01.04.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2015
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2012
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01.01.2003 - 31.12.2004
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01.01.2000 - 29.02.2000
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1

Ordinanza

sulle strade nazionali (OSN) del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a
capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell'8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN); visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.


Art. 2

Parti costitutive delle strade nazionali Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: a. il

corpo

stradale;

b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;

c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie; d. gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento;

e. le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni e impianti;

RU 2007 5957 1 RS

725.11

2 RS

741.01

725.111

Lavori pubblici

2

725.111

f. le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati; g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d'illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;

h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti; i.

le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati; j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti; k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali; l.

le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente; m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori; n. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita.


Art. 3

Iscrizione nel registro fondiario I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.


Art. 4

Programma di costruzione annuale Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.

Art. 5 Provvedimenti preparatori

Gli organi competenti per l'elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, nell'ambito dell'articolo 15 della legge federale del 20 giugno 19303 sull'espropriazione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni sul terreno.

3 RS

711

Strade nazionali - O 3

725.111


Art. 6

Impianti accessori

1

Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell'impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori.

2

L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

3

Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili e di telefoni pubblici accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.

4

Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.

5

I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.


Art. 7

Aree di sosta

1

Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata.

2

Sulle aree di sosta l'USTRA può autorizzare contro rimunerazione impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.

3 Prima del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante se un'area di servizio si trova sul territorio di quest'ultimo dieci chilometri prima o dopo l'area di sosta interessata.

4

L'attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

5

Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dall'area di sosta ogni sera; in casi giustificati l'USTRA può autorizzare eccezioni.

6

Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le possibilità di ristoro.

Lavori pubblici

4

725.111

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 8

Portata del piano di sistemazione 1

I piani di sistemazione devono comprendere: a. il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000; b. il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500; c. il profilo normale; d. il rapporto tecnico; e. la stima dei costi.

2

Durante l'elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l'impatto sull'economia, l'ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.


Art. 9

Zone riservate

1

Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione.

Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento.

2

Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.

3

Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno.

Art. 10 Progetto generale

1

Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d'accesso e d'uscita, le opere d'intersezione e il numero di corsie.

2

Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.

Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale 1

I documenti del progetto generale devono comprendere: a. il piano della situazione in scala 1:5000; b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;

c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;

Strade nazionali - O 5

725.111

d. le analisi costi-benefici; e. le indicazioni relative ai costi; f.

il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2; g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni; h. i corapporti dei servizi cantonali della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeologici.

2

Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato.

3

Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.

4

Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l'aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.


Art. 12

Progetto esecutivo

1

Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti: a. il

piano

d'insieme;

b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000; c. il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze;

d. il profilo normale in scala 1:50; e. i profili trasversali in scala 1:100; f.

le dimensioni principali delle opere di costruzione; g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari; h. il piano di drenaggio; i.

il rapporto sull'impatto ambientale, 3a tappa; j.

la stima dei costi; k. il piano di espropriazione; l.

la tabella dei fondi; m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione.

Lavori pubblici

6

725.111

2

Il DATEC esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.

3

Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d'istruzione.


Art. 13

Distanze degli allineamenti 1

Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono: a. per le strade nazionali di prima classe 25 m

b. per le strade nazionali di seconda classe di cui è prevista una futura sistemazione:

a strada nazionale di prima classe

25 m

di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale

20-25 m

c. per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale 15-25 m
d. per le strade nazionali nelle regioni urbane 20-25 m

2

Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

3

Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.


Art. 14

Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a LSN: a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive; b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili;

c. qualora si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.


Art. 15

Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, all'occorrenza, pubblicato.

Strade nazionali - O 7

725.111

Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico 1

Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 19884 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

2

In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

3

Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato.


Art. 17

Costi 1 L'USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.

2

Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere esposti separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

3

In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.

4

Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.


Art. 18

Esame dei progetti dettagliati L'esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore.

Questo esame non costituisce un collaudo dell'opera e non esime l'ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.


Art. 19

Annuncio all'autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale Le autorità competenti informano entro un termine di 30 giorni il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale circa i cambiamenti che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

4 RS

814.011

Lavori pubblici

8

725.111

Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 20

Acquisto a trattativa privata L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato a un prezzo che corrisponde al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d'impiego del fondo.


Art. 21

Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.


Art. 22

Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'USTRA.

