01.04.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
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01.10.2012 - 31.12.2012
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1

Ordinanza

sulle strade nazionali (OSN) del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a
capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell'8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN); visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.


Art. 2

Parti costitutive delle strade nazionali Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: a. il

corpo

stradale;

b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;

c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie; d. gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento;

e. le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni e impianti;

RU 2007 5957 1 RS

725.11

2 RS

741.01

725.111

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 2

725.111

f. le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati; g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d'illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;

h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti; i.

le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati; j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti; k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali; l.

le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente; m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori; n. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita; o.3 gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdoganamento.


Art. 3

Iscrizione nel registro fondiario I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.


Art. 4

Programma di costruzione annuale Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.


Art. 5

Provvedimenti preparatori

Gli organi competenti per l'elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, 3

Introdotto dal il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Strade nazionali. O 3

725.111

nell'ambito dell'articolo 15 della legge federale del 20 giugno 19304 sull'espropriazione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni sul terreno.


Art. 6

Impianti accessori

1

Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell'impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori.

2

L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

3

Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili e di telefoni pubblici accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.

4

Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.

5

I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.


Art. 7

Aree di sosta

1

Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata.

2

Sulle aree di sosta l'USTRA può autorizzare contro rimunerazione impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.

3 Prima del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante se un'area di servizio si trova sul territorio di quest'ultimo dieci chilometri prima o dopo l'area di sosta interessata.

4

L'attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

5

Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dall'area di sosta ogni sera; in casi giustificati l'USTRA può autorizzare eccezioni.

4 RS

711

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 4

725.111

6

Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le possibilità di ristoro.

a5 Interessi della protezione della natura e del paesaggio 1

La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell'ambito di competenza dei Cantoni.

2

I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell'ambito del progetto esecutivo.

3

L'esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l'USTRA.

4

Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l'USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

5

Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

6

Dopo aver consultato i servizi cantonali, l'USTRA coordina i lavori nell'area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.

b7 Trasferimento della proprietà 1

Una volta conclusi i lavori di cui all'articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

2

Se al momento dell'integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).

6 RS

451

7

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Strade nazionali. O 5

725.111

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 8

Portata del piano di sistemazione 1

I piani di sistemazione devono comprendere: a. il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000; b. il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500; c. il profilo normale; d. il rapporto tecnico; e. la stima dei costi.

2

Durante l'elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l'impatto sull'economia, l'ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.


Art. 9

Zone riservate

1

Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione.

Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento.

2

Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.

3

Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno.


Art. 10

Progetto generale

1

Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d'accesso e d'uscita, le opere d'intersezione e il numero di corsie.

2

Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.


Art. 11

Stesura definitiva e approvazione del progetto generale 1

I documenti del progetto generale devono comprendere: a. il piano della situazione in scala 1:5000; b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;

c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 6

725.111

d. le analisi costi-benefici; e. le indicazioni relative ai costi; f.

il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2; g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni; h.8 i corapporti dei seguenti servizi: 1. servizio cantonale della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio,

2. servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesaggio,

3. servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici, e 4. servizio cantonale competente in materia di traffico lento.

2

Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato.

3

Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.

4

Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l'aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.


Art. 12

Progetto esecutivo

1

Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti: a. il

piano

d'insieme;

b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000; c. il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze;

d. il profilo normale in scala 1:50; e. i profili trasversali in scala 1:100; f.

le dimensioni principali delle opere di costruzione; g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari; gbis.9 breve rapporto sul traffico lento, se del caso; h. il piano di drenaggio; 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

9

Introdotta dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Strade nazionali. O 7

725.111

i.

il rapporto sull'impatto ambientale, 3a tappa; j.

la stima dei costi; k. il piano di espropriazione; l.

la tabella dei fondi; m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione;

n.10 eventuale piano di protezione e scavo per il luogo di ritrovamento di reperti archeologici e paleontologici.

2

Il DATEC esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.

3

Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d'istruzione.


