01.01.2021 - * / In vigore
01.01.2016 - 31.12.2020
01.01.2002 - 31.12.2015
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1

Ordinanza

sull'organizzazione e il funzionamento del servizio di ricerche e di salvataggio dell'aviazione civile (ORS)1 del 17 marzo 1955 (Stato 18 dicembre 2001) L'Ufficio federale dell'aviazione civile2, visto l'articolo 22 della legge federale del 21 dicembre 19483
sulla navigazione aerea; vista l'ordinanza del 7 novembre 20014 concernente il servizio di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile,5 ordina:

Art. 1

6 1 Il territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein costituisce una sola regione di ricerca e di salvataggio. Essa è delimitata dai rispettivi confini politici.

2

La Guardia Aerea Svizzera di Salvataggio (Rega) è designata come centro svizzero di coordinamento di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile. L'Ufficio federale dell'aviazione civile indica nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) Svizzera, capitolo SAR, come raggiungere il centro di coordinamento.

3

Le operazioni di ricerca sono effettuate dalle Forze aeree.

4

I dettagli sono regolati mediante contratto.


Art. 2

7 I centri di controllo della circolazione aerea, i capi degli aerodromi e gli altri organi della polizia aerea informano il centro di coordinamento, per la via più breve, quando un aeromobile ha perso il collegamento con gli organi di controllo o ha superato il limite di ritardo massimo ammissibile.

RU 1955 450

1

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O dell'UFAC dell'8 ott. 1981, in vigore dal 1° dic. 1981 (RU 1981 1736).

2

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

3 RS

748.0

4 RS

748.126.1

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094).

748.126.11

Aviazione

2

748.126.11


Art. 3

1 Il centro di coordinamento comunica allo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, al suo esercente nonchè alle autorità, ai servizi e alle organizzazioni interessati l'inizio delle operazioni di ricerca.

2

Se è il caso, il centro di coordinamento informa dell'inizio delle operazioni di ricerche anche i vicini centri di coordinamento stranieri, e chiede, se necessario, la loro collaborazione.


Art. 4
Il centro di coordinamento cerca di ottenere tutte le informazioni disponibili sull'aeromobile (piano di volo, avviso di volo, aerodromi di deviazione previsti, atterramenti forzati, infortuni, ecc.), per poter stabilire la rotta seguita e localizzare la zona di ricerche.


Art. 5

8 I centri di controllo del traffico aereo cercano di contattare l'aeromobile e di determinarne la posizione in aria o al suolo.


Art. 6

1 Il centro di coordinamento può valersi di aeroplani per esplorare le zone in cui si presume che l'aeromobile sia caduto o abbia eseguito un atterramento forzato.

2

Gli equipaggi degli aeroplani usati per le ricerche, muniti dell'attrezzatura necessaria, tenteranno di stabilire il collegamento con l'aeromobile o di intercettare le sue trasmissioni.


Art. 7

Il centro di coordinamento può invitare il pubblico, per mezzo della stampa e della
radio, a fornirgli tutte le osservazioni che potessero facilitare la ricerca dell'aeromobile.


Art. 8
Le operazioni di ricerca, in settori limitati, possono essere affidate a pattuglie terrestri.


Art. 9

1 Di regola, i primi soccorsi sono prestati dalle autorità locali, alle quali, in caso di necessità, il centro di coordinamento fornisce rinforzi.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 23 gen. 1996, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 767).

Servizio di ricerca e di salvataggio - Organizzazione e funzionamento 3

748.126.11

2

Se il relitto si trova in un luogo difficilmente accessibile, il centro di coordinamento può organizzare le operazioni di soccorso valendosi di colonne terrestri o di aeroplani.


Art. 10

1 Il contenuto dei pacchi di soccorso lanciati dagli aeroplani ai superstiti è segnalato coi seguenti nastri colorati: Rosso: Materiale sanitario e di primo soccorso Azzurro:

Acqua e viveri

Giallo:

Coperte e indumenti di protezione Nero:

Materiali vari, apparecchi radio, apparecchi per cucinare, accette, bussole, utensili di cucina, ecc.

2

Se il pacco contiene materiale dei vari gruppi sopra indicati, esso porta i nastri dei colori che entrano in considerazione.

3

I pacchi contengono le istruzioni stampate concernenti il modo d'uso dei vari materiali. Tali istruzioni sono redatte in tedesco, francese, italiano e inglese.


Art. 11

Gli equipaggi di salvataggio faranno il possibile affinchè nel luogo dell'infortunio
non siano apportati mutamenti che potrebbero intralciare l'inchiesta ufficiale, salvo quelli resi indispensabili dai lavori di salvataggio.


Art. 12

1 Le comunicazioni terra-aria avranno luogo mediante segnali ottici. I superstiti useranno il codice internazionale A e gli equipaggi di ricerche e di soccorso il codice internazionale B, indicati nell'allegato.

2

Gli equipaggi degli aeromobili che hanno visto e compreso un segnale ottico a terra lo confermeranno mediante il lancio di un messaggio o mediante un movimento oscillatorio delle ali dell'aeroplano.


Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1955.

Aviazione

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Allegato9

(art. 12)

Codice internazionale A per i segnalati ottici terra-aria ad uso dei superstiti Numero Messaggio

Segnale

1 Chiediamo

assistenza

V

2 Chiediamo

assistenza

medica

X

3 No

N

4 Si

Y

5

Ci dirigiamo in questa direzione ↑

I segnali possono essere formati con strisce di stoffa, tessuto di paracadute, pezzi di legno o con sassi, oppure mediante orme o altrimenti sul terreno o sulla neve.

Possibilmente, i segnali devono misurare almeno metri 2,50 e risaltare nello sfondo.

Codice internazionale B per i segnali ottici terra-aria ad uso degli equipaggi di ricerche e di salvataggio a terra Numero Messaggio

Segnale

1 Operazioni

terminate

LLL

2

Abbiamo trovato tutti gli occupanti LL

3

Abbiamo trovato soltanto una parte degli occupanti ++

4

Impossibile avanzare. Ritorniamo alla base XX

5

Ci siamo divisi in due gruppi e ci dirigiamo ciascuno nella direzioen indicata 6

Abbiamo saputo che l'aeromobile si trova in questa direzione

7

Non abbiamo trovato nulla. Proseguiamo le ricerche

NN

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC dell'8 ott. 1981, in vigore dal 1° dic. 1981 (RU 1981 1736).