Quest'ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l'USTRA affida all'Ufficio federale dell'agricoltura e all'Ufficio federale dell'ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti i contributi.


Art. 23

Stima del valore venale e indennità Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr5.


Art. 24

Eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e all'obbligo di restituire i contributi Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all'obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 36 lettera d e 37 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sui miglioramenti strutturali.


Art. 25

Eccezioni nella procedura di rilottizzazione Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita, su domanda del proprietario o d'ufficio, la procedura d'espropriazione.

5 RS

711

6 RS

913.1

Strade nazionali - O 9

725.111


Art. 26

Espropriazione

1

Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, il DATEC trasmette al presidente della Commissione di stima competente i piani approvati. Questi valgono come piano dell'opera secondo l'articolo 27 capoverso 1 LEspr7. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano d'espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LEspr.

2

La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull'espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d'indennità.

3

Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull'espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.


Art. 27

Tasse

1

Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 Codice civile8), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.

2

Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d'espropriazione.

Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione

Art. 28

Sistemazione di strade nazionali Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.


Art. 29

Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali 1

L'utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all'autorizzazione dell'USTRA.

7 RS

711

8 RS

210

Lavori pubblici

10

725.111

2

L'utilizzazione è soggetta al versamento di un'indennità. L'indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato. L'utilizzazione da parte dei Cantoni per esigenze proprie sono esenti da indennità.

3

Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un'utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi.


Art. 30

Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali 1

L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN.

2

I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:

a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

3

L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata Sezione 1: In generale

Art. 31

Principio Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non stabiliscano altrimenti, si applica il capitolo 2.


Art. 32

Completamento L'allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.


Art. 33

Acquisto del terreno nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata Il DATEC disciplina i dettagli dell'acquisto del terreno al momento del completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Strade nazionali - O 11

725.111


Art. 34

Progettazione e costruzione nelle zone urbane I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; essi devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con l'USTRA e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35

Progetto generale

1

L'USTRA può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazione con l'USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l'USTRA fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni.

2

Per la stesura definitiva e l'approvazione il Cantone inoltra all'USTRA i documenti secondo l'articolo 11.


Art. 36

Progetto esecutivo

1

L'USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l'approvazione. Entro tre mesi l'USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

2

Se l'USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo inoltra al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.


Art. 37

Progetto dettagliato

1

L'USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un progetto dettagliato per approvazione.

2

L'USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutti i documenti da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici

Art. 38

Procedura 1 Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b. le commesse per forniture e servizi a partire da 383 000 franchi.

Lavori pubblici

12

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2

Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno: a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi; b. le commesse per forniture e servizi a partire da 248 950 franchi.

3

Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.

4

L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.


Art. 39

Diritto applicabile

Per il resto è applicabile il diritto cantonale.


Art. 40

Approvazione dell'USTRA 1

Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'USTRA le seguenti commesse: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b. le commesse per forniture e servizi a partire da 248 950 franchi.

2

L'USTRA decide dell'approvazione entro un mese.

3

Le altre commesse devono essere rese note all'USTRA prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 41

Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione 1

I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l'USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.

2

I Cantoni informano periodicamente l'USTRA sullo stato dei lavori. Quest'ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

3

I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l'apertura alla circolazione del tratto interessato.


Art. 42

Sorpasso del preventivo 1

Occorre il consenso dell'USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.

2

Il consenso dell'USTRA va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.

3

Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'USTRA prima dell'inizio dei lavori.

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Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti I Cantoni devono presentare all'USTRA un conto finale per ogni opera costruita.

Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.


Art. 44

Documentazione Al momento del collaudo devono essere disponibili i documenti necessari all'esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche. Essi vanno consegnati all'USTRA.

Sezione 5: Trasmissione della proprietà

Art. 45

1 Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L'USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'apertura alla circolazione del tratto in questione.

2

Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di regolare le operazioni d'acquisto fondiario non ancora concluse.

3

Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasmessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminato il collaudo dell'opera senza che siano state riscontrate importanti manchevolezze. La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d'opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali

Art. 46

1 L'USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

2

Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l'efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.

Lavori pubblici

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Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali Sezione 1: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 47

Delimitazione delle unità territoriali Le unità territoriali per l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono fissate nell'allegato 2.


Art. 48

Convenzioni sulle prestazioni 1

L'USTRA, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione e vigila affinché siano rispettate.

