513.61
Ordinanza
sulla sicurezza militare
(OSM)
del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),
ordina:
1 La presente ordinanza disciplina i compiti nell'ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:
- a.2
- la Sicurezza integrale Difesa (SI D);
- b.
- la Polizia militare (PM);
- c.
- il Servizio di protezione preventiva dell'esercito (SPPEs).
2 Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l'articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).
Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:
- a.
- da fonti accessibili al pubblico;
- b.
- da servizi specializzati dell'esercito e dell'amministrazione militare;
- c.
- da organi di sicurezza civili.
1 Per l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:
- a.
- gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b.3
- ...
- c.
- i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell'ambiente.
2 Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.
1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 In servizio d'appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all'insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.
3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19795 e della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati.7
1 Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l'acquisizione d'informazioni e l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l'IFPDT su tali attività di trattamento di dati.
1 La SI D dirige la gestione della sicurezza dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell'esercito.
2 In questi settori adempie i compiti seguenti:
- a.
- allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;
- b.
- elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l'esecuzione;
- c.
- dirige e appoggia l'istruzione;
- d.
- garantisce la consulenza in materia di sicurezza;
- e.
- esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d'annuncio necessari;
- f.
- in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell'ambiente;
3 Nell'ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all'Aggruppamento Difesa e all'esercito.
1 La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell'ambito dell'esercito.
2 La PM adempie i compiti seguenti:
- a.
- appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell'ordine nell'ambito dell'esercito;
- b.
- appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell'adempimento dei loro compiti;
- c.
- contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell'esercito scelte;
- d.
- esegue trasporti di sicurezza nell'ambito dell'esercito;
- e.
- tiene pronte per l'esercito forze d'impiego rapidamente disponibili.
3 I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all'estero dell'esercito.
1 Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.
2 L'aiuto spontaneo è prestato soltanto:
- a.
- nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;
- b.
- se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell'evento;
- c.
- se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.
3 L'aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.
1 La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.
2 Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.
1 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.
2 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:
- a.
- individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all'esercizio, all'istruzione, alla prontezza e all'impiego dell'esercito;
- b.
- coordina il relativo scambio di informazioni in seno all'esercito e con le autorità civili;
- c.
- fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all'esercito nell'ambito dell'autoprotezione.
3 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all'estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un'autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.11
Il SPPEs è composto da personale militare.
Il capo dell'esercito è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
L'ordinanza del 14 dicembre 199813 sulla sicurezza militare è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.