01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.03.2021
01.03.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.02.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.01.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 30.06.2017
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.09.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.09.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.07.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
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1

Ordinanza

sullo stato civile (OSC) del 28 aprile 2004 (Stato 26 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, del titolo finale,
l'articolo 6a capoverso 1 del Codice civile1 (CC), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Circondari dello stato civile e sedi 1

I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione che garantisca un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.

2

In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

3

I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di uno o più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile, prendono i necessari accordi.

4

I Cantoni designano la sede degli uffici per ogni circondario dello stato civile.

5

Ogni modifica di circondario dello stato civile o trasferimento di sede di un ufficio deve prima essere notificata all'Ufficio federale dello stato civile.


Art. 2

Uffici dello stato civile speciali 1

I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario dello stato civile comprende tutto il territorio cantonale.

RU 2004 2915 1 RS

210

211.112.2

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 2

211.112.2

2

Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di registrare: a. decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 della LF del 18 dic. 19872 sul diritto internazionale privato, LDIP); b. sentenze o decisioni dei propri tribunali o autorità amministrative cantonali; c. decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un proprio tribunale cantonale.

3

Essi possono assegnare tali compiti anche agli uffici dello stato civile ordinari.

4

Più Cantoni possono costituire uffici dello stato civile speciali in comune. Concludono i necessari accordi d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile.


Art. 3

Lingua ufficiale

1

La lingua ufficiale è retta dal disciplinamento cantonale.

2

Se in occasione di un atto amministrativo la comprensione non è garantita occorre fare capo a un interprete. Le spese sono a carico dei privati interessati sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti.

3

L'ufficiale dello stato civile rileva per scritto le generalità dell'interprete, lo rende attento all'obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

4

I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se non sono accompagnati da una traduzione certificata in lingua tedesca, francese o italiana.

5

Le autorità dello stato civile provvedono alla traduzione, per quanto ciò sia necessario e possibile.

6

Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati.


Art. 4

Ufficiale dello stato civile 1

I Cantoni assegnano a ogni circondario dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile, designano il responsabile e disciplinano la supplenza.

2

Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

3

Per essere nominato o eletto quale ufficiale dello stato civile sono richiesti: a. la cittadinanza svizzera; b. l'esercizio dei diritti civili; 2 RS

291

Stato civile - O

3

211.112.2

c. l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile secondo il regolamento concernente l'esame di professione di ufficiale dello stato civile o un attestato riconosciuto come equipollente dall'Ufficio federale dello stato civile.

4

L'attestato ai sensi del capoverso 3 lettera c può essere conseguito anche dopo la nomina o l'elezione. Nella sua decisione d'assunzione, l'autorità cantonale competente fissa il termine. Quest'ultimo può essere al massimo di tre anni e in casi particolarmente motivati può essere prorogato.

5

I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l'elezione di un ufficiale dello stato civile.


Art. 5

Rappresentanze svizzere

all'estero

1

Le rappresentanze svizzere all'estero collaborano all'esecuzione della documentazione dello stato civile e della procedura di celebrazione del matrimonio. Esse svolgono segnatamente i compiti seguenti:

a. informare e offrire consulenza alle persone interessate; b. trasmettere documenti e decisioni esteri concernenti lo stato civile con traduzione sommaria e autenticazione;

c. trasmettere documenti e ricevere dichiarazioni per la procedura preparatoria al matrimonio in Svizzera; d. trasmettere certificati svizzeri di capacità al matrimonio per matrimoni all'estero;

e. ricevere e trasmettere dichiarazioni concernenti il cognome; f.

accertare le attinenze comunali e cantonali e la cittadinanza svizzera; g. verificare l'autenticità dei documenti esteri; h. richiedere e trasmettere informazioni sul diritto estero; i.

riscuotere gli emolumenti.

2

Il Dipartimento può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all'estero incombenze di ufficiale dello stato civile. La protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria.

3

L'Ufficio federale dello stato civile emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.


Art. 6

Moduli dello stato civile e la relativa scritta 1

L'Ufficio federale dello stato civile fissa i moduli utilizzati nelle pratiche dello stato civile.

3 RS

172.021

4 RS

173.110

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 4

211.112.2

2

Emana istruzioni sulla qualità della carta e sulle esigenze applicabili alle modalità di scrittura. Al fine di evitare abusi, può prescrivere elementi di sicurezza speciali.

Capitolo 2: Oggetto della documentazione

Art. 7

Stato civile

1

L'oggetto della documentazione è lo stato civile (art. 39 cpv. 2 CC).

2

Sono registrati:

a. nascita; b. trovatello; c. morte; d. morte di una persona sconosciuta; e. dichiarazione concernente il cognome; f. riconoscimento; g. cittadinanza; h. procedura preparatoria al matrimonio; i. matrimonio; j.

scioglimento del matrimonio; k. cambiamento di nome; l.

rapporto di filiazione; m. adozione; n. dichiarazione di scomparsa; o. cambiamento di sesso.