2

Nelle convenzioni sulle prestazioni l'USTRA può, per ragioni economiche o legate al traffico, scostarsi leggermente dai limiti delle unità territoriali fissati nell'allegato 2.


Art. 49

Attribuzione delle unità territoriali 1

Se un solo Cantone o ente si candida per un'unità territoriale, l'USTRA può designarlo quale gestore.

2

Se nessun Cantone o ente è disposto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un'unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'USTRA esegue la procedura e procede all'aggiudicazione.

3

Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono di competenza dell'USTRA.

Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie

Art. 50

1 Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie. A tal fine si attiene alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20049, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.

9

GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.

Strade nazionali - O 15

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Sezione 3: Gestione del traffico

Art. 51

Competenza dell'USTRA

1

L'USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all'informazione stradale per le strade nazionali.

2

Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali.

3

Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi.

4

Emana istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.

5

Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi).

anche negli impianti accessori.


Art. 52

Piani cantonali di gestione del traffico 1

Le strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico sono elencate nell'allegato 3.

2

Se mutano le condizioni, il DATEC può adeguare l'allegato 3.

3

I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell'USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.

4

I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall'USTRA.


Art. 53

Ordini della polizia alla centrale di gestione del traffico La centrale di gestione del traffico attua le misure ordinate dalla polizia nei casi di cui all'articolo 3 capoverso 6 LCStr per la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54

Esecuzione Se l'esecuzione non è demandata al DATEC, l'USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.


Art. 55

Diritto vigente: abrogazione e modifica L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.

Lavori pubblici

16

725.111


Art. 56

Disposizioni transitorie 1

La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

2

Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l'USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori.

3

Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.

4

Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d'intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

5

Se sono ancora in corso operazioni d'acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.

6

In caso di domande d'approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure.


Art. 57

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Strade nazionali - O 17

725.111

Allegato 1

(art. 32)

Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 1° agosto 2007) Legenda: N

= strada nazionale

SN

= strada nazionale urbana (superstrada) G =

traffico

misto

Cl. = classe

Sez. = sezione

A) Elenco dei tratti in cantiere N Cl.

Sez.

Designazione

Numero

di

carreggiate

Lunghezza

(km) in

cantiere

Zürich

N04 1

04 Brunau-Uetliberg Ost 2 + 2

0.6

N04 1

05 Uetliberg Ost-Fildern 2 + 2

4.6

N04 1

06 Fildern-Knonau

2 + 2

13.4

N04 1

07 Knonau-Kantonsgrenze ZG 2 + 2

2.8

N20 1

04 Bergermoos-Fildern N1c 2 + 2

5.2

Bern

N01 4

06 Zubringer Neufeld SN 2 (+1)

1.2

N05 2

09 Biel Ost (Längfeld)-Biel Süd (Brüggmoos) 2 + 2

7.1

N16 2

01 Frontière JU-Moutier Est 2/2 + 2

4.1

N16 2

02 Moutier Est-Court 2

7.8

N16 2

03 Court-Tavannes

2/2 + 2

10.2

Obwalden

N08 9 58 Loppertunnel/ Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2

2

1.1

N08 3

55 Giswil Grossmatt-Ewil 2

1.0

N08 3

52 Umfahrung Lungern 2

3.5

Nidwalden

N02 1 02 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2

2

1.8

Zug

N04 1

02 Kantonsgrenze ZH-Verzweigung Blegi 2 + 2

2.4

Basel-Stadt

N02 4

08 Wiese-Landesgrenze F SN 2 + 2

1.1

Aargau

N20 9 00 Flankierende Massnahmen

2

Lavori pubblici

18

725.111

N Cl.

Sez.

Designazione

Numero

di

carreggiate

Lunghezza

(km) in

cantiere

Graubünden

N28 2/3 01 Landquart-Klosters Selfranga (Umfahrung Saas)

2

3.7

Valais

N09 2

54 Sion-Sierre (jonction de Sierre-Est) 2 + 2

N09 2

55 Sierre-Gampel

2 + 2

20.0

N09 2

56 Gampel-Brig-Glis 2 + 2

17.0

Jura

N16 9 01 Plate-forme douanière de Boncourt -

N16 2

02 Frontière F-Porrentruy Ouest 2 + 2

13.7

N16 2

08 Delémont Est-Frontière BE 2 + 2

4.9

B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori residui o pagamenti N Cl.

Sez.

