1
Ordinanza
concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPT) del 17 aprile 1996 (Stato 23 marzo 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 capoverso 1 del decreto del 9 ottobre 19811
sulle preferenze tariffali ; visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Principio 1 Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 29 gennaio 19973 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se:4 a. le merci sono prodotti originari (capitolo 2) di un Paese beneficiario secondo l'allegato 2 di detta ordinanza; b. sono soddisfatti i requisiti territoriali (capitolo 3); c. all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (capitolo 4); e
d. i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (capitolo 5).
2
I certificati d'origine sostitutivi, modulo A, impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio della Norvegia o di uno Stato membro della Comunità europea e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che la Norvegia e gli Stati membri della Comunità europea applichino, in materia di preferenze tariffarie a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera.
RU 1996 1540 1 RS
632.91
2
RS 631.0
3 RS
632.911
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
946.39
Commercio con l'estero 2
946.39
Art. 2
Campo d'applicazione
La presente ordinanza è applicabile: a. nella Svizzera e nelle regioni incluse nel suo territorio doganale, ossia nel Principato del Liechtenstein5 e nel Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein6; e b. agli scambi con i Paesi e territori beneficiari7 (designati qui appresso Paesi beneficiari).
Art. 3
Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: a. fabbricazione: qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o procedimenti specifici;
b. prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;
c. materiali: gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto; d. merci: sia i materiali sia i prodotti; e. valore in dogana: il valore determinato conformemente all'Accordo del 15 aprile 19948 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f.
prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell'impresa del quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all'esportazione del prodotto; g. valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell'importazione oppure, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera o nel Paese beneficiario interessato; h. capitoli e posizioni: i capitoli e le posizioni (codice a quattro cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 19839 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato nella presente ordinanza «Sistema armonizzato» o «SA»); 5
RS 0.631.112.514 6
RS 0.631.112.136 7
RS 632.911 Allegato 2 8
RS 0.632.20 Allegato 1. A9 9
RS 0.632.11
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 3
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i.
classificare: il fatto di assegnare a prodotti o materiali una determinata posizione; k. invii: prodotti inviati simultaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure trasportati con un unico documento di trasporto oppure, qualora questo mancasse, inclusi in un'unica fattura.
Capitolo 2: Prodotti d'origine Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 4
Criteri d'origine
1
Sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario i prodotti: a. ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese; b. ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando altri materiali di quelli menzionati alla lettera a, sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati.
2
I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.
3
Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capoverso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera, oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati.
4
Per quanto la Comunità europea e la Norvegia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d'origine di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato della Comunità europea e della Norvegia10 sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.11 5 Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti d'origine della Comunità europea o della Norvegia che sono trasportati direttamente nel Paese beneficiario; l'articolo 18 si applica per analogia.12
Art. 5
Prodotti interamente ottenuti o fabbricati 1
Sono considerati come interamente ottenuti o fabbricati in un Paese beneficiario o nella Svizzera:
a. i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; 10 RS
0.632.401.021 11 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 1998 (RU 1998 2035). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
12 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
Commercio con l'estero 4
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b. i prodotti vegetali ivi raccolti; c. gli animali vivi, ivi nati e allevati; d. i prodotti ivi ottenuti da animali vivi; e. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare impiegando le navi del Paese in questione; g. le merci fabbricate a bordo delle loro navi-fabbrica, utilizzando esclusivamente prodotti di cui alla lettera f;
h. gli articoli usati ivi raccolti e che possono essere utilizzati esclusivamente per ricavarne materie prime; i.
i cascami e i residui provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati; k. i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, sempre che il Paese interessato sia autorizzato esclusivamente a sfruttare detta parte del fondale marino; l.
le merci ivi fabbricate impiegando esclusivamente prodotti di cui alle lettere a a k.
2
Le espressioni «navi» e «navi-fabbrica» di cui al capoverso 1 lettere f e g si applicano soltanto alle navi e alle navi-fabbrica:
a. che sono immatricolate o registrate in un Paese beneficiario o in Svizzera; b. che battono bandiera di un Paese beneficiario o della Svizzera; c. che appartengono almeno per metà a cittadini del Paese beneficiario o della Svizzera o a una società con sede principale in Svizzera o nel Paese beneficiario e nella quale i dirigenti, il presidente del consiglio d'amministrazione e la maggior parte dei membri di questo consiglio sono cittadini di detto Paese o della Svizzera e, qualora si tratti di società di persone o di società a responsabilità limitata, di cui la metà almeno del capitale appartiene a questo Paese o alla Svizzera oppure a corporazioni di diritto pubblico o a cittadini di questo Paese o della Svizzera; e d. il cui comando è composto esclusivamente da cittadini del Paese beneficiario o della Svizzera; e
e. il cui equipaggio è composto almeno per il 75 per cento di cittadini del Paese beneficiario o della Svizzera.
3
Le espressioni «Paese beneficiario» e «Svizzera» comprendono anche le rispettive acque territoriali.
4
Le navi di alto mare incluse le navi-fabbrica sulle quali viene lavorato o trasformato il ricavato della pesca sono considerate parti delle acque territoriali del Paese beneficiario o della Svizzera, sempre che soddisfino le condizioni di cui al capoverso 2.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 5
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Art. 6
Lavorazione o trasformazione sufficienti 1
I materiali di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posizione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario utilizzato.13 2
Per i prodotti di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato figuranti nelle colonne 1 e 2 della lista dell'allegato 1, invece delle condizioni di cui al capoverso 1 si applicano le condizioni menzionate nella colonna 3 di detta lista.14 2bis
I materiali non originari di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempite le condizioni di cui alle colonne 3 o 4 della lista dell'allegato 1.15 3 Se nella colonna 3 dell'allegato 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, il valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla trasformazione è calcolato deducendo dal prezzo franco fabbrica di tale prodotto il valore in dogana delle materie importate da Paesi terzi nel Paese beneficiario o nella Svizzera.
4
In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis è lecito utilizzare materie non originarie nella fabbricazione di un determinato prodotto, sempre che il loro valore non superi il 5 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; sono eccettuati i prodotti di cui ai capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.16
Art. 7
Lavorazione o trasformazione insufficienti Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall'adempimento o meno dell'articolo 6 capoverso 1: a. trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l'immagazzinamento (arieggiare, stendere, asciugare, refrigerare, salamoiare o immergere in acqua addizionata di zolfo o altre sostanze, eliminare parti avariate e trattamenti analoghi); b. semplici operazioni come rimuovere la polvere, setacciare, selezionare, riordinare, assortire (compreso l'allestimento di assortimenti), lavare, dipingere, tagliare;
c. semplici operazioni d'imballaggio, segnatamente: 1. cambiare l'imballaggio, suddividere o raggruppare pacchi, 2. il semplice riempire bottiglie, boccette, sacchi, astucci, scatole o fissare su tavolette, ecc.;
d. apporre sul prodotto stesso o sull'imballaggio marche, etichette o altri segni distintivi analoghi;
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
15 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
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e. miscelare prodotti, anche di tipo differente, se uno o più componenti della miscela non soddisfano le condizioni per essere considerati prodotti originari; f.
il semplice commettere parti per costituire un prodotto completo; g. cumulare due o più trattamenti di cui alle lettere a a f; h. la macellazione di animali.
Art. 8
Unità da prendere in considerazione 1
L'unità da prendere in considerazione è l'unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.
2
Ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il Sistema armonizzato è classificato in un'unica posizione costituisce quale complesso l'unità da prendere in considerazione nella determinazione dell'origine.
3
Quando una partita consiste di vari prodotti identici fra di loro, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, per determinare l'origine ogni prodotto va considerato singolarmente.
4
Se gli imballaggi secondo la Regola generale n. 5 del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell'origine essi sono trattati come il prodotto.
Art. 9
Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzi forniti insieme ad impianti, macchine, apparecchi o veicoli sono considerati come formanti un'unità con questi ultimi se: a. sono compresi nel prezzo quali parti integranti dell'equipaggiamento normale; oppure
b. sono ritenuti appartenenti agli impianti, macchine, apparecchi o veicoli in questione e non sono fatturati a parte.
Art. 10
Assortimenti di merci 1
Gli assortimenti di merci secondo la Regola generale n. 3 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d'origine se tutte le parti componenti sono prodotti d'origine.
2
Un assortimento di merci composto da prodotti d'origine e prodotti non d'origine è considerato tuttavia prodotto d'origine se il valore dei prodotti che non sono d'origine non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento di merci.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 7
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Art. 11
Elementi neutri
Per stabilire il carattere originario di un prodotto non è necessario esaminare l'originarietà dell'energia, degli impianti e dell'equipaggiamento, delle macchine e degli attrezzi che sono stati impiegati per la fabbricazione del prodotto oppure delle altre merci utilizzate nel corso della fabbricazione ma che non rientrano nella composizione finale del prodotto.
