01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.09.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.11.2017 - 30.11.2017
01.07.2016 - 31.10.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.03.2013 - 31.12.2014
01.08.2012 - 28.02.2013
01.01.2011 - 31.07.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.12.2006 - 31.03.2007
01.04.2006 - 30.11.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.08.2001 - 31.07.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla radiotelevisione (ORTV) del 6 ottobre 1997 (Stato 9 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 74 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19911
sulla radiotelevisione (legge), ordina: Titolo primo: Emittenza Capitolo 1: Concessioni Sezione 1: Competenza

Art. 1

1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) rilascia le concessioni per le emittenze radiotelevisive locali e regionali.

2

In un allegato alla concessione, il Dipartimento disciplina i mezzi di diffusione utilizzati dalle emittenti delle regioni linguistiche e da quelle nazionali e internazionali.

3

L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) rilascia le concessioni per le emittenze che non superano 30 giorni sull'arco di un anno (emittenze di breve durata) e le prove limitate nel tempo con nuove tecnologie. Funge da autorità competente ai sensi degli articoli 14 capoverso 4 e 15 capoverso 3 della legge.

Sezione 2: Contenuto e durata della concessione

Art. 2

Concessionario 1 La concessione può essere rilasciata a: a. una persona fisica di cittadinanza svizzera e domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera che, dal profilo economico e delle persone, si trova sotto controllo svizzero; o RU 1997 2903

1 RS

784.40

784.401

Telecomunicazioni

2

784.401

b. una persona fisica straniera con domicilio in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera ma sotto controllo estero, sempreché lo Stato estero corrispondente conceda la reciprocità, in misura analoga, a cittadini svizzeri o a persone giuridiche sotto controllo svizzero.

2

L'attività amministrativa deve svolgersi principalmente in Svizzera. Le decisioni relative al programma devono essere prese in Svizzera.


Art. 3

Contenuto 1 La concessione indica almeno: a. il

titolare;

b. l'oggetto e la durata della concessione; c. la zona

destinataria;

d. il genere di diffusione e gli impianti necessari.

2

L'emittente può utilizzare tutta l'ampiezza di banda della frequenza assegnatale per la trasmissione analogica del suo programma. Nei limiti della concessione, può utilizzare la capacità restante per diffondere servizi connessi con il programma. Rimane salvo l'obbligo di concessione per la fornitura di servizi indipendenti.

3

Per garantire il rispetto della legge e delle sue disposizioni esecutive, la concessione può essere subordinata a condizioni concernenti il genere e la durata dei programmi, nonché l'organizzazione e il finanziamento dell'emittente.


Art. 4

Durata 1 Di regola, le concessioni sono rilasciate per dieci anni.

2

Le concessioni per emittenze di breve durata sono rilasciate per un anno.

3

Le concessioni per prove con nuove tecnologie sono rilasciate per un periodo massimo di tre anni.

Sezione 3: Procedura di concessione

Art. 5

Principio; autorità che tratta le domande 1

Nella misura in cui la legge non garantisce all'emittente il diritto a una concessione, le concessioni sono rilasciate su domanda.

2

Le concessioni per l'emittenza e la diffusione terrestre senza filo di programmi radiofonici locali, regionali, per le regioni linguistiche e nazionali sono rilasciate mediante concorso pubblico. Sono fatte salve le emittenze di breve durata e le prove con nuove tecnologie.

3

L'Ufficio federale tratta le domande di concessione e organizza i concorsi pubblici.

Radiotelevisione - O 3

784.401


Art. 6

Termine 1 Le domande di concessione per emittenze radiotelevisive possono essere presentate in ogni momento, è fatto salvo il capoverso 2.

2

Le candidature concernenti le concessioni subordinate a concorso pubblico secondo l'articolo 5 capoverso 2 devono essere presentate entro i termini comunicati dall'Ufficio federale. Le domande per l'emittenza di programmi radiofonici locali e regionali diffusi senza filo per via terrestre possono essere inoltrate al di fuori dei termini summenzionati soltanto se riguardano zone destinatarie nelle quali non sono ancora diffusi simili programmi.


Art. 7

Domanda di concessione; candidatura 1

Il richiedente o candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della sua domanda o della sua candidatura. Deve segnatamente provare di adempire le condizioni di cui all'articolo 2.

2

Le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a devono segnatamente provare che:

a. più della metà del capitale azionario o sociale appartiene a persone fisiche o giuridiche svizzere;

b. tali persone detengono più della metà dei voti nell'assemblea generale o dei soci.

3

Le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono segnatamente provare che:

a. più della metà del capitale azionario o sociale appartiene a persone fisiche o giuridiche domiciliate o con sede in Stati che concedono la reciprocità, in misura analoga, ai cittadini svizzeri o alle persone giuridiche sotto controllo svizzero; b. tali persone detengono più della metà dei voti nell'assemblea generale o dei soci.

4

Se la domanda o la candidatura sono incomplete o contengono indicazioni lacunose, l'Ufficio federale stabilisce un termine per rimediarvi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'autorità concedente non entra nel merito della domanda o della candidatura.


Art. 8

Consultazione 1 La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) come pure le associazioni professionali e le cerchie interessate del settore della radiodiffusione, della stampa e della pubblicità sono invitate ad esprimere il loro parere in merito alle candidature e alle domande presentate. Prima del rilascio di concessioni per emittenze televisive, sono consultate anche le associazioni professionali e le cerchie interessate del settore cinematografico. L'Ufficio federale può ampliare ulteriormente la cerchia degli interpellati o restringerla in caso di domande di scarsa importanza sotto il profilo della politica dei media.