Designazione

Numero

di

carreggiate

Lunghezza

(km)

Bern

N05 2

02 Grenchen-Biel Ost (Längfeld) 2 + 2

8.6

Uri

N04 2

09 Neue Axenstrasse Ktgr. SZ-Flüelen (Umfahrung Flüelen)

2

2.5

Obwalden

N08 3

54 Umfahrung Giswil 2

2.5

Fribourg

N01 2

01 Cheyres-Cugy, y compris Domdidier, (archéologie)

2 + 2

11.8

Solothurn

N05 2 02 Zuchwil-Nennikofen (flankierende

Massnahmen)

2 + 2

7.4

N05 2 03 Aare-Grenchen (flankierende Massnahmen) 2 + 2

3.3

Thurgau

N07 2

05 Schwaderloh-Landesgrenze D 2 + 2

8.6

Vaud

N01 2

07 Yverdon-Arrissoules (Frontière FR) 2 + 2

13.3

N01 2

08 Payerne (Frontière FR)-Avenches 2 + 2

10.4

N01 1

09 Avenches-Faoug

2 + 2

5.8

N05 2

02 Frontière NE-Arnon 2 + 2

8.6

N05 2

01 Arnon-Yverdon

2 + 2

9.2

Neuchâtel

N05 2

03 Areuse-Frontière VD 2 + 2

13.3

Strade nazionali - O 19

725.111

N Cl.

Sez.

Designazione

Numero

di

carreggiate

Lunghezza

(km)

Jura

N16 2

03 Evitement de Porrentruy 2 + 2

2.9

N16 2

04 Porrentruy Est-Courgenay 2 + 2

5.2

N16 2

05 Courgenay-Glovelier 2

8.0

N16 2

06 Glovelier-Delémont Ouest 2 + 2

10.0

N16 2

07 Evitement de Delémont 2 + 2

3.2

C) Elenco dei tratti non ancora iniziati N Cl.

Sez.

Designazione

Numero

di

carreggiate

Lunghezza

(km)

Zürich

N01 4

01 Hardturm-Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3

2.8

N01 4

02 Stadttunnel Letten-Irchel SN 3 + 3

0.7

N03 4

01 Letten-Sihlhölzli SN 3 + 3

2.6

Bern

N05 2 08 Biel

Süd

(Brüggmoos)-Biel

West (See-Vorstadt) 2 + 2

5.2

N05 4

01 Zubringer Nidau

SN 2 + 2

0.6

N05 3 08 Biel West-Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)

G

2

1.7

N08 3 09 Brienzwiler Ost-Kantonsgrenze OW (Brünigtunnel/Passstrasse)

G

2

5.9

N16 2 05 La Heutte-Taubenloch (Séparation des trafics Taubenloch)

2 + 2

Uri

N04 2 09 Neue

Axenstrasse

Kantonsgrenze SZ-Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel) 2

3.5

Schwyz

N04 2 09 Neue

Axenstrasse

Anschluss Brunnen-Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) 2

7.3

Obwalden

N08 3 51 Brünig

Kantonsgrenz BE-Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse)

G

2

4.0

N08 3

53 Lungern Nord-Giswil Süd 2

4.0

Basel-Stadt

N02 4

07 Zubringer Bahnhof SBB-Gellertdreieck SN 2 + 2

2.0

Graubünden

N28 2/3 01 Landquart-Klosters Selfranga (Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz-Küblis) 2

6.6

Lavori pubblici

20

725.111

N Cl.

Sez.

Designazione

Numero

di

carreggiate

Lunghezza

(km)

Vaud

N09 1

03 Perraudette-Paudèze (Corsy) N09 1

09 Paudèze-Lutrive

2 + 2

1.8

Neuchâtel

N05 2 04 Serrières-Areuse (Contournement

de Serrières)

2 + 2

1.9

Strade nazionali - O 21

725.111

Allegato 2

(art. 47)

Unità territoriali UT Cantone

Limiti

(raccordi)

I BE

N8:

Kantonsgrenze

BE/OW

N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II

VD, FR, GE

N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III

VS

N9: Jonction Bex Nord IV

TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V

GR

N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI

SG, TG, AI, AR, GL

N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII

ZH, SH

N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO

N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau IX

JU, NE, BE

N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5

X

LU, ZG, OW, NW

N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI

UR, SZ, TI

N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

Lavori pubblici

22

725.111

Allegato 3

(art. 52)

Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico

Cantone Strada da

via

a

ZH 1 Zürich

Brüttisellen

Winterthur

ZH Anschluss

Zürich-Affoltern Furttal Kantonsgrenze Aargau

ZH 1 Anschluss

Urdorf-Nord Bergdietikon Kantonsgrenze

Aargau

ZH Anschluss

Urdorf-Nord

Schlieren

ZH 3 Zürich

Dietikon

Kantonsgrenze

Aargau

ZH Zürich

Geroldswil

Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich

Uetikon-Waldegg Birmensdorf ZH 3 Zürich

Horgen

Kantonsgrenze

Schwyz

ZH 7 Winterthur

Räterschen

Kantonsgrenze

Thurgau

ZH 1 Winterthur

Attikon

Kantonsgrenze

Thurgau

ZH Attikon

Bertschikon

Kantonsgrenze

Thurgau

ZH

Winterthur

Andelfingen

Kantonsgrenze

Schaffhausen

ZH Anschluss

Kleinandelfingen

Ossingen Kantonsgrenze Thurgau

ZH A53

Verzweigung

Brüttisellen Uster Kantonsgrenze St.

Gallen

ZH A52

Hinwil

Forch

Zürich

ZH 4 Zürich

Sihltal

Kantonsgrenze

Zug

ZH Anschluss

Urdorf-Nord Affoltern a.A.

Kantonsgrenze Zug

ZH Sihlbrugg

Hirzel

Anschluss

Wädenswil

ZH

Anschluss Zürich-Seebach Glattbrugg

Anschluss Flughafen ZH

Anschluss Dietikon

Weiningen

Anschluss

Zürich-Affoltern

BE 1 Bern

Schönbühl

Anschluss

Kirchberg

BE

1

Anschluss Kirchberg Herzogenbuchsee Kantonsgrenze Aargau

BE

5

Kantonsgrenze Solothurn Niederbipp

Kantonsgrenze Solothurn BE 5 Biel

Pieterlen

Kantonsgrenze

Solothurn

BE A6 Anschluss

Schönbühl

Lyss

Biel

BE 12 Schönbühl

Jegenstorf

Kantonsgrenze Solothurn BE

22

Kantonsgrenze Solothurn Lyss

Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Rizenbach

Kantonsgrenze

Freiburg

BE 10 Bern

Muri

Anschluss

Muri

BE

10

Kantonsgrenze Freiburg (Müntschemier)

Ins

Kantonsgrenze

Neuchâtel

BE

Bern

Belp, Seftigen

Anschluss Thun-Nord BE

6

Anschluss Muri

Münsingen, Thun

Spiez

BE 223

Anschluss

Spiez

Kandersteg Kantonsgrenze Wallis

BE 11 Spiez

Interlaken

Anschluss

Brienz

BE 12 Bern

Niederwangen

Kantonsgrenze

Freiburg

BE 1 Bern

Mühleberg

Kantonsgrenze

Freiburg

BE

6

Biel

Moutier

Limite cantonale Jura LU 2 Anschluss

Emmen-Nord Nottwil, Dagmarsellen Kantonsgrenze Aargau LU 2 Luzern

Anschluss

Emmen-Nord

LU Emmen

Seeplatz

Anschluss

Emmen-Süd

LU 24 Anschluss

Sursee

Triengen

Kantonsgrenze

Aargau

LU

4

Luzern

Ebikon

Anschluss Gisikon-Root LU Emmen,

Seeplatz

Inwil

Kantonsgrenze

Zug

Strade nazionali - O 23

725.111

Cantone Strada da

via

a

LU

Anschluss Luzern-Horw Kantonsgrenze

Nidwalden

UR

2

Anschluss Flüelen

Altdorf, Amsteg

Anschluss Göschenen SZ Schübelbach

Tuggen

Kantonsgrenze

St.Gallen

SZ

8

Anschluss Pfäffikon Seedamm

Kantonsgrenze St.Gallen SZ 3 Kantonsgrenze

Zürich

Lachen

Kantonsgrenze

Glarus

SZ 2 Brunnen

Seewen,

Arth

Kantonsgrenze

Zug

OW

4 Sarnen

Alpnach

Kantonsgrenze

Nidwalden

NW

Anschluss Beckenried Stans

Kantonsgrenze Luzern NW

4

Anschluss Stansstad Kantonsgrenze

Obwalden

GL

3

Kantonsgrenze Schwyz Niederurnen, Mollis

Kantonsgrenze St. Gallen ZG 4 Zug

Sihlbrugg

Kantonsgrenze

Zürich

ZG 4 Zug

Anschluss

Zug-West

ZG Cham

Friesencham

Kantonsgrenze Zürich ZG

4

Anschluss Zug-West

Anschluss Cham

ZG 4 Cham

Rotkreuz

Kantonsgrenze

Luzern

ZG Rotkreuz

Risch

Kantonsgrenze

Schwyz

FR

22

Anschluss Murten

Galmiz, Kerzers

Kantonsgrenze Bern

FR

10

Kantonsgrenze Bern (Müntschemier)

