01.01.2024 - * / In vigore
01.06.2023 - 31.12.2023
01.05.2022 - 31.05.2023
12.05.2021 - 30.04.2022
01.01.2021 - 11.05.2021
23.10.2020 - 31.12.2020
23.04.2020 - 22.10.2020
14.01.2020 - 22.04.2020
01.01.2019 - 13.01.2020
01.12.2015 - 31.12.2018
01.09.2014 - 30.11.2015
01.06.2012 - 31.08.2014
01.04.2011 - 31.05.2012
15.03.2008 - 31.03.2011
01.06.2002 - 14.03.2008
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1

Ordinanza

sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) del 23 novembre 1994 (Stato 4 giugno 2002) Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3, 6a, 8, 12, 36, 40, 41, 42 e 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), ordina: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la costruzione di infrastrutture aeronautiche (aerodromi e impianti della navigazione aerea) e l'esercizio degli aerodromi. Contiene inoltre le disposizioni applicabili agli atterraggi esterni e agli ostacoli alla navigazione aerea.


Art. 2

Definizioni

Aerodromo: Superficie definita su terra o sull'acqua, comprendente qualsiasi costruzione o installazione, denominate impianti d'aerodromo, destinata ad essere utilizzata per l'atterraggio, il decollo, lo stazionamento e la manutenzione di aeromobili, il traffico di passeggeri e il trasbordo di merci; Aeroporto: Aerodromo dove vige l'obbligo di ammettere utenti; Area d'atterraggio: Terreno utilizzato per effettuare atterraggi esterni; Area d'atterraggio in montagna: Area d'atterraggio, designata espressamente, situata ad un'altitudine superiore a 1100 m; Atterraggi esterni: Atterraggi e decolli fuori degli aerodromi; Campo d'aviazione: Aerodromo dove non vige l'obbligo di ammettere utenti; Capo d'aerodromo: Persona designata dall'esercente dell'aerodromo cui l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha conferito determinati compiti di sorveglianza; Catasto di limitazione degli ostacoli: Piano delle superfici di limitazione degli ostacoli per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; Impianti accessori: Costruzioni e impianti che non fanno parte dell'aerodromo; RU 1994 3050

1

RS 748.0

748.131.1

Aviazione

2

748.131.1

Impianti d'aerodromo: Costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte dell'aerodromo per quanto concerne la sua finalità e servono all'esercizio regolamentare e disciplinato; Impianti della navigazione aerea: Impianti radioelettrici di navigazione e telecomunicazione per la gestione e la sicurezza del traffico aereo; Obbligo di ammettere utenti: Obbligo per l'esercente di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili ammessi al traffico interno o internazionale in vista di un uso disciplinato, secondo le prescrizioni generali sulla navigazione aerea e le disposizioni particolari previste dalla concessione; Ostacoli alla navigazione aerea: Costruzioni, installazioni, comprese le gru, le funivie, le linee ad alta tensione, antenne, cavi e fili nonché piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio degli impianti della navigazione aerea; Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica: Secondo l'articolo 13 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT), piano settoriale dell'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera che ha degli effetti sulla pianificazione del territorio;3 Superficie di limitazione degli ostacoli: Superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita.


Art. 3

Esigenze specifiche della navigazione aerea 1

Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d'imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze.4 1bis

Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) che figurano negli allegati 10 e 14 della Convenzione del 7 dicembre 19445 relativa all'aviazione civile internazionale, comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aerodromi, agli ostacoli alla navigazione aerea e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.6 2

Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) sono applicabili alla costruzione degli impianti della navigazione aerea.

2

RS 700

3

Nuova definizione introdotta dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

4

Introdotta dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

5

RS 0.748.0

6

Originario cpv. 1.

Infrastruttura aeronautica 3

748.131.1

3

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (qui di seguito: ufficio) può emanare istruzioni e direttive complementari se circostanze particolari lo giustificano nonché autorizzare eccezioni nei singoli casi.

4

Le norme e le raccomandazioni dell'OACI e dell'EUROCONTROL, nonché le relative prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultate presso l'ufficio in francese ed inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco7.

5

Le modifiche delle norme, raccomandazioni e prescrizioni tecniche sono segnalate nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP)8.

a9 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica 1

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera.

2

Il PSIA definisce, per ogni installazione aeronautica che serve all'esercizio civile di aeromobili, in particolare l'obiettivo, l'area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d'esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente.

b10 Sorveglianza da parte dell'ufficio 1

Per le installazioni dell'infrastruttura l'ufficio sorveglia o fa sorvegliare da terzi l'applicazione delle esigenze specifiche dell'aviazione, delle esigenze operative e della polizia edilizia come pure quelle della protezione dell'ambiente.

2

Effettua, o fa effettuare da terzi, i controlli richiesti. Prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto.