Telecomunicazioni

4

784.401

2

L'Ufficio federale determina di volta in volta se domande tendenti alla modifica di una concessione o al rilascio di una concessione per emittenze di breve durata vadano sottoposte a consultazione.

3

L'Ufficio federale trasmette agli interpellati tutti i documenti del candidato o del richiedente che sono rilevanti ai fini della consultazione. Il candidato o il richiedente possono invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate informazioni siano escluse dalla consultazione.

4

Al termine della procedura di consultazione, i candidati e i richiedenti possono modificare le loro candidature e domande. L'Ufficio federale stabilisce un termine a tal fine.

Sezione 4: Obbligo di notifica dei cambiamenti nelle partecipazioni

Art. 9

L'emittente deve notificare in anticipo all'autorità concedente ogni trasferimento di
partecipazioni pari o superiore al 5 per cento del suo capitale azionario o sociale ad attuali o nuovi membri della società. Lo stesso vale per ogni negozio giuridico che provochi un trasferimento di almeno il 5 per cento dei diritti di voto.

Capitolo 2: Finanziamento Sezione 1: Quote dei proventi della tassa destinate a emittenti locali e regionali

Art. 10

1 L'Ufficio federale decide in merito alle domande d'attribuzione di quote dei proventi della tassa presentate da emittenti locali o regionali.

2

La quota attribuita ammonta al massimo a un quarto dei costi d'esercizio dell'emittente locale o regionale; se il programma è finanziato senza pubblicità, può essere aumentata fino alla metà dei costi d'esercizio. I contributi sono concessi per un anno e possono essere rinnovati.

3

Il finanziamento di un programma radiofonico non è considerato sufficiente se l'emittente:

a. diffonde i suoi programmi per via terrestre senza filo in una zona destinataria composta per la maggior parte da regioni montane conformemente all'articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19972 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, oppure che non comprende Comuni con più di 50 000 abitanti di almeno 15 anni di età e subisce un influsso di mercato particolarmente forte da parte di emittenti radiofoniche straniere; 2 RS

901.1

Radiotelevisione - O 5

784.401

b. conformemente alla concessione diffonde per via terrestre senza filo due programmi in lingue nazionali diverse, un programma complementare a contenuto giornalistico-culturale senza pubblicità o una radio educativa in una zona destinataria con meno di 75 000 abitanti di almeno 15 anni di età.3 4

Il finanziamento di un programma televisivo è considerato sufficiente se la zona destinataria ha almeno 250 000 abitanti di almeno 15 anni di età.4 5 Per garantire l'adempimento del mandato di prestazioni a livello locale e regionale nelle zone destinatarie che subiscono un influsso di mercato particolarmente forte da parte di emittenti radiofoniche straniere, le quote dei proventi della tassa possono essere aumentate fino alla metà dei costi d'esercizio per migliorare l'infrastruttura di diffusione.5 6 Per finanziare investimenti straordinari di più vasta portata in infrastrutture di diffusione volte ad aumentare l'efficienza dello spettro su onde ultracorte, le quote dei proventi della tassa possono essere attribuite anche a emittenti radiofoniche locali o regionali il cui programma sarebbe finanziabile in modo sufficiente conformemente al capoverso 3.6 7 Un'emittente locale o regionale risponde a un interesse pubblico particolare se il programma:

a. contiene una parte considerevole di produzioni proprie aventi uno stretto legame con la zona destinataria ed è allestito in stretta collaborazione con radioascoltatori o telespettatori di tale zona; b. tiene conto delle particolarità linguistiche della zona destinataria o contiene emissioni destinate a minoranze linguistiche e culturali; c. contribuisce altrimenti in modo rilevante alla promozione del pluralismo giornalistico e culturale nella zona destinataria.7 Sezione 2: Pubblicità

Art. 11

Definizioni 1 Per pubblicità s'intende qualsiasi annuncio pubblico diffuso nell'ambito del tempo d'antenna concesso verso pagamento o controprestazione analoga, volto a promuovere la conclusione di negozi giuridici su merci o servizi, sostenere una causa o un'idea o produrre qualsivoglia altro effetto voluto dal propagandista.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4531).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4531).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4531).

6 Origianrio

cpv.

3bis. Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4789). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4531).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4531).

Telecomunicazioni

6

784.401

1bis

È considerata pubblicità anche l'autopromozione di un'emittente, ad eccezione dei riferimenti ai propri programmi e al materiale d'accompagnamento che, per il suo contenuto, è direttamente legato a tali programmi.8 2 Le emissioni promozionali sono emissioni con offerte direttamente rivolte al pubblico in vista della conclusione di negozi giuridici sulle merci e i servizi presentati.


Art. 12

Presentazione degli inserti pubblicitari 1

La pubblicità va disgiunta dalle altre emissioni in programma tramite particolari segnali acustici o ottici; l'inizio e la fine devono essere chiaramente riconoscibili. Le emissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente riconoscibili come pubblicità.

2

Durante la diffusione di avvenimenti comprendenti delle pause, gli inserti pubblicitari sono consentiti solo nelle pause.

3

I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone destinatarie comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle emissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono regolarmente da moderatori in emissioni d'informazione o in emissioni concernenti l'attualità politica.


