01.11.2023 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2023
01.10.2019 - 30.04.2022
01.01.2019 - 30.09.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.02.2016 - 31.12.2016
23.06.2015 - 31.01.2016
01.07.2013 - 22.06.2015
01.08.2011 - 30.06.2013
01.01.2001 - 31.07.2011
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1

Ordinanza
concernente il servizio della sicurezza aerea
(OSA)

del 18 dicembre 1995 (Stato 12 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40 e 48 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione
aerea,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Estensione

1

Il servizio della sicurezza aerea comprende:2 a.

il servizio del controllo della circolazione aerea; b.

... 3

c.

il servizio d'informazione di volo; d.

il servizio delle telecomunicazioni aeronautiche; e.

il servizio d'allarme; f.

il servizio tecnico; g.

il servizio di calibrazione radioelettrica delle assistenze alla navigazione; h.

il servizio degli ostacoli alla navigazione aerea; i.4

il servizio d'informazione aeronautica; k.5 il servizio civile della meteorologia aeronautica.

2

...6

3 In situazioni particolari o straordinarie, i servizi della sicurezza aerea civile sono
assicurati finché è necessario. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS) prende le misure necessarie con il consenso
del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).7 RU 1996 595

1

RS 748.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

3

Abrogata dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

6

Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

748.132.1

Aviazione

2

748.132.1


Art. 2


8

Competenze

1 L'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio) disciplina il servizio della sicurezza aerea d'intesa con il Comando delle Forze aeree (Comando). D'intesa con il
Comando e dopo aver consultato Skyguide, l'Ufficio definisce la struttura e le classi
dello spazio aereo e le pubblica nella Pubblicazione d'informazioni aeronautiche. È
competente per la cura dei servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h.

2 I servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-g e i sono affidati a «Skyguide
Società Anonima Svizzera per i Servizi della Navigazione Aerea civili e militari»
(Skyguide) che è ATS-Authority ai sensi degli allegati 2 e 11 della Convenzione del
7 dicembre 19449 relativa all'aviazione civile internazionale (OACI, allegati 2 e 11).
I compiti della sicurezza aerea sono descritti in allegato; il Dipartimento può affidare
a Skyguide anche altri compiti. Sotto la propria responsabilità, Skyguide può affidare a terzi singoli compiti.

3 Dopo aver consultato Skyguide e aver determinato l'onere dei costi, l'Ufficio può
d'intesa con il Comando obbligare Skyguide a fornire temporaneamente e in singoli
casi altre prestazioni in materia di sicurezza aerea.

4 L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) garantisce il
servizio civile della meteorologia aeronautica giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera
k ed è Meteorological Authority ai sensi dell'OACI, allegato 3. Il DATEC fissa le
modalità d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.

4 L'Ufficio può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla
frontiera a organi esteri della sicurezza aerea.

5 Le modalità relative ai servizi sono convenute tra i fornitori delle prestazioni e la
clientela, nell'ambito delle prescrizioni nazionali e internazionali; l'Ufficio e il Comando partecipano alle trattative. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Ufficio
decide d'intesa con il Comando e dopo aver consultato gli interessati.

6 Il Comando assicura la condotta strategica delle missioni militari e delega la loro
esecuzione a Skyguide.

7 Il Comando e Skyguide disciplinano di comune accordo i rapporti di proprietà degli impianti e degli edifici necessari per adempiere i compiti nell'ambito dei voli
militari.

8 Di norma, l'Ufficio svolge i negoziati con autorità o organizzazioni nazionali o
estere nella misura in cui non riguardino solo interessi puramente militari; Skyguide
può partecipare a tali negoziati. L'Ufficio può incaricare Skyguide di svolgere i negoziati in casi specifici.

9 Skyguide svolge i negoziati e conclude contratti nell'ambito delle sue competenze
d'esercizio, di natura tecnica e commerciale.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

9

RS 0.748.0

Servizio della sicurezza aerea 3

748.132.1

a10 Precedenza di utilizzazione dello spazio aereo 1 Nell'utilizzazione dello spazio aereo occorre tenere parimenti conto degli interessi
civili e militari nazionali.

