01.04.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2015
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2004
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1

Ordinanza
sulle strade nazionali
(OSN)

del 18 dicembre 1995 (Stato 4 giugno 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 2, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2 e 60
della legge federale dell'8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN);
nonché gli articoli 7-11 e 38 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente i
dazi sui carburanti,

ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e il finanziamento delle strade nazionali nonché gli acquisti pubblici.


Art. 2

Definizioni

1

Per costruzione si intende l'edificazione di un nuovo impianto stradale e la trasformazione di un impianto stradale esistente.

2

Per manutenzione si intendono la manutenzione edile e il rinnovamento, vale a dire tutte le misure che servono a preservare la strada e le sue installazioni tecniche in
quanto opere.

3

Per esercizio si intendono la manutenzione d'esercizio e la protezione contro i danni (protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni), vale a
dire tutte le misure che rendono la strada e le sue installazioni tecniche sicure ed atte
ad esplicare le loro funzioni.


Art. 3

Parti costitutive delle strade nazionali Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i
requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: a.

il corpo stradale;

b.

i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione
delle strade nazionali eccetto tuttavia le condotte e simili impianti; RU 1996 250

1

RS 725.11

2

RS 725.116.2 725.111

Lavori pubblici

2

725.111

c.3

i raccordi e le tratte di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, comprese le intersezioni e le rotatorie, nella misura in cui queste tratte di collegamento servono principalmente al traffico
verso la strada nazionale; d.

gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento; e.

le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni
e impianti;

f.4

le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, posti di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi
del materiale, impianti di telecomunicazione nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese
le necessarie banche dati; g.

le costruzioni e impianti di drenaggio, di illuminazione e di ventilazione
nonché le installazioni di sicurezza e le condotte; h.

le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione,
segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti; i.

le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico, comprese le necessarie banche dati; k.

la vegetazione e le scarpate, la cui cura non può ragionevolmente essere richiesta ai confinanti; l.

i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del
terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni
contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali; m.

le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente; n.5 i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli,
quali pese e laboratori; o.6 corsie e aree di posteggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita.


Art. 4

Impianti accessori

1

Gli impianti accessori sono le stazioni di distribuzione di carburanti, gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio nonché i relativi parcheggi (aree di servizio). Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio
possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente.7 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

5

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2002 (RU 2002 1177).

6

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2002 (RU 2002 1177).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

Strade nazionali - O 3

725.111

2

Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di
lubrificanti più diffusi. Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti e
di telefoni pubblici e accessibili agli handicappati. Le stazioni di distribuzione di
carburanti, i gabinetti ed i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24.

3

L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di
alcolici sono vietate.

4

Sentiti i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)8 stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti
accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.

5

La Confederazione non dà contributi per i costi degli impianti accessori.

a9 Aree di sosta

1 Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una
pausa di breve durata.

2 Previa autorizzazione del Cantone, sulle aree di sosta è ammessa la presenza di
impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti,
bancarelle e simili. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di
cinque anni.

3 Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dall'area di sosta ogni sera; in casi giustificati il Cantone può autorizzare eccezioni.

4 L'attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze
degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

5 I Cantoni, d'intesa con l'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale), stabiliscono quali aree di sosta si prestano per questo tipo di impianti. Lungo la carreggiata
è vietato posare cartelli che segnalano queste possibilità di ristoro.


Art. 5

Segnalazione dei cantieri I cantieri delle strade nazionali devono essere segnalati. Per il resto sono fatte salve
le disposizioni dell'ordinanza del 5 settembre 197910 sulla segnaletica stradale
(OSStr).


