01.04.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2015
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
01.03.2000 - 31.05.2002
01.01.2000 - 29.02.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

725.111

Ordinanza
sulle strade nazionali

(OSN)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 7a capoverso 3, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2,
49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell'8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN);
visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582
sulla circolazione stradale (LCStr),3

ordina:

1 RS 725.11

2 RS 741.01

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali

Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:

a.
il corpo stradale;
b.
i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
c.
i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
d.
gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento;
e.
le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni e impianti;
f.
le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;
g.4
le costruzioni e gli impianti di drenaggio, di sfruttamento di energie rinnovabili, di illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
h.
le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;
i.5
le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, aree di attesa e di stazionamento, sistemi di regolazione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
j.
la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
k.
i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
l.
le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente;
m.
i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;
n.
corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita;
o.6
gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdoganamento.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

6 Introdotto dal il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Art. 3a7 Rapporto sul programma di sviluppo strategico

Il rapporto di cui all'articolo 11a capoverso 2 LSN comprende in particolare:

a.
il piano generale per lo sviluppo della rete delle strade nazionali, pianificato a lungo termine, inclusa una rappresentazione grafica;
b.
dati sulle condizioni generali del traffico, in particolare scenari demografici, previsioni del traffico e criteri di valutazione;
c.
dati sull'evoluzione del traffico e dei problemi di capacità della rete delle strade nazionali nonché sullo stato di attuazione delle misure di potenziamento già decise e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali;
d.
un elenco delle misure di potenziamento e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali con l'indicazione di costi e benefici.

7 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

Art. 58

8 Abrogato dal n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 6 Impianti accessori

1 Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell'impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori.

2 L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada.9

3 Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti e i gabinetti devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.10

4 Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.

5 I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137).

Art. 711 Aree di sosta

1 Chi intende gestire sulle aree di sosta impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi, quali stazioni di ricarica veloce, oppure strutture per il rifornimento e il vitto, quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle, necessita di un'autorizzazione da parte dell'USTRA. Le autorizzazioni vengono rilasciate:

a.
per una durata massima di 30 anni per gli impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi;
b.
per una durata massima di cinque anni per le strutture per il rifornimento e il vitto.

2 L'utilizzo dell'infrastruttura delle strade nazionali per l'esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi e di strutture per il rifornimento e il vitto è soggetto al versamento di un'indennità. Nel determinarne l'importo si deve tenere conto in particolare di eventuali prefinanziamenti sostenuti dalla Confederazione per la realizzazione delle condutture sino ai punti di erogazione nelle aree di sosta.

3 Prima del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione per una struttura per il rifornimento e il vitto devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante, se un'area di servizio si trova sul territorio di quest'ultimo a una distanza di dieci chilometri prima o dopo l'area di sosta interessata.

4 L'attrezzatura delle strutture per il rifornimento e il vitto e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

5 Le strutture per il rifornimento e il vitto non devono essere installate in modo fisso.

6 Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le strutture per il rifornimento e il vitto.

7 L'USTRA crea i presupposti tecnici necessari alla costruzione e all'esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

Art. 7a12 Interessi della protezione della natura e del paesaggio

1 La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell'ambito di competenza dei Cantoni.

2 I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell'ambito del progetto esecutivo.

3 L'esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l'USTRA.

4 Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l'USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

5 Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

6 Dopo aver consultato i servizi cantonali, l'USTRA coordina i lavori nell'area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).

13 RS 451

Art. 7b14 Trasferimento della proprietà

1 Una volta conclusi i lavori di cui all'articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

2 Se al momento dell'integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali

Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 8 Portata del piano di sistemazione

1 I piani di sistemazione devono comprendere:

a.
il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000;
b.
il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500;
c.
il profilo normale;
d.
il rapporto tecnico;
e.
la stima dei costi.

2 Durante l'elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l'impatto sull'economia, l'ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.

Art. 9 Zone riservate

1 Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento.

2 Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.

3 Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno.

Art. 10 Progetto generale

1 Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d'accesso e d'uscita, le opere d'intersezione e il numero di corsie.

2 Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.

Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale

1 I documenti del progetto generale devono comprendere:

a.
il piano della situazione in scala 1:5000;
b.
il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;
c.
il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;
d.
le analisi costi-benefici;
e.
le indicazioni relative ai costi;
f.
il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2;
g.
le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni;
h.15
i corapporti dei seguenti servizi:
1.
servizio cantonale della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio,
2.
servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesaggio,
3.
servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici, e
4.
servizio cantonale competente in materia di traffico lento.

2 Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato.

3 Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.

4 Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l'aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Art. 12 Progetto esecutivo

1 Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti:

a.
il piano d'insieme;
b.
i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000;
c.
il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze;
d.
il profilo normale in scala 1:50;
e.
i profili trasversali in scala 1:100;
f.
le dimensioni principali delle opere di costruzione;
g.
il rapporto tecnico comprese le misure complementari;
gbis.16 breve rapporto sul traffico lento, se del caso;
h.
il piano di drenaggio;
i.
il rapporto sull'impatto ambientale, 3a tappa;
j.
la stima dei costi;
k.
il piano di espropriazione;
l.
la tabella dei fondi;
m.
i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione;
n.17
eventuale piano di protezione e scavo per il luogo di ritrovamento di reperti archeologici e paleontologici.

2 Il DATEC esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.

3 Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d'istruzione.

16 Introdotta dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).

Art. 13 Distanze degli allineamenti

1 Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono:

a.
per le strade nazionali di prima classe

25 m

b.
per le strade nazionali di seconda classe di cui è prevista una futura sistemazione:
-
a strada nazionale di prima classe

25 m

-
di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale

20-25 m

c.18
per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale

10-25 m

d.
per le strade nazionali nelle regioni urbane

20-25 m

2 Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

3 Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

4 Per i nuovi tratti integrati nella rete delle strade nazionali secondo l'articolo 8a capoverso 1 LSN gli allineamenti e le linee di arretramento stabiliti secondo il diritto cantonale si applicano fino alla determinazione legale degli allineamenti delle strade nazionali.19

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

Art. 14 Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a LSN:

a.
il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive;
b.
gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili;
c.
qualora si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.
Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico

1 Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 198822 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

3 Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato.

Art. 17 Costi

1 L'USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.

2 Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere esposti separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

3 In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.

4 Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

Art. 18 Esame dei progetti dettagliati

L'esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce una consegna dell'opera e non esime l'ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.23

23 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 20 Acquisto a trattativa privata

L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato a un prezzo che corrisponde al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d'impiego del fondo.

Art. 21 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione

Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.

Art. 22 Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione

I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'USTRA. Quest'ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l'USTRA affida all'Ufficio federale dell'agricoltura e all'Ufficio federale dell'ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti i contributi.

Art. 23 Stima del valore venale e indennità

Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr24.

Art. 2425 Eccezioni al divieto di cambiare destinazione e di frazionamento nonché all'obbligo di restituzione

Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all'obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 66 lettera e, 67 capoverso 4, 68 lettera k e 69 capoverso 5 dell'ordinanza del 2 novembre 202226 sui miglioramenti strutturali.

25 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 2 dell'O del 2 nov. 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 754).

26 RS 913.1

Art. 25 Eccezioni nella procedura di rilottizzazione

Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita, su domanda del proprietario o d'ufficio, la procedura d'espropriazione.

Art. 26 Deposito suppletivo dei piani27

1 e 2 ... 28

3 Se, dopo il deposito dei piani, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.29

27 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

28 Abrogati dal n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 27 Tasse

1 Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 Codice civile30), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.

2 Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d'espropriazione.

Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione

Art. 28 Sistemazione di strade nazionali

Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.

Art. 29 Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali

1 L'utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all'autorizzazione dell'USTRA.

2 L'utilizzazione è soggetta al versamento di un'indennità e deve essere limitata nel tempo secondo le specificità di ciascun caso. L'indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato.31

2bis Sono esenti da indennità:

a.
l'utilizzazione da parte di Cantoni e Comuni per esigenze proprie, a condizione che venga concessa la reciprocità;
b.
l'utilizzazione da parte di terzi per la realizzazione e l'esercizio di costruzioni e impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.32

3 Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un'utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi.

4 L'USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale.33

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali

1 L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN.

2 I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:

a.
la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti;
b.
la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o
c.
le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

3 L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata

Sezione 1: In generale

Art. 31 Principio

Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non stabiliscano altrimenti, si applica il capitolo 2.