Art. 13

Distanze degli allineamenti 1

Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono: a. per le strade nazionali di prima classe 25 m

b. per le strade nazionali di seconda classe di cui è prevista una futura sistemazione:

- a strada nazionale di prima classe 25 m

- di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale

20-25 m

c. per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale 15-25 m

d. per le strade nazionali nelle regioni urbane 20-25 m

2

Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

3

Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

a11 Pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà La pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, secondo l'articolo 16 della legge del 5 ottobre 200712 sulla geoinformazione, deve considerarsi una pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 LSN.

10 Introdotta dal n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

12 RS

510.62

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 8

725.111


Art. 14

Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a LSN: a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive; b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili;

c. qualora si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.


Art. 15

Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, all'occorrenza, pubblicato.


Art. 16

Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico 1

Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 198813 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

2

In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

3

Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato.


Art. 17

Costi 1 L'USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.

2

Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere esposti separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

3

In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.

13 RS

814.011

Strade nazionali. O 9

725.111

4

Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.


Art. 18

Esame dei progetti dettagliati L'esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore.

Questo esame non costituisce una consegna dell'opera e non esime l'ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.14

Art. 19

Annuncio all'autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale Le autorità competenti informano entro un termine di 30 giorni il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale circa i cambiamenti che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 20

Acquisto a trattativa privata L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato a un prezzo che corrisponde al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d'impiego del fondo.


Art. 21

Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.


Art. 22

Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'USTRA.

Quest'ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l'USTRA affida all'Ufficio federale dell'agricoltura e all'Ufficio federale dell'ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti i contributi.


Art. 23

Stima del valore venale e indennità Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non 14 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 10

725.111

rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr15.


Art. 24

Eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e all'obbligo di restituire i contributi Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all'obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 36 lettera d e 37 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 199816 sui miglioramenti strutturali.


Art. 25

Eccezioni nella procedura di rilottizzazione Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita, su domanda del proprietario o d'ufficio, la procedura d'espropriazione.


Art. 26

Espropriazione

1

Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, il DATEC trasmette al presidente della Commissione di stima competente i piani approvati. Questi valgono come piano dell'opera secondo l'articolo 27 capoverso 1 LEspr17. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano d'espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LEspr.

2

La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull'espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d'indennità.

3

Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull'espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.


Art. 27

Tasse

1

Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 Codice civile18), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.

2

Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d'espropriazione.

15 RS

711

16 RS

913.1

17 RS

711

18 RS

210

Strade nazionali. O 11

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Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione

Art. 28

Sistemazione di strade nazionali Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.


Art. 29

Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali 1

L'utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all'autorizzazione dell'USTRA.

2

L'utilizzazione è soggetta al versamento di un'indennità. L'indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato. L'utilizzazione da parte dei Cantoni per esigenze proprie è esente da indennità, a condizione che venga concessa la reciprocità.19 3 Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un'utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi.

4

L'USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale.20

Art. 30

Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali 1

L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN.

2

I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:

a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

3

L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

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725.111

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata Sezione 1: In generale

Art. 31

Principio Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non stabiliscano altrimenti, si applica il capitolo 2.


Art. 32

Completamento L'allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.


Art. 33

Acquisto del terreno nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata Il DATEC disciplina i dettagli dell'acquisto del terreno al momento del completamento della rete delle strade nazionali approvata.


Art. 34

Progettazione e costruzione nelle zone urbane I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; essi devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con l'USTRA e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35

Progetto generale

1

L'USTRA può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazione con l'USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l'USTRA fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni.

2

Per la stesura definitiva e l'approvazione il Cantone inoltra all'USTRA i documenti secondo l'articolo 11.


Art. 36

Progetto esecutivo

1

L'USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l'approvazione. Entro tre mesi l'USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

Strade nazionali. O 13

725.111

2

Se l'USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo inoltra al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.


Art. 37

Progetto dettagliato

1

L'USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un progetto dettagliato per approvazione.

2

L'USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutti i documenti da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici

Art. 38

Procedura 1 Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b.21 le commesse per forniture e servizi a partire da 350 000 franchi.

2

Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno: a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi; b.22 le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

3

Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.

4

L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.

5

D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca23 e il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC adegua i valori soglia alle disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 199424 sugli appalti pubblici (Accordo GATT).25

Art. 39

Diritto applicabile

Per il resto è applicabile il diritto cantonale.