Art. 8

Dati I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile: a. dati

del

sistema:

1. numeri

del

sistema,

2. tipo di iscrizione, 3. stato dell'iscrizione,

4. elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi); b. numero d'identificazione personale; c. nomi: 1. cognome, 2. cognome prima del matrimonio,

Stato civile - O

5

211.112.2

3. nomi, 4. altri nomi ufficiali; d. sesso; e. nascita: 1. data, 2. ora, 3. luogo, 4. nati morti;

f. stato

civile:

1. stato, 2. data;

g. morte:

1. data, 2. ora, 3. luogo; h. domicilio; i.

luogo di soggiorno; j. stato

di

vita;

k. posto sotto tutela; l. genitori: 1. cognome

della

madre,

2. nomi della madre, 3. altri nomi ufficiali della madre, 4. cognome del padre, 5. nomi del padre, 6. altri nomi ufficiali del padre; m. genitori

adottivi:

1. cognome della madre adottiva, 2. nomi della madre adottiva, 3. altri nomi ufficiali della madre adottiva, 4. cognome del padre adottivo, 5. nomi del padre adottivo, 6. altri nomi ufficiali del padre adottivo; n. attinenza / cittadinanza: 1. data (valida a partire da/valida fino a), 2. motivo dell'acquisto,

3. annotazione del motivo dell'acquisto, 4. motivo della

perdita,

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 6

211.112.2

5. annotazione del motivo della perdita, 6. riferimento del registro delle famiglie, 7. diritto di patriziato o di corporazione; o. dati relativi alla relazione: 1. tipo (vincolo matrimoniale/rapporto di filiazione), 2. data (valida a partire da/valida fino a), 3. motivo dello

scioglimento.


Art. 9

Nascita 1 È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti.

2

Un infante nato morto, è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.

3

Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37 cpv. 1) lo auspicano.


Art. 10

Trovatello Per trovatello si intende un infante esposto di filiazione ignota.


Art. 11

Riconoscimento 1 Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre.

2

Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio.

3

Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo.

4

Se l'autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso dei suoi genitori o del tutore. Il consenso deve essere dato per scritto. Le firme devono essere autenticate.

5

È competente a documentare i riconoscimenti, fatto salvo il riconoscimento giudiziario e per disposizione a causa di morte, ogni ufficiale dello stato civile (art. 260 cpv. 3 CC).

6

In casi eccezionali particolarmente motivati, la documentazione può essere effettuata al di fuori dell'ufficio dello stato civile, segnatamente all'interno di un ospedale o di un penitenziario dall'ufficiale dello stato civile competente o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all'estero.

7

Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a-260c CC.

Stato civile - O

7

211.112.2


Art. 12

Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio 1

La sposa può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale (art. 160 cpv. 2 e 3 CC). Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2 CC).

2

Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio dello stato civile al quale deve essere inoltrata la domanda d'esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio, o quello del luogo di celebrazione del matrimonio. Per matrimoni da contrarre all'estero la dichiarazione può essere fatta alla rappresentanza svizzera o all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.

3

La firma è autenticata.


Art. 13

Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio 1

Il coniuge che ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio può, entro un anno dallo scioglimento giudiziale del matrimonio, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CC in relazione con l'art. 119 cpv. 1 CC).

2

Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero le rappresentanze svizzere.

3

La firma è autenticata.


Art. 14

Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale 1

Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all'ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP5).

2

In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all'estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all'autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera.

3

Nel caso che un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dall'articolo 12 o 13, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

5 RS

291

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 8

211.112.2

Capitolo 3: Procedura di documentazione Sezione 1: In generale

Art. 15

Principio La documentazione dello stato civile è effettuata unicamente per via elettronica.


Art. 16

Esame 1 L'autorità dello stato civile esamina se: a. è data la sua competenza; b. è comprovata l'identità ed è dato l'esercizio dei diritti civili delle persone interessate;

c. i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati.

2

Le persone interessate devono presentare i documenti necessari. Essi non devono essere rilasciati da più di sei mesi. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgono a una data anteriore.

3

Chi possiede la cittadinanza svizzera deve presentare documenti svizzeri.

4

Non è necessario comprovare con documenti dati dello stato civile documentati in Svizzera e che le autorità possono richiamare senza particolare oneri.

5

L'autorità dello stato civile informa e consiglia le persone interessate, se necessario dispone accertamenti supplementari e può esigere che gli interessati vi collaborino.

6

Se in occasione della documentazione dello stato civile o in una procedura matrimoniale vi è un legame con l'estero, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

7

I documenti, per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente, sono ritirati e sottoposti alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale.


Art. 17

Prova di dati non controversi (art. 41 CC) 1

L'autorità di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni: a. la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso, e

b. in base ai documenti e alle informazioni disponibili, i dati non sono controversi.

Stato civile - O

9

211.112.2

2

L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma.

3

In caso di dati controversi sullo stato civile sono competenti i tribunali.


Art. 18

Firma e

autenticazione

1

L'ufficiale dello stato civile e le altre persone tenute a firmare un'iscrizione appongono la loro firma autografa uno actu.

2

Se una persona tenuta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare o si rifiuta di farlo, l'ufficiale dello stato civile annota tale circostanza per scritto.

3

L'ufficiale dello stato civile autentica la firma della persona che fa dichiarazioni davanti a lui nei casi previsti dalla presente ordinanza.


Art. 19

Termine per la documentazione dei dati dello stato civile Di norma i dati dello stato civile comprovati vanno documentati entro una settimana.

Sezione 2: Competenza

Art. 20

Nascita e

morte

1

La nascita e la morte sono documentate nel circondario dello stato civile in cui hanno luogo.

2

Se la nascita avviene durante il viaggio, essa è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre abbandona il veicolo.

3

Se la morte avviene durante il viaggio, essa è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo.

4

Se non è possibile accertare dove è morta la persona, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è rinvenuto il cadavere.

5

Le competenze per la documentazione delle nascite e delle morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18-20 dell'ordinanza del 22 gennaio 19606 su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile e dall'articolo 56 della legge federale del 23 settembre 19537 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.


Art. 21

Matrimonio, riconoscimento e dichiarazioni 1

Il matrimonio è documentato nel circondario dello stato civile in cui ha avuto luogo.

6 RS

748.225.1

7 RS

747.30

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 10

211.112.2

2

La competenza per la documentazione del riconoscimento è retta dall'articolo 11 capoversi 5 e 6.

3

La competenza per la documentazione delle dichiarazioni è retta: a. dall'articolo 12 capoversi 1 e 2 per la dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio; b. dall'articolo 13 capoversi 1 e 2 per la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio; c. dall'articolo 14 capoversi 1 e 2 per la dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale; d. dall'articolo 17 capoverso 1 per la dichiarazione in quanto prova di dati non controversi.


