Svoltare a sinistra» (2.38) obbligano il conducente a svoltare, nel punto segnalato, a destra rispettivamente a sinistra e, sulle autostrade, a spostarsi sulla carreggiata di contromano secondo la direzione indicata.82

3 I segnali «Svoltare a destra o a sinistra» (2.39), «Circolare diritto o svoltare a destra» (2.40) nonché «Circolare diritto o svoltare a sinistra» (2.41) obbligano il conducente, nel punto segnalato, a proseguire in una delle direzioni indicate.83

4 Il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» (2.41.1) indica la direzione obbligatoria da seguire nelle aree di forma circolare; è collocato prima dell'accesso sotto il segnale «Dare precedenza» (3.02) e può essere ripetuto sull'isola spartitraffico centrale. In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato», il segnale «Dare precedenza» indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria.84

5 Il segnale «Direzione obbligatoria per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.41.2) indica, se utilizzato con il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1), la direzione che devono seguire i veicoli per i quali vale il segnale di divieto.85

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438).Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4241). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4623).

Art. 25 Divieto di svoltare

1 I segnali «Divieto di svoltare a destra» (2.42) e «Divieto di svoltare a sinistra» (2.43) significano che è vietato svoltare a destra o a sinistra nel punto indicato.86

2 Tali segnali non sono collocati se la direzione da prendere può essere indicata senza equivoco mediante i segnali «svoltare a destra» (2.37) o «svoltare a sinistra» (2.38).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 26 Divieto di sorpasso

1 Il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) vieta ai conducenti di veicoli a motore di sorpassare veicoli a motore pluritraccia nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento87.

2 Il segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) vieta ai conducenti di autoveicoli pesanti per il trasporto di cose e autoveicoli di lavoro pesanti di sorpassare veicoli a motore pluritraccia nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento.88

3 Questi due segnali non impediscono ai conducenti di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a 30 km/h (monoassi, carri a mano provvisti di motore, carri con motore industriale, carri di lavoro, veicoli a motore agricoli; art. 11 cpv. 2 lett. g, 13 cpv. 3 lett. b, 17 e 161-166 OETV89).90 Accanto alle tranvie e alle ferrovie su strada in marcia si può avanzare sulla destra.

4 I divieti di sorpasso segnalati sono soppressi dai segnali «Fine del divieto di sorpasso» (2.55) e «Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.56).

87 RU 1980 447

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

89 RS 741.41

90 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 27 Divieto d'inversione

1 Il segnale «Divieto d'inversione» (2.46) vieta ai veicoli di voltare sul posto.

2 Se il divieto è valevole per un determinato tratto, la lunghezza del percorso è annunciata su un cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

Art. 28 Intervallo minimo tra autoveicoli pesanti

1 Il segnale «Intervallo minimo» (2.47) obbliga i conducenti di autoveicoli e autoarticolati, il cui peso totale indicato nella licenza di circolazione supera 3,5 t, a mantenere tra loro l'intervallo minimo indicato.

2 ...91

3 Se la prescrizione è valevole su un tratto piuttosto lungo, è aggiunto il cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

91 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 29 Catene per la neve obbligatorie

1 Il segnale «Catene per la neve obbligatorie» (2.48) significa che i veicoli a motore pluritraccia possono circolare sul tratto indicato soltanto se almeno due ruote motrici dello stesso asse o una per fianco, se si tratta di ruote gemellate, sono munite di catene per la neve metalliche; questa disposizione si applica per analogia anche ai tricicli a motore. Sono ammessi anche equipaggiamenti analoghi, fatti di un altro materiale, autorizzati dall'USTRA.92

2 Il segnale è tolto non appena bastano dei buoni pneumatici per circolare sul tratto.

3 La prescrizione segnalata è soppressa al segnale «Fine dell'obbligo di utilizzare le catene per la neve» (2.57).

92 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 30 Divieto di fermata, divieto di parcheggio

1 I segnali «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC93).

2 Se il segnale «Divieto di fermata» (2.49) è collocato sul bordo della carreggiata, il divieto vale anche per il marciapiede adiacente.94

3 L'inizio, la ripetizione e la fine del divieto sono indicati dal «Cartello d'inizio» (5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di fine» (5.06). A seconda delle condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche indicato dal «Cartello di direzione» (5.07).

4 Le deroghe temporanee al divieto di fermata sono annunciate mediante il cartello complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e le deroghe temporanee al divieto di parcheggio sono indicate dal cartello complementare «Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11) (art. 65 cpv. 2).

93 RS 741.11

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 31 Fermata al posto di dogana, polizia

1 Il segnale «Fermata al posto di dogana» (2.51) obbliga i conducenti a fermarsi all'ufficio doganale. Se le autorità doganali rinunciano temporaneamente al controllo doganale, la velocità massima nell'attraversare l'area doganale è di 20 km/h al massimo.

2 Il segnale «Polizia» (2.52) obbliga i conducenti a fermarsi. È collocato dalla polizia; per la presegnalazione mediante il segnale «Altri pericoli» (1.30) vale l'articolo 15 capoverso 2.

3 ...95

95 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 32 Segnali di fine del divieto

1 I segnali «Fine della velocità massima» (2.53), «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1), «Fine della velocità minima» (2.54), «Fine del divieto di sorpasso» (2.55), «Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.56) indicano che il divieto segnalato in precedenza è soppresso.96

2 Il segnale «Via libera» (2.58) indica che sono soppresse più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme generali della circolazione. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata. Le restrizione che restano valide devono essere ripetute.97

3 Il segnale «Fine dell'obbligo di utilizzare le catene per la neve» (2.57) indica che le catene per la neve non sono più prescritte.

4 I divieti parziali di circolazione su singole corsie sono soppressi mediante segnali appropriati di fine del divieto (2.56.1).98

5 ...99

96 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

98 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

Capo 4: Strade speciali, carreggiate e corsie riservate ai bus

Art. 33 Ciclopista, strada pedonale, strada per cavalli da sella

1 Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC si applicano alla precedenza nonché all'uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada.100

2 Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale; per l'uso delle strade pedonali con sedie a rotelle e mezzi simili a veicoli si applicano gli articoli 43a, 50 e 50a ONC. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti.101

3 Per dirigere gli utenti della strada verso una ciclopista, una strada pedonale od una strada per cavalli da sella sull'altro lato della strada, è collocato il segnale corrispondente con un «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso il lato della strada in questione.

4 Se una strada è destinata contemporaneamente a due categorie d'utenti (per es. pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea discontinua o continua (art. 74a cpv. 5) demarca un'area di circolazione differenziata per le due categorie, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti, separati da una striscia verticale (per es. «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria»; 2.63); ciascuna categoria d'utenti deve servirsi dell'area di circolazione che gli è attribuita mediante il simbolo corrispondente. Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti (per es. «Ciclopista e strada pedonale»; 2.63.1). I conducenti di velocipedi e di ciclomotori nonché i cavallerizzi devono usare riguardo verso i pedoni e, se la sicurezza lo esige, li avvertono e all'occorrenza si fermano.102

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 34 Carreggiate e corsie riservate ai bus

1 Il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (2.64) indica una carreggiata riservata ai bus del servizio di linea, la quale non può essere adoperata da altri veicoli; sono riservate le eccezioni menzionate su cartelli complementari.

2 Se una determinata corsia è contrassegnata per l'uso dei bus del servizio di linea (art. 74b), si può completare la segnaletica nel modo seguente, qualora le demarcazioni gialle apposte sulla carreggiata non bastino; si collocherà:103

a.
al di sopra della corsia il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (art. 101 cpv. 4);
b.
sul bordo della strada, il segnale «Disposizione delle corsie con restrizioni» (4.77.1) nella sua versione corrispondente, in conformità dell'articolo 59; in tal caso, il segnale «Carreggiata104 riservata ai bus» è riprodotto nella metà della freccia che rappresenta la corsia riservata ai bus.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

104 RU 1980 447

Capitolo 4: Segnali di precedenza

Art. 35 Principi

1 I segnali di precedenza annunciano al conducente ch'egli deve dare la precedenza agli altri veicoli o che beneficia della precedenza per rispetto ad essi.

2 I segnali di precedenza hanno la forma dei segnali di pericolo, dei segnali di prescrizione o di indicazione; i principi che figurano ai capitoli 2, 3 e 5 sono applicabili per analogia.

Art. 36 Segnali «Stop» e «Dare precedenza»

1 Il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.105 L'articolo 75 capoversi 1, 2 e 5 è determinante per la linea di arresto (6.10) che completa il segnale.

2 Il segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. L'articolo 75 capoversi 3-5 è determinante per la linea di attesa (6.13) che completa il segnale.

3 Alle intersezioni munite di segnali luminosi, bisogna osservare i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» solo se il traffico non è regolato da segnali luminosi.

4 I segnali sono collocati sul margine destro della carreggiata, poco prima delle intersezioni. Sulle strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di norma ripetuti sulla sinistra.106

5 Se i segnali devono essere collocati più di 10 m indietro, la distanza è indicata dal «Cartello di distanza» (5.01). Per il collocamento del segnale «Dare precedenza» all'entrata delle autostrade e delle semiautostrade, si applica l'articolo 88 capoverso 1.

6 I segnali possono essere collocati dall'autorità sulle strade agricole, sulle ciclopiste, alle uscite di fabbriche, di cortili o di autorimesse, alle uscite da posti di parcheggio, distributori di carburante, ecc., quando è necessario per rendere più chiari i rapporti di precedenza (art. 15 cpv. 3 ONC107).

7 Il segnale di «Stop» può essere collocato soltanto nei punti in cui è indispensabile fermarsi per mancanza di visibilità. Nel caso di passaggi a livello, è necessario il permesso dell'USTRA.

8 Su una strada principale la cui precedenza è soppressa a favore di un'altra strada principale, i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» possono essere collocati come segnali avanzati prima delle intersezioni. I segnali cui è aggiunto un «Cartello di distanza» (5.01) sono collocati sul margine destro della carreggiata, fuori delle località a 150-250 m dall'intersezione e all'interno delle località a circa 50 m da essa. Sulle strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di norma ripetuti sulla sinistra.108

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

107 RS 741.11

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 37 Strada principale

1 Il segnale «Strada principale» (3.03) designa le strade con precedenza e indica al conducente che la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr109) è soppressa alla prossima intersezione. Su tali strade sono applicabili le norme di circolazione speciali per le strade principali (art. 19 ONC110).

2 Il segnale «Strada principale» è collocato all'inizio delle strade di tale categoria ed è ripetuto all'interno delle località immediatamente prima e fuori delle località immediatamente dopo l'intersezione. Non è necessario collocarlo alle intersezioni poco importanti.111

3 Per la segnalazione di strade principali che cambiano direzione vale l'articolo 65 capoverso 1.

4 Le strade nazionali che, per le loro infrastrutture, non sono né autostrade né semiautostrade sono segnalate come strade principali.

109 RS 741.01

110 RS 741.11

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 38 Fine della strada principale

1 Il segnale «Fine della strada principale» (3.04) indica che la precedenza è soppressa e che la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr112) si applica di nuovo alle intersezioni.

2 Il segnale «Fine della strada principale» è collocato sul margine destro della carreggiata, sulle strade a più corsie nella stessa direzione di norma sul margine destro e sinistro, immediatamente prima dell'intersezione. È collocato inoltre come segnale avanzato con il «Cartello di distanza» (5.01) fuori delle località a 150-250 m dall'intersezione e all'interno delle località a circa 50 m da essa.113

112 RS 741.01

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 39 Intersezione con strada senza precedenza

1 Il segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05) indica al conducente che circola su strade secondarie ch'egli beneficia della precedenza alla prossima intersezione. Quando più intersezioni si seguono a brevi intervalli, la lunghezza del tratto sul quale il conducente beneficia della precedenza può essere indicato sul cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

2 Nelle località, il segnale «Intersezione con strada senza precedenza» può non essere collocato dove il conducente si accorgerebbe per tempo che i veicoli provenienti da destra non beneficiano della precedenza, ad esempio, per la presenza di un segnale di «Stop» (3.01) oppure «Dare precedenza» (3.02), di una linea di arresto (6.10) o di una linea di attesa (6.13).114

114 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 40 Intersezione con precedenza da destra

1 Il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (3.06) annuncia, sulle strade secondarie, una intersezione dove vale la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr115).

2 Il segnale «Intersezione con precedenza da destra» è collocato soltanto:

a.
se il conducente non ha la possibilità di riconoscere per tempo la strada che confluisce da destra;
b.
se dopo più intersezioni munite del segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05), segue una intersezione dove vale la precedenza da destra prevista dalla legge.
Art. 42 Precedenza nel caso in cui la carreggiata si restringe

1 Il segnale «Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso» (3.09) obbliga il conducente che circola nella direzione della freccia rossa a cedere il passaggio, dove la carreggiata si restringe, al traffico proveniente in senso inverso. L'obbligo di attendere non è applicabile ai veicoli aventi le ruote disposte in senso longitudinale e i cui conducenti possono rendersi conto di aver spazio a sufficienza per incrociare senza pericolo. All'altra estremità del passaggio ristretto, bisogna collocare il segnale «Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10).

2 Il segnale «Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10) indica al conducente circolante nella direzione della freccia bianca ch'egli può continuare a circolare, dove la carreggiata si restringe, e che i veicoli pluritraccia devono attendere che egli sia passato. Se questi veicoli si sono già immessi nel resti restringimento stradale, spetta a lui di attendere.

Capitolo 5: Segnali di indicazione

Capo 1: Segnali indicanti norme di comportamento

Art. 44 Principi

1 I segnali di indicazione che si riferiscono a norme di comportamento sono rettangolari o quadrati. Di regola hanno sia un simbolo bianco su fondo blu, sia un simbolo figurante in un campo centrale di color bianco su fondo blu.

2 Con riserva di disposizioni derogatorie applicabili a singoli segnali, essi sono collocati all'inizio dei tratti per i quali l'indicazione vale. Se necessario, la lunghezza del tronco cui si riferisce l'indicazione, sarà iscritto sul cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

3 Se sono necessari o prescritti dei segnali avanzati, essi sono collocati con «Cartello di distanza» (5.01), prima del tratto cui si riferisce l'indicazione, nel seguente modo:

a.
all'interno delle località ad almeno 50 m;
b.
fuori delle località ad almeno 150 m;
c.
sulle autostrade e semiautostrade ad almeno 500 m.
Art. 45 Segnalazione di strade particolari

1 I segnali «Autostrada» (4.01) e «Semiautostrada» (4.03) designano le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (art. 1 cpv. 3 ONC118) sulle quali sono applicabili le norme speciali previste per la circolazione sulle autostrade e semiautostrade (art. 35 e 36 ONC); questi segnali sopprimono tutte le restrizioni segnalate in precedenza. I segnali «Fine dell'autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada» (4.04) indicano che le norme generali della circolazione sono di nuovo applicabili. Per il collocamento dei segnali si applica l'articolo 85.

2 Il segnale «Strada postale di montagna» (4.05) designa le strade sulle quale i conducenti devono osservare, quando è difficile di incrociare o di sorpassare, i segni e le indicazioni date dal conducente di veicoli pubblici del servizio di linea (art. 38 cpv. 3 ONC). Il segnale «Fine della strada postale di montagna» (4.06) è collocato dove cessa questo obbligo. ...119

3 Il segnale «Galleria» (4.07) designa un tratto di strada che passa attraverso una galleria sul quale sono applicabili le norme speciali per la circolazione nelle gallerie (art. 39 ONC e art. 13 cpv. 3 SDR120). Il segnale è collocato all'entrata della galleria e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3). Sulle autostrade e semiautostrade, il segnale posto all'entrata della galleria riporta il nome della galleria stessa.121

118 RS 741.11

119 Ultimo per. abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

120 RS 741.621

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 46 Senso unico, strada senza uscita, zona di protezione delle acque

1 Il segnale «Senso unico» (4.08) designa le strade che possono essere percorse soltanto nella direzione indicata (art. 37 ONC122). All'altra estremità della strada è collocato il segnale «Divieto di accesso» (2.02).123

2 Il segnale «Senso unico con circolazione limitata in senso inverso» designa le strade a senso unico sulle quali è ammessa una circolazione limitata in senso inverso; un simbolo appropriato o una scritta corrispondente indica il genere di circolazione in senso inverso (ad es. «Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso»; 4.08.1).124

3 Il segnale «Strada senza uscita» (4.09) designa le strade a fondo chiuso. Se, al suo termine, la strada prosegue con una ciclopista o una strada pedonale, il segnale può essere integrato con appositi simboli («Strada senza uscita con eccezioni»; 4.09.1).125

4 Il segnale «Zona di protezione delle acque» (4.10) designa una regione nella quale il conducente che trasporta un carico tale da poter inquinare le acque de ve mostrarsi particolarmente prudente. La lunghezza del tratto sul quale bisogna usare grande prudenza è annunciato sul cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

122 RS 741.11

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 47 Altri segnali indicanti norme di comportamento

1 Con il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l'ubicazione di un passaggio pedonale (art. 77). È collocato sempre davanti ai passaggi pedonali fuori delle località nonché davanti ai passaggi pedonali inaspettati o difficilmente visibili all'interno delle località. È sufficiente un unico segnale visibile da entrambe le direzioni di marcia sull'isola spartitraffico per strade che ne sono dotate nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette. Per la presegnalazione con il segnale «Pedoni» (1.22) è applicabile l'articolo 11.126

2 I segnali «sottopassaggio pedonale» (4.12) e «Cavalcavia pedonale» (4.13) sono collocati prima di sottopassaggi o cavalcavia che i pedoni devono percorrere (art. 47 cpv. 1 ONC) e che sono vietati ai veicoli. I simboli possono essere con i lati invertiti a seconda delle condizioni locali. Se il segnale non è collocato vicino al sottopassaggio o al cavalcavia, esso deve indicarne la rispettiva direzione e distanza.

3 Il segnale «Ospedale» (4.14) indica che nelle vicinanze si trova un ospedale, una casa di convalescenza o un simile stabilimento. Il conducente deve circolare usando particolare riguardo.

4 Il segnale «Piazzuola» (4.15) indica gli spiazzi sui quali i conducenti di veicoli lenti devono scansarsi per facilitare il sorpasso ai veicoli più veloci (art. 10 cpv. 3 ONC); la fermata volontaria e il parcheggio sono vietati.127

5 Il segnale «Posto di fermata per veicoli in panna» (4.16) sulle autostrade e semiautostrade sprovviste di corsie d'emergenza indica gli spiazzi destinati alle fermate imposte da necessità (art. 36 cpv. 3 ONC); la fermata volontaria e il parcheggio vi sono vietati. Il segnale è collocato nei pressi dello spiazzo di fermata e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3).

6 Il segnale «Uscita di scampo» (4.24) indica una corsia demarcata in rossobianco seguita da un letto di ghiaia sul quale i conducenti, in caso di avaria dei freni, possono far fermare il veicolo.128

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

127 Correzione del 9 giu. 2020 (RU 2020 2095).

128 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 48129 Segnalazione di parcheggi

1 I parcheggi sono indicati dai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) o «Parcheggio contro pagamento» (4.20).