Art. 13

Durata e proporzione della pubblicità 1

Per i programmi radiotelevisivi valgono le disposizioni seguenti: a. nei programmi della SSR, la pubblicità non deve superare l'8 per cento del tempo d'antenna giornaliero. Complessivamente, la durata delle emissioni promozionali non deve superare un'ora al giorno; b. nei programmi delle altre emittenti radiotelevisive, la pubblicità non deve superare il 15 per cento del tempo d'antenna giornaliero. Se la pubblicità è trasmessa sotto forma di emissioni promozionali, tale limite può essere aumentato fino al 20 per cento; la durata degli inserti pubblicitari non deve tuttavia superare il 15 per cento e quella delle emissioni promozionali non deve superare un'ora al giorno; c. sull'arco di un'ora sono ammessi al massimo 12 minuti di pubblicità.

2

Nelle produzioni e informazioni presentate in modo analogo a programmi radiotelevisivi, la quota di pubblicità giornaliera non deve superare il 15 per cento del volume totale delle emissioni o del tempo d'antenna.

3

Il tempo riservato alla pubblicità in favore di opere di beneficenza e istituzioni pubbliche dipende dalla tariffa pagata e non dal tempo d'antenna.


Art. 14

Pubblicità nelle parti di programmi fornite da terzi Le disposizioni in materia di pubblicità sono applicabili anche alle parti di programmi che l'emittente riceve da terzi.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

Radiotelevisione - O 7

784.401


Art. 15

Pubblicità vietata

1

Sono vietate:

a. la propaganda religiosa e politica; b. la pubblicità per bevande alcoliche e tabacco; c. la pubblicità per medicamenti di cui la pertinente normativa non consente la promozione in pubblico; d. la pubblicità non veritiera o fallace, come pure quella equiparabile a concorrenza sleale;

e. la pubblicità che approfitta della credulità naturale dei fanciulli o dell'inesperienza degli adolescenti o che abusa delle loro inclinazioni affettive;

f.

la pubblicità subliminale.

2

È vietata la pubblicità clandestina, in particolare la presentazione a carattere pubblicitario e contro remunerazione di merci e servizi al di fuori dello spazio riservato alla pubblicità.

Sezione 3: Sponsorizzazione

Art. 16

1 Per sponsorizzazione s'intende la partecipazione di una persona fisica o giuridica, non impegnata nell'emittenza radiotelevisiva o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento diretto o indiretto di un'emissione nell'intento di promuovere il nome di tale persona, la sua marca o la sua immagine.

2

L'emittente assume la responsabilità esclusiva per il contenuto e la programmazione delle emissioni sponsorizzate.

Sezione 4: Sussidi

Art. 17

1 L'Ufficio federale decide in merito alle domande di sussidio. Le domande devono essere presentate ogni volta entro la fine di marzo.

2

I sussidi possono essere concessi per la produzione e la diffusione di programmi o emissioni a livello internazionale, nonché per la collaborazione di un'emittente titolare di una concessione secondo la legge a programmi comuni internazionali.

3

Tali programmi o emissioni rispondono a un interesse pubblico particolare se: a. comprendono una parte considerevole di produzioni proprie concernenti la politica e la cultura svizzere;

Telecomunicazioni

8

784.401

b. tengono particolarmente conto della produzione audiovisiva svizzera; o c. contribuiscono altrimenti in modo rilevante a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero e la comprensione delle sue aspirazioni.

4

Alla domanda vanno allegati il conto economico, il bilancio dell'esercizio precedente e il preventivo dell'anno in corso.

Capitolo 3:

Comunicati ufficiali d'allarme e comunicati urgenti di polizia

Art. 18

Comunicati ufficiali d'allarme 1

Per comunicati ufficiali d'allarme si intendono: a. l'ordine di dare l'allarme; b. le istruzioni sul comportamento da assumere; c. l'annuncio della cessazione del pericolo.

2

Possono ordinare la diffusione di comunicati d'allarme: a. le autorità e i servizi cui il diritto federale attribuisce la competenza in materia di allarmi alla popolazione, segnatamente la Centrale d'informazione della Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL);

b. i comandi dei corpi di polizia cantonali e gli stati maggiori istituiti in caso di crisi o catastrofi.

3

Tutte le emittenti la cui zona destinataria è minacciata dal pericolo o colpita dal sinistro soggiacciono all'obbligo di diffondere comunicati d'allarme durante il tempo d'antenna. Sono fatte salve le emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi internazionali. L'autorità o il servizio d'allarme provvedono affinché tutte le emittenti soggette all'obbligo di diffusione siano informate in modo esauriente e tempestivo.

4

Le emittenti sono tenute ad annunciare gli allarmi di prova e a rettificare le informazioni diffuse in caso di falsi allarmi. L'autorità competente trasmette tempestivamente informazioni complete alle emittenti.


Art. 19

Comunicati urgenti di polizia 1

Sono considerati urgenti i comunicati di polizia la cui diffusione radiotelevisiva è indispensabile per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici o garantire la sicurezza delle persone.

2

Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia: a. il Ministero pubblico della Confederazione; b. i comandi dei corpi di polizia cantonali.

Radiotelevisione - O 9

784.401

3

L'autorità o il servizio che ordina la diffusione dei comunicati urgenti di polizia designa di volta in volta la cerchia delle emittenti soggette all'obbligo di diffonderli.

Provvede affinché le stesse siano informate in modo esauriente e tempestivo.