Sezione 2: Regole speciali per gruppi regionali
Art. 12
Concessione del cumulo regionale 1
La Svizzera concede il cumulo regionale a Paesi che fanno parte di un gruppo regionale se:
a. il gruppo regionale si designa come tale e presenta alla Svizzera una pertinente domanda;
b. il disciplinamento del commercio tra i Paesi che fanno parte del gruppo regionale corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza in materia di cumulo regionale; c. ogni Paese del gruppo regionale garantisce di rispettare le disposizioni della presente ordinanza o di provvedere al loro rispetto e di soddisfare le condizioni per la collaborazione amministrativa; d. il segretariato del gruppo regionale ha notificato alla Svizzera l'adempimento dei presupposti di cui alle lettere a a c.
2
Le merci escluse dal cumulo regionale figurano nell'allegato 5.
3
I Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale ai quali è concesso il cumulo regionale figurano nell'allegato 6.
Art. 13
Cumulo regionale
1
I prodotti che sono interamente ottenuti o fabbricati oppure lavorati o trasformati sufficientemente in un Paese di un gruppo regionale, sono trattati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale come prodotti d'origine di questo Paese.
2
Per determinare se un prodotto fabbricato in un Paese di un gruppo regionale è un prodotto d'origine, i materiali provenienti da altri Paesi del medesimo gruppo regionale sono equiparati ai materiali originari del Paese di fabbricazione del prodotto.
3
I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese di un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce di Paesi terzi.
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Art. 14
Determinazione del Paese d'origine 1
Ai prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono lavorati o trasformati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è attribuita l'origine del Paese in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che: a. il valore aggiunto conseguito in tale Paese sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti originari utilizzati provenienti da un altro Paese del gruppo regionale; e b. la lavorazione o la trasformazione ivi effettuata ecceda quelle di cui all'articolo 7.
2
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la merce è considerata come prodotto d'origine del Paese del gruppo regionale i cui prodotti originari utilizzati presentano il valore in dogana più elevato.
3
Per valore aggiunto s'intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica ed il valore in dogana di ciascuno dei materiali impiegati che sono prodotti originari di un altro Paese del gruppo regionale.
4
I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono esportati da un altro Paese del medesimo gruppo regionale in Svizzera e che non hanno subìto in questo Paese alcuna lavorazione o trasformazione conservano l'origine del Paese in cui hanno acquisito il carattere di prodotti originari.
Sezione 3: Deroghe in favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati
Art. 15
1
Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati secondo l'allegato 2 parte 2 dell'ordinanza del 29 gennaio 199717 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato presenta una domanda alla Svizzera.18 2 Nell'esame delle domande si tiene conto in particolare: a. dei casi nei quali l'applicazione delle regole d'origine comprometterebbe sensibilmente o annullerebbe per un settore industriale esistente nel Paese interessato la possibilità di continuare le sue esportazioni in Svizzera o lo costringerebbe addirittura a cessare la sua attività; 17 RS
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18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
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b. dei casi in cui si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle regole d'origine e nei quali una deroga che favorisse l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme in fasi successive; c. dell'incidenza economica e sociale che le decisioni da prendere avrebbero sul Paese beneficiario e sulla Svizzera, in particolare in materia di occupazione.
3
Per facilitare l'esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione possibilmente completa. Questa contiene in particolare: a. la denominazione del prodotto finito; b. la natura e il quantitativo dei materiali originari di Paesi terzi; c. il processo di fabbricazione; d. il valore aggiunto; e. il personale impiegato nell'impresa interessata; f.
il volume delle esportazioni previste nella Svizzera; g. le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime; h. la giustificazione della durata richiesta.
4
Per le domande di proroga di una deroga presentate da un Paese beneficiario sono applicabili per analogia i capoversi 1 a 3.
Capitolo 3: Requisiti territoriali
Art. 16
Principio di territorialità 1
Le condizioni di cui al capitolo 2 per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio del Paese beneficiario o della Svizzera.
2
Si considera che l'acquisizione del carattere originario è interrotta se la merce che è stata lavorata o trasformata nel Paese beneficiario o in Svizzera ha abbandonato il territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio. È salvo l'articolo 17.
3
Il carattere originario di un prodotto che è stato acquisito nel Paese beneficiario o in Svizzera è considerato perduto se il prodotto è esportato fuori dal territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio.
4
Sono salvi gli articoli 13 e 18 capoverso 4.
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Art. 17
Reimportazione di merce La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest'ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata: a. è la stessa di quella che è stata esportata; e b. nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subìto alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.
Art. 18
Trasporto diretto
1
Le preferenze tariffali sono concesse soltanto se i prodotti sono trasportati direttamente dal Paese beneficiario interessato in Svizzera.
2
Sono reputati come trasportati direttamente dal Paese beneficiario in Svizzera o dalla Svizzera nel Paese beneficiario i prodotti che: a. durante il loro trasporto non passano per il territorio di un altro Paese; b. che formano un unico invio e sono trasportati attraverso il territorio di altri Paesi che quello beneficiario o della Svizzera, eventualmente anche con un trasbordo o un immagazzinamento provvisorio in questi Paesi, sempre che: 1. il transito attraverso questi Paesi sia giustificato da motivi geografici o da ragioni esclusivamente tecniche, 2. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e 3. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti abbiano subìto soltanto i trattamenti, lo scarico o il carico o l'imballaggio, non tuttavia per la vendita al minuto, necessari alla loro conservazione; c. sono stati trasportati attraverso il territorio della Norvegia o della Comunità europea e in seguito sono totalmente o parzialmente riesportati in Svizzera o nel Paese beneficiario, sempre che nei Paesi di transito o di immagazzinamento: 1. siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e
2.19 sono stati trattati o frazionati soltanto ai sensi della lettera b numero 3; d. sono trasportati in condotte attraverso il territorio di altri Paesi che il Paese beneficiario o la Svizzera.
3
La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c è fornita mediante la produzione alle autorità doganali competenti di: a. un unico documento giustificativo del trasporto, allestito nel Paese beneficiario e in base al quale il trasporto è avvenuto attraverso il Paese di transito; oppure
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
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b. un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: 1. una descrizione esatta della merce, 2. la data dello scaricamento e del ricaricamento dei prodotti o del loro
imbarco o del loro sbarco con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, 3. un'attestazione delle condizioni nelle quali i prodotti sono stati tenuti nel Paese di transito; oppure c. in mancanza di tali documenti, qualsiasi altro documento probatorio.
4
I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese appartenente al medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.
Art. 19
Esposizioni
1
I prodotti inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e venduti in seguito per essere importati in Svizzera, beneficiano all'importazione delle preferenze tariffali, sempre che tali prodotti soddisfino le condizioni per essere riconosciuti come originari del Paese beneficiario e che alle autorità doganali sia provato che: a. l'esportatore ha inviato direttamente i prodotti dal Paese beneficiario nel Paese dell'esposizione; b. l'esportatore ha venduto o ceduto in altro modo i prodotti ad un destinatario in Svizzera;
c. i prodotti sono stati inviati in Svizzera nello stato in cui furono spediti all'esposizione, e
d. dal momento in cui furono inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati a scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.
2
Alle autorità doganali svizzere dev'essere presentato un certificato d'origine modulo A. Devono esservi indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. Se necessario, può essere chiesta una prova supplementare circa la natura dei prodotti e le condizioni in cui sono stati esposti.
3
Il capoverso 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere e manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale durante le quali i prodotti rimangono sotto sorveglianza doganale; sono eccettuate le manifestazioni private per la vendita di prodotti esteri in empori o locali commerciali.
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Capitolo 4: Prove dell'origine Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 20
Prove dell'origine
1
All'importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere: a. un certificato d'origine modulo A (allegato 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure
b. un certificato d'origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o di uno Stato membro della Comunità europea in base ad un certificato d'origine modulo A rilasciato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario; oppure
c.20 una dichiarazione su fattura secondo l'articolo 34.
2
All'esportazione di prodotti d'origine della Svizzera destinati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 ad un'ulteriore lavorazione o trasformazione nel Paese beneficiario interessato, dev'essere presentato alle autorità doganali svizzere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (allegato 4) affinché possano vistarlo.
Art. 21
Rinuncia alla prova dell'origine 1
I prodotti originari oggetto di piccoli invii da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi al beneficio delle preferenze tariffali senza dover produrre una prova dell'origine, sempre che si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che si dichiari che soddisfano le condizioni richieste per la concessione delle preferenze tariffali; non deve sussistere alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.
2
Sono reputate come prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni: a. di tipo occasionale; b. che consistono esclusivamente di merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori;
c. la cui natura e quantità non lasci supporre alcun motivo commerciale dell'importazione.
3
Il valore globale di questi prodotti non deve superare per i piccoli invii 500 franchi svizzeri e, per i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, 1500 franchi svizzeri.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
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Art. 22
Discordanze e vizi di forma 1
In caso di esigue discordanze tra quanto menzionato nella prova dell'origine e i dati contenuti nei documenti presentati alle autorità doganali per l'adempimento delle formalità d'importazione, la prova dell'origine resta valida, sempre che sia debitamente stabilito che quest'ultima si riferisce ai prodotti presentati.