2 D'intesa con il Comando e dopo aver consultato Skyguide, l'Ufficio emana istruzioni concernenti la precedenza di utilizzazione degli spazi aerei e delle rotte ATS
per disciplinare i conflitti d'interessi.


Art. 3


11

Prescrizioni d'esercizio 1 Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), stipulate negli allegati determinanti della Convenzione del 7 dicembre
194412 relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione) nonché le prescrizioni tecniche che vi si riferiscono e le prescrizioni vincolanti dell'Organizzazione
europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)13 sono direttamente
applicabili per l'attuazione dei servizi di sicurezza aerea e per il disciplinamento
delle tasse. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ufficio o notificate dalla
Svizzera in virtù dell'articolo 38 di detta Convenzione.

2 L'Ufficio può d'intesa con il Comando emanare istruzioni tecniche o d'esercizio
complementari. Per i settori puramente militari, il Comando può d'intesa con l'Ufficio emanare istruzioni supplementari.

3 Prima di emanare, modificare o abrogare prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio della sicurezza aerea, occorre consultare Skyguide. Essa può
sottoporre all'Ufficio proposte o suggerimenti.

a14 Incidenti particolari Skyguide annuncia immediatamente all'Ufficio gli incidenti particolari come le quasi-collisioni, le infrazioni alle istruzioni dei servizi della sicurezza aerea ecc. Le quasi-collisioni devono inoltre essere annunciate all'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni
aeronautici. Se sono coinvolti aeromobili militari, l'Ufficio informa il Comando.


Art. 4

Spese

1

Le spese per i servizi di sicurezza aerea forniti conformemente all'articolo 2 sono iscritte nei preventivi degli organi interessati.

2

Le spese per voli esenti da tasse sono iscritte nel preventivo dell'Ufficio nella misura in cui non siano comprese nelle basi di calcolo per la determinazione delle tasse.

10

Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

12

RS 0.748.0

13

Questi documenti possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

14

Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

Aviazione

4

748.132.1

Sezione 2: Skyguide15

Art. 5

Consiglio d'amministrazione e gestione delle azioni16 1 I membri del Consiglio d'amministrazione e il presidente di Skyguide sono designati dall'assemblea generale.17 2

L'Ufficio gestisce le azioni della Confederazione.


Art. 6


18

Obiettivi strategici

1 Dopo aver consultato Skyguide, il Consiglio federale fissa per tre anni gli obiettivi
strategici in materia di sicurezza, efficacia ed economicità.

2 Ogni anno il DATEC e il DDPS esaminano se tali obiettivi sono rispettati sulla
base di indici concordati.


Art. 7

Formazione

1

Skyguide provvede alla formazione del suo personale.19 Può formare controllori della navigazione aerea conformemente alle prescrizioni legali e può anche mettere a
disposizione di terzi i suoi servizi per la formazione del personale.

2 L'Ufficio e il Comando possono obbligare Skyguide a formare, contro rimunerazione, il personale della sicurezza aerea di terzi.20

Art. 8


21

Contratti collettivi di lavoro Skyguide deve vigilare affinché il servizio della sicurezza aerea non venga intralciato da scioperi, serrate o boicottaggi o da altre misure rivendicative.22 A seconda
delle possibilità, conclude a tal fine contratti collettivi di lavoro con il suo personale.


Art. 9

Finanziamento

1

Skyguide finanzia le sue spese segnatamente per mezzo: 23 a.

della riscossione di tasse; b.

degli indennizzi previsti dalle convenzioni internazionali; c.

degli indennizzi della Confederazione per i voli esenti da tasse di rotta; c.bis24 degli indennizzi della Confederazione per voli militari; 15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 1999 (RU 1999 1722).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

24

Introdotta dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

Servizio della sicurezza aerea 5

748.132.1

d.

degli introiti provenienti da altre prestazioni; e.

dei redditi del suo patrimonio.

2 L'Ufficio, MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni fatturano a
Skyguide le loro prestazioni in materia di sicurezza aerea. Skyguide mette in conto
queste spese alla sicurezza aerea svizzera.25

Art. 10


26

Bilancio preventivo

1 Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l'Ufficio, MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente
Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni.

