01.01.2024 - * / In vigore
01.06.2023 - 31.12.2023
01.05.2022 - 31.05.2023
12.05.2021 - 30.04.2022
01.01.2021 - 11.05.2021
23.10.2020 - 31.12.2020
23.04.2020 - 22.10.2020
14.01.2020 - 22.04.2020
01.01.2019 - 13.01.2020
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01.12.2015 - 31.12.2018
01.09.2014 - 30.11.2015
01.06.2012 - 31.08.2014
01.04.2011 - 31.05.2012
15.03.2008 - 31.03.2011
01.06.2002 - 14.03.2008
01.05.2000 - 31.05.2002
01.03.2000 - 30.04.2000
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1

Ordinanza

sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) del 23 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 6a, 8 capoversi 2 e 6, 12 capoversi 1 e 2,
36 capoverso 1, 38 capoverso 1, 40 capoverso 1, 41 capoversi 3 e 4, 41a, 42 capoversi 1, 1bis e 2, 106 capoverso 2 nonché 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA),2 ordina: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la costruzione di infrastrutture aeronautiche (aerodromi e impianti della navigazione aerea) e l'esercizio degli aerodromi. Contiene inoltre le disposizioni applicabili agli atterraggi esterni3 e agli ostacoli alla navigazione aerea.


Art. 2


4

Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per: a. aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci;

b. a d.5 ... e. impianti d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica;

f.

impianti accessori: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo; RU 1994 3050

1 RS

748.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

3

Per gli atterraggi esterni vedi anche l'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RS 748.132.3).

4

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

5

Abrogate dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

748.131.1

Aviazione

2

748.131.1

g.6 piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;

h. capo d'aerodromo: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo;

i.

TMA: regione di controllo terminale (terminal control area); j.

impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza; k.8 ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei; l.

superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita; m. catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 19449 relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; n.10 ... o. aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules);

p. e q.11 r.

area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m.


Art. 3


12

Esigenze specifiche della navigazione aerea 1

Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

7 RS

700

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

9 RS

0.748.0

10 Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

11 Abrogate dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 3

748.131.1

garantita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d'imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze.

2

Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14, 15 e 19 della Convenzione del 7 dicembre 194413 relativa all'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aerodromi, agli ostacoli alla navigazione aerea, alla misurazione del terreno e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.

3

Per concretizzare le norme, le raccomandazioni e le prescrizioni tecniche internazionali di cui al capoverso 2, l'UFAC può emanare direttive per un elevato standard di sicurezza. Se queste direttive sono attuate, si presuppone che i requisiti fissati dalle norme, raccomandazioni e prescrizioni tecniche internazionali siano soddisfatti. Se si deroga alle direttive, si deve fornire all'UFAC la prova che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.

4

Le norme e le raccomandazioni dell'OACI nonché le relative prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultate presso l'UFAC in francese ed inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco14.

a15 Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica 1

Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.

2

Il PSIA definisce per ogni installazione aeronautica che serve all'esercizio civile di aeromobili in particolare l'obiettivo, l'area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d'esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente.

b16 Sorveglianza da parte dell'UFAC 1

Per le installazioni dell'infrastruttura l'UFAC sorveglia o fa sorvegliare da terzi l'applicazione delle esigenze specifiche dell'aviazione, delle esigenze operative e della polizia edilizia come pure quelle della protezione dell'ambiente.

13 RS

0.748.0

14

È possibile ordinare oppure abbonarsi a questi documenti presso l'OACI.

15

Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

16

Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Aviazione

4

748.131.1

2

Effettua, o fa effettuare da terzi, i controlli richiesti. Prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto.

2bis

Per esercitare la loro attività di vigilanza, le persone che lavorano per l'UFAC e per Skyguide SA hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti dell'infrastruttura aeronautica. I diritti di accesso eventualmente necessari devono essere rilasciati gratuitamente a queste persone.17 3 Per le prestazioni e le decisioni relative alla sorveglianza, l'esercente dell'aerodromo paga le tasse fissate nell'ordinanza del 25 settembre 198918 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA) .

Titolo secondo: Aerodromi Capitolo 1:19 Gestione e costruzione Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4

Pubblicazione della domanda e coordinamento 1

I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati.

2

I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati.


Art. 5

Modifiche del progetto Se sono apportate modifiche considerevoli al progetto iniziale in seguito ai pareri espressi durante una procedura di approvazione dei piani, di concessione o di autorizzazione, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati perché esprimano un parere oppure, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.


Art. 6

Termini di trattazione Per trattare una domanda di approvazione dei piani o di approvazione di un regolamento d'esercizio come pure di rilascio di una concessione o di un'autorizzazione d'esercizio si applicano di regola i seguenti termini: a. dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda completa fino alla trasmissione ai Cantoni e alle autorità federali interessate oppure fino alla notificazione agli interessati; b. due mesi dalla conclusione della procedura di istruzione fino alla decisione.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

18

[RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195 e 2005 2695 n. II 5. RU 2007 5101 art. 52]. Vedi ora l'O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11). 19

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1°

mar. 2000 (RU 2000 703).

Infrastruttura aeronautica. O 5

748.131.1


Art. 7

Conclusione della procedura d'istruzione L'autorità che prende la decisione comunica alle parti la conclusione della procedura d'istruzione.


Art. 8


20

Preparazione del volo: compiti dell'esercente dell'aerodromo 1

Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica:

a. aerodromi con più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; b. aerodromi con servizi della navigazione aerea locali; c. nei restanti aerodromi con più di 10 000 movimenti di volo per anno civile.

2

Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: a. aerodromi con non più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile;

b. nei restanti aerodromi con un totale di movimenti di volo compreso tra 4000 e 10 000 per anno civile.

3

In caso di perturbazioni dell'esercizio l'esercente dell'aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile.

4

L'esercente dell'aerodromo indennizza il fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo per i servizi di supporto.


Art. 9

Esame specifico della navigazione aerea 1

Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione.21 2 L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP)22.23 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

21 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

22 Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione ci-

Aviazione

6

748.131.1

a24 Obbligo di rilevazione e di fornitura dei dati 1

L'esercente dell'aerodromo rileva e trasmette all'UFAC i dati relativi all'esercizio necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Fra essi figurano in particolare i dati necessari a fini di protezione dell'ambiente e statistici.

2

L'UFAC disciplina, attraverso direttive, i dettagli, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati da fornire.

Sezione 2: Concessione per l'esercizio

Art. 10

Contenuto 1 La concessione per l'esercizio conferisce il diritto di esercitare un aeroporto a titolo commerciale conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA e, in particolare, di riscuotere tasse. Il concessionario ha l'obbligo di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili nel traffico nazionale e internazionale fatte salve le limitazioni fissate nel regolamento d'esercizio e di dotarlo dell'infrastruttura adeguata a garantire un esercizio sicuro e razionale.

2

L'organizzazione dell'esercizio e dell'infrastruttura non sono oggetto della concessione per l'esercizio.