2
Vizi formali manifesti come errori di battitura nella prova dell'origine non implicano la reiezione del documento, sempre che non mettano in dubbio l'esattezza dei dati che vi sono contenuti.
Sezione 2: Certificati d'origine modulo A
Art. 23
Domanda e rilascio
1
Il certificato d'origine modulo A è rilasciato dall'organo governativo del Paese beneficiario su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante.
2
Alla domanda occorre allegare tutti i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato d'origine modulo A.
3
La casella 11 del modulo è riservata all'organo governativo competente. Quest'ultimo vi indica la data del rilascio del certificato. La firma dev'essere autografa.
Art. 24
Compilazione del modulo 1
Il modulo dev'essere compilato completamente in lingua francese o inglese; è eccettuata la casella 2 la cui compilazione è facoltativa.
2
Se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello.
3
Il Paese d'importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera; se le altre disposizioni della presente ordinanza sono soddisfatte, è ammesso anche iscrivere «Norvegia» o «Comunità europea». La firma dell'importatore o del suo rappresentante dev'essere autografa.
Art. 25
21
Nei casi di cui all'articolo 4 capoversi 2-5 l'organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d'origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, della Comunità europea o della Norvegia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura.
2
In questo caso i certificati d'origine modulo A devono recare nella casella 4 l'annotazione «CUMUL SUISSE» oppure «SWISS CUMULATION», «CUMUL CE» oppure «EC CUMULATION», «CUMUL NORVÈGE» oppure «NORWAY 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
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CUMULATION». Qualora materie originarie della Svizzera, della Comunità europea o della Norvegia siano utilizzate nella fabbricazione di uno stesso prodotto, le menzioni corrispondenti devono figurare sul certificato d'origine.
Art. 26
Autenticazione e rilascio del certificato d'origine Il certificato d'origine è autenticato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario e rilasciato all'esportatore se: a. è compilato correttamente; b. l'organo governativo competente ha verificato il carattere originario dei prodotti e l'esattezza dei dati iscritti nel modulo; c. l'esportazione dei prodotti d'origine è realmente effettuata o assicurata; e d. serve come prova per la concessione di preferenze tariffali.
Art. 27
Termine per la presentazione 1
Il certificato d'origine va presentato alle autorità doganali svizzere che procedono allo sdoganamento, entro 10 mesi dalla data del rilascio da parte dell'organo governativo competente del Paese beneficiario.
2
Le autorità doganali svizzere possono accettare certificati d'origine presentati tardivamente se:
a. non è stato possibile rispettare i termini per cause di forza maggiore o circostanze straordinarie; o
b. i prodotti in questione sono stati presentati loro prima della scadenza del termine.
Art. 28
Rilascio a posteriori 1
Se in seguito ad errori od omissioni commessi senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell'esportazione, il certificato d'origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comunicazione alla Svizzera delle informazioni esigibili secondo l'articolo 43 capoverso 1.
2
L'organo governativo competente rilascia un certificato d'origine a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono a quelle dei documenti d'esportazione e se al momento dell'esportazione dei prodotti non era già stato rilasciato un certificato d'origine modulo A.
3
I certificati d'origine devono recare nella casella 4 la nota «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» oppure «ISSUED RETROSPECTIVELY».
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 15
946.39
Art. 29
Duplicato
1
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d'origine l'esportatore può chiedere all'organo governativo competente che l'ha rilasciato un duplicato allestito in base ai documenti d'esportazione in possesso di quest'ultimo. Il duplicato deve recare nella casella 4 la nota «DUPLICATA» oppure «DUPLICATE» e portare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.
2
Per i duplicati, il termine di cui all'articolo 27 capoverso 1 decorre dal giorno in cui è stato rilasciato il certificato originale.
Art. 30
Importazione con invii scaglionati Se su domanda dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere un prodotto smontato o non montato dei capitoli 84 e 85 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, in occasione dell'importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un unico certificato d'origine concernente tutto il prodotto.
Sezione 3: Certificati d'origine sostitutivi
Art. 31
Principio
1
Uno o più certificati d'origine modulo A possono essere sostituiti in qualsiasi momento con uno o più altri certificati d'origine modulo A, se: a. i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto sorveglianza doganale; e
b. i certificati d'origine sono ripartiti presso l'ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti.
2
Il certificato d'origine sostitutivo è considerato come certificato d'origine definitivo dei prodotti ai quali si riferisce.
3
Possono essere rilasciati certificati d'origine sostitutivi per prodotti originari di Paesi beneficiari che sono riesportati in Norvegia o in un altro Stato membro della Comunità europea.
Art. 32
Rilascio di certificati d'origine sostitutivi 1
Le autorità doganali svizzere rilasciano il certificato d'origine sostitutivo modulo A su domanda scritta del riesportatore.
2
Per il rilascio di un certificato d'origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue:
a. nella casella in alto a destra («Délivré en ...»/«Issued in ...») occorre iscrivere la Svizzera quale Paese di rilascio;
b. nella casella 1 va iscritto il nome del riesportatore;
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c. nella casella 2 può essere iscritto il nome del destinatario finale; d. nelle caselle 3 a 9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato originale, concernenti i prodotti d'origine riesportati, incluse le eventuali menzioni di cui all'articolo 25 capoverso 2.22 e. nella casella 4 occorre iscrivere la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale nonché la nota «CERTIFICAT DE REMPLACEMENT» oppure «REPLACEMENT CERTIFICATE»; f.
nella casella 10 va iscritto il riferimento alla fattura del riesportatore; g. nella casella 12 occorre iscrivere i dati concernenti il Paese d'origine e il Paese destinatario figuranti nel certificato originale. Questa casella deve recare la firma autografa del riesportatore.
3
Sempre che firmi in buona fede la casella 12 del certificato d'origine sostitutivo, il riesportatore non è responsabile dell'esattezza dei dati contenuti nel certificato originale.
Art. 33
Visto delle autorità doganali 1
Il visto dev'essere apposto nella casella 11 dall'autorità doganale competente.
Questa è responsabile soltanto del rilascio del certificato d'origine sostitutivo.
2
L'autorità doganale iscrive nel certificato originale i pesi, i numeri e la natura dei pacchi rispediti nonché il numero di serie del certificato d'origine sostitutivo.
3
Su domanda dell'assoggettato, l'autorità doganale può apporre un visto su una fotocopia del certificato originario e allegarla al certificato d'origine sostitutivo.
Sezione 4:23 Dichiarazione su fattura
Art. 34
1
Una dichiarazione su fattura può essere rilasciata: a. da un esportatore abilitato in Svizzera che dispone di un'autorizzazione della Direzione generale delle dogane a rilasciare prove d'origine in virtù della procedura semplificata in caso di esportazione in un Paese beneficiario; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni dell'accordo del 22 luglio 197224 fra la Svizzera e la Comunità Economica Europea; b. da ciascun esportatore per spedizioni di prodotti d'origine il cui valore complessivo non superi 7500 franchi svizzeri.
2
La dichiarazione su fattura è inoltre rilasciata alle condizioni seguenti: a. dev'essere compilata dall'esportatore e recare la forma autografa dello stesso. Gli esportatori abilitati sono esonerati dalla firma autografa; 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
24 RS
0.632.401
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 17
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b. dev'essere rilasciata in lingua francese o inglese, con il tenore previsto secondo l'allegato 3. In caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, della CE o della Norvegia, le disposizioni dell'articolo 25 si applicano per analogia; c. l'esportatore deve presentare in ogni tempo, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per provare il carattere originario dei prodotti in questione;
d. l'esportatore deve conservare durante almeno tre anni una copia della dichiarazione su fattura e le prove dell'origine.
Sezione 5:
Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale
Art. 35
Esportazioni da un Paese di un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese di un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d'importazione presentando: a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure b.25 una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 34.
Art. 36
Esportazioni da un Paese di un gruppo regionale in Svizzera 1
La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera nell'ambito del cumulo regionale da un Paese di un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando: a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure b.26 una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 34.
2
Le prove dell'origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera vi sono prove dell'origine valide secondo l'articolo 35.
3
I capoversi 1 e 2 sono applicabili indipendentemente dal fatto che il prodotto d'origine inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell'ultimo Paese esportatore.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
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Sezione 6: Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Art. 37
1
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali svizzere su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante debitamente abilitato.
2
Su domanda delle autorità doganali svizzere l'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda tutti i documenti opportuni per provare che per i prodotti esportati può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.
3
Per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 occorre attenersi a quanto segue:
a. esso va compilato in lingua francese o inglese; b. se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello; c. l'esportatore o il suo rappresentante iscrive nella casella 2 «Pays bénéficiaires du SGP» e «Suisse» oppure «GSP beneficiary countries» e «Switzerland».
4
Gli articoli 23 a 33 concernenti il rilascio e l'impiego di certificati d'origine modulo A sono applicabili per analogia ai certificati di circolazione della merce EUR.1.