Capitolo 4:

Contratti d'esclusiva, estratti informativi e opere cinematografiche

Art. 20

Contratti d'esclusiva ed estratti di cronaca 1

Le emittenti che hanno concluso contratti con terzi per la trasmissione in esclusiva di avvenimenti pubblici nei loro programmi devono fornire senza indugio alle altre emittenti che ne fanno richiesta gli estratti di cronaca desiderati.

2

La durata dell'estratto dipende dal tempo necessario per comunicare gli elementi essenziali dell'avvenimento. Di regola, è di tre minuti al massimo.

3

Se un avvenimento pubblico che consta di diverse parti o manifestazioni dello stesso genere dura al massimo 24 ore, il diritto all'estratto non concerne le singole parti bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento supera le 24 ore, tale diritto concerne l'allestimento e la diffusione di un estratto al giorno.

4

L'emittente che ha il diritto di trasmettere in esclusiva avvenimenti pubblici nei suoi programmi può esigere dalle altre emittenti un'indennità pari ai costi supplementari risultanti dalla fornitura dei suoi estratti.

a9 Avvenimenti di grande importanza sociale 1

Le emittenti televisive che hanno concluso un contratto d'esclusiva per la trasmissione di avvenimenti di grande importanza sociale, privando così una parte considerevole del pubblico della possibilità di ricevere su un canale liberamente accessibile l'avvenimento in diretta integrale o parziale oppure, se necessario e adeguato nell'interesse pubblico, in differita integrale o parziale, devono mettere a disposizione a condizioni adeguate il segnale di trasmissione a una o più emittenti che rendono l'avvenimento accessibile al pubblico alle condizioni citate.

2

In allegato alla presente ordinanza il Dipartimento compila una lista degli avvenimenti nazionali e internazionali di grande importanza sociale. La lista viene aggiornata alla fine di ogni anno e notificata al Comitato permanente del Consiglio d'Europa per la televisione transfrontaliera.

3

Per la compilazione o la modifica della lista l'Ufficio federale consulta le cerchie interessate.

4

Le liste compilate dagli Stati membri della Convenzione europea del 5 maggio 198910 sulla televisione transfrontaliera sono vincolanti per le emittenti svizzere per quanto concerne la ricezione nello Stato in questione. Le liste possono essere richieste all'Ufficio federale.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

10 RS

0.784.405

Telecomunicazioni

10

784.401

b11 Promozione della cinematografia Qualora una concessione vincoli un emittente al pagamento di una tassa di promozione cinematografica, conformemente all'articolo 31 capoverso 2 lettera e della legge, detta tassa è versata all'Ufficio federale della cultura. La sua destinazione è disciplinata dall'articolo 15 capoversi 2 e 3 della legge del 14 dicembre 200112 sul cinema.


Art. 21


13

Titolo secondo: Ridiffusione Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 22

Domanda di concessione e competenza 1

L'Ufficio federale rilascia le concessioni di ridiffusione.

2

Chi desidera ottenere una concessione deve farne domanda scritta all'Ufficio federale, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'esame della propria richiesta.


Art. 23


14



Art. 24

Obbligo di diffusione e di ridiffusione, interruzione di programmi e limitazioni della ridiffusione15 L'Ufficio federale prende le decisioni relative all'obbligo di diffusione e all'interruzione di programmi ai sensi dell'articolo 47 della legge nonché quelle concernenti le esenzioni dall'obbligo di ridiffusione ai sensi dell'articolo 42 capoverso 3 della legge. Esso adotta le disposizioni giusta l'articolo 48 capoverso 2 della legge.16 Capitolo 2: Ridiffusione su linee

Art. 25

Contenuto della

concessione

1

Il concessionario è autorizzato a fornire le sue prestazioni sulle linee definite nella concessione.

11 Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 lug. 2002 sulla cinematografia, in vigore dal 1° ago.

2002 (RS 443.11).

12 RS

443.1

13 Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 1999 (RU 1999 1845).

14 Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 1999 (RU 1999 1845).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

16 Per. introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

Radiotelevisione - O 11

784.401

2

Può diffondere informazioni di trascurabile rilevanza pubblicistica sul canale di servizio, sempreché si limiti esclusivamente alla trasmissione di dati (designazioni, dati metrologici, luoghi, ore) e non riceva alcuna retribuzione per la loro diffusione.

3

Per informazioni di trascurabile rilevanza pubblicistica s'intendono: a. le comunicazioni, i segnali e le immagini di prova necessari per l'esercizio; b. i segnali orari e i dati metrologici sull'ambiente; c. le immagini meteorologiche, fisse o in movimento, senza trattamento redazionale;

d. i numeri di chiamata d'emergenza; e. le indicazioni relative ai servizi dell'amministrazione pubblica; f.

le indicazioni relative alle manifestazioni dell'ente pubblico; g. gli orari dei trasporti pubblici.

4

Se regola l'occupazione dei canali negli apparecchi di ricezione, il concessionario deve ridiffondere i programmi di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge sui primi venti canali. Ridiffonde i programmi della SSR concepiti per le regioni linguistiche sui primi canali.

a17 Durata della concessione La concessione è di regola rilasciata per una durata di 15 anni.


Art. 26

Collegamenti Valgono come un solo collegamento (collegamento d'utente) ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 della legge: a. tutti i collegamenti situati in un appartamento o in un monolocale; b. tutti i collegamenti situati in edifici scolastici e locali d'uso comune di alberghi, ospedali, istituti, ricoveri, fabbriche, ecc.;

c. ogni serie di quattro collegamenti in camere d'albergo, camere private di ospedali, istituti e ricoveri nonché nei campeggi.


