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Ordinanza
concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan

(Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan)

del 13 dicembre 2019 (Stato 1° febbraio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoversi 3 e 4 nonché 34 capoverso 3 della legge federale
del 30 settembre 20161 sulle professioni sanitarie (LPSan),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

a.
la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo l'articolo 10 LPSan;
b.
l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Art. 2 Competenza

1 L'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS).

2 I dettagli relativi all'adempimento dei compiti sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la CRS e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

3 Per le sue prestazioni la CRS può riscuotere emolumenti. Questi ultimi sono calcolati secondo gli articoli 3 e 4 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 16 giugno 20062 sugli emolumenti SEFRI.

Art. 3 Banca dati

1 La CRS registra in una banca dati i seguenti dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero riconosciuto conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LPSan:

a.
il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
b.
la data di nascita e il sesso;
c.
la lingua di corrispondenza;
d.
le cittadinanze;
e.
il titolo di studio con la data d'emissione e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento.

2 Per quanto riguarda i detentori di un titolo di studio estero verificato secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPSan, la CRS registra:

a.
i dati di cui al capoverso 1 lettere a-d;
b.
il titolo di studio con la data d'emissione e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica.

3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono inseriti costantemente e gratuitamente nel registro delle professioni sanitarie.

Art. 4 Domanda

Chi intende far riconoscere il proprio titolo di studio estero secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan deve presentare un'apposita domanda alla CRS.

Art. 5 Entrata nel merito

La CRS entra nel merito di una domanda secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
la domanda richiede l'equivalenza con uno dei titoli di studio svizzeri riportati nell'articolo 12 capoverso 2 LPSan;
b.
il titolo di studio estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione estera competente;
c.
il detentore del titolo di studio estero dimostra di possedere le conoscenze linguistiche necessarie in una lingua ufficiale della Confederazione per assolvere eventuali provvedimenti di compensazione;
d.
il diploma abilita il detentore del titolo di studio estero a esercitare la relativa professione nello Stato in cui ha conseguito il titolo.
Art. 6 Riconoscimento

1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni:

a.
il livello di formazione è uguale;
b.
la durata della formazione è uguale;
c.
i contenuti della formazione sono paragonabili.

2 Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore.

3 Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore.

4 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie.

Art. 7 Provvedimenti di compensazione

1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti.

2 Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

3 I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati.

Sezione 3:
Equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli conformi al diritto vigente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione

Art. 8 Infermiere

I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «infermiere» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera a LPSan:

a.
diplomi riconosciuti dalla CRS:
1.
infermiere/a in cure generali,
2.
infermiere/a in psichiatria,
3.
infermiere/a in igiene materna e pediatria,
4.
infermiere/a della scuola di infermeria di Sarnen, Sarner Schwestern, con la formazione complementare in cure ambulatoriali,
5.
infermiere/a a domicilio,
6.
infermiere/a in cure integrate,
7.
infermiere diplomato o infermiera diplomata,
8.
cure infermieristiche di livello II;
b.
diploma in cure infermieristiche di livello I, corredato della formazione complementare riportata nel regolamento della CRS del 3 giugno 20034 relativo alla procedura di concessione dell'autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato»;
c.
attestato o certificato di riconoscimento di infermiere/a in psichiatria rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
d.
attestato o certificato di riconoscimento di infermiere/a in igiene materna e pediatria rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
e.
attestato o certificato di riconoscimento di infermiere a domicilio rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
f.
diploma di «infermiera diplomata SUP» o «infermiere diplomato SUP».

4 www.redcross.ch > Al vostro fianco > Registrazione dei titoli professionali > Direttive riguardanti la formazione > Infermiera/Infermiere > Applica > Regolamento procedura avvalersi titolo di infermiera diplomata/infermiere diplomato (pdf)

Art. 9 Fisioterapista

I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «fisioterapista» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera b LPSan:

a.
diploma di fisioterapista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b.
attestato o certificato di riconoscimento di fisioterapista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c.
diploma di «fisioterapista dipl. SUP».
Art. 10 Ergoterapista

I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «ergoterapista» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera c LPSan:

a.
diploma di ergoterapista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b.
attestato o certificato di riconoscimento di ergoterapista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c.
diploma di «ergoterapista dipl. SUP».
Art. 11 Levatrice

I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «levatrice» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera d LPSan:

a.
diploma di levatrice dipl. / ostetrico dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b.
attestato o certificato di riconoscimento di levatrice dipl. / ostetrico dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c.
certificato di levatrice registrato dalla CRS;
d.
diploma di «levatrice dipl. SUP» o di «ostetrico dipl. SUP».
Art. 12 Dietista

I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «dietista» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera e LPSan:

a.
diploma di dietista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;
b.
attestato o certificato di riconoscimento di dietista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale;
c.
diploma di «dietista dipl. SUP».
Art. 13 Optometrista

Il diploma federale di «ottico» è equiparato al titolo di studio di «optometrista» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera f LPSan.

Art. 14 Osteopata

Il diploma intercantonale in osteopatia rilasciato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità è equiparato al titolo di studio di «osteopata» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera g LPSan.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.