Capitolo 5: Assistenza e collaborazione amministrative Sezione 1: Assistenza amministrativa
Art. 38
Controllo a posteriori di prove dell'origine 1
Il controllo a posteriori di prove dell'origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati concernenti l'origine dei prodotti in questione.
2
In siffatti casi le autorità doganali svizzere rinviano una copia del certificato d'origine modulo A o della dichiarazione su fattura all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure, qualora si tratti di un certificato d'origine sostitutivo modulo A, alle autorità doganali del Paese di transito in cui è stato rilasciato quest'ultimo documento.27 3
Se è stata presentata la fattura o una sua copia, essa va pure allegata alla copia della prova dell'origine unitamente agli altri documenti probanti.
4
Le autorità doganali svizzere comunicano all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circo27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 19
946.39
stanze che inducono a supporre l'inesattezza dei dati figuranti nella prova dell'origine in questione.
5
La risposta dell'organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell'origine la cui regolarità è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi possono beneficiare delle preferenze tariffali.
6
Qualora si tratti di certificati d'origine modulo A rilasciati conformemente all'articolo 25, o di dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente all'articolo 34, occorre rinviare una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 considerato o della dichiarazione su fattura considerata.28
Art. 39
Termini e procedura
1
Se entro sei mesi o, qualora si tratti di certificati d'origine sostitutivi, otto mesi le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o circa l'origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all'organo governativo competente del Paese beneficiario, rispettivamente alle autorità doganali del Paese di transito.29 2 Se dopo quattro mesi dall'invio della seconda lettera le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o sull'origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non sono concesse.
2bis
Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l'origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l'autenticità della prova d'origine, le preferenze doganali non sono concesse. L'autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.30 3
Durante il controllo a posteriori la prescrizione doganale è sospesa.
Art. 40
Sdoganamento provvisorio Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell'esito del controllo a posteriori di una prova dell'origine, i prodotti possono essere sdoganati provvisoriamente alla tariffa normale e messi in libera circolazione in Svizzera.
Art. 41
Controllo a posteriori di prove dell'origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale Per il controllo a posteriori di prove dell'origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
30 Introdotto dal n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
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Art. 42
Assistenza amministrativa per prove dell'origine rilasciate in Svizzera 1
Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa alla Norvegia e alla Comunità europea per il controllo a posteriori di certificati d'origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera.
2
Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa ai Paesi beneficiari nonché alla Norvegia e alla Comunità europea per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati in Svizzera e di dichiarazioni su fattura.31 3
Per quanto concerne la procedura e l'entità dell'assistenza amministrativa sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.
Sezione 2: Cooperazione amministrativa
Art. 43
Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli 1
I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio sul loro territorio dei certificati d'origine modulo A e le trasmettono le impronte dei bolli utilizzati da detti organi.
2
Le autorità doganali svizzere trasmettono ai Paesi beneficiari i facsimile d'impronta dei bolli utilizzati dai loro servizi per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Art. 44
Obblighi dei Paesi beneficiari 1
La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per prodotti d'origine dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l'origine delle merci, il rilascio di certificati d'origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura e la cooperazione amministrativa.32 2 Qualora le procedure di controllo a posteriori o altri dati disponibili permettono di concludere che le disposizioni della presente ordinanza non sono rispettate, la Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto se il Paese beneficiario fornisce spontaneamente o su domanda della Svizzera le indicazioni necessarie oppure provvede affinché siano trasmesse con la dovuta tempestività per constatare o impedire siffatte infrazioni.
Art. 45
Custodia della documentazione d'origine 1
Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d'origine modulo A l'organo governativo competente del Paese beneficiario conserva per almeno tre anni le copie dei certificati d'origine ed eventualmente anche i documenti d'esportazione.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 21
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2
Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d'origine sostitutivi modulo A nonché dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le autorità doganali svizzere conservano per almeno tre anni i certificati d'origine modulo A originali, i moduli di domanda per i certificati d'origine sostitutivi modulo A e i moduli di domanda per i certificati di circolazione delle merci EUR.1.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 46
Esecuzione
L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione.
Art. 47
Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 7 dicembre 198733 concernente le regole d'origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo è abrogata.
Art. 48
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.
33
[RU 1988 980, 1991 1599 art. 2 n. 14]
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Appendice 134 (art. 6)
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario Note introduttive Nota 1 L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa
considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Nota 2 2.1
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3 (Capitoli 1-24 del Sistema Armonizzato) rispettivamente una regola nelle colonne 3 o 4 (Capitoli 25-97 del Sistema Armonizzato). In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
Se delle voci o parti di voci non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6 capoverso 1 (Capitoli 1-24 del Sistema Armonizzato).
2.2
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle diverse voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3
Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
34 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 23
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Nota 3 3.1
Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese beneficiario o in Svizzera.
Ad
esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.
Se la forgiatura è stata effettuata nel paese beneficiario o in Svizzera a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2
La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3.3
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4
Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
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Ad
esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.
3.5
Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).
Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad
esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
3.6
Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 4.1
Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
4.3
Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
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4.4
Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5 5.1
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana;peli grossolani di animali;
peli fini di animali;
- crine
di
cavallo;
- cotone;carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino; - canapa;iuta ed altre fibre tessili liberiane;
sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti
sintetici;
- filamenti
artificiali;
filamenti conduttori eletricci;
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
altre fibre sintetiche in fiocco;
fibre artificiali in fiocco di viscosa;,
altre fibre artificiali in fiocco;
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
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filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad
esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.
Ad
esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.
Ad
esempio:
Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad
esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
5.4
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a
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5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 6 6.1
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad
esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
6.3
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 7 7.1
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto35; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione.
35 Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del cap. 27 della nomenclatura combinata.
Commercio con l'estero 28
946.39
7.2
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni a) distillazione sotto vuoto.
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto36.
c) cracking.
d) reforming.
e) estrazione mediante solventi selettivi.
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite.
g) polimerizzazione.
h) alchilazione.
i) isomerizzazione.
k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T).
l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione.
m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione).
n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86.
o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3
Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
36 Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del cap. 27 della nomenclatura combinata.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 29
946.39
Elenco
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 0711
Capperi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
Lavorazione nella quale i capperi utilizzati devono essere originari
ex 0712
Funghi, aglio, cipolle, pomodori, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, man on altrimenti
preparati
Lavorazione nella quale gli ortaggi utilizzati devono essere originari ex 0811
Frutta tropicali37, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Lavorazione nella quale i materiali utilizzati devono essere originari
ex 0812
Frutta tropicali37 temporaneamente conservate
(per esempio, con anidride solforosa o in acqua
salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conserva-
zione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Lavorazione nella quali la frutta utilizzata deve essere originaria
ex 0813
Frutta secche, escluse le frutta a granelli e le frutta a nocciolo (intiere), i cinorrodonti e le bacche di sambuco, essicati, diveres da quelle delle voci da 0801 a 0806;
Lavorazione nella quali la frutta utilizzata deve essere originaria
37 «Frutta
tropicali»:
albicocca di Santo Domingo, anona (annona reticulata, annona squamosa, cerimolia, corossel), asimina, avocado, bilimbi, blighia, caimito, carambola, champederes (artcarpus champeden), durian, feijoa, fico d'India, frutto dell'albero del pane, frutto della passione, giuggiolo, guaiava, jackfruit, litchi, mango, mangostano, melarosa o pomarosa (pomo di Malaya), melicocca bijugata, nespolo del Giappone, noce di Acagiù, noce di Arec, noce del Brasile, noce di cocco, noce di cola, noce macadamia (noce di Queensland), papaia, prugna-mango (prugna di Spagna), rambutan, sacchamango (grias cauliflora), sapota (sapota bianca, sapota grande), tamarindo.
Commercio con l'estero 30
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
miscugli di grutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo
ex 1106
Farina di banane
Lavorazione nella quale le banane utilizzate devono essere originari
1108
Amidi e fecole
Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 7 e 10
ex 1504
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi
tecnici
Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 2 e 3
ex 1506
Grassi di osa, olio di ossa e olio di piede di bue, per usi tecnici
Lavorazione nella quale tutte le materia di origine animale del capitolo 2 utilizzati devono essere originarie
da 1508 a
1514
ex 1515
Olio di cocco, olio di palmisti, ed altri oli vegetali (escluso l'olio di lino), per usi technici Lavorazione nella quale tutte le materie vegetali utilizzate devono essere originarie
ex 1602
Preparazioni a base di fegato d'oca
Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 2
1704
Prodotti a base
di zuccheri non contenenti cacao (compreso il
cioccolato bianco)
1803
Pasta di cacao
Lavorazione a partire da materiali originari della voce 1801
1804
Burro, grasse e olio di cacao
Lavorazione a partire da materiali originari della voce 1801
1805
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Lavorazione a partire da materiali originari della voce 1801
ex 1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine,
semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o conteLavorazione a partiere da
materiali che sono classificati in una voce diversa
da quella del prodotto.