21 Nuovo testo giusta il n. I dellO del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

23 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

24 RS

0.632.231.422 25 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 14

725.111


Art. 40

Approvazione dell'USTRA 1

Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'USTRA le seguenti commesse: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b.26 le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

2

L'USTRA decide dell'approvazione entro un mese.

3

Le altre commesse devono essere rese note all'USTRA prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

4

Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell'Accordo GATT27.28

Sezione 4: Esecuzione

Art. 41

Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione 1

I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l'USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.

2

I Cantoni informano periodicamente l'USTRA sullo stato dei lavori. Quest'ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

3

I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l'apertura alla circolazione del tratto interessato.


Art. 42

Sorpasso del preventivo 1

Occorre il consenso dell'USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.

2

Il consenso dell'USTRA va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.

3

Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'USTRA prima dell'inizio dei lavori.


Art. 43

Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti I Cantoni devono presentare all'USTRA un conto finale per ogni opera costruita.

Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti con26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 4281).

27 RS

0.632.231.422 28 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Strade nazionali. O 15

725.111

formi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.


Art. 44

Documentazione Al momento della consegna devono essere disponibili i documenti necessari all'esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche.29 Essi vanno consegnati all'USTRA.

Sezione 5: Trasmissione della proprietà

Art. 45

1 Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L'USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'apertura alla circolazione del tratto in questione.

2

Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di regolare le operazioni d'acquisto fondiario non ancora concluse.

3

Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasmessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminata la consegna dell'opera senza che siano state riscontrate importanti manchevolezze.30 La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d'opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali

Art. 46

1 L'USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

2

Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l'efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

30 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 16

725.111

Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali Sezione 1: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 47

Delimitazione delle unità territoriali Le unità territoriali per l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono fissate nell'allegato 2.


Art. 48

Convenzioni sulle prestazioni 1

L'USTRA, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione e vigila affinché siano rispettate.

2

Nelle convenzioni sulle prestazioni l'USTRA può, per ragioni economiche o legate al traffico, scostarsi leggermente dai limiti delle unità territoriali fissati nell'allegato 2.


Art. 49

Attribuzione delle unità territoriali 1

Se un solo Cantone o ente si candida per un'unità territoriale, l'USTRA può designarlo quale gestore.

2

Se nessun Cantone o ente è disposto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un'unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'USTRA esegue la procedura e procede all'aggiudicazione.

3

Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono di competenza dell'USTRA.

Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie

Art. 50

1 Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie. A tal fine si attiene alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200431, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.

31 GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.

Strade nazionali. O 17

725.111

Sezione 3: Gestione del traffico

Art. 51

Competenza dell'USTRA

1

L'USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all'informazione stradale per le strade nazionali.

2

Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali.

3

Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi.

4

Emana istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.

5

Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi).

anche negli impianti accessori.


Art. 52

Piani cantonali di gestione del traffico 1

Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significative sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell'allegato 3.32 2

Se mutano le condizioni, l'USTRA può modificare l'allegato.33 3

I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell'USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.

4

I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall'USTRA.


Art. 53

Ordini della polizia alla centrale di gestione del traffico La centrale di gestione del traffico attua le misure ordinate dalla polizia nei casi di cui all'articolo 3 capoverso 6 LCStr per la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54

Esecuzione 1 Se l'esecuzione non è demandata al DATEC, l'USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 18

725.111

2

Per quanto attiene ai fondi delle strade nazionali, sono in particolare di sua competenza le misure seguenti:

a. acquisto e vendita nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera; b. costituzione, modifica e soppressione di diritti di superficie e altri diritti reali limitati;

c. locazione e affitto.34
a35 Rilevamento di immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali 1

Nel quadro dell'adempimento dei propri compiti, l'USTRA può rilevare immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata.

2

Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografico anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l'adempimento dei loro compiti.


Art. 55

Diritto vigente: abrogazione e modifica L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.


Art. 56

Disposizioni transitorie 1

La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

2

Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l'USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori.

3

Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.

4

Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d'intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

5

Se sono ancora in corso operazioni d'acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell'entrata in vigore della presente 34 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Strade nazionali. O 19

725.111

ordinanza, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.

