01.01.2024 - * / In vigore
01.06.2023 - 31.12.2023
01.05.2022 - 31.05.2023
12.05.2021 - 30.04.2022
01.01.2021 - 11.05.2021
23.10.2020 - 31.12.2020
23.04.2020 - 22.10.2020
14.01.2020 - 22.04.2020
01.01.2019 - 13.01.2020
01.12.2015 - 31.12.2018
01.09.2014 - 30.11.2015
01.06.2012 - 31.08.2014
01.04.2011 - 31.05.2012
15.03.2008 - 31.03.2011
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01.06.2002 - 14.03.2008
01.05.2000 - 31.05.2002
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1

Ordinanza

sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) del 23 novembre 1994 (Stato 15 marzo 2008) Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3, 6a, 8, 12, 36, 40, 41, 42 e 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), ordina: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la costruzione di infrastrutture aeronautiche (aerodromi e impianti della navigazione aerea) e l'esercizio degli aerodromi. Contiene inoltre le disposizioni applicabili agli atterraggi esterni e agli ostacoli alla navigazione aerea.


Art. 2


2

Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per: a. aerodromo:

superficie definita su terra o sull'acqua, comprendente qualsiasi costruzione o installazione, denominata impianto d'aerodromo, destinata ad essere utilizzata per l'atterraggio, il decollo, lo stazionamento e la manutenzione di aeromobili, il traffico di passeggeri e il trasbordo di merci; b. aerodromo

IFR:

aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale;

c. aeroporto: aerodromo dove vige l'obbligo di ammettere utenti; d. area

d'atterraggio: terreno utilizzato per effettuare atterraggi esterni; e. area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, designata espressamente, situata ad un'altitudine superiore a 1100 m;

f. atterraggi esterni:

atterraggi e decolli fuori degli aerodromi; g. campo

d'aviazione: aerodromo dove non vige l'obbligo di ammettere utenti; RU 1994 3050

1

RS 748.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

748.131.1

Aviazione

2

748.131.1

h. capo

d'aerodromo: persona designata dall'esercente dell'aerodromo cui l'Ufficio federale dell'aviazione civile (ufficio) ha conferito determinati compiti di sorveglianza; i. catasto delle superfici soggette a misurazione: accertamento ufficiale delle superfici soggette a misurazione conformemente all'allegato 15 della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all'aviazione civile internazionale e alle relative norme applicative per un aerodromo IFR; j. catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e alle relative norme applicative per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; k. impianti

accessori:

costruzioni e impianti che non fanno parte dell'aerodromo;

l. impianti

d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte dell'aerodromo per quanto concerne la sua finalità e servono all'esercizio regolamentare e disciplinato;

m. impianti della navigazione aerea: impianti radioelettrici di navigazione e telecomunicazione per la gestione e la sicurezza del traffico aereo; n. obbligo di ammettere utenti: obbligo per l'esercente di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili ammessi al traffico interno o internazionale in vista di un uso disciplinato, secondo le prescrizioni generali sulla navigazione aerea e le disposizioni particolari previste dalla concessione; o. ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni, installazioni, comprese le gru, le funivie, le linee ad alta tensione, antenne, cavi e fili nonché piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio degli impianti della navigazione aerea; p. piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica: secondo l'articolo 13 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio, piano settoriale dell'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera che ha degli effetti sulla pianificazione del territorio; q. superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita; r. TMA: regione di controllo terminale (terminal control area).


Art. 3

Esigenze specifiche della navigazione aerea 1

Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d'imbarco, di sbarco, di

3

RS 0.748.0

4 RS

700

Infrastruttura aeronautica 3

748.131.1

carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze.5 1bis Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14 e 15 (allegati OACI) della Convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all'aviazione civile internazionale, comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aerodromi, agli ostacoli alla navigazione aerea, alla misurazione del terreno e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.7 2

Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) sono applicabili alla costruzione degli impianti della navigazione aerea.

3

Per concretizzare le norme e le raccomandazioni internazionali di cui ai capoversi 1bis e 2, l'ufficio può emanare prescrizioni (direttive e istruzioni) per un elevato standard di sicurezza. Se queste prescrizioni sono attuate, si presuppone che i requisiti fissati dalle norme e raccomandazioni internazionali siano soddisfatti. Se si deroga alle prescrizioni, si deve fornire all'ufficio la prova che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.8 4

Le norme e le raccomandazioni dell'OACI e dell'EUROCONTROL, nonché le relative prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultate presso l'ufficio in francese ed inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco9.

5

Le modifiche delle norme, raccomandazioni e prescrizioni tecniche sono segnalate nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP)10.

a11 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica 1

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera.

2

Il PSIA definisce, per ogni installazione aeronautica che serve all'esercizio civile di aeromobili, in particolare l'obiettivo, l'area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d'esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente.

5

Introdotta dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

6 RS

0.748.0

7

Originario cpv. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar.

2008 (RU 2008 595).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

9

Questi documenti si possono ordinare o ottenere tramite abbonamento presso librerie o presso l'OACI.

10

Questo doc. è edito dall'ufficio (servizio centrale AIS) e può essere ottenuto in abbonamento.

11

Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Aviazione

4

748.131.1

b12 Sorveglianza da parte dell'ufficio 1

Per le installazioni dell'infrastruttura l'ufficio sorveglia o fa sorvegliare da terzi l'applicazione delle esigenze specifiche dell'aviazione, delle esigenze operative e della polizia edilizia come pure quelle della protezione dell'ambiente.

2

Effettua, o fa effettuare da terzi, i controlli richiesti. Prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto.

2bis

Per esercitare la loro attività di vigilanza, le persone che lavorano per l'ufficio e per Skyguide SA hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti dell'infrastruttura aeronautica. I diritti di accesso eventualmente necessari devono essere rilasciati gratuitamente a queste persone.13 3 Per le prestazioni e le decisioni relative alla sorveglianza, l'esercente dell'aerodromo paga le tasse fissate nell'ordinanza del 25 settembre 198914 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA) .

Titolo secondo: Aerodromi Capitolo 1:15 Gestione e costruzione Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4

Pubblicazione della domanda e coordinamento 1

I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati.

2

I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati.


