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120.72

Ordinanza
sulla protezione di persone ed edifici
di competenza federale

(OPCF)

del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23 capoverso 1 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a.
l'adempimento dei compiti relativi alla protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22-24 LMSI;
b.
il finanziamento delle misure di protezione di cui alla lettera a, compresa l'indennità ai Cantoni ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LMSI.

2 L'esecuzione di misure di sicurezza complementari ai sensi dell'articolo 20 lettera f della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite (LSO) è retta dall'ordinanza del 7 dicembre 20073 sullo Stato ospite.

Capitolo 2: Competenze generali

Art. 2 Compiti dell'Ufficio federale di polizia

1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) assolve segnatamente i seguenti compiti nell'ambito della protezione di persone ed edifici:

a.
valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e ordina le misure per la loro protezione sempre che non le esegua autonomamente;
b.
valuta la minaccia a cui sono esposti gli edifici e fornisce consulenza all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), ai titolari del diritto di polizia e alle persone da proteggere;
c.
effettua il servizio di sorveglianza e di guardia in determinati edifici (servizio di sicurezza);
d.
rilascia il documento di legittimazione federale;
e.
gestisce la Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale;
f.
gestisce il Centro audizioni della Confederazione;
g.
provvede alla formazione e alla formazione continua dei propri collaboratori e degli incaricati della sicurezza nonché all'istruzione delle persone di cui all'articolo 45.

2 Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, fedpol collabora con altre autorità svizzere ed estere responsabili per la sicurezza nonché con servizi di sicurezza privati.

Art. 3 Incaricati della sicurezza

1 La Cancelleria federale e i dipartimenti nonché le rispettive unità amministrative, ad eccezione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), indicano a fedpol il nome di un incaricato della sicurezza nonché di un supplente per il settore della protezione di persone ed edifici.

2 Gli incaricati della sicurezza assolvono i seguenti compiti:

a.
forniscono consulenza e sostegno ai superiori gerarchici di tutti i livelli nelle questioni di sicurezza;
b.
promuovono la consapevolezza in materia di sicurezza nella propria unità organizzativa;
c.
elaborano un piano di sicurezza, d'intesa con fedpol, concernente in particolare le misure di sicurezza organizzative e l'organizzazione d'emergenza;
d.
richiedono, coordinano e controllano le misure di sicurezza d'intesa con fedpol;
e.
eseguono regolarmente esercitazioni di evacuazione;
f.
annunciano senza indugio gli eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza al servizio preposto e a fedpol.
Art. 5 Responsabilità di superiori gerarchici e collaboratori

1 I superiori gerarchici di tutti i livelli in seno alle autorità federali assumono la propria responsabilità direttiva nell'ambito delle misure di sicurezza e applicano tali misure nella loro unità amministrativa.

2 I collaboratori sono anch'essi responsabili per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Capitolo 3: Protezione di persone

Sezione 1: Cerchia di persone e periodo di protezione

Art. 6 Persone da proteggere in Svizzera

Fedpol provvede alla protezione in Svizzera delle seguenti persone:

a.
i membri dell'Assemblea federale;
b.
i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione;
c.
i giudici ordinari dei tribunali della Confederazione e altre persone elette dall'Assemblea federale;
d.
gli impiegati della Confederazione particolarmente esposti a minacce;
e.
le persone che godono dello statuto diplomatico o consolare e le altre persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico.
Art. 7 Persone da proteggere all'estero

1 Se necessario, fedpol provvede anche all'estero alla protezione delle persone di cui all'articolo 6 lettere a-d.

2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS provvedono autonomamente alla protezione dei propri impiegati distaccati all'estero.

Art. 8 Periodo di protezione

1 Fedpol garantisce la protezione delle seguenti persone per la durata indicata qui appresso:

a.
le persone di cui all'articolo 6 lettere a, c-d: dall'assunzione della funzione sino alla sua cessazione, se il suo esercizio comporta una minaccia;
b.
le persone di cui all'articolo 6 lettera b: dall'elezione sino a un anno dopo la fine del mandato;
c.
le persone di cui all'articolo 6 lettera e: conformemente agli impegni derivanti dal diritto internazionale pubblico, agli usi internazionali e alla LSO4.

