01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.09.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.11.2017 - 30.11.2017
01.07.2016 - 31.10.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.03.2013 - 31.12.2014
01.08.2012 - 28.02.2013
01.01.2011 - 31.07.2012
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01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.12.2006 - 31.03.2007
01.04.2006 - 30.11.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.08.2001 - 31.07.2002
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1

Ordinanza

sulla radiotelevisione (ORTV) del 9 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV),
ordina:

Titolo primo: Campo d'applicazione

Art. 1

Offerte con una portata editoriale limitata (art. 1 cpv. 2 LRTV) 1

Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. 2 Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: a. si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: 1. segnali orari e dati metrologici sull'ambiente, 2. immagini meteorologiche fisse o animate, 3. numeri di chiamata d'emergenza, 4. indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica,

5. orari dei trasporti pubblici; e b.2 non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi.

RU 2007 787

1 RS

784.40

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

784.401

Telecomunicazioni

2

784.401

Titolo secondo: Emittenza di programmi Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obbligo di notificazione

Art. 2

Obbligo di notificazione (art. 3 lett. a LRTV) 1

Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni: a. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti; b. altre

trasmissioni:

1. tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti,

2. durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.3

1bis

Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.4 2 Per l'emittenza di un programma di una durata di 30 giorni al massimo, l'obbligo di notificazione è limitato alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-e.

3

L'UFCOM può pubblicare le indicazioni notificate.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC5) stabilisce quali modifiche della fattispecie sottoposta all'obbligo di notificazione devono essere comunicate all'UFCOM ed entro quale termine.


Art. 3

Indirizzo di corrispondenza (art. 3 lett. a LRTV) Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono comunicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera per l'invio legalmente valido segnatamente di comunicazioni, citazioni e decisioni.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

5

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Radiotelevisione. O 3

784.401

Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi

Art. 4

Protezione della

gioventù

(art. 5 LRTV)

1

Le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione.

2

Mediante adeguate misure tecniche le emittenti di televisione in abbonamento sono tenute a offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.


Art. 5

Quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti (art. 7 cpv. 1 LRTV) 1

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche provvedono, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, affinché: a. almeno il 50 per cento del tempo d'antenna determinante sia riservato a opere svizzere o comunque europee; b. nei loro programmi, almeno il 10 per cento del tempo d'antenna determinante o almeno il 10 per cento dei costi dei programmi sia riservato a opere svizzere o comunque europee di produttori indipendenti. Una parte adeguata va riservata ad opere che risalgono al massimo a cinque anni.

2

Il tempo d'antenna determinante ai sensi del capoverso 1 non include notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità e teletext.

3

Nella relazione annuale le emittenti riferiscono all'UFCOM in che misura queste quote sono state raggiunte o sono stati fatti progressi rispetto all'anno precedente, motivano se del caso il non raggiungimento delle quote ed elencano le misure adottate o previste per raggiungere tali quote o per realizzare progressi.

4

Se le informazioni o le misure adottate per il raggiungimento delle quote stabilite non sono sufficienti, l'autorità di vigilanza prende provvedimenti conformemente all'articolo 89 capoverso 1 LRTV.


Art. 6

Obbligo di promuovere i film svizzeri (art. 7 cpv. 2 LRTV) 1

L'obbligo di promuovere i film svizzeri e i film coprodotti dalla Svizzera e dall'estero si applica alle emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche: a. i cui programmi svizzeri o programmi mantello esteri propongono lungometraggi, documentari o film d'animazione;

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4

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b. le cui spese d'esercizio annue superano 200 000 franchi; c. che non trasmettono alcun programma a diffusione limitata.6 2

Le emittenti di cui al capoverso 1 riferiscono nella relazione annuale sugli sforzi forniti nell'ambito della promozione cinematografica. L'UFCOM decide, d'intesa con l'UFCOM della cultura, l'importo di un'eventuale tassa di promozione cinematografica. Tutte le spese affrontate durante l'esercizio annuo per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di lungometraggi, documentari o film d'animazione svizzeri sono computate.

3

L'utilizzazione della tassa di promozione cinematografica è retta dall'articolo 15 capoversi 2 e 3 della legge del 14 dicembre 20017 sul cinema.


Art. 7

Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sui canali della SSR (art. 7 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LRTV) 1

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è tenuta ad aumentare progressivamente sino a un terzo del tempo complessivo d'antenna la quota di trasmissioni televisive sottotitolate diffuse nell'ambito dei suoi programmi redazionali in ogni regione linguistica. Tale obbligo si applica anche alle emittenti televisive che trasmettono il loro programma in collaborazione con la SSR secondo l'articolo 25 capoverso 4 LRTV.

2

La SSR è tenuta a trasmettere quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno una trasmissione informativa elaborata in linguaggio gestuale.

3

La SSR è tenuta a trasmettere mensilmente in ogni lingua ufficiale almeno due film con descrizione audio per gli ipovedenti. La metà di questi film deve essere costituita da film svizzeri.

4

I contenuti da sottotitolare e la portata delle altre prestazioni che la SSR deve fornire, come pure lo scadenziario di attuazione sono fissati in un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di disabili interessate. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore della LRTV non si è giunti a un accordo o se l'accordo è denunciato, il DATEC stabilisce le prestazioni che la SSR deve fornire.

5

L'UFCOM esamina almeno ogni tre anni la possibilità di aumentare la quota delle trasmissioni televisive adattate alle esigenze dei disabili. Se la normativa vigente non sembra più adeguata, il DATEC incarica il Consiglio federale di modificarla.


Art. 8

Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive (art. 7 cpv. 3 LRTV) 1

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche che non trasmettono il loro programma in collaborazione con la SSR sono tenute a 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

7 RS

443.1

Radiotelevisione. O 5

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proporre agli audiolesi e agli ipovedenti almeno una volta alla settimana in orario di grande ascolto una trasmissione adattata alle loro esigenze.

2

L'UFCOM esonera le emittenti di programmi televisivi dall'obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili se le spese d'esercizio annue da esse sostenute sono inferiori a 200 000 franchi, se i programmi trasmessi non si prestano all'adattamento o se la diffusione di un programma è limitata.8

Art. 9


9

Obblighi di diffusione 1

La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni: a. comunicati urgenti della polizia; b. i seguenti comunicati ai sensi dell'ordinanza del 18 agosto 201010 sull'allarme (OAll): 1. comunicati d'allarme ufficiali e le relative istruzioni di comportamento nonché comunicati relativi alla revoca dell'allarme e all'allentamento o alla revoca delle istruzioni di comportamento, 2. allerte ufficiali di pericoli naturali e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5 nonché le relative revoche dell'allerta, 3. rettifiche di falsi allarmi, 4. annunci di prove delle sirene.

2

La diffusione avviene su ordine: a. degli organi cantonali competenti, in caso di eventi per i quali l'intervento compete ai Cantoni;

b. degli organi federali competenti, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione; c. degli organi specializzati della Confederazione che secondo l'OAll sono responsabili dei comunicati d'allerta e delle notifiche di terremoto, in caso di pericoli naturali.

3

L'organo che ordina la diffusione provvede affinché le emittenti siano informate tempestivamente e dettagliatamente.

4

La diffusione ha luogo: a. nella zona di copertura che potrebbe essere minacciata dal pericolo; b. gratuitamente e citando la fonte; 8

Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

9

Nuovo testo giutsa l'art. 23 cpv. 2 dell'O del 18 ago. 2010 sull'allarme, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5179).

10 RS

520.12

Telecomunicazioni

6

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c. senza indugio; in caso d'allerta concernente pericoli naturali o notifiche di terremoto, alla prima occasione o il più presto possibile; in caso di prove delle sirene, più volte prima dello svolgimento; d. per principio senza modifiche; gli avvisi di temporali possono subire modifiche redazionali a condizione che il contenuto rimanga invariato.

5

Il DATEC disciplina i dettagli della diffusione.


Art. 10

Informazione nelle situazioni di crisi (art. 8 cpv. 4 LRTV) 1

Se in una situazione di crisi le condizioni tecniche o lo spazio disponibile non consentono più l'accesso diretto alle fonti d'informazione ufficiali della Confederazione nella stessa misura per tutte le emittenti, i primi programmi radiofonici della SSR hanno la priorità.

2

La Cancelleria federale garantisce che le emittenti non autorizzate abbiano accesso immediatamente e gratuitamente ai dati elettronici grezzi della SSR.

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 11

Definizioni (art. 10 cpv. 3 e art. 2 lett. k e o LRTV) 1

Non sono considerati pubblicità segnatamente: a. i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi; b. i riferimenti relativi a trasmissioni specifiche in altri programmi della stessa azienda il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi; c. i riferimenti relativi al materiale d'accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi;

d. brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica per quanto la controprestazione all'emittente copra al massimo i costi di produzione.

2

Per pubblicità occulta si intende la presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee in trasmissioni redazionali, in particolare a titolo oneroso.

3

Non è considerata sponsorizzazione la coproduzione di una trasmissione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività nel settore radiofonico o televisivo o nella produzione di opere audiovisive.

Radiotelevisione. O 7

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Art. 12

Riconoscibilità della pubblicità (art. 9 LRTV) 1

La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell'ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità».

1bis

Si può eccezionalmente rinunciare al segnale di separazione per gli spot pubblicitari di una durata massima di dieci secondi e diffusi isolatamente secondo l'articolo 18 capoverso 1, se tali messaggi sono costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».11 2

Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».12 3 Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un'unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi.

4

I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d'età.


Art. 13

Pubblicità a schermo ripartito (art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV) 1

La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che: a. la superficie pubblicitaria costituisca un'unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo; b. la pubblicità sia separata dal programma redazionale da limiti ben visibili e da una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile «pubblicità»; c. la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva.

2

La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.

3

La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell'articolo 19.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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Art. 14

Pubblicità interattiva (art. 9 cpv. 1 LRTV) 1

Se attivando un simbolo visualizzato sullo schermo il pubblico ha la possibilità di passare dal programma a uno spazio pubblicitario interattivo, le seguenti condizioni devono essere adempiute: a. dopo l'attivazione, il pubblico deve essere informato che lascia il programma televisivo per entrare in uno spazio commerciale;

b. dopo l'informazione secondo la lettera a, il pubblico deve confermare la sua scelta di entrare nello spazio commerciale; c. l'interfaccia immediatamente successiva alla conferma non deve contenere alcuna pubblicità per prodotti o servizi che soggiacciono al divieto in materia di pubblicità previsto dall'articolo 10 capoversi 1 e 2 LRTV.