Art. 22

Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera 1

Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni emanate in Svizzera sono documentate nel Cantone in cui sono state emanate.

2

Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d'attinenza della persona interessata.

3

L'autorità di vigilanza provvede affinché i dati dello stato civile siano documentati e la loro divulgazione avvenga d'ufficio (capitolo 6, sezione 2).

4

Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.


Art. 23

Decisioni o documenti esteri 1

Le decisioni o i documenti esteri sono documentati in base a una decisione dell'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.

2

L'autorità di vigilanza è responsabile della documentazione dei dati dello stato civile e della loro comunicazione d'ufficio (capitolo 6, sezione 2).

3

Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.

Sezione 3: Registrazione dei dati

Art. 24

Nomi 1 I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 82), sono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.

2

Come cognome di una persona prima del matrimonio è registrato il cognome che aveva immediatamente prima della celebrazione del suo primo matrimonio.

Stato civile - O

11

211.112.2

3

I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come «altri nomi ufficiali».

4

Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l'ordine.


Art. 25

Titoli e

gradi

Titoli e gradi non sono registrati.


Art. 26

Nomi delle località

1

I nomi delle località svizzere sono registrati secondo l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.

2

I nomi di località estere sono registrati, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), come sono registrati nei documenti probatori.


Art. 27

Cittadinanza estera e apolidia Sono registrate:

a. le cittadinanze estere, se una persona non possiede la cittadinanza svizzera; b. l'apolidia.

Sezione 4: Chiusura dei dati

Art. 28

1 La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di chiusura.

2

Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d'accesso (art. 79) possono effettuare la chiusura identificandosi personalmente come utenti.

Sezione 5: Modifica dei dati

Art. 29

Da parte delle autorità dello stato civile 1

La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all'articolo 43 CC è effettuata dall'autorità di vigilanza.

2

Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell'Ufficio federale dello stato civile.

3

Le autorità, in particolare gli uffici dello stato civile, sono tenute a notificare tali fatti all'autorità di vigilanza.

4

La notificazione può essere effettuata anche dalle persone interessate.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 12

211.112.2


Art. 30

Da parte dei tribunali 1

Fatto salvo l'articolo 29, i tribunali decidono in merito alla modifica dei dati dello stato civile effettuata (art. 42 CC).

2

Sono competenti i tribunali nel cui circondario è effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata la documentazione dei dati dello stato civile da modificare.

Sezione 6: Documenti giustificativi

Art. 31

Archivio I Cantoni provvedono ad archiviare adeguatamente i documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7).


Art. 32

Termine di conservazione 1

I documenti giustificativi vanno conservati per 50 anni.

2

Se i documenti sono salvati mediante microfilm o su un supporto di dati elettronico, possono essere distrutti dopo 10 anni con il consenso dell'autorità di vigilanza.


Art. 33

Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi 1

La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 sulla divulgazione dei dati.

2

Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate.

Capitolo 4: Obblighi di notificazione Sezione 1: Nascita e morte

Art. 34

Persone tenute alla notificazione Sono tenute alla notificazione di nascite e morti nell'ordine seguente: a. le direzioni di cliniche, ricoveri e stabilimenti; b. le autorità che vengono a conoscenza della nascita o della morte; c. il medico e gli ausiliari medici presenti; d. i familiari o i loro mandatari; e. le altre persone presenti, in particolare chiunque abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere di una persona sconosciuta; f. il comandante di un aeromobile nonché il capitano di una nave (art. 20 cpv. 5).

Stato civile - O

13

211.112.2


Art. 35

Autorità competente, forma e termine per la notificazione 1

Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni.

2

L'ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva. Se tra la nascita o la morte da un lato e la notificazione dall'altro sono trascorsi più di trenta giorni, esso chiede una decisione all'autorità di vigilanza.

3

Esso denuncia all'autorità di vigilanza le persone che non hanno adempiuto per tempo il loro obbligo di notificazione (art. 91 cpv. 2).

4

Il diritto cantonale può prevedere la notificazione a un servizio amministrativo di un Comune di domicilio nei casi in cui una persona è deceduta nel suo luogo di domicilio.

5

Se è notificata la morte o un infante nato morto, va presentato un certificato medico.


Art. 36

Sepoltura o cremazione 1

La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.

2

In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente al diritto cantonale può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla notificazione all'ufficio dello stato civile.

3

Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere sono avvenuti senza il permesso dell'autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l'iscrizione può essere fatta soltanto per ordine dell'autorità di vigilanza.


Art. 37

Nomi del figlio

1

I genitori uniti in matrimonio scelgono i nomi da dare al figlio. Se non sono uniti in matrimonio, la scelta dei nomi spetta alla madre, salvo che i genitori non esercitino insieme l'autorità parentale.

2

I nomi devono essere comunicati all'ufficio dello stato civile con la notificazione della nascita.

3

L'ufficiale dello stato civile rifiuta i nomi che ledono manifestamente gli interessi del bambino.


Art. 38

Trovatello 1 Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l'autorità competente conformemente al diritto cantonale.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 14

211.112.2

2

L'autorità impone al trovatello il cognome e i nomi, e fa la notificazione all'ufficio dello stato civile.

3

Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, vanno documentati per ordine dell'autorità di vigilanza.

Sezione 2: Eventi, dichiarazioni e decisioni esteri

Art. 39

I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Capitolo 5: Comunicazioni ufficiali

Art. 40

Autorità giudiziarie

1

L'autorità giudiziaria comunica: a. la sentenza constatante la nascita o la morte; b. la sentenza constatante il matrimonio; c. la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca; d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC);

e. le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC); f.

la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC); g. la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);

h. la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC); i.

la sentenza di scioglimento dell'adozione (art. 269 segg. CC); j.

la sentenza di cambiamento di sesso; k. la registrazione e la modifica di dati relativi allo stato civile (art. 42 CC).