2 Le prescrizioni relative alla durata della sosta e il regolamento interno del parcheggio figurano su un cartello complementare.

3 In caso di limitazione temporale della sosta, i veicoli devono lasciare il parcheggio al più tardi alla scadenza del tempo consentito, a meno che, secondo le istruzioni sul parchimetro, sia ammesso il pagamento di un nuovo importo prima del termine del tempo autorizzato.

4 Se il parcheggio è riservato a determinate categorie di veicoli o di utenti, ciò è indicato nel campo blu del relativo segnale o su un cartello complementare. La regolamentazione della sosta può essere indicata anche mediante demarcazione sul parcheggio. Alla segnalazione mediante demarcazione si applica l'articolo 79 capoverso 4.

5 Se i parcheggi sono destinati in particolare ai conducenti che intendono utilizzare in seguito un mezzo di trasporto pubblico, se ne può indicare la tipologia nel campo blu del segnale con parole o simboli (4.25).

6 All'occorrenza, distanza e direzione di un parcheggio sono indicate nel campo blu del segnale «Parcheggio» (4.17) o su un cartello complementare.

7 In caso di aree di parcheggio coperte, il campo blu del segnale può essere integrato con un tetto stilizzato (ad es. segnale «Parcheggio coperto», 4.21).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 48a130 Parcheggio con disco

1 Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l'uso di un apposito disco secondo l'allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni simili.

2 Il segnale ha il seguente significato:

a.
senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): tra le ore 08.00 e le 19.00 dei giorni feriali la sosta dei veicoli è di durata limitata. Se valida anche la domenica e nei giorni festivi, la limitazione è indicata su un cartello complementare. Il disco secondo l'allegato 3 numero 1 regola la durata della sosta;
b.
con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i veicoli possono rimanere posteggiati al massimo per la durata indicata sul cartello complementare. La limitazione temporale della sosta deve essere di almeno mezz'ora.

3 Chi sosta in un parcheggio segnalato secondo il capoverso 1 deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l'ora effettiva di arrivo. Le indicazioni del disco non possono essere modificate prima della partenza del veicolo.

4 Sugli autoveicoli il disco deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza, su altri veicoli deve essere posizionato in maniera ben visibile.

130 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 48b131 Parcheggio contro pagamento

1 Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i parcheggi in cui i veicoli possono sostare solo contro il pagamento di una tassa e secondo le istruzioni indicate sul parchimetro. Le istruzioni possono ammettere il pagamento di un nuovo importo prima del termine del tempo autorizzato.

2 L'indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su un cartello complementare fissato al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che un parchimetro è destinato a più posti di parcheggio. Se al pagamento della tassa di parcheggio l'apparecchio emette un tagliando, questo deve essere collocato in modo ben visibile dietro il parabrezza degli autoveicoli.

131 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Capo 2: Indicazione della direzione

Art. 49 Principi

1 Sui cartelli di località, sugli indicatori di direzione, sugli indicatori di direzione avanzati e sui cartelli di preselezione (art. 50-53), i nomi delle località sono scritti nella lingua parlata nel luogo indicato; per i comuni dove si parlano due lingue, nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti. Se il nome di una località è scritto in maniera diversa nelle due lingue, la parte anteriore del cartello di località reca le due ortografie, se la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti.

2 Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, possono indicare destinazioni locali importanti (ad es. stazione, centro, ospedale). L'articolo 54 capoverso 4 è applicabile agli indicatori di direzione «Aziende» e il capoverso 9 dello stesso articolo alla segnaletica turistica e agli indicatori di direzione per gli alberghi. I simboli, con relativo significato, utilizzati per gli indicatori di direzione sono elencati nell'allegato 2 numero 5.132

3 Le disposizioni degli articoli 84-91 sono applicabili agli indicatori di direzione, agli indicatori di direzione avanzati e ai cartelli di preselezione collocati sulle autostrade e sulle semiautostrade.

4 Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione delle autostrade e semiautostrade possono indicare soltanto località fissate dal DATEC133.134

132 Per. introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

133 Competenza trasferita dal DFGP al DATEC giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

134 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 50 Cartelli di località

1 Sulle strade principali sono collocati cartelli di località portanti un'iscrizione bianca su fondo blu («Inizio della località sulle strade principali»; 4.27; « Fine della località sulle strade principali» ; 4.28). Sulle strade secondarie sono collocati cartelli di località portanti un'iscrizione nera su fondo bianco («Inizio della località sulle strade secondarie»; 4.29; «Fine della località sulle strade secondarie»; 4.30). Sulle autostrade e sulle semiautostrade, non vi sono cartelli di località.

2 La parte anteriore del cartello di località costituisce il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie»; porta il nome della località e sotto di esso, se la località è situata nella zona di frontiera tra Cantoni, le lettere distintive attribuite al Cantone sul territorio del quale è collocato il cartello.

3 A tergo del cartello di località figura il segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie»; vi figura nello spazio superiore il nome della prossima località e, nello spazio inferiore, quello della prossima località di destinazione importante e la sua distanza. Se segue una biforcazione, possono essere indicate due località di destinazione importanti.

4 I segnali «lnizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie» sono collocati dove inizia la zona con abitazioni sparse; non devono essere collocati dopo il segnale indicante l'inizio della limitazione generale di velocità all'interno delle località (art. 22 cpv. 3).

5 Dove due località si toccano, il segnale di località porta su ambedue i lati il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie».

6 Per indicare le sommità dei passi, bisogna utilizzare cartelli di località sui quali figura, da entrambi i lati, il nome del colle completato eventualmente dalla designazione «Passo» e dall'indicazione dell'altitudine.

Art. 51 Indicatori di direzione

1 Gli indicatori di direzione con iscrizione di colore bianco su fondo verde indicano la strada che conduce alle autostrade e alle semiautostrade («Indicatore di direzione per le autostrade e semiautostrade»; 4.31). Gli indicatori di direzione con iscrizione di color bianco su fondo blu indicano che il luogo di destinazione annunciato può essere raggiunto soprattutto lungo strade principali («Indicatore di direzione per le strade principali»; 4.32). Gli indicatori di direzione con iscrizioni di colore nero su fondo bianco indicano che il luogo di destinazione annunciato può essere raggiunto soprattutto su strade secondarie («Indicatore di direzione per le strade secondarie»; 4.33).

2 Più località situate nella stessa direzione sono menzionate sullo stesso braccio dell'indicatore; tuttavia, ogni braccio dell'indicatore non può avere più di tre righe.

3 I relativi simboli, secondo l'allegato 2 numero 5, possono essere aggiunti al nome delle località che dispongono di un aeroporto civile, di una stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto.135

4 Se una regione è servita soltanto da un'autostrada o semiautostrada, oppure da una autostrada di circonvallazione, gli indicatori di direzione per le autostrade e semiautostrade possono essere sostituiti, dove le strade di svincolo formano una intersezione con strade secondarie, con indicatori di direzione su fondo verde portanti il simbolo di colore bianco dei segnali «Autostrada» (4.01) o «Semiautostrada» (4.03) ma senza luogo di destinazione.

5 Se le condizioni locali lo esigono, può essere collocato un «Indicatore di direzione a forma di tabella» (4.35). Alle intersezioni, può essere fissato al di sopra della carreggiata e combinato specialmente con una istallazione di segnali luminosi. Per quanto concerne i colori del fondo dei singoli segnali, è applicabile il capoverso 1.

6 ...136

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

136 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 52 Indicatori di direzione avanzati

1 Gli indicatori di direzione avanzati portanti un'iscrizione di color bianco su fondo blu sono collocati sulle strade principali e sulle strade secondarie che collegano strade principali («Indicatore di direzione avanzato su strada principale»; 4.36). Gli indicatori di direzione avanzati portanti un'iscrizione di color nero su fondo bianco sono collocati sulle strade secondarie importanti («Indicatore di direzione avanzato su strada secondaria»; 4.37). Sono indicati su un campo di color verde i luoghi di destinazione accessibili mediante un'autostrada o una semiautostrada, su fondo di color blu o su un campo di color blu i luoghi di destinazione accessibili soprattutto mediante strade principali, su fondo di color bianco o su un campo di color bianco i luoghi di destinazione accessibili soprattutto mediante strade secondarie.

2 Fuori delle località, gli indicatori di direzione avanzati sono collocati a 150-250 m dall'intersezione, nelle località a 20-100 m, ma non oltre il punto in cui inizia la preselezione.

3 Un solo indicatore di direzione avanzato può bastare per più intersezioni situate a meno di 300 m le une dalle altre.

4 La direzione della strada è rappresentata da tratti corrispondenti al tracciato della carreggiata dopo un'intersezione. Prima delle aree con percorso rotatorio obbligato può essere usato l'«Indicatore di direzione avanzato presso aree con percorso rotatorio obbligato» (4.54).137

5 L'«Indicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su strada principale» (4.38) o l'«Indicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su strada secondaria» (4.39) possono essere utilizzati all'inizio delle zone che servono alla preselezione. Ogni corsia è indicata da una freccia separata; per quanto concerne il colore e la disposizione dei campi, è applicabile il capoverso 1.

6 Sugli indicatori di direzione avanzati è possibile annunciare restrizioni alla circolazione valevoli per uno dei tratti indicati (ad es. le restrizioni della larghezza oppure del peso) riproducendo il segnale di prescrizione corrispondente («Indicatore di direzione avanzato annunciante una limitazione»; 4.40).

7 Il simbolo che figura sul segnale «Velivoli» (1.28) può essere aggiunto al nome della località che dispone di un aeroporto civile.

8 ...138

137 Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

138 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 53 Cartelli di preselezione

1 I cartelli di preselezione collocati al di sopra della carreggiata, prima delle intersezioni di strade a più corsie, indicano a quale determinata destinazione conduce ogni corsia («cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada principale»; 4.41 e «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada secondaria»; 4.42). La freccia diretta verso il basso indica la metà della corsia. Le disposizioni che reggono gli indicatori di direzione avanzati (art. 52 cpv. 1) sono applicabili al colore del campo, quelle dell'articolo 56 al modo di apporre i numeri delle strade principali e delle strade europee di grande transito.

2 ...139

139 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 54 Tipi speciali di indicatori di direzione e indicatori di direzione avanzati

1 L'«Indicatore di direzione per determinate categorie di veicoli» (4.45) indica la direzione che dovrebbero prendere i veicoli rappresentati mediante simboli (ad es. indicatore di direzione per autocarri). L' «Indicatore avanzato di direzione per determinate categorie di veicoli» (4.23) è collocato, se necessario, come segnale avanzato.140

2 L'indicazione di direzione «Parcheggio» (4.46) indica la direzione dove è ubicata un'area di parcheggio. Se questa è riservata a certe categorie di veicoli, è aggiunto all'indicatore di direzione il simbolo corrispondente di tali veicoli.

2bis L'indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico» (4.46.1) indica la direzione verso un tale parcheggio. Il tipo del mezzo di trasporto può essere indicato con parole o simboli.141

3 Gli indicatori di direzione «Campeggio» (4.47) e «Terreno per veicoli abitabili» (4.48) indicano la direzione delle aree riservate alle tende o alle roulottes da campeggio; se ne è il caso, i simboli di questi due indicatori possono essere riprodotti su un cartello.

4 L'«Indicatore di direzione per aziende» (4.49) mostra la direzione in cui si trovano aziende industriali, artigianali, commerciali, esposizioni, ecc. Indica la via da seguire per giungere a luoghi di destinazione spesso cercati e difficili da trovare senza indicatore di direzione, e situati fuori delle strade di grande transito (art. 110 cpv. 1) o delle strade secondarie importanti.

5 ...142

6 Se è vietato di svoltare a sinistra alla prossima intersezione, il cartello «Guida del traffico» (4.52) indica al conducente il percorso da seguire per poter giungere a sinistra.

7 ...143

8 Il cartello «Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione» (4.55), sul quale figura un segnale di pericolo o una prescrizione appropriata alle circostanze, può essere collocato poco prima di una intersezione se, immediatamente dopo essa, la strada laterale presenta un luogo pericoloso o è oggetto di una restrizione della circolazione.

9 Il DATEC emana istruzioni concernenti la segnaletica turistica e gli indicatori di direzione per alberghi.

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

141 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

142 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

143 Abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 54a144 Indicatori di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli

1 Gli indicatori di direzione con iscrizione di color bianco su fondo rosso sono usati per velocipedi, mountain-bike e mezzi simili a veicoli.

2 L'indicatore di direzione «Percorso per velocipedi» (4.50.1) e «Percorso per mezzi simili a veicoli» (4.50.4) segnala le strade che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si prestano particolarmente ai velocipedi e ai mezzi simili a veicoli.

3 L'indicatore di direzione «Percorso per mountain-bike» (4.50.3) segnala le strade che si prestano particolarmente alle biciclette da montagna e obbligano i loro utilizzatori ad avere particolare riguardo per i pedoni; dove la sicurezza lo esige, i ciclisti devono usare l'avvisatore e, se necessario, fermarsi.

4 Se non è necessaria l'indicazione della destinazione, gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.3 e 4.50.4 possono essere sostituiti da un «Indicatore di direzione senza destinazione» (4.51.1), un «Indicatore di direzione avanzato senza destinazione» (4.51.2) o un «Cartello di conferma» (4.51.3).

5 Dove le condizioni locali lo esigono, possono essere impiegati indicatori di direzione a forma di tabella. L'indicatore di direzione 4.50.5 è collocato per una sola cerchia di utilizzatori, l'indicatore di direzione 4.50.6 per più cerchie di utilizzatori.

6 Sugli indicatori di direzione possono inoltre figurare:

a.
la distanza fino alla destinazione indicata;
b.
in un unico campo, informazioni complementari come numero e denominazione del percorso.

7 Al termine di un percorso per velocipedi, mountain-bike o mezzi simili a veicoli può essere posto il corrispondente cartello di fine percorso (4.51.4).

144 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 55145 Indicatore di deviazioni

1 Per annunciare le deviazioni del traffico bisogna utilizzare indicatori di direzione avanzati sui quali figurano il tratto chiuso al traffico nonché la strada di deviazione con le principali località attraversate («Indicatore di direzione avanzato annunciante una deviazione»; 4.53).

2 Gli «Indicatori di direzione per deviazione» (4.34) a fondo arancione sono utilizzati sui tratti in cui la circolazione è deviata; se si tratta di deviazioni corte si può rinunciare a indicare il luogo di destinazione (4.34.1).

2bis Per indicare una deviazione per velocipedi e ciclomotori possono essere utilizzati i segnali di cui all'articolo 54a con fondo arancione. Tali segnali possono essere utilizzati anche per indicare una deviazione per i pedoni se riportano il simbolo di un pedone. I simboli del velocipede e del pedone possono essere raffigurati insieme su uno stesso segnale.146

3 I luoghi di destinazione raggiungibili passando per la deviazione possono essere annunciati con lettere nere su fondo arancione su tutti i cartelli che servono a indicare la direzione.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

146 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 56147 Numerazione delle strade, raccordi e ramificazioni148

1 Le «Tavolette numerate per le strade europee» (4.56) presentano una «E» bianca e un numero di colore bianco su fondo verde; esse indicano tratti della rete delle strade europee di grande transito. I numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre 1991149 concernente le strade di grande transito; presentano l'aspetto e sono collocati secondo le istruzioni del DATEC.

2 Le «Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade» (4.58) presentano un numero di colore bianco su sfondo rosso; esse indicano la rete delle autostrade e delle semiautostrade. Il DATEC fissa la rete di base ed emana le istruzioni concernenti l'aspetto e il collocamento delle tavolette numerate.150

3 Le «Tavolette numerate per le strade principali» (4.57) presentano un numero di colore bianco su fondo blu; esse indicano le strade principali più importanti. I numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito; presentano l'aspetto e sono collocati secondo le istruzioni del DATEC.

4 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) presentano un simbolo nero e un numero di colore nero su fondo bianco; esse indicano i raccordi rispettivamente le ramificazioni su autostrade e semiautostrade. Il DATEC fissa i numeri d'intesa con i Cantoni ed emana le istruzioni concernenti l'aspetto e il collocamento delle tavolette numerate.151

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

149 RS 741.272

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

Capo 3: Informazioni

Art. 57 Principi

1 I segnali che recano informazioni sono rettangolari o quadrati. Di regola, hanno un fondo blu e un simbolo nero su campo bianco.

2 Con riserva delle disposizioni derogatorie per alcuni segnali, questi segnali sono collocati all'entrata di una istallazione, di un edificio, o nel luogo dove il servizio indicato è reso o dove l'informazione data ha effetto.

3 Se dei presegnali sono necessari o prescritti, essi vengono collocati, con un «Cartello di distanza» (5.01), prima del tratto cui si riferisce l'indicazione, nel modo seguente:

a.
nelle località, ad almeno 50 m;
b.
fuori delle località, ad almeno 150 m;
c.
sulle autostrade e semiautostrade, conformemente all'articolo 89.
Art. 58 Indicazioni sullo stato delle strade

1 Il segnale «Stato delle strade» (4.75) annuncia lo stato delle strade dei passi e delle strade di accesso ai luoghi di sport invernali, ecc., che non sono praticabili temporaneamente o che lo sono soltanto con le catene per la neve. Come presegnale, si adopera il segnale «Preavviso sullo stato delle strade» (4.76).

2 Il segnale «Stato delle strade» è collocato all'inizio del tratto entrante in linea di conto; il segnale «Preavviso sullo stato delle strade» si trova sulle strade di accesso che portano a tali tratti, al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione.

3 I segnali menzionano il nome del passo o il luogo di destinazione; portano di sotto o di fianco le indicazioni concernenti lo stato della strada. Se sono annunciate destinazioni intermedie, le informazioni sullo stato della strada sono valevoli soltanto sino alla destinazione il cui nome figura immediatamente al di sopra o di fianco a detta indicazione.

4 Sui segnali i colori hanno i significati seguenti:

a.
Fondo rosso: strada chiusa;
b.
Fondo verde: strada aperta;
c.
Fondo bianco con il simbolo del segnale «Catene per la neve obbligatorie» (2.48): le catene per la neve metalliche, o dispositivi analoghi fatti di altro materiale e permessi dall'USTRA sono obbligatori (art. 29);
d.
Fondo bianco con il simbolo del segnale «Strada sdrucciolevole» (1.05) e il cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13): neve ghiacciata o carreggiata gelata.

5 Se questi segnali sono adoperati per annunciare deviazioni che si estendono ad una vasta regione, il fondo del segnale è di colore arancione e l'iscrizione è fatta in nero.

Art. 59152 Disposizione delle corsie, apertura della corsia di emergenza

1 Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77) indica il tracciato, il numero di corsie ed eventualmente la diminuzione o l'aumento di tale numero di corsie. Le frecce nere indicano le corsie; il fondo del cartello è bianco. Se una segnalazione è di breve durata, il simbolo del segnale 4.77 può figurare su un segnale triangolare pieghevole bianco.

