01.06.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.05.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.06.2023 - 30.09.2023
01.12.2022 - 31.05.2023
06.10.2022 - 30.11.2022
01.10.2022 - 05.10.2022
01.05.2022 - 30.09.2022
01.04.2022 - 30.04.2022
01.02.2022 - 31.03.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
01.11.2021 - 31.12.2021
01.06.2021 - 31.10.2021
01.03.2021 - 31.05.2021
01.01.2021 - 28.02.2021
15.12.2020 - 31.12.2020
01.12.2020 - 14.12.2020
01.11.2020 - 30.11.2020
23.06.2020 - 31.10.2020
01.06.2020 - 22.06.2020
25.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2020 - 24.02.2020
01.12.2019 - 31.12.2019
09.07.2019 - 30.11.2019
01.06.2019 - 08.07.2019
07.05.2019 - 31.05.2019
26.02.2019 - 06.05.2019
01.01.2019 - 25.02.2019
01.12.2018 - 31.12.2018
20.11.2018 - 30.11.2018
01.11.2018 - 19.11.2018
18.09.2018 - 31.10.2018
01.07.2018 - 17.09.2018
01.03.2018 - 30.06.2018
27.02.2018 - 28.02.2018
01.01.2018 - 26.02.2018
31.12.2017 - 31.12.2017
20.06.2017 - 30.12.2017
01.05.2017 - 19.06.2017
01.02.2017 - 30.04.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.12.2016 - 31.12.2016
01.09.2016 - 30.11.2016
01.01.2016 - 31.08.2016
01.09.2015 - 31.12.2015
01.12.2014 - 31.08.2015
01.01.2014 - 30.11.2014
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01.12.2013 - 31.12.2013
01.09.2013 - 30.11.2013
01.06.2013 - 31.08.2013
03.01.2013 - 31.05.2013
01.12.2012 - 02.01.2013
01.08.2011 - 30.11.2012
01.02.2011 - 31.07.2011
01.12.2010 - 31.01.2011
01.03.2010 - 30.11.2010
01.02.2009 - 28.02.2010
01.09.2008 - 31.01.2009
01.03.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 29.02.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.03.2007 - 30.04.2007
01.01.2006 - 28.02.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque; gli articoli 9 e 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19924 sulle derrate alimentari nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio,6 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza: a. vieta o limita l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi disciplinati negli allegati; b. disciplina i presupposti personali e la competenza specifica per l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi.

RU 2005 2917 1 RS

813.1

2 RS

814.01

3 RS

814.20

4 RS

817.0

5 RS

946.51

6

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).

814.81

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.81

2

Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smaltimento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l'articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano:

a. l'ordinanza tecnica del 10 dicembre 19907 sui rifiuti; b.8 l'ordinanza del 22 giugno 20059 sul traffico di rifiuti; e c. l'ordinanza del 14 gennaio 199810 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento delle apparecchi elettrici ed elettronici apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3

La presente ordinanza non si applica: a. al trasporto di sostanze, preparati e oggetti su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta; b.11 al transito di sostanze, preparati e oggetti sotto vigilanza doganale, purché durante tale transito non vengano trattati o trasformati.


Art. 2

Definizioni Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:12 a. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati o oggetti a titolo professionale o commerciale; è inoltre considerato fabbricante chi acquista sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo professionale o commerciale, senza modificarne la composizione con il proprio nome commerciale o per un altro impiego; chi fa fabbricare a terzi in Svizzera una sostanza, un preparato o un oggetto è considerato il fabbricante esclusivo, purché abbia il domicilio o la sede in Svizzera; b. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che acquisisce sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo commerciale senza modificarne la composizione.

7 RS

814.600

8

Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199).

9 RS

814.610

10 RS

814.620

11 Nuovo testo giusta il n. 45 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 3

814.81

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti Sezione 1: Limitazioni, divieti e autorizzazioni eccezionali

Art. 3

1 Le limitazioni e i divieti di utilizzazione di determinate sostanze e di determinati preparati e oggetti, come pure le relative autorizzazioni eccezionali, sono disciplinati negli allegati.

2

Le autorizzazioni eccezionali secondo gli allegati vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera.

Sezione 2: Autorizzazioni d'impiego

Art. 4


13

Impieghi soggetti ad autorizzazione Per i seguenti impieghi è necessaria lʼautorizzazione delle autorità sottoindicate: Impiego

Autorità che rilascia lʼautorizzazione a. lʼimpiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari per la lotta contro i roditori (rodenticidi) a livello interaziendale o con lʼuso di macchine autorità cantonale; per impieghi regionali e transregionali, dʼintesa con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), lʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG) e lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM)

b. lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dallʼaria Ufficio federale dellʼaviazione civile dʼintesa con lʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP), lʼUSAV, lʼUFAG e lʼUFAM c. lʼimpiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in unʼautorizzazione secondo le lettere a o b autorità

cantonale


Art. 5

Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione 1

Un'autorizzazione d'impiego è concessa quando non c'è da temere che l'impiego previsto metta in pericolo l'ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico delimitato.

13 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.81

2

Le autorizzazioni d'impiego vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera, in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).


Art. 6

Coordinamento Quando il rilascio dell'autorizzazione compete ad un'autorità federale, prima di decidere essa consulta l'autorità del Cantone interessato e le comunica in seguito la propria decisione.

Sezione 3: Autorizzazioni speciali

Art. 7

Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione 1

Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione: a. l'impiego

di:

1. prodotti

fitosanitari,

2. antiparassitari per conto di terzi, 3. prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine pubbliche, 4. prodotti per la protezione del legno; b.14 l'utilizzazione di prodotti refrigeranti: 1. nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore,

2. nello smaltimento di prodotti refrigeranti.

2

La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale.

3

Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali.

Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione e una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali concernenti la lotta antiparassitaria con fumiganti.

Nell'ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.


Art. 8

Attestazione delle competenze specifiche 1

Un'autorizzazione speciale è rilasciata a chi ha dimostrato, nell'ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per la propria attività per quanto riguarda: a. le nozioni fondamentali dell'ecologia e della tossicologia; 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 5

814.81

b. la legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori;

c. le misure per la protezione dell'ambiente e della salute; d. la compatibilità ambientale nonché l'impiego e lo smaltimento corretti delle sostanze, dei preparati e degli oggetti; e. gli apparecchi e il loro uso corretto.

2

Le corrispondenti autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'UE e dell'AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

3

Il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decide, su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale.

4

Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l'esperienza professionale come equivalente a un'autorizzazione professionale.

5

Gli articoli 9-11 si applicano per analogia: a. alle autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'UE e dell'AELS (cpv. 2);

b. ai diplomi considerati equivalenti a un'autorizzazione speciale (cpv. 3); c. all'esperienza professionale riconosciuta come equivalente a un'autorizzazione speciale (cpv. 4).


Art. 9

Campo d'applicazione locale Le autorizzazioni speciali sono valide in tutta la Svizzera.


Art. 10

Obbligo di perfezionamento Chi possiede un'autorizzazione speciale e svolge un'attività corrispondente ha l'obbligo di informarsi regolarmente sulla migliore pratica professionale e di perfezionarsi.


Art. 11

Sanzioni

1

Se il titolare di un'autorizzazione speciale contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d'applicazione della sua autorizzazione speciale, l'autorità cantonale può, con un'apposita decisione: a. esigere che il titolare dell'autorizzazione speciale frequenti un corso o sostenga un esame professionale; o b. revocare l'autorizzazione speciale per un periodo limitato o definitivamente.

2

L'autorità cantonale comunica le sue decisioni all'ufficio federale competente.

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.81


Art. 12

Competenze 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b.

2

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2.

3

Il Dipartimento definisce: a. il contenuto, l'ampiezza e la procedura degli esami professionali; b. gli obblighi di documentazione degli organi d'esame.

4

Il Dipartimento o l'organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali.

5

Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell'ambito della sua sfera di competenza.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 13

Cantoni

I Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente.


Art. 14

Confederazione Alla Confederazione competono: a.15 i compiti a essa attribuiti negli articoli 4, 7-12 (autorizzazioni speciali) e 19; b. la concessione di autorizzazioni secondo gli allegati; c. l'esecuzione delle disposizioni sull'importazione e l'esportazione; d. l'esecuzione delle disposizioni concernenti sostanze, preparati e oggetti che servono alla difesa nazionale.


Art. 15

Delega di compiti e competenze a terzi 1

I competenti servizi federali possono delegare, in parte o integralmente, i compiti e le competenze conferiti loro dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati idonei.

2

Per quanto concerne l'esecuzione delle disposizioni relative alla protezione della salute, la delega è limitata agli articoli 7-12 (autorizzazioni speciali) e alle attività d'informazione di cui all'articolo 28 LPChim.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 7

814.81


Art. 16

Disposizioni esecutive

particolari

1

Per i dispositivi medici l'esecuzione è retta dall'ordinanza del 17 ottobre 200116 relativa ai dispositivi medici.

2

Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l'esecuzione è retta dall'articolo 96 dell'ordinanza del 18 maggio 200517 sui prodotti chimici (OPChim).

3

Per i concimi l'esecuzione è inoltre retta, a titolo supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell'ordinanza del 10 gennaio 200118 sui concimi.


Art. 17

Sorveglianza dell'importazione e dell'esportazione 1

Gli uffici doganali controllano, su domanda dell'UFSP, dell'UFAG o dell'UFAM, se le sostanze, i preparati o gli oggetti corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza.

2

Se sospettano un'infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce alla frontiera e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente ordinanza.

Queste ultime si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.


Art. 18

Controlli 1 Le autorità esecutive cantonali controllano le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato, prelevando campioni o su domanda dell'UFAM, dell'UFSP o dell'UFAG, presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori professionali o commerciali. Esse verificano se le sostanze, i preparati e gli oggetti corrispondono alle disposizioni degli allegati, segnatamente per quanto riguarda la loro composizione, l'etichettatura e le relative informazioni date agli acquirenti.

2

Controllano inoltre se l'utilizzazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

3

Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni lʼautorità incaricata del controllo ne informa le autorità competenti per le decisioni in virtù dellʼarticolo 19. Se queste ultime sono autorità cantonali, lʼautorità incaricata del controllo informa inoltre lʼUFSP e lʼUFAM, in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari lʼUSAV e lʼUFAG e in caso di contestazioni riguardanti concimi lʼUFAG.19 16 RS

812.213

17 RS

813.11

18 RS

916.171

19 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.81


Art. 19

Decisioni in base ai controlli Se da un controllo risulta che sono state violate delle disposizioni della presente ordinanza, l'autorità federale o l'autorità del Cantone nel quale il fabbricante, il commerciante o l'utilizzatore ha il domicilio o la sede decide le misure del caso.


Art. 20

Consulenza tecnica per l'impiego di concimi e prodotti fitosanitari 1

I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l'impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; essi ne garantiscono il finanziamento.

2

Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commerciale concimi o prodotti fitosanitari in zone inquinate debbano: a. ricorrere a tal fine alla consulenza tecnica; b. mettere a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.


Art. 21

Carattere confidenziale dei dati e scambio di dati Il carattere confidenziale dei dati e lo scambio di dati fra le autorità esecutive e con l'estero sono retti dagli articoli 85-88 OPChim20.


Art. 22

Emolumenti

L'obbligo di pagare gli emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali secondo la presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 200521 sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 23

Disposizioni transitorie

1

Le disposizioni transitorie relative alle autorizzazioni speciali secondo gli articoli 7-12 sono emanate dal Dipartimento competente.

2

Le autorizzazioni eccezionali concesse in base all'ordinanza del 9 giugno 198622 sulle sostanze restano valide fino allo scadere del termine previsto.

3

Le domande di autorizzazioni eccezionali ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono giudicate in base alla presente ordinanza.

20 RS

813.11

21 RS

813.153.1

22 [RU

1986 1254, 1988 911, 1989 270 2420, 1991 1981 2653, 1992 364 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 n. 2 4425 all. 1 n. II 14 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 all. 5 n. 3, 1999 39 1362 2045 all. 2 n. 3, 2000 703 n. II 9 1949 art. 22 cpv. 2, 2001 522 all. n. 2 1758 3294 n. II 6, 2003 940 1345 5421 n. II 2, 2004 3209 4037 n I 7. RU 2005 2695 n. I 1]

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 9

814.81


Art. 24

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.81

Allegati

1

Disposizioni per determinate sostanze 1.1

Composti organici alogenati 1.2

Cloroparaffine a catena breve 1.3

Idrocarburi clorurati alifatici 1.4

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono 1.5 Sostanze

stabili

nell'aria

1.6 Amianto 1.7 Mercurio 1.8 Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati 1.9

Sostanze con effetti ignifughi 1.10

Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione 1.11

Sostanze liquide pericolose 1.12

Benzene e omologhi

1.13

Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici 1.14 Composti

organostannici

1.15 Catrami 1.16 Perfluorottano sulfonati

1.17

Sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 2

Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti 2.1

Detersivi per tessili 2.2

Prodotti di pulizia 2.3 Solventi 2.4 Biocidi 2.5 Prodotti fitosanitari

2.6 Concimi 2.7 Prodotti disgelanti

2.8

Pitture e lacche

2.9

Materie plastiche, loro monomeri e additivi 2.10 Prodotti

refrigeranti

2.11 Prodotti

estinguenti

2.12 Confezioni

aerosol

2.13

Additivi per combustibili 2.14 Condensatori

e

trasformatori

2.15 Pile 2.16

Disposizioni particolari concernenti i metalli 2.17 Materiali

legnosi

2.18

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 11

814.81

Allegato 1

Disposizioni per determinate sostanze Allegato 1.123 (art. 3)

Composti organici alogenati 1 Divieti 1.1

Sostanze e preparati Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione per scopi privati e l'impiego di: a. composti alogenati organici di cui al numero 3; b. sostanze e preparati che contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

1.2 Oggetti

I prodotti tessili e in pelle contenenti composti organici alogenati di cui al numero 3 non possono essere importati a scopi professionali o commerciali.

2 Deroghe

1

I divieti secondo il numero 1.1 non si applicano: a. all'utilizzazione per scopi di analisi e ricerca; b. a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai preparati che contengono simili composti, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi in funzione di una trasformazione chimica completa; c. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti; 23 Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU 2007 111), dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, vigore dal 1° set. 2013 (RU 2012 6161).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.81

d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene; e. all'immissione sul mercato e all'impiego di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come: 1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene, 2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione; f.

all'immissione sul mercato e all'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.

2

Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica all'importazione di prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

3

Elenco dei composti organici alogenati vietati a. Esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri).
b. Sistemi aliciclici policiclici

aldrina (n. CAS 309-00-2);

clordano (n. CAS 57-74-9);

clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0);

dieldrina (n. CAS 60-57-1);

endosulfano (n. CAS 115-29-7) e i suoi isomeri (n. CAS 959-98-8 e n. CAS 33213-65-9);

endrina (n. CAS 72-20-8);

eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed

eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3); isodrina (n. CAS 465-73-6);

kelevan (n. CAS 4234-79-1);

mirex (n. CAS 2385-85-5);

strobane (n. CAS 8001-50-1);

telodrina (n. CAS 297-78-9);

toxafene (n. CAS 8001-35-2).

c. Benzeni alogenati 1,2,4-Triclorobenzene (n. CAS 120-82-1);

pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5);

esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1).

d. Bifenili, terfenili, naftaline e diarilalcani alogenati bifenili alogenati con formula C12HnX10-n;

X = alogeno, 0

 n  9

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 13

814.81

terfenili alogenati con formula C18HnX14-n;

X = alogeno, 0

 n  13 naftaline alogenate con formula C10HnX8-n;

X = alogeno, 0

 n  7 monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6);

- monometildiclorodifenilmetano;monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8).

e. DDT e composti simili - diclorodifeniltricloroetano (DDT);

- diclorodifenildicloroetilene (DDE);

- diclorodifenildicloroetano (DDD);

metossicloro (n. CAS 72-43-5);

pertano (n. CAS 72-56-0);

dicofol (n. CAS 115-32-2).

f.

Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati - acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i composti 2,4,5 fenossiacetilici; acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici.

g. Fenoli policlorurati e loro derivati pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i composti pentaclorofenossici;

tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti tetracloro-fenossici.

h. Quintozene (n. CAS 82-68-8)

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.81

Allegato 1.2 (art. 3)

Cloroparaffine a catena breve 1

Definizione

Sono considerati cloroparaffine a catena breve i prodotti di clorazione della paraffina con 10-13 atomi di C (alcani, C10-C13, cloro-).

2

Divieto

È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti, nella misura in cui hanno un tenore superiore all'1 per cento in massa di cloroparaffine a catena breve: a. pitture e lacche; b. sigillanti; c. materie plastiche e gomma; d. prodotti tessili;

e. sostanze per la lavorazione della pelle; f.

sostanze per la lavorazione dei metalli.

3

Disposizione transitoria Il divieto di cui al numero 2 entra in vigore il 1° agosto 2006.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 15

814.81

Allegato 1.324 (art. 3)

Idrocarburi clorurati alifatici 1

Divieti

1

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego delle seguenti sostanze: a. cloroformio (n. CAS 67-66-3); b. 1,1,2-tricloroetano (n. CAS 79-00-5); c. 1,1,2,2-tetracloroetano (n. CAS 79-34-5); d. 1,1,1,2-tetracloroetano (n. CAS 630-20-6); e. pentacloroetano (n. CAS 76-01-7); f.

1,1-dicloroetilene (n. CAS 75-35-4).

2

Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati in cui il contenuto in massa delle sostanze contemplate al capoverso 1 è pari o superiore allo 0,1 per cento.

3

È vietato l'impiego di esacloroetano (n. CAS 67-72-1) per la fabbricazione o la lavorazione di metalli non ferrosi.

2 Deroghe

1

I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai: a. ai

farmaci;

b. prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell'articolo 35 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 200525 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, stabilisce che possono contenere le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1; c. alle sostanze e ai preparati per impieghi in sistemi chiusi nell'ambito di procedure industriali;

d. alle sostanze e ai preparati per scopi di analisi e ricerca.