Art. 11

Domanda

1

Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)25 nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:

a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; b.26 fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge; c. fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; d. comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; e.27 includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'articolo 24.

vile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch > Services > Aeronautical information management.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

25 Nuova

espressione

giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 7

748.131.1

2

L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto.


Art. 12

Condizioni per il rilascio della concessione 1

La concessione per l'esercizio è rilasciata a condizione che: a. l'esercizio dell'impianto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi derivanti dalla legge, dalla concessione e dal regolamento d'esercizio; c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.

2

Il rilascio di una concessione per l'esercizio può essere rifiutato in particolare se il finanziamento dell'impianto e dell'esercizio dell'aeroporto sembra manifestamente a rischio.


Art. 13

Durata

La concessione per l'esercizio è rilasciata per una durata di: a. 50 anni per gli aeroporti nazionali; b. 30 anni per gli aeroporti regionali.


Art. 14

Trasferimento e rinnovo 1

Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione.

2

In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.


Art. 15

Trasferimento di determinati compiti 1

Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: a. il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; b. il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi.

Aviazione

8

748.131.1

2

Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni.28

Art. 16

Revoca

1

Il DATEC revoca la concessione senza corrispondere indennità se: a. le condizioni di un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte; b. il concessionario non vuole più assumere i suoi obblighi o li ha violati ripetutamente in modo grave.

2

Se la concessione è stata revocata, il DATEC può ordinare le misure necessarie per continuare l'esercizio dell'aerodromo.

Sezione 3: Autorizzazione d'esercizio

Art. 17

Contenuto

1

L'autorizzazione contiene: a. il diritto di esercitare un campo d'aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. l'obbligo per l'esercente di realizzare le condizioni per l'utilizzazione disciplinata del campo d'aviazione, secondo le disposizioni della legge e del regolamento d'autorizzazione d'esercizio.

2

L'organizzazione dell'esercizio o l'utilizzazione delle costruzioni non sono oggetto dell'esercizio.


Art. 18


29

Domanda

Chiunque voglia ottenere un'autorizzazione d'esercizio o una sua modifica deve presentare una domanda all'UFAC nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; b. fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge; c. includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'articolo 24.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 9

748.131.1


Art. 19

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: a. il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.


Art. 20

Obbligo limitato di ammettere utenti Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.


Art. 21

Trasferimento

1

L'autorizzazione d'esercizio può essere trasferita a un terzo con il consenso dell'UFAC. Gli articoli 18 e 19 si applicano per analogia.

2

In caso di trasferimento il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.


Art. 22

Modifica e revoca

1

La durata dell'autorizzazione d'esercizio è illimitata. Tuttavia l'UFAC la può modificare o revocare senza corrispondere indennità se:

a. le condizioni per un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte; b. l'esercente ha violato ripetutamente in modo grave i suoi obblighi; c. l'esercizio non è più compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente;

d. l'esercente non dispone più di un capo d'aerodromo la cui nomina è stata approvata dall'UFAC;

e.30 l'autorizzazione non viene utilizzata per dieci anni.

2

Sono salve le misure secondo l'articolo 3b capoverso 2.

30 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

10

748.131.1

Sezione 4: Regolamento d'esercizio

Art. 23

Contenuto

Il regolamento d'esercizio disciplina l'esercizio dell'aerodromo in tutti i suoi aspetti.

Contiene segnatamente prescrizioni su: a. l'organizzazione

dell'aerodromo;

b. gli orari d'esercizio; c. le procedure di avvicinamento e di decollo; d. l'utilizzazione degli impianti dell'aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti; e.31 i servizi di assistenza a terra.

a32 Certificazione secondo il diritto UE 1

Gli aerodromi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200833 sono certificati dall'UFAC secondo i requisiti del regolamento (UE) n. 139/201434. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura. 2 Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L'UFAC verifica periodicamente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condizioni richieste per l'ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento delle condizioni il certificato può essere revocato. 3

Per i sottosettori che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell'OACI di cui all'articolo 23b.

31 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

33 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vinco-

lante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato dell'Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo).

34 Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolan-

te per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo.

Infrastruttura aeronautica. O 11

748.131.1

b35 Certificazione secondo le regolamentazioni OACI36 1

Se non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 23a, gli aeroporti e l'aerodromo di San Gallo-Altenrhein vengono certificati dall'UFAC secondo i criteri descritti nell'allegato 14 dell'Accordo di Chicago37, vol. I e II, nei relativi documenti OACI 9774 «Manual on Certification of Aerodromes», 9859 «Safety Management Manual» e 9981 «PANS-Aerodromes» nonché nell'allegato 19 dell'Accordo di Chicago. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura.

2

Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L'UFAC verifica periodicamente, conformemente al documento OACI 9981 «PANS-Aerodromes», il rispetto delle condizioni richieste per l'ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato.

c38 Certificato svizzero basato sul diritto UE 1

Agli aeroporti e all'aerodromo di San Gallo-Altenrhein contemplati dall'articolo 23b ma che negli ultimi tre anni hanno raggiunto oltre 10 000 passeggeri l'anno sia nel traffico di linea che nel traffico charter e che hanno presentato apposita domanda, l'UFAC può rilasciare un certificato svizzero secondo i criteri del regolamento (UE) n. 139/201439. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura. 2

Il certificato rilasciato ha durata temporale illimitata. L'UFAC verifica periodicamente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condizioni richieste per l'ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato. 3

Per i sottosettori che non possono essere disciplinati analogamente al regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell'OACI di cui all'articolo 23b.


Art. 24

40 Domanda La domanda per ottenere un'approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d'esercizio deve comprendere: 35 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

36 I corrispondenti documenti OACI possono essere consultati in lingua francese e inglese presso l'Ufficio federale; è inoltre possibile ordinarli oppure abbonarsi presso l'OACI.

37 RS

0.748.0

38 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

39 Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolan-

te per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

12

748.131.1

a. il regolamento d'esercizio o la sua modifica completi di commento e motivazione;

b. la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull'esercizio che sul territorio e sull'ambiente; in caso di modifiche sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all'impatto ambientale; c. se vi sono effetti sull'esercizio dell'aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari a determinare o adeguare il catasto di limitazione degli ostacoli; d. se vi sono effetti sull'esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all'articolo 37a dell'ordinanza del 15 dicembre 198641 contro l'inquinamento fonico; e. per gli aeroporti: progetto per le zone di sicurezza da modificare; f. bozza dei documenti da pubblicare nell'AIP.


Art. 25

Condizioni d'approvazione 1

Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: a.42 sono rispettate le decisioni del PSIA; b. le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate;

c. le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute;

d.43 ...

e.44 nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito;

f.45 sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c.

2

Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante.46 41 RS

814.41

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

43 Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Infrastruttura aeronautica. O 13

748.131.1

a47 Pubblicazione Le principali prescrizioni concernenti l'uso dell'aerodromo sono pubblicate nell'AIP. Fra esse figurano, in particolare, le prescrizioni di cui all'articolo 23 lettere b, c, d, nella misura in cui riguardano gli aeromobili.


