18.02.2021 - * / In vigore
01.01.2013 - 17.02.2021
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01.04.2004 - 31.12.2012
Fedlex DEFRITRMEN
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251.5

Ordinanza
sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite
della concorrenza

(LCart - Ordinanza sulle sanzioni, OS LCart)

del 12 marzo 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 della legge federale del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart),

ordina:

1 RS 251

Sezione 1 In generale

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

a.
i criteri per il calcolo dell'importo delle sanzioni addossate conformemente all'articolo 49a capoverso 1 LCart;
b.
le condizioni e la procedura in caso di rinuncia totale o parziale alla sanzione conformemente all'articolo 49a capoverso 2 LCart;
c.
le condizioni e la procedura dell'annuncio conformemente all'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart.

Sezione 2 Calcolo dell'importo della sanzione

Art. 2 Principi

1 La sanzione è calcolata in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Per la determinazione del suo importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

2 Nella determinazione della sanzione, è tenuto conto del principio della proporzionalità.

Art. 3 Importo di base

L'importo di base costituisce, a seconda della gravità e del tipo di infrazione, sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera dall'impresa in questione sui mercati pertinenti negli ultimi tre esercizi.

Art. 4 Durata

Se la pratica anticoncorrenziale è durata da uno a cinque anni, l'importo di base è aumentato fino al 50 per cento. Se la pratica anticoncorrenziale è durata più di cinque anni, l'importo di base è aumentato fino al 10 per cento per ogni anno supplementare.

Art. 5 Circostanze aggravanti

1 In caso di circostanze aggravanti, l'importo calcolato secondo gli articoli 3 e 4 è aumentato ulteriormente, in particolare se l'impresa:

a.
ha violato ripetutamente la LCart;
b.
ha conseguito con l'infrazione un guadagno particolarmente elevato secondo una determinazione oggettiva;
c.
ha rifiutato di cooperare con le autorità o cercato di ostacolare in qualche modo le inchieste.

2 In caso di limitazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart, l'importo calcolato secondo gli articoli 3 e 4 è aumentato ulteriormente se l'impresa:

a.
ha svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale nella limitazione della concorrenza;
b.
ha ordinato o adottato misure di ritorsione nei confronti di altri partecipanti alla limitazione della concorrenza per imporre l'accordo in materia di concorrenza.
Art. 6 Circostanze attenuanti

1 In caso di circostanze attenuanti, l'importo calcolato secondo gli articoli 3 e 4 è diminuito, in particolare se l'impresa cessa la limitazione della concorrenza dopo il primo intervento della segreteria della Commissione della concorrenza, ma al più tardi prima dell'apertura di una procedura ai sensi degli articoli 26-30 LCart.

2 In caso di limitazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart, l'importo calcolato secondo gli articoli 3 e 4 è diminuito se l'impresa:

a.
ha svolto soltanto un ruolo passivo;
b.
non ha adottato le misure di ritorsione concordate per imporre l'accordo in materia di concorrenza.
Art. 7 Sanzione massima

La sanzione non supera in alcun caso il 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera dall'impresa negli ultimi tre esercizi (art. 49a cpv. 1 LCart).

Sezione 3 Rinuncia a qualsiasi sanzione

Art. 8 Condizioni

1 La Commissione della concorrenza rinuncia completamente a sanzionare un'impresa se quest'ultima denuncia la sua partecipazione a una limitazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart e se è la prima a:

a.
fornire informazioni che consentano all'autorità in materia di concorrenza di aprire una procedura conformemente all'articolo 27 LCart; o
b.
a sottoporre prove che consentano all'autorità in materia di concorrenza di accertare una limitazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capover­si 3 o 4 LCart.

2 Rinuncia alla sanzione solo se l'impresa:

a.
non ha spinto alcun'altra impresa a partecipare alla pratica anticoncorrenziale e non vi ha svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale;
b.
fornisce spontaneamente all'autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni e le prove di cui dispone concernenti la pratica anticoncorrenziale in questione;
c.
collabora senza interruzioni, senza riserve e senza indugio con l'autorità in materia di concorrenza per tutta la durata della procedura;
d.
cessa di partecipare alla pratica illecita al più tardi a partire dal momento dell'autodenuncia o alla prima ingiunzione dell'autorità in materia di concorrenza.

3 Si rinuncia alla sanzione secondo il capoverso 1 lettera a solo se l'autorità in materia di concorrenza non dispone ancora di informazioni sufficienti per aprire una procedura secondo gli articoli 26 e 27 LCart concernente la limitazione della concorrenza.

