01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.07.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.07.2006
01.01.2001 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sul servizio civile (OSCi) dell'11 settembre 1996 (Stato 1° luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19951
sul servizio civile sostitutivo (LSC); visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 81 capoversi 3 a 5 del Codice penale militare3 (CPM); visti gli articoli 9 capoverso 2 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19954 (LM); visto l'articolo 13 della legge federale del 24 giugno 19775 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS),6 ordina: Capitolo 1: Organizzazione

Art. 1

Autorità competenti

(art. 6 e 63 LSC)

1

L'organo d'esecuzione della Confederazione per il servizio civile è l'organo d'esecuzione del servizio civile in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (organo d'esecuzione).7 2

…8


Art. 2


9

Struttura

L'organo d'esecuzione è costituito da un organo centrale e da centri regionali.

RU 1996 2685 1

RS 824.0

2 RS

172.010

3

RS 321.0

4

RS 510.10

5 RS

851.1

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

8

Abrogato dal n. II 88 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

824.01

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 2

824.01

a10 Capitolo 2: Istituti d'impiego e ambiti d'attività Sezione 1: Limitazioni relative al riconoscimento e all'impiego

Art. 3

Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) 1

L'organo d'esecuzione riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera.

2

Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: a.11 gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; b. le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica;

c.12 le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse.

3

Non sono di utilità pubblica gli enti: a. le cui attività principali sono a fine lucrativo; b.13 le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; c. che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; d.14 la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia.

4

Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.15 10 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Abrogato dall'O del 5 dic.

2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Servizio civile. O

3

824.01


Art. 4


16

Attività non ammesse

(art. 4-6 e 43 cpv. 2 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile non può esercitare nell'istituto d'impiego un'attività che serva direttamente alla realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell'istituto d'impiego o che sia suscettibile di influire sull'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri.

2

La persona soggetta al servizio civile non può svolgere nell'istituto d'impiego alcuna attività di avvocato che potrebbe essere diretta contro le autorità.

2bis

La persona soggetta al servizio civile non può assumere, nel corso di un periodo d'impiego nell'ambito d'attività «scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II», la responsabilità di insegnante.17 3 La persona soggetta al servizio civile può utilizzare, nel corso di un periodo d'impiego, al massimo la metà del suo tempo per lavori di sostegno amministrativo o attività manuali qualificate.

4

La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica: a. se lo stato di salute della persona che presta servizio civile lo richiede; b. nel quadro di impieghi speciali e per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza;

bbis.18 nel quadro di impieghi per la prevenzione di catastrofi e situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente;

c. nel quadro di impieghi presso l'organo d'esecuzione.

a19 Influenza da parte di persone vicine alla persona soggetta al servizio civile (art.

4a lett. a n. 3 nonché lett. b LSC) 1

Non sono permessi impieghi presso un ente in cui persone vicine alla persona soggetta al servizio civile possono influire sul suo impiego.

2

Sono considerate persone vicine alla persona soggetta al servizio civile in particolare:

a. la o il coniuge; b. i genitori;

c. i

nonni;

d. i fratelli e le sorelle; e. gli amici.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

18 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 4

824.01

3

Possono influire sull'impiego: a. le persone di cui al capoverso 2 con competenze in materia di istruzione, controllo o coordinamento rilevanti ai fini dell'impiego, in particolare per quanto riguarda il rispetto del mansionario o degli orari di lavoro nonché il computo dei giorni di servizio o il rimborso delle spese; b. le persone di cui al capoverso 2 che esercitano una funzione dirigenziale o nel settore del personale che permette loro di influire sulle persone di cui alla lettera a.

Sezione 2: Impieghi nell'agricoltura

Art. 5


20

Riconoscimento di aziende agricole quali istituti d'impiego (art. 4 cpv. 2 LSC)

1

Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d'impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 201321 sui pagamenti diretti (OPD), aiuti agli investimenti secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199822 sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.

2

Le comunità aziendali devono essere riconosciute secondo l'articolo 29a dell'ordinanza del 7 dicembre 199823 sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1. 3

Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione devono essere riconosciute secondo l'articolo 29a OTerm e avere una dimensione minima di cinque carichi normali. Questa dimensione minima non è richiesta per i progetti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c.


Art. 6


24

Progetti e programmi

(art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC) 1

L'organo d'esecuzione impiega le persone soggette al servizio civile: a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi: 1. per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 OPD25, per i quali vengono concessi contributi,

2. per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD, 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

21 RS

910.13

22 RS

913.1

23 RS

910.91

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

25 RS

910.13

Servizio civile. O

5

824.01

3. per lavori di protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura di cui all'articolo 29 OPD, 4. per la lotta contro le piante problematiche di cui all'articolo 32 capoverso 1 OPD,

5. per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati di cui all'articolo 63 OPD;

b. in aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui alla lettera a per lavori nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»; c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14, 18 e 44 OMSt26.

2

Il DEFR disciplina il numero di giorni di servizio durante i quali una persona che presta servizio civile può essere impiegata ogni anno in aziende agricole. Esso tiene conto delle dimensioni delle superfici di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 e dell'importo dei contributi per le misure di cui al capoverso 1 lettera a numero 5.

3

In aziende con pascoli comunitari e in aziende d'estivazione le persone soggette al servizio civile possono essere impiegate soltanto durante il periodo d'estivazione nonché immediatamente prima e dopo, per al massimo 14 giorni di servizio in ciascuna di esse.


Art. 7


27

Collaborazione nella produzione agricola e dell'economia forestale (art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC) 1

Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa: a. nel quadro di progetti di miglioramenti strutturali; b. nel quadro di progetti e programmi intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione: 1. se le persone che prestano servizio civile sono state convocate d'ufficio secondo l'articolo 31a capoverso 4, 2. per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte l'azienda agricola o durante un'interruzione dei lavori dovuta a fattori meteorologici.28 2

Nella produzione nell'ambito dell'economia forestale è ammessa la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile che sono state convocate d'ufficio secondo l'articolo 31a capoverso 4.

26 RS

913.1

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

28 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 9 all'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 6

824.01

a29 Attività pericolose nell'agricoltura e nell'economia forestale (art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC) 1

In caso di impieghi nell'agricoltura e nell'economia forestale, le persone che prestano servizio civile possono guidare veicoli nonché utilizzare installazioni e apparecchi pericolosi se sono state istruite in precedenza a tale scopo e se indossano l'equipaggiamento di protezione richiesto.

2

In particolare esse non possono essere impiegate, senza una formazione professionale, in lavori di esbosco nonché in lavori di abbattimento e di depezzatura effettuati con una motosega.

3

All'inizio del periodo d'impiego, l'istituto d'impiego controlla le capacità della persona che presta servizio civile e sorveglia le sue attività nella fase d'introduzione.

Sezione 3:30 Programmi prioritari, impieghi speciali nonché impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d'emergenza31

Art. 8

Criteri concernenti la concentrazione degli impieghi (art. 4 e 7a LSC) L'organo d'esecuzione determina, secondo i criteri seguenti, in quali ambiti devono essere concentrati gli effetti degli impieghi del servizio civile e in quali tematiche, categorie di istituti d'impiego e mansionari le persone soggette al servizio civile devono essere anzitutto attive: a.32 gli organi specializzati della Confederazione o dei Cantoni oppure le associazioni professionali confermano la necessità di agire e la mancanza di risorse;

b. l'utilità degli impieghi è misurabile e il raggiungimento degli obiettivi prefissati è controllabile;

c. può essere impiegato un numero elevato di persone che prestano servizio civile;

d. gli impieghi promuovono le competenze personali e professionali delle persone che prestano servizio civile.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Servizio civile. O

7

824.01

a Programmi prioritari

(art.

7a LSC)

1

L'organo d'esecuzione organizza programmi prioritari se, nell'ambito dell'articolo 8, è opportuno o necessario un intervento del servizio civile sull'arco di più anni.

2

L'organo d'esecuzione convoca a programmi prioritari le persone soggette al servizio civile che devono compiere un lungo periodo d'impiego secondo l'articolo 37 capoverso 5. Esso può limitare ulteriormente l'obbligo di ricercare possibilità d'impiego (art. 31a) e convocare a programmi prioritari anche altre persone soggette al servizio civile.

3

L'organo d'esecuzione designa altre possibilità d'impiego correlate con i programmi prioritari sotto il profilo del contenuto se nei programmi prioritari non vi sono sufficienti possibilità d'impiego.

b Impieghi speciali

(art.

7a LSC)

1

L'organo d'esecuzione organizza impieghi speciali se, nell'ambito dell'articolo 8, è necessario un intervento ingente da parte del personale del servizio civile per un periodo limitato.

2

Gli impieghi speciali sono programmi prioritari particolari. Servono, in particolare, al sostegno di manifestazioni importanti per la Confederazione e ai lavori di ripristino e di costruzione in seguito a eventi che hanno causato danni importanti.

3

L'organo d'esecuzione può limitare l'obbligo della ricerca di possibilità d'impiego (art. 31a) e convocare a impieghi speciali la persona soggetta al servizio civile.

4

L'organo d'esecuzione può convocare a impieghi speciali, in particolare, le persone soggette al servizio civile:

a. che rischiano di non poter adempiere il loro obbligo di prestare servizio civile prima del raggiungimento del limite d'età;

b. che devono compiere un periodo d'impiego ogni anno; c. il cui periodo d'impiego di lunga durata è di durata pari o inferiore a quella dell'impiego speciale.

c33 Impieghi per la prevenzione e l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi (art. 4 cpv. 1 lett. h e 7a LSC) 1

L'organo d'esecuzione, d'intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili emette: 33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 8

824.01

a. convocazioni a impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi; b. convocazioni a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

2

Esso può limitare l'obbligo di ricercare possibilità d'impiego e convocare la persona soggetta al servizio civile a un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d'emergenza oppure a un impiego per la rigenerazione.

3

Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta.

4

L'istituto d'impiego può tuttavia, in casi eccezionali, delegare a un comando militare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.

d L'organo d'esecuzione quale istituto d'impiego (art.

7a, 49 e 50 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego:

a. in caso di impieghi speciali urgenti o se non vi è alcun ente atto ad assumere il ruolo dell'istituto d'impiego; b. in caso di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza che durano al massimo 33 giorni e che non possono essere effettuati in un istituto d'impiego riconosciuto; c.34 in caso di impieghi ordinati d'ufficio secondo l'articolo 31a capoverso 4, effettuati nell'ambito di un programma prioritario.

1bis

L'organo d'esecuzione applica il capoverso 1 lettera b per sei mesi al massimo dal momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d'emergenza.35 2 L'organo d'esecuzione può delegare l'esercizio del diritto di impartire istruzioni e gli obblighi di cui all'articolo 29 LSC a terzi che esso sostiene in virtù del capoverso 1.

e Assunzione delle spese da parte della Confederazione (art.

7a cpv. 3 e 50 LSC) 1

L'organo d'esecuzione fattura ai beneficiari degli impieghi di cui all'articolo 8d le spese supplementari causate dagli impieghi.

2

L'organo d'esecuzione può rinunciare a fatturare le spese parzialmente o interamente. Esso considera:

a. gli introiti dei beneficiari in relazione con la manifestazione (in particolare i biglietti d'ingresso, la sponsorizzazione, la garanzia di deficit, i diritti di 34 Introdotta dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

9

824.01

valorizzazione) o con l'evento dannoso (in particolare le prestazioni assicurative e altre indennità); b. la fatturazione dei costi da parte di terzi che hanno fornito prestazioni di assistenza; esso fattura nelle stesse proporzioni; c. la situazione finanziaria dei beneficiari; d. le prestazioni della Confederazione in relazione con la manifestazione o l'evento dannoso; esso si concerta con gli organi federali responsabili; e. le prestazioni dei beneficiari nei confronti di chi presta servizio civile.

Sezione 4: Incidenza sul mercato del lavoro

Art. 9

36 (art. 6 cpv. 2 e 41 cpv. 2 LSC)37 1

L'organo d'esecuzione determina nella decisione di riconoscimento il numero massimo delle persone che prestano servizio civile ammesse a essere occupate simultaneamente nell'istituto d'impiego o in uno dei suoi settori, conformemente ai limiti massimi stabiliti nell'Appendice 1.

2

L'organo d'esecuzione non applica l'Appendice 1 quando l'istituto d'impiego realizza un progetto concepito specialmente per l'impiego di persone che prestano servizio civile, quando l'istituto d'impiego avvia la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro, quando precedentemente per tale attività impiegava solo volontari o quando i periodi d'impiego sono effettuati all'estero.

3

L'organo d'esecuzione può derogare all'Appendice 1 nei seguenti casi: a. programmi

prioritari;

b. impieghi

speciali;

c.38 impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione; d.39 impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente; e.40 se nel quadro di corsi di formazione o di convocazioni d'ufficio è esso stesso un istituto d'impiego.41 36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3113).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

40 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3113).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 10

824.01

4

Il numero massimo di persone che prestano servizio civile, indicato nell' Appendice 1, può essere superato di una persona se questa è convocata d'ufficio secondo l'articolo 31a capoverso 4 e se l'istituto d'impiego garantisce l'assistenza a tutte le persone che prestano servizio civile.42

Sezione 5: Impieghi all'estero

Art. 10


43

Competenze e idoneità (art. 7 cpv. 4 nonché 19 cpv. 2 e 8 LSC) 1

Per periodi d'impiego all'estero, l'organo d'esecuzione convoca soltanto le persone soggette al servizio civile che dispongano, con riferimento all'attività prevista, di una formazione professionale completa di almeno due anni di studio o di un'esperienza professionale qualificata pluriennale.

