26.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 25.03.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
03.12.2019 - 31.05.2022
09.04.2019 - 02.12.2019
03.07.2018 - 08.04.2019
06.03.2018 - 02.07.2018
01.03.2018 - 05.03.2018
01.09.2017 - 28.02.2018
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2012 - 31.12.2016
01.09.2007 - 31.12.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2007 - 31.08.2007
01.08.2004 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2002 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) del 31 ottobre 2001 (Stato 1° settembre 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 17 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, come pure al rilascio di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione.

2

Essa si applica:

a. al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio); b. alle autorità competenti a ordinare una sorveglianza; c. alle autorità d'approvazione; d. agli offerenti di servizi postali; e. agli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, compresi gli offerenti Internet;

f.

agli esercenti di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati.


Art. 2

Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. offerente Internet: l'offerente di prestazioni di telecomunicazione o il settore di un siffatto offerente che offre una prestazione pubblica consistente nella trasmissione di informazioni sulla base della tecnologia IP (protocollo della rete Internet [Internet Protocol]) e di indirizzi IP pubblici; RU 2001 3111

1 RS

780.1

780.11

Misure di sorveglianza 2

780.11

b. esercenti di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati: le persone che decidono circa l'acquisizione, la messa in funzione e l'esercizio di tali attrezzature;

c. sorveglianza in tempo reale: l'intercettazione in tempo reale e la trasmissione simultanea, leggermente differita o periodica di dati relativi alla corrispondenza postale o al traffico delle telecomunicazioni, comprese informazioni utili, da parte degli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione, conformemente alle istruzioni figuranti nell'ordine di sorveglianza;

d. sorveglianza retroattiva: la consegna, da parte degli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione, di dati relativi al traffico e alla fatturazione dei sei mesi precedenti; e. collegamento diretto: la trasmissione diretta del traffico delle telecomunicazioni delle persone sorvegliate tra il Servizio e l'autorità che ha ordinato la sorveglianza, la quale registra tali dati autonomamente;

f.

informazioni utili: la parte del traffico delle telecomunicazioni da sorvegliare contenente le informazioni scambiate tra gli utenti o tra i loro impianti terminali (ad es. suoni, telefax, e-mail); g. dati relativi al traffico e alla fatturazione: le informazioni relative alla corrispondenza postale o al traffico delle telecomunicazioni degli utenti che gli offerenti di servizi registrano quale giustificativo degli invii postali o delle telecomunicazioni e della fatturazione;

h. elementi d'indirizzo: i parametri di comunicazione e gli elementi di numerazione quali gli indicativi, i numeri di chiamata e i numeri brevi (art. 3 lett. f della L del 30 apr. 19972 sulle telecomunicazioni; LTC);

i.

parametri di comunicazione: gli elementi per l'identificazione di persone, processi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione (art. 3 lett. g LTC); j.

informazioni della busta: l'insieme degli elementi d'indirizzo che accompagnano i datagrammi costituenti un'e-mail; k. informazioni dell'intestazione: l'insieme delle informazioni precedenti il contenuto di un messaggio; l.

protocollo SMTP: il protocollo di posta elettronica per la trasmissione di messaggi via Internet (Simple Mail Transfer Protocol); m. numero SIM: il numero della scheda d'identificazione di ciascun utente della telefonia mobile (Subscriber Identity Module); 2 RS

784.10

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 3

780.11

n. numero IMSI: il numero d'identificazione internazionale di ciascun utente della telefonia mobile (International Mobile Subscribers Identity); o. numero IMEI: il numero d'identificazione internazionale degli apparecchi di telefonia mobile (International Mobile Equipment Identity); p.3 carta SIM prepagata: la carta SIM che consente la relazione commerciale con i clienti di telefoni mobili senza conclusione di un abbonamento.


Art. 3

Servizio 1 Il Servizio è aggregato sul piano amministrativo al Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento).4 2

Adotta le misure necessarie a ricevere gli ordini di sorveglianza e a procedere alle verifiche di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera a e 13 capoverso 1 lettera a LSCPT durante e al di fuori delle ore di servizio.


Art. 4

Comunicazione della denominazione delle autorità competenti I Cantoni e gli uffici federali interessati comunicano al Servizio la denominazione: a. delle autorità competenti a ordinare una sorveglianza; b. delle autorità d'approvazione; c. delle autorità abilitate a chiedere informazioni in merito ai collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere b e c LSCPT.