2

Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano se il simbolo che permette di passare allo spazio pubblicitario interattivo è visualizzato nella parte redazionale del programma.


Art. 15

Pubblicità virtuale (art. 9 cpv. 1 LRTV) 1

La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.

2

La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni: a. la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi; b. è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento;

c. la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini; d. all'inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale.

3

La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.

4

Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.


Art. 16

Pubblicità per le bevande alcoliche (art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV) 1

La pubblicità per le bevande alcoliche non deve: a. indirizzarsi espressamente ai minorenni; b. associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;

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c. mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli; d. attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali; e. incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione;

f.

sottolineare il tenore alcolico.

2

Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti.

3

Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate.

4

Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l'azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio.


Art. 17

Pubblicità politica (art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV) 1

Per partito politico si intende un gruppo di persone che partecipa a elezioni popolari.

2

Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un'elezione popolare.

3

Il divieto di pubblicità per temi oggetto di votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l'autorità competente rende nota la data della votazione.


Art. 18


13

Inserimento della pubblicità (art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 LRTV) 1

Gli spot pubblicitari possono essere diffusi isolatamente tra una trasmissione e l'altra e durante la trasmissione di manifestazioni sportive.

2

Le seguenti trasmissioni possono essere interrotte da pubblicità una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti: a. i lungometraggi cinematografici; b. i telefilm, ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari; c. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica.

3

Non è ammesso interrompere con pubblicità le trasmissioni per bambini e la trasmissione di servizi religiosi.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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4

A tutte le altre trasmissioni, in particolare serie, seriali e documentari, non si applicano restrizioni. 5

Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause, la pubblicità può essere inserita, oltre ai casi previsti dal capoverso 2, solo nelle pause. 6 Nelle trasmissioni composte di parti autonome, l'inserimento della pubblicità è autorizzato soltanto fra queste parti.

7

Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all'estero non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione della restrizione di cui al capoverso 3.


Art. 19


14

Durata della pubblicità (art. 11 cpv. 2 LRTV) 1

Gli spot pubblicitari non devono superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano e 12 minuti in un'ora d'orologio.

2

Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all'estero non si applicano le restrizioni riguardo alla durata della pubblicità.


Art. 20


15

Citazione dello sponsor (art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) 1

Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor.

2

Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione.

3

La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi.

4

Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare brevemente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati.


Art. 21


16

Inserimento di prodotti (art. 9 cpv. 1, 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 LRTV) 1

I beni e i servizi messi a disposizione da uno sponsor possono essere integrati nella trasmissione (inserimento di prodotti). All'inserimento di prodotti si applicano le 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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norme sulla sponsorizzazione, sempre che il presente articolo non preveda altrimenti. 2 Gli inserimenti di prodotti non sono ammessi nelle trasmissioni per bambini, nei documentari né nelle trasmissioni religiose, salvo se lo sponsor mette a disposizione gratuitamente soltanto beni o servizi di valore non significativo, per esempio a titolo di aiuti alla produzione o premi, senza versare ulteriori compensi.

3

Gli inserimenti di prodotti devono essere segnalati chiaramente all'inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Per gli inserimenti di prodotti, gli aiuti alla produzione e i premi di valore inferiore a 5000 franchi è sufficiente un'unica segnalazione.

4

L'obbligo di segnalazione di cui al capoverso 3 non si applica ai lungometraggi cinematografici, ai telefilm né ai documentari che: a. non sono stati prodotti né commissionati dall'emittente stessa o da un'impresa gestita dall'emittente;

b. l'emittente ha commissionato a registi indipendenti e che essa stessa ha cofinanziato in ragione di meno del 40 per cento (coproduzioni).


Art. 22

Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione nei programmi della SSR (art. 14 cpv. 1 e 3 LRTV) 1

Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni: a. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti; b. altre

trasmissioni:

1. tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti,

2. durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.17

1bis

Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.18 2 Nei programmi televisivi della SSR: a.19 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano; b. tra le 18 e le 23 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente 12 minuti nell'arco di un'ora d'orologio; 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

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c. durante il resto della giornata gli spot pubblicitari non devono eccedere 12 minuti nell'arco di un'ora d'orologio.

3

La pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono vietate, salvo nella trasmissione di manifestazioni sportive.

4

La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata.

5

La SSR può autopromuoversi nei suoi programmi radiofonici, per quanto tale autopromozione serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.

6

Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un partenariato con altri media possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l'emittente del programma e l'organizzatore di una manifestazione pubblica l'emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e in contropartita fruisce di vantaggi sul posto e prestazioni analoghe.

7

Le citazioni degli sponsor nei programmi radiofonici della SSR possono contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor.20

Art. 23

Pubblicità e sponsorizzazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 14 cpv. 3 LRTV) Nell'ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata mediante i proventi del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni: a. le trasmissioni sponsorizzate diffuse nel programma e disponibili su domanda devono essere offerte con la citazione dello sponsor;

b. le trasmissioni disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale possono essere offerte invariate; c. la pubblicità e la sponsorizzazione nel servizio di teletext sono autorizzate.

Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione della LRTV e della presente ordinanza applicabili ai programmi della SSR; i dettagli sono disciplinati nella concessione; d. la concessione può prevedere altre eccezioni per le offerte presentate in collaborazione con terzi senza scopo lucrativo, come pure per l'autopromozione.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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Sezione 4: Obblighi in materia di emittenza di programmi

Art. 24

Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente (art. 16 LRTV) 1

Ogni trasferimento di capitale azionario, sociale o cooperativo o di diritti di voto per un volume di almeno il 5 per cento nel caso di un'emittente concessionaria o di almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione deve essere notificato.

2

Deve parimenti essere notificato ogni trasferimento che modifichi la posizione di dominanza economica all'interno dell'emittente.

3

La notificazione deve avvenire entro un mese.

4

Le emittenti senza concessione le cui spese annue d'esercizio ammontano al massimo a 200 000 franchi sono esentate dall'obbligo di notificazione.


Art. 25

Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall'emittente in altre aziende (art. 16 LRTV) 1

La partecipazione a un'altra azienda deve essere notificata se un'emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un'azienda o almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione.

2

Devono essere notificate anche tutte le modifiche delle partecipazioni sottoposte all'obbligo di notificazione secondo il capoverso 1.

3

La notificazione deve avvenire entro un mese.

4

Le emittenti senza concessione le cui spese annue d'esercizio ammontano al massimo a 200 000 franchi sono esentate dall'obbligo di notificazione.


Art. 26

Obbligo d'informazione (art. 17 cpv. 2 lett. a LRTV) Sottostanno all'obbligo d'informazione secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera a LRTV anche le persone fisiche e giuridiche che sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini e: a. nelle quali un'emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento o un'emittente senza concessione almeno un terzo del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto; b. detengono almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un'emittente concessionaria o almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione.

Telecomunicazioni

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Art. 27

Relazione annuale e conto annuale delle emittenti (art. 18 LRTV) 1

Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 200 000 franchi devono presentare una relazione annuale.

2

La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. il nome e il domicilio o la sede dell'emittente; b. l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione; c. l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche; d. le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; e. l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni; f.

il contenuto del programma; g. l'effettivo del personale; h. la collaborazione con terzi in materia di programmi; i.

la modalità e la zona di diffusione; j.

l'andamento degli affari; k. le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, tecnica e amministrazione;

l. i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione.

3

La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni:

a. le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b e f-l; b. l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; c. le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; d. l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali.

Radiotelevisione. O 15

784.401

4

L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3.

5

Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale.

6

Il conto annuale contiene il bilancio e il conto economico secondo un piano contabile particolare, nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.

7

La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo.


Art. 28

Obbligo di registrazione (art. 20 LRTV) 1

Le emittenti con un programma musicale senza moderazione, senza pubblicità e senza sponsorizzazione sono esentate dall'obbligo di registrazione. Il programma deve poter essere ricostruito mediante elenchi dei brani trasmessi.

2

Su domanda dell'autorità di vigilanza, le emittenti di cui al capoverso 1 sono tenute a procurare e consegnare i titoli dei brani musicali trasmessi.

Sezione 5: Statistica sulla radiodiffusione

Art. 29

Organizzazione (art. 19 LRTV) L'UFCOM assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica secondo l'articolo 19 capoverso 1 LRTV (statistica sulla radiodiffusione). Esso coordina i lavori e collabora con l'Ufficio federale di statistica in applicazione dell'ordinanza del 30 giugno 199321 sull'organizzazione della statistica federale.


Art. 30

Raccolta dei dati (art. 19 LRTV) 1

Per allestire la statistica sulla radiodiffusione, l'UFCOM utilizza i dati ottenuti nell'esecuzione della legislazione sulla radiotelevisione, in particolare le informazioni raccolte nell'ambito dell'obbligo di notificazione e nelle relazioni annuali secondo l'articolo 27 capoversi 2 e 3.

2

L'UFCOM può:

a. rilevare presso le emittenti di programmi svizzeri altri dati necessari per la statistica sulla radiodiffusione; b. ricorrere ai dati ottenuti da altre autorità e organizzazioni nell'esecuzione del diritto federale.

21 RS

431.011

Telecomunicazioni

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3

Le emittenti mettono a disposizione dell'UFCOM, gratuitamente e nella forma richiesta, le informazioni necessarie all'elaborazione della statistica sulla radiodiffusione.


Art. 31

Impiego dei dati (art. 19 LRTV) 1

I dati ottenuti esclusivamente per scopi statistici non possono essere impiegati per altri scopi, eccetto che sussista una base legale o l'emittente interessata abbia dato il suo consenso scritto.

2

Per garantire la protezione dei dati e il segreto statistico, l'UFCOM prende i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi contro il trattamento abusivo dei dati da esso impiegati. 3

L'UFCOM può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 per lavori statistici e scientifici per quanto sia garantito che i destinatari rispettano la protezione dei dati.