2

L'obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).


Art. 41

Autorità amministrative

L'autorità amministrativa comunica: a. l'acquisto e la perdita delle attinenze comunali o cantonali; b. l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera;

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c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC); d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 3 CC).


Art. 42

Altri casi

1

I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

a. l'adozione (art. 264 segg. CC); b. il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte (art. 260 cpv. 3 CC);

c. l'interdizione e la sua revoca (art. 368 segg. e 431 segg. CC).

2

La comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b è fatta dall'autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC) in forma di estratto del testamento.


Art. 43

Autorità competente, forma e termine per la comunicazione 1

La comunicazione va indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede il tribunale o l'autorità amministrativa.

2

Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.

3

Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2.

4

I tribunali comunicano inoltre le sentenze: a. all'autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata nonché lett. d, g, h e i); b. all'autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f).

5

La comunicazione è fatta dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, al dispositivo della sentenza e alla data alla quale questa è passata in giudicato.

6

Sono ammesse fotocopie, se munite del bollo originale del tribunale o dell'autorità amministrativa nonché della firma originale del funzionario autorizzato.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 16

211.112.2

Capitolo 6: Divulgazione dei dati Sezione 1: In generale

Art. 44

Segreto d'ufficio

1

Le persone attive presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio per quanto concerne i dati dello stato civile. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

2

È fatta salva la divulgazione di dati dello stato civile in virtù di particolari prescrizioni.


Art. 45

Condizioni per la divulgazione 1

L'autorizzazione per la divulgazione ufficiale di dati dello stato civile è retta dalla sezione 2 del presente capitolo, mentre l'autorizzazione per la divulgazione di dati dello stato civile su richiesta è retta dalla sezione 3 del presente capitolo.

2

I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.


Art. 46

Blocco della

divulgazione

1

L'autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile:

a. su richiesta o d'ufficio, se ciò è necessario per la protezione della persona interessata o previsto dalla legge; b. in base a una decisione giudiziaria passata in giudicato.

2

Se vengono a cadere le condizioni per il blocco, l'autorità di vigilanza dispone la revoca del blocco.

3

È fatto salvo il diritto del figlio adottivo all'informazione circa l'identità dei genitori del sangue (art. 268c CC).


Art. 47

Forma della divulgazione 1

La forma della divulgazione dei dati dello stato civile è retta dalle istruzioni dell'Ufficio federale dello stato civile sui moduli dello stato civile e la relativa scritta (art. 6).

2

La divulgazione è effettuata mediante: a. un'attestazione o un certificato scritto, se non è disponibile nessun modulo dello stato civile;

b. una copia autenticata dei documenti giustificativi.

3

I documenti devono recare la data, essere certificati conformi mediante la firma dell'ufficiale dello stato civile e muniti del bollo dell'ufficio.

Stato civile - O

17

211.112.2


Art. 48

Forza probatoria

I documenti giusta l'articolo 47 hanno la stessa forza probatoria dei supporti di dati (registro dello stato civile e documenti giustificativi) a partire dai quali sono divulgati dati dello stato civile.

Sezione 2: Divulgazione d'ufficio

Art. 49

All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno 1

L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno delle persone interessate la registrazione e la modifica di dati dello stato civile.

2

La comunicazione serve a tenere il registro degli abitanti.


Art. 50

All'autorità tutoria

1

L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'autorità tutoria:

a. la nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio nonché la sua morte, se quest'ultima si verifica entro il primo anno di vita e a quel momento non sussiste alcun rapporto di filiazione nei confronti del padre; b. la nascita di un figlio entro 300 giorni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa del marito della madre; c. il riconoscimento di un figlio minorenne; d. la morte di un genitore esercitante l'autorità parentale; e. il ritrovamento di un trovatello.

2

La comunicazione è fatta all'autorità tutoria: a. del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (cpv. 1 lett. a e c);

b. del domicilio del figlio (cpv. 1 lett. b e d); c. del luogo del rinvenimento (cpv. 1 lett. e).


Art. 51

All'Ufficio federale dei rifugiati L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'Ufficio federale dei rifugiati i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato: a. nascite; b. riconoscimenti; c. matrimoni; d. morti.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 18

211.112.2


Art. 52

All'Ufficio federale di statistica L'Ufficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 19938 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.


Art. 53

Alle autorità dell'AVS/AI L'ufficio dello stato civile del luogo di morte comunica tutte le morti da lui documentate all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.


Art. 54

Alle autorità estere

1

I dati dello stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali estere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale.

2

Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono essere di principio comunicati soltanto su richiesta degli aventi diritto (art. 59). Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d'ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 61).

3

Le comunicazioni giusta il capoverso 1 sono trasmesse dall'ufficio dello stato civile direttamente all'Ufficio federale dello stato civile all'attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.


Art. 55

Avvisi di morte alle rappresentanze estere 1

L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 apr. 19639 sulle relazioni consolari).

2

L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti: a. cognomi; b. nomi; c. sesso; d. luogo e data della nascita; e. luogo e data della morte.


Art. 56

Ad altri

uffici

1

Sono fatti salvi gli altri obblighi degli uffici dello stato civile di comunicare e notificare in virtù del diritto federale o cantonale.

8 RS

431.012.1

9 RS

0.191.02

Stato civile - O

19

211.112.2

2

I principi concernenti il segreto d'ufficio (art. 44) si applicano anche all'autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.


Art. 57

Pubblicazione di fatti di stato civile 1

I Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti e delle celebrazioni dei matrimoni.

