26.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 25.03.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
03.12.2019 - 31.05.2022
09.04.2019 - 02.12.2019
03.07.2018 - 08.04.2019
06.03.2018 - 02.07.2018
01.03.2018 - 05.03.2018
01.09.2017 - 28.02.2018
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2012 - 31.12.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.09.2007 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.08.2007
01.08.2004 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2002 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) del 31 ottobre 2001 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 17 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, come pure al rilascio di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione.

2

Essa si applica:

a. al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio); b. alle autorità competenti a ordinare una sorveglianza; c. alle autorità d'approvazione; d. agli offerenti di servizi postali; e.2 agli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, compresi i fornitori di accesso a Internet;

f.

agli esercenti di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati.


Art. 2


3

Termini e abbreviazioni I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato.

RU 2001 3111 1 RS

780.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

780.11

Misure di sorveglianza 2

780.11


Art. 3

Servizio 1 Il Servizio è aggregato sul piano amministrativo al Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento).4 2

Adotta le misure necessarie a ricevere gli ordini di sorveglianza e a procedere alle verifiche di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera a e 13 capoverso 1 lettera a LSCPT durante e al di fuori delle ore di servizio.


Art. 4

Comunicazione della denominazione delle autorità competenti I Cantoni e gli uffici federali interessati comunicano al Servizio la denominazione: a. delle autorità competenti a ordinare una sorveglianza; b. delle autorità d'approvazione; c. delle autorità abilitate a chiedere informazioni in merito ai collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere b e c LSCPT.


Art. 5

Trasmissione dell'ordine di sorveglianza al Servizio 1

L'autorità che ordina la sorveglianza può trasmettere al Servizio l'ordine di sorveglianza:

a. per posta, telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Dipartimento; b. oralmente, in caso d'urgenza.

2

Se trasmette l'ordine oralmente, l'autorità riceve le informazioni utili, i dati relativi al traffico e alla fatturazione, nonché gli altri dati concernenti la corrispondenza postale o il traffico delle telecomunicazioni soltanto dopo aver confermato il proprio ordine mediante uno dei mezzi di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a.

3

Essa trasmette al Servizio, mediante uno dei mezzi di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a, qualsiasi modifica, proroga o aggiunta all'ordine di sorveglianza.


Art. 6

Comunicazione della decisione dell'autorità d'approvazione L'autorità d'approvazione comunica immediatamente per scritto al Servizio la sua decisione e le eventuali misure supplementari a tutela della personalità.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ago. 2007 (RU 2007 4029).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 3

780.11

Sezione 2:

Trattamento di dati personali nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7

Controllo dell'esecuzione degli ordini di sorveglianza 1

Le autorità competenti a ordinare la sorveglianza, le autorità d'approvazione e gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione possono trattare i dati personali di cui necessitano per controllare l'esecuzione degli ordini di sorveglianza.

2

Il Servizio gestisce un sistema di controllo delle pratiche concernente: a. l'esecuzione degli ordini di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; b. gli emolumenti e le indennità.


Art. 8

Centro di

trattamento

1

Il Servizio istituisce e gestisce un centro di trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.5 2 Il centro di trattamento è operativo 24 ore su 24 per: a. ricevere e registrare in un sistema d'informazione i dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni che gli sono trasmessi dagli offerenti di prestazioni di telecomunicazione; b. mettere i dati a disposizione delle autorità di perseguimento penale interessate.

3

Il Servizio consente l'accesso ai dati relativi alla sorveglianza alle autorità a cui tali dati sono destinati.

4

Il Servizio può comunicare loro tali dati anche sotto un'altra forma.


Art. 9


6

Protezione dei dati e sicurezza dei dati 1

La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dalle disposizioni relative alla sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'ordinanza del 26 settembre 20038 sull'informatica nell'Amministrazione federale.

2

Gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione si uniformano alle istruzioni del Servizio per tutte le questioni di sicurezza dei dati connesse con la 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

7 RS

235.11

8 RS

172.010.58

Misure di sorveglianza 4

780.11

trasmissione dei dati raccolti nel corso di una sorveglianza. Sono responsabili per la sicurezza dei dati fino al punto di consegna dei dati al Servizio.


Art. 10

Distruzione dei

dati

1

Il Servizio distrugge i dati relativi a una sorveglianza dopo averli trasmessi alle autorità di cui all'articolo 8 capoversi 3 o 4, ma al più tardi tre mesi dopo la fine della sorveglianza.

2

Distrugge i dati figuranti nel sistema di controllo delle pratiche un anno dopo la fine della sorveglianza.

3

Sono fatti salvi l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni9 e la legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 11

Ordine di sorveglianza L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell'autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. sempre che tali informazioni siano note: il nome, l'indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorvegliate; d.10 nel caso di persone tenute al segreto professionale secondo l'articolo 271 capoverso 1 del Codice di procedura penale11 (CPP): la menzione di tale circostanza; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f. il nome dell'offerente di servizi postali e, se possibile, la denominazione dell'ufficio postale implicato; g. le forme di sorveglianza ordinate; h. se necessario, le informazioni complementari riguardo alla corrispondenza postale delle persone interessate e le domande di adozione di misure supplementari a tutela della personalità; i.

l'inizio e la fine della sorveglianza.