3

Per le prestazioni e le decisioni relative alla sorveglianza, l'esercente dell'aerodromo paga le tasse fissate nell'ordinanza del 25 settembre 198911 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA) .

7

Questi documenti si possono ordinare o ottenere tramite abbonamento presso librerie o presso l'OACI.

8

Questo doc. è edito dall'ufficio (servizio centrale AIS) e può essere ottenuto in abbonamento.

9

Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

10

Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

11

RS 748.112.11

Aviazione

4

748.131.1

Titolo secondo: Aerodromi Capitolo 1:12 Gestione e costruzione Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4

Pubblicazione della domanda e coordinamento 1

I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati.

2

I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati.


Art. 5

Modifiche del progetto Se sono apportate modifiche considerevoli al progetto iniziale in seguito ai pareri espressi durante una procedura di approvazione dei piani, di concessione o di autorizzazione, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati perché esprimano un parere oppure, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.


Art. 6

Termini di trattazione Per trattare una domanda di approvazione dei piani o di approvazione di un regolamento d'esercizio come pure di rilascio di una concessione o di un'autorizzazione d'esercizio si applicano di regola i seguenti termini: a. dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda completa fino alla trasmissione ai Cantoni e alle autorità federali interessate oppure fino alla notificazione agli interessati; b. due mesi dalla conclusione della procedura di istruzione fino alla decisione.


Art. 7

Conclusione della procedura d'istruzione L'autorità che prende la decisione comunica alle parti la conclusione della procedura d'istruzione.


Art. 8

Capo dell'aerodromo

1

L'esercente dell'aerodromo designa un capo dell'aerodromo. Diritti e doveri fondamentali come pure i compiti affidatigli sono definiti in un mansionario emanato dall'ufficio.

2

L'ufficio approva la nomina del capo dell'aerodromo se la persona prevista dispone delle conoscenze e dei requisiti necessari a soddisfare il mansionario nell'aerodromo in questione.

12

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

(RU 2000 703).

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Art. 9

Esame specifico della navigazione aerea 1

Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'ufficio esamina il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Verifica anche progetti e impianti accessori non soggetti a consenso.

2

L'ufficio verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP).

Sezione 2: Concessione per l'esercizio

Art. 10

Contenuto 1 La concessione per l'esercizio conferisce il diritto di esercitare un aeroporto a titolo commerciale conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA e, in particolare, di riscuotere tasse. Il concessionario ha l'obbligo di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili nel traffico nazionale e internazionale fatte salve le limitazioni fissate nel regolamento d'esercizio e di dotarlo dell'infrastruttura adeguata a garantire un esercizio sicuro e razionale.

2

L'organizzazione dell'esercizio e dell'infrastruttura non sono oggetto della concessione per l'esercizio.


Art. 11

Domanda

1

Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dipartimento) nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:

a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge;

c. fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; d. comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; e. includere un progetto del regolamento d'esercizio.

2

L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto.

Aviazione

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Art. 12

Condizioni per il rilascio della concessione 1

La concessione per l'esercizio è rilasciata a condizione che: a. l'esercizio dell'impianto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi derivanti dalla legge, dalla concessione e dal regolamento d'esercizio; c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.

2

Il rilascio di una concessione per l'esercizio può essere rifiutato in particolare se il finanziamento dell'impianto e dell'esercizio dell'aeroporto sembra manifestamente a rischio.


Art. 13

Durata

La concessione per l'esercizio è rilasciata per una durata di: a. 50 anni per gli aeroporti nazionali; b. 30 anni per gli aeroporti regionali.


Art. 14

Trasferimento e rinnovo 1

Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione.

2

In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.


Art. 15

Trasferimento di determinati compiti 1

Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'ufficio. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: a. il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; b. il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi.

2

L'ufficio perde il diritto di sollevare obiezioni se non si pronuncia in merito al trasferimento entro dieci giorni lavorativi.


Art. 16

Revoca

1

Il Dipartimento revoca la concessione senza corrispondere indennità se: a. le condizioni di un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte;

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b. il concessionario non vuole più assumere i suoi obblighi o li ha violati ripetutamente in modo grave.

2

Se la concessione è stata revocata, il dipartimento può ordinare le misure necessarie per continuare l'esercizio dell'aerodromo.

Sezione 3: Autorizzazione d'esercizio

Art. 17

Contenuto

1

L'autorizzazione contiene: a. il diritto di esercitare un campo d'aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. l'obbligo per l'esercente di realizzare le condizioni per l'utilizzazione disciplinata del campo d'aviazione, secondo le disposizioni della legge e del regolamento d'autorizzazione d'esercizio.

2

L'organizzazione dell'esercizio o l'utilizzazione delle costruzioni non sono oggetto dell'esercizio.