2

La rinuncia alla pubblicazione può essere chiesta: a. in caso di nascita da un genitore; b. in caso di morte da uno stretto congiunto; c. in caso di celebrazione del matrimonio dalla fidanzata o dal fidanzato.

Sezione 3: Divulgazione su richiesta

Art. 58

Ai tribunali e alle autorità amministrative Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali .


Art. 59

A privati

La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.


Art. 60

Ai ricercatori

L'autorità di vigilanza autorizza la divulgazione di dati dello stato civile, se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo, per: a. la ricerca scientifica non riguardante persone; b. la ricerca riguardante persone, in particolare la genealogia.


Art. 61

Ad autorità estere

1

Mancando una convenzione internazionale (art. 54), su richiesta di una rappresentanza diplomatica estera, possono eccezionalmente essere divulgati dati dello stato civile.

2

La richiesta è indirizzata all'Ufficio federale dello stato civile.

3

La rappresentanza estera deve provare che: a. nonostante i dovuti sforzi non ha potuto ottenere l'informazione desiderata dall'avente diritto (art. 59);

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 20

211.112.2

b. la persona legittimata rifiuta d'informare, senza motivi validi, segnatamente per sottrarsi a una disposizione legale svizzera o estera; c. si applicano nei suoi confronti prescrizioni in materia di protezione dei dati comparabili a quelle della Svizzera; d. rispetta il principio della reciprocità.

4

L'Ufficio federale dello stato civile richiede l'estratto direttamente all'ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite o se si tratta di un atto di morte sollecitato da un'autorità dello Stato d'origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196310 sulle relazioni consolari. L'ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all'Ufficio federale all'attenzione della rappresentanza estera.

5

Non sono percepiti emolumenti.

Capitolo 7: Preparazione e celebrazione del matrimonio Sezione 1: Procedura preparatoria

Art. 62

Competenza 1 L'esecuzione della procedura preparatoria spetta: a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero del fidanzato o della fidanzata;

b. all'ufficio dello stato civile che effettua la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all'estero.

2

Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza.


Art. 63

Inoltro della

domanda

1

I fidanzati inoltrano la domanda di esecuzione della procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile competente.

2

I fidanzati soggiornanti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.


Art. 64

Documenti 1 Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano in ogni caso i documenti seguenti: a. i certificati del loro attuale domicilio; b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (fidanzati precedentemente coniugati; data dello scioglimento del matrimonio) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza; 10 RS

0.191.02

Stato civile - O

21

211.112.2

c. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune.

2

Gli interdetti allegano inoltre il consenso scritto del rappresentante legale.

3

Se entrambi i fidanzati sono stranieri e se non sono adempiute tutte le condizioni per la celebrazione del matrimonio secondo il diritto svizzero (art. 94-96 CC), essi allegano inoltre la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio rilasciata dallo Stato d'origine del fidanzato o della fidanzata e l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (art. 74).


Art. 65

Dichiarazioni 1 I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che: a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi; b. non sono sotto tutela; c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, e che non vi sia tra loro affinità in linea discendente; d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio antecedente.

2

L'ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.


Art. 66

Esame della

domanda

1

L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

2

Inoltre, esso esamina se: a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta; b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari; c. è data la capacità al matrimonio per entrambi i fidanzati (art. 94 CC); d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC).


Art. 67

Chiusura della procedura preparatoria 1

L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria.

2

Se sono soddisfatti tutti i requisiti del matrimonio, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che può essere celebrato il matrimonio. Concorda i dettagli dell'esecuzione oppure indirizza i fidanzati all'ufficio dello stato civile che essi hanno scelto per il matrimonio.

3

Se i requisiti del matrimonio non sono soddisfatti o permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 22

211.112.2


Art. 68

Termini 1 Il matrimonio è celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

2

Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che il rispetto del termine di dieci giorni impedisca la celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile del circondario nel quale è stata eseguita la procedura preparatoria o scelto per la celebrazione del matrimonio può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.


Art. 69

Esecuzione completa in forma scritta della procedura preparatoria 1

Se uno dei fidanzati prova che non può essere manifestamente preteso da uno di loro di presentarsi personalmente alla procedura preparatoria, l'ufficiale dello stato civile ammette tale procedura nella forma scritta.

2

Se i fidanzati sono domiciliati all'estero ed entrambi non possiedono la cittadinanza svizzera, l'autorità di vigilanza decide nel quadro dell'autorizzazione conformemente all'articolo 73.

3

Se è autorizzata l'esecuzione scritta della procedura preparatoria, i fidanzati che si trovano all'estero possono consegnare le dichiarazioni di cui all'articolo 65 alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Sezione 2: Celebrazione del matrimonio

Art. 70

Luogo 1 Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati (art. 67 cpv. 2).

2

L'ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.


Art. 71

Forma della celebrazione 1

Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. I testimoni devono essere scelti dai fidanzati.

2

L'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente al fidanzato e alla fidanzata la seguente domanda: «N. N. dichiara lei di voler prendere M.M. per moglie?» «M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?» 3 Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l'ufficiale dello stato civile dichiara:

Stato civile - O

23

211.112.2

«Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio».

4

Subito dopo la celebrazione il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione è firmato dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.


Art. 72

Prescrizioni organizzative particolari 1

Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

2

Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporaneamente solo con l'accordo di tutti i fidanzati.

3

La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri

Art. 73

Domicilio all'estero

1

L'autorità di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP11).

2

La domanda deve essere presentata all'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare: a. la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP); b. i documenti di cui all'articolo 64, esclusa l'autorizzazione secondo l'articolo 74.

3

Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l'autorità di vigilanza decide su un'eventuale autorizzazione per la celebrazione del matrimonio conformemente al diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 74) e sull'esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).


Art. 74

Condizioni a norma del diritto estero Quando i presupposti secondo il diritto svizzero (art. 94-96 CC) per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri non sono adempiuti, l'autorità di vigilanza autorizza la celebrazione se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 44 cpv. 2 LDIP12) e se il matrimonio è compatibile con l'ordine pubblico svizzero.