2

Una persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all'estero nell'ambito d'attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» deve preventivamente effettuare un periodo d'impiego a titolo di prova o superare un test attitudinale.


Art. 11


44

Riconoscimento di enti che eseguono impieghi all'estero quali istituti d'impiego (art. 7 cpv. 3 e 4 LSC) 1

Un ente che propone impieghi all'estero nell'ambito d'attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» può essere riconosciuto quale istituto d'impiego se adempie i requisiti seguenti: a. i suoi scopi sono conformi agli scopi della Svizzera in materia di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario o di promozione civile della pace;

b. i mansionari prevedono attività che richiedono conoscenze specifiche mancanti nel Paese d'impiego;

c. vanta un'esperienza pluriennale nel campo della cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto umanitario o della promozione civile della pace; d. intrattiene contatti con organizzazioni partner svizzere o locali all'estero; e. può garantire la sicurezza delle persone che prestano servizio civile.

2

Nell'esaminare le domande l'organo d'esecuzione è assistito da organi ufficiali svizzeri. Può coinvolgere, all'occorrenza, altre istituzioni specializzate.

3

Possono essere svolti impieghi all'estero negli ambiti d'attività di cui articolo 4 capoverso 1 LSC anche nei casi seguenti: 42 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

11

824.01

a. collaborazione a progetti sociali e accompagnamento durante campi e viaggi per beneficiari provenienti dalla Svizzera; b. collaborazione alla protezione dell'ambiente transfrontaliera; c. brevi soggiorni all'estero nel quadro di progetti.

4

Il riconoscimento di cui all'articolo 42 capoverso 2bis LSC non è possibile.

5

Gli istituti legati in quanto partner di programmi a strutture che presentano una componente militare non possono essere riconosciuti.


Art. 12


45

Obblighi dell'istituto d'impiego (art. 7 cpv. 4 lett. a e b nonché 39 LSC) 1

In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego procura i documenti di viaggio per l'impiego all'estero.

2

L'istituto d'impiego prende a proprio carico: a. le spese di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera svizzera, anche se il viaggio di andata o di ritorno ha luogo prima o dopo il periodo d'impiego; b. le spese per i visti e l'annuncio presso la rappresentanza svizzera competente.

3

L'istituto d'impiego garantisce per tutto il periodo d'impiego la sicurezza della persona che presta servizio civile: a. informando accuratamente e dettagliatamente nel luogo d'impiego, verbalmente o nel quadro di una formazione, la persona che presta servizio civile sulle questioni riguardanti la sicurezza;

b. provvedendo affinché la persona che presta servizio civile osservi tutte le prescrizioni dell'organo d'esecuzione ed effettuando regolarmente gli opportuni controlli; c. se necessario, emanando a sua volta prescrizioni in materia di sicurezza.

4

Esso rispetta le condizioni stabilite dall'organo d'esecuzione volte a garantire la sicurezza e in situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.

5

Esso informa immediatamente i servizi seguenti: a. in caso di infortunio o di malattia secondo l'articolo 12a capoverso 6, se la persona che presta servizio civile non è più in grado di farlo: l'assicurazione militare e l'organo d'esecuzione; b. in caso di morte o di pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona che presta servizio civile o in caso di una sua detenzione: la rappresentanza svizzera competente, la helpline del DFAE nonché l'organo d'esecuzione; 45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 12

824.01

c. in caso di peggioramento della situazione della sicurezza: l'organo d'esecuzione.

a46 Obblighi della persona che presta servizio civile (art.

4a lett. c e 7 cpv. 4 LSC) 1

La persona che presta servizio civile si annuncia presso la rappresentanza svizzera competente entro la settimana successiva al suo arrivo nel Paese d'impiego. Può annunciarsi per via elettronica se: a. nel Paese d'impiego non esiste una rappresentanza svizzera; b. il viaggio per recarsi alla rappresentanza svizzera non è ragionevolmente esigibile.

2

Il capoverso 1 si applica anche se durante l'impiego la persona che presta servizio civile viene distaccata in un altro Paese.

3

Nel quadro del suo impiego all'estero, la persona che presta servizio civile non è autorizzata a diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche o a partecipare ad attività volte alla diffusione di simili correnti di pensiero né durante l'orario di lavoro né durante il suo tempo libero.

4

Durante l'orario di lavoro e nel tempo libero si attiene alle prescrizioni dell'organo d'esecuzione e dell'istituto d'impiego, in particolare a quelle in materia di sicurezza.

5

Nelle situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.

6

In caso di malattia o di infortunio, informa senza indugio l'organo d'esecuzione e l'assicurazione militare: a. se il suo stato richiede cure mediche di lunga durata; b. se è necessario decidere in merito a un eventuale rimpatrio.

7

Essa informa l'organo d'esecuzione sul suo impiego secondo le modalità previste da quest'ultimo.

b47 Valutazione della situazione della sicurezza (art. 7 cpv. 4 lett. b e c LSC) 1

Per valutare la situazione della sicurezza nel luogo d'impiego, l'organo d'esecuzione richiede le informazioni rilevanti in materia. Tiene conto della valutazione degli organi ufficiali svizzeri qualificati.

2

L'organo d'esecuzione non convoca una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile o ne interrompe l'impiego se ritiene che sussistano considerevoli rischi per la sua sicurezza o integrità.

46 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

13

824.01


Art. 13


48

Fine del periodo d'impiego all'estero (art. 7 cpv. 3 LSC)

Il periodo d'impiego all'estero prende fine con il rientro in Svizzera di chi presta servizio civile, sempreché il rientro avvenga subito dopo l'ultimo giorno di lavoro.

In caso contrario, il periodo d'impiego termina l'ultimo giorno di lavoro all'estero.


Art. 14

Computo

(art. 7 cpv. 3 e art. 24 LSC) L'organo d'esecuzione computa i periodi d'impiego effettuati all'estero sulla durata del servizio civile ordinario nello stesso modo con cui computa i periodi d'impiego effettuati in Svizzera.

Capitolo 3: Prolungamento e fine del servizio civile49

Art. 15


50

Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato (art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 2bis LSC) 1

Una persona soggetta al servizio civile che intende effettuare un impiego all'estero dopo il raggiungimento del limite d'età ordinario può concludere, secondo l'articolo 11 capoverso 2bis LSC, una convenzione con l'organo d'esecuzione solo se ha prestato almeno 145 giorni di servizio nell'esercito o nel servizio civile.51 2 Essa può revocare il suo consenso a effettuare un impiego all'estero, ma non il suo consenso al licenziamento posticipato dal servizio civile.

3

Essa può revocare in qualsiasi momento il suo consenso a effettuare giorni supplementari di servizio civile secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSC.

3bis

Una persona soggetta al servizio civile che ha compiuto 30 anni e rende credibile che il fatto di essere obbligata a prestare i giorni di servizio rimanenti fino al licenziamento ordinario dal servizio civile metterebbe se stessa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro in una situazione estremamente grave, può convenire con l'organo d'esecuzione, in virtù dell'articolo 11 capoverso 2bis LSC, che il suo licenziamento dal servizio civile sarà posticipato. Essa non può revocare il suo consenso.52 4 L'organo d'esecuzione licenzia dal servizio civile una persona assoggettata secondo il capoverso 1 il più tardi alla fine dell'anno in cui ha compiuto 46 anni.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 14

824.01


Art. 16


53

Licenziamento ed esclusione (art. 11 e 12 LSC)

1

L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile.

2

Il licenziamento e l'esclusione dal servizio civile sono definitivi.

3

Le persone soggette al servizio civile che nel servizio militare ricoprivano il grado di sottufficiali superiori o di ufficiali subalterni sono licenziate dal servizio civile alla fine dell'anno in cui hanno compiuto 36 anni.

4

Nella sua decisione riguardante l'esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, l'organo d'esecuzione considera in particolare: a. gli atti commessi dalla persona soggetta al servizio civile o di cui è accusata; b. la reputazione della persona soggetta al servizio civile; c. i diritti di terzi; d. se può essere ragionevolmente preteso che l'istituto d'impiego e le altre persone soggette al servizio civile svolgano un impiego insieme a tale persona;

e. se la corretta esecuzione è a rischio; f.

l'immagine del servizio civile presso l'opinione pubblica.


Art. 17


54



Art. 18


55
Incapacità al lavoro e problemi di salute (art. 11 cpv. 3 lett. a e b nonché art. 33 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può far esaminare da un medico di fiducia la persona soggetta al servizio civile che presenta una richiesta di licenziamento anticipato motivata e corredata della necessaria documentazione su domanda della stessa oppure d'ufficio.

2

Durante la visita il medico di fiducia valuta: a. il grado di capacità lavorativa della persona soggetta al servizio civile; b. la gravità dei suoi problemi di salute; c. se le possibilità d'impiego proposte dall'organo d'esecuzione sono compatibili con i problemi di salute che la persona sostiene di avere.

3

Il medico di fiducia espone le misure che ritiene necessarie.

4

Se in base agli esami effettuati o alla documentazione in suo possesso il medico di fiducia non è in grado di giungere a una valutazione definitiva, l'organo d'esecuzione dispone i necessari accertamenti supplementari.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

54 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

15

824.01

5

Se il medico di fiducia è in grado di effettuare la valutazione di cui al capoverso 2 lettera a in base alla documentazione in suo possesso, la visita medica non è necessaria.

6

Il medico di fiducia può essere un medico dell'ufficio competente del Servizio sanitario dell'esercito.

7

In particolare, presenta un'incapacità al lavoro duratura una persona soggetta al servizio civile alla quale è stato riconosciuto dagli organi competenti un grado di invalidità di almeno il 70 per cento. In questi casi, l'organo d'esecuzione non consulta alcun medico di fiducia.

8

L'organo d'esecuzione può dichiarare durevolmente incapace al lavoro una persona soggetta al servizio civile che soffre di una malattia grave con decorso evolutivo o con manifestazioni periodiche che comportano ripetutamente periodi di incapacità al lavoro. Esso consulta a questo scopo un medico di fiducia.


Art. 19

Reincorporazione nell'esercito (art. 11 cpv. 3 lett. b e art. 18 LSC, art. 81 cpv. 3 CPM) 1

Chi è soggetto al servizio civile può essere reincorporato nell'esercito: a. su propria domanda; b. ove la decisione di ammissione al servizio civile sia stata revocata.

2

La domanda di reincorporazione deve essere presentata all'organo d'esecuzione.56 3

L'organo d'esecuzione trasmette gli atti pertinenti allo Stato maggiore di condotta dell'esercito. Quest'ultimo decide sulla reincorporazione nell'esercito.57 4 Lo Stato maggiore di condotta comunica la propria decisione all'organo d'esecuzione.58 5

L'organo d'esecuzione trasmette gli atti pertinenti all'Ufficio dell'uditore in capo dell'esercito se la domanda di reincorporazione è presentata da una persona astretta a una prestazione di lavoro di pubblico interesse ed esclusa dall'esercito.59 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 16

824.01

Capitolo 4: Esonero dal servizio

Art. 20


60

Diritto applicabile

(art. 13 LSC)

L'organo d'esecuzione applica gli articoli 73 a 79 dell'ordinanza del 19 novembre 200361 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), con le eccezioni seguenti: a. le competenze dello Stato maggiore di condotta dell'esercito (art. 73-75 OOPSM), in materia di esonero dal servizio, sono assunte dall'organo d'esecuzione; b. nei casi previsti all'articolo 75 lettera d numero 1 OOPSM, l'organo d'esecuzione tiene conto del numero di coloro che sono già stati esentati dall'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 21

Esonero dal servizio dopo l'adempimento della scuola reclute (art. 13 LSC)

Le persone menzionate nell'articolo 18 capoverso 1 lettere c a i della LM sono esonerate dal servizio civile dopo aver prestato servizio civile per una durata corrispondente a 1,5 volte la durata della scuola reclute che avrebbero dovuto adempiere. È preso in considerazione l'adempimento parziale della scuola reclute.


Art. 22


62

Prestazione del servizio civile al termine dell'esonero (art. 13 LSC)

1

Terminato l'esonero, il numero di giorni di servizio civile che una persona esonerata deve ancora prestare è ridotto di un decimo per ogni anno d'esonero.

2

È computata la durata di un'esenzione dal servizio militare immediatamente precedente.

Capitolo 5:63 Ammissione al servizio civile

Art. 23


64

Presentazione della domanda (art.

16a cpv. 2 e 16b cpv. 3 LSC) La domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata per via elettronica o utilizzando il modulo ufficiale.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

61 RS

512.21

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

17

824.01


Art. 24

Effetto della presentazione di una domanda (art. 17 cpv. 1 e 2 LSC) 1

Chi presenta una domanda di ammissione al servizio civile è prosciolto dal tiro obbligatorio fintanto che sulla domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato.

2

Le seguenti persone che presentano una domanda di ammissione al servizio civile prima dell'entrata in servizio non sono più tenute a entrare in servizio: a. gli Svizzeri all'estero convocati a prestare servizio attivo; b. le persone la cui domanda di prestare servizio militare non armato è stata respinta mediante una decisione passata in giudicato meno di tre mesi prima del successivo servizio militare.


Art. 25


65



Art. 26


66
Trattazione della domanda (art.

17a e 18 LSC) 1

Il richiedente può partecipare alla giornata d'introduzione di cui all'articolo 17a LSC a condizione che abbia presentato una domanda completa di ammissione al servizio civile.

2

L'organo d'esecuzione gli indica il termine entro il quale deve iscriversi alla giornata d'introduzione. Le domande delle persone che non partecipano alla giornata d'introduzione entro tre mesi vengono stralciate.

3

Il comando militare competente può rifiutare la domanda di congedo presentata dal richiedente per partecipare alla giornata d'introduzione se il servizio militare in corso non dura più di quattro settimane.