Art. 5

Modifiche del progetto Se sono apportate modifiche considerevoli al progetto iniziale in seguito ai pareri espressi durante una procedura di approvazione dei piani, di concessione o di autorizzazione, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati perché esprimano un parere oppure, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

12

Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

14

[RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195 e 2005 2695 n. II 5. RU 2007 5101 art. 52]. Vedi ora l'O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11). 15

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Infrastruttura aeronautica 5

748.131.1


Art. 6

Termini di trattazione Per trattare una domanda di approvazione dei piani o di approvazione di un regolamento d'esercizio come pure di rilascio di una concessione o di un'autorizzazione d'esercizio si applicano di regola i seguenti termini: a. dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda completa fino alla trasmissione ai Cantoni e alle autorità federali interessate oppure fino alla notificazione agli interessati; b. due mesi dalla conclusione della procedura di istruzione fino alla decisione.


Art. 7

Conclusione della procedura d'istruzione L'autorità che prende la decisione comunica alle parti la conclusione della procedura d'istruzione.


Art. 8


16

Stazione per la preparazione del volo 1

In ogni aerodromo, un incaricato dell'ufficio provvede all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione di una stazione per la preparazione del volo destinata ai piloti.

2

L'esercente dell'aerodromo mette a disposizione la necessaria infrastruttura.

3

L'esercente dell'aerodromo versa all'incaricato dell'ufficio una contropartita a copertura dei costi per l'installazione, l'infrastruttura e la manutenzione della stazione per la preparazione del volo.

4

L'incaricato può fissare come contropartita un importo forfettario. Nel farlo, tiene conto del tipo di utilizzazione e dell'entità della manutenzione per aerodromo.

L'importo forfettario fissato come contropartita deve essere approvato dall'ufficio.

5

In caso di perturbazioni dell'esercizio, l'esercente dell'aerodromo è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'incaricato dell'ufficio.


Art. 9

Esame specifico della navigazione aerea 1

Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'ufficio esamina il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Verifica anche progetti e impianti accessori non soggetti a consenso.

2

L'ufficio verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

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748.131.1

a17 Obbligo di rilevazione e di fornitura dei dati 1

L'esercente dell'aerodromo rileva e trasmette all'ufficio i dati relativi all'esercizio necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Fra essi figurano in particolare i dati necessari a fini di protezione dell'ambiente e statistici.

2

L'ufficio disciplina, attraverso direttive, i dettagli, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati da fornire.

Sezione 2: Concessione per l'esercizio

Art. 10

Contenuto 1 La concessione per l'esercizio conferisce il diritto di esercitare un aeroporto a titolo commerciale conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA e, in particolare, di riscuotere tasse. Il concessionario ha l'obbligo di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili nel traffico nazionale e internazionale fatte salve le limitazioni fissate nel regolamento d'esercizio e di dotarlo dell'infrastruttura adeguata a garantire un esercizio sicuro e razionale.

2

L'organizzazione dell'esercizio e dell'infrastruttura non sono oggetto della concessione per l'esercizio.


Art. 11

Domanda

1

Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dipartimento) nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:

a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge;

c. fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; d. comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; e. includere un progetto del regolamento d'esercizio.

2

L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto.


Art. 12

Condizioni per il rilascio della concessione 1

La concessione per l'esercizio è rilasciata a condizione che: a. l'esercizio dell'impianto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; 17 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Infrastruttura aeronautica 7

748.131.1

b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi derivanti dalla legge, dalla concessione e dal regolamento d'esercizio; c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.

2

Il rilascio di una concessione per l'esercizio può essere rifiutato in particolare se il finanziamento dell'impianto e dell'esercizio dell'aeroporto sembra manifestamente a rischio.


Art. 13

Durata

La concessione per l'esercizio è rilasciata per una durata di: a. 50 anni per gli aeroporti nazionali; b. 30 anni per gli aeroporti regionali.


Art. 14

Trasferimento e rinnovo 1

Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione.

2

In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.


Art. 15

Trasferimento di determinati compiti 1

Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'ufficio. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: a. il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; b. il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi.

2

Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'ufficio perde il diritto di sollevare obiezioni.18

Art. 16

Revoca

1

Il Dipartimento revoca la concessione senza corrispondere indennità se: a. le condizioni di un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte; b. il concessionario non vuole più assumere i suoi obblighi o li ha violati ripetutamente in modo grave.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

8

748.131.1

2

Se la concessione è stata revocata, il dipartimento può ordinare le misure necessarie per continuare l'esercizio dell'aerodromo.

Sezione 3: Autorizzazione d'esercizio

Art. 17

Contenuto

1

L'autorizzazione contiene: a. il diritto di esercitare un campo d'aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. l'obbligo per l'esercente di realizzare le condizioni per l'utilizzazione disciplinata del campo d'aviazione, secondo le disposizioni della legge e del regolamento d'autorizzazione d'esercizio.

2

L'organizzazione dell'esercizio o l'utilizzazione delle costruzioni non sono oggetto dell'esercizio.


Art. 18

Domanda

Chiunque voglia ottenere un'autorizzazione d'esercizio o una sua modifica deve presentare una domanda all'ufficio nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge;

c. dare indicazioni sui progetti di costruzione previsti; d. includere un progetto del regolamento d'esercizio.


Art. 19

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: a. il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.


Art. 20

Obbligo limitato di ammettere utenti Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.

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Art. 21

Trasferimento

1

L'autorizzazione d'esercizio può essere trasferita a un terzo con il consenso dell'ufficio. Gli articoli 18 e 19 si applicano per analogia.

2

In caso di trasferimento il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.


Art. 22

Modifica e revoca

1

La durata dell'autorizzazione d'esercizio è illimitata. Tuttavia l'ufficio la può modificare o revocare senza corrispondere indennità se:

a. le condizioni per un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte; b. l'esercente ha violato ripetutamente in modo grave i suoi obblighi; c. l'esercizio non è più compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente;

d. l'esercente non dispone più di un capo d'aerodromo la cui nomina è stata approvata dall'ufficio.

2

Sono salve le misure secondo l'articolo 3b capoverso 2.

Sezione 4: Regolamento d'esercizio

Art. 23

Contenuto

Il regolamento d'esercizio disciplina l'esercizio dell'aerodromo in tutti i suoi aspetti.