11 RS

291

12 RS

291

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 24

211.112.2

Sezione 4: Certificato di capacità al matrimonio

Art. 75

1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati.

2

La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67 e 69). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza della fidanzata o del fidanzato.

Capitolo 8: Banca dati centrale Infostar

Art. 76

Organi responsabili

1

L'Ufficio federale di giustizia gestisce presso il Centro del servizio informatico (fornitore di prestazioni) del Dipartimento federale di giustizia e polizia la banca dati centrale Infostar.

2

Gli compete la responsabilità della banca dati centrale. Prende in particolare misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

3

Ai servizi che usano Infostar compete la responsabilità nel loro campo per siffatte misure.


Art. 77

Finanziamento, comunicazione del fabbisogno e conteggio 1

I Cantoni finanziano la banca dati centrale Infostar.

2

L'Ufficio federale di giustizia effettua il conteggio dell'esercizio e di eventuali nuovi investimenti mediante un conto separato dal conto finanziario.

3

Stabilisce il fabbisogno annuo e allestisce il conteggio dei costi effettivi.

4

I particolari sono disciplinati in un accordo operativo tra l'Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.


Art. 78

Collaborazione dei

Cantoni

1

I Cantoni collaborano all'esercizio e all'ulteriore sviluppo della banca dati centrale.

2

La collaborazione avviene per il tramite della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

3

Le competono in particolare i seguenti compiti: a. approvare le applicazioni previste per l'esercizio; b. approvare il conteggio dei costi effettivi dell'esercizio; c. presentare proposte per l'ulteriore sviluppo;

Stato civile - O

25

211.112.2

d. esprimere un parere in merito alle proposte della Confederazione per l'ulteriore sviluppo; e. approvare gli investimenti per l'ulteriore sviluppo; f.

convalidare l'ulteriore sviluppo di unità della banca dati centrale.

4

L'Ufficio federale dello stato civile collabora strettamente con gli organi competenti della Conferenza.


Art. 79

Diritti d'accesso

1

I diritti d'accesso alla banca dati centrale Infostar delle autorità partecipanti dipendono dai loro diritti e obblighi disciplinati nella presente ordinanza.

2

Essi sono illustrati nella tabella in allegato.

3

Essi sono accordati, modificati e soppressi esclusivamente su richiesta dell'Ufficio federale dello stato civile.


Art. 80

Set di caratteri

I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell'Europa occidentale dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO 8859-1).

Capitolo 9: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 81

Diritto d'informazione

1

Ogni persona può domandare all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o d'attinenza se sono tenuti dati che la concernono.

2

L'informazione è rilasciata sotto forma di estratto del registro o di certificato. Le spese sono rette dall'ordinanza del 27 ottobre 199913 sugli emolumenti in materia di stato civile.


Art. 82

Sicurezza dei dati

1

I dati dello stato civile, i programmi e la documentazione dei programmi vanno protetti adeguatamente da accessi, modifiche o distruzione non autorizzati nonché furto.

2

Gli uffici dello stato civile, le autorità di vigilanza e l'Ufficio federale dello stato civile adottano nel loro settore le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di un guasto al sistema.

13 RS

172.042.110

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 26

211.112.2

3

L'Ufficio federale dello stato civile emana, in base alle prescrizioni in materia di sicurezza informatica del Consiglio federale e del Dipartimento, le istruzioni relative alle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede al coordinamento con i Cantoni.


Art. 83

Vigilanza 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'Ufficio federale dello stato civile nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile.

2

L'Ufficio federale dello stato civile consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati nonché l'Organo strategia informatica della Confederazione.

Capitolo 10: Vigilanza

Art. 84

Autorità 1 Il Dipartimento esercita l'alta vigilanza sul servizio dello stato civile svizzero.

2

Le autorità di vigilanza si occupano dell'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti dello stato civile nel loro Cantone. Più Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza. Prendono gli accordi necessari d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile.

3

L'Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche:

a. emanazione d'istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi; b. ispezione degli uffici dello stato civile, delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e degli archivi cantonali dello stato civile; c. scambio e ottenimento degli atti di stato civile.

4

Ai fini dello scambio e dell'ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero.


Art. 85

Ispezioni e rapporti

1

Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.

Stato civile - O

27

211.112.2

2

Le autorità di vigilanza fanno rapporto almeno ogni due anni al Dipartimento, segnatamente su:

a. l'adempimento delle loro incombenze (art. 45 cpv. 2 CC); b. l'emanazione e la modifica di prescrizioni e istruzioni cantonali; c. la gestione degli uffici dello stato civile, in particolare i risultati delle ispezioni e le misure adottate;

d. la giurisprudenza di base in materia di stato civile; e. l'adempimento di compiti, per i quali esiste un obbligo particolare di rapporto, come il rispetto della protezione dei dati, la garanzia della sicurezza dei dati nonché i provvedimenti volti all'integrazione dei disabili (art. 18 della LF del 13 dic. 200214 sui disabili);

f.

gli elementi per migliorare il disbrigo dei compiti.

3

Il Dipartimento può far eseguire ispezioni nei Cantoni per mezzo del suo Ufficio dello stato civile.


Art. 86

Intervento d'ufficio

1

Le autorità di vigilanza intervengono d'ufficio contro la gestione irregolare degli organi ad esse subordinati e prendono i provvedimenti che le circostanze esigono, all'occorrenza a spese dei Comuni, dei distretti o del Cantone.

2

Lo stesso diritto spetta al Dipartimento, qualora l'autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere dei provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.

3

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.