Art. 27

Offerta minima di programmi18 1

Nella misura in cui l'articolo 42 capoverso 2 della legge concerne la ridiffusione di programmi radiofonici, l'obbligo di ridiffusione riguarda soltanto i programmi diffusi su onde ultracorte.

2

L'obbligo di ridiffusione di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge non si applica ai programmi prevalentemente composti da parti di altri programmi che sottostanno al medesimo obbligo.19 17 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

Telecomunicazioni

12

784.401

Capitolo 3: Ridiffusione terrestre senza filo

Art. 28

La concessione stabilisce: a. l'ubicazione degli impianti radio necessari per la ridiffusione di programmi radiotelevisivi (impianti di trasmissione); b. l'altezza del centro di gravità dell'antenna rispetto al suolo; c.20 le frequenze nominali d'emissione o i canali d'emissione; d. la potenza d'uscita del trasmettitore; e. la marca e il modello dell'impianto di trasmissione; f. il diagramma di direzione del sistema d'antenna e la potenza apparente irradiata nella (e) direzione (i) principale (i) d'emissione;

g. la polarizzazione delle onde; h. altre condizioni d'esercizio.

a21 Durata della concessione La concessione è di regola rilasciata per una durata di cinque anni. Rimane in vigore per un tempo indeterminato se il concessionario non vi rinuncia dandone disdetta scritta almeno un anno prima o se l'autorità concedente non la ritira.

Titolo terzo: Disposizioni comuni per emittenti e ridiffusori Capitolo 1: Piani delle reti emittenti e catasto delle linee

Art. 29

1 L'Ufficio federale elabora i piani delle reti emittenti. Il Dipartimento li approva.

2

L'Ufficio federale tiene il catasto delle linee (catasto).

3

I piani delle reti emittenti e il catasto possono essere consultati presso l'Ufficio federale.

4

Il titolare di una concessione di ridiffusione su linee è tenuto a fornire gratuitamente all'Ufficio federale le indicazioni necessarie per l'allestimento e l'aggiornamento del catasto nonché le informazioni e i documenti seguenti:

a. il nome, la natura giuridica e il domicilio o la sede del concessionario; b. l'illustrazione grafica della zona servita; 19 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

Radiotelevisione - O 13

784.401

c. l'elenco dei Comuni o dei quartieri collegati; d. il numero di utenti collegati al momento della messa in esercizio; e. il numero di utenti collegati all'inizio dell'anno in corso; f. il numero di canali previsti per la trasmissione analogica di programmi televisivi;

g. la capacità disponibile per la trasmissione numerica; h. l'elenco dei programmi radiotelevisivi diffusi in modo analogico; i.

l'elenco dei programmi radiotelevisivi ridiffusi in modo analogico; k. l'elenco dei programmi radiotelevisivi diffusi in modo numerico, con indicazione della relativa velocità di trasmissione;

l.

l'elenco dei programmi radiotelevisivi ridiffusi in modo numerico, con indicazione della relativa velocità di trasmissione; m.22 per tutti i programmi: la rispettiva fonte; n.23 per i programmi che sono forniti mediante linee di collegamento interregionali: indicazioni sugli esercenti della linea di collegamento, i fornitori del segnale e i luoghi di captazione del segnale;

o.24 la larghezza della banda riservata per il segnale di ritorno; p.25 le modalità del diritto d'accesso ai programmi criptati; q.26 disposizioni che permettono di influire sulla sintonizzazione delle reti sui canali delle apparecchiature terminali (art. 42 cpv. 6 della legge) o sulla scelta dei programmi (art. 42 cpv. 7 della legge).

5

Se l'evoluzione tecnica lo esige, il Dipartimento può ordinare l'iscrizione di ulteriori informazioni nel catasto.

Capitolo 2: Tasse di concessione

Art. 30

Emittenti 1 La tassa dovuta dalle emittenti ammonta, per anno civile, allo 0,5 per cento delle entrate pubblicitarie lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è riscossa soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata temporis.

2

La tassa è riscossa in funzione delle entrate pubblicitarie lorde dell'anno civile precedente.

22 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

23 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

25 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

26 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

Telecomunicazioni

14

784.401

3

Nel primo anno d'esercizio, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate pubblicitarie lorde preventivate. Se dall'esame del conto annuale risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

4

Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate pubblicitarie lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

5

Sono considerate riduzioni deducibili ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 della legge soltanto gli sconti che l'emittente accorda ai clienti in base alla quantità e secondo le proprie tariffe pubblicitarie.

6

L'Ufficio federale stabilisce l'importo della tassa.


Art. 31

Titolari di una concessione di ridiffusione su linee 1

I titolari di una concessione di ridiffusione su linee pagano annualmente una tassa di un franco per collegamento. Sono considerati giorni di riferimento per il calcolo sia il 1° gennaio dell'anno contabile sia il giorno in cui inizia l'esercizio.

2

Per l'anno in cui la concessione si estingue, viene effettuata una rettifica pro rata temporis.


Art. 32

Titolari di una concessione di ridiffusione terrestre senza filo 1

I titolari di una concessione di ridiffusione terrestre senza filo pagano annualmente una tassa pari allo 0,5 per cento delle entrate risultanti dalla ridiffusione.

2

La tassa è riscossa in base agli introiti incassati grazie alla ridiffusione nel corso dell'anno civile precedente.