4

Il richiedente deve confermare la sua domanda per via elettronica o in forma cartacea entro le due settimane successive alla partecipazione all'intera giornata d'introduzione.

a67 Giornata d'introduzione dell'organo d'esecuzione (art.

17a LSC)

1

Durante la giornata d'introduzione, l'organo d'esecuzione informa i richiedenti sulle modalità di ammissione, sui loro diritti e obblighi e sull'esecuzione del servizio civile.

2

Esso può fornire altre informazioni strettamente legate al servizio civile se l'esecuzione del servizio civile lo richiede. 3

Esso invia al richiedente il titolo di trasporto per recarsi alla giornata d'introduzione e gli versa un'indennità di 9 franchi per il pranzo.

65 Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 18

824.01

b68 Domande multiple

(art. 18 LSC)

1

Chi presenta una nuova domanda di ammissione al servizio civile entro sei mesi dalla partecipazione alla giornata d'introduzione non deve prendervi parte una seconda volta.

2

Il richiedente deve confermare la domanda per via elettronica o in forma cartacea al più tardi due settimane dopo averla presentata.


Art. 27

Calcolo della durata del servizio civile ordinario (art. 8 cpv. 1 LSC)

1

Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, l'organo d'esecuzione riprende i dati del sistema di gestione del personale dell'esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d'istruzione non ancora prestati ai sensi della legislazione militare.

2

…69

3

Esso tiene conto delle modifiche della durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare. 4 Per le persone che in precedenza sono state ufficiali specialisti, la durata complessiva dei servizi d'istruzione non ancora prestati è moltiplicata per i fattori seguenti:

a. meno di 160 giorni di servizio militare prestati: 1,5 b. da 160 a 189 giorni di servizio militare prestati: 1,4 c. da 190 a 219 giorni di servizio militare prestati: 1,3 d. da 220 a 249 giorni di servizio militare prestati: 1,2 e. da 250 o più giorni di servizio militare prestati: 1,1 5

Per le persone che in precedenza sono state sottufficiali o ufficiali e che non hanno prestato almeno la metà del servizio pratico per l'ottenimento del loro grado, la durata complessiva dei servizi d'istruzione non ancora prestati è moltiplicata per 1,2.

6 A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo.


Art. 28

Decisione

(art. 18 LSC)

L'organo d'esecuzione può firmare le proprie decisioni con firme apposte da macchine.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

69 Abrogato dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Servizio civile. O

19

824.01

Capitolo 6: Prestazione del servizio civile Sezione 1:70 Nozioni

Art. 29

Impiego 1 Per impiego si intendono le prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione.

2

Un impiego effettuato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato assieme a quello interrotto come un unico impiego.

a Impiego nel servizio di picchetto 1

Per impiego nel servizio di picchetto si intende l'impiego di un gruppo di picchetto dell'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può costituire gruppi di picchetto se sono necessari impieghi del servizio civile con tempi di reazione rapidi e un'elevata prontezza d'intervento.

3

A tale scopo, l'organo d'esecuzione prende in considerazione le persone soggette al servizio civile che sono pronte a rispondere a convocazioni a breve termine, e sono in grado di farlo, e le forma per tali impieghi.

b Periodo d'impiego a titolo di prova Il periodo d'impiego a titolo di prova serve a verificare in maniera approfondita l'attitudine di una persona soggetta al servizio civile per un impiego determinato.

c71 Test attitudinale

Il test attitudinale è il processo durante il quale una persona soggetta al servizio civile è valutata; serve a determinarne l'idoneità a un determinato impiego all'estero.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 20

824.01

Sezione 2: Preparazione degli impieghi

Art. 30


72



Art. 31


73
Dati sulla persona soggetta al servizio civile (art. 19 e 80 cpv. 1bis lett. c LSC)74 L'organo d'esecuzione può procurarsi dalla persona soggetta al servizio civile dati supplementari concernenti in particolare: a. le sue attitudini e preferenze; b. il suo stato di salute; c. i luoghi, gli istituti d'impiego e le date possibili; d. la formazione e il perfezionamento effettuati e pianificati; e. la professione.

a75 Ricerca di possibilità d'impiego (art. 19 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8a capoverso 2, 8b capoverso 3 e 8c capoverso 2.76 2 L'organo d'esecuzione fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informazioni di cui necessita per la ricerca e, su domanda, la assiste.77 3

78

4

Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l'organo d'esecuzione stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d'impiego (convocazione d'ufficio). Esso prende in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta. Concorda i periodi d'impiego con gli istituti d'impiego previsti e può derogare all'articolo 39a se non vi sono a disposizione istituti d'impiego.79 5 …80

72 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

78 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

80 Abrogato dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Servizio civile. O

21

824.01


Art. 32

81 Collaborazione dell'istituto

d'impiego

(art. 19 LSC)

1

Se la persona soggetta al servizio civile è invitata a presentarsi per un colloquio presso l'istituto d'impiego, quest'ultimo ne comunica l'esito all'organo d'esecuzione.

2

L'istituto d'impiego può rifiutare una persona soggetta al servizio civile inadeguata a svolgere l'impiego previsto..

a82 Verifica del comportamento (art. 19 cpv. 3 lett. b LSC) L'organo d'esecuzione verifica in particolare se il comportamento della persona soggetta al servizio civile ha causato l'interruzione di impieghi precedenti e se sono state adottate misure disciplinari.


Art. 33


83

Periodi d'impiego a titolo di prova (art. 7 cpv. 4 lett. a e 19 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può autorizzare un impiego a titolo di prova di cinque giorni al massimo qualora: a. il colloquio non sia sufficiente per determinare l'idoneità della persona soggetta al servizio civile;

b. il collocamento della persona soggetta al servizio civile comporti difficoltà; o

c. debba essere appurata l'idoneità a un impiego all'estero.

2

L'organo d'esecuzione rifiuta l'impiego a titolo di prova qualora: a. la persona soggetta al servizio civile non soddisfi manifestamente i requisiti contenuti nel mansionario; o b. sia già stato autorizzato un test attitudinale.


Art. 34


84

Test attitudinale

(art. 7 cpv. 4 lett. a LSC) 1

L'organo d'esecuzione può autorizzare un test attitudinale della durata massima di due giorni per verificare l'idoneità a un impiego all'estero di una persona soggetta al servizio civile.

2

L'organo d'esecuzione non autorizza il test attitudinale qualora: 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

82 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2009 (RU 2009 1101). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 22

824.01

a. la persona soggetta al servizio civile non soddisfi manifestamente i requisiti contenuti nel mansionario; o b. sia già stato autorizzato un periodo d'impiego a titolo di prova.

3

L'istituto d'impiego può incaricare terzi dell'esecuzione del test attitudinale.

4

Le spese sono a carico dell'istituto d'impiego.

Sezione 3:

Durata minima e successione nel tempo dei singoli impieghi

Art. 35

85 Principi (art. 20 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d'impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l'articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile.86 2 L'organo d'esecuzione convoca di conseguenza la persona soggetta al servizio civile.

3

L'organo d'esecuzione convoca la persona soggetta al servizio civile in modo tale che, di regola, l'impiego inizi un lunedì e finisca un venerdì.

4

La prestazione del servizio civile a tempo parziale è esclusa. È fatto salvo l'articolo 53 capoverso 5.


Art. 36


87

Cambiamento dell'ambito d'attività (art. 4 cpv. 1 e 7a LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile presta i suoi periodi d'impiego al massimo in due ambiti d'attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a-g LSC.

2

Il capoverso 1 non è applicabile in caso di convocazioni a: a. un periodo d'impiego d'ufficio (art. 31a cpv. 4); b. un periodo d'impiego per la prevenzione o per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza o per la rigenerazione; c. un impiego speciale; d. un periodo d'impiego a titolo di prova; e. un test attitudinale.88 85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

23

824.01

a89

Art. 37


90

Periodo d'impiego di lunga durata (art. 20 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d'impiego di lunga durata di almeno 180 giorni.91 2 La scuola reclute è considerata adempiuta, se la persona soggetta al servizio civile: a. ha svolto una scuola reclute secondo l'allegato 4 numero I.1.1 OOPSM92 e la condizione di cui all'articolo 24 capoverso 5 OOPSM è soddisfatta; o b. prima di aver completato la scuola reclute ha iniziato un'ulteriore formazione militare e ha prestato complessivamente almeno un numero di giorni di servizio militare equivalente all'eventuale durata della scuola reclute. La somma dei giorni di servizio militare computabili deve ammontare ad almeno l'80 per cento dell'intera durata della scuola reclute.93

3

La persona soggetta al servizio civile può compiere il periodo d'impiego di lunga durata in due parti sull'arco di due anni civili.

4

La persona soggetta al servizio civile compie il periodo d'impiego di lunga durata in un unico istituto d'impiego, indipendentemente dal fatto che lo effettui in una o due parti.

5

La persona soggetta al servizio civile che presta il periodo d'impiego di lunga durata è impiegata primariamente in un programma prioritario, all'estero o presso l'organo d'esecuzione.94 5bis Se presta il periodo d'impiego di lunga durata in un programma prioritario, essa deve prestare i periodi d'impiego almeno durante i 70 giorni di servizio successivi nello stesso programma prioritario.95 6 Se presta il periodo d'impiego di lunga durata nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» o «agricoltura», l'organo d'esecuzione può autorizzare un cambiamento dell'istituto d'impiego se la durata del periodo d'impiego è limitata per motivi stagionali o legati al volume di lavoro.96 89 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 151). Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

92 RS

512.21

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 24

824.01

7

…97


Art. 38

98 Durata minima

(art. 20 e 21 LSC)

1

La durata minima di un periodo d'impiego è di 26 giorni.

2

I periodi d'impiego seguenti possono essere più brevi: a. corsi

di

formazione;

b. periodi d'impiego a titolo di prova; c. impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni di emergenza nonché per la rigenerazione; d. impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente; e. impieghi nel servizio di picchetto; f. impieghi speciali;

g. impieghi di assistenza nei campi; h. l'ultimo periodo d'impiego; i.

il test attitudinale.

3

La persona soggetta al servizio civile che ha adempiuto una scuola reclute svolge, al più tardi nel corso dell'anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne è passata in giudicato: a. un primo periodo d'impiego che dura almeno 54 giorni; o b. tutti i giorni di servizio rimanenti, se la durata complessiva del suo servizio civile ordinario ammonta a meno di 54 giorni.

a99

Art. 39


100

Inizio del primo impiego (art. 21 LSC)

La persona soggetta al servizio civile inizia il suo primo periodo d'impiego dopo la scadenza del termine stabilito nell'articolo 21 LSC qualora l'organo d'esecuzione: a.101 … b. abbia accolto una corrispondente domanda di differimento (art. 44-47); 97 Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Abrogato dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

101 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Servizio civile. O

25

824.01

c. non possa impiegarla in un istituto d'impiego appropriato.

a102 Successione dei periodi d'impiego (art. 20 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile della durata di almeno 26 giorni, a partire dall'anno in cui compie 27 anni e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio secondo l'articolo 8 LSC.

2

La persona soggetta al servizio civile che non ha ancora compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato: a. presta, entro la fine dell'anno in cui compie 27 anni, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d'età ordinario previsto all'articolo 11 LSC; b.103 conclude il periodo d'impiego di lunga durata (art. 37) entro tre anni dall'inizio del mese successivo a quello in cui l'ammissione è passata in giudicato, ma al più tardi nel corso dell'anno in cui compie 27 anni.

3

La persona soggetta al servizio civile che ha già compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato: a. presta, durante l'anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne passa in giudicato, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d'età ordinario previsto all'articolo 11 LSC; b. conclude il periodo d'impiego di lunga durata (art. 37) al più tardi nel corso dell'anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne è passata in giudicato.

4

La persona soggetta al servizio civile che ha compiuto 26 anni presta, nel corso dell'anno successivo al ritorno da un congedo all'estero o successivo al termine dell'esonero dal servizio, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d'età ordinario.

5

Se la persona soggetta al servizio civile non coopera in misura sufficiente all'adempimento degli obblighi previsti ai capoversi 2 a 4, l'organo d'esecuzione la convoca d'ufficio (art. 31a cpv. 4) a un periodo d'impiego che comprende un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d'età ordinario.

102 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 26

824.01

Sezione 4: Convocazione e tessera d'identità del servizio civile

Art. 40

104 Convocazione (art. 22 cpv. 1 e 3 LSC) 1

La convocazione è notificata per iscritto. L'organo d'esecuzione può vincolarla a oneri.

2

La convocazione a un colloquio presso l'istituto d'impiego e l'organo d'esecuzione può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, l'organo d'esecuzione conferma la convocazione per scritto.

3

L'organo d'esecuzione invia la convocazione a un corso di formazione, a un periodo d'impiego a titolo di prova o a un test attitudinale al più tardi 30 giorni prima. Per i corsi di durata superiore a cinque giorni, il termine di convocazione è di 60 giorni.

4

Per i colloqui presso l'istituto d'impiego e l'organo d'esecuzione nonché per le visite mediche in vista di un impiego all'estero vale un termine di convocazione di dieci giorni.

5

L'organo d'esecuzione non convoca la persona soggetta al servizio civile a un periodo d'impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame importante.

a105 Convocazioni a impieghi speciali nonché a impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza (art.

7a, 21 cpv. 2 e 22 cpv. 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può convocare la persona soggetta al servizio civile a impieghi speciali, a impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché a impieghi per la rigenerazione non appena la decisione concernente l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato. Ciò vale anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

2

La convocazione a impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione deve avvenire entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d'emergenza.