Art. 26

Adattamento da parte dell'UFAC Se i cambiamenti della situazione di diritto o di fatto lo esigono, l'UFAC dispone le modifiche del regolamento d'esercizio per adeguarlo alla situazione legale.


Art. 27


48

Deroghe temporanee al regolamento d'esercizio Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell'aerodromo può prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate nell'AIP qualora circostanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell'aviazione.

Sezione 5: Procedura d'approvazione dei piani
a49 Ammissibilità delle modifiche costruttive 1

Le modifiche costruttive di impianti d'aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell'utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un'approvazione dei piani.

2

È fatto salvo l'articolo 28.

abis 50 Domanda 1 I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono essere presentati all'autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente: a. la descrizione del progetto; b. una dichiarazione di consenso del proprietario del fondo; c. i seguenti piani: 1. pianta generale dell'aerodromo con localizzazione del progetto, 2. pianta del progetto, 3. planimetria dei piani, viste verticali e, se del caso, sezioni; d. tutti i piani, i documenti e i moduli necessari, secondo l'uso locale, per la valutazione; le prescrizioni cantonali concernenti la presentazione dei docu47 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

48 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

49 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

50 Originario art. 27a

Aviazione

14

748.131.1

menti richiesti devono essere prese in considerazione nella misura in cui siano compatibili con le particolarità dell'installazione dell'aerodromo, e. dati relativi alle ripercussioni del progetto sul territorio e sull'ambiente nonché, per i progetti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, il rapporto di impatto ambientale;

f.

se vi sono effetti sull'esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all'articolo 37a dell'ordinanza del 15 dicembre 198651 contro l'inquinamento fonico; g. dati relativi alle ripercussioni del progetto sull'esercizio dell'aerodromo; h. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempite; i. eventuali modifiche del regolamento d'esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione e i documenti corrispondenti secondo l'articolo 24; j.

i motivi di una eventuale rinuncia a una modinatura; k. dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti dalle restanti disposizioni federali e cantonali sono soddisfatte.52 2

Se necessario, la domanda dev'essere completata con i dati esatti relativi al bisogno di fondi e di diritti reali, al modo in cui ottenerli e se è necessario procedere a espropriazioni. Devono essere allegati alla domanda:

a. una lista dei fondi da acquistare con indicazione della loro ubicazione, superficie e caratteristiche, delle condizioni, dei loro proprietari e di altri aventi diritto; i piani di situazione in scala 1 : 1000 nonché gli estratti del registro fondiario;

b. una panoramica sullo stato delle trattative con i proprietari e gli altri aventi diritto nonché sui contratti conclusi o previsti di compravendita, di scambio o di costituzione servitù; c. eventuali richieste relative a procedure di raggruppamento di terreni previste; d. un piano d'espropriazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 193053 sull'espropriazione.

3

Le domande d'approvazione dei piani devono essere depositate dall'esercente dell'aerodromo o del relativo impianto della navigazione aerea.

ater 54 Esame preliminare

1

Progetti di costruzione o modifiche edili previsti possono essere sottoposti all'UFAC per un esame preliminare. La portata dell'esame preliminare dipende dalla documentazione presentata. Quest'ultima può comprendere, ad esempio: a. una descrizione a grandi linee del progetto; 51 RS

814.41

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

53

RS 711

54 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 15

748.131.1

b. i seguenti piani: 1. pianta generale dell'aerodromo con localizzazione del progetto, 2. pianta del progetto, 3. bozza della planimetria dei piani, delle viste verticali e, se del caso, delle sezioni;

c. dati approssimativi sulle ripercussioni del progetto sul territorio e sull'ambiente;

d. dati relativi alle ripercussioni del progetto sull'esercizio dell'aerodromo; e. dati indicanti il modo in cui si intende adempiere le esigenze della sicurezza aerea.

2

L'UFAC comunica ai richiedenti il risultato dell'esame preliminare.

Art 27b Modinatura Si deve rinunciare alla modinatura del progetto di costruzione sul terreno dell'aerodromo se i profili rischierebbero di pregiudicare l'esercizio dello stesso.

c Coordinamento della costruzione e dell'esercizio 1

Se le condizioni d'esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione, esse devono essere esaminate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani.

2

Se un impianto d'aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d'approvazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d'esercizio, la procedura d'approvazione di quest'ultimo dev'essere coordinata con quella d'approvazione dei piani.

d Condizioni per l'approvazione dei piani 1

I piani sono approvati se il progetto: a.55 rispetta le decisioni del PSIA; b. soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2

Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

16

748.131.1

e Approvazione dei piani L'autorità incaricata di approvare i piani valuta i pareri di Cantoni e servizi specializzati e decide in merito alle opposizioni. La decisione d'approvazione dei piani contiene inoltre: a. il permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani approvati;

b. le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché quelle specifiche della navigazione aerea; c. gli altri oneri derivanti dal diritto federale; d. gli oneri fondati sul diritto cantonale; e. gli oneri legati all'esercizio; f.

gli oneri relativi all'inizio dei lavori, al controllo dell'esecuzione e alla messa in servizio degli impianti.

f Inizio dei lavori e prolungamento della validità 1

Un progetto di costruzione si considera iniziato con la modinatura o, in assenza della modinatura, con l'inizio dei lavori o con l'avvio di altre misure che necessitano singolarmente di un'approvazione dei piani. 2 La validità di un progetto iniziato entro i termini previsti e interrotto per oltre un anno deve essere prolungata se sono trascorsi oltre cinque anni dalla decisione di approvazione dei piani.

3

Le domande di prolungamento devono essere presentate all'autorità incaricata di approvare i piani al più tardi tre mesi prima della scadenza della validità specificando i motivi. L'autorità decide entro un mese.

g Esecuzione 1 L'UFAC controlla, o fa controllare da terzi, che il progetto sia stato eseguito in conformità alla legge. L'esercente dell'aerodromo si assume le spese.

2

Nel caso di costruzioni prive di autorizzazione e di violazione a posteriori di prescrizioni edili, condizioni e oneri, l'UFAC ordina il ripristino della situazione conforme al diritto.

h Zone riservate

1

Le domande intese a stabilire zone riservate devono: a. comprendere i piani con la descrizione esatta delle zone riservate; b. giustificare gli obiettivi e la durata per cui il fondo dev'essere disponibile; c. precisare se vi sono interessi che sarebbero toccati dalla zona riservata, quali sono questi interessi e come lo stabilimento della zona è coordinato con le esigenze della pianificazione del territorio.

Infrastruttura aeronautica. O 17

748.131.1

2

Le zone riservate sono stabilite se soddisfano gli obiettivi e le esigenze del PSIA e se l'interesse di lasciar libero un fondo per installarvi un aerodromo prevale su tutti gli altri interessi.

