08.04.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 07.04.2024
01.01.2021 - 31.12.2022
09.06.2020 - 31.12.2020
15.01.2017 - 08.06.2020
01.01.2016 - 14.01.2017
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2012 - 31.12.2014
01.12.2011 - 30.06.2012
01.07.2010 - 30.11.2011
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.03.2004 - 28.02.2006
14.12.2003 - 29.02.2004
01.01.2003 - 13.12.2003
23.09.2002 - 31.12.2002
01.08.2002 - 22.09.2002
01.01.2002 - 31.07.2002
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSStr)

del 5 settembre 19791 (Stato 8 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 2, 6, 32, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale
sulla circolazione stradale2, nonché l'articolo 53 della legge federale dell'8 marzo
19603 sulle strade nazionali, ordina:

Capitolo 1: Definizioni e campo d'applicazione

Art. 1

Contenuto, abbreviazioni e definizioni 1

La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione.

2

Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti: a.

DATEC4

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni5; b.

Ufficio federale

l'Ufficio federale delle strade6; c.

Autorità

quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare il collocamento o la soppressione dei segnali e delle demarcazioni; d.

Legge sulla procedura amministrativa, la legge federale sulla procedura amministrativa7; e.

LCStr

la legge sulla circolazione stradale8 ; RU 1979 1961

1

RU 1980 248

2

RS 741.01

3

RS 725.11

4

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

6

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

7

RS 172.021

8

RS 741.01

741.21

Circolazione stradale 2

741.21

f.

ONC l'ordinanza del 13 novembre 19629 sulle norme della circolazione stradale; g.10 OETV l'ordinanza del 19 giugno 199511 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

h.12 SDR l'ordinanza del 17 aprile 198513 concernente il trasporto delle merci pericolose su strada.

3

I numeri entro parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate nell'allegato 2.

4

I termini «all'interno delle località» o «nelle località» designano una zona che incomincia al segnale «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) o «Inizio
della località sulle strade secondarie» (4.29) e termina al segnale «Fine della località
sulle strade principali» (4.28) o «Fine della località sulle strade secondarie» (4.30). Il
termine «fuori delle località» designa una zona che incomincia al segnale «Fine della
località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie» e
termina al segnale «lnizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie».

5

I cartelli o le tavole complementari sono dei cartelli o tavole che portano indicazioni completive inerenti ai segnali (art. 63).

6

Le autostrade e le semiautostrade sono strade designate rispettivamente dal segnale «Autostrada» (4.01) o dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e sulle quali sono applicabili norme particolari della circolazione (art. 45 cpv. 1).

7

Le strade principali sono strade designate dal segnale «Strada principale» (3.03) sulle quali i conducenti, in deroga alla precedenza da destra prevista dalla legge
(art. 36 cpv. 2 LCStr), beneficiano della precedenza alle intersezioni (art. 37 cpv. 1).

8

Le strade secondarie sono tutte le strade il cui inizio non è segnalato in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali della circolazione (per es. la
precedenza da destra secondo l'art. 36 cpv. 2 LCStr).

9

Per le definizioni «veicolo a motore», «autoveicolo», «motoveicolo», «ciclomotore», «velocipede», «autobus», «autocarro», «autoarticolato» e «rimorchio» valgono
le definizioni di cui agli articoli 9-24 dell'OETV.14 10

Per il resto, si applicano le definizioni figuranti nell'articolo 1 dell'ONC.

9

RS 741.11

10

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

11

RS 741.41

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

13

RS 741.621

14

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 3

741.21


Art. 2

Validità per gli utenti della strada 1

I segnali e le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che singole disposizioni non prevedano un'altra soluzione.

2

I segnali e le demarcazioni non previsti per determinate categorie di veicoli, ma per il traffico in generale, devono essere osservati anche dai cavallerizzi e dai conducenti
di cavalli o di altri animali grossi, eccetto il segnale «Divieto generale di circolazione
nelle due direzioni» (2.01).15 3

Sono riservate le disposizioni speciali concernenti la circolazione stradale militare.

L'articolo 101 capoversi 8 e 9 si applica ai segnali gialli e neri che si rivolgono
esclusivamente agli utenti militari della strada nonché agli indicatori di direzione
bianchi e arancione che si rivolgono esclusivamente al personale della protezione
civile.16

a17 Segnaletica per zone 1

All'interno delle località i segnali di prescrizione e i segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la
scritta «ZONA» (ad es. «Inizio della zona con velocità limitata»; 2.59.1). I segnali
vigono per tutta la zona fino al segnale indicante la fine della zona (ad es. «Fine della
zona con velocità limitata»; 2.59.2; art. 32 cpv. 5).

1bis

Il segnale «Zona pedonale» (2.59.3) indica l'inizio di una o più strade di un'area (ad es. centri storici cittadini, strade con concentrazione di negozi e insediamenti residenziali) riservata ai pedoni. Se eccezionalmente una tavola complementare permette il traffico limitato di veicoli (ad es. «Autorizzati i veicoli per invalidi»), vi si
può circolare soltanto a passo d'uomo; i conducenti devono dare la precedenza ai
pedoni. Il segnale «Fine della zona pedonale» (2.59.4) indica che vigono di nuovo le
norme generali della circolazione stradale.18 2

La segnaletica per zone giusta i capoversi 1 e 1bis è ammessa soltanto per stabilire, all'interno delle località, norme del traffico concernenti strade di carattere omogeneo
di un'area delimitata; sono escluse le strade principali segnalate (segnale 3.03), le
semiautostrade (segnale 4.03) e le autostrade (segnale 4.01).19 3

...20)

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981
1862).

16

Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

18

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

20

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 4

741.21

Capitolo 2: Segnali di pericolo Capo 1: Principi

Art. 3

1

I segnali di pericolo hanno di regola la forma di un triangolo equilatero con bordo rosso e un simbolo nero su fondo bianco. Nei segnali a matrice il fondo può essere
nero e il simbolo bianco.21 2

Essi sono collocati soltanto dove il conducente, non pratico del luogo, non si accorgerebbe di un pericolo o lo noterebbe troppo tardi.

3

I segnali di pericolo sono collocati, sotto riserva delle disposizioni derogative per certuni di essi:

a.

all'interno delle località poco prima del punto pericoloso; se sono collocati
più di 50 m prima, la distanza sarà indicata su un «Cartello di distanza»
(5.01);

b.

fuori delle località, 150-250 m prima del punto pericoloso; se questa norma
non può essere rispettata, la distanza sarà indicata su un «Cartello di
distanza»;

c.22 sulle autostrade e semiautostrade, nel punto pericoloso o al massimo 100 m prima; come segnali avanzati sono inoltre collocati fra i 500 e i 1000 m
prima del punto pericoloso e sono completati dal «Cartello di distanza».

4

La lunghezza di un percorso sul quale vi è un pericolo può essere indicata su una tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03). Quando la lunghezza del tratto
è rilevante, i segnali di pericolo sono ripetuti a distanze adeguate, se necessario con
aggiunta del «Cartello di ripetizione» (5.04).

Capo 2: Pericoli inerenti alla strada

Art. 4

Curve 1

I segnali di curva indicano le curve che, per la loro sistemazione (ad es. mancanza di rialzo, forte o irregolare curvatura della carreggiata), obbligano a ridurre la velocità.

2

Secondo le condizioni locali, sono collocati i segnali «Curva a destra» (1.01), «Curva a sinistra» (1.02), «Doppia curva, la prima a destra» (1.03) oppure «Doppia
curva, la prima a sinistra» (1.04).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Segnaletica stradale - O 5

741.21

3

Se più curve si seguono a breve distanza, è collocato il segnale corrispondente alla prima curva o doppia curva con la tavola complementare «Lunghezza del tratto»
(5.03).

4

Di regola, non si collocano segnali di curva all'interno delle località.


Art. 5

Strada sdrucciolevole 1

Il segnale «Strada sdrucciolevole» (1.05) indica una carreggiata con superficie molto liscia o tratti di strada particolarmente esposti al gelo.

2

Quando il segnale «Strada sdrucciolevole» è utilizzato per annunciare gelo o neve gelata, bisogna aggiungere il cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13).
Questo segnale e il relativo cartello complementare sono tolti oppure ricoperti a partire dal momento in cui non c'è più da aspettarsi formazione di ghiaccio o neve
sdrucciolevole.


Art. 6

Ineguaglianza della carreggiata 1

Il segnale «Cunetta» (1.06) indica i punti non piani della carreggiata (ad es. rigonfiamenti, avvallamenti), dove il veicolo potrebbe subire urti pericolosi o perdere la
tenuta di strada.

2

Il segnale è collocato anche davanti ai passaggi a livello dove esiste un tale pericolo, ma non prima dei cantieri segnalati come tali (art. 9).


Art. 7

Restringimento della carreggiata 1

Il segnale «Strada stretta» (1.07) indica che la carreggiata si restringe da entrambe le parti e che l'incrocio è reso perciò difficile. Il segnale non è collocato prima dei
cantieri segnalati come tali (art. 9).

2

I segnali «Restringimento a destra» (1.08) e «Restringimento a sinistra» (1.09) indicano che la carreggiata si restringe da un lato o che essa presenta ostacoli pericolosi ai bordi, il che rende perciò l'incrocio difficile. Tali ostacoli sono segnalati
conformemente all'articolo 82.

3

La soppressione di una corsia su una carreggiata comprendente più corsie nella stessa direzione sarà annunciata dal cartello «Disposizione delle corsie» (4.77).

4

La larghezza che presenta la carreggiata al punto più stretto è annunciata, se necessario, con la tavola complementare «Larghezza della carreggiata» (5.15).


Art. 8

Discesa e salita, ghiaia, caduta di sassi 1

I segnali «Discesa pericolosa» (1.10) e «Salita ripida» (1.11) annunciano tratti di strada con una inclinazione di almeno il 10 per cento; l'inclinazione massima della
salita o della discesa viene indicata sul segnale.

2

Il segnale «Ghiaia» (1.12) mette in guardia sulla presenza di ghiaia sulla carreggiata.

Circolazione stradale 6

741.21

3

Il segnale «Caduta di sassi» (1.13) mette in guardia i conducenti sulla caduta di sassi o sulla presenza di sassi sulla carreggiata. Il simbolo può essere raffigurato a
rovescio, secondo la situazione del luogo.


Art. 9

Lavori

1

Il segnale «Lavori» (1.14) indica sia lavori eseguiti sulla carreggiata (ad es. lavori di costruzione, di misurazione, di demarcazione), sia ostacoli che ne risultano (ad es.
depositi di materiali, buche aperte), sia ineguaglianze e restringimenti della carreggiata. Per la segnalazione di cantieri si applica per altro l'articolo 80.

2

Questo segnale è pure collocato per annunciare lavori eseguiti sui bordi immediati della carreggiata, quando essi sono tali da ostacolare il traffico.


Art. 10

Passaggi a livello, tranvie e ferrovie su strada 1

I segnali «Barriere» (1.15), «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) nonché le «Tavole indicatrici di distanza» (1.17) servono ad annunciare i passaggi a livello segnalati secondo gli articoli 92 e 93.

2

Il segnale «Barriere» può anche indicare la recinzione di un campo d'aviazione e simili.

3

La tavola indicatrice di distanza munita di tre strisce oblique è collocata sotto il segnale «Barriere» o «Passaggio a livello senza barriere»; la tavola con due strisce si
trova a un terzo del tratto che separa i segnali «Barriere» o «Passaggio a livello senza
barriere» dal passaggio stesso e la tavola con una striscia a due terzi di questo tratto.

4

Il segnale «Tram» (1.18) annuncia l'arrivo di tranvie o ferrovie su strada, segnatamente le intersezioni con una tranvia o ferrovia su strada all'interno delle località.
Fuori delle località, le intersezioni con una tranvia o ferrovia su strada sono segnalate quali passaggi a livello (art. 92 e 93).

Capo 3: Altri pericoli

Art. 11

Passaggi pedonali, bambini 1

Il segnale «Pedoni» (1.22) annuncia i passaggi pedonali (art. 77) che il conducente non può scorgere per tempo (ad es. a causa di una curva o di gibbosità della strada),
dove i passaggi si trovano su strade con traffico denso e veloce (ad es. oltre le intersezioni situate fuori delle località). Per segnalare l'ubicazione di passaggi pedonali si
applica l'articolo 47 capoverso 1.

2

Il segnale «Bambini» (1.23) indica che si deve sovente contare con la presenza di fanciulli sulla carreggiata. È collocato nei dintorni delle scuole, dei campi da giuoco
e simili. Se nelle vicinanze si trova un passaggio pedonale, questo è annunciato con
il segnale «Pedoni».

Segnaletica stradale - O 7

741.21


Art. 12

Animali

1

Il segnale «Passaggio di selvaggina» (1.24) indica che bisogna tener conto della presenza di selvaggina sulla carreggiata. La lunghezza del tratto sul quale esiste un
tale pericolo è di regola annunciata mediante la tavola complementare «Lunghezza
del tratto» (5.03).

2

Il segnale «Animali» (1.25) indica la presenza sulla carreggiata di animali non sorvegliati; il simbolo dell'animale indica la specie d'animali di cui si tratta principalmente. Questo segnale è collocato nelle regioni di pascoli che per diritto non devono
essere cintate; inoltre, per il carico e lo scarico degli alpi, è collocato fino a quando i
greggi e le mandrie si spostano sulla carreggiata. È collocato se necessario sulle
strade principali dove vi sono sovente spostamenti di greggi e mandrie.

3

L'Ufficio federale23 può autorizzare l'impiego di altri simboli d'animali conformemente all'articolo 115 capoverso 2.


Art. 13

Traffico in senso inverso 1

Il segnale «Traffico in senso inverso» (1.26) rende attenti i conducenti sulla circolazione in senso inverso.

2

Il segnale «Traffico in senso inverso» è collocato: a.

sulle autostrade, quando una corsia è riservata ai veicoli che provengono in
senso inverso (ad esempio a causa di lavori o di incidenti sulla carreggiata di
contromano);

b.

all'inizio delle semiautostrade, dopo il segnale «Semiautostrada» (4.03)
quando esse costituiscono la continuazione di una autostrada.

c.

...24

d.

alla fine delle strade a senso unico, appena segue un tratto aperto alla circolazione nei due sensi.


Art. 14

Segnali luminosi, velivoli, vento laterale, colonna25 1

Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali
luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art.
69 cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con
traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo.26 23

Nuova espressione giusta il n. 8 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

24

Abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 8

741.21

2

In vicinanza degli aeroporti e delle piste per aerei, il segnale «Velivoli» (1.28) mette in guardia i conducenti sulla presenza di aerei che volano bassi o rullano.

3

Il segnale «Vento laterale» (1.29) indica i luoghi dove spesso soffia un forte vento laterale. Il simbolo può essere riprodotto con i lati invertiti a seconda delle condizioni del vento. Se necessario, bisogna collocare una manica a vento che indica la
direzione e l'intensità del vento.

4

Il segnale «Colonna» (1.31) mette in guardia i conducenti sulla presenza di colonne di veicoli fermi o che circolano lentamente. Può essere collocato durevolmente
soltanto in quei luoghi dove si prevede spesso la presenza di colonne.27

Art. 15

Altri pericoli

1

Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su una tavola complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del
bordo rosso.28

2

Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia.

3

Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7.

Capitolo 3: Segnali di prescrizione Capo 1: Disposizioni generali

Art. 16

Principi

1

I segnali di prescrizione indicano un obbligo o un divieto; di regola hanno la forma di un disco. I segnali di divieto hanno in generale un bordo rosso e un simbolo nero
su fondo bianco; nel caso di segnali a matrice, il fondo può essere nero e il simbolo
bianco. I segnali d'obbligo hanno un bordo stretto di colore bianco e un simbolo di
colore bianco su fondo blu. Se si tratta di una segnaletica di breve durata, i segnali di
prescrizione possono essere riprodotti su un segnale pieghevole bianco triangolare.29 2

Con riserva di disposizioni derogatorie concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il
segnale, fino alla fine della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo
luogo se la sua validità deve estendersi oltre l'intersezione. I segnali «Velocità massima» (2.30), «Velocità minima» (2.31), «Divieto di sorpasso» (2.44), «Divieto di 27

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Segnaletica stradale - O 9

741.21

sorpasso per gli autocarri» (2.45), «Divieto di fermata» (2.49) e «Divieto di parcheggio» (2.50) sono valevoli fino al segnale corrispondente che indica la fine della
prescrizione (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione. Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) si
applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno delle località (art. 22 cpv. 3; art.
4a cpv. 2 ONC).30 3

Quando un segnale di prescrizione annuncia una prescrizione che sarà valevole in un punto più distante, bisogna aggiungere un «Cartello di distanza» (5.01); quando
una prescrizione è ripetuta, bisogna aggiungere il segnale «Cartello di ripetizione»
(5.04). I divieti di circolare nonché le limitazioni di peso e delle dimensioni sono
annunciati al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione.

4

Su percorsi lunghi, i segnali di prescrizione sono ripetuti se necessario a distanze convenienti, con aggiunta del «Cartello di ripetizione» (5.04) o della tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).


Art. 17

Eccezioni

1 Le eccezioni alle prescrizioni indicate con segnali (ad es. «Servizio a domicilio
permesso», «Autorizzazione con permesso speciale scritto») sono menzionate su una
tavola complementare in applicazione delle disposizioni degli articoli 63-65.31 2

Le tavole o i cartelli complementari, che rendono più severe le prescrizioni segnalate, sono autorizzati solo se la regolamentazione non può essere segnalata altrimenti.

3

Se esiste un divieto di circolazione oppure una limitazione alle dimensioni e al peso, l'iscrizione «Servizio a domicilio permesso» consente il passaggio dei veicoli
che portano o ritirano merci, di quelli degli abitanti e delle persone che vi si recano
in visita o per lavori sui fondi vicini e di quelli di terzi che trasportano queste persone.

Capo 2: Divieti di circolazione; limitazioni delle dimensioni e del peso

Art. 18

Divieti generali di circolazioni 1

Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli.

2

Se a intersezioni l'accesso a una strada è limitato dal segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni», ma l'uscita è però possibile in misura limitata (per
es. il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono sarà soppressa dal
segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).

30

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen.
1984 (RU 1983 1651).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

Circolazione stradale 10

741.21

3

Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All'altra estremità della strada
è collocato il segnale «Senso unico» (4.08).

4

I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le carrozzelle per invalidi circolanti a passo d'uomo, i velocipedi spinti a mano
nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con
motore spento.32

5

L'autorità può autorizzare deroghe al segnale «Divieto di accesso» segnatamente per i veicoli del servizio di linea, i velocipedi e i ciclomotori se, tenuto conto della
situazione locale, non vi è motivo di temere per la sicurezza degli utenti della strada.
...33.34

6

Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell'una o nell'altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con una tavola
complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il
tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso.

7

Quando la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell'una o nell'altra direzione (cpv. 6), il conducente può immettersi nella strada munita del segnale «Divieto di accesso» solo se gli è ancora possibile di percorrere tutto il tratto
durante il tempo che resta a sua disposizione; se è ritardato durante la corsa, il conducente deve attendere sul posto che il traffico sia di nuovo permesso nella sua direzione.


Art. 19

Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni 1

I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: a.35 Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per i veicoli a motore a ruote disposte simmetricamente compresi i motoveicoli
con carrozzino laterale.

b.36 Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli.

c.

Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05)
vieta la circolazione con velocipedi o ciclomotori; il segnale «Divieto di
circolazione per i ciclomotori» (2.06), vieta l'uso di ciclomotori con motore
in marcia.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

33

Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

35

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

36

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 11

741.21

d. 37 Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.

e.

Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli
autobus.

f.

Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli
a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli.38 Il peso indicato su
una tavola complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto
nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono
esclusi dal divieto.

fbis.39 Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e rimorchi a un asse» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio,
eccettuati i semirimorchi e i rimorchi a un asse. Il peso indicato su una tavola
complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella
licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi
dal divieto.40

g.41 Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che sono segnalati in maniera appropriata. Conformemente all'appendice 2 SDR, il divieto vale analogamente per il
trasporto di merci pericolose con veicoli non segnalati, se indicato su una
tavola complementare.42 h.43 Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano prodotti di natura tale da
inquinare le acque.

i.

Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con
animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame.

2

Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13),
«Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14).

3

Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta ai pedoni di passare.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

38

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

39

Introdotta dal n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

40

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU
1998 1440).

41

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

42

Per. introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

43

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 12

741.21

4

Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere
tolti quando le condizioni invernali sono cessate.44

Art. 20

Peso massimo, pressione sull'asse 1

Il segnale «Peso massimo» (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo sopra il limite indicato. Il peso effettivo è il
peso reale del veicolo o dell'insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il
carico (art. 7 cpv. 2 OETV).45 2

Se una tavola complementare aggiunta al segnale «Peso massimo» permette un peso superiore, per l'insieme dei veicoli, il peso di ogni singolo veicolo dell'insieme
non deve superare il limite indicato dal segnale.

3

Il segnale «Pressione sull'asse» (2.17) vieta la circolazione di veicoli con un asse gravato da un peso superiore a quello indicato dal segnale. Assi che distano meno di
1 m l'uno dall'altro non devono superare assieme il limite indicato.


Art. 21

Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli 1

Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l'utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è
disciplinata nell'articolo 64 capoverso 2 ONC. Per il collocamento dei segnali
«Larghezza massima» sulle strade principali, elencate nell'allegato 2 lettera C,
dell'ordinanza del 6 giugno 198346 concernente le strade di grande transito non è necessaria né una decisione formale dell'autorità né una pubblicazione (art. 107
cpv. 3).47

2

Il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. È collocato vicino all'ostacolo prima di
sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata,
ecc., quando i veicoli di 4 m di altezza48 non possono passare senza pericolo in tali
luoghi. Il divieto è indicato per mezzo di un segnale avanzato, all'ultima possibilità
per una deviazione (art. 16 cpv. 3). Per il collocamento del segnale non è necessaria
né una decisione formale dell'autorità né una pubblicazione (art. 107 cpv. 3).

3

Il segnale «Lunghezza massima» (2.20) vieta la circolazione dei veicoli e dell'insieme dei veicoli la cui lunghezza, compreso il carico, supera il limite indicato.