Non possono tuttavia
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 31
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
nenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate
né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404
essere utilizzati zuccheri della voce 1701.
ex 1903
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli
perlacei, scarti di setacciature o forme simili, ad
eccezione di quelli ottenuti con fecola di patate
Lavorazione nella quale tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es., «corn flakes»)
Lavorazione nella quale tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in
sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materia grasse, di formaggio o di frutta Lavorazione a partiere da materiali che sono classificati in una voce diversa
da quella del prodotto.
Non possono tuttavia essere utilizzati materiali del capitolo 11
ex 2001
Capperi in recipienti non eccedenti 5 kg e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 7 e 8
ex 2002
Pomodori preparati o conservati, ma non
nell'aceto o nell'acido acetico
Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 7
ex 2004
Olive e asparagi, preparate o conservate ma non
nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 7
Commercio con l'estero 32
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 2005
Olive e asparagi, preparate o conservate ma non
nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 7
ex 2006
Frutta tropicali38, scorze di frutta tropicali a ananassi, confettati allo
zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 8 e 17
ex 2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di
frutta, tropicali, e di ananassi ottenute mediante cottura, anche con
l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 8 e 17
ex 2008
Frutta tropicali38, ananassi e banane, altrimenti
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non
nominate né comprese altrove
Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 8 e 17
ex 2009
Succhi di ortaggi o legumi e succhi di frutta tropicali7, di limoni (per usi
tecnici), di ananassi e di datteri, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di
zucchero o di altri dolcificanti
Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 7, 8 e 17
ex 2103
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti
Lavorazione a partire da polpa di pomodoro il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2103
Senape preparata
Lavorazione a partire da farina di senape
38 «Frutta
tropicali»:
albicocca di Santo Domingo, anona (annona reticulata, annona squamosa, cerimolia, corossel), asimina, avocado, bilimbi, blighia, caimito, carambola, champederes (artcarpus champeden), durian, feijoa, fico d'India, frutto dell'albero del pane, frutto della passione, giuggiolo, guaiava, jackfruit, litchi, mango, mangostano, melarosa o pomarosa (pomo di Malaya), melicocca bijugata, nespolo del Giappone, noce di Acagiù, noce di Arec, noce del Brasile, noce di cocco, noce di cola, noce macadamia (noce di Queensland), papaia, prugna-mango (prugna di Spagna), rambutan, sacchamango (grias cauliflora), sapota (sapota bianca, sapota grande), tamarindo.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 33
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 2104
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati Lavorazione a partire da materiali di qualsiasi voce, exclusi i materiali delle voci 2002, 2003, 2004, e 2005
ex 2106
Angostura Aromatic
Bitter
Lavorazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa
da quella del prodotto e il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco frontiera del prodotto 2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque
gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed
altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di
frutta o di ortaggi della voce 2009
Lavorazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa
da quella del prototto.
Tuttavia i succhi di frutta utilizzati devono essere originari
ex
capitolo 25
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 2504
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio,
purificata e frantumata Arricchimento del contenuto di carbonio, purifica-
zione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale
o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi
(anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale
o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre
(anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518
Dolomite calcinata
Calcinazione della dolomite non calcinata
Commercio con l'estero 34
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 2519
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in
recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente
o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale
(magnesite) può essere utilizzato
ex 2520
Gessi specialmente
preparati per
l'odontoiatria
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2524
Fibre di amianto
Fabbricazione a partire da minerale di amianto
(concentrato di asbesto) ex 2525
Mica in polvere
Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530
Terre coloranti, calcinate o polverizzate
Calcinazione o triturazione di terre coloranti
capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 27
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere
minerali, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 2707
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 %
del loro volume fino a 250 °C (comprese le
miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici39 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del
prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
39 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 35
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 2709
Oli greggi di minerali bituminosi
Distillazione
pirogenica dei minerali bituminosi
2710
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi
dagli oli greggi; preparazioni non nominate né
comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più
di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base;
residui di oli
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici40 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del
prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
2711
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici41 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del
prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
2712 Vaselina;
paraffina,
cera
di petrolio microcristallina, «slack wax», ozoce-
rite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici42 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del
prodotto possono essere 40 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.
41 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.
42 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.
Commercio con l'estero 36
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
2713
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici43 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono
essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici44 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del
prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
2715
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame
minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici45 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, mate43 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
44 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
45 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 37
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
riali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex
capitolo 28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od
organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi,
di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli
della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del
prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2805
«Mischmetall»
Fabbricazione per trattamento termico o elettroli-
tico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 2811
Triossido di zolfo
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i
materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 2833
Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840
Perborato di sodio
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato
Fabbricazione in cui il valore di tutti i
materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex
capitolo 29
Prodotti chimici organici, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 38
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici46 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono
essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902
Cicloparaffinici e
cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici47 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono
essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905
Alcolati metallici di questa voce e di etanolo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905.
Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 46 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
47 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 39
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
2915 Acidi
monocarbossilici
aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri,
perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il
20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932
- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - Acetali ciclici ed
emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il
20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o non; altri composti eterociclici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2939
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di
alcaloidi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 30
Prodotti farmaceutici, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro
Commercio con l'estero 40
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3002 Sangue
umano; sangue
animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i
lieviti) e prodotti simili: Prodotti
composti
da
due o più elementi
mescolati per uso terapeutico o profilattico
oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o
condizionati per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente
descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri:
- Sangue umano
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente
descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Sangue animale
preparato per usi
terapeutici o profilattici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente
descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 41
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e
siero-globuline
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente
descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- Emoglobina, globuline del sangue e
siero-globuline
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente
descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente
descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):
- ottenuti a partire da amicacina della
voce 2941
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 42
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
altri
Fabbricazione - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle
voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a
condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006
Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo
Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale
ex
capitolo 31
Concimi; esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 43
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 3105
Concimi minerali o
chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e
potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali
della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizio-
ne che il loro valore totale non ecceda il
20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3201
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3205 Lacche
coloranti;
preparazioni a base di lacche
coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo48
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205.
Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 48 La nota 3 del cap. 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del cap. 32.
Commercio con l'estero 44
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3301 Oli
essenziali
(deterpenati o no) compresi quelli
detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine
d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli
fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti
terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»49 diverso di questa stessa voce.
Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex
capitolo 34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti
per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso,
esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3403
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici50 o Altre operazioni in cui
tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da 49 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
50 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 45
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
quella del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3404
Cere artificiali e cere preparate:
- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi
industriali della
voce 3823,
e
- i materiali della voce 3404
Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 46
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3505
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di
amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
- eteri ed esteri di amidi o di fecole
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della
voce 3505
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3507
Enzimi preparati non nominati né compresi
altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiam-
mabili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 47
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 37
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3701
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate,
non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e
stampa istantanei, sensibilizzate, non impressiona-
te, anche in caricatori: - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202. Tuttavia, materiali della
voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle
voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3702 Pellicole
fotografiche
sensibilizzate, non impres-
sionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal
cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a svi-
luppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibiliz-
zate, non impressionate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 48
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
3704
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non
sviluppati
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 38
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3801
- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del
30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803
Tallol raffinato
Raffinazione di tallol greggio
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805
Essenza di trementina al solfato, depurata
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806
«Gomme-esteri»
Fabbricazione a partire da acidi resinici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807
Pece nera (pece di catrame vegetale)
Distillazione del catrame di legno
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 49
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
3808 Insetticidi,
rodenticidi,
fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e
regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di
preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3809
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta,
del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3810
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; prepa-
razioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di
bacchette per saldatura Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3811 Preparazioni
antidetonanti, inibitori di ossidazione,
additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi
contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
Commercio con l'estero 50
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
additivi
preparati
per
oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o
di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3812 Preparazioni
dette
«acceleranti di vulcanizzazio-
ne»; plastificanti composti per gomma o materie
plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed
altri stabilizzanti composti per gomma o materie
plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3813
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3814
Solventi e diluenti organici composti, non nominati
né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3818 Elementi
chimici
drogati
per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti
chimici drogati per essere utilizzati in elettronica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3819
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o
contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3820
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 51
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
3822
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche
presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certifi-
cati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3823 Acidi
grassi
monocarbossilici industriali; oli acidi
di raffinazione; alcoli grassi industriali:
acidi
grassi
monocarbossilici industriali; oli
acidi di raffinazione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto alcoli
grassi
industriali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 3824
Leganti preparati per forme o per anime da
fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle
industrie chimiche o delle industrie connesse
(comprese quelle
costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi
altrove:
- i seguenti prodotti della presente voce:
- leganti preparati per forme o per anime
da fonderia, a partire da prodotti resi-
nosi naturali
- acidi naftenici, loro sali insolubili in
acqua e loro esteri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - sorbitolo diverso da quello della
voce 2905
- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli
alcalini, d'ammonio o d'etanolammine;
acidi solfonici di
Commercio con l'estero 52
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
oli minerali bituminosi, tiofenici, e
loro sali
- scambiatori di ioni - composizioni assorbenti per completare
il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche
- ossidi di ferro alcalinizzati per la depu-
razione dei gas
- acque ammoniacali e masse depuranti
esaurite provenienti dalla depurazione
del gas illuminante - acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro
esteri
- oli di flemma e di Dippel
- miscele di sali aventi differenti anioni
- paste da copiatura a base gelatinosa,
anche su supporto di carta o di tessuto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3901 a
3915
Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 53
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
prodotti
addizionali
omopolimerizzati nei quali la parte di un
monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39
utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto51 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto52
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907
- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e
copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene
(ABS)
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto53 - Poliestere
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)
51 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
52 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
53 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
Commercio con l'estero 54
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
3912
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
da 3916
a 3921
Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916,
ex 3917, ex 3920 e
ex 3921, per i quali le relative regole sono
specificate in appresso: prodotti
piatti,
non
solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non
semplicemente lavorati in superficie
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri:
- prodotti addizionali omopolimerizzati
nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il
99 %, in peso, del
tenore totale del
polimero
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39
utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto54
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto55
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 54 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
55 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 55
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 3916 e
ex 3917
Profilati e tubi
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati
non ecceda il 50 %
del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce
del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920
- Fogli e pellicole di ionomeri
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - Fogli di cellulosa
rigenerata, di poliammidi o di polietilene
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 3921
Fogli di plastica,
metallizzati
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a
23 micron56
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3922 a
3926
Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 40
Gomma e lavori di
gomma, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4001
Lastre «crêpe» di gomma per suole
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
56 Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore
al 2 %.