3

Nel primo anno d'esercizio, l'importo della tassa si calcola in base alle entrate risultanti dalla ridiffusione iscritte nel preventivo. Se l'importo riscosso risulta eccessivo o insufficiente si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

4

Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base agli introiti incassati durante questi due anni grazie alla ridiffusione. Se l'importo riscosso per questo periodo fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.


Art. 33

Esenzione dalla tassa di concessione I titolari di concessioni di ridiffusione che operano in regioni aventi una densità demografica inferiore a 100 abitanti per km2 sono esentati dalla tassa se: a. non servono su linee più di 200 collegamenti d'utente ai sensi dell'articolo 26;

Radiotelevisione - O 15

784.401

b. nella zona destinataria in cui effettuano la ridiffusione terrestre senza filo sulla base di un mandato pubblico di distribuzione non più di 200 utenti sono assoggettati alla tassa in virtù del diritto cantonale o comunale; c. nella zona destinataria in cui effettuano la ridiffusione terrestre senza filo indipendentemente da un mandato pubblico di distribuzione il numero delle comunicazioni di ricezione di programmi radiotelevisivi non supera le 200 unità.


Art. 34

Competenza; destinazione della tassa di concessione 1

L'Ufficio federale stabilisce l'importo delle tasse di concessione e decide in merito alla destinazione dei proventi delle stesse. In tale ambito, tiene conto degli interessi delle diverse regioni linguistiche.

2

L'Ufficio federale può consultare i libri contabili del concessionario per controllare le basi di calcolo determinanti.

Capitolo 3: Emolumenti amministrativi

Art. 35

Emolumenti per l'esame delle domande 1

Per l'esame delle domande di concessione, delle candidature e delle domande di modifica delle concessioni, per la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro di una concessione e per l'esame delle domande di autorizzazione nei casi previsti dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle concessioni vengono riscossi i seguenti emolumenti: Franchi

a. emittenze durevoli e prove con nuove tecnologie da 500 a 10 000

b. emittenze di breve durata e concessioni di ridiffusione da 200 a

5 000

c. decisioni in materia di diffusione, ridiffusione e sorveglianza

da 200 a

5 000

2

Quando fissa l'emolumento, l'autorità tiene conto dell'importanza della pratica e della mole di lavoro che comporta il suo disbrigo.


Art. 36


27

Emolumenti per atti amministrativi in relazione alla ridiffusione su linee 1

I titolari di una concessione di ridiffusione su linee pagano un emolumento trimestrale di 21 franchi per ogni serie di 500 collegamenti d'utente o frazione di tale serie.

2

L'obbligo di pagare l'emolumento inizia il primo giorno del trimestre seguente il rilascio della concessione e finisce l'ultimo giorno del trimestre in cui la concessione si estingue.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4789).

Telecomunicazioni

16

784.401


Art. 37

Emolumenti per informazioni e ricerche 1

L'emolumento dovuto per la consultazione del catasto, dei piani delle reti emittenti o di altri documenti accessibili al pubblico ammonta a 20 franchi.

2

L'emolumento dovuto per la trasmissione di estratti del catasto e di altre banche dati dell'Ufficio federale oscilla, a seconda del lavoro e del supporto di dati, tra i 20 e i 200 franchi.

3

L'emolumento dovuto per la fornitura di informazioni dettagliate e per ricerche in documenti e banche dati dell'Ufficio federale ammonta a 35 franchi per ogni mezz'ora e frazione di mezz'ora.

Capitolo 4:

Disposizioni comuni per le tasse di concessione e gli emolumenti amministrativi

Art. 38

Esigibilità 1 Il termine di pagamento per le tasse di concessione e gli emolumenti amministrativi è di 30 giorni a decorrere dalla fatturazione.

2

Le tasse di concessione e gli emolumenti amministrativi sono esigibili il giorno seguente la scadenza del termine di pagamento.


Art. 39

Ricupero e rimborso

Se ha omesso di fatturare una tassa, l'ha fatturata indebitamente o ha commesso un errore di calcolo, l'Ufficio federale procede al rimborso o al ricupero dell'importo dovuto.


Art. 40

Prescrizione 1 Il credito fiscale e il diritto al rimborso si prescrivono in cinque anni. Il termine decorre a partire dall'esigibilità del credito fiscale o dalla nascita del diritto al rimborso.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito fiscale è fatto valere presso il debitore.

Titolo quarto: Ricezione di programmi radiotelevisivi Capitolo 1: Obbligo di annuncio

Art. 41

Contenuto 1 Chiunque prepara all'esercizio o esercita un apparecchio di ricezione radiofonico o televisivo deve comunicarlo all'Ufficio di riscossione. Per apparecchi di ricezione s'intendono tutte le apparecchiature idonee alla ricezione privata o professionale di

Radiotelevisione - O 17

784.401

programmi radiofonici e televisivi o produzioni e informazioni presentate in modo analogo.

2

Le modifiche delle fattispecie soggette all'obbligo d'annuncio vanno comunicate per iscritto.28


Art. 42

Ricezione privata e ricezione professionale 1

La ricezione è considerata privata se i programmi sono ricevuti dalla persona che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti.

2

La ricezione è considerata professionale se i programmi sono ricevuti dalla persona che ha effettuato l'annuncio, dal suo personale e dalla sua clientela a fini di informazione, intrattenimento, dimostrazione o vendita. Per ogni succursale occorre un annuncio separato.