3

Il termine di convocazione è di: a. 30 giorni per gli impieghi speciali urgenti di una durata massima di 26 giorni;

b. 14 giorni per gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché della rigenerazione;

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

27

824.01

c. 14 giorni per gli impieghi nel quadro della prevenzione di catastrofi e di situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente;

d. 30 giorni per gli impieghi di cui alle lettere b e c di durata superiore a 26 giorni.

b106 Decisione di trasferimento (art.

7a, 21 e 22 cpv. 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può revocare prima dell'inizio dell'impiego una convocazione emessa per un altro impiego nel servizio civile o interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferimento, a un impiego speciale, a un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza o a un impiego per la rigenerazione.

2

Il capoverso 1 si applica anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

3

Le decisioni di trasferimento per impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione devono essere emesse entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d'emergenza.

4

L'organo d'esecuzione notifica la decisione di trasferimento per un impiego della durata massima di 26 giorni al più tardi sette giorni prima dell'inizio dell'impiego e, per un impiego di durata più lunga, al più tardi 14 giorni prima del suo inizio.

5

L'organo d'esecuzione può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data o per una durata diversa da quella decisa inizialmente.

6

In casi particolarmente urgenti, l'organo d'esecuzione dà la priorità alle decisioni di trasferimento rispetto alle convocazioni secondo l'articolo 40a.

7

D'intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l'istituto d'impiego iniziale, l'organo d'esecuzione determina prima della fine del trasferimento se l'impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito.

8

La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego iniziale e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria se l'impiego iniziale non è effettuato o proseguito.


Art. 41


107

Assenza di convocazione (art. 22 cpv. 2 LSC)

La persona soggetta al servizio civile che non abbia ancora ricevuto una convocazione 14 giorni prima dell'inizio del periodo d'impiego pianificato ne informa immediatamente l'organo d'esecuzione.

106 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 28

824.01


Art. 42

Tessera d'identità del servizio civile (art. 22 cpv. 1 LSC)

1

Prima di ogni impiego, l'organo d'esecuzione rilascia alla persona soggetta al servizio civile una tessera d'identità del servizio civile.108 2 Esso disciplina l'uso, l'aggiornamento e la restituzione della tessera, come pure le conseguenze di una sua perdita.

Sezione 5: Interruzione del periodo d'impiego

Art. 43

(art. 23 cpv. 1 LSC) 1

L'organo d'esecuzione esamina, d'ufficio o su richiesta scritta di chi presta servizio civile o di un istituto d'impiego, se un periodo d'impiego debba essere interrotto.109 2

L'organo d'esecuzione può decidere l'interruzione di un periodo d'impiego in corso per trasferire la persona che presta servizio civile a uno dei seguenti impieghi: a. impiego

speciale;

b. impiego nel servizio di picchetto; c. impiego per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza o per la rigenerazione;

d. impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.110

3

Nell'interrompere il periodo d'impiego, l'organo d'esecuzione decide la data in cui l'interruzione diviene effettiva. Può decidere che l'interruzione retroagisca al momento in cui la persona che presta servizio civile o l'istituto d'impiego sia venuto a trovarsi in ritardo.

3bis

Nel caso di impieghi all'estero è determinante il momento del rientro in Svizzera. Se la persona che presta servizio civile non si attiene all'ordine di rientro in Svizzera impartito dall'organo d'esecuzione o dalla rappresentanza svizzera, è determinante la data dell'ordine di rientro.111 4

Qualora l'interruzione non sia imputabile a colpa della persona che presta servizio civile, l'organo d'esecuzione le procura subito un nuovo impiego, salvo che si tratti dell'interruzione di un periodo d'impiego a titolo di prova.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

29

824.01

4bis

In caso di interruzione di un periodo d'impiego di lunga durata o di una parte di esso, la persona soggetta al servizio civile effettua i giorni restanti nel corso dei due anni civili durante i quali il periodo d'impiego di lunga durata deve essere effettuato.112 5 La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull'interruzione del periodo d'impiego.

Sezione 6: Differimento del servizio

Art. 44


113

Presentazione di una domanda (art. 24 LSC)

1

Occorre presentare una domanda di differimento del servizio se non si può adempiere un obbligo legale o una convocazione.114 2

La persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego presentano per scritto all'organo d'esecuzione la domanda di differimento del servizio.

3

Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari come pure l'indicazione del lasso di tempo in cui il periodo d'impiego in questione dovrebbe avere luogo.


Art. 45


115

Effetti della domanda (art. 24 LSC)

Gli obblighi legali, l'obbligo di cercare possibilità d'impiego e la convocazione sono validi fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.


Art. 46

Motivi

(art. 24 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può ordinare d'ufficio un differimento del servizio, in particolare quando:

a. l'impiego previsto risulta ineffettuabile o la convocazione non può essere adempiuta;

b. la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza, a un impiego per la rigenerazione, a un impiego speciale o a un impiego nel servizio di picchetto; 112 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 30

824.01

c. la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.116

2

Esso può accogliere una domanda di differimento presentata da un istituto d'impiego ove sia fondata su motivi gravi.

3

Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, quando questa:117 a. debba superare un esame importante durante il periodo d'impiego o nei tre mesi successivi;

b. segua una formazione scolastica o professionale la cui interruzione ne comporterebbe un pregiudizio eccessivo;

c. perderebbe altrimenti il suo posto di lavoro; cbis.118 ha concordato con un istituto d'impiego di prestare tutti i giorni di servizio rimanenti nel corso dell'anno successivo; l'organo d'esecuzione non approva la domanda se l'anno successivo è l'anno del licenziamento dal servizio civile; d. per ragioni di salute, non sia temporaneamente in grado di adempiere il periodo d'impiego previsto; l'organo d'esecuzione può ordinare al proposito un esame da parte di un medico di fiducia; e.119 rende credibile il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente grave.

4

L'organo d'esecuzione respinge una domanda: a. quando non vi sono motivi secondo i capoversi 2 e 3; b. quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile; oppure c. quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile compia la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenziamento dal servizio, a meno che la persona soggetta al servizio civile concluda una convenzione secondo l'articolo 15 capoverso 3bis.120 5

…121

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

119 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

121 Abrogato dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Servizio civile. O

31

824.01

a122 Impieghi all'estero pianificati (art. 7, 11 cpv. 2bis e 24 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può autorizzare d'ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che devono acquisire le qualifiche tecniche prima dell'impiego all'estero. È possibile differire il servizio per un massimo di sei anni prima del licenziamento dall'obbligo del servizio civile.

2

Le persone soggette al servizio civile che intendono chiedere il differimento del servizio civile presentano all'organo d'esecuzione una richiesta scritta e la documentazione seguente: a. la dichiarazione, confermata dall'istituto d'impiego, di voler effettuare un impiego all'estero dopo aver acquisito le qualifiche tecniche richieste; e b. l'attestazione di un istituto di formazione che certifica la frequenza o l'iscrizione avvenuta alla formazione.

3

Se vengono meno le condizioni per un differimento d'ufficio del servizio attestate dai documenti di cui al capoverso 2, l'organo d'esecuzione revoca il differimento e la persona interessata adempie il suo obbligo di prestare il servizio civile conformemente all'articolo 39a.


Art. 47


123

Conseguenze della decisione (art. 24 LSC)

1

Nell'accogliere la domanda, l'organo d'esecuzione revoca una convocazione già notificata. La persona soggetta al servizio civile rinvia la convocazione con i suoi allegati all'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può emettere una nuova convocazione insieme con la decisione con cui accoglie la domanda di differimento. Esso non è vincolato ai termini di cui all'articolo 22 LSC.

3

Nella decisione con cui accoglie la domanda di differimento, l'organo d'esecuzione stabilisce quando i giorni di servizio del periodo d'impiego differito devono essere recuperati.124 4

La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull'accoglimento di una domanda di differimento del servizio.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 32

824.01

Sezione 7: Congedo per l'estero

Art. 48

Domanda

(art. 24 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare all'estero per più di dodici mesi senza interruzione o che, domiciliata in Svizzera, appartiene all'equipaggio di una nave d'alto mare o di un battello del Reno, deve chiedere un'autorizzazione di congedo per l'estero.

2

Essa presenta per scritto la sua domanda di congedo all'organo d'esecuzione con sufficiente anticipo rispetto alla partenza. L'organo d'esecuzione può esigere ulteriori documenti.125 3 Il servizio civile prestato all'estero (art. 7 LSC) non rende necessario un congedo ai sensi del capoverso 1.

4

La persona soggetta al servizio civile che risiede all'estero nella zona frontaliera ma lavora o assolve una formazione in Svizzera non necessita di un congedo per l'estero. Essa comunica all'organo d'esecuzione il suo luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, come pure i relativi cambiamenti o la cessazione di tale sua attività. Quando termina la sua attività in Svizzera, deve presentare una domanda di congedo per l'estero.126 5 La persona soggetta al servizio civile che si sia recata all'estero senza un congedo e intenda rimanervi più di dodici mesi presenta all'organo d'esecuzione una domanda perché le sia accordata retroattivamente un'autorizzazione di congedo. Fino alla notifica dell'autorizzazione, il congedo chiesto retroattivamente è considerato come non accordato.


Art. 49

Autorizzazione

(art. 24 LSC)

1

Il congedo per l'estero è accordato se la persona soggetta al servizio civile ha adempiuto gli obblighi impostile dalla legge federale del 12 giugno 1959127 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO).128 2 Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo d'impiego, il congedo per l'estero è di regola accordato solo quando tale periodo d'impiego è stato adempiuto o l'organo d'esecuzione ha accolto una domanda di differimento del servizio.129 125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

127 RS

661

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Servizio civile. O

33

824.01

3

L'organo d'esecuzione può limitare la durata del congedo per l'estero e notificare insieme con l'autorizzazione del congedo la convocazione per il prossimo periodo d'impiego.

4

Non è accordato alcun congedo per l'estero alla persona soggetta al servizio civile nei confronti della quale sia stato aperto un procedimento penale per un'infrazione agli articoli 72 a 76 LSC o che non abbia ancora scontato una pena fondata su tali disposizioni.

5

A chi fa parte dell'equipaggio di una nave d'alto mare o di un battello del Reno, il congedo per l'estero è accordato soltanto previo adempimento del servizio civile durante un periodo di tempo corrispondente a 1,5 volte quello della scuola reclute che avrebbe dovuto effettuare. Viene tenuto conto di un adempimento parziale della scuola reclute.

6

L'organo d'esecuzione informa la persona in questione in merito agli obblighi inerenti al congedo per l'estero e comunica, ove occorra, l'autorizzazione del congedo per l'estero alle autorità competenti in materia di tassa d'esenzione del Cantone di domicilio.130

Art. 50

Obblighi di comunicazione (art. 32 LSC)131

1

La persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione qualora rinunci al congedo per l'estero o intenda prenderlo più tardi. L'organo d'esecuzione annulla il congedo per l'estero ove esso non sia preso entro due mesi dall'inizio del congedo autorizzato.132 2 La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo all'estero comunica all'organo d'esecuzione il suo domicilio all'estero o, in quanto non abbia un domicilio all'estero, un recapito in Svizzera per le notificazioni, come pure ogni cambiamento di domicilio.


Art. 51

Rientro in Svizzera

(art. 24 LSC)

1

Entro 14 giorni la persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione di aver preso domicilio in Svizzera.133 2 L'organo d'esecuzione annulla il congedo per l'estero. Ne informa, ove occorra, le autorità competenti in materia di tassa d'esenzione del Cantone di ultimo domicilio.134 130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 34

824.01

3

Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato. Se il soggiorno all'estero è durato più di sei anni, il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è ridotto di un decimo per ogni anno in più.

4

La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l'estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l'estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, l'organo d'esecuzione può, su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga alle autorità competenti in materia di tassa d'esenzione del Cantone di ultimo domicilio.135 Sezione 8:

Servizio civile ordinario delle persone residenti all'estero

Art. 52

1 La persona soggetta al servizio civile residente all'estero in congedo autorizzato non è tenuta a prestare servizio civile ordinario in Svizzera.

2

Sono invece tenute a prestare servizio civile ordinario le persone soggette al servizio civile che:

a. sono frontaliere (art. 48 cpv. 4); o b. risiedono all'estero senza il prescritto congedo (art. 48 cpv. 5).

Sezione 9: Computo del servizio civile

Art. 53

Giorni di servizio computabili (art. 24 LSC)

1

Per l'adempimento del servizio civile ordinario sono computabili: a.136 … b.137 i giorni dei corsi di formazione e i giorni non lavorativi accordati normalmente dagli organizzatori dei corsi;

c. i periodi d'impiego a titolo di prova; d.138 i giorni di lavoro e i giorni non lavorativi accordati normalmente nell'istituto d'impiego;

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

136 Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

35

824.01

e.139 i giorni di lavoro secondo l'articolo 56 capoverso 1 lettere d ed f, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria attività per l'istituto d'impiego durante almeno cinque ore; f.

i giorni di viaggio all'inizio e alla fine del periodo d'impiego; g. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia temporaneamente incapace di lavorare secondo l'articolo 54 per causa di malattia o di infortunio; h. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile compensi ore supplementari;

i.140 i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia senza sua colpa incapace di lavorare per causa diversa da malattia o infortunio;

j.

i giorni di vacanza secondo l'articolo 72; k.141 la partecipazione a visite mediche di cui all'articolo 76b capoverso 1 lettera a nel quadro di impieghi all'estero; l.142 la partecipazione a un test attitudinale.143 2

L'organo d'esecuzione computa queste prestazioni solo se sono state effettuate nel quadro di un periodo d'impiego per il quale la persona che presta servizio civile sia stata convocata.