Art. 18

Domanda

Chiunque voglia ottenere un'autorizzazione d'esercizio o una sua modifica deve presentare una domanda all'ufficio nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge;

c. dare indicazioni sui progetti di costruzione previsti; d. includere un progetto del regolamento d'esercizio.


Art. 19

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: a. il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.

Aviazione

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Art. 20

Obbligo limitato di ammettere utenti Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.


Art. 21

Trasferimento

1

L'autorizzazione d'esercizio può essere trasferita a un terzo con il consenso dell'ufficio. Gli articoli 18 e 19 si applicano per analogia.

2

In caso di trasferimento il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.


Art. 22

Modifica e revoca

1

La durata dell'autorizzazione d'esercizio è illimitata. Tuttavia l'ufficio la può modificare o revocare senza corrispondere indennità se:

a. le condizioni per un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte; b. l'esercente ha violato ripetutamente in modo grave i suoi obblighi; c. l'esercizio non è più compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente;

d. l'esercente non dispone più di un capo d'aerodromo la cui nomina è stata approvata dall'ufficio.

2

Sono salve le misure secondo l'articolo 3b capoverso 2.

Sezione 4: Regolamento d'esercizio

Art. 23

Contenuto

Il regolamento d'esercizio disciplina l'esercizio dell'aerodromo in tutti i suoi aspetti.

Contiene segnatamente prescrizioni su: a. l'organizzazione

dell'aerodromo;

b. gli orari d'esercizio; c. le procedure di avvicinamento e di decollo; d. l'utilizzazione degli impianti dell'aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti; e.13 i servizi di assistenza a terra.

13 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

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Art. 24

Domanda

La domanda per ottenere l'approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d'esercizio deve comprendere: a. un progetto del regolamento o della sua modifica completo di commento e motivazione;

b. la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull'esercizio che sul territorio e sull'ambiente. In caso di modifiche sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all'impatto ambientale e, per gli altri progetti, la prova che le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente sono rispettate; c. nel caso di modifiche del regolamento d'esercizio che producono effetti sull'esercizio dell'aerodromo, tutti i dati necessari ad adeguare o determinare il catasto di limitazione degli ostacoli e il catasto d'esposizione al rumore; d. se del caso, i progetti volti a modificare le zone di sicurezza degli aeroporti.


Art. 25

Condizioni d'approvazione 1

Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: a. il contenuto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate;

c. le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute;

d. il catasto d'esposizione al rumore può essere stabilito; e. nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto di limitazione degli ostacoli è stato allestito.

2

Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. Le prescrizioni essenziali sull'utilizzazione sono pubblicate nell'AIP.


Art. 26

Adattamento da parte dell'ufficio Se i cambiamenti della situazione di diritto o di fatto lo esigono, l'ufficio dispone le modifiche del regolamento d'esercizio per adeguarlo alla situazione legale.

Sezione 4: Regolamento d'esercizio

Art. 27

Deroghe temporanee al regolamento d'esercizio Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell'aerodromo possono prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate qualora circo

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stanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell'aviazione.

Sezione 5: Procedura d'approvazione dei piani
a Domanda 1 I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono essere presentati all'autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:

a. il progetto di costruzione, compresi i documenti che, secondo l'uso locale, sono necessari per valutarlo; le prescrizioni cantonali concernenti la presentazione dei documenti richiesti possono essere prese in considerazione nella misura in cui siano compatibili con le particolarità dell'installazione dell'aerodromo; b. la motivazione del progetto; c. i dati relativi alla conformità del progetto alle esigenze della pianificazione del territorio;

d. per progetti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, il rapporto sulle ripercussioni ambientali e, per gli altri progetti, la prova che le prescrizioni in materia di protezione ambientale sono rispettate; e. i dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti da altre disposizioni federali e cantonali sono soddisfatte;

f.

i dati relativi agli effetti del progetto sull'esercizio dell'aerodromo; g. eventuali modifiche del regolamento d'esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione; h. se del caso, i motivi per i quali è possibile rinunciare a una modinatura.

2

Se necessario, la domanda dev'essere completata con i dati esatti relativi al bisogno di fondi e di diritti reali, al modo in cui ottenerli e se è necessario procedere a espropriazioni. Devono essere allegati alla domanda:

a. una lista dei fondi da acquistare con indicazione della loro ubicazione, superficie e caratteristiche, delle condizioni, dei loro proprietari e di altri aventi diritto; i piani di situazione in scala 1 : 1000 nonché gli estratti del registro fondiario;

b. una panoramica sullo stato delle trattative con i proprietari e gli altri aventi diritto nonché sui contratti conclusi o previsti di compravendita, di scambio o di costituzione servitù; c. eventuali richieste relative a procedure di raggruppamento di terreni previste;

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d. un piano d'espropriazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 193014 sull'espropriazione.