Art. 6

Distanze degli allineamenti 1

Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono di regola: a.

per le strade nazionali di prima classe 25 m

8

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

10

RS 741.21

Lavori pubblici

4

725.111

b.

per le strade nazionali di seconda classe
di cui è prevista una futura sistemazione a strada nazionale di
prima classe

25 m

di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione
stradale

20-25 m

c.

per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale 15-25 m

d.

per le strade nazionali nelle regioni urbane 20-25 m

2

Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono di regola essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

3

Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

Titolo 2: Costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali Capitolo 1: Piano di sistemazione e progettazione Sezione 1: Piano di sistemazione

Art. 7

1

Il piano di sistemazione comprende: a.

il piano di situazione, di regola in scala 1 : 25 000; b.

il profilo longitudinale in scala 1 : 25 000/2500; c.

il profilo normale; d.

il rapporto tecnico; e.

la stima delle spese.

2

Durante l'elaborazione del piano di sistemazione occorre verificarne l'opportunità dal punto di vista del traffico, dell'ambiente, dell'assetto territoriale e delle finanze.

Sezione 2: Zone riservate

Art. 8

Estensione

1

Le zone riservate devono essere stabilite secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente all'ulteriore progettazione, in particolare nei punti di
collegamento.

2

Laddove il tracciato generale di una strada non sia ancora determinato oppure siano esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente
estese oppure stabilite per ogni variante.

Strade nazionali - O 5

725.111


Art. 9

Effetti

È vietato eseguire lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche e modificare considerevolmente il terreno nelle zone riservate senza permesso.

Sezione 3: Progettazione

Art. 10


11

Progetto generale

1 Il progetto generale comprende il tracciato, compresi i tronchi sotterranei e a cielo
aperto, i punti di collegamento, le opere d'intersezione e il numero di corsie.

2 Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare
ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.


Art. 11


12

Competenza

1 L'Ufficio federale può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In
questo caso, essi devono operare in stretta collaborazione con l'Ufficio federale e gli
altri servizi federali interessati fino al termine della progettazione.

2 L'Ufficio federale provvede al coordinamento tra i diversi Uffici federali; questi
devono essere coinvolti tempestivamente nella pianificazione. Se del caso, l'Ufficio
federale fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale, trasmettendole
al Cantone quali istruzioni.


Art. 12

Stesura definitiva e approvazione 1 Per la stesura definitiva e l'approvazione dei progetti generali devono essere presentati all'Ufficio: a.

il piano della situazione in scala 1:5000; b.

il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze; c.

il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento; d.

l'analisi costi-benefici; e.

le indicazioni relative ai costi; f.

il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2; g.

le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni; h.

i corapporti dei servizi cantonali incaricati della protezione dell'ambiente e
della pianificazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi
archeologici.13

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

Lavori pubblici

6

725.111

2

Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.

3 Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di più del 10 per cento senza tenere conto
del rincaro, l'aumento dei costi dev'essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di
costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione
del Consiglio federale.14

Art. 13


15

Progetto esecutivo

1

L'Ufficio federale verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo trasmetta al Dipartimento per l'approvazione. Entro tre mesi l'Ufficio federale comunica al
Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

2 Se l'Ufficio federale e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo trasmette al Dipartimento, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'Ufficio federale ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

a16 Domanda di approvazione dei piani 1 Alla domanda di approvazione dei piani trasmessa al Dipartimento devono essere
allegati i seguenti documenti: a.

il piano d'insieme; b.

i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1 : 1000; c.

il profilo longitudinale in scala 1 : 1000 per le lunghezze e 1 : 100 per le
altezze;

d.

il profilo normale in scala 1 : 50; e.

i profili trasversali in scala 1 : 100; f.

le dimensioni principali delle opere di costruzione; g.

il rapporto tecnico comprese le misure complementari; h.

il piano di drenaggio; i.

il rapporto sull'impatto ambientale, 3a tappa;

j.

la stima delle spese; k.

il piano di espropriazione; l.

la tabella dei fondi; m.

i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione.

14

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

15

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

16

Introdotto dal n. II 3 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Strade nazionali - O 7

725.111

2 Il Dipartimento esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per un parere e per il deposito pubblico.

b17 Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a
LSN: a.

il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato
così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive; b.

gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili; c.

nei casi in cui si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.

c18 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di
approvazione dei piani, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente
agli interessati per un parere e, all'occorrenza, depositato pubblicamente.


