01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
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1

Ordinanza

concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) del 30 marzo 2011 (Stato 11 marzo 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19811 sulle preferenze
tariffali; visti gli articoli 3 capoverso 2 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio 1 Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: a. le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all'allegato 1 di detta ordinanza; b. sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3); c. all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (cap. 4); e

d. i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5).

2

I certificati d'origine sostitutivi, modulo A, impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio della Norvegia, della Turchia o di uno Stato membro dell'Unione europea e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che la Norvegia, la Turchia e gli Stati membri dell'Unione europea applichino, in materia di preferenze tariffarie a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta i certificati d'origine sostitutivi emessi dalla Svizzera.

RU 2011 1415 1 RS

632.91

2

RS 946.201

3 RS

632.911

946.39

Commercio con l'estero 2

946.39


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza è applicabile: a. nella Svizzera e nelle regioni incluse nel suo territorio doganale, ossia nel Principato del Liechtenstein4 e nel Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein5; e b. agli scambi con i Paesi e territori beneficiari6 (designati qui appresso Paesi beneficiari).


Art. 3

Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s'intende per: a. fabbricazione: qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o procedimenti specifici;

b. materiali: ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;

c. prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;

d. merci: sia i materiali sia i prodotti; e. valore in dogana: il valore determinato conformemente all'Accordo del 15 aprile 19947 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f.

prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell'impresa del quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all'esportazione del prodotto; g. valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell'importazione oppure, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera o nel Paese beneficiario interessato; h. capitoli e posizioni: i capitoli e le posizioni (codice a quattro cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 19838 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato nella presente ordinanza «Sistema armonizzato» o «SA»); i.

classificare: il fatto di assegnare a prodotti o materiali una determinata posizione del Sistema armonizzato; 4

Cfr. RS 0.631.112.514 5

Cfr. RS 0.631.112.136 6

Cfr. RS 632.911, all. 1 7

RS 0.632.20, all. 1A.9 8

RS 0.632.11

O sulle regole d'origine 3

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j.

invii: prodotti inviati simultaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure trasportati dall'esportatore al destinatario con un unico documento di trasporto oppure, qualora questo mancasse, inclusi in un'unica fattura.

Capitolo 2: Prodotti d'origine Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4

Criteri d'origine

1

Sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario i prodotti: a. ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese; b. ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati , sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 6.

2

I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.

3

Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capoverso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati.

4

Per quanto l'Unione europea, la Norvegia e la Turchia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d'origine dell'Unione europea9, della Norvegia10 e della Turchia di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.

5

Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti d'origine dell'Unione europea, della Norvegia o della Turchia che sono trasportati direttamente nel Paese beneficiario; l'articolo 19 si applica per analogia.

6

Il capoverso 4 si applica a condizione che l'Unione europea, la Norvegia e la Turchia concedano lo stesso trattamento per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che incorporano materiali originari della Svizzera.

9 Cfr.

RS

0.632.401.021 10 Cfr.

RS

0.632.315.981

Commercio con l'estero 4

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Art. 5

Prodotti interamente ottenuti o fabbricati Sono considerati come interamente ottenuti o fabbricati in un Paese beneficiario o nella Svizzera: a. i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b. i prodotti vegetali ivi raccolti; c. gli animali vivi, ivi nati e allevati; d. i prodotti ivi ottenuti da animali vivi o da animali macellati ivi nati e allevati;

e. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f.

i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; g. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare impiegando le navi battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera; h. le merci fabbricate a bordo delle navi-fabbrica battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera, utilizzando esclusivamente prodotti di cui alla lettera g; i. gli articoli usati ivi raccolti e che possono essere utilizzati esclusivamente per ricavarne materie prime; j.

i cascami e i residui provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati; k. i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, sempre che il Paese interessato sia autorizzato esclusivamente a sfruttare detta parte del fondale marino; l.

le merci ivi fabbricate impiegando esclusivamente prodotti di cui alle lettere a-k.


Art. 6

Lavorazione o trasformazione sufficienti 1

I materiali di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posizione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario utilizzato.

2

Per i prodotti di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato figuranti nelle colonne 1 e 2 dell'elenco dell'appendice 1, invece delle condizioni di cui al capoverso 1 si applicano le condizioni menzionate nella colonna 3 di detto elenco.

3

I materiali non originari di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempite le condizioni di cui alle colonne 3 o 4 dell'elenco dell'appendice 1.

4

Se nella colonna 3 dell'elenco dell'appendice 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, il valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla trasformazione è calcolato deducendo dal prezzo franco fabbrica

O sulle regole d'origine 5

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di tale prodotto il valore in dogana delle materie importate da Paesi terzi nel Paese beneficiario o nella Svizzera.

5

In deroga ai capoversi 1-3 è lecito utilizzare materie non originarie nella fabbricazione di un determinato prodotto, sempre che il loro valore non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; sono fatti salvi i prodotti di cui ai capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

6

I capoversi 1-4 sono applicati fatto salvo l'articolo 7.


Art. 7

Lavorazione o trasformazione insufficienti 1

Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall'adempimento o meno dell'articolo 6 capoversi 1-4: a. trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l'immagazzinamento;

b. la scomposizione e composizione di confezioni; c. il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d. la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili; e. semplici operazioni di pittura e lucidatura; f. la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g. le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, nonché la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato; h. la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i.11 l'affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio; j.

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k. le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l. l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m. la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n. la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o. il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; 11 Correzione dell'11 mar. 2014 (RU 2014 597).

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p. il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a-o; q. la macellazione di animali.

2

Ai fini del capoverso 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciale, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate. Pertanto, una semplice miscela non contempla reazioni chimiche.


Art. 8

Unità da prendere in considerazione 1

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente ordinanza è lo specifico prodotto adottato come unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.

2

Ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il Sistema armonizzato è classificato in un'unica posizione costituisce quale complesso l'unità da prendere in considerazione nella determinazione dell'origine.

3

Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti identici, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

4

Se gli imballaggi secondo la Regola generale n. 5 del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell'origine essi sono trattati come il prodotto.


Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzi forniti insieme a un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo senza essere fatturati a parte sono considerati come formanti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.


Art. 10

Assortimenti di merci 1

Gli assortimenti di merci secondo la Regola generale n. 3 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d'origine se tutte le parti componenti sono prodotti d'origine.

2

Un assortimento di merci composto da prodotti d'origine e prodotti non d'origine è considerato tuttavia prodotto d'origine se il valore dei prodotti che non sono d'origine non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento di merci.


Art. 11

Elementi neutri

Nella determinazione del carattere originario di un prodotto non è necessario esaminare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

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a. energia

e

combustibili;

b. impianti e attrezzature; c. macchine e attrezzi; d. merci che non entrano o non sono destinate ad entrare, nella composizione finale del prodotto.


Art. 12

Separazione contabile

1

Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali svizzere possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nella Svizzera secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un Paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2

Le autorità doganali svizzere possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al capoverso 1 a condizioni da essi ritenute appropriate. 3

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al capoverso 1 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari della Svizzera» è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte. Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore in Svizzera.

4

Il beneficiario del metodo di cui al capoverso 1 rilascia la documentazione comprovante l'origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie della Svizzera o ne chiede il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali svizzere, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

5

Le autorità doganali svizzere controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al capoverso 1 è utilizzata. Esse possono ritirare l'autorizzazione se il beneficiario: a. fa un uso comunque scorretto dell'autorizzazione, o b. non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente ordinanza.