Contiene segnatamente prescrizioni su: a. l'organizzazione

dell'aerodromo;

b. gli orari d'esercizio; c. le procedure di avvicinamento e di decollo; d. l'utilizzazione degli impianti dell'aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti; e.19 i servizi di assistenza a terra.

a20 Manuale dell'aerodromo e gestione della sicurezza 1

Gli aeroporti e l'aerodromo di San Gallo-Altenrhein devono presentare all'ufficio, per approvazione, un manuale dell'aerodromo corrispondente al documento OACI n.

19 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

10

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9774 «Manual on Certification of Aerodromes»21 e dimostrare di essere in grado di gestire l'aerodromo secondo quanto riportato nel manuale stesso.

2

Essi devono dimostrare all'ufficio di essere in grado di esercitare un sistema di gestione della sicurezza funzionante, conformemente al documento OACI n. 9859 «Safety Management Manual»22.

3

L'esercente dell'aerodromo aggiorna regolarmente il manuale dell'aerodromo e il sistema di gestione della sicurezza. Negli aerodromi con traffico internazionale di linea e charter, deve fornire almeno ogni tre anni all'ufficio la prova che l'aerodromo è gestito secondo queste prescrizioni. Negli altri aerodromi, deve fornire questa prova almeno ogni cinque anni.

4

Per verificare le prove, l'ufficio può effettuare degli audit.


Art. 24

Domanda

La domanda per ottenere l'approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d'esercizio deve comprendere: a. un progetto del regolamento o della sua modifica completo di commento e motivazione;

b. la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull'esercizio che sul territorio e sull'ambiente. In caso di modifiche sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all'impatto ambientale e, per gli altri progetti, la prova che le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente sono rispettate; c.23 se vi sono effetti sull'esercizio dell'aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari ad adeguare o determinare il catasto di limitazione degli ostacoli; d.24 se vi sono effetti sull'esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all'articolo 37a dell'ordinanza del 15 dicembre 198625 contro l'inquinamento fonico; e.26 se del caso, i progetti delle zone di sicurezza dell'aeroporto da modificare.


Art. 25

Condizioni d'approvazione 1

Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: a. il contenuto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; 21 Questo documento può essere consultato in lingua francese o inglese presso l'ufficio.

Può anche essere ordinato o richiesto in abbonamento nelle librerie o presso l'OACI.

22 Questo documento può essere consultato in lingua francese o inglese presso l'ufficio.

Può anche essere ordinato o richiesto in abbonamento nelle librerie o presso l'OACI.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

25 RS

814.41

26 Introdotta dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Infrastruttura aeronautica 11

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b. le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate;

c. le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute;

d. il catasto d'esposizione al rumore può essere stabilito; e.27 nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito;

f.28 sono soddisfatti i presupposti per garantire la sicurezza di cui all'articolo 23a.

2

Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante.29
a30 Pubblicazione Le principali prescrizioni concernenti l'uso dell'aerodromo sono pubblicate nell'AIP. Fra esse figurano, in particolare, le prescrizioni di cui all'articolo 23 lettere b, c, d, nella misura in cui riguardano gli aeromobili.


Art. 26

Adattamento da parte dell'ufficio Se i cambiamenti della situazione di diritto o di fatto lo esigono, l'ufficio dispone le modifiche del regolamento d'esercizio per adeguarlo alla situazione legale.

Sezione 4: Regolamento d'esercizio

Art. 27

Deroghe temporanee al regolamento d'esercizio Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell'aerodromo possono prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate qualora circostanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell'aviazione.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

28 Introdotta dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

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748.131.1

Sezione 5: Procedura d'approvazione dei piani
a Domanda 1 I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono essere presentati all'autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:

a. il progetto di costruzione, compresi i documenti che, secondo l'uso locale, sono necessari per valutarlo; le prescrizioni cantonali concernenti la presentazione dei documenti richiesti possono essere prese in considerazione nella misura in cui siano compatibili con le particolarità dell'installazione dell'aerodromo; b. la motivazione del progetto; c. i dati relativi alla conformità del progetto alle esigenze della pianificazione del territorio;

d. per progetti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, il rapporto sulle ripercussioni ambientali e, per gli altri progetti, la prova che le prescrizioni in materia di protezione ambientale sono rispettate; e. i dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti da altre disposizioni federali e cantonali sono soddisfatte;

f.

i dati relativi agli effetti del progetto sull'esercizio dell'aerodromo; g. eventuali modifiche del regolamento d'esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione; h. se del caso, i motivi per i quali è possibile rinunciare a una modinatura.

2

Se necessario, la domanda dev'essere completata con i dati esatti relativi al bisogno di fondi e di diritti reali, al modo in cui ottenerli e se è necessario procedere a espropriazioni. Devono essere allegati alla domanda:

a. una lista dei fondi da acquistare con indicazione della loro ubicazione, superficie e caratteristiche, delle condizioni, dei loro proprietari e di altri aventi diritto; i piani di situazione in scala 1 : 1000 nonché gli estratti del registro fondiario;

b. una panoramica sullo stato delle trattative con i proprietari e gli altri aventi diritto nonché sui contratti conclusi o previsti di compravendita, di scambio o di costituzione servitù; c. eventuali richieste relative a procedure di raggruppamento di terreni previste; d. un piano d'espropriazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 193031 sull'espropriazione.

3

Le domande d'approvazione dei piani devono essere depositate dall'esercente dell'aerodromo o del relativo impianto della navigazione aerea.

31

RS 711

Infrastruttura aeronautica 13

748.131.1

Art 27b Modinatura Si deve rinunciare alla modinatura del progetto di costruzione sul terreno dell'aerodromo se i profili rischierebbero di pregiudicare l'esercizio dello stesso.

c Coordinamento della costruzione e dell'esercizio 1

Se le condizioni d'esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione, esse devono essere esaminate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani.

2

Se un impianto d'aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d'approvazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d'esercizio, la procedura d'approvazione di quest'ultimo dev'essere coordinata con quella d'approvazione dei piani.

d Condizioni per l'approvazione dei piani 1

I piani sono approvati se il progetto: a. è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; b. soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2

Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

e Approvazione dei piani L'autorità incaricata di approvare i piani valuta i pareri di Cantoni e servizi specializzati e decide in merito alle opposizioni. La decisione d'approvazione dei piani contiene inoltre: a. il permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani approvati;

b. le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché quelle specifiche della navigazione aerea; c. gli altri oneri derivanti dal diritto federale; d. gli oneri fondati sul diritto cantonale; e. gli oneri legati all'esercizio; f.

gli oneri relativi all'inizio dei lavori, al controllo dell'esecuzione e alla messa in servizio degli impianti.