3

Per i periodi d'impiego di una durata complessiva inferiore a 26 giorni o il cui residuo sia inferiore a 26 giorni, l'organo d'esecuzione computa al massimo il numero di giorni non lavorativi indicato nell'Appendice 2 numero 1, indipendentemente dal fatto che i giorni festivi non lavorativi siano caduti durante il periodo d'impiego.144 4

Il computo dei giorni di servizio ha luogo per giorni interi.

5

Se la persona che presta servizio civile segue, in virtù di una convocazione dell'organo d'esecuzione, un corso introduttivo che ha luogo per ore, ma non partecipa a un impiego del servizio civile al di fuori delle ore del corso, l'organo d'esecuzione computa, ai fini dell'adempimento del servizio civile, un giorno per ogni otto ore di corso seguite.


Art. 54

Giorni computabili d'assenza per malattia o infortunio (art. 24 LSC)

1

Per 30 giorni d'impiego, l'organo d'esecuzione computa quali giorni di servizio civile adempiuto non oltre sei giorni di assenza dovuta a malattia o infortunio.

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

141 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

142 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 36

824.01

2

Per periodi d'impiego più brevi e per frazioni inferiori a 30 giorni, l'organo d'esecuzione computa al massimo il numero di giorni di assenza indicato nell'Appendice 2 numero 2.145 3

I giorni in cui la persona che presta servizio civile è solo parzialmente capace di lavorare non valgono quali giorni di assenza.


Art. 55

Diritto di usufruire di giorni d'assenza e di vacanze (art. 24 LSC)

1

La persona che presta servizio civile può prendere il numero di giorni d'assenza per malattia o infortunio o di giorni di vacanze corrispondente alla durata pianificata del suo periodo d'impiego.

2

Se l'organo d'esecuzione interrompe anticipatamente il periodo d'impiego, esso computa sulla durata del servizio civile adempiuto solo il numero dei giorni di assenza o di vacanze corrispondente alla durata effettiva dell'impiego.


Art. 56

Giorni di servizio non computabili (art. 24 LSC)

1

Non sono computabili come servizio civile adempiuto: a.146 … b. i colloqui personali presso istituti d'impiego potenziali; c. i colloqui presso l'organo d'esecuzione; d.147 i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile si trova in congedo;

e.148 … f.149 i giorni di lavoro nei quali la persona che presta servizio civile sia assente in modo ingiustificato;

g. i giorni durante i quali il periodo d'impiego è interrotto da un procedimento disciplinare conclusosi con la pronuncia di un provvedimento disciplinare; h. i giorni in cui la persona soggetta al servizio civile ha continuato a lavorare nell'istituto d'impiego benché fosse divenuta operante un'interruzione del periodo d'impiego (art. 43); i.

l'esecuzione di una pena privativa della libertà fondata sugli articoli 72 a 76 LSC; 145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

146 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

148 Abrogata dal n. I dell'O del 28 set. 1998, con effetto dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

37

824.01

k. la partecipazione ad atti d'istruzione concernenti un procedimento disciplinare o un caso di responsabilità civile, che abbiano luogo fuori di un periodo d'impiego;

l. le visite mediche intervenute su convocazione dell'organo d'esecuzione fuori di un periodo d'impiego; m.150 appuntamenti legati alle misure preventive di cui all'articolo 76b capoverso 1 lettera b;

n.151 la giornata d'introduzione.

2

Se la persona che presta servizio civile diviene, durante un congedo, temporaneamente incapace di lavorare a causa di malattia o infortunio, l'organo d'esecuzione computa come servizio civile adempiuto i giorni d'incapacità al lavoro nel quadro dei giorni d'assenza ai sensi dell'articolo 54.

a152 Vacanze aziendali

(art. 24 LSC)

I giorni lavorativi che cadono durante le vacanze aziendali dell'istituto d'impiego non sono computati come giorni compiuti di servizio civile, a meno che la persona che presta servizio civile prenda allora le proprie vacanze.


Art. 57

Comunicazione dei giorni computati (art. 24 LSC)

L'organo d'esecuzione comunica alla persona che presta servizio civile e all'istituto d'impiego quali sono i giorni da esso non computati. La persona che presta servizio civile può esigere nel termine di 30 giorni una decisione impugnabile con ricorso.

Sezione 10: ...

Art. 58


153

150 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

151 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

152 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

153 Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 38

824.01

Capitolo 7: Statuto della persona soggetta al servizio civile Sezione 1: Diritti e doveri in generale

Art. 59

Consulenza

(art. 26 cpv. 1 LSC; art. 13 LAS)154 1

Se necessario, l'organo d'esecuzione indica alle persone soggette al servizio civile bisognose di aiuto i servizi pubblici o privati specializzati.155 2 Consiglia, se così richiesto, le persone soggette al servizio civile nelle questioni giuridiche relative all'adempimento del servizio civile.

3

...156

4

Le autorità d'assistenza sociale del Cantone di dimora sono competenti per la consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta servizio civile ed effettua il suo periodo d'impiego fuori del Cantone di domicilio quando essa, per presentarsi alle autorità d'assistenza sociale di quest'ultimo Cantone, sarebbe presumibilmente assente dall'istituto d'impiego per più di una giornata di lavoro.157
a158

Art. 60


159


a160

Art. 61


161
Propaganda politica e proselitismo religioso (art. 27 LSC)

La persona che presta servizio civile deve astenersi da qualsiasi forma di propaganda politica o ideologica e di proselitismo religioso durante le ore di lavoro come pure nei locali dell'istituto d'impiego e negli alloggi comuni.

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

156 Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3461). Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

159 Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

160 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3083).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Servizio civile. O

39

824.01


Art. 62

Obblighi particolari derivanti da impieghi collettivi (art. 27 cpv. 5 LSC)

1

La persona che presta servizio civile assume i compiti supplementari risultanti dall'alloggio e dal vitto in comune, anche se essi devono essere adempiuti fuori dalle ore di lavoro.

2

L'esecuzione di tali compiti non vale come effettuazione di ore supplementari.

3

L'istituto d'impiego provvede affinché i compiti supplementari siano ripartiti nel modo più equo possibile tra i membri del gruppo.

4

Nel fissare l'orario di lavoro di ogni membro del gruppo, l'istituto d'impiego tiene conto dell'onere addizionale risultante dall'adempimento dei compiti supplementari.

Sezione 2: Diritti nei confronti dell'istituto d'impiego

Art. 63

Considerazione di obblighi religiosi (art. 28 cpv. 1 LSC)

Nel fissare il tempo di lavoro e di riposo, l'istituto d'impiego tiene conto degli obblighi religiosi della persona che presta servizio civile, al pari di quanto fa per i propri lavoratori.


Art. 64

Compensazione delle ore supplementari (art. 28 cpv. 4 LSC)

1

Le ore supplementari effettuate conferiscono alla persona che presta servizio civile il diritto di disporre di un tempo libero d'uguale durata, salvo che l'istituto d'impiego non accordi alcuna compensazione, o accordi una compensazione minore, ai propri lavoratori.

2

Le ore supplementari decadono senza dar luogo ad indennità se non sono state compensate prima della fine del periodo d'impiego.

3

Un periodo d'impiego non può essere prolungato per permettere la compensazione di ore supplementari.


Art. 65

Prestazioni a favore di chi presta servizio civile; in generale (art. 29 LSC)

1

Il DEFR162 determina le prestazioni in denaro previste dall'articolo 29 LSC.163 2

La persona che presta servizio civile e non accetta le prestazioni in natura offerte dall'istituto d'impiego non può esigere prestazioni in denaro corrispondenti, salvo in 162 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 40

824.01

casi in cui non possa essere ragionevolmente preteso che essa accetti le prestazioni in natura. Rimane salvo l'articolo 66.


Art. 66


164

Alloggio

(art. 29 cpv. 1 lett. d e 2 LSC) Se l'istituto d'impiego non è in grado alloggiare la persona che presta servizio civile, le propone un alloggio esterno accettabile, assumendone le spese effettive comprovate.


Art. 67


165

Indennità per spese di trasferta (art. 29 cpv. 1 lett. e nonché 2 LSC) 1

L'istituto d'impiego rimborsa alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall'alloggio al luogo di lavoro. Il rimborso dipende dalle spese risultanti dall'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici sulla base dell'offerta più conveniente. 2

La persona che presta servizio civile non ha diritto al rimborso se utilizza il proprio alloggio privato, benché l'istituto d'impiego le abbia offerto un alloggio accettabile più vicino al luogo d'impiego. L'istituto d'impiego rimborsa tuttavia alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall'alloggio privato al luogo di lavoro se l'alloggio offerto si trova a una distanza nettamente maggiore di quella dell'alloggio privato.

3

Se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento, l'istituto d'impiego rimborsa le spese pro rata per i giorni computabili dell'impiego, purché ciò rappresenti per esso la soluzione più conveniente. Altrimenti, l'istituto d'impiego si accolla le spese che dovrebbe assumersi ai sensi del capoverso 1.

4

Se la persona che presta servizio civile utilizza un veicolo a motore privato anziché i mezzi di trasporto pubblici, non ha diritto a un'indennità di trasferta, salvo che il tragitto quotidiano di andata e ritorno non ecceda le tre ore.

5

Se l'utilizzazione di un veicolo a motore privato per l'intero tragitto o per una parte di esso è indispensabile, l'istituto d'impiego versa un rimborso alla persona che presta servizio civile.


Art. 68

Spese supplementari relative al servizio civile prestato all'estero (art. 29 cpv. 1 lett. f LSC) In caso di impiego all'estero, l'istituto d'impiego assume a proprio carico i costi connessi necessariamente con l'adempimento dei compiti come pure quelli usualmente rimborsati ai propri lavoratori. L'organo d'esecuzione regola i particolari.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

41

824.01


Art. 69

Esclusione di altre prestazioni166 (art. 29 LSC)

1

È nullo ogni accordo tra l'istituto d'impiego e chi presta servizio civile che prevede un'estensione o una riduzione delle prestazioni di cui all'articolo 29 LSC.167 2 L'istituto d'impiego non è autorizzato a fornire a chi presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni di valore pecuniario eccedenti il quadro dell'articolo 29 LSC, a meno che si tratti di prestazioni in denaro che sostituiscono prestazioni in natura non accettate (art. 65 cpv. 2).168 3

La persona che presta servizio civile rimborsa all'istituto d'impiego, a norma dell'articolo 64 del Codice delle obbligazioni169, le prestazioni che le sono state versate in violazione del capoverso 2.

4

Le prestazioni in denaro che chi presta servizio civile ha versato all'istituto d'impiego sotto forma di doni o di prestazioni analoghe durante un periodo d'impiego devono essergli rimborsate completamente. È nulla qualsiasi promessa di doni o di prestazioni analoghe fatta dalla persona che presta servizio civile all'istituto d'impiego nell'ambito della pianificazione dei suoi periodi d'impiego o durante un periodo d'impiego.170

Art. 70

Congedo: a. procedura (art. 30 LSC)171

1

Il congedo è accordato su domanda di chi presta servizio civile, dall'istituto d'impiego o dall'organo d'esecuzione nella sua convocazione.

2

Chi presta servizio civile presenta la domanda di congedo per scritto e le acclude gli eventuali mezzi di prova.

3

…172

4

Non è più autorizzata a prendere o a continuare un congedo quando ne sia venuto meno il motivo.173 5

L'istituto d'impiego acclude alla comunicazione dei giorni di servizio destinata all'organo d'esecuzione la domanda di congedo approvata.174 166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

169 RS

220

170 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

172 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 42

824.01


Art. 71

b. direttive per la decisione (art. 30 LSC)

1

Nei casi seguenti l'istituto d'impiego accorda tre giorni di congedo al massimo a chi presta servizio civile: a. decesso o malattia grave di un congiunto prossimo; b. matrimonio; c. nascita di un figlio; d.175 esame di formazione professionale da sostenere che non possa essere differito.

2

Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per: a.176 … b. iscriversi a una scuola o informarsi previamente al riguardo, ove la presenza personale di chi presta servizio civile sia assolutamente necessaria; c. partecipare a sedute di autorità, quando chi presta servizio civile disponga di un pertinente mandato.

3

L'istituto d'impiego può, se le condizioni aziendali lo consentono, accordare un giorno di congedo al massimo: a. per pratiche urgenti che la persona che presta servizio civile non è in grado di svolgere durante il tempo libero o nel quadro dell'orario libero; b.177 per altri scopi importanti, ove il rigetto della domanda comporterebbe per il richiedente o per il suo datore di lavoro difficoltà eccessive.

4

Se vuole accordare un congedo più lungo, l'istituto d'impiego chiede all'organo d'esecuzione l'autorizzazione ad accordarlo.178 5 In quanto le condizioni aziendali lo consentano, l'istituto d'impiego può accordare alla persona che presta servizio un congedo per la formazione o il perfezionamento professionali, a condizione che essa ricuperi l'assenza eccedente due ore settimanali.

L'istituto d'impiego deve tuttavia chiedere il parere dell'organo d'esecuzione quando si tratta di una formazione o perfezionamento che ha luogo regolarmente.

175 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

176 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Servizio civile. O

43

824.01


Art. 72

Giorni di vacanza

(art. 24 LSC)179

1

In un periodo d'impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi 180 giorni e ad altri due per ogni periodo di 30 giorni supplementare.180 2 …181

3

I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità.

4

La persona che presta servizio civile che compie un periodo d'impiego ininterrotto in più istituti d'impiego riceve i giorni di vacanza proporzionatamente per ogni istituto d'impiego.182 5 Se una persona soggetta al servizio civile vuole prolungare un impiego di una durata inferiore a 180 giorni in modo tale da avere diritto di ricevere giorni di vacanza e se, contemporaneamente, vuole cambiare istituto d'impiego, l'organo d'esecuzione accorda il prolungamento solo se gli istituti d'impiego si accordano sulla ripartizione dei giorni di vacanza.183

Art. 73

Vacanze aziendali

(art. 79 LSC)

1

Chi presta servizio civile prende, se possibile, i suoi giorni di vacanza durante le vacanze annuali dell'istituto d'impiego.