Art. 5

Trasmissione dell'ordine di sorveglianza al Servizio 1

L'autorità che ordina la sorveglianza può trasmettere al Servizio l'ordine di sorveglianza:

a. per posta, telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Dipartimento; b. oralmente, in caso d'urgenza.

2

Se trasmette l'ordine oralmente, l'autorità riceve le informazioni utili, i dati relativi al traffico e alla fatturazione, nonché gli altri dati concernenti la corrispondenza postale o il traffico delle telecomunicazioni soltanto dopo aver confermato il proprio ordine mediante uno dei mezzi di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a.

3

Essa trasmette al Servizio, mediante uno dei mezzi di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a, qualsiasi modifica, proroga o aggiunta all'ordine di sorveglianza.


Art. 6

Comunicazione della decisione dell'autorità d'approvazione L'autorità d'approvazione comunica immediatamente per scritto al Servizio la sua decisione e le eventuali misure supplementari a tutela della personalità.

3

Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3383).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ago. 2007 (RU 2007 4029).

Misure di sorveglianza 4

780.11

Sezione 2:

Trattamento di dati personali nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7

Controllo dell'esecuzione degli ordini di sorveglianza 1

Le autorità competenti a ordinare la sorveglianza, le autorità d'approvazione e gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione possono trattare i dati personali di cui necessitano per controllare l'esecuzione degli ordini di sorveglianza.

2

Il Servizio gestisce un sistema di controllo delle pratiche concernente: a. l'esecuzione degli ordini di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; b. gli emolumenti e le indennità.


Art. 8

Centro di

trattamento

1

Il Servizio istituisce e gestisce un centro di trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, compresa la sorveglianza dell'accesso a Internet.

2

Il centro di trattamento è operativo 24 ore su 24 per: a. ricevere e registrare in un sistema d'informazione i dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni che gli sono trasmessi dagli offerenti di prestazioni di telecomunicazione; b. mettere i dati a disposizione delle autorità di perseguimento penale interessate.

3

Il Servizio consente l'accesso ai dati relativi alla sorveglianza alle autorità a cui tali dati sono destinati.

4

Il Servizio può comunicare loro tali dati anche sotto un'altra forma.


Art. 9

Sicurezza dei dati

1

La sicurezza dei dati trattati dal Servizio è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 19935 sulla protezione dei dati e dagli articoli 14 e 15 dell'ordinanza del 23 febbraio 20006 sull'informatica nell'Amministrazione federale.

2

Gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione si uniformano alle istruzioni del Servizio per tutte le questioni di sicurezza dei dati connesse con la trasmissione dei dati risultanti da una sorveglianza.

5 RS

235.11

6 [RU

2000 1227. RU 2003 3687 all. I 1]. Vedi ora O del 26 set. 2003 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (RS 172.010.58).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 5

780.11


Art. 10

Distruzione dei

dati

1

Il Servizio distrugge i dati relativi a una sorveglianza dopo averli trasmessi alle autorità di cui all'articolo 8 capoversi 3 o 4, ma al più tardi tre mesi dopo la fine della sorveglianza.

2

Distrugge i dati figuranti nel sistema di controllo delle pratiche un anno dopo la fine della sorveglianza.

3

Sono fatti salvi l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni7 e la legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 11

Ordine di sorveglianza L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell'autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. sempre che tali informazioni siano note: il nome, l'indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorvegliate; d. in presenza di persone tenute al segreto professionale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 LSCPT: la menzione di tale circostanza particolare; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f. il nome dell'offerente di servizi postali e, se possibile, la denominazione dell'ufficio postale implicato; g. le forme di sorveglianza ordinate; h. se necessario, le informazioni complementari riguardo alla corrispondenza postale delle persone interessate e le domande di adozione di misure supplementari a tutela della personalità; i.

l'inizio e la fine della sorveglianza.