2 Fedpol può, in via eccezionale, attuare misure di protezione già prima dell'inizio del periodo di protezione.

Art. 9 Proroga del periodo di protezione

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può prorogare le misure di protezione oppure ordinarne di nuove per le persone di cui all'articolo 6 lettere a-d se, a causa della funzione esercitata in passato, la minaccia persiste o si presenta una nuova minaccia anche al termine del periodo di protezione.

2 Se si prevede che saranno necessarie misure architettoniche o tecniche presso i domicili privati, la proroga o la disposizione di nuove misure avviene d'intesa con l'unità organizzativa competente di cui all'articolo 53 capoverso 1 e l'UFCL.

Sezione 2: Misure

Art. 10 Valutazione della minaccia

1 Fedpol valuta la minaccia a cui sono esposte le persone che è incaricato di proteggere.

2 Stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e definisce le misure di protezione adeguate.

Art. 11 Disposizione di misure di protezione

1 Fedpol ordina misure di protezione di persone d'intesa con la persona da proteggere.

2 Le misure possono essere ordinate per l'intero periodo di protezione o per una durata determinata.

3 Se una persona rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell'interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare.

4 La Confederazione e i Cantoni non rispondono dei danni cagionati all'interessato da una sua rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione.

Art. 12 Protezione di persone in Svizzera

1 Fedpol incarica della protezione di persone in Svizzera le competenti autorità cantonali di polizia oppure servizi di sicurezza privati.

2 Per la protezione delle persone di cui all'articolo 6 lettere c-d, fedpol può impiegare personale specializzato dell'Amministrazione federale. Informa le competenti autorità cantonali di polizia in merito a tale impiego.

3 Fedpol coordina le misure se l'incarico deve essere affidato a più servizi.

Art. 13 Protezione di persone all'estero

1 Per la protezione di persone all'estero, fedpol impiega personale specializzato dell'Amministrazione federale oppure personale delle autorità cantonali di polizia.

2 Il personale messo a disposizione dalle autorità cantonali di polizia rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l'impiego per conto della Confederazione; sul piano operativo è sottoposto all'autorità di fedpol.

Art. 14 Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

1 A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere informazioni nell'ambito della protezione di persone, fedpol e le autorità cantonali di polizia da esso incaricate possono prendere contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3bis LMSI.

2 È possibile recarsi al domicilio della persona che rappresenta una potenziale minaccia, convocarla oppure contattarla per scritto o telefonicamente.

3 Se è fedpol stesso a contattare la persona che rappresenta una potenziale minaccia, impiega personale specializzato dell'Amministrazione federale. Concorda previamente l'impiego con la competente autorità cantonale di polizia.

Capitolo 4: Protezione di edifici

Sezione 1: Competenze

Art. 16 Protezione degli edifici della Confederazione

1 Fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:

a.
le sedi del Consiglio federale e la sede del cancelliere della Confederazione nonché gli edifici utilizzati esclusivamente dai membri del Consiglio federale e dal cancelliere della Confederazione;
b.
gli edifici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19985 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ad eccezione degli edifici utilizzati esclusivamente dal DDPS e dalle rispettive unità organizzative;
c.
gli edifici delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, ad eccezione degli edifici del settore dei politecnici federali.

2 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:

a.
gli edifici che ospitano l'Assemblea federale o i suoi organi;
b.
gli edifici che ospitano i tribunali della Confederazione;
c.
gli edifici che ospitano il Ministero pubblico della Confederazione.

3 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione di edifici che ospitano enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA.

4 La competenza di fedpol sussiste indipendentemente dal fatto che gli edifici siano di proprietà della Confederazione o presi in locazione da quest'ultima e che si trovino in Svizzera o all'estero.

5 Le disposizioni relative agli edifici della Confederazione si applicano per analogia anche agli impianti e ai dispositivi quali gli impianti elettrici, gli impianti di cisterne, i parcheggi e le stazioni metereologiche, sempre che sussista il bisogno di protezione.

