01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

sul servizio civile (OSCi) dell'11 settembre 1996 (Stato 1° agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19951
sul servizio civile sostitutivo (LSC); visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 81 capoversi 3 a 5 del Codice penale militare3 (CPM); visti gli articoli 9 capoverso 2 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19954 (LM); visto l'articolo 13 della legge federale del 24 giugno 19775 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS),6 ordina: Capitolo 1: Organizzazione

Art. 1

Autorità competenti

(art. 6 e 63 LSC)

1

L'organo d'esecuzione della Confederazione per il servizio civile è l'organo d'esecuzione del servizio civile in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia (organo d'esecuzione).7 2

...8


Art. 2


9

Struttura

L'organo d'esecuzione è costituito da un organo centrale e da centri regionali.

RU 1996 2685 1

RS 824.0

2 RS

172.010

3

RS 321.0

4

RS 510.10

5 RS

851.1

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3083).

8

Abrogato dal n. II 88 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

824.01

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 2

824.01

a10 Capitolo 2: Istituti d'impiego e ambiti d'attività Sezione 1: Limitazioni relative al riconoscimento e all'impiego

Art. 3

Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) 1

L'organo d'esecuzione riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera.

2

Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: a.11 gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; b. le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica;

c.12 le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse.

3

Non sono di utilità pubblica gli enti: a. le cui attività principali sono a fine lucrativo; b.13 le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; c. che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; d.14 la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia.

4

Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.15

Art. 4


16

Attività non ammesse (art. 4-6 e 43 cpv. 2 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile non può esercitare nell'istituto d'impiego un'attività che serva direttamente alla realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell'istituto d'impiego o che sia suscettibile di influire sull'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri.

10 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Abrogato dall'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 3

824.01

2

La persona soggetta al servizio civile non può svolgere nell'istituto d'impiego alcuna attività di avvocato che potrebbe essere diretta contro le autorità.

3

La persona soggetta al servizio civile può utilizzare, nel corso di un periodo d'impiego, al massimo la metà del suo tempo per lavori di sostegno amministrativo o attività manuali qualificate.

4

La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica: a. se lo stato di salute della persona che presta servizio civile lo richiede; b. nel quadro di impieghi speciali e per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza;

c. nel quadro di impieghi presso l'organo d'esecuzione.

a17 Relazione particolarmente stretta con l'istituto d'impiego (art. 4a lett. a n. 2 LSC) La persona che presta servizio civile può effettuare un impiego in un ente con il quale ha una relazione particolarmente stretta se svolge l'attività in un posto di lavoro diverso da quello abituale, in un altro settore dell'istituto e sotto la vigilanza di persone che non frequenta abitualmente.

Sezione 2: Impieghi nell'agricoltura

Art. 5


18

Sostegno a prestazioni ecologiche; economia forestale (art. 4 cpv. 2 LSC) 1

L'organo d'esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile: a. per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici di compensazione ecologica aventi diritto ai contributi o computabili secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199819 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti); b. per lavori di manutenzione delle foreste e, a titolo eccezionale, di ripristino di strutture di raccordo che servono alla gestione sostenibile della foresta.

2

L'organo d'esecuzione tiene conto dei progetti a favore degli istituti d'impiego di gestori aventi diritto ai contributi secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti e i cui pagamenti diretti non sono stati ridotti o soppressi in virtù dell'articolo 22 o 23 dell'ordinanza sui pagamenti diretti.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

19 RS

910.13

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 4

824.01


Art. 6


20

Progetti destinati a migliorare l'infrastruttura (art. 4 cpv. 2 LSC) 1

L'organo d'esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile per migliorare l'infrastruttura delle aziende agricole.

2

L'organo d'esecuzione prende in considerazione i progetti secondo gli articoli 14 e 18 dell'ordinanza del 7 dicembre 199821 sui miglioramenti strutturali e i progetti di costruzione, trasformazione e risanamento di edifici e case d'abitazione agricoli che non rientrano nel campo d'applicazione territoriale dell'articolo 18 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali.

3

Gli istituti d'impiego devono adempiere inoltre i requisiti seguenti: a. i gestori hanno diritto ai contributi secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199822 sui pagamenti diretti e soddisfano i criteri in materia di condizioni relative al reddito secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 giugno 195223 sugli assegni familiari nell'agricoltura; b. per le aziende in affitto, gli affittuari adempiono inoltre i requisiti secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali; c. per le comunità aziendali secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 7 dicembre 199824 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola), tutti i membri adempiono le condizioni di cui alla lettera a;

d. le aziende d'estivazione corrispondono agli articoli 7 a 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e i loro gestori ricevono contributi d'estivazione.


Art. 7

Collaborazione nella produzione agricola (art. 4 cpv. 2 LSC) 1

Nel quadro dei progetti destinati a migliorare l'infrastruttura è ammessa la collaborazione nella produzione agricola da parte delle persone che prestano servizio civile.

2

Nel quadro dei progetti destinati a sostenere prestazioni ecologiche e dei progetti di sostegno all'economia forestale, tale collaborazione è ammessa solo a titolo eccezionale, in particolare per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte l'azienda agricola o in occasione di un'interruzione temporanea dei lavori sulle superfici di compensazione ecologica o nella foresta, dovuta a fattori metereologici.25 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

21 RS

913.1

22 RS

910.13

23 RS

836.1

24 RS

910.91

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 5

824.01

Sezione 3:26 Programmi prioritari, impieghi speciali, aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza

Art. 8

Criteri concernenti la concentrazione degli impieghi (art. 4 e 7a LSC) L'organo d'esecuzione determina, secondo i criteri seguenti, in quali ambiti devono essere concentrati gli effetti degli impieghi del servizio civile e in quali tematiche, categorie di istituti d'impiego e mansionari le persone soggette al servizio civile devono essere anzitutto attive: a. gli organi federali specializzati e le associazioni professionali confermano la necessità di agire e la mancanza di risorse; b. l'utilità degli impieghi è misurabile e il raggiungimento degli obiettivi prefissati è controllabile;

c. può essere impiegato un numero elevato di persone che prestano servizio civile;

d. gli impieghi promuovono le competenze personali e professionali delle persone che prestano servizio civile.

a Programmi prioritari (art. 7a LSC) 1

L'organo d'esecuzione organizza programmi prioritari se, nell'ambito dell'articolo 8, è opportuno o necessario un intervento del servizio civile sull'arco di più anni.

2

L'organo d'esecuzione convoca a programmi prioritari le persone soggette al servizio civile che devono compiere un lungo periodo d'impiego secondo l'articolo 37 capoverso 5. Esso può limitare ulteriormente l'obbligo di ricercare possibilità d'impiego (art. 31a) e convocare a programmi prioritari anche altre persone soggette al servizio civile.

3

L'organo d'esecuzione designa altre possibilità d'impiego correlate con i programmi prioritari sotto il profilo del contenuto se nei programmi prioritari non vi sono sufficienti possibilità d'impiego.

b Impieghi speciali (art. 7a LSC) 1

L'organo d'esecuzione organizza impieghi speciali se, nell'ambito dell'articolo 8, è necessario un intervento ingente da parte del personale del servizio civile per un periodo limitato.

2

Gli impieghi speciali sono programmi prioritari particolari. Servono, in particolare, al sostegno di manifestazioni importanti per la Confederazione e ai lavori di ripristino e di costruzione in seguito a eventi che hanno causato danni importanti.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 6

824.01

3

L'organo d'esecuzione può limitare l'obbligo della ricerca di possibilità d'impiego (art. 31a) e convocare a impieghi speciali la persona soggetta al servizio civile.

4

L'organo d'esecuzione può convocare a impieghi speciali, in particolare, le persone soggette al servizio civile:

a. che rischiano di non poter adempiere il loro obbligo di prestare servizio civile prima del raggiungimento del limite d'età;

b. che devono compiere un periodo d'impiego ogni anno; c. il cui periodo d'impiego di lunga durata è di durata pari o inferiore a quella dell'impiego speciale.

c Impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza (art. 7a LSC) 1

L'organo d'esecuzione, d'intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili, emette convocazioni a impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

2

L'organo d'esecuzione applica gli articoli 8d, 40a e 40b in relazione agli impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza per sei mesi al massimo dal momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d'emergenza.

3

Esso può limitare l'obbligo di ricercare possibilità d'impiego (art. 31a) e convocare la persona soggetta al servizio civile a un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza.

4

Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta.

5

L'istituto d'impiego può tuttavia, a titolo eccezionale, delegare a un comando militare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.

d L'organo d'esecuzione quale istituto d'impiego (art. 7a, 49 e 50 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego:

a. in caso di impieghi speciali urgenti o se non vi è alcun ente atto ad assumere il ruolo dell'istituto d'impiego; b. in caso di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza che durano al massimo 33 giorni e che non possono essere effettuati in un istituto d'impiego riconosciuto.

2

L'organo d'esecuzione può delegare l'esercizio del diritto di impartire istruzioni e gli obblighi di cui all'articolo 29 LSC a terzi che esso sostiene in virtù del capoverso 1.

Servizio civile - O 7

824.01

e Assunzione delle spese da parte della Confederazione (art. 7a cpv. 3 e 50 LSC) 1

L'organo d'esecuzione fattura ai beneficiari degli impieghi di cui all'articolo 8d le spese supplementari causate dagli impieghi.

2

L'organo d'esecuzione può rinunciare a fatturare le spese parzialmente o interamente. Esso considera:

a. gli introiti dei beneficiari in relazione con la manifestazione (in particolare i biglietti d'ingresso, la sponsorizzazione, la garanzia di deficit, i diritti di valorizzazione) o con l'evento dannoso (in particolare le prestazioni assicurative e altre indennità); b. la fatturazione dei costi da parte di terzi che hanno fornito prestazioni di assistenza; esso fattura nelle stesse proporzioni; c. la situazione finanziaria dei beneficiari; d. le prestazioni della Confederazione in relazione con la manifestazione o l'evento dannoso; esso si concerta con gli organi federali responsabili; e. le prestazioni dei beneficiari nei confronti di chi presta servizio civile.

Sezione 4: Incidenza sul mercato del lavoro

Art. 9


27

(art. 6 LSC)

1

L'organo d'esecuzione determina nella decisione di riconoscimento il numero massimo delle persone che prestano servizio civile ammesse a essere occupate simultaneamente nell'istituto d'impiego o in uno dei suoi settori, conformemente ai limiti massimi stabiliti nell'Appendice 1.

2

L'organo d'esecuzione non applica l'Appendice 1 quando l'istituto d'impiego realizza un progetto concepito specialmente per l'impiego di persone che prestano servizio civile, quando l'istituto d'impiego avvia la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro, quando precedentemente per tale attività impiegava solo volontari o quando i periodi d'impiego sono effettuati all'estero.

3

L'organo d'esecuzione può derogare all'Appendice 1 nel caso dei programmi prioritari, degli impieghi speciali e degli impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 8

824.01

Sezione 5: Impieghi all'estero

Art. 10


28

Formazione professionale o esperienza specifica (art. 7 cpv. 1 LSC) Per periodi d'impiego all'estero, l'organo d'esecuzione convoca soltanto le persone soggette al servizio civile che: a. dispongano, con riferimento all'attività prevista, di una formazione professionale completa di almeno due anni di studio o di un'esperienza professionale qualificata pluriennale; o

b. abbiano esercitato nel Paese interessato o in un Paese comparabile un'attività professionale di almeno un anno paragonabile all'impiego nel servizio civile.


Art. 11

Esame dei progetti (art. 7 cpv. 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione sottopone i progetti d'impiego all'estero all'esame di organi ufficiali svizzeri competenti nella materia di cui si tratta e, ove occorra, di ulteriori istituzioni specializzate.