Sezione 2: Regole speciali per gruppi regionali

Art. 13

Concessione del cumulo regionale 1

La Svizzera concede il cumulo regionale a Paesi che fanno parte di un gruppo regionale se:

a. il gruppo regionale si designa come tale e presenta alla Svizzera una pertinente domanda;

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b. il disciplinamento del commercio tra i Paesi che fanno parte del gruppo regionale corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza in materia di cumulo regionale; c. ogni Paese del gruppo regionale garantisce di rispettare le disposizioni della presente ordinanza o di provvedere al loro rispetto e di soddisfare le condizioni per la collaborazione amministrativa; d. il segretariato del gruppo regionale ha notificato alla Svizzera l'adempimento dei presupposti di cui alle lettere a-c.

2

Le merci escluse dal cumulo regionale figurano nell'appendice 5.

3

I Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale e ai quali è concesso il cumulo regionale figurano nell'appendice 6.


Art. 14

Cumulo regionale

1

I prodotti che sono interamente ottenuti o fabbricati oppure lavorati o trasformati sufficientemente in un Paese appartenente a un gruppo regionale, sono trattati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale come prodotti d'origine di questo Paese.

2

Per determinare se un prodotto fabbricato in un Paese appartenente a un gruppo regionale è un prodotto d'origine, i materiali provenienti da altri Paesi del medesimo gruppo regionale sono equiparati ai materiali originari del Paese di fabbricazione del prodotto.

3

I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese appartenente a un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce di Paesi terzi.


Art. 15

Determinazione del Paese d'origine 1

Ai prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono lavorati o trasformati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è attribuita l'origine del Paese in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che: a. il valore aggiunto conseguito in tale Paese sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti originari utilizzati provenienti da un altro Paese del gruppo regionale; e b. la lavorazione o la trasformazione ivi effettuata ecceda quelle di cui all'articolo 7.

2

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la merce è considerata come prodotto d'origine del Paese del gruppo regionale i cui prodotti originari utilizzati nella lavorazione o trasformazione presentano il valore in dogana più elevato.

3

Per valore aggiunto s'intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati che sono prodotti originari di un altro Paese del gruppo regionale.

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4

I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono esportati da un altro Paese del medesimo gruppo regionale in Svizzera e che non hanno subito in questo Paese alcuna lavorazione o trasformazione conservano l'origine del Paese in cui hanno acquisito il carattere di prodotti originari.

Sezione 3: Deroghe in favore dei Paesi meno sviluppati

Art. 16

1 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca12 può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi meno sviluppati secondo l'allegato 1, colonne C e D dell'ordinanza del 16 marzo 200713 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato presenta una domanda alla Svizzera.

2

Nell'esame delle domande si tiene conto in particolare: a. dei casi in cui l'applicazione delle regole d'origine comprometterebbe sensibilmente o annullerebbe per un settore industriale esistente nel Paese interessato la possibilità di continuare le sue esportazioni in Svizzera o lo costringerebbe addirittura a cessare la sua attività;

b. dei casi in cui si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle regole d'origine e nei quali una deroga che favorisse l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette regole in fasi successive; c. dell'incidenza economica e sociale che le decisioni da prendere avrebbero sul Paese beneficiario e sulla Svizzera, in particolare in materia di occupazione.

3

Per facilitare l'esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione possibilmente completa. Questa contiene in particolare: a. la denominazione del prodotto finito; b. la natura e il quantitativo dei materiali originari di Paesi terzi; c. il processo di fabbricazione; d. il valore aggiunto; e. il personale impiegato nell'impresa interessata; f.

il volume delle esportazioni previste nella Svizzera; g. le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime; 12 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

13 RS

632.911

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h. la giustificazione della durata richiesta.

4

Per le domande di proroga di una deroga presentate da un Paese beneficiario sono applicabili per analogia i capoversi 1-3.

Capitolo 3: Requisiti territoriali

Art. 17

Principio di territorialità 1

Le condizioni di cui al capitolo 2 per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio del Paese beneficiario o della Svizzera.

2

Si considera che l'acquisizione del carattere originario è interrotta se la merce che è stata lavorata o trasformata nel Paese beneficiario o in Svizzera ha abbandonato il territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio. È fatto salvo l'articolo 18.

3

Il carattere originario di un prodotto che è stato acquisito nel Paese beneficiario o in Svizzera è considerato perduto se il prodotto è esportato fuori dal territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio.

4

Sono fatti salvi gli articoli 14 e 19 capoverso 4.


Art. 18

Reimportazione di merce La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest'ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata: a. è la stessa di quella che è stata esportata; e b. nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subito alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.


Art. 19

Trasporto diretto

1

Le preferenze tariffali sono concesse soltanto se i prodotti sono trasportati direttamente dal Paese beneficiario interessato in Svizzera.

2

Sono reputati come trasportati direttamente dal Paese beneficiario in Svizzera o dalla Svizzera nel Paese beneficiario i prodotti che: a. durante il loro trasporto non passano per il territorio di un altro Paese; b. che formano un unico invio e sono trasportati attraverso il territorio di altri Paesi che quello beneficiario o della Svizzera, eventualmente anche con un trasbordo o un immagazzinamento provvisorio in questi Paesi, sempre che: 1. il transito attraverso questi Paesi sia giustificato da motivi geografici o da ragioni esclusivamente tecniche,

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2. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e 3. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti abbiano subito soltanto i trattamenti, lo scarico o il carico o l'imballaggio, non tuttavia per la vendita al minuto, necessari alla loro conservazione; c. sono stati trasportati attraverso il territorio dell'Unione europea, della Norvegia o della Turchia e in seguito sono totalmente o parzialmente riesportati in Svizzera o nel Paese beneficiario, sempre che nei Paesi di transito o di immagazzinamento: 1. siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in cir-

colazione, e

2. sono stati trattati o frazionati soltanto ai sensi della lettera b numero 3; d. sono trasportati in condotte attraverso il territorio di altri Paesi che il Paese beneficiario o la Svizzera.

3

La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c è fornita mediante la produzione alle autorità doganali competenti di: a. un unico documento giustificativo del trasporto, allestito nel Paese beneficiario e in base al quale il trasporto è avvenuto attraverso il Paese di transito; oppure

b. un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: 1. una descrizione esatta della merce, 2. la data dello scaricamento e del ricaricamento dei prodotti o del loro

imbarco o del loro sbarco con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, 3. un'attestazione delle condizioni nelle quali i prodotti sono stati tenuti nel Paese di transito; oppure c. in mancanza di tali documenti, qualsiasi altro documento probatorio.

4

I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese appartenente al medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.


Art. 20

Esposizioni

1

I prodotti originari inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e venduti in seguito per essere importati in Svizzera, beneficiano all'importazione delle preferenze tariffali, sempre che tali prodotti soddisfino le condizioni per essere riconosciuti come originari del Paese beneficiario e che alle autorità doganali sia provato che: a. l'esportatore ha inviato direttamente i prodotti dal Paese beneficiario nel Paese dell'esposizione; b. l'esportatore ha venduto o ceduto in altro modo i prodotti ad un destinatario in Svizzera;

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c. i prodotti sono stati inviati in Svizzera nello stato in cui furono spediti all'esposizione; e

d. dal momento in cui furono inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati a scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2

Alle autorità doganali svizzere dev'essere presentato un certificato d'origine modulo A. Devono esservi indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione.

Se necessario, può essere chiesta una prova supplementare circa la natura dei prodotti e le condizioni in cui sono stati esposti.

3

Il capoverso 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere e manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale durante le quali i prodotti rimangono sotto sorveglianza doganale; sono eccettuate le manifestazioni private per la vendita di prodotti esteri in empori o locali commerciali.

Capitolo 4: Prove dell'origine Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21

Prove dell'origine

1

All'importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere: a. un certificato d'origine modulo A (appendice 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; b. un certificato d'origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia, della Turchia o di uno Stato membro dell'Unione europea in base ad un certificato d'origine modulo A rilasciato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario; oppure

c. una dichiarazione su fattura secondo l'articolo 35.

