1
Ordinanza
sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) del 21 gennaio 1991 (Stato 1° luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 11 della legge federale del 20 giugno 19861 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia) e l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio, nonché in applicazione della Convenzione del 2 febbraio 19713 sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, ordina: Sezione 1:
Riserve d'importanza internazionale e nazionale di uccelli acquatici e migratori
Art. 1
Scopo Le riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l'anno in Svizzera.
Art. 2
Designazione 1 Sono riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori quelle enumerate nell'allegato 1.
2
L'inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:
a. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione della zona; b. lo scopo della protezione; c.4 le disposizioni particolari e la loro durata di validità (art. 5 e 6); RU 1991 298
1
RS 922.0
2
RS 451
3
RS 0.451.45
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
922.32
Caccia
2
922.32
d. eventualmente, un perimetro all'esterno della zona protetta, nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina.
3
L'inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)5 (art. 5 della legge del 18 giu. 20046 sulle pubblicazioni ufficiali).7
Art. 3
8
D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi: a. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell'oggetto;
b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell'oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente.
Art. 4
Misure particolari in caso di soppressione o di modificazione di zone protette Nelle zone riaperte alla caccia, i Cantoni provvedono affinché l'attività venatoria sia in un primo tempo praticata con moderazione e espletata appieno soltanto dopo un periodo di transizione appropriato.
Sezione 2: Protezione della diversità delle specie e dei biotopi
Art. 5
Protezione delle
specie
1
Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
a. la caccia è vietata; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2;
b. gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona; c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2; 5 www.bafu.admin.ch/jagd_wildtiere/00483/00789/index.html?lang=it 6 RS
170.512
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
8
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1265).
Riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori 3
922.32
d. è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all'interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche;
e.9 gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio come pure il decollo e l'atterraggio di aeromobili militari per scopi d'istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l'utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d'intesa con l'Ufficio federale;
f.10 il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili di ogni tipo come pure la pratica dell'aeromodellismo sono vietati; sono fatti salvi l'esercizio degli aerodromi già esistenti e le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2; g.11 la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati; sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2;
h.12 i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l'obiettivo delle riserve d'uccelli acquatici e migratori.
2
L'organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un'autorizzazione cantonale.
3
Sono fatte salve le disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore di cui all'articolo 2 capoverso 2.13
Art. 6
Protezione dei biotopi 1
Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.
1bis
Se l'esecuzione compete ad autorità federali diverse dall'Ufficio federale, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.15 9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
11 Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
12 Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
14 RS
172.010
Caccia
4
922.32
2
Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l'elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.
3
Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 196616 sulla protezione della natura e del paesaggio.17
Art. 7
Segnaletica e
informazione
1
I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori.
2
Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d'uccelli acquatici e migratori.
3
Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all'interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti.
Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina
Art. 8
Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina 1
I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli.
2
Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.
Art. 9
Provvedimenti particolari
1
Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la prevenzione di danni intollerabili e non comprometta la realizzazione degli scopi della protezione. Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall'Ufficio federale.18 2
Il servizio cantonale competente provvede a coordinare siffatti provvedimenti con il servizio della protezione della natura e il servizio forestale.
15 Introdotto dal II 21 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
16 RS
451
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
Riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori 5
922.32
3
Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati.
Art. 10
Abbattimenti selettivi
1
I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali malati o feriti.
2
Annunciano immediatamente questi tiri al servizio cantonale competente.
Sezione 4: Sorveglianti delle riserve
Art. 11
Statuto e
nomina
1
I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d'uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l'articolo 26 della legge sulla caccia.
2
I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono funzionari cantonali.
3
Sono subordinati al servizio cantonale competente.
4
Sono nominati dal Cantone. La documentazione in vista delle nomine deve essere sottoposta per parere all'Ufficio cantonale.
5
Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.
Art. 12
Compiti 1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
a. esecuzione dei compiti di polizia della caccia secondo la legge sulla caccia; b. censimento e sorveglianza delle popolazioni d'animali selvatici nella riserva; c. partecipazione alla pianificazione, alla cura e alla manutenzione di particolari biotopi;
d. demarcazione e segnaletica in loco delle riserve; e. informazione e sorveglianza dei visitatori della riserva; f. partecipazione alla pianificazione di misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina, nonché all'esecuzione di questi provvedimenti; g. organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nella riserva; h. allacciamento di contatti, informazione e collaborazione con i rappresentanti dei Comuni, dell'agricoltura e della selvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della caccia;
Caccia
6
922.32
i. difesa degli interessi della protezione delle specie all'atto dell'elaborazione dei piani direttori e dei piani d'utilizzazione comunali e regionali, nella misura in cui questi ultimi concernano la riserva; k. presa di contatto con i servizi regionali responsabili delle piazze d'armi e dei poligoni di tiro, nella misura in cui la riserva ne sia coinvolta, e consulenza ai comandanti di truppe in loco; l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d'intesa con il servizio cantonale competente e l'Ufficio federale.