2

L'UFAM, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e con l'UFSP, può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 per l'impiego di cloroformio, se: 24 Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 2005 5451) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).

25 RS

817.02

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.81

a. secondo lo stato della tecnica per l'impiego in questione non esistono alternative al cloroformio; e

b. la quantità di cloroformio impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito, ma al massimo 20 litri all'anno.

3

Etichettatura particolare 1

L'imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 lettera c deve essere provvisto della seguente indicazione: «Destinato all'uso esclusivo in impianti industriali».

2

L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 17

814.81

Allegato 1.426 (art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono 1 Definizioni

1

Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono: a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come: 1. il triclorofluorometano (CFC 11), 2. il diclorofluorometano (CFC 12), 3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112), 4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113), 5. il diclorotetrafluoroetano (CFC 114), 6. il cloropentafluoroetano (CFC 115); b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC), come: 1. il clorodifluorometano (HCFC 22), 2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123), 3. il diclorofluoroetano (HCFC 141), 4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);

c. tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come: 1. il bromoclorodifluorometano (halon 1211), 2. il bromotrifluorometano (halon 1301), 3. il dibromotetrafluoroetano (halon 2402); d. tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC);

e. 1,1,1-tricloretano (n. CAS 71-55-6); f.

tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5); g. monobromometano (n. CAS 74-83-9); h. bromoclorometano (n. CAS 74-97-5).

2

Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

26 Aggiornato dal n. 45 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.81

3

Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.

4

È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

5

È considerato esportazione anche il trasporto da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale all'estero.

2

Fabbricazione 2.1

Divieto

La fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

2.2 Deroga

In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

3 Importazione 3.1 Sostanze

3.1.1

Divieto

L'importazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

3.1.2 Deroga 1

Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono essere importate con un'autorizzazione generale d'importazione secondo il numero 3.1.3: a. per gli impieghi di cui al numero 6.2; e b. da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198727 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e delle sue modifiche del 29 giugno 199028, 25 novembre 199229, 17 settembre 199730 e 3 dicembre 199931 (Protocollo di Montreal).

27 RS

0.814.021

28 RS

0.814.021.1

29 RS

0.814.021.2

30 RS

0.814.021.3

31 RS

0.814.021.4

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 19

814.81

2

Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a e c-h, l'autorizzazione generale d'importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.

3.1.3

Autorizzazione generale d'importazione 3.1.3.1 Principi 1

Chi intende importare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 3.1.2 necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

2

Essa è concessa quale autorizzazione generale d'importazione di determinate sostanze per un periodo massimo di 18 mesi, scade di volta in volta alla fine dell'anno civile ed è munita di un numero.

3

Un'autorizzazione generale d'importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.

4

L'imposizione doganale è retta dalla legislazione doganale.

5

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve:

a. in caso d'importazione, indicare nella dichiarazione doganale il numero dell'autorizzazione generale d'importazione; o b. in caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, presentare all'ufficio doganale una copia dell'autorizzazione generale d'importazione.

6

Su domanda dell'UFAM, il titolare dell'autorizzazione generale d'importazione deve provare che l'importazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L'UFAM può richiedere tale prova entro i cinque anni successivi all'imposizione doganale.

7

L'UFAM revoca l'autorizzazione generale d'importazione se il titolare viola o non rispetta più le disposizioni ivi contenute.

8

L'UFAM informa i Cantoni in merito alla concessione ed alla revoca di autorizzazioni generali d'importazione.

3.1.3.2 Domanda 1

Chi desidera ottenere un'autorizzazione generale d'importazione deve presentare una domanda all'UFAM.

2

Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.81

c. per ogni sostanza da importare: 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta, 2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198632 sulla tariffa delle dogane (LTD), 3. la quantità prevista in chilogrammi, 4. i tipi d'impiego.

3

L'UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

4

Le domande che riguardano sostanze contemplate al numero 1 capoverso 1 lettere a e c-h devono essere inoltrate almeno 14 mesi prima dell'inizio dell'anno civile in cui è prevista l'importazione.

5

In merito alle domande secondo il capoverso 4, l'UFAM decide entro 2 mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere importata per un determinato periodo e per un determinato impiego.

6

In merito alle domande complete concernenti le restanti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, l'UFAM decide entro 2 mesi.

3.2

Preparati e oggetti 3.2.1 Divieto

È vietata l'importazione di preparati e oggetti che: a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; b. sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in un allegato del Protocollo di Montreal.

3.2.2 Deroga Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica all'importazione di preparati e oggetti che possono essere importati secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 se sono importati da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

32 RS

632.10

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 21

814.81

4 Esportazione 4.1 Divieto È vietata l'esportazione di: a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; b. oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a, c-f e h.

4.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica all'esportazione verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

4.3 Autorizzazione d'esportazione 4.3.1 Principi 1

Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

2

Essa è concessa quale autorizzazione all'esportazione di determinate sostanze, è limitata a dodici mesi ed è munita di un numero.

3

L'autorizzazione d'esportazione autorizza il titolare ad una sola esportazione di determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.

4

Le sostanze che vengono esportate devono essere munite di una denominazione d'origine.

5

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve esibire l'autorizzazione d'esportazione al momento della dichiarazione doganale.

6

Su domanda dell'UFAM, si deve poter provare in qualsiasi momento, con la relativa documentazione, che l'esportazione è avvenuta secondo le modalità prescritte.

L'onere della prova si estingue cinque anni dopo l'imposizione doganale.

7

L'UFAM revoca l'autorizzazione generale d'esportazione se le disposizioni ivi contenute non sono più rispettate.

8

L'UFAM informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d'esportazione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.81

4.3.2 Domanda 1

Chi desidera ottenere un'autorizzazione d'esportazione deve presentare una domanda all'UFAM.

2

Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome e l'indirizzo dell'esportatore estero; c. per ogni sostanza da esportare: 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta, 2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD, 3. il nome e l'indirizzo del detentore precedente, 4. la quantità prevista in chilogrammi.

3

L'UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

4

L'UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

5

Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori 1

Gli importatori e gli esportatori devono notificare all'UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze che impoveriscono l'ozono di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 importate o esportate l'anno precedente.

2

Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d'impiego: 3

L'obbligo di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 non riguarda né lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né il trasporto da uno di tali depositi all'estero.

6 Impiego 6.1 Divieto È vietato l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

6.2 Deroghe

1

Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 23

814.81

2

Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate: a. come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa;

b. per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati ai sensi della decisione X/19 delle Parti contraenti del Protocollo di Montreal33.

3 L'UFAM può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; e b. le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito.

7 Disposizioni transitorie

I preparati e gli oggetti fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ed elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.2.1 lett. b) possono essere importati ancora per un anno dopo l'entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.

33 Il testo di questa Dec. può essere ordinato contro pagamento o visionato gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultato al sito Internet www.cheminfo.ch.

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.81

Allegato 1.534 (art. 3)

Sostanze stabili nell'aria 1 Definizione

1

Sono considerati sostanze stabili nell'aria: a. i composti organici fluorurati con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell'atmosfera è di almeno 2 anni; b. l'esafluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4); c. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).

2

L'UFAM pubblica un elenco delle sostanze di cui al capoverso 1 più usate.

3

Sono equiparati a sostanze stabili nell'aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

4

Per le sostanze stabili nell'aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l'allegato 1.4.

2 Importazione 2.1 Divieto È vietata l'importazione di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell'aria.

2.2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 2.1 non si applica all'importazione di preparati e oggetti: a. per la cui fabbricazione o manutenzione secondo il numero 4.2 possono essere impiegate sostanze stabili nell'aria; b. che possono essere importati secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

34 Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 25

814.81

3

Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori 3.1 Principio

1

Gli importatori devono notificare all'UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze stabili nell'aria di cui al numero 1 capoversi 1 e 3 importate o esportate l'anno precedente.

2

Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d'impiego.

3.2 Deroga

Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 3.1 gli importatori e gli esportatori che hanno firmato un accordo settoriale ai sensi dell'articolo 41a della legge sulla protezione dell'ambiente se tale accordo settoriale garantisce che l'UFAM venga informato.

4 Impiego 4.1 Divieto È vietato l'impiego di sostanze stabili nell'aria.

4.2 Deroghe

1

Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria: a. per la fabbricazione di preparati o oggetti, che secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati; b. per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni costituiscono al massimo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate;

c. quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di sostanze impiegate; d. come fluidi per il trasferimento di calore o come isolanti per le macchine saldatrici e per i bagni di prova e di taratura; e. per scopi di ricerca e di analisi.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica inoltre all'impiego di esafluoruro di zolfo: a. per la fabbricazione della parte sottoposta ad alta tensione di acceleratori di particelle i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi, segnatamente apparecchi per esami radiografici, microscopi

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.81

elettronici ed acceleratori industriali di particelle per la produzione di materie plastiche; b. per la fabbricazione di relais in miniatura; c. per la fabbricazione di impianti elettrici di erogazione con tensione nominale secondo la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) superiore a 1 kV e i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi in conformità alla norma CEI 60694 edizione 2002-0135; d. quale gas inerte nelle fonderie di alluminio e magnesio; e. per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che secondo le lettere a-c possono contenere esafluoruro di zolfo.

3

Le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2 sono ammissibili se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile; e

d. un sistema funzionale garantisce lo smaltimento dei rifiuti delle sostanze stabili nell'aria nel rispetto dell'ambiente.

4

...

5

Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze stabili nell'aria se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.

4.3

Obbligo di notifica per l'esafluoruro di zolfo 4.3.1 Principio 1

Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all'UFAM.

35 Questa norma tecnica può essere ordinata presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 27

814.81

2

Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni: a. il tipo di apparecchio o d'impianto e la sua ubicazione; b. la quantità di esafluoruro di zolfo contenuto in detto apparecchio o impianto; c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio; d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell'esafluoruro di zolfo.

4.3.2 Deroghe 1

Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i firmatari di un accordo settoriale secondo l'articolo 41a LPAmb concernente l'esafluoruro di zolfo se tale accordo settoriale garantisce che l'UFAM venga informato.

2

Sono inoltre esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i detentori di apparecchi e impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione chiusi ermeticamente secondo la norma CEI 60694 edizione 2002-0136 se un firmatario di un accordo settoriale si fa carico dell'obbligo di notifica.

5 Etichettatura particolare

1

Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori con sostanze stabili nell'aria elencate nell'allegato A del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici37 (Protocollo di Kyoto) e impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo soltanto se etichettati con i seguenti dati: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;

b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell'aria che sono o saranno contenute nei contenitori o impianti, per le quali è utilizzata la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. quantità di sostanze stabili nell'aria, in kg.

2

Il fabbricante di apparecchi o di impianti non menzionati nel capoverso 1, contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti.

3

L'etichetta di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.

36 Questa norma tecnica può essere ordinata presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

37 RS

0.814.011

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.81

Allegato 1.6 (art. 3)

Amianto

1 Definizioni 1

Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di: a. actinolite (n. CAS 77536-66-4); b. amosite (n. CAS 12172-73-5); c. antofillite (n. CAS 77536-67-5); d. crisotile (n. CAS 12001-29-5); e. crocidolite (n. CAS 12001-28-4); f.

tremolite (n. CAS 77536-68-6).

2

Sono considerati preparati contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile.

3

Sono considerati oggetti contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile nonché gli apparecchi e gli impianti quali veicoli, macchine e apparecchiature costruiti con componenti contenenti amianto.

2 Divieti

Sono vietati:

a. l'impiego di amianto; b. l'immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto; c. l'esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto.

3 Deroghe

1

Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, deroghe ai divieti di cui al numero 2 lettere a e b se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa all'amianto e non si usa più amianto di quello necessario per l'impiego al quale il preparato o l'oggetto è destinato; oppure b. a causa delle particolari caratteristiche costruttive si possono impiegare soltanto pezzi di ricambio contenenti amianto.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 29

814.81

2

Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, deroghe al divieto di cui al numero 2 lettera b per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se: a. erano in esercizio prima del 1° marzo 1990; e b. contengono solo piccole quantità di amianto e soltanto in forma legata.

3

Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga al divieto di cui al numero 2 lettera c per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se le quantità di amianto contenute sono minime e solo in forma legata.

4 Etichettatura particolare

1

Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l'imballaggio è contrassegnato con:

a. il nome del fabbricante; b. un'indicazione dei pericoli per l'uomo e per l'ambiente e delle misure protettive, redatta in almeno due lingue ufficiali e conforme al modello seguente: Testa

H = almeno 5 cm

B = almeno 2,5 cm

h1 = 40 per cento di H h2 = 60 per cento di H Campo: testa:

«a» bianco su fondo nero campo: testo nero o

bianco su fondo rosso 2

Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere apposte anche su preparati e oggetti contenenti amianto. Se l'etichetta è stampata direttamente sul preparato o sull'oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si distingua nettamente dallo sfondo. In questo caso le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un'unica testa, una accanto all'altra o una sotto l'altra.

3

Per quanto concerne preparati e oggetti con componenti che contengono amianto, tali componenti devono riportare bene in vista le indicazioni di cui al capoverso 1.

4

Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il preparato o l'oggetto secondo le disposizioni dei capoversi 1-3, l'UFAM, su domanda motivata e, d'intesa con l'UFSP, accorda una deroga temporanea. Esige inoltre che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un'altra forma altrettanto chiara.

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.81

5 Istruzioni per

l'uso

Se i preparati o gli oggetti contenenti amianto sono sottoposti, nell'ambito del loro impiego previsto, a una lavorazione che può produrre polveri fini, il fabbricante può fornirli soltanto se le istruzioni per l'uso contengono, almeno in due lingue ufficiali: a. l'avviso che un impiego non conforme comporta il pericolo di malattie polmonari e un maggior rischio cancerogeno; e b. raccomandazioni sulle misure protettive necessarie.

6 Disposizioni transitorie

1

Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'impiego di amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti.

2

Il divieto di cui al numero 2 lettere b e c non si applica ai diaframmi contenenti amianto destinati all'impiego in impianti di elettrolisi esistenti: a. fino alla scadenza del ciclo di vita di tali impianti; oppure b. fino a quando non saranno disponibili sostituti idonei privi di amianto.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 31

814.81

Allegato 1.738 (art. 3)

Mercurio

1 Definizione Sono considerati preparati e oggetti mercuriali quelli che contengono mercurio elementare o composti del mercurio non solo come impurità inevitabile.

2 Divieti

Sono vietati:

a. l'immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di preparati e oggetti mercuriali;

b. l'impiego di mercurio elementare, di composti del mercurio e di preparati mercuriali.

3 Deroghe 3.1 Immissione sul

mercato

1

Per l'immissione sul mercato di autoveicoli nonché dei loro materiali e componenti si applica l'allegato 2.16.

2

Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.18.

3

Per l'immissione sul mercato di pile si applica l'allegato 2.15.

4

Il divieto di immissione sul mercato secondo il numero 2 lettera a non si applica: a. ai

farmaci;

b. agli oggetti d'antiquariato; c. ai prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell'articolo 35 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 200539 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, stabilisce che possono contenere mercurio; d. ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l'allegato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere mercurio.

38 Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 2005 5451), dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

39 RS

817.02

Protezione dell'equilibrio ecologico 32

814.81

5

Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo privo di mercurio e se la quantità di mercurio usato non supera quella necessaria per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica: a. agli apparecchi per laboratori e ai componenti per tali apparecchi; b. ai colori per restauri; c. ai dispositivi medici per usi professionali, eccettuati i termometri per la misurazione della temperatura corporea; d. ai preparati per laboratori; e. alle sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione.

6

Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'importazione di preparati e oggetti contenenti mercurio se dette merci sono solo ulteriormente lavorate o diversamente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità.

3.2 Impiego

1

Il divieto di cui al numero 2 lettera b non si applica all'impiego di: a. mercurio nei laboratori; b. mercurio destinato a scopi di ricerca; c. mercurio destinato alla produzione di preparati e oggetti mercuriali che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1;

d. preparati mercuriali che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1.

2

Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercurio e se non si usa più mercurio di quello necessario, il mercurio può essere impiegato: a. per dispositivi medici per usi professionali; b. come sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione, a condizione che non si ritrovi nel prodotto finale.

3.3

Concessione di ulteriori deroghe Su domanda motivata, l'UFAM, d'intesa con l'UFSP, può concedere ulteriori deroghe se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un preparato alternativo senza mercurio; e

b. non si impiega più mercurio di quello necessario per lo scopo perseguito.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 33

814.81

4 Disposizioni transitorie

1

e 2 ...

3

Per quanto concerne l'impiego di mercurio in impianti per la produzione di cloro esistenti, il Dipartimento incaricato della protezione dell'ambiente decide la data in cui entra in vigore il divieto secondo il numero 2 lettera b in base all'entrata in vigore di una regolamentazione corrispondente nell'Unione europea.

4

Su domanda, i detentori di impianti secondo il capoverso 3 mettono a disposizione dell'autorità esecutiva cantonale competente un bilancio del mercurio.

Protezione dell'equilibrio ecologico 34

814.81

Allegato 1.840 (art. 3)

Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati 1 Divieti

1 È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotto se il loro contenuto in massa di octilfenolo (formula bruta C14H22O), nonilfenolo (formula bruta C15H24O) o dei loro etossilati è pari o superiore allo 0,1 per cento: a. detersivi per tessili secondo l'allegato 2.1; b. prodotti di pulizia secondo l'allegato 2.2; c. cosmetici secondo l'articolo 35 dell'ordinanza del 23 novembre 200541 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; d. prodotti per la lavorazione dei tessili; e. prodotti per la lavorazione della pelle; f.

prodotti per la lavorazione dei metalli; g. mezzi ausiliari per la produzione di cellulosa e di carta; h. grasso da mungitura che contiene queste sostanze come emulsionanti; i. biocidi e prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze come sostanze ausiliarie per la loro formulazione.