2

Tali organi e istituzioni devono in particolare riferire se: a. gli impieghi sono conformi agli scopi della cooperazione svizzera in materia di sviluppo e dell'aiuto umanitario; b. l'istituto d'impiego è in grado di realizzare i fini proposti e ha potuto concludere con successo impieghi analoghi;

c. le persone che prestano servizio civile sono esposte a rischi particolari e se s'impongono misure idonee a ridurli; d. esistono sul posto possibilità di controllare gli impieghi.


Art. 12

Obblighi particolari dell'istituto d'impiego (art. 7 cpv. 3 e art. 39 LSC) 1

In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego procura i documenti di viaggio necessari all'impiego all'estero.

2

L'istituto d'impiego prende a proprio carico le spese di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera svizzera, anche se il viaggio di andata o di ritorno ha luogo all'infuori del periodo d'impiego.29 3 L'organo d'esecuzione può obbligare l'istituto d'impiego a elaborare un dispositivo di sicurezza e a concordarlo con esso.30

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 9

824.01

4

L'istituto d'impiego informa senza indugio l'organo d'esecuzione sull'aggravamento della situazione in materia di sicurezza e sull'infortunio, la malattia e l'evacuazione di chi presta servizio civile.31


Art. 13


32

Fine del periodo d'impiego all'estero (art. 7 cpv. 3 LSC) Il periodo d'impiego all'estero prende fine con il rientro in Svizzera di chi presta servizio civile, sempreché il rientro avvenga subito dopo l'ultimo giorno di lavoro.

In caso contrario, il periodo d'impiego termina l'ultimo giorno di lavoro all'estero.


Art. 14

Computo (art. 7 cpv. 3 e art. 24 LSC) L'organo d'esecuzione computa i periodi d'impiego effettuati all'estero sulla durata del servizio civile ordinario nello stesso modo con cui computa i periodi d'impiego effettuati in Svizzera.

Capitolo 3: Prolungamento e fine del servizio civile33

Art. 15


34

Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato (art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 2bis LSC) 1

Una persona soggetta al servizio civile che intende effettuare un impiego all'estero dopo il raggiungimento del limite d'età ordinario può concludere una convenzione con l'organo d'esecuzione secondo l'articolo 11 capoverso 2bis LSC solo se ha prestato almeno 145 giorni di servizio nell'esercito o nel servizio civile.

2

Essa può revocare il suo consenso a effettuare un impiego all'estero, ma non il suo consenso al licenziamento posticipato dal servizio civile.

3

Essa può revocare in qualsiasi momento il suo consenso a effettuare giorni supplementari di servizio civile secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSC.

4

L'organo d'esecuzione licenzia dal servizio civile una persona assoggettata secondo il capoverso 1 il più tardi alla fine dell'anno in cui ha compiuto 46 anni.


Art. 16


35

Licenziamento ed esclusione (art. 11 e 12 LSC) 1

L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio.

2

Il licenziamento e l'esclusione permanente sono definitivi.

31 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 10

824.01

3

Le persone soggette al servizio civile che nel servizio militare ricoprivano il grado di sottufficiali superiori o di ufficiali subalterni sono licenziate dal servizio civile alla fine dell'anno in cui hanno compiuto 36 anni.


Art. 17


36



Art. 18


37
Incapacità al lavoro (art. 11 cpv. 3 lett. a e 33 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può far esaminare la persona soggetta al servizio civile da un medico di propria fiducia allo scopo di valutare la sua capacità al lavoro.

2

Il medico di fiducia comunica all'organo d'esecuzione il grado di incapacità al lavoro della persona soggetta al servizio civile e le misure che ritiene necessarie.

3

In particolare, presenta un'incapacità al lavoro duratura una persona soggetta al servizio civile alla quale è stato riconosciuto dagli organi competenti un grado di invalidità di almeno il 70 per cento. In questi casi, l'organo d'esecuzione non consulta alcun medico di fiducia.

4

L'organo d'esecuzione può dichiarare durevolmente incapace al lavoro una persona soggetta al servizio civile che soffre di una malattia grave con decorso evolutivo o con manifestazioni periodiche che comportano ripetutamente periodi di incapacità al lavoro. Esso consulta un medico di fiducia.


Art. 19

Reincorporazione nell'esercito (art. 11 cpv. 3 lett. b e art. 18 LSC, art. 81 cpv. 3 CPM) 1

Chi è soggetto al servizio civile può essere reincorporato nell'esercito: a. su propria domanda; b. ove la decisione di ammissione al servizio civile sia stata revocata.

2

La domanda di reincorporazione deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

3

L'organo d'esecuzione trasmette gli atti pertinenti allo Stato maggiore di condotta dell'esercito. Quest'ultimo decide sulla reincorporazione nell'esercito.38 4 Lo Stato maggiore di condotta comunica la propria decisione all'organo d'esecuzione.39 5

L'organo d'esecuzione trasmette gli atti pertinenti all'Ufficio dell'uditore in capo dell'esercito se la domanda di reincorporazione è presentata da una persona astretta a una prestazione di lavoro di pubblico interesse ed esclusa dall'esercito.40 36 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 11

824.01

Capitolo 4: Esonero dal servizio

Art. 20


41

Diritto applicabile (art. 13 LSC) 1

L'organo d'esecuzione applica gli articoli 73 a 82 dell'ordinanza del 19 novembre 200342 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), con le eccezioni seguenti: a. le competenze dello Stato maggiore di condotta dell'esercito (art. 73-75 OOPSM) sono assunte dall'organo d'esecuzione per quanto concerne l'esonero dal servizio; b. mentre in virtù dell'articolo 76 OOPSM l'esenzione di una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare interviene mediante notificazione allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, l'esonero dall'obbligo di prestare servizio civile ha luogo mediante notificazione all'organo d'esecuzione; c. nei casi dell'articolo 78 lettera d numero 1 OOPSM, l'organo d'esecuzione tiene conto del numero di coloro che sono già stati esentati dall'obbligo di prestare servizio militare.

2

Nei casi contemplati nell'articolo 82 OOPSM, l'organo d'esecuzione si fonda sugli accordi conclusi tra i servizi postali, l'Ufficio federale dei trasporti, il provider del servizio universale per le telecomunicazioni (Swisscom SA), le Ferrovie federali SA e lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.


Art. 21

Esonero dal servizio dopo l'adempimento della scuola reclute (art. 13 LSC) Le persone menzionate nell'articolo 18 capoverso 1 lettere c a i della LM sono esonerate dal servizio civile dopo aver prestato servizio civile per una durata corrispondente a 1,5 volte la durata della scuola reclute che avrebbero dovuto adempiere. È preso in considerazione l'adempimento parziale della scuola reclute.


Art. 22


43

Prestazione del servizio civile al termine dell'esonero (art. 13 LSC) 1

Terminato l'esonero, il numero di giorni di servizio civile che una persona esonerata deve ancora prestare è ridotto di un decimo per ogni anno d'esonero.

2

È computata la durata di un'esenzione dal servizio militare immediatamente precedente.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

42 RS

512.21

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 12

824.01

Capitolo 5:44 ...

Art. 23

a 28 Capitolo 6: Prestazione del servizio civile Sezione 1:45 Nozioni

Art. 29

Impiego 1 Per impiego si intendono le prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione.

2

Un impiego effettuato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato assieme a quello interrotto come un unico impiego.

a Impiego nel servizio di picchetto 1

Per impiego nel servizio di picchetto si intende l'impiego di un gruppo di picchetto dell'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può costituire gruppi di picchetto se sono necessari impieghi del servizio civile con tempi di reazione rapidi e un'elevata prontezza d'intervento.

3

A tale scopo, l'organo d'esecuzione prende in considerazione le persone soggette al servizio civile che sono pronte a rispondere a convocazioni a breve termine, e sono in grado di farlo, e le forma per tali impieghi.

b Periodo d'impiego a titolo di prova Il periodo d'impiego a titolo di prova serve a verificare in maniera approfondita l'attitudine di una persona soggetta al servizio civile per un impiego determinato.

44 Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 5 dic. 2003 sulla procedura d'ammissione al servizio civile (RS 824.016).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 13

824.01

Sezione 2: Preparazione degli impieghi

Art. 30


46



Art. 31


47
Dati sulla persona soggetta al servizio civile (art. 19 LSC) L'organo d'esecuzione può procurarsi dalla persona soggetta al servizio civile dati supplementari concernenti in particolare: a. le sue attitudini e preferenze; b. il suo stato di salute; c. i luoghi, gli istituti d'impiego e le date possibili; d. la formazione e il perfezionamento effettuati e pianificati; e. la professione.

a48 Ricerca di possibilità d'impiego (art. 19 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8a capoverso 2, 8b capoverso 3 e 8c capoverso 3.49 2 L'organo d'esecuzione fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informazioni di cui necessita per la ricerca e, su domanda, la assiste.50 3

...51

4

Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l'organo d'esecuzione stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d'impiego. Esso prende in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta.52 5 L'organo d'esecuzione concorda i periodi d'impiego di cui al capoverso 4 con gli istituti d'impiego previsti e concede alla persona soggetta al servizio civile la possibilità di esprimere il proprio parere.53 46 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

51 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 14

824.01


Art. 32


54

Collaborazione con l'istituto d'impiego (art. 19 LSC) 1

L'istituto d'impiego comunica all'organo d'esecuzione il risultato del colloquio con la persona soggetta al servizio civile.

2

L'istituto d'impiego può rifiutare una persona soggetta al servizio civile non idonea.


Art. 33

Periodi d'impiego a titolo di prova (art. 19 LSC) 1

...55

2

L'organo d'esecuzione può autorizzare un impiego a titolo di prova di cinque giorni al massimo ove: a. a causa delle qualifiche particolari richieste dall'istituto d'impiego, il colloquio personale non sia stato sufficiente per determinare le attitudini della persona soggetta al servizio civile; o

b. il collocamento della persona soggetta al servizio civile comporti difficoltà.


Art. 34


56

Sezione 3:

Durata minima e successione nel tempo dei singoli impieghi

Art. 35

57 Principi (art. 20 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d'impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l'articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile. Rimane salvo l'articolo 118quater.58 2 L'organo d'esecuzione convoca di conseguenza la persona soggetta al servizio civile.

3

L'organo d'esecuzione convoca la persona soggetta al servizio civile in modo tale che, di regola, l'impiego inizi un lunedì e finisca un venerdì.

4

La prestazione del servizio civile a tempo parziale è esclusa. È fatto salvo l'articolo 53 capoverso 5.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

55 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

56 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Servizio civile - O 15

824.01


Art. 36


59

Successione degli impieghi (art. 20 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile che non ha ancora compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione è passata in giudicato presta due terzi dei giorni di servizio civile decisi entro sei anni civili da quando l'ammissione è passata in giudicato.

2

Effettua annualmente un periodo d'impiego nel servizio civile chi: a. ha compiuto 26 anni nel momento in cui la decisione di ammissione è passata in giudicato;

b. entro i sei anni civili di cui al capoverso 1, ha prestato meno di due terzi dei giorni di servizio civile decisi.

3

L'organo d'esecuzione può autorizzare deroghe al capoverso 2 in relazione con la pianificazione dei periodi d'impiego (art. 38a).


Art. 37


60

Periodo d'impiego di lunga durata (art. 20 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile il cui servizio civile ordinario comprende o supera 340 giorni compie un periodo d'impiego di lunga durata di almeno 180 giorni.

2

La persona soggetta al servizio civile il cui servizio civile ordinario comprende meno di 340 giorni e che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d'impiego di lunga durata di almeno la metà dei giorni di servizio civile da prestare.61 3 La persona soggetta al servizio civile può compiere il periodo d'impiego di lunga durata in due parti sull'arco di due anni civili.

4

La persona soggetta al servizio civile compie il periodo d'impiego di lunga durata in un unico istituto d'impiego, indipendentemente dal fatto che lo effettui in una o due parti.

5

La persona soggetta al servizio civile che compie un servizio ininterrotto pari o superiore a 90 giorni nell'ambito di un periodo d'impiego di lunga durata lo effettua principalmente nel quadro di un programma prioritario, all'estero o presso l'organo d'esecuzione.