2 Il segnale «Apertura della corsia di emergenza» (4.77.2) indica che si può circolare sulla corsia di emergenza.

3 Se una prescrizione o l'annuncio di un pericolo vale soltanto per certe corsie, il relativo segnale è riprodotto nel mezzo della freccia che rappresenta la corsia in questione («Disposizione delle corsie con restrizioni»; 4.77.1).

4 Al collocamento del segnale «Disposizione delle corsie» sulle autostrade e semiautostrade.si applica l'articolo 89 capoverso 2.

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 62 Indicazioni diverse

1 I segnali «Campeggio» (4.79), «Terreno per veicoli abitabili» (4.80), «Telefono» (4.81), «Primo soccorso» (4.82), «Rifornimento» (4.84), «Albergo-motel» (4.85), «Ristorante» (4.86), «Bar» (4.87), «Informazioni» (4.88), «Ostello» (4.89), «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90), «Funzioni religiose» (4.91) ed «Estintore» (4.92) indicano i servizi, le installazioni o gli edifici corrispondenti.155

2 I simboli dei segnali «Campeggio» e «Terreno per veicoli abitabili» possono figurare nei campi interni bianchi di un cartello.

3 Per quel che concerne il segnale «Telefono», bisogna aggiungere le lettere SOS sul fondo blu, sotto il simbolo, se si tratta di un'istallazione di chiamata per pronto soccorso.

4 I segnali «Albergo-motel», «Ristorante» e «Bar» sono collocati solo dove gli utenti della strada potrebbero riconoscere o trovare soltanto a fatica le istallazioni o gli edifici corrispondenti; il nome degli esercizi non deve figurare su questi segnali.

5 Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» indica l'emittente di un programma nazionale e la frequenza sulla quale il conducente può ricevere, per radio, informazioni sul traffico stradale. Sulle strade che non sono autostrade o semiautostrade (art. 89 cpv. 3) il segnale può essere collocato unicamente dove cambia la gamma di frequenze.156

6 L'articolo 89 capoversi 1 e 3 si applica al collocamento dei segnali sulle autostrade e semiautostrade.

7 Il segnale «Direzione della prossima uscita di sicurezza e distanza da essa» (4.94) indica l'uscita di sicurezza più vicina; nelle gallerie viene collocato sulla parete almeno ogni 50 m ad un'altezza compresa fra 1 m e 1,5 m rispetto alla carreggiata. Il segnale «Uscita di sicurezza» (4.95) indica l'ubicazione di un'uscita di sicurezza e viene collocato nelle sue immediate vicinanze.157

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Capitolo 6: Informazioni complementari concernenti i segnali

Art. 63 Principi

1 Le informazioni complementari concernenti un segnale figurano su un cartello complementare di forma rettangolare. Il fondo è bianco, le iscrizioni e gli eventuali simboli sono neri. Se si tratta di segnali a matrice il fondo può essere nero e il simbolo bianco. Di regola i cartelli complementari sono collocati sotto i segnali; è riservato l'articolo 101 capoverso 7.158

2 Se si tratta di segnali d'indicazione (capitolo 5) con fondo blu, le informazioni complementari (ad es. sulla distanza o sulla direzione) vengono date se necessario con caratteri di color bianco o con un simbolo bianco.

3 Le indicazioni su un cartello complementare sono imperative come i segnali...159.

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

159 Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, con effetto dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Art. 64 Cartelli complementari di uso generale

1 Per indicare la distanza da un luogo pericoloso o da un luogo dove è applicabile una prescrizione, si fa uso del «Cartello di distanza» (5.01). Per segnalare la distanza e la direzione, è fatto uso del «Cartello indicante la distanza e la direzione» (5.02).

2 La lunghezza dei tratti sui quali vi è un pericolo, vale una prescrizione o deve essere osservata una indicazione, e annunciato con il cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

3 I segnali di ripetizione sono caratterizzati dal «Cartello di ripetizione» (5.04). L'inizio e la fine del tratto munito di segnali concernenti la fermata o il parcheggio dei veicoli sono annunciati mediante il «Cartello d'inizio» (5.05) rispettivamente il «Cartello di fine» (5.06).

4 Il «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso la sinistra o la destra indica il luogo dove esiste un pericolo, dove una prescrizione è applicabile o dove una indicazione deve essere osservata. Esso deve essere adoperato in particolare:

a.
sotto il segnale «Ciclopista» (2.60), «Strada pedonale» (2.61) e «Strada per cavalli da sella» (2.62), se si deve far uso di una tale strada dall'altra parte della carreggiata (art. 33);
b.
sotto il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) e «Parcheggio» (4.17), per indicare in che direzione si estende un'area vietata o riservata al parcheggio.

5 Il campo d'applicazione di segnali può essere concretizzato mediante un cartello complementare. Un cartello complementare:

a.
recante un simbolo o una relativa iscrizione significa che il segnale, cui essa è aggiunta, si applica soltanto al genere di circolazione rappresentato; rimangono riservati gli articoli 15 capoverso 1 e 46 capoverso 2;
b.
recante la parola «eccettuato» o «permesso» in collegamento con un'iscrizione o un simbolo significa che il segnale, cui essa è aggiunta, non si applica al relativo genere di circolazione.160

6 L'indicazione «Ciclisti» su un cartello complementare vale per i conducenti di velocipedi e di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita come anche per i conducenti degli altri ciclomotori purché il motore sia spento.161

7 Simboli, con relativo significato, utilizzabili su cartelli complementari sono elencati nell'allegato 2 numero 5.162

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1823).

162 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Art. 65 Cartelli complementari per certi segnali

1 Aggiunta ai segnali di «Stop» (3.01), «Dare precedenza» (3.02) nonché «Strada principale» (3.03), il cartello complementare «Direzione della strada principale» (5.09) indica il tracciato di una strada principale che cambia direzione.163 Insieme con i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» essa annuncia al conducente circolante su una strada la cui precedenza è soppressa ch'egli deve dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada principale o a quelli che la lasciano. La striscia larga rappresenta la strada principale.

2 Deroghe temporanee al divieto di fermata o di parcheggio (2.49; 2.50) sono annunciate mediante il cartello complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e «Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11).

3 Aggiunta ai segnali «Barriere» (1.15) e «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) il cartello complementare «Luce lampeggiante» (5.12) designa i passaggi a livello con segnali a luci lampeggianti.164

4 Il cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13) avverte i conducenti che la carreggiata è gelata o ricoperta di neve gelata. È applicato specialmente al segnale «Strada sdrucciolevole» (1.05) e deve essere tolto o ricoperto appena non si deve più contare su neve gelata o formazione di ghiaccio.

5 Per riservare alcuni posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiarvi soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile. Il «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all. 3 n. 2) deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza.165

6 Aggiunta al segnale «Strada stretta» (1.07), il cartello complementare «Larghezza della carreggiata» (5.15) indica la larghezza della carreggiata nel punto più stretto.

7 Il cartello complementare «Rumore esercizi di tiro» (5.16), aggiunto al segnale «Altri pericoli» (1.30) mette il conducente in guardia da rumori inattesi cagionati da spari di artiglieria.

8 Per garantire segnatamente la sicurezza sulle strade in prossimità di scuole, su strade relativamente frequentate all'inizio di un marciapiede a scarsa frequenza può essere applicato il segnale «Strada pedonale» (2.61) con il cartello complementare « permesso». Il marciapiede può essere utilizzato da velocipedi e ciclomotori con velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita. I conducenti degli altri ciclomotori possono utilizzare il marciapiede soltanto a motore spento. Si applicano le disposizioni concernenti le strade destinate contemporaneamente a due categorie di utenti secondo l'articolo 33 capoverso 4. La fine dell'autorizzazione può essere segnalata applicando il segnale 2.61 con il cartello complementare « permesso» attraversato da tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.166

9 Il cartello complementare «Sdoganamento con dichiarazione a vista» (5.54) applicato al segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che tale carreggiata può essere utilizzata soltanto da conducenti con dichiarazione a vista.167

10 Se è aggiunta al segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07), il cartello complementare recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Traffico S» (5.55) indica che tali veicoli o combinazioni di veicoli, muniti davanti e dietro di un segnale speciale giusta l'allegato 4 OETV168, sono esclusi dal divieto segnalato.169

11 Il simbolo «Ospedale con pronto soccorso» (5.56) applicato a un indicatore di direzione indica un ospedale dotato di pronto soccorso aperto 24 ore su 24.170

12 Il cartello complementare con il simbolo «Telefono d'emergenza» (5.57) o con il simbolo «Estintore» (5.58) applicato al segnale «Posto di fermata per veicoli in panna» (4.16) indica che il posto di fermata è equipaggiato in modo corrispondente.171

13 Il cartello complementare con il simbolo della «Stazione di ricarica» (5.42) aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l'area interessata può essere utilizzata soltanto per la ricarica di veicoli a propulsione elettrica.172

14 Il cartello complementare « permessa» aggiunto al segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) indica che l'area interessata può essere utilizzata per la ricarica di veicoli a propulsione elettrica.173

15 Il cartello complementare recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Covetturaggio» (5.43), aggiunto ai segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) e «Carreggiata riservata ai bus» (2.64), indica che la carreggiata o la corsia interessata può essere utilizzata da veicoli occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.174

16 Il cartello complementare recante il simbolo «Covetturaggio» (5.43) e aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l'area di parcheggio interessata può essere utilizzata soltanto da veicoli che all'arrivo sono occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.175

163 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

164 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

166 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

167 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

168 RS 741.41

169 Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 23 set. 2009 (RU 2002 3174).

170 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

171 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

172 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

173 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

174 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

175 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

Capitolo 7: Segni e istruzioni della polizia

Art. 66 Genere e significato dei segni

1 Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l'agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l'agente non ferma. I segnali manuali significano:

a.
Un braccio alzato verticalmente:
-
Fermata prima dell'intersezione per i conducenti provenienti da tutte le direzioni;
b.
Un braccio teso lateralmente:
-
Fermata per la circolazione proveniente da tergo verso il dorso della mano dell'agente;
c.
Le due braccia tese lateralmente:
-
Fermata per la circolazione proveniente dal davanti e da tergo;
d.
Cenno di approccio:
-
Via libera per la circolazione nel senso indicato;
e.
Avambraccio alzato e abbassato:
-
Rallentare.

2 Sono riservati i segnali speciali manuali dati ai pedoni e ai veicoli pubblici del servizio di linea.

3 Per rendere più visibili i segnali manuali, la polizia può adoperare un bastone bianco e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, una lampada a bastoncino con luce bianca o gialla.

4 I segnali manuali possono servire anche per altri compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione). La fermata è ordinata, di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante un bastone o una paletta con luce rossa. Gli stessi mezzi possono essere utilizzati per invitare i conducenti a proseguire. La paletta può portare l'iscrizione «Polizia».176

5 La fermata può essere inoltre ordinata:

a.177
dalle pattuglie scolastiche e dagli appositi servizi delle fabbriche nonché dai cadetti, incaricati di regolare la circolazione, per mezzo di una paletta riflettente avente la forma e l'aspetto del segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.10) e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, per mezzo di un bastone o una paletta con luce rossa;
b.
dal personale dell'azienda nei pressi dei passaggi sulle rotaie, mediante una bandierina rossa o rossa e bianca; di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante una luce rossa;
c.
dal personale dei cantieri di costruzione delle strade, per mezzo di una paletta riflettente dalla forma e dall'aspetto dei segnali «Divieto di accesso» (2.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01)178 oppure per mezzo di una bandierina rossa o rossa e bianca. L'articolo 80 capoverso 4 si applica alle palette a due facce adoperate presso i cantieri.

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

178 RU 1980 447

Art. 67 Obbligo di rispettare i segni e le istruzioni

1 Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:

a.
dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme;
b.179
dagli organi militari incaricati di regolare la circolazione e dai membri in uniforme del servizio antincendio e della protezione civile;
c.
dai membri contraddistinti delle pattuglie scolastiche e degli appositi servizi delle fabbriche nonché dai cadetti incaricati di regolare la circolazione quando portano i segni distintivi della loro funzione;
d.
dal personale dei cantieri di costruzione delle strade;
e.180
dagli organi doganali presso gli uffici doganali e, in occasione dei controlli doganali, in prossimità del confine nonché dal personale di vendita e di controllo, identificabile come tale, impiegato presso gli uffici doganali nel quadro dell'esecuzione della legge del 19 marzo 2010181 sul contrassegno stradale;
f.
dal personale d'esercizio presso i binari ferroviari;
g.
dai conducenti dei veicoli pubblici in servizio di linea sulle strade postali di montagna (art. 38 cpv. 3 ONC182);
h.183
dai membri dei servizi della circolazione privati, quando portano i segni distintivi della loro funzione;
i.184
dal personale di veicoli appositamente contrassegnati per l'accompagnamento di veicoli e trasporti speciali.

2 I segnali e le istruzioni di altre persone devono essere rispettati se sono dati per evitare un pericolo o per regolare una difficile situazione del traffico.

3 Per far regolare la circolazione dai pattugliatori scolastici, dal personale di un'azienda o dai cadetti (cpv. 1 lett. c), da servizi della circolazione privati (cpv. 1 lett. h) nonché dal personale di veicoli d'accompagnamento contrassegnati (cpv. 1 lett. i) occorre il permesso dell'autorità cantonale di polizia. Questa dà gli ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.185

179 Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

180 Nuovo testo giusta l'art. 11 n. 2 dell'O del 24 ago. 2011 sul contrassegno stradale, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 4111).

181 RS 741.71

182 RS 741.11

183 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4495). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105).

184 Introdotta dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131).

Capitolo 8: Segnali luminosi e relative informazioni complementari186

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 68 Genere e significato dei segnali luminosi

1 I segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni.187

1bis La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i contorni neri, l'ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93 cpv. 2).188

2 La luce verde dà via libera. I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr189) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla strada trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC190).191

3 Le frecce verdi permettono la circolazione nella direzione indicata. Se nel contempo lampeggia accanto ad esse una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla carreggiata trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).192

4 La luce gialla significa:

a.
se segue alla luce verde: fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione;
b.
se è accesa insieme con la luce rossa: prepararsi per ripartire e attendere che la luce verde dia via libera.

5 Se i contorni di una freccia appaiono in nero nella luce gialla, questa è valevole soltanto nel senso indicato.

6 La luce gialla lampeggiante (art. 70 cpv. 1) obbliga i conducenti a usare particolare prudenza.

7 Le luci con il simbolo di un pedone sono rivolte ai pedoni; questi possono accedere alla carreggiata o alla zona dei binari soltanto se il simbolo verde è illuminato. Se esso incomincia a lampeggiare o se appare una luce gialla intermedia o subito la luce rossa, i pedoni devono allontanarsi immediatamente dalla carreggiata o dalla zona dei binari.193

8 Le luci con il simbolo di un velocipede sono rivolte ai conducenti di velocipedi e di ciclomotori. Per il significato delle luci si applicano i capoversi 1 a 4.194

9 Le frecce nere che figurano sui cartelli complementari applicate sotto i segnali luminosi significano che questi sono valevoli soltanto nel senso indicato.

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

188 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

189 RS 741.01

190 RS 741.11

191 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

192 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935).

193 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

194 Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 69 Segnali luminosi speciali

1 ...195

2 Le luci bianche disposte in maniera particolare (art. 70 cpv. 8) sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei veicoli pubblici del servizio di linea; per essi hanno forza obbligatoria.

3 Per regolare la circolazione sulle strade a più corsie, per chiudere temporaneamente certe corsie alla circolazione o per aprire temporaneamente alla circolazione la corsia di emergenza, bisogna utilizzare il sistema seguente di segnali luminosi collocati al di sopra della carreggiata («Sistema di segnali luminosi per la regolazione temporanea delle corsie»; 2.65):

a.
le frecce verdi verticali dirette verso il basso significano che la circolazione è autorizzata sulle corsie da esse indicate; devono spegnersi non appena appaiono, nello stesso punto, sbarre rosse oblique in forma di croce o frecce gialle lampeggianti;
b.
le frecce gialle diagonali lampeggianti dirette verso il basso significano che il conducente deve lasciare appena possibile la corsia in cui si trova e prendere la direzione indicata;
c.
due sbarre rosse oblique in forma di croce significano che la corsia corrispondente è chiusa alla circolazione; il conducente deve lasciare questa corsia e proseguire su una corsia dove la circolazione è autorizzata da una freccia verde.196

4 Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) può essere adoperato per annunciare l'approssimarsi di un «Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie».

195 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 69a197 Cartelli complementari ai segnali luminosi

1 Se accanto alla luce rossa è collocato il segnale «Svolta a destra consentita ai ciclisti» (5.18), velocipedi e ciclomotori possono svoltare a destra con il rosso. La luce rossa associata al segnale significa che gli utenti autorizzati a svoltare a destra sono tenuti a «dare la precedenza» (art. 36 cpv. 2).

2 Il segnale «Svolta a destra consentita ai ciclisti» (5.18) può essere collocato accanto alla luce rossa soltanto se è garantita la sicurezza stradale. La corsia interessata deve essere dotata di una corsia ciclabile e di una linea di arresto gialla situata dopo la linea di arresto bianca valida per gli altri veicoli. Non è necessaria una corsia ciclabile se:

a.
esiste una corsia separata per la svolta a destra o agli altri veicoli non è consentito svoltare a destra; e
b.
la corsia è sufficientemente larga.

197 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 70 Aspetto e uso dei segnali luminosi

1 La luce gialla lampeggiante d'avvertimento per gli utenti della strada (art. 68 cpv. 6) è autorizzata solo nei casi seguenti:

a.
in relazione con una freccia verde (art. 68 cpv. 3);
b.198 nelle installazioni di segnali luminosi spente;
c.199
presso cantieri;
d.
davanti a ostacoli pericolosi sulla carreggiata;
e.
nei pressi dei passaggi pedonali (art. 77), alle colonnette delle banchine, ecc.;
f.
ai bordi di autostrade nel caso di incidenti, di congestionamento del traffico, di nebbia, gelo e simili pericoli;
g.200
...