2

È vietato l'impiego di octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al capoverso 1.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano: a. agli

spermicidi;

b. ai prodotti per la lavorazione dei tessili e del cuoio se: 1. durante i trattamenti non vengono liberati nelle acque di scarico etossilati di octilfenolo o di nonilfenolo, oppure 2. in impianti per trattamenti speciali come la sgrassatura di pelli di pecora la frazione organica è eliminata completamente dall'acqua di processo prima del trattamento biologico delle acque di scarico; c. ai prodotti per la lavorazione dei metalli destinati all'impiego in sistemi controllati e chiusi nei quali il liquido detergente è riciclato o incenerito.

40 Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

41 RS

817.02

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 35

814.81

3 Disposizioni transitorie

1

Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 si applica ai tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b-h: a. dal 1° agosto 2006 se contengono nonilfenolo o i suoi etossilati; b. dal 1° agosto 2008 se contengono octilfenolo o i suoi etossilati.

2

Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione.

3

Il nonilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2006 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b-h.

4

L'octilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2008 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b-h.

5

Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemente al capoverso 2.

Protezione dell'equilibrio ecologico 36

814.81

Allegato 1.942 (art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi 1 Composti

organofosforici 1.1 Definizione Sono considerati composti organofosforici con effetti ignifughi: a. tris-(2,3 dibromopropil)fosfato (n. CAS 126-72-7); b. tris-(aziridinil)-fosfinossido (n. CAS 545-55-1).

1.2 Divieto

I prodotti tessili che contengono sostanze secondo il numero 1.1 e che sono destinati a essere portati direttamente o indirettamente sul corpo (abiti, parrucche, costumi di carnevale, ecc.) o all'arredamento e al rivestimento di locali (lenzuola, tovaglie, tappezzeria per mobili, tappeti, tende, ecc.) non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante.

2 Difenileteri bromati

2.1 Definizioni Sono considerati difenileteri bromati con effetti ignifughi: a. il tetrabromodifeniletere con la formula bruta: C12H6Br4O; b. il pentabromodifeniletere con la formula bruta: C12H5Br5O; c. l'esabromodifeniletere con la formula bruta: C12H4Br6O; d. l'eptabromodifeniletere con la formula bruta: C12H3Br7O; e. l'octabromodifeniletere con la formula bruta: C12H2Br8O.

2.2 Divieti

1

Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di: a. difenileteri bromati di cui al numero 2.1; b. sostanze e preparati che contengono difenileteri bromati di cui al numero 2.1 non solo come impurità inevitabile.

42 Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 37

814.81

2

Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe contengono difenileteri bromati di cui al numero 2.1 non solo come impurità inevitabile.

3

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.18.

2.3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2.2 capoverso 1 non si applicano all'impiego per scopi di analisi e di ricerca.

2

I divieti di cui al numero 2.2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano a sostanze, preparati e parti di oggetti trattate con sostanze ignifughe se: a. il loro contenuto in massa di ciascuna delle sostanze di cui al numero 2.1 lettere a-d non è superiore allo 0,001 per cento (10 mg/kg); b. il loro contenuto in massa di sostanze di cui al numero 2.1 lettera e non è superiore allo 0,1 per cento.

3

I divieti di cui al numero 2.2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano inoltre a preparati e oggetti fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di ciascuna delle sostanze di cui al numero 2.1 lettere a-d non è superiore allo 0,1 per cento.

Protezione dell'equilibrio ecologico 38

814.81

Allegato 1.1043 (art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione 1 Divieto

1

Le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione di cui all'allegato XVII appendici 1-6 del regolamento (CE) n. 1907/200644 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere fornite al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera la concentrazione che:

a. è stabilita nell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/200845; oppure

b. è determinata nell'allegato II parte B numero 6 tabelle VI e VI A della direttiva 1999/45/CE46, sempre che l'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 non contempli alcun valore limite per la concentrazione.

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), adegua il capoverso 1 alle modifiche dell'allegato XVII appendici 1-6 del regolamento (CE) n.

1907/2006.

2 Deroghe

1

Il divieto di cui al numero 1 non si applica a: a. farmaci; b. colori per la pittura artistica; 43 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

44 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.

793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

45 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell'11.7.2012 , pag. 3.

46 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 39

814.81

c. carburanti

per

motori;

d. prodotti derivati da oli minerali utilizzati come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi e come combustibili in sistemi chiusi; e. sostanze di cui all'allegato XVII appendice 11 colonna 1 del regolamento (CE) n. 1907/200647 con le applicazioni ivi elencate alla colonna 2 ed eventuali limitazioni.

2

L'UFSP, d'intesa con l'UFAM e con la SECO, adegua il capoverso 1 lettera e alle modifiche dell'allegato XVII appendice 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

3

Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione contenute in prodotti cosmetici si applica l'ordinanza del 23 novembre 200548 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

3 Etichettatura particolare

1

L'imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 1 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente commerciale».

2

L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

47 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

48 RS

817.02

Protezione dell'equilibrio ecologico 40

814.81

Allegato 1.1149 (art. 3)

Sostanze liquide pericolose 1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE50 e le sostanze e i preparati liquidi che soddisfano i criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200851: a. classi di pericolo 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi A-F;

b. classi di pericolo 3.1-3.6, 3.7 con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 con effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c. classe di pericolo 4.1; d. classe di pericolo 5.1.

2 Divieti

1

È vietata l'immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in: a. oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase;

b. giochi

scherzosi;

c. giochi o oggetti che, oltre all'uso prestabilito, fungono anche da decorazione.

49 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

50 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/.

51 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell'11.7.2012, pag. 3.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 41

814.81

2

Non devono contenere né coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi: a. che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l'allegato III della direttiva 67/548/CEE52 o con la frase H304 secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/200853; e b. che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali (oli lampanti) e sono destinati al grande pubblico.

3 Etichettatura particolare

1

Gli oli lampanti etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione seguente sull'imballaggio: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell'olio, anche se in piccola quantità, o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

2

Gli accendifuoco liquidi etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione seguente sull'imballaggio: «Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

3

L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e indelebile.

4 Imballaggio particolare

1

Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi che riportano la frase di rischio R 65 o H304 e sono destinati al grande pubblico devono essere imballati in un recipiente nero e opaco, con una capacità non superiore a un litro.

2

Le lampade a olio decorative destinate al grande pubblico possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle norma SN EN 14059:200254.

52 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag.

1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

53 Vedi nota al n. 1.

54 La norma è disponibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistr. 29 8499 Winterthur (www.snv.ch). Può essere consultata gratuitamente presso l'UFAM, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen.

Protezione dell'equilibrio ecologico 42

814.81

Allegato 1.1255 (art. 3)

Benzene e omologhi 1 Benzene 1.1 Divieti 1

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).

2

Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano quando devono essere impiegati benzene nonché sostanze e preparati che contengono benzene: a. in sistemi chiusi nell'ambito di processi industriali; b. a scopi di analisi e di ricerca.

2

Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 198556 contro l'inquinamento atmosferico.

257 Toluene Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di toluene (n. CAS 108-88-3) e preparati con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento di toluene in colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico.

55 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 dic. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 111).

56 RS

814.318.142.1 57 In vigore dal 1° set. 2008.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 43

814.81

Allegato 1.1358 (art. 3)

Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici 1 Definizione

È considerato colorante blu il colorante azoico con i seguenti componenti: a. disodio-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(
1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-) (formula bruta C39H23ClCrN7O12S.2Na; n. CAS 118685-33-9); e b. trisodio

bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)
cromato(1-) (formula bruta C46H30CrN10O20S2.3Na).

2 Divieti

1

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego delle seguenti sostanze: a. 2-naftilamina (n. CAS 91-59-8) e i suoi sali; b. 4-aminobifenile (n. CAS 92-67-1) e i suoi sali; c. benzidina (n. CAS 92-87-5) e i suoi sali; d. 4-nitrobifenile (n. CAS 92-93-3).

2

Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di sostanze di cui al paragrafo 1 pari o superiore allo 0,1 per cento.

3

Il colorante blu come pure le sostanze e i preparati con un contenuto in massa di colorante blu pari o superiore allo 0,1 per cento non possono essere immessi sul mercato o impiegati per colorare prodotti tessili o in pelle.

3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2 capoversi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

58 Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

Protezione dell'equilibrio ecologico 44

814.81

2

Per i coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in pelle e che possono emettere sostanze di cui al numero 2 capoverso 1 o altre ammine aromatiche si applica l'articolo 42 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 200559 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 capoverso 3 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

59 RS

817.02

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 45

814.81

Allegato 1.1460 (art. 3)

Composti organostannici 1

Composti organostannici disostituiti 1.1 Definizioni 1

Sono considerati preparati con composti di dibutilstagno o di diottilstagno i preparati contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno è pari o superiore allo 0,1 per cento.

2

Sono considerati oggetti con composti di dibutilstagno o di diottilstagno gli oggetti contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno, nell'oggetto intero o in parte di esso, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Divieti

È vietata l'immissione sul mercato di: a. preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati al grande pubblico;

b. preparati e oggetti contenenti composti di diottilstagno e destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi: 1. stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2),

2. rivestimenti per pareti e pavimenti.

1.3

Relazione con l'ordinanza del 23 novembre 200561 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) Si applica l'ODerr per i materiali tessili, i prodotti di pelletteria e altri oggetti che contengono composti di diottilstagno e destinati a entrare in contatto con il corpo umano, nonché per i materiali e gli oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell'ambito della fabbricazione, dell'impiego o dell'imballaggio delle stesse.

60 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012, il n. 1.2 è in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2012 6161).

61 RS

817.02

Protezione dell'equilibrio ecologico 46

814.81

2

Composti organostannici trisostituiti 2.1 Definizioni 1

Sono considerati prodotti di protezione: a. i biocidi per la protezione dell'acqua non potabile dall'infestazione di organismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale;

b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) di cui all'allegato 10 dell'ordinanza del 18 maggio 200562 sui biocidi (OBioc); c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all'allegato 10 OBioc.

2

Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all'allegato 10 OBioc.

3

Sono considerati oggetti con composti organostannici trisostituiti gli oggetti contenenti questi composti e in cui il contenuto in massa di stagno, negli oggetti interi o in parti di essi, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

2.2 Divieti

Sono vietati:

a. l'immissione sul mercato e l'impiego, in pitture e lacche nonché per l'acqua non potabile, di prodotti di protezione contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno; b. l'immissione sul mercato e l'impiego di vernici antivegetative contenenti stagno;

c. la fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti.

2.3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2.2 lettere a e b non si applicano all'impiego per scopi di ricerca e sviluppo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OBioc.

2

I divieti di cui al numero 2.2 lettera a non si applicano alle pitture e alle lacche in cui i composti trialchilici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.

62 RS

813.12

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 47

814.81

3 Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

3.1 Divieti

1

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0).

2

Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.

3.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 3.1 non si applicano: a. all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca; b. quando da processi di lavorazione risultano oggetti con un contenuto in massa di DBB inferiore allo 0,1 per cento.

4 Disposizioni transitorie

1

Il divieto di cui al numero 1.2 lettera a non si applica a oggetti contenenti composti di dibutilstagno immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.

2

I seguenti preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno possono ancora essere immessi sul mercato fino al 1° gennaio 2015: a. sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2);

b. adesivi; c. pitture e rivestimenti contenenti composti di dibutilstagno come catalizzatori se sono applicati su oggetti; d. profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido;

e. tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di dibutilstagno come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne;

f.

tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l'acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.

3

Il divieto di cui al numero 1.2 lettera b non si applica a stampi RTV-2 contenenti composti di diottilstagno e rivestimenti per pareti e pavimenti, immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.

4

Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 2.2 lettera c non si applica a oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.

Protezione dell'equilibrio ecologico 48

814.81

Allegato 1.1563 (art. 3)

Catrami

1 Definizioni 1

Sono considerati catramosi i preparati seguenti se essi, a causa del loro tenore in componenti catramosi, superano i valori limite seguenti relativi agli idrocarburi aromatici policiclici (PAH): Preparati

Valore limite

Leganti per la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura 100 mg/kg64

Preparati per il trattamento in superficie di rivestimenti 100 mg/kg11

Sigillanti per le commessure dei rivestimenti 100 mg/kg11

Pitture e lacche

100 mg/kg11

2

Sono considerati piattelli contenenti catrame gli oggetti che servono quale bersaglio aereo per il tiro sportivo e che contengono più di 30 mg di PAH per chilogrammo65.

2 Divieti

E vietata:

a. l'immissione sul mercato di preparati catramosi per il trattamento in superficie di rivestimenti;

b. l'immissione sul mercato di sigillanti catramosi per commessure di rivestimenti;

63 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 10 dic. 2010 in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2011 113).

64 Valore

limite

addizionato per i seguenti PAH: Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2).

65 Valore

limite

addizionato per i seguenti PAH: Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 49

814.81

c. la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura, con leganti contenenti catrame; d. l'immissione sul mercato di piattelli contenenti catrame; e. l'immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti catrame.

3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2 non si applicano se la Commissione Europea ha rilasciato autorizzazioni secondo l'articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/200666.

2

Su richiesta motivata, l'UFAM d'intesa con l'UFSP e la SECO può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2 lettere a-c ed e se: a. secondo lo stato della tecnica per l'impiego in questione non esistono alternative ai preparati contenenti catrame;

b. la quantità di preparati contenenti catrame impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito; e c. il rischio per la salute e per l'ambiente è limitato a sufficienza.

66 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e

il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30 dic. 2006, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n.

453/2010 della Commissione del 20 mag. 2010, GU L 133 del 31 mag. 2010, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

Protezione dell'equilibrio ecologico 50

814.81

Allegato 1.1667 (art. 3)

Perfluorottano sulfonati 1 Definizioni

Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X dove X significa OH, sale metallico [O-M+], alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri.

2 Divieti

1

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento.

2

È vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti e di loro componenti, se superano i seguenti valori:

a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0,1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure

b. nel caso di tessili o altri materiali rivestiti, più di 1 g PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.

3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2 non si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.

2

I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione: a. fotoresist o i rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici; b. rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa; c. abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso nei quali le emissioni di PFOS nell'ambiente sono limitate al minimo;

d. fluidi idraulici per la navigazione aerea; 67 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 51

814.81

4

Obbligo di notifica 1

Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS secondo il numero 3 capoverso 2 o il numero 5 capoverso 2, deve notificare all'UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno precedente: a. il nome della sostanza o del preparato e il nome del fornitore; b. la quantità di PFOS utilizzata, in kg; c. le informazioni sullo scopo dell'utilizzazione dei PFOS; d. le quantità di PFOS emesse nell'ambiente nel quadro dell'utilizzazione, in kg;

e. le indicazioni sulle possibilità di rinunciare all'utilizzazione dei PFOS.

2

I detentori di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° agosto 2011 (n.

5), devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all'UFAM la quantità, in kg, di schiuma antincendio contenente PFOS a loro disposizione il 31 dicembre dell'anno precedente. La prima notifica deve fornire anche il nome della schiuma antincendio, del fabbricante come pure le indicazioni in suo possesso sul contenuto di massa di PFOS della schiuma antincendio.

5 Disposizioni transitorie

1

In deroga al divieto di cui al numero 2 capoverso 1, schiume antincendio contenenti PFOS, immesse sul mercato entro il 1° agosto 2011, possono essere ancora impiegate come segue: a. nelle installazioni per la protezione di impianti, inclusa l'utilizzazione per i necessari controlli delle funzioni di tali installazioni entro il 30 novembre 2018; b. dai corpi di pompieri e da forze d'intervento militari per la lotta antincendio in casi gravi entro il 30 novembre 2014.

2

Fino al 31 agosto 2015, i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura e alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione, se le emissioni di PFOS nell'ambiente sono limitate al minimo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 52

814.81

Allegato 1.1768 (art. 3)

Sostanze secondo l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/200669 1 Divieti

L'immissione sul mercato per l'impiego delle sostanze elencate al numero 5 e dei preparati contenenti tali sostanze, nonché il loro impiego a titolo professionale o commerciale sono vietati, fatte salve le deroghe di cui al numero 2 e di cui all'elenco del numero 5.

2 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 1 non si applicano all'impiego: a. come prodotto intermedio secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza del 18 maggio 200570 sui prodotti chimici (OPChim); b. nei

farmaci;

c. nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali; d. nei prodotti fitosanitari; e. nei biocidi;

f.

come carburanti per motori; g. nei prodotti derivati da oli minerali utilizzati come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi e come combustibili in sistemi chiusi; h. in prodotti cosmetici, se la sostanza è stata inclusa nell'elenco di cui al numero 5 esclusivamente per le seguenti proprietà intrinseche: «cancerogena», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «avente altri effetti gravi sulla salute umana»; 68 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

69 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.

793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/ 70 RS

813.11

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 53

814.81

i.

in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, se la sostanza è stata inclusa nell'elenco di cui al numero 5 esclusivamente per le seguenti proprietà intrinseche: «cancerogena», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «avente altri effetti gravi sulla salute umana»; j.

nell'ambito della ricerca e dello sviluppo scientifici; k. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore allo 0,1 per cento in massa e incluse nell'elenco di cui al numero 5 sulla base dell'articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006; l. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore ai valori limite più bassi specificati nella direttiva 1999/45/CE71 o nell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/200872, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa e incluse nell'elenco di cui al numero 5, non sulla base dell'articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2

Un divieto ai sensi del numero 1 non si applica inoltre: a. se la Commissione europea, in virtù dell'articolo 60 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ha rilasciato autorizzazioni e la sostanza è immessa sul mercato e impiegata in conformità alle autorizzazioni dell'UE; oppure

b. per gli impieghi di una determinata sostanza per i quali è stata inoltrata, entro i termini prestabiliti, una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, su cui finora non è stata presa una decisione.

3

Conformemente all'articolo 89 OPChim, su richiesta dell'organo di notifica l'importatore deve presentare il fascicolo relativo all'autorizzazione inoltrato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella misura in cui possa procurarselo con un onere sopportabile.

4

D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'organo di notifica può, su domanda motivata, concedere altre deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 rilasciando un numero (numero del permesso), se: a. il richiedente mette a disposizione le informazioni secondo l'articolo 62 paragrafi 4-6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 adeguando l'analisi sociologica alle condizioni vigenti in Svizzera; e b. i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 60 paragrafi 2-10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono soddisfatti per analogia.