44

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

45

Nuovo testo della frase giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

46

[RU 1983 678. RS 741.272 art. 7]. Ora: dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

47

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

48

RU 1981 232

Segnaletica stradale - O 13

741.21

Capo 3:
Prescrizioni per i veicoli in movimento, limitazioni del parcheggio


Art. 22

Velocità massima

1

I segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità
massima segnalata è soppressa dal segnale «Fine della velocità massima» (2.53) o
«Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1).49 2

Se sulle strade con circolazione rapida è necessario ridurre fortemente la velocità dei veicoli (art. 108), la velocità massima deve essere abbassata gradualmente.

3

L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste
una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione
generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima
50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal
quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato.50 4

I segnali che annunciano l'inizio o la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che
non collegano direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di
accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC).51 5

Sulle semiautostrade, la limitazione generale di velocità (art. 4a cpv. 1 ONC) è indicata da segnali.52


Art. 23

Velocità minima

1

Il segnale «Velocità minima» (2.31) indica, in km/h, la velocità al di sotto della quale i veicoli non devono circolare quando le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. I veicoli con i quali non è né possibile né permesso circolare alla velocità indicata (per es. per le particolarità del veicolo o del
carico) non sono autorizzati a proseguire. La velocità minima segnalata è soppressa
con il segnale «Fine della velocità minima» (2.54).

2

Se la velocità minima deve essere osservata su tutta la carreggiata, bisogna annunciarlo per tempo, al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione (art. 16
cpv. 3).

49

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983
1651).

50

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983
1651).

51

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983
1651).

52

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Circolazione stradale 14

741.21


Art. 24

Direzione obbligatoria 1

Per indicare ai conducenti la direzione obbligatoria, sono utilizzati i segnali seguenti: a.

«Direzione obbligatoria a destra» (2.32), «Direzione obbligatoria a sinistra»
(2.33):

il conducente deve svoltare, prima del segnale, a destra o a sinistra; b.

«Ostacolo da scansare a destra» (2.34), «Ostacolo da scansare a sinistra»
(2.35):

il conducente deve scansare a destra risp. a sinistra l'ostacolo davanti al
quale è collocato il segnale; c.

«Circolare diritto» (2.36): il conducente non può svoltare né a destra né a sinistra.

2

I segnali «Svoltare a destra» (2.37) e «Svoltare a sinistra» (2.38) obbligano il conducente a svoltare, nel punto segnalato, a destra rispettivamente a sinistra e, sulle
autostrade, a spostarsi sulla carreggiata di contromano secondo la direzione indicata.53 3

I segnali «Svoltare a destra o a sinistra» (2.39), «Circolare diritto o svoltare a destra» (2.40) nonché «Circolare diritto o svoltare a sinistra» (2.41) obbligano il conducente, nel punto segnalato, a proseguire in una delle direzioni indicate.54

4

Il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» (2.41.1) indica la direzione obbligatoria da seguire nelle aree di forma circolare; è collocato sotto il segnale
«Dare precedenza» (3.02) e può essere ripetuto sull'isola spartitraffico centrale. In
relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato», il segnale «Dare
precedenza» indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano
da sinistra nella rotatoria.55

Art. 25

Divieto di svoltare

1

I segnali «Divieto di svoltare a destra» (2.42) e «Divieto di svoltare a sinistra» (2.43) significano che è vietato svoltare a destra o a sinistra nel punto indicato.56 2

Tali segnali non sono collocati se la direzione da prendere può essere indicata senza equivoco mediante i segnali «svoltare a destra» (2.37) o «svoltare a sinistra» (2.38).


Art. 26

Divieto di sorpasso

1

Il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) vieta ai conducenti di veicoli a motore di sorpassare veicoli a motore aventi ruote affiancate nonché tranvie e ferrovie su strada
in movimento57.

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

55

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

57

RU 1980 447

Segnaletica stradale - O 15

741.21

2

Il segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) vieta ai conducenti di autoveicoli e autoarticolati, il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera
3,5 t, di sorpassare veicoli a motore aventi ruote affiancate nonché tranvie e ferrovie
su strada in movimento 58 ; il divieto non vale per gli autobus.

3

Questi due segnali non impediscono ai conducenti di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a 30 km/h (monoassi,
carri a mano provvisti di motore, carri con motore industriale, carri di lavoro, veicoli
a motore agricoli; art. 11 cpv. 2 lett. g, 13 cpv. 3 lett. b, 17 e 161-166 OETV).59 Accanto alle tranvie e alle ferrovie su strada in marcia si può avanzare sulla destra.

4

I divieti di sorpasso segnalati sono soppressi dai segnali «Fine del divieto di sorpasso» (2.55) e «Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.56).


Art. 27

Divieto d'inversione

1

Il segnale «Divieto d'inversione» (2.46) vieta ai veicoli di voltare sul posto.

2

Se il divieto è valevole per un determinato tratto, la lunghezza del percorso è annunciata su una tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).


Art. 28

Intervallo minimo tra autoveicoli pesanti 1

Il segnale «Intervallo minimo» (2.47) obbliga i conducenti di autoveicoli e autoarticolati, il cui peso totale indicato nella licenza di circolazione supera 3,5 t, a mantenere tra loro l'intervallo minimo indicato.

2

Se è necessario, questo segnale è collocato ad esempio davanti ai ponti e a simili opere d'arte.

3

Se la prescrizione è valevole su un tratto piuttosto lungo, è aggiunta la tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).


Art. 29

Catene per la neve obbligatorie 1

Il segnale «Catene per la neve obbligatorie» (2.48) significa che i veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente possono circolare sul tratto indicato soltanto se
almeno due ruote motrici dello stesso asse o una per fianco, se si tratta di ruote gemellate, sono munite di catene per la neve metalliche; questa disposizione si applica
per analogia anche ai tricicli a motore. Sono ammessi anche equipaggiamenti analoghi, fatti di un altro materiale, autorizzati dall'Ufficio federale.60 2

Il segnale è tolto non appena bastano dei buoni pneumatici per circolare sul tratto.

3

La prescrizione segnalata è soppressa al segnale «Fine dell'obbligo di utilizzare le catene per la neve» (2.57).

58

RU 1980 447

59

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

60

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 16

741.21


Art. 30

Divieto di fermata, divieto di parcheggio 1

I segnali «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada
provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata
soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci
(art. 19 cpv. 1 ONC).

2

Se il segnale «Divieto di fermata» (2.49) è collocato sul bordo della carreggiata, il divieto vale anche per il marciapiede adiacente.61 3

L'inizio, la ripetizione e la fine del divieto sono indicati dal «Cartello d'inizio» (5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di fine» (5.06). A seconda delle
condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche indicato
dal «Cartello di direzione» (5.07).

4

Le deroghe temporanee al divieto di fermata sono annunciate mediante la tavola complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e le deroghe temporanee al
divieto di parcheggio sono indicate dalla tavola complementare «Deroghe al divieto
di parcheggio» (5.11) (art. 65 cpv. 2).


Art. 31

Fermata al posto di dogana, polizia 1

Il segnale «Fermata al posto di dogana» (2.51) obbliga i conducenti a fermarsi all'ufficio doganale. Se le autorità doganali rinunciano temporaneamente al controllo
doganale, la velocità massima nell'attraversare l'area doganale è di 20 km/h al
massimo.

2

Il segnale «Polizia» (2.52) obbliga i conducenti a fermarsi. È collocato dalla polizia; per la presegnalazione mediante il segnale «Altri pericoli» (1.30) vale l'articolo 15 capoverso 2.

3

Per il collocamento del segnale non è necessaria né una decisione formale né una pubblicazione (art. 107 cpv. 3).


Art. 32

Segnali di fine del divieto 1

I segnali «Fine della velocità massima» (2.53), «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1), «Fine della velocità minima» (2.54), «Fine del divieto di
sorpasso» (2.55), «Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.56) indicano che
il divieto segnalato in precedenza è soppresso.62 2

Il segnale «Via libera» (2.58) indica che sono soppresse più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme generali della
circolazione. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, 61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

62

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983
1651).

Segnaletica stradale - O 17

741.21

purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata. Le restrizione che restano
valide devono essere ripetute.63 3

Il segnale «Fine dell'obbligo di utilizzare le catene per la neve» (2.57) indica che le catene per la neve non sono più prescritte.

4

I divieti parziali di circolazione su singole corsie sono soppressi mediante segnali appropriati di fine del divieto (2.56.1).64 5

Il segnale «Fine della zona» (2.59.2) indica che la prescrizione di circolazione (art. 2a) segnalata in precedenza è soppressa e che sono di nuovo valide le norme
generali della circolazione.65 Capo 4: Strade speciali, carreggiate e corsie riservate ai bus

Art. 33

Ciclopista, strada pedonale, strada per cavalli da sella 1

Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori le cui ruote sono disposte in senso longitudinale a servirsi dell'apposita strada indicata
dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC s'applicano alla precedenza
e all'uso della ciclopista da parte di velocipedi e ciclomotori trainanti rimorchi
nonché di altri utenti della strada.66 2

Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale; sulle strade pedonali i conducenti delle carrozzelle per invalidi possono circolare soltanto a passo d'uomo (art. 41 cpv. 4 ONC). Il segnale
«Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono
i cavalli per la cavezza a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale. Sulle
strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti.67 3

Per dirigere gli utenti della strada verso una ciclopista, una strada pedonale od una strada per cavalli da sella sull'altro lato della strada, è collocato il segnale corrispondente con un «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso il lato
della strada in questione.

4

Se una strada è destinata contemporaneamente a due categorie d'utenti (per es. pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea discontinua o continua (art. 74 cpv. 6)
demarca un'area di circolazione differenziata per le due categorie, sul segnale sono
raffigurati i simboli corrispondenti, separati da una striscia verticale (per es. «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria»; 2.63); ciascuna categoria d'utenti deve
servirsi dell'area di circolazione che gli è attribuita mediante il simbolo corrispon63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

65

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 18

741.21

dente. Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti
(per es. «Ciclopista e strada pedonale»; 2.63.1). I conducenti di velocipedi e di ciclomotori nonché i cavallerizzi devono usare riguardo verso i pedoni e, se la sicurezza lo esige, li avvertono e all'occorrenza si fermano.68

Art. 34

Carreggiate e corsie riservate ai bus 1

Il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (2.64) indica una carreggiata riservata ai bus del servizio di linea, la quale non può essere adoperata da altri veicoli; sono riservate le eccezioni menzionate su tavole complementari.

2

Se una determinata corsia è contrassegnata per l'uso dei bus del servizio di linea (art. 74 cpv. 4), si può completare la segnaletica nel modo seguente, qualora le demarcazioni gialle apposte sulla carreggiata non bastino; si collocherà: a.

al di sopra della corsia il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (art. 101
cpv. 4);

b.

sul bordo della strada, il segnale «Disposizione delle corsie con restrizioni»
(4.77.1) nella sua versione corrispondente, in conformità dell'articolo 59; in
tal caso, il segnale «Carreggiata69 riservata ai bus» è riprodotto nella metà
della freccia che rappresenta la corsia riservata ai bus.

Capitolo 4: Segnali di precedenza

Art. 35

Principi

1

I segnali di precedenza annunciano al conducente ch'egli deve dare la precedenza agli altri veicoli o che beneficia della precedenza per rispetto ad essi.

2

I segnali di precedenza hanno la forma dei segnali di pericolo, dei segnali di prescrizione o di indicazione; i principi che figurano ai capitoli 2, 3 e 5 sono applicabili
per analogia.


Art. 36

Segnali «Stop» e «Dare precedenza» 1

Il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.70 L'articolo 75 capoversi
1, 2 e 5 è determinante per la linea di arresto (6.10) che completa il segnale.

2

Il segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. L'articolo 75 capoversi 3-5 è determinante per la linea di attesa (6.13) che completa il segnale.

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

69

RU 1980 447

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

Segnaletica stradale - O 19

741.21

3

Alle intersezioni munite di segnali luminosi, bisogna osservare i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» solo se il traffico non è regolato da segnali luminosi.

4

I segnali sono collocati sul margine destro della carreggiata, poco prima delle intersezioni. Sulle strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di norma ripetuti sulla sinistra.71

5

Se i segnali devono essere collocati più di 10 m indietro, la distanza è indicata dal «Cartello di distanza» (5.01). Per il collocamento del segnale «Dare precedenza»
all'entrata delle autostrade e delle semiautostrade, si applica l'articolo 88 capoverso 1.

6

I segnali possono essere collocati dall'autorità sulle strade agricole, sulle ciclopiste, alle uscite di fabbriche, di cortili o di autorimesse, alle uscite da posti di parcheggio,
distributori di carburante, ecc., quando è necessario per rendere più chiari i rapporti
di precedenza (art. 15 cpv. 3 ONC).

7

Il segnale di «Stop» può essere collocato soltanto nei punti in cui è indispensabile fermarsi per mancanza di visibilità. Nel caso di passaggi a livello, è necessario il
permesso dell'Ufficio federale.

8

Su una strada principale la cui precedenza è soppressa a favore di un'altra strada principale, i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» devono essere collocati come
segnali avanzati, prima delle intersezioni. I segnali cui è aggiunto un «Cartello di
distanza» (5.01) sono collocati sul margine destro della carreggiata, fuori delle località a 150-250 m dall'intersezione e all'interno delle località a circa 50 m da essa.
Sulle strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di norma ripetuti sulla
sinistra.72


Art. 37

Strada principale

1

Il segnale «Strada principale» (3.03) designa le strade con precedenza e indica al conducente che la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr) è
soppressa alla prossima intersezione. Su tali strade sono applicabili le norme di
circolazione speciali per le strade principali (art. 19 ONC).

2

Il segnale «Strada principale» è collocato all'inizio delle strade di tale categoria ed è ripetuto all'interno delle località immediatamente prima e fuori delle località immediatamente dopo l'intersezione. Non è necessario collocarlo alle intersezioni poco
importanti.73

3

Per la segnalazione di strade principali che cambiano direzione vale l'articolo 65 capoverso 1.

4

Le strade nazionali che, per le loro infrastrutture, non sono né autostrade né semiautostrade sono segnalate come strade principali.

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

72

Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 20

741.21


Art. 38

Fine della strada principale 1

Il segnale «Fine della strada principale» (3.04) indica che la precedenza è soppressa e che la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr) si applica di
nuovo alle intersezioni.

2

Il segnale «Fine della strada principale» è collocato sul margine destro della carreggiata, sulle strade a più corsie nella stessa direzione di norma sul margine destro e
sinistro, immediatamente prima dell'intersezione. È collocato inoltre come segnale
avanzato con il «Cartello di distanza» (5.01) fuori delle località a 150-250 m
dall'intersezione e all'interno delle località a circa 50 m da essa.74

Art. 39

Intersezione con strada senza precedenza 1

Il segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05) indica al conducente che circola su strade secondarie ch'egli beneficia della precedenza alla prossima intersezione. Quando più intersezioni si seguono a brevi intervalli, la lunghezza del
tratto sul quale il conducente beneficia della precedenza può essere indicata sulla tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).

2

Nelle località, il segnale «Intersezione con strada senza precedenza» può non essere collocato dove il conducente si accorgerebbe per tempo che i veicoli provenienti da
destra non beneficiano della precedenza, ad esempio, per la presenza di un segnale di
«Stop» (3.01) oppure «Dare precedenza» (3.02), di una linea di arresto (6.10) o di
una linea di attesa (6.13).75

Art. 40

Intersezione con precedenza da destra 1

Il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (3.06) annuncia, sulle strade secondarie, una intersezione dove vale la precedenza da destra prevista dalla legge (art.
36 cpv. 2 LCStr.).

2

Il segnale «Intersezione con precedenza da destra» è collocato soltanto: a.

se il conducente non ha la possibilità di riconoscere per tempo la strada che
confluisce da destra;

b.

se dopo più intersezioni munite del segnale «Intersezione con strada senza
precedenza» (3.05), segue una intersezione dove vale la precedenza da destra
prevista dalla legge.


Art. 41

Vie di accesso alle autostrade e alle semiautostrade 1

I segnali «Entrata da destra» (3.07) e «Entrata da sinistra» (3.08) annunciano al conducente circolante su una autostrada o semiautostrada ch'egli deve contare su
veicoli che vi confluiscono, rispetto ai quali beneficia della precedenza.

2

Per il collocamento dei segnali, si applica l'articolo 88 capoverso 2.

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

75

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 21

741.21


Art. 42

Precedenza nel caso in cui la carreggiata si restringe 1

Il segnale «Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso» (3.09) obbliga il conducente che circola nella direzione della freccia rossa a cedere il passaggio, dove
la carreggiata si restringe, al traffico proveniente in senso inverso. L'obbligo di attendere non è applicabile ai veicoli aventi le ruote disposte in senso longitudinale e i
cui conducenti possono rendersi conto di aver spazio a sufficienza per incrociare
senza pericolo. All'altra estremità del passaggio ristretto, bisogna collocare il segnale
«Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10).

2

Il segnale «Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10) indica al conducente circolante nella direzione della freccia bianca ch'egli può continuare a circolare, dove
la carreggiata si restringe, e che i veicoli aventi le ruote disposte in senso trasversale
devono attendere che egli sia passato. Se questi veicoli si sono già immessi nel resti
restringimento stradale, spetta a lui di attendere.


Art. 43

Strade residenziali

1

Il segnale «Strada residenziale» (3.11) designa le aree di circolazione specialmente sistemate, destinate in primo luogo ai pedoni e dove si applicano le seguenti norme
speciali della circolazione: a.

La velocità massima dei veicoli è fissata a 20 km/h; i conducenti devono dare
la precedenza ai pedoni. I veicoli possono essere parcheggiati solo nei luoghi
designati da segnali o da demarcazioni.

b.

I pedoni possono utilizzare tutta l'area di circolazione; sono permessi i
giuochi e gli sport. I pedoni non devono inutilmente ostacolare i conducenti
di veicoli.

2

Il segnale «Fine della strada residenziale» (3.12) indica che le norme generali della circolazione sono di nuovo applicabili.

3

Il DATEC emana istruzioni concernenti l'assetto e la segnaletica delle strade residenziali.76

Capitolo 5: Segnali di indicazione Capo 1: Segnali indicanti norme di comportamento

Art. 44

Principi

1

I segnali di indicazione che si riferiscono a norme di comportamento sono rettangolari o quadrati. Di regola hanno sia un simbolo bianco su fondo blu, sia un simbolo figurante in un campo centrale di color bianco su fondo blu.

2

Con riserva di disposizioni derogatorie applicabili a singoli segnali, essi sono collocati all'inizio dei tratti per i quali l'indicazione vale. Se necessario, la lunghezza

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 22

741.21

del tronco cui si riferisce l'indicazione, sarà iscritta sulla tavola complementare
«Lunghezza del tratto» (5.03).

3

Se sono necessari o prescritti dei segnali avanzati, essi sono collocati con «Cartello di distanza» (5.01), prima del tratto cui si riferisce l'indicazione, nel seguente modo: a.

all'interno delle località ad almeno 50 m; b.

fuori delle località ad almeno 150 m; c.

sulle autostrade e semiautostrade ad almeno 500 m.


Art. 45

Segnalazione di strade particolari 1

I segnali «Autostrada» (4.01) e «Semiautostrada» (4.03) designano le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (art. 1 cpv. 3 ONC) sulle quali sono applicabili le norme speciali previste per la circolazione sulle autostrade e semiautostrade
(art. 35 e 36 ONC); questi segnali sopprimono tutte le restrizioni segnalate in
precedenza. I segnali «Fine dell'autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada»
(4.04) indicano che le norme generali della circolazione sono di nuovo applicabili.
Per il collocamento dei segnali si applica l'articolo 85.

2

Il segnale «Strada postale di montagna» (4.05) designa le strade sulle quale i conducenti devono osservare, quando è difficile di incrociare o di sorpassare, i segni e le
indicazioni date dal conducente di veicoli pubblici del servizio di linea (art. 38 cpv.
3 ONC). Il segnale «Fine della strada postale di montagna» (4.06) è collocato dove
cessa questo obbligo. ...77 3

Il segnale «Galleria» (4.07) designa un tratto di strada che passa attraverso una galleria, sul quale sono applicabili le norme speciali per la circolazione nelle gallerie
(art. 39 ONC). Il segnale è collocato all'entrata della galleria e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3).


Art. 46

Senso unico, strada senza uscita, zona di protezione delle acque 1

Il segnale «Senso unico» (4.08) designa le strade che possono essere percorse soltanto nella direzione indicata (art. 37 ONC). All'altra estremità della strada è collocato il segnale «Divieto di accesso» (2.02).78

2

Il segnale «Senso unico con circolazione limitata in senso inverso» designa le strade a senso unico sulle quali è ammessa una circolazione limitata in senso inverso; un
simbolo appropriato o una scritta corrispondente indica il genere di circolazione in
senso inverso (ad es. «Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso»,
4.08.1). Alla fine della strada, ai veicoli che circolano in senso inverso è tolta la precedenza.79 3

Il segnale «Strada senza uscita» (4.09) designa le strade a fondo chiuso.

77

Ultimo per. abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Segnaletica stradale - O 23

741.21

4

Il segnale «Zona di protezione delle acque» (4.10) designa una regione nella quale il conducente che trasporta un carico tale da poter inquinare le acque de ve mostrarsi
particolarmente prudente. La lunghezza del tratto sul quale bisogna usare grande
prudenza è annunciato sulla tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03).


Art. 47

Altri segnali indicanti norme di comportamento 1

Con il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l'ubicazione di un passaggio pedonale (art. 77). È collocato sempre davanti ai passaggi
pedonali fuori delle località nonché davanti ai passaggi pedonali inaspettati o difficilmente visibili all'interno delle località. È sufficiente un unico segnale visibile da
entrambe le direzioni di marcia sull'isola spartitraffico per strade che ne sono dotate
nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette. Per la presegnalazione con il segnale «Pedoni» (1.22) è applicabile l'articolo 11.80 2

I segnali «sottopassaggio pedonale» (4.12) e «Cavalcavia pedonale» (4.13) sono collocati prima di sottopassaggi o cavalcavia che i pedoni devono percorrere (art. 47
cpv. 1 ONC) e che sono vietati ai veicoli. I simboli possono essere con i lati invertiti
a seconda delle condizioni locali. Se il segnale non è collocato vicino al sottopassaggio o al cavalcavia, esso deve indicarne la rispettiva direzione e distanza.

