Abrogato per 01.01.2023

01.01.2014 - 01.01.2023
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221.331

Ordinanza
contro le retribuzioni abusive nelle società anonime
quotate in borsa

(OReSA)

del 20 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 95 capoverso 3 e 197 numero 10 della Costituzione federale1,

ordina:

1 RS 101

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle società anonime secondo gli articoli 620−762 del Codice delle obbligazioni2 (CO) le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all'estero (società).

2 Esse prevalgono sulle disposizioni contrarie del CO. È fatto salvo il diritto delle corporazioni di diritto pubblico di designare e revocare rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione (art. 762 CO).

2 RS 220

Sezione 2: Assemblea generale

(art. 698 cpv. 2 CO)

Art. 2

All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

1.
l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione;
2.
l'elezione dei membri del comitato di retribuzione;
3.
l'elezione del rappresentante indipendente;
4.
il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, delle persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione) e del consiglio consultivo.

Sezione 3: Consiglio d'amministrazione

Art. 4 Elezione e durata del mandato del presidente del consiglio d'amministrazione

(art. 712 CO)

1 L'assemblea generale elegge presidente del consiglio d'amministrazione uno dei membri di tale consiglio.

2 Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

3 L'assemblea generale è autorizzata a revocare il presidente del consiglio d'ammi­nistrazione.

4 Se la carica di presidente è vacante, il consiglio d'amministrazione nomina un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare alla lacuna nell'organizzazione.

Art. 5 Attribuzione intrasmissibile

(art. 716a cpv. 1 CO)

Il consiglio d'amministrazione ha l'attribuzione intrasmissibile e inalienabile di allestire la relazione sulle retribuzioni.

Art. 6 Delega della gestione

(art. 716b cpv. 1 CO)

1 Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli membri o ad altre persone fisiche, conformemente al regolamento d'organizzazione.

2 La gestione patrimoniale può essere delegata, alle condizioni di cui al capoverso 1, anche a persone giuridiche.

Sezione 4: Comitato di retribuzione

(art. 716a cpv. 2 CO)

Art. 7

1 L'assemblea generale elegge singolarmente i membri del comitato di retribuzione.

2 Sono eleggibili soltanto i membri del consiglio d'amministrazione.

3 Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare alla lacuna nell'organizzazione.

5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.

Sezione 5: Rappresentante indipendente

Art. 8 Elezione e durata del mandato

1 L'assemblea generale elegge il rappresentante indipendente.

2 Sono eleggibili le persone fisiche o giuridiche oppure le società di persone.

3 L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza; l'arti­colo 728 capoversi 2−6 CO3 è applicabile per analogia.

4 Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

5 L'assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell'assemblea generale.

6 Se la società non ha un rappresentante indipendente, il consiglio d'amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare alla lacuna nell'organizzazione.

3 RS 220

Art. 9 Conferimento di procure e istruzioni

(art. 689a CO)

1 Il consiglio d'amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:

1.
istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all'ordine del giorno;
2.
istruzioni generali su proposte non annunciate relative a oggetti all'ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l'articolo 700 capoverso 3 CO4;
3.
procure e istruzioni per via elettronica.

2 Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale.

4 RS 220

Sezione 6: Disposizioni statutarie

(art. 626 e 627 CO)

Art. 12

1 Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1.
il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare negli organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero e che non sono controllati dalla società né la controllano;
2.
la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato; tale durata e termine di disdetta non devono superare un anno;
3.
i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione;
4.
le modalità del voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni secondo l'articolo 18 capoversi 1, 2 primo periodo e 3.

2 Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1.
l'ammontare dei mutui, dei crediti e delle prestazioni previdenziali al di fuori dalla previdenza professionale concessi ai membri del consiglio d'ammi­nistrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i principi relativi alle retribuzioni in funzione del risultato corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3.
i principi relativi all'attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e di opzione ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
4.
la facoltà di delegare la gestione;
5.
l'importo aggiuntivo per le retribuzioni di membri della direzione nominati dopo il voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni;
6.
il modo dettagliato di procedere in caso di rifiuto delle retribuzioni da parte dell'assemblea generale secondo l'articolo 18 capoversi 2 secondo periodo e 3;
7.
le deroghe alle disposizioni sulla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione (art. 4 cpv. 4), di un membro del comitato di retribuzione (art. 7 cpv. 4) e del rappresentante indipendente (art. 8 cpv. 6);
8.
le retribuzioni concesse ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione o dell'organo consultivo per attività in imprese controllate diret­tamente o indirettamente dalla società (art. 21 n. 2).