71 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura

dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

72 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag.1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L179 dell'11.7.2012 pag. 3.

Protezione dell'equilibrio ecologico 54

814.81

5

Le domande secondo il capoverso 4 devono essere inoltrate almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al numero 5 capoverso 1. L'ufficio di notifica concede una proroga adeguata del termine se al più tardi 18 mesi dalla scadenza del termine del periodo transitorio può essere reso verosimile che la documentazione necessaria non può essere prodotta nel rispetto del termine.

6

Per gli impieghi per cui la Commissione europea ha rifiutato l'autorizzazione in virtù dell'articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, può ancora essere inoltrata una domanda secondo il capoverso 4 entro un termine di 3 mesi da tale rifiuto. Oltre alla documentazione secondo il capoverso 4 lettera a, alla domanda devono essere allegati: a. la domanda di autorizzazione iniziale inoltrata alla Commissione europea; b. la decisione negativa della Commissione europea.

7

Finché non è stata presa una decisione su una domanda secondo il capoverso 4, gli impieghi richiesti per la sostanza in questione nonché per i preparati contenenti tale sostanza sono autorizzate, in deroga al numero 1.

8

L'organo di notifica pubblica nel suo sito Internet informazioni sugli impieghi previsti delle sostanze, nel rispetto dell'articolo 85 OPChim, e fissa un termine entro il quale gli ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.

9

Esso tiene un elenco pubblico, in forma elettronica, delle autorizzazioni di cui al capoverso 4. L'elenco contiene le seguenti informazioni: a. il nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione; b. il numero dell'autorizzazione; c. il nome della sostanza conformemente al numero 5 capoverso 1 colonna «Sostanza»;

d. il nome commerciale della sostanza o del preparato; e. l'impiego per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione; f.

la durata e le disposizioni accessorie dell'autorizzazione.

3

Obbligo di notifica 1

Chi si procura da un fabbricante o da un commerciante una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente una di queste sostanze e li impiega a titolo professionale o commerciale, deve notificare all'organo di notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura, il tipo di impiego e il numero di autorizzazione o il numero dell'autorizzazione UE della sostanza. 2 L'organo di notifica tiene un elenco aggiornato delle notifiche secondo il capoverso 1.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 55

814.81

4 Etichettatura particolare

Sull'etichetta delle sostanze per le quali è stata concessa un'autorizzazione secondo il numero 2 capoverso 2 o 4, nonché dei preparati contenenti tali sostanze deve essere riportato il numero dell'autorizzazione o il numero dell'autorizzazione UE.

5

Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni

transitorie

1

Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione» con le disposizioni ivi previste.

N° di

registrazio-

ne

Sostanza Proprietà

intrinseche

alla base dei divieti Periodo di

transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di

revisione

1. 5-ter-butil-2,4,6-trinitro -m-xilene (muschio

xilene)

n. CE 201-329-4

n. CAS 81-15-2

vPvB

21 agosto

2014

-

2. 4,4'-diaminodifenilmetano (MDA)

n. CE 202-974-4

n. CAS 101-77-9

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 agosto

2014

-

3. Esabromociclododecano (HBCDD) a

n. CE 221-695-9,

247-148-4

n. CAS 3194-55-6

25637-99-4

Alfa-esabromociclododecano

n. CAS 134237-50-6

Beta-esabromociclododecano

n. CAS 134237-51-7

Gamma-esabromociclododecano

n. CAS 134237-52-8

PBT

21 agosto

2015

-

Protezione dell'equilibrio ecologico 56

814.81

N° di

registrazio-

ne

Sostanza Proprietà

intrinseche

alla base dei divieti Periodo di

transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di

revisione

4. Bis(2-etilesil)

ftalato (DEHP)

n. CE 204-211-0

n. CAS 117-81-7

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1B)

21 febbraio

2015

Usi nel confezionamento primario dei

medicinali di cui al regolamento (CE)

n. 726/200473, alla direttiva 2001/82/

CE74 e/o alla direttiva 2001/83/CE75

5. Benzil-butil-ftalato (BBP)

n. CE 201-622-7

n. CAS 85-68-7

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1B)

21 febbraio

2015

Usi nel confezionamento primario dei

medicinali di cui al regolamento (CE)

n. 726/2004, alla

direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva

2001/83/CE

6.

Dibutil ftalato (DBP) n. CE 201-557-4

n. CAS 84-74-2

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1B)

21 febbraio

2015

Usi nel confezionamento primario dei

medicinali di cui al regolamento (CE)

n. 726/2004, alla

direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva

2001/83/CE

7. Diisobutil

ftalato

(DIBP)

n. CE 201-553-2

n. CAS 84-69-5

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1B)

21 febbraio

2015

-

8. Diarsenico

triossido

n. CE 215-481-4

n. CAS 1327-53-3

Cancerogeno

(categoria 1A)

21 maggio

2015

-

73 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 mar. 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dic. 2010, GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1.

74 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 nov. 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311del 28.11.2001, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giu. 2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag 14.

75 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 nov. 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311del 28.11.2001, pag.

67; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giu. 2011, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 74.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 57

814.81

N° di

registrazio-

ne

Sostanza Proprietà

intrinseche

alla base dei divieti Periodo di

transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di

revisione

9. Pentaossido

di diarsenico

n. CE 215-116-9

n. CAS 1303-28-2

Cancerogeno

(categoria 1A)

21 maggio

2015

-

10.

Cromato di piombo

n. CE 231-846-0

n. CAS 7758-97-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1A)

21 maggio

2015

-

11. Giallo

di

piombo

solfo-cromato

(colorante CI Pigment Yellow 34)

n. CE 215-693-7

n. CAS 1344-37-2

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1A)

21 maggio

2015

-

12. Piombo

cromato

molibdato solfato

rosso (colorante CI Pigment Red 104)

n. CE 235-759-9

n. CAS 12656-85-8

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1A)

21 maggio

2015

13. Fosfato

di

tris(2-cloroetile)

(TCEP)

n. CE 204-118-5

n. CAS 115-96-8

Tossico per la

riproduzione

(categoria 1B)

21 agosto

2015

14. 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)

n. CE 204-450-0

n. CAS 121-14-2

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 agosto

2015

2

L'UFAM, d'intesa con l'UFSP e la SECO, adegua le disposizioni di cui al capoverso 1, tenendo conto delle modifiche dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/200676 e delle sostanze di cui all'allegato 7 OPChim.

76 Vedi la nota del titolo del presente allegato.

Protezione dell'equilibrio ecologico 58

814.81

Allegato 2

Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti Allegato 2.177 (art. 3)

Detersivi per tessili 1 Definizione

1

I detersivi per tessili sono prodotti di lavatura e prodotti ausiliari di lavatura per tessili che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Comprendono in particolare: a. i detersivi per il prelavaggio e i detersivi combinati; b. i detersivi per capi fini e i detersivi speciali; c. gli addolcitori d'acqua; d. i prodotti per il pretrattamento; e. gli sbiancanti e i decoloranti; f. gli ammorbidenti.

2

Non sono considerati detersivi per tessili i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessili.

3

Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

2 Divieti

1

I detersivi per tessili non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono: a. composti organici alogenati liquidi quali il diclorometano (n. CAS 75-09-2), il tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), il tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4); b. fosfati;

77 Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU 2007 111), dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 561), dal n. 2 dell'all. all' O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 e dal 1° dic. 2012 (RU 2011 113).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 59

814.81

c. più dello 0,5 per cento in massa di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetraacetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché i composti da essi derivati; d. più dello 0,5 per cento in massa di fosforo; e. tensioattivi anionici o non anionici la cui biodegradabilità primaria sia inferiore all'80 per cento;

f. tensioattivi cationici o anfoteri la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;

g. tensioattivi la cui biodegradabilità finale sia inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);

h. tensioattivi compresi nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 200478, sui detergenti: Nome (Nomenclatura

IUPAC79)

N. EINECS o

N. ELINCS

N. CAS

Limitazioni

2

L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera h alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

3

I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 Etichettatura particolare

1

Per i detersivi per tessili deve essere indicata la presenza delle seguenti sostanze se il loro contenuto in massa è superiore allo 0,2 per cento: a. fosfonati; b. tensioattivi anionici;

c. tensioattivi non ionici; d. tensioattivi cationici;

e. tensioattivi

anfoteri;

f.

sbiancanti a base di ossigeno; 78 GU L 104 dell'8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giu. 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet: www.cheminfo.ch 79 International Union of Pure and Applied Chemistry.

Protezione dell'equilibrio ecologico 60

814.81

g. sbiancanti a base di cloro; h. idrocarburi aromatici;

i. idrocarburi

alifatici;

j.

EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali; k. acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali; l. saponi; m. zeoliti; n. policarbossilati.

2

Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: inferiore al 5 per cento,

pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento,

pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento,

pari o superiore al 30 per cento.

3

Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli

enzimi;

b. i

conservanti;

c. i

disinfettanti;

d. gli sbiancanti ottici; e. le sostanze odorose.

3bis

Se esiste una nomenclatura comune conformemente all'articolo 7 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE80 e alla decisione 96/335/CE81 , i conservanti vanno indicati utilizzando la nomenclatura ivi contemplata.

4

Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell'elenco di cui all'allegato III parte 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 197682, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva.

4bis

Per i detersivi per tessili devono essere indicati il nome del prodotto, nonché il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il detersivo in questione è 80 Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 lug. 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag.

169; modificata dalla direttiva 93/35/CEE, GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

81 Decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 mag. 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1; modificata dalla decisione 2006/257/CE, GU L 97 del 5.4.2006, pag.

1.

82 GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell'11/3/2003, pag. 26).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 61

814.81

importato da uno Stato membro dello SEE, possono essere indicati il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE conformemente all'articolo 11 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n.

648/2004. Il secondo periodo non si applica all'importazione di detersivi pericolosi ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 maggio 200583 sui prodotti chimici (OPChim) e destinati a essere forniti al grande pubblico.

5

Per i detersivi per tessili devono essere indicati l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

6

Le indicazioni sono da apporre sull'imballaggio. Se il detersivo per tessili è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).

7

L'etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.

4 Istruzioni per

l'uso

1

Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi forniti al grande pubblico, il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi).

2

Un dosaggio dipendente dalla durezza dell'acqua deve essere adeguato alle gradazioni di durezza totale, ovvero dolce, media (25° df = 2.5 mmol CaCO3/l) e dura.

5

Scheda dei dati relativi agli ingredienti 1

Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessili forniscono all'organo di notifica (art. 89 dell'O del 18 mag. 200584 sui prodotti chimici) o all'autorità cantonale competente per l'esecuzione secondo l'articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

2

Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

3

I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

4

La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni: a. nome del detersivo; b. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE secondo l'articolo 2 punto 10 del regolamento (CE) n. 648/2004; 83 RS

813.11

84 RS

813.11

Protezione dell'equilibrio ecologico 62

814.81

c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:pari o superiore al 10 per cento,

pari o superiore all'1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,

pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all'1 per cento,

inferiore allo 0,1 per cento;

d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI85 e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 Deroghe

1

I requisiti di cui ai numeri 2-5 non si applicano all'importazione di detersivi per tessili se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2

Il numero 2 capoverso 1 lettere e-h non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l'ordinanza del 18 maggio 200586 sui biocidi (OBioc). Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

3

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura

IUPAC)

N. EINECS o

N. ELINCS

N. CAS

Limitazioni

4

L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 3 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

5

In seguito a una domanda motivata, l'UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004 se essi sono utilizzati in detersivi per tessili impiegati esclusivamente per usi non domestici. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

85 International

Nomenclature

of Cosmetic Ingredients.

86 RS

813.12

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 63

814.81

7 Disposizioni transitorie

1

Le seguenti disposizioni entrano in vigore l'8 ottobre 2005: a. i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere f, g e h; b. le prescrizioni particolari per l'etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettere d ed e nonché al numero 4;

c. le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

2

I detersivi per tessili che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera g e che erano già sul mercato prima dell'8 ottobre 2005 possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

3

A partire dall'8 ottobre 2007, i detersivi per tessili di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all'UFAM: a. è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell'UE una domanda di deroga relativa al campo d'impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure b. è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 5.

4

Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l'autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

Protezione dell'equilibrio ecologico 64

814.81

Allegato 2.287 (art. 3)

Prodotti di pulizia 1 Definizione

1

I prodotti di pulizia sono preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare: a. i detersivi per lavastoviglie; b. i detersivi per stoviglie a mano; c. i detergenti universali; d. i brillantanti;

e. gli

abrasivi;

f.

i detergenti per WC; g. i detergenti per automobili; h. i detergenti per metalli; i.

i detergenti per motori; j. i detergenti per l'industria alimentare e delle bevande, per le bottiglie e i contenitori;

k. i detergenti per gli impianti di lavaggio per automobili; l.

i detergenti per tappeti; m. i prodotti sgrassanti; n. i prodotti antiruggine.

2

Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

87 Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU 2007 111), dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 561), dal n. 2 dell'all. all' O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401), dal n. I dell'O dell'UFAM del 19 ott. 2009 (RU 2009 5429), dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 65

814.81

2 Divieti

1

I prodotti di pulizia non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono: a. composti organici alogenati liquidi quali diclorometano (n. CAS 75-09-2), tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4); b. più dell'1 per cento in massa di acido etilendiamminotetracetico (EDTA;

n.

CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetracetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché composti da essi derivati; c. tensioattivi anionici o non ionici la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;

d. tensioattivi cationici o anfoteri, la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;

e. tensioattivi la cui biodegradabilità finale è inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);

f. tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 200488, sui detergenti: Nome (Nomenclatura

IUPAC89)

N. EINECS o

N. ELINCS

N. CAS

Limitazioni

1bis

I detersivi per lavastoviglie domestiche non possono essere immessi sul mercato se il loro contenuto complessivo in massa di fosforo è pari o superiore allo 0,3 per cento del dosaggio standard secondo il numero 4 capoverso 1.

2

L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera f alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

3

I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

88 GU L 104 dell'8/4/2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giu. 2009 (GU L 164 del 26/6/2009, pag. 3). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito internet www.cheminfo.ch.

89 International Union of Pure and Applied Chemistry.

Protezione dell'equilibrio ecologico 66

814.81

3

Etichettatura particolare

1

Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti ingredienti se il contenuto in massa comporta più dello 0,2 per cento di: a. fosfati; b. fosfonati; c. tensioattivi anionici;

d. tensioattivi non ionici; e. tensioattivi cationici;

f. tensioattivi

anfoteri;

g. sbiancanti a base di ossigeno; h. sbiancanti a base di cloro; i. idrocarburi aromatici;

j. idrocarburi

alifatici;

k. EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali; l.

acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali; m. saponi; n. zeoliti; o. policarbossilati; p. fenoli e fenoli alogenati; q. paradiclorobenzene (n. CAS 106-46-7).

2

Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: inferiore al 5 per cento;

pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento;

pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento;

pari o superiore al 30 per cento.

3

Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli

enzimi;

b. i

conservanti;

c. i

disinfettanti;

d. le sostanze odorose.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 67

814.81

3bis

Se esiste una nomenclatura comune conformemente all'articolo 7 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE90 e alla decisione 96/335/CE91 , i conservanti vanno indicati utilizzando la nomenclatura ivi contemplata.

4

Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell'elenco di cui all'allegato III parte 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 197692, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva.

4bis

Per i prodotti di pulizia devono essere indicati il nome del prodotto e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il prodotto di pulizia in questione è importato da uno Stato membro dello SEE, possono essere indicati il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE conformemente all'articolo 11 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n.

648/2004. Il secondo periodo non si applica all'importazione di detersivi pericolosi ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 maggio 200593 sui prodotti chimici e destinati a essere forniti al grande pubblico.

5

Per i prodotti di pulizia devono essere indicati l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

6

Le indicazioni sono da apporre sull'imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza). 7 L'etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.

4 Istruzioni per

l'uso

1

Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche, il dosaggio standard deve essere indicato in grammi o millilitri o in quantità di pastiglie necessario per il lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie per 12 coperti colma; se il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, le istruzioni devono essere completate con le indicazioni relative alle gradazioni di durezza morbida, media e dura.

90 Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 lug. 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag.

169; modificata dalla direttiva 93/35/CEE, GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

91 Decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 mag. 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1; modificata dalla decisione 2006/257/CE, GU L 97 del 5.4.2006, pag.

1.

92 GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell'11/3/2003, pag. 26).

93 RS

813.11

Protezione dell'equilibrio ecologico 68

814.81

2

Le indicazioni secondo il capoverso 1 devono essere scritte sulla confezione in almeno una lingua ufficiale, ben leggibile e in modo duraturo.

5

Scheda dei dati relativi agli ingredienti 1

Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all'organo di notifica (art. 89 dell'O del 18 mag. 200594 sui prodotti chimici) o all'autorità cantonale competente per l'esecuzione secondo l'articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

2

Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

3

I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

4

La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni: a. nome del prodotto di pulizia; b. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE secondo l'articolo 2 punto 10 del regolamento (CE) n. 648/2004; c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:pari o superiore al 10 per cento,

pari o superiore all'1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,

pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all'1 per cento,

inferiore allo 0,1 per cento;

d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI95 e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 Deroghe

1

I requisiti di cui ai numeri 2-5 non si applicano all'importazione di prodotti di pulizia se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2

In seguito a una domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e 94 RS

813.11

95 International

Nomenclature

of Cosmetic Ingredients.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 69

814.81

b. le sostanze menzionate non vengono impiegate in quantità superiori a quelle necessarie per lo scopo perseguito.