Art. 32 Completamento

L'allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 34 Progettazione e costruzione nelle zone urbane

I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; essi devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con l'USTRA e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35 Progetto generale

1 L'USTRA può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazione con l'USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l'USTRA fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni.

2 Per la stesura definitiva e l'approvazione il Cantone inoltra all'USTRA i documenti secondo l'articolo 11.

Art. 36 Progetto esecutivo

1 L'USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l'approvazione. Entro tre mesi l'USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

2 Se l'USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo inoltra al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

Art. 37 Progetto dettagliato

1 L'USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un progetto dettagliato per approvazione.

2 L'USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutti i documenti da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici

Art. 38 Procedura

1 Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara:

a.
le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
b.34
le commesse per forniture e servizi a partire da 350 000 franchi.

2 Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:

a.
le commesse edili a partire da 500 000 franchi;
b.35
le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

3 Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.

4 L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.

5 D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca36 e il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC adegua i valori soglia alle disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 199437 sugli appalti pubblici (Accordo GATT).38

34 Nuovo testo giusta il n. I dellO del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

36 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

37 RS 0.632.231.422

38 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Art. 40 Approvazione dell'USTRA

1 Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'USTRA le seguenti commesse:

a.
le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
b.39
le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

2 L'USTRA decide dell'approvazione entro un mese.

3 Le altre commesse devono essere rese note all'USTRA prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

4 Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell'Accordo GATT40.41

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

40 RS 0.632.231.422

41 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Sezione 4: Esecuzione

Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione

1 I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l'USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.

2 I Cantoni informano periodicamente l'USTRA sullo stato dei lavori. Quest'ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

3 I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l'apertura alla circolazione del tratto interessato.

Art. 42 Sorpasso del preventivo

1 Occorre il consenso dell'USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.

2 Il consenso dell'USTRA va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.

3 Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'USTRA prima dell'inizio dei lavori.

Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti

I Cantoni devono presentare all'USTRA un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 44 Documentazione

Al momento della consegna devono essere disponibili i documenti necessari all'esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche.42 Essi vanno consegnati all'USTRA.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Sezione 5: Trasmissione della proprietà

Art. 45

1 Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L'USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'apertura alla circolazione del tratto in questione.

2 Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di regolare le operazioni d'acquisto fondiario non ancora concluse.

3 Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasmessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminata la consegna dell'opera senza che siano state riscontrate importanti manchevolezze.43 La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d'opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti.

43 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali

Art. 46

1 L'USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

2 Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l'efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.

Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali

Sezione 1:
Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 48 Convenzioni sulle prestazioni

1 L'USTRA, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione e vigila affinché siano rispettate.

2 Nelle convenzioni sulle prestazioni l'USTRA può, per ragioni economiche o legate al traffico, scostarsi leggermente dai limiti delle unità territoriali fissati nell'allegato 2.

Art. 49 Attribuzione delle unità territoriali

1 Se un solo Cantone o ente si candida per un'unità territoriale, l'USTRA può designarlo quale gestore.

2 Se nessun Cantone o ente è disposto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un'unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'USTRA esegue la procedura e procede all'aggiudicazione.

3 Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono di competenza dell'USTRA.

Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie

Art. 50

1 Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie. A tal fine si attiene alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200444, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.

44 GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.

Sezione 3: Gestione del traffico

Art. 51 Competenza dell'USTRA

1 L'USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all'informazione stradale per le strade nazionali.

2 Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali.

3 Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi.

4 Emana istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.

5 Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi). anche negli impianti accessori.

Art. 52 Piani cantonali di gestione del traffico

1 Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significative sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell'allegato 3.45

2 Se mutano le condizioni, l'USTRA può modificare l'allegato.46

3 I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell'USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.

4 I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall'USTRA.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54 Esecuzione

1 Se l'esecuzione non è demandata al DATEC, l'USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.

2 Per quanto attiene ai fondi delle strade nazionali, sono in particolare di sua competenza le misure seguenti:

a.
acquisto e vendita nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera;
b.
costituzione, modifica e soppressione di diritti di superficie e altri diritti reali limitati;
c.
locazione e affitto.47

47 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Art. 54a48 Rilevamento di immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali

1 Nel quadro dell'adempimento dei propri compiti, l'USTRA può rilevare immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata.