6

In caso di periodi d'impiego di lunga durata nell'ambito della protezione dell'ambiente e della natura o della cura del paesaggio, l'organo d'esecuzione può autorizzare un cambiamento dell'istituto d'impiego se la durata del periodo d'impiego è limitata per motivi stagionali o legati al volume di lavoro.

7

...62

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

62 Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 16

824.01


Art. 38


63

Periodi d'impiego più brevi (art. 20 LSC) 1

La durata minima di un periodo d'impiego è di 26 giorni.

2

I periodi d'impiego seguenti possono essere più brevi: a. corsi d'introduzione e di formazione; b. periodi d'impiego a titolo di prova; c. impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza; d. impieghi nel servizio di picchetto; e. impieghi speciali;

f.

impieghi di assistenza nei campi; g. l'ultimo periodo d'impiego.

a64 Pianificazione dei periodi d'impiego (art. 20 LSC) 1

La pianificazione dei periodi d'impiego mostra il modo in cui la persona soggetta al servizio civile suddivide i suoi periodi d'impiego sui singoli anni e il numero di giorni di servizio civile che essa presta in un anno determinato.

2

La persona soggetta al servizio civile secondo l'articolo 36 capoverso 1 presenta la pianificazione dei periodi d'impiego all'organo d'esecuzione nel primo trimestre del settimo anno civile, se non ha ancora effettuato tutti i giorni di servizio civile decisi.

3

La persona soggetta al servizio civile secondo l'articolo 36 capoverso 2 presenta la pianificazione dei periodi d'impiego all'organo d'esecuzione entro tre mesi dal momento in cui la decisione di ammissione è passata in giudicato.

4

L'organo d'esecuzione esamina se la pianificazione dei periodi d'impiego adempie l'articolo 35 capoverso 1, la verifica con la persona soggetta al servizio civile e la dichiara vincolante mediante decisione.

5

Se la persona soggetta al servizio civile non presenta la pianificazione richiesta dei periodi d'impiego, è l'organo d'esecuzione stesso che determina le date dei periodi d'impiego. Esso determina dapprima il periodo d'impiego di lunga durata, se non è ancora stato effettuato, e ripartisce i rimanenti giorni di servizio sugli anni che restano fino al licenziamento dal servizio civile.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 17

824.01


Art. 39


65

Inizio del primo impiego (art. 21 LSC) La persona soggetta al servizio civile inizia il suo primo periodo d'impiego dopo la scadenza del termine stabilito nell'articolo 21 LSC qualora l'organo d'esecuzione: a. abbia approvato una corrispondente pianificazione dei periodi d'impiego; b. abbia accolto una corrispondente domanda di differimento (art. 44-47); c. non possa impiegarla in un istituto d'impiego appropriato.

a66 Sezione 4: Convocazione e tessera d'identità del servizio civile

Art. 40

67 Convocazione (art. 22 cpv. 1 LSC)

1

La convocazione è notificata per scritto. L'organo d'esecuzione può vincolarla a oneri.

2

La convocazione a un colloquio personale presso l'istituto d'impiego o l'organo d'esecuzione può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, l'organo d'esecuzione la conferma per scritto.

3

L'organo d'esecuzione invia la convocazione a un corso d'introduzione, a un corso di formazione e a un periodo d'impiego a titolo di prova al più tardi con un anticipo di 30 giorni, se la loro durata non supera cinque giorni. Per i corsi di durata più lunga, il termine di convocazione è di 60 giorni.

4

Per i colloqui individuali presso gli istituti d'impiego e l'organo d'esecuzione nonché per le visite mediche fa stato un termine di convocazione di 10 giorni.

5

L'organo d'esecuzione non convoca la persona soggetta al servizio civile a un periodo d'impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame importante.

a68 Convocazione a impieghi speciali e a impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza (art. 7a, 21 e 22 cpv. 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può convocare la persona soggetta al servizio civile a impieghi speciali e a impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza non appena la decisione concernente l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

2

L'organo d'esecuzione non è vincolato alla pianificazione dei periodi d'impiego.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 18

824.01

3

Il termine di convocazione è di: a. 30 giorni per gli impieghi speciali urgenti di una durata massima di 26 giorni;

b. 14 giorni per gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza di una durata massima di 26 giorni, e di 30 giorni per impieghi di durata più lunga.

4

L'organo d'esecuzione conferma senza indugio per lettera le convocazioni emesse per telefono, fax o posta elettronica.

b69 Decisione di trasferimento (art. 7a, 21 e 22 cpv. 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può revocare prima dell'inizio dell'impiego una convocazione emessa per un altro impiego nel servizio civile e interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferimento, a un impiego speciale e a un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

2

L'organo d'esecuzione notifica la decisione di trasferimento per un impiego della durata massima di 30 giorni al più tardi sette giorni prima dell'inizio dell'impiego e, per un impiego di una durata più lunga, al più tardi 14 giorni prima del suo inizio.

3

L'organo d'esecuzione non può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data anteriore a quella decisa inizialmente.

4

In casi particolarmente urgenti, l'organo d'esecuzione dà la priorità alle decisioni di trasferimento rispetto alle convocazioni secondo l'articolo 40a.

5

D'intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l'istituto d'impiego iniziale, l'organo d'esecuzione determina prima della fine del trasferimento se l'impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito.

6

La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego iniziale e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria se l'impiego iniziale non è effettuato o proseguito.

7

L'organo d'esecuzione conferma senza indugio per lettera le convocazioni emesse per telefono, fax o posta elettronica.


Art. 41


70

Assenza di convocazione (art. 22 cpv. 2 LSC) La persona soggetta al servizio civile che non abbia ancora ricevuto una convocazione 14 giorni prima dell'inizio del periodo d'impiego pianificato ne informa immediatamente l'organo d'esecuzione.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 19

824.01


Art. 42

Tessera d'identità del servizio civile (art. 22 cpv. 1 LSC) 1

Anteriormente al primo periodo d'impiego, l'organo d'esecuzione rilascia alla persona soggetta al servizio civile una tessera d'identità del servizio civile.

2

Esso disciplina l'uso, l'aggiornamento e la restituzione della tessera, come pure le conseguenze di una sua perdita.

Sezione 5: Interruzione del periodo d'impiego

Art. 43

(art. 23 cpv. 1 LSC)

1

L'organo d'esecuzione esamina, d'ufficio o su richiesta scritta di chi presta servizio civile o di un istituto d'impiego, se un periodo d'impiego debba essere interrotto.71 2

L'organo d'esecuzione può decidere l'interruzione di un periodo d'impiego in corso per trasferire la persona che presta servizio civile in un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza, un impiego speciale o un impiego nel servizio di picchetto.72 3 Nell'interrompere il periodo d'impiego, l'organo d'esecuzione decide la data in cui l'interruzione diviene effettiva. Può decidere che l'interruzione retroagisca al momento in cui la persona che presta servizio civile o l'istituto d'impiego sia venuto a trovarsi in ritardo.

4

Qualora l'interruzione non sia imputabile a colpa della persona che presta servizio civile, l'organo d'esecuzione le procura subito un nuovo impiego, salvo che si tratti dell'interruzione di un periodo d'impiego a titolo di prova.

4bis

In caso di interruzione di un periodo d'impiego di lunga durata o di una parte di esso, la persona soggetta al servizio civile effettua i giorni restanti nel corso dei due anni civili durante i quali il periodo d'impiego di lunga durata deve essere effettuato.73 5 La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull'interruzione del periodo d'impiego.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 20

824.01

Sezione 6: Differimento del servizio

Art. 44


74

Presentazione di una domanda (art. 24 LSC) 1

Occorre presentare una domanda di differimento del servizio se non si può adempiere un obbligo legale, una pianificazione dei periodi d'impiego o una convocazione.

2

La persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego presentano per scritto all'organo d'esecuzione la domanda di differimento del servizio.

3

Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari come pure l'indicazione del lasso di tempo in cui il periodo d'impiego in questione dovrebbe avere luogo.


Art. 45


75

Effetti della domanda (art. 24 LSC) Gli obblighi legali, la pianificazione dei periodi di impiego, l'obbligo di cercare possibilità d'impiego e la convocazione sono validi fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.


Art. 46

Motivi (art. 24 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può ordinare d'ufficio un differimento del servizio, in particolare quando:

a. la pianificazione dei periodi d'impiego o l'impiego previsto risulta ineffettuabile o la convocazione non può essere adempiuta;

b. la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza, a un impiego speciale o a un impiego nel servizio di picchetto. 76 2

Esso può accogliere una domanda di differimento presentata da un istituto d'impiego ove sia fondata su motivi gravi.

3

Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, in particolare quando questa: 77 a. debba superare un esame importante durante il periodo d'impiego o nei tre mesi successivi;

b. segua una formazione scolastica o professionale la cui interruzione ne comporterebbe un pregiudizio eccessivo;

c. perderebbe altrimenti il suo posto di lavoro; 74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 21

824.01

d. per ragioni di salute, non sia temporaneamente in grado di adempiere il periodo d'impiego previsto; l'organo d'esecuzione può ordinare al proposito un esame da parte di un medico di fiducia; e.78 rende credibile il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi stretti parenti o il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione particolarmente difficile.

4

...79

5

L'organo d'esecuzione respinge una domanda, segnatamente: a. quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile; oppure b.80 quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile compia la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenziamento dal servizio.81
a82 Impieghi all'estero pianificati (art. 7, 11 cpv. 2bis e 24 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può autorizzare d'ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che intendono compiere impieghi qualificati all'estero solo dopo alcuni anni, al più tardi fino a sei anni prima del raggiungimento del limite d'età per il licenziamento dall'obbligo del sevizio civile.

2

L'organo d'esecuzione verifica periodicamente le relative intenzioni della persona soggetta al servizio civile. Se tale persona rinuncia alla propria intenzione, l'organo d'esecuzione revoca il differimento del servizio e la persona interessata adempie il proprio obbligo di prestare servizio civile secondo gli articoli 36 e 38a.


Art. 47


83

Conseguenze della decisione (art. 24 LSC) 1

Nell'accogliere la domanda, l'organo d'esecuzione revoca una convocazione già notificata. La persona soggetta al servizio civile rinvia la convocazione con i suoi allegati all'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può emettere una nuova convocazione insieme con la decisione con cui accoglie la domanda di differimento. Esso non è vincolato ai termini di cui all'articolo 22 LSC.

3

Nella decisione con cui accoglie la domanda di differimento l'organo d'esecuzione può fissare un termine entro il quale l'impiego differito deve essere effettuato e può adeguare la pianificazione dei periodi d'impiego.

78 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

79 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

82 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 22

824.01

4

La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull'accoglimento di una domanda di differimento del servizio.

Sezione 7: Congedo per l'estero

Art. 48

Domanda (art. 24 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare all'estero per più di dodici mesi senza interruzione o che, domiciliata in Svizzera, appartiene all'equipaggio di una nave d'alto mare o di un battello del Reno, deve chiedere un'autorizzazione di congedo per l'estero.

2

Essa presenta per scritto la sua domanda di congedo all'organo d'esecuzione con sufficiente anticipo rispetto alla partenza. Vi acclude il libretto di servizio. L'organo d'esecuzione può esigere ulteriori documenti.84 3 Il servizio civile prestato all'estero (art. 7 LSC) non rende necessario un congedo ai sensi del capoverso 1.

4

La persona soggetta al servizio civile che risiede all'estero nella zona frontaliera ma lavora o assolve una formazione in Svizzera non necessita di un congedo per l'estero. Essa comunica all'organo d'esecuzione il suo luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, come pure i relativi cambiamenti o la cessazione di tale sua attività. Quando termina la sua attività in Svizzera, deve presentare una domanda di congedo per l'estero.85 5 La persona soggetta al servizio civile che si sia recata all'estero senza un congedo e intenda rimanervi più di dodici mesi presenta all'organo d'esecuzione una domanda perché le sia accordata retroattivamente un'autorizzazione di congedo. Fino alla notifica dell'autorizzazione, il congedo chiesto retroattivamente è considerato come non accordato.