3

Le domande d'approvazione dei piani devono essere depositate dall'esercente dell'aerodromo o del relativo impianto della navigazione aerea.

Art 27b Modinatura Si deve rinunciare alla modinatura del progetto di costruzione sul terreno dell'aerodromo se i profili rischierebbero di pregiudicare l'esercizio dello stesso.

c Coordinamento della costruzione e dell'esercizio 1

Se le condizioni d'esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione, esse devono essere esaminate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani.

2

Se un impianto d'aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d'approvazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d'esercizio, la procedura d'approvazione di quest'ultimo dev'essere coordinata con quella d'approvazione dei piani.

d Condizioni per l'approvazione dei piani 1

I piani sono approvati se il progetto: a. è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2

Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

e Approvazione dei piani L'autorità incaricata di approvare i piani valuta i pareri di Cantoni e servizi specializzati e decide in merito alle opposizioni. La decisione d'approvazione dei piani contiene inoltre: a. il permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani approvati;

b. le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché quelle specifiche della navigazione aerea; c. gli altri oneri derivanti dal diritto federale; d. gli oneri fondati sul diritto cantonale; 14

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Aviazione

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e. gli oneri legati all'esercizio; f.

gli oneri relativi all'inizio dei lavori, al controllo dell'esecuzione e alla messa in servizio degli impianti.

f Inizio dei lavori e prolungamento della validità 1

Un progetto di costruzione si considera iniziato con la modinatura o, in assenza della modinatura, con l'inizio dei lavori o con l'avvio di altre misure che necessitano singolarmente di un'approvazione dei piani. 2 La validità di un progetto iniziato entro i termini previsti e interrotto per oltre un anno deve essere prolungata se sono trascorsi oltre cinque anni dalla decisione di approvazione dei piani.

3

Le domande di prolungamento devono essere presentate all'autorità incaricata di approvare i piani al più tardi tre mesi prima della scadenza della validità specificando i motivi. L'autorità decide entro un mese.

g Esecuzione 1 L'ufficio controlla, o fa controllare da terzi, che il progetto sia stato eseguito in conformità alla legge. L'esercente dell'aerodromo si assume le spese.

2

Nel caso di costruzioni prive di autorizzazione e di violazione a posteriori di prescrizioni edili, condizioni e oneri, l'ufficio ordina il ripristino della situazione conforme al diritto.

h Zone riservate

1

Le domande intese a stabilire zone riservate devono: a. comprendere i piani con la descrizione esatta delle zone riservate; b. giustificare gli obiettivi e la durata per cui il fondo dev'essere disponibile; c. precisare se vi sono interessi che sarebbero toccati dalla zona riservata, quali sono questi interessi e come lo stabilimento della zona è coordinato con le esigenze della pianificazione del territorio.

2

Le zone riservate sono stabilite se soddisfano gli obiettivi e le esigenze del PSIA e se l'interesse di lasciar libero un fondo per installarvi un aerodromo prevale su tutti gli altri interessi.

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Sezione 6:

Progetti di costruzione e impianti accessori non soggetti ad approvazione

Art. 28

Progetti di costruzione 1

Non necessitano di un'approvazione dei piani: a. baracche, laboratori e depositi che servono al cantiere e che saranno smantellati dopo i lavori;

b. adattamenti edili di poca importanza per installazioni quali impianti elettrici, condotte, impianti di riscaldamento e di raffreddamento che non hanno alcun rapporto con costruzioni soggette ad approvazione; c. modifiche del terreno che non sono connesse con altre costruzioni o impianti sottoposti ad autorizzazione e che non superano né il metro di altezza né i 900 m2 di superficie; d. muri, recinzioni e siepi fino a 2 metri; e. impianti di importanza minima, non visibili dall'esterno, quali impianti elettrici e sanitari, raccordi idraulici ed elettrici e dispositivi di protezione contro vento e neve;

f.

antenne riceventi che non oltrepassano 2 metri in nessuna direzione; g. lavori usuali di manutenzione e riparazione degli edifici e degli impianti nonché trasformazioni di minima importanza all'interno degli edifici; h. deroghe di minore importanza ai piani adottati a condizione che sia sicuro che non tocchino interessi di terzi e che non esistano conflitti con la pianificazione del territorio e con le esigenze legate alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2

Tutti i progetti devono essere portati a conoscenza dell'ufficio prima dell'inizio dei lavori. Se l'ufficio non si pronuncia in merito entro dieci giorni lavorativi, il progetto può essere eseguito.


Art. 29

Impianti accessori

Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costruzione. Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscenza dell'ufficio. Questo controlla se si tratta di un impianto d'aerodromo o di un impianto accessorio, sottopone il progetto a un esame specifico della navigazione aerea e ne comunica il risultato all'autorità cantonale entro dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto la documentazione.