Art. 17 Esercizio del diritto di polizia

1 Negli edifici della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dai rispettivi capi dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli uffici e delle altre autorità federali.

2 Negli edifici dei tribunali della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dalla persona competente o dall'organo competente del tribunale in questione.

3 L'esercizio del diritto di polizia nei locali dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento sottostà all'articolo 69 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento.

4 Se nello stesso edificio sono ospitate più unità organizzative, i rispettivi capi decidono di comune accordo le modalità con cui è esercitato il diritto di polizia.

5 I titolari del diritto di polizia stabiliscono le modalità di legittimazione dell'identità per accedere agli edifici di loro competenza.

Art. 18 Protezione di domicili privati

1 Durante il periodo di protezione, fedpol provvede se necessario alla protezione dei domicili privati delle persone di cui all'articolo 6 lettere a-d.

2 Per domicili privati delle persone da proteggere s'intende:

a.
la casa o l'appartamento nel rispettivo luogo di domicilio;
b.
la casa o l'appartamento nel rispettivo luogo del soggiorno settimanale;
c.
gli appartamenti o le case di vacanza abitati dalle persone in questione in Svizzera e all'estero.

Sezione 2: Misure

Art. 19 Analisi dei rischi

Fedpol valuta i rischi per gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1, assegna a ciascuno di questi edifici un livello di minaccia e stabilisce gli obiettivi di protezione (analisi dei rischi).

Art. 20 Misure di protezione architettoniche e tecniche presso gli edifici della Confederazione in Svizzera

1 Sulla base dell'analisi dei rischi, l'UFCL allestisce la pianificazione delle misure architettoniche e tecniche per gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1 in Svizzera. Concorda con fedpol la pianificazione definitiva delle misure.

2 I titolari del diritto di polizia decidono le misure da attuare.

3 L'UFCL si assume, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure previste nella pianificazione.

4 Le unità organizzative interessate si assumono, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure che vanno al di là di quelle previste dalla pianificazione o che esse affidano a terzi.

Art. 21 Misure di protezione organizzative presso gli edifici della Confederazione in Svizzera

1 Fedpol raccomanda misure organizzative ai titolari del diritto di polizia presso gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1 in Svizzera.

2 I titolari del diritto di polizia decidono in merito alle misure organizzative e sono competenti per la loro attuazione. Le unità organizzative interessate si assumono i costi nei limiti dei crediti stanziati.

3 I titolari del diritto di polizia possono affidare l'esecuzione delle misure a servizi di sicurezza privati.

Art. 22 Dichiarazione di rinuncia

Se il titolare del diritto di polizia rinuncia all'attuazione delle misure previste dalla pianificazione definitiva o delle misure organizzative raccomandate, fedpol può esigere una dichiarazione di rinuncia scritta.

Art. 23 Casi particolari

1 Per gli edifici di cui all'articolo 16 capoversi 2 e 3, le competenti unità organizzative eseguono autonomamente l'analisi dei rischi e le misure di protezione che ne conseguono, sempre che fedpol non provveda, su richiesta, alla protezione dei suddetti edifici.

2 I titolari del diritto di polizia possono affidare l'esecuzione delle misure di protezione organizzative a servizi di sicurezza privati.

Art. 26 Misure di protezione presso domicili privati

1 Fedpol valuta i rischi a cui sono esposti i domicili privati delle persone da proteggere.

2 Fornisce consulenza alle persone interessate in merito alle misure di protezione organizzative nonché, in collaborazione con l'UFCL e l'unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l'articolo 53 capoverso 1, alle misure di protezione architettoniche e tecniche e formula le pertinenti raccomandazioni.

3 Le persone interessate decidono in merito all'attuazione delle misure di protezione raccomandate. L'unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l'articolo 53 capoverso 1 provvede alla loro attuazione.

4 Se una persona rinuncia all'attuazione delle misure di protezione raccomandate o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell'interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare.

5 La Confederazione non risponde dei danni cagionati all'interessato da una sua rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione.