Art. 49

Autorizzazione (art. 24 LSC) 1

Il congedo per l'estero è accordato se la persona soggetta al servizio civile ha adempiuto gli obblighi impostile dalla legge federale del 12 giugno 195986 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO).87 2 Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo d'impiego, il congedo per l'estero è di regola accordato solo quando tale periodo d'impiego è stato adempiuto o l'organo d'esecuzione ha accolto una domanda di differimento del servizio.88 84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

86 RS

661

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 23

824.01

3

L'organo d'esecuzione può limitare la durata del congedo per l'estero e notificare insieme con l'autorizzazione del congedo la convocazione per il prossimo periodo d'impiego.

4

Non è accordato alcun congedo per l'estero alla persona soggetta al servizio civile nei confronti della quale sia stato aperto un procedimento penale per un'infrazione agli articoli 72 a 76 LSC o che non abbia ancora scontato una pena fondata su tali disposizioni.

5

A chi fa parte dell'equipaggio di una nave d'alto mare o di un battello del Reno, il congedo per l'estero è accordato soltanto previo adempimento del servizio civile durante un periodo di tempo corrispondente a 1,5 volte quello della scuola reclute che avrebbe dovuto effettuare. Viene tenuto conto di un adempimento parziale della scuola reclute.

6

L'organo d'esecuzione iscrive l'autorizzazione del congedo per l'estero nel libretto di servizio, consegna alla persona interessata un promemoria che indica gli obblighi inerenti al congedo per l'estero e comunica, ove occorra, l'autorizzazione del congedo per l'estero alle autorità competenti in materia di tassa d'esenzione del Cantone di domicilio.89

Art. 50

Obblighi di comunicazione (art. 54 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione, accludendogli il libretto di servizio, qualora rinunci al congedo per l'estero o intenda prenderlo più tardi. L'organo d'esecuzione annulla il congedo per l'estero ove esso non sia preso entro due mesi dall'inizio del congedo autorizzato.

2

La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo all'estero comunica all'organo d'esecuzione il suo domicilio all'estero o, in quanto non abbia un domicilio all'estero, un recapito in Svizzera per le notificazioni, come pure ogni cambiamento di domicilio.


Art. 51

Rientro in Svizzera (art. 24 LSC) 1

Entro quattordici giorni la persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione di aver preso domicilio in Svizzera. Essa gli acclude il libretto di servizio.

2

L'organo d'esecuzione annulla il congedo per l'estero. Ne informa, ove occorra, le autorità competenti in materia di tassa d'esenzione del Cantone di ultimo domicilio.90 3 Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato. Se il soggiorno all'estero è durato più di sei anni, il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è ridotto di un decimo per ogni anno in più.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 24

824.01

4

La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l'estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l'estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, l'organo d'esecuzione può, su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga alle autorità competenti in materia di tassa d'esenzione del Cantone di ultimo domicilio.91 Sezione 8:

Servizio civile ordinario delle persone residenti all'estero

Art. 52

1 La persona soggetta al servizio civile residente all'estero in congedo autorizzato non è tenuta a prestare servizio civile ordinario in Svizzera.

2

Sono invece tenute a prestare servizio civile ordinario le persone soggette al servizio civile che:

a. sono frontaliere (art. 48 cpv. 4); o b. risiedono all'estero senza il prescritto congedo (art. 48 cpv. 5).

Sezione 9: Computo del servizio civile

Art. 53

Giorni di servizio computabili (art. 24 LSC) 1

Per l'adempimento del servizio civile ordinario sono computabili: a. l'audizione personale secondo l'articolo 18a LSC, sempreché non abbia luogo nell'ambito del reclutamento militare;

b. i giorni dei corsi d'introduzione e di formazione come pure i giorni non lavorativi accordati normalmente dagli organizzatori del corso; c. i periodi d'impiego a titolo di prova; d. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione (art. 36 LSC) come pure i giorni non lavorativi accordati normalmente nell'istituto d'impiego; e. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione secondo l'articolo 56 capoverso 1 lettere d e f, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria attività per l'istituto d'impiego durante almeno cinque ore; f.

i giorni di viaggio all'inizio e alla fine del periodo d'impiego; 91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 25

824.01

g. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia temporaneamente incapace di lavorare secondo l'articolo 54 per causa di malattia o di infortunio;

h. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile compensi ore supplementari;

i.

i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione durante i quali la persona che presta servizio civile sia senza sua colpa incapace di lavorare per causa diversa da malattia o infortunio; j.

i giorni di vacanza secondo l'articolo 72.92 2

L'organo d'esecuzione computa queste prestazioni solo se sono state effettuate nel quadro di un periodo d'impiego per il quale la persona che presta servizio civile sia stata convocata.

3

Per i periodi d'impiego di una durata complessiva inferiore a 26 giorni o il cui residuo sia inferiore a 26 giorni, l'organo d'esecuzione computa al massimo il numero di giorni non lavorativi indicato nell'Appendice 2 numero 1, indipendentemente dal fatto che i giorni festivi non lavorativi siano caduti durante il periodo d'impiego.93 4

Il computo dei giorni di servizio ha luogo per giorni interi.

5

Se la persona che presta servizio civile segue, in virtù di una convocazione dell'organo d'esecuzione, un corso introduttivo che ha luogo per ore, ma non partecipa a un impiego del servizio civile al di fuori delle ore del corso, l'organo d'esecuzione computa, ai fini dell'adempimento del servizio civile, un giorno per ogni otto ore di corso seguite.


Art. 54

Giorni computabili d'assenza per malattia o infortunio (art. 24 LSC) 1

Per 30 giorni d'impiego, l'organo d'esecuzione computa quali giorni di servizio civile adempiuto non oltre sei giorni di assenza dovuta a malattia o infortunio.

2

Per periodi d'impiego più brevi e per frazioni inferiori a 30 giorni, l'organo d'esecuzione computa al massimo il numero di giorni di assenza indicato nell'Appendice 2 numero 2.94 3

I giorni in cui la persona che presta servizio civile è solo parzialmente capace di lavorare non valgono quali giorni di assenza.


Art. 55

Diritto di usufruire di giorni d'assenza e di vacanze (art. 24 LSC) 1

La persona che presta servizio civile può prendere il numero di giorni d'assenza per malattia o infortunio o di giorni di vacanze corrispondente alla durata pianificata del suo periodo d'impiego.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 26

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2

Se l'organo d'esecuzione interrompe anticipatamente il periodo d'impiego, esso computa sulla durata del servizio civile adempiuto solo il numero dei giorni di assenza o di vacanze corrispondente alla durata effettiva dell'impiego.


Art. 56

Giorni di servizio non computabili (art. 24 LSC) 1

Non sono computabili come servizio civile adempiuto: a. ...95 b. i colloqui personali presso istituti d'impiego potenziali; c. i colloqui presso l'organo d'esecuzione; d. i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione durante i quali la persona che presta servizio civile si trova in congedo;

e. ...96 f.

i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione nei quali la persona che presta servizio civile sia assente in modo ingiustificato; g. i giorni durante i quali il periodo d'impiego è interrotto da un procedimento disciplinare conclusosi con la pronuncia di un provvedimento disciplinare; h. i giorni in cui la persona soggetta al servizio civile ha continuato a lavorare nell'istituto d'impiego benché fosse divenuta operante un'interruzione del periodo d'impiego (art. 43); i.

l'esecuzione di una pena privativa della libertà fondata sugli articoli 72 a 76 LSC; k. la partecipazione ad atti d'istruzione concernenti un procedimento disciplinare o un caso di responsabilità civile, che abbiano luogo fuori di un periodo d'impiego;

l.

le visite mediche intervenute su convocazione dell'organo d'esecuzione fuori di un periodo d'impiego.

2

Se la persona che presta servizio civile diviene, durante un congedo, temporaneamente incapace di lavorare a causa di malattia o infortunio, l'organo d'esecuzione computa come servizio civile adempiuto i giorni d'incapacità al lavoro nel quadro dei giorni d'assenza ai sensi dell'articolo 54.

a97 Vacanze aziendali (art. 24 LSC) 1

I giorni che cadono durante le vacanze aziendali dell'istituto d'impiego non sono computati come giorni compiuti di servizio civile, a meno che la persona che presta servizio civile prenda allora le proprie vacanze.98 95 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

96 Abrogata dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 27

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2

I giorni festivi che cadono durante le vacanze aziendali dell'Istituto d'impiego sono invece computati come giorni compiuti di servizio civile ordinario.

3

...99


Art. 57

Comunicazione dei giorni computati (art. 24 LSC) L'organo d'esecuzione comunica alla persona che presta servizio civile e all'istituto d'impiego quali sono i giorni da esso non computati. La persona che presta servizio civile può esigere nel termine di 30 giorni una decisione impugnabile con ricorso.

Sezione 10: Libretto di servizio

Art. 58

(art. 24 e 79 cpv. 1 LSC)100 1

L'organo d'esecuzione determina quali indicazioni debbano essere iscritte nel libretto di servizio.

2

In caso di divergenza tra i dati iscritti nel libretto di servizio e quelli del sistema di informazione del servizio civile (ZIVI+), fanno fede, in linea di principio, quelli del sistema di informazione del servizio civile.101 3 Se la persona soggetta al servizio civile perde il libretto di servizio, l'organo d'esecuzione ordina un duplicato presso lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

La persona soggetta al servizio civile ne assume le spese.102 4 Le spese ammontano al massimo a 300 franchi. Gli organi competenti possono rinunciare alla fatturazione.103 Capitolo 7: Statuto della persona soggetta al servizio civile Sezione 1: Diritti e doveri in generale

Art. 59

Consulenza e assistenza (art. 26 cpv. 2 LSC) 1

Se così richiesto, l'organo d'esecuzione assiste e consiglia nei loro contatti con gli organi specializzati pubblici e privati le persone soggette al servizio civile che siano in cerca di aiuto.

2

Consiglia, se così richiesto, le persone soggette al servizio civile nelle questioni giuridiche relative all'adempimento del servizio civile.

99 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

103 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 28

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3

Ove occorra, visita le persone che prestano servizio civile nel luogo in cui compiono il periodo d'impiego.104

a105 Anticipo di prestazioni in denaro (art. 26 cpv. 1 LSC) 1

La Confederazione versa alla persona che presta servizio civile le prestazioni in denaro di cui all'articolo 29 LSC che l'istituto d'impiego non può più fornire, poiché esso è diventato insolvente.

2

Le pretese della persona che presta servizio civile nei confronti dell'istituto d'impiego sono trasferite alla Confederazione, nella misura in cui quest'ultima abbia fornito tali prestazioni secondo il capoverso 1.


Art. 60

Prestazioni assistenziali (art. 26 cpv. 4 e 5 LSC, art. 13 LAS) 1

Le autorità assistenziali del Cantone di dimora sono competenti per la consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta servizio civile ed effettua il suo impiego fuori del Cantone di domicilio, quando sia da presumere che per presentarsi alle autorità assistenziali di quest'ultimo Cantone essa dovrebbe rimanere assente dall'istituto d'impiego per più di una giornata di lavoro.

2

La Confederazione subentra nel diritto dell'autorità di assistenza di esigere il rimborso da parte della persona assistita.

3

L'autorità d'assistenza competente comunica all'organo d'esecuzione se le condizioni di rimborso previste dall'articolo 26 capoverso 5 LSC sono adempiute.