2
Il servizio cantonale competente può, di moto proprio o su domanda dell'Ufficio federale, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve.
3
I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.
4
Sull'adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all'Ufficio federale.
Art. 13
Formazione 1 I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.
2
L'Ufficio federale organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.
Sezione 5:19 Indennità
Art. 14
Sorveglianza 1 L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base: a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve; b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve; c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;
d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.
2
Il sussidio di base annuo è fissato come segue: a. per tutte le riserve d'importanza internazionale: 28 000 franchi; b. per tutte le riserve d'importanza nazionale: 14 000 franchi.
19 Nuovo testo giusta il n. I 23 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori 7
922.32
Art. 15
Danni arrecati dalla selvaggina 1
Indennità globali sono accordate per coprire i costi: a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d'uccelli acquatici o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina; b. della prevenzione di tali danni.
2
L'ammontare delle indennità è stabilito in base: a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve; b. in via eccezionale, all'entità dei danni superiori alla media.
3
L'ammontare delle indennità è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.
4
Non è versata alcuna indennità se non sono stati presi provvedimenti conformemente all'articolo 8 o 10.
Art. 16
Abrogato
a Competenza e procedura 1
L'Ufficio federale stipula gli accordi programmatici con l'autorità cantonale competente.
2
L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.
3
Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l'adempimento parziale dell'obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10-11 dell'ordinanza del 16 gennaio
199120 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 17
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.
20 RS
451.1
Caccia
8
922.32
Allegato 121 (art. 2 cpv. 1)
Riserve d'importanza internazionale N. Località
Cantone(i) Iscrizione Revisione(i) 1 Ermatingerbecken
TG
1991
2
Stein am Rhein
SH, TG
1991
2001/2009
3 Klingnauerstausee AG
1991 2009
4
Fanel-Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin BE, FR, VD, NE
1991 2001/2009
5
Chevroux jusqu'à Portalban FR, VD
1991
2001
6
Yvonand jusqu'à Cheyres FR, VD
1991
2001
7
Grandson jusqu'à Champ-Pittet VD
1991
2001
8
Les Grangettes
VD, VS
1991
2001/2009
9
Rade et Rhône genevois GE
1991
2001/2009
11
Versoix jusqu'à Genève GE
2001
Riserve d'importanza nazionale N. Località
Cantone(i) Iscrizione Revisione(i) 101 Col
de
Bretolet
VS
1991
2001
102 Witi
BE,
SO
1992
2001
103 Alter Rhein: Rheineck SG
2001
104 Rorschacher
Bucht/Arbon
SG
2001
105 Zürich-Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt
SZ 2001
106 Reuss: Bremgarten-Zufikon bis Brücke Rottenschwil
AG 2001
2009
108 Kanderdelta bis Hilterfingen BE
2001
109 Wohlensee
(Halenbrücke bis Wohleibrücke) BE 2001
110 Stausee
Niederried
BE
2001
111 Hagneckdelta und St. Petersinsel BE
2001
2009
112 Häftli bei Büren BE
2001
113 Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal
SO 2001
114 Plaine de l'Orbe: Chavornay jusqu'à Bochuz
VD 2001
115 Salavaux
VD
2001
116 Mies/Versoix
VD,
GE
2001
21
Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
Riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori 9
922.32
N. Località
Cantone(i) Iscrizione Revisione(i) 117 Pointe de Promenthoux VD
2001
2009
118 Port Noir jusqu'à Hermance GE
2001
119 Bolle di Magadino TI
2001
120 Pfäffikersee
ZH
2009
121 Greifensee
ZH
2009
122 Neeracher Ried
ZH
2009
123 Wauwilermoos
LU
2009
124 Lac
de
Pérolles
FR
2009
125 Lac de la Gruyère à Broc FR
2009
126 Chablais (Lac de Morat) FR
2009
127 Kaltbrunner
Riet
SG
2009
Caccia
10
922.32
Allegato 222 22
Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 13 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).