Sezione 7: Relazione sulle retribuzioni

Art. 13 Disposizioni generali

(art. 663bbis, 696, 958c, 958d cpv. 2−4, 958e cpv. 1 e 958f CO)

1 Il consiglio d'amministrazione allestisce annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni contenente le indicazioni di cui agli articoli 14−16. Essa sostituisce le indicazioni che devono figurare nell'allegato del bilancio secondo l'articolo 663bbis CO6.

2 Le prescrizioni sulla presentazione dei conti secondo gli articoli 958c, 958d capoversi 2−4 e 958f CO si applicano per analogia alla relazione sulle retribuzioni.

3 Alla comunicazione e alla pubblicazione della relazione sulle retribuzioni e della relazione dell'ufficio di revisione secondo l'articolo 17 si applicano le prescrizioni riguardo alla relazione sulla gestione (art. 696 e 958e cpv. 1 CO).

6 RS 220

Art. 14 Retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo

(Art. 663bbis cpv. 1, 2 e 4 CO)

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto:

1.
direttamente o indirettamente ai membri attuali del consiglio d'amministra­zione;
2.
direttamente o indirettamente ai membri attuali della direzione;
3.
direttamente o indirettamente ai membri attuali del consiglio consultivo;
4.
direttamente o indirettamente a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

2 Sono considerate retribuzioni in particolare:

1.
gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2.
le partecipazioni agli utili (tantièmes), le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3.
le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4.
l'attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d'opzione;
5.
le indennità d'assunzione;
6.
le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
7.
la rinuncia a crediti;
8.
le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accre­scono l'entità;
9.
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

3 Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:

1.
l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
4.
se del caso l'importo aggiuntivo totale corrisposto alla direzione secondo l'articolo 19 e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.
Art. 15 Mutui e crediti al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo

(art. 663bbis cpv. 3 e 4 CO)

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati:

1.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

2 Le indicazioni sui mutui e i crediti comprendono:

1.
l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro della direzione, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.
Art. 16 Retribuzioni, mutui e crediti alle persone vicine

(art. 663bbis cpv. 3 n. 3 e cpv. 5 CO)

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:

1.
le retribuzioni non usuali sul mercato che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine a quelle menzionate all'articolo 14 capoverso 1 numeri 1-4;
2.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate all'articolo 15 capoverso 1 numeri 1 e 2.

2 2 Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine.

3 Per il rimanente, si applicano le prescrizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministra­zione, della direzione e del consiglio consultivo.

Sezione 8: Voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni

Art. 18 Retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo

1 L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società.

2 Lo statuto disciplina le modalità del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni.

3 Devono essere rispettate almeno le seguenti regole:

1.
l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni;
2.
l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribu­zioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3.
il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante.
Art. 19 Importo aggiuntivo per la direzione

1 Nel caso in cui l'assemblea generale voti prospettivamente sulle retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.

2 L'importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l'importo totale deciso dall'assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell'assemblea generale.

3 L'assemblea generale non vota sull'importo aggiuntivo utilizzato.

Sezione 9: Retribuzioni vietate

Art. 20 Retribuzioni vietate nella società

Le seguenti retribuzioni per membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo sono vietate:

1.
le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto; non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del rapporto contrattuale (art. 12 cpv. 1 n. 2);
2.
retribuzioni anticipate;
3.
provvigioni per l'assunzione o il trasferimento di imprese o parti d'impresa da parte della società o da parte di un'impresa controllata direttamente o indirettamente dalla società;
4.
mutui, crediti, prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e retribuzioni in funzione del risultato non previsti dallo statuto;
5.
l'attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione non prevista dallo statuto.
Art. 21 Retribuzioni vietate nel gruppo

Sono vietate le retribuzioni di membri del consiglio d'amministrazione, della dire­zione e del consiglio consultivo per attività presso imprese controllate direttamente o indirettamente dalla società, se tali retribuzioni:

1.
sarebbero vietate se fossero corrisposte direttamente dalla società;
2.
non sono previste nello statuto; o
3.
non sono state approvate dall'assemblea generale della società.

Sezione 10: Obbligo di voto e di trasparenza degli istituti di previdenza


Art. 22 Obbligo di voto

1 Gli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio (LFLP) devono esercitare in seno all'assemblea generale della società il diritto di voto delle azioni che detengono se le proposte annunciate riguardano i seguenti punti:

1.
le elezioni dei membri del consiglio d'amministrazione, del presidente del consiglio d'amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente (art. 3, 4, 7 e 8);
2.
le disposizioni statutarie secondo l'articolo 12;
3.
i voti secondo gli articoli 18 e 21 numero 3.