3

Il numero 2 capoverso 1 lettere c-f non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l'OBioc96 o che soddisfano i requisiti fissati dall'ordinanza del 17 ottobre 200197 relativa ai dispositivi medici. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

4

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura

IUPAC)

N. CE

N. CAS

Limitazioni

Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8 EO) Nessuno (polimero) 147993-59-7 Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019: - lavaggio di bottiglie - cleaning-in-place (CIP) - pulizia dei metalli 5

L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 4 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

6

In seguito a una domanda motivata, l'UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

1

Le seguenti disposizioni entrano in vigore l'8 ottobre 2005: a. i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere d-f; b. le prescrizioni particolari per l'etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettera d nonché al numero 4;

c. le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

2

I prodotti di pulizia che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera e, e che erano già sul mercato prima dell'8 ottobre 2005, possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

3

A partire dall'8 ottobre 2007, i prodotti di pulizia di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all'UFAM: 96 RS

813.12

97 RS

812.213

Protezione dell'equilibrio ecologico 70

814.81

a. è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell'UE una domanda di deroga relativa al campo d'impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure b. è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 6.

4

Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l'autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

5

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1bis e gli obblighi di cui al numero 4 capoverso 1 non si applicano ai detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mercato la prima volta prima del 1° gennaio 2017.

6

Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mercato secondo il capoverso 5, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando dette istruzioni, non si impieghino più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 71

814.81

Allegato 2.398 (art. 3)

Solventi

1 Eteri

glicolici

1.1 Divieti

È vietata l'immissione sul mercato di: a. preparati con un contenuto in massa di 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME, n. CAS 111-77-3) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi: 1. pitture e lacche, 2. prodotti svernicianti,

3. prodotti di pulizia, 4. emulsioni autolucidanti,

5. sigillanti per pavimenti; b. vernici a spruzzo e prodotti di pulizia a spruzzo in confezioni aerosol con un contenuto in massa di 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE, n. CAS 112-34-5) pari o superiore al 3 per cento, destinati al grande pubblico.

1.2 Etichettatura particolare

1

Le vernici con un contenuto in massa di DEGBE pari o superiore al 3 per cento non impiegate come vernici a spruzzo e destinate al grande pubblico devono essere munite di un'etichetta con la dicitura: «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo».

2

La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

2 Cicloesano 2.1 Etichettatura particolare

1

Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, devono essere muniti di un'etichetta con la dicitura: «Questo prodotto non può essere 98 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012, salvo i n.. 1.1 e 3.1 cpv. 1 lett. a, in vigore dal 1° giu. 2013, e i n. 1.2 e 2, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2012 6161).

Protezione dell'equilibrio ecologico 72

814.81

utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. - Questo prodotto non può essere utilizzato per la posa di moquette».

2

La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

2.2 Imballaggio particolare

Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n.

CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, possono essere imballati soltanto in recipienti con una capacità massima di 350 grammi.

3 Diclorometano 3.1 Divieti 1

È vietata l'immissione sul mercato di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano (n. CAS 75-09-2) pari o superiore allo 0,1 per cento che: a. sono destinati al grande pubblico; e b. 99 2

100

3.2101

4

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sostanze stabili nell'aria 4.1 Divieti

Sono vietati:

a. la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione per scopi privati e l'impiego per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sia di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o di sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5) sia di preparati che contengono tali sostanze; b. la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione per scopi privati di oggetti che contengono per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

99 Non ancora in vigore.

100 Non ancora in vigore.

101 Non ancora in vigore.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 73

814.81

4.2 Deroghe

1

Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica alle sostanze stabili nell'aria e ai preparati contenenti sostanze stabili nell'aria che sono impiegati in impianti per il trattamento delle superfici secondo l'allegato 2 numero 87 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985102 contro l'inquinamento atmosferico.

2

Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 4.1 per altri impieghi se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile.

4.3 Etichettatura particolare

1

I contenitori di sostanze stabili nell'aria elencate nell'allegato A del Protocollo di Kyoto devono essere etichettati con i seguenti dati: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;

b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell'aria che sono nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. la quantità di sostanze stabili nell'aria, in kg.

2

La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

5

Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati 5.1 Definizioni Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l'1 per cento: a. diclorometano (n. CAS 75-09-2); b. 1,1-dicloroetano (n. CAS 75-34-3); c. 1,2-dicloroetano (n. CAS 107-06-2); d. cloroformio (n. CAS 67-66-3); 102 RS

814.318.142.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 74

814.81

e. tricloroetilene (n. CAS 79-01-6); f.

tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4); g. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4); h. sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

5.2

Divieto di mescolare 1

Chi utilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può mescolare i rifiuti di tali solventi: a. con solventi non alogenati o con rifiuti di solventi non alogenati; b. con altri tipi di solventi alogenati o di rifiuti di solventi alogenati se ciò ne rende il riciclaggio sensibilmente più difficile; c. con altri rifiuti, sostanze, preparati o oggetti.

2

Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annualmente più di 20 litri di una sostanza di cui al numero 5.1.

3

I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce correttamente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.

5.3

Obbligo di ripresa Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

5.4 Riciclaggio Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli: a. che accertino se esistono possibilità di riciclaggio o se è possibile crearle; b. che informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti; c. che provvedano al riciclaggio di tali rifiuti se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 75

814.81

Allegato 2.4103 (art. 3)

Biocidi

1

Prodotti per la protezione del legno 1.1 Definizioni 1

I prodotti per la protezione del legno sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato 10 dell'OBioc104.

2

Sono considerate oli di catrame in particolare le seguenti sostanze: a. creosoto (n. CAS 8001-58-9); b. olio di creosoto (n. CAS 61789-28-4); c. distillati (catrame di carbone), olio naftalinico (n. CAS 84650-04-4); d. olio di creosoto, frazione di acenaftene (n. CAS 90640-84-9); e. distillati altobollenti (catrame di carbone) (n. CAS 65996-91-0); f.

olio di antracene (n. CAS 90640-80-5); g. acidi di catrame, carbone, petrolio greggio (n. CAS 95996-85-2); h. creosoto, legname (n. CAS 8021-39-4); i. catrame di carbone alcalino bassobollente, residui di estrazione (n. CAS 122384-78-5).

1.2 Divieti

1

È vietata l'immissione sul mercato di prodotti per la protezione del legno che contengono:

a. arsenico o composti dell'arsenico; b. oli di catrame.

2

Sono vietati la fornitura e l'impiego di legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame.

3

Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno e gli oggetti contenenti tale legname possono essere importati a scopi professionali o commerciali soltanto se ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto per la protezione figura come tipo di prodotto 8: 103 Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

104 RS

813.12

Protezione dell'equilibrio ecologico 76

814.81

a. nella lista delle sostanze attive notificate secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con i capoversi 2 lettera b e 3 OBioc; o b. nell'allegato 1 lista I oppure nell'allegato 2 lista IA OBioc e nelle condizioni ivi stabilite.

1.3 Deroghe

1

Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 1 lettera b non si applica ai prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame se: a. contengono una quantità di fenoli solubili o di benzo(a)pirene corrispondente al livello minimo consentito dallo stato della tecnica, e comunque al massimo: 1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo; 2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo; e b. sono forniti a utilizzatori professionali o commerciali in imballaggi che ne contengono almeno 20 litri.

2

I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano alle traversine che un'impresa ferroviaria fornisce a un'altra per l'impiego in binari ferroviari.

3

I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano inoltre al legname che: a. è stato trattato con prodotti per la protezione del legno di cui al capoverso 1; e b. è impiegato per: 1. i

binari

ferroviari;

2. le opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;

3. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate; 4. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate; 5. le basi dei tralicci; 6. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui ai numeri 1-5 e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l'UFAM emana delle raccomandazioni all'attenzione delle autorità esecutive.

4

Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3 non si applica all'importazione di legname se esso è solo ulteriormente lavorato o diversamente imballato in Svizzera e riesportato nella sua totalità.

5

L'organo di notifica (art. 89 dell'O del 18 mag. 2005105 sui prodotti chimici) può concedere deroghe al divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d'intesa con gli specifici servizi di valutazione competenti definiti nell'articolo 52 OBioc.

105 RS

813.11

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 77

814.81

1.4

Impiego in zone di protezione delle acque sotterranee 1

Nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee sono vietati: a. l'impiego di prodotti per la protezione del legno; b. lo stoccaggio di legname trattato con prodotti per la protezione del legno.

2

Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona S3 di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d'acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.

2

Altri prodotti di protezione 2.1 Definizioni Sono considerati prodotti di protezione: a. i biocidi per la protezione dell'acqua non potabile dall'infestazione di organismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale;

b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) di cui all'allegato 10 OBioc; c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all'allegato 10 OBioc.

2.2 Divieti

1

È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture e lacche nonché per l'acqua non potabile prodotti di protezione che contengono arsenico o composti dell'arsenico.

2

Per i prodotti di protezione in pitture e lacche nonché per l'acqua non potabile contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell'allegato 1.14.

3

Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti o di loro componenti il cui contenuto di dimetilfumarato (n. CAS 624-49-7) supera 0,1 mg per chilogrammo.

3 Rodenticidi 3.1 Definizione I rodenticidi sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 14 di cui all'allegato 10 OBioc.

Protezione dell'equilibrio ecologico 78

814.81

3.2 Divieto

I rodenticidi non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono: a. arsenico o composti dell'arsenico; b. tallio o composti del tallio; c. stricnina.

4

Vernici antivegetative («antifouling») 4.1 Definizione Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all'allegato 10 OBioc.

4.2 Divieti

1

È vietato immettere sul mercato e impiegare vernici antivegetative contenenti composti dell'arsenico.

2

Per le vernici antivegetative contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell'allegato 1.14.

5

Obbligo di riconsegna 1

L'utilizzatore deve consegnare i biocidi che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

2

Le piccole quantità di biocidi vengono riprese gratuitamente.

6

Deroghe per l'uso di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo I divieti sanciti dal presente allegato non si applicano all'immissione sul mercato di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OBioc.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 79

814.81

7 Disposizione transitoria

1

Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno che è stato fornito entro il 31 dicembre 2001 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011.

2

Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, può essere impiegato nei campi d'impiego menzionati nel numero 1.3 capoverso 3 lettera b se è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011.

Protezione dell'equilibrio ecologico 80

814.81

Allegato 2.5106 (art. 3)

Prodotti fitosanitari 1 Impiego 1.1 Divieti e

limitazioni

1

I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati: a. in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti; b. nei cariceti e nelle paludi; c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi;

d. nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine; e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua giusta l'articolo 41a OPAc107 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d'acqua nonché per le acque stagnanti a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2009108; f.

nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell'O del 28 ott. 1998109 sulla protezione delle acque; OPAc); g. su e lungo binari ferroviari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee.

2

I prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati: a. su tetti e terrazze; b. su spiazzi adibiti a deposito; c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi; d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

106 Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161) e dal n. 1 dall'all. 9 all'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

107 RS

814.201

108 Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

109 RS 814.201

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 81

814.81

3

L'impiego di prodotti fitosanitari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAc) è disciplinato dall'ordinanza del 18 maggio 2005110 sui prodotti fitosanitari.

4

Per l'impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc), i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione Zu se questo viene rilevato in un punto di captazione d'acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare.

5

Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti, d'intesa con l'UFAM, stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente.

L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

1.2 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a e b non si applicano all'impiego di prodotti fitosanitari destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se delle misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti fitosanitari e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo.

2

I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere c e d, nella misura in cui la lettera d concerne pascoli alberati o una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco, non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

3

Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d e fatto salvo il numero 1.1 capoversi 1 lettere a, b, e ed f nonché 2 e 4, un'autorizzazione secondo gli articoli 4-6 per l'uso di prodotti fitosanitari: a. per il trattamento nel bosco del legname da cui possono scaturire danni al patrimonio forestale in seguito a catastrofi naturali, nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale; b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzi adeguati e mediante insetticidi che, in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 2010111 sui prodotti fitosanitari (OPF), sono omologati per la coltura «Tronchi abbattuti nella foresta e presso piazzali di deposito», a condizione che il legname non possa essere rimosso in

110 [RU

2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 n. III 1469 all. 4 n. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 all. 5 n. 11 5271, 2009 401 all. n. 3 2845, 2010 2101. RU 2010 2331 art.

84]. Vedi ora l'O del 12 mag. 2010 (RS 916.161).

111 RS

916.161

Protezione dell'equilibrio ecologico 82

814.81

tempo, che tali spiazzi non si trovino in zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 e che siano adottate misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari siano dilavati e si infiltrino nel suolo; c. per i vivai forestali al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee; d. per l'eliminazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle rinnovazioni naturali come pure alle piantagioni o ai rimboschimenti se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale.

4

Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

5

Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

2 Etichettatura particolare

1

Per i prodotti fitosanitari omologati secondo l'articolo 15 lettera a dell'OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, i detentori delle autorizzazioni, mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente, devono informare gli acquirenti sui divieti di cui al numero 1.1 capoverso 2.

2

Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell'elenco di cui all'articolo 36 capoverso 1 OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, deve fornire agli acquirenti informazioni sui divieti secondo il numero 1.1 capoverso 2 mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente.

3

L'etichetta di cui al capoverso 1 e l'informazione di cui al capoverso 2 devono fornire le seguenti indicazioni: «L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato». La dicitura deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

3

Obbligo di riconsegna 1

L'utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

2

Le piccole quantità di prodotti fitosanitari devono essere riprese gratuitamente.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 83

814.81

Allegato 2.6112 (art. 3)

Concimi

1 Definizioni 1

Nel presente allegato si applicano le definizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001113 sui concimi (OCon).

2

Le superfici coltivate a foraggio sono prati e pascoli, nonché superfici agricole, il cui raccolto viene impiegato interamente o in parte per l'alimentazione del bestiame.

Fanno eccezione le superfici agricole dalle quali si raccolgono soltanto i chicchi o le pannocchie.

2

Prescrizioni di fornitura particolari 2.1 Fornitura

di

concimi

1

I concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall'OCon, soddisfano anche quelli di cui al numero 2.2.

2

I fanghi di depurazione non possono essere forniti; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.

2.2

Requisiti di qualità 2.2.1

Concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi

aziendali

1

Il tenore di inquinanti nei concimi organici, nei concimi ottenuti dal riciclaggio e nei concimi aziendali non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante

Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca

Cadmio (Cd)

1

Rame (Cu)

100*

Mercurio (Hg)

1

112 Aggiornato dall'all. all'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6295) e dal n. 1 dall'all. 9 all'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

113 RS

916.171

Protezione dell'equilibrio ecologico 84

814.81

Inquinante

Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca

Nichel (Ni)

30

Piombo (Pb)

120

Zinco (Zn)

400**

*

a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t TS ** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t TS 2

Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti: a. i corpi estranei (metallo, vetro, materiali sintetici, ecc.) con un diametro superiore a 2 mm possono rappresentare al massimo lo 0,5 per cento del peso della sostanza secca; b. il tenore di fogli di materiali sintetici (pezzi o fogli di plastica, sacchi, corde, stiroporo, ecc.) e di fogli di alluminio con un diametro superiore a 2 mm può rappresentare al massimo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca; a. il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.

3

Per il compost e il digestato si applicano i seguenti valori indicativi: Inquinante Valore

indicativo

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH: Polyciclic Aromatic Hydrocarbons) 4 grammi per tonnellata di sostanza secca1 Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi I-TEQ2 per chilogrammo di sostanza secca 1

Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene 2

I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità 4

Le disposizioni di cui al capoverso 1 non si applicano per i concimi aziendali destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né per quelli forniti da un'azienda con allevamento di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Sono fatte salve parimenti le disposizioni di cui all'articolo 30a capoverso 2 OCon.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 85

814.81

2.2.2

Concimi minerali e prodotti derivati da sottoprodotti di origine

animale

Il tenore di inquinanti nei concimi minerali e nei prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante

Valore limite in grammi per tonnellata

Sostanza secca

Fosforo (P)

Cadmio (Cd) in concimi fosfatici con un tenore di fosforo superiore all'1 per cento 50

Cromo (Cr)

2000

Vanadio (V)

4000

2.2.3 Concimi organo-minerali Il tenore di inquinanti nei concimi organo-minerali non deve superare i valori limite di cui al numero 2.2.1; se la quota di fosforo supera il 5 per cento si applica il valore limite per il cadmio di cui al numero 2.2.2.

3 Utilizzazione 3.1 Principi 1

Chi impiega concimi deve tener conto: a. dei nutrienti presenti nel suolo e del fabbisogno di nutrienti delle piante (raccomandazioni sui fertilizzanti); b. del luogo (vegetazione, topografia e condizioni del suolo); c. delle condizioni meteorologiche; d. delle limitazioni imposte o concordate in base alla legislazione concernente la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la protezione dell'ambiente.

2

Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno nutritivo delle piante.

3

L'immissione di sostanze inquinanti nei terreni utilizzati a scopi agricoli dev'essere per quanto possibile evitata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 86

814.81

3.2 Limitazioni 3.2.1 Concimi azotati e concimi fluidi 1

I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l'azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque.

2

I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d'acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.

3.2.2 Compost e

digestato

1

Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 tonnellate di compost e digestato solido (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m3 di digestato liquido, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.

2

Per ettaro di superficie e su un arco di 10 anni non possono essere impiegate più di 100 tonnellate di ammendanti organici e organo-minerali, di compost e di digestato solido come ammendante del suolo, sostrato, protezione contro l'erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

3.2.3

Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico 1

I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l'autorizzazione delle autorità cantonali, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.

2

Sono vietati la loro utilizzazione su superfici coltivate a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono inoltre fatte salve le prescrizioni di cui al numero 3.3.

3.3 Divieti

e

deroghe

3.3.1 Divieti 1

I concimi non possono essere impiegati: a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, salvo che prescrizioni o accordi determinanti stabiliscano altrimenti; b. nelle praterie a carice e nelle paludi per le quali non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a;

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 87

814.81

c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi; d. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua giusta l'articolo 41a OPAc114 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d'acqua nonché per le acque stagnanti a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2009115; e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 ott. 1998116 sulla protezione delle acque; OPAc); fa eccezione l'erba falciata non raccolta.

2

I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAc).

3

Per l'utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett.

c e d OPAc) l'autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque.

4

I fanghi di depurazione non possono essere impiegati; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.

5

È vietata l'utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine.

3.3.2 Deroghe 1

In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, l'autorità cantonale può permettere che, in ogni periodo vegetativo, nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee i concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi vengano sparsi fino a tre volte e a intervalli adeguati, per una quantità di 20 m3 per ha al massimo se grazie alla configurazione del suolo è garantito che microrganismi patogeni non pervengano negli impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee.