Art. 14

Progetto dettagliato

1 L'Ufficio federale decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli
un progetto dettagliato per approvazione.

2 Il Cantone può affidare l'esame dei progetti di dettaglio a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce un collaudo dell'opera e non esime l'ingegnere
incaricato del progetto dalle sue responsabilità.19

Art. 15

Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico20 1 Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si procede ad un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità del
numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 198821 concernente l'esame
dell'impatto sull'ambiente.

2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente nella misura in cui questi elementi sono indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.22 17

Introdotto dal n. II 3 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

18

Introdotto dal n. II 3 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

21

RS 814.011

22

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

Lavori pubblici

8

725.111

3 Il Dipartimento può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, al più tardi tre anni dopo la messa in esercizio dell'opera, si verifichi se le
misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato e se è
stato raggiunto l'effetto auspicato.23
a24 Costi

1 L'Ufficio federale stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di
calcolare i costi.

2 Nel caso dei progetti generali ed esecutivi occorre stimare i costi e i benefici e i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere dichiarati separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

3 In ogni fase della progettazione l'autorità competente rende conto delle richieste di
modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico ed
ambientale nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.

4 Il Cantone adatta le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo in seguito a
eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

5 D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, l'Ufficio federale emana
istruzioni.


Art. 16

Termini

1

Il Dipartimento sottopone per decisione il progetto generale al Consiglio federale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti concordata con il
Cantone.

2

Il Dipartimento approva il progetto esecutivo entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della
procedura d'istruzione.25 3

L'Ufficio federale decide circa il progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutti i documenti da parte del Cantone.

Capitolo 2: Acquisto del terreno Sezione 1: Acquisto a trattativa privata

Art. 17

L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato al
massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguata23

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

25

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Strade nazionali - O 9

725.111

mente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità
d'impiego del fondo.

Sezione 2: Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione

Art. 18

Elaborazione dei progetti Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto delle disposizioni
del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali
e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.


Art. 19

Presentazione ed esame dei progetti I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'Ufficio federale.
Esso accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. Il rispetto
delle disposizioni concernenti i contributi, in caso di raggruppamenti agricoli, è verificato dal Servizio federale delle bonifiche fondiarie e dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.


Art. 20

Stima dei valori venali e indennità Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione
stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della legge federale del 20 gennaio
1930 sull'espropriazione (LEspr)26.


Art. 21

Esenzione dal divieto di cambiare la destinazione dei fondi
e dall'obbligo di restituire i contributi Il terreno necessario alla costruzione delle strade nazionali è esente dal divieto di
cambiare la destinazione dei fondi, previsto nella legislazione federale concernente il
promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale. I contributi di miglioria provenienti da risorse federali non devono essere restituiti.


Art. 22

Eccezioni nella procedura di rilottizzazione Laddove la procedura di rilottizzazione non basti manifestamente a soddisfare le
pretese legittime di risarcimento del proprietario d'un fondo, va esperita la procedura d'espropriazione a istanza dello stesso oppure d'ufficio.

26

RS 711

Lavori pubblici

10

725.111

Sezione 3: Espropriazione

Art. 23

1

Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima competente i piani approvati.27 Questi valgono come piano dell'opera secondo l'articolo 27 capoverso 1 LEspr28. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano
d'espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all'articolo 27 capoverso 2
LEspr.

2

La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull'espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d'indennità.

3

Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull'espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a
un deposito suppletivo solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se
non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.

Sezione 4: Tasse

Art. 24

1

Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote
corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa
alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 CCS29), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano
aziende non agricole.

2

Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura
d'espropriazione.

Capitolo 3: Costruzione30
a31 Programma di costruzione annuale Il Dipartimento stabilisce il programma di costruzione annuale.

27

Nuovo testo del per. giusta il n. II 3 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani
(RU 2000 703).