Kerzers

Kantonsgrenze Bern

(Gurbrü)

FR

1

Kantonsgrenze Bern

Gempenach, Murten,

Avenches

Limite cantonale Vaud FR

1

Limite cantonale Vaud Domdidier

Limite cantonale Vaud FR

Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac

Limite cantonale Vaud FR Jonction

Matran

Prez-Vers-Noréaz

Limite cantonale Vaud FR

12

Kantonsgrenze Bern

Fribourg, Bulle

Limite cantonale Vaud SO

12

Anschluss Oensingen Balsthal

Kantonsgrenze Basel Land

SO

2

Kantonsgrenze Aargau Olten

Kantonsgrenze Basel Land

SO 5 Kantonsgrenze

Bern

Oensingen, Olten

Kantonsgrenze Aargau SO 12 Solothurn

Biberist

Kantonsgrenze

Bern

SO Anschluss

Kriegstetten

Derendingen

Solothurn

SO 5 Kantonsgrenze

Bern

Solothurn, Grenchen Kantonsgrenze Bern SO 22 Solothurn

Lüsslingen

Kantonsgrenze

Bern

BL 12 Liestal

Waldenburg

Kantonsgrenze Solothurn BL 2 Sissach

Läufelfingen

Kantonsgrenze

Solothurn

BL

12/2 Anschluss Liestal Frenkendorf

Anschluss Sissach

BL Liestal

Arisdorf

Augst

BL

Thürnen

Umfahrung Sissach

Anschluss Sissach

BL

12

Basel Stadt

Pratteln

Anschluss Liestal

BL

Kantonsgrenze Aargau Augst

Kantonsgrenze Basel Stadt

BL

Anschluss Sissach

Tenniken

Anschluss Diegten

Lavori pubblici

24

725.111

Cantone Strada da

via

a

SH

Schaffhausen

Mühlental

Landesgrenze

Oberbargen

SH Schaffhausen

Herblingen Landesgrenze Thayngen

SG

13

Sargans

Bad Ragaz

Kantonsgrenze

Graubünden

SG 3 Sargans

Walenstadt

Kantonsgrenze

Glarus

SG 13 Sargans

St.

Margrethen

Rorschach

SG 7 St.Gallen

Rorschach

SG

Anschluss Rorschach Tübach

Kantonsgrenze Thurgau SG

7

St. Gallen

Oberbüren, Wil

Kantonsgrenze Thurgau SG -/A53

Kantonsgrenze

Schwyz Uznach, Schmerikon Kantonsgrenze Zürich SG Anschluss

Rapperswil

Seedamm Rapperswil Kantonsgrenze Schwyz GR 28 Landquart

Maienfeld

GR

3/417

Thusis

Tiefencastel,

Lenzerheide

Anschluss Chur-Süd

GR

13

Confine cantonale Ticino Reichenau, Chur,

Zizers

Kantonsgrenze St. Gallen AG

Anschluss Wettigen

Furttal

Kantonsgrenze Zürich AG

1

Kantonsgrenze Zürich Wohlen, Lenzburg,

Oftrigen

Kantonsgrenze Bern

AG 2 Kantonsgrenze

Luzern

Zofingen Kantonsgrenze Solothurn

AG

5

Anschluss Aarau-Ost Aarau

Kantonsgrenze Solothurn AG

24

Anschluss Aarau-West Schöftland

Kantonsgrenze Luzern AG

Anschluss Baden

Wettingen

Kantonsgrenze Zürich AG

3

Kantonsgrenze Zürich Spreitenbach, Brugg,

Frick

Kantonsgrenze Basel Land

AG Brugg

Othmarsingen

Anschluss

Lenzburg

AG

Anschluss Baden

Mellingen

Anschluss Mägenwil

TG Autobahnende

Arbon-West Roggwil Kantonsgrenze St.