Art. 32

Pubblicazione dei risultati statistici (art. 19 LRTV) 1

L'UFCOM pubblica i risultati statistici d'interesse pubblico. Può renderli accessibili mediante una procedura di richiamo.

2

I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da escludere qualsiasi identificazione di una persona fisica o giuridica, eccetto che i dati trattati siano stati resi accessibili al pubblico dall'UFCOM o dalla persona in questione oppure che essa vi acconsenta.

3

L'utilizzazione o la riproduzione dei risultati statistici secondo il capoverso 1 è libera a condizione d'indicarne la fonte. L'UFCOM può prevedere eccezioni.

Sezione 6: Conservazione dei programmi

Art. 33

(art. 21 LRTV)

L'UFCOM può concludere accordi sulle prestazioni con organizzazioni che assumono compiti nell'ambito dell'archiviazione di programmi e della conservazione di apparecchi di riproduzione secondo l'articolo 21 capoversi 2 e 4 LRTV. Gli accordi sulle prestazioni sono messi a pubblico concorso.

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Sezione 7: Tassa di concessione

Art. 34

Riscossione della tassa di concessione (art. 15 e 22 LRTV) 1

Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi.

2

La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata.

3

La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente.

4

Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

5

Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

6

L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni.

Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione

Art. 35

(art. 28 cpv. 1 LRTV) L'accordo tra il Consiglio federale e la SSR sull'offerta editoriale destinata all'estero è concluso ogni volta per cinque anni sotto forma di accordo sulle prestazioni.

Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni

Art. 36

Programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro (art. 38 cpv. 1 lett. b LRTV) 1

Una programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro deve differenziarsi a livello tematico, culturale e musicale dagli altri programmi radiofonici di emittenti concessionarie che sono captati nella zona di copertura interessata. Una simile programmazione deve in particolare tener conto delle minoranze linguistiche e culturali nella zona di copertura interessata.

2

In una simile programmazione radiofonica la diffusione della pubblicità non è ammessa, ad eccezione dell'autopromozione che serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico, compresi i riferimenti a partenariati ai sensi

Telecomunicazioni

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dell'articolo 22 capoverso 6. La concessione può prevedere la diffusione di pubblicità per le emittenti che forniscono un contributo particolare alla formazione di operatori dei media in una zona di copertura con meno di 75 000 abitanti di almeno 15 anni d'età.


Art. 37


22

Diffusione di programmi radiofonici fuori della zona di copertura (art. 38 cpv. 5 LRTV) I programmi radiofonici di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone che sono diffusi via etere terrestre possono essere diffusi anche fuori della loro zona di copertura come segue: a. in tecnica digitale terrestre; b. su linea;

c. via

satellite.


Art. 38

23 Zone di

copertura

(art. 39 cpv. 1 LRTV) Il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni, nonché le modalità di diffusione sono stabiliti: a. nell'allegato 1, per le emittenti radiofoniche; b. nell'allegato 2, per le emittenti televisive.


Art. 39

Determinazione della partecipazione al canone (art. 40 LRTV) 1

La partecipazione annua al canone di un'emittente ammonta al massimo al 50 per cento dei suoi costi d'esercizio. Per l'emittente di programmi televisivi nella cui zona di copertura l'adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato e per l'emittente di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro questo valore può raggiungere al massimo il 70 per cento. Il valore massimo vincolante per l'emittente è fissato nella concessione.24 2 Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell'emittente e se del caso le fissa nuovamente.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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Art. 40

Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione (art. 40 LRTV) 1

Il saldo delle partecipazioni al canone incassate dalla Confederazione, ma non ancora distribuite secondo l'articolo 40 capoverso 1 LRTV è iscritto in un conto nel bilancio della Confederazione.

2

La rimunerazione è retta dall'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 200625 sulle finanze della Confederazione.

3

L'UFCOM pubblica il provento e l'utilizzazione delle partecipazioni al canone secondo il capoverso 1.

4

Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo la legge del 28 giugno 196726 sul Controllo delle finanze.


Art. 41

Obblighi del concessionario (art. 41 cpv. 1 LRTV) 1

Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono allestire:

a. un regolamento interno che definisca la ripartizione dei compiti e le responsabilità;

b. uno statuto redazionale; e c. linee direttrici che descrivano le misure da prendere per adempiere il mandato di prestazioni.

2

Il DATEC può fissare nella concessione altri obblighi che garantiscano la pluralità delle opinioni e dell'offerta, la protezione dell'indipendenza redazionale o l'adempimento del mandato di prestazioni. Può segnatamente esigere l'istituzione di una commissione consultiva per i programmi o di un'organizzazione istituzionale rappresentativa nelle zone con una sola emittente con partecipazione al canone.

3

Il DATEC può vietare nella concessione la diffusione di determinati generi di trasmissioni che sono contrari all'adempimento del mandato di prestazioni.


Art. 42

Produzione di programmi del concessionario (art. 44 cpv. 1 lett. a LRTV) Il programma di un'emittente con mandato di prestazioni, diffuso in orario di grande ascolto deve di regola essere prodotto prevalentemente nella zona di copertura.

25 RS

611.01

26 RS

614.0

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Art. 43

Procedura di rilascio della concessione (art. 45 cpv. 1 LRTV) 1

L'UFCOM indice il concorso pubblico.

2

Il concorso pubblico relativo a una concessione deve indicare perlomeno: a. l'estensione della zona di copertura e il tipo di diffusione; b. il contenuto del mandato di prestazioni; c. per le concessioni secondo l'articolo 38 LRTV, l'importo della partecipazione annua al canone e la sua quota massima rispetto ai costi d'esercizio dell'emittente;

d. la durata della concessione; e. i criteri

d'aggiudicazione.

3

Il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della sua candidatura. Se la candidatura è incompleta o contiene indicazioni lacunose, l'UFCOM può, dopo aver invano accordato un termine supplementare, rinunciare a trattare la candidatura. 4

L'UFCOM trasmette alle cerchie interessate tutti i documenti rilevanti per la valutazione della candidatura. Il candidato può invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate indicazioni non siano trasmesse. Al termine della procedura, il candidato ha la possibilità di esprimersi sulle osservazioni formulate dalle cerchie interessate.

5

Se tra la pubblicazione del concorso pubblico e il rilascio della concessione intervengono cambiamenti straordinari, l'autorità concedente può adeguare, sospendere o interrompere la procedura.


Art. 44


27

Concessioni per programmi di breve durata (art. 45 cpv. 2 LRTV) 1

L'UFCOM può rilasciare concessioni per l'emittenza di programmi radiofonici locali o regionali di breve durata diffusi via etere. Un programma può essere diffuso durante 30 giorni al massimo nell'arco di 60 giorni al massimo.

2

Un'emittente riceve, per anno civile, al massimo una concessione di cui sopra.

3

Le concessioni per i programmi di breve durata sono rilasciate su domanda e senza concorso pubblico, se il numero di emittenti interessate è prevedibilmente inferiore alle frequenze disponibili.

4

Le concessioni per i programmi di breve durata possono essere rilasciate segnatamente in occasione di un avvenimento importante nella zona di copertura per sostenere le attività di insegnamento e di formazione o nell'ambito di attività giovanili.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Radiotelevisione. O 21

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Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 45

Qualità di diffusione soddisfacente (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) 1

I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo.

2

Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv.

3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali.

Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione.


Art. 46

Obbligo di diffusione per i servizi abbinati (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) 1

Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: a. la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; b. diversi canali

sonori;

c. il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; d. i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV; e. per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; f.

il sistema Dolby Digital; g. le informazioni per la guida elettronica dei programmi.

2

Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV.

3

Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati.

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Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere Sezione 1: Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione

Art. 47

Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi (art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC) 1

Il Consiglio federale emana direttive sull'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione che, secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (art. 25 della L del 30 apr. 199728 sulle telecomunicazioni), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze.

2

La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell'emanazione delle direttive.

3

Le concessioni di radiocomunicazione per l'utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il DATEC ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell'utilizzazione concreta delle frequenze.


Art. 48

Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi (art. 55 cpv. 2 LRTV) 1

Per il calcolo dell'indennizzo in funzione dei costi secondo l'articolo 55 capoverso 2 LRTV sono computabili i costi del fornitore di servizi di telecomunicazione che presentano un nesso casuale diretto con la diffusione del programma interessato (costi rilevanti). Questi costi comprendono: a. i costi supplementari delle parti dell'impianto utilizzate dall'emittente; e b. una quota proporzionale dei costi comuni e dei costi generali.

2

I costi di cui al capoverso 1 sono fissati secondo i seguenti principi: a. i costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente; b. gli impianti sono valutati sulla base di valori contabili; c. la durata dell'ammortamento tiene conto della durata di vita economica degli impianti;

d. i dati utilizzati per il calcolo devono essere trasparenti e provenire da fonti affidabili;

e. la rimunerazione del capitale investito è effettuata secondo le aliquote usuali del settore.

3

Il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi con diritti d'accesso separa contabilmente queste prestazioni da eventuali altre attività e fattura separatamente alle emittenti le spese causate dalla diffusione dei programmi. Il 28 RS

784.10

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fornitore di servizi di telecomunicazione presenta i conti secondo i principi riconosciuti della migliore prassi.

Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici Art. 49 (art. 57 LRTV)

1

Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate.

2

Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese.

3

Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in funzione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffusione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.29 3bis

Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d'esercizio.

Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d'esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.30 4 Se un'emittente ha diritto a un contributo, l'UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l'emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell'ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l'anno in questione l'emittente non ha diritto al contributo.

5

Nei primi due anni d'esercizio di un'emittente, le sue spese d'esercizio iscritte nel preventivo per l'anno di contributo, stimate sull'intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell'ambito dei crediti disponibili.

29 Nuovo testo giusta il n .I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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Sezione 3: Contributi agli investimenti per nuove tecnologie Art. 50 Tecnologie di trasmissione degne di protezione31 (art. 58 LRTV) 1

I contributi agli investimenti per nuove tecnologie secondo l'articolo 58 LRTV possono essere versati alle emittenti che nell'ambito della loro concessione secondo gli articoli 38, 43 o 107 LRTV diffondono o fanno diffondere programmi radiotelevisivi mediante nuove modalità di trasmissione via etere ritenute molto importanti per la futura diffusione di programmi.

2

Il DATEC designa le modalità di trasmissione degne di promozione secondo il capoverso 1 e fissa il periodo di promozione.