9 RS

220

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

11 RS

312.0

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 5

780.11


Art. 12

Forme di sorveglianza Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. l'intercettazione degli invii postali (sorveglianza in tempo reale); b. la trasmissione dei seguenti dati relativi alla corrispondenza postale, purché siano disponibili (sorveglianza in tempo reale): 1. l'identità dei destinatari degli invii postali, 2. l'identità dei mittenti degli invii postali, 3. la natura degli invii postali, 4. lo stadio a cui si trovano gli invii postali; c. la trasmissione dei seguenti dati relativi al traffico e alla fatturazione (sorveglianza retroattiva): 1. per gli invii postali con giustificativo di distribuzione: il destinatario, il

mittente e la natura della spedizione, come pure lo stadio a cui si trova, se tale informazione è disponibile, 2. per i dati che l'offerente di servizi postali registra e conserva dopo aver effettuato la prestazione richiestagli dall'utente: tutti i dati disponibili; d. le informazioni complementari sulla corrispondenza postale delle persone interessate richieste dall'ordine di sorveglianza.


Art. 13

Esecuzione della sorveglianza 1

Per ciascun caso specifico, il Servizio determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all'esecuzione della sorveglianza, se necessario d'intesa con l'autorità che l'ha ordinata.

2

Ciascun offerente di servizi postali annuncia al Servizio l'esecuzione delle misure ordinate.

3

Se, a seguito di problemi di esercizio, un offerente di servizi postali è temporaneamente impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi nel corso di una sorveglianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo ordine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio.

4

Il Servizio esamina con gli offerenti di servizi postali se le domande di informazioni complementari possono essere eseguite e se i dati richiesti in ordine al traffico e alla fatturazione sono disponibili. Esso informa l'autorità che ha ordinato la sorveglianza in merito alle risultanze di tale esame e, se del caso, la consiglia sul seguito della procedura.


Art. 14

Obblighi degli offerenti di servizi postali 1

Ciascun offerente di servizi postali deve essere in grado di eseguire, tra le forme di sorveglianza di cui all'articolo 12, quelle che concernono i servizi da esso offerti.

2

Egli deve essere in grado di ricevere ordini di sorveglianza al di fuori delle ore di servizio e di eseguirli con la massima sollecitudine. Comunica al Servizio i nominativi delle persone di riferimento.

Misure di sorveglianza 6

780.11

Sezione 4: Sorveglianza dei servizi telefonici12

Art. 15

Ordine di sorveglianza 1

L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell'autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. sempre che tali informazioni siano note: il nome, l'indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorvegliate; d.13 nel caso di persone tenute al segreto professionale secondo l'articolo 271 capoverso 1 CPP14: la menzione di tale circostanza; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f.

se possibile, il nome dell'offerente di servizi di telecomunicazione; g. le forme di sorveglianza ordinate; h. gli elementi d'indirizzo noti; i.

se necessario, le domande concernenti: 1. l'autorizzazione a effettuare collegamenti diretti, 2.15 l'autorizzazione generale a sorvegliare più collegamenti senza che sia necessario chiedere una nuova approvazione per ogni singolo caso (art. 272 cpv. 2 e 3 CPP), e 3. misure supplementari a tutela della personalità; j.

l'inizio e la fine della sorveglianza; k. i compiti il cui svolgimento è richiesto al Servizio in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LSCPT.

2

Se l'esecuzione di talune forme di sorveglianza lo esige, il Dipartimento può stabilire che l'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contenga indicazioni tecniche supplementari.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

14 RS

312.0

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 7

780.11


Art. 16


16

Forme di sorveglianza (in tempo reale e retroattiva) Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. la trasmissione del traffico delle telecomunicazioni (sorveglianza in tempo reale delle informazioni utili); b. per la telefonia mobile: la determinazione e la trasmissione simultanea o periodica dell'identificativo della cella (Cell ID), della posizione e della direzione di trasmissione dell'antenna con la quale è momentaneamente collegata l'apparecchiatura terminale della persona sorvegliata (sorveglianza in tempo reale); c. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica dei dati seguenti, anche se la comunicazione non è stabilita (sorveglianza in tempo reale): 1. gli elementi d'indirizzo disponibili (numeri di chiamata delle comunicazioni in entrata e in uscita),

2. il numero di destinazione reale conosciuto e i numeri intermedi disponibili, se la chiamata è stata deviata o trasferita,

3. i segnali emessi dal collegamento sorvegliato, compresi il segnale di accesso, le caratteristiche degli impianti di telecomunicazione (ad es. il numero IMSI e il numero IMEI) e i segnali emessi per effettuare comunicazioni in conferenza o trasferimenti di chiamata, 4. per la telefonia mobile: l'identificativo della cella (Cell ID), la posizione e la direzione di trasmissione dell'antenna con la quale è collegata l'apparecchiatura terminale della persona sorvegliata al momento della comunicazione,