Gallen

TG

7

Kantonsgrenze St. Gallen Wängi, Aadorf

Kantonsgrenze Zürich TG Wängi

Matzingen

Kantonsgrenze

Zürich

TG 1 Konstanz

Müllheim

Kantonsgrenze

Zürich

TG 14 Wellhausen

Hüttlingen Verzweigung Grüneck

TG

Anschluss Frauenfeld-West Uesslingen Kantonsgrenze Zürich

TI

2

Airolo

Biasca

Raccordo Bellinzona Nord

TI

2

Raccordo Bellinzona Nord Monte Ceneri, Lugano Mendrisio TI

2

Mendrisio

Chiasso

Confine nazionale,

Chiasso

TI

Mendrisio

Stabio

Confine nazionale,

Gaggiolo

TI

13

Raccordo Bellinzona Nord Confine cantonale con i Grigioni

VD 1 Jonction

Lausanne-Malley Rolle Limite cantonale Genève VD 9 Lausanne

Montreux

Limite cantonale Valais VD

Mies

Jonction Coppet

VD

Jonction Coppet

Crassier

Jonction Nyon

VD

Jonction Rolle

Vinzel

Jonction Nyon

VD Jonction

Cossonay

Bussy-Chardonney Jonction Rolle

VD Bussy-Chardonney Jonction

Morges-Ouest

Strade nazionali - O 25

725.111

Cantone Strada da

via

a

VD

12

Vevey

Le Chaux

Limite cantonale

Fribourg

VD

5

Jonction Yverdon-Sud Grandson

Limite cantonale

Neuchâtel

VD

1

Limite cantonale Fribourg Avenches

Limite cantonale

Fribourg

VD

1

Jonction Lausanne-Vennes Lucens, Moudon

Limite cantonale

Fribourg

VD

Yverdon-les-Bains

Yvonand

Limite cantonale

Fribourg

VD

Limite cantonale Fribourg Payerne,

Vers-chez-Perrin

Limite cantonale

Fribourg

VD 9 Cossonay

Croy

Frontière,

Ballaigues

VD Jonction

Yverdon-Sud

Chavornay Lausanne-Blécherette VD Jonction

Lausanne-Crissier Bussigny Jonction Morges-Est

VD

Jonction Lausanne-Vennes Savigny

Jonction Chexbres

VS

21

Echangeur Gd. St-Bernard (Martigny)

Sembrancher

Frontière, Tunnel du Gd. St-Bernard

VS 9 Brig

Sion

Martigny

VS

21/9 Martigny

Limite cantonale Vaud VS

509 Jonctions Gampel/Steg Goppenstein

Limite cantonale Berne NE

5

Limite cantonale Vaud Neuchâtel

Limite cantonale Berne GE

1

Genève

Versoix

Limite cantonale Vaud GE

Jonctions Vernier/Meyrin Lancy Frontière,

Bardonnex

JU

6

Porrentruy

Delémont

Limite cantonale Berne

Lavori pubblici

26

725.111

Allegato 4

(art. 55)

Diritto vigente: abrogazione e modifica I

Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. ordinanza del 18 dicembre 199510 sulle strade nazionali; 2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 196111 concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II

2. Ordinanza del 6 dicembre 199913 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni


Art. 10
cpv. 3 lett. b e 4, terzo periodo
...

10 [RU

1996 250, 1997 557, 2000 345 703 n. II 3, 2002 1177, 2004 5051] 11 [RU

1961 796, 2000 762] 12 RS

172.010.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

13 RS

172.217.1. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

Strade nazionali - O 27

725.111

5. Ordinanza del 13 novembre 196216 sulle norme della circolazione stradale


Art. 76
cpv. 1
...


Art. 79
cpv. 1 e 2, frase introduttiva, nonché 4 e 5
...


Art. 81
cpv. 1, 2 e 3
...


Art. 98
cpv. 3
...


Art. 99
cpv. 1, secondo periodo
...

14 RS

510.710. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

15 RS

510.725. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

16 RS

741.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

17 RS

741.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Lavori pubblici

28

725.111


Art. 101
cpv. 1 e 2
...


Art. 104
cpv. 3 e 4
...


Art. 105
cpv. 3
...


Art. 110
cpv. 2
...


Art. 111
rubrica, nonché cpv. 2, primo periodo
...


Art. 117c

...

18 RS

741.621. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.