Aviazione

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Sezione 7:15 Servizi di assistenza a terra
a Disposizioni applicabili Per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi di assistenza a terra sono validi la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 199616 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e le relative modifiche stabilite dal comitato misto secondo l'articolo 23 dell'Accordo del 21 giugno 199917 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.

b Regolamentazione dell'accesso al mercato 1

L'esercente dell'aeroporto disciplina nel regolamento d'esercizio l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 e l'allegato della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.

2

Esso comunica all'Ufficio i nomi dei prestatori di servizio e degli utenti che effettuano l'autoassistenza, precisando quali categorie di assistenza praticano. Devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche dei rapporti.

3

Il Dipartimento può sottoporre l'attività di un prestatore di servizio o di un utente che pratica l'autoassistenza all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996.

Capitolo 2:18 Uso civile di aerodromi militari

Art. 30

Coutenza di un aerodromo militare a fini civili 1

L'uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale degli esercizi delle forze aeree (UFEFA), e l'esercente civile dell'aerodromo.

2

L'esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d'esercizio dell'aerodromo per l'uso civile. Il regolamento e le sue ulteriori modifiche devono essere approvati dall'ufficio e dall'UFEFA. Le disposizioni relative ai regolamenti d'esercizio per gli aerodromi civili si applicano per analogia all'esercizio civile.

3

Le disposizioni relative agli aerodromi civili si applicano per analogia alle costruzioni erette esclusivamente ad uso civile di un aerodromo militare. È necessario inoltre l'accordo dell'UFEFA.

15 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

16 JO L 272 del 25 ottobre 1996, p. 36; la Direttiva può essere richiesta presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

17 RS

0.748.127.192.68 18

Originariamente avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Infrastruttura aeronautica 15

748.131.1


Art. 31

Cambiamento d'uso di aerodromi militari in aerodromi civili 1

L'uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio. Eventuali modifiche edili o cambiamenti d'uso di costruzioni, inoltre, sono soggetti alla procedura d'approvazione dei piani.

2

Il rilascio di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio presuppone che il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) confermi che non vi sono conflitti d'interesse tra la difesa nazionale e l'esercizio dell'aerodromo a fini civili.

Capitolo 3: Tasse aeroportuali

Art. 32

Esigenze

1

L'esercente dell'aeroporto tiene una contabilità separata per i diversi elementi tariffali quali tasse d'atterraggio, tasse per le merci, tasse sui carburanti e tasse per le prestazioni aeroportuali. Le tasse per la sicurezza dell'aviazione non sono considerate tasse aeroportuali.

2

Nella determinazione delle tasse, gli aeromobili a basso livello di emissioni beneficiano di un trattamento di favore.


Art. 33

Vigilanza

1

L'ufficio sorveglia la determinazione e l'applicazione delle tasse aeroportuali. Applica per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 198519 sulla sorveglianza dei prezzi.

2

L'esercente dell'aeroporto assiste l'ufficio e gli accorda in ogni momento il diritto di consultare la contabilità d'esercizio.


Art. 34

Pubblicazione

L'esercente dell'aeroporto fa pubblicare nell'AIP le tariffe e le tasse che le compongono.


Art. 35


20

Modifica

1

I progetti di modifica del sistema o dell'importo delle tasse aeroportuali devono essere pubblicati nella circolare d'informazione aeronautica (AIC) con l'indicazione che gli utenti dell'aeroporto possono prender visione della documentazione relativa presso l'esercente ed esprimere il loro parere entro il termine di due mesi.

19

RS 942.20

20

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

(RU 2000 703).

Aviazione

16

748.131.1

2

Se alla scadenza del termine di consultazione l'esercente dell'aeroporto decide la modifica, questa dev'essere comunicata agli utenti dell'aeroporto e all'ufficio. La modifica entra in vigore al più presto due mesi dopo la sua notificazione.

Capitolo 4: Lotta contro il rumore Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36

Quote di volo

Il servizio del controllo della circolazione aerea assegna le quote di volo in modo da evitare, nella misura del possibile, il rumore, soprattutto di notte. Tiene inoltre conto della sicurezza dell'aviazione e della scorrevolezza del traffico.


Art. 37

Domeniche e giorni festivi Il regolamento d'esercizio può prevedere restrizioni applicabili ai voli di circuito, di traino, di controllo e di diporto nonché ai voli per il lancio di paracadutisti, effettuati di domenica e nei giorni festivi.


Art. 38

Voli di diporto

1

Il regolamento d'esercizio può prescrivere una durata minima per i voli di diporto.

2

Nel limite del possibile, occorre fissare diverse traiettorie di volo in prossimità dell'aerodromo. Esse vanno utilizzate alternativamente.