2 La luce girevole gialla è vietata.

3 Non sono ammessi le luci rosse adoperate da sole, le frecce rosse, i semafori senza luce rossa e, eccetto ai passaggi a livello (art. 93), i segnali a luce lampeggiante.201 Le luci verdi, impiegate da sole, sono permesse soltanto come segnali di ripetizione.202

4 I semafori con luce rossa e gialla, ma sprovvisti di luce verde, possono essere adoperati soltanto in casi speciali, segnatamente presso le autorimesse del servizio antincendio, i cantieri, i capolinea dei veicoli pubblici in servizio di linea, gli aeroporti, all'entrata e all'interno delle gallerie e nei pressi di passaggi sulle rotaie.203

4bis I semafori con luce rossa e verde, ma sprovvisti di luce gialla, possono essere adoperati soltanto in casi speciali e solo in connessione con la gestione di rampe di accesso ad autostrade e semiautostrade. La luce lampeggiante verde all'accensione dell'impianto significa che il semaforo sta per diventare rosso.204

5 Se le luci del semaforo sono collocate l'una sopra l'altra, la luce rossa si trova in alto, la luce verde in basso e l'eventuale luce gialla in mezzo. Le luci sono di forma rotonda.205

6 Se le luci di un semaforo sospeso sopra la carreggiata sono collocate l'una di fianco all'altra, la luce rossa si trova a sinistra, la luce verde a destra e l'eventuale luce gialla in mezzo. Le luci sono di forma rotonda.206

7 Le luci destinate ai pedoni presentano il simbolo di un pedone (art. 68 cpv. 7); esse possono essere di formato rettangolare. Le luci destinate ai ciclisti e ai ciclomotoristi presentano il simbolo di un velocipede (art. 68 cpv. 8) se sono visibili anche da conducenti di altri veicoli; in combinazione con luci destinate ai pedoni possono essere di formato rettangolare.207

8 Solo luci bianche disposte in maniera particolare (art. 69 cpv. 2) possono essere utilizzate come segnali speciali destinati ai conducenti di veicoli pubblici del servizio di linea.

9 I segnali luminosi, eccetto i segnali di ripetizione, devono essere collocati su una tavola rettangolare nera con bordi bianchi; questa non è necessaria se è escluso l'abbagliamento a causa del sole o di altre fonti di luce.

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

200 Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, con effetto dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

202 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

204 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4495). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 71 Ubicazione e esigenze tecniche

1 I semafori veicolari sono collocati sul margine destro della carreggiata. Possono essere ripetuti al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall'altra parte dell'intersezione.208

1bis I semafori possono essere:

a.
collocati esclusivamente sul lato sinistro della corsia sinistra, in caso di più corsie nella stessa direzione;
b.
collocati esclusivamente al di sopra della carreggiata, se ciò è opportuno;
c.
in casi speciali, per esempio nel caso di ferrovie sul proprio tracciato direttamente lungo la carreggiata, disposti a coppie per un'unica corsia, per regolare diverse direzioni di marcia; la corsia deve avere una larghezza di almeno 4,5 m e i semafori devono poter essere chiaramente attribuiti ai rispettivi flussi di traffico;
d.
collocati sull'altro lato dell'intersezione, se destinati esclusivamente a velocipedi e ciclomotori.209

2 Il margine inferiore dei semafori si trova:210

a.211
al bordo della carreggiata a un'altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; i semafori destinati unicamente ai pedoni o ai ciclisti possono trovarsi a un'altezza inferiore;
b.
al di sopra della carreggiata a un'altezza di 4,50 m fino a 5,50 m; in caso di linee di alimentazione dei mezzi pubblici può trovarsi a un'altezza superiore.212

3 I segnali luminosi devono impedire l'incontro di veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l'incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in senso inverso e quello di velocipedi e ciclomotori che svoltano a destra secondo l'articolo 69a capoverso 1 con utenti aventi la precedenza. Se il via libera è dato da frecce verdi e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che svoltano in un'altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a sinistra e quelli che giungono in senso inverso.213

4 I veicoli che provengono da destra possono essere fatti passare contemporaneamente a quelli che proseguono diritto soltanto se dopo l'intersezione ciascuna delle due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria. Fanno eccezione i velocipedi e i ciclomotori che provengono da destra secondo l'articolo 69a capoverso 1.214

5 La successione dei colori dei segnali luminosi è la seguente: verde - giallo - rosso - rosso e contemporaneamente giallo - verde; sono riservati gli articoli 68 capoverso 7, 69 capoverso 3, 70 capoversi 4 e 4bis. La luce rossa e la luce verde non possono essere accese insieme. La luce rossa e la luce gialla accese contemporaneamente devono spegnersi solo quando si accende quella verde.215

6 Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni e ciclisti, dispositivi acustici e/o tattili per ciechi. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri. 216

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

209 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

216 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Capitolo 9: Demarcazioni

Art. 72 Principi

1 Le demarcazioni sono dipinte o applicate sulla carreggiata oppure vi sono incastrate; le demarcazioni possono essere tracciate anche con altri mezzi (per esempio pietre da pavimentazione stradale), a condizione che essi soddisfino i requisiti di colore, dimensioni e sicurezza posti dal diritto federale alle demarcazioni. Le demarcazioni non devono sporgere in modo da disturbare e devono essere il più possibile antisdrucciolevoli. Se necessario, sono riflettenti. Le linee di demarcazione possono all'occorrenza essere munite di catarifrangenti.217

1bis Sono vietati gli elementi costruttivi simili alle demarcazioni che possono essere confusi con esse, che ne compromettono l'effetto o che in altro modo possono dare l'impressione di avere un significato attinente alle norme della circolazione stradale.218

2 Se delle demarcazioni devono essere provvisoriamente spostate (ad es. in caso di cantieri o di deviazioni del traffico), vengono applicati dischi convessi di colore giallo-arancione con riflettori di colore giallo-arancione, demarcazioni giallo-arancione e corpi indicatori di direzione giallo-arancione per sopprimere la validità delle demarcazioni bianche esistenti. Allo scopo di sottolineare la rotta, anche i corpi indicatori di direzione e le demarcazioni possono essere completati con riflettori.219

3 Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione come anche le iscrizioni previste nella presente ordinanza. Il DATEC può inoltre prevedere demarcazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare peculiarità locali.220

4 L'articolo 90 si applica inoltre alle demarcazioni apposte sulle autostrade e semiautostrade.

5 Il DATEC emana istruzioni concernenti le demarcazioni.

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

218 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta mod. avanti l'all. 1.

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

Art. 72a221 Demarcazioni tattilo-visuali

1 Le demarcazioni tattilo-visuali possono essere utilizzate su aree di traffico destinate ai pedoni (inclusi i passaggi pedonali) al fine di aumentare la sicurezza per persone non vedenti o ipovedenti come anche per facilitarne l'orientamento.

2 Sono ammesse linee di direzione per guidare, linee di sicurezza per delimitare un'area pericolosa, aree di biforcazione presso possibili cambiamenti di direzione, aree terminali alla fine di una linea di direzione come anche aree d'attenzione segnatamente nei posti pericolosi.

3 Le demarcazioni sono bianche; sulla carreggiata sono gialle.

221 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 73 Linee di sicurezza, linee di direzione, linee doppie e linee d'avvertimento

1 Le linee di sicurezza (continue, di color bianco; 6.01) demarcano la metà della carreggiata o delimitano le corsie. Le linee di sicurezza servono pure a delimitare la carreggiata o le corsie rispetto alle tranvie o ferrovie su strada. Esse non devono essere più lunghe del necessario, tenuto conto della visibilità e della velocità abituale dei veicoli.

2 Le carreggiate con almeno tre corsie o, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedono, le carreggiate con due corsie possono essere demarcate con una doppia linea di sicurezza (6.02) che serve a separare i due sensi di circolazione.222

3 Le linee di direzione (discontinue, di color bianco; 6.03) segnano la metà della carreggiata o delimitano le corsie.

4 Le linee doppie (linea di sicurezza accanto alla linea di direzione; 6.04) sono applicate segnatamente dove le condizioni della visibilità esigono una restrizione di circolazione solo in una direzione.

5 Le linee di avvertimento (discontinue, di colore bianco; 6.05) servono ad annunciare linee di sicurezza e linee doppie.223 La loro demarcazione è obbligatoria fuori delle località e facoltativa nelle località.

6 Le singole linee hanno il seguente significato:

a.
È vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra;
b.
È permesso ai veicoli di oltrepassare, usando la dovuta prudenza, le linee di direzione e le linee di avvertimento o di passarci sopra;
c.
È vietato ai veicoli che si trovano dalla parte della linea di sicurezza di oltrepassare le linee doppie o di passarci sopra.

7 Se affiancata da una linea parallela corta e discontinua (bianca), in questo punto la linea di sicurezza può essere attraversata dai veicoli che si trovano sul lato della linea discontinua. Se la linea corta e discontinua è gialla, è destinata esclusivamente a bus pubblici del servizio di linea e a velocipedi e ciclomotori.224

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 74225 Corsie

1 Le corsie sono delimitate da linee di sicurezza, linee di direzione o linee doppie (art. 73). Alla delimitazione delle corsie riservate ai bus e delle corsie ciclabili si applicano gli articoli 74a e 74b.

2 Le corsie destinate ai veicoli che svoltano a sinistra, ai veicoli che svoltano a destra o a quelli che proseguono diritto sono contrassegnate con frecce bianche di preselezione (6.06) dirette nel senso corrispondente. Il conducente può percorrere le intersezioni stradali solo nella direzione delle frecce di preselezione demarcate sulla sua corsia. Le frecce gialle sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei bus pubblici del servizio di linea; esse li autorizzano a circolare nella direzione indicata.

3 Le frecce di rientro (bianche, oblique; 6.07) indicano al conducente che deve lasciare la corsia nella direzione indicata.

4 Le frecce bianche di direzione indicano al conducente di un veicolo la direzione da seguire.

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 74a226 Corsie ciclabili e ciclopiste, strade pedonali e strade per cavalli da sella, simbolo di un velocipede

1 Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclopiste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull'area d'intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono.227

2 Fuori delle località sono ammesse corsie ciclabili su entrambi i lati della strada soltanto se la carreggiata è divisa a metà da una demarcazione.

3 ...228

4 Laddove una ciclopista attraversa una strada secondaria ed, eccezionalmente e in deroga all'articolo 15 capoverso 3 ONC, gli utenti di detta ciclopista godono della precedenza, l'attraversamento della strada è indicato da linee gialle discontinue; occorre togliere la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada secondaria collocando i segnali «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).

5 La linea gialla discontinua o continua serve a separare le ciclopiste dalle strade pedonali e dalle strade per cavalli da sella (art. 33) che si trovano allo stesso livello. Ai conducenti di velocipedi e di ciclomotori e ai cavallerizzi è vietato oltrepassare le linee gialle continue o passarvi sopra.

6 Sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili possono essere dipinti il simbolo giallo di un velocipede e frecce gialle che indicano la direzione da seguire o la preselezione.

7 Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni:

a.
sulle corsie riservate ai bus;
b.229
sui posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori;
c.
sul margine della carreggiata, prima di isole pedonali e di restringimenti di lunghezza analoga, quando occorre interrompere una corsia ciclabile esistente;
d.
per segnalare la circolazione di velocipedi in senso contrario su strade a senso unico non provviste di corsie ciclabili;
e.
sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, i velocipedi sono autorizzati a proseguire diritto; in questo caso il simbolo è integrato da frecce direzionali gialle.
f.230
f. nella «Zona di attesa per velocipedi» (6.26) presso le installazioni di segnali luminosi;
g.231
sulla carreggiata delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h, se la strada fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi e ha diritto di precedenza.

8 Su strade destinate contemporaneamente a due categorie d'utenti (art. 33 cpv. 4 e 65 cpv. 8), a titolo di chiarimento possono essere dipinti in colore giallo i simboli dei segnali corrispondenti.232

226 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

228 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

230 Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

231 Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 74b233 Corsie riservate ai bus

Le corsie riservate ai bus, delimitate da linee gialle continue o discontinue e con l'iscrizione in giallo «BUS» (6.08), possono essere adoperate solo dai bus pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada; sono fatte salve le eccezioni indicate mediante demarcazioni o segnali. Gli altri veicoli non possono percorrere le corsie riservate ai bus; se necessario (ad es. per svoltare) possono tuttavia oltrepassarle se sono delimitate da una linea gialla discontinua.

233 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 75 Linee di arresto e linee di attesa

1 La linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop» (3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello e alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74 cpv. 2) eccetera.234 La parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di arresto.

2 La linea di arresto, come anche l'iscrizione della parola «Stop» sulla carreggiata (6.11) completano il segnale di «Stop», salvo qualora la strada non abbia un rivestimento resistente. La linea di arresto è completata da una linea longitudinale continua (6.12); essa non è necessaria sulle strade a senso unico.

3 La linea di attesa (serie di triangoli235 bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.13) indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al segnale «Dare precedenza» (3.02) per dare la precedenza (art. 36 cpv. 2). La parte frontale del veicolo non deve sorpassare la linea di attesa.

4 La linea di attesa completa sempre il segnale «Dare precedenza», salvo su strade senza rivestimento resistente, corsie di accesso ad autostrade e semiautostrade (art. 88 cpv. 1) o su installazioni analoghe. Se la larghezza della strada lo consente, essa è completata da una linea longitudinale continua (6.12). Sulle strade principali e sulle strade secondarie importanti, la linea di attesa può essere annunciata da un triangolo bianco dipinto sulla carreggiata il cui vertice è diretto verso il conducente (6.14).236

5 La demarcazione delle linee di arresto e delle linee di attesa sulle strade principali che cambiano direzione a una intersezione è regolata dall'articolo 76 capoverso 2 lettera b.

6 Linee di arresto o linee di attesa, rivolte esclusivamente a ciclisti e ciclomotoristi (ad es. su corsie ciclabili, ciclopiste) possono essere di colore giallo.237

7 I segnali luminosi possono essere preceduti da una linea di arresto gialla tracciata sull'intera larghezza della corsia per contrassegnare una zona di attesa per velocipedi e ciclomotori dopo la linea di arresto bianca («Zona di attesa per velocipedi»; 6.26). Nella zona di attesa, a velocipedi e ciclomotori è permesso affiancarsi se la luce è rossa. Al rosso, gli altri veicoli devono fermarsi innanzi alla prima linea di arresto (bianca). Le zone di attesa sono consentite soltanto se vi sbocca una corsia ciclabile. Una corsia ciclabile che sbocca in una zona di attesa può essere omessa se:

a.
non è possibile svoltare a destra o la svolta a destra all'intersezione è vietata agli altri veicoli; e
b.
la corsia è sufficientemente larga.238

234 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

235 Correzione dell'8 apr. 2024 (RU 2024 144).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

237 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

238 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 76 Linee di margine e linee di guida

1 Le linee di margine (continue, di color bianco; 6.15) segnano il bordo della carreggiata.

2 Le linee di guida (discontinue, di color bianco; 6.16) servono alla guida ottica del traffico nel modo seguente:

a.
delimitano la carreggiata come prolungamento delle linee di arresto e delle linee di attesa (art. 75) agli sbocchi larghi (6.16.1);
b.
mostrano il tracciato della strada principale che cambia direzione a una intersezione (6.16.2). Gli sbocchi di strade sono demarcati con una linea di arresto o una linea di attesa. Dove appare opportuno, la parte corrispondente della linea di guida può essere sostituita da una linea di arresto o da una linea di attesa (ad es. 6.16.3);
c.
costituiscono una delimitazione tra la carreggiata e le aree contigue di circolazione che non formano una intersezione con la carreggiata (art. 1 cpv. 8 e art. 15 cpv. 3 ONC239);
d.240
delimitano, al centro della carreggiata, superfici parallele alla carreggiata che non costituiscono corsie.

3 Linee di guida non devono essere apposte alle intersezioni dove si applica la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr241)

239 RS 741.11

240 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

241 RS 741.01

Art. 77 Passaggi pedonali

1 I passaggi pedonali sono demarcati da una serie di strisce gialle, eventualmente bianche, sul lastricato, parallele al bordo della carreggiata (6.17).242

2 Prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della carreggiata, a distanza di 50-100 cm, una linea vietante l'arresto (gialla, continua; 6.18), della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l'arresto volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Nelle strade a senso unico la linea vietante l'arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle intersezioni, ove sono indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree di parcheggio e arresto prima di un passaggio pedonale.243

3 Le corsie pedonali (art. 41 cpv. 3 ONC244) sono delimitate sulla carreggiata da linee gialle continue; la superficie di queste corsie è tratteggiata con linee oblique (6.19).

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

244 RS 741.11

Art. 78 Superfici vietate al traffico

Le superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate e bordate; 6.20) servono alla guida ottica del traffico ed alla sua canalizzazione; non devono essere percorse dai veicoli.

Art. 79245 Demarcazione di parcheggi

1 I posti di parcheggio sono contrassegnati esclusivamente da demarcazioni oppure contrassegnati a complemento della segnaletica.

2 I posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «zona blu» è blu. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata.

3 L'inizio e la fine di una «zona blu» possono essere indicati per mezzo di una doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova sul lato interno della zona.

4 I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:

a.
velocipedi e ciclomotori mediante il simbolo «Velocipede» (5.31);
b.
motoveicoli mediante il simbolo «Motoveicolo» (5.29);
c.
titolari di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» mediante il simbolo «Invalidi» (5.14);
d.
veicoli elettrici in fase di ricarica mediante il simbolo «Stazione di ricarica» (5.42);
e.246
veicoli occupati all'arrivo da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo, mediante il simbolo «Covetturaggio» (5.43).

5 I posti di parcheggio riservati a determinate categorie di utenti sono contrassegnati in giallo. Anche i posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori possono essere contrassegnati in giallo.

6 Laddove i posti di parcheggio sono demarcati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati. I posti riservati a una determinata categoria di veicoli o utenti possono essere utilizzati soltanto da tale categoria.

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

246 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

Art. 79a247 Demarcazione di divieti di fermata e sosta

1 Le linee sul bordo della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (linee gialle con due diagonali che s'incrociano; 6.23) vietano la sosta nel luogo demarcato. Se il posto in cui è vietata la sosta è contrassegnato da una scritta come «Taxi» o un numero di targa, il simbolo degli «Invalidi» (5.14) o della «Stazione di ricarica» (5.42), è consentita la fermata per far scendere o salire i passeggeri nonché caricare o scaricare le merci soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati.

2 Le linee (gialle, continue; 6.25) sul bordo della carreggiata vietano la fermata volontaria nel punto indicato.

3 Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) contrassegnano le fermate dei trasporti pubblici del servizio di linea. Su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere, purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati.

247 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Capitolo 10: Cantieri, delineatori248, barriere

248 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 80249 Demarcazioni dei cantieri

1 I cantieri situati sulla carreggiata o nelle sue vicinanze immediate sono annunciati con il segnale «Lavori» (1.14); questo segnale è ripetuto presso il cantiere stesso.

2 Se un cantiere non costituisce un ostacolo oppure se la larghezza dell'ostacolo è di al massimo 0,5 m sulla carreggiata, per migliorare la guida ottica, è permesso adoperare dispositivi a strisce rosse e bianche (come barriere di sicurezza, fusti) oppure coni dipinti in rosso e bianco oppure arancione.

3 Se un cantiere costituisce un ostacolo sulla carreggiata più largo di 0,5 m, devono essere adoperati sbarramenti dipinti a strisce rosse e bianche (come assicelle, elementi tubolari, griglie allungabili a forbice oppure altri dispositivi stabili).

4 Le palette a due facce utilizzate per regolare la circolazione dove la carreggiata si restringe, presentano sulla faccia indicante la fermata obbligatoria, il segnale «Divieto di accesso» (2.02), e, sull'altra, indicante la via libera, un disco verde con un bordo bianco.