2

e 3 … 184


Art. 74


185

Sezione 3:

Obblighi nei confronti delle autorità e dell'istituto d'impiego

Art. 75


186

Obbligo di notificazione a. dati destinati al controllo (art. 32 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio all'organo d'esecuzione, in particolare:

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

181 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

182 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

183 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

184 Abrogati dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

185 Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 44

824.01

a. il cambiamento di indirizzo del domicilio e del luogo di soggiorno; b. la modifica dei suoi dati personali; c. la sua professione ed eventuali cambiamenti della stessa; d.187. … 2

…188

3

Le persone soggette al servizio civile che non sono raggiungibili per più di sei mesi all'indirizzo notificato comunicano all'organo d'esecuzione un recapito in Svizzera.

4

L'organo d'esecuzione può prendere le misure necessarie per accertare il domicilio e il luogo di soggiorno di una persona soggetta al servizio civile.

5

L'organo d'esecuzione trasmette le modifiche dei dati personali allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

6

I capoversi 1 lettere a e b, 3 e 4 si applicano per analogia: a. alle persone escluse dal servizio civile in virtù dell'articolo 12 LSC prima del trentesimo anno di età: fino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni; b. alle persone escluse dal servizio civile in virtù dell'articolo 12 LSC dopo il trentesimo anno di età: fino alla fine dell'anno della loro esclusione.189

Art. 76

b. Incapacità al lavoro (art. 32 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio all'organo d'esecuzione la sua impossibilità, per ragioni di salute, di dar seguito a una convocazione.

Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

2

Chi presta servizio civile comunica senza indugio all'istituto d'impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.

3

La persona che presta servizio civile si procura un certificato medico e lo presenta all'istituto d'impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera. Se il periodo d'impiego dura più di un giorno, essa deve presentare un certificato medico soltanto se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno.190 4 L'istituto d'impiego avvisa senza indugio l'organo d'esecuzione se la durata prevedibile dell'incapacità al lavoro eccede cinque giorni.191 5

Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione dei giorni di servizio destinata all'organo d'esecuzione.

187 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

188 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

189 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Servizio civile. O

45

824.01

a192 c. pregiudizio alla salute delle persone soggette al servizio civile (art. 32 LSC)

All'inizio di ogni periodo d'impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica all'organo d'esecuzione qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

b193 Misure mediche precedenti agli impieghi all'estero (art. 7 cpv. 4 lett. a LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all'estero nell'ambito d'attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario»: a. si sottopone a una visita medica volta a determinare la sua idoneità fisica e psichica all'impiego; b. applica le misure preventive prescritte dal servizio specializzato, tra cui le vaccinazioni e l'assunzione di farmaci.

2

L'organo d'esecuzione determina il servizio specializzato incaricato della visita medica e della prescrizione delle misure preventive.

3

L'organo d'esecuzione può disporre le misure di cui al capoverso 1 anche nei confronti delle persone soggette al servizio civile che intendono prestare un servizio all'estero in un altro ambito d'attività.


Art. 77

194 Obbligo d'informazione

(art. 32 LSC)

La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti statistici dell'organo d'esecuzione nonché alle misure di controllo dei risultati. Le persone che hanno presentato una domanda di ammissione sono soggette a quest'obbligo nel quadro della giornata d'introduzione.

192 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

193 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 46

824.01

Sezione 4:195 Introduzione e formazione
a196

Art. 78

Introduzione da parte dell'istituto d'impiego (art. 48 cpv. 2 LSC)197 L'istituto d'impiego trasmette alla persona che presta servizio civile, fondandosi su un programma d'introduzione, le conoscenze di base pratiche e le capacità necessarie per svolgere correttamente, in maniera economica e senza causare danni l'attività prevista nella convocazione.


Art. 79

Spese d'introduzione a carico dell'istituto d'impiego (art. 37 cpv. 2 e 48 cpv. 2 LSC)198 1

L'istituto d'impiego assume di regola a proprio carico le spese inerenti ai corsi d'introduzione necessari per le persone che vi prestano servizio civile.

2

La Confederazione può assumere fino a un terzo delle spese inerenti ai corsi d'introduzione, ma al massimo 833 franchi per ogni persona che presta servizio civile, quando l'istituto d'impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie.

3

L'istituto d'impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione presenta una domanda motivata all'organo d'esecuzione con sufficiente anticipo rispetto all'emissione della convocazione. Se, pur non esistendo al riguardo ragioni particolari, la domanda perviene all'organo d'esecuzione solo dopo l'inizio dell'introduzione, la Confederazione non assume a proprio carico le spese d'introduzione già incorse.

4

L'organo d'esecuzione può subordinare a oneri e condizioni la sua garanzia per le spese.


Art. 80


199

Corsi di formazione predisposti dall'organo d'esecuzione (art. 36 cpv. 2 lett. a e 3 nonché 37 cpv. 1 LSC) 1

L'organo d'esecuzione organizza corsi di formazione specifici in funzione dell'impiego sui temi seguenti:

a. comunicazione

e

assistenza;

b. assistenza ai malati; 195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

196 Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

47

824.01

c. assistenza alle persone disabili; d. assistenza alle persone anziane; e. assistenza ai bambini; f.

assistenza ai giovani; g. protezione dell'ambiente e della natura; h. uso della motosega; i.

sicurezza durante l'impiego all'estero.

2

L'organo d'esecuzione può organizzare altri corsi di formazione: a. se essi sono di migliore qualità o meno onerosi dei corsi d'introduzione degli istituti d'impiego;

b. se gli istituti d'impiego non hanno la possibilità di assicurare l'introduzione e ciò riguarda un numero consistente di persone; c. per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione.

3

L'organo d'esecuzione può incaricare terzi di organizzare i corsi di formazione e può consultare specialisti esterni. 4 Esso assicura un sistema completo di gestione della qualità della formazione.

5

I corsi di formazione predisposti dall'organo d'esecuzione non dispensano l'istituto d'impiego dall'obbligo d'introduzione di cui all'articolo 78.

6

La Confederazione versa fino a 3000 franchi per ogni partecipante e per ogni corso.


Art. 81


200

Partecipazione ai corsi (art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a ed e LSC) 1

Chi presta servizio civile segue i corsi di formazione previsti dai mansionari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81a. 2 L'organo d'esecuzione può dispensare la persona soggetta al servizio civile dalla frequenza del corso di formazione: a. su richiesta della persona soggetta al servizio civile, se può dimostrare di possedere una formazione analoga; b. se per motivi di salute la persona soggetta al servizio civile non può seguire o portare a termine il corso di formazione e non è possibile trovare un corso alternativo.

3

Chi ha seguito un corso di formazione non deve seguirlo nuovamente per altri impieghi.

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 48

824.01

a201 Momento e durata dei corsi di formazione e dei periodi d'impiego successivi (art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a-d LSC) 1

Chi effettua un periodo d'impiego di almeno 54 giorni nell'ambito delle cure e dell'assistenza segue i corsi seguenti: a. prima o all'inizio dell'impiego, un corso di cinque giorni di cui all'articolo 80 capoverso 1 lettera a; e b. durante le prime quattro settimane d'impiego, un corso di cinque giorni su uno dei temi di cui all'articolo 80 capoverso 1 lettere b-f, stabilito in base al mansionario.

2

Se l'impiego dura almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile deve inoltre seguire un corso di approfondimento di cinque giorni su un tema di cui all'articolo 80 capoverso 1 lettere b-f, stabilito in base al mansionario. Il corso di approfondimento deve essere seguito almeno un mese dopo la frequenza del corso di cui al capoverso 1 lettera b, ma al più tardi due mesi prima della fine dell'impiego.

3

Chi effettua un periodo d'impiego di almeno 54 giorni nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» segue un corso di cinque giorni di cui all'articolo 80 capoverso 1 lettera g nelle prime quattro settimane dell'impiego. 4

Se l'organo d'esecuzione non può offrire un numero sufficiente di posti nel corso di formazione durante il periodo ottimale, il corso può essere seguito in un momento precedente o successivo.

5

L'uso della motosega è consentito soltanto a chi ha in precedenza seguito il relativo corso di due giorni di cui all'articolo 80 capoverso 1 lettera h.

6

Chi intende effettuare un periodo d'impiego nell'ambito d'attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» segue precedentemente un corso di cui all'articolo 80 capoverso 1 lettera i della durata compresa tra i due e i cinque giorni qualora la situazione della sicurezza nel luogo d'impiego dovesse richiederlo.

7

L'organo d'esecuzione può autorizzare la frequenza del corso di assistente di cura della Croce Rossa Svizzera: a. se l'istituto d'impiego lo richiede espressamente e l'impiego dura almeno 180 giorni;

b. nel quadro di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione.

201 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2009 (RU 2009 1101). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

49

824.01


Art. 82


202

Spese per l'elaborazione dei programmi (art. 37 cpv. 2 lett. a LSC) 1

Se l'organo d'esecuzione dichiara che il programma di corsi elaborato da un istituto d'impiego o da un terzo è determinante per corsi di formazione diversi da quelli offerti dall'organo d'esecuzione, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i lavori di elaborazione effettuati senza mandato dell'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può conferire direttamente l'incarico di elaborare un programma di corsi destinato a servire come base per i corsi d'introduzione impartiti dagli istituti d'impiego o per i corsi di formazione specifici in funzione dell'impiego.

La Confederazione ne assume le spese. Sezione 5: Spese di viaggio e di trasporto dei bagagli

Art. 83

Viaggi non a carico della persona soggetta al servizio civile (art. 39 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile, quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio, viaggia dal domicilio o dal luogo di soggiorno a quello d'impiego e viceversa senza dover sopportare le spese relative se si serve dei mezzi di trasporto pubblici.203 2 …204

3

La persona che presta servizio civile e non utilizza il suo alloggio privato durante il periodo d'impiego ha inoltre diritto una volta alla settimana a un viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici dal luogo d'impiego al domicilio o al luogo di soggiorno e viceversa.205 4 L'organo d'esecuzione stabilisce il numero dei viaggi secondo il capoverso 3 in proporzione alla durata dell'impiego.206 5 La persona che presta servizio civile riceve, su richiesta, i titoli di trasporto necessari.207

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

204 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

207 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 50

824.01


Art. 84

208 Notificazione e

conteggio

(art. 39 LSC)

1

L'organo d'esecuzione rileva periodicamente presso le persone che prestano servizio civile i viaggi da esse effettuati secondo l'articolo 83.

2

La Confederazione rimborsa alle imprese dei trasporti pubblici le spese di tali viaggi. È applicata una tariffa ridotta.


Art. 85


209

Viaggi a tariffa ridotta (art. 39 LSC)

Durante il periodo d'impiego, chi presta servizio civile viaggia a tariffa ridotta sui mezzi di trasporto pubblici se munito di tessera d'identità del servizio civile.


Art. 86

Spese per il trasporto dei bagagli (art. 39 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile paga direttamente le spese del trasporto dei bagagli quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio.

2

L'organo d'esecuzione rimborsa alla persona soggetta al servizio civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti erano necessari. Esso non assume a proprio carico le spese di trasloco.210

Sezione 6:211 Equipaggiamento a scopo d'identificazione
a212 (art. 40a LSC) 1

L'organo d'esecuzione stabilisce quali equipaggiamenti possono essere consegnati alla persona che presta servizio civile, a scopo d'identificazione, gratuitamente in proprietà.

2

L'entità degli equipaggiamenti consegnati gratuitamente dipende dal numero di giorni di servizio civile che restano da prestare.

3

Equipaggiamenti supplementari possono essere consegnati alle persone soggette al servizio civile dietro pagamento di un emolumento.

4

L'organo d'esecuzione emana istruzioni concernenti l'utilizzazione e il trattamento degli equipaggiamenti.

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

211 Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Servizio civile. O

51

824.01

b Identificazione degli istituti d'impiego e degli impieghi di gruppo (art. 15a LSC) 1

L'organo d'esecuzione può sostenere le istituzioni che intendono rendere visibile il loro riconoscimento quale istituto d'impiego mettendo a loro disposizione supporti scritti adeguati.

2

L'organo d'esecuzione provvede affinché gli impieghi di gruppo possano essere identificati quali impieghi di servizio civile.

Capitolo 8:213 Procedura per il riconoscimento quale istituto d'impiego

Art. 87

214 Domanda (art. 41 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LSC) 1

Nella sua domanda, l'istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condizioni di cui agli articoli 2-6 LSC.

2

Se soddisfa tutti i requisiti ad eccezione dell'articolo 4 capoverso 1 LSC, deve inoltre dimostrare che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contengono esclusivamente compiti corrispondenti agli ambiti d'attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 LSC (art. 42 cpv. 2bis LSC).

3

Inoltre, l'istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente: a. il rapporto di attività e di gestione degli ultimi due anni; b. lo statuto e le basi giuridiche; c. l'organigramma dell'intero istituto e il piano dei posti di lavoro del settore parziale interessato; d. i mansionari delle persone che prestano servizio civile; e. una prova della sua utilità pubblica; l'organo d'esecuzione può esentare da tale prova le istituzioni di diritto pubblico.

4

Gli istituti che propongono impieghi all'estero nell'ambito d'attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» devono inoltre allegare la documentazione seguente: a. l'elenco delle organizzazioni partner; b. la descrizione delle misure di sicurezza previste, compreso il programma d'introduzione delle persone che prestano servizio civile alle questioni riguardanti la sicurezza; c. la descrizione dei progetti in corso e la documentazione comprovante i progetti conclusi positivamente;

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 52

824.01

d. la documentazione comprovante le modalità di finanziamento e di valutazione dei progetti.