3

Il segnale «Ospedale» (4.14) indica che nelle vicinanze si trova un ospedale, una casa di convalescenza o un simile stabilimento. Il conducente deve circolare usando
particolare riguardo.

4

Il segnale «Piazzuola» (4.15) indica gli spiazzi sui quali i conducenti di veicoli lenti possono scansarsi per facilitare il sorpasso ai veicoli più veloci (art. 10 cpv. 3
ONC); la fermata volontaria e il parcheggio sono vietati.

5

Il segnale «Posto di fermata per veicoli in panna» (4.16) sulle autostrade e semiautostrade sprovviste di corsie d'emergenza indica gli spiazzi destinati alle fermate
imposte da necessità (art. 36 cpv. 3 ONC); la fermata volontaria e il parcheggio vi
sono vietati. Il segnale è collocato nei pressi dello spiazzo di fermata e, a titolo
complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3).

6

Il segnale «Uscita di scampo» (4.24) indica una corsia demarcata in rossobianco seguita da un letto di ghiaia sul quale i conducenti, in caso di avaria dei freni, possono far fermare il veicolo.81

Art. 48

Parcheggio

1

Il segnale «Parcheggio» (4.17) indica le aree destinate al parcheggio. Le prescrizioni relative alla durata del parcheggio e al diritto di utilizzare l'area nonché il
regolamento interno del parcheggio possono figurare su una tavola complementare. I
posti di parcheggio sono demarcati conformemente all'articolo 79 capoverso 1.82 80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

81

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 24

741.21

2 I segnali «Parcheggio con disco» (4.18) e «Fine del parcheggio con disco» (4.19)
indicano l'inizio e la fine di un'area di circolazione in cui i conducenti di autoveicoli
devono utilizzare un disco per il parcheggio conformemente all'immagine 1 dell'allegato 2. Il segnale «Parcheggio con disco» ha il seguente significato: a.

Senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): i veicoli
possono essere posteggiati, durante i giorni feriali, per un'ora, se l'ora
d'arrivo si situa tra le 08.00 e le 11.30 nonché le 13.30 e le 18.00; se l'ora
d'arrivo si situa tra le 11.30 e le 13.30 il veicolo può essere posteggiato fino
alle 14.30, se l'ora d'arrivo si situa tra le 18.00 e le 08.00 fino alle 09.00. Se
la limitazione è valevole pure la domenica e i giorni festivi, bisogna indicarlo
su una tavola complementare.

b.

Con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i veicoli possono
essere posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola
complementare; la limitazione temporale del parcheggio deve essere di
almeno mezz'ora.83

3

...84

4 Il conducente che posteggia l'autoveicolo in un'area di circolazione segnalata
conformemente al capoverso 2, deve posizionare immediatamente la freccia del disco
sulla lineetta susseguente l'ora d'arrivo; egli metterà il disco in maniera ben visibile
dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere modificate prima
della partenza del veicolo.85 5

...86

6

Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere posteggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le
prescrizioni indicate sui parchimetri. I posti di parcheggio sono demarcati conformemente all'articolo 79 capoverso 1.

7

L'indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su una tavola complementare fissata al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che un parchimetro è
destinato a più posti di parcheggio; questo parchimetro porta pure l'indicazione
«Parchimetro collettivo». Se questo apparecchio distribuisce un tagliando contro pagamento della tassa di parcheggio, bisogna applicare il biglietto in modo ben visibile
dietro il parabrezza dell'autoveicolo.

8

Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso
per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul
parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato.
È vietato spostare l'autoveicolo su un posto di parcheggio vicino.

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

84

Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

86

Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 25

741.21

9

Il segnale «Parcheggio coperto» (4.21) indica l'ubicazione di parcheggi coperti. I simboli dei segnali «Parcheggio con disco» (4.18), «Parcheggio contro pagamento»
(4.20) nonché «Distanza e direzione di un parcheggio» (4.22) possono essere completati dall'immagine di un tetto stilizzato, conformemente al segnale «Parcheggio
coperto», quando l'area di parcheggio è coperta. I simboli dei segnali «Parcheggio
con disco» (4.18), «Parcheggio contro pagamento» (4.20), «Distanza e direzione di
un parcheggio» (4.22), «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto
pubblico» (4.25) nonché l'indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento a un
mezzo di trasporto pubblico» (4.46.1) possono essere completati dall'immagine di un
tetto stilizzato, conformemente al segnale «Parcheggio coperto», se l'area di
parcheggio è coperta.87 10

Al posto di autoveicoli possono essere posteggiati, sui posti di parcheggio segnalati conformemente ai capoversi 2 e 6, anche altri veicoli a motore con ruote
disposte simmetricamente, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di
dimensioni simili, a condizione che il disco sia applicato in maniera ben visibile
oppure che la tassa di parcheggio sia stata pagata.88 11

Se un'area è destinata al parcheggio di determinate categorie di veicoli, il simbolo corrispondente di questi veicoli è aggiunto nel campo blu del segnale di parcheggio
o su una tavola complementare.89 12

Il segnale «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico» (4.25) indica parcheggi destinati in particolare a conducenti che desiderano utilizzare in seguito un mezzo di trasporto pubblico. Il tipo del mezzo di trasporto può essere indicato con parole o simboli.90 Capo 2: Indicazione della direzione

Art. 49

Principi

1

Sui cartelli di località, sugli indicatori di direzione, sugli indicatori di direzione avanzati e sui cartelli di preselezione (art. 50-53), i nomi delle località sono scritti
nella lingua parlata nel luogo indicato; per i comuni dove si parlano due lingue, nella
lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti. Se il nome di una località è scritto in
maniera diversa nelle due lingue, la parte anteriore del cartello di località reca le due
ortografie, se la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli
abitanti.

2

Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, possono indicare destinazioni locali importanti (ad es. stazione, centro, ospedale). L'articolo 54 capoverso 4
è applicabile agli indicatori di direzione «Aziende» e il capoverso 9 dello stesso articolo alla segnaletica turistica e agli indicatori di direzione per gli alberghi. I simboli, 87

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

88

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

89

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

90

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 26

741.21

con relativo significato, utilizzati per gli indicatori di direzione sono elencati
nell'allegato 2 numero 5.91 3

Le disposizioni degli articoli 84-91 sono applicabili agli indicatori di direzione, agli indicatori di direzione avanzati e ai cartelli di preselezione collocati sulle autostrade e sulle semiautostrade.

4

Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione delle autostrade e semiautostrade possono indicare soltanto località fissate
dal DATEC.92


Art. 50

Cartelli di località

1

Sulle strade principali sono collocati cartelli di località portanti un'iscrizione bianca su fondo blu («Inizio della località sulle strade principali»; 4.27; « Fine della
località sulle strade principali» ; 4.28). Sulle strade secondarie sono collocati cartelli
di località portanti un'iscrizione nera su fondo bianco («Inizio della località sulle
strade secondarie»; 4.29; «Fine della località sulle strade secondarie»; 4.30). Sulle
autostrade e sulle semiautostrade, non vi sono cartelli di località.

2

La parte anteriore del cartello di località costituisce il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie»; porta il nome
della località e sotto di esso, se la località è situata nella zona di frontiera tra Cantoni, le lettere distintive attribuite al Cantone sul territorio del quale è collocato il
cartello.

3

A tergo del cartello di località figura il segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie»; vi figura nello spazio superiore il nome della prossima località e, nello spazio inferiore, quello della prossima
località di destinazione importante e la sua distanza. Se segue una biforcazione,
possono essere indicate due località di destinazione importanti.

4

I segnali «lnizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie» sono collocati dove inizia la zona con abitazioni sparse; non devono essere collocati dopo il segnale indicante l'inizio della limitazione generale di
velocità all'interno delle località (art. 22 cpv. 3).

5

Dove due località si toccano, il segnale di località porta su ambedue i lati il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie».

6

Per indicare le sommità dei passi, bisogna utilizzare cartelli di località sui quali figura, da entrambi i lati, il nome del colle completato eventualmente dalla designazione «Passo» e dall'indicazione dell'altitudine.


Art. 51

Indicatori di direzione 1

Gli indicatori di direzione con iscrizione di colore bianco su fondo verde indicano la strada che conduce alle autostrade e alle semiautostrade («Indicatore di direzione 91

Per. introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

92

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 27

741.21

per le autostrade e semiautostrade»; 4.31). Gli indicatori di direzione con iscrizione
di color bianco su fondo blu indicano che il luogo di destinazione annunciato può
essere raggiunto soprattutto lungo strade principali («Indicatore di direzione per le
strade principali»; 4.32). Gli indicatori di direzione con iscrizioni di colore nero su
fondo bianco indicano che il luogo di destinazione annunciato può essere raggiunto
soprattutto su strade secondarie («lndicatore di direzione per le strade secondarie»;
4.33).

2

Più località situate nella stessa direzione sono menzionate sullo stesso braccio dell'indicatore; tuttavia, ogni braccio dell'indicatore non può avere più di tre righe.

3 I relativi simboli, secondo l'allegato 2 numero 5, possono essere aggiunti al nome
delle località che dispongono di un aeroporto civile, di una stazione di carico
ferroviario o di trasbordo su traghetto.93 4

Se una regione è servita soltanto da un'autostrada o semiautostrada, oppure da una autostrada di circonvallazione, gli indicatori di direzione per le autostrade e semiautostrade possono essere sostituiti, dove le strade di svincolo formano una intersezione con strade secondarie, con indicatori di direzione su fondo verde portanti il
simbolo di colore bianco dei segnali «Autostrada» (4.01) o «Semiautostrada» (4.03)
ma senza luogo di destinazione.

5

Se le condizioni locali lo esigono, può essere collocato un «Indicatore di direzione a forma di tabella» (4.35). Alle intersezioni, può essere fissato al di sopra della carreggiata e combinato specialmente con una istallazione di segnali luminosi. Per
quanto concerne i colori del fondo dei singoli segnali, è applicabile il capoverso 1.

6

...94


Art. 52

Indicatori di direzione avanzati 1

Gli indicatori di direzione avanzati portanti un'iscrizione di color bianco su fondo blu sono collocati sulle strade principali e sulle strade secondarie che collegano
strade principali («Indicatore di direzione avanzato su strada principale»; 4.36). Gli
indicatori di direzione avanzati portanti un'iscrizione di color nero su fondo bianco
sono collocati sulle strade secondarie importanti («Indicatore di direzione avanzato
su strada secondaria»; 4.37). Sono indicati su un campo di color verde i luoghi di
destinazione accessibili mediante un'autostrada o una semiautostrada, su fondo di
color blu o su un campo di color blu i luoghi di destinazione accessibili soprattutto
mediante strade principali, su fondo di color bianco o su un campo di color
bianco i luoghi di destinazione accessibili soprattutto mediante strade secondarie.

2

Fuori delle località, gli indicatori di direzione avanzati sono collocati a 150-250 m dall'intersezione, nelle località a 20-100 m, ma non oltre il punto in cui inizia la
preselezione.

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

94

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 28

741.21

3

Un solo indicatore di direzione avanzato può bastare per più intersezioni situate a meno di 300 m le une dalle altre.

4

La direzione della strada è rappresentata da tratti corrispondenti al tracciato della carreggiata dopo un'intersezione. Prima delle aree con percorso rotatorio obbligato
può essere usato l'«Indicatore di direzione avanzato presso aree con percorso rotatorio obbligato» (4.54).95 5

L'«lndicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su strada principale» (4.38) o l'«Indicatore di direzione avanzato con ripartizione delle corsie su
strada secondaria» (4.39) possono essere utilizzati all'inizio delle zone che servono
alla preselezione. Ogni corsia è indicata da una freccia separata; per quanto concerne
il colore e la disposizione dei campi, è applicabile il capoverso 1.

6

Sugli indicatori di direzione avanzati è possibile annunciare restrizioni alla circolazione valevoli per uno dei tratti indicati (ad es. le restrizioni della larghezza oppure
del peso) riproducendo il segnale di prescrizione corrispondente («Indicatore di direzione avanzato annunciante una limitazione»; 4.40).

7

Il simbolo che figura sul segnale «Velivoli» (1.28) può essere aggiunto al nome della località che dispone di un aeroporto civile.

8

...96


Art. 53

Cartelli di preselezione 1

I cartelli di preselezione collocati al di sopra della carreggiata, prima delle intersezioni di strade a più corsie, indicano a quale determinata destinazione conduce
ogni corsia («cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada
principale»; 4.41 e «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su
strada secondaria»; 4.42). La freccia diretta verso il basso indica la metà della corsia.
Le disposizioni che reggono gli indicatori di direzione avanzati (art. 52 cpv. 1) sono
applicabili al colore del campo, quelle dell'articolo 56 al modo di apporre i numeri
delle strade principali e delle strade europee di grande transito.

2

I cartelli di preselezione collocati sul bordo della carreggiata indicano, prima delle intersezioni di strade a più corsie, verso quale determinata destinazione conduce ognuna delle corsie («Cartello di preselezione»; 4.43). La parte superiore del cartello,
con una freccia volta a sinistra, si riferisce alla corsia esterna sinistra, la parte inferiore, con una freccia volta a destra, alla corsia esterna destra, la parte centrale, con
una freccia volta verso l'alto, a una eventuale corsia mediana. L'iscrizione e la freccia sono di colore nero, il fondo è bianco.

95

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

96

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 29

741.21


Art. 54

Tipi speciali di indicatori di direzione e indicatori di direzione
avanzati

1 L'«Indicatore di direzione per determinate categorie di veicoli» (4.45) indica la
direzione che dovrebbero prendere i veicoli rappresentati mediante simboli (ad es.
indicatore di direzione per autocarri). L' «Indicatore avanzato di direzione per
determinate categorie di veicoli» (4.23) è collocato, se necessario, come segnale
avanzato.97

2

L'indicazione di direzione «Parcheggio» (4.46) indica la direzione dove è ubicata un'area di parcheggio. Se questa è riservata a certe categorie di veicoli, è aggiunto
all'indicatore di direzione il simbolo corrispondente di tali veicoli.

2bis

L'indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico» (4.46.1) indica la direzione verso un tale parcheggio. Il tipo del mezzo di
trasporto può essere indicato con parole o simboli.98 3

Gli indicatori di direzione «Campeggio» (4.47) e «Terreno per veicoli abitabili» (4.48) indicano la direzione delle aree riservate alle tende o alle roulottes da campeggio; se ne è il caso, i simboli di questi due indicatori possono essere riprodotti su
un cartello.

4

L'«Indicatore di direzione per aziende» (4.49) mostra la direzione in cui si trovano aziende industriali, artigianali, commerciali, esposizioni, ecc. Indica la via da seguire
per giungere a luoghi di destinazione spesso cercati e difficili da trovare senza
indicatore di direzione, e situati fuori delle strade di grande transito (art. 110 cpv. 1)
o delle strade secondarie importanti.

5

Per i ciclisti devono essere usati i seguenti indicatori rossi di direzione: a.

L'indicatore di direzione «Percorso raccomandato per i ciclisti» (4.50.1) segnala le strade di raccordo che, per le condizioni del traffico e la loro
situazione, si prestano particolarmente alla circolazione dei ciclisti. Il luogo
di destinazione e all'occorrenza la distanza sono indicati in caratteri bianchi.

b.

L'indicatore di direzione «Circuito per velocipedi» (4.50.2) segnala i percorsi a circuito che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si
prestano particolarmente alla circolazione dei ciclisti. Le lettere bianche
designano circuiti di differente lunghezza, la lettera A il più breve e le lettere
seguenti circuiti di lunghezza sempre maggiore.

c.

L'indicatore di direzione «Percorso per Mountain-Bikes» (4.50.3) segnala le
strade di raccordo secondo la lettera a o, i circuiti secondo la lettera b, che si
prestano particolarmente alle biciclette da montagna e obbligano i ciclisti ad
aver particolare riguardo per i pedoni; dove la sicurezza lo esige, i ciclisti devono avvertirli e, se necessario, fermarsi.

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

98

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 30

741.21

d.

Il «Cartello di conferma d'itinerario» (4.51) nonché l'«Indicatore di direzione senza destinazione» (3.51.1) possono sostituire gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.2 e 4.50.3; inoltre, ogni simbolo può essere completato
con la lettera o il numero del tratto oppure con un simbolo speciale del tratto.

Alla base degli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.2 e 4.50.3, in un campo supplementare bianco possono figurare informazioni sul tratto di strada utili per i ciclisti
(ad es. numero o nome del tratto, grado di difficoltà).99 6

Se è vietato di svoltare a sinistra alla prossima intersezione, il cartello «Guida del traffico» (4.52) indica al conducente il percorso da seguire per poter giungere a sinistra.

7

...100

8

Il cartello «Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione» (4.55), sul quale figura un segnale di pericolo o una prescrizione appropriata alle circostanze,
può essere collocato poco prima di una intersezione se, immediatamente dopo essa,
la strada laterale presenta un luogo pericoloso o è oggetto di una restrizione della
circolazione.

9

Il DATEC emana istruzioni concernenti la segnaletica turistica e gli indicatori di direzione per alberghi.


Art. 55


101

Indicatore di deviazioni 1

Per annunciare le deviazioni del traffico bisogna utilizzare indicatori di direzione avanzati sui quali figurano il tratto chiuso al traffico nonché la strada di deviazione
con le principali località attraversate («Indicatore di direzione avanzato annunciante
una deviazione»; 4.53).

2

Gli «Indicatori di direzione per deviazione» (4.34) a fondo arancione sono utilizzati sui tratti in cui la circolazione è deviata; se si tratta di deviazioni corte si può rinunciare a indicare il luogo di destinazione (4.34.1).

3

I luoghi di destinazione raggiungibili passando per la deviazione possono essere annunciati con lettere nere su fondo arancione su tutti i cartelli che servono a indicare la direzione.


Art. 56


102

Numerazione delle strade 1

Le «Tavolette numerate per le strade europee» (4.56) presentano una «E» bianca e un numero di colore bianco su fondo verde; esse indicano tratti della rete delle strade
europee di grande transito. I numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre 99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514). Vedi anche le disp. fin. della mod. 25 gen. 1989 alla fine del presente testo.

100

Abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438).

101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 31

741.21

1991103 concernente le strade di grande transito; presentano l'aspetto e sono collocati
secondo le istruzioni del DATEC.

2 Le «Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade» (4.58) presentano un
numero di colore bianco su sfondo rosso; esse indicano la rete delle autostrade e
delle semiautostrade. Il DATEC fissa la rete di base ed emana le istruzioni
concernenti l'aspetto e il collocamento delle tavolette numerate.104 3

Le «Tavolette numerate per le strade principali» (4.57) presentano un numero di colore bianco su fondo blu; esse indicano le strade principali più importanti. I numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande
transito; presentano l'aspetto e sono collocati secondo le istruzioni del DATEC.

Capo 3: Informazioni

Art. 57

Principi

1

I segnali che recano informazioni sono rettangolari o quadrati. Di regola, hanno un fondo blu e un simbolo nero su campo bianco.

2

Con riserva delle disposizioni derogatorie per alcuni segnali, questi segnali sono collocati all'entrata di una istallazione, di un edificio, o nel luogo dove il servizio
indicato è reso o dove l'informazione data ha effetto.

3

Se dei presegnali sono necessari o prescritti, essi vengono collocati, con un «Cartello di distanza» (5.01), prima del tratto cui si riferisce l'indicazione, nel modo
seguente:

a.

nelle località, ad almeno 50 m; b.

fuori delle località, ad almeno 150 m; c.

sulle autostrade e semiautostrade, conformemente all'articolo 89.


Art. 58

Indicazioni sullo stato delle strade 1

Il segnale «Stato delle strade» (4.75) annuncia lo stato delle strade dei passi e delle strade di accesso ai luoghi di sport invernali, ecc., che non sono praticabili temporaneamente o che lo sono soltanto con le catene per la neve. Come presegnale, si
adopera il segnale «Preavviso sullo stato delle strade» (4.76).

2

Il segnale «Stato delle strade» è collocato all'inizio del tratto entrante in linea di conto; il segnale «Preavviso sullo stato delle strade» si trova sulle strade di accesso
che portano a tali tratti, al più tardi prima dell'ultima possibilità di deviazione.

3

I segnali menzionano il nome del passo o il luogo di destinazione; portano di sotto o di fianco le indicazioni concernenti lo stato della strada. Se sono annunciate destinazioni intermedie, le informazioni sullo stato della strada sono valevoli soltanto 103

RS 741.272

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 32

741.21

sino alla destinazione il cui nome figura immediatamente al di sopra o di fianco a
detta indicazione.

4

Sui segnali i colori hanno i significati seguenti: a.

Fondo rosso: strada chiusa; b.

Fondo verde: strada aperta; c.

Fondo bianco con il simbolo del segnale «Catene per la neve obbligatorie»
(2.48): le catene per la neve metalliche, o dispositivi analoghi fatti di altro
materiale e permessi dall'Ufficio federale sono obbligatori (art. 29); d.

Fondo bianco con il simbolo del segnale «Strada sdrucciolevole» (1.05) e il
cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13): neve ghiacciata o carreggiata gelata.

5

Se questi segnali sono adoperati per annunciare deviazioni che si estendono ad una vasta regione, il fondo del segnale è di colore arancione e l'iscrizione è fatta in nero.


Art. 59

Disposizioni delle corsie 1

Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77) indica il tracciato, il numero di corsie ed eventualmente la diminuzione o l'aumento di tale numero di corsie. Le frecce nere indicano le corsie; il fondo del cartello è bianco. Se una segnalazione è di breve
durata, il simbolo del segnale 4.77 può figurare su un segnale triangolare pieghevole
bianco.105

2

Se una prescrizione o l'annuncio di un pericolo è valevole soltanto per certe corsie, il relativo segnale è riprodotto nel mezzo della freccia che rappresenta la corsia in
questione («Disposizione delle corsie con restrizioni»; 4.77.1). Se il segnale annuncia prescrizioni, queste devono esser state oggetto di una decisione dell'autorità
nonché di una pubblicazione conformemente all'articolo 107 capoverso 1.

3

L'articolo 89 capoverso 2 si applica per il collocamento del segnale «Disposizione delle corsie» sulle autostrade e semiautostrade.