Commercio con l'estero 56
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
4005
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non
ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
4012
Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e
protettori («flaps»), di gomma:
pneumatici,
gomme
piene o semipiene,
rigenerate, di gomma Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme
piene o semipiene usate - altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012
ex 4017
Lavori di gomma indurita Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex
capitolo 41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4102
Pelli gregge di ovini, senza vello
Slanatura di pelli di ovini da 4104
a 4106
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccatti, ma non altrimenti prepararti Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4107, 4112
e 4113
Cuoi preparati dopo la concia o dopo
l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la
concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 57
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 4114
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 43
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4302
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:
- tavole, croci e manufatti simili
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
- altri
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite,
della voce 4302
ex
capitolo 44
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche
scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4403
Legno semplicemente squadrato
Herstellen aus Rohholz, auch entrindet oder vom Splint befreit
ex 4407
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture
di testa, di spessore superiore a 6 mm
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
Commercio con l'estero 58
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 4408
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a
6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo,
tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o
uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4409
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:
- levigato o incollato con giunture di testa
Levigatura o incollatura con giunture di testa - liste e modanature
Fabbricazione di liste o modanature
da ex 4410
a ex 4413
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno
Fabbricazione a partire da legname da bottaio,
segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418
- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di
legno
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
- Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 59
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 4421
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di
legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
ex
capitolo 45
Sughero e lavori di sughero, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4503
Lavori in sughero naturale Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
capitolo 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto capitolo 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da
riciclare (avanzi o rifiuti) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 48
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4811
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o
quadrettati
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del
capitolo 47
4816
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del
capitolo 47
4817
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole,
involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici
per corrispondenza
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 60
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 4818
Carta igienica
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del
capitolo 47
ex 4819
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di
ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820
Blocchi di carta da lettere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4823
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del
capitolo 47
ex
capitolo 49
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4909
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911
4910
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i
blocchi di calendari da sfogliare:
calendari
del
genere
«perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su
supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 61
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911
ex
capitolo 50
Seta, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 5003
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a
ex 5006
Filati di seta e filati di cascami di seta
Fabbricazione a partire da57 - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
5007
Tessuti di seta o di cascami di seta:
contenenti fili di
gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici58
57 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
58 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 62
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- altri
Fabbricazione a partire da59 - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-
rate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o
- carta o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex
capitolo 51
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine,
esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5106
a 5110
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Fabbricazione a partire da60: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
59 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
60 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 63
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della carta
da 5111
a 5113
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:
- contenenti fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici61
- altri
Fabbricazione a partire da62: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-
rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili,o
- carta o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non 61 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
62 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 64
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex
capitolo 52
Cotone, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5204
a 5207
Filati di cotone
Fabbricazione a partire da63: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
da 5208
a 5212
Tessuti di cotone:
- contenenti fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici64
- altri
Fabbricazione a partire da65: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-
rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o
- carta o
63 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
64 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
65 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 65
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex
capitolo 53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5306
a 5308
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Fabbricazione a partire da66: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
da 5309
a 5311
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:
- contenenti fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici67
66 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
67 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 66
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- altri
Fabbricazione a partire da68: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-
rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili,
- carta o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401
a 5406
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali
Fabbricazione a partire da69: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
68 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
69 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 67
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
materiali
chimici
o
paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:
- contenenti fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici70
- altri
Fabbricazione a partire da71: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-
rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o
- carta o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
70 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
71 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 68
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
da 5501
a 5507
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
da 5508
a 5511
Filati e filati per cucire Fabbricazione a partire da72: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
da 5512
a 5516
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - contenenti fili di
gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici73
- altri
Fabbricazione a partire da74: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-
rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o
- carta o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
72 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
73 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
74 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 69
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex
capitolo 56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi;
manufatti di corderia, esclusi:
Fabbricazione a partire da75: - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili,
- materiali per la fabbricazione della carta
5602 Feltri,
anche
impregnati,
spalmati, ricoperti o stratificati:
- feltri all'ago
Fabbricazione a partire da76: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402,
- le fibre di polipropilene delle voci 5503
o 5506, o
- i fasci di fibre di polipropilene della
voce 5501,
nei quali la denominazione di un singolo filamento
o di una singola fibra è comunque inferiore a
9 decitex, possono essere 75 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
76 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 70
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da77: - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o
- materiali chimici o paste tessili
5604
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle
voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o
rivestiti di gomma o di materia plastica:
- fili e corde di gomma, ricoperti di materie
tessili
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
- altri
Fabbricazione a partire da78: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
- materiali
chimici
o
paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
77 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
78 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 71
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
5605
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti
da filati tessili, lamelle o forme simili delle
voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma
di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo
Fabbricazione a partire da79: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta
5606
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili
delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»
Fabbricazione a partire da80: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o
- materiali per la
fabbricazione della carta
capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie
tessili:
di
feltro
all'ago
Fabbricazione a partire da81: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402,
- le fibre di polipropilene delle voci 5503
e 5506, o
79 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
80 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
81 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 72
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- i fasci di fibre di polipropilene della
voce 5501,
nei quali la denominazione di un singolo filamento
o di una singola fibra è comunque inferiore a
9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
di
altri
feltri
Fabbricazione a partire da82: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili
- altri
Fabbricazione a partire da83: - filati di cocco o di iuta,
- filati di filamenti
sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
82 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
83 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 73
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 58
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:
- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici84
- altri
Fabbricazione a partire da85: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
o
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
5805
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e
simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 84 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
85 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 74
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
5810
Ricami in pezza, in strisce o in motivi
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
5901
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Fabbricazione a partire da filati
5902
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad
alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di
poliesteri o di rayon viscosa:
contenenti,
in
peso,
non più del 90 % di materie tessili
Fabbricazione a partire da filati
- altri
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903 Tessuti
impregnati,
spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica,
diversi da quelli della voce 5902
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 75
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
5904 Linoleum,
anche
tagliati;
rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura
applicata su un supporto tessile, anche tagliati Fabbricazione a partire da filati86
5905 Rivestimenti
murali
di
materie tessili:
impregnati,
spalmati,
ricoperti o stratificati con gomma, materie
plastiche o altre
materie
Fabbricazione a partire da filati
- altri
Fabbricazione a partire da87: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non 86 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
87 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 76
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: tessuti
a
maglia
Fabbricazione a partire da88: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili
Fabbricazione a partire da materiali chimici
- altri
Fabbricazione a partire da filati
5907
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
88 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 77
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
5908 Lucignoli
tessuti,
intrecciati o a maglia, di mate-
rie tessili, per lampade, fornelli, accendini,
candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbrica-
zione, anche impregnate: reticelle
ad
incandescenza, impregnate
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia - altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5909
a 5911
Manufatti tessili per usi industriali:
- dischi e corone per lucidare, diversi da
quelli di feltro della voce 5911
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente
utilizzati nelle macchine per cartiere o per
altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame
semplici o multiple, o a tessitura piana, a
catene e/o a trame multiple della voce 5911
Fabbricazione a partire da89: - filati di cocco, - i materiali seguenti: - filati di politetrafluoroetilene90,
- filati di poliammide, ritorti e spalmati,
impregnati o coperti di resina fenolica,
- filati di poliammide aromatica ottenuta
per policondensazione di metafeni-
lendiammina e di
acido isoftalico,
- monofilati di politetrafluoroetilene91,
89 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
90 L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
91 L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
Commercio con l'estero 78
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- filati di fibre tessili sintetiche in poli(pfenilentereftalam-
mide),
- filati di fibre di vetro, spalmati di
resina fenolica e
spiralati di filati acrilici92,
- monofilamenti di
copoliestere di un
poliestere, di una
resina di acido
tereftalico, di
1,4- cicloesandietanolo e di acido
isoftalico,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né
pettinate, né altrimenti preparate per
la filatura, o
- materiali chimici o paste tessili
- altri
Fabbricazione a partire da93: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
92 L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
93 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 79
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da94: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: ottenuti
riunendo
mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o
realizzate direttamente nella forma voluta
Fabbricazione a partire da filati95, 96
- altri
Fabbricazione a partire da97: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
ex
capitolo 62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Fabbricazione a partire da filati98, 99