6

In caso di domande d'approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure.


Art. 57

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 20

725.111

Allegato 136 (art. 32)

Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 1° marzo 2015) Legenda: N

= strada nazionale

SN

= strada nazionale urbana (superstrada) G

= traffico misto

Cl. =

classe

Sez. =

sezione

A) Elenco dei tratti in cantiere N Cl. Sez. Denominazione Numero

di corsie

Lunghezza

(km) in

cantiere

Bern N05 2

09

Biel Ost (Längfeld)-Biel Süd (Brüggmoos) 2 + 2

7.1

N16 2

03

Court-Loveresse

2 / 2 + 2 8.8

Graubünden
N28 2/3 01 Landquart-Klosters Selfranga (Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz-Küblis) 2

3.3

Valais N09 2 55

Sierre-Gampel

2 + 2

15.5

N09 2

56

Gampel-Brig-Glis

2 + 2

17.0

Jura N16 2

08

Delémont Est-Frontière BE 2/2 + 2 4.9

36 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Strade nazionali. O 21

725.111

B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori o pagamenti residui N Cl.

Sez.

Denominazione

Numero

di corsie

Lunghezza

(km)

Zürich

N04 1 06

Fildern-Knonau

2 + 2

13.4

N1c 1 04

Bergermoos-Fildern

2 + 2

5.2

Bern

N16 2 02

Moutier

Est-Court

2 / 2 + 2 7.8

Nidwalden

N02 2 02

Obkirchen-Acheregg

2 / 2 + 2 1.8

N08 2 01

Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2

2

2.0

Fribourg

N01 2 01 Cheyres-Cugy, y compris Domdidier,

(mesure de compensation) 2 + 2

11.8

Basel-Stadt

N02 2 08

Wiese-Landesgrenze F SN 2 + 2

2.8

Aargau

N1c - 00

Flankierende

Massnahmen

2

Graubünden

N28 2/3 01

Landquart-Klosters Selfranga (Trasse Mezzasalva) 2

1.1

Valais

N09 2 54

Sion-Sierre (mesure de compensation) 2 + 2

12.1

Vaud

N01 2 07

Yverdon-Arrissoules (Frontière FR) 2 + 2

12.2

N01 2 08

Payerne (Frontière FR)-Avenches 2 + 2

10.4

N05 2 02

Frontière

NE-Arnon

2 + 2

8.6

Neuchâtel

N05 2 04

Serrières-Areuse (Contournement de Serrières) 2 + 2

1.7

Jura

N16 2 02

Frontière

F-Porrentruy Ouest

2/2 + 2 13.7

N16 2 06

Glovelier-Delémont Ouest 2 + 2

10.0

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 22

725.111

C) Elenco dei tratti non ancora iniziati N Cl.

Sez.

Denominazione

Numero

di corsie

Lunghezza

(km)

Zürich

N01 2 01 Hardturm-Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3

2.8

N01 2 02 Stadttunnel Letten-Irchel

SN 3 + 3

0.7

N03 2 01 Letten-Sihlhölzli SN 3 + 3

2.6

Bern

N05 2 08 Biel

Süd

(Brüggmoos)-Biel West (See-Vorstadt) 2 + 2

5.2

N05 2 01 Zubringer Nidau (Porttunnel) SN 2 2.2

N05 2/3 08 Biel

West-Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)

G 2

1.7

N05 3 09 Anschluss

Biel

Nord

2 + 2

0.3

N08 3 09 Brienzwiler Ost-Kantonsgrenze OW

(Brünigtunnel/Passstrasse) G 2

5.9

Uri

N04 2 09 Neue Axenstrasse Kantonsgrenze SZ-Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel) 2

3.5

Schwyz

N04 2 09 Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen-Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) 2

7.3

Obwalden

N08 3 51 Brünig

Kantonsgrenz BE-Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse) G 2

4.8

N08 2 53 Lungern Nord-Giswil Süd 2

4.0

Basel-Stadt

N02 2 07 Zubringer Bahnhof SBB-Gellertdreieck SN 2 + 2

2.0

Graubünden

N28 2/3 01 Landquart-Klosters Selfranga

(Trasse Jenaz-Dalvazza) 2

2.9

Strade nazionali. O 23

725.111

Allegato 2

(art. 47)