5 Il DATEC emana istruzioni sulla collocazione di segnaletica, demarcazioni, sbarramenti, altri dispositivi e sul loro aspetto nonché sull'illuminazione dei cantieri.

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Art. 81 Misure da prendersi dagli imprenditori

1 L'autorità o l'USTRA rilascia agli imprenditori direttive per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l'esecuzione.250

2 Sui cantieri, gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazione della velocità, deviazioni) soltanto se l'autorità o l'USTRA ne hanno dato l'autorizzazione e se è stata presa una decisione formale (art. 107 cpv. 1). 251

3 L'articolo 55 è applicabile per annunciare deviazioni. 252

4 Presso i cantieri sui quali il lavoro è interrotto per un periodo di tempo assai lungo, i segnali sono ricoperti o tolti se non sono necessari durante l'interruzione del lavoro.

250 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

251 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

252 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

Art. 82 Delineatori

1 I delineatori rendono più chiaro il tracciato della strada e segnalano gli ostacoli permanenti situati a meno di 1 m dal bordo della carreggiata. Quando il tracciato di una strada è facilmente riconoscibile, non deve essere segnalato lateralmente.

2 I delineatori sono contrassegnati nel modo seguente:253

a.
le superfici frontali degli ostacoli (ad es. gli angoli sporgenti delle case, le entrate delle gallerie) sono demarcate con strisce nere e bianche tracciate obliquamente rispetto alla carreggiata;
b.254
le superfici laterali (ad es. i muri laterali, i bordi dei marciapiedi, le pareti delle gallerie) sono contrassegnate con strisce verticali nere e bianche o con una striscia verticale a campi alternati; le frecce direttrici presentano punte di frecce bianche su fondo nero;
c.
i pilastri, i paletti, gli alberi ecc. sono dipinti con strisce orizzontali nere e bianche;
d.
gli ostacoli al di sopra della carreggiata sono demarcati con strisce verticali nere e bianche.

3 Se i bordi della carreggiata sono segnalati su tutta la lunghezza con catarifrangenti, la colonnetta direttrice destra reca un catarifrangente bianco rettangolare, disposto in modo verticale (6.30), quella sinistra due catarifrangenti rotondi di colore bianco, disposti uno sopra l'altro (6.31). Su strade suddivise per direzione di marcia e su strade senza traffico in senso inverso, un'eventuale colonnetta direttrice sinistra reca un catarifrangente bianco verticale.255

4 Le colonnette delle isole spartitraffico sono munite di strisce orizzontali o verticali bianche e nere oppure gialle e nere.256

5 La suddivisione delle carreggiate su autostrade o semiautostrade può essere effettuata mediante spartitraffico.257

5bis Sui veicoli circolanti o fermi sulla carreggiata possono essere utilizzate frecce di rientro gialle a sorgente luminosa.258

6 Il DATEC emana istruzioni su tipo, aspetto e disposizione di delineatori.259

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

256 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

257 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

258 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131).

259 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Art. 83 Barriere

1 Dove la circolazione deve essere temporaneamente vietata, possono essere istallate delle barriere (ad es. ai passaggi a livello, ai posti di dogana, agli aeroporti). L'aspetto di queste barriere è regolato dalle disposizioni relative alle barriere delle ferrovie federali (art. 93 cpv. 1).

2 Quando gli utenti della strada devono aprire loro stessi una barriera, sono tenuti a richiuderla, se ciò non avviene automaticamente.260

3 Nei luoghi dove lo sbarramento è di breve durata e la circolazione poco importante, possono essere adoperati catene, corde e altri simili dispositivi; sono rigati in rosso e bianco o contrassegnati da banderuole triangolari rosse e bianche.

260 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

Capitolo 11: Autostrade e semiautostrade

Art. 84 Principi

1 Sulle autostrade e semiautostrade, i cartelli che indicano la direzione hanno un fondo verde con iscrizioni bianche; per contro, i cartelli o i campi figuranti sui cartelli che indicano destinazioni accessibili tramite altre strade hanno un fondo blu con iscrizioni bianche.

2 Sui cartelli di direzione nonché sui segnali collocati prima di un'istallazione annessa o di un luogo pericoloso, le distanze sono indicate in metri, salvo sul «Cartello delle distanze in chilometri» (4.65).

3 Un breve tronco di una strada principale costruito come una semiautostrada è segnalato di regola come una strada principale (art. 37).

4 Un breve tronco costruito come una semiautostrada tra un tronco di autostrada e un tronco di strada principale è segnalato di regola come una semiautostrada (art. 45 cpv. 1). La riunione di una autostrada o di una semiautostrada con un breve tronco di un'altra autostrada o semiautostrada è segnalata come raccordo (art. 86) e non come ramificazione (art. 87).

Art. 85 Collocamento dei segnali «Autostrada» e «semiautostrada»

1 I segnali «Autostrada» (4.01) e «semiautostrada» (4.03) sono collocati all'inizio delle corsie di accesso alle autostrade e semiautostrade, i segnali «Fine dell'autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada» (4.04) alle corsie d'uscita, poco prima di passare nella rete stradale ordinaria.

2 I segnali «Autostrada» e «Semiautostrada» sono collocati anche per segnalare il passaggio da una semiautostrada a una autostrada o viceversa; per contro, non sono collocati sui tratti di raccordo tra due autostrade o due semiautostrade.

Art. 86 Indicazione della direzione nei pressi dei raccordi

1 Sono considerati raccordi i punti in cui le corsie d'accesso e di uscita incontrano le corsie di una autostrada o di una semiautostrada. Essi portano il nome di una località vicina e, se si tratta di una città, l'indicazione eventuale del quartiere. Può essere indicata una sola località.

2 Nei pressi dei raccordi sono collocati:

a.
un «Cartello preannunciante il prossimo raccordo» (4.60), 1000 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione (art. 90 cpv. 2);
b.
un «Indicatore di direzione avanzato ai raccordi» (4.61), 500 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione;
c.
un «Indicatore di direzione ai raccordi» (4.62) all'inizio della corsia di decelerazione;
d.
un «Indicatore d'uscita» (4.63) al vertice dell'angolo formato dal raccordo.

3 Il «Cartello preannunciante il prossimo raccordo» reca la denominazione del relativo raccordo.

4 L'«Indicatore di direzione avanzato ai raccordi» reca sulla parte superiore del cartello il nome del raccordo che segue la prossima uscita e, sulla parte inferiore, i nomi che figurano sull'«Indicatore di direzione ai raccordi». Nelle località di frontiera è indicato un centro di destinazione, situato in territorio estero, al posto del nome del raccordo che segue la prossima uscita. Se dopo il raccordo vi è una ramificazione (art. 87 cpv. 1), bisogna indicare nella parte superiore del cartello soltanto il nome della ramificazione.261

5 L'«Indicatore di direzione ai raccordi», reca il nome del raccordo e, al massimo, quello di due località importanti accessibili mediante questo raccordo; di regola, una località è menzionata unicamente al raccordo più vicino ad essa.

6 Se lo spazio disponibile non basta, l'«Indicatore d'uscita» può essere sostituito da un «Cartello di biforcazione» (4.64), collocato al di sopra della carreggiata, il quale indica i centri di destinazione che si possono raggiungere proseguendo diritto; sopra la corsia di uscita, può essere sostituito da un «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» (4.69).

7 Ai raccordi è collocato il «Cartello delle distanze in chilometri» (4.65) 500 metri dopo la fine della corsia di accelerazione (art. 90 cpv. 2); questo cartello non è necessario dove i raccordi si ripetono a brevi intervalli. Il cartello menziona al massimo cinque centri di destinazione, indicati dal basso all'alto nell'ordine in cui si presentano. Il centro di destinazione più lontano è in alto, il centro di destinazione più vicino in basso; i centri di destinazione raggiungibili attraverso differenti autostrade o semiautostrade, sono raggruppati in modo adeguato.

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 87 Indicazione della direzione nei pressi delle ramificazioni

1 Nei pressi delle ramificazioni di autostrade e semiautostrade sono collocati:

a.
un «Cartello di ramificazione» (4.66), 1500 metri prima del punto dove il numero delle corsie aumenta;
b.
un cartello «Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» (4.67), 1000 metri prima del luogo dove il numero delle corsie aumenta;
c.
un cartello «Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» (4.68), 500 metri prima del luogo dove il numero delle corsie aumenta;
d.262
un «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» (4.69), nel luogo dove il numero delle corsie aumenta; se la distanza fino al vertice dell'angolo formato dalla ramificazione è superiore a 200 metri, il cartello sarà ripetuto al vertice di questo angolo; se la distanza è inferiore a 200 metri, è sostituito, al vertice dell'angolo, da un «Cartello di biforcazione» (4.64); sui tratti con un sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (2.65) occorre, nel segnale 4.69, rinunciare alla freccia verso il basso;
e.
un «Cartello delle distanze in chilometri» (4.65) 500 metri dopo la ramificazione, su entrambi i tronchi.

2 Il nome della ramificazione è indicato su un cartello complementare collocato sotto il «Cartello di ramificazione».263

3 Il cartello «Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» designa i prossimi centri di destinazione di prima importanza (art. 49 cpv. 4) che possono essere raggiunti da ognuno dei due rami. Se necessario, sarà sostituito dal «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada».

4 Il cartello «Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» designa i prossimi centri di destinazione di prima importanza ed eventualmente altri centri di destinazione situati sui due rami. Il cartello può essere sostituito, se necessario, dal «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada».264

5 Se il numero delle corsie non aumenta prima di una ramificazione, la distanza alla quale devono essere collocati i cartelli è misurata a partire da un posto situato 200 m prima del punto di inserzione formato dal prolungamento delle linee di margine delimitanti il triangolo di ramificazione (naso geometrico).

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 88 Segnali di precedenza

1 Il segnale «Dare precedenza» (3.02) è collocato sulla corsia di accesso immediatamente al punto d'entrata nell'autostrada o semiautostrada. Non bisogna tracciare una linea di attesa (6.13).

2 ...265

265 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 89 Indicazioni diverse

1 Sulle autostrade e semiautostrade, bisogna annunciare le aree di parcheggio, i distributori di carburante, e altre istallazioni annesse (per es. ristoranti, posti d'informazione) con i segnali corrispondenti soltanto se è possibile accedere all'istallazione o all'esercizio dall'autostrada o dalla semiautostrada. Se necessario, tali segnali sono collocati nei luoghi seguenti:

a.
2000-1000 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione (art. 90 cpv. 2), con l'indicazione della distanza;
b.
500 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione, con l'indicazione della distanza;
c.
all'inizio della corsia di decelerazione;
d.
al vertice dell'angolo formato dalla carreggiata con la corsia d'accesso alle istallazioni annesse.

2 Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77), con le frecce appropriate è collocato:

a.
dove il numero delle corsie aumenta o diminuisce;
b.
dove la circolazione viene diretta, oltre lo spartitraffico, sulla carreggiata che serve al traffico in senso inverso;
c.
per confermare, se necessario, il numero di corsie.

3 Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) è collocato sulle strade e semiautostrade solamente:

a.
dove cambia la gamma di frequenza;
b.
dopo corsie d'accesso importanti e prima di gallerie relativamente lunghe;
c.
in prossimità del confine nazionale.266

4 Per annunciare il prossimo telefono di soccorso, la «Tavola indicante un telefono di soccorso» (4.70) è collocata a intervalli di 50 m ai delineatori o su di essi.

5 Per annunciare centri di polizia, è collocato a 700-800 metri prima della corsia di accesso o prima della corrispondente uscita, il «Cartello indicante un centro di polizia» (4.71), con indicazione della distanza. La parola «Polizia» può essere ripetuta sui cartelli indicanti la direzione, sotto le altre iscrizioni, in caratteri di color nero su fondo bianco.

6 Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocati cartelli indicanti i chilometri (4.72) e cartelli indicanti gli ettometri (4.73).267

7 Per annunciare il successivo posto di rifornimento, il cartello complementare «Successivo posto di rifornimento» (5.17) può essere collocato sotto le tavole di indicazione previste nel capoverso 1 lettere a e b.268

8 Indicazioni complementari (come l'annuncio di un ospedale, un centro città, una stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto) nonché premesse affinché esse possano figurare sui segnali di indicazione di direzione sono definite nelle istruzioni dell'USTRA.269

9 Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocate tavole recanti informazioni sul traffico, l'instradamento a grande raggio e lo stato delle strade, nella misura richiesta dalla sicurezza della circolazione o dalla protezione ambientale.270

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

268 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

269 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

270 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Art. 90 Demarcazioni

1 Le corsie delle autostrade e semiautostrade sono demarcate senza interruzione (art. 74 cpv. 1). Esse sono separate dalla corsia di emergenza o dal bordo della carreggiata con una linea di margine (art. 76 cpv. 1).

2 Ai raccordi e alle corsie di accesso e di uscita di istallazioni annesse, vanno demarcate le corsie di accelerazione o decelerazione separandole dalle corsie di circolazione mediante una linea doppia.271

3 Sulle corsie di accesso, la corsia di emergenza può essere contrassegnata a tratti bianchi obliqui.

4 All'inizio delle corsie d'accesso e d'uscita di autostrade, semiautostrade e installazioni annesse, la direzione da prendere è precisata da frecce bianche sulla carreggiata.272

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Capitolo 12: Passaggi a livello

Art. 92274 Presegnali

1 Per annunciare i passaggi a livello (art. 93), sono adoperati i seguenti presegnali:

a.
il segnale «Barriere» (1.15) prima dei passaggi a livello muniti di barriere, semibarriere o barriere con apertura a richiesta;
b.
il segnale «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) prima dei passaggi a livello muniti di luci intermittenti o di una croce di Sant'Andrea;
bbis.
il segnale «Tram» (1.18) con l'aggiunta di un cartello di distanza prima di passaggi a livello che, secondo la legislazione sulle ferrovie, devono essere segnalati con il cartello «Tram»;
c.275
...

2 Quando i passaggi a livello sono muniti di segnali a luce lampeggiante, è aggiunta ai segnali «Barriere» e «Passaggio a livello senza barriere» il cartello complementare «Luce lampeggiante». (5.12).

3 Se i segnali ai passaggi a livello sono visibili tempestivamente i presegnali possono essere tralasciati all'interno delle località, sulle strade campestri e sulle strade pedonali nonché sulle vie di accesso private.

274 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

275 Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 93276 Segnali al passaggio a livello

1 Per segnalare i passaggi a livello sono adoperati barriere, semibarriere, barriere con apertura a richiesta, segnali a luci intermittenti (3.20; 3.21), croci di Sant'Andrea (3.22-3.24), segnali acustici, segnali «Tram» (1.18) e segnali luminosi (art. 68-71). Per l'aspetto e il collocamento dei segnali ai passaggi a livello, ad eccezione dei segnali luminosi e del segnale «Tram», si applica il diritto ferroviario.277

2 Le barriere, le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta chiuse o che stanno chiudendosi, le luci lampeggianti rosse, le luci rosse nonché i segnali acustici significano «Fermata».

3 ...278

4 L'utente della strada deve accertarsi che non si avvicini alcun veicolo ferroviario e che il passaggio sia libero se:

a.
è utilizzato il segnale «Tram» (1.18);
b.
le croci di Sant'Andrea non sono dotate di segnali a luci intermittenti o di segnali luminosi;
c.
la luce gialla di un'installazione di segnali luminosi lampeggia.279

5 Quando un passaggio a livello si trova in una intersezione dove la circolazione è regolata da segnali luminosi (art. 68-71), l'installazione può essere concepita in modo da regolare pure la circolazione ferroviaria.

6 ...280

276 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

278 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5971).

280 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Capitolo 13: pubblicità stradale

Art. 95282 Definizioni

1 Sono considerati pubblicità stradale tutte le forme pubblicitarie e altri annunci mediante scritte, immagini, luci, suoni ecc. collocati nel campo di percezione dei conducenti di veicoli mentre questi devono dedicare la loro attenzione al traffico.

2 Le insegne di ditte sono pubblicità stradale consistente nel nome dell'azienda, in una o più indicazioni del ramo d'attività (ad es. «Materiale da costruzione», «Giardinaggio») ed eventualmente in un emblema della ditta, collocati sull'edificio stesso della ditta o nelle sue immediate vicinanze.

282 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 96283 Principi

1 È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, segnatamente se essa:

a.
rende più difficoltoso il riconoscimento di altri utenti della strada come in prossimità di passaggi pedonali, intersezioni o uscite;
b.
risulta d'ostacolo o mette in pericolo le persone autorizzate sulle aree di traffico destinate ai pedoni;
c.
può essere confusa con segnali o demarcazioni; oppure
d.
riduce l'efficacia di segnali o demarcazioni.

2 È sempre vietata la pubblicità stradale:

a.
se sporge all'interno del profilo della sagoma limite della carreggiata;
b.
sulla carreggiata, tranne nelle zone pedonali;
c.284
nelle gallerie e nei sottopassaggi senza marciapiedi;
d.
se contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione.

283 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 97285 Pubblicità stradale presso segnali

1 La pubblicità stradale è vietata su segnali o nelle loro immediate vicinanze.

2 Tuttavia sono ammessi:

a.
la pubblicità stradale su cartelli con informazioni sull'itinerario lungo percorsi segnalati per il traffico lento, se copre al massimo un quinto della superficie del cartello;
b.
la pubblicità stradale sotto il cartello d'indicazione «Telefono» (4.81) sulle strade dei passi, se copre al massimo un terzo della superficie del cartello;
c.
gli annunci inerenti all'educazione stradale e alla prevenzione degli incidenti.

285 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 98286 Pubblicità stradale sulle autostrade e semiautostrade

1 È vietata la pubblicità stradale nei pressi delle autostrade e semiautostrade.

2 Tuttavia sono ammessi:

a.
un'insegna di ditta per ciascuna ditta e per ogni senso di circolazione;
b.
gli annunci inerenti all'educazione stradale, alla prevenzione degli incidenti o alla gestione del traffico; le eventuali indicazioni sul responsabile degli annunci possono coprire al massimo un decimo della superficie del cartello.

3 Negli impianti accessori e nelle aree di sosta287 sono ammessi:

a.
per stazione di distribuzione di carburanti un'insegna aziendale luminosa sull'edificio e una sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l'impianto accessorio;
b.
per ristorante e per motel un'insegna aziendale luminosa sull'edificio, una sul lato lungo e una sul lato breve dell'edificio;
c.
la pubblicità stradale, a condizione che non possa essere percepita dai conducenti sulle carreggiate continue.288

286 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

287 Correzione dell'8 apr. 2024 (RU 2024 144).

288 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

Art. 99289 Obbligo di autorizzazione

1 La posa e la modifica di pubblicità stradale sono soggette all'autorizzazione dell'autorità competente in base al diritto cantonale. Per la pubblicità sulle strade nazionali di prima e seconda classe l'autorizzazione è di competenza dell'USTRA, qualora si tratti di terreno di proprietà della Confederazione.290

2 I Cantoni possono stabilire eccezioni all'obbligo di autorizzazione per la pubblicità stradale nelle località.

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

290 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 100291 Diritto complementare

Sono riservate le prescrizioni complementari sulla pubblicità stradale, in particolare le prescrizioni relative alla protezione dei luoghi e del paesaggio.