28

RS 711

29

RS 210

30

Originariamente avanti l'art. 25.

31

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

Strade nazionali - O 11

725.111


Art. 25

Inizio e svolgimento dei lavori 1

I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l'Ufficio federale abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e l'appalto.32 2

I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale sullo stato dei lavori. Esso può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.


Art. 26

Sorpasso del preventivo 1

Occorre il consenso dell'Ufficio federale per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a
500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.

2

Il consenso dell'Ufficio federale va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.

3

Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori.


Art. 27


33

Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti I Cantoni devono presentare all'Ufficio federale un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura e all'archiviazione dei piani di tutte le opere e le installazioni tecniche realizzate. Dopo ogni
modifica i piani devono essere aggiornati.

a34 Piani di manutenzione Al momento del collaudo devono essere presentati i piani di manutenzione per tutte
le opere e le installazioni tecniche.

Capitolo 4: Trasformazione

Art. 28

Trasformazioni edilizie e di tecnica del traffico di strade nazionali 1

Per la trasformazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle
strade nazionali.

2

Alle misure di tecnica del traffico, come la posa, la rimozione o la modificazione di segnali e segnaletica orizzontale, si applicano le disposizioni della OSStr35. Le misure di una certa importanza devono essere autorizzate dall'Ufficio federale, ad eccezione delle misure temporanee concernenti la manutenzione e il servizio di polizia.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

34

Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

35

RS 741.21

Lavori pubblici

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Art. 29

Progetti di costruzione di terzi all'interno degli allineamenti 1

I progetti di costruzione devono essere autorizzati se non pregiudicano la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della
strada. Questo vale segnatamente per: a.

la costruzione, la modificazione o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di comunicazione, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; b.

la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o c.

le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

2

Fatti salvi gli articoli 34 e 35, le autorità designate dai Cantoni decidono in merito alle domande di permesso. Il permesso deve essere approvato dall'Ufficio federale.36 3

L'autorità competente per concedere il permesso ordina le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.


Art. 30

Molteplice utilizzazione 1

I terzi che si servono delle aree delle strade nazionali devono versare un'indennità per l'uso che ne fanno.

2

L'indennità d'utilizzazione corrisponde normalmente al valore di mercato del terreno. Può essere pagata in una sola volta o in forma di canone del diritto di superficie.

3

Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio, provocate dall'utilizzazione molteplice sono sostenute dai terzi.

4

La molteplice utilizzazione, in particolare l'indennità e il pagamento delle spese supplementari di manutenzione e di esercizio, sono disciplinati, nel singolo caso, da
una convenzione tra il Cantone ed il terzo. Tale convenzione è sottoposta all'approvazione dell'Ufficio federale.

5

I proventi dell'utilizzazione molteplice sono accreditati alle strade nazionali.

Capitolo 5:

Disposizioni speciali per la tutela degli interessi dei servizi federali e delle imprese pubbliche di trasporto

Art. 31

Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai servizi federali e alle imprese pubbliche di
trasporto sottoposte alla vigilanza di un'autorità federale.

36

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

Strade nazionali - O 13

725.111


Art. 32

Costruzioni stradali che toccano gli interessi di servizi federali Se la costruzione delle strade nazionali tocca impianti o compiti di altri servizi federali, le eventuali controversie relative all'approvazione dei progetti esecutivi sorte
fra i Dipartimenti interessati sono risolte dal Consiglio federale.


Art. 33

Costruzioni stradali che toccano gli interessi d'imprese
di trasporto

1

Nell'elaborazione dei piani di sistemazione e dei progetti generali di strade nazionali che toccano gli interessi delle Ferrovie federali svizzere, le autorità addette alla
costruzione stradale devono collaborare con queste ultime. I piani di sistemazione e i
progetti generali di strade nazionali che toccano gli interessi di altre imprese pubbliche di trasporto devono essere elaborati in collaborazione con l'Ufficio federale
dei trasporti.