Art. 43

Esenzione dall'obbligo di annuncio Sono esentati dall'obbligo di annuncio: a. le persone domiciliate all'estero che soggiornano in Svizzera per tre mesi al massimo;

b.29 le persone residenti nelle case di cura il cui grado di dipendenza dalle cure corrisponde al terzo e quarto livello dei bisogni di cure conformemente agli articoli 9 capoverso 4 e 9a capoverso 2 dell'ordinanza del 29 settembre 199530 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie; c. e d.31...

e. le autorità federali per la ricezione di programmi radiotelevisivi in locali di servizio e di soggiorno; f.32 le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti e i posti consolari nonché le organizzazioni internazionali che hanno concluso con la Confederazione un accordo di sede; g.33 il personale diplomatico, amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

30 RS

832.112.31

31 Abrogate dal n. I dell'O del 27 giu. 2001 (RU 2001 1680).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

33 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

Telecomunicazioni

18

784.401

Capitolo 2: Obbligo di pagare la tassa

Art. 44

Tasse di ricezione

1

Le tasse di ricezione mensili, imposta sul valore aggiunto non compresa, ammontano a:

Franchi

a. per la ricezione privata di programmi radiofonici 13.75

b. per la ricezione professionale di programmi radiofonici 18.20

c. per la ricezione privata di programmi televisivi 22.90

d. per la ricezione professionale di programmi televisivi 30.35.34

2

L'obbligo di pagare la tassa inizia il primo giorno del mese seguente la preparazione o la messa in esercizio dell'apparecchio di ricezione. Finisce l'ultimo giorno del mese in cui è stata comunicata la cessazione dell'esercizio.

3

...35

4

L'ufficio di riscossione può riscuotere tasse supplementari: Franchi

a. per un sollecito di pagamento scritto 5.b. per un'esecuzione introdotta per un motivo giustificato 20.-.36

5

L'ufficio di riscossione ne informa preventivamente per iscritto le persone soggette all'obbligo di pagare le tasse di ricezione conformemente al capoverso 4.37

Art. 45

Esenzione dalle tasse di ricezione 1

Chi è esentato dall'obbligo di annuncio secondo l'articolo 43 non deve alcuna tassa di ricezione.

2

Su richiesta scritta sono pure esentati dall'obbligo di pagare la tassa i beneficiari di rendite AVS o AI, che ricevono prestazioni in conformità alla legge federale del 19 marzo 196538 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.39 3 Se la domanda di esenzione è accolta, l'obbligo di pagare la tassa finisce l'ultimo giorno del mese in cui è stata inoltrata la domanda d'esenzione.40 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3482).

35 Abrogato dal n. I dell'o del 27 giu. 2001 (RU 2001 1680).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4531).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4531).

38 RS

831.30

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

Radiotelevisione - O 19

784.401

4

Il richiedente deve fornire all'ufficio di riscossione una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.41


Art. 46


42



Art. 47

Ricupero, rimborso e prescrizione 1

Se ha omesso di fatturare una tassa di ricezione, l'ha fatturata indebitamente o ha commesso un errore di calcolo, l'ufficio di riscossione procede al rimborso o al ricupero dell'importo dovuto.

2

... 43

3

Il termine di prescrizione per le tasse di ricezione è di cinque anni a decorrere dall'esigibilità.44

Capitolo 3: Riscossione delle tasse di ricezione

Art. 48

Ufficio di riscossione 1

Il Dipartimento designa mediante concorso un ufficio esterno all'amministrazione federale incaricato di riscuotere le tasse di ricezione. La designazione ufficiale di tale ufficio è: «Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi».

2

L'ufficio di riscossione ha i compiti seguenti: a. trattare

le

comunicazioni;

b.45 informare l'Ufficio federale in merito a eventuali infrazioni all'obbligo di annuncio;

c. pronunciare le decisioni relative alla riscossione delle tasse di ricezione; d.46 l'esecuzione contro chiunque abbia infranto l'obbligo d'annuncio o l'obbligo di pagare la tassa;

e. rimettere i proventi delle tasse alla SSR e all'Ufficio federale.

3

I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell'ufficio di riscossione sono regolati in un contratto concluso tra il Dipartimento e l'ufficio di riscossione.47 41 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

42 Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2001 (RU 2001 1680).

43 Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2001 (RU 2001 1680).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1680).

Telecomunicazioni

20

784.401

4

L'ufficio di riscossione è autorizzato a riscuotere le indennità per i diritti d'autore su mandato delle società di gestione riconosciute. I dettagli sono regolati in un contratto concluso tra l'ufficio di riscossione e le società di gestione.


Art. 49

Accesso ai dati

1

Il trattamento di dati da parte dell'ufficio di riscossione e la sorveglianza su tale ufficio sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199248 sulla protezione dei dati applicabili agli organi della Confederazione.

2

Se l'Ufficio federale o l'organo di riscossione lo richiedono, le autorità comunali e cantonali forniscono loro, per controlli puntuali dell'osservanza dell'obbligo di annuncio, informazioni relative al nome e al domicilio o alla sede di persone registrate presso di loro.49 3 Per la riscossione delle indennità per i diritti d'autore e delle tasse per la ridiffusione terrestre senza filo, l'ufficio di riscossione può comunicare alle società di gestione riconosciute i dati trattati nell'ambito delle attività contemplate dall'articolo 48 capoverso 2.

4

L'ufficio di riscossione comunica gratuitamente a un eventuale ufficio subentrante i dati necessari per la riscossione delle tasse.