2 Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografico anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l'adempimento dei loro compiti.

48 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Art. 56 Disposizioni transitorie

1 La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

2 Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l'USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori.

3 Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.

4 Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d'intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

5 Se sono ancora in corso operazioni d'acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.

6 In caso di domande d'approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure.

Allegato 149

49 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

(art. 32)

Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 31 dicembre 2017)

Legenda:

N
= strada nazionale
SN
= strada nazionale urbana (superstrada)
G
= traffico misto
Cl.
= classe
Sez.
= sezione

1. Elenco dei tratti in cantiere

N

Cl.

Sez.

Denominazione

Numero di corsie

Lunghezza (km) in cantiere

Valais

N09

2

55

Sierre-Gampel

2 + 2

8,0

N09

2

56

Gampel-Brig-Glis

2 + 2

17,0

2. Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori o pagamenti residui

N

Cl.

Sez.

Denominazione

Numero di corsie

Lunghezza (km)

Zürich

N04

1

06

Fildern-Knonau

2 + 2

13,4

N1c

1

04

Bergermoos-Fildern

2 + 2

5,2

Bern

N16

2

02

Moutier Est-Court

2 / 2 + 2

7,8

N05

2

09

Biel Ost (Längfeld)-Biel Süd (Brüggmoos)

2 + 2

7,1

N16

2

03

Court-Loveresse

2 / 2 + 2

8,8

Nidwalden

N02

2

02

Obkirchen-Acheregg

2 / 2 + 2

1,8

N08

2

01

Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel

Verbindungstunnel N8 an N2

2 + 2

2

2,0

Fribourg

N01

2

01

Cheyres-Cugy, y compris Domdidier,

(mesure de compensation)

2 + 2

11,8

Basel-Stadt

N02

2

08

Wiese-Landesgrenze F

SN

2 + 2

2,8

Aargau

N1c

-

00

Flankierende Massnahmen

2

Graubünden

N28

2/3

01

Landquart-Klosters Selfranga

(Trasse Mezzaselva)

2

1,1

N28

2/3

01

Landquart-Klosters Selfranga

(Umfahrung Küblis und Anschluss Küblis)

2

3,3

Valais

N09

2

54

Sion-Sierre (mesure de compensation)

2 + 2

12,1

N09

2

55

Sierre-Gampel

2 + 2

7,5

Vaud

N01

2

07

Yverdon-Arrissoules (Frontière FR)

2 + 2

12,2

N05

2

02

Frontière NE-Arnon

2 + 2

8,6

Neuchâtel

N05

2

04

Serrières-Areuse (Contournement de Serrières)

2 + 2

1,7

Jura

N16

2

02

Frontière F-Porrentruy Ouest

2/2 + 2

13,7

N16

2

08

Delémont Est-Frontière BE

2/2 + 2

4,9

3. Elenco dei tratti non ancora iniziati

N

Cl.

Sez.

Denominazione

Numero di corsie

Lunghezza (km)

Zürich

N01

2

01

Hardturm-Verkehrsdreieck Letten

SN

3 + 3

2,8

N01

2

02

Stadttunnel Letten-Irchel

SN

3 + 3

0,7

N03

2

01

Letten-Sihlhölzli

SN

3 + 3

2,6

Bern

N05

2

08

Biel Süd (Brüggmoos)-Biel West (See-Vorstadt)

2 + 2

5,2

N05

2

01

Zubringer rechtes Bielerseeufer (Porttunnel)

SN

2

2,2

N05

2

08

Biel West-Rusel

(Umfahrung Vingelz)

2

2,7

N05

3

09

Anschluss Biel Nord

2 + 2

0,3

N08

2/3

09

Brienzwiler Ost-Kantonsgrenze OW

(Brünigtunnel/Passstrasse)

G

2

5,9

Uri

N04

2

09

Neue Axenstrasse

Kantonsgrenze SZ-Flüelen

(Sisikoner-Tunnel)

2

3,5

Schwyz

N04

2

09

Neue Axenstrasse

Anschluss Brunnen-Kantonsgrenze UR

(Morschacher- und Sisikoner-Tunnel)

2

7,3

Obwalden

N08

3

51

Brünig

Kantonsgrenze BE-Lungern Süd

(Brünigtunnel/Passstrasse)

G

2

4,8

N08

2

53

Lungern Nord-Giswil Süd

2

4,0

Basel-Stadt

N02

2

07

Zubringer Bahnhof SBB-Gellertdreieck

SN

2 + 2

2,0

Graubünden

N28

2/3

01

Landquart-Klosters Selfranga

(Trasse Jenaz-Dalvazza)

2

2,9

Allegato 250

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).

