01.01.2019 - * / In vigore
01.01.2016 - 31.12.2018
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1

Ordinanza

relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite* (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp) del 7 dicembre 2007 (Stato 15 luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 33 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO),
ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le modalità d'esecuzione della LSO. Definisce in particolare:

a. l'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordate in funzione del tipo di beneficiario istituzionale; b. le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie; c. le procedure applicabili all'acquisto di fondi da parte di beneficiari istituzionali;

d. le modalità di conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno.

2

Le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati sono disciplinate nell'ordinanza del 6 giugno 20112 sui domestici privati.3


Art. 2

Definizione di missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative Per missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative si intendono segnatamente: RU 2007 6657

*

I termini che designano le persone s'applicano parimenti alle donne ed agli uomini.

1 RS

192.12

2 RS

192.126

3

Nuovo testo giusta l'all. all'O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).

192.121

Organizzazioni internazionali 2

192.121

a. le missioni permanenti presso l'Ufficio delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni intergovernative, comprese le missioni permanenti presso l'Organizzazione mondiale del commercio

b. le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo; c.4 le delegazioni permanenti presso organizzazioni intergovernative dei beneficiari istituzionali menzionati nell'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i e k LSO;

d. gli uffici di osservatori.


Art. 3

Definizione di missione speciale Per missione speciale ai sensi della Convenzione dell'8 dicembre 19695 sulle missioni speciali si intendono: a. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato inviate presso la Svizzera conformemente all'articolo 2 della Convenzione sulle missioni speciali;

b. le missioni temporanee composte di rappresentanti di Stati nell'ambito di riunioni di due o più Stati conformemente all'articolo 18 della Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali; c. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato e di rappresentanti non statali nel caso in cui la missione si svolga nell'ambito dei buoni uffici della Svizzera.


Art. 4

Definizione di titolare principale Per titolare principale si intendono le persone beneficiarie menzionate nell'articolo 2, capoverso 2 lettere a e b LSO

Art. 5

Definizione di membri del personale locale Per membri del personale locale si intendono le persone assunte da uno Stato per svolgere funzioni ufficiali ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616, sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari o della Convenzione dell'8 dicembre 19698 sulle missioni speciali, ma che non fanno parte del personale trasferibile dello Stato accreditante o dello Stato d'invio. Tali persone possono essere cittadini dello Stato accreditante o dello Stato d'invio oppure cittadini di un altro Stato. Svolgono generalmente le funzioni attribuite al personale di servizio ai sensi delle suddette Convenzioni, ma possono anche essere incaricate di svolgere altre funzioni previste delle suddette Convenzioni.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2107).

5 RS

0.191.2

6 RS

0.191.01

7 RS

0.191.02

8 RS

0.191.2

Ordinanza sullo Stato ospite 3

192.121

Capitolo 2:

Estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni Sezione 1: Beneficiari istituzionali

Art. 6

In generale

1

Ricevono tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall'articolo 3 LSO conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, i seguenti beneficiari istituzionali: a. le organizzazioni intergovernative; b. le istituzioni internazionali; c. le missioni diplomatiche; d. i posti consolari; e. le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;

f.

le missioni speciali; g. le conferenze internazionali; h. i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale; i.

le commissioni indipendenti; j.

i tribunali internazionali; k. i tribunali arbitrali.

2

Alle missioni diplomatiche e alle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative si applica in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19619 sulle relazioni diplomatiche.

3

Ai posti consolari si applica in particolare la Convenzione di Vienna del 24 aprile 196310 sulle relazioni consolari.

4

Alle missioni speciali si applica in particolare la Convenzione dell'8 dicembre 196911 sulle missioni speciali.

5

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle commissioni indipendenti per la durata di attività prevista della commissione. La decisione di conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere prorogata per una durata limitata se le circostanze lo giustificano, segnatamente se il mandato della commissione indipendente è prorogato o se essa necessita di un periodo supplementare per redigere e pubblicare il suo rapporto.