Art. 12

Forme di sorveglianza Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. l'intercettazione degli invii postali (sorveglianza in tempo reale); b. la trasmissione dei seguenti dati relativi alla corrispondenza postale, purché siano disponibili (sorveglianza in tempo reale): 1. l'identità dei destinatari degli invii postali, 2. l'identità dei mittenti degli invii postali, 7 RS

220

Misure di sorveglianza 6

780.11

3. la natura degli invii postali, 4. lo stadio a cui si trovano gli invii postali; c. la trasmissione dei seguenti dati relativi al traffico e alla fatturazione (sorveglianza retroattiva): 1. per gli invii postali con giustificativo di distribuzione: il destinatario, il

mittente e la natura della spedizione, come pure lo stadio a cui si trova, se tale informazione è disponibile, 2. per i dati che l'offerente di servizi postali registra e conserva dopo aver effettuato la prestazione richiestagli dall'utente: tutti i dati disponibili; d. le informazioni complementari sulla corrispondenza postale delle persone interessate richieste dall'ordine di sorveglianza.


Art. 13

Esecuzione della sorveglianza 1

Per ciascun caso specifico, il Servizio determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all'esecuzione della sorveglianza, se necessario d'intesa con l'autorità che l'ha ordinata.

2

Ciascun offerente di servizi postali annuncia al Servizio l'esecuzione delle misure ordinate.

3

Se, a seguito di problemi di esercizio, un offerente di servizi postali è temporaneamente impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi nel corso di una sorveglianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo ordine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio.

4

Il Servizio esamina con gli offerenti di servizi postali se le domande di informazioni complementari possono essere eseguite e se i dati richiesti in ordine al traffico e alla fatturazione sono disponibili. Esso informa l'autorità che ha ordinato la sorveglianza in merito alle risultanze di tale esame e, se del caso, la consiglia sul seguito della procedura.


Art. 14

Obblighi degli offerenti di servizi postali 1

Ciascun offerente di servizi postali deve essere in grado di eseguire, tra le forme di sorveglianza di cui all'articolo 12, quelle che concernono i servizi da esso offerti.

2

Egli deve essere in grado di ricevere ordini di sorveglianza al di fuori delle ore di servizio e di eseguirli con la massima sollecitudine. Comunica al Servizio i nominativi delle persone di riferimento.

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 7

780.11

Sezione 4:

Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, ad eccezione di Internet


Art. 15

Ordine di sorveglianza 1

L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell'autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. sempre che tali informazioni siano note: il nome, l'indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorvegliate; d. in presenza di persone tenute al segreto professionale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 LSCPT: la menzione di tale circostanza particolare; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f.

se possibile, il nome dell'offerente di servizi di telecomunicazione; g. le forme di sorveglianza ordinate; h. gli elementi d'indirizzo noti; i.

se necessario, le domande concernenti: 1. l'autorizzazione a effettuare collegamenti diretti, 2. l'autorizzazione generale a sorvegliare più collegamenti senza che sia necessario domandare ogni volta una nuova autorizzazione (art. 4 cpv. 4 LSCPT), e 3. misure supplementari a tutela della personalità; j.

l'inizio e la fine della sorveglianza; k. i compiti il cui svolgimento è richiesto al Servizio in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LSCPT.

2

Se l'esecuzione di talune forme di sorveglianza lo esige, il Dipartimento può stabilire che l'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contenga indicazioni tecniche supplementari.


Art. 16

Forme di sorveglianza Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. la trasmissione del traffico delle telecomunicazioni (sorveglianza in tempo reale delle informazioni utili); b. la determinazione e la trasmissione periodica della posizione e della direzione di trasmissione dell'antenna di telefonia mobile con cui l'impianto di telecomunicazione della persona sorvegliata è momentaneamente collegato, se il suo impianto è in funzione (sorveglianza in tempo reale);

Misure di sorveglianza 8

780.11

c. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica delle informazioni seguenti in ordine al traffico delle telecomunicazioni, anche se la comunicazione non può essere stabilita (sorveglianza in tempo reale): 1. gli elementi d'indirizzo disponibili (numeri di chiamata delle comuni-

cazioni in entrata e in uscita), 2. il numero di destinazione reale conosciuto e i numeri intermedi disponibili, se la chiamata è stata deviata o trasferita,