2

All'esportazione di prodotti d'origine della Svizzera destinati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 ad un'ulteriore lavorazione o trasformazione nel Paese beneficiario interessato, dev'essere presentato alle autorità doganali svizzere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (appendice 4) affinché possano vistarlo.


Art. 22

Rinuncia alla prova dell'origine 1

I prodotti originari oggetto di piccoli invii da privati a privati sono ammessi al beneficio delle preferenze tariffali senza dover produrre una prova dell'origine, sempre che si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che si dichiari che soddisfano le condizioni richieste per la concessione delle preferenze tariffali; non deve sussistere alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

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2

Sono reputate come prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni: a. di tipo occasionale; b. che consistono esclusivamente di merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari;

c. la cui natura e quantità non lasci supporre alcun motivo commerciale dell'importazione.

3

Il valore globale di questi prodotti non deve superare 900 franchi svizzeri.


Art. 23

Discordanze e vizi di forma 1

In caso di esigue discordanze tra quanto menzionato nella prova dell'origine e i dati contenuti nei documenti presentati alle autorità doganali per l'adempimento delle formalità d'importazione, la prova dell'origine resta valida, sempre che sia debitamente stabilito che quest'ultima si riferisce ai prodotti presentati.

2

Vizi formali manifesti come errori di battitura nella prova dell'origine non implicano la reiezione del documento, sempre che non mettano in dubbio l'esattezza dei dati che vi sono contenuti.

Sezione 2: Certificati d'origine modulo A

Art. 24

Domanda e rilascio

1

Il certificato d'origine modulo A è rilasciato dall'organo governativo del Paese beneficiario su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante.

2

Alla domanda occorre allegare tutti i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato d'origine modulo A.

3

La casella 11 del modulo è riservata all'organo governativo competente. Quest'ultimo vi indica la data del rilascio del certificato. La firma dev'essere autografa.


Art. 25

Compilazione del modulo 1

Il modulo dev'essere compilato completamente, in lingua francese o inglese; è eccettuata la casella 2 la cui compilazione è facoltativa.

2

Se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello.

3

Il Paese d'importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera; se le altre disposizioni della presente ordinanza sono soddisfatte, è ammesso anche iscrivere «Unione europea», «Norvegia» o «Turchia». La firma dell'esportatore o del suo rappresentante dev'essere autografa.

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Art. 26

Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell'Unione europea, della Norvegia o della Turchia 1

Nei casi di cui all'articolo 4 capoversi 2-5 l'organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d'origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, dell'Unione europea, della Norvegia o della Turchia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura.

2

In questo caso i certificati d'origine modulo A devono recare nella casella 4 l'annotazione «CUMUL SUISSE» oppure «SWISS CUMULATION», «CUMUL UE» oppure «EU CUMULATION», «CUMUL NORVÈGE» oppure «NORWAY CUMULATION», «CUMUL TURQUIE» oppure «TURKEY CUMULATION».

Qualora materiali originari della Svizzera, dell'Unione europea, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, le menzioni corrispondenti devono figurare sul certificato d'origine.


Art. 27

Autenticazione e rilascio del certificato d'origine Il certificato d'origine è autenticato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario e rilasciato all'esportatore se: a. è compilato correttamente; b. l'organo governativo competente ha verificato il carattere originario dei prodotti e l'esattezza dei dati iscritti nel modulo;

c. l'esportazione dei prodotti d'origine è realmente effettuata o assicurata; e d. serve quale prova per la concessione di preferenze tariffali.


Art. 28

Termine per la presentazione 1

Il certificato d'origine va presentato alle autorità doganali svizzere che procedono all'imposizione, entro 10 mesi dalla data del rilascio da parte dell'organo governativo competente del Paese beneficiario.

2

Le autorità doganali svizzere possono accettare certificati d'origine presentati tardivamente se:

a. non è stato possibile rispettare i termini per cause di forza maggiore o circostanze straordinarie; o

b. i prodotti in questione sono stati presentati loro prima della scadenza del termine.


Art. 29

Rilascio a posteriori 1

Se in seguito ad errori od omissioni commessi senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell'esportazione, il certificato d'origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comunicazione alla Svizzera delle informazioni esigibili secondo l'articolo 44 capoverso 1.

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2

L'organo governativo competente rilascia un certificato d'origine a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono a quelle dei documenti d'esportazione e se al momento dell'esportazione dei prodotti non era già stato rilasciato un certificato d'origine modulo A.

3

I certificati d'origine devono recare nella casella 4 la nota «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» oppure «ISSUED RETROSPECTIVELY».


Art. 30

Duplicato

1

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d'origine l'esportatore può chiedere all'organo governativo competente che l'ha rilasciato un duplicato allestito in base ai documenti d'esportazione in possesso di quest'ultimo. Il duplicato deve recare nella casella 4 la nota «DUPLICATA» oppure «DUPLICATE» e portare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.

2

Per i duplicati, il termine di cui all'articolo 28 capoverso 1 decorre dal giorno in cui è stato rilasciato il certificato originale.


Art. 31

Importazione con invii scaglionati 1

È stabilito un certificato di origine per ciascun invio.

2

Se su domanda dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere un prodotto smontato o non montato delle sezioni XVI o XVII oppure delle posizioni 7308 o 9406 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, in occasione dell'importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un unico certificato d'origine concernente tutto il prodotto.

Sezione 3: Certificati d'origine sostitutivi

Art. 32

Principio

1

Uno o più certificati d'origine modulo A possono essere sostituiti in qualsiasi momento con uno o più altri certificati d'origine modulo A, se: a. i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto vigilanza doganale; e

b. i certificati d'origine sono ripartiti presso l'ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti.

2

Possono essere rilasciati certificati d'origine sostitutivi per prodotti originari di Paesi beneficiari che sono riesportati in Norvegia, in Turchia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.

3

Gli articoli 24-31 sono applicabili per analogia ai certificati d'origine sostitutivi.

Commercio con l'estero 16

946.39


Art. 33

Rilascio di certificati d'origine sostitutivi 1

Le autorità doganali svizzere rilasciano il certificato d'origine sostitutivo modulo A su domanda scritta del riesportatore.

2

Per il rilascio di un certificato d'origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue:

a. nella casella in alto a destra («Délivré en …»/«Issued in …») occorre iscrivere la Svizzera quale Paese di rilascio;

b. nella casella 1 va iscritto il nome del riesportatore; c. nella casella 2 può essere iscritto il nome del destinatario finale; d. nelle caselle 3-9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato originale concernenti i prodotti d'origine riesportati, incluse le eventuali menzioni di cui all'articolo 26 capoverso 2;

e. nella casella 4 occorre iscrivere la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale nonché la nota «CERTIFICAT DE REMPLACEMENT» oppure «REPLACEMENT CERTIFICATE»; f.

nella casella 10 va iscritto il riferimento alla fattura del riesportatore; g. nella casella 12 occorre iscrivere i dati concernenti il Paese d'origine e il Paese destinatario figuranti nel certificato originale. Questa casella deve recare la firma autografa del riesportatore.

3

Sempre che firmi in buona fede la casella 12 del certificato d'origine sostitutivo, il riesportatore non è responsabile dell'esattezza dei dati contenuti nel certificato originale.


Art. 34

Visto delle autorità doganali 1

Il visto dev'essere apposto nella casella 11 dall'autorità doganale competente. Questa è responsabile soltanto del rilascio del certificato d'origine sostitutivo.

2

L'autorità doganale iscrive nel certificato originale i pesi, i numeri e la natura dei pacchi rispediti nonché il numero di serie del certificato d'origine sostitutivo.

3

Su domanda della persona assoggetta all'obbligo di dichiarazione, l'autorità doganale può apporre un visto su una fotocopia del certificato originario e allegarla al certificato d'origine sostitutivo.