5

Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 3.

Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all'articolo 5 o 6.

6

Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell'organo di condotta competente.

La conferma contiene in particolare indicazioni sull'evento e sul coordinamento tra l'impiego del servizio civile e di altre forze d'intervento nonché una stima delle spese. 7 Il capoverso 6 si applica anche a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

8

L'istituto richiedente illustra: a. il tipo d'introduzione di cui hanno bisogno le persone che prestano servizio civile e il modo in cui esso può coprire tale bisogno d'introduzione; b. quali impieghi richiedono requisiti particolari per quanto concerne la reputazione delle persone soggette al servizio civile;

c. quali requisiti particolari richiesti alla persona che presta servizio civile dall'impiego secondo il mansionario devono essere verificati dall'organo d'esecuzione; d. i compiti della persona che presta servizio civile che devono essere previsti dal mansionario.

9

Se l'istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 1 LSC, il mansionario può contenere compiti che non corrispondono agli ambiti d'attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 LSC.

10

L'istituto richiedente dichiara, quale istituto d'impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d'esecuzione.

11

L'organo d'esecuzione può esigere ulteriori documenti e informazioni.

12

Le persone competenti dell'organo d'esecuzione possono visitare gli istituti d'impiego.

a Domanda presentata per via elettronica (art. 41 cpv. 1 LSC)

1

L'istituto richiedente può presentare per via elettronica la sua domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego. Conferma la presentazione della stessa inviando successivamente una dichiarazione originale, firmata a mano, secondo l'articolo 87 capoverso 10.215 2

Le proposte di modifica del riconoscimento non necessitano della dichiarazione di cui al capoverso 1.

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

53

824.01


Art. 88

Reiezione in seguito a domanda sufficiente di impieghi possibili (art. 42 cpv. 3 lett. a LSC) 1

L'organo d'esecuzione valuta la domanda di impieghi possibili in funzione dei singoli spazi economici del bacino di riferimento di un centro regionale.

2

Per la valutazione della domanda di impieghi possibili, l'organo d'esecuzione si basa sul grado d'occupazione di mansionari di analogo orientamento in istituti d'impiego paragonabili.

3

Se istituisce un programma prioritario, l'organo d'esecuzione può prescindere dall'applicazione del capoverso 2.


Art. 89

Riconoscimento (art. 42 e 43 cpv. 1 LSC) 1

La decisione di riconoscimento contiene in particolare: a.216 mansionari con indicazione dei requisiti; b. il numero dei posti di lavoro autorizzati per ciascun mansionario; c. il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate simultaneamente nell'istituto d'impiego (art. 9);

d. un'indicazione circa l'obbligo di pagare tributi e il loro ammontare; e. la designazione dell'organo autorizzato a impartire istruzioni alla persona che presta servizio civile.

2

L'organo d'esecuzione limita la durata della decisione di riconoscimento se si tratta di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o di impieghi per la rigenerazione.217 2bis

Esso limita inoltre la durata della decisione di riconoscimento in caso di impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.218 3 Nella decisione di riconoscimento, l'organo d'esecuzione può prospettare all'istituto d'impiego una partecipazione della Confederazione alle spese d'introduzione (art. 37 LSC) e aiuti finanziari (art. 47 LSC).

4

Se la domanda si riferiva a più istituti, ognuno di essi riceve una propria decisione.


Art. 90

Riconoscimento di un ente della Confederazione (art. 42 LSC)

1

Il riconoscimento di un ente della Confederazione quale istituto d'impiego è formalizzato mediante un accordo scritto con l'organo d'esecuzione.

2

Tale riconoscimento può essere adeguato o revocato di comune accordo.

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

218 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 54

824.01


Art. 91

Verifica della decisione di riconoscimento (art. 42 LSC)219

1

L'organo d'esecuzione può verificare in qualsiasi momento la conformità della decisione di riconoscimento alle condizioni legali.

2

L'organo d'esecuzione può esigere documenti e informazioni dall'istituto d'impiego.


Art. 92

Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento (art. 23 cpv. 1 e 42 LSC)220 1

L'organo d'esecuzione può adeguare la decisione di riconoscimento se l'istituto d'impiego ne fa domanda, se lo richiedono i risultati di un'ispezione o se un mansionario è divenuto obsoleto.

2

L'organo d'esecuzione adegua la decisione di riconoscimento se lo richiede la sua verifica secondo l'articolo 91 o se cambia la cerchia degli istituti d'impiego soggetti al pagamento di tributi secondo l'articolo 46 LSC.

3

L'organo d'esecuzione può revocare la decisione di riconoscimento se, per tre anni consecutivi, nell'istituto d'impiego non hanno avuto luogo impieghi o vi hanno avuto luogo soltanto impieghi a titolo di prova.

4

L'organo d'esecuzione revoca la decisione di riconoscimento se l'istituto d'impiego:

a.221 non adempie più una delle condizioni di riconoscimento di cui agli articoli 2-6 ed eventualmente 42 capoverso 2bis LSC; b. viola ripetutamente singoli obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze oppure dalla decisione di riconoscimento; o

c. non garantisce più, per altri motivi, l'esecuzione normale del servizio civile.222

4bis

Se l'organo d'esecuzione viene a conoscenza di circostanze che potrebbero causare la revoca del riconoscimento, esso può revocare le convocazioni a impieghi già ordinate, ma la cui entrata in servizio non ha ancora avuto luogo.223 4ter L'organo d'esecuzione procura immediatamente un nuovo impiego alla persona soggetta al servizio civile interessata da una revoca della convocazione.224 5 La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi d'impiego in corso siano terminati.

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

223 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Servizio civile. O

55

824.01

6

L'organo d'esecuzione può chiedere informazioni all'autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.

7

Un'istituzione la cui decisione di riconoscimento è stata revocata secondo il capoverso 4 lettere b o c può presentare una nuova domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego al più presto cinque anni dopo che la decisione di revoca è passata in giudicato.225

Capitolo 9: Statuto dell'istituto d'impiego Sezione 1: Rapporti con le autorità

Art. 93

226 Ispezioni; contatti227

(art. 44 LSC)

1

L'organo d'esecuzione effettua ispezioni nell'istituto d'impiego e può incaricarne terzi specializzati.228 2 L'organo d'esecuzione comunica i risultati agli interessati in funzione del loro coinvolgimento.

3

L'organo d'esecuzione intrattiene contatti regolari con l'istituto d'impiego.229

Art. 94

Obbligo d'informare; notificazione dei giorni di servizio effettuati (art. 45 LSC)

1

Su richiesta dell'organo d'esecuzione, l'istituto d'impiego fornisce a quest'ultimo tutte le informazioni utili relative al servizio civile e gli consegna i documenti necessari. Gli comunica senza indugio avvenimenti particolari importanti.

2

L'istituto d'impiego invia all'organo d'esecuzione, entro cinque giorni dalla fine del periodo di conteggio, la notificazione dei giorni di servizio.230

Art. 95


231

Ammontare dei tributi dell'istituto d'impiego (art. 46 cpv. 1 LSC)

1

Il tributo di un istituto d'impiego segue la tariffa progressiva secondo l'Appendice 2a. Il calcolo si basa sul relativo importo giornaliero secondo l'Appendice 2a applicabile all'inizio di un periodo di notifica.

225 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

229 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 56

824.01

2

Durante i primi 26 giorni del periodo d'impiego, l'istituto d'impiego deve soltanto la metà dei tributi.


Art. 96


232

Rinuncia alla riscossione di tributi (art. 46 cpv. 1bis, 2 e 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i tributi se:

a. in un settore d'attività in una regione, l'offerta di posti d'impiego autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d'impiego corrispondenti; b. l'istituto d'impiego è un'azienda agricola il cui reddito non supera i 25 000 franchi all'anno;

c. ha proceduto a una convocazione d'ufficio (art. 31a cpv. 4) perché la persona che presta servizio civile non ha cooperato in maniera sufficiente per concludere una convenzione d'impiego; l'organo d'esecuzione deve essere giunto alla conclusione, sulla base del comportamento tenuto in precedenza dalla persona che presta servizio civile, che quest'ultima necessita di un'assistenza speciale e che l'onere supplementare che ciò comporta è particolarmente elevato;

d. la persona che presta servizio civile convocata è affetta da una malattia, purché precedentemente: 1. abbia svolto un colloquio presso l'organo d'esecuzione, e 2. l'organo d'esecuzione sia giunto alla conclusione, dopo aver consultato

l'istituto d'impiego, che la persona che presta servizio civile necessita di un'assistenza speciale e che l'onere supplementare che ciò comporta è particolarmente elevato; e. se si tratta degli impieghi seguenti: 1. un impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d'emergenza o per la rigenerazione, 2. un impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

2

L'organo d'esecuzione riscuote tuttavia i tributi: a. se si tratta di comunità aziendali, anche se composte di aziende agricole il cui reddito individuale non supera i 25 000 franchi annui; b. se si tratta di aziende con pascoli comunitari e di aziende d'estivazione formate da diversi gestori privati indipendenti.

3

Per calcolare il reddito di cui al capoverso 1 lettera b e al capoverso 2 lettera a l'organo d'esecuzione si basa sul reddito imponibile tassato secondo la legge federale del 14 dicembre 1990233 sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

233 RS

642.11

Servizio civile. O

57

824.01

gestori coniugati, e maggiorato di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di sostanza imponibile secondo l'ultima tassazione definitiva. Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato fino al momento della presentazione della domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l'assoggettamento.


Art. 97

Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego (art. 47 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può accordare un aiuto finanziario se l'istituto d'impiego, malgrado comprovati sforzi di risparmio, non è in grado di garantire integralmente il finanziamento di un progetto, l'attuazione dello stesso risulta pregiudicata senza un aiuto finanziario e l'organo d'esecuzione è particolarmente interessato alla sua realizzazione. Possono essere concessi aiuti finanziari soltanto a favore di: a. progetti comprendenti lavori pratici nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»; b. progetti nell'ambito d'attività «conservazione dei beni culturali».234 2

L'istituto d'impiego presenta la domanda all'organo d'esecuzione con un anticipo sufficiente rispetto all'inizio del progetto in particolare con le indicazioni seguenti:235 a. una descrizione completa del progetto; b. un preventivo;

c. la dimostrazione che sono state prese tutte le misure ragionevoli per limitare i costi;

d.236 la prova che sono state valutate ed esaurite tutte le altre fonti di finanziamento;

e.237 un piano di finanziamento completo che informi anche sul fabbisogno finanziario ancora scoperto.

3

L'organo d'esecuzione sottopone per parere la domanda al servizio competente della Confederazione o del Cantone interessato. Tale servizio valuta, all'attenzione dell'organo d'esecuzione, la necessità, l'opportunità e l'economicità del progetto proposto.

4

L'aiuto finanziario della Confederazione contribuisce a colmare lo scoperto del fabbisogno finanziario del progetto. L'aiuto è accordato solo fino a concorrenza 234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

237 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 58

824.01

dell'ammontare delle spese causate dalla partecipazione al progetto di persone che prestano servizio civile.

5

Il contributo federale è determinato sulla base del preventivo approvato del progetto, in forma forfettaria per giorno di servizio e fissando un importo massimo dei costi. L'aiuto finanziario non deve eccedere la metà dei costi preventivati computabili del progetto. Non sono computabili i costi del progetto sorti prima della presentazione della domanda.238 6

Il pagamento avviene sulla base dei giorni di servizio prestati.239 7

L'istituto d'impiego riferisce regolarmente all'organo d'esecuzione in merito allo svolgimento del progetto. Al termine del progetto, gli presenta un rapporto e un conto finale.240
a241 Materiale in prestito per l'identificazione degli istituti d'impiego (art.

40a LSC)

1

L'organo d'esecuzione può dare in prestito a tutti gli istituti d'impiego targhe segnaletiche a scopo d'identificazione.

2

Esso può dare in prestito agli istituti d'impiego, a scopo d'identificazione in caso di impieghi di gruppo, il seguente materiale: a. vestiti

impermeabili;

b. colonne

informative;

c. altri oggetti adeguati per identificare gli istituti d'impiego.

3

L'istituto d'impiego assume i costi risultanti dall'apposizione di informazioni relative all'istituto d'impiego sulle targhe segnaletiche e sulle colonne informative.

4

Il materiale dato in prestito rimane di proprietà della Confederazione. Gli istituti d'impiego provvedono alla sua manutenzione. Se necessario, l'organo d'esecuzione può fornire il materiale sostitutivo.

5

Gli istituti d'impiego danno in prestito alle persone che prestano servizio civile i vestiti impermeabili e li ritirano alla fine del periodo d'impiego.

6

Gli istituti d'impiego e le persone che prestano servizio civile possono utilizzare il materiale in prestito soltanto per attività svolte nell'ambito del servizio civile e non possono venderlo né darlo in pegno.

7

L'organo d'esecuzione emana istruzioni concernenti la restituzione del materiale dato in prestito.

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

240 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

241 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Servizio civile. O

59

824.01


Art. 98


242

Enti della Confederazione quali istituti d'impiego (art.

44-47

LSC)

1

L'articolo 47 LSC non si applica agli istituti d'impiego che sono enti della Confederazione.

2

L'organo d'esecuzione può formulare raccomandazioni a tali istituti d'impiego e informare gli organi loro preposti.