2 Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli
militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo.

3 Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le divergenze.

4 In caso di mancato accordo tra le parti, l'Ufficio presenta una proposta di compromesso.


Art. 11


27

Conto della sicurezza aerea svizzera Skyguide allestisce ogni anno il conto globale delle spese e degli introiti della sicurezza aerea. Lo trasmette all'Ufficio, al Comando e a MeteoSvizzera per conoscenza.

Sezione 3: Tasse della sicurezza aerea

Art. 12


28

Determinazione e approvazione 1 Skyguide determina le tasse di sicurezza aerea, che consistono in tasse di avvicinamento e in tasse di rotta.

2 Se Skyguide intende modificare le tasse di sicurezza aerea, informa tempestivamente l'Ufficio e il Comando e consulta gli organismi interessati. La domanda motivata deve essere inoltrata all'Ufficio, all'indirizzo del DATEC, al più tardi due mesi
prima dell'entrata in vigore.

3 Il DATEC approva le tasse di sicurezza aerea prima della loro entrata in vigore; in
merito, applica per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre
198529 sulla sorveglianza dei prezzi.

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514 1498).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

29

RS 942.20

Aviazione

6

748.132.1


Art. 13

Debitore

1

Le tasse sono dovute dal detentore dell'aeromobile che atterra o che sorvola.

2

Se il detentore è ignoto, la tassa è dovuta dal proprietario dell'aeromobile.


Art. 14

Pubblicazione

Le aliquote applicabili alle tasse di sicurezza aerea sono pubblicate dall'Ufficio nella
Pubblicazione d'informazioni aeronautiche della Svizzera (AIP)30.


Art. 15

Tassa di avvicinamento 1 In caso di utilizzazione dei servizi e impianti messi a disposizione per l'avvicinamento e il decollo, sugli aerodromi è riscossa una tassa per ogni avvicinamento
quando il servizio di sicurezza aerea è fornito da Skyguide o, sotto la sua responsabilità, dal detentore dell'aerodromo.31 2 La tassa di avvicinamento è riscossa da Skyguide; quest'ultima può incaricare i
detentori d'aerodromo o terzi di riscuoterla.32 3

Non sono soggetti alla tassa d'avvicinamento: a.

gli aeromobili svizzeri di Stato; b.

gli aeromobili al servizio dell'Ufficio e dell'Ufficio d'inchiesta sugli incidenti aeronautici; c.

gli aeromobili esteri di Stato che trasportano il capo dello Stato o membri
del Governo in visita ufficiale; d.

gli aeromobili in voli di ricerca o salvataggio nonché in caso di atterraggio
d'emergenza.

a33 Basi di calcolo per la tassa di avvicinamento 1 Le basi per il calcolo della tassa di avvicinamento sono: a.

il peso massimo ammissibile al decollo dell'aeromobile; b.

la valutazione periodica dei futuri costi per i servizi e le installazioni.

2 Un'altra base di calcolo per la tassa di avvicinamento può essere la capacità di utilizzazione del controllo d'avvicinamento in determinati orari.

3 Per i voli che si servono in misura minore dei servizi della sicurezza aerea, le tasse
di avvicinamento sono adeguatamente ridotte previa consultazione delle parti interessate.

30

Pubblicata dall'Ufficio (Servizio AIS), presso il quale è disponibile in abbonamento.

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

Servizio della sicurezza aerea 7

748.132.1

4 Skyguide determina ogni anno i costi effettivi. Le eccedenze e le insufficienze di
copertura dei costi effettivi devono essere compensate.

5 I costi dei voli di avvicinamento esenti da tasse sono integrati nelle basi di calcolo.


Art. 16

Tasse di rotta

1

Una tassa di rotta è riscossa per ogni volo in caso di utilizzazione dei servizi e degli impianti di sicurezza aerea, messi a disposizione per il sorvolo della Svizzera
come territorio d'informazione di volo.

2

Le disposizioni dell'Accordo multilaterale del 12 febbraio 198134 sulle tasse di rotta e i suoi allegati sono applicabili al sistema delle tasse di sicurezza aerea di rotta, inclusa l'esenzione dalle tasse.