Sezione 6:

Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione e impianti accessori56


Art. 28

Progetti di costruzione 1

Non necessitano di un'approvazione dei piani: a. baracche, laboratori e depositi che servono al cantiere e che saranno smantellati dopo i lavori;

b. adattamenti edili di poca importanza per installazioni quali impianti elettrici, condotte, impianti di riscaldamento e di raffreddamento che non hanno alcun rapporto con costruzioni soggette ad approvazione; c. modifiche del terreno che non sono connesse con altre costruzioni o impianti sottoposti ad autorizzazione e che non superano né il metro di altezza né i 900 m2 di superficie; d. muri, recinzioni e siepi fino a 2 metri; e. impianti di importanza minima, non visibili dall'esterno, quali impianti elettrici e sanitari, raccordi idraulici ed elettrici e dispositivi di protezione contro vento e neve;

f.

antenne riceventi che non oltrepassano 2 metri in nessuna direzione; g. lavori usuali di manutenzione e riparazione degli edifici e degli impianti nonché trasformazioni di minima importanza all'interno degli edifici; h. deroghe di minore importanza ai piani adottati a condizione che sia sicuro che non tocchino interessi di terzi e che non esistano conflitti con la pianificazione del territorio e con le esigenze legate alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2

Il capoverso 1 non si applica ai progetti di costruzione: a. che, secondo le disposizioni del rimanente diritto federale, richiedono un'autorizzazione o un'approvazione; o b. per i quali l'UFAC effettua un esame specifico dal profilo della navigazione aerea secondo l'articolo 9.57 3

Tutti i progetti di costruzione devono essere portati a conoscenza dell'UFAC almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio dei relativi lavori.58 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

57 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

Aviazione

18

748.131.1

4

L'UFAC comunica all'esercente dell'aerodromo, entro dieci giorni lavorativi, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico dal profilo della navigazione aerea. Se tale esame viene effettuato, si applicano le disposizioni sulla procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 37i LNA).59 5 Per il resto l'esercente dell'aerodromo è responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto federale.60 6 Non sono necessarie autorizzazioni e piani cantonali. L'esercente dell'aerodromo tiene conto del diritto cantonale nella misura in cui esso non limita in maniera sproporzionata la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.61

Art. 29


62

Impianti accessori

1

Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costruzione oppure, se del caso, la procedura di approvazione dei piani della Confederazione prevista per l'impianto interessato.63 2 Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscenza dell'UFAC.

3

L'UFAC controlla se si tratta di un impianto d'aerodromo o di un impianto accessorio, e comunica all'autorità cantonale, entro dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto la documentazione completa, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, la licenza edilizia può essere rilasciata solo dopo la conclusione di tale esame da parte dell'UFAC.

Sezione 7:64 Servizi di assistenza a terra
a65 Disposizioni applicabili Per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi di assistenza a terra vale la Direttiva 96/67/CE66.

58 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

64 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

66 Direttiva 96/67/CE, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Infrastruttura aeronautica. O 19

748.131.1

b Regolamentazione dell'accesso al mercato 1

L'esercente dell'aeroporto disciplina nel regolamento d'esercizio l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE67 e l'allegato 1 della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.68 2 Esso comunica all'UFAC i nomi dei prestatori di servizio e degli utenti che effettuano l'autoassistenza, precisando quali categorie di assistenza praticano. Devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche dei rapporti.

3

Il DATEC può sottoporre l'attività di un prestatore di servizio o di un utente che pratica l'autoassistenza all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996.

Sezione 8:69 Capo d'aerodromo
c Nomina, autorizzazione e revoca 1

L'esercente dell'aerodromo nomina un capo d'aerodromo. Successivamente, comunica la persona nominata all'UFAC.

2

L'UFAC rilascia l'autorizzazione se la persona in questione dispone delle capacità e della formazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.70 3 L'UFAC può revocare l'autorizzazione se la persona in questione viola ripetutamente i suoi obblighi.

4

Il DATEC può disciplinare i dettagli.

d Responsabilità 1 Il capo d'aerodromo è responsabile dello svolgimento dei compiti indicati nella presente sezione, e del rispetto delle prescrizioni concernenti le misure di sicurezza (safety) e le misure di protezione (security), nonché di quanto disposto dall'UFAC al riguardo.

2

Il capo d'aerodromo è l'interlocutore dell'UFAC presso l'aerodromo per questo ambito di responsabilità.

3

Il DATEC può disciplinare i dettagli. Esso può stabilire ulteriori compiti al fine di consentire un allineamento alle norme internazionali.

e Organizzazione dell'aerodromo

1

Il capo d'aerodromo disciplina l'organizzazione tecnica e d'esercizio dell'aerodromo.

67 Vedi nota a piè di pagina all'art. 29a. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

69 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

20

748.131.1

2

Egli dà il via libera all'esercizio oppure lo limita, e dispone la comunicazione a tale riguardo.

3

Egli si adopera affinché le notizie aeronautiche relative all'aerodromo siano corrette, e dispone eventualmente le relative pubblicazioni.

f Obbligo di comunicazione 1

Il capo d'aerodromo comunica senza indugio per iscritto all'UFAC le modifiche durature o temporanee delle condizioni di operatività dell'aerodromo.

2

Egli comunica senza indugio all'UFAC gli eventi straordinari e le situazioni aventi rilievo per la sicurezza che si verificano presso l'aerodromo e che comportano l'interruzione o la limitazione dell'esercizio.

g Comando 1 Tutte le persone nell'aerodromo sono tenute a seguire le istruzioni del capo d'aerodromo.

2

Il capo d'aerodromo sorveglia il rispetto delle disposizioni contenute negli atti normativi generali del diritto aeronautico, nella concessione o nell'autorizzazione d'esercizio e nel regolamento d'esercizio, nonché il rispetto delle disposizioni particolari dell'UFAC.

3

Egli si adopera affinché le violazioni delle norme del diritto aeronautico siano comunicate immediatamente per iscritto all'UFAC.

4

In caso di gravi violazioni delle norme del diritto aeronautico, il capo d'aerodromo è autorizzato a ritirare le licenze di volo ai colpevoli. Entro due giorni, egli le trasmette all'UFAC insieme ad un rapporto scritto.

5

Se un membro dell'equipaggio dà segni di ebrietà o di essere sotto l'effetto di stupefacenti o di sostanze psicotrope, il capo d'aerodromo ordina l'adozione di misure adeguate e chiede immediatamente l'intervento della polizia. La polizia può disporre l'effettuazione di un esame del sangue.

h Verifiche a campione e controlli 1

Il capo d'aerodromo è autorizzato ad effettuare verifiche a campione sulle licenze degli equipaggi e sui documenti di volo degli aeromobili nazionali ed esteri nonché, se si sospettano irregolarità o carenze tecniche, a svolgere controlli secondo le disposizioni dell'UFAC.