5. la data e l'ora; d. la trasmissione dei dati seguenti, se la comunicazione è stata stabilita (sorveglianza retroattiva): 1. gli elementi d'indirizzo disponibili (numeri di chiamata delle comuni-

cazioni in entrata e in uscita, se sono noti all'offerente di prestazioni di telecomunicazione), 2. le caratteristiche dell'apparecchiatura terminale di telefonia mobile e i parametri d'identificazione degli utenti (ad es. il numero IMSI e il numero IMEI), 3. per la telefonia mobile: l'identificativo della cella (Cell ID), la posizione e la direzione di trasmissione dell'antenna con la quale è collegata l'apparecchiatura terminale della persona sorvegliata al momento della comunicazione,

4. la data, l'ora e la durata del collegamento; e. la ricerca per zona di copertura dell'antenna: ai fini dell'intercettazione retroattiva di tutte le comunicazioni di telefonia mobile effettuate in un 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Misure di sorveglianza 8

780.11

determinato luogo e per un determinato periodo se la comunicazione è stata stabilita.

a17 Ricerca e salvataggio di persone disperse Per la ricerca e il salvataggio di persone disperse previsti dall'articolo 3 LSCPT possono essere ordinate soltanto le forme di sorveglianza seguenti: a. le forme di sorveglianza di cui all'articolo 16 lettere b, c e d; b. nella misura del possibile, la determinazione dell'ultimo luogo di localizzazione registrato dell'apparecchiatura terminale mobile della persona dispersa e la consegna di tutte le indicazioni necessarie alla localizzazione, quali: 1. l'identificativo della cella (Cell ID), 2. la

posizione,

3. la direzione di trasmissione e la banda di frequenze dell'antenna di telefonia mobile.

b18 Misure di sorveglianza con implicazioni internazionali 1

Le misure di sorveglianza di cui all'articolo 16 lettere a e c numeri 1, 2, 3 e 5 e lettera d numeri 1, 2 e 4 possono interessare qualsiasi elemento d'indirizzo, indipendentemente dalla posizione dell'apparecchiatura terminale, dal prefisso internazionale del numero di chiamata e dall'appartenenza alla rete.

2

Le misure di sorveglianza di cui all'articolo 16 lettere a, b, c numero 4 e lettera d numero 3 e all'articolo 16a possono interessare anche un elemento d'indirizzo estero inserito nella rete di un offerente di prestazioni di telecomunicazione svizzero.


Art. 17

Esecuzione della sorveglianza 1

Per ciascun caso specifico, il Servizio determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all'esecuzione della sorveglianza, se necessario d'intesa con l'autorità che l'ha ordinata.

2

Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata interessa i collegamenti di persone tenute al segreto professionale e che non è stata adottata alcuna misura di protezione secondo l'articolo 271 capoverso 1 CPP19, registra le comunicazioni e avverte l'autorità d'approvazione.20 3 Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazione annuncia al Servizio l'esecuzione delle misure ordinate.

4

Su richiesta, l'offerente di prestazioni di telecomunicazione trasmette i dati al Servizio. Il Servizio stabilisce nelle sue direttive i requisiti di tale trasmissione, 17 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

19 RS

312.0

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 9

780.11

previa consultazione degli offerenti e tenendo conto degli standard dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).21 5 Nel caso di misure di sorveglianza non espressamente elencate nella presente ordinanza, l'offerente di prestazioni di telecomunicazione mette a disposizione del Servizio le interfacce esistenti che consentono di trasmettere, in tempo reale e in permanenza, il traffico delle telecomunicazioni delle persone sorvegliate al centro di trattamento. Per ciascun caso specifico il Servizio disciplina le modalità di sorveglianza.22 6 Se, a seguito di un guasto tecnico o di altra natura, un offerente di prestazioni di telecomunicazione è temporaneamente impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi nel corso di una sorveglianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo ordine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio. I dati relativi al traffico non trasmessi al Servizio vanno consegnati ulteriormente. 23 7 La sorveglianza è eseguita in modo tale da evitare che le persone sorvegliate o altri utenti ne vengano a conoscenza. È concepita in modo tale da impedire l'utilizzo non autorizzato o abusivo delle informazioni raccolte.24

Art. 18

Obblighi degli offerenti di prestazioni di telecomunicazione 1

Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazione deve essere in grado di eseguire o far eseguire da terzi le forme di sorveglianza previste alla presente sezione e riguardanti i servizi da esso offerti.25 2 La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni deve essere garantita a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale di un servizio di telecomunicazione.

3

Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazione deve essere in grado di ricevere ordini di sorveglianza anche al di fuori delle ore di servizio e di eseguirli con la massima sollecitudine. Comunica per scritto al Servizio i nominativi delle persone di riferimento.26 4 Deve poter garantire la sorveglianza simultanea di un numero di collegamenti determinato dal Servizio in proporzione al numero dei suoi utenti.

5

Durante il periodo stabilito dall'ordine di sorveglianza, deve garantire la sorveglianza di tutto il traffico delle telecomunicazioni transitante per la sua infrastruttura:

a. se tale traffico ha luogo a partire dal collegamento sorvegliato; 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Misure di sorveglianza 10

780.11

b. se è deviato sui suoi impianti tecnici di registrazione, o c. se è consultato su tali impianti tecnici.