3. i segnali emessi dal collegamento sorvegliato, compresi il segnale d'accesso, le caratteristiche degli impianti terminali (ad es. il numero SIM, il numero IMSI e il numero IMEI) e i segnali emessi per effettuare comunicazioni in conferenza o trasferimenti di chiamata, 4. la posizione e la direzione di trasmissione dell'antenna di telefonia mobile con la quale era collegato l'impianto di telecomunicazione della persona sorvegliata al momento della comunicazione, 5. la data, l'ora e la durata del collegamento; d. la trasmissione dei dati seguenti, se la comunicazione è stata stabilita (sorveglianza retroattiva): 1. gli elementi d'indirizzo disponibili (numeri di chiamata delle comuni-

cazioni in entrata e in uscita, se sono noti al fornitore di servizi di telecomunicazione), 2. le caratteristiche degli impianti terminali (ad es. il numero SIM, il numero IMSI e il numero IMEI), 3. la posizione e la direzione di trasmissione dell'antenna di telefonia mobile con la quale era collegato l'impianto di telecomunicazione della persona sorvegliata al momento della comunicazione, 4. la data, l'ora e la durata del collegamento.


Art. 17

Esecuzione della sorveglianza 1

Per ciascun caso specifico, il Servizio determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all'esecuzione della sorveglianza, se necessario d'intesa con l'autorità che l'ha ordinata.

2

Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata concerne i collegamenti di persone tenute al segreto professionale e non è stata adottata alcuna misura di protezione ai sensi dell'articolo 4 capoversi 5 e 6 LSCPT, registra le comunicazioni e avverte l'autorità d'approvazione.

3

Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazione annuncia al Servizio l'esecuzione delle misure ordinate.

4

Ciascun offerente mette a disposizione del Servizio le interfacce a partire dalle quali il traffico delle telecomunicazioni delle persone sorvegliate può essere trasmesso in tempo reale e ininterrottamente al centro di trattamento. Il Dipartimento stabilisce i requisiti di tali interfacce, previa consultazione degli offerenti di servizi e tenendo conto degli standard dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 9

780.11

5

Se, a seguito di un guasto tecnico o di altra natura, un offerente di prestazioni di telecomunicazione è temporaneamente impossibilitato ad adempiere ai suoi obblighi nel corso di una sorveglianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo ordine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio. I dati relativi al traffico che non possono essere trasmessi al Servizio vanno consegnati ulteriormente.

6

La sorveglianza è eseguita in modo tale che né le persone sorvegliate, né altri utenti ne abbiano notizia. Essa è concepita in forma tale da impedire un utilizzo non autorizzato o abusivo delle informazioni raccolte.


Art. 18

Obblighi degli offerenti di prestazioni di telecomunicazione 1

Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazioni deve essere in grado di eseguire, tra le forme di sorveglianza di cui all'articolo 16, quelle che concernono i servizi da esso offerti. 2

La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni deve essere garantita a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale di un servizio di telecomunicazione.

3

Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazione deve essere in grado di ricevere ordini di sorveglianza al di fuori delle ore di servizio e di eseguirli con la massima sollecitudine. Comunica al Servizio i nominativi delle persone di riferimento.

4

Deve poter garantire la sorveglianza simultanea di un numero di collegamenti determinato dal Servizio in proporzione al numero dei suoi utenti.

5

Durante il periodo stabilito dall'ordine di sorveglianza, deve garantire la sorveglianza di tutto il traffico delle telecomunicazioni transitante per la sua infrastruttura:

a. se tale traffico ha luogo a partire dal collegamento sorvegliato; b. se è deviato sui suoi impianti tecnici di registrazione, o c. se è consultato su tali impianti tecnici.

6

Il Servizio può esigere dagli offerenti di prestazioni di telecomunicazione che collaborino all'esecuzione della sorveglianza delle comunicazioni che si svolgono attraverso più reti o sono trattate da più offerenti.

7

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione sono tenuti ad autorizzare temporaneamente i collaboratori del Servizio a utilizzare gratuitamente i servizi di telecomunicazione da essi offerti, affinché detti collaboratori possano controllare le modalità di esecuzione delle diverse forme di sorveglianza. Se necessario, essi assistono il Servizio nel verificare che le informazioni raccolte provengano effettivamente dal traffico delle telecomunicazioni svoltosi a partire dal collegamento delle persone sorvegliate.