4

L'organo d'esecuzione esige il rimborso mediante decisione formale. Può rinunciarvi per gli importi inferiori a 1000 franchi, se l'onere amministrativo è sproporzionato.106 5

Il diritto della Confederazione di esigere il rimborso comporta un interesse del 5 per cento a decorrere dal trentunesimo giorno dopo la scadenza. Si prescrive in cinque anni dal versamento dell'ultima prestazione assistenziale.

a107

Art. 61


108

Propaganda politica e proselitismo religioso (art. 27 LSC) La persona che presta servizio civile deve astenersi da qualsiasi forma di propaganda politica o ideologica e di proselitismo religioso durante le ore di lavoro come pure nei locali dell'istituto d'impiego e negli alloggi comuni.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

107 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3083).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 29

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Art. 62

Obblighi particolari derivanti da impieghi collettivi (art. 27 cpv. 5 LSC) 1

La persona che presta servizio civile assume i compiti supplementari risultanti dall'alloggio e dal vitto in comune, anche se essi devono essere adempiuti fuori dalle ore di lavoro.

2

L'esecuzione di tali compiti non vale come effettuazione di ore supplementari.

3

L'istituto d'impiego provvede affinché i compiti supplementari siano ripartiti nel modo più equo possibile tra i membri del gruppo.

4

Nel fissare l'orario di lavoro di ogni membro del gruppo, l'istituto d'impiego tiene conto dell'onere addizionale risultante dall'adempimento dei compiti supplementari.

Sezione 2: Diritti nei confronti dell'istituto d'impiego

Art. 63

Considerazione di obblighi religiosi (art. 28 cpv. 1 LSC) Nel fissare il tempo di lavoro e di riposo, l'istituto d'impiego tiene conto degli obblighi religiosi della persona che presta servizio civile, al pari di quanto fa per i propri lavoratori.


Art. 64

Compensazione delle opere supplementari (art. 28 cpv. 4 LSC) 1

Le ore supplementari effettuate conferiscono alla persona che presta servizio civile il diritto di disporre di un tempo libero d'uguale durata, salvo che l'istituto d'impiego non accordi alcuna compensazione, o accordi una compensazione minore, ai propri lavoratori.

2

Le ore supplementari decadono senza dar luogo ad indennità se non sono state compensate prima della fine del periodo d'impiego.

3

Un periodo d'impiego non può essere prolungato per permettere la compensazione di ore supplementari.


Art. 65

Prestazioni a favore di chi presta servizio civile; in generale (art. 29 LSC) 1

Il Dipartimento federale dell'economia determina le prestazioni in denaro previste dall'articolo 29 LSC.109 2 La persona che presta servizio civile e non accetta le prestazioni in natura offerte dall'istituto d'impiego non può esigere prestazioni in denaro corrispondenti, salvo in casi in cui non possa essere ragionevolmente preteso che essa accetti le prestazioni in natura. Rimane salvo l'articolo 66.

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 30

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Art. 66

Alloggio (art. 29 cpv. 2 LSC) 1

L'istituto d'impiego può rinunciare a offrire un alloggio alla persona che presta servizio civile, quando: a. essa è in grado di utilizzare durante il periodo d'impiego il proprio alloggio privato; e

b. l'utilizzazione dell'alloggio privato costituisce la soluzione più vantaggiosa per l'istituto d'impiego.

2

In questi casi l'istituto d'impiego versa a chi presta servizio civile l'indennità finanziaria stabilita nell'articolo 29 capoverso 2 LSC.


Art. 67

Indennità per spese di trasferta (art. 29 cpv. 2 LSC) 1

Chi presta servizio civile ha diritto al rimborso da parte dell'istituto d'impiego delle spese effettive e comprovate, incorse per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici.

1bis

Se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento privato, l'istituto d'impiego si accolla i costi che dovrebbe assumersi ai sensi del capoverso 1.110 2 La persona che presta servizio civile e utilizza il proprio veicolo privato quando si può ragionevolmente pretendere che utilizzi i mezzi di trasporto pubblici non ha diritto a un'indennità di trasferta. Si ritiene che l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici possa essere ragionevolmente pretesa quando il tragitto quotidiano fino al luogo di lavoro (andata e ritorno) non ecceda tre ore.111 3 Se l'utilizzazione di un veicolo per l'intero tragitto o per una parte di esso è indispensabile, chi presta servizio civile ha diritto a un'indennità nei confronti dell'istituto d'impiego. L'organo di esecuzione ne determina l'ammontare.

4

Se la persona che presta servizio civile non accetta di utilizzare un alloggio più vicino offerto dall'istituto d'impiego, essa perde il diritto d'ottenere un'indennità per il tragitto più lungo fino al luogo di lavoro, salvo che l'utilizzazione dell'alloggio offerto non possa essere ragionevolmente pretesa.


Art. 68

Spese supplementari relative al servizio civile prestato all'estero (art. 29 cpv. 1 lett. f LSC) In caso di impiego all'estero, l'istituto d'impiego assume a proprio carico i costi connessi necessariamente con l'adempimento dei compiti come pure quelli usualmente rimborsati ai propri lavoratori. L'organo d'esecuzione regola i particolari.

110 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 31

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Art. 69

Esclusione di altre prestazioni112 (art. 29 LSC) 1

È nullo ogni accordo tra l'istituto d'impiego e chi presta servizio civile che prevede un'estensione o una riduzione delle prestazioni di cui all'articolo 29 LSC.113 2 L'istituto d'impiego non è autorizzato a fornire a chi presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni di valore pecuniario eccedenti il quadro dell'articolo 29 LSC, a meno che si tratti di prestazioni in denaro che sostituiscono prestazioni in natura non accettate (art. 65 cpv. 2).114 3

La persona che presta servizio civile rimborsa all'istituto d'impiego, a norma dell'articolo 64 del Codice delle obbligazioni115, le prestazioni che le sono state versate in violazione del capoverso 2.

4

Le prestazioni in denaro che chi presta servizio civile ha versato all'istituto d'impiego sotto forma di doni o di prestazioni analoghe durante un periodo d'impiego devono essergli rimborsate completamente. È nulla qualsiasi promessa di doni o di prestazioni analoghe fatta dalla persona che presta servizio civile all'istituto d'impiego nell'ambito della pianificazione dei suoi periodi d'impiego o durante un periodo d'impiego.116

Art. 70

Congedo: a. procedura, autorizzazione (art. 30 LSC) 1

Il congedo è accordato su domanda di chi presta servizio civile, dall'istituto d'impiego o dall'organo d'esecuzione nella sua convocazione.

2

Chi presta servizio civile presenta la domanda di congedo per scritto e le acclude gli eventuali mezzi di prova.

3

Può chiedere all'istituto d'impiego un'autorizzazione di congedo.117 4

Non è più autorizzata a prendere o a continuare un congedo quando ne sia venuto meno il motivo.118 5

L'istituto d'impiego acclude alla comunicazione dei giorni di servizio destinata all'organo d'esecuzione la domanda di congedo approvata.119 112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

115 RS

220

116 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 32

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Art. 71

b. direttive per la decisione (art. 30 LSC) 1

Nei casi seguenti l'istituto d'impiego accorda tre giorni di congedo al massimo a chi presta servizio civile: a. decesso o malattia grave di un congiunto prossimo; b. matrimonio; c. nascita di un figlio; d.120 esame di formazione professionale da sostenere che non possa essere differito.

2

Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per: a. ...121 b. iscriversi a una scuola o informarsi previamente al riguardo, ove la presenza personale di chi presta servizio civile sia assolutamente necessaria; c. partecipare a sedute di autorità, quando chi presta servizio civile disponga di un pertinente mandato.

3

L'istituto d'impiego può, se le condizioni aziendali lo consentono, accordare un giorno di congedo al massimo: a. per pratiche urgenti che la persona che presta servizio civile non è in grado di svolgere durante il tempo libero o nel quadro dell'orario libero; b.122 per altri scopi importanti, ove il rigetto della domanda comporterebbe per il richiedente o per il suo datore di lavoro difficoltà eccessive.

4

Se vuole accordare un congedo più lungo, l'istituto d'impiego chiede all'organo d'esecuzione l'autorizzazione ad accordarlo.123 5 In quanto le condizioni aziendali lo consentano, l'istituto d'impiego può accordare alla persona che presta servizio un congedo per la formazione o il perfezionamento professionali, a condizione che essa ricuperi l'assenza eccedente due ore settimanali.

L'istituto d'impiego deve tuttavia chiedere il parere dell'organo d'esecuzione quando si tratta di una formazione o perfezionamento che ha luogo regolarmente.


Art. 72

Giorni di vacanza (art. 30 LSC) 1

In un periodo d'impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi sei mesi e ad altri due giorni di vacanza per ogni mese supplementare.124 2 Può chiedere all'istituto d'impiego un'autorizzazione scritta.125 120 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

121 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 33

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3

I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità.

4

La persona che presta servizio civile che compie un periodo d'impiego ininterrotto in più istituti d'impiego riceve i giorni di vacanza proporzionatamente per ogni istituto d'impiego.126 5 Se una persona soggetta al servizio civile vuole prolungare un impiego di una durata inferiore a 180 giorni in modo tale da avere diritto di ricevere giorni di vacanza e se, contemporaneamente, vuole cambiare istituto d'impiego, l'organo d'esecuzione accorda il prolungamento solo se gli istituti d'impiego si accordano sulla ripartizione dei giorni di vacanza.127

Art. 73

Vacanze aziendali (art. 79 LSC) 1

Chi presta servizio civile prende, se possibile, i suoi giorni di vacanza durante le vacanze annuali dell'istituto d'impiego.

2

Se le vacanze aziendali hanno una durata maggiore, l'organo d'esecuzione interrompe il periodo d'impiego. L'interruzione prevedibile è menzionata nella convocazione.

3

L'organo d'esecuzione può convocare una persona soggetta al servizio civile per un periodo d'impiego che dovrà essere probabilmente interrotto a causa delle vacanze aziendali solo con il consenso di tale persona.


Art. 74

Certificato di lavoro (art. 31 LSC) 1

L'istituto d'impiego rilascia un certificato di lavoro se il periodo d'impiego è durato almeno 26 giorni.128 2 Esso ne trasmette una copia all'organo d'esecuzione.

Sezione 3:

Obblighi nei confronti delle autorità e dell'istituto d'impiego

Art. 75


129

Obbligo di notificazione a. dati destinati al controllo (art. 32 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio all'organo d'esecuzione, in particolare:

a. il cambiamento di indirizzo del domicilio e del luogo di soggiorno; b. la modifica dei suoi dati personali; 126 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

127 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 34

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c. la sua professione ed eventuali cambiamenti della stessa; d. le circostanze che incidono sulla pianificazione dei periodi d'impiego (art. 38a).

2

La persona soggetta al servizio civile acclude il libretto di servizio alle notificazioni di cui al capoverso 1 lettere a-c.

3

Le persone soggette al servizio civile che non sono raggiungibili per più di sei mesi all'indirizzo notificato comunicano all'organo d'esecuzione un recapito in Svizzera.

4

L'organo d'esecuzione può prendere le misure necessarie per accertare il domicilio e il luogo di soggiorno di una persona soggetta al servizio civile.

5

L'organo d'esecuzione trasmette le modifiche dei dati personali allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.


Art. 76

b. Incapacità al lavoro (art. 32 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio all'organo d'esecuzione la sua impossibilità, per ragioni di salute, di dar seguito a una convocazione.

Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

2

Chi presta servizio civile comunica senza indugio all'istituto d'impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.

3

Se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno, la persona che presta servizio civile si procura un certificato medico, che presenta all'istituto d'impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera.

4

L'istituto d'impiego avvisa senza indugio l'organo d'esecuzione se la durata prevedibile dell'incapacità al lavoro eccede cinque giorni.130 5

Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione dei giorni di servizio destinata all'organo d'esecuzione.

a131 c. pregiudizio alla salute delle persone soggette al servizio civile (art. 32 LSC) All'inizio di ogni periodo d'impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica all'organo d'esecuzione qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

131 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 35

824.01


Art. 77

132 Obbligo d'informazione

(art. 32 LSC)

1

Ove occorra ed eventualmente nel corso del colloquio personale, la persona soggetta al servizio civile comunica all'istituto d'impiego i motivi di coscienza che potrebbero influenzare l'impostazione dell'impiego.