94 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
95 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
96 Cfr. la nota introduttiva 6.
97 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
98 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
99 Cfr. la nota introduttiva 6.
Commercio con l'estero 80
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 e
ex 6211
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli
(bébés), ricamati
Fabbricazione a partire da filati100 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto101
ex 6210 e
ex 6216
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di
un foglio di poliestere alluminizzato
Fabbricazione a partire da filati102 o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto103
6213 e 6214 Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e
manufatti simili:
- ricamati
Fabbricazione a partire da filati semplici,
greggi104, 105 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto106
100 Cfr. la nota introduttiva 6.
101 Cfr. la nota introduttiva 6.
102 Cfr. la nota introduttiva 6.
103 Cfr. la nota introduttiva 6.
104 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
105 Cfr. la nota introduttiva 6.
106 Cfr. la nota introduttiva 6.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 81
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- altri
Fabbricazione a partire da filati semplici,
greggi107, 108 o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di
finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-
tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-
tura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
6217
Altri accessori di abbigliamento confezionati;
parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della
voce 6212
- ricamati
Fabbricazione a partire da filati109 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto110
107 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
108 Cfr. la nota introduttiva 6.
109 Cfr. la nota introduttiva 6.
110 Cfr. la nota introduttiva 6.
Commercio con l'estero 82
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
equipaggiamenti
ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato
Fabbricazione a partire da filati111 o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto112
- tessuti di rinforzo per colletti e polsini,
tagliati
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da filati113
ex
capitolo 63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e
stracci, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 6301
a 6304
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:
- in feltro, non tessuti Fabbricazione a partire da114: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
111 Cfr. la nota introduttiva 6.
112 Cfr. la nota introduttiva 6.
113 Cfr. la nota introduttiva 6.
114 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 83
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
altri:
- ricamati
Fabbricazione da filati semplici, grezzi115, 116 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri
Fabbricazione a partire da filati semplici,
grezzi117, 118
6305
Sacchi e sacchetti da imballaggio
Fabbricazione a partire da119: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-
rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
6306
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:
115 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
116 Cfr. la nota introduttiva 6.
117 Cfr. la nota introduttiva 6.
118 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
119 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
Commercio con l'estero 84
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- non tessuti
Fabbricazione a partire da120, 121: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
- altri
Fabbricazione a partire da filati semplici,
greggi122, 123
6307 Altri
manufatti
confezionati, compresi i modelli di
vestiti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti
costituiti
da
pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento
deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli
non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ex
capitolo 64
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6406
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a
suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 120 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
121 Cfr. la nota introduttiva 6.
122 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
123 Cfr. la nota introduttiva 6.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 85
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 65
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 6503 Cappelli,
copricapo
ed
altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili124 6505 Cappelli,
copricapo
ed
altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non
in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili125 ex
capitolo 66
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 6601
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni,
gli ombrelloni da giardino e simili)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di
calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 68
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 6803
Lavori di ardesia naturale o agglomerata
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata ex 6812
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di
amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 124 Cfr. la nota introduttiva 6.
125 Cfr. la nota introduttiva 6.
Commercio con l'estero 86
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 6814
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 70
Vetro e lavori di vetro, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7003,
ex 7004 e
ex 7005
Vetro con strati non riflettenti
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7006
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con
altre materie:
- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno
strato di metallo dielettrico, semiconduttrici
secondo gli standard del SEMII126
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006
- altri
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7007
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli
aderenti fra loro
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7008
Vetri isolanti a pareti multiple
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7009
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7010 Damigiane,
bottiglie,
boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari,
ampolle ed altri recipienti per il trasporto o
l'imballaggio, di vetro; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o 126 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 87
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
Sfaccettatura di bottiglie e boccette a condizione che il valore totale
dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7013
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamen-
ti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle
voci 7010 o 7018
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 7019
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati
Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione
(roving), e
- lana di vetro
ex
capitolo 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete,
esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Commercio con l'estero 88
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 7101
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità
di trasporto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7102,
ex 7103 e
ex 7104
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini),
naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e
7110
Metalli preziosi:
- greggi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di
metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
semilavorati
o
in
polvere
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi ex 7107,
ex 7109 e
ex 7111
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi,
greggi
7116
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre
semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7117 Minuterie
di
fantasia
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli
della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 89
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex
capitolo 72
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7207
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 da 7208
a 7216
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 7217
Fili di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da semiprodotti della
voce 7207
ex 7218,
da 7219
a 7222
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 7223
Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della
voce 7218
ex 7224,
da 7225
a 7228
Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229
Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della
voce 7224
ex
capitolo 73
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7301
Palancole
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7302
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di
ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie
e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
Commercio con l'estero 90
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di
appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente
costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7304, 7305 e
7306
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712),
composti di più parti Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore
non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto
7308
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e
finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre,
profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non
possono essere utilizzati ex 7315
Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 91
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 74
Rame e lavori di rame, esclusi:
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
7401
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7402 Rame
non
raffinato; anodi
di rame per affinazione elettrolitica
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7403
Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
rame
raffinato
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto - leghe di rame e rame raffinato contenente
altri elementi
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame
7404
Cascami ed avanzi di rame
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7405
Leghe madri di rame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 75
Nichel e lavori di nichel, esclusi:
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 92
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
da 7501
a 7503
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel
greggio; cascami ed avanzi di nichel
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 76
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
7601 Alluminio
greggio
Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di
alluminio
7602
Cascami ed avanzi di alluminio
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7616
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele
continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessavoce del prodotto. Tuttavia, le tele
metalliche (comprese le tele continue o
senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 93
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
nastri spiegati di alluminio possono essere
utilizzati, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato
ex
capitolo 78
Piombo e lavori di piombo, esclusi:
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
7801 Piombo
greggio:
piombo
raffinato
Fabbricazione a partire da piombo d'opera
- altro
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802
Cascami ed avanzi di piombo
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 79
Zinco e lavori di zinco, esclusi:
Fabbricazione.
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 94
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
7901
Zinco greggio
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902
Cascami ed avanzi di zinco
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex
capitolo 80
Stagno e lavori di stagno, esclusi:
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
8001
Stagno greggio
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007 Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:
- altri metalli comuni, lavorati; lavori di
queste materie
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 95
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 82
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 8206 Utensili
compresi
in
almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la
vendita al minuto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli
dellevoci da 8202 a 8205.
Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205
possono essere incorporati, a condizione che il loro
valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 8207 Utensili
intercambiabili
per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare,
maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di
sondaggio
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
8208 Coltelli
e
lame trancianti
per macchine o apparecchi meccanici
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
Commercio con l'estero 96
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8214
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da
unghie)
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215 Cucchiai,
forchette,
mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex
capitolo 83
Lavori diversi di metalli comuni esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli
della stessa voce del prodotto
ex 8302
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili
per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306
Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore
totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex
capitolo 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o
apparecchi, esclusi: Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 97
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401
Elementi combustibili per reattori nucleari
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del
prodotto127
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8402 Caldaie
a
vapore (generatori di vapore), diverse
dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite
per produrre contemporaneamente acqua calda e
vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica el prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8403 e
ex 8404
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da
quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8406
Turbine a vapore
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407
Motori a pistone alternativo o rotativo, con
accensione a scintilla (motori a scoppio)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o
semidiesel)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8409 Parti
riconoscibili
come
destinate, esclusivamente o principalmente, ai
motori delle voci 8407 o 8408
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 127 Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.