Misure di sorveglianza 10

780.11

Sezione 5:

Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione, ad eccezione di Internet


Art. 19

Sistema di smistamento delle domande di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione 1

Il Servizio istituisce e gestisce, in collaborazione con gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, un sistema di smistamento delle domande di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione (sistema di smistamento) che permetta di ottenere le informazioni seguenti: a. gli elementi d'indirizzo dei collegamenti appartenenti a una persona determinata;

b. se è disponibile, l'identità delle persone i cui collegamenti corrispondono a elementi d'indirizzo determinati.

2

Il sistema di smistamento ricerca il nominativo dell'offerente di prestazioni di telecomunicazione e i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 LSCPT:

a. mediante la consultazione automatizzata del registro dei collegamenti di telecomunicazione tenuto dall'offerente di prestazioni di telecomunicazione, o b. mediante la trasmissione della domanda di informazioni all'offerente di prestazioni di telecomunicazione.

3

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione rispondono alle domande di informazioni entro il termine loro impartito dal Dipartimento in funzione dell'urgenza della domanda. 4 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione aggiornano costantemente le informazioni di cui al capoverso 1. Dopo la disattivazione di un collegamento, i dati che lo concernono devono essere disponibili durante i sei mesi successivi, ai fini del rilascio di informazioni.

5

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione sostengono le spese inerenti all'infrastruttura di cui necessitano per trattare le domande di informazioni; il Servizio assume le spese d'installazione e di esercizio del sistema di smistamento.

a8 Registrazione di dati personali in occasione della vendita di carte SIM prepagate Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono garantire che in occasione della vendita di carte SIM prepagate i dati personali dei clienti (cognome, nome, indirizzo, data di nascita) vengano registrati sulla scorta di un passaporto valido, di una carta di identità o di un altro documento di identità valido per passare il confine svizzero. Vanno inoltre registrati il tipo di documento e il suo numero.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3383).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 11

780.11


Art. 20

Utilizzo del sistema di smistamento 1

Ognuna delle autorità di cui all'articolo 14 capoverso 2 LSCPT designa le persone abilitate ad avvalersi del sistema di smistamento.

2

Il Servizio autorizza tali persone ad avvalersi del sistema di smistamento se è prevedibile che dovranno spesso farvi capo per:

a. determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare; b. assolvere compiti di polizia, o c. evadere pratiche attinenti al diritto penale amministrativo.


Art. 21

Verbalizzazione 1 Il Servizio verbalizza gli accessi al sistema di smistamento.

2

Esso conserva i verbali per un anno, in una forma che consenta di determinare quali dati siano stati consultati. Li distrugge allo scadere del termine di conservazione.

3

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione possono verbalizzare in forma anonima le domande di informazioni.


Art. 22

Rilascio di informazioni da parte del Servizio 1

Le autorità di cui all'articolo 14 capoverso 2 LSCPT possono domandare al Servizio informazioni in ordine ai collegamenti di telecomunicazione. Esse inoltrano le domande per posta, telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Dipartimento.

2

Il Servizio conserva per un anno le domande di informazioni e le relative risposte.

Distrugge tali dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 6: Sorveglianza dell'accesso a Internet

Art. 23

Ordine di sorveglianza L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell'autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. purché tali informazioni siano note: il nome, l'indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorvegliate;

d. nel caso delle persone tenute al segreto professionale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 LSCPT: la menzione di tale circostanza particolare; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce;

Misure di sorveglianza 12

780.11

f.

il nome dell'offerente Internet, se è noto; g. le forme di sorveglianza ordinate, come pure: 1. gli elementi d'indirizzo noti (indirizzi e-mail, casella postale elettronica, impianto di posta elettronica, IP),

2. i dati noti utilizzati per la procedura d'identificazione (login), 3. l'autorizzazione a effettuare un collegamento diretto, 4. le domande tendenti all'adozione di misure a tutela degli utenti non interessati;

h. l'inizio e la fine della sorveglianza; i. i compiti il cui svolgimento è richiesto al Servizio in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LSCPT.