Sezione 4: Dichiarazione su fattura

Art. 35

1 Una dichiarazione su fattura può essere rilasciata:

O sulle regole d'origine 17

946.39

a.14 da un esportatore autorizzato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 23 maggio 201215 sul rilascio di prove dell'origine; b. da ciascun esportatore per spedizioni di prodotti d'origine il cui valore complessivo (prezzo franco fabbrica) non superi 10 300 franchi svizzeri.

2

La dichiarazione su fattura è inoltre rilasciata alle condizioni seguenti: a. dev'essere compilata dall'esportatore e recare la firma autografa dello stesso; gli esportatori abilitati sono esonerati dalla firma autografa; b. dev'essere rilasciata in lingua francese o inglese, con il tenore previsto nell'appendice 3. In caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell'Unione europea, della Norvegia o della Turchia, l'articolo 26 si applica per analogia; c. l'esportatore deve presentare, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per provare il carattere originario dei merci in questione; d. l'esportatore deve conservare durante almeno tre anni una copia della dichiarazione su fattura e le prove dell'origine.

Sezione 5:

Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale

Art. 36

Esportazioni da un Paese membro di un gruppo regionale in un altro Paese membro del medesimo gruppo regionale La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese membro di un gruppo regionale in un altro Paese membro del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d'importazione presentando: a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 35.


Art. 37

Esportazioni da un Paese membro di un gruppo regionale in Svizzera 1

La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera nell'ambito del cumulo regionale da un Paese membro di un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando: 14 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 23 mag. 2012 sul rilascio di prove dell'origine, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3477).

15 RS

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946.39

a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 35.

2

Le prove dell'origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera vi sono prove dell'origine valide secondo l'articolo 36.

3

I capoversi 1 e 2 sono applicabili indipendentemente dal fatto che il prodotto d'origine inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell'ultimo Paese esportatore.

Sezione 6: Certificato di circolazione delle merci EUR.1

Art. 38

1 Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali svizzere su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante debitamente abilitato.

2

Su domanda delle autorità doganali svizzere l'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda tutti i documenti opportuni per provare che per i prodotti esportati può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

3

Per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 occorre attenersi a quanto segue:

a. esso va compilato in lingua francese o inglese; b. se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello; c. l'esportatore o il suo rappresentante iscrive nella casella 2 «Pays bénéficiaires du SGP» e «Suisse» oppure «GSP beneficiary countries» e «Switzerland».

4

Gli articoli 24-31 concernenti il rilascio e l'impiego di certificati d'origine modulo A sono applicabili per analogia ai certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Capitolo 5: Assistenza e collaborazione amministrative Sezione 1: Assistenza amministrativa

Art. 39

Controllo a posteriori di prove dell'origine 1

Il controllo a posteriori di prove dell'origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa

O sulle regole d'origine 19

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l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati concernenti l'origine dei prodotti in questione.

2

In siffatti casi le autorità doganali svizzere rinviano una copia del certificato d'origine modulo A o della dichiarazione su fattura all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure, qualora si tratti di un certificato d'origine sostitutivo modulo A, alle autorità doganali del Paese di transito in cui è stato rilasciato quest'ultimo documento.

3

Se è stata presentata la fattura o una sua copia, essa va pure allegata alla copia della prova dell'origine unitamente agli altri documenti probanti.

4

Le autorità doganali svizzere comunicano all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circostanze che inducono a supporre l'inesattezza dei dati figuranti nella prova dell'origine in questione.

5

La risposta dell'organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell'origine la cui regolarità è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi possono beneficiare delle preferenze tariffali.

6

Qualora si tratti di certificati d'origine modulo A rilasciati conformemente all'articolo 26, o di dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente all'articolo 35, occorre rinviare una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 considerato o della dichiarazione su fattura considerata.


Art. 40

Termini e procedura

1

Se entro sei mesi o, qualora si tratti di certificati d'origine sostitutivi, otto mesi le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o circa l'origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all'organo governativo competente del Paese beneficiario, rispettivamente alle autorità doganali del Paese di transito.

2

Se dopo quattro mesi dall'invio della seconda lettera le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o sull'origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non sono concesse.

3

Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l'origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l'autenticità della prova d'origine, le preferenze doganali non sono concesse. L'autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.

4

Durante il controllo a posteriori la prescrizione doganale è sospesa.


Art. 41

Imposizione provvisoria Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell'esito del controllo a posteriori di una prova dell'origine, i prodotti possono essere tassati provvisoriamente alla tariffa normale e messi in libera circolazione in Svizzera.

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Art. 42

Controllo a posteriori di prove dell'origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale Per il controllo a posteriori di prove dell'origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.


Art. 43

Assistenza amministrativa per prove dell'origine rilasciate in Svizzera 1

Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa all'Unione europea, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di certificati d'origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera.

2

Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa ai Paesi beneficiari nonché all'Unione europea, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati in Svizzera e di dichiarazioni su fattura.

3

Per quanto concerne la procedura e l'entità dell'assistenza amministrativa sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.

Sezione 2: Cooperazione amministrativa

Art. 44

Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli 1

I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio e il controllo a posteriori sul loro territorio dei certificati d'origine modulo A e le trasmettono i facsimili d'impronta dei bolli utilizzati da detti organi.

2

Le autorità doganali svizzere trasmettono ai Paesi beneficiari i facsimili d'impronta dei bolli utilizzati dai loro servizi per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.


Art. 45

Obblighi dei Paesi beneficiari 1

La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per prodotti d'origine dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l'origine delle merci, il rilascio di certificati d'origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura e la cooperazione amministrativa.

2

Qualora le procedure di controllo a posteriori o altri dati disponibili permettono di concludere che le disposizioni della presente ordinanza non sono rispettate, la Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto se il Paese beneficiario fornisce spontaneamente o su domanda della Svizzera le indicazioni necessarie oppure provvede affinché siano trasmesse con la dovuta tempestività per constatare o impedire siffatte infrazioni.

O sulle regole d'origine 21

946.39

3

Al fine di garantire la corretta applicazione del Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera, i Paesi beneficiari assumono l'impegno di:

a. porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro Paese, delle regole e delle procedure stabilite nella presente ordinanza, comprese, all'occorrenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo; b. assicurare che le loro autorità competenti cooperino con le autorità doganali svizzere.

4

La cooperazione di cui al capoverso 3, lettera b, consiste: a. nel fornire tutto il sostegno necessario qualora le autorità doganali svizzere chiedano di controllare la corretta gestione del Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera nel Paese interessato, in particolare in occasione di visite di verifica sul posto; b. fatti salvi gli articoli 39-42, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalle autorità doganali svizzere nell'ambito di controlli a posteriori dell'origine dei prodotti.

5

I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera l'impegno di cui al capoverso 3.


Art. 46

Custodia della documentazione d'origine 1

Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d'origine modulo A l'organo governativo competente del Paese beneficiario conserva per almeno tre anni le copie dei certificati d'origine ed eventualmente anche i documenti d'esportazione.

2

Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d'origine sostitutivi modulo A nonché dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le autorità doganali svizzere conservano per almeno tre anni i certificati d'origine modulo A originali, i moduli di domanda per i certificati d'origine sostitutivi modulo A e i moduli di domanda per i certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 47

Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione.


Art. 48

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 17 aprile 199616 concernente le regole d'origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo è abrogata.

16 [RU

1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 all. n. 4]

Commercio con l'estero 22

946.39


Art. 49

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.

O sulle regole d'origine 23

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Appendice 1

(art. 6)

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario Note introduttive Nota 1 1.1

La presente appendice fissa regole per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera.

1.2

La presente appendice stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all'articolo 6, i prodotti sono considerati originari del Paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di regole, che variano in funzione del prodotto: a. attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari; b. a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una posizione a quattro cifre o in una sottoposizione a sei cifre del Sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla posizione o dalla sottoposizione dei materiali utilizzati; c. deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d. la lavorazione o la trasformazione deve essere effettuata con materiali interamente ottenuti o fabbricati.