9 RS

0.191.01

10 RS

0.191.02

11 RS

0.191.2

Organizzazioni internazionali 4

192.121


Art. 7

Organizzazioni internazionali quasi intergovernative Alle organizzazioni internazionali quasi intergovernative sono accordati tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti: a. l'inviolabilità degli archivi; b. l'esenzione dalle imposte dirette; c. l'esenzione dalle imposte indirette; d. la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari.


Art. 8

Altri organismi internazionali 1

Agli altri organismi internazionali possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall'articolo 3 LSO.

2

Per determinare l'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni in ogni singolo caso, il Consiglio federale tiene conto segnatamente della struttura dell'organismo e dei suoi legami con le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali o gli Stati con cui collabora, nonché del ruolo che tale organismo svolge nelle relazioni internazionali e della sua notorietà a livello internazionale.

3

Fatte salve disposizioni particolari derivanti dagli accordi di sede conclusi con il Consiglio federale o da altri trattati internazionali di cui la Svizzera è parte, un'organizzazione intergovernativa o un'istituzione internazionale può ospitare un altro organismo internazionale solo d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Sezione 2: Persone beneficiarie

Art. 9

Principi

1

I privilegi, le immunità e le facilitazioni conferiti alle persone beneficiarie sono accordati a favore del beneficiario istituzionale interessato e non a titolo individuale.

Non hanno lo scopo di favorire l'individuo, ma di assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del beneficiario istituzionale.

2

I privilegi, le immunità e le facilitazioni dipendono dall'effettivo esercizio di una funzione ufficiale accertato dal DFAE, se si tratta delle persone di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO. Dipendono dall'autorizzazione di accompagnare il titolare principale accordata dal DFAE, se si tratta delle persone di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO.

3

Qualsiasi questione relativa all'accertamento dell'esercizio effettivo di una funzione ufficiale, all'autorizzazione di accompagnare il titolare principale, all'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati o qualsiasi altro tema concernente lo statuto giuridico in Svizzera delle persone beneficiarie sono risolti tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato, conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.

Ordinanza sullo Stato ospite 5

192.121


Art. 10

Estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni L'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali menzionati nell'articolo 6 capoverso 1 è determinata in funzione della categoria di persone cui appartengono conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali. Tali persone sono ripartite nelle diverse categorie previste dal diritto internazionale.


Art. 11

Categorie di persone beneficiarie 1

Per le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali, le conferenze internazionali, i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale, le commissioni indipendenti e gli altri organismi internazionali, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti: a. i membri dell'alta direzione; b. gli alti funzionari; c. gli altri

funzionari;

d. i rappresentanti dei membri dell'organizzazione; e. i periti e tutte le persone chiamate in veste ufficiale presso questi beneficiari istituzionali;

f. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle lettere a-e.

2

Per i tribunali internazionali e i tribunali arbitrali, oltre alle categorie menzionate nel capoverso 1, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti: a. i

giudici;

b. i procuratori, i procuratori aggiunti e il personale dell'Ufficio del procuratore;

c. i cancellieri, i cancellieri aggiunti e i membri del personale della cancelleria; d. i collegi di difesa (avvocati), i testimoni e le vittime; e. gli arbitri;

f. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle lettere a-e.

3

Per le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e le missioni speciali, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti: a. i membri del personale diplomatico; b. i membri del personale amministrativo e tecnico; c. i membri del personale di servizio; d. i funzionari consolari; e. gli impiegati consolari;

Organizzazioni internazionali 6

192.121

f.

i membri del personale locale; g. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle lettere a-f.


Art. 12

Persone chiamate in veste ufficiale presso un'organizzazione internazionale quasi intergovernativa 1

Alle persone che non hanno la cittadinanza svizzera e sono chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un'organizzazione internazionale quasi intergovernativa sono accordati, per la durata delle loro funzioni ufficiali, tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti: a. l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi, le rimunerazioni e le indennità versati loro dall'organizzazione internazionale quasi intergovernativa;

b. l'esenzione dalle imposte sulle prestazioni in capitale dovute loro per qualsiasi motivo da una cassa pensioni o da un'istituzione di previdenza sociale, al momento del loro versamento; per contro non beneficiano dell'esenzione i redditi di capitali versati, il patrimonio costituito da tali capitali, nonché le rendite e le pensioni che l'organizzazione internazionale quasi intergovernativa paga agli ex-membri del suo personale;

c. l'esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera.