(art. 47)

Unità territoriali

UT

Cantone

Limiti (raccordi)

I

BE

N8: Kantonsgrenze BE/OW

N1: Kantonsgrenze BE/SO

N1: Kantonsgrenze BE/FR

N12: Kantonsgrenze BE/FR

N5: Anschluss Lengnau

N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Kandersteg

N16: Anschluss Court

II

VD, FR, GE

N5: Jonction Yverdon-Ouest

N1: Kantonsgrenze BE/FR

N12: Kantonsgrenze BE/FR

N9: Jonction Bex

N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins)

III

VS

N9: Jonction Bex

N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Goppenstein

IV

TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo

N2: Portale sud della galleria San Gottardo

N13: Raccordo Roveredo

V

GR

N13: Raccordo Roveredo

N13: Kantonsgrenze GR/SG

VI

SG, TG, AI, AR, GL

N1: Viadukt Lützelmurg

N7: Anschluss Attikon

N3: Verzweigung Reichenburg

N13: Kantonsgrenze GR/SG

N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil)

VII

ZH, SH

N1: Viadukt Lützelmurg

N7: Anschluss Attikon

N1: Anschluss Dietikon

N3: Verzweigung Reichenburg

N4: Kantonsgrenze ZH/ZG

N14: Kantonsgrenze ZH/ZG

N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil)

VIII

AG, BS, BL, SO

N1: Anschluss Dietikon

N1: Kantonsgrenze BE/SO

N2: Kantonsgrenze LU/AG

N5: Anschluss Lengnau

N18: Kantonsgrenze JU/BL

IX

JU, NE, BE

N5: Jonction Yverdon-Ouest

N16: Anschluss Court

N18: Kantonsgrenze JU/BL

N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins)

X

LU, ZG, OW, NW

N4: Kantonsgrenze ZH/ZG

N4: Anschluss Küssnacht

N8: Kantonsgrenze BE/OW

N2: Kantonsgrenze LU/AG

N2: Anschluss Beckenried

N14: Kantonsgrenze ZH/ZG

XI

UR, SZ, TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo

N2: Portale sud della galleria San Gottardo

N2: Anschluss Beckenried

N4: Anschluss Küssnacht

Allegato 351

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).

(art. 52 cpv. 1)

Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico

N.