2

Il capo d'aerodromo nega il permesso di decollo se un equipaggio o un aeromobile non dispone delle licenze o dei documenti di volo necessari e validi, oppure se un aeromobile presenta una carenza tecnica.

3

Il capo d'aerodromo segnala senza indugio all'UFAC i casi di cui al capoverso 2.

Infrastruttura aeronautica. O 21

748.131.1

i Licenze e tasse

1

Il capo d'aerodromo esamina le domande di rinnovo delle licenze per il personale di volo e di terra e ne attesta la correttezza sulla base delle direttive dell'UFAC.

2

Riscuote le tasse conformemente all'ordinanza del 28 settembre 200771 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Capitolo 2:72 Uso civile di aerodromi militari

Art. 30


73

Categorie della coutenza di un aerodromo militare a fini civili 1

La coutenza di un aerodromo militare a fini civili è da ritenersi regolare se i movimenti di volo civili superano il dieci per cento di quelli militari oppure i 1000 movimenti di volo a motore l'anno. Determinante per il calcolo è la media del numero di movimenti effettuati negli ultimi tre anni civili. 2

I restanti casi sono da ritenersi coutenza occasionale a fini civili.

a74 Costruzioni per la coutenza di aerodromi militari a fini civili 1

Per le costruzioni che, in tutto o in parte preponderante, sono state realizzate, modificate o per le quali è stata cambiata la destinazione d'uso ai fini di un uso civile di un aerodromo militare si applicano le disposizioni relative agli aerodromi civili. 2 L'approvazione dei piani viene rilasciata d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

b75 Coutenza regolare di un aerodromo militare a scopi civili 1

L'uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal DDPS, e il coutente dell'aerodromo a fini civili (esercente civile). 2 L'esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d'esercizio per l'uso civile. Il regolamento e le sue successive modifiche devono essere approvati dall'UFAC; quest'ultimo decide d'intesa con il DDPS. 3 Si applicano le disposizioni sui regolamenti d'esercizio per gli aerodromi civili.

4

Nella domanda di autorizzazione del regolamento d'esercizio l'esercente civile dell'aerodromo illustra all'UFAC in che misura l'infrastruttura militare deroga alle 71 RS

748.112.11

72

Originariamente avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

74 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

22

748.131.1

prescrizioni sull'infrastruttura civile. In caso di deroghe l'esercente civile dell'aerodromo dimostra che la sicurezza dell'esercizio civile è comunque garantita.

c76 Coutenza occasionale di un aerodromo militare a fini civili 1

I voli civili occasionali devono essere autorizzati dal comando dell'aerodromo interessato. 2

La Military Aviation Authority (MAA) fissa per ogni aerodromo militare, dopo aver consultato l'UFAC, i requisiti e le condizioni per la coutenza occasionale. 3 La MAA provvede affinché nell'AIP vengano pubblicate le prescrizioni essenziali per la coutenza a fini civili. 4 Le Forze aeree comunicano ogni anno i movimenti di volo civili e militari dell'anno precedente.


Art. 31


77

Cambiamento d'uso di aerodromi militari in aerodromi civili 1

L'uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio.

2

Il rilascio di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio presuppone che il DDPS confermi che non vi sono conflitti d'interesse tra la difesa nazionale e l'esercizio dell'aerodromo a fini civili.

3

Il cambiamento d'uso di costruzioni e impianti esistenti, nonché eventuali modifiche edili sono soggetti alla procedura d'approvazione dei piani.

4

Indipendentemente dalla portata e dalle conseguenze del cambiamento d'uso, l'UFAC esegue le procedure di cui agli articoli 36d e 37d LNA.

Capitolo 3: …

Art. 32

a 3578 76 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

77 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

78 Abrogati dall'art 50 dell'O del 25 apr. 2012 sulle tasse aeroportuali, con effetto dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2753).

Infrastruttura aeronautica. O 23

748.131.1

Capitolo 4: Lotta contro il rumore Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36

Quote di volo

Il servizio del controllo della circolazione aerea assegna le quote di volo in modo da evitare, nella misura del possibile, il rumore, soprattutto di notte. Tiene inoltre conto della sicurezza dell'aviazione e della scorrevolezza del traffico.


Art. 37

Domeniche e giorni festivi Il regolamento d'esercizio può prevedere restrizioni applicabili ai voli di circuito, di traino, di controllo e di diporto nonché ai voli per il lancio di paracadutisti, effettuati di domenica e nei giorni festivi.


Art. 38

Voli di diporto

1

Il regolamento d'esercizio può prescrivere una durata minima per i voli di diporto.

2

Nel limite del possibile, occorre fissare diverse traiettorie di volo in prossimità dell'aerodromo. Esse vanno utilizzate alternativamente.

Sezione 2: Regolamentazione applicabile ai voli notturni

Art. 39


79

Principi

1

I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

2

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b.

3

Le imprese di trasporti aerei esercitano la massima moderazione nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6.

4

Il numero dei decolli e degli atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi.

a80 Limitazioni relative ai voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo 1

I decolli dagli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono: a. consentiti fra le ore 22 e le ore 24: 79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

80 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).

Aviazione

24

748.131.1

1. per voli commerciali con una distanza di volo non stop di oltre 5000 km con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 98; 2. per gli altri voli commerciali con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 96; b. vietati fra le ore 24 e le ore 6.

2

Gli atterraggi di voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:

a. consentiti tra le ore 22 e le ore 24 e dopo le ore 5; b. vietati fra le ore 24 e le ore 5.

3

I decolli o gli atterraggi in ritardo rispetto al piano di volo sono consentiti al massimo sino alle ore 00.30.

b81 Limitazioni relative ai voli commerciali sugli altri aerodromi 1

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali dagli altri aeroporti sono: a. consentiti fra le ore 22 e le ore 23 con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 87; b. vietati fra le ore 23 e le ore 6.

2

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sui campi d'aviazione sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

c82 Emissione fonica determinante L'indice di rumore determinante è la media aritmetica dei due valori d'ammissione misurati lateralmente e flyover di un tipo di aeromobile, calcolata secondo la norma dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ICAO, allegato 16, volume 1, capitolo 383.

d84 Eccezioni 1 Non sottostanno a limitazioni: a. gli atterraggi d'emergenza; b. i decolli o gli atterraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aeroambulanze e degli aeromobili adibiti a compiti di polizia, voli per l'aiuto in caso di catastrofe;

81 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).

82 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).

83 Ottenibile presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Infrastruttura aeronautica. O 25

748.131.1

c. i decolli o gli atterraggi di aeromobili militari svizzeri; d. i decolli o gli atterraggi di aeromobili di Stato autorizzati dall'UFAC.

2

In caso di eventi straordinari non previsti, l'esercente dell'aerodromo può concedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2. Egli comunica queste deroghe all'UFAC.