3

Il DATEC fissa previamente a partire da quando una nuova tecnologia di diffusione in una zona di copertura è finanziabile e l'emittente interessata perde il diritto al contributo. Per determinare i valori limite, il DATEC tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione nella zona di copertura, dell'estensione della stessa, del fabbisogno di investimenti per la nuova tecnologia, nonché del tipo di finanziamento del programma.

4

I contributi agli investimenti per una determinata nuova modalità di trasmissione possono essere versati a un'emittente al massimo per dieci anni.


Art. 51


32

Genere e modalità dei contributi 1

Su domanda, un'emittente può ricevere contributi pari al 75 per cento delle sue spese per:

a. investimenti o ammortamenti di investimenti in una rete di trasmettitori che l'emittente stessa realizza o gestisce; b. la partecipazione finanziaria a investimenti in una rete di trasmettitori che terzi realizzano o gestiscono; c. ammortamenti che l'emittente paga ai terzi che realizzano o gestiscono la rete di trasmettitori.

2

Se il credito a disposizione dell'UFCOM non è sufficiente per soddisfare le pretese di tutte le emittenti aventi diritto, nell'anno interessato i contributi concessi sono ridotti in misura proporzionale.

3

Le decisioni concernenti l'assegnazione di contributi per ammortamenti sono valide di norma per cinque anni. I contributi sono versati in rate annue conformemente ai tassi di ammortamento riconosciuti nella decisione, per quanto le condizioni di cui all'articolo 50 capoversi 2-4 siano adempiute e gli impianti di trasmissione siano esercitati conformemente all'obiettivo del sostegno accordato.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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4

Le decisioni concernenti l'assegnazione di contributi per investimenti tengono conto dello scadenzario e della realizzazione della rete di trasmettitori. 5 È applicabile la legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi.

Capitolo 3: Diffusione su linea

Art. 52

Programmi di emittenti estere (art. 59 cpv. 2 LRTV) 1

Sono considerati programmi esteri che secondo l'articolo 59 capoverso 2 LRTV devono essere diffusi su linea i programmi diffusi in una lingua nazionale svizzera che contribuiscono in modo particolare all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale, segnatamente: a. riferendo in modo approfondito su fenomeni sociali, politici, economici o culturali nell'ambito di formati redazionali onerosi; b. accordando ampio spazio a produzioni artistiche di film; c. fornendo contributi redazionali particolari all'educazione del pubblico; d. diffondendo contributi redazionali particolari per i giovani, gli anziani o le persone affette da deficienze sensorie; o e. diffondendo regolarmente contributi svizzeri o occupandosi regolarmente di temi svizzeri.

2

I programmi esteri secondo il capoverso 1 e la zona in cui devono essere diffusi su linea sono elencati nell'allegato.


Art. 53

Numero massimo di programmi con diritto di accesso (art. 59 cpv. 3 e 60 cpv. 2 LRTV) Il numero massimo di programmi che devono essere diffusi gratuitamente su linea in una determinata zona secondo gli articoli 59 e 60 LRTV è di: a. per la diffusione analogica di programmi radiofonici: 25; b. per la diffusione digitale di programmi radiofonici: 50; c. per la diffusione analogica di programmi televisivi: 25; d. per la diffusione digitale di programmi televisivi: 30.


Art. 54

Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione (art. 59 cpv. 4 LRTV) 1

Sono obbligati alla diffusione i fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi e raggiungono almeno 100 economie domestiche.

33 RS

616.1

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2

Su domanda, l'UFCOM può esonerare parzialmente un fornitore di servizi di telecomunicazione dall'obbligo di diffondere i programmi per quanto:

a. la diffusione di tutti programmi non possa ragionevolmente essere pretesa per motivi di capacità; oppure b. per motivi tecnici, non sia possibile limitare alla zona di copertura la diffusione di un programma televisivo regionale che sottostà a mandato di prestazioni e partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV.34

3

Il fornitore di servizi di telecomunicazione esonerato dall'obbligo di diffusione in virtù del capoverso 2 lettera b informa annualmente l'UFCOM sullo stato della tecnica.35

Art. 55

Attribuzione dei canali (art. 62 LRTV) Il DATEC determina i programmi che hanno diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea.

Capitolo 4: Preparazione tecnica

Art. 56

Interfacce aperte e specificazione tecnica (art. 64 LRTV) 1

Se il fornitore di servizi di telecomunicazione utilizza una procedura di preparazione tecnica diversa da quella dell'emittente, i programmi e i servizi abbinati devono essere diffusi in modo che il pubblico possa utilizzarli in una qualità corrispondente alle esigenze di cui all'articolo 45.

2

Se esistono norme internazionali relative a interfacce aperte o a dispositivi o servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi, il DATEC può dichiarare tali norme obbligatorie se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.

3

Il fornitore di servizi di telecomunicazione permette all'emittente di gestire le sue relazioni con la clientela. Essi disciplinano contrattualmente l'attuazione tecnica e commerciale di tale gestione. Il DATEC può emanare disposizioni tecniche e amministrative.

4

Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può utilizzare per altri scopi i dati ricevuti in relazione all'applicazione del capoverso 3 e in particolare non può trasmetterli ad altre unità aziendali, filiali, imprese partner o a terzi.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Radiotelevisione. O 27

784.401

Titolo quarto: Ricezione dei programmi

Art. 57

Apparecchi atti a ricevere programmi (art. 68 cpv. 1 LRTV) Sottostanno all'obbligo di pagare il canone e all'obbligo di annuncio per la ricezione di programmi radiotelevisivi: a. gli apparecchi destinati alla ricezione di programmi o comprendenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione; b. gli apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la pluralità dei programmi captabili e la qualità di ricezione.


Art. 58

Ricezione privata, nell'ambito dell'attività professionale e per utilizzo commerciale (art. 70 cpv. 2 LRTV) 1

La ricezione è considerata privata se i programmi radiotelevisivi sono captati dalla persona che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti.

2

La ricezione è considerata nell'ambito dell'attività professionale se i programmi radiotelevisivi sono captati nell'azienda a scopo di intrattenimento o di informazione del personale.

3

La ricezione è considerata per utilizzo commerciale se i programmi radiotelevisivi sono captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela e terzi. Al riguardo si distinguono tre categorie: a. Categoria I:

1-10 apparecchi di ricezione; b. Categoria II:

11-50 apparecchi di ricezione; c. Categoria III:

51 o più apparecchi di ricezione.36

Art. 59

Importo del canone (art. 70 LRTV) 1

Il canone mensile per la ricezione privata, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a:

franchi

a. per la ricezione radiofonica 13.75

b. per la ricezione televisiva 23.84

2

Il canone mensile per la ricezione nell'ambito dell'attività professionale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a: 36 RU

2007 4289

Telecomunicazioni

28

784.401

franchi

a. per la ricezione radiofonica 18.20

b. per la ricezione televisiva 31.59

3

Il canone mensile per la ricezione per utilizzo commerciale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a franchi: Categoria I

Categoria II

Categoria III

a. per la ricezione radiofonica 18.20

30.32

41.86

b. per la ricezione televisiva 31.59

52.63

72.66


Art. 60

Obbligo di annuncio (art. 68 cpv. 3 LRTV) 1

Le modifiche della fattispecie devono essere annunciate per scritto all'organo di riscossione del canone.

2

Per la ricezione nell'ambito dell'attività professionale o per utilizzo commerciale, ogni unità commerciale deve fare un annuncio.

a37 Riscossione del canone (art. 68 cpv. 6 LRTV) 1

L'organo di riscossione del canone riscuote il canone annualmente. La persona sottoposta all'obbligo di pagare il canone può richiedere una riscossione trimestrale.

2

L'organo di riscossione del canone scagliona i periodi di emissione della fattura annuale. 3

Esso rilascia le fatture: a. in caso di fattura annuale, al più presto nel corso del secondo mese del periodo di riferimento;

b. in caso di fattura trimestrale, al più presto nel corso del primo mese del periodo di riferimento.


Art. 61

Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione (art. 68 cpv. 4 e 5 LRTV) 1

Il canone è esigibile: a. in caso di fattura annuale, il primo giorno del terzo mese dal rilascio della fattura;

b. in caso di fattura trimestrale, il primo giorno del secondo mese dal rilascio della fattura.38

37 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

Radiotelevisione. O 29

784.401

2

Se ha omesso di fatturare il canone, l'ha fatturato indebitamente o ha commesso un errore di calcolo, l'organo di riscossione procede al ricupero o al rimborso dell'importo corrispondente.

3

Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall'esigibilità del canone ed è di cinque anni.


Art. 62

Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione39 (art. 68 cpv. 1 LRTV) 1

L'organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti: franchi

a. un supplemento per il rilascio di ciascuna fattura trimestrale 2.b. per un sollecito di pagamento scritto

5.c. per esazione forzata giustificata

20.-.40

2

L'organo di riscossione del canone ne informa previamente per scritto le persone sottoposte all'obbligo di pagare il canone.


Art. 63

Esenzione dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio (art. 68 cpv. 6 LRTV) Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio: a. le persone domiciliate all'estero che soggiornano in Svizzera al massimo 90 giorni durante un anno civile o 90 giorni senza interruzione; b.41 ospiti delle case di cura che abbisognano di cure corrispondenti almeno al livello di cui all'articolo 7a capoverso 3 lettera e dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 199542 sulle prestazioni.

c. le autorità federali per la ricezione di programmi radiotelevisivi in locali di servizio e di soggiorno; d.43 le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i posti consolari, nonché i beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200744 sullo Stato ospite che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede;

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

42 RS

832.112.31

43 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RU 2007 6657).

44 RS

192.12

Telecomunicazioni

30

784.401

e.45 i membri del personale diplomatico, amministrativo e tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola o O del Dipartimento federale degli affari esteri, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.


Art. 64

Esenzione su domanda dall'obbligo di pagare il canone (art. 68 cpv. 6 LRTV) 1

Su domanda scritta, l'organo di riscossione del canone esenta dall'obbligo di pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni annue secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 marzo 196546 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e presentano una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.

2

Se la domanda è accolta, l'obbligo di pagare il canone termina l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda di esenzione.