2

Ai membri dell'Assemblea generale, del Consiglio di fondazione, del Consiglio esecutivo o di qualsiasi altro organo corrispondente dell'organizzazione internazionale quasi intergovernativa possono essere accordate l'immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e l'inviolabilità dei documenti.


Art. 13

Persone chiamate in veste ufficiale presso un altro organismo internazionale L'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordate alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un altro organismo internazionale è definita in funzione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati dal Consiglio federale all'altro organismo internazionale in virtù dell'articolo 8 e della categoria di persone a cui appartengono.


Art. 14

Personalità che esercitano un mandato internazionale Alle personalità che esercitano un mandato internazionale possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall'articolo 3 LSO. Il Consiglio federale determina l'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni in funzione delle condizioni di ogni singolo caso.

Ordinanza sullo Stato ospite 7

192.121


Art. 15

Durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati alle persone beneficiarie 1

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle persone beneficiarie per la durata delle loro funzioni ufficiali.

2

I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati alle persone che accompagnano il titolare principale prendono fine nello stesso momento di quelli accordati a quest'ultimo, fatte salve le disposizioni contrarie della presente ordinanza (cap. 3).

3

I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati ai domestici privati prendono fine alla scadenza del periodo durante il quale questi ultimi possono cercare un altro datore di lavoro ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del 6 giugno 201112 sui domestici privati.13 4 Il DFAE decide caso per caso se occorre accordare una proroga per una durata limitata alla fine delle funzione ufficiale conformemente agli usi internazionali (termine di cortesia) per permettere alle persone interessate di definire le modalità della loro partenza.

Capitolo 3:

Condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie

Art. 16

Condizioni di entrata 1

Al momento dell'entrata in funzione, le persone beneficiarie devono essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto.

2

La domanda di entrata in funzione è inviata al DFAE dal beneficiario istituzionale interessato.


Art. 17

Condizioni di soggiorno 1

Il DFAE rilascia una carta di legittimazione ai membri del personale dei beneficiari istituzionali stabiliti in Svizzera che beneficiano di privilegi e immunità e alle persone autorizzate ad accompagnarli. Determina le condizioni di rilascio e i diversi tipi di carte di legittimazione.

2

La competente autorità cantonale di polizia degli stranieri rilascia una carta di soggiorno di diritto ordinario conformemente alla legislazione vigente alle persone chiamate in veste ufficiale che beneficiano soltanto di esenzioni fiscali e alle persone autorizzate ad accompagnarle.

12 RS

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13 Nuovo testo giusta l'all. all'O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).

Organizzazioni internazionali 8

192.121

3

La carta di legittimazione del DFAE serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta i privilegi e le immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest'ultimo dall'obbligo del visto per la durata delle sue funzioni.

4

Le persone beneficiarie titolari di una carta di legittimazione del DFAE che non hanno la cittadinanza svizzera sono esenti dall'obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di controllo degli abitanti. Esse possono nondimeno annunciarsi volontariamente.14

Art. 18

Condizioni di lavoro

1

I beneficiari istituzionali determinano, conformemente al diritto internazionale, le condizioni di lavoro applicabili al loro personale.

2

I membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali che sono di cittadinanza svizzera o che sono domiciliati in Svizzera al momento della loro assunzione sottostanno al diritto del lavoro svizzero. La scelta del diritto estero è possibile solo nei limiti definiti dal diritto svizzero.

3

I membri del personale locale delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali sottostanno al diritto del lavoro svizzero indipendentemente dal luogo del loro reclutamento. La scelta del diritto applicabile in favore del diritto estero è possibile nei limiti definiti dal diritto svizzero. In particolare, quando un membro del personale locale ha la cittadinanza dello Stato accreditante o dello Stato d'invio ed è stato reclutato in tale Stato, i rapporti di lavoro possono sottostare al diritto di tale Stato.15

Art. 19

Previdenza sociale

Se in virtù del diritto internazionale il beneficiario istituzionale non è assoggettato, quale datore di lavoro, alla legislazione sociale svizzera obbligatoria e se i membri del personale del beneficiario istituzionale non sottostanno a detta legislazione svizzera, il beneficiario istituzionale determina le modalità di protezione sociale applicabili al suo personale conformemente al diritto internazionale e attua il suo regime di assicurazioni sociali.