3

L'UFAC può autorizzare temporaneamente decolli e atterraggi di aeromobili fra le ore 22 e le ore 6:

a. per salvaguardare interessi pubblici significativi, per esempio in caso di catastrofi naturali o per evitare tumulti, dopo aver sentito i Cantoni e gli aerodromi interessati;

b. per voli di misurazione sugli aeroporti di Ginevra e Zurigo, nella misura in cui non possano essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno.85 4

L'UFAC informa il pubblico e l'Ufficio federale dell'ambiente in merito ai voli notturni autorizzati conformemente al capoverso 3.86 Sezione 3: …

Art. 40

a 4787 Titolo terzo:…

Art. 48

e 4988 Titolo quarto: Atterraggi esterni

Art. 50


89

Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 201490 sugli atterraggi esterni.

85 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

86 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

87 Abrogati dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388).

88

Abrogati dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

89 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

90 RS

748.132.3

Aviazione

26

748.131.1


Art. 51

a 5391

Art. 54

Aree d'atterraggio in montagna92 1

Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal DATEC, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.93 2 Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati.

3

Il numero massimo delle aree d'atterraggio in montagna è fissato a 40.94

Art. 55


95



Art. 56


96
Aree d'atterraggio degli ospedali Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale.


Art. 57

e 5897 91 Abrogati dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

92 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

93

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4423).

95 Abrogato dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

96 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

97 Abrogati dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

Infrastruttura aeronautica. O 27

748.131.1

Titolo quinto: Ostacoli alla navigazione aerea e zone di sicurezza98 Capitolo 1:99 Disposizioni generali

Art. 58

a Priorità della legislazione sulla geoinformazione Le disposizioni del presente titolo si applicano nella misura in cui la legislazione sulla geoinformazione non dispone diversamente.

b100 Competenze 1

L'UFAC è responsabile della gestione dell'interfaccia nazionale di registrazione dei dati e della banca dati degli ostacoli alla navigazione aerea. 2 I dati del terreno sono rilevati, aggiornati e amministrati dall'Ufficio federale di topografia. 3

L'UFAC può prendere accordi con autorità estere in merito al rilevamento e alla misurazione del terreno e degli ostacoli alla navigazione aerea, nonché all'aggiornamento e all'amministrazione dei relativi dati. L'Ufficio federale di topografia viene coinvolto nelle trattative sugli accordi.


Art. 59


101

Servizi di contatto cantonali I Cantoni designano servizi di contatto che forniscono supporto all'UFAC per il rilevamento e l'esame dei dati sugli ostacoli alla navigazione aerea.

a102 Esonero dall'obbligo di misurazione I proprietari di ostacoli alla navigazione aerea con un'altezza compresa tra 25 m e 100 m non devono eseguire nessuna misurazione. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 65 capoverso 1 lettera b.


Art. 60

Obbligo di collaborazione Le autorità cantonali e comunali nonché i proprietari di ostacoli e gli esercenti degli aerodromi assistono l'UFAC o i terzi da esso incaricati mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari.

98 Originario

avanti

l'art. 59. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

28

748.131.1


Art. 61

Pubblicazione 1 L'UFAC può pubblicare dati e informazioni concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea.103 2

Esso può incaricare terzi della pubblicazione; in tal caso sorveglia lo svolgimento di queste attività.


Art. 62


104

Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli 1

L'esercente dell'aerodromo allestisce il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e lo trasmette all'UFAC; questo non vale per gli idroscali secondo il PSIA. 2 Nel caso dei campi d'aviazione l'UFAC rilascia, alle condizioni previste, un'approvazione definitiva. 3 Nel caso degli aeroporti l'UFAC autorizza, alle condizioni previste, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli sotto forma di decisione in vista della definizione o della modifica del piano delle zone di sicurezza. 4 Dopo averlo approvato, l'UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli di un campo d'aviazione ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nella loro pianificazione direttrice e di utilizzazione e informano i proprietari degli oggetti sottoposti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 63 nonché i servizi di contatto cantonali. 5 L'esercente dell'aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell'esame all'UFAC e richiede a quest'ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni. 6 Il DATEC può disciplinare i dettagli.

a105 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

105 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 29

748.131.1

Capitolo 2: Obblighi di autorizzazione e di registrazione106 Sezione 1: Ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di autorizzazione107
b108

Art. 63


109

Obbligo di autorizzazione Per la costruzione o la modifica delle seguenti categorie di oggetti il proprietario deve chiedere l'autorizzazione all'UFAC: a. linee aeree dell'alta tensione, impianti eolici e slackline, se raggiungono o superano un'altezza di 60 m; b. altre costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei quali piloni di misurazione, gru a fune e gru mobili, se raggiungono o superano un'altezza di 100 m;

c. costruzioni e impianti nonché vegetazione che attraversano una superficie registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza. Nel caso di oggetti temporanei, quali in particolare le gru mobili, che attraversano per un massimo di 15 metri una superficie orizzontale o conica registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza vale solo l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 65a e 65b.


Art. 64

110 Domanda 1 Il proprietario invia la sua domanda di autorizzazione all'UFAC. Alla domanda devono essere allegati almeno i seguenti dati e documenti:111 a. dati

del

proprietario;

b. descrizione

dell'oggetto;

c. data di realizzazione prevista; d. in caso di oggetti temporanei: data del previsto smantellamento; 106 Originario

avanti

l'art. 63. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

107 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Abrogato dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

110 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

30

748.131.1

e. coordinate della posizione e dell'altezza sul livello del mare dell'oggetto; in caso di impianti di cavi e di funivie, questi dati devono essere forniti per la posizione di ogni palo o pilone; f.

dimensioni dell'oggetto (lunghezza, larghezza, altezza); g. carta in scala 1:25 000; h. per gli impianti di cavi e di funivie: profilo longitudinale; i.

per altri impianti: piante e sezione di profilo; j.

la licenza di costruzione, se disponibile.

2

L'UFAC, a seconda dei casi, può ampliare e precisare i requisiti in merito ai documenti da presentare.

3

Può allestire una piattaforma elettronica per la presentazione delle domande.


Art. 65


112

Decisione

1

L'UFAC, d'intesa con il DDPS, stabilisce, mediante una decisione: a. se la costruzione o la modifica di un ostacolo alla navigazione aerea possono essere autorizzate o no; b. se, per ragioni di sicurezza, in singoli casi debba essere effettuata una misurazione anche per ostacoli alla navigazione aerea con un'altezza compresa tra 25 m e 100 m e quali requisiti essa debba soddisfare;

c. se ed eventualmente quali misure di sicurezza debbano essere adottate, segnatamente modifiche del progetto, pubblicazioni, marcature o segnalazioni luminose.

2

L'UFAC può limitare nel tempo l'autorizzazione. Una proroga deve essere richiesta all'UFAC al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autorizzazioni a tempo indeterminato, l'UFAC verifica periodicamente se i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono soddisfatti e, se necessario, impone ulteriori oneri. 3

L'UFAC trasmette una copia della decisione al servizio di contatto cantonale.

4

Prima del passaggio in giudicato della decisione dell'UFAC non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea. In caso di urgenza temporale, l'UFAC può accordare una deroga.