Art. 60


106



Art. 61

Informazione sui limiti generali di velocità Per informare i conducenti stranieri sui limiti generali di velocità (art. 4a ONC), essi
saranno indicati presso gli uffici doganali su un cartello bianco con il segnale «Velocità massima» (2.30) e il relativo simbolo (ad es. simbolo del segnale «Autostrada»;
4.01). Al riguardo, l'Ufficio federale emana istruzioni tenendo conto delle
raccomandazioni internazionali.

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

106

Abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438).

Segnaletica stradale - O 33

741.21


Art. 62

Indicazioni diverse

1

I segnali «Campeggio» (4.79), «Terreno per veicoli abitabili» (4.80), «Telefono» (4.81), «Primo soccorso» (4.82), «Assistenza meccanica» (4.83), «Rifornimento»
(4.84), «Albergo-motel» (4.85), «Ristorante» (4.86), «Bar» (4.87), «Informazioni»
(4.88), «Ostello» (4.89), «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) e
«Funzioni religiose» (4.91) indicano le prestazioni dei servizi, le istallazioni o gli
edifici corrispondenti.

2

I simboli dei segnali «Campeggio» e «Terreno per veicoli abitabili» possono figurare nei campi interni bianchi di un cartello.

3

Per quel che concerne il segnale «Telefono», bisogna aggiungere le lettere SOS sul fondo blu, sotto il simbolo, se si tratta di un'istallazione di chiamata per pronto soccorso.

4

I segnali «Albergo-motel», «Ristorante» e «Bar» sono collocati solo dove gli utenti della strada potrebbero riconoscere o trovare soltanto a fatica le istallazioni o gli
edifici corrispondenti; il nome degli esercizi non deve figurare su questi segnali.

5

Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» indica l'emittente di un programma nazionale e la frequenza sulla quale il conducente può ricevere, per radio, informazioni sul traffico stradale. Sulle strade che non sono autostrade o semiautostrade (art. 89 cpv. 3) il segnale può essere collocato unicamente dove cambia la
gamma di frequenze.107 6

L'articolo 89 capoversi 1 e 3 si applica al collocamento dei segnali sulle autostrade e semiautostrade.

Capitolo 6: Informazioni complementari concernenti i segnali

Art. 63

Principi

1

Le informazioni complementari concernenti un segnale figurano su una tavola complementare di forma rettangolare. Il fondo è bianco, le iscrizioni e gli eventuali
simboli sono neri. Se si tratta di segnali a matrice il fondo può essere nero e il simbolo bianco. Di regola le tavole complementari sono collocate sotto i segnali; è riservato l'articolo 101 capoverso 7.108 2

Se si tratta di segnali d'indicazione (capitolo 5) con fondo blu, le informazioni complementari (ad es. sulla distanza o sulla direzione) vengono date se necessario
con caratteri di color bianco o con un simbolo bianco.

3

Le indicazioni su una tavola o un cartello complementare sono imperative come i segnali...109.

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

109 Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 34

741.21


Art. 64

Tavole e cartelli complementari di uso generale 1

Per indicare la distanza da un luogo pericoloso o da un luogo dove è applicabile una prescrizione, si fa uso del «Cartello di distanza» (5.01). Per segnalare la distanza
e la direzione, è fatto uso del «Cartello indicante la distanza e la direzione» (5.02).

2

La lunghezza dei tratti sui quali vi è un pericolo, vale una prescrizione o deve essere osservata una indicazione, e annunciata con la tavola complementare «Lunghezza
del tratto» (5.03).

3

I segnali di ripetizione sono caratterizzati dal «Cartello di ripetizione» (5.04).

L'inizio e la fine del tratto munito di segnali concernenti la fermata o il parcheggio
dei veicoli sono annunciati mediante il «Cartello d'inizio» (5.05) rispettivamente il
«Cartello di fine» (5.06).

4

Il «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso la sinistra o la destra indica il luogo dove esiste un pericolo, dove una prescrizione è applicabile o
dove una indicazione deve essere osservata. Esso deve essere adoperato in particolare: a.

sotto il segnale «Ciclopista» (2.60), «Strada pedonale» (2.61) e «Strada per
cavalli da sella» (2.62), se si deve far uso di una tale strada dall'altra parte
della carreggiata (art. 33); b.

sotto il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) e «Parcheggio» (4.17), per
indicare in che direzione si estende un'area vietata o riservata al parcheggio.

5 Il campo d'applicazione di segnali può essere concretizzato mediante una tavola
complementare. Una tavola complementare: a.

recante un simbolo o una relativa iscrizione significa che il segnale, cui essa
è aggiunta, si applica soltanto al genere di circolazione rappresentato; rimangono riservati gli articoli 15 capoverso 1 e 46 capoverso 2; b.

recante la parola «eccettuato» o «permesso» in collegamento con un'iscrizione o un simbolo significa che il segnale, cui essa è aggiunta, non si
applica al relativo genere di circolazione.110 6

L'indicazione «Ciclisti» su una tavola complementare vale per i conducenti di velocipedi e di ciclomotori con motore spento.

7 Simboli, con relativo significato, utilizzabili su tavole complementari sono elencati
nell'allegato 2 numero 5.111

Art. 65

Tavole e cartelli complementari per certi segnali 1

Aggiunta ai segnali di «Stop» (3.01), «Dare precedenza» (3.02) nonché «Strada principale» (3.03), la tavola complementare «Direzione della strada principale»
(5.09) indica il tracciato di una strada principale che cambia direzione.112 Insieme 110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

112

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Segnaletica stradale - O 35

741.21

con i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» essa annuncia al conducente circolante
su una strada la cui precedenza è soppressa ch'egli deve dare la precedenza ai veicoli
circolanti sulla strada principale o a quelli che la lasciano. La striscia larga rappresenta la strada principale.

2

Deroghe temporanee al divieto di fermata o di parcheggio (2.49; 2.50) sono annunciate mediante la tavola complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e
«Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11).

3

Aggiunta ai segnali «Barriere» (1.15) e «Passaggio a livello senza barriere» (1.16), la tavola complementare «Luce lampeggiante» (5.12) designa i passaggi a livello con
luci lampeggianti.

4

Il cartello complementare «Carreggiata gelata» (5.13) avverte i conducenti che la carreggiata è gelata o ricoperta di neve gelata. È applicato specialmente al segnale
«Strada sdrucciolevole» (1.05) e deve essere tolto o ricoperto appena non si deve più
contare su neve gelata o formazione di ghiaccio.

5 Per riservare certi posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale
«Parcheggio» (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare «Invalidi»
(5.14). È autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una
persona invalida; il conducente applicherà l'autorizzazione per invalidi, rilasciata
dall'autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo. Se necessario il cartello
complementare 5.14 si applica anche al segnale «Ubicazione di un passaggio
pedonale» (4.11) in vicinanza di ospedali, di case di cura e simili.113 6

Aggiunta al segnale «Strada stretta» (1.07), la tavola complementare «Larghezza della carreggiata» (5.15) indica la larghezza della carreggiata nel punto più stretto.

7

Il cartello complementare «Rumore esercizi di tiro» (5.16), aggiunto al segnale «Altri pericoli» (1.30) mette il conducente in guardia da rumori inattesi cagionati da
spari di artiglieria.

8 Per garantire segnatamente la sicurezza sulle strade in prossimità di scuole, su
strade relativamente frequentate all'inizio di un marciapiede a scarsa frequenza può
essere applicato il segnale «Strada pedonale» (2.61) con il cartello complementare
«

permesso». Il marciapiede può essere in tal caso utilizzato da conducenti di velocipedi e di ciclomotori con motore spento. In tal caso sono valevoli le
disposizioni concernenti due categorie di utenti secondo l'articolo 33 capoverso 4.114 9 Il cartello complementare «Sdoganamento con dichiarazione a vista» (5.54)
applicato al segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01)
indica che tale carreggiata può essere utilizzata soltanto da conducenti con
dichiarazione a vista.115 113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

115 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 36

741.21

Capitolo 7: Segni e istruzioni della polizia

Art. 66

Genere e significato dei segni 1

Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l'agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l'agente non ferma. I segnali manuali significano: a.

Un braccio alzato verticalmente:
Fermata prima dell'intersezione per i conducenti provenienti da tutte le
direzioni;

b.

Un braccio teso lateralmente:
Fermata per la circolazione proveniente da tergo verso il dorso della
mano dell'agente;

c.

Le due braccia tese lateralmente:
Fermata per la circolazione proveniente dal davanti e da tergo;

d.

Cenno di approccio:
Via libera per la circolazione nel senso indicato;

e.

Avambraccio alzato e abbassato:
Rallentare.

2

Sono riservati i segnali speciali manuali dati ai pedoni e ai veicoli pubblici del servizio di linea.

3

Per rendere più visibili i segnali manuali, la polizia può adoperare un bastone bianco e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, una lampada a bastoncino
con luce bianca o gialla.

4

I segnali manuali possono servire anche per altri compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione). La fermata è ordinata, di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante un bastone o una paletta con luce rossa. Gli stessi
mezzi possono essere utilizzati per invitare i conducenti a proseguire. La paletta può
portare l'iscrizione «Polizia».116 5

La fermata può essere inoltre ordinata: a.117 dalle pattuglie scolastiche e dagli appositi servizi delle fabbriche nonché dai cadetti, incaricati di regolare la circolazione, per mezzo di una paletta riflettente avente la forma e l'aspetto del segnale «Divieto generale di circolazione
nelle due direzioni» (2.10) e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo
esigono, per mezzo di un bastone o una paletta con luce rossa; b.

dal personale dell'azienda nei pressi dei passaggi sulle rotaie, mediante una
bandierina rossa o rossa e bianca; di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante una luce rossa; 116

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

117

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

Segnaletica stradale - O 37

741.21

c.

dal personale dei cantieri di costruzione delle strade, per mezzo di una paletta riflettente dalla forma e dall'aspetto dei segnali «Divieto di accesso»
(2.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01)118
oppure per mezzo di una bandierina rossa o rossa e bianca. L'articolo 80
capoverso 4 si applica alle palette a due facce adoperate presso i cantieri.


Art. 67

Obbligo di rispettare i segni e le istruzioni 1

Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:

a.

dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme; b.119 dagli organi militari incaricati di regolare la circolazione e dai membri in uniforme del servizio antincendio e della protezione civile; c.

dai membri contraddistinti delle pattuglie scolastiche e degli appositi servizi
delle fabbriche nonché dai cadetti incaricati di regolare la circolazione
quando portano i segni distintivi della loro funzione; d.

dal personale dei cantieri di costruzione delle strade; e.120 dai funzionari doganali nei posti di dogana e dai controllori doganali in prossimità del confine; f.

dal personale d'esercizio presso i binari ferroviari; g.

dai conducenti dei veicoli pubblici in servizio di linea sulle strade postali di
montagna (art. 38 cpv. 3 ONC).

2

I segnali e le istruzioni di altre persone devono essere rispettati se sono dati per evitare un pericolo o per regolare una difficile situazione del traffico.

3

Per far regolare la circolazione dai pattugliatori scolastici, dal personale di un'azienda o dai cadetti, occorre il permesso della polizia stradale cantonale. Questa dà gli
ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.

Capitolo 8: Segnali luminosi

Art. 68

Genere e significato dei segnali luminosi 1

La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i contorni neri, l'ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La
luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93 cpv. 2).

2

La luce verde dà via libera. I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni sulla strada trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).

118

RU 1980 447

119

Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

120

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 38

741.21

3

Le frecce verdi permettono la circolazione nella direzione indicata. Se nel contempo lampeggia accanto ad esse una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare
la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni sulla carreggiata trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).

4

La luce gialla significa: a.

se segue alla luce verde: fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora
prima dell'intersezione; b.

se è accesa insieme con la luce rossa: prepararsi per ripartire e attendere che
la luce verde dia via libera.

5

Se i contorni di una freccia appaiono in nero nella luce gialla, questa è valevole soltanto nel senso indicato.

6

La luce gialla lampeggiante (art. 70 cpv. 1) obbliga i conducenti a usare particolare prudenza.

7

Le luci con il simbolo di un pedone sono rivolte ai pedoni. Questi possono accedere alla carreggiata soltanto se il simbolo verde è illuminato. Se esso incomincia a
lampeggiare o se appare una luce gialla intermedia o subito la luce rossa, i pedoni
che si trovano già sulla carreggiata devono lasciarla senza indugio.

8

Le luci con il simbolo di un velocipede sono rivolte ai conducenti di velocipedi e di ciclomotori. Per il significato delle luci si applicano i capoversi 1 a 4.121 9

Le frecce nere che figurano sulle tavole complementari applicate sotto i segnali luminosi significano che questi sono valevoli soltanto nel senso indicato.


Art. 69

Segnali luminosi speciali 1

Le cifre bianche luminose indicano in km/h la velocità alla quale bisogna circolare per giungere alla prossima istallazione luminosa nel momento in cui si accende la
luce verde.

2

Le luci bianche disposte in maniera particolare (art. 70 cpv. 8) sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei veicoli pubblici del servizio di linea; per essi hanno
forza obbligatoria.

3

Per regolare la circolazione sulle strade a più corsie e per chiudere contemporaneamente certe corsie alla circolazione, bisogna utilizzare il sistema seguente di segnali luminosi collocati al di sopra della carreggiata («Sistema di segnali luminosi
per la chiusura temporanea delle corsie»; 2.65): a.122 le frecce verdi dirette verticalmente verso il basso significano che la circolazione è autorizzata sulle corsie da esse indicate; devono spegnersi non
appena appaiono, nello stesso punto, sbarre rosse oblique in forma di croce o
frecce gialle lampeggianti; 121

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Segnaletica stradale - O 39

741.21

b.

le frecce gialle lampeggianti, dirette di sbieco verso il basso, significano che
il conducente deve lasciare appena possibile la corsia in cui si trova e
prendere la direzione indicata; c.

due sbarre rosse oblique in forma di croce significano che la corsia corrispondente è chiusa alla circolazione; il conducente deve lasciare questa
corsia e proseguire su una corsia dove la circolazione è autorizzata da una
freccia verde.

4

Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) può essere adoperato per annunciare l'approssimarsi di un «Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie».


Art. 70

Aspetto e uso dei segnali luminosi 1

La luce gialla lampeggiante d'avvertimento per gli utenti della strada (art. 68 cpv. 6) è autorizzata solo nei casi seguenti: a.

in relazione con una freccia verde (art. 68 cpv. 3); b.123 nelle installazioni di segnali luminosi spente; c.124 presso cantieri; d.

davanti a ostacoli pericolosi sulla carreggiata; e.

nei pressi dei passaggi pedonali (art. 77), alle colonnette delle banchine, ecc.; f.

ai bordi di autostrade nel caso di incidenti, di congestionamento del traffico,
di nebbia, gelo e simili pericoli; g.125 ...

2

La luce girevole gialla è vietata.

3

Non sono ammesse le luci rosse adoperate da sole, le frecce rosse, le istallazioni di segnali luminosi senza luci rosse e le luci lampeggianti alternate, eccetto ai passaggi
a livello (art. 93 cpv. 2). Le luci verdi, impiegate da sole, sono permesse soltanto
come segnali di ripetizione.

4 Le installazioni luminose con luci gialle e rosse, ma sprovviste di luci verdi,
possono essere adoperate soltanto in casi speciali, segnatamente alle autorimesse del
servizio antincendio, ai capolinea dei veicoli pubblici in servizio di linea, agli
aeroporti, all'entrata e all'interno delle gallerie, ai passaggi a livello in casi
speciali.126

5

Quando le luci sono collocate le une sopra le altre nell'istallazione di segnali luminosi, la luce rossa si trova in alto, la luce verde in basso e l'eventuale luce gialla in
mezzo. Le luci sono di forma rotonda.

123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998
1440).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

125 Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 40

741.21

6

Quando le luci sono collocate le une di fianco alle altre in una istallazione di segnali luminosi fissate al di sopra della carreggiata, la luce rossa si trova a sinistra, la
luce verde a destra e un'eventuale luce gialla nel mezzo. Le luci sono di forma rotonda.

7

Le luci destinate ai pedoni presentano il simbolo di un pedone (art. 68 cpv. 7); esse possono essere di formato rettangolare. Le luci destinate ai ciclisti e ai ciclomotoristi
presentano il simbolo di un velocipede (art. 68 cpv. 8) se sono visibili anche da conducenti di altri veicoli; in combinazione con luci destinate ai pedoni possono essere
di formato rettangolare.127 8

Solo luci bianche disposte in maniera particolare (art. 69 cpv. 2) possono essere utilizzate come segnali speciali destinati ai conducenti di veicoli pubblici del servizio di linea.

9

I segnali luminosi, eccetto i segnali di ripetizione, devono essere collocati su una tavola rettangolare nera con bordi bianchi; questa non è necessaria se è escluso
l'abbagliamento a causa del sole o di altre fonti di luce.


Art. 71

Ubicazione e esigenze tecniche 1 Le luci sono collocate sul margine destro della carreggiata. Possono tuttavia essere: a.

ripetute al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall'altra parte
dell'intersezione;

b.

collocate esclusivamente sul lato sinistro della corsia sinistra, quando la
carreggiata presenta più corsie nella stessa direzione; c.

in casi speciali, collocate esclusivamente al di sopra della carreggiata; d.

in casi speciali, collocate due luci (ad es. nel caso di ferrovie sul proprio
tracciato direttamente lungo la carreggiata) per un'unica corsia, per regolare
diverse direzioni di marcia; la corsia deve avere una larghezza di almeno 4,5
m e le luci devono poter essere attribuite in modo evidente al flusso di
traffico.128

2 Il margine inferiore delle luci si trova: a.

al bordo della carreggiata a un'altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; le luci
destinate unicamente ai pedoni o ai ciclisti possono trovarsi a un'altezza
inferiore;

b.

al di sopra della carreggiata a un'altezza di 4,50 m fino a 5,50 m; in caso di
linee di alimentazione dei mezzi pubblici può trovarsi a un'altezza superiore.129 127

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 41

741.21

3

I segnali luminosi devono impedire l'incontro dei veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l'incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in
senso inverso. Se frecce verdi danno via libera e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che
svoltano in un'altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a
sinistra e quelli che giungono in senso inverso.

4

Con i veicoli che proseguono diritto possono essere fatti passare contemporaneamente quelli che svoltano da destra soltanto se dopo l'intersezione ciascuna delle
due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria.

5

La successione dei colori dei segnali luminosi è la seguente: verde - giallo - rosso - rosso e contemporaneamente giallo - verde; sono riservati gli articoli 68 capoverso 7, 69 capoverso 3 e 70 capoverso 4. La luce rossa e la luce verde non possono
essere accese insieme. La luce rossa e la luce gialla accese contemporaneamente
devono spegnersi solo quando si accende quella verde. ... .130 131 6

Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada (ad es. pulsanti per pedoni e ciclisti, dispositivi acustici e/o tattili per ciechi).132

Capitolo 9: Demarcazioni

Art. 72

Principi

1

Le demarcazioni sono dipinte o applicate sulla carreggiata oppure vi sono incastrate. Esse non devono sporgere in modo da disturbare e devono essere il più possibile antisdrucciolevoli. Se necessario, sono riflettenti. Le linee di demarcazione
sulla carreggiata possono essere munite di catarifrangenti.

2

Se delle demarcazioni devono essere provvisoriamente spostate (ad es. in caso di cantieri o di deviazioni del traffico), vengono applicati dischi convessi di colore
giallo-arancione con riflettori di colore giallo-arancione, demarcazioni giallo-arancione e corpi indicatori di direzione giallo-arancione per sopprimere la validità delle
demarcazioni bianche esistenti. Allo scopo di sottolineare la rotta, anche i corpi indicatori di direzione e le demarcazioni possono essere completati con riflettori.133 3

Sulla carreggiata non devono essere apposte iscrizioni; sono eccettuate le indicazioni di direzione e le iscrizioni previste dalla presente ordinanza.

4

L'articolo 90 si applica inoltre alle demarcazioni apposte sulle autostrade e semiautostrade.

5

Il DATEC emana istruzioni concernenti le demarcazioni.

130 Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

132

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

133

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 42

741.21


Art. 73

Linee di sicurezza, linee di direzione, linee doppie e linee
d'avvertimento

1

Le linee di sicurezza (continue, di color bianco; 6.01) demarcano la metà della carreggiata o delimitano le corsie. Le linee di sicurezza servono pure a delimitare la
carreggiata o le corsie rispetto alle tranvie o ferrovie su strada. Esse non devono essere più lunghe del necessario, tenuto conto della visibilità e della velocità abituale
dei veicoli.

2

Le carreggiate con almeno tre corsie possono essere demarcate con una doppia linea di sicurezza (6.02) che serve a separare i due sensi di circolazione.

3

Le linee di direzione (discontinue, di color bianco; 6.03) segnano la metà della carreggiata o delimitano le corsie.

4

Le linee doppie (linea di sicurezza accanto alla linea di direzione; 6.04) sono applicate segnatamente dove le condizioni della visibilità esigono una restrizione di
circolazione solo in una direzione.

5

Le linee di avvertimento (discontinue, di colore bianco; 6.05) servono ad annunciare linee di sicurezza e linee doppie.134 La loro demarcazione è obbligatoria
fuori delle località e facoltativa nelle località.

6

Le singole linee hanno il seguente significato: a.

È vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di
sicurezza o di passarci sopra; b.

È permesso ai veicoli di oltrepassare, usando la dovuta prudenza, le linee di
direzione e le linee di avvertimento o di passarci sopra; c.

È vietato ai veicoli che si trovano dalla parte della linea di sicurezza di oltrepassare le linee doppie o di passarci sopra.


Art. 74

Corsie, corsie riservate ai bus, corsie ciclabili 1

Le corsie sono delimitate da linee di sicurezza, da linee di direzione o da linee doppie (art. 73). I capoversi 4 e 5 si applicano alla delimitazione delle corsie riservate ai bus e delle corsie ciclabili.

2

Le corsie destinate ai veicoli che svoltano a sinistra, ai veicoli che svoltano a destra o a quelli che proseguono diritto sono contrassegnate con frecce bianche di preselezione (6.06) dirette nel senso corrispondente. Il conducente può percorrere le intersezioni stradali solo nella direzione delle frecce di preselezione demarcate sulla sua
corsia. Le frecce gialle sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei bus pubblici
del servizio di linea; esse li autorizzano a circolare nella direzione indicata.