291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Capitolo 14: Esigenze generali in materia di segnaletica stradale

Art. 101 Principi

1 I segnali e le demarcazioni non previsti nella presente ordinanza non sono ammessi; sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 54 capoverso 9 e 115.292

2 I segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell'autorità o dell'USTRA; occorre seguire la procedura secondo l'articolo 107.293

3 I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili. Devono essere disposti in maniera uniforme, particolarmente lungo una stessa arteria stradale.

3bis ...294

4 I segnali valgono per tutta la carreggiata, purché non risulti senza ambiguità che sono valevoli soltanto per singole corsie o aree di circolazione speciali, per il loro collocamento al di sopra della carreggiata o in ragione di singole disposizioni (ad es. art. 59).

5 I segnali non devono seguirsi a poca distanza l'uno dall'altro.

6 Allo stesso montante possono essere applicati due segnali, in casi eccezionali o impellenti tre; questa disposizione non vale per gli indicatori di direzione. Di regola, sono applicati dall'alto verso il basso: segnali di pericolo, segnali di prescrizione o di precedenza, segnali di indicazione.295

7 I segnali possono figurare su una tavola rettangolare bianca:

a.
se sono collocati al di sopra della carreggiata o di singole corsie;
b.
nelle località, se sono necessarie informazioni complementari;
c.
fuori delle località, su strade secondarie (art. 22 cpv. 4) se sono necessarie informazioni complementari;
d.296
su impianti di segnaletica variabile.

Le informazioni complementari (ad es. una iscrizione, una freccia, un simbolo) sono di colore nero e figurano sul cartello rettangolare bianco al di sotto del segnale rappresentato.

7bis I segnali a sorgente luminosa possono essere riprodotti su un cartello rettangolare nero.297

8 I segnali gialli e neri, eccetto il segnale «Strada principale» (3.03) e «Fine della strada principale» (3.04), sono rivolti esclusivamente ai conducenti di veicoli militari.298 I segnali hanno un fondo giallo; il bordo, l'iscrizione e il simbolo sono di color nero. Le disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr299) sono applicabili.

9 Gli indicatori di direzione bianchi e arancioni indicano l'ubicazione di centri di formazione, posti sanitari di soccorso e rifugi pubblici della protezione civile di relativa grande capienza, difficili da reperire senza speciale indicazione. Gli indicatori di direzione hanno un fondo bianco; il bordo è arancione e l'iscrizione nera; alla base dell'indicatore di direzione può figurare il contrassegno internazionale della protezione civile. Sono applicabili le disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr).300

292 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

293 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

294 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4495). Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

295 Introdotto dal n. IV dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

296 Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

297 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

298 Nuovo testo giusta l'art. 90 cpv. 1 dell'O dell'11 feb. 2004 sulla circolazione stradale militare, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 945).

299 RS 741.01

300 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

Art. 102 Aspetto dei segnali

1 Le dimensioni dei segnali sono fissate nell'allegato 1.

2 Il formato grande è riservato alle autostrade; per le semiautostrade e le strade con costruzione simile si adopera il formato grande o il formato intermedio; per le strade principali e le strade secondarie il formato normale. Il formato piccolo può essere adoperato su strade campestri, alle uscite e simili, nonché nelle località. Sulle aree di traffico riservate ai pedoni o ai ciclisti, in casi speciali possono essere adoperati i segnali di pericolo come anche i segnali triangolari di precedenza di piccolo formato, ridotto di un terzo.301

3 Dove il posto per le dimensioni previste non è sufficiente (ad es. nelle gallerie), possono essere collocati segnali di formato ridotto.

4 I segnali devono essere retroriflettenti o illuminati di notte; fanno eccezione i segnali di cui all'articolo 54a.302

5 Per le scritte sui segnali si utilizza il carattere «ASTRA Frutiger». Fanno eccezione i numeri, gli indicatori di direzione per aziende, la segnaletica turistica e gli indicatori di direzione per gli alberghi.303

301 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

302 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

303 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 103 Ubicazione dei segnali

1 I segnali sono collocati sul bordo destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra. I segnali di cessazione sulle strade secondarie possono essere collocati unicamente a sinistra, sulla parte posteriore del segnale contrario.304

2 I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per tempo e che non siano coperti da ostacoli. I segnali non illuminati (art. 102 cpv. 4) devono poter essere raggiunti dalla luce dei veicoli.

3 Il bordo inferiore dei segnali deve trovarsi a una distanza di 60 cm fino a 2,50 m dal punto più alto della carreggiata; questa distanza è di almeno 1,50 m nel caso di autostrade e semiautostrade e di almeno 4,50 m se i segnali sono sospesi al di sopra della carreggiata. Per segnalazioni temporanee o in caso di urgenti necessità, il bordo inferiore dei segnali può trovarsi più in basso.

4 I segnali non devono sporgere nella sagoma limite della carreggiata. La distanza tra il margine della carreggiata e la parte del segnale più vicina ad essa è di 30 cm fino a 2 m, nelle località, e di 50 cm fino a 2 m fuori delle località, in casi speciali al massimo 3.50 m; sulle autostrade e semiautostrade non deve essere inferiore allo spazio libero laterale previsto dai piani di costruzione.305

5 La presenza di particolari pericoli può essere indicata mediante il segnale «Altri pericoli» (1.30) anche su pannelli a messaggio variabile di veicoli, circolanti o fermi sulla carreggiata, di manutenzione o d'accompagnamento di veicoli e trasporti speciali.306

304 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

305 Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

306 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131).

Art. 104 Competenze

1 L'autorità ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l'obbligo degli utenti della strada di segnalare ostacoli sulla carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC307), la competenza della polizia di collocare i segnali necessari nella misura in cui è autorizzata a ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr) nonché la competenza del personale di veicoli d'accompagnamento di esporre su pannelli a messaggio variabile il segnale «Altri pericoli» (1.30; art. 103 cpv. 5).308

2 I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma devono esercitare la sorveglianza.

3 L'USTRA ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l'articolo 2 lettere c-e OSN. I segnali e le demarcazioni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approvata e che non valgono oltre un anno possono essere collocati dall'autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l'emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l'articolo 110 capoverso 2.309

4 Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico.310

5 Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell'autorità:

a.311
i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio» (4.17), che può recare il nome dell'azienda;
b.
i proprietari di strade, vie o piazze private: i segnali indicanti un divieto o una restrizione di circolare per proteggere i loro fondi (art. 113 cpv. 3);
c.
gli imprenditori: i segnali necessari nei pressi dei cantieri (art. 80 e 81).

6 L'autorità sente il parere dell'autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell'amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada.312

307 RS 741.11

308 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131).

309 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

310 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

311 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

312 Nuovo testo giusta l'all.n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

Art. 105 Sorveglianza

1 L'autorità esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale. Essa controlla anche i segnali collocati dai Comuni, dalle organizzazioni o dai privati giusta l'articolo 104 capoversi 2 e 5 e l'articolo 115 capoverso 3.

2 L'autorità fa togliere i segnali inutili e sostituire quelli danneggiati e provvede a far rinnovare per tempo le demarcazioni. I segnali collocati senza permesso sono tolti a spese di chi è responsabile.

3 L'USTRA esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale sulle strade nazionali e in materia di pubblicità stradale lungo queste ultime.313

313 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

Art. 106314 Opposizioni315

1 L'opposizione è ammessa:

a.
contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari;
b.316
contro segnali che, giusta l'articolo 107 capoversi 1, 3 e 4 non devono essere né decisi né pubblicati nonché contro demarcazioni nella misura in cui è censurata la violazione delle premesse giuridiche del loro collocamento. L'opposizione è esclusa contro segnali e demarcazioni il cui collocamento è stato ordinato o autorizzato dalla Confederazione (art. 104 cpv. 3 e 4; art. 13 cpv. 2 SDR317 in relazione con l'art. 19 cpv. 1 lett. g e h).

2 ...318

314 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

315 Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

316 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

317 RS 741.621

318 Abrogato dal n. II 63 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Capitolo 15: Regolamentazioni e restrizioni del traffico

Art. 107 Principi

1 L'autorità o l'USTRA deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le seguenti regolamentazioni locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr):

a.
le regolamentazioni indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere prescrittivo;
b.
i posti di parcheggio contrassegnati esclusivamente da demarcazioni.319

1bis I segnali e le demarcazioni di cui al capoverso 1 possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva.320

2 Se la sicurezza stradale lo esige, l'autorità o l'USTRA può collocare prima della pubblicazione della decisione, per 60 giorni al massimo, segnali indicanti regolamentazioni locali del traffico giusta il capoverso 1.321

2bis Regolamentazioni locali del traffico introdotte a titolo sperimentale possono essere ordinate per un anno al massimo.322

3 Non sono necessarie decisioni formali o pubblicazioni per:

a.
la collocazione di demarcazioni, ad eccezione di quelle dei posti di parcheggio di cui al capoverso 1 lettera b;
b.
la collocazione dei seguenti segnali:
1.
segnali luminosi,
2.
segnali non menzionati al capoverso 1,
3.
«Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1),
4.
«Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11),
5.
«Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali elencate nell'allegato 2 lettera C dell'ordinanza del 18 dicembre 1991323 concernente le strade di grande transito,
6.
«Altezza massima» (2.19),
7.
«Velocità massima» (2.30), che indica il limite generale di velocità sulle semiautostrade,
8.
«Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1),
9.
«Fermata al posto di dogana» (2.51),
10.
«Polizia» (2.52),
11.
«Strada principale» (3.03),
12.
«Autostrada» (4.01),
13.
«Semiautostrada» (4.03);
c.
le disposizioni in relazione ai cantieri di durata non superiore a sei mesi.324

4 Le misure temporanee prese dalla polizia (art. 3 cpv. 6 LCStr), quando devono essere valide per più di otto giorni, vanno decise e pubblicate in procedura ordinaria dall'autorità o dall'USTRA.325

5 Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni. Se le circostanze che hanno determinato una regolamentazione locale del traffico si modificano, l'autorità deve riesaminare il caso e, qualora fosse necessario, abrogare la regolamentazione.

6 Se la costruzione o il rifacimento di una strada necessita di una regolamentazione locale del traffico, della costruzione di un'isola, ecc., si interpellerà, al momento di elaborare i piani, tanto l'autorità quanto la polizia cantonale della circolazione.

7 Se si prevede di realizzare una fermata dei veicoli pubblici del servizio di linea, deve essere sentita la polizia stradale cantonale prima dell'approvazione dei piani.326

319 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

320 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

321 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

322 Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

323 RS 741.272

324 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

325 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

326 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Art. 108 Deroghe alle limitazioni generali della velocità

1 Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità o l'USTRA può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità (art. 4a ONC327) su determinati tratti di strada.328

2 Le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte se:

a.
un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti;
b.329
determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non altrimenti conseguibile;
c.
consentono di migliorare la fluidità del traffico su tratti molto frequentati;
d.330
emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze inquinanti) possono essere ridotte ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Occorre rispettare tuttavia il principio della proporzionalità.331

3 Il limite generale di velocità può essere aumentato, su strade ben costruite con diritto di precedenza nelle località, se questo provvedimento permette di migliorare la fluidità del traffico senza arrecare svantaggi alla sicurezza e all'ambiente.332

4 Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta.333

4bis In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, la prescrizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d'incontro è regolata solo dall'articolo 3 capoverso 4 LCStr.334

5 Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità:

a.335
sulle autostrade: per velocità inferiori a 120 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell'ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione;
b.336
sulle semiautostrade: per velocità inferiori a 100 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell'ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione;
c.337
sulle strade fuori delle località, eccettuate le semiautostrade e le autostrade: per velocità inferiori a 80 km/h, la graduazione è di 10 km/h;
d.338
sulle strade all'interno delle località: 80/70/70 km/h; per velocità inferiori a 50 km/h, la graduazione è di 10 km/h;
e.339
all'interno delle località con segnaletica per zone: 30 km/h giusta l'articolo 22, rispettivamente 20 km/h giusta l'articolo 22b.

6 Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnaletica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per le zone d'incontro.340

327 RS 741.11

328 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

329 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l'all. 1.

330 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

331 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

332 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l'all. 1.

333 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

334 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

335 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l'all. 1.

336 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l'all. 1.

337 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l'all. 1.

338 Introdotta dal n. II dell'O del 1° ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1119).

339 Introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

340 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).

Art. 109 Designazione delle strade principali; regolamentazione della precedenza

1 Le strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr341) e i relativi numeri sono designati in un'ordinanza speciale. «Tavolette numerate per le strade principali» (4.57) sono collocate soltanto sulle strade principali più importanti, conformemente all'articolo 56.

2 L'autorità determina il tracciato della strada principale nelle località situate sulla rete delle strade principali secondo l'ordinanza di cui al capoverso 1; con il consenso dell'USTRA può, nelle località di una certa importanza, designare o sopprimere altre strade principali.342

3 Quando due o più strade principali si incontrano, l'autorità sopprime a favore di una delle strade la precedenza delle altre collocando il segnale di «Stop» (3.01) o il segnale «Dare precedenza» (3.02), dispone un'area con percorso rotatorio obbligato o, in casi speciali, ordina la precedenza da destra prevista per legge collocando il segnale «Fine della strada principale» (3.04).343

4 Se le condizioni della strada o della circolazione lo esigono, quando strade secondarie si incontrano, l'autorità può derogare alla norma della precedenza da destra prevista dalla legge collocando il segnale di «Stop» o «Dare precedenza», in particolare dove strade secondarie con costruzione e importanza differenti si incontrano. L'articolo 39 si applica al collocamento del segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05).

5 Se dopo più intersezioni munite del segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05) si presenta una intersezione dove è applicabile la precedenza da destra prevista dalla legge, viene collocato davanti a questa intersezione il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (3.06) (art. 40 cpv. 2 lett. b).

341 RS 741.01

342 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

343 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Art. 110 Regolamentazione della circolazione sulle strade di grande traffico

1 Sono strade di grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 3 cpv. 3 LCStr344) le autostrade, le semiautostrade e le strade principali.

2 L'USTRA emana regolamentazioni locali relative alla circolazione nell'ambito degli articoli 3 capoverso 4 e 32 capoverso 3 LCStr sulle strade nazionali, compresi i raccordi con relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l'articolo 2 lettere c-e OSN (art. 2 cpv. 3bis LCStr). I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti sulle strade nazionali di prima e seconda classe se questi sono in relazione al completamento della rete delle strade nazionali approvata e non valgono oltre un anno.345

3 Il Consiglio federale può far esaminare regolamentazioni locali del traffico in vigore sulle strade di grande transito ed eventualmente sopprimerle.346

4 I cantoni accertano quali siano i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di grande transito per i veicoli e i trasporti speciali (art. 78-85 ONC347).

5 ...348

344 RS 741.01

345 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

346 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

347 RS 741.11

348 Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).

Art. 111 Strade di proprietà della Confederazione349

1 ...350

2 Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dell'amministrazione della strada o dei fondi.351 La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi.352

3 Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.353

349 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

350 Abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

351 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

352 Nuovo testo giusta il n. II 21 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704).

353 Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 112 Fondi appartenenti alle ferrovie

I divieti di circolare ordinati sulla base della legislazione concernente la polizia delle ferrovie possono essere annunciati mediante segnali che figurano nella presente ordinanza. Per il collocamento dei segnali, l'impresa delle ferrovie si mette d'accordo con l'autorità.

Art. 113 Aree di circolazione su proprietà privata

1 Sulle aree di circolazione pubbliche appartenenti a privati, l'autorità può ordinare regolamentazioni e limitazioni del traffico dopo aver sentito il proprietario.354

2 Per assicurare la sicurezza della circolazione sulle strade pubbliche, l'autorità può ordinare i provvedimenti che s'impongono, anche allo sbocco di strade e di vie che servono soltanto all'uso privato.

3 Il proprietario che ha ottenuto, per proteggere la sua proprietà, un divieto o una limitazione di circolare sulle sue strade, vie o piazzali può collocare il corrispondente segnale con il cartello complementare «Privato», «Strada privata» ecc., secondo le direttive dell'autorità.

4 ...355

354 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

355 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

Capitolo 16: Disposizioni penali e disposizioni finali

Art. 114356 Disposizioni penali

1 È punito con la multa357:

a.
chi colloca pubblicità stradale contrariamente alle prescrizioni;
b.358
chi regola il traffico senza disporre della necessaria autorizzazione (art. 67 cpv. 3);
c.
chi fabbrica, distribuisce o usa dischi di parcheggio non autorizzati.

2 L'imprenditore o la persona responsabile della segnaletica di un cantiere che viola le disposizioni della presente ordinanza sulla segnaletica dei cantieri è punito con la multa.

356 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

357 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

358 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 115359 Applicazione dell'ordinanza, eccezioni

1 Il DATEC può emanare istruzioni per l'esecuzione, l'aspetto e il collocamento di segnali, demarcazioni, delineatori, pubblicità, ecc., nonché dichiarare queste e altre norme tecniche giuridicamente vincolanti.

2 L'USTRA può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza. In casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la modifica di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e demarcazioni come pure cartelli indicanti il nome dei corsi d'acqua, dei sentieri per il turismo pedestre, ecc.

3 L'USTRA può autorizzare le associazioni degli utenti della strada o altre organizzazioni a indicare mediante cartelli il nome di corsi d'acqua, di sentieri per il turismo pedestre, posti di campeggio, stazioni telefoniche, ecc. I cartelli possono essere collocati soltanto secondo le direttive dell'autorità.

359 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2000 243).

Art. 115a360 Norme applicabili a tempo determinato

Le seguenti norme361 sono applicabili fino al 31 dicembre 2024:

a.
disposizione delle corsie: SN (norma svizzera) 640 814b, versione maggio 1998;
b.
segnaletica su autostrade e semiautostrade, indicatori di direzione, presentazione: SN 640 820a, versione giugno 2004;
c.
tavole numerate sulle strade europee, nonché su autostrade e semiautostrade: SN 640 821a, versione marzo 2003;
d.
segnaletica turistica su strade principali e secondarie: SN 640 827c, versione giugno 1995;
e.
indicatori di direzione per alberghi: SN 640 828, versione novembre 1979;
f.
segnaletica del traffico lento: SN 640 829a, versione dicembre 2005; eccetto numero 10;
g.
demarcazioni: aspetto e settori d'applicazione: SN 640 850a, versione novembre 2004;
h.
demarcazioni tattilo-visuali per pedoni non vedenti e ipovedenti: SN 640 852, versione maggio 2005;
i.
luci incassate: SN 640 853, versione dicembre 2006; eccetto capitolo D «Gestione e manutenzione».

360 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

361 Le norme possono essere richieste, a pagamento, presso l'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurigo, www.vss.ch.