5

Il proprietario dell'ostacolo alla navigazione aerea autorizzato deve comunicare all'UFAC il termine di costruzione definitivo con un anticipo minimo di quattro giorni feriali per permettere la tempestiva pubblicazione dell'ostacolo alla navigazione in questione. 6 Se nella sua decisione l'UFAC ordina l'adozione di misure di sicurezza, il proprietario deve inoltrare all'Ufficio entro quattro giorni feriali dopo la costruzione dell'ostacolo alla navigazione aerea le foto necessarie per dimostrare l'attuazione di tali misure.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 31

748.131.1

Sezione 2:113 Ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di registrazione
a Obbligo di registrazione 1

Il proprietario deve registrare la costruzione o modifica delle seguenti categorie di oggetti, a condizione che queste ultime non siano sottoposte all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 63, nell'interfaccia nazionale di registrazione dei dati di cui all'articolo 40a capoverso 2 LNA: a. in una zona edificata, costruzioni o impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un'altezza pari o superiore a 60 m; b. in una zona non edificata, costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un'altezza pari o superiore a 25 metri oppure, nel caso delle gru mobili, a 40 m; 2

Gli oggetti che sottostanno all'obbligo di registrazione non devono essere misurati.

b Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie 1

In caso di costruzione o modifica di oggetti che presentano i requisiti di cui all'allegato 2, il proprietario deve provvedere alle marcature e segnalazioni luminose elencate nello stesso allegato. 2 Al momento della registrazione nell'interfaccia nazionale di registrazione dei dati il proprietario viene informato di questo obbligo.

c Ostacoli particolarmente pericolosi 1

L'UFAC può esigere che il proprietario, in aggiunta all'articolo 65a, effettui la registrazione nell'interfaccia nazionale di registrazione dei dati anche per la realizzazione o la modifica di costruzioni o impianti nonché per oggetti temporanei che si trovano: a. in un raggio di 300 m da aree d'atterraggio in montagna o di 500 m da aree d'atterraggio d'ospedale e che sono particolarmente pericolosi; o b. in singoli casi in tutte le zone, se per ragioni operative gli oggetti sono particolarmente pericolosi.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 l'UFAC può, per ragioni di sicurezza e in deroga all'articolo 65b, disporre misure di sicurezza diverse o supplementari.

113 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

32

748.131.1

Capitolo 3:

Ulteriori obblighi dei proprietari di ostacoli alla navigazione aerea114

Art. 66


115

Manutenzione

Il proprietario di un ostacolo è responsabile dello stato impeccabile della marcatura prescritta e del buon funzionamento dei segnali luminosi nonché delle ulteriori misure di sicurezza disposte.

a e 66b116

Art. 67

Adeguamento degli impianti 1

Se risulta successivamente che una costruzione, un impianto o della vegetazione esistenti rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea o necessitano di nuove o supplementari misure di sicurezza oppure di una misurazione, l'UFAC emana le disposizioni del caso.117 2 Se si rivela necessario sopprimere del tutto o in parte un impianto, il DATEC può far uso del diritto di espropriazione o trasferirlo a terzi.


Art. 68


118

Rimozione di ostacoli alla navigazione aerea e relativa notifica 1

Gli ostacoli che non sono più necessari vanno rimossi entro un anno dalla disattivazione e la rimozione deve essere notificata dal proprietario per scritto all'UFAC o attraverso l'interfaccia nazionale di registrazione dei dati. 2

Gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine prescritto e la rimozione va notificata all'UFAC.


Art. 69


119

Alienazione o soppressione di ostacoli Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve informare l'UFAC dell'alienazione o della soppressione di tale ostacolo.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

116 Introdotti dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Abrogati dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 33

748.131.1


Art. 70

120 Costi Le spese di misurazione, marcatura, segnalazione luminosa e manutenzione nonché le spese per la rimozione degli impianti fuori servizio sono a carico del proprietario.

Capitolo 4: Zone di sicurezza

Art. 71


121

Determinazione

1

Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.

2

Il piano delle zone di sicurezza è stabilito: a. per gli aeroporti, dall'esercente; b. per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente; c. per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea; d. per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC.


Art. 72


122

Piano delle zone di sicurezza 1

La zona di sicurezza dev'essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà secondo il tipo, la superficie e l'altezza. 2 Per stabilire le zone di sicurezza sono determinanti, fatta eccezione per gli impianti della navigazione aerea, almeno le superfici protette del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli. 3 Il piano delle zone di sicurezza mostra in particolare: a. se e come lo spazio aereo può essere utilizzato da corpi volanti, in particolare da razzi pirotecnici;

b. se e come vengono limitate le attività che possono ostacolare la visibilità, in particolare attraverso la forte produzione di fumo; c. se e a che condizioni sono ammesse attività, costruzioni e impianti che possono provocare accecamento, in particolare attraverso raggi laser o costruzioni con grosse superfici riflettenti;

d. se e in quale forma i cambiamenti di utilizzo delle superfici che possono aumentare il rischio d'impatto con volatili richiedono l'approvazione 120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Aviazione

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748.131.1

dell'esercente dell'aeroporto; in singoli casi in cui l'approvazione è controversa, la decisione spetta all'UFAC dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente e i servizi specializzati cantonali.


Art. 73


123

Procedura

1

Il piano delle zone di sicurezza deve essere pubblicato dal Cantone interessato ed è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni: a. per gli aeroporti, dall'esercente; b. in tutti gli altri casi, dall'UFAC.

2

Le opposizioni devono essere presentate al Cantone, il quale conduce le procedure di opposizione. Se non è possibile un'intesa, la decisione spetta al DATEC. 3 I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali.

Titolo quinto a:124 Disposizioni penali
a In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: a.125 viola uno degli obblighi secondo le seguenti disposizioni: articolo 28 capoverso 3, 29f, 29g capoversi 3 e 5 secondo periodo, 31 capoverso 1, 39 capoversi 1 e 2, 39a, 39b, 39d capoverso 2 secondo periodo, 63, 65 capoversi 4-6, 65a capoverso 1, 68 e 69;

b. in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell'aerodromo, prescrive deroghe alle procedure operative pubblicate, senza che circostanze particolari lo esigano (art. 27); c. in qualità di capo dell'aerodromo, non mette in atto tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29d capoverso 1;

d. in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell'aerodromo, consente operazioni di volo non ammesse dal regolamento d'esercizio applicabile in virtù dell'articolo 23; e. effettua o fa effettuare, in un aerodromo o su impianti della navigazione aerea, modifiche edili o cambiamenti d'uso senza disporre di un'approvazione dei piani (art. 27a e 31 cpv. 3);

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

124 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 35

748.131.1

f.

trasgredisce le istruzioni del capo d'aerodromo intese a garantire la sicurezza di persone o cose.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 74

Diritto vigente: modificazione … 126

a127 Disposizioni transitorie 1

Le procedure di autorizzazione, approvazione e concessione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto.