2

In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1-4, l'utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine può essere autorizzata (art. 4-6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per: a. l'utilizzazione di compost, di digestato solido e di concimi minerali: 1. nei vivai forestali, 114 RS

814.201

115 Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

116 RS

814.201

Protezione dell'equilibrio ecologico 88

814.81

2. nei rimboschimenti e nelle piantagioni, nonché per la semina, 3. per sviluppare la vegetazione lungo i margini delle strade forestali e per la sistemazione con tecniche vegetali, 4. su piccole superfici nell'ambito di esperimenti scientifici; b. lo spargimento di concimi aziendali, di compost, di digestato solido e di concimi minerali privi di azoto su pascoli alberati.

4

Analisi effettuate dalle autorità 1

L'UFAM esamina a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche il tenore di PAH, di diossine e di furani nel compost e nel digestato. Pubblica un riassunto dei risultati analizzati dopo averli comunicati all'autorità cantonale, all'UFAG e ai detentori degli impianti esaminati.

2

Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1 capoverso 3 e provvedono affinché il compost e il digestato non vengano forniti se la loro utilizzazione può danneggiare la fertilità del suolo.

5

Disposizioni transitorie relative ai fanghi di depurazione 5.1 Fornitura

1

I fanghi di depurazione possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 2006, sempre che:

a. il loro tenore di inquinanti non superi i seguenti valori limite: Inquinante

Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca

Piombo (Pb)

500

Cadmio (Cd)

5

Cromo (Cr)

500

Cobalto (Co)

60

Rame (Cu)

600

Molibdeno (Mo)

20

Nichel (Ni)

80

Mercurio (Hg)

5

Zinco

(Zn)

2000

Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) 500 (valore indicativo) b. non vengano aggiunti prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo; e c. gli acquirenti provino che possono impiegare i fanghi di depurazione conformemente alle prescrizioni.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 89

814.81

2

Se vengono forniti fanghi di depurazione si applica l'articolo 24a capoversi 1 e 2 OCon sulle istruzioni per l'uso a seconda del caso. Per i detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico che forniscono fanghi di depurazione si applicano i numeri 2.3.1 e 2.3.2 a seconda del caso; sul bollettino di consegna va inoltre indicato il tenore di azoto ammoniacale.

3

I detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico devono, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, eseguire analisi per garantire che i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b siano adempiuti. Essi devono trasmettere immediatamente i risultati delle analisi all'UFAG e all'autorità cantonale.

5.2 Impiego

1

I fanghi di depurazione possono essere impiegati ancora fino al 30 settembre 2006, ma non possono essere sparsi sulle superfici coltivate a foraggio e a ortaggi e nelle zone di protezione delle acque sotterranee né depositati nelle fosse per il colaticcio.

2

La quantità di fanghi di depurazione impiegata non può superare il fabbisogno di azoto e di fosforo delle piante e deve comunque essere limitata ad al massimo 5 tonnellate per ettaro nell'arco di 3 anni (quantità riferita alla sostanza secca, senza tenere conto delle aggiunte).

5.3

Proroga del periodo di transizione 1

I Cantoni possono prorogare al massimo di due anni il termine entro il quale è permesso fornire e impiegare fanghi di depurazione (n. 5.1 cpv. 1 e n. 5.2 cpv. 1).

Sono fatti salvi il divieto d'impiego su superfici coltivate a foraggio e a ortaggi nonché nelle zone di protezione delle acque sotterranee e il divieto di deposito nelle fosse per il colaticcio.

2

Essi comunicano una proroga all'UFAG e all'UFAM.

5.4

Compiti e competenze dell'UFAG 1

L'UFAG può autorizzare per un periodo limitato la fornitura di fanghi di depurazione i cui valori limite superano al massimo del 100 per cento i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a se:

a. i valori limite vengono superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure

b. l'autorità cantonale presenta un'apposita domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell'impianto in questione.

2

Se l'UFAG accorda un'autorizzazione secondo il capoverso 1, riduce la quantità che può essere fornita in modo che il carico di inquinanti dei fanghi di depurazione per

Protezione dell'equilibrio ecologico 90

814.81

ettaro non sia superiore a quello ottenuto rispettando i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a.

3

Se il valore indicativo degli AOX di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a è superato, l'UFAG informa l'autorità cantonale ed esige che essa ne chiarisca il motivo. Accerta inoltre che i fanghi di depurazione non vengano forniti come concimi se ciò può arrecare pregiudizio al suolo o alle colture.

4

L'UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti secondo l'articolo 30a capoverso 1 lettera c OCon possono in ogni momento prelevare campioni presso gli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e sul luogo d'impiego dei fanghi di depurazione.

5

Per il rimanente, i compiti e le competenze dell'UFAG sono retti dall'articolo 30a OCon.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 91

814.81

Allegato 2.7 (art. 3)

Prodotti disgelanti 1 Definizione

I prodotti disgelanti sono sostanze e preparati con oltre il 10 per cento in massa di sostanze attive contro la formazione di ghiaccio e di neve gelata.

2 Fornitura

Non possono essere forniti prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da: a. cloruro di sodio, di calcio o di magnesio; b. urea; c. alcol degradabile con basso peso molecolare; d. formiato di sodio o di potassio; e. acetato di sodio o di potassio.

3 Impiego 3.1 Limitazioni 1

Non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2.

2

I prodotti disgelanti contenenti urea possono essere impiegati solo negli aerodromi e sui tratti di strada con pericolo di corrosione.

3

I prodotti disgelanti contenenti formiato di sodio o di potassio oppure acetato di sodio o di potassio possono essere impiegati solo negli aerodromi.

3.2 Deroghe

L'UFAM può autorizzare singoli utilizzatori a impiegare sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2 per verificarne l'idoneità. La validità dell'autorizzazione deve essere limitata ad un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga.

Protezione dell'equilibrio ecologico 92

814.81

3.3

Impiego per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici 1

Se opportuno, le strade innevate devono essere sgombrate con mezzi meccanici prima di impiegare prodotti disgelanti.

2

Per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici i prodotti disgelanti possono essere impiegati: a. solo se per lo spargimento meccanico sono utilizzati strumenti che coprono le superfici da trattare con una quantità costante per unità di superficie; b. solo a titolo preventivo in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti.

3

I Cantoni provvedono affinché per le strade, le vie e le piazze pubbliche vengano stabiliti i periodi, i luoghi e le modalità di impiego dei prodotti disgelanti oppure di altre procedure contro superfici ghiacciate e neve gelata.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 93

814.81

Allegato 2.8117 (art. 3)

Pitture e lacche 1 Definizioni

1

Sono considerate pitture e lacche al cadmio le pitture e le lacche che contengono cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2

Sono considerate pitture e lacche al piombo le pitture e le lacche che contengono piombo o composti del piombo e in cui il contenuto in massa di piombo è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

1

È vietata l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al cadmio nonché di oggetti con esse trattati.

2

È vietata l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al piombo nonché di oggetti con esse trattati.

3

L'immissione sul mercato di imballaggi o parti di essi trattati con pitture o lacche al cadmio o al piombo è disciplinata dall'allegato 2.16 numero 4.

3 Deroghe

1

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

a. pitture e lacche con un contenuto in massa di zinco pari o superiore al 10 per cento se il contenuto in massa di cadmio o di composti contenenti cadmio non supera lo 0,1 per cento di cadmio; b. oggetti trattati con pitture o lacche secondo la lettera a.

2

Fatto salvo l'allegato 1.17, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica per:

a. l'importazione di pitture e lacche per il trattamento di oggetti esportati nella loro totalità;

b. l'importazione di oggetti se essi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità;

117 Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU 2007 111) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov.

2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

Protezione dell'equilibrio ecologico 94

814.81

c. l'immissione sul mercato di pitture e lacche per il trattamento degli oggetti menzionati al capoverso 3.

3

Fatto salvo l'allegato 2.16 numeri 5 e 7 capoversi 2-4 nonché l'allegato 2.18 numeri 3 e 8, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica neppure per l'immissione sul mercato di veicoli, di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché dei loro componenti, che sono trattati con pitture o lacche.

4 Disposizioni transitorie

1

Le pitture e le lacche al piombo come pure gli oggetti trattati con tali prodotti possono essere immessi sul mercato dal fabbricante ancora fino al 31 luglio 2006.

2

e 3 …

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 95

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Allegato 2.9118 (art. 3)

Materie plastiche e additivi 1 Definizioni

1

Sono considerate materie plastiche al cadmio, le materie plastiche contenenti cadmio o composti del cadmio ed esistenti sotto forma di oggetti costituiti, completamente o in parte, di tali materie plastiche oppure contenenti tali materie plastiche sotto forma di preparati.

2

È considerato PVC riciclato un preparato contenente rifiuti di PVC.

3

Sono pneumatici ai sensi del presente allegato i pneumatici di veicoli delle classi seguenti:

a. classe M, N o O secondo l'allegato II paragrafo A della direttiva 2007/46/CE119;

b. classe T, R o S secondo l'allegato II capitolo A della direttiva 2003/37/CE120; c. classi L1e-L7e secondo l'articolo 1 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2002/24/CE121.

2 Divieti

1

Sono vietati:

a. la fabbricazione e l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di materie plastiche al cadmio se il loro tenore di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa delle materie plastiche; 118 Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU 2007 111), dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113), e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2012 6161).

119 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag.1; modificata l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 65/2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/ 120 Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 mag. 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7.

121 Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 mar. 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L124 del 9.5.2002, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

Protezione dell'equilibrio ecologico 96

814.81

b. la fabbricazione e l'immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse; c. la fornitura e l'impiego di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse; d. l'immissione sul mercato e l'impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono: 1. oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo, 2. complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8)

benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2)

benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3)

crisene (n. CAS 218-01-9)

benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2)

benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3)

benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9)

dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3);

e. l'immissione sul mercato di penumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui alla lettera d; f. l'immissione sul mercato e l'impiego di acrilammide (n. CAS 79-06-1) nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per applicazioni di consolidamento del suolo quali ad esempio l'iniezione, l'iniezione in profondità, la ripassatura dei giunti o la sigillatura.

1bis

I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sull'allegato XVII voce 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006122.

2

Per le confezioni aerosol destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse si applica l'allegato 2.12.

3

Agli imballaggi di plastica contenenti cadmio si applica l'allegato 2.16 numero 4.

122 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.

793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012 , GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 97

814.81

3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a non si applicano: a. al PVC riciclato, se il superamento del tenore di cadmio è dovuto ai rifiuti di PVC impiegati e se il cadmio o i composti di cadmio non sono aggiunti come componenti durante il processo di fabbricazione; b. alle materie plastiche contenenti PVC riciclato di cui alla lettera a, se il loro tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 per cento in massa delle materie plastiche nei seguenti impieghi del PVC rigido: 1. profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell'edilizia, 2. porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie, 3. pavimenti e terrazze, 4. condotti per cavi, 5. tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è impiegato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione.

2

I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se: a. secondo lo stato della tecnica, l'isolamento termico necessario non è possibile con altri materiali;

b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non sono superiori ai livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell'aria in esse contenute.

3

Dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) emana, all'attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica e sullo smaltimento dei rifiuti di cui al capoverso 2.

4

Su domanda motivata, l'UFAM può concedere una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tecnica; e c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono ridotte al minimo livello possibile, e specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell'aria in esse contenute.

Protezione dell'equilibrio ecologico 98

814.81

5

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l'immissione sul mercato di pneumatici rigenerati se i loro battistrada contengono oli diluenti che rispettano i valori limite di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d.

4 Etichettatura particolare

1

I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informazioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente.

2

Preparati e oggetti contenenti PVC riciclato devono essere muniti di un'etichetta con la dicitura «Contiene PVC riciclato» o del seguente pittogramma: 3

I preparati, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che sono destinati al grande pubblico, devono essere muniti di etichette con la seguente dicitura: «L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. - I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto. - Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)».

4

Le informazioni di cui al capoverso 1 e le diciture di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

4bis Imballaggio particolare

L'imballaggio di un preparato, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che è destinato al grande pubblico, deve contenere guanti protettivi conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 maggio 2010123 sulla sicurezza dei prodotti. Ciò non si applica agli imballaggi di colle a caldo.

5

Obbligo di notifica Su domanda, i fabbricanti di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell'aria devono comunicare all'UFAM: 123 RS

930.111

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 99

814.81

a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante gli ultimi tre anni, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera; b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell'aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.

6 Disposizioni transitorie

1

Il divieto d'importazione di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applica all'importazione di:

a. apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2000; b. veicoli a motore contenenti materie plastiche espanse che sono stati fabbricati con clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4) nonché dei relativi pezzi di ricambio e accessori contenenti tali materie plastiche espanse se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994; c. materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con clorofluorocarburi parzialmente alogenati e che servono per scopi di sicurezza se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000.

2

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applica all'uso di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria e di oggetti che contengono tali materie se dette materie plastiche e detti oggetti sono stati forniti prima del 1° gennaio 2004.

3

I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d si applicano per l'immissione sul mercato e l'impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici a partire dal 1° gennaio 2010.

4

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l'immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione fabbricati prima del 1° gennaio 2010.

Protezione dell'equilibrio ecologico 100

814.81

Allegato 2.10124 (art. 3)

Prodotti refrigeranti 1 Definizioni

1

Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.

2

Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

3

Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell'aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

4

Un impianto è costituito da uno o più circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione. Esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di generazione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.

5

La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata all'immissione sul mercato di impianti.

6

Un apparecchio è un sistema di generazione di freddo pronto per l'uso collegato a un condotto di distribuzione del freddo o del calore. Gli apparecchi fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

7

Il freddo positivo è la refrigerazione con una temperatura di evaporazione (t0) non inferiore a -10 °C e una temperatura di condensazione (tc) non superiore a +45 °C.

8

Il freddo negativo è la refrigerazione con una temperatura di evaporazione (t0) non inferiore a -33 °C e una temperatura di condensazione (tc) non superiore a +40 °C.

2

Fabbricazione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione 2.1 Divieti 1

Sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'esportazione di: a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono; 124 Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU 2007 111), dal n. 2 dell'all. all' O del 14 gen.

2009 (RU 2009 401), dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2012 6161).

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 101

814.81

b. apparecchi e impianti che funzionano con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

2

Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato come pure l'importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria: a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico; b. deumidificatori; c. climatizzatori; d. impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore.

3

È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria: a. impianti di climatizzazione per: 1. refrigerazione con una potenza superiore a 600 kW; 2. refrigerazione e riscaldamento mediante sistemi con portata variabile di refrigerante (VRF) o volume di refrigerante variabile (VRV) con oltre 40 unità di evaporazione e una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW, 3. pompa di calore per l'approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW; b. impianti per la refrigerazione commerciale per: 1. il freddo negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 30 kW, 2. il freddo positivo e combinato con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW,

3. un freddo combinato positivo e negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW per il freddo positivo e 8 kW per il freddo negativo;

c. impianti per la refrigerazione nell'industria per: 1. la surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW, 2. tutti gli altri impieghi con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW;

d. piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale, esclusi gli impianti in esercizio temporaneamente.

2.2 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applicano alla fornitura, all'importazione e all'esportazione di apparecchi appartenenti a un'economia domestica. 2 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere a-c non si applicano alla fornitura e all'importazione di apparecchi appartenenti a un'economia domestica.

Protezione dell'equilibrio ecologico 102

814.81

3

I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b-d non si applicano se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

4

Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

5

Su domanda motivata, l'UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga al divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se: a. secondo lo stato della tecnica le norme SN EN 378-1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 e SN EN 378-3:2008125 non possono essere rispettate senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria che generano il minor impatto possibile sul clima; c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

2.3

Riduzione della quantità di prodotto refrigerante 1

Gli impianti per il raffreddamento dell'aria (freddo positivo), che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria e che dispongono di almeno tre refrigeratori d'aria e di una potenza di raffreddamento dell'impianto superiore a 80 kW, devono essere dotati di un circuito del vettore del freddo.

2

I condensatori raffreddati ad aria sono vietati per: a. gli impianti che contengono un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 4000; e b. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW che contengono un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 2000.

125 La norma è disponibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistr. 29 8499 Winterthur (www.snv.ch). Può essere consultata gratuitamente presso l'UFAM, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 103

814.81

2.3bis

Etichettatura speciale destinata ai professionisti 1

I fabbricanti di apparecchi e impianti devono indicare inequivocabilmente sull'apparecchio o l'impianto il tipo e la quantità dei refrigeranti impiegati.

2

Nel caso degli apparecchi e impianti che contengono o conterranno refrigeranti stabili nell'aria che sono elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto l'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;

b. le designazioni chimiche abbreviate dei refrigeranti stabili nell'aria che sono o saranno contenuti negli apparecchi o impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. la quantità di refrigeranti stabili nell'aria, in kg; d. l'aggiunta: «chiuso ermeticamente», se pertinente.

3

I fabbricanti devono etichettare con l'avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che: a. contengono refrigeranti stabili nell'aria che sono elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto e b. prima dell'immissione in commercio, sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze stabili nell'aria che sono elencate nell'allegato A del Protocollo di Kyoto.

4

Le diciture di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, visibili, ben leggibili e durature.

2.4

Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti refrigeranti

1

I prodotti refrigeranti o gli impianti precaricati con prodotti refrigeranti la cui messa in esercizio richiede un intervento sul circuito di raffreddamento possono essere forniti soltanto a destinatari che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b concernenti l'utilizzazione dei prodotti refrigeranti.

2

Singole quantità superiori a 100 g di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria possono essere fornite soltanto in contenitori riutilizzabili.

3 Impiego 3.1 Obbligo di diligenza Chi manipola o utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l'ambiente, e in particolare:

Protezione dell'equilibrio ecologico 104

814.81

a. a evitare che producano emissioni; e b. ad assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.