Art. 20

Persone autorizzate ad accompagnare 1

Le persone seguenti sono autorizzate ad accompagnare il titolare principale e godono degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni del titolare principale che accompagnano, se vivono in comunione domestica con lo stesso: a. il coniuge del titolare principale; 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2107).

15 Nuovo testo giusta l'all. all'O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).

Ordinanza sullo Stato ospite 9

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b. il partner dello stesso sesso del titolare principale, in caso di unione domestica registrata, se l'unione domestica è conforme a una legislazione estera equivalente o il partner è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale interessato;

c. il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto), se il concubino è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale;

d. i figli non coniugati del titolare principale sino all'età di 25 anni; e. i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale sino all'età di 25 anni, se sono ufficialmente a carico del coniuge, del partner o del concubino.

2

Le persone seguenti possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se vivono in comunione domestica con lui; esse beneficiano di una carta di legittimazione, ma non godono di privilegi, immunità o facilitazioni: a. il partner dello stesso sesso del titolare principale, se il partner non è riconosciuto quale partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata, nel caso in cui le persone interessate non siano in grado di fare registrare un'unione domestica conformemente al diritto svizzero o a un diritto estero;

b. il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto) se il concubino non è riconosciuto partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata;

c. i figli non coniugati del titolare principale di età superiore a 25 anni che sono interamente a carico del titolare principale; d. i figli non coniugati di età superiore a 25 anni del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale che sono interamente a carico del titolare principale; e. gli ascendenti del titolare principale, del suo coniuge, del suo partner o del suo concubino ai sensi del capoverso 1 che sono interamente a carico del titolare principale; f. altre persone che sono interamente a carico del titolare principale, a titolo eccezionale, se non possono essere affidate a terzi nel loro Stato d'origine (casi di forza maggiore).

Organizzazioni internazionali 10

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3

I domestici privati possono essere autorizzati dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se adempiono le condizioni previste nell'ordinanza del 6 giugno 201116 sui domestici privati.17 4

Le domande volte ad autorizzare le persone menzionate nel presente articolo ad accompagnare il titolare principale devono essere presentate prima dell'entrata in Svizzera delle persone di accompagnamento.

5

Il DFAE determina nel singolo caso se la persona che desidera accompagnare il titolare principale adempie le condizioni secondo il presente articolo. Qualsiasi questione che potrebbe porsi in proposito è risolta d'intesa tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.


Art. 21

Accesso al mercato del lavoro delle persone chiamate in veste ufficiale 1

Le persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale devono, in linea di principio, esercitare le loro funzioni ufficiali a tempo pieno. Sono fatte salve le disposizioni speciali applicabili ai consoli onorari in virtù della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196318 sulle relazioni consolari e quelle che si applicano alle persone le cui funzioni sono limitate a un mandato particolare, quali gli avvocati che partecipano ai procedimenti davanti ai tribunali internazionali o ai tribunali arbitrali.

2

Le persone chiamate in veste ufficiale possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dalle competenti autorità cantonali a esercitare un'attività lucrativa accessoria sino a un massimo di 10 ore settimanali, a condizione che risiedano in Svizzera e che questa attività non sia incompatibile con l'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

La competente autorità cantonale decide d'intesa con il DFAE.

3

L'insegnamento in un settore di competenza specifico può in particolare essere considerato come attività lucrativa accessoria ammissibile. Per contro, sono considerate incompatibili con le funzioni ufficiali segnatamente tutte le attività di carattere commerciale.

4

La persona chiamata in veste ufficiale che esercita un'attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Essa non beneficia segnatamente dell'immunità di giurisdizione penale, civile o amministrativa e dell'immunità di esecuzione se si tratta di una causa concernente l'attività lucrativa accessoria. La persona chiamata in veste ufficiale sottostà al diritto svizzero per quanto concerne l'attività lucrativa accessoria; essa sottostà in particolare alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi dell'attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

16 RS

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17 Nuovo testo giusta l'all. all'O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).