3

Chi presenta una domanda di prestazioni complementari alla competente autorità può depositare contemporaneamente una domanda di esenzione dal canone all'organo di riscossione del canone. Questi sospende la procedura sino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di prestazioni complementari.

4

L'organo di riscossione del canone controlla a intervalli regolari se le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone sono ancora adempiute.


Art. 65

Organo di riscossione del canone (art. 69 cpv. 1 LRTV) 1

Il DATEC designa un organo esterno all'Amministrazione federale incaricato di riscuotere il canone. La designazione ufficiale di tale organo è «Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi».

2

L'organo di riscossione del canone è incaricato di svolgere i seguenti compiti: a. trattare gli annunci; b. emanare le decisioni relative alla riscossione del canone e alle esecuzioni forzate;

c. procedere in via d'esecuzione forzata contro i debitori in mora; d. versare i proventi del canone alla SSR e all'UFCOM; e. denunciare all'UFCOM eventuali infrazioni all'obbligo di annuncio.

45 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RU 2007 6657).

46 [RU

1996 535, 1972 2314 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all.

n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8. RU 2007 6055 art. 35].Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

Radiotelevisione. O 31

784.401

3

I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell'organo di riscossione del canone sono disciplinati in un contratto concluso tra il DATEC e l'organo stesso.

4

Su mandato delle società di gestione riconosciute, l'organo di riscossione del canone è autorizzato a riscuotere insieme al canone anche le indennità per i diritti d'autore per la ricezione di programmi radiotelevisivi. I dettagli sono fissati in un contratto concluso tra l'organo di riscossione del canone e le società di gestione.


Art. 66

Accesso ai dati (art. 69 cpv. 1-4 LRTV) 1

Il trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione del canone e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199247 sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali.

2

L'organo di riscossione del canone, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 65 capoverso 2, può:

a. comunicare alle società di gestione riconosciute i dati trattati ai fini della riscossione delle indennità per i diritti d'autore per la ricezione di programmi radiotelevisivi; e b. trasmettere tali dati all'organo competente ai fini della riscossione di tasse d'uso per la ricezione via etere (art. 71 LRTV).

3

L'organo di riscossione del canone deve comunicare gratuitamente a un eventuale suo subentrante i dati necessari per la riscossione del canone e renderli tempestivamente accessibili in forma elettronica. Esso è in particolare tenuto a fornirgli, dietro adeguato compenso, il personale e gli strumenti organizzativi indispensabili per proseguire il compito affidatogli e a mettergli a disposizione l'infrastruttura tecnica e informatica necessaria a tal fine. Su domanda, il compenso è fissato dall'UFCOM.


Art. 67

Conti e

vigilanza

(art. 69 cpv. 5 LRTV) 1

L'organo di riscossione del canone tiene un conto indipendente dei proventi del canone e delle spese risultanti dall'esame degli annunci e dalla riscossione del canone. Eventuali altre attività devono essere separate contabilmente dalla riscossione del canone.

2

L'organo di riscossione del canone consente all'UFCOM di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità dei conteggi.

3

Il conteggio annuo del canone deve essere presentato per approvazione all'UFCOM.

47 RS

235.1

Telecomunicazioni

32

784.401

Titolo quinto: Tutela della pluralità e promozione della qualità dei programmi Capitolo 1: Accesso agli avvenimenti pubblici

Art. 68

Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV) 1

Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contributo di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento.

2

Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno.

3

La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante.


Art. 69


48

Accesso diretto ad avvenimenti pubblici (art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV) 1

Le emittenti terze che fanno valere il diritto di accesso diretto a un avvenimento pubblico devono notificarsi per tempo, ovvero: a. almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'avvenimento, nel caso di avvenimenti pianificati;

b. il prima possibile, nel caso di avvenimenti organizzati in breve tempo o nei confronti dei quali l'interesse dell'emittente terza si manifesta, per via di circostanze particolari, soltanto all'ultimo momento.

2

L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva decidono quanto prima se consentire l'accesso e, per gli eventi di cui al capoverso 1 lettera a, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'avvenimento.

3

Se non preesistono accordi contrattuali, è data priorità alle emittenti terze in grado di garantire la maggiore copertura possibile in Svizzera oppure a quelle che, per esempio in base al loro mandato di prestazioni o allo stretto legame tra l'avvenimento e la loro zona di copertura, dimostrano un interesse particolare a fare la cronaca dell'avvenimento.

4

Se l'accesso è rifiutato, l'emittente terza può domandare all'UFCOM l'adozione di provvedimenti secondo l'articolo 72 capoverso 4 LRTV. La domanda deve essere presentata immediatamente dopo il rifiuto dell'accesso.

5

Nella misura del possibile l'accesso diretto delle emittenti terze deve essere utilizzato in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento dell'avvenimento e l'esercizio dei diritti di prima diffusione e dei diritti di esclusiva.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Radiotelevisione. O 33

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Art. 70

Fornitura del segnale per la sintesi (art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV) 1

L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva mettono senza indugio il segnale a disposizione di altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento.

2

L'emittente terza assume i costi causati dall'accesso al segnale. Questi costi comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi.


Art. 71

Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 73 cpv. 1 LRTV) 1

Il libero accesso a un avvenimento di grande importanza sociale è assicurato se almeno l'80 per cento delle economie domestiche in ogni regione linguistica può captare la trasmissione senza spese supplementari.

2

Gli avvenimenti di grande importanza sociale devono di norma essere accessibili al pubblico in diretta integrale o parziale. La trasmissione differita parziale o integrale è sufficiente se vi è un interesse pubblico.

3

Se non è in grado di garantire il libero accesso, l'emittente che ha concluso un contratto di esclusiva per la diffusione dell'avvenimento deve mettere a disposizione di una o più altre emittenti il segnale di trasmissione a condizioni adeguate.

Capitolo 2:

Promovimento della formazione e del perfezionamento, nonché della ricerca mediatica

Art. 72

Formazione e perfezionamento dei programmisti (art. 76 LRTV) L'UFCOM promuove la formazione e il perfezionamento dei programmisti, in primo luogo mediante accordi di prestazioni pluriennali con istituzioni che offrono costantemente un ampio ventaglio di corsi di formazione e perfezionamento nel settore del giornalismo d'informazione per la radio e la televisione.


Art. 73

Ricerca mediatica (art. 77 LRTV) 1

Di regola, almeno la metà dei proventi della tassa di concessione è utilizzata per sostenere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo.

2

Sono segnatamente sostenuti i progetti di ricerca scientifici i cui risultati forniscono indicazioni sull'evoluzione della radiotelevisione nell'ambito dei programmi, della società, dell'economia e della tecnica e permettono quindi all'amministrazione e al settore di reagire a tali sviluppi.

Telecomunicazioni

34

784.401

3

L'UFCOM decide dell'attribuzione dei contributi ai progetti di ricerca. I contributi sono di regola attribuiti sulla base di un concorso pubblico; l'UFCOM può fissare temi prioritari e determinare la quota massima di un contributo rispetto ai costi computabili di un progetto di ricerca.

Capitolo 3: Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva

Art. 74

(art. 78 - 81 LRTV)

1

La Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (Fondazione) e le imprese da essa dominate devono presentare al DATEC entro la fine di aprile dell'anno successivo un rapporto annuale e il conto annuale. Il regolamento della Fondazione fissa il contenuto e la forma del rapporto. La Fondazione e le imprese da essa dominate sottostanno all'obbligo d'informazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LRTV.

2

I risultati più importanti che la Fondazione deve pubblicare una volta all'anno secondo l'articolo 79 capoverso 1 LRTV concernono perlomeno: a. le possibilità di ricezione di programmi radiotelevisivi e l'uso di tali possibilità da parte della popolazione residente in Svizzera;

b. l'utenza rispetto ai programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie e a quelli di altre emittenti che devono essere captati in Svizzera. Tali dati sono espressi in penetrazione, durata di utilizzazione e quota di mercato. I dati di utenza secondo i giorni della settimana, i gruppi di programma e le caratteristiche sociodemografiche devono essere classificati per regioni linguistiche. I dati dei programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie devono essere presentati secondo le zone di copertura.

3 Il DATEC disciplina i dettagli.

4 Il regolamento della Fondazione deve stabilire quali dati: a. sono considerati sufficienti per le emittenti e la ricerca scientifica secondo l'articolo 78 capoverso 2 LRTV; b. sono considerati fondamentali e devono essere messi a disposizione a prezzi volti a coprire le spese secondo l'articolo 79 capoverso 2 LRTV.

Titolo sesto: Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Art. 75

Composizione (art. 82 LRTV)

Nella nomina dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva il Consiglio federale provvede a un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi e delle diverse regioni linguistiche.

Radiotelevisione. O 35

784.401


Art. 76

Nomina e sorveglianza degli organi di mediazione (art. 83 cpv. 1 lett. b e 91 LRTV) Il regolamento dell'Autorità di ricorso (art. 85 cpv. 2 LRTV) disciplina i particolari della nomina e dell'attività dei tre organi di mediazione e la loro vigilanza.


Art. 77

Spese di procedura degli organi di mediazione (art. 93 cpv. 5 LRTV) 1

Gli organi di mediazione si finanziano mediante la fatturazione di cui all'articolo 93 capoverso 5 LRTV.

2

Essi fatturano alle emittenti interessate le spese di procedura in base al tempo impiegato.

3

La tariffa oraria è di 200 franchi.

Titolo settimo: Emolumenti amministrativi

Art. 78

Principio (art. 100 LRTV)

1

Gli emolumenti amministrativi riscossi secondo l'articolo 100 LRTV sono calcolati in funzione del tempo impiegato. 2

La tariffa oraria è di 210 franchi.49 3

Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere straordinario.

4

Per rilevare i dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione e le modifiche della fattispecie secondo l'articolo 2, l'UFCOM riscuote un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento.

5

Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso comporta un onere straordinario. L'UFCOM ne informa previamente la persona assoggettata.


Art. 79

Riduzione dell'emolumento amministrativo (art. 100 LRTV) 1

Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa all'emittenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta, di 84 franchi.50 49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5855).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5855).