Aviazione

14

748.131.1

f Inizio dei lavori e prolungamento della validità 1

Un progetto di costruzione si considera iniziato con la modinatura o, in assenza della modinatura, con l'inizio dei lavori o con l'avvio di altre misure che necessitano singolarmente di un'approvazione dei piani. 2 La validità di un progetto iniziato entro i termini previsti e interrotto per oltre un anno deve essere prolungata se sono trascorsi oltre cinque anni dalla decisione di approvazione dei piani.

3

Le domande di prolungamento devono essere presentate all'autorità incaricata di approvare i piani al più tardi tre mesi prima della scadenza della validità specificando i motivi. L'autorità decide entro un mese.

g Esecuzione 1 L'ufficio controlla, o fa controllare da terzi, che il progetto sia stato eseguito in conformità alla legge. L'esercente dell'aerodromo si assume le spese.

2

Nel caso di costruzioni prive di autorizzazione e di violazione a posteriori di prescrizioni edili, condizioni e oneri, l'ufficio ordina il ripristino della situazione conforme al diritto.

h Zone riservate

1

Le domande intese a stabilire zone riservate devono: a. comprendere i piani con la descrizione esatta delle zone riservate; b. giustificare gli obiettivi e la durata per cui il fondo dev'essere disponibile; c. precisare se vi sono interessi che sarebbero toccati dalla zona riservata, quali sono questi interessi e come lo stabilimento della zona è coordinato con le esigenze della pianificazione del territorio.

2

Le zone riservate sono stabilite se soddisfano gli obiettivi e le esigenze del PSIA e se l'interesse di lasciar libero un fondo per installarvi un aerodromo prevale su tutti gli altri interessi.

Sezione 6:

Progetti di costruzione e impianti accessori non soggetti ad approvazione

Art. 28

Progetti di costruzione 1

Non necessitano di un'approvazione dei piani: a. baracche, laboratori e depositi che servono al cantiere e che saranno smantellati dopo i lavori;

b. adattamenti edili di poca importanza per installazioni quali impianti elettrici, condotte, impianti di riscaldamento e di raffreddamento che non hanno alcun rapporto con costruzioni soggette ad approvazione;

Infrastruttura aeronautica 15

748.131.1

c. modifiche del terreno che non sono connesse con altre costruzioni o impianti sottoposti ad autorizzazione e che non superano né il metro di altezza né i 900 m2 di superficie; d. muri, recinzioni e siepi fino a 2 metri; e. impianti di importanza minima, non visibili dall'esterno, quali impianti elettrici e sanitari, raccordi idraulici ed elettrici e dispositivi di protezione contro vento e neve;

f.

antenne riceventi che non oltrepassano 2 metri in nessuna direzione; g. lavori usuali di manutenzione e riparazione degli edifici e degli impianti nonché trasformazioni di minima importanza all'interno degli edifici; h. deroghe di minore importanza ai piani adottati a condizione che sia sicuro che non tocchino interessi di terzi e che non esistano conflitti con la pianificazione del territorio e con le esigenze legate alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2

Il capoverso 1 non si applica ai progetti di costruzione che, secondo le disposizioni del rimanente diritto federale, richiedono un'autorizzazione o un'approvazione.32 3 Tutti i progetti di costruzione devono essere portati a conoscenza dell'ufficio almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio dei relativi lavori.33 4 L'ufficio comunica all'esercente dell'aerodromo, entro dieci giorni lavorativi, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, il progetto può essere eseguito solo dopo la conclusione di tale esame.34 5 Per il resto l'esercente dell'aerodromo è responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto federale.35 6 Non sono necessarie autorizzazioni e piani cantonali. L'esercente dell'aerodromo tiene conto del diritto cantonale nella misura in cui esso non limita in maniera sproporzionata la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.36

Art. 29


37

Impianti accessori

1

Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costruzione.

2

Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscenza dell'ufficio.

3

L'ufficio controlla se si tratta di un impianto d'aerodromo o di un impianto accessorio, e comunica all'autorità cantonale, entro dieci giorni lavorativi dopo aver

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

16

748.131.1

ricevuto la documentazione completa, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, la licenza edilizia può essere rilasciata solo dopo la conclusione di tale esame da parte dell'ufficio.

Sezione 7:38 Servizi di assistenza a terra
a Disposizioni applicabili Per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi di assistenza a terra sono validi la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 199639 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e le relative modifiche stabilite dal comitato misto secondo l'articolo 23 dell'Accordo del 21 giugno 199940 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.

b Regolamentazione dell'accesso al mercato 1

L'esercente dell'aeroporto disciplina nel regolamento d'esercizio l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 e l'allegato della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.

2

Esso comunica all'Ufficio i nomi dei prestatori di servizio e degli utenti che effettuano l'autoassistenza, precisando quali categorie di assistenza praticano. Devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche dei rapporti.

3

Il Dipartimento può sottoporre l'attività di un prestatore di servizio o di un utente che pratica l'autoassistenza all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996.

Sezione 8:41 Capo d'aerodromo
c Nomina, autorizzazione e revoca 1

L'esercente dell'aerodromo nomina un capo d'aerodromo. Successivamente, comunica la persona nominata all'ufficio.

2

L'ufficio rilascia l'autorizzazione se la persona in questione dispone delle capacità necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

3

L'ufficio può revocare l'autorizzazione se la persona in questione viola ripetutamente i suoi obblighi.

4

Il Dipartimento può disciplinare i dettagli.

38 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).

39 JO L 272 del 25 ottobre 1996, p. 36; la Direttiva può essere richiesta presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

40 RS

0.748.127.192.68 41 Introdotta dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Infrastruttura aeronautica 17

748.131.1

d Responsabilità 1 Il capo d'aerodromo è responsabile dello svolgimento dei compiti indicati nella presente sezione, e del rispetto delle prescrizioni concernenti le misure di sicurezza (safety) e le misure di protezione (security), nonché di quanto disposto dall'ufficio al riguardo.

2

Il capo d'aerodromo è l'interlocutore dell'ufficio presso l'aerodromo per questo ambito di responsabilità.