Art. 117 Disposizioni transitorie

1 I vecchi segnali che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza sono sostituiti non appena possibile, al più tardi entro il 1° gennaio 1985. I segnali di «Stop» secondo il diritto precedente (3.011) sono sostituiti al più tardi entro il 1° gennaio 1985 da segnali di «Stop» ottagonali (3.01).

2 Le vecchie demarcazioni che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza sono soppresse o adattate appena possibile, ma al più tardi entro il 1° gennaio 1983. Le linee di delimitazione applicate secondo il vecchio diritto quali demarcazioni durevoli, che limitano la carreggiata dalle aree attigue di circolazione, sono sostituite al più tardi entro il 1° gennaio 1985 da linee di guida ai sensi dell'articolo 76 capoverso 2 lettera c.

3 La vecchia pubblicità stradale che non risponde più alle esigenze della presente ordinanza è soppressa o adattata appena possibile: la pubblicità per terzi è sostituita al più tardi entro il 1° gennaio 1983; la pubblicità per conto proprio e le insegne di ditte entro il 1° gennaio 1985. La pubblicità applicata ai montanti degli indicatori di direzione luminosi secondo il vecchio diritto è tolta entro il 1° gennaio 1993 al più tardi.

4 I vecchi dischi di parcheggio che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza possono essere adoperati fino al 1° gennaio 1982.

Disposizioni finali della modifica del 25 gennaio 1989369

1 Segnali e demarcazioni non conformi alla presente modificazione devono essere sostituiti il più presto possibile, ma al massimo entro il 31 dicembre 1993. Sono salvi i capoversi 2-4.

2 La segnaletica vigente per i ciclisti deve essere sostituita entro il 31 dicembre 1998 mediante indicatori di direzione conformi all'articolo 54 capoverso 5.

3 Le demarcazioni per i conducenti dei veicoli a due ruote non conformi alla presente modificazione devono essere sostituite entro il 31 dicembre 1990 mediante le demarcazioni di cui all'articolo 74 capoversi 5-7

4 Le croci vietanti il parcheggio (6.24) devono essere soppresse. entro il 30 giugno 1989 (art. 79 cpv. 5).

Disposizione finale della modifica del 20 dicembre 1989370

I segnali di velocità massima a 120 km/h sulle autostrade e a 80 km/h e oltre sulle strade fuori delle località (eccettuate le semiautostrade), coperti dal 1° gennaio 1985 fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono tolti entro il 1° giugno 1990.

Disposizioni finali della modifica del 7 marzo 1994371

1 Segnali e demarcazioni che non corrispondono alla presente modificazione devono essere sostituiti il più presto possibile, salvo il capoverso 2, il più tardi però entro il 31 dicembre 1998.

2 Le «Tavolette numerate per le strade europee» (4.56) nonché le «Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade» (4.58) devono essere collocate il più tardi entro il 31 dicembre 1996.

Disposizioni finali della modifica del 1 aprile 1998372

1 Segnali e demarcazioni che non corrispondono alla presente modifica devono essere sostituiti entro il 31 dicembre 2002.

2 Il disco di parcheggio che risponde al diritto vigente può essere utilizzato nelle zone blu e rosse fino al 31 dicembre 2002.

Disposizioni finali della modifica del 28 settembre 2001373

1 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) devono essere collocate entro il 31 dicembre 2003.

2 Le zone con limite di velocità massimo di 40 km/h secondo il diritto previgente devono essere abrogate entro il 31 dicembre 2003 oppure sostituite con un'altra norma del traffico.

3 Per le strade residenziali segnalate secondo il diritto previgente i segnali «Zona d'incontro» (2.59.5) e «Fine della zona d'incontro» (2.59.6) devono essere collocati al più tardi entro il 31 dicembre 2003.

Disposizioni finali relative alla modifica del 17 agosto 2005374

1 Gli elementi costruttivi non autorizzati di cui all'articolo 72 capoverso 1bis devono essere rimossi entro la fine del 2010.

2 Se sono in contrasto con l'articolo 102 capoverso 2 i segnali di piccolo formato secondo il diritto previgente devono essere sostituiti entro la fine del 2010.

3 I segnali non illuminati o non retroriflettenti devono essere sostituiti entro la fine del 2012.

4 I segnali «Direzione della prossima uscita di sicurezza e distanza da essa» (4.94) e «Uscita di sicurezza» (4.95) devono essere collocati nelle gallerie entro la fine del 2010.

5 Gli indicatori di direzione «Circuito per velocipedi» (4.50.2) collocati secondo il diritto previgente devono essere rimossi entro la fine del 2012.

6 I cartelli di conferma (4.51) collocati secondo il diritto previgente devono essere sostituiti entro la fine del 2012 dal nuovo «Cartello di conferma» (4.51.3).

7 I dischi per il parcheggio secondo il diritto previgente possono continuare ad essere utilizzati.

8 I contrassegni di parcheggio per persone disabili rilasciati secondo il diritto previgente possono essere utilizzati fino alla loro scadenza, ma non oltre la fine del 2007.

9 Il termine per la sostituzione dei segnali di cui al capoverso 2 è prorogata al 31 dicembre 2015.375

375 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1823).

Allegato 1376

376 Aggiornato giusta il n. II delle O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1651), del 25 gen. 1989 (RU 1989 438), del 12 feb. 1992 (RU 1992 514), il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103), il n. II delle O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440), del 28 set. 2001 (RU 2001 2719), dal n. II cpv. 1 dell'O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4495) e dai n. II delle O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1823), del 24 giu. 2015, (RU 2015 2459) e del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

(art. 102 cpv. 1)

Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni

Le norme svizzere (SN) menzionate nel presente allegato possono essere richieste, a pagamento, presso l'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurigo, www.vss.ch. Le direttive dell'USTRA menzionate nel presente allegato sono scaricabili gratuitamente dal sito dell'USTRA, www.ustra.admin.ch

Formato grande

Formato intermedio

Formato normale

Formato piccolo

I. Segnali di pericolo

1.
In generale (1.01-1.16, 1.18, 1.22-1.32)
-
Lunghezza del lato
150 cm
120 cm
90 cm
60 cm
-
Larghezza del bordo
11 cm
9 cm
7 cm
5 cm
2.
...

II. Segnali di prescrizione

1.
Diametro
120 cm
90 cm
60 cm
40 cm
2.
Larghezza del bordo
-
In generale

20 cm

15 cm

10 cm

6,6 cm

-
Casi speciali: «Divieto di svoltare a destra» (2.42), «Divieto di svoltare a sinistra» (2.43), «Divieto d'inversione» (2.46)

12 cm

9 cm

6 cm

4 cm

3.
Larghezza della striscia diagonale dei segnali 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49, 2.54, 2.57, 2.60.1

10 cm

7,5 cm

5 cm

3,3 cm

4.
Larghezza del bordo bianco dei segnali 2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60-2.64

1,8 cm

1,4 cm

0,9 cm

0,6 cm

5.
Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (2.65)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 802 (versione novembre 1999).

6.
Segnali 2.30.1 e 2.53.1:
Altezza dei caratteri «Limite generale» 7 cm (formato normale)

7.
Segnali per zone, in particolare 2.59.1, 2.59.3 e 2.59.5

-
Larghezza

50 cm risp. 70 cm*

-
Altezza

70 cm risp. 50 cm*

* In casi speciali, può essere collocato il segnale formato 70/100 cm risp. 100/70 cm.

III. Segnali di precedenza

1.
Segnali triangolari (3.02, 3.05 à 3.08)
-
Lunghezza del lato

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

-
Larghezza del bordo

11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2.
Segnale di «Stop» (3.01)
-
Diametro misurato tra due lati paralleli

-

90 cm

60 cm

50 cm

-
Larghezza del bordo bianco

-

3,5 cm

2,5 cm

2 cm

3.
Segnali quadrati (3.03, 3.04, 3.10)
-
Lunghezza del lato

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

-
Larghezza del bordo nero dei segnali 3.03 e 3.04

4,5 cm

3,5 cm

2,5 cm

2 cm

-
Larghezza del bordo bianco sul segnale 3.10

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

4.
Segnale «Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso» (3.09)
-
Diametro

-

90 cm

60 cm

40 cm

-
Larghezza del bordo

-

15 cm

10 cm

6,6 cm

5.
...
6.
Segnali 3.20 à 3.25

L'aspetto e le dimensioni sono rette della legislazione sulle ferrovie

IV. Segnali di indicazione

A. Segnali che indicano norme di comportamento e segnali di informazione
1.
Segnali quadrati (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.09.1, 4.14, 4.17-4.21, 4.25)
-
Lunghezza del lato

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

-
Larghezza del bordo bianco

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

2.
Segnali rettangolari (4.01-4.04, 4.07, 4.08.1, 4.10-4.13, 4.15-4.25, 4.79-4.90, 4.92)
-
Larghezza

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

-
Altezza

125 cm

100 cm

70 cm

50 cm

-
Larghezza del bordo bianco

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

-
Lunghezza del lato del campo interno quadrato (segnali 4.07, 4.10, 4.79-4.90, 4.92)

62 cm

50 cm

35 cm

25 cm

3.
Casi speciali
a.
segnale «Stato delle strade» (4.75)

-
Larghezza

170 cm

-

120 cm

-

-
Altezza

240 cm

-

170 cm

-

-
Larghezza del bordo bianco

2 cm

-

1,5 cm

-

b.
Segnale «Preavviso sullo stato delle strade» (4.76)

-
Larghezza

200 cm

-

150 cm

-

-
Altezza (quando i campi d'informazione sono 4)

190 cm

-

140 cm

-

-
Larghezza del bordo bianco

2 cm

-

1,5 cm

-

c.
Segnali «Disposizione delle corsie» (4.77) e «Disposizione delle corsie con restrizioni» (4.77.1)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 814b (versione maggio 1998).

d.
Segnale «Funzioni religiose» (4.91)

-
Larghezza

-

-

66 cm

-

-
Altezza

-

-

100 cm

-

e.
Segnale «Uscita di scampo» (4.24)

Il DATEC dispone di volta in volta in merito alla larghezza, all'altezza e all'aspetto del segnale.

f.
Segnale «Informazione sui limiti generali di velocità» (4.93)

175×275 cm

g.
Segnali «Direzione della prossima uscita di sicurezza e distanza da essa» (4.94) e «Uscita di sicurezza» (4.95)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni va tenuto conto della direttiva USTRA 13010 (edizione 2011).

B.
Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie
1.
Cartelli di località (4.27-4.30)

-

La larghezza del cartello dipende dall'iscrizione, ma deve essere al minimo di 70 cm e al massimo di 150 cm; l'altezza è di 50-80 cm. Sulle strade secondarie utilizzate prevalentemente da ciclisti possono essere impiegate tavole di 50 cm di larghezza e di 35 cm di altezza.

2.
Indicatori di direzione (4.31-4.34, 4.45-4.48), «Indicatori di direzione a forma di tabella» (4.35)

-
Lunghezza del braccio o del campo

A seconda delle iscrizioni, ma al minimo 1 m. Se più indicatori di direzione a forma di freccia sono collocati sul medesimo montante gli uni sopra gli altri, tali indicatori hanno la stessa lunghezza; il nome di località più lungo determina la lunghezza degli altri indicatori del gruppo. Ciò vale per analogia anche per gli indicatori di direzione a forma di tabella.

-
Altezza del campo o del braccio avente una sola iscrizione

min.
45 cm

min.
45 cm

35 cm

25 cm

3.
Indicatori di direzione avanzati
(4.36-4.40, 4.53, 4.54)


-


-

La parte più lunga non deve superare 160 cm per il formato normale e 120 cm per il formato piccolo; la parte più corta corrisponde di regola a ¾ della parte più lunga. L'altezza dei caratteri è di 21 cm per il formato normale e di 14 cm per il formato piccolo.

4.
Cartello di preselezione collocato al di sopra delle corsie su strada principale (4.41, 4.42)


-


-

La dimensione varia a seconda dell'iscrizione; l'altezza dei caratteri è di 17,5 cm, 21 cm o 28 cm377

5.
Casi speciali

a.
«Indicatore di direzione per aziende» (4.49)

-

-

L'altezza è di 25 cm sulle strade principali, di 20 cm sulle strade secondarie e strade all'interno delle località.

La lunghezza varia a seconda dell'iscrizione.

b.
Indicatori di direzione per velocipedi, mountain-bike e mezzi simili a veicoli (4.50.1, 4.50.3-4.50.6, 4.51.1-4.51.4)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applicano le istruzioni del DATEC.

c.
...

d.
«Guida del traffico» (4.52)

Le istruzioni del DATEC si applicano per quel che concerne l'aspetto e le dimensioni

e.
Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del luogo di destinazione (4.34.1)

-
Lunghezza

130 cm

-

130 cm

100 cm

-
Altezza

45 cm

-

35 cm

25 cm

f.
Cartello «Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione» (4.55)

-
Larghezza

-

-

120 cm

80 cm

-
Altezza

-

-

90 cm

60 cm

6.
Tavolette numerate
a.
Tavolette numerate per le strade principali (4.57)378

-
Altezza

29 cm

29 cm

21 cm, su segnali sopra la corsia 29 cm

-
Altezza dei caratteri

21 cm

21 cm

14 cm, su segnali sopra la corsia 21 cm

-
Larghezza

- con una sola cifra e con il numero 11

17 cm, su segnali collocati al di sopra della carreggiata 23 cm

- con due cifre

25 cm, su segnali collocati al di sopra della carreggiata 35 cm

b.
Tavolette numerate per le strade europee (4.56), Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade (4.58), Tavoletta numerata per raccordi (4.59), Tavoletta numerata per ramificazioni (4.59.1)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 821a (versione marzo 2003).

C.
Indicazione della direzione sulle autostrade e sulle semiautostrade
1.
In generale

La dimensione varia secondo l'iscrizione; l'altezza dei caratteri è di 28 cm, 35 cm o 42 cm sulle autostrade e semiautostrade379

2.
Casi speciali
a.
Cartello Indicatore d'uscita (4.63)

-
Larghezza

200 cm

200 cm

-

-

-
Altezza

200 cm

200 cm

-

-

b.
Cartello di ramificazione (4.66)

-
Larghezza

250 cm

250 cm

-

-

-
Altezza

275 cm

275 cm

-

-

c.
Cartelli indicanti i chilometri (4.72)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 820a (versione giugno 2004).

d.
Cartelli indicanti gli ettometri (4.73)

V. Cartelli complementari

5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17

La larghezza dei cartelli corrisponde alla larghezza del segnale cui sono aggiunti; l'altezza è circa 1/4 della larghezza.

5.02, 5.10

La larghezza dei cartelli corrisponde alla larghezza del segnale cui sono aggiunti; l'altezza è circa 2/3 della larghezza.

5.04-5.06

L'altezza dei cartelli corrisponde a 3/5 della larghezza del segnale cui sono aggiunti; la larghezza è circa 1/3 dell'altezza.

5.09

-
Lunghezza del lato

100 cm

80 cm

60 cm

50 cm

5.13

-
Lunghezza del lato

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

5.14

-
Lunghezza del lato

-

-

50 cm

35 cm

I cartelli 5.13 e 5.14 possono anche essere utilizzati in forma rettangolare; la larghezza corrisponde alla larghezza del segnale cui sono aggiunti; l'altezza è circa 1/3 della larghezza.

5.16

-
Lunghezza del lato

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

5.18

Il cartello è quadrato. La lunghezza del lato corrisponde al diametro della lente rossa dell'installazione luminosa (10 cm, 20 cm o 30 cm).

VI. Colonnette (6.30, 6.31)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 822 (versione giugno 1997).

VII. Demarcazioni (6.01-6.26)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 850a (versione novembre 2004).

VIII. Segnali pieghevoli

Per i segnali pieghevoli può essere sempre usato il formato normale.

377 Come altezza dei caratteri è da intendere l'altezza delle lettere maiuscole.

378 Per gli indicatori di direzione e gli indicatori di direzione avanzati, non si utilizza per la numerazione delle strade caratteri più grandi di quelli in uso sugli altri dati; eventualmente la bordatura del numero è ridotta di conseguenza.

379 Come altezza dei caratteri è da intendere l'altezza delle lettere maiuscole.

Allegato 2380

380 Aggiornato dai n. II delle O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1651), del 25 gen. 1989 (RU 1989 438), del 12 feb. 1992 (RU 1992 514), dal n. II 2 dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816), dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103), dal n. 5 dell'all. dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425), dal n. II delle O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440), del 28 set. 2001 (RU 2001 2719), del 15 mag. 2002 (RU 2002 1935), del 20 set. 2002 (RU 2002 3174), dall'all. n. II 1 dell'O del 12 nov. 2003 (RU 2003 4289), dal n. II cpv. 1 del'O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4495), dai n. II dell'O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2105), del 19 ago. 2009, (RU 2009 4241), del 24 giu. 2015 (RU 2015 2459), del 20 mag. 2020 (RU 2020 2145) e del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498).

(art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1bis, 49 cpv. 2, 51 cpv. 3 e 64 cpv. 7)

Figure dei segnali e delle demarcazioni

(art. 1 cpv. 3.)

1. Segnali di pericolo (art. 3-15)

a. Pericoli inerenti alla strada (art. 4-10)

1.01
Curva a destra
(art. 4)

1.02
Curva a sinistra
(art. 4)

1.03
Doppia curva, la prima a destra
(art. 4)

1.04
Doppia curva, la prima a sinistra
(art. 4)

1.05
Strada sdrucciolevole
(art. 5)

1.06
Cunetta
(art. 6)

1.07
Strada stretta
(art. 7)

1.08
Restringimento a destra
(art. 7)

1.09
Restringimento a sinistra
(art. 7)

1.10
Discesa pericolosa
(art. 8)

1.11
Salita ripida
(art. 8)

1.12
Ghiaia
(art. 8)

1.13
Caduta di sassi
(art. 8)

1.14
Lavori
(art. 9)

1.15
Barriere
(art. 10)

1.16
Passaggio a livello senza barriere (art. 10)

1.17 ...

1.18
Tram
(art. 10)

b. Altri pericoli (art. 11-15)

1.22
Pedoni
(art. 11)

1.23
Bambini
(art. 11)

1.24
Passaggio di selvaggina
(art. 12)

1.25
Animali
(art. 12)

1.26
Traffico in senso inverso
(art. 13)

1.27
Segnali luminosi
(art. 14)

1.28 ...

1.29 ...

1.30
Altri pericoli
(art. 15)

1.31
Colonna
(art. 14)

1.32
Ciclisti
(art. 11)

2. Segnali di prescrizione (art. 2a, 16-34 e 69)

a. Divieti di circolazione, limitazioni delle dimensioni e del peso (art. 18-21)

2.01
Divieto generale di
circolazione nelle due
direzioni
(art. 18)

2.02
Divieto di accesso
(art. 18)

2.03
Divieto di circo-
lazione per gli
autoveicoli
(art. 19)

2.04
Divieto di circolazione per i motoveicoli
(art. 19)

2.05
Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori
(art. 19)

2.06
Divieto di circolazione per i ciclo-motori
(art. 19)

2.07
Divieto di circolazione per gli autocarri
(art. 19)

2.08
Divieto di circolazione per gli autobus
(art. 19)

2.09
Divieto di circolazione per i rimorchi
(art. 19)

2.09.1
Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale
(art. 19)

2.10 ...