6

Il Servizio può esigere dagli offerenti di prestazioni di telecomunicazione che collaborino all'esecuzione della sorveglianza delle comunicazioni che si svolgono attraverso più reti o sono trattate da più offerenti.

7

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione autorizzano il Servizio a utilizzare gratuitamente i servizi di telecomunicazione da essi offerti per verificare la capacità di eseguire misure di sorveglianza. 27 8 Se necessario, gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione assistono il Servizio nel verificare che i dati raccolti nel corso della sorveglianza e trasmessi corrispondano effettivamente al traffico delle telecomunicazioni delle persone sorvegliate. 28 Sezione 5:

Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione, ad eccezione di Internet


Art. 19

Sistema di smistamento delle domande di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione 1

Il Servizio istituisce e gestisce, in collaborazione con gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, un sistema di smistamento delle domande di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione (sistema di smistamento) che permetta di ottenere le informazioni seguenti: a. gli elementi d'indirizzo dei collegamenti appartenenti a una persona determinata;

b. se è disponibile, l'identità delle persone i cui collegamenti corrispondono a elementi d'indirizzo determinati.

2

Il sistema di smistamento ricerca il nominativo dell'offerente di prestazioni di telecomunicazione e i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 LSCPT:

a. mediante la consultazione automatizzata del registro dei collegamenti di telecomunicazione tenuto dall'offerente di prestazioni di telecomunicazione, o b. mediante la trasmissione della domanda di informazioni all'offerente di prestazioni di telecomunicazione.

3

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione rispondono alle domande di informazioni entro il termine loro impartito dal Dipartimento in funzione dell'urgenza della domanda.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 11

780.11

4

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione aggiornano costantemente le informazioni di cui al capoverso 1. Dopo la disattivazione di un collegamento, i dati che lo concernono devono essere disponibili durante i sei mesi successivi, ai fini del rilascio di informazioni.

5

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione sostengono le spese inerenti all'infrastruttura di cui necessitano per trattare le domande di informazioni; il Servizio assume le spese d'installazione e di esercizio del sistema di smistamento.

a29 Registrazione di dati personali in occasione della vendita di carte SIM prepagate Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono garantire che in occasione della vendita di carte SIM prepagate i dati personali dei clienti (cognome, nome, indirizzo, data di nascita) vengano registrati sulla scorta di un passaporto valido, di una carta di identità o di un altro documento di identità valido per passare il confine svizzero. Vanno inoltre registrati il tipo di documento e il suo numero.


Art. 20

Utilizzo del sistema di smistamento 1

Ognuna delle autorità di cui all'articolo 14 capoverso 2 LSCPT designa le persone abilitate ad avvalersi del sistema di smistamento.

2

Il Servizio autorizza tali persone ad avvalersi del sistema di smistamento se è prevedibile che dovranno spesso farvi capo per:

a. determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare; b. assolvere compiti di polizia, o c. evadere pratiche attinenti al diritto penale amministrativo.


Art. 21

Verbalizzazione 1 Il Servizio verbalizza gli accessi al sistema di smistamento.

2

Esso conserva i verbali per un anno, in una forma che consenta di determinare quali dati siano stati consultati. Li distrugge allo scadere del termine di conservazione.

3

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione possono verbalizzare in forma anonima le domande di informazioni.


Art. 22

Rilascio di informazioni da parte del Servizio 1

Le autorità di cui all'articolo 14 capoverso 2 LSCPT possono domandare al Servizio informazioni in ordine ai collegamenti di telecomunicazione. Esse inoltrano le domande per posta, telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Dipartimento.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3383).

Misure di sorveglianza 12

780.11

2

Il Servizio conserva per un anno le domande di informazioni e le relative risposte.

Distrugge tali dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 6: Sorveglianza di Internet30

Art. 23

Ordine di sorveglianza L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell'autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. purché tali informazioni siano note: il nome, l'indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorvegliate;

d.31 nel caso di persone tenute al segreto professionale secondo l'articolo 271 capoverso 1 CPP32: la menzione di tale circostanza;

e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f.33 il nome del fornitore di accesso a Internet, se noto; g.34 le forme di sorveglianza ordinate, compresi: 1. gli elementi d'indirizzo noti (ad es. l'indirizzo e-mail, la casella postale elettronica, l'indirizzo del computer, l'indirizzo IP, il nome dell'utente, l'indirizzo MAC, il numero E.164, il numero IMSI, il numero IMEI), 2. i dati noti utilizzati per la procedura d'identificazione (login), 3. l'autorizzazione a effettuare un collegamento diretto, 4. le richieste di ulteriori misure a tutela degli utenti non interessati; h. l'inizio e la fine della sorveglianza; i. i compiti il cui svolgimento è richiesto al Servizio in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LSCPT.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

32 RS

312.0

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 13

780.11


Art. 24


35

Accessi a Internet e applicazioni soggetti a sorveglianza 1

Possono essere sorvegliati i seguenti accessi a Internet: a. l'accesso attraverso un Network Access Server su linea commutata; b. l'accesso a banda larga (ad es. xDSL, modem via cavo); c. l'accesso attraverso una rete mobile a commutazione di pacchetto (ad es.