Cantone

Strada

da

via

a

Region Aargau / Solothurn

1

AG, SO

2

A1

46 Rothrist

Aarburg

Olten

2

AG/ZH

1

A3

27 Urdorf-Nord

Wohlen

A1

51 Lenzburg

2

AG

1

A1

51 Lenzburg

Lenzburg

A1

50 Aarau-Ost

2

AG

1

A1

49 Aarau-West

Safenwil

48 Oftringen

2

AG

1

A1

48 Oftringen

Oftringen

A1

46 Rothrist

3

AG/SO

5

A1

50 Aarau-Ost

Aarau, Olten

A2

14 Egerkingen

4

AG

3

A1

54 Baden-West

Baden

A1

55 Neuenhof

5

AG

279/280

Brugg

Windisch

A3

19 Brugg

5

AG

279/280

A3

19 Brugg

Birr

A1

52 Mägenwil

6

AG

279

A1

51 Lenzburg

Othmarsingen

52 Mägenwil

6

AG

279

A1

52 Mägenwil

Mellingen

A1

54 Baden-West

7

AG

24

Aarau

Unterentfelden

A1

49 Aarau-West

8

AG

120

Otelfingen

A1

56 Wettingen-Ost

Region Basel

2

BL

2/12

A2

5 Basel-City

Muttenz

A2

7 Pratteln

2

BL

2/12

A2

7 Pratteln

A2

8 Liestal

3

AG

3/7

A3

15 Rheinfelden-
Ost

Rheinfelden

A98

14a Rheinfelden-West

3

AG

3/7

A98

14a Rheinfelden-West

Kaiseraugst

A2

8 Liestal

3

BL

3/7

A2

8 Liestal

Birsfelden

A2

4 Basel Breite

Region Bern

1

BE

6/10

A1

35 Bern-Forsthaus

Thunstrasse

A6

12 Bern-Ostring

2

BE

10

A6

13 Muri

Worb

3

BE

221/221.2

A6

14 Rubigen

Kehrsatz-Wabern

A12

12 Bern-Bümpliz

4

BE

1

A1

35 Forsthaus

Bremgartenstrasse

A1

36 Bern Neufeld

4

BE

12/6

A1

36 Bern-Neufeld

37 Bern-Wankdorf

Zollikofen

A22

38 Schönbühl

4

BE

1

A22

38 Schönbühl

Hindelbank

A1

39 Kirchberg

5

BE

6

A6

37 Bern-Wankdorf

A6

12 Bern-Ostring

5

BE

6

A6

12 Bern-Ostring

Muri

A6

13 Muri

5

BE

6/221.2

A6

13 Muri

Allmendingen

A6

14 Rubigen

5

BE

6/221.2

A6

14 Rubigen

Münsingen

A6

15 Kiesen

Region Bern / Solothurn

1

BE

1/22

A1

39 Kirchberg

Herzogenbuch-see

A1

42 Wangen
an der Aare

1

BE

22/1/244

A1

42 Wangen an der Aare

Herzogenbuch-see, Langenthal

A1

43 Niederbipp

1

BE

1/244

A1

43 Niederbipp

Langenthal, Murgenthal

A1

46 Rothrist

2

BE, SO

5/12/22

A5

33 Solothurn-Ost

Wiedlisbach

A1

42 Wangen
an der Aare

2

BE, SO

12/22/244

A1

42 Wangen an der Aaare

Wiedlisbach

A1

43 Niederbipp

2

BE, SO

12/244

A1

43 Niederbipp

Niederbipp

A1

44 Oensingen

2

SO

12

A1

44 Oensingen

Oberbuchsiten

A2

14 Egerkingen

Région de Genève

1

GE, VD

8

A1

10 Coppet

Versoix

A1a

2 Genève-Lac

1

GE

8

A1a

2 Genève-Lac

Genève-centre

2

GE

5-38

A1

4 Vernier

Lancy

A1a

2 Lancy-Sud

3

GE

6

Meyrin

A1

5 Meyrin

3

GE

6

A1

5 Meyrin

Genève-centre

4

GE

7

Ferney

A1

7 Gd Saconnex

4

GE

7

A1

7 Gd Saconnex

Genève-centre

5

GE

29

A1a

4 Etoile

Genève-centre

6

GE

3

Carouge

A1a

2 Lancy-Sud

Région de La Côte

1

VD

1/19/31

A1

12 Gland

Nyon

A1

11 Nyon

2

VD

1/2/6/19

A1

11 Nyon

Founex

A1

10 Coppet

3

VD

19/30/31

A1

12 Gland

Vinzel

A1

11 Nyon

4

VD

2/11/19

A1

11 Nyon

Cressier (FR)