3

Le frecce di rientro (bianche, oblique; 6.07) indicano al conducente che deve lasciare la corsia nella direzione indicata.

4

Le corsie riservate ai bus, delimitate da linee gialle continue o discontinue e con l'iscrizione in giallo «BUS» (6.08), possono essere adoperate solo dai bus pubblici 134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 43

741.21

del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada; sono riservate le eccezioni indicate mediante demarcazioni o segnali. Gli altri veicoli non devono percorrere le corsie riservate ai bus; se necessario (ad es. per svoltare) possono
tuttavia oltrepassarle se sono delimitate da una linea gialla discontinua.

5

Le corsie ciclabili sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09).

È vietato oltrepassare o passare sopra alla linea gialla continua.135 Le corsie ciclabili
possono essere demarcate sull'area d'intersezione solo se è tolta la precedenza ai
veicoli che vi sboccano. Per l'uso delle corsie ciclabili si applica l'articolo 40
ONC.136

6

La linea gialla discontinua o continua serve a separare le ciclopiste dalle strade pedonali e dalle strade per cavalli da sella (art. 33) che si trovano allo stesso livello. Ai
conducenti di velocipedi e di ciclomotori e ai cavallerizzi è vietato oltrepassare le linee gialle continue o passarvi sopra.137 7

Il simbolo giallo di un velocipede nonché frecce gialle che indicano la direzione da seguire o la preselezione possono essere dipinte sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili.138 8

Le frecce bianche di direzione indicano al conducente di un veicolo quale direzione deve seguire.139

9

Laddove una ciclopista attraversa una strada secondaria e, eccezionalmente e in deroga all'articolo 15 capoverso 3 ONC, gli utenti di detta ciclopista godono della precedenza, l'attraversamento della strada è indicato da linee gialle discontinue; occorre
togliere la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada secondaria collocando i
segnali «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).140 10

Su strade destinate contemporaneamente a due categorie d'utenti (art. 33 cpv. 4), a titolo di chiarimento possono essere dipinti in colore giallo i simboli dei segnali
corrispondenti.141

11

Le corsie ciclabili allargate (6.26) sono corsie ciclabili con relativo settore allargato che, in casi speciali, possono essere demarcate prima di segnali luminosi. Nel
settore ampliato, contrassegnato dal simbolo di un velocipede, ai ciclisti è permesso,
se la luce è rossa, collocarsi accanto ad altri ciclisti in deroga agli articoli 42 capoverso 3 e 43 capoverso 1 ONC, per attraversare in seguito l'intersezione quando la
luce è verde. Al rosso, i conducenti di altri veicoli devono fermarsi innanzi alla
prima linea di arresto. Il DATEC definisce i particolari nelle istruzioni.142 135 Nuovo testo del per. 1 e 2 giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

138

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

139

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

140

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

141

Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

142

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Circolazione stradale 44

741.21


Art. 75

Linee di arresto e linee di attesa 1

La linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop»
(3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello e alla fine delle
corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74 cpv. 2) eccetera.143 La parte frontale
del veicolo non deve oltrepassare la linea di arresto.

2

La linea di arresto, come anche l'iscrizione della parola «Stop» sulla carreggiata (6.11) completano il segnale di «Stop», salvo qualora la strada non abbia un rivestimento resistente. La linea di arresto è completata da una linea longitudinale continua
(6.12); essa non è necessaria sulle strade a senso unico.

3

La linea di attesa (serie di triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.13) indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al
segnale «Dare precedenza» (3.02) per dare la precedenza (art. 36 cpv. 2). La parte
frontale del veicolo non deve sorpassare la linea di attesa.

4

La linea di attesa completa sempre il segnale «Dare precedenza», salvo su strade senza rivestimento resistente, corsie di accesso ad autostrade e semiautostrade (art.
88 cpv. 1) o su installazioni analoghe. Se la larghezza della strada lo consente, essa è
completata da una linea longitudinale continua (6.12). Sulle strade principali e sulle
strade secondarie importanti, la linea di attesa può essere annunciata da un triangolo
bianco dipinto sulla carreggiata il cui vertice è diretto verso il conducente (6.14).144 5

La demarcazione delle linee di arresto e delle linee di attesa sulle strade principali che cambiano direzione a una intersezione è regolata dall'articolo 76 capoverso 2
lettera b.

6 Linee di arresto o linee di attesa, rivolte esclusivamente a ciclisti e ciclomotoristi
(ad es. su corsie ciclabili, ciclopiste) possono essere di colore giallo.145

Art. 76

Linee di margine e linee di guida 1

Le linee di margine (continue, di color bianco; 6.15) segnano il bordo della carreggiata.

2

Le linee di guida (discontinue, di color bianco; 6.16) servono alla guida ottica del traffico nel modo seguente: a.

delimitano la carreggiata come prolungamento delle linee di arresto e delle
linee di attesa (art. 75) agli sbocchi larghi (6.16.1); b.

mostrano il tracciato della strada principale che cambia direzione a una intersezione (6.16.2). Gli sbocchi di strade sono demarcati con una linea di
arresto o una linea di attesa. Dove appare opportuno, la parte corrispondente
della linea di guida può essere sostituita da una linea di arresto o da una linea
di attesa (ad es. 6.16.3); 143

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

145 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 45

741.21

c.

costituiscono una delimitazione tra la carreggiata e le aree contigue di circolazione che non formano una intersezione con la carreggiata (art. 1 cpv. 8 e
art. 15 cpv. 3 ONC).

3

Linee di guida non devono essere apposte alle intersezioni dove si applica la precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr.)


Art. 77

Passaggi pedonali

1 I passaggi pedonali sono demarcati da una serie di strisce gialle, eventualmente
bianche, sul lastricato, parallele al bordo della carreggiata (6.17).146 2 Prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della carreggiata, a distanza di 50-100 cm, una linea vietante l'arresto (gialla, continua; 6.18),
della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l'arresto volontario sulla carreggiata e sul
marciapiede adiacente. Nelle strade a senso unico la linea vietante l'arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle
intersezioni, ove sono indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree
di parcheggio e arresto prima di un passaggio pedonale. 147 3

Le corsie pedonali (art. 41 cpv. 3 ONC) sono delimitate sulla carreggiata da linee gialle continue; la superficie di queste corsie è tratteggiata con linee oblique (6.19).


Art. 78

Superfici vietate al traffico Le superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate e bordate; 6.20) servono alla
guida ottica del traffico ed alla sua canalizzazione; non devono essere percorse dai
veicoli.


Art. 79

Demarcazioni per i veicoli fermi 1 I posti di parcheggio sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari
da linee blu o gialle, continue. I posti nelle «zone blu» sono delimitati da linee blu. I
posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle.
Dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente
entro i limiti di queste aree. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente
dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati; per la
segnaletica è applicabile l'articolo 48 capoverso 11.148 1bis Laddove sono esclusi malintesi in merito all'ordine di parcheggio, i posti di
parcheggio blu o gialli possono essere delimitati da una demarcazione parziale, i
posti di parcheggio bianchi possono essere delimitati da una demarcazione parziale o
da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della
carreggiata.149

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

149 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 46

741.21

2 L'inizio e la fine di una «zona blu» possono essere indicati per mezzo di una
doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova dal lato interno
della zona. 150

3

Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei bus pubblici del servizio di linea. Su queste aree, i conducenti possono fermarsi soltanto
per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere, purché i bus pubblici del servizio di linea non siano ostacolati (art. 18 cpv. 3 ONC).

4

Le linee ai bordi della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle con due diagonali che s'incrociano; 6.23) vietano
di parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui
è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa),
l'arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati.

5

...151

6

Le linee (gialle, continue; 6.25) dipinte sul bordo della carreggiata vietano l'arresto volontario nel posto indicato.

Capitolo 10: Cantieri, dispositivi di guida, barriere

Art. 80


152

Demarcazioni dei cantieri 1 I cantieri situati sulla carreggiata o nelle sue vicinanze immediate sono annunciati
con il segnale «Lavori» (1.14); questo segnale è ripetuto presso il cantiere stesso.

2 Se un cantiere non costituisce un ostacolo oppure se la larghezza dell'ostacolo è di
al massimo 0,5 m sulla carreggiata, per migliorare la guida ottica, è permesso
adoperare dispositivi a strisce rosse e bianche (come barriere di sicurezza, fusti)
oppure coni dipinti in rosso e bianco oppure arancione.

3 Se un cantiere costituisce un ostacolo sulla carreggiata più largo di 0,5 m, devono
essere adoperati sbarramenti dipinti a strisce rosse e bianche (come assicelle,
elementi tubolari, griglie allungabili a forbice oppure altri dispositivi stabili).

4 Le palette a due facce utilizzate per regolare la circolazione dove la carreggiata si
restringe, presentano sulla faccia indicante la fermata obbligatoria, il segnale
«Divieto di accesso» (2.02), e, sull'altra, indicante la via libera, un disco verde con
un bordo bianco.

5 Il DATEC emana istruzioni sulla collocazione di segnaletica, demarcazioni,
sbarramenti, altri dispositivi e sul loro aspetto nonché sull'illuminazione dei cantieri.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

151

Abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Vedi anche le disp. fin. di detta
modificazione alla fine del presente testo.

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 47

741.21


Art. 81

Misure da prendersi dagli imprenditori 1

L'autorità rilascia direttive agli imprenditori per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l'esecuzione.

2

Presso i cantieri, gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazioni della velocità, deviazioni) soltanto se l'autorità ha dato la sua autorizzazione e se una decisione formale è stata presa (art. 107
cpv. 1).

3

L'articolo 54 capoverso 7 è applicabile per annunciare deviazioni.

4

Presso i cantieri sui quali il lavoro è interrotto per un periodo di tempo assai lungo, i segnali sono ricoperti o tolti se non sono necessari durante l'interruzione del lavoro.


Art. 82

Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale 1

I dispositivi di delimitazione rendono più chiaro il tracciato della strada e segnalano gli ostacoli permanenti situati a meno di 1 m dal bordo della carreggiata. Quando il tracciato di una strada è facilmente riconoscibile, non deve essere segnalato
lateralmente.

2

I dispositivi di delimitazione sono contrassegnati nel modo seguente:153 a.

le superfici frontali degli ostacoli (ad es. gli angoli sporgenti delle case, le
entrate delle gallerie) sono demarcate con strisce nere e bianche tracciate
obliquamente rispetto alla carreggiata; b.154 le superfici laterali (ad es. i muri laterali, i bordi dei marciapiedi, le pareti delle gallerie) sono contrassegnate con strisce verticali nere e bianche o con
una striscia verticale a campi alternati; le frecce direttrici presentano punte di
frecce bianche su fondo nero; c.

i pilastri, i paletti, gli alberi ecc. sono dipinti con strisce orizzontali nere e
bianche;

d.

gli ostacoli al di sopra della carreggiata sono demarcati con strisce verticali
nere e bianche.

3 Se i bordi della carreggiata sono segnalati su tutta la lunghezza con catarifrangenti,
la colonnetta direttrice destra reca un catarifrangente bianco rettangolare, disposto in
modo verticale (6.30), quella sinistra due catarifrangenti rotondi di colore bianco,
disposti uno sopra l'altro (6.31). Su strade suddivise per direzione di marcia e su
strade senza traffico in senso inverso, un'eventuale colonnetta direttrice sinistra reca
un catarifrangente bianco verticale. 155 153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 48

741.21

4

Le colonnette delle isole spartitraffico sono munite di strisce orizzontali o verticali bianche e nere oppure gialle e nere.156 5 La suddivisione delle carreggiate su autostrade o semiautostrade può essere
effettuata mediante spartitraffico.157 6 Il DATEC emana istruzioni su tipo, aspetto e disposizione di impianti di direzione.
158


Art. 83

Barriere

1

Dove la circolazione deve essere temporaneamente vietata, possono essere istallate delle barriere (ad es. ai passaggi a livello, ai posti di dogana, agli aeroporti).
L'aspetto di queste barriere è regolato dalle disposizioni relative alle barriere delle
ferrovie federali (art. 93 cpv. 1).

2

Quando gli utenti della strada devono aprire loro stessi una barriera, sono tenuti a richiuderla.

3

Nei luoghi dove lo sbarramento è di breve durata e la circolazione poco importante, possono essere adoperati catene, corde e altri simili dispositivi; sono rigati in rosso e
bianco o contrassegnati da banderuole triangolari rosse e bianche.

Capitolo 11: Autostrade e semiautostrade

Art. 84

Principi

1

Sulle autostrade e semiautostrade, i cartelli che indicano la direzione hanno un fondo verde con iscrizioni bianche; per contro, i cartelli o i campi figuranti sui cartelli che indicano destinazioni accessibili tramite altre strade hanno un fondo blu con
iscrizioni bianche.

2

Sui cartelli di direzione nonché sui segnali collocati prima di un'istallazione annessa o di un luogo pericoloso, le distanze sono indicate in metri, salvo sul «Cartello
delle distanze in chilometri» (4.65).

3

Un breve tronco di una strada principale costruito come una semiautostrada è segnalato di regola come una strada principale (art. 37).

4

Un breve tronco costruito come una semiautostrada tra un tronco di autostrada e un tronco di strada principale è segnalato di regola come una semiautostrada (art. 45
cpv. 1). La riunione di una autostrada o di una semiautostrada con un breve tronco di
un'altra autostrada o semiautostrada è segnalata come raccordo (art. 86) e non come
ramificazione (art. 87).

156

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 49

741.21


Art. 85

Collocamento dei segnali «Autostrada» e «semiautostrada» 1

I segnali «Autostrada» (4.01) e «semiautostrada» (4.03) sono collocati all'inizio delle corsie di accesso alle autostrade e semiautostrade, i segnali «Fine dell'autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada» (4.04) alle corsie d'uscita, poco prima di
passare nella rete stradale ordinaria.

2

I segnali «Autostrada» e «Semiautostrada» sono collocati anche per segnalare il passaggio da una semiautostrada a una autostrada o viceversa; per contro, non sono
collocati sui tratti di raccordo tra due autostrade o due semiautostrade.


Art. 86

Indicazione della direzione nei pressi dei raccordi 1

Sono considerati raccordi i punti in cui le corsie d'accesso e di uscita incontrano le corsie di una autostrada o di una semiautostrada. Essi portano il nome di una località
vicina e, se si tratta di una città, l'indicazione eventuale del quartiere. Può essere
indicata una sola località.

2

Nei pressi dei raccordi sono collocati: a.

un «Cartello preannunciante il prossimo raccordo» (4.60), 1000 metri prima
dell'inizio della corsia di decelerazione (art. 90 cpv. 2); b.

un «Indicatore di direzione avanzato ai raccordi» (4.61), 500 metri prima
dell'inizio della corsia di decelerazione; c.

un «Indicatore di direzione ai raccordi» (4.62) all'inizio della corsia di
decelerazione;

d.

un «Indicatore d'uscita» (4.63) al vertice dell'angolo formato dal raccordo.

3

Il «Cartello preannunciante il prossimo raccordo» reca la denominazione del relativo raccordo.

4

L'«Indicatore di direzione avanzato ai raccordi» reca sulla parte superiore del cartello il nome del raccordo che segue dopo la prossima uscita e, sulla parte inferiore, i
nomi che figurano sull'«Indicatore di direzione ai raccordi». Nelle località di frontiera, è indicato un centro di destinazione, situato in territorio estero, al posto del
nome del raccordo che segue dopo la prossima uscita. Se dopo il raccordo vi è una
ramificazione (art. 87 cpv. 1), bisogna indicare nella parte superiore del cartello i
prossimi centri di destinazione di prima importanza (art. 49 cpv. 4) che possono essere raggiunti da entrambe le ramificazioni stradali.

5

L'«Indicatore di direzione ai raccordi», reca il nome del raccordo e, al massimo, quello di due località importanti accessibili mediante questo raccordo; di regola, una
località è menzionata unicamente al raccordo più vicino ad essa.

6

Se lo spazio disponibile non basta, l'«Indicatore d'uscita» può essere sostituito da un «Cartello di biforcazione» (4.64), collocato al di sopra della carreggiata, il quale
indica i centri di destinazione che si possono raggiungere proseguendo diritto; sopra
la corsia di uscita, può essere sostituito da un «Cartello di preselezione collocato al
di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» (4.69).

7

Ai raccordi è collocato il «Cartello delle distanze in chilometri» (4.65) 500 metri dopo la fine della corsia di accelerazione (art. 90 cpv. 2); questo cartello non è ne

Circolazione stradale 50

741.21

cessario dove i raccordi si ripetono a brevi intervalli. Il cartello menziona al massimo
cinque centri di destinazione, indicati dal basso all'alto nell'ordine in cui si presentano. Il centro di destinazione più lontano è in alto, il centro di destinazione più
vicino in basso; i centri di destinazione raggiungibili attraverso differenti autostrade
o semiautostrade, sono raggruppati in modo adeguato.


Art. 87

Indicazione della direzione nei pressi delle ramificazioni 1

Nei pressi delle ramificazioni di autostrade e semiautostrade sono collocati: a.

un «Cartello di ramificazione» (4.66), 1500 metri prima del punto dove il numero delle corsie aumenta; b.

un cartello «Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni»
(4.67), 1000 metri prima del luogo dove il numero delle corsie aumenta; c.

un cartello «Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni»
(4.68), 500 metri prima del luogo dove il numero delle corsie aumenta; d.159 un «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» (4.69), nel luogo dove il numero delle corsie aumenta; se
la distanza fino al vertice dell'angolo formato dalla ramificazione è superiore
a 200 metri, il cartello sarà ripetuto al vertice di questo angolo; se la distanza
è inferiore a 200 metri, è sostituito, al vertice dell'angolo, da un «Cartello di
biforcazione» (4.64); sui tratti con un sistema di segnali luminosi per la
chiusura temporanea delle corsie (2.65) occorre, nel segnale 4.69, rinunciare
alla freccia verso il basso; e.

un «Cartello delle distanze in chilometri» (4.65) 500 metri dopo la ramificazione, su entrambi i tronchi.

2

Il nome e il tipo della ramificazione possono essere indicati, se necessario, su una tavola complementare collocata sotto il «Cartello di ramificazione».160 3

Il cartello «Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» designa i prossimi centri di destinazione di prima importanza (art. 49 cpv. 4) che possono essere raggiunti da ognuno dei due rami. Se necessario, sarà sostituito dal «Cartello di
preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada».

4

Il cartello «Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni» designa i prossimi centri di destinazione di prima importanza, eventualmente altri centri di
destinazione di seconda importanza e se possibile i nomi dei prossimi raccordi trovantisi sui due rami. Il cartello può essere sostituito, se necessario, dal «Cartello di
preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada».

5

Se il numero delle corsie non aumenta prima di una ramificazione, la distanza alla quale devono essere collocati i cartelli è misurata a partire da un posto situato 200 m
prima del punto di inserzione formato dal prolungamento delle linee di margine delimitanti il triangolo di ramificazione (naso geometrico).

159

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Segnaletica stradale - O 51

741.21


Art. 88

Segnali di precedenza 1

Il segnale «Dare precedenza» (3.02) è collocato sulla corsia di accesso immediatamente al punto d'entrata nell'autostrada o semiautostrada. Non bisogna tracciare una
linea di attesa (6.13).

2

Sulle semiautostrade, le corsie di accesso che si immettono da sinistra sono sempre annunciate dal segnale «Entrata da sinistra» (3.08); per contro, le corsie di accesso
che si immettono da destra sono segnalate sulle autostrade e semiautostrade soltanto
in casi speciali, se necessario con il segnale «Entrata da destra» (3.07).


Art. 89

Indicazioni diverse

1

Sulle autostrade e semiautostrade, bisogna annunciare le aree di parcheggio, i distributori di carburante, e altre istallazioni annesse (per es. ristoranti, posti d'informazione) con i segnali corrispondenti soltanto se è possibile accedere all'istallazione o
all'esercizio dall'autostrada o dalla semiautostrada. Se necessario, tali segnali sono
collocati nei luoghi seguenti: a.

2000-1000 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione (art. 90 cpv.
2), con l'indicazione della distanza; b.

500 metri prima dell'inizio della corsia di decelerazione, con l'indicazione
della distanza;

c.

all'inizio della corsia di decelerazione; d.

al vertice dell'angolo formato dalla carreggiata con la corsia d'accesso alle
istallazioni annesse.

2

Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77), con le frecce appropriate è collocato: a.

dove il numero delle corsie aumenta o diminuisce; b.

dove la circolazione viene diretta, oltre lo spartitraffico, sulla carreggiata che
serve al traffico in senso inverso; c.

per confermare, se necessario, il numero di corsie.

3

Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) è collocato sulle strade e semiautostrade solamente: a.

dove cambia la gamma di frequenza; b.

dopo corsie d'accesso importanti e prima di gallerie relativamente lunghe; c.

in prossimità del confine nazionale.161 4

Per annunciare il prossimo telefono di soccorso, la «Tavola indicante un telefono di soccorso» (4.70) è collocata a intervalli di 50 m ai dispositivi di delimitazione del
tracciato stradale o su di essi.

5

Per annunciare centri di polizia, è collocato a 700-800 metri prima della corsia di accesso o prima della corrispondente uscita, il «Cartello indicante un centro di polizia» (4.71), con indicazione della distanza. La parola «Polizia» può essere ripetuta 161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 52

741.21

sui cartelli indicanti la direzione, sotto le altre iscrizioni, in caratteri di color nero su
fondo bianco.

6

Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocate a intervalli regolari tavole indicanti i chilometri. Il numero è scritto in nero su fondo bianco.

7

Per annunciare il successivo posto di rifornimento, la tavola complementare «Successivo posto di rifornimento» (5.17) può essere collocata sotto le tavole di indicazione previste nel capoverso 1 lettere a e b.162

8

Indicazioni complementari (come l'annuncio di un ospedale, un centro città, una stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto) nonché premesse affinché
esse possano figurare sui segnali di indicazione di direzione sono definite nelle
istruzioni dell'Ufficio federale.163 9 Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocate tavole recanti informazioni sul traffico, l'instradamento a grande raggio e lo stato delle strade, nella misura richiesta dalla sicurezza della circolazione o dalla protezione ambientale.164

Art. 90

Demarcazioni

1

Le corsie delle autostrade e semiautostrade sono demarcate senza interruzione (art. 74 cpv. 1). Esse sono separate dalla corsia di emergenza o dal bordo della carreggiata con una linea di margine (art. 76 cpv. 1).