Art. 27 Controllo

1 Fedpol può controllare l'attuazione delle misure e la sicurezza degli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1. A tal fine gli è garantito in ogni momento l'accesso alle informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e agli edifici.

2 Se accerta lacune in materia di sicurezza, le comunica ai titolari del diritto di polizia nonché all'UFCL e raccomanda di colmarle.

3 Se le lacune in materia di sicurezza non sono colmate in tempo utile a causa di divergenze di opinione, si applica quanto segue:

a.
in caso di misure architettoniche e tecniche, è svolta una procedura di appianamento delle divergenze tra il titolare del diritto di polizia e l'UFCL ai sensi del capitolo 4 dell'ordinanza del 5 dicembre 20087 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;
b.
in caso di misure organizzative, le divergenze di opinione sono risolte, nel limite del possibile, di comune accordo tra fedpol e l'unità organizzativa interessata. Qualora non sia raggiunta un'intesa, fedpol può esigere dall'unità organizzativa interessata una dichiarazione di rinuncia.
Art. 29 Servizio di sicurezza

1 Fedpol effettua il servizio di sicurezza nei seguenti edifici:

a.
gli edifici in cui si trova il posto di lavoro permanente di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione;
b.
gli edifici che ospitano fedpol insieme ad altre unità organizzative della Confederazione, su richiesta degli altri titolari del diritto di polizia;
c.
gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1 che sono stati designati dal Consiglio federale.

2 Su base contrattuale e dietro compenso, può effettuare il servizio di sicurezza negli altri edifici di cui all'articolo 16 capoversi 1-3.

3 Per l'adempimento di tali compiti può ricorrere a servizi di sicurezza privati.

Art. 30 Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

1 A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere informazioni nell'ambito della protezione di edifici, fedpol e le competenti autorità cantonali di polizia possono prendere contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3bis LMSI.

2 La presa di contatto è retta dall'articolo 14 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Videosorveglianza

Art. 31 Impiego di apparecchi di videosorveglianza

1 Fedpol può, con il consenso o su richiesta dei titolari del diritto di polizia, impiegare apparecchi di videosorveglianza all'interno o all'esterno degli edifici di cui all'articolo 16 capoversi 1-3, incluso nei luoghi pubblici e accessibili a tutti, per individuare minacce:

a.
agli edifici da proteggere;
b.
alle persone da proteggere;
c.
agli oggetti in possesso delle persone da proteggere.

2 Può impiegare apparecchi di videosorveglianza nei luoghi pubblici e accessibili a tutti per individuare minacce alle rappresentanze diplomatiche o consolari e alle organizzazioni internazionali; l'impiego avviene soltanto d'intesa con la rappresentanza o l'organizzazione interessata.

Art. 32 Protezione dei dati

1 Fedpol protegge le registrazioni visive contenenti dati personali dal trattamento non autorizzato adottando adeguate misure tecniche e organizzative.

2 La sicurezza dei dati è garantita dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni.

Art. 33 Messa al sicuro e distruzione di registrazioni visive

1 Fedpol mette al sicuro le registrazioni visive su richiesta delle autorità di perseguimento penale o delle autorità amministrative.

2 Distrugge le registrazioni visive contenenti dati personali entro 30 giorni, anche se sono state messe al sicuro.

Art. 34 Comunicazione di registrazioni visive

1 Se i titolari del diritto di polizia manifestano un interesse oggettivamente giustificato per registrazioni visive non contenenti dati personali, fedpol ne autorizza la consultazione. Su richiesta, fedpol può mettere a disposizione le registrazioni visive non contenenti dati personali.

2 Fedpol mette a disposizione le registrazioni visive contenenti dati personali solo in virtù di un'autorizzazione giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale o amministrativo.

Capitolo 5: Altre competenze

Sezione 1: Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale

Art. 35 Competenze

1 Fedpol gestisce la Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.

2 È responsabile della pianificazione del sistema d'allarme nonché del personale e della gestione tecnica della Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale.