3.2

Ricarica con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato

di

ozono

3.2.1 Divieto È vietata la ricarica di apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

3.2.2 Deroghe Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 se: a. ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; e b. il richiedente inoltra un programma preciso e uno scadenzario in base ai quali intende attuare il divieto entro un termine massimo di 18 mesi.

3.3 ...

3.4

Controllo della tenuta stagna 1

I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodicamente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna:

a. apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria; b. impianti di refrigerazione e di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore e che contengono prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria.

2

Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l'apparecchio o l'impianto.

3.5

Registro di manutenzione 1

I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.

2

Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell'apparecchio o dell'impianto.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 105

814.81

3

Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento o ogni manutenzione dell'apparecchio o dell'impianto, le seguenti indicazioni:

a. la data dell'intervento o della manutenzione; b. una breve descrizione dei lavori eseguiti; c. il risultato del controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.4; d. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante prelevato; e. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante introdotto nell'impianto; f.

la ditta, il proprio nome e la propria firma.

4 Smaltimento Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti contenenti prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.

5

Obbligo di notifica 1

Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria deve notificarlo all'UFAM.

2

Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni: a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio; b. il tipo e l'ubicazione dell'impianto; c. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto; d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante.

3

Le ditte specializzate comunicano l'obbligo di notifica ai loro clienti in maniera adeguata.

6 Raccomandazioni L'UFAM emana raccomandazioni: a. sullo stato della tecnica di cui al numero 2.2 capoverso 5; b. sul controllo della tenuta stagna di cui al numero 3.4; c. sul registro di manutenzione di cui al numero 3.5.

Protezione dell'equilibrio ecologico 106

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7 Disposizioni transitorie

1

...

2

I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2014.

3

Gli apparecchi o gli impianti che contengono prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) e che sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002 possono essere immessi sul mercato nonché importati ed esportati a scopi privati. 4

Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

5

Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un circuito frigorigeno ermeticamente chiuso negli edifici abitativi, l'obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 capoverso 1 entra in vigore il 1° dicembre 2013.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 107

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Allegato 2.11126 (art. 3)

Prodotti estinguenti 1 Definizioni

1

Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

2

Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell'aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

3

La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all'immissione sul mercato di impianti.

1bis

Prodotti estinguenti che contengono PFOS Ai prodotti estinguenti contenenti PFOS si applica l'allegato 1.16.

2

Immissione sul mercato e importazione a scopi privati 2.1 Divieto

L'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria nonché di apparecchi o impianti contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.

2.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano: a. alla fornitura a scopo di riciclaggio; b. all'importazione di estintori a mano destinati all'uso personale nella propria autovettura;

c. alla reimportazione di prodotti estinguenti se esiste la prova che erano stati esportati a scopo di riciclaggio; d. quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o 126 Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 113).

Protezione dell'equilibrio ecologico 108

814.81

che sono stabili nell'aria; in altri casi analoghi l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai detentori di singoli oggetti.

3 Esportazione 1

I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se il destinatario conferma all'esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per scopi per i quali lo stato della tecnica non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull'ubicazione, sul tipo e sull'impiego dell'impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati.

2

I rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere resi innocui, a essere smaltiti o a essere reimportati dopo il trattamento.

4 Impiego

Tranne che in caso di lotta contro gli incendi, è vietato immettere nell'ambiente i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria.

Il divieto si applica in particolare a esercitazioni e prove.

5 Raccomandazioni L'UFAM pubblica per le autorità esecutive raccomandazionisull'esportazione e lo smaltimento corretto dei prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

6

Apparecchi e impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria 6.1 Informazione dell'UFAM

I detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all'UFAM: a. il tipo e l'ubicazione degli apparecchi e degli impianti; b. la data dell'acquisto o dell'installazione; c. il tipo e la quantità del prodotto estinguente; d. il tipo dell'oggetto protetto; e. in caso di messa fuori esercizio degli apparecchi o degli impianti: la data della messa fuori esercizio e il destinatario del prodotto estinguente.

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6.2 Manutenzione 1

I detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata ogni tre anni.

2

I detentori di impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata una volta all'anno.

7

Obbligo di notifica 1

Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria, oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all'UFAM per l'anno precedente: a. il tipo e il numero degli apparecchi e degli impianti forniti; b. la quantità di prodotto estinguente fornita con gli apparecchi; c. la quantità di prodotto estinguente fornita per essere impiegata negli apparecchi e negli impianti;

d. la quantità di prodotti estinguenti presa in consegna dal detentore in seguito alla messa fuori esercizio degli apparecchi e degli impianti; e. la quantità di prodotti estinguenti non più utilizzati inviata al trattamento; f. la quantità di prodotti estinguenti reimportata dopo un trattamento di riciclaggio all'estero (n. 2.2 lett. c).

2

Le indicazioni devono essere suddivise per: a. apparecchi e impianti esistenti e nuovi; b. tipo di prodotto estinguente; c. tipo di trattamento.

3

Al più tardi al momento dell'esportazione, chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve comunicare all'UFAM la quantità esportata e fornirgli la conferma di cui al numero 3 capoverso 1.

8 Etichettatura particolare

1

I fabbricanti devono etichettare gli estintori e gli impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti stabili nell'aria che sono elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto, con le informazioni seguenti:

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a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;

b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. la quantità di prodotti estinguenti stabili nell'aria, in kg.

2

L'etichetta secondo il capoverso 1 deve essere in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.

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Allegato 2.12127 (art. 3)

Confezioni aerosol 1 Definizioni

1

Le confezioni aerosol sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi.

2

È considerata una produzione a scopi d'intrattenimento o decorazione in particolare la produzione di:

a. effetti

metallici

luccicanti;

b. neve o brina artificiale; c. rumori indecenti;

d. escrementi o puzzo per scherzi; e. suoni di corno per divertimenti; f.

schiume e fiocchi che si volatilizzano; g. ragnatele

artificiali.

2 Divieti

1

Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di confezioni aerosol se contengono:

a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4); o b. sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

2

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'impiego di confezioni aerosol se: a. contengono cloruro di vinile; o 127 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

Protezione dell'equilibrio ecologico 112

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b. contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrassegnate conformemente all'allegato III della direttiva 67/548/CEE 128 o all'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008129 nel modo seguente: 1. R23, R26, R34, R35, R41, o 2. H314, H318, H330, H331.

3

Le confezioni aerosol per scopi d'intrattenimento e di decorazione non possono essere fornite al grande pubblico se contengono sostanze che, come tali o sotto forma di preparati, soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.

1272/2008 per una delle classi di pericolo ivi menzionate e riportate qui di seguito: a. classi di pericolo 2.2 (gas infiammabili), 2.6 (liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili); b. classi di pericolo 2.9 (liquidi piroforici), 2.10 (solidi piroforici); c. classe di pericolo 2.12 (sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili).

3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano ai farmaci, ai dispositivi medici, alle schiume di montaggio nonché ai detergenti per impianti e apparecchi sotto tensione elettrica se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell'aria né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; b. la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica a fini della realizzazione dell'obiettivo stabilito.

2

Su domanda motivata, l'UFAM, d'intesa con l'UFSP, può concedere a un fabbricante una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b se:

a. secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell'aria, né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; e 128 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag.

1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/CE, GU L 11 del 16.1.2009 pag. 6.

I testi citati nell'atto giuridico della CE sono disponibili sul sito: http://eur-lex.europa.eu/ 129 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell'11.7.2012 , pag. 3. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 113

814.81

b. la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti.

3

Il divieto di fornire al grande pubblico di cui al numero 2 capoverso 3 non si applica alle confezioni aerosol menzionate nell'articolo 8 paragrafo 1a della direttiva 75/324/CEE130, e conformi ai requisiti ivi riportati.

4 Etichettatura particolare

1

Sull'etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale».

2

La dicitura deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

5

Obbligo di notifica Chi riempie per proprio conto confezioni aerosol con sostanze stabili nell'aria oppure importa tali confezioni deve notificare all'UFAM, su richiesta, le quantità di ogni singola sostanza impiegate negli ultimi tre anni; le indicazioni vanno suddivise secondo le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d'impiego.

130 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40;

modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

Protezione dell'equilibrio ecologico 114

814.81

Allegato 2.13 (art. 3)

Additivi per combustibili 1 Definizione

Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.

2 Etichettatura particolare

1

Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un'apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l'olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono: a. composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro); o

b. sostanze, come ad esempio i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell'indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati a gasolio.

2

L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

3

Aggiunta a combustibili Per l'aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985131 contro l'inquinamento atmosferico.

131 RS

814.318.142.1

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 115

814.81

Allegato 2.14132 (art. 3)

Condensatori e trasformatori 1 Definizioni

1

I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti sono condensatori e trasformatori che contengono:

a. sostanze aromatiche alogenate quali i bifenili policlorurati (PCB), i diarilalcani alogenati o i benzeni alogenati; oppure

b. sostanze o preparati che contengono a loro volta, come impurità, più di 500 ppm di sostanze aromatiche monoalogenate o più di 50 ppm di sostanze aromatiche polialogenate.

2

I condensatori con data di fabbricazione 1982 o antecedente sono considerati come contenenti inquinanti fino a quando il proprietario non prova il contrario.

2 Divieti

1

I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti non possono essere né immessi sul mercato né importati per scopi privati.

2

È inoltre vietato l'impiego di: a. condensatori contenenti inquinanti con un peso complessivo superiore a 1 kg; b. trasformatori contenenti inquinanti.

3 Sorveglianza 1

Gli organi di controllo elencati nell'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001133 sugli impianti a bassa tensione, nel quadro dei compiti esecutivi loro affidati, verificano anche se vengono utilizzati condensatori con un peso complessivo superiore a 1 kg contenenti sostanze nocive.

2

Se sospettano o constatano un tale impiego, informano il proprietario dell'installazione e l'autorità del Cantone, sul cui territorio si trova l'installazione.

3

L'autorità informata secondo il capoverso 2 ordina, se necessario, la messa fuori servizio o la sostituzione dei condensatori menzionati nel capoverso 1 e il loro smaltimento.

4

I costi del controllo menzionato al capoverso 1 sono a carico del proprietario dell'installazione.

132 Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).

133 RS

734.27

Protezione dell'equilibrio ecologico 116

814.81

Allegato 2.15134 (art. 3)

Pile

1 Definizioni 1

Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l'energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili (batterie primarie) o da una e più cellule ricaricabili (accumulatori).

2

Sono considerate pile per autoveicoli le pile destinate all'avviamento, all'illuminazione o all'accensione di autoveicoli.

3

Sono considerate pile portatili le pile che: a. sono

sigillate;

b. possono essere tenute in mano; c. non sono destinate esclusivamente a scopi commerciali o industriali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo; e d. non sono pile per autoveicoli.

4

Sono considerate minipile, le piccole pile portatili di forma rotonda, il cui diametro è maggior dell'altezza e che sono destinate a scopi particolari come l'approvvigionamento energetico di apparecchi acustici, orologi da polso e piccoli apparecchi portatili o destinati all'alimentazione elettrica di riserva.

5

Sono considerate pile industriali, le pile destinate esclusivamente a scopi industriali o commerciali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo, nonché le altre pile che non sono considerate pile portatili o batterie per autoveicoli.

6

Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche135 di cui all'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/96/CE136, alimentate o capaci di essere alimentate interamente o parzialmente da pile.

134 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 10 dic. 2010 (RU 2011 113). Aggiornato dal n. II cpv.

3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).

135 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

136 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gen. 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 117

814.81

2 Divieti

1

Pile, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 5 mg di mercurio per kg non possono essere immesse sul mercato.

2

Pile portatili, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 20 mg di cadmio per kg non possono essere immesse sul mercato.

3 Deroghe

1

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica alle minipile il cui contenuto massimo di mercurio è di 20 g per kg.

2

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all'impiego in:

a. sistemi di emergenza e sistemi d'allarme incluse le illuminazioni d'emergenza;

b. apparecchiature

mediche;

c. apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio.

4 Informazione 4.1 Etichettatura particolare

1

I fabbricanti di pile e di veicoli o apparecchiature in cui sono incorporate pile devono garantire che sulle pile venga apposta un'indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, visibile, ben leggibile e duratura. Sulle pile che contengono oltre 5 mg di mercurio, oltre 20 mg di cadmio o oltre 40 mg di piombo per kg, deve inoltre essere apposto il simbolo chimico Hg, Cd o Pb per il rispettivo metallo.

2

Le modalità di apposizione delle indicazioni secondo il capoverso 1 sono rette dall'articolo 21 della direttiva 2006/66/CE137.

3

I fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile ricaricabili portatili, nonché di veicoli e apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, devono garantire che sulle pile dei veicoli e sulle pile portatili sia indicata la loro capacità, in modo visibile, leggibile e duraturo.

137 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 set. 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/103/CE, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7.

Protezione dell'equilibrio ecologico 118

814.81

4

Il capoverso 3 non si applica alle pile ricaricabili portatili di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1103/2010138.

5

Le determinazione della capacità di cui al capoverso 3 e la veste grafica dell'etichetta indicante la capacità è retta dagli articoli 2-4 del regolamento (UE) n. 1103/2010.

4.2

Punti vendita e pubblicità 1

Nei punti vendita in cui vengono fornite le pile deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che: a. le pile devono essere consegnate per lo smaltimento a un punto vendita o a un centro di raccolta per pile oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile; b. il punto vendita riprende gratuitamente le pile per lo smaltimento; e c. sulle pile viene riscossa una tassa per il finanziamento del loro smaltimento.

2

La pubblicità per le pile deve attirare l'attenzione del consumatore sull'obbligo della riconsegna delle pile secondo il numero 5.1.

5

Obbligo di riconsegna e di ripresa 5.1

Obbligo di riconsegna I consumatori devono riconsegnare le pile per lo smaltimento a un commerciante che è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per pile oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile. Le batterie dei veicoli possono essere consegnate anche a imprese di smaltimento titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 22 giugno 2005139 sul traffico di rifiuti, a condizione che dette imprese di smaltimento ne accettano la consegna.

5.2

Obbligo di ripresa 1

I commercianti che forniscono pile portatili, devono riprenderle gratuitamente dai consumatori in ogni punto vendita.

2

I commercianti che forniscono pile per veicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno nell'assortimento.

3

Per i fabbricanti si applicano gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 nei confronti dei consumatori, dei commercianti e dei gestori di centri di raccolta.

138 Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 nov. 2010, che stabilisce, secondo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli, GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3.

139 RS

814.610

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 119

814.81

6

Tassa di smaltimento anticipata e obbligo di notifica 6.1

Obbligo della tassa 1

Devono versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) per le pile immesse sul mercato (pile soggette a tassa) a un'organizzazione privata (organizzazione) incaricata dall'UFAM conformemente al numero 6.7: a. i fabbricanti di pile; b. i fabbricanti di veicoli o apparecchiature che contengono pile, se queste pile non sono già gravate da una tassa.

2

Il capoverso 1 lettera b non si applica se terzi si sono assunti l'obbligo della tassa secondo il capoverso 1 e l'obbligo di notifica secondo il numero 6.3 capoverso 1.

3

L'organizzazione esenta su domanda dall'obbligo della tassa, i fabbricanti di pile per autovetture e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autovetture e pile industriali, se essi, nell'ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato possono garantire uno smaltimento delle pile rispettoso dell'ambiente e la copertura di tutti i costi di smaltimento.

6.2 Ammontare della

tassa

La tassa varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa. Il DATEC fissa l'ammontare della tassa sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5. Esso esamina l'ammontare della tassa ogni anno e lo adegua se del caso.

6.3

Obbligo di notifica 1

Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all'organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, indicando in particolare i tipi di pile e il loro tenore di sostanze nocive. La comunicazione avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l'organizzazione una periodicità diversa.

2

I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dalla tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, a un ufficio apposito, incaricato dall'UFAM e da esso reso noto, la quantità di pile immessa sul mercato durante l'anno precedente indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L'ufficio di notifica mette loro a disposizione formulari cartacei ed elettronici. L'ufficio trasmette all'UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest'ultimo.

3

Le imprese di smaltimento, autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di un'autorizzazione di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del 22 giugno 2005140 sul traffico di rifiuti, devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all'organizzazione, 140 RS

814.610

Protezione dell'equilibrio ecologico 120

814.81

secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, le quantità di pile riprese in Svizzera durante l'anno precedente che hanno riciclato o esportato per lo smaltimento.

6.4

Scadenza della tassa e termine di pagamento 1

L'organizzazione fattura l'ammontare della tassa alle parti assoggettate. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all'emolumento secondo il numero 6.9 capoverso 2.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l'organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

6.5

Impiego della tassa L'organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività: a. la raccolta, il trasporto e il riciclaggio di pile, sempre che dette attività vengono eseguite secondo lo stato della tecnica;

b. l'informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile, per la quale può essere impiegato non più del 25 per cento degli introiti annui della tassa; c. le sue attività nell'ambito del mandato conferitole dall'UFAM; d. gli oneri dell'UFAM derivanti dall'adempimento dei suoi compiti di cui ai numeri 6.7 e 6.8.

6.6

Finanziamenti a terzi 1

Terzi che chiedono finanziamenti all'organizzazione per le attività di cui al numero 6.5 devono inoltrare a quest'ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno seguente, una domanda motivata. L'organizzazione mette a disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica.

2

L'organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico e appropriato. Può adottare le misure necessarie per la verifica di detti presupposti.

3

L'organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 6.5 lettere a e b nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 121

814.81

6.7 Organizzazione 1

L'UFAM incarica della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa un'organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l'importazione, la vendita o il riciclaggio di pile.

2

L'UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l'organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l'organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

3

L'organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

4

L'organizzazione deve salvaguardare il segreto d'affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.

5

L'Amministrazione federale delle dogane può comunicare all'organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all'importazione o all'esportazione di pile.

6

L'organizzazione può concordare con l'Amministrazione federale delle dogane la riscossione della tassa al momento dell'importazione. In tale caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi è applicata la legislazione doganale.

6.8 Vigilanza sull'organizzazione 1

L'UFAM vigila sull'organizzazione. Può impartire istruzioni all'organizzazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego della tassa.