2

Ai raccordi e ai prolungamenti delle corsie di accesso e d'uscita di istallazioni annesse, vanno demarcate corsie di accelerazione o decelerazione separandole in particolare dalle corsie di circolazione mediante una linea doppia. Le corsie di accelerazione sono corsie che facilitano l'inserimento dei veicoli nel traffico delle autostrade e semiautostrade; le corsie di decelerazione sono corsie che servono a mettersi
in preselezione per lasciare l'autostrada o la semiautostrada.

3

Sulle corsie di accesso, la corsia di emergenza può essere contrassegnata a tratti bianchi obliqui.

4

All'inizio delle corsie d'accesso e d'uscita di autostrade, semiautostrade e installazioni annesse, la direzione da prendere è precisata da frecce bianche sulla carreggiata.165


Art. 91


166

162

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

163

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

164 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

165

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

166 Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 53

741.21

Capitolo 12: Passaggi a livello

Art. 92

Presegnali

1

Per annunciare i passaggi a livello (art. 93), sono adoperati i seguenti presegnali: a.

il segnale «Barriere» (1.15) prima dei passaggi a livello muniti di barriere o
di semibarriere;

b.

il segnale «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) prima dei passaggi a livello muniti di luci lampeggianti o di una croce di Sant'Andrea; c.

le «Tavole indicatrici di distanza» (1.17) secondo l'articolo 10 capoversi 1
e 3.

2

Quando i passaggi a livello sono muniti di luci lampeggianti, è aggiunta ai segnali «Barriere» e «Passaggio a livello senza barriere» la tavola complementare «Luce
lampeggiante» (5.12).

3

I presegnali non sono necessari all'interno delle località, sulle strade campestri e sulle strade pedonali nonché sulle vie di accesso private.


Art. 93

Segnali ai passaggi a livello 1

Per segnalare i passaggi a livello, sono adoperate barriere o semibarriere a strisce rosse e bianche, segnali a luci lampeggianti (3.20; 3.21), croci di Sant'Andrea (3.223.25), segnali acustici e segnali luminosi (art. 68-71). L'aspetto e il collocamento
dei segnali sono retti dalla legislazione sulle ferrovie, eccetto per quanto riguarda i
segnali luminosi.

2

Il segnale a luci lampeggianti si compone di un triangolo di color nero con bordo rosso munito di due luci rosse lampeggianti alternativamente, messe l'una di fianco
all'altra («Luci lampeggianti alternativamente» 3.20) oppure, eccezionalmente, di
una luce rossa lampeggiante («Luce lampeggiante semplice» 3.21).

3

Le barriere o semibarriere chiuse o che stanno chiudendosi, le luci lampeggianti rosse nonché i segnali acustici significano «Fermata».

4

La «Croce di Sant'Andrea semplice» (3.22) serve ad indicare i passaggi a livello di linee ferroviarie a binario semplice, la «Croce di Sant'Andrea doppia» (3.23) i passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari. Le croci di Sant'Andrea sono di color
bianco con bordo rosso; possono anche essere collocate verticalmente (3.24; 3.25).

5

Se la croce di Sant'Andrea non è munita di una luce lampeggiante, l'utente della strada deve accertarsi lui stesso che nessun veicolo ferroviario stia avvicinandosi e
che il passaggio a livello sia libero.

6

Quando un passaggio a livello si trova in una intersezione dove la circolazione è regolata da segnali luminosi (art. 68-71), l'istallazione può essere concepita in modo
da regolare pure la circolazione ferroviaria.

7

Se è aggiunta una tavola complementare con l'iscrizione «Passaggio privato» il passaggio a livello può essere utilizzato soltanto dai vicini o dalle persone strettamente autorizzate (art. 17).

Circolazione stradale 54

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Art. 94


167

Capitolo 13: pubblicità stradale

Art. 95

Concetti

1

È considerata pubblicità stradale ogni istallazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma (ad es.
mediante scritte, forme, colore, luce, suono).

2

La pubblicità stradale è collocata ai bordi delle strade pubbliche in modo da essere percepita dai conducenti.

3

La pubblicità stradale può essere costituita da pubblicità per terzi, pubblicità per conto proprio o insegne di ditte.

4

La pubblicità per terzi è fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee, e simili, non aventi alcun rapporto di luogo con il
collocamento della pubblicità stessa.

5

La pubblicità per conto proprio è fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee e simili che hanno un rapporto di luogo con il
collocamento della pubblicità stessa.

6

Le insegne di ditte consistono nel nome dell'azienda, in una o più indicazioni del ramo d'attività (ad es. «Materiale da costruzione», «Macelleria», «Caffé», «Ristorante») ed eventualmente in un emblema della ditta; esse sono collocate sull'edificio
stesso della ditta o nelle vicinanze immediate.168 7

Esiste un rapporto di luogo tra le ditte, le aziende, i prodotti, le prestazioni di servizio, le manifestazioni, le idee, e simili con l'ubicazione della pubblicità se
quest'ultima è collocata sull'edificio stesso o nelle vicinanze immediate (ad es. piazzale antistante, area dell'azienda, giardino).


Art. 96

Principi

1

È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr). È specialmente vietata
la pubblicità stradale: a.

in prossimità di dossi e di passaggi a livello nonché in vicinanza di curve
senza visibilità, di intersezioni e di passaggi stretti; b.

all'entrata dei ponti e delle gallerie, sui ponti e nelle gallerie, nonché nei
sottopassaggi;

c.

se è collocata nel profilo della sagoma limite della carreggiata o se è d'ostacolo ai pedoni sul marciapiede; 167 Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

168

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Segnaletica stradale - O 55

741.21

d.

sui montanti dei segnali; sui segnali stessi o nelle loro vicinanze immediate;
sulle strade che conducono ai passi, la pubblicità per terzi è permessa sotto il
cartello d'indicazione «Telefono» (4.81) se la sua superficie non costituisce
più di un terzo di quella del segnale; e.169 se è retroriflettente, fluorescente o luminescente; f.

se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili; g.

se è mobile o proiettata su una superficie; h.

se, a causa della sua illuminazione, compromette pericolosamente la
possibilità di percepire i pedoni.

2

Le iscrizioni pubblicitarie sono vietate sulla carreggiata e sul marciapiede.

3

La pubblicità stradale non può essere collocata su strisce tese al di sopra della carreggiata.

4

La pubblicità stradale non deve susseguirsi a breve distanza, né ripetersi per guidare verso una determinata destinazione (pubblicità a catena). La pubblicità che annuncia una destinazione discosta dalla strada o una destinazione troppo lontana è
vietata.

5

La pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure deve dare esageratamente all'occhio. La pubblicità stradale applicata su montanti propri può
misurare 7 m2 al massimo; è eccettuata la pubblicità stradale temporanea quale la
pubblicità di costruzione (pubblicità che informa durante il periodo dei lavori in
merito alla costruzione stessa e sulle ditte che vi partecipano), come anche la
pubblicità annunciante manifestazioni. La grandezza e la disposizione della
pubblicità stradale (iscrizioni ed emblemi), collocata su facciate, su edifici o su altre
costruzioni, deve essere giustamente proporzionata alle dimensioni e all'aspetto della
facciata o della costruzione. Il DATEC fissa la grandezza permessa della pubblicità
stradale; al riguardo, terrà conto delle dimensioni dell'edificio o della costruzione
nonché della distanza che la separa dal bordo della carreggiata.

6

Per evitare un accumularsi di pubblicità stradale collocata in vicinanza di centri d'acquisto, di grattacieli, ecc., dovrebbe essere riunita in maniera adatta (ad es. designazione del centro, scelta di un emblema o un montante per pubblicità collettiva
ubicato discosto dalla carreggiata).

7

Il DATEC emana istruzioni concernenti la pubblicità stradale collocata in vicinanza dei distributori di carburante. Per quel che concerne la pubblicità stradale collocata
in vicinanza dei distributori di carburante o d'altre istallazioni annesse sulle autostrade e semiautostrade, valgono le esigenze fissate dal Dipartimento federale
dell'ambiente dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni170 171 in virtù della
legislazione sulle strade nazionali.

169

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

170 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

171

Trasferimento della competenza dal DFI al DFTCE giusta l'art. 2 lett. d dell'O del 16 feb.
1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 172.010.19). Di tale modificazione è tenuto conto in
tutto il presente testo.

Circolazione stradale 56

741.21

8

All'interno delle località, l'autorità cantonale competente in materia di pubblicità stradale può accordare deroghe al capoverso 1 lettera g e, nel caso di manifestazioni
speciali, deroghe ai capoversi 3 e 4; essa può delegare questa competenza ai Comuni,
nella misura in cui le deroghe concernono centri commerciali situati nelle località.


Art. 97

Norme supplementari applicabili nelle località 1

All'interno delle località, la pubblicità stradale può essere luminosa o illuminata.

2

All'interno delle località, la pubblicità stradale collocata su montanti propri deve trovarsi almeno a 3 metri dal bordo della carreggiata: per le insegne di ditte che sono
applicate su montanti propri, basta una distanza di 0,5 metri.


Art. 98

Norme supplementari applicabili fuori delle località 1

Fuori delle località, la pubblicità per terzi è vietata.

2

Fuori delle località, la pubblicità per conto proprio è permessa se non è luminosa o illuminata.

3

Fuori delle località, le insegne di ditte sono permesse anche se luminose o illuminate.

4

Fuori delle località, è permessa per ogni facciata e ogni azienda una sola pubblicità per conto proprio o una sola insegna di ditta.

5

Fuori delle località, la pubblicità per conto proprio, e le insegne di ditte collocate su montanti propri, devono distare almeno 3 m dalla carreggiata.


Art. 99

Norme supplementari applicabili nei pressi delle autostrade
e semiautostrade

1

La pubblicità stradale è vietata nei pressi delle autostrade e semiautostrade. Sono eccettuate le insegne di ditte, che possono essere luminose o illuminate; una impresa
ha diritto a una sola insegna per ogni senso di circolazione.

2

Le insegne di ditte collocate su montanti propri devono trovarsi ad almeno 10 m dal bordo esterno della corsia di emergenza.


Art. 100

Necessità del permesso; diritto cantonale complementare 1

Il permesso dell'autorità competente ai sensi del diritto cantonale è necessario per il collocamento e la modifica della pubblicità stradale.

2

Sono riservate le prescrizioni cantonali complementari sulla pubblicità stradale, in particolare le prescrizioni relative alla protezione dei luoghi e del paesaggio e alla
procedura relativa ai permessi in questione.

Segnaletica stradale - O 57

741.21

Capitolo 14: Esigenze generali in materia di segnaletica stradale

Art. 101

Principi

1

I segnali e le demarcazioni non previsti nella presente ordinanza non sono ammessi; sono riservati i segnali e le demarcazioni autorizzati dal DATEC (art. 54 cpv.
9, art. 61, art. 115).

2

I segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è ordinato dall'autorità; occorre seguire la procedura secondo l'articolo 107.172 3

I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili. Devono essere disposti in maniera uniforme, particolarmente lungo una stessa arteria stradale.

4

I segnali valgono per tutta la carreggiata, purché non risulti senza ambiguità che sono valevoli soltanto per singole corsie o aree di circolazione speciali, per il loro
collocamento al di sopra della carreggiata o in ragione di singole disposizioni (ad es.
art. 59).

5

I segnali non devono seguirsi a poca distanza l'uno dall'altro.

6

Allo stesso montante possono essere applicati due segnali, in casi eccezionali o impellenti tre; questa disposizione non vale per gli indicatori di direzione. Di regola,
sono applicati dall'alto verso il basso: segnali di pericolo, segnali di prescrizione o di
precedenza, segnali di indicazione.173 7

I segnali possono figurare su una tavola rettangolare bianca: a.

se sono collocati al di sopra della carreggiata o di singole corsie; b.

nelle località, se sono necessarie informazioni complementari; c.

fuori delle località, su strade secondarie (art. 22 cpv. 4) se sono necessarie
informazioni complementari.

Le informazioni complementari (ad es. una iscrizione, una freccia, un simbolo) sono
di colore nero e figurano sul cartello rettangolare bianco al di sotto del segnale rappresentato.

8

I segnali gialli e neri, eccetto il segnale «Strada principale» (3.03) e «Fine della strada principale» (3.04), sono rivolti soltanto agli utenti della strada militari. I segnali hanno un fondo giallo; il bordo, l'iscrizione e il simbolo sono di color nero. Le
disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr) sono applicabili.

9

Gli indicatori di direzione bianchi e arancioni indicano l'ubicazione di centri di formazione, posti sanitari di soccorso e rifugi pubblici della protezione civile di relativa grande capienza, difficili da reperire senza speciale indicazione. Gli indicatori
di direzione hanno un fondo bianco; il bordo è arancione e l'iscrizione nera; alla base
dell'indicatore di direzione può figurare il contrassegno internazionale della prote172

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

173

Introdotto dal n. IV dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

Circolazione stradale 58

741.21

zione civile. Sono applicabili le disposizioni relative alla protezione dei segnali (art.
98 LCStr).174


Art. 102

Aspetto dei segnali

1

Le dimensioni dei segnali sono fissate nell'allegato 1.

2

Il formato grande è riservato alle autostrade; per le semiautostrade e le strade con costruzione simile, si adopera il formato grande o il formato intermedio; per le strade
principali e le strade secondarie il formato normale. Il piccolo formato può essere
adoperato sulle strade campestri, alle uscite ecc. nonché nelle località e al fine di ripetere uno stesso segnale (art. 64 cpv. 3).175 Su strade strette nelle località può essere
collocato, in formato piccolo, il segnale «Fine della strada principale» (3.04).176 3

Dove il posto per le dimensioni previste non è sufficiente (ad es. nelle gallerie), possono essere collocati segnali di formato ridotto.

4

Di notte, i segnali devono essere illuminati o retroriflettenti; fanno eccezione i segnali collocati su strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) e i segnali per i
veicoli fermi. I segnali di zona (art. 2a) devono, di notte, essere sempre illuminati o
retroriflettenti.177


Art. 103

Ubicazione dei segnali 1

I segnali sono collocati sul bordo destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra. I segnali di cessazione sulle strade
secondarie possono essere collocati unicamente a sinistra, sulla parte posteriore del
segnale contrario.178

2

I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per tempo e che non siano coperti da ostacoli. I segnali non illuminati (art. 102 cpv. 4) devono poter essere raggiunti dalla luce dei veicoli.

3

Il bordo inferiore dei segnali deve trovarsi a una distanza di 60 cm fino a 2,50 m dal punto più alto della carreggiata; questa distanza è di almeno 1,50 m nel caso di
autostrade e semiautostrade e di almeno 4,50 m se i segnali sono sospesi al di sopra
della carreggiata. Per segnalazioni temporanee o in caso di urgenti necessità, il bordo
inferiore dei segnali può trovarsi più in basso.

4

I segnali non devono sporgere nella sagoma limite della carreggiata. La distanza tra il bordo della carreggiata e la parte del segnale più vicino ad essa è di 30 cm fino a
2 m, nelle località, e di 50 cm fino a 2 m fuori delle località; sulle autostrade e semiautostrade, non deve essere inferiore allo spazio libero laterale previsto dai piani di
costruzione. La distanza tra il margine della carreggiata e la parte del segnale più
vicina ad essa è di 30 cm fino a 2 m, nelle località, e di 50 cm fino a 2 m fuori delle 174

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

175

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

176

Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

177

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

178

Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Segnaletica stradale - O 59

741.21

località, in casi speciali al massimo 3.50 m; sulle autostrade e semiautostrade non
deve essere inferiore allo spazio libero laterale previsto dai piani di costruzione.179

Art. 104

Competenze

1

L'autorità è competente per collocare o togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l'obbligo degli utenti della strada di segnalare gli ostacoli da loro cagionati sulla
carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC) e la competenza della polizia di
collocare i segnali necessari nella misura in cui ha il diritto di ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr).180 2

I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma devono esercitare la sorveglianza.

3 Per collocare, togliere o modificare segnali e demarcazioni sulle strade nazionali di
1a e 2a classe, è necessario il permesso dell'Ufficio federale; fanno eccezione i
segnali e le demarcazioni in relazione alla costruzione e alla manutenzione che non
valgono oltre un anno e che possono essere collocati dall'autorità conformemente
alle istruzioni emanate dal DATEC. Gli articoli 108 capoverso 1 e 110 capoverso 2
sono applicabili quando si tratta di regolamentazioni del traffico.181 4

Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica sulle proprie strade e fondi, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1) nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico.182 5

Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell'autorità: a.

i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio»
(4.17), che può portare il nome dell'azienda, ma non deve contenere pubblicità stradale (art. 96 cpv. 1 lett. d); b.

i proprietari di strade, vie o piazze private: i segnali indicanti un divieto o
una restrizione di circolare per proteggere i loro fondi (art. 113 cpv. 3); c.

gli imprenditori: i segnali necessari nei pressi dei cantieri (art. 80 e 81).

6

L'autorità sente il parere dell'autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell'amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere segnali stradali annuncianti
passaggi a livello, binari di tranvie o ferrovie su strada oppure binari di raccordo.


Art. 105

Sorveglianza

1

L'autorità esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale. Essa controlla anche i segnali collocati dai Comuni, dalle organizzazioni o dai privati giusta l'articolo 104 capoversi 2 e 5 e l'articolo 115 capoverso 3.

179

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

180

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

182

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

Circolazione stradale 60

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2

L'autorità fa togliere i segnali inutili e sostituire quelli danneggiati e provvede a far rinnovare per tempo le demarcazioni. I segnali collocati senza permesso sono tolti a
spese di chi è responsabile.

3

...183


Art. 106


184

Opposizioni e ricorsi 1

L'opposizione è ammessa: a.

contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti,
sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano
dove sono necessari;

b.

contro segnali che, giusta l'articolo 107 capoversi 1, 3 e 4, non devono
essere né decisi né pubblicati nonché contro demarcazioni nella misura in cui
è censurata la violazione delle premesse giuridiche del loro collocamento.
L'opposizione è esclusa contro segnali e demarcazioni il cui collocamento è
stato ordinato o autorizzato dalla Confederazione (art. 104 cpv. 3 e 4; art. 23
cpv. 2 SDR in relazione con l'art. 19 cpv. 1 lett. g e h).

2

Nella misura in cui le decisioni sulle opposizioni non sono prese in ultima istanza cantonale, contro le stesse è ammesso il ricorso all'autorità superiore stabilita dal
Cantone. Contro le decisioni cantonali di ultima istanza può essere inoltrato ricorso
al Consiglio federale, conformemente alla legge sulla procedura amministrativa.

Capitolo 15: Regolamentazioni e restrizioni del traffico

Art. 107

Principi

1

L'autorità deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr) che sono indicate da segnali di
prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizione. Questi
segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva.
Sono salvi i capoversi 2, 3 e 4.185 2

Se la sicurezza stradale lo esige, l'autorità può collocare prima della pubblicazione della decisione, per 60 giorni al massimo, segnali indicanti regolamentazioni locali
del traffico giusta il capoverso 1.186 2bis

Regolamentazioni locali del traffico introdotte a titolo sperimentale possono essere ordinate per un anno al massimo.187

183

Abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

184

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

186

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

187

Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

Segnaletica stradale - O 61

741.21

3

Per collocare le demarcazioni e i segnali seguenti non sono necessarie né decisioni né pubblicazioni:

a.188 «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1);

b.

«Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque»
(2.11);

c.

«Altezza massima» (2.19); d.

«Velocità massima» (2.30) che indica la limitazione generale di velocità sulle
semiautostrade;

e.

«Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1); f.

«Fermata al posto di dogana» (2.51); g.

«Polizia» (2.52);

h.

«Strada principale» (3.03); i.

«Autostrada» (4.01); k.

«Semiautostrada» (4.03); l.

...189

m.

segnali luminosi;

n.

segnali non menzionati al capoverso 1; o.190 «Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali elencate nell'allegato 2 lettera C dell'ordinanza del 6 giugno 1983191 concernente le strade di grande
transito.192

4

Le misure temporanee prese dalla polizia (art. 3 cpv. 6 LCStr), quando devono esser valide per più di 8 giorni, vanno approvate dall'autorità.

5

Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso
cagioni il minimo di restrizioni. Se le circostanze che hanno determinato una regolamentazione locale del traffico si modificano, l'autorità deve riesaminare il caso e,
qualora fosse necessario, abrogare la regolamentazione.

6

Se la costruzione o il rifacimento di una strada necessita di una regolamentazione locale del traffico, della costruzione di un'isola, ecc., si interpellerà, al momento di
elaborare i piani, tanto l'autorità quanto la polizia cantonale della circolazione.

7

L'ubicazione delle fermate dei veicoli pubblici del servizio di linea deve soddisfare alle esigenze della tecnica della circolazione e dell'esercizio. Per le ferrovie e i trolleybus, tale ubicazione è fissata al momento dell'approvazione dei piani, tenuto 188

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

189

Abrogata dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

190

Introdotta dal n. II dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

191

Ora: dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

192

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 62

741.21

conto delle proposte fatte dalla polizia cantonale della circolazione e, se si tratta di
bus, d'intesa con essa. La polizia cantonale della circolazione può delegare questa
competenza all'autorità di polizia locale.


Art. 108

Deroghe alle limitazioni generali della velocità 1

Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità (art. 4a) ONC) su determinati
tratti di strada. Sulle strade nazionali di 1a e 2a classe l'autorità, prima di emanare la
decisione, deve chiedere l'autorizzazione del DATEC, tranne per le deroghe alle
limitazioni della velocità necessarie per lavori di costruzione e manutenzione che
non durano più di un anno. Se il DATEC nega l'autorizzazione, detta decisione è
impugnabile con ricorso al Consiglio federale.193 2

Le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte se: a.

un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti; b.194 determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non altrimenti conseguibile;

c.

consentono di migliorare la fluidità del traffico su tratti molto frequentati; d.195 emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze inquinanti) possono essere ridotte ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente.
Occorre rispettare tuttavia il principio della proporzionalità. 196 3

Il limite generale di velocità può essere aumentato, su strade ben costruite con diritto di precedenza nelle località, se questo provvedimento permette di migliorare
la fluidità del traffico senza arrecare svantaggi alla sicurezza e all'ambiente.197 4 Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a
una perizia (art. 32 cpv. 4 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv.
2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in
particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta. 198 5

Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità: 193

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

194

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

196

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

197

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Segnaletica stradale - O 63

741.21

a.199 sulle autostrade: per velocità inferiori a 120 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell'ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione;

b.200 sulle semiautostrade: per velocità inferiori a 100 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell'ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori
riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione; c.201 sulle strade fuori delle località, eccettuate le semiautostrade e le autostrade: per velocità inferiori a 80 km/h, la graduazione è di 10 km/h; d.202 sulle strade all'interno delle località: 80/70/70 km/h; per velocità inferiori a 50 km/h, la graduazione è di 10 km/h; e.203 all'interno delle località sulle strade a carattere omogeneo designate con una segnaletica per zone (art. 2a): 40/30 km/h.