2

Le autorità addette alla costruzione stradale ordinano quanto prima alle imprese di trasporto interessate di sottoporsi alla pertinente procedura d'approvazione dei piani.


Art. 34

Progetti di costruzione di servizi federali nelle vicinanze
di strade nazionali

I servizi federali che intendono effettuare lavori di costruzione o modificare il terreno nelle zone riservate, tra gli allineamenti o altrove nelle vicinanze di strade nazionali devono domandarne il permesso al Dipartimento. Quest'ultimo sente il Cantone del luogo e quindi decide d'intesa con gli altri Dipartimenti interessati. Qualora
non si giunga ad un accordo, la decisione spetta al Consiglio federale.


Art. 35

Progetti di costruzione di imprese di trasporto nelle vicinanze
di strade nazionali

In merito alle domande presentate dalle imprese pubbliche di trasporto, intese a ottenere il permesso di effettuare lavori di costruzione o di modificare il terreno nelle
zone riservate, tra gli allineamenti o altrove nelle vicinanze delle strade nazionali, si
decide, d'intesa con l'Ufficio federale, nella procedura d'approvazione dei piani applicabile alle medesime. Occorre dapprima sentire il Cantone interessato. Qualora
non si giunga ad un accordo, la decisione spetta al Dipartimento.


Art. 36

Costruzione e manutenzione delle opere di intersezione L'esecuzione tecnica dei lavori di costruzione e manutenzione di opere edilizie, di
impianti e di installazioni che servono all'intersezione di strade nazionali con vie
d'imprese pubbliche di trasporto deve essere regolata mediante convenzione prima
dell'inizio dei lavori. Le controversie circa la necessità di eseguire un lavoro o di ordinare una misura di sicurezza sono risolte dalle autorità di vigilanza sulle imprese
pubbliche di trasporto, d'intesa con l'Ufficio federale.

Lavori pubblici

14

725.111

Capitolo 6: Manutenzione

Art. 37

Competenze

1

La manutenzione delle strade nazionali e delle loro installazioni tecniche spetta, in linea di massima, al Cantone del luogo. Quest'ultimo provvede a una manutenzione
economica e adeguata dal punto di vista tecnico, verifica periodicamente lo stato
delle strade e pianifica le misure di manutenzione in collaborazione con l'Ufficio federale.37 2

D'intesa con i Cantoni interessati, il Dipartimento può affidare ad un Cantone vicino la manutenzione di determinati tratti delle strade nazionali o di singoli manufatti, se e per quanto ciò sembra indicato per rendere più celere ed economica l'esecuzione del compito. In questo caso il Cantone del luogo deve rifondere al Cantone
vicino le spese corrispondenti. I Cantoni interessati stipulano le convenzioni necessarie a tal fine.


Art. 38

Procedura

1

Le misure di manutenzione devono essere coordinate e approvate dall'Ufficio federale.

2

Occorre l'accordo dell'Ufficio federale prima dell'esecuzione di importanti modifiche della tecnica di costruzione o di modifiche che provocheranno prevedibilmente
spese supplementari superiori a 250'000 franchi.

3

Qualora fossero necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza della circolazione o per evitare danni rilevanti all'opera, il Cantone le ordina immediatamente e
ne avverte l'Ufficio federale.


Art. 39

Limitazioni del traffico 1

Durante i lavori di manutenzione devono essere adottate misure tecniche e organizzative che salvaguardino la sicurezza della circolazione, che intralcino il meno
possibile il traffico e riducano i tempi di costruzione.

2

Nei singoli cantieri occorre assicurare un buon coordinamento tra lo svolgimento dei lavori e la regolazione del traffico. Si devono evitare più ostacoli consecutivi alla
circolazione.

3

I provvedimenti per la manutenzione sono prescritti in conformità dell'OSStr38.


Art. 40

Delimitazione

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale fissa i limiti spaziali determinanti per
la manutenzione.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

38

RS 741.21

Strade nazionali - O 15

725.111

Capitolo 7: Esercizio

Art. 41

Competenza

1

In linea di massima, l'esercizio delle strade nazionali è compito del Cantone del luogo.