GPRS o LTE);

d. l'accesso senza fili (ad es. Wi-Fi, WiMAX, WLL); e. altri accessi attraverso lo strato 2 OSI (ad es. Ethernet con collegamento FTTH);

f.

altri accessi attraverso lo strato 3 OSI (ad es. l'accesso IP a banda larga).

2

Possono essere sorvegliate le applicazioni seguenti: a. i servizi di messaggistica elettronica sincrona e asincrona (ad es. Instant Messaging, e-mail);

b. i servizi di telecomunicazione basati su media digitali (ad es. VoIP, trasmissioni audio e video).

a36 Forme di sorveglianza (in tempo reale) Per la sorveglianza in tempo reale possono essere ordinate le misure seguenti: a. la trasmissione di tutti i dati inviati o ricevuti tramite l'accesso sorvegliato; b. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica dei seguenti dati sull'accesso a Internet: 1. la data e l'ora dell'inizio e della fine di una connessione, 2. il tipo di connessione o di collegamento, 3. i dati utilizzati per la procedura d'identificazione (login), 4. gli elementi d'indirizzo disponibili, in particolare quelli in merito all'origine della comunicazione, 5. i parametri di comunicazione delle apparecchiature terminali e i parametri d'identificazione degli utenti (ad es. l'indirizzo MAC, il numero IMEI, il numero IMSI),

6. nel caso di accesso tramite rete mobile: la determinazione e la trasmissione periodica dell'identificativo della cella (Cell ID), della posizione e della direzione di trasmissione dell'antenna con la quale è momentaneamente collegata l'apparecchiatura terminale della persona sorvegliata,

7. i cambiamenti tecnici avvenuti durante la connessione e, se note, le loro cause;

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Misure di sorveglianza 14

780.11

c. la trasmissione delle informazioni utili ricevute o inviate tramite l'applicazione sorvegliata;

d. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica delle seguenti informazioni sull'applicazione sorvegliata: 1. la data e l'ora della comunicazione (inizio e fine), 2. gli elementi d'indirizzo disponibili, in particolare quelli in merito all'origine e alla destinazione della comunicazione, 3. i dati utilizzati per la procedura d'identificazione (login), 4. nel caso di sorveglianza del traffico e-mail: le informazioni della busta secondo il protocollo impiegato, 5. gli altri parametri di comunicazione disponibili, 6. i cambiamenti tecnici avvenuti durante la comunicazione e, se note, le loro cause.

b37 Forme di sorveglianza (retroattiva) Per la sorveglianza retroattiva possono essere ordinate le misure seguenti: a. la trasmissione dei seguenti dati sull'accesso sorvegliato: 1. la data e l'ora dell'inizio e della fine di una connessione, 2. il tipo di connessione o di collegamento, 3. i dati utilizzati per la procedura d'identificazione (login), 4. gli elementi d'indirizzo disponibili, in particolare quelli in merito all'origine della comunicazione, 5. i parametri di comunicazione delle apparecchiature terminali e i parametri d'identificazione degli utenti (ad es. l'indirizzo MAC, il numero IMEI, il numero IMSI),

6. nel caso di accesso tramite rete mobile: l'identificativo della cella (Cell ID), la posizione e la direzione di trasmissione dell'antenna con la quale è collegata l'apparecchiatura terminale della persona sorvegliata al momento della comunicazione; b. la trasmissione dei seguenti dati al momento dell'invio o della ricezione di messaggi tramite un servizio di messaggistica elettronica asincrona: 1. la data e l'ora dell'invio o della ricezione delle comunicazioni presso il fornitore di accesso a Internet, 2. nel caso di sorveglianza del traffico e-mail: le informazioni della busta secondo il protocollo impiegato, 3. gli indirizzi IP degli impianti di telecomunicazione mittenti o destinatari dei servizi di messaggistica elettronica asincrona,

4. gli altri elementi d'indirizzo disponibili.

37 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 15

780.11

c38 Misure di sorveglianza con implicazioni internazionali Le misure di sorveglianza di cui all'articolo 24a lettere a e b e all'articolo 24b lettera a possono interessare anche i collegamenti di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettere c e d contenenti un elemento d'indirizzo estero inserito nella rete di un offerente di prestazioni di telecomunicazione svizzero.


Art. 25


39

Esecuzione della sorveglianza 1

Per ciascun caso specifico, il Servizio determina: a. le misure tecniche e organizzative indispensabili all'esecuzione della sorveglianza, se necessario d'intesa con l'autorità che l'ha ordinata;

b. il genere di supporto di dati da utilizzare, le modalità di trasmissione e i formati di dati ammessi, se necessario previa consultazione del fornitore di accesso a Internet.

2

Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata interessa persone tenute al segreto professionale e che non è stata adottata alcuna misura di protezione secondo l'articolo 271 capoverso 1 CPP40, registra le comunicazioni e avverte l'autorità d'approvazione.

3

I fornitori di accesso a Internet annunciano al Servizio l'esecuzione delle misure ordinate.