Art. 36 Compiti

La Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale svolge segnatamente i seguenti compiti:

a.
sorveglia e tratta le registrazioni visive di cui agli articoli 31‑34;
b.
riceve gli allarmi e le comunicazioni;
c.
trasmette gli allarmi e le comunicazioni ai servizi competenti, convoca le organizzazioni d'emergenza interne e sorveglia l'intervento fino al termine dell'allarme;
d.
coordina la comunicazione tra le persone competenti sul luogo dell'evento e la polizia, i pompieri o i servizi sanitari fino al loro arrivo;
e.
gestisce i mezzi di accesso necessari per l'intervento;
f.
assicura il contatto con coloro che hanno un importante ruolo decisionale.

Sezione 2: Centro audizioni della Confederazione

Art. 37

1 Fedpol gestisce il Centro audizioni della Confederazione.

2 Provvede alla sicurezza dei locali e delle persone che vi si trovano.

3 Fedpol e il Ministero pubblico della Confederazione utilizzano congiuntamente il Centro audizioni della Confederazione.

4 Essi allestiscono congiuntamente il regolamento d'esercizio.

Sezione 3: Documento di legittimazione federale

Art. 38

1 Il documento di legittimazione federale serve a comprovare l'appartenenza all'Amministrazione federale.

2 Su richiesta di un'unità amministrativa fedpol rilascia i documenti di legittimazione federali:

a.
agli impiegati dell'unità interessata;
b.
alle persone incaricate da quest'ultima, che lavorano regolarmente da più di un anno negli edifici di cui all'articolo 16 capoversi 1-3.

3 I servizi del personale dell'unità organizzativa interessata forniscono a fedpol i dati necessari al rilascio dei documenti. Essi sono competenti per la consegna e il ritiro dei documenti.

Capitolo 6: Trattamento delle informazioni

Art. 39 Sistema d'informazione e di documentazione

1 Fedpol gestisce il sistema d'informazione e di documentazione ai sensi degli articoli 23a-23c LMSI.

2 Acquisisce i dati concernenti gli eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e le persone a essi collegati:

a.
da fonti accessibili al pubblico;
b.
presso le persone da proteggere, le loro famiglie e i loro collaboratori;
c.
presso rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso organizzazioni internazionali;
d.
presso autorità di sicurezza svizzere ed estere.
Art. 40 Trasmissione dei dati

Fedpol può, in via eccezionale, comunicare dati di cui all'articolo 39 ad autorità e servizi non rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 23c LMSI, se i dati sono indispensabili per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.

Art. 41 Verifica del bisogno di protezione e distruzione dei dati

1 Fedpol verifica regolarmente, ma almeno una volta all'anno, i dati ancora necessari in funzione del bisogno di protezione.

2 Distrugge i dati non più necessari entro il termine sancito dall'articolo 23a capoverso 3 LMSI. Tale termine decorre dalla data dell'ultima verifica in occasione della quale i dati erano stati classificati come necessari.

Art. 42 Regolamento per il trattamento

1 Fedpol è responsabile dell'osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del sistema d'informazione e di documentazione.

2 Allestisce un regolamento per il trattamento.

Capitolo 7: Formazione e formazione continua

Art. 45 Istruzione di altre persone

1 Se necessario, fedpol istruisce le persone da proteggere in materia di difesa personale. Le istruisce in particolare all'uso di mezzi ausiliari.

2 Può istruire anche persone appartenenti alla cerchia delle persone da proteggere.

Capitolo 8: Indennità e ripartizione dei costi

Sezione 1: Indennità ai Cantoni

Art. 46 Indennità per compiti di protezione ricorrenti o permanenti

1 Se un Cantone adempie, su incarico di fedpol, compiti di protezione ricorrenti o permanenti i cui costi ammontano a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato o a più di un milione di franchi, la Confederazione gli accorda un'indennità conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LMSI.

2 Il dipartimento competente concorda con il Cantone interessato le modalità d'indennizzo tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali.

3 La quota parte dei costi a carico della Confederazione per le prestazioni fornite ammonta all'80 per cento del costo globale.

4 Il contributo della Confederazione di norma è fissato per tre anni. Il calcolo è effettuato in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Art. 47 Indennità per compiti di protezione all'estero

1 Se un Cantone mette a disposizione il suo personale per la protezione di persone all'estero, l'indennità di norma è versata conformemente all'articolo 46.