2

L'organizzazione deve fornire all'UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

3

Essa deve inoltrare all'UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente. In tale rapporto devono figurare in particolare: a. il consuntivo annuale; b. il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione; c. la quantità delle pile soggette a tassa immessa sul mercato nell'anno precedente, con indicazione dei tipi e del tenore di sostanze nocive, nonché il tasso di ripresa delle pile soggette alla tassa;

d. un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari;

e. l'elenco dei fabbricanti esentati dall'obbligo della tassa conformemente al numero 6.1 capoverso 3.

4

L'UFAM pubblica il rapporto salvaguardando il segreto d'affari o di fabbricazione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 122

814.81

6.9 Procedura 1

L'organizzazione statuisce mediante decisione sulle deroghe all'obbligo della tassa e sulle domande concernenti i finanziamenti a terzi.

2

In caso di controversia sulla fattura, essa emana una decisione relativa all'emolumento conformemente al numero 6.4 capoverso 1 periodo 1.

3

Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

7 Disposizione transitoria

1

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica: a. alle pile portatili non contenute in apparecchiature e che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° febbraio 2011; b. alle pile portatili, contenute in apparecchi, se gli apparecchi sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011; c. alla sostituzione entro il 31 dicembre 2014 di pile portatili in apparecchi radio per i trasporti pubblici e per l'esercito, se tali apparecchi sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011 e devono funzionare affidabilmente anche con temperature estreme.

2

I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applicano: a. alle pile che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011;

b. alle batterie contenute in veicoli o apparecchi che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011.

2bis

I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 3 non si applicano alle pile per autoveicoli e alle pile ricaricabili portatili, né agli autoveicoli e alle apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, se sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° luglio 2013.

3

L'obbligo della tassa secondo il numero 6.1 non si applica alle batterie con un peso superiore a 5 kg che sono state immesse sul mercato entro il 1° gennaio 2012.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 123

814.81

Allegato 2.16141 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli 1 Cromo(VI)

in

cementi

1.1 Principio Il cemento e i preparati contenenti cemento che, dopo l'idratazione, presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso non possono essere né immessi sul mercato né impiegati.

1.2 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano all'immissione sul mercato a scopo di impiego o per l'impiego in processi monitorati, chiusi e completamente automatizzati, nonché in processi durante i quali il cemento e i preparati che lo contengono entrano in contatto esclusivamente con le macchine e non sussiste un pericolo di contatto con la pelle.

1.3 Etichettatura particolare

1

Il cemento e i preparati contenenti cemento che presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso devono essere muniti di un'etichetta con la dicitura «Contiene cromo(VI). Può provocare reazioni allergiche».

2

Il capoverso 1 non si applica né al cemento né ai preparati contenenti cemento che sono classificati come sensibilizzanti secondo i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008142 oppure secondo i criteri di cui all'allegato II parte A della direttiva 1999/45/CE143 e che devono essere contrassegnati con la frase H317 141 Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU 2007 111), dal n. I 6 dell'O del 10 dic.

2010 (RU 2011 113) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2012 6161).

142 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell'11.7.2012, pag. 3.

143 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 200 del 30.7.1999, pag.

1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 1272/2008 (CE), GU L 353 del 31.12.2008, pag.

1.

Protezione dell'equilibrio ecologico 124

814.81

conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con la frase R 43 conformemente all'allegato III della direttiva 67/548/CEE144.

3

Per i cementi o i preparati contenenti cemento che contengono agenti riducenti è necessario indicare sull'imballaggio: a. la data d'imballaggio; b. in quali condizioni e per quanto tempo possono essere stoccati senza che il tenore di cromo(VI) solubile superi lo 0,0002 per cento della massa anidra del cemento stesso.

4

Il numero 3 non si applica all'immissione sul mercato per impieghi secondo il numero 1.2.

5

Le etichette devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, ben leggibili e durature.

2 Oggetti

cadmiati

2.1 Definizione Sono oggetti cadmiati: a. gli oggetti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche; b. gli oggetti che contengono componenti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche.

2.2 Divieti

1

La fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.

2

Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.18.

2.3 Deroghe

1

Il divieto di immissione sul mercato contemplato al numero 2.2 non si applica: a. agli oggetti d'antiquariato; b. all'importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

144 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag.

1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 125

814.81

1bis

I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2 non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l'allegato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere cadmio.

2

Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non è impiegato più cadmio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano: a. agli aeromobili, alle armi teleguidate, ai motori per battelli e ai loro componenti;

b. agli oggetti che, per la loro sicurezza funzionale, devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione; c. ai pezzi di ricambio per oggetti cadmiati.

3

Su domanda motivata, l'UFAM, d'intesa con l'UFSP, può ammettere deroghe per altri oggetti se:

a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo non cadmiato; e

b. non viene applicato più cadmio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato.

3

Cadmio in oggetti zincati 1

I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono provvedere affinché il contenuto in massa di cadmio nello zinco applicato non superi lo 0,025 per cento.

2

Il valore di cui al capoverso 1 è considerato rispettato se il tenore di cadmio della soluzione o della massa in fusione impiegata per la zincatura non è superiore ad esso.

3

Gli oggetti zincati possono essere importati per scopi professionali o commerciali solo se il tenore di cadmio nello zinco applicato non supera il valore massimo di cui al capoverso 1.

4

Il capoverso 3 non si applica all'importazione di oggetti zincati se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

5

Per l'immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi pezzi di ricambio nonché veicoli che contengono componenti zincati, si applicano le disposizioni dei numeri 5, 7 capoversi 2-4 e l'allegato 2.18.

Protezione dell'equilibrio ecologico 126

814.81

3bis

Cadmio nelle leghe per brasatura 3.1bis Definizione Per brasatura s'intende un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe a temperature superiori a 450°C.

3.2bis Divieti Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di leghe per brasatura con un contenuto in massa di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento.

3.3bis Deroghe I divieti di cui al numero 3.2bis non si applicano alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

4

Metalli pesanti in imballaggi 4.1 Definizioni 1

Sono considerati metalli pesanti il piombo, il cadmio, il mercurio e i loro composti nonché il cromo(VI).

2

Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all'uso, alla fornitura o alla presentazione di merci.

4.2 Divieto

Gli imballaggi o i componenti di imballaggi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il loro tenore di metalli pesanti supera i 100 mg/kg.

4.3 Deroghe

1

Il divieto secondo il numero 4.2 non si applica: a. agli imballaggi fabbricati interamente con cristallo al piombo; b. agli imballaggi fabbricati con altro vetro se il superamento del tenore di metalli pesanti di cui al numero 4.2 è riconducibile a materie prime secondarie e i metalli pesanti non sono stati aggiunti di proposito come componenti durante il processo di fabbricazione; c. alle capsule su bottiglie che contengono vino di un'annata anteriore al 1996;

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 127

814.81

d. a casse e palette di plastica se: 1. il superamento del tenore massimo di metalli pesanti secondo il numero 4.2 è dovuto al riciclaggio delle casse e palette di plastica, 2. il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o palette di plastica, 3. l'introduzione di altro materiale non menzionato al numero 2 di questa lettera si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20 per cento in massa, 4. durante il riciclaggio non sono stati introdotti deliberatamente metalli pesanti.

2

Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga per altri imballaggi. A tal fine tiene conto delle decisioni della Commissione basate sull'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994145, sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio, come pure dello stato della tecnica.

5

Metalli pesanti in veicoli 5.1 Definizioni Sono considerati veicoli gli autoveicoli e gli autoveicoli industriali leggeri secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 146 , relativa ai veicoli fuori uso, che sono catalogati alle classi M1 o N1 dell'allegato II paragrafo A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 147 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

5.2 Divieti

1

L'immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto per ogni materiale omogeneo in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio è superiore allo 0,01 per cento è vietata.

2

È inoltre vietata l'immissione sul mercato di veicoli nuovi che contengono materiali o componenti secondo il capoverso 1.

145 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

146 GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2011/37/UE, GU L 85 del 31.3.2011, pag. 3.

147 GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

Protezione dell'equilibrio ecologico 128

814.81

5.3 Deroghe

1

Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per materiali e componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, alle condizioni ivi specificate.

2

Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di: a. pesi

equilibratori;

b. spazzole di carbone; c. guarnizioni dei freni.

3

Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1, possono essere immessi sul mercato.

5.4 Etichettatura particolare

Secondo l'allegato II della direttiva 2000/53/CE, i materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.

6

7 Disposizioni transitorie

1

I divieti di cui al numero 1.1 entrano in vigore il 1° luglio 2007.

2

Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i materiali e componenti per veicoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° agosto 2006.

3

Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica neppure per i materiali e componenti elencati nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE se questi: a. sono immessi sul mercato per la prima volta, in Svizzera o in uno Stato dell'UE o dell'AELS, entro i termini indicati in questo allegato; e b. adempiono ai requisiti citati in questo allegato.

4

Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per veicoli che contengono materiali o componenti che sono stati immessi sul mercato secondo i capoversi 2 e 3.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 129

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Allegato 2.17148 (art. 3)

Materiali legnosi 1 Definizioni

1

Sono considerati materiali legnosi gli oggetti formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati.

2

È definito materia prima secondaria il legno usato (legname di scarto) impiegato per la fabbricazione di materiali legnosi.

2 Divieti

I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati: Sostanza Valore

limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As)

25

Piombo (Pb)

90

Cadmio (Cd)

50

Mercurio (Hg)

25

Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8) 0,5

Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5) 5

3 Deroghe

1

I divieti di cui al numero 2 non si applicano all'importazione di materiali legnosi se questi ultimi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2

Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga ai divieti di cui al numero 2 se: a. i superamenti dei valori limite non sono riconducibili alla materia prima secondaria; e

b. i materiali legnosi non contengono le sostanze elencate in quantità maggiori rispetto a quelle che, per ragioni tecniche, sono necessarie per la fabbricazione o servono per l'impiego previsto.

148 Aggiornato dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 561).

Protezione dell'equilibrio ecologico 130

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4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 131

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Allegato 2.18149 (art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 1 Definizioni

1

Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all'articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE150, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I di questa direttiva.

2

Per cavi si intendono tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le apparecchiature elettriche ed elettroniche alla presa elettrica o per collegare tra di loro due o più apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3

Per pezzo di ricambio si intende una parte distinta di un'apparecchiatura elettrica o elettronica che può sostituire una parte di un'apparecchiatura elettrica o elettronica.

L'apparecchiatura elettrica o elettronica non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'apparecchiatura elettrica o elettronica è ristabilita o è potenziata, la sua capacità amplificata o la sua funzionalità aggiornata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

4

Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione costantemente uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura o processi abrasivi.

5

In questo allegato, per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'apparecchiatura elettrica o elettronica, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

6

L'importatore che immette sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio nome o marchio commerciale o che modifica questi apparecchi in modo tale che la conformità ai requisiti di cui al punto 2 potrebbe esserne pregiudicata è considerato un fabbricante. Ciò vale anche per il commerciante di cui all'articolo 2 lettera b, quando immette sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio nome o marchio commerciale.

149 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012, i n. 4 e 5 entrano in vigore il 3 gen. 2013 (RU 2012 6161).

150 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giu. 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88.

Protezione dell'equilibrio ecologico 132

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2 Divieti

1

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE151 supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei: Sostanze

Valori massimi di concentrazione (contenuto in massa) Piombo

0,1 per cento

Mercurio

0,1 per cento

Cadmio

0,01 per cento

Cromo esavalente

0,1 per cento

Bifenili polibromati 0,1 per cento

Difenileteri polibromati 0,1 per cento

2

Per garantire la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui al capoverso 1 si applicano le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4 paragrafo 2 frase 2 della direttiva 2011/65/UE.

3 Deroghe

1

Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano: a. alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza della Svizzera, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b. agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine e ai pannelli fotovoltaici di cui all'articolo 2 paragrafo 4 lettere b-j della direttiva 2011/65/UE152 secondo le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva; c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio, che contengono sostanze elencate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e impiegate per gli scopi ivi indicati.

2

Il capoverso 1 lettere a e b non si applica agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine e ai pannelli fotovoltaici contenenti esabromobifenile o difenileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere.

151 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

152 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 133

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4

Prescrizioni per gli attori economici 4.1 Obblighi

dei

fabbricanti

1

Fatti salvi i numeri 3 e 8, il fabbricante che immette sul mercato un'apparecchiatura elettrica o elettronica deve garantire che sia stata progettata e fabbricata conformemente alle esigenze di cui al numero 2.

2

Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica necessaria ed eseguire personalmente o fare eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE153.

3

Qualora la conformità delle apparecchiature elettriche o elettroniche alle prescrizioni di cui al numero 2 sia stata dimostrata dalla procedura di cui al capoverso 2, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità conformemente al capoverso 4.

Nei casi in cui le normative della Svizzera o dell'UE richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni di cui al numero 2 può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.

4

La dichiarazione di conformità deve avere la struttura tipo di cui all'allegato VI della direttiva 2011/65/UE154, contenere gli elementi indicati in tale allegato VI ed essere aggiornata periodicamente. Essa va redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

5

Il fabbricante deve garantire che siano predisposte le procedure volte a garantire che la produzione in serie continui a essere conforme ai requisiti di cui al presente allegato. Vanno tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli apparecchi, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

6

Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato.

7

Il fabbricante di apparecchiature elettriche o elettroniche deve inoltre garantire: a. che sulle proprie apparecchiature sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura delle apparecchiature non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature; b. che sulle apparecchiature elettriche o elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature, siano indicati il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possa essere 153 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

154 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

Protezione dell'equilibrio ecologico 134

814.81

contattato; l'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.

8

Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere che un'apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l'autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9

Gli obblighi del fabbricante di cui ai capoversi 1-8 non si applicano agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine e ai pannelli fotovoltaici di cui al numero 3 capoverso 1 lettere a e b nonché alle apparecchiature cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al numero 8.

4.2 Obblighi degli

importatori

1

Fatti salvi i numeri 3 e 8, l'importatore può immettere sul mercato solo apparecchiature elettriche ed elettroniche conformi ai requisiti di cui al numero 2.

2

Prima di immettere apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato, l'importatore deve garantire che:

a. il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità;

b. il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica; c. il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 7 lettera a.

3

L'importatore deve indicare sulle apparecchiature elettriche o elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato. Nel caso in cui le apparecchiature sono importate da Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono essere indicati il nome, la denominazione commerciale o il marchio e l'indirizzo di contatto del responsabile dell'immissione sul mercato nell'UE o nell'AELS.

4

Per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'apparecchiature elettriche o elettroniche sul mercato, l'importatore deve tenere a disposizione dell'autorità cantonale competente una copia della dichiarazione UE di conformità secondo l'articolo 13 della direttiva 2011/65/UE e garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 135

814.81

5

L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che un'apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, non può immettere tale apparecchiatura sul mercato prima che l'apparecchiatura sia conforme a detti requisiti; egli deve informarne il fabbricante e l'autorità cantonale competente.

6

L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che un'apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l'autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate.

7

Gli obblighi dell'importatore di cui ai capoversi 1-6 non si applicano agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine e ai pannelli fotovoltaici di cui al numero 3 capoverso 1 lettere a e b nonché alle apparecchiature a cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al numero 8.

4.3 Obblighi dei

commercianti 1

I commercianti che mettono apparecchiature elettriche o elettroniche a disposizione sul mercato devono prestare la dovuta attenzione ai requisiti del presente allegato, in particolare verificando se il fabbricante e l'importatore hanno rispettato i requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 7 nonché al numero 4.2 capoverso 3.

2

Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un'apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, può mettere tale apparecchiatura a disposizione sul mercato solo dopo che è stato garantito che l'apparecchiatura è conforme a questi requisiti; egli deve informarne il fabbricante o l'importatore nonché l'autorità cantonale competente.

3

Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un'apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per garantire che tale apparecchiatura sia conforme ai requisiti di cui al presente allegato, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l'autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate.

5

Presunzione di conformità 1

Salvo prova contraria, le autorità cantonali competenti ritengono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui può essere presentata una dichiarazione di conformità siano conformi ai requisiti del presente allegato.

2

I materiali, i componenti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono considerati conformi ai requisiti del presente allegato se:

Protezione dell'equilibrio ecologico 136

814.81

a. sono stati sottoposti a prove o misure che dimostrano la loro conformità ai requisiti di cui al numero 2; oppure b. sono stati valutati secondo norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6

Competenze dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) 1

L'UFAM, d'intesa con l'UFSP e la SECO, adegua le disposizioni del presente allegato nel modo seguente: a. il numero 2 conformemente alle modifiche dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE155;

b. il numero 3 capoverso 1 lettera c, alla versione vigente degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE.

2

L'UFAM indica nel Foglio federale il titolo nonché il riferimento o la fonte delle norme armonizzate di cui al numero 5 capoverso 2 lettera b.

7 Pile

Per le pile incorporate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.15.

8 Disposizioni transitorie

1

I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2006.

2

Inoltre, i divieti di cui al numero 2 non si applicano nemmeno alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate:

Apparecchiatura Data
Dispositivi medicali

22 luglio 2014

Strumenti di monitoraggio e di controllo 22 luglio 2014

Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22 luglio 2016

155 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

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Apparecchiatura Data
Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali 22 luglio 2017

Apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE156 e che non sarebbero conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/EU157 (art. 2 par. 2 della direttiva 2011/65/UE) 22 luglio 2019

3

I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai cavi e ai pezzi di ricambio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che: a. sono state immesse sul mercato secondo i capoversi 1 e 2; oppure b. contengono sostanze impiegate in applicazioni che hanno beneficiato di una deroga in virtù degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e che sono state immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima della scadenza di tale deroga, se le parti di queste apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate dalla deroga sono state sostituite.

4

I divieti di cui al numero 2 non si applicano nemmeno al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2016, a condizione che il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

5

I capoversi 2-4 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio che contengono esabromobifenile o difenileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere.

156 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gen. 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata l'ultima volta dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del 10.9.2010, pag. 44 abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GUL 174 del 1.7.2011 pag. 88.

157 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

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