3

Il Dipartimento può disciplinare i dettagli. Esso può stabilire ulteriori compiti al fine di consentire un allineamento alle norme internazionali.

e Organizzazione dell'aerodromo

1

Il capo d'aerodromo disciplina l'organizzazione tecnica e d'esercizio dell'aerodromo.

2

Egli dà il via libera all'esercizio oppure lo limita, e dispone la comunicazione a tale riguardo.

3

Egli si adopera affinché le notizie aeronautiche relative all'aerodromo siano corrette, e dispone eventualmente le relative pubblicazioni.

f Obbligo di comunicazione 1

Il capo d'aerodromo comunica senza indugio per iscritto all'ufficio le modifiche durature o temporanee delle condizioni di operatività dell'aerodromo.

2

Egli comunica senza indugio all'ufficio gli eventi straordinari e le situazioni aventi rilievo per la sicurezza che si verificano presso l'aerodromo e che comportano l'interruzione o la limitazione dell'esercizio.

g Comando 1 Tutte le persone nell'aerodromo sono tenute a seguire le istruzioni del capo d'aerodromo.

2

Il capo d'aerodromo sorveglia il rispetto delle disposizioni contenute negli atti normativi generali del diritto aeronautico, nella concessione o nell'autorizzazione d'esercizio e nel regolamento d'esercizio, nonché il rispetto delle disposizioni particolari dell'ufficio.

3

Egli si adopera affinché le violazioni delle norme del diritto aeronautico siano comunicate immediatamente per iscritto all'ufficio.

4

In caso di gravi violazioni delle norme del diritto aeronautico, il capo d'aerodromo è autorizzato a ritirare le licenze di volo ai colpevoli. Entro due giorni, egli le trasmette all'ufficio insieme ad un rapporto scritto.

5

Se un membro dell'equipaggio dà segni di ebrietà o di essere sotto l'effetto di stupefacenti o di sostanze psicotrope, il capo d'aerodromo ordina l'adozione di misure adeguate e chiede immediatamente l'intervento della polizia. La polizia può disporre l'effettuazione di un esame del sangue.

Aviazione

18

748.131.1

h Verifiche a campione e controlli 1

Il capo d'aerodromo è autorizzato ad effettuare verifiche a campione sulle licenze degli equipaggi e sui documenti di volo degli aeromobili nazionali ed esteri nonché, se si sospettano irregolarità o carenze tecniche, a svolgere controlli secondo le disposizioni dell'ufficio.

2

Il capo d'aerodromo nega il permesso di decollo se un equipaggio o un aeromobile non dispone delle licenze o dei documenti di volo necessari e validi, oppure se un aeromobile presenta una carenza tecnica.

3

Il capo d'aerodromo segnala senza indugio all'ufficio i casi di cui al capoverso 2.

i Licenze e tasse

1

Il capo d'aerodromo esamina le domande di rinnovo delle licenze per il personale di volo e di terra e ne attesta la correttezza sulla base delle direttive dell'ufficio.

2

Riscuote le tasse conformemente all'ordinanza del 28 settembre 200742 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Capitolo 2:43 Uso civile di aerodromi militari

Art. 30

Coutenza di un aerodromo militare a fini civili 1

L'uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale degli esercizi delle forze aeree (UFEFA), e l'esercente civile dell'aerodromo.

2

L'esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d'esercizio dell'aerodromo per l'uso civile. Il regolamento e le sue ulteriori modifiche devono essere approvati dall'ufficio e dall'UFEFA. Le disposizioni relative ai regolamenti d'esercizio per gli aerodromi civili si applicano per analogia all'esercizio civile.

3

Le disposizioni relative agli aerodromi civili si applicano per analogia alle costruzioni erette esclusivamente ad uso civile di un aerodromo militare. È necessario inoltre l'accordo dell'UFEFA.


Art. 31

Cambiamento d'uso di aerodromi militari in aerodromi civili 1

L'uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio. Eventuali modifiche edili o cambiamenti d'uso di costruzioni, inoltre, sono soggetti alla procedura d'approvazione dei piani.

2

Il rilascio di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio presuppone che il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 42 RS

748.112.11

43

Originariamente avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Infrastruttura aeronautica 19

748.131.1

(DDPS) confermi che non vi sono conflitti d'interesse tra la difesa nazionale e l'esercizio dell'aerodromo a fini civili.

Capitolo 3: Tasse aeroportuali

Art. 32

Esigenze

1

L'esercente dell'aeroporto tiene una contabilità separata per i diversi elementi tariffali quali tasse d'atterraggio, tasse per le merci, tasse sui carburanti e tasse per le prestazioni aeroportuali. Le tasse per la sicurezza dell'aviazione non sono considerate tasse aeroportuali.

2

Nella determinazione delle tasse, gli aeromobili a basso livello di emissioni beneficiano di un trattamento di favore.

3

Il Dipartimento può disciplinare i dettagli. In particolare, può stabilire le modalità di calcolo delle tasse e delle emissioni.44

Art. 33

Vigilanza

1

L'ufficio sorveglia la determinazione e l'applicazione delle tasse aeroportuali. Applica per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 198545 sulla sorveglianza dei prezzi.

2

L'esercente dell'aeroporto assiste l'ufficio e gli accorda in ogni momento il diritto di consultare la contabilità d'esercizio.


Art. 34

Pubblicazione

L'esercente dell'aeroporto fa pubblicare nell'AIP le tariffe e le tasse che le compongono.


Art. 35


46

Modifica

1

I progetti di modifica del sistema o dell'importo delle tasse aeroportuali devono essere pubblicati nella circolare d'informazione aeronautica (AIC) con l'indicazione che gli utenti dell'aeroporto possono prender visione della documentazione relativa presso l'esercente ed esprimere il loro parere entro il termine di due mesi.

2

Se alla scadenza del termine di consultazione l'esercente dell'aeroporto decide la modifica, questa dev'essere comunicata agli utenti dell'aeroporto e all'ufficio. La modifica entra in vigore al più presto due mesi dopo la sua notificazione.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

45

RS 942.20

46

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Aviazione

20

748.131.1

Capitolo 4: Lotta contro il rumore Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36

Quote di volo

Il servizio del controllo della circolazione aerea assegna le quote di volo in modo da evitare, nella misura del possibile, il rumore, soprattutto di notte. Tiene inoltre conto della sicurezza dell'aviazione e della scorrevolezza del traffico.