2

La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti statistici dell'organo d'esecuzione, come pure alle misure di controllo dell'efficienza, della qualità e dei risultati.

Sezione 4:133 Introduzione e formazione
a Corsi d'introduzione predisposti dall'organo d'esecuzione (art. 36 cpv. 1 LSC) 1

Nel corso d'introduzione, l'organo d'esecuzione trasmette le conoscenze necessarie concernenti i diritti e gli obblighi della persona soggetta al servizio civile e l'esecuzione del servizio civile.

2

l'organo d'esecuzione può trasmettere altri contenuti che abbiano un legame stretto con il servizio civile e siano necessari nell'esecuzione dello stesso.

3

L'organo d'esecuzione può trasmettere le conoscenze necessarie secondo il capoverso 1, anziché in un corso, anche nell'ambito dell'audizione personale del richiedente.


Art. 78

Introduzione da parte dell'istituto d'impiego (art. 36 cpv. 2 LSC) L'istituto d'impiego trasmette alla persona che presta servizio civile, fondandosi su un programma d'introduzione, le conoscenze di base pratiche e le capacità necessarie per svolgere correttamente, in maniera economica e senza causare danni l'attività prevista nella convocazione.


Art. 79

Spese d'introduzione a carico dell'istituto d'impiego (art. 36 cpv. 2 e 37 cpv. 2 LSC) 1

L'istituto d'impiego assume di regola a proprio carico le spese inerenti ai corsi d'introduzione necessari per le persone che vi prestano servizio civile.

2

La Confederazione può assumere fino a un terzo delle spese inerenti ai corsi d'introduzione, ma al massimo 833 franchi per ogni persona che presta servizio civile, quando l'istituto d'impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie.

3

L'istituto d'impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione presenta una domanda motivata all'organo d'esecuzione con sufficiente anticipo rispetto 132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 36

824.01

all'emissione della convocazione. Se, pur non esistendo al riguardo ragioni particolari, la domanda perviene all'organo d'esecuzione solo dopo l'inizio dell'introduzione, la Confederazione non assume a proprio carico le spese d'introduzione già incorse.

4

L'organo d'esecuzione può subordinare a oneri e condizioni la sua garanzia per le spese.


Art. 80

Corso di formazione per compiti di cura (art. 29 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 37 cpv. 1 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile segue un corso di formazione se almeno il 30 per cento dei suoi compiti secondo il mansionario consiste in cure infermieristiche.

2

Chi organizza un corso secondo il capoverso 1 si attiene a un programma d'insegnamento approvato dall'organo d'esecuzione. Quest'ultimo controlla se gli scopi vengono conseguiti.

3

La persona soggetta al servizio civile inizia il suo periodo d'impiego entro il termine di sei mesi dalla fine del corso di formazione. Eccezionalmente, può seguire il corso di formazione durante le prime quattro settimane dell'impiego, sempreché l'istituto d'impiego sia d'accordo.

4

Una persona soggetta al servizio civile che segue un corso di base della Croce Rossa Svizzera quale assistente di cura effettua in seguito un impiego che comporta compiti di cura della durata di almeno 180 giorni.

5

La persona soggetta al servizio civile che ha appreso o esercita una professione che comporta compiti di cura o che ha assolto la scuola reclute quale soldato sanitario non è tenuta a seguire un corso di formazione corrispondente.

6

Oltre alle prestazioni di cui all'articolo 29 LSC, le spese dei corsi sono rimborsate al massimo in ragione di 2500 franchi per ogni partecipante.


Art. 81

Altri corsi di formazione (art. 29 cpv. 3, 36 cpv. 4 e 37 cpv. 1 LSC) 1

Ove occorra, l'organo d'esecuzione organizza altri corsi di formazione specifici in funzione dell'impiego, in particolare in relazione con gli impieghi nel quadro di programmi prioritari o dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza. Tali corsi non dispensano l'istituto d'impiego dall'obbligo di cui all'articolo 78.

2

L'organo d'esecuzione può organizzare corsi di formazione specifici in funzione dell'impiego quando siano di migliore qualità o meno onerosi dei corsi d'introduzione degli istituti d'impiego o quando un numero consistente di persone che prestano servizio civile non potrebbe ricevere da essi l'introduzione necessaria, data l'insufficienza dei mezzi a disposizione di tali istituti.

3

I corsi di formazione specifici in funzione dell'impiego durano al massimo 15 giorni. Per l'introduzione ad attività con compiti di cura, l'organo d'esecuzione può approvare, nel caso specifico, una durata più lunga.

Servizio civile - O 37

824.01

4

Una persona soggetta al servizio civile che segue un corso di formazione specifico in funzione dell'impiego effettua in seguito un periodo d'impiego che dura almeno dieci volte più del corso. L'organo d'esecuzione può ammettere periodi d'impiego più brevi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

5

L'articolo 80 capoverso 3 si applica per analogia. Costituiscono un'eccezione gli impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

6

Oltre alle prestazioni di cui all'articolo 29 LSC, le spese dei corsi sono rimborsate al massimo in ragione di 2500 franchi per ogni partecipante.


Art. 82

Spese per l'elaborazione dei programmi (art. 37 cpv. 2 lett. a LSC) 1

Se l'organo d'esecuzione dichiara che il programma di corsi elaborato da un istituto d'impiego o da un terzo è determinante per altri corsi d'introduzione o di formazione, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i lavori di elaborazione effettuati senza mandato dell'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può conferire direttamente l'incarico di elaborare un programma di corsi destinato a servire come base per i corsi d'introduzione impartiti dagli istituti d'impiego o per i corsi di formazione specifici in funzione dell'impiego.

La Confederazione ne assume le spese.

Sezione 5: Spese di viaggio e di trasporto dei bagagli

Art. 83

Viaggi non a carico della persona soggetta al servizio civile (art. 39 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile, quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio, viaggia dal domicilio o dal luogo di soggiorno a quello d'impiego e viceversa senza dover sopportare le spese relative se si serve dei mezzi di trasporto pubblici.134 2 La tessera d'identità del servizio civile, con la tessera d'impiego, fa stato quale titolo di trasporto.135 3 La persona che presta servizio civile e non utilizza il suo alloggio privato durante il periodo d'impiego ha inoltre diritto una volta alla settimana a un viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici dal luogo d'impiego al domicilio o al luogo di soggiorno e viceversa.136 4 L'organo d'esecuzione stabilisce il numero dei viaggi secondo il capoverso 3 in proporzione alla durata dell'impiego e rilascia alla persona che presta servizio civile, a sua domanda, le legittimazioni necessarie.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 38

824.01


Art. 84

137 Notificazione e

conteggio

(art. 39 LSC)

1

L'organo d'esecuzione rileva periodicamente presso le persone che prestano servizio civile i viaggi da esse effettuati secondo l'articolo 83.

2

La Confederazione rimborsa alle imprese dei trasporti pubblici le spese di tali viaggi. È applicata una tariffa ridotta.


Art. 85


138

Viaggi a tariffa ridotta (art. 39 LSC) 1

Chi presta servizio civile ha diritto di viaggiare a tariffa ridotta sui mezzi di trasporto pubblici durante il congedo (art. 70 e 71) e durante i giorni di vacanza (art. 72).

2

L'autorizzazione di congedo e la tessera d'identità del servizio civile, con la tessera d'impiego, danno diritto all'acquisto di titoli di trasporto a tariffa ridotta.


Art. 86

Spese per il trasporto dei bagagli (art. 39 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile paga direttamente le spese del trasporto dei bagagli quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio.

2

L'organo d'esecuzione rimborsa alla persona soggetta al servizio civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti erano necessari. Esso non assume a proprio carico le spese di trasloco.139

Sezione 6:140 Equipaggiamento a scopo d'identificazione
a Identificazione delle persone che prestano servizio civile (art. 15a LSC) 1

L'organo d'esecuzione può consegnare alle persone soggette al servizio civile, a scopo d'identificazione quali persone che prestano servizio civile, equipaggiamenti o vestiti adeguati.

2

Il Dipartimento disciplina i particolari, segnatamente: a. designa gli oggetti che sono consegnati loro in prestito; b. designa gli oggetti che sono consegnati loro gratuitamente in proprietà; c. disciplina la vendita di oggetti alla persona che presta servizio o agli istituti d'impiego.

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

140 Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Servizio civile - O 39

824.01

b Identificazione degli istituti d'impiego e degli impieghi di gruppo (art. 15a LSC) 1

L'organo d'esecuzione può sostenere le istituzioni che intendono rendere visibile il loro riconoscimento quale istituto d'impiego mettendo a loro disposizione supporti scritti adeguati.

2

L'organo d'esecuzione provvede affinché gli impieghi di gruppo possano essere identificati quali impieghi di servizio civile.

Capitolo 8:141 Procedura per il riconoscimento quale istituto d'impiego

Art. 87

Domanda (art. 41 cpv. 1 LSC)

1

Nella sua domanda, l'istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condizioni di cui agli articoli 2 a 6 LSC.

2

Inoltre, l'istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente: a. il rapporto di attività e di gestione degli ultimi due anni; b. lo statuto o le basi giuridiche; c. un organigramma dell'intero istituto e un piano dei posti di lavoro del settore parziale interessato; d. mansionari dettagliati comprendenti tutti i compiti che le persone che prestano servizio civile devono adempiere;

e. una prova della sua utilità pubblica; l'organo d'esecuzione può esentare da tale prova le istituzioni di diritto pubblico.

3

Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all'articolo 5 o 6.

4

Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell'organo di condotta competente. La conferma contiene in particolare indicazioni sul danno verificatosi e sul coordinamento tra l'impiego del servizio civile e di altri mezzi destinati a eliminare i danni nonché una stima delle spese.

5

L'istituto richiedente illustra il tipo d'introduzione di cui hanno bisogno le persone che prestano servizio civile e spiega in che modo possa coprire tale bisogno d'introduzione.

6

L'istituto richiedente dichiara, quale istituto d'impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d'esecuzione.

7

L'organo d'esecuzione può esigere ulteriori documenti e informazioni.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 40

824.01

a Domanda presentata per via elettronica (art. 41 cpv. 1 LSC) 1

L'istituto richiedente può presentare la sua domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego mediante trasmissione elettronica dei dati. Esso conferma la presentazione della domanda inviando successivamente una dichiarazione originale firmata di proprio pugno secondo l'articolo 87 capoverso 5.

2

Le proposte di modifica del riconoscimento non necessitano della dichiarazione di cui al capoverso 1.


Art. 88

Reiezione in seguito a domanda sufficiente di impieghi possibili (art. 42 cpv. 3 lett. a LSC) 1

L'organo d'esecuzione valuta la domanda di impieghi possibili in funzione dei singoli spazi economici del bacino di riferimento di un centro regionale.

2

Per la valutazione della domanda di impieghi possibili, l'organo d'esecuzione si basa sul grado d'occupazione di mansionari di analogo orientamento in istituti d'impiego paragonabili.

3

Se istituisce un programma prioritario, l'organo d'esecuzione può prescindere dall'applicazione del capoverso 2.


Art. 89

Riconoscimento (art. 42 e 43 cpv. 1 LSC) 1

La decisione di riconoscimento contiene in particolare: a. mansionari precisi con indicazione dei requisiti; b. il numero dei posti di lavoro autorizzati per ciascun mansionario; c. il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate simultaneamente nell'istituto d'impiego (art. 9);

d. un'indicazione circa l'obbligo di pagare tributi e il loro ammontare; e. la designazione dell'organo autorizzato a impartire istruzioni alla persona che presta servizio civile.

2

L'organo d'esecuzione limita la durata della decisione di riconoscimento se si tratta di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

3

Nella decisione di riconoscimento, l'organo d'esecuzione può prospettare all'istituto d'impiego una partecipazione della Confederazione alle spese d'introduzione (art. 37 LSC) e aiuti finanziari (art. 47 LSC).