Sezione 2: Regolamentazione applicabile ai voli notturni

Art. 39


21

Principi

1

I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

2

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b. 3 L'esercente dell'aerodromo può, in circostanze impreviste e straordinarie, accordare deroghe alle prescrizioni giusta i capoversi 1 e 2. Egli notifica tali deroghe all'Ufficio federale.

4

Non sottostanno a limitazioni gli atterraggi d'emergenza nonché i decolli o gli atterraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aeroambulanze e degli aeromobili adibiti a compiti di polizia, voli per l'aiuto in caso di catastrofe, voli di aeromobili militari svizzeri e voli di aeromobili di Stato autorizzati dall'Ufficio federale.

5

Il numero di decolli e atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi.

21 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

Infrastruttura aeronautica 17

748.131.1

6

L'impresa di trasporti aerei adotta la massima cautela nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6.

a22 Limitazioni relative ai voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo 1

I decolli dagli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono: a. consentiti fra le ore 22 e le ore 24: 1.23 per voli commerciali con una distanza di volo non stop di oltre 5000 km con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 98; 2. per gli altri voli commerciali con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 96; b. vietati fra le ore 24 e le ore 6.

2

Gli atterraggi di voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:

a. consentiti tra le ore 22 e le ore 24 e dopo le ore 5; b. vietati fra le ore 24 e le ore 5.

3

I decolli o gli atterraggi in ritardo rispetto al piano di volo sono consentiti al massimo sino alle ore 00.30.

b24 Limitazioni relative ai voli commerciali sugli altri aerodromi 1

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali dagli altri aeroporti sono: a. consentiti fra le ore 22 e le ore 23 con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 87; b. vietati fra le ore 23 e le ore 6.

2

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sui campi d'aviazione sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

c25 Emissione fonica determinante L'indice di rumore determinante è la media aritmetica dei due valori d'ammissione misurati lateralmente e flyover di un tipo di aeromobile, calcolata secondo la norma dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ICAO, allegato 16, volume 1, capitolo 326.

22 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

23 Vedi anche la disp. fin. della modificazione del 12 apr. 2000 alla fine del presente testo.

24 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

25 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

26 Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna.

Aviazione

18

748.131.1

Sezione 3:27 ...

Art. 40

a 47 Titolo terzo: 28...

Art. 48

e 49 Titolo quarto: Atterraggi esterni Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 50

Autorizzazione per effettuare atterraggi esterni 1

Fatti salvi gli articoli 54-57, gli atterraggi esterni di aeromobili richiedono un'autorizzazione, che è concessa caso per caso o per una durata determinata. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio.

2

L'autorizzazione per effettuare atterraggi esterni d'istruzione è concessa unicamente caso per caso. L'autorizzazione è rilasciata dall'istruttore di volo.

3

L'ufficio non è tenuto a verificare se il terreno previsto per gli atterraggi esterni sia utilizzabile. È riservata l'autorizzazione per manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi.

4

L'ufficio può emanare direttive sull'utilizzazione delle aree d'atterraggio esterno.


Art. 51

Casi particolari

1

Gli atterraggi su distese d'acqua pubbliche sono autorizzati solo se il richiedente può fornire la prova che l'autorità cantonale competente non solleva nessuna obiezione.

2

Gli atterraggi esterni su aree escluse dalla linea doganale sono autorizzati unicamente dopo aver consultato la Direzione generale delle dogane.


Art. 52

Protezione delle zone residenziali L'autorizzazione contempla le istruzioni necessarie a garantire la sicurezza dell'aviazione e a proteggere le zone residenziali. Le traiettorie e le quote di volo vanno fissate in modo tale da non creare inconvenienti troppo gravi per le zone residenziali, gli ospedali, le scuole e gli stabilimenti analoghi.

27 Abrogata dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

28

Abrogato dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Infrastruttura aeronautica 19

748.131.1


Art. 53

Protezione della natura 1

In collaborazione con l'Uufficio federale dell'ambiente29, l'ufficio partecipa all'elaborazione di norme d'esercizio facoltative, intese a proteggere la natura ed applicabili a determinate categorie di aeromobili.

2

Allo scopo di proteggere la natura, il dipartimento può prescrivere, per determinate categorie di aeromobili, restrizioni d'atterraggio, di decollo e di sorvolo in zone definite con precisione.30 Capitolo 2: Aree d'atterraggio in montagna

Art. 54

Designazione

1

Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal dipartimento, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.31 2 Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati.

3

Il numero massimo delle aree di atterraggio in montagna è fissato a 48. Gli aerodromi situati ad un'altitudine superiore a 1100 m e autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza sono compresi in questo numero, a meno che non servano esclusivamente al servizio di rifornimento o ritiro di merci.