2

In occasione del primo rinnovo della concessione d'esercizio degli aeroporti nazionali (Ginevra e Zurigo) nel 2001 devono essere riesaminati tutti i disciplinamenti del regolamento d'esercizio. Dev'essere effettuato uno studio d'impatto sull'ambiente.

b128 Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2008 1

Gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo-Altenrhein, Sion e Lugano devono soddisfare le condizioni di cui al punto 1.4 dell'allegato 14 OACI129 al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Gli altri aeroporti devono soddisfare tali condizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2012.

2

L'obbligo di notifica e di misurazione cui sono soggetti gli esercenti di aerodromi IFR conformemente all'articolo 62b vale per l'Area 4 secondo l'allegato 15 OACI dal 1° novembre 2008 e, per l'Area 3, dal 1° novembre 2010.

3

Dal 1° novembre 2008, i proprietari di ostacoli alla navigazione aerea situati su tutto il territorio della Confederazione Svizzera (Area 1 secondo l'allegato 15 OACI) possono essere obbligati ad effettuarne la misurazione. In corrispondenza delle TMA o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo l'allegato 15 OACI), la misurazione può essere disposta dal 1° novembre 2010.

4

L'obbligo di misurazione di cui all'articolo 66b, a cui è soggetto l'esercente dell'aerodromo per la costruzione e la modifica di ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l'allegato 15 OACI), vale dal 1° novembre 2010. Gli ostacoli eretti prima di tale data devono essere misurati secondo le nuove esigenze entro la data medesima.

126 La mod. può essere consultata alla RU 1994 3050.

127 Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

128 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

129 RS

0.748.0

Aviazione

36

748.131.1

c130 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 marzo 2011 1

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 4 marzo 2011 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto. 2 Nell'ambito delle procedure di cambiamento d'uso degli ex aerodromi militari occorre in ogni caso chiedere i pareri del Cantone e dei servizi federali interessati, nonché effettuare il deposito pubblico.

d131 Disposizione transitoria della modifica del 21 ottobre 2015 Le autorità competenti emanano, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 ottobre 2015, le decisioni necessarie affinché la limitazione del numero delle aree d'atterraggio in montagna (art. 54 cpv. 3) possa essere rispettata.

e132 Disposizione transitoria della modifica del 17 ottobre 2018 1

Per gli aeroporti militari che sono usati anche a fini civili e che dispongono di un regolamento di esercizio di cui all'articolo 30b capoverso 3, l'analisi delle deroghe di cui all'articolo 30b capoverso 4 deve essere effettuata e sottoposta all'approvazione dell'UFAC entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 17 ottobre 2018.

2

Se il termine di cui al capoverso 1 decorre infruttuosamente, l'UFAC fissa un termine supplementare. Se anche quest'ultimo decorre infruttuosamente, l'UFAC può vietare la coutenza regolare a fini civili.


Art. 75

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione finale della modifica del 12 aprile 2000133 130 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

131 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4423).

132 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

133 RU 2000 1388. Abrogata dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

Infrastruttura aeronautica. O 37

748.131.1

Allegato 1134 (art. 29b)

Servizi di assistenza a terra Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE 1. L'ente di gestione secondo l'articolo 2 lettera c è l'esercente dell'aeroporto.

2. L'esercente dell'aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 all'UFAC; l'UFAC decide se il mandato può essergli affidato.

3. Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia istituito un comitato degli utenti ai sensi dell'articolo 5.

4. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all'articolo 6 capoverso 2.

5. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza secondo l'articolo 7 capoverso 2.

6. Se l'esercente dell'aeroporto decide di affidare la gestione e l'esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all'articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d'esercizio e disciplinarne la gestione.

7. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio deroghe ai sensi dell'articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 spetta all'UFAC.

8. Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d'esercizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l'articolo 11.

9. Su proposta dell'esercente dell'aeroporto, l'UFAC può vietare ad un prestatore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza in virtù dell'articolo 15 o imporre determinati obblighi di servizio.

10. L'accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell'articolo 16 deve essere garantito dall'esercente dell'aeroporto.

11. Secondo l'articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell'esercente dell'aeroporto possono essere inoltrate all'UFAC ai sensi dell'articolo 21, il quale emana una decisione.

134 Originario all. Introdotto dal n. II dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

Aviazione

38

748.131.1

Allegato 2135 (art. 65b)

Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie per gli ostacoli alla navigazione aerea che sottostanno all'obbligo di registrazione Categoria di oggetti

Requisiti

Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie

Antenne o piloni

altezza pari o superiore a 60 m - marcatura:

vernice

rossa/

bianca/rossa lungo il 30 % dell'altezza del pilone dall'apice verso il basso - segnalazione

luminosa:

luce rossa a bassa intensità sull'apice.

Profili

altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate; altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate

- marcatura:

vernice

rossa/

bianca/rossa lungo il 30 % dell'altezza del pilone dall'apice verso il basso - segnalazione

luminosa:

luce rossa a bassa intensità sull'apice.

Linee elettriche aeree (tranne le linee

dell'alta tensione di cui all'art. 63 lett. a) altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcature sferiche di colore arancione collocate all'inizio e alla fine e sui piloni Ponti sospesi

altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate; altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate

marcatura: marcature sferiche di colore arancione collocate all'inizio e alla fine e sui sostegni intermedi

Gru o gruppi di gru altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate; altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate

- marcatura: manicotto o marcatura sferica di colore arancione

sull'apice e sui bracci - segnalazione

luminosa:

luce rossa a bassa intensità sull'apice e sui bracci Cavi di trasporto

altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate; altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate

marcatura: marcatura sferica di colore arancione presso la stazione a valle e a monte nonché sui sostegni intermedi presenti lungo il cavo

135 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

Infrastruttura aeronautica. O 39

748.131.1

Categoria di oggetti Requisiti

Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie

Gru mobili

altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate; altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate

- marcatura: manicotto o marcatura sferica di colore arancione

sull'apice oppure colorazione della testa del braccio - segnalazione

luminosa:

luce rossa a bassa intensità sull'apice

Teleferiche

altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcatura sferica di colore arancione presso la stazione a valle e a monte nonché sui sostegni intermedi presenti lungo il cavo

Slackline

altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate marcatura: marcatura sferica di colore arancione all'inizio e alla fine

Piloni di misurazione temporanei

altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate; altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate

- marcatura:

vernice

rossa/

bianca/rossa lungo il 30 % dell'altezza del pilone dall'apice verso il basso - segnalazione

luminosa:

luce rossa a bassa intensità sull'apice

Gru a fune temporanee altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate; altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate

marcatura: marcatura sferica di colore arancione presso la stazione a valle e a monte nonché sui sostegni intermedi; quando non in esercizio: sospensione di un bidone con strisce di colore rosso/bianco/ rosso o di una marcatura sferica

Aviazione

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748.131.1