18 RS

0.191.02

Ordinanza sullo Stato ospite 11

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Art. 22

Accesso facilitato al mercato del lavoro delle persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale 1

Le persone seguenti hanno un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero, limitato alla durata delle funzioni del titolare principale, se sono autorizzate ad accompagnarlo conformemente all'articolo 20 capoverso 1, risiedono in Svizzera e vivono in comunione domestica con esso: a. il coniuge del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a;

b. il partner dello stesso sesso del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera b; c. il concubino del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c;

d. i figli non coniugati del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera d se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnarlo prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell'accesso facilitato al mercato del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; e. i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera e se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnare il titolare principale prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell'accesso facilitato al mercato del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

2

Per facilitare la ricerca di un impiego, il DFAE consegna, su richiesta, alle persone di cui al capoverso 1 un documento destinato ad attestare ai potenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo preventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro).

3

Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un'attività lucrativa beneficiano di un permesso speciale designato «permesso Ci» rilasciato dalla competente autorità cantonale in cambio della loro carta di legittimazione, dietro presentazione di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un'attività lucrativa indipendente comprendente una descrizione di tale attività. L'attività indipendente può essere effettivamente esercitata soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per esercitare la professione o l'attività in questione.

4

Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sottostanno, per tale attività, al diritto svizzero. Non beneficiano in particolare di nessun privilegio o immunità, sottostanno alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi dell'attività lucrativa sono imponibili in Svizzera, fatte salve le

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disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

5

Il DFAE disciplina le altre modalità di attuazione d'intesa con l'Ufficio federale della migrazione.

Capitolo 4:

Modalità di conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni


Art. 23

Conferimento 1 Fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni derivanti direttamente dal diritto internazionale, il Consiglio federale determina caso per caso i privilegi, le immunità e le facilitazioni conferiti al beneficiario istituzionale e alle persone chiamate in veste ufficiale presso lo stesso, alle personalità che esercitano un mandato internazionale e alle persone di cui all'articolo 20.

2

Il DFAE ha la competenza di accordare privilegi, immunità e facilitazioni e di concludere a tal fine accordi internazionali se l'attività del beneficiario istituzionale è prevista per una durata massima di un anno: a. alle missioni speciali, alle persone chiamate in veste ufficiale presso le stesse e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime; b. alle conferenze internazionali, alle persone chiamate in veste ufficiale presso le stesse e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime.


Art. 24

Forme 1 Le missioni diplomatiche, i posti consolari e le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, come pure i loro membri e le persone autorizzate ad accompagnarli beneficiano automaticamente dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, non appena sono stati autorizzati dal DFAE a stabilirsi in Svizzera.

2

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale: a. le organizzazioni intergovernative; b. le istituzioni internazionali; c. le organizzazioni internazionali quasi intergovernative; d. i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale; e. i tribunali internazionali; f.

i tribunali arbitrali.

Ordinanza sullo Stato ospite 13

192.121

3

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE o mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale: a. le missioni speciali; b. le conferenze internazionali; c. le commissioni indipendenti; d. gli altri organismi internazionali.

4

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle personalità che esercitano un mandato internazionale mediante decisione unilaterale del Consiglio federale.

Capitolo 5: Acquisto di fondi per scopi ufficiali

Art. 25

Procedure

1

L'acquirente, o il suo rappresentante, invia la propria richiesta di acquisto di un fondo al DFAE, con copia all'autorità competente del Cantone interessato.

2

La richiesta deve contenere i seguenti elementi: a. il progetto di atto d'acquisto con l'indicazione del modo d'acquisto (compera, donazione, contratto di locazione di lunga durata, ecc.);

b. lo scopo dell'acquisto (residenza del capo missione, cancelleria della rappresentanza, uffici ufficiali dell'organizzazione, ecc.);

c. la descrizione del fondo in questione comprendente segnatamente la superficie della particella e quella dell'edificio; se la particella non è ancora edificata o se è prevista un'estensione degli edifici esistenti, la richiesta indica anche la superficie edificabile;

d. la lista dei fondi di cui il beneficiario istituzionale è già proprietario in Svizzera, una descrizione di questi fondi comprendente segnatamente la superficie delle particelle e quella degli edifici interessati, nonché l'uso cui tali fondi sono destinati.