Art. 37

Domeniche e giorni festivi Il regolamento d'esercizio può prevedere restrizioni applicabili ai voli di circuito, di traino, di controllo e di diporto nonché ai voli per il lancio di paracadutisti, effettuati di domenica e nei giorni festivi.


Art. 38

Voli di diporto

1

Il regolamento d'esercizio può prescrivere una durata minima per i voli di diporto.

2

Nel limite del possibile, occorre fissare diverse traiettorie di volo in prossimità dell'aerodromo. Esse vanno utilizzate alternativamente.

Sezione 2: Regolamentazione applicabile ai voli notturni

Art. 39


47

Principi

1

I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

2

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b.

3

Le imprese di trasporti aerei esercitano la massima moderazione nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6.

4

Il numero dei decolli e degli atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi.

a48 Limitazioni relative ai voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo 1

I decolli dagli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono: a. consentiti fra le ore 22 e le ore 24: 47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

48 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

Infrastruttura aeronautica 21

748.131.1

1.49 per voli commerciali con una distanza di volo non stop di oltre 5000 km con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 98; 2. per gli altri voli commerciali con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 96; b. vietati fra le ore 24 e le ore 6.

2

Gli atterraggi di voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:

a. consentiti tra le ore 22 e le ore 24 e dopo le ore 5; b. vietati fra le ore 24 e le ore 5.

3

I decolli o gli atterraggi in ritardo rispetto al piano di volo sono consentiti al massimo sino alle ore 00.30.

b50 Limitazioni relative ai voli commerciali sugli altri aerodromi 1

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali dagli altri aeroporti sono: a. consentiti fra le ore 22 e le ore 23 con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 87; b. vietati fra le ore 23 e le ore 6.

2

I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sui campi d'aviazione sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

c51 Emissione fonica determinante L'indice di rumore determinante è la media aritmetica dei due valori d'ammissione misurati lateralmente e flyover di un tipo di aeromobile, calcolata secondo la norma dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ICAO, allegato 16, volume 1, capitolo 352.

d53 Eccezioni 1 Non sottostanno a limitazioni: a. gli atterraggi d'emergenza; b. i decolli o gli atterraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aeroambulanze e degli aeromobili adibiti a compiti di polizia, voli per l'aiuto in caso di catastrofe;

c. i decolli o gli atterraggi di aeromobili militari svizzeri; 49 Vedi anche la disp. fin. della modificazione del 12 apr. 2000 alla fine del presente testo.

50 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

51 Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

52 Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

22

748.131.1

d. i decolli o gli atterraggi di aeromobili di Stato autorizzati dall'Ufficio federale.

2

In caso di eventi straordinari non previsti, l'esercente dell'aerodromo può concedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2. Egli comunica queste deroghe all'ufficio.

3

In occasione di importanti eventi di carattere internazionale l'ufficio può concedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 39 capoversi 1 e 2, nonché degli articoli 39a e 39b, nella misura in cui ciò risulti necessario per ragioni di sicurezza, in particolare per evitare manifestazioni violente. L'ufficio decide dietro proposta degli organi o delle autorità responsabili della sicurezza, dopo aver sentito i Cantoni e gli aerodromi interessati.

Sezione 3:54 ...

Art. 40

a 47 Titolo terzo: 55...

Art. 48

e 49 Titolo quarto: Atterraggi esterni Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 50

Autorizzazione per effettuare atterraggi esterni 1

Fatti salvi gli articoli 54-57, gli atterraggi esterni di aeromobili richiedono un'autorizzazione, che è concessa caso per caso o per una durata determinata. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio.

2

L'autorizzazione per effettuare atterraggi esterni d'istruzione è concessa unicamente caso per caso. L'autorizzazione è rilasciata dall'istruttore di volo.

3

L'ufficio non è tenuto a verificare se il terreno previsto per gli atterraggi esterni sia utilizzabile. È riservata l'autorizzazione per manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi.

4

L'ufficio può emanare direttive sull'utilizzazione delle aree d'atterraggio esterno.

54 Abrogata dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

55

Abrogato dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Infrastruttura aeronautica 23

748.131.1


Art. 51

Casi particolari

1

Gli atterraggi su distese d'acqua pubbliche sono autorizzati solo se il richiedente può fornire la prova che l'autorità cantonale competente non solleva nessuna obiezione.

2

Gli atterraggi esterni su aree escluse dalla linea doganale sono autorizzati unicamente dopo aver consultato la Direzione generale delle dogane.


Art. 52

Protezione delle zone residenziali L'autorizzazione contempla le istruzioni necessarie a garantire la sicurezza dell'aviazione e a proteggere le zone residenziali. Le traiettorie e le quote di volo vanno fissate in modo tale da non creare inconvenienti troppo gravi per le zone residenziali, gli ospedali, le scuole e gli stabilimenti analoghi.


Art. 53

Protezione della natura 1

In collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente56, l'ufficio partecipa all'elaborazione di norme d'esercizio facoltative, intese a proteggere la natura ed applicabili a determinate categorie di aeromobili.

2

Allo scopo di proteggere la natura, il dipartimento può prescrivere, per determinate categorie di aeromobili, restrizioni d'atterraggio, di decollo e di sorvolo in zone definite con precisione.57 Capitolo 2: Aree d'atterraggio in montagna

Art. 54

Designazione

1

Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal dipartimento, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.58 2 Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati.

3

Il numero massimo delle aree di atterraggio in montagna è fissato a 48. Gli aerodromi situati ad un'altitudine superiore a 1100 m e autorizzati dopo l'entrata in vigo-

56 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

57

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

58

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Aviazione

24

748.131.1

re della presente ordinanza sono compresi in questo numero, a meno che non servano esclusivamente al servizio di rifornimento o ritiro di merci.


Art. 55

Atterraggi fuori delle aeree di atterraggio in montagna 1

Atterraggi esterni a scopo d'istruzione sono autorizzati anche fuori delle aeree di atterraggio in montagna: a. fino ad un'altitudine di 2000 m; b. ad un'altitudine superiore a 2000 m, per l'istruzione di piloti d'elicotteri, nelle aree che sono state designate dal dipartimento.

2

Tali atterraggi possono essere eseguiti unicamente da allievi piloti che adempiono le condizioni fissate dal dipartimento nel regolamento del 25 marzo 197559 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA). Non è permesso trasportare passeggeri a pagamento.