Art. 55

Atterraggi fuori delle aeree di atterraggio in montagna 1

Atterraggi esterni a scopo d'istruzione sono autorizzati anche fuori delle aeree di atterraggio in montagna: a. fino ad un'altitudine di 2000 m; b. ad un'altitudine superiore a 2000 m, per l'istruzione di piloti d'elicotteri, nelle aree che sono state designate dal dipartimento.

2

Tali atterraggi possono essere eseguiti unicamente da allievi piloti che adempiono le condizioni fissate dal dipartimento nel regolamento del 25 marzo 197532 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA). Non è permesso trasportare passeggeri a pagamento.

29 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

30

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

(RU 2000 703).

31

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

(RU 2000 703).

32

RS 748.222.1

Aviazione

20

748.131.1

3

Per perfezionare l'istruzione di persone al servizio di organizzazioni di salvataggio, l'ufficio può autorizzare atterraggi al di fuori delle suddette aree per un periodo determinato. A questi voli sono ammesse solo persone istruite per partecipare a operazioni di soccorso.

Capitolo 3: Eccezioni e legislazione fatta salva

Art. 56

Operazioni di soccorso 1

Gli atterraggi esterni per operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere effettuati senza autorizzazione dell'ufficio.

2

Gli eliporti in prossimità degli ospedali sono aree di atterraggio esterne destinate alle operazioni di soccorso. Possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'ufficio. L'ufficio può emanare direttive sulla costruzione e l'utilizzazione di tali aree.


Art. 57

Eccezioni per determinati aeromobili Non soggiacciono ad autorizzazione: a. gli atterraggi di alianti; b. le ascensioni e gli atterraggi di palloni liberi e dirigibili con occupanti; c. i decolli e gli atterraggi di alianti da pendio e i lanci con paracadute.


Art. 58

Diritto privato

È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di chiedere il risarcimento dei danni.

Titolo quinto: Ostacoli alla navigazione aerea Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 59

Servizio cantonale

I Cantoni designano i servizi cantonali incaricati di ricevere le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea e di trasmetterli all'ufficio.


Art. 60

Lista

1

L'ufficio tiene una lista degli ostacoli notificati o costatati.

2

Le autorità cantonali e comunali nonché i proprietari di ostacoli assistono l'ufficio mettendo a sua disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari.

Infrastruttura aeronautica 21

748.131.1


Art. 61

Pubblicazione

L'ufficio pubblica periodicamente, in collaborazione con l'UFAEM: a. una carta aeronautica OACI 1:500 000, con l'indicazione di tutti gli ostacoli conosciuti di altezza di 100 m dal suolo o più, nonché gli ostacoli marcati o segnalati; b. una carta degli ostacoli alla navigazione aerea 1:100 000, con tutti gli ostacoli che figurano nella lista;

c. comunicazioni relative a nuovi ostacoli o a quelli rimossi.


Art. 62

Catasto di limitazione degli ostacoli 1

Per tutti gli aerodromi e, se necessario, per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo, l'ufficio fissa nei catasti le superfici di limitazione degli ostacoli conformi alle prescrizioni internazionali. 2 Oltre alle superfici, i catasti contengono le quote intese a definire e valutare gli ostacoli alla navigazione aerea. 3 L'ufficio trasmette i catasti ai Cantoni e ai Comuni. Questi ultimi ne tengono conto nel loro regolamento di utilizzazione e designano gli impianti che soggiacciono all'obbligo di notifica.

Capitolo 2: Obbligo di notifica

Art. 63

Costruzione e modifica di ostacoli 1

La costruzione o la modifica di edifici, impianti e piantagioni va notificata se l'opera:

a. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 60 m e oltre in una zona edificata; b. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 25 m e oltre in un'altra regione; c. attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli ostacoli.

2

Il progetto, unitamente ai piani e ai documenti, va notificato al servizio cantonale.


Art. 64

Costruzione e modifica di linee ad alta tensione La costruzione e i progetti di modifica relativi a linee ad alta tensione vanno notificati all'UFAEM tramite l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, all'indirizzo dell'ufficio.

Aviazione

22

748.131.1


Art. 65

Alienazione o soppressione di ostacoli 1

Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve informare direttamente l'ufficio dell'alienazione o della soppressione di tale ostacolo.

2

Gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine prescritto e la rimozione annunciata all'ufficio.

Capitolo 3: Procedura

Art. 66

Esame e decisione

1

L'ufficio esamina il progetto. Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, comunica all'autorità cantonale competente, d'intesa con l'UFAEM:

a. se l'edificio, l'impianto o la piantagione costituiscono un ostacolo e se possono essere costruiti;

b. se occorre adottare misure di sicurezza e, se del caso quali, per agevolare la navigazione aerea (modifica del progetto, pubblicazione, marcatura, segnalazione luminosa).