Art. 26


41

Obblighi dei fornitori di accesso a Internet 1

Ciascun fornitore di accesso a Internet deve essere in grado di eseguire o far eseguire da terzi le forme di sorveglianza previste alla presente sezione e riguardanti i servizi da esso offerti.

2

La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni deve essere garantita dall'inizio dell'esercizio commerciale di un servizio Internet.

3

Ciascun fornitore di accesso a Internet deve essere in grado di ricevere gli ordini di sorveglianza anche al di fuori degli orari d'ufficio e di eseguirli con la massima sollecitudine. Comunica per scritto al Servizio i nominativi delle persone di riferimento.

4

Ciascun fornitore di accesso a Internet deve permettere la sorveglianza di tutto il traffico Internet in transito per la propria infrastruttura definito nell'ordine di sorveglianza e sottoposto alle forme di sorveglianza di cui agli articoli 24-24c.

5

Il Servizio può esigere dai fornitori di accesso a Internet che collaborino all'esecuzione della sorveglianza delle comunicazioni effettuate attraverso più di una rete.

38 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

40 RS

312.0

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Misure di sorveglianza 16

780.11

6

I fornitori di accesso a Internet autorizzano il Servizio a utilizzare gratuitamente i servizi di telecomunicazione da essi offerti per verificare la capacità di effettuare la sorveglianza.

7

Se necessario, i fornitori di accesso a Internet assistono il Servizio nel verificare che i dati raccolti nel corso della sorveglianza trasmessi corrispondano effettivamente al traffico delle telecomunicazioni delle persone sorvegliate.


Art. 27

Informazioni sugli utenti di Internet 1

Su richiesta, i fornitori di accesso a Internet competenti trasmettono al Servizio i dati seguenti:

a. per gli indirizzi IP: il tipo di collegamento, la data e l'ora dell'attribuzione o la data e l'ora dell'inizio e, se necessario, della fine del periodo di attribuzione, il nome, l'indirizzo, i dati utilizzati per la procedura d'identificazione (login) e, se nota, la professione dell'utente, nonché gli altri indirizzi IP che il fornitore di accesso a Internet gli ha attribuito; b. per i sistemi informatici: se disponibili, i nomi dei domini e altri elementi d'indirizzo di questi sistemi noti ai fornitori di accesso a Internet; c. per i servizi di messaggistica elettronica, nella misura in cui siano stati messi a disposizione della clientela da parte dei fornitori di accesso a Internet: il nome, l'indirizzo e la professione degli utenti, sempre che tali informazioni siano note. 42 2

Il Servizio cerca, per mezzo delle banche dati accessibili al pubblico, il fornitore di accesso a Internet interessato dalle domande d'informazione e dalle sorveglianze degli accessi a Internet. 43 3 Esso conserva per un anno le domande di informazioni e le relative risposte.

Distrugge tali dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 7:

Sorveglianza del traffico all'interno di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati

Art. 28

Preparazione della sorveglianza Se l'ordine di sorveglianza prevede la sorveglianza della corrispondenza del traffico di una rete di telecomunicazione interna o di un centralino privato, il Servizio determina le modalità di esecuzione della sorveglianza previa intesa con l'esercente di tale rete o centralino e, se necessario, con l'autorità che ha ordinato la sorveglianza.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 17

780.11


Art. 29

Esecuzione della sorveglianza 1

Il Servizio esegue la sorveglianza da sé o la fa eseguire a proprie spese dall'esercente della rete di telecomunicazione interna o del centralino privato, sempre che questi vi acconsenta e disponga delle apparecchiature idonee.

2

Se l'esecuzione è affidata all'esercente, il mandato stabilisce le esigenze in materia di sicurezza dei dati.

Sezione 8: Emolumenti e rimedi giuridici

Art. 30

Emolumenti e indennità 1

e 2 ...44

3

Le autorità che ordinano una sorveglianza possono chiedere al Servizio di comunicare loro l'importo prevedibile degli emolumenti risultanti dalla sorveglianza in questione.


Art. 31

Fatturazione 1 Dopo la fine della sorveglianza, il Servizio stila una fattura indicante tutte le prestazioni fornite all'autorità che ha ordinato la sorveglianza.

2

Gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione trasmettono al Servizio i loro conteggi al più tardi due mesi dopo la fine della sorveglianza.


Art. 32

45 Rimedi giuridici

I ricorsi contro le decisioni del Servizio relative all'esecuzione della presente ordinanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33

Esecuzione 1 Il Dipartimento disciplina: a. i mezzi autorizzati ai fini della trasmissione degli ordini di sorveglianza, di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a; b. i termini di cui all'articolo 19 capoverso 3, relativi al rilascio di informazioni in funzione dell'urgenza; c. le esigenze relative alle domande d'informazioni, di cui agli articoli 22 e 27; 44 Abrogati dall'art. 7 dell'O del 7 apr. 2004 sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RU 2004 2021).