Unità territoriali UT Cantone

Limiti

(raccordi)

I BE

N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II VD,

FR,

GE

N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III VS

N9: Jonction Bex Nord IV TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V GR

N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI

SG, TG, AI, AR, GL

N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII ZH,

SH

N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO

N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau IX

JU, NE, BE

N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5

X

LU, ZG, OW, NW

N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI UR,

SZ, TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 24

725.111

Allegato 3

(art. 52)

Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico

Cantone Strada da

via

a

ZH 1 Zürich

Brüttisellen

Winterthur

ZH Anschluss

Zürich-Affoltern

Furttal

Kantonsgrenze Aargau ZH 1 Anschluss

Urdorf-Nord

Bergdietikon

Kantonsgrenze Aargau ZH Anschluss

Urdorf-Nord

Schlieren

ZH 3 Zürich

Dietikon

Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich

Geroldswil

Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich

Uetikon-Waldegg Birmensdorf ZH 3 Zürich

Horgen

Kantonsgrenze Schwyz ZH 7 Winterthur Räterschen Kantonsgrenze Thurgau ZH 1 Winterthur Attikon Kantonsgrenze Thurgau ZH Attikon

Bertschikon

Kantonsgrenze Thurgau ZH

Winterthur

Andelfingen

Kantonsgrenze

Schaffhausen

ZH Anschluss

Kleinandelfingen Ossingen Kantonsgrenze Thurgau ZH A53

Verzweigung Brüttisellen Uster

Kantonsgrenze St. Gallen ZH A52

Hinwil

Forch

Zürich

ZH 4 Zürich

Sihltal

Kantonsgrenze Zug

ZH Anschluss

Urdorf-Nord

Affoltern a.A.

Kantonsgrenze Zug

ZH Sihlbrugg Hirzel Anschluss

Wädenswil

ZH Anschluss

Zürich-Seebach

Glattbrugg

Anschluss Flughafen ZH

Anschluss Dietikon

Weiningen

Anschluss

Zürich-Affoltern

BE 1 Bern

Schönbühl

Anschluss

Kirchberg

BE

1

Anschluss Kirchberg Herzogenbuchsee Kantonsgrenze Aargau BE

5

Kantonsgrenze Solothurn Niederbipp

Kantonsgrenze Solothurn BE 5 Biel

Pieterlen

Kantonsgrenze Solothurn BE A6 Anschluss

Schönbühl

Lyss

Biel

BE 12 Schönbühl

Jegenstorf

Kantonsgrenze Solothurn BE 22 Kantonsgrenze Solothurn Lyss

Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Rizenbach

Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Bern

Muri

Anschluss

Muri

BE

10

Kantonsgrenze Freiburg (Müntschemier)