Commercio con l'estero 98
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a
gas
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8412
Altri motori e macchine motrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8413
Pompe volumetriche
rotative
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414
Ventilatori e simili, per usi industriali
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8415 Macchine
ed
apparecchi
per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e
l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile
separatamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 99
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8418 Frigoriferi,
congelatoriconservatori ed altro
materiale, altre macchine ed apparecchi per la
produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle
macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto,
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8419
Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce
del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8420
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce
del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 100
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8423 Apparecchi
e
strumenti
per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance
sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
Fabbricazione:
- a a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425
a 8428
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di
movimentazione, di
carico o di scarico Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431
utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 Apripista
(bulldozers,
angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatricispalatrici, compattatori e
rulli compressori, semoventi:
rulli
compressori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri
Fabbricazione
in
cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431
utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 101
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8430
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento,
il livellamento, lo spianamento, la escavazione,
per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431
utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8431
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8439 Macchine
ed
apparecchi
per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce
del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione
della pasta per carta, della carta o del cartone,
comprese le tagliatrici di ogni tipo
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce
del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444
a 8447
Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 102
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex 8448
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8452 Macchine
per
cucire,
escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti
e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per
macchine per cucire: macchine
per
cucire
unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg
con il motore
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto,
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (sen-
za motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e
- il meccanismo di
tensione del filo, il meccanismo
dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag
sono originari
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456
a 8466
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di
ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8469
a 8472
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da
scrivere, macchine calcolatrici, macchine automa-
tiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 103
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8480
Staffe per fonderia; piastre di fondo per
forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i
carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie
plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8482
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8484 Guarnizioni
metalloplastiche; serie o assortimen-
ti di guarnizioni di composizione diversa,
presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8485
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non
aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre
caratteristiche elettriche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 85
Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione
del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la
televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 104
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8501 Motori
e
generatori
elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503
utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 Gruppi
elettrogeni
e
convertitori rotanti elettrici
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501
e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8504
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acusti-
che; amplificatori elettrici ad audiofrequenza;
apparecchi elettrici di amplificazione del suono Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 Giradischi,
elettrofoni,
lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza
dispositivo incorporato per la registrazione del suono
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 105
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8520 Magnetofoni
ed
altri
apparecchi per la registrazione del suono, anche
con dispositivo incorporato per la riproduzione del
suono
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8521
Apparecchi per la videoregistrazione o la videori-
produzione, anche incorporanti un ricevitore di
segnali videofonici Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8522 Parti
ed
accessori riconoscibili come destinati,
esclusivamente o principalmente, agli apparecchi
delle voci da 8519 a 8521 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8523
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati,
diversi dai prodotti del capitolo 37
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8524
Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per
simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione
di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
- matrici e forme galvaniche per la fabbrica-
zione di dischi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 106
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
altri
Fabbricazione
in
cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523
utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi
trasmittenti
per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione,
anche muniti di un apparecchio ricevente o di un
apparecchio per la registrazione o la riproduzio-
ne del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»;
apparecchi fotografici numerici
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8526 Apparecchi
di
radiorilevamento e di radioscan-
daglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8527
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la
radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazio-
ne o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 107
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8528
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la
radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di
immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8529 Parti
riconoscibili
come
destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
riconoscibili
come
destinate esclusivamente o principalmente
agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altre
Fabbricazione
in
cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8535 e 8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la
diramazione, l'allacciamento o il collega-
mento dei circuiti elettrici Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538
utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 108
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8537
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il
comando o la distribuzione elettrica, anche incor-
poranti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di
comando numerico,
diversi dagli apparecchi di commutazione della
voce 8517
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538
utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8541
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi
(wafers) non ancora tagliati in microplacchette Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8542 Elektronische
integrierte
Schaltungen und zusammengesetzte elektronische
Mikroschaltungen
(Mikrobausteine):
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541
e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8544
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità
(anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre
ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 109
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
8545
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone,
carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8546 Isolatori
per
l'elettricità,
di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per
esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8548 Cascami
ed
avanzi di pile,
di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 86
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi
quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8608
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi
quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di
comando per strade
ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 110
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti
ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex
capitolo 87
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati
negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8710
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini
laterali; carrozzini laterali («side car»):
- con motore a pistone alternativo di cilindrata: - inferiore o uguale
a 50 cm3
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 111
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
- superiore a 50 cm3 Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri
Fabbricazione
in
cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8712
Biciclette senza cuscinetti a sfere
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 Rimorchi
e
semirimorchi
per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 112
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 88
Navigazione aerea o spaziale, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804
Rotochutes
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di
veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 89 Navigazione marittima o fluviale
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 90
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed acces-
sori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9001
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed
altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 113
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
9002
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di
vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9004 Occhiali
(correttivi,
protettivi o altri) ed oggetti simili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005
Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto,
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9006
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e
tubi a sistema elettrico di accensione
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 114
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
9007
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto,
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9011
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomi-
crografia, la cinefotomicrografia o la
microproiezione
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto,
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9014
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9015 Strumenti
ed
apparecchi
di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrolo-
gia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9016
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 115
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
9017 Strumenti
da disegno, per
tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non
nominati né compresi altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9018 Strumenti
ed
apparecchi
per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la
veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli
apparecchi per controlli oftalmici:
poltrone
per
gabinetti
da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri
Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi
di
meccanoterapia; apparecchi per
massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolte-
rapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed
altri apparecchi di terapia respiratoria
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 116
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
9020
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas,
escluse le maschere di protezione prive del
meccanismo e
dell'elemento filtrante amovibile
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9024 Macchine
ed
apparecchi
per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9025 Densimetri,
aerometri,
pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9026 Strumenti
ed
apparecchi
di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri,
contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015,
9028 o 9032
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9027 Strumenti
ed
apparecchi
per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per
prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 117
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
9028
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
parti
ed
accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri
Fabbricazione
in
cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9029
Altri contatori [per esempio: contagiri,
contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso
(contachilometri), pedometri]; indicatori di velo-
cità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9030 Oscilloscopi,
analizzatori
di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la
misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa,
beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9031 Strumenti,
apparecchi
e
macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 118
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
9032 Strumenti
ed
apparecchi
di regolazione o di controllo automatici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033
Parti ed accessori non nominati né compresi
altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex
capitolo 91
Orologeria, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli
orologi tascabili
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9109
Movimenti di orologeria, completi e montati,
diversi da quelli degli orologi tascabili
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9110
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati
(chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della
voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 119
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
prezzo franco fabbrica del prodotto
9111
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9112
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9113
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metalli communi, anche dorati o argentati, o di metalli placcati
o ricoperti di metalli preziosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Commercio con l'estero 120
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 94
Mobili; mobili medicochirurgici; oggetti lette-
recci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi
altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose,
targhette indicatrici luminose ed oggetti
simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9401 e
ex 9403
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso,
della voce 9401 o 9403, a condizione che: - il suo valore non ecceda il 25 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401
o 9403
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9405 Apparecchi
per
l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose,
targhette indicatrici luminose ed oggetti
simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9406 Costruzioni
prefabbricate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 121
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
ex
capitolo 95
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto
9503
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506
Bastoni per golf e parti dei bastoni
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf
ex
capitolo 96
Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 9601 e
ex 9602
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603
Scope e spazzole
(escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo),
scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore;
tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma
o di simili materie flessibili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9605
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento
deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli
non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore
Commercio con l'estero 122
946.39
Voce SA
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)
(2)
(3) (4)
totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per
bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di
bottoni
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco del prodotto
9608
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne
stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne,
portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.
Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce
9612 Nastri
inchiostratori
per
macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
Fabbricazione:
- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613
Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614
Pipe, comprese le teste di pipe
Fabbricazione a partire da sbozzi
capitolo 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto"
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 123
946.39
Appendice 2128 128 Questa appendice non è pubblicata nella presente Raccolta. Per il testo vedi RU 1996 1559.
Commercio con l'estero 124
946.39
Appendice 3129 (art. 34)
Dichiarazione su fattura La dichiarazione d'origine su fattura, il cui test è riportato qui di seguito, deve essere rilasciata conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.
Versione francese: L'éxportateur des produits couvers par le présent document (autorisation douanière
no ...130 déclare que, sauf indication claire du contraire, ces producits ont l'origine préférentielle ...131 selon les règles d'origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Versione inglese: The exporter of the products covered by this document (customs authorization
No ...132 declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential ...133 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Luogo e data)134 (Firma dell'esportatore e nome del
firmatario in stampatello)135 129 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
130 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell'art. 34, dev'essere qui riportato il numero d'autorizzazione dell'esportatore abilitato.
Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.
131 Dev'essere inidcata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
132 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell'art. 34, dev'essere qui riportato il numero d'autorizzazione dell'esportatore abilitato.
Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.
133 Dev'essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
134 Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.
135 Per gli esportatori abilitati non è obbligatoria la firma autografa.
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 125
946.39
Appendice 4136 136 Questa appendice non è pubblicata nella presente Raccolta. Per il testo vedi RU 1996 1559.
Commercio con l'estero 126
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Appendice 5
(art. 12 cpv. 2)
Merci escluse dal cumulo regionale Voce del SA
Designazione della merce Sezione XI
(cap. 50 a 63)
Materie tessili e loro manufatti 6401
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o
di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola
esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti 6402
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica 6403
Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale 6404
Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili ex 6405
Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito, di gomma o di materia plastica
Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 127
946.39
Appendice 6137 (art. 12 cpv. 3)
Elenco dei gruppi economici regionali ai quali la Svizzera accorda un cumulo Designazione del gruppo Paesi Parte del gruppo Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est ASEAN) Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaisia, Myanmar, Thailanda, Vietnam A Brunei e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ANASE, non viene più concesso il cumulo regionale in quanto non figurano più nell'elenco dei Paesi beneficiari.
137 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).
Commercio con l'estero 128
946.39