Nota 2 2.1

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la posizione o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale posizione o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrispondono una o più regole nella colonna 3. In alcuni casi, la posizione che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che la o le regole delle colonne 3 si applicano soltanto alla parte di posizione o di capitolo descritta nella colonna 2. Se posizioni o parti di posizioni non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di posizione di cui all'articolo 6 capoverso 1 (cap. 1-24 del Sistema armonizzato).

2.2

Quando nella colonna 1 compaiono più posizioni raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono

Commercio con l'estero 24

946.39

classificati nelle diverse posizioni del capitolo o in una delle posizioni raggruppate nella colonna 1.

2.3

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa posizione, ciascun trattino riporta la designazione della parte di posizione cui si applicano le corrispondenti regole della colonna 3.

2.4

Se la colonna 3 riporta due regole alternative, separate dalla congiunzione «o», l'esportatore può scegliere quale applicare.

2.5

Regole meno rigorose si applicano ad alcuni prodotti originari dei Paesi meno sviluppati. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la regola applicabile ai paesi meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la regola applicabile a tutti gli altri Paesi beneficiari.

Nota 3 3.1

Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel Paese beneficiario o in Svizzera.

Ad esempio:

Un motore della posizione 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 50 per cento (oppure il 70 % di un Paese meno sviluppato) del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della posizione ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel Paese beneficiario o in Svizzera a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la posizione ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel Paese beneficiario. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

O sulle regole d'origine 25

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3.3

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione», tutti i materiali di qualsiasi posizione (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa posizione del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della stessa posizione del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle posizioni 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.

3.5

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Nota 4 4.1

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della posizione 0511, la seta delle posizioni 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle posizioni 5101-5105, le fibre di cotone delle posizioni 52015203 e le altre fibre vegetali delle posizioni 5301-5305.

4.3

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

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4.4

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle posizioni 5501-5507.

Nota 5 5.1

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano almeno due materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana;peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

- crine

di

cavallo;

- cotone;carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino; - canapa;iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti

sintetici;

- filamenti

artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

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- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla posizione 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla posizione 5605;

- fibre

di

vetro;

- fibre

di

metallo.

Ad esempio:

Un filato della posizione 5205 ottenuto da fibre di cotone della posizione 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della posizione 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della posizione 5112 ottenuto da filati di lana della posizione 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della posizione 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici o filati di lana che non soddisfano le regole di origine o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della posizione 5802 ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti di cotone della posizione 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due posizioni separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti sintetici della posizione 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

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5.4

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6 6.1

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una posizione diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7 7.1

I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni: a. distillazione sotto vuoto; b. ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c. cracking; d. reforming; e. estrazione mediante solventi selettivi; f. trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g. polimerizzazione; h. alchilazione; i. isomerizzazione.

O sulle regole d'origine 29

946.39

7.2

I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni: a. distillazione sotto vuoto; b. ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c. cracking; d. reforming; e. estrazione mediante solventi selettivi; f. trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g. polimerizzazione; h. alchilazione; i. isomerizzazione; k. solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l.

solo per i prodotti della posizione 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m. solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della posizione ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n. solo per gli oli combustibili della posizione ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o. solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della posizione ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p. solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della posizione ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3

Ai sensi delle posizioni 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Commercio con l'estero 30

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Elenco

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

1108

Amidi e fecole; inulina Fabbricazione a partire da materiali originari dei Capitoli 7 e 10

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di

farine, semolini, amidi, fecole o estratti di

malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente

sgrassata, non nominate né comprese altrove;

preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401-0404

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati zuccheri della posizione 1701.

ex 1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es., «corn flakes»)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli,

paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, senza aggiunta di

zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materia grasse, di formaggio o di frutta Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati materiali del Capitolo 11.

ex Capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in

recipienti ermetici, e ossido di magnesio,

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

O sulle regole d'origine 31

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Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

anche puro, diverso dalla magnesia fusa

elettricamente o dalla magnesia calcinata a

morte (sinterizzata) Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

ex Capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose;

cere minerali, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici supera-

no, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi

agli oli minerali provenienti dalla distillazione

dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C

(comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere

utilizzati come carburanti o come combusti-

bili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici17 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi,

diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese

altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici18 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 17 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

18 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.

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Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici19 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2712 Vaselina;

paraffina,

cera

di petrolio microcristallina, «slack wax»,

ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti

simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici20 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici21 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorga-

nici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione

del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

19 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.

20 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.

21 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

O sulle regole d'origine 33

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Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2840

Perborato di sodio

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

2843 Metalli

preziosi

allo

stato colloidale; composti inorganici od organi-

ci di metalli preziosi, di costituzione chimica

definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 2843

ex 2852

- Composti di mercurio di eteri interni e di

loro derivati alogenati, solfonati, nitrati

o nitrosi

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909

utilizzati non deve superare il 20 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione.

Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare

il 20 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 34

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

- Composti del mercurio di acidi nucleici e

loro sali, di costituzione chimica defi-

nita o no; altri composti eterociclici

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il

20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione.

Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il

20 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 29 Prodotti chimici organici; esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione

del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

O sulle regole d'origine 35

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

ex 2905

Alcolati metallici

di alcoli di questa posizione e di etanolo; esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi altri materiali della posizione 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa posizione purché il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

compresi altri materiali della posizione

2905. Si possono

tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa posizione

purché il loro valore totale non superi il

20 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

2905 43;

2905 44;

2905 45

Mannitolo;

D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina) a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia materiali della stessa posizione

del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia

materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 36

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

2915 Acidi

monocarbossilici

aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri,

perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o

nitrosi

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2915

e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione.

Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2915 e 2916 utilizzati non deve

superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

- Eteri interni e loro derivati alogenati,

solfonati, nitrati o nitrosi

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909

utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909

utilizzati non deve superare il 20 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

- Acetali ciclici ed emiacetali interni;

loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o

nitrosi

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

O sulle regole d'origine 37

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

2933

Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932

e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione.

Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932 e 2933 utilizzati non deve

superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione.

Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932, 2933 e 2934 utilizzati non

deve superare il 20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

Capitolo 31

Concimi

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione

del prodotto possono b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa

Commercio con l'estero 38

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Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti;

pitture e vernici;

mastici; inchiostri a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione

del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profu-

meria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia,

materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 %del prezzo franco b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

O sulle regole d'origine 39

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Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

fabbrica del prodotto
o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi

quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oloresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione;

sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essen-

ziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali.

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi

materiali di un gruppo diverso di questa stessa posizione. Tuttavia,

materiali dello stesso gruppo22 del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscive, prepa-

razioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e

lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per

l'odontoiatria» e composizioni per l'odon-

toiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 22 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della posizione separata dal resto da un punto e virgola.

Commercio con l'estero 40

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Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi,

di residui paraffinici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe

piroforiche; sostanze infiammabili

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione

del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

O sulle regole d'origine 41

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Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione

del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche;

esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione

del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallolio raffinato

a)

Paesi meno sviluppati Raffinazione di tallolio greggio

b)

Altri Paesi beneficiari Raffinazione di tallolio greggio

Commercio con l'estero 42

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

a)

Paesi meno sviluppati Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Depurazione consistente nella distilla-

zione o nella raffinazione dell'essenza di

trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

«Gomme-esteri»

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da acidi resinici
o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di

catrame vegetale)

a)

Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Distillazione del

catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto.