Sezione 2: Rapporti con le persone che prestano servizio civile

Art. 99

Delega a terzi del diritto d'impartire istruzioni (art. 49 cpv. 2 lett. b LSC) 1

La delega a terzi del diritto d'impartire istruzioni è consentita solo se l'impiego a favore di terzi della persona che presta servizio civile è previsto nel mansionario.243 2 L'istituto d'impiego limita il diritto delegato d'impartire istruzioni nel tempo, nello spazio e nella materia e per quanto concerne i terzi beneficiari. Non è consentita una cessione integrale a terzi del diritto d'impartire istruzioni.244 3 La delega del diritto d'impartire istruzioni non dispensa l'istituto d'impiego dai propri obblighi.

4

L'istituto d'impiego è responsabile del modo con cui i terzi fanno uso del diritto d'impartire istruzioni, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.245 5 L'istituto d'impiego informa la persona che presta servizio civile circa il diritto di terzi d'impartirle istruzioni.246 6 I terzi cui è stato delegato il diritto d'impartire istruzioni non possono subdelegare tale diritto ad altre persone o istituzioni.247
a248 Diritto d'impartire istruzioni in caso d'impieghi di gruppo (art. 27 cpv. 5 e 49 LSC) 1

In caso d'impieghi di gruppo, l'istituto d'impiego può delegare a persone qualificate che prestano servizio civile il diritto d'impartire istruzioni.

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

247 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

248 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 60

824.01

2

L'istituto d'impiego limita nel tempo, nello spazio e nella materia il diritto delegato d'impartire istruzioni.


Art. 100

Cessione di diritti e obblighi (art. 50 cpv. 1 LSC)249 1

L'istituto d'impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti presenta all'organo d'esecuzione una domanda che, per ognuno degli istituti interessati, adempia i requisiti di cui all'articolo 87 capoversi 2-4 e 6.250 1bis

L'organo d'esecuzione può sottoporre la domanda, per parere, all'autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.251 2

L'organo d'esecuzione decide sulla domanda nel quadro della procedura di riconoscimento, nella convocazione o con decisione separata.

3

Esso comunica la propria decisione: a. all'istituto

d'impiego;

b. agli istituti interessati; c.252 agli enti secondo il capoverso 1bis che hanno espresso un parere.

d.253 …

4

L'accordo dell'organo d'esecuzione non vale come riconoscimento degli istituti beneficiari.

5

L'istituto d'impiego rimane l'interlocutore dell'organo d'esecuzione. Esso è responsabile del rispetto dei diritti e degli obblighi da parte degli istituti beneficiari, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.

6

L'istituto che ha beneficiato della cessione dei diritti e degli obblighi non è autorizzato a subdelegarli ad altri istituti.

Capitolo 10: Disposizioni sulla responsabilità civile e disposizioni penali

Art. 101

Domanda

(art. 58 LSC)

Chiunque intenda far valere un danno fondato sulle disposizioni della LSC concernenti la responsabilità civile presenta la sua domanda all'organo d'esecuzione.

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

251 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

253 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Servizio civile. O

61

824.01


Art. 102

Frode per eludere il servizio civile (art. 78 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile che, allo scopo di sottrarre se stessa o altri in modo durevole o temporaneo all'adempimento del servizio civile, usa mezzi destinati a trarre in inganno l'organo d'esecuzione o un'altra autorità, è punita con la multa.254 2 In casi di poca gravità l'infrazione è punita in via disciplinare.

Capitolo 11: ...

Art. 103

a 108255 Capitolo 12: Esecuzione

Art. 109

Mezzi ausiliari

(art. 79 LSC)

1

L'organo d'esecuzione mette a disposizione i moduli necessari per l'esecuzione del servizio civile.

2

Può sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente.


Art. 110


256



Art. 111

Autorizzazione di regolamentazioni sperimentali (art. 79 LSC)

1

Il DEFR può, senza che occorra adeguare previamente la presente ordinanza, autorizzare l'organo d'esecuzione a sperimentare nell'esecuzione del servizio civile le seguenti modifiche: a. estensione dell'ambito di applicazione degli impieghi a titolo di prova (art. 33); b.257 prolungamento e riduzione della durata minima dei periodi d'impiego (art. 37 e 38);

c.258 estensione delle possibilità di effettuare periodi d'impiego di durata inferiore ai 26 giorni (art. 38);

254 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

255 Abrogati dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

256 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 62

824.01

d.259 possibilità di suddividere ulteriormente il periodo d'impiego di lunga durata (art. 37);

e.260 estensione dei motivi di congedo e della durata del congedo (art. 71); f.261 sperimentazione di possibilità alternative di tenere i dati destinati al controllo secondo l'articolo 75.

g.262 2

Esso delimita la durata delle regolamentazioni sperimentali.

a263
b264 Tassa per le convocazioni d'ufficio265 (art.

46a LOGA)

1

Per l'emanazione di una convocazione d'ufficio (art. 31a cpv. 4) l'organo d'esecuzione riscuote una tassa.266 2

La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 540 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 90 franchi.267
c268 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti (art.

46a LOGA)

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004269 sugli emolumenti (OgeEm).

259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

262 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

263 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3083). Abrogato dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

264 Introdotto n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

268 Introdotto n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).

269 RS

172.041.1

Servizio civile. O

63

824.01

Capitolo 13: Disposizioni transitorie

Art. 112

e 113270

Art. 114


271

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 15 ottobre 2008 1

Chiunque è stato ammesso al servizio civile mediante una decisione passata in giudicato e ha compiuto 26 anni prima del 1° gennaio 2009 effettua entro la fine del 2010 almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d'età ordinario previsto all'articolo 11 LSC.

2

Le convocazioni e le pianificazioni dei periodi d'impiego decise prima del 1° gennaio 2009 rimangono valide. Se una pianificazione dei periodi d'impiego non può essere attuata, occorre presentare una domanda di differimento del servizio. La pianificazione dei periodi d'impiego è valida fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.

3

Il riconoscimento di istituti d'impiego attivi nel settore dell'agricoltura è valido fino alla scadenza della durata di validità limitata della decisione di riconoscimento, dei contingenti accordati o dei mansionari.


Art. 115


272

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 marzo 2009 1

Gli istituti d'impiego che sono stati riconosciuti prima del 1° aprile 2009 notificano all'organo d'esecuzione entro il 30 giugno 2010: a. quali impieghi richiedono esigenze particolari per quanto concerne la buona reputazione di una persona soggetta al servizio civile; b. quali esigenze particolari richieste alla persona che presta servizio civile dall'impiego secondo il mansionario devono essere verificate dall'organo d'esecuzione.

2

Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d'impiego la categoria secondo l'Appendice 2a deve essere adeguata, l'istituto d'impiego paga il tributo fissato in base alla categoria stabilita in precedenza fino al passaggio in giudicato della modifica.

270 Abrogati dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 64

824.01


Art. 116


273



Art. 117


274
Disposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 2016 1

Le convenzioni d'impiego concluse e le convocazioni decise prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 rimangono valide.

2

Il riconoscimento di istituti d'impiego nell'ambito d'attività «agricoltura» è valido fino alla scadenza della durata di validità della decisione di riconoscimento.

3

L'organo d'esecuzione verifica entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 se gli istituti d'impiego che offrono impieghi all'estero nell'ambito d'attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» soddisfano le condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 11. Esso può modificare o revocare la decisione di riconoscimento sulla base di questa verifica.

4

Alle persone che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applica l'articolo 26 del diritto anteriore.

5

Le persone soggette al servizio civile possono svolgere i loro successivi periodi d'impiego nell'ambito d'attività «scuola» anche se prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 hanno già svolto o concordato dei periodi d'impiego in altri due ambiti d'attività. 6 In caso di differimento del servizio secondo l'articolo 46a capoverso 1 del diritto previgente, per la verifica si applica l'articolo 46a capoverso 2 del diritto anteriore.

7

Per gli impieghi che sono stati concordati prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano gli articoli 66, 67 e 81 del diritto anteriore.

8

Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d'impiego si rende necessaria la modifica della categoria di cui all'Appendice 2a, finché la modifica non è definitiva l'istituto d'impiego versa la tassa in base alla categoria precedente. Per gli impieghi concordati prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano le tariffe di cui all'Appendice 2a del diritto anteriore.


Art. 118

275
bis 276 273 Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

275 Abrogato dal n. IV 41 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

276 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Abrogato dal n. IV 41 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Servizio civile. O

65

824.01

ter 277
quater 278
quinquies 279 Capitolo 14: Entrata in vigore

Art. 119

(art. 84 LSC) 1

Ad eccezione dell'Appendice 3 numero 5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1996.

2

L'Appendice 3 numero 5 entra in vigore il 1° gennaio 1997 e si applica la prima volta all'anno d'esenzione 1997.

277 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

278 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3461). Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

279 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2008 (RU 2008 4877). Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 66

824.01

Appendice 1280 (art. 9 cpv. 1 e 3)

Numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d'impiego 1. Principio

Numero di posti a tempo pieno di un istituto

d'impiego

Numero massimo

di persone che prestano servizio civile

Numero di posti a tempo pieno di un istituto

d'impiego

Numero massimo

di persone che prestano servizio civile

Fino a

Al massimo

Fino a

Al massimo

1

1

1011

26

8

2

1088

27

17

3

1169

28

29

4

1253

29

43

5

1339

30

60

6

1428

31

80

7

1520

32

104

8

1616

33

129

9

1713

34

158

10

1814

35

190

11

1918

36

224

12

2024

37

262

13

2134

38

302

14

2246

39

345

15

2361

40

392

16

2479

41

440

17

2600

42

492

18

2724

43

547

19

2851

44

605

20

2980

45

665

21

3113

46

728

22

3248

47

795

23

3386

48

864

24

3527

49

936 25 ≥3671 50 Negli istituti d'impiego con più di 60 posti a tempo pieno, il numero massimo di persone che prestano servizio civile impiegabili contemporaneamente è inoltre determinato per ciascun settore dell'istituto d'impiego. Si applicano le regole valide per l'istituto d'impiego in generale.

280 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Servizio civile. O

67

824.01

2. Regole per le aziende agricole a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione nonché le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione che realizzano progetti di

miglioramento strutturale Numero massimo di

persone che prestano servizio civile

1

b. Aziende con pascoli comunitari e aziende d'estivazione Numero di carichi normali (art. 39 cpv. 2 OPD281) Numero massimo di

persone che prestano servizio civile

Al

massimo*

0- 4

0

5- 99

1

100-166

2

167-232

3

233-299

4

≥300 5

* Per gli impieghi di gruppo speciali, l'organo d'esecuzione può autorizzare un effettivo superiore a quello fissato nella tabella. Il numero massimo per gli impieghi di gruppo si calcola come segue: moltiplicando il valore massimo secondo la tabella per i giorni di servizio consentiti secondo l'articolo 6 capoverso 3 e dividendo il prodotto per 26 giorni di

servizio (risultato arrotondato alla cifra intera più vicina). L'organo d'esecuzione tiene conto della capacità dell'istituto d'impiego di fornire a tutte le persone che prestano servizio

contemporaneamente un'assistenza adeguata, un alloggio accettabile e una quantità di lavoro sufficiente e conforme al mansionario. Il numero di giorni di servizio senza aumento cui

ha diritto l'istituto d'impiego si applica anche agli impieghi di gruppo.

281 RS

910.13

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 68

824.01

Appendice 2282 (art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 2) Computo dei giorni non lavorativi (art. 53 cpv. 3) e dei giorni d'assenza dovuta a malattia o infortunio (art. 54 cpv. 2) 1.

Totale dei giorni da effettuare (durata complessiva o residua): Giorni non lavorativi computabili (art. 53 cpv. 3): 1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

2.

Durata del periodo d'impiego (in giorni):

Giorni d'assenza computabili (art. 54 cpv. 2):

1- 3

1

4- 8

2

9-14

3

15-21

4

22-29

5

282 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Aggiornata dal n. II dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Servizio civile. O

69

824.01

Appendice 2a283 (art. 95 cpv. 1)

Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo 1. Tariffa di base Categoria

Salario lordo paragonabile in franchi*

Tributo in %

Importo giornaliero in franchi**

0

Esenzione

1

da 0 a 2849.9.20

2

da 2850.- a 3424.12

11.40

3

da 3425.- a 3991.12

13.70

4

da 3992.- a 4579.13

17.30

5

da 4580.- a 5152.15

22.90

6

da 5153.- a 5715.17

29.20

7

da 5716.- a 6285.19

36.20

8

da 6286.- a 6860.21

44.00

9

da 6861.- a 7439.23

52.60

10

da 7440.- a 8015.25

62.00

11

da 8016.- a 8579.25

66.80

12

da 8580.- a 9155.25

71.50

13

da 9156.76.30

* Salario lordo usuale nel luogo e nella professione che l'istituto d'impiego dovrebbe versare a un lavoratore per un'attività paragonabile.

** Il tributo per giorno di servizio (importo giornaliero) è calcolato moltiplicando il salario lordo mensile paragonabile per la percentuale del tributo e dividendo il prodotto per 30 giorni. All'interno di ogni categoria vale un importo giornaliero uniforme che è calcolato sulla base del salario più basso della rispettiva categoria.

2. Supplementi L'importo giornaliero aumenta per ogni giorni di servizio di: a. 12.20 franchi se l'istituto d'impiego non offre il vitto e l'alloggio alla persona che presta servizio civile;

b. 8.20 franchi se esso le offre soltanto il vitto; c. 3.90 franchi se esso le offre soltanto l'alloggio.

283 Introdotta dal n. III cpv. 2 dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n.

II dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 70

824.01

Appendice 3

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 1° luglio 1992284 concernente la prestazione di lavoro degli obiettori di coscienza (OPL) è abrogata. 2. a 9.285 … 284 [RU

1992 1516, 1994 3094, 1996 1477] 285 Le mod. possono essere consultate alla RU 1996 2685.