Telecomunicazioni

36

784.401

2

Possono beneficiare di una riduzione supplementare dell'emolumento amministrativo di cui al capoverso 1 e di una riduzione degli emolumenti relativi allo svolgimento di altre attività:

a. le emittenti cui è stata rilasciata una concessione per la diffusione di un programma senza pubblicità;

b. le emittenti che provano di avere ricavi d'esercizio inferiori a 1 milione di franchi. I ricavi d'esercizio comprendono le entrate legate alle attività dell'azienda, in particolare le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché i contributi e le sovvenzioni.


Art. 80

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti (art. 100 LRTV) Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200451 sugli emolumenti.

Titolo ottavo: Disposizioni finali
a52 Esecuzione (art. 104 cpv. 2)

1

Il DATEC emana le disposizioni amministrative e tecniche.

2

Il DATEC è autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

3

Il DATEC può rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali.


Art. 81

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 6 ottobre 199753 sulla radiotelevisione è abrogata.


Art. 82


54

Disposizioni transitorie sull'esigibilità delle fatture annuali 1

L'organo di riscossione del canone effettua il passaggio alla fattura annuale nel 2011 a scaglioni.

2

La fattura parziale è inviata nel gennaio 2011 e comprende da una fino a undici mensilità. Le fatture parziali che comprendono: a. una o due mensilità scadono il 31 gennaio 2011; 51 RS

172.041.1

52 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

53 [RU

1997 2903, 1999 1845, 2001 1680, 2002 1915 art. 20 3482, 2003 4789, 2004 4531, 2006 959 4395] 54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

Radiotelevisione. O 37

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b. tre o quattro mensilità scadono il 1° febbraio 2011; c. cinque o sei mensilità scadono il 1° marzo 2011; d. sette o otto mensilità scadono il 1° aprile 2011; e. nove o dieci mensilità scadono il 1° maggio 2011; f.

undici mensilità scadono il 1° giugno 2011.


Art. 83

Entrata in vigore (art. 114 cpv. 2 LRTV) La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

Telecomunicazioni

38

784.401

Allegato 155 (art. 38 lett. a)

Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni; zone di copertura per la diffusione nella banda OUC 1 Definizioni

Nel presente allegato, s'intende per: a. OUC: onde ultra corte (banda II; 87.6 - 108.0 MHz); b. nucleo: il nucleo con un potenziale significativo di ascoltatori in una zona di copertura locale o regionale; c. agglomerati: zone correlate di più Comuni con un nucleo; definizione e portata sulla base del censimento 2000 dell'Ufficio federale di statistica;

d. ricezione stazionaria: captazione mediante un ricevitore domestico stazionario, collegato a antenna singola, a un'antenna collettiva o a una più vasta rete di diffusione via cavo;

e. ricezione portatile: captazione mediante un ricevitore portatile, all'interno o all'esterno di edifici; f. ricezione mobile: captazione mediante un ricevitore montato su un veicolo in movimento provvisto di un'adeguata antenna esterna (a ca. 1,5 m dal suolo).

2

Metodi di pianificazione e di misurazione 1

L'UFCOM pianifica le frequenze secondo il piano internazionale delle frequenze (Convenzione di Ginevra 84), le raccomandazioni determinanti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e le disposizioni svizzere. Nella coordinazione delle frequenze, per l'UFCOM sono determinanti gli articoli 4 e 5 della Convenzione di Ginevra 84.

2

La qualità della trasmissione è misurata con il sistema AO (registrazione automatica dell'analisi oggettiva). Le registrazioni AO sono effettuate per la ricezione mobile. Valgono anche per la ricezione stazionaria e quella portatile.

3

L'UFCOM determina i parametri tecnici del sistema AO e la portata delle misurazioni. Suddivide la qualità di ricezione in cinque livelli: molto buona, buona, sufficiente, insufficiente, molto insufficiente.

55 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3555).

Radiotelevisione. O 39

784.401

3

Principi generali di pianificazione 3.1 In

generale

1

L'UFCOM provvede a un utilizzo parsimonioso delle frequenze OUC e al mantenimento della qualità di ricezione esistente. Se elabora una nuova pianificazione o modifica quella attuale, evita di adottare misure tecniche che ostacolerebbero un'eventuale futura digitalizzazione dello spettro OUC. 2

Nel pianificare la copertura, l'UFCOM fa in modo che i programmi radiofonici concessionati possano essere captati in modo soddisfacente mediante apparecchi di ricezione di gamma da media a bassa. Non va garantita una ricezione soddisfacente mediante apparecchi portatili di gamma inferiore.

3

Per la pianificazione delle frequenze, l'UFCOM tiene conto di una deviazione di frequenza massima di +/- 75 kHz con un tasso di deviazione massimo del 10 per cento nella gamma tra i +/- 75 kHz e i +/- 85 kHz e di una potenza di modulazione (potenza del segnale multiplex) massima di + 3 dBr. Stabilisce i dettagli della procedura di misurazione in una direttiva.

4

L'UFCOM verifica il rispetto di questi valori massimi da parte delle emittenti.

3.2

Programmi radiofonici della SSR nelle diverse regioni linguistiche

1

Le prime reti linguistiche regionali e, in base alla disponibilità di frequenze, anche le seconde e le terze reti linguistiche regionali, sono ampliate sino a copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti.

2

La quarta rete nel Cantone dei Grigioni per la diffusione del programma radiofonico della SSR in retoromancio è ampliata in base alla disponibilità di frequenze, sino a copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti.

3

Nelle sue regioni linguistiche la SSR garantisce la ricezione stazionaria, portatile e mobile di regola di qualità buona o sufficiente dei programmi di regione linguistica.

3.3

Programmi radiofonici di emittenti locali o regionali 1

Nel nucleo di una zona di copertura locale o regionale, le ricezioni stazionaria, portatile e quella mobile sono generalmente garantite in qualità buona o sufficiente.

Nell'intera zona di copertura locale o regionale è garantita possibilmente su tutto il territorio una sufficiente qualità di copertura e ricezione.

2

La qualità di ricezione del programma radiofonico di un'emittente locale o regionale nel nucleo della rispettiva zona di copertura deve essere almeno equivalente a quella del programma radiofonico meglio captabile di un'emittente locale o regionale concessionario in una zona di copertura vicina.

Telecomunicazioni

40

784.401

3

Se a diverse emittenti è assegnata la medesima zona di copertura locale o regionale, devono essere se possibile evitate differenze significative della qualità di ricezione nel nucleo comune.

4

Nel nucleo della zona di copertura di un'emittente locale o regionale, la qualità di ricezione deve essere equivalente a quella dei programmi radiofonici della SSR.

5

Alla ricezione al di fuori della zona di copertura, risultato di una sovraportata tecnica, non è garantita alcuna protezione in materia di ampliamento e qualità. Non è contemplata nella pianificazione delle frequenze.

3.4

Programmi radiofonici di regione linguistica della SSR diffusi in altre regioni linguistiche 1

Le frequenze OUC non impiegate nell'adempimento dei compiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 sono impiegate per diffondere un programma radiofonico di regione linguistica della SSR in altre regioni linguistiche.

2

Nella Svizzera italiana, la quarta e quinta rete sono ampliate in base alla disponibilità di frequenze per la diffusione di due programmi di regione linguistica della SSR, uno germanofono e uno francofono, sino a copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti.

3

Nel Cantone del Vallese una quarta rete è ampliata in base alla disponibilità di frequenze per la diffusione di un programma radiofonico germanofono della SSR nella regione francofona del Cantone e di un programma radiofonico francofono della SSR nella regione germanofona del Cantone, sino a copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti.

3.5 Programmi radiofonici

sovraregionali Non sono previste frequenze OUC per la diffusione di programmi radiofonici sovraregionali.

3.6

Emittenze di breve durata Non sono previste frequenze OUC per le emittenze di breve durata.

Radiotelevisione. O 41

784.401

4

Zone di copertura per la diffusione nella banda OUC Alle emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni vengono rilasciate concessioni per la diffusione nella banda OUC nelle seguenti zone di copertura: 1.

Regione Ginevra Emittente:

1 programma complementare senza scopo di lucro Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zona di copertura: agglomerato Ginevra Nucleo: agglomerato

Ginevra

2.

Regione Arco Lemanico Emittenti:

4

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantone Ginevra e Vaud (senza distretti Pays-d'Enhaut e Aigle); distretto La Broye (FR); Comune Villeneuve (VD) Nucleo:

agglomerati Ginevra, Losanna e Yverdon-les-Bains; circondario Vevey; Comuni Payerne e Villeneuve; autostrada A1 Nyon - Yverdon-les-Bains, autostrada A9 Vevey - Vallorbe 3.

Regione Chablais Emittente:

1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondari Monthey, Aigle, Pays d'Enhaut e Vevey; autostrada A9 Ardon - Lausanne-Belmont Nucleo:

agglomerato Monthey-Aigle; Comune St-Maurice; autostrada A9 St-Maurice - Vevey 4.

Regione Basso Vallese Emittente:

1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: Basso Vallese tra Sierre e St-Maurice; autostrada A9 Visp - Aigle

Nucleo:

agglomerati Sion e Sierre; Comuni Martigny, Orsières e Verbier; autostrada A9 Sion - Evionnaz 5.

Regione Alto Vallese Emittente:

1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: Alto Vallese fino a Sierre, autostrada A9 Salgesch - Sion Nucleo:

valle del Rodano da Fiesch a Salgesch; Comuni Stalden, Zermatt, Saas-Fee, Leukerbad

Telecomunicazioni

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784.401

6.

Regione Arco giurassiano Emittenti:

2

Concessione 1:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone; Onere:

la concessione obbliga l'emittente a fornire per i Cantoni Neuchâtel e Giura e per i circondari del Cantone di Berna una finestra quotidiana di programmi prodotta nelle rispettive regioni e rivolta ad ognuna di esse.

Concessione 2:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantoni Neuchâtel e Giura; circondari La Neuveville, Courtelary, Moutier e Bienne (BE); agglomerato Yverdon; Comuni in riva al lago di Neuchâtel, Comuni sulla riva sinistra del lago di Bienne tra Bienne e La Neuveville Nucleo 1:

agglomerato Neuchâtel; Comuni Le Locle e La-Chauxde-Fonds; Val-de-Travers e Val-de-Ruz, tratte La-Chaux-de-Fonds - St.Imier, La-Chaux-de-Fonds - Les Bois Nucleo 2:

Comuni Porrentruy e Delémont, autostrada A16 nel Cantone del Giura, tratte Delémont - La-Chaux-deFonds, Delémont - Moutier Nucleo 3:

Comuni St-Imier, Tramelan, Tavannes e Moutier; autostrada A16 Moutier - Péry-Reuchenette; tratte Sonceboz - La Chaux-de-Fonds, Moutier -Delémont 7.