O sulle regole d'origine 43

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime

preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi

altrove: a base di

sostanze amidacee

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

3823 Acidi

grassi

monocarbossilici industriali; oli

acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

compresi gli altri

materiali della posizione 3823 o fabbricazione in cui il

valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottoposizione, esclusi quelli della stessa sottoposizione del prodotto e

quelli della sottoposizione 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottoposizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o

b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottoposizione, esclusi quelli della

stessa sottoposizione del prodotto e quelli della sottoposizione

2905 44. Possono

tuttavia essere utilizzati materiali della

stessa sottoposizione del prodotto a condizione che il loro

valore totale non

superi il 20 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto o

Commercio con l'estero 44

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 39 Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

- Copolimeri ottenuti da policarbonati e

copolimeri di acrilonitrile-butadiene-

stirene (ABS)

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa posizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto23 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto. Possono

tuttavia essere utilizzati materiali della

stessa posizione del prodotto a condizione che il loro valore

totale non superi il 50 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto24 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

23 Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901-3906, da un lato e 3907-3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

24 Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901-3906, da un lato e 3907-3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

O sulle regole d'origine 45

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

- Poliestere

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il

valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di

tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copoli-

mero d'etilene e

dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da un sale

parziale di termoplastica, che è un copoli-

mero d'etilene e

dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni

metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il

valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto




Commercio con l'estero 46

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

ex 3921

Fogli di plastica,

metallizzati

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di

spessore inferiore a 23 micron25 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da fogli di poliestere altamente

trasparenti di spessore inferiore a

23 micron26 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 40 Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene, battistrada per

pneumatici e nastri paranipplo («flaps»), di gomma:

- Pneumatici rigenerati, gomme piene e

semipiene, di gomma Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 25 Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

26 Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

O sulle regole d'origine 47

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

ex Capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

4101-4103 Pelli

gregge di bovini

(compresi i bufali) o di equidi (fresche, salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né

pergamenate né altrimenti preparate), anche

depilate o spaccate; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o

altrimenti conservate, ma non conciate né

pergamenate né altrimenti preparate), anche

depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo Capitolo;

altre pelli gregge

(fresche o salate, secche, calcinate, piclate o

altrimenti conservate, ma non conciate né

pergamenate né altrimenti preparate), anche

depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo Capitolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

4104-4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottoposizioni 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, o fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

4107, 4112,

4113

Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottoposizioni 4104 41, 4104 49,

4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco

Commercio con l'estero 48

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 4301 Pelli

da

pellicceria

gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

- tavole, croci e

manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

- altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite 4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da

pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della posizione 4302

ex Capitolo 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno;

esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato,

levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a

6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

O sulle regole d'origine 49

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli

ottenuti mediante

tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in

parallelo, ed altro legno segato per il lungo,

tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o

uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa da ex 4410 a

ex 4413

Liste e modanature per cornici, per la decorazione interna di costru-

zioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpen-

teria per costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e

«shakes») di legno

- Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di

legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi posizione, escluso il legno in fuscelli della posizione 4409

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 50

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da

riciclare (avanzi e rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle

altre industrie grafiche; testi manoscritti o

dattiloscritti e piani Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 50 Seta; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti

alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta 5004-ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione27

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura28 o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, b)

Altri Paesi beneficiari
Filatura di fibre

naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in

27 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

28 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

O sulle regole d'origine 51

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del

pelo, calandratura, trattamento per impartire

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-

mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ciascun caso da

tessitura o tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accom-

pagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle

operazioni preparatorie o di finissaggio

(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento

del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensio-

nale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione

superficiale, rammendo e slappolatura), a

condizione che il

valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto29

ex Capitolo 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di

crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

5106-5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura30 5111-5113 Tessuti

di lana, di peli

fini o grossolani o di crine:

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura31 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di b)

Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti 29 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

30 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

31 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 52

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del

pelo, calandratura, trattamento per impartire

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-

mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

sintetici artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da

tessitura o tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accom-

pagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle

operazioni preparatorie o di finissaggio

(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento

del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensio-

nale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione

superficiale, rammendo e slappolatura), a

condizione che il

valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto32

ex Capitolo 52 Cotone; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

5204-5207 Filati

di

cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura33 5208-5212 Tessuti

di

cotone:

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura34 o b)

Altri Paesi beneficiari
Filatura di fibre

naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o 32 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

33 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

34 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

O sulle regole d'origine 53

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del

pelo, calandratura, trattamento per impartire

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-

mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

estrusione di filati di filamenti sintetici

artificiali, accompagnata in ciascun caso

da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da

spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata

da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio

(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento

del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensio-

nale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione

superficiale, rammendo e slappolatura),

a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto35

ex Capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e

tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

5306-5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura36

35 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

36 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 54

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

5309-5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura37 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del

pelo, calandratura, trattamento per impartire

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-

mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)

Altri Paesi beneficiari
Filatura di fibre

naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in

ciascun caso da

tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da

spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata

da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio

(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento

del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensio-

nale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione

superficiale, rammendo e slappolatura), a

condizione che il

valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto38

37 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

38 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

O sulle regole d'origine 55

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

5401-5406 Filati,

monofilamenti e

filati di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali39

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura40 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del

pelo, calandratura, trattamento per impartire

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-

mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)

Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in

ciascun caso da

tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da

spalmatura o torsione o testurizzazione accompagnate

da tessitura a condizione che il valore dei

filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 %

del prezzo franco

fabbrica del prodotto o stampa accompagnata da almeno due delle

operazioni preparatorie o di finissaggio

(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento

del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensio-

nale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione

superficiale, rammendo e slappolatura), a

condizione che il

39 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

40 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 56

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto41

5501-5507 Fibre

sintetiche

o

artificiali in fiocco Estrusione di fibre sintetiche o artificiali 5508-5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura42 5512-5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in

fiocco:

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura43 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del

pelo, calandratura, trattamento per impartire

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-

mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)

Altri Paesi beneficiari
Filatura di fibre

naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in

ciascun caso da

tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da

spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata

da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio

(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento

del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensio-

nale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione

41 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

42 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

43 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

O sulle regole d'origine 57

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

superficiale, rammendo e slappolatura), a

condizione che il

valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto44

ex Capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati

speciali; spago, corde e funi; manufatti di

corderia; esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o floccaggio accompagnato da tintura o stampa45

5602 Feltri,

anche

impregnati,

spalmati, ricoperti o stratificati:

- Feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: - i filamenti di polipropilene della posizio-

ne 5402,

- le fibre in fiocco di polipropilene delle posizioni 5503 o 5506, o

- i fasci di filamenti di polipropilene della posizione 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali46 - altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di

feltro ottenuto da fibre naturali47 44 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

45 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

46 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

47 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 58

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate,

spalmate, ricoperte o stratificate

a)

Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l'agugliatura meccanica b)

Altri Paesi beneficiari
Estrusione di fibre

sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre

naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di stoffa non

tessuta, compresa

l'agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie

tessili; filati tessili, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia

plastica:

- fili e corde di gomma, ricoperti di mate-

rie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili - altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali48

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche

spiralati, costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, lamelle o di polveri, oppure ricoperti di

metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o

sintetiche o artificiali in fiocco49 5606

Filati spiralati, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di

ciniglia; filati detti «a catenella»

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o

sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio
o floccaggio accompagnato da tintura50 48 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

49 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

50 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

O sulle regole d'origine 59

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di

materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa
o fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa.