3

Per perfezionare l'istruzione di persone al servizio di organizzazioni di salvataggio, l'ufficio può autorizzare atterraggi al di fuori delle suddette aree per un periodo determinato. A questi voli sono ammesse solo persone istruite per partecipare a operazioni di soccorso.

Capitolo 3: Eccezioni e legislazione fatta salva

Art. 56

Operazioni di soccorso 1

Gli atterraggi esterni per operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere effettuati senza autorizzazione dell'ufficio.

2

Gli eliporti in prossimità degli ospedali sono aree di atterraggio esterne destinate alle operazioni di soccorso. Possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'ufficio. L'ufficio può emanare direttive sulla costruzione e l'utilizzazione di tali aree.


Art. 57

Eccezioni per determinati aeromobili Non soggiacciono ad autorizzazione: a. gli atterraggi di alianti; b. le ascensioni e gli atterraggi di palloni liberi e dirigibili con occupanti; c. i decolli e gli atterraggi di alianti da pendio e i lanci con paracadute.


Art. 58

Diritto privato

È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di chiedere il risarcimento dei danni.

59

RS 748.222.1

Infrastruttura aeronautica 25

748.131.1

Titolo quinto: Dati relativi agli ostacoli alla navigazione aerea e dati del terreno60 Capitolo 1:61 Disposizioni generali
a Priorità della legislazione sulla geoinformazione Le disposizioni del presente titolo si applicano nella misura in cui la legislazione sulla geoinformazione non dispone diversamente.

b Competenze 1 L'ufficio tiene un elenco degli ostacoli alla navigazione aerea notificati o rilevati.

2

L'ufficio può affidare a terzi l'aggiornamento e la gestione dei dati relativi agli ostacoli alla navigazione aerea. Esso sorveglia lo svolgimento di queste attività.

3

I dati del terreno sono rilevati, aggiornati e amministrati dall'Ufficio federale di topografia.

4

L'ufficio può prendere accordi con autorità estere in merito al rilevamento e alla misurazione del terreno e degli ostacoli alla navigazione aerea, nonché all'aggiornamento e all'amministrazione dei relativi dati in corrispondenza delle TMA transfrontaliere o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo l'allegato 15 OACI62). L'Ufficio federale di topografia viene coinvolto nelle trattative nella misura in cui esse riguardano il terreno.


Art. 59

Servizio cantonale

I Cantoni designano i servizi cantonali incaricati di ricevere le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea, di esaminarle dal punto di vista formale e di trasmetterle all'ufficio.


Art. 60

Obbligo di collaborazione Le autorità cantonali e comunali nonché i proprietari di ostacoli e gli esercenti degli aerodromi assistono l'ufficio o i terzi da esso incaricati mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari.


Art. 61

Pubblicazione 1 L'ufficio può pubblicare dati, informazioni e comunicazioni concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea.

60 Originario

avanti

l'art. 59. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

62 RS

0.748.0

Aviazione

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2

Esso può incaricare terzi della pubblicazione; in tal caso sorveglia lo svolgimento di queste attività.


Art. 62

Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli 1

L'esercente dell'aerodromo allestisce un progetto del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e richiede all'ufficio di porlo in vigore.

2

L'ufficio trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio, determinano gli oggetti sottoposti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 63 e informano i relativi proprietari e il servizio cantonale.

3

L'esercente dell'aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell'esame all'ufficio e richiede a quest'ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni.

4

Il Dipartimento può disciplinare i dettagli.

a Catasto delle superfici soggette a misurazione 1

L'ufficio allestisce il catasto delle superfici soggette a misurazione e lo trasmette ai Cantoni e ai Comuni interessati.

2

I Cantoni e i Comuni tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio, determinano gli oggetti sottoposti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 63 e informano i relativi proprietari e il servizio cantonale.

Capitolo 2: Obbligo di notifica63
b64 Modifica del terreno negli aerodromi IFR 1

L'esercente di un aerodromo IFR comunica senza indugio all'Ufficio federale di topografia ogni modifica di rilievo del terreno nell'aerodromo trasmettendo i relativi dati di misurazione (Area 3 e Area 4 secondo l'allegato 15 OACI65).

2

L'esercente dell'aerodromo effettua la misurazione della modifica del terreno conformemente all'allegato 15 OACI e a proprie spese.


Art. 63


66

Costruzione e modifica di ostacoli da parte del proprietario 1

Il proprietario deve notificare la costruzione o la modifica di edifici, impianti e piantagioni se l'opera: 63 Originario avanti l'art. 63.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

65 RS

0.748.0

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

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a. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 60 m e oltre in una zona edificata; b. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 25 m e oltre in un'altra regione; c. attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli ostacoli;

d. attraversa una superficie determinante del catasto delle superfici soggette a misurazione.

2

Il proprietario invia la sua notifica al servizio cantonale, a destinazione dell'ufficio.

Con la notifica deve presentare la documentazione relativa al progetto comprensiva dei piani.

3

Il Dipartimento può disciplinare i dettagli del processo di notifica. Può segnatamente precisare i requisiti dei documenti da presentare.


Art. 64


67



Art. 65

Alienazione o soppressione di ostacoli 1

Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve informare direttamente l'ufficio dell'alienazione o della soppressione di tale ostacolo.

2

Gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine prescritto e la rimozione annunciata all'ufficio.

Capitolo 3: Procedura

Art. 66


68

Esame e decisione

1

L'ufficio esamina il progetto. Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, d'intesa con le Forze aeree, comunica al proprietario, mediante decisione: a. se l'edificio, l'impianto o la piantagione costituiscono un ostacolo; b. se l'edificio, l'impianto o la piantagione possono essere costruiti o modificati;

c. se deve essere effettuata una misurazione e quali requisiti essa deve soddisfare;

d. se occorre adottare misure di sicurezza per agevolare la navigazione aerea (modifica del progetto, pubblicazione, marcatura, segnalazione luminosa) e, se del caso, quali.

67 Abrogato dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, con effetto dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

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2

L'ufficio trasmette una copia della decisione al servizio cantonale competente.

3

Prima del passaggio in giudicato della decisione dell'ufficio non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea. In caso di urgenza temporale, l'ufficio può accordare una deroga, a condizione che si tratti di una costruzione, un impianto o una piantagione temporanei.