Art. 50

Conti e

sorveglianza

1

L'ufficio di riscossione tiene un conto indipendente dei proventi delle tasse di ricezione e delle spese risultanti dall'esame degli annunci e dalla riscossione delle tasse.

2

L'Ufficio federale esercita la sorveglianza sull'ufficio di riscossione. Nell'ambito di tale sorveglianza, l'ufficio di riscossione consente all'Ufficio federale di consultare tutti i documenti importanti, in particolare la contabilità dei conteggi, e gli presenta per approvazione il conteggio annuo della tassa di ricezione.

3

L'Ufficio federale tratta i ricorsi presentati contro le decisioni dell'ufficio di riscossione.

Titolo quinto: Sorveglianza Capitolo 1: Sorveglianza generale

Art. 51

Competenza 1 L'Ufficio federale esercita la sorveglianza di cui all'articolo 56 capoverso 1 della legge sulle emittenti e i titolari di concessioni di ridiffusione; prende i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 67 capoverso 1 della legge.

48 RS

235.1

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

Radiotelevisione - O 21

784.401

2

La sorveglianza finanziaria di cui all'articolo 56 capoversi 2-4 della legge compete:

a. al Dipartimento nei confronti della SSR; b. all'Ufficio federale nei confronti delle emittenti che ricevono quote dei proventi delle tasse e sussidi;

c. all'Ufficio federale, nei confronti della SSR per le attività internazionali in materia di programmi.


Art. 52

Raccolta e divulgazione di informazioni 1

Il Dipartimento può raccogliere informazioni su richiedenti, candidati e concessionari. Le informazioni comprendono le indicazioni necessarie al rilascio delle concessioni e all'esercizio della sorveglianza, vale a dire:

a. l'identità degli azionisti e di altri soci, le loro quote di capitale, i loro diritti di voto e la loro partecipazione ad altre imprese; b. l'identità di altri partecipanti a livello economico e la loro partecipazione ad altre imprese;

c. i membri dell'amministrazione e la loro partecipazione ad altre imprese; d. la partecipazione ad altre imprese; e. la collaborazione con terzi; f.50 il rapporto di gestione, il conto economico e il bilancio; g. la quota dei proventi delle tasse di ricezione percepita; h. i sussidi ricevuti dalla Confederazione; i.

il contenuto dei programmi.

2

Se l'interesse pubblico lo richiede, il Dipartimento può rendere accessibili al pubblico le informazioni raccolte. Alle stesse condizioni, il Dipartimento può fornire informazioni in merito alle decisioni importanti concernenti gli aspetti giuridici di una concessione, quali la sua origine, la sua modifica, la sua limitazione, la sua sospensione, la sua revoca o il suo ritiro, mentre l'autorità di sorveglianza può fornire informazioni sulle sue decisioni.51 3

Il Dipartimento può delegare all'Ufficio federale la raccolta e la pubblicazione delle informazioni di cui al capoverso 1.52 50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4789).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 1845).

Telecomunicazioni

22

784.401

Capitolo 2:

Sorveglianza sui programmi; autorità indipendente di ricorso

Art. 53

Composizione

Il Consiglio federale provvede affinché entrambi i sessi e tutte le regioni linguistiche siano adeguatamente rappresentati in seno all'autorità di ricorso.


Art. 54

Indennità versate ai membri I membri dell'autorità di ricorso sono indennizzati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 12 dicembre 199653 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.


Art. 55

Indennità versate a terzi La Confederazione indennizza i terzi consultati o incaricati di effettuare perizie nell'ambito di una procedura davanti all'autorità di ricorso. Il presidente o il membro dell'autorità di ricorso incaricato dell'istruzione stabiliscono l'importo dell'indennità in analogia con l'articolo 147 della legge federale del 16 dicembre 194354 sull'organizzazione giudiziaria.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 56

Esecuzione

1

Il Dipartimento esegue la presente ordinanza ed emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Nei limiti d'applicazione della presente ordinanza e previa consultazione dei dipartimenti interessati, il Dipartimento può concludere accordi internazionali concernenti aspetti tecnici e amministrativi.


Art. 57

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 16 marzo 199255 sulla radiotelevisione è abrogata.


Art. 58

Disposizioni transitorie 1

Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il titolare di una concessione per reti via cavo ai sensi dell'articolo 39 della legge nella versione del 21 giugno 19956 ha i diritti e gli obblighi di un ridiffusore su linee.

53 RS

172.311

54 RS

173.110

55 [RU

1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152] 56 RU

1992 601

Radiotelevisione - O 23

784.401

2

Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il titolare di una concessione per ripetitori ai sensi dell'articolo 43 della legge nella versione del 21 giugno 1991 ha i diritti e gli obblighi di un titolare di una concessione di ridiffusione terrestre senza filo.

3

Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, si considera che il titolare di un'autorizzazione di ricezione ai sensi degli articoli 79 e seguenti dell'ordinanza del 16 marzo 199257 sulla radiotelevisione ha adempito l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 41.

4

L'ufficio di riscossione ai sensi dell'articolo 48 è gestito, al più tardi fino al 31 dicembre 2002, da Swisscom o da una sua filiale.

5

I crediti risultanti dall'attività di riscossione esercitata sino ad ora da Telecom PTT58 sono trasferiti all'ufficio di riscossione.


Art. 59

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

57 [RU

1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152] 58 Ora:

Swisscom

Telecomunicazioni

24

784.401