2 Votano nell'interesse dei propri assicurati.

3 Possono astenersi dal voto se ciò corrisponde all'interesse degli assicurati.

4 L'interesse degli assicurati è reputato osservato se il voto serve alla durevole prosperità dell'istituto di previdenza. L'organo superiore dell'istituto di previdenza deve stabilire i principi che concretizzano l'interesse degli assicurati nell'ambito dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 23 Obbligo di trasparenza

(art. 86b della LF del 25 giu. 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)

1 Gli istituti di previdenza soggetti alla LFLP10 devono riferire ai propri assicurati almeno una volta l'anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno eserci­tato il proprio obbligo di voto secondo l'articolo 22.

2 Se non seguono le proposte del consiglio d'amministrazione o si astengono dal voto, gli istituti di previdenza devono riferirne in modo dettagliato nella relazione.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 24 Punibilità dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo

1 Chiunque, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo, corrisponde o percepisce scientemente una retribuzione di cui all'articolo 20 numeri 1−3 o all'articolo 21 numero 1 in combinato disposto con l'articolo 20 numeri 1−3 è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.

2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione, scientemente:

1.
delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica, in violazione dell'articolo 6;
2.
istituisce una rappresentanza da parte di un depositario o da parte di un organo della società (art. 11);
3.
impedisce:
a.
all'assemblea generale di eleggere annualmente e singolarmente i membri e il presidente del consiglio d'amministrazione, i membri del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 3, 4, 7 e 8),
b.
all'assemblea generale di votare sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione ha stabilito per sé, per la direzione e per il consiglio consultivo (art. 18),
c.
agli azionisti di conferire al rappresentante indipendente procure e istruzioni per via elettronica (art. 9 cpv. 1 n. 3),
d.
che lo statuto preveda le disposizioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 numeri 1 e 2.

3 Per calcolare la pena pecuniaria, il giudice non è vincolato all'importo massimo dell'aliquota giornaliera di cui all'articolo 34 capoverso 2 primo periodo del Codice penale11; l'importo capitalizzato della pena pecuniaria non può tuttavia essere superiore a sei volte la retribuzione annuale pattuita al momento dell'atto con la società interessata.

Art. 25 Punibilità nell'ambito degli istituti di previdenza

I membri dell'organo superiore o le persone incaricate della gestione di un istituto di previdenza sottoposto alla LFLP12, che violano scientemente l'obbligo di voto di cui all'articolo 22 o l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 23, sono puniti con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Sezione 12: Disposizioni transitorie

Art. 26 Diritto applicabile in generale

1 Gli articoli 1−4 del titolo finale del Codice civile13 si applicano alla presente ordinanza in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 La presente ordinanza si applica dalla sua entrata in vigore a tutte le società esistenti.

13 RS 210

Art. 27 Adeguamento degli statuti e regolamenti

1 Gli statuti e i regolamenti non conformi alla presente ordinanza devono essere adeguati al più tardi entro la seconda assemblea generale ordinaria dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza medesima.

2 Gli istituti di previdenza sottoposti alla LFLP14 devono adeguare entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i propri regolamenti e la propria organizzazione agli articoli 22 e 23.

Art. 29 Elezione del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione

1 Gli articoli 3, 4 e 7 valgono dalla prima assemblea generale ordinaria che si tiene dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 Fintanto che non sono fissati nello statuto, il consiglio d'amministrazione stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione (art. 12 cpv. 1 n. 3).

Art. 30 Rappresentante indipendente

1 Il consiglio d'amministrazione designa il rappresentante indipendente per la prima assemblea generale dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, se l'assemblea generale non l'aveva già eletto.

2 Al più tardi per la seconda assemblea generale ordinaria dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza deve essere possibile conferire al rappresentante indipendente procure e istruzioni per via elettronica.

Art. 31 Relazione sulle retribuzioni e voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni

1 Le prescrizioni concernenti la relazione sulle retribuzioni si applicano dall'eser­cizio che comincia con l'entrata in vigore della presente ordinanza o in seguito.

2 Le prescrizioni sul voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo si applicano a partire dalla seconda assemblea generale ordinaria dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

3 Il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità del voto dell'assemblea generale (art. 12 cpv. 1 n. 4) non ancora disciplinate nello statuto in occasione della seconda assemblea generale dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 32 Obbligo di voto e di trasparenza

Gli istituti di previdenza sottoposti alla LFLP15 devono esercitare i propri diritti di voto e rendere pubblico il proprio voto al più tardi a partire dal primo giorno dell'anno civile che inizia dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 13: Entrata in vigore

Art. 33

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.