Regione Friburgo (programma in lingua francese) Emittente:

1 (parte integrante di un programma bilingue) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondari La Broye, La Sarine, La Glâne, La Veveyse, La Gruyère (FR), Payerne e Avenches (VD); agglomerato Friburgo; circondario See ad ovest della linea Muntelier - Barberêche Nucleo:

agglomerato Friburgo, autostrada A12 Düdingen - Châtel-St-Denis 8.

Regione Friburgo (programma in lingua tedesca) Emittente:

1 (parte integrante di un programma bilingue) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondari La Sarine, See e Sense; autostrada A 12 Thörishaus - Berna-Forsthaus, autostrada A1 Kerzers - Berna-Forsthaus Nucleo:

agglomerato Friburgo; Comuni Morat e Kerzers; autostrada A1 Morat - Berna-Brünnen, autostrada A12 Friburgo - Thörishaus

Radiotelevisione. O 43

784.401

9.

Regione Biel/Bienne Emittente:

1 (due programmi paralleli in lingua tedesca e francese) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: agglomerati Bienne e Grenchen; circondari Nidau, Büren, Aarberg (senza il Comune di Meikirch), La Neuveville e Erlach; Comuni Kerzers e Fräschels Nucleo:

agglomerato Bienne; Comune Lyss; tratta Bienne - La Neuveville 10. Regione Berna Emittenti: 2

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: circondari Berna, Fraubrunnen, Konolfingen, Seftigen, Schwarzenburg e Laupen; Comune Meikirch; autostrada A1 Berna - Koppigen, autostrada A6 Berna - ThunNord Nucleo: agglomerato

di

Berna

11. Regione città di Berna Emittente:

1 (programma complementare senza scopo di lucro) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondari Berna e Fraubrunnen; Comuni Meikirch, Frauenkappelen e Kehrsatz; autostrada A1 Berna - Koppigen, autostrada A6 Berna - Thun-Nord Nucleo:

agglomerato Berna a nord-ovest sino a Münchenbuchsee e Schönbühl, a sud sino a Köniz/Kehrsatz 12. Regione Oberland bernese Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondari Thun, Niedersimmental, Obersimmental, Saanen, Frutigen, Interlaken e Oberhasli; autostrada A6 Thun - Berna-Ostring, Gürbetal sino a Belp Nucleo:

agglomerati Thun e Interlaken, Comuni sulle rive dei laghi di Thun e di Brienz; Comuni di Saanen, Gstaad, Schönried, Zweisimmen, Lenk, Adelboden, Frutigen, Kandersteg, Lauterbrunnen, Wengen, Mürren, Grindelwald e Meiringen

Telecomunicazioni

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784.401

13. Regione Emmental Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondari Fraubrunnen, Burgdorf, Trachselwald, Konolfingen, Signau e Entlebuch; circondari Wangen e Aarwangen a sud della strada cantonale Herzogenbuchsee - Langenthal; parte sud del circondario di Willisau, delimitato dalla strada cantonale Huttwil - Ettiswil; Comune di Wolhusen; autostrada A6/A1 ThunNord - Berna-Wankdorf - Schönbühl nonché i Comuni che si trovano a est nel circondario di Berna Nucleo

circondari Entlebuch, Signau e Trachselwald; Comuni Rohrbach, Burgdorf e Oberburg; tratta Signau - Oberdiessbach 14. Regione Soletta/Olten Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantone di Soletta senza i circondari Thierstein e Dorneck; circondari Wangen a. A. e Büren (senza Comuni a sud ovest di Büren a. A.); circondari Aarwangen e Fraubrunnen a nord della linea Langenthal - Fraubrunnen; Comuni Aarau, Aarburg, Rothrist, Oftringen e Zofingen; autostrada A1 Berna-Wankdorf - Suhr Nucleo:

zona pedemontana meridionale del Giura da Grenchen sino a Olten; Comuni Herzogenbuchsee, Langenthal, Aarburg, Rothrist, Oftringen e Zofingen; autostrada A1 Oftringen - Rüdtligen 15. Regione Argovia Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantone Argovia; circondari Gösgen, Olten (SO) e Dietikon (ZH); zona Zurigo-Höngg/Altstetten; tratta Sursee - Zofingen Nucleo:

agglomerati Aarau, Lenzburg, Wohlen, Baden-Brugg e Olten-Zofingen (senza i Comuni a ovest della linea Trimbach - Rothrist); Comuni nella valle della Limmat da Neuenhof a Spreitenbach; autostrada A3 dalla biforcazione Birrfeld a Stein AG

Radiotelevisione. O 45

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16. Regione Argovia centrale Emittente:

1 (programma complementare senza scopo di lucro) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: agglomerati Aarau, Lenzburg, Baden-Brugg e OltenZofingen (senza i Comuni a ovest della linea Trimbach - Rothrist); autostrada A1 Aarburg - Wettingen/Baden; tratta Lenzburg - Wohlen

Nucleo:

agglomerati Aarau, Lenzburg, Baden-Brugg e OltenZofingen (senza i Comuni a ovest della linea Trimbach - Rothrist); autostrada A1 da Aarburg - Wettingen/Baden 17. Regione Basilea Emittenti: 2

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantoni Basilea-città, Basilea-campagna; circondari Dorneck, Thierstein (SO), Rheinfelden e Laufenburg (AG) Nucleo:

agglomerato Basilea, a sud sino ad Aesch, a est sino a Rheinfelden; Comuni Liestal, Sissach e Gelterkinden; autostrada A 2 Basilea sino alla galleria del Belchen compresa 18. Regione Basilea-città Emittente:

1 (programma complementare senza scopo di lucro) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: agglomerato Basilea, senza i Comuni a sud della linea Dornach - Liestal; senza i Comuni a est della linea Rheinfelden - Gelterkinden; autostrada A 2 Basilea sino alla galleria del Belchen compresa Nucleo:

agglomerato Basilea, a sud sino ad Aesch, a sud-ovest sino a Liestal, a est sino a Kaiseraugst 19. Regione occidentale della Svizzera centrale Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantoni Lucerna, Obvaldo e Nidvaldo e Zugo; agglomerato Svitto; circondari Küssnacht a. R. e Gersau (SZ); Comuni Arth, Lauerz e Steinerberg; autostrada A2 Beckenried - Altdorf, tratta Brunnen - Altdorf Nucleo:

Cantone di Zugo; agglomerati Lucerna e Svitto; autostrada A2 Dagmersellen - Altdorf; tratte Brunnen - Altdorf, Hergiswil - Passo del Brünig, Stans - Sarnen, Stans - Engelberg

Telecomunicazioni

46

784.401

20. Regione Lucerna Emittente:

1 (programma complementare senza scopo di lucro) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: agglomerato di Lucerna; Cantone Obvaldo (senza Comune Lungern)

Nucleo:

agglomerato Lucerna 21. Regione nord della Svizzera centrale Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantoni Zugo e Nidvaldo e Svitto (senza circondari Höfe e March); circondari Lucerna, Willisau, Sursee, Hochdorf (LU), circondari Affoltern (ZH) e Muri (AG); Comune Engelberg; autostrada A2 Beckenried - Altdorf; tratte Brunnen -Altdorf, Hergiswil - Giswil, Stans - Sarnen, Sihlbrugg -Adliswil Nucleo:

Cantone Zugo; circondari Lucerna, Hochdorf (LU), Affoltern (ZH), Küssnacht a. R, Einsiedeln (SZ); agglomerato Svitto; autostrada A2 Dagmersellen - Altdorf; tratte Brunnen - Altdorf, Hergiswil - Giswil, Stans - Sarnen, Stans - Wolfenschiessen 22. Regione sud della Svizzera centrale Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantoni Zugo, Svitto, Glarona, Uri, Nidvaldo e Obvaldo; circondari Lucerna, Sursee, Willisau e Hochdorf (LU), circondario elettorale See-Gaster (SG) Nucleo:

Cantoni Zugo e Svitto; circondario Lucerna; Comune Glarona; autostrada A2 da Lucerna sino alla galleria del Gottardo compresa; tratte Brunnen - Altdorf, Hergiswil - Giswil, Stans - Sarnen, Stans - Wolfenschiessen, Ziegelbrücke - Linthal, Schwanden - Elm 23. Regione Zurigo-Glarona Emittenti: 3

Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Cantoni Zurigo e Glarona; circondari Höfe, March (SZ); circondario elettorale See-Gaster (SG); autostrada A1 Zurigo - Neuenhof; Freiamt meridionale tra Bünzen e Auw Nucleo:

circondari Zurigo, Dietikon, Horgen, Meilen, Uster e Pfäffikon; circondari Bülach e Dielsdorf a sud della linea Steinmaur - Neerach - Teufen; Comuni Winterthur, Rapperswil-Jona e Glarus, autostrada A3/A53 Wollerau - Tuggen - Ziegelbrücke, tratta Ziegelbrücke - Linthal

Radiotelevisione. O 47

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24. Regione Zurigo Emittenti: 2

Concessione 1:

con mandato di prestazioni Concessione

2 programma complementare senza scopo di lucro con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondari Zurigo, Dietikon, Dielsdorf (senza i Comuni a nord della linea Otelfingen - Steinmaur - Neerach), Bülach (senza i Comuni a nord di Hochfelden e Bülach ovvero a nord-ovest della linea Bülach - Winkel - Nürensdorf), Pfäffikon (solo i Comuni di Lindau e Effretikon-Illnau), Uster, Meilen (senza i Comuni a sudest di Meilen), Horgen (senza i Comuni a sud-est di Hirzel e Horgen) e Affoltern (senza i Comuni a sud della linea Affoltern - Aeugst); valle della Limmatt sino a Neuenhof; autostrada A1 Zurigo - Neuenhof Nucleo:

circondari Zurigo (nonché i Comuni circostanti fino a Rümlang, Kloten, Bassersdorf, Lindau, Effretikon compresi), Dietikon, Meilen (senza i Comuni a sud-est di Meilen), Horgen (senza i Comuni a sud-est di Hirzel e Horgen), Affoltern (senza i Comuni a sud della linea Affoltern - Aeugst); valle della Limmatt sino a Neuenhof 25. Regione città di Zurigo Emittente:

1 radio per i giovani Concessione:

con mandato di prestazioni Zone di copertura: Città di Zurigo Nucleo: Città

di

Zurigo

26. Regione Winterthur Emittente:

1 (programma complementare senza scopo di lucro) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: circondario di Winterthur Nucleo: Città

di

Winterthur

27. Regione Sciaffusa Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: Cantone Sciaffusa; circondari Diessenhofen (TG) e Andelfingen; Comuni a nord di Eglisau; tratta Rheinklingen - Eschenz; autostrada A4 Andelfingen - Winterthur-Wülflingen Nucleo:

agglomerato Sciaffusa; circondario Diessenhofen; tratta Rheinklingen - Eschenz; autostrada A4 Sciaffusa - Winterthur-Wülflingen

Telecomunicazioni

48

784.401

28. Regione città di Sciaffusa Emittente:

1 (programma complementare senza scopo di lucro) Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: agglomerato di Sciaffusa Nucleo: città

di

Sciaffusa

29. Regione Svizzera orientale - zona Ovest Emittente 1

Concessione:

con mandato di prestazioni Onere:

la concessione obbliga l'emittente a diffondere una finestra quotidiana di programmi per ciascuna sua zona di copertura nei Cantoni Zurigo/Sciaffusa, Turgovia e S. Gallo. I programmi devono essere prodotti nelle rispettive zone.