Art. 24

Forme di sorveglianza Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. la trasmissione delle seguenti informazioni utili in ordine alle e-mail pervenute a una casella postale elettronica gestita dall'offerente Internet a favore della sua clientela (sorveglianza in tempo reale): 1. la data e l'ora di ricezione nella casella postale elettronica, 2. il

contenuto,

3. le informazioni dell'intestazione, 4. i documenti allegati; b. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica, sotto forma di elenchi, dei seguenti parametri di comunicazione, raccolti nel corso della sorveglianza in tempo reale delle e-mail in entrata in una casella postale elettronica gestita dall'offerente Internet a favore della sua clientela: 1. la data e l'ora di ricezione nella casella postale elettronica, 2. le informazioni della busta secondo il protocollo SMTP, 3. l'indirizzo IP dell'impianto di posta elettronica del mittente; c. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica, sotto forma di elenchi, dei seguenti parametri di comunicazione, raccolti nel corso della sorveglianza in tempo reale degli accessi a Internet effettuati al fine di consultare una casella di posta elettronica gestita dall'offerente Internet a favore della sua clientela: 1. la data e l'ora di consultazione della casella di posta elettronica, 2. l'indirizzo IP della fonte, 3. il protocollo utilizzato per la consultazione; d. la trasmissione delle seguenti informazioni utili concernenti le e-mail inviate a partire da un indirizzo e-mail da un impianto di posta elettronica gestito dall'offerente Internet a favore della sua clientela (sorveglianza in tempo reale):

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 13

780.11

1. la data e l'ora di spedizione dalla casella postale elettronica; 2. il contenuto; 3. le informazioni dell'intestazione; 4. i documenti allegati.

e. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica di elenchi contenenti i seguenti parametri di comunicazione, raccolti nel corso della sorveglianza in tempo reale delle e-mail inviate a partire da un indirizzo e-mail da un impianto di posta elettronica gestito da un offerente Internet a favore della sua clientela: 1. la data e l'ora di spedizione, 2. le informazioni della busta secondo il protocollo SMTP, 3. l'indirizzo IP del mittente o dell'impianto di posta elettronica mittente o destinatario;

f. il rilascio di informazioni sui seguenti dati relativi al traffico e alla fatturazione al momento dell'attribuzione dinamica degli indirizzi IP (sorveglianza retroattiva): 1. il tipo di connessione o di collegamento, 2. purché l'ora della connessione in questione sia nota con sufficiente pre-

cisione: i dati utilizzati per la procedura d'identificazione (login), 3. gli elementi d'indirizzo della fonte, purché noti all'offerente Internet, 4. purché tali informazioni siano note: il nome, l'indirizzo e la professione degli utenti;

g. la trasmissione dei seguenti dati in ordine al traffico e alla fatturazione in caso di accesso per il tramite di una rete pubblica di telecomunicazione (sorveglianza retroattiva): 1. la data e l'ora d'inizio e fine della connessione, 2. i dati utilizzati per la procedura d'identificazione (login), 3. il tipo di connessione, 4. se noti all'offerente Internet: gli elementi d'indirizzo dell'origine dell'accesso alla rete pubblica di telecomunicazione; h. la trasmissione dei seguenti dati in ordine al traffico e alla fatturazione in caso di spedizione o di ricezione di e-mail per il tramite di impianti di posta elettronica messi a disposizione degli utenti (sorveglianza retroattiva): 1. la data e l'ora di spedizione o di ricezione di e-mail da parte dell'offerente Internet,

2. le informazioni della busta secondo il protocollo SMTP, 3. l'indirizzo IP del mittente o dell'impianto di posta elettronica mittente o destinatario.

Misure di sorveglianza 14

780.11


Art. 25

Esecuzione della sorveglianza 1

Per ciascun caso specifico, il Servizio stabilisce: a. le misure tecniche e organizzative necessarie all'esecuzione della sorveglianza, se necessario previa intesa con l'autorità che l'ha ordinata;

b. il genere di supporto di dati da utilizzare, le modalità di trasmissione dei dati in tempo reale e i formati di dati ammessi, previa consultazione dell'offerente Internet.

2

Se constata che la sorveglianza ordinata concerne la posta elettronica di persone tenute al segreto professionale e che non è stata ordinata alcuna misura speciale di protezione ai sensi dell'articolo 4 capoversi 5 e 6 LSCPT, il Servizio registra la posta elettronica e avverte l'autorità che ha ordinato la sorveglianza.

3

Gli offerenti Internet annunciano al Servizio l'esecuzione delle misure ordinate.