4

Se la domanda si riferiva a più istituti, ognuno di essi riceve una propria decisione.

Servizio civile - O 41

824.01


Art. 90

Riconoscimento di un ente della Confederazione (art. 42 LSC) 1

Il riconoscimento di un ente della Confederazione quale istituto d'impiego è formalizzato mediante un accordo scritto con l'organo d'esecuzione.

2

Tale riconoscimento può essere adeguato o revocato di comune accordo.


Art. 91

Verifica della decisione di riconoscimento (art. 43 cpv. 4 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può verificare in qualsiasi momento la conformità della decisione di riconoscimento alle condizioni legali.

2

L'organo d'esecuzione può esigere documenti e informazioni dall'istituto d'impiego.


Art. 92

Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento (art. 23 cpv. 1 e 43 cpv. 4 LSC)142 1

L'organo d'esecuzione può adeguare la decisione di riconoscimento se l'istituto d'impiego ne fa domanda, se lo richiedono i risultati di un'ispezione o se un mansionario è divenuto obsoleto.

2

L'organo d'esecuzione adegua la decisione di riconoscimento se lo richiede la sua verifica secondo l'articolo 91 o se cambia la cerchia degli istituti d'impiego soggetti al pagamento di tributi secondo l'articolo 46 LSC.

3

L'organo d'esecuzione può revocare la decisione di riconoscimento se, per tre anni consecutivi, nell'istituto d'impiego non hanno avuto luogo impieghi o vi hanno avuto luogo soltanto impieghi a titolo di prova.

4

L'organo d'esecuzione revoca la decisione di riconoscimento se l'istituto d'impiego:

a. non adempie più una delle condizioni di riconoscimento di cui agli articoli 2-6 LSC;

b. viola ripetutamente singoli obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze oppure dalla decisione di riconoscimento; o

c. non garantisce più, per altri motivi, l'esecuzione normale del servizio civile.143

4bis

Se l'organo d'esecuzione viene a conoscenza di circostanze che potrebbero causare la revoca del riconoscimento, esso può revocare le convocazioni a impieghi già ordinate, ma la cui entrata in servizio non ha ancora avuto luogo.144 4ter L'organo d'esecuzione procura immediatamente un nuovo impiego alla persona soggetta al servizio civile interessata da una revoca della convocazione.145 142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

144 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 42

824.01

5

La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi d'impiego in corso siano terminati.

6

L'organo d'esecuzione può chiedere informazioni all'autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.

7

Un'istituzione la cui decisione di riconoscimento è stata revocata secondo il capoverso 4 lettere b o c può presentare una nuova domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego al più presto cinque anni dopo che la decisione di revoca è passata in giudicato.146

Capitolo 9: Statuto dell'istituto d'impiego Sezione 1: Rapporti con le autorità

Art. 93


147

Ispezioni nell'istituto d'impiego (art. 44 LSC) 1

L'organo d'esecuzione effettua ispezioni e può incaricarne terzi specializzati.

2

L'organo d'esecuzione comunica i risultati agli interessati in funzione del loro coinvolgimento.


Art. 94

Obbligo d'informare; notificazione dei giorni di servizio effettuati (art. 45 LSC) 1

Su richiesta dell'organo d'esecuzione, l'istituto d'impiego fornisce a quest'ultimo tutte le informazioni utili relative al servizio civile e gli consegna i documenti necessari. Gli comunica senza indugio avvenimenti particolari importanti.

2

L'istituto d'impiego invia all'organo d'esecuzione, entro cinque giorni dalla fine del periodo di conteggio, la notificazione dei giorni di servizio.148

Art. 95


149

Ammontare dei tributi dell'istituto d'impiego (art. 46 cpv. 1 LSC) 1

L'organo d'esecuzione stabilisce nella convocazione l'ammontare dei tributi secondo l'Appendice 2a, la scadenza e gli interessi di mora.

2

L'ammontare del tributo è pari al massimo al 25 per cento del salario lordo usuale nel luogo e nella professione che l'istituto d'impiego dovrebbe versare a un lavoratore per un'attività paragonabile, ma almeno a otto franchi per ogni giorno computabile. L'ammontare dei tributi secondo l'Appendice 2a è adeguato all'evoluzione dei salari non appena l'indice dei costi salariali aumenta di 5 punti base (base: 1.1.2004 = 100 per cento).

3

Durante i primi 26 giorni dell'impiego, l'istituto d'impiego deve la metà dei tributi.

145 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

146 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 43

824.01


Art. 96


150

Rinuncia alla riscossione di tributi (art. 46 cpv. 2 e 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i tributi:

a. se, in un settore d'attività in una regione, l'offerta di posti di lavoro autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d'impiego corrispondenti;

b. se si tratta di un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza e se il danno subìto dai beneficiari non è coperto integralmente da terzi; c. se ha proceduto a convocazione coattiva, in casi motivati (art. 31a cpv. 4).

2

L'organo d'esecuzione prescinde dalla riscossione di tributi: a. in caso di impieghi a titolo di prova; b. in caso di impieghi per i quali l'istituto d'impiego riceve aiuti finanziari in virtù dell'articolo 47 LSC; c. se l'istituto d'impiego è un'azienda agricola privata il cui reddito non supera i 25 000 franchi annui. Per calcolare il reddito, l'organo d'esecuzione si basa sul reddito imponibile tassato secondo i principi dell'imposta federale diretta e maggiorato di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di sostanza imponibile secondo l'ultima tassazione definitiva .


Art. 97

Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego (art. 47 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può accordare un aiuto finanziario a un progetto che contiene lavori nel settore d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, cura del paesaggio» e alla cui realizzazione l'organo d'esecuzione è particolarmente interessato, se l'istituto d'impiego, malgrado comprovati sforzi di risparmio, non è in grado di garantirne integralmente il finanziamento, risultandone così pregiudicata l'attuabilità.151 2

L'istituto d'impiego presenta la domanda all'organo d'esecuzione con un anticipo sufficiente rispetto all'inizio del progetto. La domanda è fatta in due esemplari e contiene in particolare le indicazioni seguenti: a. una descrizione completa del progetto; b. un preventivo;

c. la dimostrazione che sono state prese tutte le misure ragionevoli per limitare i costi;

d.152 la prova che sono state valutate ed esaurite tutte le altre fonti di finanziamento;

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 44

824.01

e.153 un piano di finanziamento completo che informi anche sul fabbisogno finanziario ancora scoperto.

3

L'organo d'esecuzione sottopone per parere la domanda al servizio competente della Confederazione o del Cantone interessato. Tale servizio valuta, all'attenzione dell'organo d'esecuzione, la necessità, l'opportunità e l'economicità del progetto proposto.

4

L'aiuto finanziario della Confederazione contribuisce a colmare lo scoperto del fabbisogno finanziario del progetto. L'aiuto è accordato solo fino a concorrenza dell'ammontare delle spese causate dalla partecipazione al progetto di persone che prestano servizio civile.

5

Il contributo federale è determinato sulla base del preventivo approvato del progetto, in forma forfettaria per giorno di servizio e fissando un importo massimo dei costi. L'aiuto finanziario non deve eccedere la metà dei costi preventivati computabili del progetto. Non sono computabili i costi del progetto sorti prima della presentazione della domanda.154 6

Il pagamento avviene sulla base dei giorni di servizio prestati.155 7

L'istituto d'impiego riferisce regolarmente all'organo d'esecuzione in merito allo svolgimento del progetto.156

Art. 98


157

Enti della Confederazione quali istituti d'impiego (art. 44-47 LSC) 1

L'articolo 47 LSC non si applica agli istituti d'impiego che sono enti della Confederazione.

2

L'organo d'esecuzione può formulare raccomandazioni a tali istituti d'impiego e informare gli organi loro preposti.

Sezione 2: Rapporti con le persone che prestano servizio civile

Art. 99

Delega a terzi del diritto d'impartire istruzioni (art. 49 cpv. 2 lett. b LSC) 1

La delega a terzi del diritto d'impartire istruzioni è consentita solo se l'impiego a favore di terzi della persona che presta servizio civile è previsto nel mansionario.158 2 L'istituto d'impiego limita il diritto delegato d'impartire istruzioni nel tempo, nello spazio e nella materia e per quanto concerne i terzi beneficiari. Non è consentita una cessione integrale a terzi del diritto d'impartire istruzioni.159 153 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

156 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 45

824.01

3

La delega del diritto d'impartire istruzioni non dispensa l'istituto d'impiego dai propri obblighi.

4

L'istituto d'impiego è responsabile del modo con cui i terzi fanno uso del diritto d'impartire istruzioni, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.160 5 L'istituto d'impiego informa la persona che presta servizio civile circa il diritto di terzi d'impartirle istruzioni.161 6 I terzi cui è stato delegato il diritto d'impartire istruzioni non possono subdelegare tale diritto ad altre persone o istituzioni.162
a163 Diritto d'impartire istruzioni in caso d'impieghi di gruppo (art. 27 cpv. 5 e 49 LSC) 1

In caso d'impieghi di gruppo, l'istituto d'impiego può delegare a persone qualificate che prestano servizio civile il diritto d'impartire istruzioni.

2

L'istituto d'impiego limita nel tempo, nello spazio e nella materia il diritto delegato d'impartire istruzioni.


Art. 100

Cessione di diritti e obblighi (art. 50 cpv. 1 lett. a LSC) 1

L'istituto d'impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti presenta all'organo d'esecuzione una domanda che, per ognuno degli istituti interessati, adempia i requisiti di cui all'articolo 87 capoversi 2 e 4.

1bis

L'organo d'esecuzione può sottoporre la domanda, per parere, all'autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.164 2

L'organo d'esecuzione decide sulla domanda nel quadro della procedura di riconoscimento, nella convocazione o con decisione separata.

3

Esso comunica la propria decisione: a. all'istituto

d'impiego;

b. agli istituti interessati; c.165 agli enti secondo il capoverso 1bis che hanno espresso un parere.

d. ...166

4

L'accordo dell'organo d'esecuzione non vale come riconoscimento degli istituti beneficiari.

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

164 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

166 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 46

824.01

5

L'istituto d'impiego rimane l'interlocutore dell'organo d'esecuzione. Esso è responsabile del rispetto dei diritti e degli obblighi da parte degli istituti beneficiari, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.

6

L'istituto che ha beneficiato della cessione dei diritti e degli obblighi non è autorizzato a subdelegarli ad altri istituti.

Capitolo 10: Disposizioni sulla responsabilità civile e disposizioni penali

Art. 101

Domanda (art. 58 LSC) Chiunque intenda far valere un danno fondato sulle disposizioni della LSC concernenti la responsabilità civile presenta la sua domanda all'organo d'esecuzione.


Art. 102

Frode per eludere il servizio civile (art. 78 LSC) 1

La persona soggetta al servizio civile che, allo scopo di sottrarre se stessa o altri in modo durevole o temporaneo all'adempimento del servizio civile, usa mezzi destinati a trarre in inganno l'organo d'esecuzione o un'altra autorità, è punita con l'arresto o con la multa.

2

In casi di poca gravità l'infrazione è punita in via disciplinare.

Capitolo 11: Prestazione di lavoro per rifiuto del servizio (art. 81 CPM)

Art. 103


167

Termine per l'esecuzione della prestazione di lavoro (art. 11 LSC, art. 81 cpv. 3-5 CPM) 1

Le persone astrette al lavoro presentano all'organo d'esecuzione una pianificazione dei periodi d'impiego ed effettuano un periodo d'impiego all'anno.

2

Le persone astrette al lavoro che sono state escluse dall'esercito effettuano la loro prestazione di lavoro prima della prescrizione della pena di cui all'articolo 57 CPM.

3

Le persone astrette al lavoro che non sono state escluse dall'esercito effettuano la loro prestazione di lavoro nel termine di tre anni da quando la sentenza del tribunale militare è passata in giudicato.


