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513.61

Ordinanza
sulla sicurezza militare

(OSM)

del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina i compiti nell'ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:

a.2
la Sicurezza integrale Difesa (SI D);
b.
la Polizia militare (PM);
c.
il Servizio di protezione preventiva dell'esercito (SPPEs).

2 Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l'articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).

2 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2 Acquisizione di informazioni

Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:

a.
da fonti accessibili al pubblico;
b.
da servizi specializzati dell'esercito e dell'amministrazione militare;
c.
da organi di sicurezza civili.
Art. 3 Collaborazione

1 Per l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:

a.
gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
b.3
...
c.
i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell'ambiente.

2 Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.

3 Abrogata dal n. II 11 dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

Art. 4 Trattamento di dati personali

1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

2 In servizio d'appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all'insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.

3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19795 e della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati.7

4 RS 120

5 RS 322.1

6 RS 235.1

7 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 64 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 58 Deroga all'obbligo di notificare le attività di trattamento all'IFPDT

1 Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l'acquisizione d'informazioni e l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

2 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l'IFPDT su tali attività di trattamento di dati.

8 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 64 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 3:9 SI D

9 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

Art. 6 Compiti

1 La SI D dirige la gestione della sicurezza dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell'esercito.

2 In questi settori adempie i compiti seguenti:

a.
allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;
b.
elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l'esecuzione;
c.
dirige e appoggia l'istruzione;
d.
garantisce la consulenza in materia di sicurezza;
e.
esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d'annuncio necessari;
f.
in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell'ambiente;

3 Nell'ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all'Aggruppamento Difesa e all'esercito.

Sezione 4: PM

Art. 8 Compiti

1 La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell'ambito dell'esercito.

2 La PM adempie i compiti seguenti:

a.
appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell'ordine nell'ambito dell'esercito;
b.
appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell'adempimento dei loro compiti;
c.
contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell'esercito scelte;
d.
esegue trasporti di sicurezza nell'ambito dell'esercito;
e.
tiene pronte per l'esercito forze d'impiego rapidamente disponibili.

3 I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all'estero dell'esercito.

Art. 9 Aiuto spontaneo

1 Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.

2 L'aiuto spontaneo è prestato soltanto:

a.
nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;
b.
se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell'evento;
c.
se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.

3 L'aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.

Art. 10 Organizzazione

1 La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.

2 Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.

Sezione 5: SPPEs

Art. 11 Compiti

1 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.

2 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:

a.
individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all'esercizio, all'istruzione, alla prontezza e all'impiego dell'esercito;
b.
coordina il relativo scambio di informazioni in seno all'esercito e con le autorità civili;
c.
fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all'esercito nell'ambito dell'autoprotezione.

3 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all'estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un'autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.11

11 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 774).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 1312 Esecuzione

Il capo dell'esercito è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

12 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).