6

Il DATEC emana istruzioni sul modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità; se queste deroghe sono indicate mediante la segnaletica per zone, il
Dipartimento può fissare le esigenze edili della strada.204

Art. 109

Designazione delle strade principali; regolamentazione della
precedenza

1

Le strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr) e i relativi numeri sono designati in un'ordinanza speciale. «Tavolette numerate per le strade principali» (4.57) sono
collocate soltanto sulle strade principali più importanti, conformemente all'articolo 56.

2

L'autorità determina il tracciato della strada principale nelle località situate sulla rete delle strade principali secondo l'ordinanza di cui al capoverso 1; con il consenso
dell'Ufficio federale può, nelle località di una certa importanza, designare o
sopprimere altre strade principali. Il collocamento del segnale «Strada principale»
(3.03) non è oggetto né di decisione né di pubblicazione (art. 107 cpv. 3).205 3

Quando due o più strade principali si incontrano, l'autorità sopprime a favore di una delle strade la precedenza delle altre collocando il segnale di «Stop» (3.01) o il
segnale «Dare precedenza» (3.02) oppure ordina in casi speciali la precedenza da 199

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

200

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

201

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

202

Introdotta dal n. II dell'O del 1° ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1119).

203

Introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

204

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

205

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 64

741.21

destra prevista dalla legge collocando il segnale «Fine della strada principale»
(3.04).206

4

Se le condizioni della strada o della circolazione lo esigono, quando strade secondarie si incontrano, l'autorità può derogare alla norma della precedenza da destra
prevista dalla legge collocando il segnale di «Stop» o «Dare precedenza», in particolare dove strade secondarie con costruzione e importanza differenti si incontrano.
L'articolo 39 si applica al collocamento del segnale «Intersezione con strada senza
precedenza» (3.05).

5

Se dopo più intersezioni munite del segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (3.05) si presenta una intersezione dove è applicabile la precedenza da destra
prevista dalla legge, viene collocato davanti a questa intersezione il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (3.06) (art. 40 cpv. 2 lett. b).


Art. 110

Regolamentazione della circolazione sulle strade di grande traffico 1

Sono strade di grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 3 cpv. 3 LCStr) le autostrade, le semiautostrade e le strade principali.

2

Sulle strade nazionali di 1a e 2a classe, per le regolamentazioni locali del traffico nell'ambito dell'articolo 3 capoverso 4 LCStr, tranne per quelle necessarie per lavori
di costruzione e manutenzione che non durano più di un anno, è necessaria l'autorizzazione del DATEC. Se il DATEC nega l'autorizzazione, detta decisione è
impugnabile con ricorso al Consiglio federale. Le deroghe alle limitazioni generali
della velocità sono disciplinate dall'articolo 108.207 3

Su richiesta, il Consiglio federale può far esaminare regolamentazioni locali sul traffico in vigore sulle strade di grande transito ed eventualmente sopprimerle.

4

I cantoni accertano quali siano i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di grande transito per i veicoli e i trasporti speciali (art. 78-85 ONC).

5

L'autorità cantonale competente per l'informazione stradale comunica per tempo ai responsabili dei mezzi d'informazione le condizioni del traffico, segnatamente le
restrizioni temporanee della circolazione sulle strade di grande transito nonché la
praticabilità durante l'inverno dei tratti d'importanza turistica; essa può, di comune
intesa, affidare detto compito alle associazioni degli utenti della strada.208

Art. 111

Strade postali di montagna; strade appartenenti alla Confederazione 1

...209

2

Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi appartenenti alla Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr) sono prese dal dipartimento 206

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

207

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

208

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

209

Abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 1992 (RU 1992 514).

Segnaletica stradale - O 65

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federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dall'amministrazione
della strada o dei fondi. La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono
competenti per i loro fondi. 210 3

Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso al Consiglio federale conformemente alla legge sulla procedura amministrativa.


Art. 112

Fondi appartenenti alle ferrovie I divieti di circolare ordinati sulla base della legislazione concernente la polizia delle
ferrovie possono essere annunciati mediante segnali che figurano nella presente ordinanza. Per il collocamento dei segnali, l'impresa delle ferrovie si mette d'accordo
con l'autorità.


Art. 113

Aree di circolazione su proprietà privata 1

Sulle aree di circolazione pubbliche appartenenti a privati, l'autorità può ordinare regolamentazioni e limitazioni del traffico dopo aver sentito il proprietario.211 2

Per assicurare la sicurezza della circolazione sulle strade pubbliche, l'autorità può ordinare i provvedimenti che s'impongono, anche allo sbocco di strade e di vie che
servono soltanto all'uso privato.

3

Il proprietario che ha ottenuto, per proteggere la sua proprietà, un divieto o una limitazione di circolare sulle sue strade, vie o piazzali può collocare il corrispondente segnale con la tavola complementare «Privato», «Strada privata» ecc., secondo
le direttive dell'autorità.

4

I segnali destinati alla circolazione su fondo privato devono essere applicati in modo tale che non si rivolgano agli utenti della strada pubblica.

Capitolo 16: Disposizioni penali e disposizioni finali

Art. 114

212 Disposizioni penali

1

È punito con l'arresto o con la multa: a.

chi colloca pubblicità stradale contrariamente alle prescrizioni; b.

chi non chiede l'autorizzazione per la regolamentazione del traffico da parte
dei pattugliatori scolastici, del personale di un'azienda o dei cadetti incaricati
di regolare la circolazione; c.

chi fabbrica, distribuisce o usa dischi di parcheggio non autorizzati.

210 Nuovo testo giusta il n. II 21 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704).

211

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992
514).

212

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
438).

Circolazione stradale 66

741.21

2

L'imprenditore o la persona responsabile della segnaletica di un cantiere che viola le disposizioni della presente ordinanza sulla segnaletica dei cantieri è punito con
l'arresto o con la multa.


Art. 115


213

Applicazione dell'ordinanza, eccezioni 1 Il DATEC può emanare istruzioni per l'esecuzione, l'aspetto e il collocamento di
segnali, demarcazioni, dispositivi di delimitazione, pubblicità, ecc., nonché dichiarare queste e altre norme tecniche giuridicamente vincolanti.

2 L'Ufficio federale può emanare istruzioni per l'applicazione della presente
ordinanza. In casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la
modifica di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e
demarcazioni come pure cartelli indicanti il nome dei corsi d'acqua, dei sentieri per
il turismo pedestre, ecc.

3 L'Ufficio federale può autorizzare le associazioni degli utenti della strada o altre
organizzazioni a indicare mediante cartelli il nome di corsi d'acqua, di sentieri per il
turismo pedestre, posti di campeggio, stazioni telefoniche, ecc. I cartelli possono
essere collocati soltanto secondo le direttive dell'autorità.


Art. 116

Abrogazione e modificazione del diritto precedente 1. L'ordinanza del 31 maggio 1963214 sulla segnaletica stradale è abrogata.

2. Il decreto del Consiglio federale del 2 settembre 1970215 concernente le strade di

...

All. II tit. principale ...

All. II, A, nota in calce* ...

213 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

214

[RU 1963 537, 1967 267 art. 23 cpv. 2 lett. c, 1969 811 art. 36 n. 3, 1971 1882, 1975
1216] 215

[RU 1970 1901, 1978 1701. RU 1983 678 art. 7]

Segnaletica stradale - O 67

741.21

All. II, C, nota in calce* ...

3. L'ordinanza del 24 maggio 1972216 concernente il trasporto di merci pericolose su


Art. 117

Disposizioni transitorie 1

I vecchi segnali che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza sono sostituiti non appena possibile, al più tardi entro il 1° gennaio 1985. I segnali di
«Stop» secondo il diritto precedente (3.011) sono sostituiti al più tardi entro il 1°
gennaio 1985 da segnali di «Stop» ottagonali (3.01).

2

Le vecchie demarcazioni che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza sono soppresse o adattate appena possibile, ma al più tardi entro il 1° gennaio 1983.
Le linee di delimitazione applicate secondo il vecchio diritto quali demarcazioni
durevoli, che limitano la carreggiata dalle aree attigue di circolazione, sono sostituite
al più tardi entro il 1° gennaio 1985 da linee di guida ai sensi dell'articolo 76
capoverso 2 lettera c.

3

La vecchia pubblicità stradale che non risponde più alle esigenze della presente ordinanza è soppressa o adattata appena possibile: la pubblicità per terzi è sostituita
al più tardi entro il 1° gennaio 1983; la pubblicità per conto proprio e le insegne di
ditte entro il 1° gennaio 1985. La pubblicità applicata ai montanti degli indicatori di
direzione luminosi secondo il vecchio diritto è tolta entro il 1° gennaio 1993 al più
tardi.

4

I vecchi dischi di parcheggio che non rispondono alle esigenze della presente ordinanza possono essere adoperati fino al 1° gennaio 1982.

a217 Disposizione transitoria della modificazione del 19 giugno 1995218 I segnali che non corrispondono alle esigenze della presente modificazione saranno
sostituiti, non appena possibile, ma al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

216

[RU 1972 2097 2308, 1973 1279, 1974 799, 1975 1553 n. I, II cpv. 2 1628 2589, 1976
2163, 1979 1429, 1980 155 375 452 1132 1688, 1981 150 476, 1982 206 1224 1640,
1983 478 1363. RS 741.621 art. 36 cpv. 2] 217

Introdotto dal n. II 5 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41) 218

RU 1995 4425

Circolazione stradale 68

741.21


Art. 118

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Disposizioni finali della modificazione del 25 gennaio 1989219 1

Segnali e demarcazioni non conformi alla presente modificazione devono essere sostituiti il più presto possibile, ma al massimo entro il 31 dicembre 1993. Sono salvi
i capoversi 2-4.

2

La segnaletica vigente per i ciclisti deve essere sostituita entro il 31 dicembre 1998 mediante indicatori di direzione conformi all'articolo 54 capoverso 5.

3

Le demarcazioni per i conducenti dei veicoli a due ruote non conformi alla presente modificazione devono essere sostituite entro il 31 dicembre 1990 mediante le
demarcazioni di cui all'articolo 74 capoversi 5-7 4

Le croci vietanti il parcheggio (6.24) devono essere soppresse. entro il 30 giugno 1989 (art. 79 cpv. 5).

Disposizione finale della modificazione del 20 dicembre 1989220 I segnali di velocità massima a 120 km/h sulle autostrade e a 80 km/h e oltre sulle
strade fuori delle località (eccettuate le semiautostrade), coperti dal 1° gennaio 1985
fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono tolti entro il 1° giugno 1990.

Disposizioni finali della modificazione del 7 marzo 1994221 1

Segnali e demarcazioni che non corrispondono alla presente modificazione devono essere sostituiti il più presto possibile, salvo il capoverso 2, il più tardi però entro il
31 dicembre 1998.

2

Le «Tavolette numerate per le strade europee» (4.56) nonché le «Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade» (4.58) devono essere collocate il più
tardi entro il 31 dicembre 1996.

Disposizioni finali della modificazione del 1 aprile 1998222 1 Segnali e demarcazioni che non corrispondono alla presente modifica devono
essere sostituiti entro il 31 dicembre 2002.

2 Il disco di parcheggio che risponde al diritto vigente può essere utilizzato nelle
zone blu e rosse fino al 31 dicembre 2002.

219

RU 1989 438

220

RU 1990 66

221

RU 1994 1103 222

RU 1998 1440

Segnaletica stradale - O 69

741.21

Allegato 1223 Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni224 (art. 102, cpv. 1)

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

I.

Segnali di pericolo 1.

In generale
(1.01-1.16, 1.18, 1.22-1.31)
- Lunghezza del lato

150 cm

120 cm

090 cm

060 cm

- Larghezza del bordo 011 cm

009 cm

007 cm

005 cm

2.

Casi speciali
- «Tavole indicatrici di distanza» (1.17)

30 cm di larghezza e 100 cm di altezza;
bordo inferiore almeno a 60 cm al di sopra
del livello della carreggiata II. Segnali di prescrizione 1.

Diametro

120 cm

090 cm

060 cm

040 cm

2.

Larghezza del bordo
- In generale

020 cm

015 cm

010 cm

006,6 cm

- Casi speciali: «Divieto di svoltare a destra» (2.42), «Divieto di svoltare a sinistra» (2.43), «Divieto d'inversione»
(2.46)

012 cm

009 cm

006 cm

004 cm

3.

Larghezza della striscia diagonale dei segnali 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49, 2.54,
2.57, 2.60.1

010 cm

07,5 cm

005 cm

003,3 cm

4.

Larghezza del bordo bianco dei segnali
2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60-2.64 01,8 cm

01,4 cm

000,9 cm

000,6 cm

5.

Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (2.65) Le istruzioni del DATEC si applicano per
quel che concerne l'aspetto e le dimensioni 6.

Segnali 2.30.1 e 2.53.1:
Altezza dei caratteri «Limite generale»
7 cm (formato normale) 7.

Segnali «Inizio della zona» (2.59.1), «Fine
della zona» (2.59.2), «Zona pedonale»
(2.59.3) e «Fine della zona pedonale»
- Larghezza

050 cm225

- Altezza

070 cm226

223

Aggiornato giusta il n. II delle O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1651), del 25 gen. 1989
(RU 1989 438), del 12 feb. 1992 (RU 1992 514), il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994
1103) e il n. II dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

224

Nel presente allegato sono indicate soltanto le dimensioni più importanti; per quanto
attiene ai dettagli, si rimanda alle istruzioni del DFGP.

225

In casi speciali, può essere collocato il segnale formato 70/100 cm.

226

In casi speciali, può essere collocato il segnale formato 70/100 cm.

Circolazione stradale 70

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

III. Segnali di precedenza 1.

Segnali triangolari
(3.02, 3.05 à 3.08)
- Lunghezza del lato

150 cm

120 cm

090 cm

060 cm

- Larghezza del bordo 011 cm

009 cm

007 cm

005 cm

2.

Segnale di «Stop» (3.01)
- Diametro misurato tra due lati paralleli 090 cm

060 cm

050 cm

- Larghezza del bordo bianco 003,5 cm

002,5 cm

002 cm

3.

Segnali quadrati (3.03, 3.04, 3.10)
- Lunghezza del lato

090 cm

070 cm

050 cm

035 cm

- Larghezza del bordo nero dei segnali 3.03 et 3.04 004,5 cm

003,5 cm

002,5 cm

002 cm

- Larghezza del bordo bianco sul segnale 3.10

002 cm

001,5 cm

001 cm

000,7 cm

4.

Segnale «Lasciar passare i veicoli
provenienti in senso inverso» (3.09)
- Diametro

090 cm

060 cm

040 cm

- Larghezza del bordo 015 cm

010 cm

006,6 cm

5.

Segnali «Strada residenziale» (3.11) e
«Fine della strada residenziale» (3.12)
- Larghezza

-

070 cm

050 cm

- Altezza

-

050 cm

035 cm

6.

Segnali 3.20 à 3.25 L'aspetto e le dimensioni sono rette della
legislazione sulle ferrovie IV. Segnali di indicazione A. Segnali che indicano norme di comporta- mento e segnali di informazione 1.

Segnali quadrati (4.05, 4.06, 4.08, 4.09,
4.14, 4.17, 4.21)
- Lunghezza del lato

090 cm

070 cm

050 cm

035 cm

- Larghezza del bordo bianco 002 cm

001,5 cm

001 cm

000,7 cm

2.

Segnali rettangolari (4.01 - 4.04*), 4.07,
4.08.1, 4.10 - 4.13, 4.15, 4.16, 4.18 - 4.20,
4.22, 4.23, 4.25, 4.79 - 4.90**)
- Larghezza

090 cm

070 cm

050 cm

035 cm

- Altezza

125 cm

100 cm

070 cm

050 cm

- Larghezza del bordo bianco 002 cm

001.5 cm

001 cm

000,7 cm

- Lunghezza del lato del campo interno quadrato (segnali 4.07, 4.10, 4.79 - 4.90) 062 cm 050 cm

035 cm

025 cm

*)

Se i segnali «Fine dell'autostrada»(4.02) o «Fine della semiautostrada» (4.04) sono
collocati al margine dell'autostrada o della semiautostrada, la larghezza può misurare 120
cm e l'altezza 170 cm.

**)

Il segnale 4.90 è di formato grande sulle autostrade e sulle semiautostrade, di formato
intermedio sulle strade principali

Segnaletica stradale - O 71

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

3.

Casi speciali

a. egnale «Stato delle strade» (4.75) - Larghezza

170 cm

120 cm

- Altezza

240 cm

170 cm

- Larghezza del bordo bianco

002 cm

001,5 cm

b. Segnale «Preavviso sullo stato

delle strade» (4.76)
- Larghezza

200 cm

150 cm

- Altezza (quando i campi

d'informazione sono 4) 190 cm

140 cm

- Larghezza del bordo bianco

002 cm

001,5 cm

c. Segnali «Disposizione delle corsie»

(4.77) e «Disposizione delle corsie
con restrizioni»(4.77.1) Le istruzioni del DATEC si applicano per
quel che concerne l'aspetto e le dimensioni d. Segnale «Funzioni religiose» (4.91) - Larghezza

-

066 cm

- Altezza

-

100 cm

e. Segnale «Uscita di scampo» (4.24)

Il DATEC dispone di volta in volta in merito
alla larghezza, all'altezza e all'aspetto del
segnale.

B. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie 1. Cartelli di località (4.27-4.30) La larghezza del cartello dipende
dall'iscrizione, ma deve essere al
minimo di 70 cm e al massimo di
150 cm; l'altezza è di 50-80 cm.
Sulle strade secondarie utilizzate
prevalentemente da ciclisti possono essere impiegate tavole di
50 cm di larghezza e di 35 cm
di altezza.

2. Indicatori di direzione (4.31-4.34, 4.45-4.48), «Indicatori di direzione
a forma di tabella» (4.35) e «Cartello
di preselezione» (4.43)
- Lunghezza del braccio o del campo A seconda delle iscrizioni, ma al minimo
1 m. Se più indicatori di direzione a forma di
freccia sono collocati gli uni sopra gli altri
sullo stesso montante, tutti questi indicatori
hanno la stessa lunghezza; il nome di località
più lungo determina la lunghezza degli altri
indicatori del gruppo. Ciò vale pure per analogia nei confronti degli indicatori di direzione a forma di tabella e per i cartelli di preselezione.

- Altezza del campo o del braccio avente una sola iscrizione min.
45 cm

min.
45 cm

0035 cm

0025 cm

Circolazione stradale 72

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

3. Indicatori di direzione avanzati (4.36-4.40, 4.53, 4.54) -

La parte più lunga
non deve superare
160 cm per il formato
normale e 120 cm per
il piccolo formato; la
parte più corta corrisponde di regola a 3/4
della parte più lunga.
L'altezza dei caratteri
è di 21 cm per il formato normale e di
14 cm per il piccolo
formato

4. Cartello di preselezione collocato al di sopra delle corsie su strada
principale (4.41, 4.42) -

La dimensione varia
a seconda dell'iscrizione; l'altezza dei
caratteri è di 17,5
cm, 21 cm o 28
cm227

5. Casi speciali

a. «Indicatore di direzione per aziende» (4.49)

-

L'altezza è di 25 cm
sulle strade principali, di 20 cm sulle
strade secondarie e
strade all'interno delle località.
La lunghezza varia a
seconda dell'iscrizione.

b. Indicatore di direzione per ciclisti (4.50.1, 4.50.2, 4.50.3. 4.51 e
4.51.1)

Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni
si applicano le istruzioni del DATEC.

c. ...

d. «Guida del traffico» (4.52) Le istruzioni del DATEC si applicano per
quel che concerne l'aspetto e le dimensioni e. Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del
luogo di destinazione (4.34.1)
- Lunghezza

130 cm

130 cm

100 cm

- Altezza

045 cm

035 cm

025 cm

f. Cartello «Strada laterale che implica un pericolo o una
restrizione» (4.55)
- Larghezza

-

120 cm

080 cm

- Altezza

-

090 cm

060 cm

227

Come altezza dei caratteri è da intendere l'altezza delle lettere maiuscole.

Segnaletica stradale - O 73

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

6. Tavolette numerate a. Tavolette numerate per le strade principali (4.57)228

- Altezza

029 cm

029 cm

21 cm, su segnali sopra la corsia 29 cm - Altezza dei caratteri 021 cm

021 cm

14 cm, su segnali
sopra la corsia 21 cm

- Larghezza

- con una sola cifra e con il numero 11

17 cm, su segnali
collocati al di sopra
della carreggiata 23
cm

- con due cifre

25 cm, su segnali
collocati al di sopra
della carreggiata 35
cm

b. Tavolette numerate per le strade europee (4.56)
Tavolette numerate per le
autostrade e le semiautostrade (4.58) Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni
si applicano le istruzioni del DATEC C. Indicazione della direzione sulle autostrade e sulle semiautostrade 1. In generale

La dimensione varia secondo l'iscrizione;
l'altezza dei caratteri è di 28 cm, 35 cm o
42 cm sulle autostrade e semiautostrade229 2. Casi speciali

a. Cartello Indicatore d'uscita (4.63) - Larghezza

200 cm

200 cm

-

- Altezza

200 cm

200 cm

-

b. Cartello di ramificazione (4.66) - Larghezza

250 cm

250 cm

-

- Altezza

275 cm

275 cm

-

c. «Tavola indicante un telefono di soccorso» (4.70)

Triangolo equilatero
di 15 cm di lato

-

228

Per gli indicatori di direzione e gli indicatori di direzione avanzati, non si utilizza per la
numerazione delle strade caratteri più grandi di quelli in uso sugli altri dati; eventualmente la bordatura del numero è ridotta di conseguenza.