4

Se, a seguito di un guasto tecnico o di altra natura, un offerente Internet è temporaneamente impossibilitato ad adempiere ai suoi obblighi nel corso di una sorveglianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo ordine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio. I dati relativi al traffico che non possono essere trasmessi sono consegnati ulteriormente.

5

La sorveglianza è eseguita in modo tale che né le persone sorvegliate, né altri utenti ne abbiano notizia. Essa è concepita in forma tale da impedire un utilizzo non autorizzato o abusivo delle informazioni raccolte.


Art. 26

Obblighi degli offerenti Internet 1

Ciascun offerente Internet deve essere in grado di eseguire, tra le forme di sorveglianza di cui all'articolo 24, quelle concernenti i servizi da esso offerti. 2

La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni deve essere garantita dall'inizio dell'esercizio commerciale di un servizio Internet. 3 Ciascun offerente Internet deve essere in grado di eseguire gli ordini di sorveglianza con la massima sollecitudine. Comunica al Servizio i nominativi delle persone di riferimento. 4

Durante il periodo stabilito dall'ordine di sorveglianza, egli deve garantire l'esecuzione della sorveglianza di tutta la posta elettronica in transito per la propria infrastruttura e soggetta alla sorveglianza di cui all'articolo 24, in provenienza o a destinazione degli indirizzi e-mail sorvegliati.

5

Deve garantire che tutti i sistemi partecipanti a una sorveglianza non presentino uno scarto superiore a 5 secondi rispetto all'ora ufficiale svizzera diffusa su Internet.


Art. 27

Informazioni sugli utenti di Internet 1

Gli offerenti Internet forniscono al Servizio, se questi ne fa domanda, i dati seguenti:

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 15

780.11

a. per gli indirizzi IP attribuiti in modo definitivo: il tipo di collegamento e la data della sua attivazione, il nome, l'indirizzo e, se nota, la professione dell'utente, nonché gli altri indirizzi IP che l'offerente Internet gli ha attribuito; b. per i sistemi informatici: la denominazione dei dominii e di altri elementi d'indirizzo di tali sistemi di cui l'offerente Internet è a conoscenza; c. per gli indirizzi e-mail provenienti da impianti di posta elettronica messi a disposizione della clientela da parte di offerenti Internet: il nome, l'indirizzo e la professione degli utenti, sempre che tali informazioni siano note.

2

Il Servizio ricerca, per mezzo di banche dati accessibili al pubblico, l'offerente Internet interessato dalle domande di informazioni e dalle sorveglianze dell'accesso a Internet. 3 Esso conserva per un anno le domande di informazioni e le relative risposte.

Distrugge tali dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 7:

Sorveglianza del traffico all'interno di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati

Art. 28

Preparazione della sorveglianza Se l'ordine di sorveglianza prevede la sorveglianza della corrispondenza del traffico di una rete di telecomunicazione interna o di un centralino privato, il Servizio determina le modalità di esecuzione della sorveglianza previa intesa con l'esercente di tale rete o centralino e, se necessario, con l'autorità che ha ordinato la sorveglianza.


Art. 29

Esecuzione della sorveglianza 1

Il Servizio esegue la sorveglianza da sé o la fa eseguire a proprie spese dall'esercente della rete di telecomunicazione interna o del centralino privato, sempre che questi vi acconsenta e disponga delle apparecchiature idonee.

2

Se l'esecuzione è affidata all'esercente, il mandato stabilisce le esigenze in materia di sicurezza dei dati.

Misure di sorveglianza 16

780.11

Sezione 8: Emolumenti e rimedi giuridici

Art. 30

Emolumenti e indennità 1

e 2 ...9

3

Le autorità che ordinano una sorveglianza possono chiedere al Servizio di comunicare loro l'importo prevedibile degli emolumenti risultanti dalla sorveglianza in questione.


Art. 31

Fatturazione 1 Dopo la fine della sorveglianza, il Servizio stila una fattura indicante tutte le prestazioni fornite all'autorità che ha ordinato la sorveglianza.

2

Gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione trasmettono al Servizio i loro conteggi al più tardi due mesi dopo la fine della sorveglianza.