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di stoffa non

tessuta, compresa l'agugliatura meccanica.51 Tuttavia: - i filamenti di polipropilene della posizione 5402,

- le fibre di polipropilene in fiocco delle posizioni 5503 e 5506, o

- i fasci di filamenti di polipropilene della posizione 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex Capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»;

pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati tessitura52 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del

pelo, calandratura, trattamento per impartire

b)

Altri Paesi beneficiari filatura di fibre naturali e/o di fibre sinteti-

che o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti

sintetici o artificiali, accompagnata in

ciascun caso da

tessitura o

51 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

52 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 60

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-

mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 del prezzo franco fabbrica del prodotto

tessitura accompagnata da tintura o da

floccaggio o da

spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da

stampa o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata

da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio

(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento

del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensio-

nale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione

superficiale, rammendo e slappolatura),

a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto53

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e

simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 53 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

O sulle regole d'origine 61

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in rilegatoria, per cartonaggi,

nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno;

tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa 5902

Nappe a trama per

pneumatici ottenute da filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di

raion viscosa:

- contenenti, in peso, non più di 90 % di

materie tessili

Tessitura

- altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903 Tessuti

impregnati,

spalmati o ricoperti di materia plastica o

stratificati con materia plastica, diversi da

quelli della voce 5902 Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga,

sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore

dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5904 Linoleum,

anche

tagliati; rivestimenti del suolo

costituiti da una spalmatura o ricopertura

applicata su un supporto tessile, anche tagliati Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura54

5905 Rivestimenti

murali

di

materie tessili:

54 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 62

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie

plastiche o altre

materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura - altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura
o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga,

sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore

dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto55 5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce

5902:

- Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia56 - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

- altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

55 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

56 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

O sulle regole d'origine 63

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa
o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga,

sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore

dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5908 Lucignoli

tessuti,

intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini,

candele o simili; reticelle a incandescenza e

stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche

impregnate:

- reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

5909-5911 Manufatti tessili per usi tecnici:

- dischi e corone per lucidare, diversi da

quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente

utilizzati nelle macchine per cartiere o

per altri usi tecnici, anche impregnati o

spalmati, tubolari o senza fine, a catene

e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura57 b)

Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre

naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso

da tessitura

57 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 64

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

e/o a trame multiple della voce 5911

o tessitura accompagnata da tintura o da

spalmatura.

Possono essere utilizzate soltanto le fibre

sotto elencate:

- filati di cocco,

- filati di politetrafluoroetilene58,

- filati multipli di poliammide, ritorti e spalmati,

impregnati o ricoperti di resina

fenolica

- filati di poliammide aromatica

ottenuta per policondensazione

di metafenilendiammina e di

acido isoftalico,

- monofilati di

politetrafluoroetilene59,

- filati di fibre

tessili sintetiche

in poli(pfenilenterefta-

lammide),

- filati di fibre di vetro, spalmati

di resina fenolica e spiralati di

filati acrilici60,

- monofilamenti

di copoliestere

di un poliestere,

di una resina di

acido tereftalico,

di 1,4- cicloe58 L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei

macchinari per la fabbricazione della carta.

59 L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

60 L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

O sulle regole d'origine 65

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

sandietanolo e di

acido isoftalico

- altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco e accompagnate da tessitura61 o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Capitolo 60

Stoffe a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa
o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei

filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo

mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti

di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella

forma voluta

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti

b)

Altri Paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)62, 63

- altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o 61 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

62 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

63 Cfr. la nota introduttiva 6.

Commercio con l'estero 66

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)64 ex Capitolo 62 Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia,

esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti

b)

Altri Paesi beneficiari
Tessitura accompagnata da confezione

(compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due

delle operazioni

preparatorie o di

finissaggio (quali

purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio,

sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire

stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale,

rammendo e slappolatura), a condizione che

il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 %

del prezzo franco

fabbrica del prodotto65, 66

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 ed

ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini

piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento

confezionati per bambini piccoli, ricamati

a)

Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo

b)

Altri Paesi beneficiari
Tessitura accompagnata da confezione

(compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il

valore dei tessuti non ricamati utilizzati non 64 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

65 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

66 Cfr. la nota introduttiva 6.

O sulle regole d'origine 67

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

superi il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto67, 68

ex 6210 ed

ex 6216

Equipaggiamenti

ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato a)

Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo

b)

Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione

(compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei

tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione

(compreso il taglio)69 6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette e

manufatti simili:

- ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto70 o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale,

finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a

condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto71, 72 67 Cfr. la nota introduttiva 6.

68 Cfr. la nota introduttiva 6.

69 Cfr. la nota introduttiva 6.

70 Cfr. la nota introduttiva 6.

71 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

72 Cfr. la nota introduttiva 6.

Commercio con l'estero 68

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

- altri

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale,

finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a

condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto73, 74 6217 Altri

accessori

di

abbigliamento, confezionati; parti di indu-

menti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce

6212:

- ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a

condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto75 - equipaggiamenti

ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti

non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)76 - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 73 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

74 Cfr. la nota introduttiva 6.

75 Cfr. la nota introduttiva 6.

76 Cfr. la nota introduttiva 6.

O sulle regole d'origine 69

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

- altri

a)

Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo

b)

Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione

(compreso il taglio)77 ex Capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigat-

tiere e stracci; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

6301-6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine,

tende, ecc.; altri manufatti per arredamento:

- in feltro, non tessuti a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa

l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla

confezione (compreso il taglio)

b)

Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre

naturali, in ciascun caso accompagnati da

qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa

l'agugliatura meccanica, e la confezione

(compreso il taglio)78 - altri:

- ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto79, 80 - altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

77 Cfr. la nota introduttiva 6.

78 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

79 Cfr. la nota introduttiva 5.

80 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 70

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

a)

Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione

(compreso il taglio)81 b)

Altri Paesi beneficiari
Estrusione di fibre

artificiali o sintetiche o filatura di fibre

naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da

tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)82 6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: - non tessuti

a)

Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa

l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla

confezione (compreso il taglio)

b)

Altri Paesi beneficiari
Estrusione di fibre

sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di

fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l'agugliatura meccanica

- altri

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)83, 84 o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) 6307 Altri

manufatti

confezionati, compresi i

modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti

costituiti

da pezzi di tessuto e da filati, anche con accessori, per la confezione

di tappeti, di arazzi, di a)

Paesi meno sviluppati Ogni articolo dell'assortimento deve b)

Altri Paesi beneficiari
Ogni articolo

dell'assortimento deve 81 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

82 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

83 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

84 Cfr. la nota introduttiva 6.

O sulle regole d'origine 71

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al

minuto

soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse

incluso nell'assortimento.

Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

soddisfare le condizioni che gli sarebbero

applicabili qualora non fosse incluso

nell'assortimento.

Tuttavia, articoli non originari possono

essere incorporati a condizione che il loro valore totale non

superi il 15 % del

prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex Capitolo 64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della posizione 6406 6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche

fissate a suole diverse da quelle esterne); suole interne amovibili,

tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette,

gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o

di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

ex Capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 72

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata ex 6812

Lavori di amianto;

lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata

o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o

di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) Capitolo 69

Prodotti ceramici

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato

con altre materie

O sulle regole d'origine 73

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

- Lastre di vetro

(substrati), ricoperte da uno strato di

metallo dielettrico, semiconduttrici

secondo gli standard del SEMII85

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della posizione 7006

- altri

Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7001

7010 Damigiane,

bottiglie,

boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari,

ampolle e altri recipienti per il trasporto o

l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, l'ufficio, la decorazione degli

appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti delle voci 7010 o 7018 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o - lana di vetro

ex Capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose

(fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi

e lavori di queste materie; minuterie di fantasi-

a; monete, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 85 SEMII - «Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated».