2

D'intesa con i Cantoni interessati, il Dipartimento può affidare ad un Cantone vicino l'esercizio di determinati tratti delle strade nazionali, per quanto ciò sembra indicato per rendere più celere ed economica l'esecuzione del compito. In questo caso,
il Cantone del luogo deve rifondere al Cantone vicino le spese corrispondenti. I
Cantoni interessati stipulano le convenzioni necessarie a tal fine.


Art. 42

Oggetto

1

La manutenzione d'esercizio comprende le misure volte a garantire il funzionamento sicuro di tutti gli elementi di un impianto stradale, come ad esempio i controlli delle installazioni tecniche, la pulizia delle strade, il servizio d'assistenza invernale, la cura degli spazi verdi e le piccole riparazioni.

2

I servizi di protezione contro i danni comprendono la difesa contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni, nella misura in cui questi provvedimenti sono
indispensabili alla sicurezza della circolazione sulle strade nazionali nonché alla
protezione degli esseri umani e dell'ambiente; sono pure compresi i picchetti permanenti organizzati in collaborazione con la polizia stradale per i casi d'emergenza,
come le esplosioni, gli incendi e gli incidenti. Essi devono procedere ai necessari
soccorsi, adottare disposizioni e misure per salvare vite umane, prevenire i pericoli e
combattere le cause di incidenti.


Art. 43

Delimitazione

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale fissa i limiti spaziali determinanti per
l'esercizio. Tale area corrisponde a quella determinante per la manutenzione, nella
misura in cui non è necessario derogarvi per ragioni tecniche.

Titolo 3: Acquisti pubblici e finanziamento delle strade nazionali Capitolo 1: Acquisti pubblici

Art. 44

Concorrenza generale

Le commesse pubbliche di costruzione e manutenzione per i lavori, le forniture ed i
servizi devono, di regola, essere aggiudicate in base a procedura aperta ad offerenti
nazionali ed esteri.

Lavori pubblici

16

725.111


Art. 45

Procedura

1

Sono oggetto di pubblica gara: a.

le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b.39 le commesse per le forniture e i servizi a partire da 383 000 franchi.

2

Possono essere aggiudicate su invito, e se possibile sulla base di tre offerte almeno: a.

le commesse edili a partire da 500 000 franchi; b.40 le commesse per le forniture e i servizi a partire da 248 950 franchi.

3

Le altre commesse possono essere aggiudicate mediante trattative private.

4

L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.


Art. 46

Diritto applicabile

Per il resto è applicabile il diritto cantonale.


Art. 47

Approvazione dell'Ufficio federale 1

Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'Ufficio federale le seguenti commesse:

a.

le prestazioni edili, se si tratta di costruzioni a partire da 2 milioni di franchi
e di lavori di manutenzione a partire da 1 milione di franchi; b.41 le forniture e i servizi, se si tratta di costruzioni e di lavori di manutenzione a partire da 248 950 franchi.

2

L'Ufficio federale decide dell'approvazione entro un mese.

3

Le altre commesse devono essere rese note all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o dell'esecuzione della prestazione di servizi.

Capitolo 2: Finanziamento Sezione 1: Quota della Confederazione

Art. 48

Aliquote di partecipazione 1

La partecipazione della Confederazione alle spese computabili di costruzione, manutenzione e esercizio è regolata secondo le aliquote di partecipazione fissate nell'allegato. Queste sono determinate in base agli oneri sostenuti dai Cantoni per le
strade nazionali, l'interesse dei Cantoni alle medesime e la relativa capacità finanziaria.

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 557).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 557).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 557).

Strade nazionali - O 17

725.111

2

Alla costruzione si applicano le aliquote di partecipazione vigenti. Le aliquote di partecipazione per la manutenzione e l'esercizio si calcolano secondo i seguenti indicatori: a.