Art. 32

10 Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni del Servizio relative all'esecuzione della presente ordinanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33

Esecuzione 1 Il Dipartimento disciplina: a. i mezzi autorizzati ai fini della trasmissione degli ordini di sorveglianza, di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a; b. i termini di cui all'articolo 19 capoverso 3, relativi al rilascio di informazioni in funzione dell'urgenza; c. le esigenze relative alle domande d'informazioni, di cui agli articoli 22 e 27; d. se necessario, le indicazioni tecniche supplementari di cui all'articolo 15 capoverso 2;

e. ...11

1bis

Il Servizio disciplina per il tramite di direttive i dettagli tecnici e amministrativi dei singoli tipi di sorveglianza.12 9

Abrogati dall'art. 7 dell'O del 7 apr. 2004 sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.115.1).

10 Nuovo testo giusta il n. II 77 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

11 Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1431).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1431).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 17

780.11

2

Esso determina forma e contenuto dei moduli seguenti: a. il modulo che l'autorità che ordina la sorveglianza utilizza per trasmettere l'ordine di sorveglianza al Servizio; b. il modulo che il Servizio utilizza per incaricare gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione dell'esecuzione dell'ordine di sorveglianza; c. il modulo che le autorità di cui all'articolo 14 capoverso 2 LSCPT utilizzano per richiedere al Servizio le informazioni di cui agli articoli 22 e 27.

3

Se emana le istruzioni tecniche di cui al capoverso 1 lettera e, il Dipartimento impartisce agli offerenti di servizi postali o di telecomunicazione termini ragionevoli per la loro esecuzione.


Art. 34

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 1° dicembre 199713 sul servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.


Art. 35


Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 6 ottobre 199714 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue: Art. 50
cpv. 1
...


Art. 36

Disposizioni transitorie

1

Il Servizio esegue, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, gli ordini di sorveglianza approvati in virtù del diritto previgente.

2

Sino all'entrata in funzione del centro di trattamento di cui all'articolo 8, gli offerenti di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata conformemente alla prassi sino allora vigente.

Il Servizio registra il traffico delle telecomunicazioni o lo trasmette, mediante collegamento diretto, all'autorità di perseguimento penale cui sono destinate le risultanze della sorveglianza.

3

Gli offerenti di servizi postali o di telecomunicazione comunicano al Servizio, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, quali forme di sorveglianza sono in grado di eseguire tra quelle concernenti i servizi da essi offerti.

Essi prendono i provvedimenti necessari al fine di potere eseguire tali forme di sorveglianza entro i termini impartiti di volta in volta dal Servizio e lo avvertono non appena sono in grado di farlo.

13 [RU

1997 3022]

14 [RU

1997 2833, 2000 1044. RU 2001 2759 art. 83]

Misure di sorveglianza 18

780.11

4

Entro il 1° aprile 2004, gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione trasmettono i dati raccolti nel corso di ciascuna sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni conformemente alle direttive di cui all'articolo 33 capoverso 1bis. Il Dipartimento può aumentare in modo adeguato la quota di emolumenti spettanti agli offerenti che già tra il 1° aprile 2003 e il 1° aprile 2004 trasmettono questi dati secondo le nuove esigenze; le spese supplementari non sono addossate alle autorità che hanno ordinato la sorveglianza. Il Dipartimento può convenire con gli offerenti un riporto dell'inizio della trasmissione dei dati. Tale riporto dipende dalle capacità tecniche degli offerenti e può essere fissato al più tardi al momento della soppressione dei centri regionali.15 5

Dal 1° aprile 2003, gli offerenti Internet trasmettono al Servizio i dati raccolti nel corso di ogni sorveglianza. Anteriormente a tale data, forniscono le informazioni di cui all'articolo 14 LSCPT e trasmettono i dati sul traffico di cui sono in possesso.

6

...16

a17 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 giugno 2004 Entro il 31 ottobre 2004 gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono registrare i dati menzionati nell'articolo 19a concernenti i clienti la cui carta SIM prepagata è stata messa in servizio dopo il 1° novembre 2002. Trascorso questo termine, i numeri dei clienti non registrati sono posti fuori servizio.


Art. 37

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1431).

16 Abrogato dall'art. 7 dell'O del 7 apr. 2004 sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.115.1).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3383).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - O 19

780.11

Allegato18

18 Abrogato dall'art. 7 dell'O del 7 apr. 2004 sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.115.1).

Misure di sorveglianza 20

780.11