2 Se il Cantone non riceve alcuna indennità conformemente all'articolo 46, la Confederazione rimborsa:

a.
i costi salariali, inclusi i contributi del datore di lavoro e i premi dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali per la durata dell'impiego;
b.
le spese e gli oneri ordinari risultanti dall'impiego.
Art. 48 Indennità per compiti di protezione in caso di eventi straordinari

1 In caso di eventi qualificati come straordinari dal Consiglio federale, la Confederazione accorda, su richiesta e nei limiti dei crediti stanziati, un'indennità ai Cantoni interessati, in particolare per compiti estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

2 Il Cantone richiedente è competente per l'indennizzo degli altri Cantoni da esso chiamati a collaborare.

Art. 49 Richiesta d'indennità in caso di eventi straordinari

1 In caso di evento straordinario, il Cantone richiedente deve di norma presentare la richiesta d'indennità al Consiglio federale prima dell'evento.

2 Se un evento straordinario è annunciato a brevissimo termine o se un evento è qualificato come straordinario soltanto a posteriori alla luce della sua entità o della cerchia dei partecipanti, il Cantone può, in via eccezionale, presentare la richiesta entro tre mesi dall'evento.

3 Nella richiesta devono essere quantificati i costi presumibili per l'adempimento dei compiti di protezione. Occorre indicare se l'indennità sarà versata in modo forfettario o per determinate prestazioni.

Art. 50 Importo dell'indennità in caso di eventi straordinari

1 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità forfettaria o dell'indennità per determinate prestazioni, in particolare tenendo conto dei seguenti criteri:

a.
dimensioni del corpo di polizia;
b.
spese del Cantone che ha effettuato l'intervento;
c.
eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall'evento;
d.
quota parte d'indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.

2 Se l'indennità concerne determinate prestazioni, il Cantone fornisce a fedpol le indicazioni necessarie dopo l'adempimento dell'incarico. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull'importo dell'indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

Art. 51 Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione

1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un'indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

2 Le forze d'intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un'indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

Sezione 2: Ripartizione dei costi tra la Confederazione e i privati

Art. 52 Costi delle misure di protezione nell'ambito di manifestazioni private

1 I privati assumono da soli i costi delle misure di protezione nell'ambito di manifestazioni alle quali invitano persone da proteggere.

2 Se una manifestazione riveste un'importanza fondamentale e ha ripercussioni considerevoli sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un'indennità ai sensi dell'articolo 48.

Art. 53 Costi delle misure di protezione presso i domicili privati

1 I costi delle misure architettoniche e tecniche presso i domicili privati di cui all'articolo 26 sono assunti dalla Confederazione come segue:

a.
per i domicili dei membri dell'Assemblea federale: dai Servizi del Parlamento;
b.
per i domicili dei membri del Consiglio federale nonché del cancelliere della Confederazione: dall'UCFL;
c.
per i domicili dei giudici ordinari dei tribunali della Confederazione: dal tribunale interessato;
d.
per i domicili di altri membri di autorità e dei magistrati eletti dall'Assemblea federale: dall'UCFL;
e.
per i domicili degli impiegati della Confederazione: dal dipartimento, dall'ufficio o dall'autorità federale cui appartiene l'impiegato.

2 I costi delle misure che vanno al di là di quanto necessario per garantire la protezione sono assunti dalla persona interessata.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di proroga o di disposizione di nuove misure di protezione (art. 9).

4 Una volta cessata la minaccia, il servizio che ha finanziato la misura assume i costi di un eventuale smantellamento. Se non si procede a uno smantellamento, i dispositivi di protezione diventano proprietà della persona interessata o del proprietario del fondo, a titolo gratuito. In caso di ulteriore utilizzo dei dispositivi o di smantellamento successivo, la Confederazione non assume alcun costo.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 56 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2022, la quota parte dei costi a carico della Confederazione ai sensi dell'articolo 46 capoverso 3 per le prestazioni fornite dai Cantoni in casi particolari può arrivare al 100 per cento.