4

Per le procedure di approvazione dei piani sottoposte al diritto federale, i capoversi 1 e 3 si applicano per analogia.

a69 Processo di misurazione Il Dipartimento può disciplinare i dettagli del processo di misurazione. In particolare, può stabilire i parametri di qualità della misurazione effettuata ad opera dei proprietari e degli esercenti degli aerodromi IFR.

b70 Misurazione degli ostacoli alla navigazione aerea presso gli aerodromi IFR L'esercente di un aerodromo IFR misura a proprie spese tutti gli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l'allegato 15 OACI71).


Art. 67

Adeguamento degli impianti 1

L'ufficio ordina l'adeguamento di un edificio, di un impianto o di piantagioni esistenti se risulta successivamente che essi rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea.

2

Se si rivela necessario sopprimere del tutto o in parte un impianto, il dipartimento può far uso del diritto di espropriazione o trasferirlo a terzi.


Art. 68

Ostacoli non più utilizzati Gli ostacoli, segnatamente ciminiere, funivie, condotte, antenne, cavi e fili che non sono più utilizzati vanno rimossi e la rimozione annunciata all'ufficio.


Art. 69

Manutenzione

Il proprietario di un ostacolo è responsabile dello stato impeccabile della marcatura prescritta e del buon funzionamento dei segnali luminosi.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

71 RS

0.748.0

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748.131.1


Art. 70


72

Spese

1

Le spese di misurazione, marcatura, segnalazione e manutenzione nonché le spese per la rimozione degli impianti fuori servizio sono a carico del proprietario.

2

Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti gli aerodromi IFR (art. 66b).

Capitolo 4: Zone di sicurezza

Art. 71

Determinazione

1

Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo, l'ufficio decide caso per caso se è necessario fissare una zona di sicurezza.

2

Il piano delle zone di sicurezza è stabilito: a. per gli aeroporti, dall'esercente; b. per aeroporti situati all'estero, gli impianti della navigazione aerea o le traiettorie di volo, dall'ufficio.

3

I catasti delle superfici di limitazione degli ostacoli sono determinanti per stabilire le zone di sicurezza.73

Art. 72

Piano delle zone di sicurezza La zona di sicurezza dev'essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà in superficie e in altezza.


Art. 73

Procedura

1

Il piano delle zone di sicurezza è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni: a. per gli aeroporti, dall'esercente; b. per gli aeroporti situati all'estero, gli impianti della navigazione aerea o le traiettorie di volo, dall'ufficio.

2

A partire dal deposito del piano, nessuno può, senza l'accordo del richiedente, disporre del fondo assoggettato ad un piano delle zone di sicurezza.

3

In caso di opposizione, è esperita una procedura di conciliazione. Se non è possibile un'intesa, la decisione spetta al dipartimento.

4

Il dipartimento approva il piano della zona di sicurezza che gli è stato trasmesso dall'esercente dell'aeroporto o dall'ufficio.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Aviazione

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5

I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 74

Diritto vigente: modificazione L'ordinanza del 19 ottobre 198874 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) è modificata come segue: Allegato n. 14.1, 14.2 e 14.3 ...
a75 Disposizioni transitorie 1

Le procedure di autorizzazione, approvazione e concessione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto.

2

In occasione del primo rinnovo della concessione d'esercizio degli aeroporti nazionali (Ginevra e Zurigo) nel 2001 devono essere riesaminati tutti i disciplinamenti del regolamento d'esercizio. Dev'essere effettuato uno studio d'impatto sull'ambiente.

b76 Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2008 1

Gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo-Altenrhein, Sion e Lugano devono soddisfare le condizioni di cui al punto 1.4 dell'allegato 14 OACI77 al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Gli altri aeroporti devono soddisfare tali condizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2012.

2

L'obbligo di notifica e di misurazione cui sono soggetti gli esercenti di aerodromi IFR conformemente all'articolo 62b vale per l'Area 4 secondo l'allegato 15 OACI dal 1° novembre 2008 e, per l'Area 3, dal 1° novembre 2010.

3

Dal 1° novembre 2008, i proprietari di ostacoli alla navigazione aerea situati su tutto il territorio della Confederazione Svizzera (Area 1 secondo l'allegato 15 OACI) possono essere obbligati ad effettuarne la misurazione. In corrispondenza delle TMA o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo l'allegato 15 OACI), la misurazione può essere disposta dal 1° novembre 2010.

74

RS 814.011. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

75 Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

76 Introdotto dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

77 RS

0.748.0

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748.131.1

4

L'obbligo di misurazione di cui all'articolo 66b, a cui è soggetto l'esercente dell'aerodromo per la costruzione e la modifica di ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l'allegato 15 OACI), vale dal 1° novembre 2010. Gli ostacoli eretti prima di tale data devono essere misurati secondo le nuove esigenze entro la data medesima.


Art. 75

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione finale della modifica del 12 aprile 200078 I decolli di voli commerciali giusta l'articolo 39a capoverso 1 lettera a numero 1
sono autorizzati sino al 31 marzo 2002 anche con aeromobili le cui emissioni foniche superano l'indice di rumore 98.

78 RU 2000 1388

Aviazione

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Allegato79

(art. 29b)

Servizi di assistenza a terra Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE 1. L'ente di gestione secondo l'articolo 2 lettera c è l'esercente dell'aeroporto.

2. L'esercente dell'aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 all'Ufficio; l'Ufficio decide se il mandato può essergli affidato.

3. Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia istituito un comitato degli utenti ai sensi dell'articolo 5.

4. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all'articolo 6 capoverso 2.

5. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza secondo l'articolo 7 capoverso 2.

6. Se l'esercente dell'aeroporto decide di affidare la gestione e l'esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all'articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d'esercizio e disciplinarne la gestione.

7. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio deroghe ai sensi dell'articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 spetta all'Ufficio.

8. Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d'esercizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l'articolo 11.

9. Su proposta dell'esercente dell'aeroporto, l'Ufficio può vietare ad un prestatore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza in virtù dell'articolo 15 o imporre determinati obblighi di servizio.

10. L'accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell'articolo 16 deve essere garantito dall'esercente dell'aeroporto.

11. Secondo l'articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell'esercente dell'aeroporto possono essere inoltrate all'Ufficio ai sensi dell'articolo 21, il quale emana una decisione.

79 Introdotto dal n. II dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1186).