Ins

Kantonsgrenze

Neuchâtel

BE Bern

Belp, Seftigen

Anschluss Thun-Nord BE 6 Anschluss

Muri

Münsingen, Thun

Spiez

BE 223

Anschluss

Spiez

Kandersteg

Kantonsgrenze Wallis BE 11 Spiez Interlaken Anschluss

Brienz

BE 12 Bern

Niederwangen

Kantonsgrenze Freiburg BE 1 Bern

Mühleberg

Kantonsgrenze Freiburg BE 6 Biel

Moutier

Limite cantonale Jura LU 2 Anschluss

Emmen-Nord

Nottwil, Dagmarsellen Kantonsgrenze Aargau LU 2 Luzern

Anschluss

Emmen-Nord

LU Emmen

Seeplatz

Anschluss Emmen-Süd LU 24 Anschluss

Sursee

Triengen

Kantonsgrenze Aargau LU

4

Luzern

Ebikon

Anschluss Gisikon-Root LU Emmen,

Seeplatz

Inwil

Kantonsgrenze Zug

Strade nazionali. O 25

725.111

Cantone Strada da

via

a

LU

Anschluss Luzern-Horw Kantonsgrenze

Nidwalden

UR

2

Anschluss Flüelen

Altdorf, Amsteg

Anschluss Göschenen SZ Schübelbach

Tuggen

Kantonsgrenze St.Gallen SZ 8 Anschluss

Pfäffikon

Seedamm

Kantonsgrenze St.Gallen SZ 3 Kantonsgrenze Zürich Lachen

Kantonsgrenze Glarus SZ 2 Brunnen

Seewen,

Arth

Kantonsgrenze Zug

OW

4 Sarnen

Alpnach

Kantonsgrenze

Nidwalden

NW

Anschluss

Beckenried

Stans Kantonsgrenze Luzern NW

4

Anschluss Stansstad Kantonsgrenze

Obwalden

GL

3

Kantonsgrenze Schwyz Niederurnen, Mollis

Kantonsgrenze St. Gallen ZG 4 Zug

Sihlbrugg

Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Zug

Anschluss Zug-West

ZG Cham

Friesencham

Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Anschluss

Zug-West

Anschluss Cham

ZG 4 Cham

Rotkreuz

Kantonsgrenze Luzern ZG Rotkreuz

Risch

Kantonsgrenze Schwyz FR 22 Anschluss

Murten

Galmiz,

Kerzers

Kantonsgrenze Bern

FR

10

Kantonsgrenze Bern

(Müntschemier)

Kerzers

Kantonsgrenze Bern

(Gurbrü)

FR

1

Kantonsgrenze Bern

Gempenach, Murten,

Avenches

Limite cantonale Vaud FR

1

Limite cantonale Vaud Domdidier

Limite cantonale Vaud FR

Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac

Limite cantonale Vaud FR Jonction

Matran

Prez-Vers-Noréaz

Limite cantonale Vaud FR

12

Kantonsgrenze Bern

Fribourg, Bulle

Limite cantonale Vaud SO

12

Anschluss Oensingen Balsthal

Kantonsgrenze Basel Land

SO

2

Kantonsgrenze Aargau Olten Kantonsgrenze

Basel

Land

SO 5 Kantonsgrenze Bern Oensingen, Olten

Kantonsgrenze Aargau SO 12 Solothurn

Biberist

Kantonsgrenze Bern

SO Anschluss

Kriegstetten

Derendingen

Solothurn

SO 5 Kantonsgrenze Bern Solothurn, Grenchen

Kantonsgrenze Bern

SO 22 Solothurn

Lüsslingen

Kantonsgrenze Bern

BL 12 Liestal

Waldenburg

Kantonsgrenze Solothurn BL 2 Sissach

Läufelfingen

Kantonsgrenze Solothurn BL

12/2 Anschluss Liestal Frenkendorf

Anschluss Sissach

BL Liestal

Arisdorf

Augst

BL Thürnen

Umfahrung Sissach

Anschluss Sissach

BL

12

Basel Stadt

Pratteln

Anschluss Liestal

BL

Kantonsgrenze Aargau Augst

Kantonsgrenze Basel Stadt

BL

Anschluss Sissach

Tenniken

Anschluss Diegten

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 26

725.111

Cantone Strada da

via

a

SH

Schaffhausen

Mühlental

Landesgrenze

Oberbargen

SH Schaffhausen

Herblingen

Landesgrenze Thayngen SG

13

Sargans

Bad Ragaz

Kantonsgrenze

Graubünden

SG 3 Sargans Walenstadt Kantonsgrenze Glarus

SG 13 Sargans St.

Margrethen

Rorschach

SG 7 St.Gallen

Rorschach

SG Anschluss

Rorschach

Tübach

Kantonsgrenze Thurgau SG 7 St.