Art. 87

Destituzione e rieleggibilità esclusa di un ufficiale dello stato civile 1

L'autorità di vigilanza pronuncia, d'ufficio o su proposta dell'Ufficio federale dello stato civile, la destituzione degli ufficiali dello stato civile che si sono dimostrati incapaci di esercitare le loro funzioni o che non adempiono più le condizioni per l'eleggibilità previste dall'articolo 4 capoverso 3; se è il caso ne esclude la rielezione.

2

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.


Art. 88

Commissione federale per le questioni dello stato civile 1

La Commissione federale per le questioni dello stato civile consiglia le autorità federali nell'esercizio dell'alta vigilanza sullo stato civile.

2

La consulenza si estende segnatamente agli ambiti seguenti: a. legislazione; b. applicazione del diritto (istruzioni e raccomandazioni); 14 RS

151.3

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 28

211.112.2

c. domande specifiche in merito all'esercizio e all'ulteriore sviluppo di unità della banca dati centrale; d. richieste da parte dell'Ufficio federale di giustizia alla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, in vista della convalida di unità ulteriormente sviluppate della banca dati centrale.

3

La Commissione è composta: a. del capo dell'Ufficio federale dello stato civile; b. di tre a cinque rappresentanti delle autorità di vigilanza; c. di tre a cinque rappresentanti degli uffici dello stato civile.

4

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia nomina i rappresentanti delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile su proposta della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, i rappresentanti degli uffici dello stato civile invece su proposta dell'Associazione svizzera dello stato civile. Il Dipartimento tiene conto di una rappresentanza regionale e linguistica la più rappresentativa possibile.

5

La presidenza spetta al capo dell'Ufficio federale dello stato civile. Quest'ultimo dirige la segreteria.

Capitolo 11: Procedura e rimedi giuridici

Art. 89

Principi procedurali

1

Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale.

2

La procedura davanti alle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194316 sull'organizzazione giudiziaria.

3

Il diritto dei Cantoni o della Confederazione applicabile alla ricusazione va applicato per analogia ai mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2-6), nonché ai medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5).


Art. 90

Rimedi giuridici

1

Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza.

15 RS

172.021

16 RS

173.110

Stato civile - O

29

211.112.2

2

Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti, in ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3

Il ricorso contro le decisioni e le decisioni su ricorso delle autorità federali o delle ultime istanze cantonali è retto dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.

4

L'ufficio federale di giustizia può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e può interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro le decisioni cantonali di ultima istanza.

5

Le decisioni su ricorso cantonali e le decisioni di prima istanza degli ufficiali dello stato civile e dell'autorità di vigilanza, alle quali è attribuita un'importanza fondamentale, devono essere notificate all'Ufficio federale dello stato civile all'indirizzo dell'Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche altre decisioni.

Capitolo 12: Disposizione penale

Art. 91

1 È punito con la multa fino a 500 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza gli obblighi di notificazione previsti negli articoli 34-39.

2

Gli uffici dello stato civile sono tenuti a denunciare le violazioni all'autorità di vigilanza.

3

I Cantoni designano le autorità competenti a giudicare le violazioni.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 92

Vecchi registri dello stato civile 1

I vecchi registri delle nascite, delle morti, dei matrimoni e delle legittimazioni sono chiusi al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

2

L'Ufficio federale dello stato civile emana istruzioni per: a. la chiusura dei vecchi registri; b. le eccezioni transitorie alla chiusura; c. la sicurezza dei registri e dei documenti giustificativi; d. la registrazione rilevante in materia di stato civile delle sentenze svizzere, delle decisioni amministrative e delle naturalizzazioni fino all'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 (art. 100 cpv. 3).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 30

211.112.2

3

La divulgazione dei dati dello stato civile tratti dai registri e dai documenti giustificativi è retta dall'articolo 47. L'autorità di vigilanza può eccezionalmente autorizzare per scritto la consultazione dei registri dello stato civile, se la divulgazione di dati giusta l'articolo 47 non può essere ragionevolmente pretesa. Essa subordina l'autorizzazione ai necessari oneri per garantire la protezione dei dati.

4

I Cantoni provvedono affinché gli uffici dello stato civile siano in possesso degli originali o delle copie leggibili su microfilm o supporti elettronici di dati tenuti nel loro circondario da almeno 120 anni.

5

Essi si accertano che gli originali dei registri non più in possesso degli uffici dello stato civile e che risalgono almeno all'anno 1850 siano conservati in luogo sicuro e che le persone interessate possano consultarli con i dovuti riguardi.

6

In linea di massima, dopo la messa in funzione della banca dati centrale Infostar, non potranno più essere effettuate operazioni con i mezzi informatici esistenti per l'elaborazione elettronica di dati dello stato civile17. L'Ufficio federale dello stato civile stabilisce le eccezioni ed emana istruzioni per la sostituzione di tali mezzi informatici.

7

Il repertorio centrale delle adozioni è chiuso entro l'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 (art. 100 cpv. 3). L'Ufficio federale dello stato civile disciplina nelle sue istruzioni segnatamente la divulgazione dei dati dello stato civile tratti da tale repertorio.


Art. 93

Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile 1

I dati dello stato civile tratti dai vecchi registri dello stato civile sono trasferiti nella banca dati centrale "Infostar" nei seguenti casi: a. in caso di eventi, dichiarazioni e decisioni attuali concernenti lo stato civile; b. in caso di ordinazione di un certificato individuale di stato civile, di un atto d'origine o di un atto di famiglia se il titolare è nato dopo il 31 dicembre 1967; c. su disposizione dell'autorità di vigilanza.

2

L'Ufficio federale dello stato civile emana le istruzioni necessarie.


Art. 94

Circondari dello stato civile I circondari dello stato civile devono essere esaminati e, se del caso, adeguati entro il 31 dicembre 2005 secondo le esigenze di cui agli articoli 1 capoverso 1 e 4 capoverso 2.