Onere:
1.

per la manutenzione: lunghezza della strada dopo il completamento
della rete delle strade nazionali, ponderata secondo le classi, i ponti e le
gallerie e per abitante; 2.

per l'esercizio: spese d'esercizio per abitante stimate nell'anno che precede il riesame periodico delle aliquote di partecipazione; b.

Interesse: parco veicoli cantonale per chilometro di strada dopo il completamento della rete delle strade nazionali; c.

Capacità finanziaria: indice secondo l'ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni42.

3

Per la determinazione delle aliquote di partecipazione l'interesse è ponderato con il fattore 1, l'onere e la capacità finanziaria con il fattore 2.

4

L'aliquota di partecipazione alle spese d'esercizio non deve superare quella prevista per le spese di manutenzione.

5

Il Consiglio federale riesamina ogni sei anni le aliquote di partecipazione.


Art. 49

Importi forfettari e massimi delle spese Per ragioni di economia, il Dipartimento, dopo aver sentito i Cantoni, può stabilire
importi forfettari o massimi delle spese per quanto concerne l'esercizio.

Sezione 2: Spese computabili

Art. 50

Costruzione

I progetti esecutivi stabiliscono quali spese possono essere parzialmente o interamente computate.


Art. 51

Manutenzione

1

Sono computabili le spese per: a.

le parti costitutive delle strade nazionali di cui all'articolo 3, ad eccezione
degli impianti accessori; b.

gli impianti situati al di fuori del corpo stradale, come le opere di consolidamento del terreno, le scarpate, gli incroci con altre vie di traffico e condotte, le strade e gli accessi per lavori di manutenzione, i canali di raccolta, i
sistemi di drenaggio nonché le correzioni di torrenti e fiumi, indipendentemente dalla proprietà di questi impianti.

42

RS 613.11

Lavori pubblici

18

725.111

2

Nel caso di impianti utilizzati congiuntamente a terzi, come condotte, canali, canali di raccolta, separatori di oli e dighe, le spese devono essere ripartite secondo l'interesse delle parti in causa. Le necessarie convenzioni devono essere approvate dall'Ufficio federale.

3

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale decide quali spese possono essere computate nel singolo caso.


Art. 52


43

Esercizio

Sono computabili:

a.

le spese per le parti costitutive delle strade nazionali di cui all'articolo 3, ad
eccezione dei sopra e sottopassaggi, degli impianti accessori e dei mezzi impiegati dalla polizia per l'esercizio dei centri per il controllo del traffico pesante; b.

per i servizi di protezione contro i danni, le spese indotte delle strade nazionali.

Sezione 3: Conteggio e versamento dei contributi

Art. 53

Conteggio

1

Per la registrazione ed il controllo delle spese d'esercizio computabili i Cantoni tengono un conteggio in base a principi uniformi di economia aziendale, che deve
essere chiuso almeno una volta all'anno.

2

I Cantoni effettuano investimenti per l'acquisto e la sostituzione di veicoli, macchine e apparecchiature necessari all'esercizio. Si tratta in particolare degli autocarri,
delle autobotti con il relativo equipaggiamento, dei veicoli speciali, delle autovetture, delle apparecchiature del servizio di soccorso invernale nonché delle macchine
per la pulizia compreso l'eventuale equipaggiamento speciale necessario al loro impiego. Gli investimenti sono rimborsati mediante gli ammortamenti annui iscritti
nella contabilità d'esercizio. In casi motivati, l'Ufficio federale, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può prefinanziare l'acquisto di veicoli, macchine e apparecchiature, in particolare se ciò è necessario per garantire l'esercizio; in
questi casi gli ammortamenti annui sono dedotti dalle spese che danno diritto ai
contributi.


Art. 54

Versamento

1

La Confederazione versa i contributi proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione al momento del trapasso di proprietà, nel caso dell'acquisto di terreni e
all'insorgere delle spese per quanto riguarda l'esercizio.

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2002 (RU 2002 1177).