229

Come altezza dei caratteri è da intendere l'altezza delle lettere maiuscole.

Circolazione stradale 74

741.21

Formato
grande

Formato
intermedio

Formato
normale

Formato
piccolo

V. Tavole e cartelli complementari 5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17 La larghezza delle tavole risp. dei cartelli
corrisponde alla larghezza del segnale cui
sono aggiunti; l'altezza è circa 1/3 della
larghezza.

5.02, 5.10

La larghezza delle tavole risp. dei cartelli
corrisponde alla larghezza del segnale cui
sono aggiunti; l'altezza è circa 2/3 della
larghezza.

5.04-5.06

L'altezza delle tavole risp. dei cartelli corrisponde a 3 /5 della larghezza del segnale cui sono aggiunti; la larghezza è circa 1 /3 dell'altezza.

5.09
- Lunghezza del lato

100 cm

080 cm

060 cm

050 cm

5.13
- Lunghezza del lato

090 cm

070 cm

050 cm

035 cm

5.14
- Lunghezza del lato

-

050 cm

035 cm

I cartelli 5.13 e 5.14 possono anche essere
utilizzati in forma rettangolare; la larghezza
corrisponde alla larghezza del segnale cui
sono aggiunti; l'altezza è circa 1 /3 della larghezza.

5.16
- Lunghezza del lato

100 cm

080 cm

060 cm

040 cm

VI. Colonnette (6.30, 6.31) Le istruzioni del DATEC si applicano per
quel che concerne l'aspetto e le dimensioni VII
.

Demarcazioni (6.01 - 6.26) Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni
si applicano le istruzioni del DATEC

Segnaletica stradale - O 75

741.21

Allegato 2230 Figure dei segnali e delle demarcazioni
(Art. 1 cpv. 3.) 1. Segnali di pericolo (art. 3-15) a. Pericolo inerenti alla strada (art. 4-10) 1.01 Curva a destra (Art. 4)

1.02 Curva a sinistra (Art. 4)

1.03 Doppia curva, la prima a destra (Art. 4)

1.04 Doppia curva, la prima a sinistra
(Art. 4)

1.05 Strada sdrucciolevole (Art. 5)

1.06 Cunetta (Art. 6)

1.07 Strada stretta (Art. 7)

1.08 Restringimento a destra (Art. 7)

1.09 Restringimento a sinistra
(Art. 7)

230

Aggiornato giusta il n. II delle O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1651), del 25 gen. 1989 (RU
1989 438), del 12 feb. 1992 (RU 1992 514), il n. II 2 dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994
816), il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103), il n. 5 dell'all. dell'O del 19 giu.
1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) e il n. II dell'O
del 1° apr. 1998 , in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).

Circolazione stradale 76

741.21

1.10 Discesa pericolosa (Art. 8)

1.11 Salita ripida (Art. 8)

1.12 Ghiaia

(Art. 8)

1.13 Caduta di sassi (Art. 8)

l.14 Lavori

(Art. 9)

1.15 Barriere (Art. 10)

1.16 Passaggio a livello senza barriere
(Art. 10)

1.17 Tavole indicatrici di distanza
(Art. 10)

1.18 Tram

(Art. 10)

b. Altri pericoli (art. 11-15) 1.22 Pedoni

(Art. 11)

1.23 Bambini (Art. 11)

1.24 Passaggio di selvaggina (Art. 12)

Segnaletica stradale - O 77

741.21

1.25 Animali (Art 12)

1.26 Traffico in senso inverso (Art. 13)

1.27 Segnali luminosi (Art 14)

1.28 Velivoli (Art 14)

1.29 Vento laterale (Art. 14)

1.30 Altri pericoli (Art 15)

1.31 Colonna (Art. 14)

2. Segnali di prescrizione (art. 2a , 16-34 e 69) a. Divieti di circolazione, limitazioni delle dimensioni e del peso (art. 18-21) 2.01 Divieto generale di circolazione
nelle due direzioni
(Art. 18)

2.02 Divieto di accesso (Art. 18)

2.03 Divieto di circolazione per gli autoveicoli
(Art. 19)

Circolazione stradale 78

741.21

2.04 Divieto di circolazione per i motoveicoli
(Art. 19)

2.05 Divieto di circolazione per i velocipedi
e i ciclomotori
(Art. 19)

2.06 Divieto di circolazione per i ciclomotori
(Art. 19)

2.07 Divieto di circolazione per gli autocarri
(Art. 19)

2.08 Divieto di circolazione per gli autobus
(Art. 19)

2.09 Divieto di circolazione per i rimorchi
(Art. 19)

2.09.1 Divieto di circolazione per i rimorchi eccettuati
i semirimorchi e i
rimorchi a un asse
(Art. 19)

2.10 ...

2.10.1 Divieto di circolazione
per i veicoli che
trasportano
merci pericolose
(Art. 19)

2.11 Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico
può inquinare le acque
(Art. 19)

2.12 Divieto di circolazione per gli animali
(Art. 19)

2.13 Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i
motoveicoli (esempio)
(Art. 19)

Segnaletica stradale - O 79

741.21

2.14 Divieto di circolazione per gli autoveicoli i
motoveicoli e i ciclomotori
(esempio)
(Art. 19)

2.15 Accesso vietato ai pedoni
(Art. 19)

2 15.1 Divieto di sciare (Art. 1 9)

2.15.2 Divieto di slittare (Art. 19)

2.16 Peso massimo (Art. 20)

2.17 Pressione sull'asse (Art. 20)

2.18 Larghezza massima (Art. 21)

2.19 Altezza massima (Art. 21)

2.20 Lunghezza massima (Art. 21)

b. Prescrizioni per i veicoli in movimento e limitazioni del
parcheggio
(art. 2a e 22-32) 2.30 Velocità massima (Art. 22)

2.30.1 Velocità massima 50 Limite generale
(Art. 22)

2.31 Velocità minima (Art. 23)

Circolazione stradale 80

741.21

2.32 Direzione obbligatoria a destra
(Art. 24)

2.33 Direzione obbligatoria a sinistra
(Art. 24)

2.34 Ostacolo da scansare a destra
(Art. 24)

2.35 Ostacolo da scansare a sinistra
(Art. 24)

2.36 Circolare diritto (Art. 24)

2.37 Svoltare a destra (Art. 24)

2.38 Svoltare a sinistra (Art. 24)

2.39 Svoltare a destra o a sinistra
(Art. 24)

2.40 Circolare diritto o svoltare a destra
(Art. 24)

2.41 Circolare diritto o svoltare a sinistra
(Art. 24)

2.41.1 Area con percorso rotatorio obbligato
(Art. 24)

Segnaletica stradale - O 81

741.21

2.42 Divieto di svoltare a destra
(Art 25)

2.43 Divieto di svoltare a sinistra
(Art. 25)

2.44 Divieto di sorpasso (Art. 26)

2.45 Divieto di sorpasso per gli autocarri
(Art 26)

2.46 Divieto d'inversione (Art. 27)

2.47 Intervallo minimo (Art. 28)

2.48 Catene per la neve obbligatorie
(Art. 29)

2.49 Divieto di fermata (Art. 30)

2.50 Divieto di parcheggio (Art. 30)

2.51 Fermata al posto di dogana (Art. 31)

2.52 Polizia (Art. 31)

2.53 Fine della velocità massima
(Art. 32)

Circolazione stradale 82

741.21

2.53.1 Fine della velocità massima 50, Limite
generale
(Art. 22, 32)

2.54 Fine della velocità minima (Art. 32)

2.55 Fine del divieto di sorpasso
(Art. 32)

2.56 Fine del divieto di sorpasso per gli
autocarri
(Art 32)

2.56 Fine del divieto parziale di circolazione (esempio)
(Art. 32)

2.57 Fine dell'obbligo di utilizzare le catene
per la neve
(Art. 32)

2.58 Via Libera (Art. 32)

2.59. 1 Inizio della zona con velocità limitata (esempio)
(Art. 2a)

2.59.2 Fine della zona con velocità limitata (esempio)
(Art. 2a e 32)

2.59.3 Zona pedonale (Art. 2a)

2.59.4 Fine della zona pedonale (Art. 2a)

Segnaletica stradale - O 83

741.21

c. Strade speciali, carreggiate e corsie riservate ai bus (art. 33-34)
Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (art. 69) 2.60 Ciclopista (Art. 33)

2.60.1 Fine della ciclopista (Art. 33)

2.61 Strada pedonale (Art. 33)

2.62 Strada per cavalli da sella (Art. 33)

2.63 Ciclopista e strada pedonale divise per
categoria (esempio)
(Alt. 33)

2.63.1 Ciclopista e strada pedonale (esempio)
(Art. 33)

2.64 Carreggiata riservata ai bus (Art. 34)

2.65 Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (Art. 69)

Circolazione stradale 84

741.21

3. Segnali di precedenza (art. 35-43, art. 93) 3.01 Stop

(Art. 36)

3.011 ...

3.02 Dare precedenza (Art. 36)

3.03 Strada principale (Art. 37)

3.04 Fine della strada principale
(Art. 38)

3.05 Intersezione con strada senza precedenza
(Art. 39)

3.06 Intersezione con precedenza da destra
(Art. 40)

3.07 Entrata da destra (Art. 41)

3.08 Entrata da sinistra (Art. 41)

3.09 Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso
(Art. 42)

3.10 Precedenza rispetto al traffico inverso
(Art. 42)

Segnaletica stradale - O 85

741.21

3.11 Strada residenziale (Art. 43)

3.12 Fine della strada residenziale (Art. 43)

3.20 Luci lampeggianti alternativamente (Art. 93)

3.21 Luce lampeggiante semplice (Art. 93)

3.22 Croce di Sant'Andrea semplice (Art. 93)

3.23 Croce di Sant'Andrea doppia (Art. 93)

3.24 Croce di Sant'Andrea semplice (Art. 93)

3.25 Croce di Sant'Andrea doppia (Art. 93)

Circolazione stradale 86

741.21

4. Segnali di indicazione (art. 44-62 e art. 84-91) a. Segnali indicanti norme di comportamento (art. 44-48 e art. 54) 4.01 Autostrada (Art. 45)

4.02 Fine dell'autostrada (Art. 45)

4.03 Semiautostrada (Art. 45)

4.04 Fine della semiautostrada
(Art. 45)

4.05 Strada postale di montagna (Art. 45)

4.06 Fine della strada postale di montagna
(Art. 45)

4.01 Galleria (Art. 45)

4.08 Senso unico (Art. 46)

4.08.1 Senso unico con circolazione di
ciclisti in senso
inverso (esempio)
(Art. 46)

4.09 Strada senza uscita (Art. 46)

4.10 Zona di protezione delle acque
(Art. 46)

Segnaletica stradale - O 87

741.21

4.11 Ubicazione di un passaggio pedonale
(Art. 47)

4.12 Sottopassaggio pedonale
(Art. 47)

4.13 Cavalcavia pedonale
(Art. 47)

4.14 Ospedale (Art. 47)

4.15 Piazzuola (Art. 47)

4.16 Posto di fermata per veicoli in panna
(Art. 47)

4.17 Parcheggio (Art. 48)

4.18 Parcheggio con disco
(Art. 48)

4.19 Fine del parcheggio con disco
(Art. 48)

4.20 Parcheggio contro
pagamento
(Art. 48)

4.21 Parcheggio coperto (Art. 48)

4.22 Distanza e direzione di un
parcheggio
(Art. 48)

4.23 Segnale avanzato per determinare
categorie di veicoli
(ad es. autocarri)
(Art. 54)

4.24 Uscita di scampo (esempio)
(Art. 47)

4.25 Parcheggio con collegamento a un
mezzo di trasporto
pubblico (esempio)
(Art. 48)

Circolazione stradale 88

741.21

b. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie
(art. 49-56) 4.27 Inizio della località sulle strade
principali
(Art. 50)

4.28 Fine della località sulle strade
principali
(Art. 50)

4.29 Inizio della località sulle strade
secondarie
(Art. 50)

4.30 Fine della località sulle strade secondarie
(Art. 50)

4.31 Indicatore di direzione per le autostrade e
semiautostrade
(Art. 57)

4.32 Indicatore di direzione per le strade principali
(Art. 51)

4.33 Indicatore di direzione per le strade secondarie
(Art. 51)

4.34 Indicatore di direzione per deviazione
(Art. 55)

4.34.1 Indicatore di direzione per deviazione senza menzione
del luogo di destinazione
(Art. 55)

4.35 Indicatore di direzione a forma di tabella
(Art. 51)

4.36 Indicatore di direzione avanzato su strada principale
(Art. 52)

4.37 Indicatore di direzione avanzato su strada secondaria
(Art. 52)

Segnaletica stradale - O 89

741.21

4.38 Indicatore di direzione avanzato con ripartizione
delle corsie su strada
principale
(Art. 52)

4.39 Indicatore di direzione avanzato con ripartizione
delle corsie su strada
secondaria
(Art. 52)

4.40 Indicatore di direzione avanzato annunciante una
limitazione '
(Art. 52)

4.41 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada principale
(Art. 53)

4.42 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una
corsia su strada secondaria
(Art. 53)

4.43 Cartello di preselezione (Art. 53)

4.45 Indicatore di direzione per determinare categorie
di veicoli (ad es. autocarri)
(Art. 54)

4.46 Indicatore di direzione «Parcheggio»
(Art. 54)

4.46.1 Indicatore di direzione «Parcheggio con collegamento a
un mezzo di trasporto pubblico»
(esempio) (Art. 54)

4.47 Indicatore di direzione «Campeggio»
(Art. 54)

4.48 Indicatore di direzione «Terreno per veicoli abitabili»
(Art. 54)

4.49 Indicatore di direzione per aziende
(Art. 54)

4.50 ...

4.50.1 Indicatore di direzione «Percorso raccomandato
per ciclisti»
(Art. 54)

4.50.2 Indicatore di direzione «Circuito per velocipedi»
(Art. 54)

4.50.3 Indicatore di direzione «Percorso per
Mountain-Bikes»
(Esempio)
(Art. 54)

Circolazione stradale 90

741.21

4.51 Cartello di conferma (Esempio)
(Art. 54)

4.51.1 Indicatore di direzione senza destinazione (Esempio)
(Art. 54)

4.52 Guida del traffico (Art. 54)

4.53 Indicatore di direzione avanzato annunciante una
deviazione
(Art. 55)

4.54 Indicatore di direzione avanzato presso aree con percorso
rotatorio obbligato (esempio)
(Art. 52)

4.55 Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione
(Art. 54)

.

verde

4.56 Tavoletta numerata per le strade europee
(Art. 56)

4.57 Tavoletta numerata per le strade principale
(Art. 56)

4.58 Tavoletta numerata per autostrade e semiautostrade (Art. 56)

c. Indicazione della direzione sulle autostrade e semiautostrade (art. 84-91) 4.60 Cartello preannunciante il prossimo raccordo
(Art 86)

4.61 Indicatore di direzione avanzato ai raccordi (Art 86)

Segnaletica stradale - O 91

741.21

4.62 Indicatore di direzione ai raccordi (Art 86)

4.63 Indicatore d'uscita (Art. 86)

4.64 Cartello di biforcazione (Art. 86 e 87)

4.65 Cartello delle distanze in chilometri
(Art. 86 e 87)

4.66 Cartello di ramificazione (Art. 87)

4.67 Primo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni
(Art. 87)

4.68 Secondo indicatore di direzione avanzato alle ramificazioni
(Art. 87)

4.69 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su
autostrada o semiautostrada
(Art. 86 e 87)

Circolazione stradale 92

741.21

4.70 Tavola indicante un telefono di soccorso
(Art. 89)

4.71 Cartello indicante un centro di polizia (Art. 89, cpv 5)

d. Informazioni (art. 57-62) 4.75 Stato delle strade (Art. 58)

4.76 Preavviso sullo stato delle strade (Art. 58)

4.77 Disposizione delle corsie (esempi) (Art. 59)

Segnaletica stradale - O 93

741.21

4.77.1 Disposizione delle corsie con restrizioni (esempio)
(Art. 59231))

4.78 ...

4.79 Campeggio (Art. 62)

4.80 Terreno per veicoli
abitabili
(Art. 62)

4.81 Telefono (Art. 62)

4.82 Primosoccorso (Art. 62)

4.83 Assistenza meccanica
(Art. 62)

4.84 Rifornimento (Art. 62)

4.85 Albergo-motel (Art. 62)

4.86 Ristorante (Art. 62)

4.87 Bar

(Art. 62)

4.88 Informazioni (Art. 62)

4.89 Ostello (Art. 62)

4.90 Bollettino radio sulle condizioni
del traffico
(Art. 62 e 89)

4.91 Funzioni religiose (Art. 62)

231

RU 1980 447

Circolazione stradale 94

741.21

5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63-65) 5.01 Cartello di distanza
(Art. 64)

5.02 Cartello indicante la distanza
e la direzione (Art. 64) 5.03 Lunghezza del
tratto
(Art. 64)

5.04 Cartello di
ripetizione
(Art. 64)

5.05 Cartello d'inizio
(Art. 64)

5.06 Cartello di fine
(Art. 64)

5.07 Cartello di
direzione
(Art. 64)

5.08 ...

5.09 Direzione della strada
principale
(Art. 65)

5.10 Deroghe al
divieto di fermata
(Art. 65)

5.11 Deroghe al divieto di
parcheggio
(Art. 65)

5.12 Luce lampeggiante
(Art. 65)

5.13 Carreggiata gelata
(Art. 65)

5.14 Invalidi
(Art. 65)

Segnaletica stradale - O 95

741.21

5.15 Larghezza della carreggiata (Art. 65)

5.16 Rumore esercizi di tiro (Art. 65)

5.17 Successivo posto di rifornimento
(Art. 89)

5.20 Autoveicoli leggeri (Art. 64)

5.21 Autoveicoli pesanti (Art. 64)

5.22 Autocarro (Art. 64)

5.2 Autocarro con rimorchio (Art. 64)

5.24 Autoarticolato (Art. 64)

5.25 Autobus (Art. 64)

5.26 Rimorchio (Art. 64)

5.27 Rimorchio abitabile (Art. 64)

5.28 Autoveicolo abitabile (Art. 64)

5.29 Motoveicolo (Art. 64)

5.30 Ciclomotore (Art. 64)

5.31 Velocipede (Art. 64)

Circolazione stradale 96

741.21

5.32 Mountain-Bike (Art. 64)

5.33 Spingere il velocipede (Art. 64)

5.34 Pedone

(Art. 64)

5.35 Tram

(Art. 64)

5.36 Trattore (Art. 64)

5.37 Carro armato (Art. 64)

5.38 Veicolo cingolato per la preparazione di piste
(Art. 64)

5.39 Sci di fondo (Art. 64)

5.40 Sciare

(Art. 64)

5.41 Slittare (Art. 64)

5.50 Velivol/Aeroporto (Art. 64)

5.51 Carico di autoveicoli su ferrovia (Art. 64)

Ä verde

5.52 Carico di autoveicoli su traghetto
(Art. 64)

5.53 Zona industriale e artigianale
(Art. 64)

5.54 Sdoganamento con dichiarazione a vista
(Art. 65)

Segnaletica stradale - O 97

741.21

6. Demarcazioni e dispositivi di rotta (art. 72-79 art. 82) 6.01 Linea di sicurezza (Art. 73)

6.02

6.03

Doppia linea di sicurezza Linea di direzione
(Art. 73)

6.04 Linea doppia (Art. 73)

6.05 Linea d'avvertimento (Art. 73)

6.06 Frecce di preselezione (Art. 74)

6.07 Frecce di rientro (Art. 74)

6.08 Corsia riservata ai bus (Art. 74)

6.09 Corsia ciclabile (Art. 74)

Circolazione stradale 98

741.21

6.10

6.11

6.12

Linea di arresto

Stop

Linea longitudinale continua
(Art. 75)

6.12

6.13

6.14

Linea longitudinale continua Linea di attesa

Preannuncio della linea di attesa
(Art. 75)

6.15

6.16

Linea di margine

Linea di guida
(Art. 76)

6.16.1 Linea di guida dopo una linea d'attesa
(Art. 76)

6.16.2 Linea di guida su strada principale che cambia direzione
(Art. 76)

6.16.3 Linea di guida su strada principale che cambia direzione
(Art. 76)

6.17

6.18

Passaggio pedonale

Linea vietante l'arresto
(Art. 77)

6.19 Corsia pedonale (Art. 77)

Segnaletica stradale - O 99

741.21

6.20 Superficie vietata (Art. 78)

6.21 Linea a zig-zag (Art. 79)

6.22 Linea vietante il parcheggio (Art. 79)

6.23 Spazio con divieto di parcheggio (Art. 79)

6.24 ...

6.25 Linea vietante la fermata (Art. 79)

6.26 Corsia ciclabile allargata (Art. 74)

6.30 Colonnetta direttrice
destra
(Art. 82)

6.31 Colonnetta direttrice
sinistra
(Art. 82)

Circolazione stradale 100

741.21

Immagine 1: Disco (Art. 48 cpv. 1) Larghezza minima 11 cm, altezza minima 15 cm Recto: Fondo blu; segni grafici, freccia e incorniciatura della "P" in bianco; cifre
nonchè indicazione delle ore e delle mezze ore in nero su fondo bianco Verso: Sullo spazio rimanente accanto al testo menzionato sotto sono ammesse indicazioni complementari anche a scopo pubblicitario.

Recto

Verso

POSIZIONAMENTO DEL DISCO La freccia deve essere posizionata sulla lineetta susseguente
l'ora d'arrivo.

DURATA DI PARCHEGGIO PERMESSA NELLA ZONA BLU

veicoli possono essere posteggiati per un'ora nei giorni feriali
tra le 08.00 e le 11.30 nonché tra le 13.30 e le 18.00;
se l'ora d'arrivo si situa tra le 11.30 e le 13.10 il veicolo può
essere posteggiato fino alle 14.30, sel'ora d'arrivo si situa
tra le 18.00 e le 08.00 fino alle 09.00.

Segnaletica stradale - O 101

741.21

Leggenda dei colori =blu

=giallo

=grigio

=verde

=arancio

=porpora

=rosso

=nero

=bianco

Circolazione stradale 102

741.21