4 Si rinuncia alla sanzione secondo il capoverso 1 lettera b solo se:

a.
un'altra impresa ha già adempiuto le condizioni per essere esentata dalla sanzione conformemente al capoverso 1 lettera a; e
b.
l'autorità in materia di concorrenza dispone già di prove sufficienti per stabilire l'esistenza della limitazione illecita della concorrenza.
Art. 9 Forma e tenore dell'autodenuncia

1 L'autodenuncia contiene le informazioni necessarie concernenti l'impresa denunciante, il tipo di limitazione della concorrenza denunciato, le imprese partecipanti all'infrazione e i mercati interessati. L'autodenuncia può essere fatta anche oralmente e messa a verbale.

2 L'impresa può procedere all'autodenuncia consegnando le informazioni in forma anonima. La segreteria disciplina le modalità nel singolo caso d'intesa con un membro della presidenza della Commissione della concorrenza.

3 La segreteria conferma di aver ricevuto l'autodenuncia precisando la data e l'ora in cui l'ha ricevuta. D'intesa con un membro della presidenza, comunica all'impresa denunciante:

a.
in che misura ritiene che siano adempiute le condizioni per una rinuncia integrale alla sanzione conformemente all'articolo 8 capoverso 1;
b.
le informazioni che la stessa deve ancora trasmettere, in particolare per adempiere le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1; e
c.
nel caso di un'autodenuncia anonima, il termine di cui dispone l'impresa per rivelare la sua identità.
Art. 10 Procedura in caso di più autodenunce

L'autorità in materia di concorrenza esamina le autodenunce pervenute successivamente solo dopo aver preso una decisione conformemente all'articolo 9 capoverso 3 sulle prime autodenunce.

Art. 11 Decisione di rinuncia a qualsiasi sanzione

1 La Commissione della concorrenza decide sulla rinuncia integrale alla sanzione.

2 La Commissione della concorrenza può derogare a una comunicazione da parte della segreteria secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a solo se viene a conoscenza successivamente di elementi che si oppongono alla rinuncia integrale alla sanzione.

Sezione 4 Riduzione della sanzione

Art. 12 Condizioni

1 La Commissione della concorrenza riduce la sanzione se un'impresa ha partecipato spontaneamente a una procedura e al momento della presentazione delle prove non partecipa più alla pratica anticoncorrenziale in questione.

2 La riduzione può raggiungere il 50 per cento dell'importo calcolato secondo gli articoli 3-7. È determinante il contributo dell'impresa al successo della procedura.

3 La riduzione può raggiungere l'80 per cento dell'importo calcolato secondo gli articoli 3-7 se l'impresa fornisce spontaneamente informazioni o sottopone prove su altre infrazioni della concorrenza secondo l'articolo 5 capoversi 3 o 4 LCart.

Art. 13 Forma e contenuto della cooperazione

1 L'impresa comunica all'autorità in materia di concorrenza le informazioni necessarie concernenti l'impresa denunciante, il tipo di limitazione della concorrenza denunciato, le imprese che partecipano all'infrazione e i mercati interessati.

2 La segreteria conferma di aver ricevuto le prove, precisando la data e l'ora in cui le ha ricevute.

Art. 14 Decisione in merito alla riduzione

1 La Commissione della concorrenza decide in merito all'entità della riduzione della sanzione accordata all'impresa che collabora.

2 Se l'impresa che collabora fornisce alla Commissione della concorrenza prove concernenti la durata della pratica anticoncorrenziale di cui la Commissione non era a conoscenza, quest'ultima calcola la sanzione senza tener conto del periodo in questione.

Sezione 5 Annuncio e procedura di opposizione

Art. 16 Moduli di annuncio e note esplicative

1 La Commissione della concorrenza definisce in un modulo ad hoc le indicazioni necessarie per l'annuncio. Precisa in quale misura un annuncio inoltrato presso un'autorità estera può essere utilizzato per l'annuncio in Svizzera.

2 Ordina la pubblicazione sul Foglio federale dei moduli di annuncio e delle note esplicative.

Art. 17 Annuncio facilitato

Prima di effettuare l'annuncio di una limitazione della concorrenza, la segreteria e l'impresa che formula l'annuncio possono stabilirne i particolari di comune accordo. La segreteria può dispensare l'impresa dal fornire determinate indicazioni o determinati documenti se reputa che questi non sono necessari per l'esame del caso.

Art. 18 Conferma del ricevimento dell'annuncio

La segreteria conferma all'impresa di aver ricevuto l'annuncio. Se le indicazioni o i documenti sono incompleti in un punto essenziale, la segreteria invita l'impresa che ha formulato l'annuncio a completarlo.

Art. 19 Procedura di opposizione

Se entro cinque mesi dal ricevimento dell'annuncio l'impresa non è informata dell'apertura di una procedura secondo gli articoli 26-30 LCart, per la fattispecie annunciata viene a cadere la sanzione ai sensi dell'articolo 49a capoverso 1 LCart.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 20

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.