Gallen

Oberbüren,

Wil

Kantonsgrenze Thurgau SG -/A53

Kantonsgrenze Schwyz Uznach, Schmerikon

Kantonsgrenze Zürich SG Anschluss

Rapperswil

Seedamm Rapperswil Kantonsgrenze Schwyz GR 28 Landquart Maienfeld GR

3/417

Thusis

Tiefencastel,

Lenzerheide

Anschluss Chur-Süd

GR

13

Confine cantonale Ticino Reichenau, Chur,

Zizers

Kantonsgrenze St. Gallen AG

Anschluss Wettigen

Furttal

Kantonsgrenze Zürich AG

1

Kantonsgrenze Zürich Wohlen, Lenzburg,

Oftrigen

Kantonsgrenze Bern

AG 2 Kantonsgrenze Luzern Zofingen

Kantonsgrenze Solothurn AG 5 Anschluss

Aarau-Ost

Aarau

Kantonsgrenze Solothurn AG 24 Anschluss

Aarau-West

Schöftland

Kantonsgrenze Luzern AG Anschluss

Baden

Wettingen

Kantonsgrenze Zürich AG

3

Kantonsgrenze Zürich Spreitenbach, Brugg,

Frick

Kantonsgrenze Basel Land

AG Brugg Othmarsingen Anschluss Lenzburg

AG Anschluss

Baden

Mellingen

Anschluss Mägenwil

TG Autobahnende

Arbon-West

Roggwil

Kantonsgrenze St. Gallen TG 7 Kantonsgrenze St. Gallen Wängi, Aadorf

Kantonsgrenze Zürich TG Wängi Matzingen

Kantonsgrenze Zürich TG 1 Konstanz

Müllheim

Kantonsgrenze Zürich TG 14 Wellhausen

Hüttlingen

Verzweigung Grüneck TG

Anschluss Frauenfeld-West Uesslingen

Kantonsgrenze Zürich TI

2

Airolo

Biasca

Raccordo Bellinzona Nord

TI

2

Raccordo Bellinzona Nord Monte Ceneri, Lugano Mendrisio TI

2

Mendrisio

Chiasso

Confine nazionale,

Chiasso

TI

Mendrisio

Stabio

Confine nazionale,

Gaggiolo

TI

13

Raccordo Bellinzona Nord Confine cantonale con i Grigioni

VD 1 Jonction

Lausanne-Malley

Rolle

Limite cantonale Genève VD 9 Lausanne

Montreux

Limite cantonale Valais VD

Mies

Jonction Coppet

VD Jonction

Coppet

Crassier

Jonction Nyon

VD

Jonction Rolle

Vinzel

Jonction Nyon

VD Jonction

Cossonay

Bussy-Chardonney Jonction Rolle

VD Bussy-Chardonney Jonction Morges-Ouest

Strade nazionali. O 27

725.111

Cantone Strada da

via

a

VD

12

Vevey

Le Chaux

Limite cantonale

Fribourg

VD

5

Jonction Yverdon-Sud Grandson

Limite cantonale

Neuchâtel

VD

1

Limite cantonale Fribourg Avenches

Limite cantonale

Fribourg

VD

1

Jonction Lausanne-Vennes Lucens, Moudon

Limite cantonale

Fribourg

VD

Yverdon-les-Bains

Yvonand

Limite cantonale

Fribourg

VD

Limite cantonale Fribourg Payerne,

Vers-chez-Perrin

Limite cantonale

Fribourg

VD 9 Cossonay

Croy Frontière,

Ballaigues

VD Jonction

Yverdon-Sud

Chavornay

Lausanne-Blécherette VD Jonction

Lausanne-Crissier

Bussigny

Jonction Morges-Est VD Jonction

Lausanne-Vennes

Savigny

Jonction Chexbres

VS

21

Echangeur Gd. St-Bernard (Martigny)

Sembrancher

Frontière, Tunnel du Gd. St-Bernard

VS 9 Brig

Sion Martigny

VS 21/9

Martigny

Limite cantonale Vaud VS 509

Jonctions

Gampel/Steg

Goppenstein

Limite cantonale Berne NE

5

Limite cantonale Vaud Neuchâtel

Limite cantonale Berne GE

1

Genève

Versoix

Limite cantonale Vaud GE

Jonctions Vernier/Meyrin Lancy

Frontière, Bardonnex JU

6

Porrentruy

Delémont

Limite cantonale Berne

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 28

725.111

Allegato 4

(art. 55)

Diritto vigente: abrogazione e modifica I

Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. ordinanza del 18 dicembre 199537 sulle strade nazionali; 2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 196138 concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: ...39 37 [RU

1996 250, 1997 557, 2000 345 703 n. II 3, 2002 1177, 2004 5051] 38 [RU

1961 796, 2000 762] 39 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 5957.