3 Il servizio delle tasse di Eurocontrol riscuote la tassa di rotta per conto di Skyguide
e gliela versa secondo le disposizioni del suo disciplinamento finanziario.35 4

Le spese per i voli esentati dalle tasse sono a carico della Confederazione.

a36 Basi di calcolo per la tassa di rotta La tassa di rotta è calcolata in base all'Accordo multilaterale del 12 febbraio 198137
sulle tasse di rotta e alle corrispondenti prescrizioni tecniche.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 18 maggio 198838 concernente il servizio della sicurezza
aerea;

b.

l'ordinanza del 10 settembre 198639 istitutiva della tassa federale di sicurezza aerea; c.

l'ordinanza del 23 agosto 198940 concernente la creazione di zone regolamentate intorno ad aerodromi militari.

34

RS 0.748.112.12 35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

36

Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

37

RS 0.748.112.12 38

[RU 1988 940, 1992 2399] 39

[RU 1986 1683] 40

[RU 1989 1761]

Aviazione

8

748.132.1


Art. 18


41



Art. 19

Disposizioni transitorie 1

La Confederazione cede a Swisscontrol42 gli impianti, le costruzioni, i fondi e altri diritti reali necessari allo svolgimento dei compiti che le sono affidati; in compenso
partecipa al capitale proprio della società.

2

Al momento in cui acquisisce l'autonomia finanziaria, Swisscontrol43 può far valere i suoi impegni esistenti come crediti verso la Confederazione e compensarli con
i conferimenti in natura della Confederazione.

3

La Confederazione risarcisce Swisscontrol44 per gli impegni risultati dalla gestione prima dell'autonomia finanziaria.

a45 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 gennaio 2001 Il trasferimento dei singoli servizi a Skyguide si svolge a tappe. Deve essere concluso al più tardi entro il 31 dicembre 2003.


Art. 20

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

41

Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

42 Ora

"Skyguide".

43 Ora

"Skyguide".

44 Ora

"Skyguide".

45

Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

Servizio della sicurezza aerea 9

748.132.1

Allegato46

(art. 2 cpv. 2)

Compiti di sicurezza aerea affidati a Skyguide 1

Servizio del controllo del traffico aereo 1.1

Controllo regionale dello spazio aereo svizzero e, nella misura
in cui lo prevedano accordi bilaterali,
dello spazio aereo estero vicino alla
frontiera.

1.2

Controllo d'avvicinamento
e di decollo

per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra
e Zurigo nonché per altri aerodromi designati dall'Ufficio aperti ai voli strumentali o, nella misura in cui lo prevedano
accordi bilaterali, per lo spazio aereo
estero vicino alla frontiera.

1.3

Controllo d'aerodromo per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra,
Lugano e Zurigo nonché per altri aerodromi designati dall'Ufficio aperti ai voli
strumentali.

1.4

Disciplinamento del flusso
del traffico aereo

nello spazio aereo svizzero e, nella misura
in cui lo prevedano accordi bilaterali,
nello spazio aereo estero vicino alla
frontiera.

2

Servizio d'informazione di volo 3

Servizio d'allarme 3.1

Servizio d'allarme e sostegno
delle unità AIS aerodromo
nello svolgimento di questo
compito

4

Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche 5

Ufficio di pista dei servizi del traffico aereo (ARO) 6

Servizio d'informazione aeronautica 7

Servizio tecnico concernente l'installazione, l'esercizio e
la manutenzione delle apparecchiature di
sicurezza aerea nonché di altri apparecchi
installati da MeteoSvizzera.

8

Servizio di calibrazione delle assistenze radio alla navigazione 9

Servizi speciali per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo 46

Introdotto dal n. II dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

Aviazione

10

748.132.1

10

Servizio di valutazione delle
procedure di volo

valutazione sistematica delle procedure
di rotta, di avvicinamento e di decollo
secondo le regole del volo strumentale,
nonché loro elaborazione e modifica nella
misura in cui tale compito corrisponda ad
un'esigenza operativa riconosciuta e i
servizi del controllo del traffico aereo
vengano effettuati da Skyguide o su
incarico di quest'ultima. Nel dubbio, la
decisione spetta all'Ufficio.