45 Nuovo testo giusta il n. II 77 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Misure di sorveglianza 18

780.11

d. se necessario, le indicazioni tecniche supplementari di cui all'articolo 15 capoverso 2;

e. ...46

1bis

Il Servizio disciplina per il tramite di direttive i dettagli tecnici e amministrativi dei singoli tipi di sorveglianza.47 2 Esso determina forma e contenuto dei moduli seguenti: a. il modulo che l'autorità che ordina la sorveglianza utilizza per trasmettere l'ordine di sorveglianza al Servizio; b. il modulo che il Servizio utilizza per incaricare gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione dell'esecuzione dell'ordine di sorveglianza; c. il modulo che le autorità di cui all'articolo 14 capoverso 2 LSCPT utilizzano per richiedere al Servizio le informazioni di cui agli articoli 22 e 27.

3

Se emana le istruzioni tecniche di cui al capoverso 1 lettera e, il Dipartimento impartisce agli offerenti di servizi postali o di telecomunicazione termini ragionevoli per la loro esecuzione.


Art. 34

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 1° dicembre 199748 sul servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.


Art. 35

Modifica del diritto vigente ...49


Art. 36

Disposizioni transitorie

1

Il Servizio esegue, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, gli ordini di sorveglianza approvati in virtù del diritto previgente.

2

Sino all'entrata in funzione del centro di trattamento di cui all'articolo 8, gli offerenti di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata conformemente alla prassi sino allora vigente.

Il Servizio registra il traffico delle telecomunicazioni o lo trasmette, mediante collegamento diretto, all'autorità di perseguimento penale cui sono destinate le risultanze della sorveglianza.

3

Gli offerenti di servizi postali o di telecomunicazione comunicano al Servizio, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, quali forme di sorveglianza sono in grado di eseguire tra quelle concernenti i servizi da essi offerti.

Essi prendono i provvedimenti necessari al fine di potere eseguire tali forme di sor46 Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1431).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1431).

48 [RU

1997 3022]

49 La mod. può essere consultata alla RU 2001 3111.

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 19

780.11

veglianza entro i termini impartiti di volta in volta dal Servizio e lo avvertono non appena sono in grado di farlo.

4

Entro il 1° aprile 2004, gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione trasmettono i dati raccolti nel corso di ciascuna sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni conformemente alle direttive di cui all'articolo 33 capoverso 1bis. Il Dipartimento può aumentare in modo adeguato la quota di emolumenti spettanti agli offerenti che già tra il 1° aprile 2003 e il 1° aprile 2004 trasmettono questi dati secondo le nuove esigenze; le spese supplementari non sono addossate alle autorità che hanno ordinato la sorveglianza. Il Dipartimento può convenire con gli offerenti un riporto dell'inizio della trasmissione dei dati. Tale riporto dipende dalle capacità tecniche degli offerenti e può essere fissato al più tardi al momento della soppressione dei centri regionali.50 5

Dal 1° aprile 2003, gli offerenti Internet trasmettono al Servizio i dati raccolti nel corso di ogni sorveglianza. Anteriormente a tale data, forniscono le informazioni di cui all'articolo 14 LSCPT e trasmettono i dati sul traffico di cui sono in possesso.

6

...51

a52 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 giugno 2004 Entro il 31 ottobre 2004 gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono registrare i dati menzionati nell'articolo 19a concernenti i clienti la cui carta SIM prepagata è stata messa in servizio dopo il 1° novembre 2002. Trascorso questo termine, i numeri dei clienti non registrati sono posti fuori servizio.

b53 Disposizione transitoria sulla modifica del 23 novembre 2011 I fornitori di accesso a Internet da rete fissa e da rete mobile devono essere in grado, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, di eseguire le nuove misure di sorveglianza sussunte sotto la sezione 6 della presente ordinanza. Le interfacce esistenti di cui all'articolo 25 capoverso 5 devono per contro essere messe a disposizione sin dall'entrata in vigore della presente modifica.


Art. 37

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1431).

51 Abrogato dall'art. 7 dell'O del 7 apr. 2004 sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RU 2004 2021).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3383).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

Misure di sorveglianza 20

780.11

Allegato54

(art. 2)

Termini e abbreviazioni 1. Fornitore di accesso a Internet: l'offerente di prestazioni di telecomunicazione o il suo settore che offre una prestazione pubblica consistente nella trasmissione di informazioni sulla base della tecnologia IP (protocollo della rete Internet [Internet Protocol]) e di indirizzi IP;

2. Esercenti di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati: le persone che decidono circa l'acquisizione, la messa in funzione e l'esercizio di tali attrezzature;

3. Sorveglianza in tempo reale: l'intercettazione in tempo reale e la trasmissione simultanea, leggermente differita o periodica di dati relativi alla corrispondenza postale o al traffico delle telecomunicazioni, comprese informazioni utili, da parte degli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione, conformemente alle istruzioni figuranti nell'ordine di sorveglianza;

4. Sorveglianza retroattiva: la consegna, da parte degli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione, di dati relativi al traffico e alla fatturazione dei sei mesi precedenti; 5. Collegamento diretto: la trasmissione diretta del traffico delle telecomunicazioni delle persone sorvegliate tra il Servizio e l'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

6. Informazioni utili: la parte del traffico delle telecomunicazioni da sorvegliare contenente le informazioni scambiate tra gli utenti o tra le loro apparecchiature terminali (ad es. suoni, telefax, e-mail e dati); 7. Dati relativi al traffico e alla fatturazione: le informazioni relative alla corrispondenza postale o al traffico delle telecomunicazioni degli utenti che gli offerenti di servizi registrano come giustificativo degli invii postali o delle telecomunicazioni e della fatturazione;

8. Elementi d'indirizzo: i parametri di comunicazione e gli elementi di numerazione quali gli indicativi, i numeri di chiamata e i numeri brevi (art. 3 lett. f della L del 30 apr. 199755 sulle telecomunicazioni; LTC);

9. Parametri di comunicazione: gli elementi per l'identificazione di persone, processi informatici, macchine, apparecchiature o impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione (art. 3 lett. g LTC); 54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).