Strade nazionali - O 19

725.111

2

Per i lavori di costruzione e manutenzione l'autorità cantonale competente compila i mandati di pagamento e li trasmette direttamente al servizio dei pagamenti. A tal
fine la Confederazione la accredita presso un istituto bancario da designarsi. La
Banca nazionale svizzera copre immediatamente i versamenti bancari e li addebita
per bancogiro all'Amministrazione federale delle finanze (Servizi di cassa e di contabilità). La Confederazione non assume i costi bancari né gli interessi occasionati
dalle procedure di pagamento.

3

Per l'esercizio si versano acconti trimestrali in base ai crediti attribuiti. Il pagamento finale si effettua l'anno seguente in base alla contabilità d'esercizio. Le competenti autorità cantonali compilano i mandati per il pagamento finale. I contributi
per la protezione contro i danni sono pagati ogni volta a metà anno, sulla base della
distinta cantonale delle spese.

4

L'Ufficio federale, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può ammettere nel singolo caso altre procedure di pagamento.


Art. 55

Esigenze

L'Ufficio federale disciplina, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze,
i dettagli dei pagamenti, della contabilità e della sorveglianza finanziaria nell'ambito
delle disposizioni sui servizi di cassa, dei pagamenti e di contabilità nell'Amministrazione federale.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 56

Strade nazionali nelle zone urbane I Cantoni sono autorizzati ad affidare ai comuni urbani, interamente o in parte, la
progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i comuni devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con
l'Ufficio federale e con gli altri servizi federali interessati.


Art. 57

Provvedimenti preparatori Gli organi competenti per l'elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione,
la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, nell'ambito dell'articolo 15 LEspr44, ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali
sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni.


Art. 58

Disposizioni esecutive 1

Il Dipartimento emana le disposizioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza.

44

RS 711

Lavori pubblici

20

725.111

2

Può emanare istruzioni e, dopo aver sentito i Cantoni, direttive e normative in particolare per l'elaborazione, il deposito pubblico e la presentazione dei progetti generali ed esecutivi nonché per gli impianti accessori e le aree di sosta.45

3

L'Ufficio federale può emanare istruzioni e, dopo aver sentito i Cantoni, direttive in particolare per l'elaborazione e l'approvazione dei progetti dettagliati e delle misure di manutenzione, per il bando, l'aggiudicazione e l'elaborazione dei contratti,
per la realizzazione tecnica dei progetti, per l'esecuzione dei rilevamenti e la valutazione dei risultati nonché per l'esercizio delle strade nazionali.


Art. 59

Disposizioni transitorie 1

Per i crediti di manutenzione approvati prima del 1° gennaio 1996, si applicano le aliquote di partecipazione valide per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1996.

2

Le aliquote di partecipazione alle spese d'esercizio previste nell'allegato si applicano a tutte le spese sorte dopo il 1° gennaio 1996.


Art. 60

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 24 marzo 196446 sulle strade nazionali è abrogata.


Art. 61

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

46

[RU 1964 299,1972 2443, 1978 180, 1983 1055 art. 2 lett. a art. 7, 1993 43]

Strade nazionali - O 21

725.111

Allegato47

(art. 48)

Aliquote di partecipazione Cantone

Aliquote della partecipazione federale Costruzione

Manutenzione

Esercizio

fuori dalle
regioni urbane

nelle
regioni urbane

ZH

80

58

80

42

BE

84

74

87

63

LU

84

78

85

57

UR

97

97

95

SZ

92

88

69

OW

97

97

95

NW

96

95

91

GL

92

92

90

ZG

84

80

44

FR

90

91

76

SO

84

85

54

BS

65

81

40

BL

84

82

47

SH

84

78

83

52

SG

84

74

87

64

GR

92

92

85

AG

84

83

54

TG

86

84

52

TI

92

90

77

VD

86

87

62

VS

96

94

88

NE

88

91

71

GE

75

65

80

40

JU

95

96

95

47

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 345).

Lavori pubblici

22

725.111