2.10.1
Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci
pericolose
(art. 19)

2.11
Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque (art. 19)

2.12
Divieto di circolazione per gli animali
(art. 19)

2.13
Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli (esempio)
(art. 19)

2.14
Divieto di circolazione
per gli autoveicoli i motoveicoli e i ciclomotori (esempio)
(art. 19)

2.15
Accesso vietato ai
pedoni
(art. 19)

2.15.1
Divieto di sciare
(art. 19)

2.15.2
Divieto di slittare
(art. 19)

2.15.3
Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli (art. 19)

2.16
Peso massimo
(art. 20)

2.17
Pressione sull'asse
(art. 20)

2.18
Larghezza massima
(art. 21)

2.19
Altezza massima
(art. 21)

2.20
Lunghezza massima
(art. 21)

b. Prescrizioni per i veicoli in movimento e limitazioni del parcheggio (art. 2a e 22-32)

2.30
Velocità massima
(art. 22)

2.30.1
Velocità massima 50,
Limite generale
(art. 22)

2.31
Velocità minima
(art. 23)

2.32
Direzione obbligatoria a destra
(art. 24)

2.33
Direzione obbligatoria a sinistra
(art. 24)

2.34
Ostacolo da
scansare a destra
(art. 24)

2.35
Ostacolo da scansare a sinistra
(art. 24)

2.36
Circolare diritto
(art. 24)

2-37
Svoltare a destra
(art. 24)

2.38
Svoltare a sinistra
(art. 24)

2.39
Svoltare a destra o a sinistra
(art. 24)

2.40
Circolare diritto o svoltare a destra
(art. 24)

2.41
Circolare diritto o svoltare a sinistra (art. 24)

2.41.1
Area con percorso rotatorio obbligato (art. 24)

2.41.2
Direzione obbligatoria per i veicoli che trasportano merci pericolose (esempio)
(art. 24)

2.42
Divieto di svoltare a destra
(art. 25)

2.43
Divieto di svoltare a sinistra
(art. 25)

2.44
Divieto di sorpasso (art. 26)

2.45
Divieto di sorpasso per gli autocarri
(art. 26)

2.46
Divieto d'inversione (art. 27)

2.47
Intervallo minimo (art. 28)

2.48
Catene per la neve obbligatorie
(art. 29)

2.49
Divieto di fermata (art. 30)

2.50
Divieto di parcheggio (art. 30)

2.51
Fermata al posto di dogana
(art. 31)

2.52
Polizia
(art. 31)

2.53
Fine della velocità massima
(art. 32)

2.53.1
Fine della velocità massima 50, Limite
generale
(art. 22)

2.54
Fine della velocità minima
(art. 32)

2.55
Fine del divieto di
sorpasso
(art. 32)

2.56
Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri
(art. 32)

2.56.1
Fine del divieto parziale di circolazione (esempio)
(art. 32)

2.57
Fine dell'obbligo di
utilizzare le catene per la neve
(art. 32)

2.58
Via libera
(art. 32)

2.59.1
Segnale per zone
(ad es. limite di velocità
massima di 30 km/h)
(art. 2a e 22a)

2.59.2
Fine del segnale per
zone (ad es. limite
di velocità massimo
di 30 km/h)
(art. 2a)

2.59.3
Zona pedonale
(art. 2a e 22c)

2.59.4
Fine della zona pedonale
(art. 2a)

2.59.5
Zona d'incontro
(art. 2a e 22b)

2.59.6
Fine della zona d'incontro
(art. 2a)

c. Strade speciali, carreggiate riservate ai bus (art. 33-34), sistema di segnali luminosi per la regolazione temporanea delle corsie (art. 69)

2.60
Ciclopista
(art. 33)

2.60.1
Fine della ciclopista
(art. 33)

2.61 Strada pedonale
(art. 33)

2.62
Strada per cavalli
da sella
(art. 33)

2.63
Ciclopista e strada
pedonale divise per
categoria (esempio)
(art. 33)

2.63.1
Ciclopista e
strada pedonale
(esempio)
(art. 33)

2.64
Carreggiata riservata ai bus (art. 34)

2.65
Sistema di segnali luminosi per la regolazione temporanea delle corsie

3. Segnali di precedenza (art. 35-43, art. 93)

3.01
Stop
(art. 36)

3.011 ...

3.02
Dare precedenza
(art. 36)

3.03
Strada principale
(art. 37)

3.04
Fine della strada
principale
(art. 38)

3.05
Intersezione con strada senza precedenza
(art. 39)

3.06
Intersezione con precedenza da destra
(art. 40)

3.07 ...

3.08 ...

3.09
Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso
(art. 42)
3.10
Precedenza rispetto al traffico inverso
(art. 42)

3.11 ...

3.12 ...

3.20
Segnale con luci lampeggianti
alternativamente (art. 93)

3.21
Segnale semplice a luci intermittenti
(art. 93)

3.22
Croce di Sant'Andrea (art. 93)

3.23 ...

3.24
Croce di Sant'Andrea (art. 93)

3.25 ...

4. Segnali di indicazione (art. 44-62 e 84-91)

a. Segnali indicanti norme di comportamento (art. 44-48 e 54)

4.01
Autostrada
(art. 45)

4.02
Fine dell'autostrada
(art. 45)

4.03
Semiautostrada
(art. 45)

4.04
Fine della semi-
autostrada
(art. 45)

4.05
Strada postale
di montagna
(art. 45)

4.06
Fine della strada
postale di
montagne
(art. 45)

4.07
Galleria
(art. 45)

4.08
Senso unico
(art. 46)

4.08.1
Senso unico con
circolazione di
ciclisti in senso in
verso (esempio)
(art. 46)

4.09
Strada senza uscita
(art. 46)

4.09.1
Strada senza uscita con eccezioni (esempio)
(art. 46)

4.10
Zona di protezione
delle acque
(art. 46)

4.11
Ubicazione di un
passaggio pedonale
(art. 47)

4.12
Sottopassaggio
pedonale
(art. 47)

4.13
Cavalcavia pedonale
(art. 47)

4.14
Ospedale
(art. 47)

4.15
Piazzuola
(art. 47)

4.16
Posto di fermata per veicoli in panna
(art. 47)

4.17
Parcheggio
(art. 48)

4.18
Parcheggio con disco
(art. 48)

4.19 ...

4.20
Parcheggio contro pagamento
(art. 48)

4.21
Parcheggio coperto
(art. 48)
4.22
...

4.23
Segnale avanzato
per determinate categorie di veicoli (ad es. autocarri)
(art. 54)

4.24
Uscita di scampo (esempio)
(art. 47)

4.25
Parcheggio con
collegamento a un mezzo
di trasporto pubblico
(esempio) (art. 48)

b. Informazioni (art. 57-62)

4.27
Inizio della località sulle strade principali
(art. 50)

4.28
Fine della località sulle strade principali
(art. 50)

4.29
Inizio della località sulle strade secondarie
(art. 50)

4.30
Fine della località sulle strade secondarie
(art. 50)

4.31
Indicatore di direzione per
le autostrade e semiautostrade
(art. 57)

4.32
Indicatore di direzione per le strade principali
(art. 51)

4.33
Indicatore di direzione per strade secondarie
(art. 51)

4.34
Indicatore di direzione per deviazioni
(art. 55)

4.34.1
Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del luogo di destinazione
(art. 55)

4.35
Indicatore di direzione a forma di tabella
(art. 51)

4.36
Indicatore di direzione avanzato su strada principale
(art. 52)

4.37
Indicatore di direzione avanzato su strada seconda
(art. 52)

4.38
Indicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su strada principale
(art. 52)

4.39
Indicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su strada secondarie
(art. 52)

4.40
Indicatore di direzione avanzato annunciante una limitazione
(art. 52)

4.41
Cartello di preselezione collocato
al di sopra di una corsia su strada
principale
(art. 53)

4.42
Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada secondaria
(art. 53)
4.43
...

4.45
Indicatore di direzione per determinate categorie di veicoli (ad es. autocarri)
(art. 54)

4.46
Indicatore di direzione «Parcheggio»
(art. 54)

4.46.1
Indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico» (esempio)
(art. 54)

4.47
Indicatore di direzione «Campeggio»
(art. 54)

4.48
Indicatore di direzione
«Terreno per veicoli abitabili»
(art. 54)

4.49
Indicatore di direzione
per aziende
(art. 54)

4.50 ...

4.50.1
Indicatore di direzione «Percorso raccomandato per ciclisti»
(art. 54)

4.50.2 ...

4.50.3
Indicatore di direzione «Percorso per
Mountain-Bikes» (Esempio)
(art. 54)

4.50.4
Indicatore di direzione «Percorso
per mezzi simili a veicoli»
(Esempio)
(art. 54a)

4.50.5
Indicatore di direzione a forma di tabella per una sola cerchia di utilizzatori
(Esempio)
(art. 54a)

4.50.6
Indicatore di direzione a forma di tabella per più cerchie di utilizzatori
(Esempio)
(art. 54a)

4.51 ...

4.51.1
Indicatore di direzione senza
destinazione (Esempio)
(art. 54a)

4.51.2
Indicatore di direzione avanzato senza destinazione (Esempio)
(art. 54a)

4.51.3
Cartello di conferma (Esempio)
(art. 54a)

4.51.4
Cartello di fine percorso (Esempio)
(art. 54a)

4.52
Guida del traffico
(art. 54)

4.53
Indicatore di direzione avanzato annunciante una deviazione
(art. 55)

4.54
Indicatore di direzione avanzato
presso aree con percorso rotatorio obbligato (esempio)
(art. 52)

4.55
Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione
(art. 54)

4.56
Tavoletta numerata per le strade europee
(art. 56)

4.57
Tavoletta numerata
per le strade
principali
(art. 56)

4.58
Tavoletta numerata per autostrade e semi-autostrade
(art. 56)

4.59
Tavoletta numerata per raccordi
(art. 56)

4.59.1
Tavoletta numerata per ramificazioni
(art.56)

c. Indicazione della direzione sulle autostrade e semiautostrade (art. 84-91)

4.60
Cartello preannunciante il prossimo raccordo
(art. 86)

4.61
Indicatore di direzione avanzato ai raccordi
(art. 86)

4.62
Indicatore di direzione ai raccordi
(art. 86)

4.63
Indicatore d'uscita
(art. 86)

4.64
Cartello di biforcazione
(art. 86 e 87)

4.65
Cartello delle distanze in chilometri
(art. 86 e 87)

4.66
Cartello di ramificazione
(art. 87)

4.67
Primo indicatore di direzione avanzato
alle ramificazioni
(art. 87)

4.68
Secondo indicatore di direzione avanzato
alle ramificazioni
(art. 87)

4.69
Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semi-autostrada
(art. 86 e 87)

4.70
Tavola indicante
un telefono di soccorso
(art. 89)

4.71
Cartello indicante un centro di polizia
(art. 89 al. 5)

4.72
Cartello indicante i chilometri
(art. 89)

4.73
Cartello indicante gli ettometri
(art. 89)

d. Informazioni (art. 57-62)

4.75
Stato delle strade
(art. 58)

4.76
Preavviso sullo stato delle strade
(art. 58)

4.77
Disposizione delle corsie di circolazione (esempi)
(art. 59)

4.77.1
Disposizione delle corsie con restrizioni (esempio)
(art. 59)381

4.77.2
Apertura della corsia
di emergenza (esempi) (art. 59)

4.78 ...

4.79
Campeggio
(art. 62)

4.80
Terreno per veicoli abitabili
(art. 62)

4.81
Telefono
(art. 62)

4.82
Primo soccorso
(art. 62)

4.83
Assistenza meccanica
(art. 62)

4.84
Rifornimento
(art. 62)

4.85
Albergo-motel
(art. 62)

4.86
Ristorante
(art. 62)

4.87
Bar
(art. 62)

4.88
Informazioni
(art. 62)

4.89
Ostello
(art. 62)

4.90
Bollettino radio sulle
condizioni del traffico
(art. 62 e 89)

4.91
Funzioni religiose
(art. 62)

4.92
Estintore
(art. 62)

4.93
Informazioni sui limiti generali di velocità
(art. 61)

4.94
Direzione della prossima uscita
di sicurezza e distanza da essa
(art. 62)

4.95
Uscita di sicurezza
(art. 62)

5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63-65 e 69a)

5.01
Cartello di distanza
(art. 64)

5.02
Cartello indicante
la distanza e la direzione
(art. 64)

5.03
Lunghezza del tratto
(art. 64)

5.04
Cartello di ripetizione
(art. 64)

5.05
Cartello
d'inizio
(art. 64)

5.06
Cartello di fine
(art. 64)

5.07
Cartello di direzione
(art. 64)

5.08 ...

5.09
Direzione della strada principale
(art. 65)

5.10
Deroghe al divieto di fermata (art. 65)

5.11
Deroghe al divieto di parcheggio
(art. 65)

5.12
Luce lampeggiante
(art. 65)

5.13
Carreggiata gelata
(art. 65)

5.14
Invalidi
(art. 65)

5.15
Larghezza della carreggiata
(art. 65)

5.16
Rumore esercizi di tiro
(art. 65)

5.17
Successivo posto di rifornimento
(art. 89)

5.18
Svolta a destra
consentita ai ciclisti
(art. 69a)

5.20
Autoveicoli leggeri
(art. 64)

5.21
Autoveicoli pesanti
(art. 64)

5.22
Autocarro
(art. 64)

5.23
Autocarro con rimorchio (art. 64)

5.24
Autoarticolato
(art. 64)

5.25
Autobus
(art. 64)

5.26
Rimorchio
(art. 64)

5.27
Rimorchio abitabile (art. 64)

5.28
Autoveicolo abitabile (art. 64)

5.29
Motoveicolo
(art. 64)

5.30
Ciclomotore
(art. 64)

5.31
Velocipede
(art. 64)

5.32
Mountain-Bike
(art. 64)

5.33
Spingere il velocipede (art. 64)

5.34
Pedone
(art. 64)

5.35
Tram
(art. 64)

5.36
Trattore
(art. 64)

5.37
Carro armato
(art. 64)

5.38
Veicolo cingolato per la preparazione di piste (art. 64)

5.39
Sci di fondo
(art. 64)

5.40
Sciare
(art. 64)

5.41
Slittare
(art. 64)

5.42
Stazione di ricarica
(art. 65)

5.43
Covetturaggio
(art. 65)

5.50
Velivolo/Aeroporto
(art. 64)

5.51
Carico di autoveicoli su ferrovia (art. 64)

5.52
Carico di autoveicoli su traghetto
(art. 64)

5.53
Zona industriale e
artigianale
(art. 64)

5.54
Sdoganamento con dichiarazione a vista (art. 65)

5.55
Traffico S
(art. 65)

5.56
Ospedale con pronto soccorso
(art. 65)

5.57
Telefono d'emergenza
(art. 65)

5.58
Estintore
(art. 65)

6. Demarcazioni e delineatori (art. 72-79 e art. 82)

6.01
Linea di sicurezza
(art. 73)

6.02
Doppia linea di sicurezza
6.03
Linea di direzione
(art. 73)

6.04
Linea doppia
(art. 73)

6.05
Linea d'avvertimento
(art. 73)

6.06
Frecce di preselezione
(art. 74)

6.07
Frecce di rientro
(art. 74)

6.08
Corsia riservata ai bus (art. 74b)

6.09
Corsia ciclabile (art. 74a)

6.10
Linea di arresto
6.11
Stop
6.12
Linea longitudinale continua
(art. 75)

6.12
Linea longitudinale continua
(art. 75)
6.13
Linea di attesa
6.14
Preannuncio della linea di attesa
(art. 75)

6.15
Linea di margine
6.16
Linea di guida
(art. 76)

6.16.1
Linea di guida dopo una linea d'attesa
(art. 76)

6.16.2
Linea di guida su strada principale che cambia direzione
(art. 76)

6.16.3
Linea di guida su strada principale che cambia direzione
(art. 76)

6.17
Passaggio pedonale
6.18
Linea vietante l'arresto
(art. 77)

6.19
Corsia pedonale
(art. 77)

6.20
Superficie vietata
(art. 78)

6.21
Linea a zig-zag
(art. 79)

6.22
Linea vietante il parcheggio
(art. 79)

6.23
Spazio con divieto di parcheggio
(art. 79)

6.24 ...

6.25
Linea vietante la fermata
(art. 79)

6.26
Zona di attesa per velocipedi (esempi) (art. 75)

6.30
Colonnetta direttrice destra
(art. 82)

6.31
Colonnetta direttrice sinistra (art. 82)

Allegato 3382

382 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° marzo 2006 (RU 2005 4495). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. avanti l'all. 1. Aggionato dal n. II dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

(art. 48a cpv. 1 e 2 e 65 cpv. 5)

Disco per il parcheggio e contrassegno di parcheggio per persone disabili

1 Disco per il parcheggio (art. 48a)

Larghezza minima 11 cm, altezza minima 15 cm

Recto: fondo blu; segni grafici, freccia e incorniciatura della «P» in bianco; cifre nonché indicazione delle ore e delle mezze ore in nero o blu su fondo bianco.

Verso: sullo spazio rimanente accanto al testo menzionato sotto sono ammesse indicazioni supplementari anche a scopo pubblicitario.

Regolazione del disco su tutte le aree contrassegnate dal segnale «Parcheggio con disco»

La freccia del disco deve essere posizionata sulla lineetta susseguente l'ora effettiva di arrivo.

Durata di parcheggio ammessa nella Zona blu

Nei giorni feriali e, ove espressamente segnalato, anche la domenica e nei giorni festivi, i veicoli possono

essere parcheggiati soltanto per il periodo indicato nella seguente tabella:

Ora effettiva di arrivo A

Ora di arrivo da indicare

Ora di partenza

08.00 - 08.29

08.30

09.30

08.30 - 08.59

09.00

10.00

ecc.

11.00 - 11.29

11.30

12.30

11.30 - 13.29

la lineetta susseguente l'ora A

14.30

13.30 - 13.59

14.00

15.00

ecc.

17.30 - 17.59

18.00

19.00

18.00 - 07.59

la lineetta susseguente l'ora A

09.00

Fra le ore 19.00 e le 07.59 non è necessario collocare il disco, purché il veicolo sia rimesso in circolazione prima delle ore 08.00.

(Recto)

(Verso)


2. C Contrassegno di parcheggio per persone disabili (art. 65 cpv. 5 OSStr, art. 20a ONC)

Il contrassegno di parcheggio è largo 14,8 cm e alto 10,6 cm. Lo sfondo del contrassegno è azzurro, il simbolo della persona disabile è bianco su sfondo blu. Per il resto, il contrassegno corrisponde a quanto illustrato nelle figure sottostanti.

(Recto)

(Verso)