55 RS

784.10

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. O 21

780.11

10. Numero E.164: l'elemento d'indirizzo del piano di numerazione E.164 (cfr.

capitolo 2 dell'O del 6 ott. 199756 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni); 11. Numero IMEI (International Mobile Equipment Identity): il numero internazionale identificativo degli apparecchi di telefonia mobile;

12. Numero IMSI (International Mobile Subscribers Identity): il numero internazionale identificativo dell'utente in una rete di telefonia mobile;

13. Indirizzo IP (Internet Protocol Address): il numero identificativo di tutti gli apparecchi collegati a una rete informatica che impiegano il protocollo Internet; 14. Indirizzo MAC (Media Access Control Address): il codice hardware sulla scheda di rete o sull'adattatore di rete utilizzato come indirizzo univoco al livello dello strato 2 OSI; 15. Numero SIM (Subscriber Identity Module): il numero di serie della carta SIM che la identifica in modo univoco; 16. Cell ID: l'identificativo invariato della cella (Cell Global Identification) di telefonia mobile;

17. Informazioni della busta: l'insieme degli elementi d'indirizzo che accompagnano i datagrammi costituenti un'e-mail;

18. DSL (Digital Subscriber Line): l'accesso a Internet a banda larga con trasmissione su doppino telefonico che consente un elevato flusso di dati;

19. xDSL: le varianti della tecnologia DSL; il prefisso «x» indica le differenti abbreviazioni che caratterizzano le tecnologie DSL; 20. FTTH (Fiber To The Home): il cablaggio di fibra ottica fino al domicilio dell'utilizzatore finale; 21. Modem via cavo: tipo di modem che permette di accedere a Internet attraverso la rete televisiva via cavo;

22. Carta SIM (SIM Subscriber Identity Module): la scheda munita di chip elettronico che permette di identificare gli utenti in una rete mobile;

23. Carta SIM prepagata: la carta SIM che consente una relazione commerciale con i clienti di telefonia mobile senza sottoscrizione di un abbonamento; 24. GPRS (General Packet Radio Service): il servizio di telefonia mobile che permette il trasferimento di dati a pacchetto tramite GSM; 25. GSM (Global System for Mobile Communications): lo standard della seconda generazione di telefonia mobile;

26. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): lo standard della terza generazione di telefonia mobile; 27. LTE (Long Term Evolution): lo standard della quarta generazione di telefonia mobile;

56 RS

784.104

Misure di sorveglianza 22

780.11

28. Modello di riferimento OSI (Open Systems Interconnection): il modello conforme alla norma ISO 7498 per l'interconnessione di architetture di comunicazione aperte nelle reti informatiche;

29. Strato 2 OSI: il collegamento (Data Link Layer) nel modello OSI; 30. Strato 3 OSI: la rete (Network Layer) nel modello OSI; 31. Ethernet: famiglia di tecnologie di rete degli strati 1 e 2 OSI fondati sulla norma IEEE 802.3;

32. Network Access Server (NAS): server gestito da un fornitore di accesso a Internet per permettere ai clienti l'accesso a Internet; 33. Messaggistica istantanea (Instant Messaging): la comunicazione sincrona in tempo reale fra due o più utenti. Esistono diversi servizi di messaggistica istantanea e in parte utilizzano protocolli proprietari. Spesso, oltre ai messaggi di testo, è possibile trasmettere contenuti multimediali.

34. VoIP (Voice over IP): la tecnologia che permette di telefonare sfruttando il protocollo IP;

35. Wi-Fi: lo standard delle reti senza fili conformi alla norma IEEE 802.11; 36. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access): lo standard delle reti senza fili conformi alla norma IEEE 802.16;

37. WLL (Wireless Local Loop): la tecnologia di accesso senza filo in alternativa al collegamento fisico; 38. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): l'organizzazione a scopo non lucrativo che assicura la pubblicazione delle norme definite dai propri membri; 39. IETF (Internet Engineering Task Force): il gruppo internazionale a carattere informale che elabora la maggior parte degli standard per Internet; 40. ISO (International Organization for Standardization): l'organizzazione internazionale per l'elaborazione e la pubblicazione di norme internazionali;

41. UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni): l'istituzione internazionale delle Nazioni Unite che si occupa della crescita e dello sviluppo sostenibile delle reti di telecomunicazione e dell'informazione;

42. UIT-T: il settore dell'UIT che emette raccomandazioni in materia di standardizzazione della telecomunicazione.