3

La superficie abitabile netta per gli edifici destinati all'abitazione non deve, di norma, superare 200 m2.

4

Il DFAE può stabilire condizioni per l'acquisto di un fondo. Può segnatamente esigere la reciprocità se l'acquisto è effettuato da uno Stato estero per le necessità ufficiali della sua missione diplomatica, dei suoi posti consolari o delle sue missioni permanenti presso organizzazioni intergovernative in Svizzera.

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Art. 26

Decisione Il DFAE emana una decisione dopo aver ricevuto il preavviso del Cantone interessato.

Capitolo 6: Aiuti finanziari e altre misure di sostegno

Art. 27

Competenze finanziarie

1

Il Consiglio federale decide sugli aiuti finanziari e sulle altre misure di sostegno il cui costo presumibile supera i 3 milioni di franchi, per quanto riguarda i contributi unici, e se supera i 2 milioni all'anno per quanto riguarda i contributi ricorrenti.

2

Il DFAE:

a. decide sugli aiuti finanziari e sugli aiuti di natura unica fino a un importo di 3 milioni di franchi; b. decide sugli aiuti di natura finanziaria e sugli aiuti ricorrenti della durata massima di 4 anni fino a 2 milioni di franchi all'anno; c. può finanziare conferenze internazionali in Svizzera; d. può concludere accordi internazionali a questo scopo.


Art. 28

Modalità 1 Le modalità di conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno sono determinate per ogni credito nell'ambito della procedura di concessione dei crediti.

2

Le modalità di concessione dell'indennità adeguata versata ai Cantoni per i compiti che svolgono in applicazione dell'articolo 20 lettera f LSO sono oggetto di un accordo da concludere con ciascun Cantone interessato. Il DFAE è competente per concludere tali accordi. Fa salva, se del caso, la concessione dei relativi crediti da parte delle Camere federali.

Capitolo 7: Organizzazioni internazionali non governative

Art. 29

L'organizzazione internazionale non governativa (OING) che desidera beneficiare delle misure previste dalla legislazione federale, in particolare delle esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 199019 sull'imposta federale diretta e delle facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera, deve adempiere le condizioni poste dalla legge applicabile e indirizzare la sua domanda all'autorità competente designata dalla legge applicabile.

19 RS

642.11

Ordinanza sullo Stato ospite 15

192.121

Capitolo 8: Competenze del DFAE

Art. 30

1

Oltre alle competenze previste nelle disposizioni speciali della presente ordinanza, il DFAE:

a. negozia gli accordi che devono essere conclusi in applicazione della LSO o della presente ordinanza, in consultazione con gli uffici interessati; b. è l'autorità incaricata dell'esecuzione degli accordi concernenti i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché gli aiuti finanziari e altre misure di sostegno; sono fatte salve le competenze speciali degli altri uffici federali; c. disciplina i dettagli per l'attuazione della presente ordinanza; sono fatte salve le competenze speciali degli altri uffici federali;

d. sorveglia il rispetto dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni; a tal fine prende tutte le misure necessarie conformemente agli usi internazionali; può ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona fisica quando accerta un abuso e tale misura è proporzionata allo scopo perseguito; e. determina caso per caso se una persona è una «persona beneficiaria» ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e c LSO conformemente al diritto internazionale e le attribuisce la carta di legittimazione corrispondente alla sua funzione; f.

determina caso per caso il termine di cortesia che può essere accordato a una persona beneficiaria al termine delle sue funzioni ufficiali; g. incarica il Servizio federale di sicurezza di dare mandato alle competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all'articolo 20 lettera f LSO; h. conclude gli accordi bilaterali necessari per permettere ai membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai membri dei posti consolari svizzeri all'estero di beneficiare degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni accordati ai membri delle rappresentanze estere della stessa categoria in Svizzera.

2

Il DFAE regola la ripartizione interna delle competenze.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 31

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 32

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Organizzazioni internazionali 16

192.121

Allegato

(art. 31)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …20 20 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 6657.