Art. 104


168

Disposizioni della LSC non applicabili alla prestazione di lavoro (art. 81 cpv. 5 CPM) L'articolo 9 lettera e e gli articoli 10 a 14 LSC non si applicano alle persone astrette al lavoro.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 47

824.01


Art. 105

Informazione dell'autorità di protezione civile del Comune di domicilio (art. 81 cpv. 5 CPM) 1

L'organo d'esecuzione notifica all'autorità competente in materia di protezione civile del Comune di domicilio si accerta che le convocazioni alla prestazione di lavoro delle persone astrette al lavoro soggette al servizio di protezione civile.

2

L'autorità di protezione civile del Comune di domicilio si accerta che la persona astretta al lavoro non sia convocata al servizio di protezione civile durante i periodi d'impiego nell'ambito della prestazione di lavoro.


Art. 106


169

Informazione delle autorità militari di controllo (art. 81 cpv. 5 CPM) 1

L'organo d'esecuzione informa lo Stato maggiore di condotta dell'esercito in merito alle convocazioni alla prestazione di lavoro delle persone astrette al lavoro non escluse dall'esercito.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito provvede affinché la persona astretta al lavoro non sia convocata in servizio militare durante i periodi d'impiego nell'ambito della prestazione di lavoro.


Art. 107


170

Licenziamento dal servizio dopo l'adempimento della prestazione di lavoro (art. 81 cpv. 5 CPM) L'organo d'esecuzione dispone il licenziamento dal servizio della persona astretta al lavoro e lo comunica all'Ufficio dell'uditore in capo, come pure all'autorità competente in materia di protezione civile del Comune di domicilio o allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.


Art. 108

Violazione degli obblighi di servizio (art. 72-78 LSC) 1

Le violazioni degli obblighi di servizio da parte di una persona astretta al lavoro sono giudicate secondo gli articoli 72 a 78 LSC.171 2 Il giudice può escludere la persona colpevole dalla prestazione di lavoro.

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 48

824.01

Capitolo 12: Esecuzione

Art. 109

Mezzi ausiliari (art. 79 LSC) 1

L'organo d'esecuzione mette a disposizione i moduli necessari per l'esecuzione del servizio civile.

2

Può sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente.


Art. 110


172



Art. 111

Autorizzazione di regolamentazioni sperimentali (art. 79 LSC) 1

Il Dipartimento federale dell'economia può, senza che occorra adeguare previamente la presente ordinanza, autorizzare l'organo d'esecuzione a sperimentare nell'esecuzione del servizio civile le seguenti modifiche:

a. estensione dell'ambito di applicazione degli impieghi a titolo di prova (art. 33); b.173 prolungamento e riduzione della durata minima dei periodi d'impiego (art. 37 e 38);

c.174 estensione delle possibilità di effettuare periodi d'impiego di durata inferiore ai 26 giorni (art. 38);

d.175 possibilità di suddividere ulteriormente il periodo d'impiego di lunga durata (art. 37);

e.176 estensione dei motivi di congedo e della durata del congedo (art. 71); f.177 sperimentazione di possibilità alternative di tenere i dati destinati al controllo secondo l'articolo 75.

g. ... 178

2

Esso delimita la durata delle regolamentazioni sperimentali.

172 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

178 Abrogata dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 49

824.01

a179 Ammonizione (art. 79 LSC, art. 4 della LF del 4 ott. 1974180 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali) 1

L'organo d'esecuzione ammonisce per scritto le persone e istituzioni che, dopo un sollecito scritto, non hanno onorato i loro debiti pecuniari nei suoi confronti entro il termine suppletorio loro prescritto.

2

Chi è stato ammonito deve all'organo d'esecuzione una tassa di 50 franchi.

b181 Tassa per le convocazioni coattive (art. 46a LOGA) 1

Per l'emanazione di una convocazione coattiva (art. 31a cpv. 4) l'organo d'esecuzione riscuote una tassa.

2

La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 400 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 70 franchi.

c182 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti (art. 46a LOGA) Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004183 sugli emolumenti (OgeEm).

Capitolo 13:184 Disposizioni transitorie

Art. 112

a 117 Abrogati

Art. 118

Riscossione di tributi secondo il nuovo diritto (art. 46 LSC) Durante i sei mesi che seguono l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'organo d'esecuzione non riscuote tributi dagli istituti d'impiego riconosciuti prima del 31 dicembre 2003 ed esentati dal pagamento di tributi secondo il diritto anteriore.

bis Adeguamento della durata del servizio civile ordinario (art. 81 LSC) L'organo d'esecuzione riduce il numero dei giorni di servizio civile che non sono ancora stati prestati il 1° gennaio 2004 moltiplicando per 1,1 il numero di giorni di servizio militare che sarà dedotto secondo la legislazione militare riveduta, se si 179 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3083).

180 RS

611.010

181 Introdotto n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).

182 Introdotto n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).

183 RS

172.041.1

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 50

824.01

tratta di persone che prestano servizio civile la cui durata del servizio civile ordinario è stata fissata applicando il fattore 1,1 in occasione dell'ammissione al servizio civile.

ter Persone condannate a una prestazione di lavoro (art. 83 cpv. 3 LSC) 1

Le persone condannate a una prestazione di lavoro la forniscono in modo completo anche se hanno superato il limite d'età di cui all'articolo 11 capoverso 2 LSC.

2

Si applica l'articolo 103.

quater185 Impieghi di servizio civile di persone che hanno almeno trent'anni

(art. 20 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può autorizzare una persona soggetta al servizio civile, su sua richiesta, a prestare periodi d'impiego annuali nel servizio civile per una durata di 26 giorni, a condizione che: a. sia stata ammessa al servizio civile prima del 1° gennaio 2004; b. il 1° gennaio 2007 avesse almeno trent'anni; c. la durata del servizio obbligatorio che le resta da compiere ammonti in media a più di 26 giorni di servizio civile per ogni anno di obbligo; d. abbia compiuto un periodo d'impiego di lunga durata secondo l'articolo 37 o abbia adempiuto la scuola reclute; e e. renda credibile il fatto che l'obbligo di compiere periodi d'impiego più lunghi comporterebbe notevoli inconvenienti per essa, i suoi stretti parenti o il suo datore di lavoro.

2

Una domanda scritta secondo il capoverso 1 deve essere presentata all'organo d'esecuzione al più tardi entro il 31 dicembre 2007.

3

L'articolo 46 capoverso 5 lettera b si applica per analogia.

Capitolo 14: Entrata in vigore

Art. 119

(art. 84 LSC)

1

Ad eccezione dell'Appendice 3 numero 5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1996.

2

L'Appendice 3 numero 5 entra in vigore il 1° gennaio 1997 e si applica la prima volta all'anno d'esenzione 1997.

185 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Servizio civile - O 51

824.01

Appendice 1186 (art. 9 cpv. 1 e 3)

Numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d'impiego Numero di collaboratori di un istituto d'impiego Numero massimo di persone che prestano servizio civile Numero di collaboratori di un istituto d'impiego Numero massimo di persone che prestano servizio civile Fino a

Al massimo

Fino a

Al massimo

1

1

609

16

24

2

689

17

34

3

769

18

45

4

859

19

69

5

949

20

94

6

1039

21

129

7

1139

22

164

8

1239

23

204

9

1349

24

249 10

1459 25

299 11

1579 26

349 12

1699 27

409 13

1829 28

469 14

1959 29

539 15

2099 30

Negli istituti con più di 50 collaboratori, il numero massimo di persone che prestano servizio civile è inoltre determinato per ciascun settore dell'istituto d'impiego. In tale contesto si applicano le regole valide per l'istituto d'impiego come insieme.

186 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 52

824.01

Appendice 2187 (art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 2) Computo dei giorni non lavorativi (art. 53 cpv. 3) e dei giorni d'assenza dovuta a malattia o infortunio (art. 54 cpv. 2) 1.

Totale dei giorni da effettuare (durata complessiva o residua): Giorni non lavorativi computabili (art. 53 cpv. 3): 1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

26

6

2.

Durata del periodo d'impiego (in giorni):

Giorni d'assenza computabili (art. 54 cpv. 2):

1- 3

1

4- 8

2

9-14

3

15-21

4

22-29

5

187 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Servizio civile - O 53

824.01

Appendice 2a188 (art. 95 cpv. 1 e 2)

Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo Categoria

Salario lordo paragonabile, in franchi svizzeri

Tributo in %

Importo giornaliero in franchi svizzeri*

Importo mensile

in franchi svizzeri 1

da 0 a 2499.8.00

240.00

2

da 2500.- a 2999.12

10.00

300.00

3

da 3000.- a 3499.12

12.00

360.00

4

da 3500.- a 3999.13

15.15

454.50

5

da 4000.- a 4499.15

20.00

600.00

6

da 4500.- a 4999.17

25.50

765.00

7

da 5000.- a 5499.19

31.65

949.50

8

da 5500.- a 5999.21

38.50

1155.00

9

da 6000.- a 6499.23

46.00

1380.00

10

da 6500.- a 6999.25

54.10

1623.00

11

da 7000.- a 7499.25

58.25

1747.50

12

da 7500.- a 7999.25

62.50

1875.00

13

da 8000.- a 8499.25

66.65

1999.50

*

Il tributo per giorno di servizio è calcolato moltiplicando il salario lordo mensile paragonabile per la percentuale del tributo e dividendo il prodotto per 30 giorni 188 Introdotta dal n. III cpv. 2 dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 54

824.01

Appendice 3

4. Ordinanza del 24 novembre 1993192 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS)

189 [RU

1992 1516, 1994 3094, 1996 1477] 190 [RU

1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1.

RU 2001 267 art. 32 lett. a].

191 RS

172.213.61. Le modifiche qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

192 [RU

1993 3306, 1994 2646 art. 74. RU 1998 2656 art. 55] 193 RS

661.1. Ora: l'O sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Le modifiche qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

Servizio civile - O 55

824.01

Nell'ingresso il termine «tassa d'esenzione dal servizio militare» è sostituito da «tassa d'esenzione dall'obbligo militare».
Negli articoli 8, 11, 13, 14 capoverso 1, 16 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoversi 1-3, 19, 20 capoverso 1, 29, 30, 33 capoverso 1, 37 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 48 capoverso 2, 49 capoversi 1 e 3, 50, 51 capoversi 1 e 4, 53, 54 capoversi 2-4, 55 capoversi 1 e 2 e 57 capoverso 1, nonché nel titolo dell'articolo 14 e delle sezioni 6 e 7 il termine «tassa militare», rispettivamente «tasse militari» è sostituito da «tassa» rispettivamente «tasse».

Negli articoli 2, 18 capoverso 1, 28 capoverso 3 e 54 capoverso 1, il termine «servizio militare»è sostituito da «servizio militare o civile».

Negli articoli 4, 50 capoverso 1 e 54 capoversi 1 e 4 il termine «prescrizioni militari», è sostituito da «prescrizioni militari o del servizio civile».

Nell'articolo 14 capoverso 2 il termine «militarmente»è sostituito da «militarmente o secondo le prescrizioni del servizio civile».

Negli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoversi 1, 2 e 4 il termine «militari»è sostituito da «militari e del servizio civile».

Nell'articolo 47 capoverso 1 il termine «tasse» è sostituito da «emolumenti».

194 RS

822.211. Le modifiche qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 56

824.01


Art. 24
cpv. 1
...

8. Ordinanza del 10 novembre 1993196 sull'assicurazione militare (OAM)


Art. 7a

...

195 RS

832.202. Le modifiche qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

196 RS

833.11. Le modifiche qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

197 [RU

1959 2209, 1964 329, 1969 323 , 1973 2056 2153, 1976 63, 1981 1020 art. 5, 1983 919 art. 5, 1987 1397, 1992 1842, 1994 2177, 1999 1854, 2002 723 appendice 2 n. 8 3350, 3942, 2003 5215 n. II, 2004 4377. RU 2005 1251 art. 44 lett. a].