A1

10 Coppet

Région Centre Lausanne

1

VD

1

E23

2 Lausanne-Malley

Saint-Sulpice

A1

15 Morges-Ouest

16 Morges-Est

1

VD

1/47

A1

15 Morges-Ouest

16 Morges-Est

14 Aubonne

A1

13 Rolle

2

VD

9

A1

18 Lausanne-Crissier

Prilly

Lausanne

3

VD

5

A9

9 Lausanne-Blécherette

Lausanne

4

VD

1

A9

10 Lausanne-Vennes

Lausanne

5

VD

9

A9

11 Belmont

12 La Croix

Lausanne

6

VD

1/79/151

A1

16 Morges-Est

Bussigny

A1

18 Lausanne-Crissier

7

VD

317/313

251/179

A1

20 Cossonay

Penthaz

A1

18 Lausanne- Crissier

8

VD

317/401

448/449

A1

20 Cossonay

Chesaux-sur-Lausanne

A9

9 Lausanne-Blécherette

9

VD

251/173/

77

A1

20 Cossonay

Cossonay-Aclens

A1

15 Morges-Ouest

16 Morges-Est

Regione di Lugano

1

TI

2

A2

48 Rivera

49 Lugano-Nord

1

TI

2

A2

49 Lugano-Nord

Massagno

Lugano

1

TI

2

A2

Lugano

50 Lugano-Sud

1

TI

2

A2

Lugano

Grancia

A2

51 Melide/Bissone

1

TI

2

A2

51 Melide/Bissone

Melano

A2

52 Mendrisio

2

TI

2

A2

52 Mendrisio

Chiasso

A2

53 Chiasso

Region Luzern

1

LU

2

A2

22 Rothenburg

23 Emmen-Nord

A2

25 Emmen-Süd

1

LU

2

A2

25 Emmen-Süd

A2

26 Luzern-Zentrum

1

LU

2

A2

26 Luzern-Zentrum

A2

27 Kriens

1

LU

2/4

A2

27 Kriens

Horw

A2

28 Horw

1

LU

4

A2

28 Horw

A2

29 Hergiswil

2

LU

4

A2

25 Emmen-Süd

Sedel

A2

26 Luzern-Zentrum

3

LU

4

A2

26 Luzern-Zentrum

Ebikon

A14

4 Gisikon-Root

Region St. Gallen

1

SG

7

A1

83 Neudorf

Unterer Graben

A1

82 St. Fiden

1

SG

7

A1

82 St. Fiden

St. Leonhardstrasse

A1

81 Kreuzbleiche

1

SG

7

A1

81 Kreuzbleiche

Winkeln

A1

80 St. Gallen-Winkeln

1

SG

7

A1

80 St. Gallen-Winkeln

Gossau

A1

79 Gossau

2

SG/AR

Herisau

Gossau

A1

79 Gossau

4

SG

202

A1

86 St. Margrethen

Zollamt CH-A

Bregenz (A)

5

SG

204

A13

2 Au

Zollamt CH-A

Lustenau (A)

6

SG

A13

3 Widnau

Zollamt CH-A

Diepoldsau (A)

Region Zürich-Nord

1

ZH

17

A1

61 Zürich-Affoltern

Affoltern

Zürich

1

ZH

17

A1

61 Zürich-Affoltern

Regensdorf

2

ZH

4

A1

62 Zürich-Seebach

Seebach

Zürich

2

ZH

348/584

A1

62 Zürich-Seebach

Glattbrugg

Flughafen

Region Aargau / Zürich Limmattal

1

ZH

3

A1H

3 Zürich-Hardturm

Schlieren

A1

58 Dietikon

1

AG

3

A1

58 Dietikon

A1

57 Spreitenbach

Region Linkes Zürichseeufer

1

ZH

383

A3

33 Wollishofen

Zürich-Wollishofen

1

ZH

383

Adliswil

A3

33 Wollishofen

2

ZH

3

Zürich

Wollishofen

Thalwil

2

ZH

3

Thalwil

Horgen

2

ZH

341

Horgen

A3

35 Horgen

3

ZH

384

A3

34 Thalwil

Thalwil

4

ZH

338

A3

36 Wädenswil

Wädenswil

N.

Cantone

Strada

da

via

a

Region Winterthur

1

ZH

1

A1

68 Winterthur Töss

Zürcherstrasse

Winterthur

2

ZH

7

A1

69 Winterthur Wülflingen

Wülflingerstrasse

Winterthur

3

ZH

15

A1

71 Winterthur- Ohringen

Schaffhauserstrasse

Winterthur

4

ZH

1

A1

72 Oberwinterthur

Frauenfelderstrasse

Winterthur

Region Glattal

1

ZH

1

A1

65 Wallisellen

Dietlikon

A1

66 Brütisellen

1

ZH

1

A1

66 Brütisellen

A1

67 Effretikon

2

ZH

1/340

A1L

3 Zürich-Schwamendingen

A1

65 Wallisellen

2

ZH

340/756

A1

65 Wallisellen

Dübendorf

A53

2 Wangen

Allegato 4

(art. 55)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1.
ordinanza del 18 dicembre 199552 sulle strade nazionali;
2.
decreto del Consiglio federale del 18 settembre 196153 concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...54

52 [RU 1996 250; 1997 557; 2000 345, 703 n. II 3; 2002 1177; 2004 5051]

53 [RU 1961 796, 2000 762]

54 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 5957.