Zone di copertura: Cantone Turgovia; circondari Winterthur, Bülach (senza Comuni a nord della linea Eglisau -Glattfelden), Andelfingen, Pfäffikon, Uster e Hinwil (ZH); circondari elettorali Toggenburg, S. Gallo, Wil, Rorschach e SeeGaster (SG); agglomerato Sciaffusa; città di Zurigo Nucleo:

agglomerati Winterthur, Frauenfeld e Kreuzlingen; circondari Pfäffikon, Bülach (senza Comuni a nord della linea Eglisau -Glattfelden), Uster (ZH) e Münchwilen (TG); circondario elettorale Wil; Comuni Weinfelden, Amriswil, Bischofszell, Arbon e Romanshorn; tratte Winterthur - Andelfingen, Frauenfeld - Kreuzlingen, Frauenfeld -Amriswil, Weinfelden - Kreuzlingen - Amriswil 30. Regione Svizzera orientale - zona Est Emittente: 1

Concessione:

con mandato di prestazioni Onere:

La concessione obbliga l'emittente a diffondere nella Valle del Reno una finestra quotidiana di programmi, prodotta nella regione.

Zone di copertura: Cantone S. Gallo, Appenzello Interno e Appenzello Esterno; circondari Arbon, Bischofszell (TG) e Landquart (GR); circondari Seewis e Schiers (GR); tratta Walenstadt - Weesen - Amden Nucleo:

agglomerati S. Gallo e Arbon-Rorschach; circondari elettorali Sarganserland, Werdenberg e Rheintal; tratta S. Gallo - Appenzello; Comuni sulla riva sinistra del Lago di Walen

Radiotelevisione. O 49

784.401

31. Regione della città di S. Gallo Emittente:

1, programma complementare senza scopo di lucro Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Onere:

la concessione obbliga l'emittente a fornire un particolare contributo alla formazione degli operatori dei media conformemente all'art. 36 cpv. 2 ORTV Zone di copertura: città di S. Gallo Nucleo:

città di S. Gallo

32. Regione Svizzera sud-est Emittente: 1;

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Onere:

a. la concessione obbliga l'emittente a diffondere nei circondari Maloja, Bernina e Inn una finestra quotidiana di programmi prodotta nella regione; b. la concessione obbliga l'emittente a diffondere una determinata quota minima delle trasmissioni in retoromancio e in italiano, e a collaborare con le organizzazioni culturali e linguistiche Lia Rumantscha e Pro Grigioni Italiano Zone di copertura: Cantone Grigioni e Glarona (senza Comune di Bilten); autostrada A13 Landquart sino a Sargans, autostrada A3 Sargans - Walenstadt - Lago di Walen Nucleo:

agglomerati Coira e St. Moritz; Surselva da Disentis a Tamins; Hinterrheintal da Thusis a Tamins; Comuni Langwies, Arosa, Klosters, Davos, Lenzerheide, Zernez, Scuol, Tarasp, Samnaun, Poschiavo e Glarona; tratte Ardez - Ramosch e Tschierv - Müstair 33. Regione

Sopraceneri

Emittente:

1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: Sopraceneri, circondari Lugano e Moesa (GR); autostrada A2 Lugano - Chiasso

Nucleo:

agglomerati Locarno e Bellinzona, Comuni in riva al Lago Maggiore sino al confine; autostrada A2 Airolo - Monte Ceneri 34. Regione

Sottoceneri

Emittente:

1

Concessione:

con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Zone di copertura: Sottoceneri; agglomerati Locarno e Bellinzona; autostrada A2 Airolo - Bellinzona

Nucleo:

agglomerati Lugano e Chiasso - Mendrisio; autostrada A2 Monte Ceneri - Chiasso

Telecomunicazioni

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Allegato 256 (art. 38 lett. b)

Emittenti televisive regionali con partecipazione al canone; zone di copertura 1

Principi generali sulla diffusione 1

I programmi delle emittenti televisive con partecipazione al canone sono diffusi su linea conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV. Nei casi espressamente previsti al numero 2, la diffusione avviene anche conformemente all'articolo 53 lettera b LRTV via etere in standard digitale DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

2

Se un programma viene inserito in una rete di linee che oltrepassa i limiti della zona di copertura, l'emittente è tenuta a fare in modo che la diffusione effettiva sia limitata alla zona di copertura.

3

Se tale limitazione grava considerevolmente l'emittente dal punto di vista economico, quest'ultima può rinunciare a diffondere il programma sulla rete di linee in questione, purché questo non comporti la perdita di diffusione su una vasta zona.

2

Zone di copertura Le concessioni sono rilasciate a emittenti televisive con partecipazione al canone nelle seguenti zone di copertura: 1.

Regione Ginevra Zona di copertura: Cantone di Ginevra, circondario Nyon (VD) Diffusione:

su linee e in digitale via etere 2.

Regione Vaud - Friburgo Zona di copertura: Cantoni Vaud e Friburgo; circondario Monthey (VS); Comune Céligny (GE)

Oneri:

la concessione obbliga l'emittente a diffondere una finestra informativa per il Cantone Friburgo, che tenga conto delle caratteristiche politiche, economiche e culturali di questa regione. Il programma deve essere prodotto nel Cantone stesso.

56 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3555).

Radiotelevisione. O 51

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3.

Regione Vallese Zona di copertura: Cantone Vallese, circondario Aigle (VD) Diffusione:

su linee e in digitale via etere Oneri:

la concessione obbliga l'emittente a fornire due programmi informativi per la zona di copertura, uno per la parte di lingua tedesca e uno per quella di lingua francese, che tengano conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali.

I programmi devono essere prodotti nelle rispettive zone linguistiche.

4.

Regione Arco giurassiano Zona di copertura: Cantoni Jura e Neuchâtel; circondari La Neuveville, Courtelary, Moutier (BE), Grandson e Yverdon (VD) 5.

Regione Berna Zona di copertura: Cantone Berna (senza circondari La Neuveville, Courtelary e Moutier); circondari Soletta, Lebern, Wasseramt; Bucheggberg (SO), See, Sense, Gruyères, Sarine, La Broye (FR), Avenches, Payerne (VD) e circondario Entlebuch (LU)

6.

Regione Biel/Bienne Zona di copertura: circondari Biel/Bienne, Nidau, Erlach, Aarberg, Büren, La Neuveville, Courtelary, Moutier (BE), Lac (FR); agglomerato Grenchen Oneri:

la concessione obbliga l'emittente a fornire due programmi informativi per la zona di copertura, uno per la parte di lingua tedesca e uno per quella di lingua francese, che tengano conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali.

7.

Regione Basilea Zona di copertura: Cantoni Basilea Città e Basilea Campagna; circondari Rheinfelden, Laufenburg (AG), Thierstein e Dorneck (SO) 8.

Regione Argovia - Soletta Zona di copertura: Cantoni Argovia e Soletta; circondari Wangen, Aarwangen (BE), Willisau, Sursee (LU), Dielsdorf e Dietikon (ZH) 9.

Regione Svizzera centrale Zona di copertura: Cantoni Lucerna, Zugo, Obvaldo e Nidvaldo, Svitto e Uri; circondari Zofingen, Kulm, Muri (AG) e Affoltern (ZH)

Telecomunicazioni

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10. Regione Zurigo-Svizzera nord orientale Zona di copertura: Cantoni Zurigo, Sciaffusa e Turgovia; circondario elettorale Wil (SG)

Oneri:

la concessione obbliga l'emittente a diffondere una finestra informativa per ognuno dei due Cantoni (Sciaffusa e Turgovia), che tenga conto delle rispettive caratteristiche politiche, economiche e culturali.

I programmi devono essere prodotti nei rispettivi Cantoni.

11. Regione Svizzera orientale Zona di copertura: Cantoni San Gallo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno; circondari Arbon e Bischofszell (TG) 12. Regione Svizzera sud orientale Zona di copertura: Cantoni Grigioni e Glarona; circondari elettorali Sarganserland e Werdenberg (SG) Oneri:

la concessione obbliga l'emittente a fornire una finestra informativa per il Cantone Glarona, che tenga conto delle caratteristiche politiche, economiche e culturali di questa regione. Il programma deve essere prodotto nel Cantone stesso.

Diffusione:

su linee e in digitale via etere 13. Regione Ticino Zona di copertura: Cantone Ticino; circondario Moesa (GR) Diffusione:

su linee e in digitale via etere

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Allegato 357 (art. 52 cpv. 2)

Elenco dei programmi esteri che devono essere diffusi su linea In tutta la Svizzera: ARTE (digitale: integralmente; analogico: dalle 19.00)

- 3Sat - TV5 - ARD - ORF 1

- France

2

- Rai

Uno

Nella lingua della rispettiva regione linguistica: - Euronews

57 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Telecomunicazioni

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