17

Art. 177e segg. della vecchia O sullo stato civile nella versione del 13 ago.1997 (RU 1997 2006).

Stato civile - O

31

211.112.2


Art. 95

Attestato professionale federale o attestato equipollente 1

Gli ufficiali dello stato civile che sono stati nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale federale o un attestato riconosciuto come equipollente dall'Ufficio federale dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono in carica da meno di tre anni.

2

Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

3

In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.


Art. 96

Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale 1

Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo cantonale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni, se

a. la celebrazione del matrimonio da parte di queste persone corrisponde a una tradizione che è profondamente radicata nella popolazione; e b. la formazione e il perfezionamento sono garantiti.

2

L'autorità di vigilanza fa rapporto al Dipartimento in merito alle persone nominate nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).


Art. 97

Prova dei dati dello stato civile La competente autorità dello stato civile può chiedere che le persone tenute a collaborare comprovino i loro dati dello stato civile documentati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, in deroga all'articolo 16 capoverso 4.


Art. 98

Annotazione del cambiamento di sesso 1

I cambiamenti di sesso avvenuti prima del 1° gennaio 2002 sono annotati, su richiesta, a margine del registro delle nascite.

2

L'autorità di vigilanza in cui è tenuto il registro delle nascite è competente per ricevere la richiesta.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 32

211.112.2


Art. 99

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

I seguenti atti sono abrogati: 1. ordinanza del 22 dicembre 198018 concernente l'atto d'origine; 2. ordinanza del 1° giugno 195319 sullo stato civile eccettuati gli articoli 130132 (art. 100 cpv. 3). Gli articoli 130-132 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile sono abrogati con la messa in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 della nuova ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile da parte del Dipartimento (art. 100 cpv. 3).

2

Il regolamento del 24 novembre 196720 del servizio diplomatico e consolare svizzero è modificato come segue:


Art. 100

Entrata in

vigore

1

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

2

L'articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3

Il Dipartimento stabilisce la data dell'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3.21

18 [RU

1981 34, 2000 2028] 19 [RU

1953 645, 1977 265, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480 art. 17 n. 3, 2001 3068, 2004 2915 art. 99 cpv. 1 n. 2. RU 2005 1823] 20 RS

191.1

21 Gli art. 22 et 43 cpv. 1 a 3 entrano in vigore il 1° lug. 2005 (O del DFGP dell'11 apr. 2005 - RU 2005 1823).

Stato civile - O

33

211.112.2

Allegato

(art. 79)

Diritti d'accesso Abbreviazioni R Richiamare
RE Registrare D Documentare UFSC Ufficio federale dello stato civile (UFSC) AS

Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile USC CS

Collaboratore specialista dello stato civile USC PD Persona preposta alla documentazione dello stato civile (ufficiale dello stato civile)

Diritti d'accesso Nomi dei campi dei dati Uffici autorizzati all'accesso USC PD USC CS AS

UFSC

1 Dati

del

sistema

1.1

Numeri

del

sistema

R R R R

1.2 Tipo

di

iscrizione

D RE R R

1.3 Stato

dell'iscrizione

D RE R R

1.4

Elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi) R22

R23

R24 RE

2 Numero

d'identificazione personale

R R R R

3

Nomi

3.1 Cognome

D RE R R

3.2

Cognome prima del matrimonio D

RE

R

R

3.3 Nomi

D RE R

R

3.4

Altri nomi ufficiali D

RE

R

R

4 Sesso

D RE

R R

5 Nascita

5.1 Data

D RE R

R

5.2 Ora

D RE R R

5.3 Luogo

D RE R

R

5.4

Nati morti

D

RE

R

R

6 Stato

civile

6.1 Stato

D RE R R

6.2 Data

D RE R

R

22 RE per indirizzi a livello di USC 23 RE per indirizzi a livello di USC 24 RE per indirizzi a livello di AS

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice civile 34

211.112.2

Nomi dei campi dei dati Uffici autorizzati all'accesso USC

PD

USC

CS

AS

UFSC

7 Morte

7.1 Data

D RE R

R

7.2 Ora

D RE R R

7.3 Luogo

D RE R R

8 Domicilio

D RE

R R

9

Luogo di soggiorno D

RE

R

R

10

Stato di vita D

RE

R

R

11

Posto sotto tutela D

RE

R

R

12

Genitori

12.1

Cognome della madre D

RE

R

R

12.2

Nomi della madre

D

RE

R

R

12.3

Altri nomi ufficiali della madre D

RE

R

R

12.4 Cognome

del

padre

D RE R R

12.5

Nomi del padre

D

RE

R

R

12.6

Altri nomi ufficiali del padre D

RE

R

R

13

Genitori

adottivi

13.1

Cognome della madre adottiva D

RE

R

R

13.2

Nomi della madre adottiva D

RE

R

R

13.3

Altri nomi ufficiali della madre adottiva D

RE

R

R

13.4

Cognome del padre adottivo D

RE

R

R

13.5

Nomi del padre adottivo D

RE

R

R

13.6

Altri nomi ufficiali del padre adottivo D

RE

R

R

14

Attinenza/cittadinanza 14.1

Data (valida a partire da / valida fino a) D

RE

R

R

14.2 Motivo

dell'acquisto

D RE R R

14.3

Annotazione del motivo dell'acquisto D

RE

R

R

14.4

Motivo della perdita D

RE

R

R

14.5

Annotazione del motivo della perdita D

RE

R

R

14.6

Riferimento del registro delle famiglie D

RE

R

R

14.7

Diritto di patriziato o di corporazione D

RE

R

R

15

Dati relativi alla relazione 15.1

Tipo (vincolo matrimoniale/rapporto di filiazione) D RE R R

15.2

Data (valida a partire da/valida fino a) D

RE

R

R

15.3

Motivo dello scioglimento D

RE

R

R