Commercio con l'estero 74

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

7106, 7108 e

7110

Metalli preziosi:

- greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 7106, 7108 e 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni - semilavorati

o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi ex 7107,

ex 7109 ed

ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi,

semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi 7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

7117 Minuterie

di

fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti d'oro, d'argento o di platino, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex Capitolo 72 Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206 7208-7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione,

barre e profilati di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della posizione 7206 o 7207

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7207

7218 91 e

7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposizione 7218 10

O sulle regole d'origine 75

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

7219-7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione,

barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della posizione 7218 7223

Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposizione 7224 10

7225-7228

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione,

barre e profilati di altri acciai legati; barre

forate per la perforazione, di acciai legati

o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle posizioni 7206, 7207, 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7224

ex Capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate,

di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi,

cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse,

stecche (ganasce),

cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente

approntati per la posa, la congiunzione o il

fissaggio delle rotaie Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7206

7304, 7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 76

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti e elementi di

ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature,

impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di

chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nella costruzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della posizione 7301 ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della posizione 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 74 Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

ex Capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

7601 Alluminio

greggio

Fabbricazione

a partire da materiali di qualsiasi posizione

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta,

cartone, materie plastiche o supporti simili), di

spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso

il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 7606 Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nell'ambito del sistema armonizzato

O sulle regole d'origine 77

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

ex Capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

7801 Piombo

greggio:

- piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

- altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della posizione 7802 non possono essere utilizzati.

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

Capitolo 80

Stagno e lavori di

stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

ex Capitolo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8206 Utensili

compresi

in

almeno due delle voci 8202-8205, condizionati in assortimenti per la

vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 82028205. Tuttavia, utensili delle posizioni 8202-8205

possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 8211 Coltelli

(diversi

da

quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli

chiudibili, e loro lame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosa-

trici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da

macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da

unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

Commercio con l'estero 78

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

8215 Cucchiai,

forchette,

mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati ex Capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8302

Altre guarnizioni,

ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura

automatica per porte Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizione 8302 possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizione 8306 possono essere utilizzati a condizione che

il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine,

apparecchi e congegni meccanici; parti di

queste macchine o

apparecchi; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8401 Reattori

nucleari,

elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione

isotopica

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con

accensione a scintilla (motori a scoppio)

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

O sulle regole d'origine 79

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel

o semidiesel)

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8427 Carrelli-stivatori; altri

carrelli di movimentazione muniti di un

dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a

rulli o a aghi (rullini) a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la

riproduzione del suono, apparecchi per la

registrazione o la

riproduzione delle

immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8501, 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori

rotanti elettrici

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 80

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

8513 Lampade

elettriche

portatili destinate a funzionare mediante

una propria sorgente di energia (per esempio, a pile a accumulatori, elettromagnetiche),

diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 Apparecchi

per

la

registrazione del suono; apparecchi per la

riproduzione del suono; apparecchi per la

registrazione e la

riproduzione del suono a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8521 Apparecchi

per

la

videoregistrazione o la videoriproduzione,

anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

O sulle regole d'origine 81

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

8523 Dischi,

nastri,

dispositivi di memorizzazione

non volatile per dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni

analoghe, anche registrati, comprese le

matrici e le forme

galvaniche per la

fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del Capitolo 37

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8525 Apparecchi

trasmittenti

per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un

apparecchio per la

registrazione o la

riproduzione del suono; telecamere, apparecchi fotografici numerici e apparecchi costituiti da una videocamera

combinata con un

apparecchio di videoregistrazione o di videori-

produzione (camescopes)

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8526 Apparecchi

di

radiorilevamento e di radioloca-

lizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di

radiotelecomando

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 82

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un

apparecchio per la

registrazione o la

riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, non incorporanti un

apparecchio ricevente per la televisione;

apparecchi riceventi per la televisione anche

incorporanti un apparecchio ricevente per la

radiodiffusione o un apparecchio per la

riproduzione del suono o delle immagini

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8535-8537 Apparecchi per

l'interruzione, il sezionamento, la protezione,

la diramazione, il

collegamento o

l'allacciamento di

circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche,

fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi

delle voci 8535 e 8536, per il comando e la

distribuzione elettrica, anche incorporanti

strumenti e apparecchi del Capitolo 90, e

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto e quelli della posizione 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

O sulle regole d'origine 83

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8540 11 e

8540 12

Tubi catodici per

ricevitori della televisione, compresi i tubi

per videomonitor

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8542 31-8542 33

e

8542 39

Circuiti integrati

monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un

drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non parte 8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche

laccati od ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre

ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente anche dotati

di conduttori elettrici o muniti di pezzi di

congiunzione

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone,

carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metal-

lo, per usi elettrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8546 Isolatori

per

l'elettricità,

di qualsiasi materia a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 84

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

8547

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti

o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio,

boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o

impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli

comuni, isolati internamente

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né

comprese altrove in questo Capitolo

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi

quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:

a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario,

anche con carrozzini laterali; carrozzini

laterali («side-car») a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o

b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione a

partire da materiali di qualsiasi posizione,

esclusi quelli della stessa posizione del

prodotto o

O sulle regole d'origine 85

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88 Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804

«Rotochutes»

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 8804 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali

utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed

accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non

lavorato otticamente a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 86

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

9033

Parti e accessori, non nominati né compresi

altrove in questo Capitolo, di macchine, appa-

recchi, strumenti o oggetti del Capitolo 90 a)

Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto b)

Altri Paesi beneficiari
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non

superi il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di

questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 94

Mobili; mobili medicochirurgici; articoli da

letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati ne' compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne

luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506

Bastoni da golf e parti di bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni da golf ex Capitolo 96 Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o

O sulle regole d'origine 87

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9601e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori

ottenuti per modellatura) Materie vegetali o

minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare

ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove;

gelatina non indurita lavorata, diversa da

quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di

macchine, di apparecchi o di veicoli, scope

meccaniche per

l'impiego a mano,

diverse da quelle a motore, pennelli e

piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per

dipingere; raschini di gomma o di simili

materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9605

Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Commercio con l'estero 88

946.39

Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2)

(3)

9606

Bottoni e bottoni a pressione; forme per

bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di

bottoni

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose;

penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di tali articoli, escluse quelle della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa posizione 9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della posizione 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da

collezione o di antichità Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto

O sulle regole d'origine 89

946.39

Appendice 2

Certificato d'origine modulo A Il testo del certificato d'origine modulo A (in francese o inglese) può essere consultato sotto: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4392&lang=1.

Commercio con l'estero 90

946.39

Appendice 386 (art. 35)

Dichiarazione su fattura La dichiarazione d'origine su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere rilasciata conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.

Versione francese: L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière
no …87) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …88 au sens des règles d'origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.

Versione inglese: The exporter of the products covered by this document (customs authorization
No …89) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …90 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.

(Luogo e data)91 (Firma dell'esportatore e nome
del firmatario in stampatello)92 86 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 23 mag. 2012 sul rilascio di prove dell'origine, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3477).

87 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'art. 35, dev'essere qui riportato il numero d'autorizzazione dell'esportatore autorizzato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi

possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.

88 Dev'essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

89 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'art. 35, dev'essere qui riportato il numero d'autorizzazione dell'esportatore autorizzato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi

possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.

90 Dev'essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

91 Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.

92 Per gli esportatori autorizzati non è obbligatoria la firma autografa.

O sulle regole d'origine 91

946.39

Appendice 4

Certificato di circolazione delle merci EUR.1 Il testo del certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere consultato sotto: http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_6_1_i&lang=it.

Commercio con l'estero 92

946.39

Appendice 5

(art. 12 cpv. 2)

Merci escluse dal cumulo regionale Posizione SA

Designazione delle merci secondo SA Sezione XI (cap. 50-63) Materie tessili e loro manufatti 6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o
di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola
esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti 6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica 6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale 6404

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili ex 6405

Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito, di gomma o di materia plastica

O sulle regole d'origine 93

946.39

Appendice 6

(art. 12 cpv. 3)

Elenco dei gruppi economici regionali ai quali la Svizzera accorda un cumulo regionale Designazione del gruppo Paesi Parte del gruppo Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est (ANASE) Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailandia, Vietnam A Brunei Darussalam e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ANASE, non viene concesso il cumulo regionale in quanto non figurano nell'elenco dei Paesi beneficiari.

Commercio con l'estero 94

946.39