2

L'ufficio trasmette una copia della decisione di cui al capoverso 1 all'autorità cantonale competente, all'indirizzo del proprietario.

3

I lavori non devono iniziare prima che l'ufficio abbia preso la sua decisione.


Art. 67

Adeguamento degli impianti 1

L'ufficio ordina l'adeguamento di un edificio, di un impianto o di piantagioni esistenti se risulta successivamente che essi rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea.

2

Se si rivela necessario sopprimere del tutto o in parte un impianto, il dipartimento può far uso del diritto di espropriazione o trasferirlo a terzi.


Art. 68

Ostacoli non più utilizzati Gli ostacoli, segnatamente ciminiere, funivie, condotte, antenne, cavi e fili che non sono più utilizzati vanno rimossi e la rimozione annunciata all'ufficio.


Art. 69

Manutenzione

Il proprietario di un ostacolo è responsabile dello stato impeccabile della marcatura prescritta e del buon funzionamento dei segnali luminosi.


Art. 70

Spese

Le spese di marcatura, segnalazione e manutenzione di ostacoli nonché le spese di rimozione degli impianti fuori servizio sono assunte dal proprietario.

Infrastruttura aeronautica 23

748.131.1

Capitolo 4: Zone di sicurezza

Art. 71

Determinazione

1

Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo, l'ufficio decide caso per caso se è necessario fissare una zona di sicurezza.

2

Il piano delle zone di sicurezza è stabilito: a. per gli aeroporti, dall'esercente; b. per aeroporti situati all'estero, gli impianti della navigazione aerea o le traiettorie di volo, dall'ufficio.

3

I catasti di limitazione degli ostacoli sono determinanti per stabilire le zone di sicurezza.


Art. 72

Piano delle zone di sicurezza La zona di sicurezza dev'essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà in superficie e in altezza.


Art. 73

Procedura

1

Il piano delle zone di sicurezza è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni: a. per gli aeroporti, dall'esercente; b. per gli aeroporti situati all'estero, gli impianti della navigazione aerea o le traiettorie di volo, dall'ufficio.

2

A partire dal deposito del piano, nessuno può, senza l'accordo del richiedente, disporre del fondo assoggettato ad un piano delle zone di sicurezza.

3

In caso di opposizione, è esperita una procedura di conciliazione. Se non è possibile un'intesa, la decisione spetta al dipartimento.

4

Il dipartimento approva il piano della zona di sicurezza che gli è stato trasmesso dall'esercente dell'aeroporto o dall'ufficio.

5

I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali.

Aviazione

24

748.131.1

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 74

Diritto vigente: modificazione L'ordinanza del 19 ottobre 198833 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) è modificata come segue: Allegato n. 14.1, 14.2 e 14.3 ...
a34 Disposizioni transitorie 1

Le procedure di autorizzazione, approvazione e concessione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto.

2

In occasione del primo rinnovo della concessione d'esercizio degli aeroporti nazionali (Ginevra e Zurigo) nel 2001 devono essere riesaminati tutti i disciplinamenti del regolamento d'esercizio. Dev'essere effettuato uno studio d'impatto sull'ambiente.


Art. 75

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione finale della modificazione del 12 aprile 200035 I decolli di voli commerciali giusta l'articolo 39a capoverso 1 lettera a numero 1
sono autorizzati sino al 31 marzo 2002 anche con aeromobili le cui emissioni foniche superano l'indice di rumore 98.

33

RS 814.011. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

34 Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

35 RU 2000 1388

Infrastruttura aeronautica 25

748.131.1

Allegato36

(art. 29b)

Servizi di assistenza a terra Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE 1. L'ente di gestione secondo l'articolo 2 lettera c è l'esercente dell'aeroporto.

2. L'esercente dell'aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 all'Ufficio; l'Ufficio decide se il mandato può essergli affidato.

3. Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia istituito un comitato degli utenti ai sensi dell'articolo 5.

4. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all'articolo 6 capoverso 2.

5. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza secondo l'articolo 7 capoverso 2.

6. Se l'esercente dell'aeroporto decide di affidare la gestione e l'esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all'articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d'esercizio e disciplinarne la gestione.

7. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio deroghe ai sensi dell'articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 spetta all'Ufficio.

8. Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d'esercizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l'articolo 11.

9. Su proposta dell'esercente dell'aeroporto, l'Ufficio può vietare ad un prestatore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza in virtù dell'articolo 15 o imporre determinati obblighi di servizio.

10. L'accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell'articolo 16 deve essere garantito dall'esercente dell'aeroporto.

11. Secondo l'articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell'esercente dell'aeroporto possono essere inoltrate all'Ufficio ai sensi dell'articolo 21, il quale emana una decisione.

36 Introdotto dal n. II dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

Aviazione

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