01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2017 - 31.12.2021
11.03.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 10.03.2014
01.07.2012 - 31.12.2012
01.05.2011 - 30.06.2012
01.05.2008 - 30.04.2011
01.04.2004 - 30.04.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPT) del 17 aprile 1996 (Stato 23 marzo 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 capoverso 1 del decreto del 9 ottobre 19811
sulle preferenze tariffali ; visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio 1 Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 29 gennaio 19973 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se:4 a. le merci sono prodotti originari (capitolo 2) di un Paese beneficiario secondo l'allegato 2 di detta ordinanza; b. sono soddisfatti i requisiti territoriali (capitolo 3); c. all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (capitolo 4); e

d. i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (capitolo 5).

2

I certificati d'origine sostitutivi, modulo A, impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio della Norvegia o di uno Stato membro della Comunità europea e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che la Norvegia e gli Stati membri della Comunità europea applichino, in materia di preferenze tariffarie a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera.

RU 1996 1540 1 RS

632.91

2

RS 631.0

3 RS

632.911

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

946.39

Commercio con l'estero 2

946.39


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza è applicabile: a. nella Svizzera e nelle regioni incluse nel suo territorio doganale, ossia nel Principato del Liechtenstein5 e nel Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein6; e b. agli scambi con i Paesi e territori beneficiari7 (designati qui appresso Paesi beneficiari).


Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: a. fabbricazione: qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o procedimenti specifici;

b. prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;

c. materiali: gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto; d. merci: sia i materiali sia i prodotti; e. valore in dogana: il valore determinato conformemente all'Accordo del 15 aprile 19948 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f.

prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell'impresa del quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all'esportazione del prodotto; g. valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell'importazione oppure, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera o nel Paese beneficiario interessato; h. capitoli e posizioni: i capitoli e le posizioni (codice a quattro cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 19839 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato nella presente ordinanza «Sistema armonizzato» o «SA»); 5

RS 0.631.112.514 6

RS 0.631.112.136 7

RS 632.911 Allegato 2 8

RS 0.632.20 Allegato 1. A9 9

RS 0.632.11

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 3

946.39

i.

classificare: il fatto di assegnare a prodotti o materiali una determinata posizione; k. invii: prodotti inviati simultaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure trasportati con un unico documento di trasporto oppure, qualora questo mancasse, inclusi in un'unica fattura.

Capitolo 2: Prodotti d'origine Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4

Criteri d'origine

1

Sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario i prodotti: a. ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese; b. ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando altri materiali di quelli menzionati alla lettera a, sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati.

2

I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.

3

Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capoverso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera, oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati.

4

Per quanto la Comunità europea e la Norvegia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d'origine di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato della Comunità europea e della Norvegia10 sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.11 5 Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti d'origine della Comunità europea o della Norvegia che sono trasportati direttamente nel Paese beneficiario; l'articolo 18 si applica per analogia.12

Art. 5

Prodotti interamente ottenuti o fabbricati 1

Sono considerati come interamente ottenuti o fabbricati in un Paese beneficiario o nella Svizzera:

a. i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; 10 RS

0.632.401.021 11 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 1998 (RU 1998 2035). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Commercio con l'estero 4

946.39

b. i prodotti vegetali ivi raccolti; c. gli animali vivi, ivi nati e allevati; d. i prodotti ivi ottenuti da animali vivi; e. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare impiegando le navi del Paese in questione; g. le merci fabbricate a bordo delle loro navi-fabbrica, utilizzando esclusivamente prodotti di cui alla lettera f;

h. gli articoli usati ivi raccolti e che possono essere utilizzati esclusivamente per ricavarne materie prime; i.

i cascami e i residui provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati; k. i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, sempre che il Paese interessato sia autorizzato esclusivamente a sfruttare detta parte del fondale marino; l.

le merci ivi fabbricate impiegando esclusivamente prodotti di cui alle lettere a a k.

2

Le espressioni «navi» e «navi-fabbrica» di cui al capoverso 1 lettere f e g si applicano soltanto alle navi e alle navi-fabbrica:

a. che sono immatricolate o registrate in un Paese beneficiario o in Svizzera; b. che battono bandiera di un Paese beneficiario o della Svizzera; c. che appartengono almeno per metà a cittadini del Paese beneficiario o della Svizzera o a una società con sede principale in Svizzera o nel Paese beneficiario e nella quale i dirigenti, il presidente del consiglio d'amministrazione e la maggior parte dei membri di questo consiglio sono cittadini di detto Paese o della Svizzera e, qualora si tratti di società di persone o di società a responsabilità limitata, di cui la metà almeno del capitale appartiene a questo Paese o alla Svizzera oppure a corporazioni di diritto pubblico o a cittadini di questo Paese o della Svizzera; e d. il cui comando è composto esclusivamente da cittadini del Paese beneficiario o della Svizzera; e

e. il cui equipaggio è composto almeno per il 75 per cento di cittadini del Paese beneficiario o della Svizzera.

3

Le espressioni «Paese beneficiario» e «Svizzera» comprendono anche le rispettive acque territoriali.

4

Le navi di alto mare incluse le navi-fabbrica sulle quali viene lavorato o trasformato il ricavato della pesca sono considerate parti delle acque territoriali del Paese beneficiario o della Svizzera, sempre che soddisfino le condizioni di cui al capoverso 2.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 5

946.39


Art. 6

Lavorazione o trasformazione sufficienti 1

I materiali di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posizione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario utilizzato.13 2

Per i prodotti di cui ai capitoli 1-24 del Sistema armonizzato figuranti nelle colonne 1 e 2 della lista dell'allegato 1, invece delle condizioni di cui al capoverso 1 si applicano le condizioni menzionate nella colonna 3 di detta lista.14 2bis

I materiali non originari di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempite le condizioni di cui alle colonne 3 o 4 della lista dell'allegato 1.15 3 Se nella colonna 3 dell'allegato 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, il valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla trasformazione è calcolato deducendo dal prezzo franco fabbrica di tale prodotto il valore in dogana delle materie importate da Paesi terzi nel Paese beneficiario o nella Svizzera.

4

In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis è lecito utilizzare materie non originarie nella fabbricazione di un determinato prodotto, sempre che il loro valore non superi il 5 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; sono eccettuati i prodotti di cui ai capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.16

Art. 7

Lavorazione o trasformazione insufficienti Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall'adempimento o meno dell'articolo 6 capoverso 1: a. trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l'immagazzinamento (arieggiare, stendere, asciugare, refrigerare, salamoiare o immergere in acqua addizionata di zolfo o altre sostanze, eliminare parti avariate e trattamenti analoghi); b. semplici operazioni come rimuovere la polvere, setacciare, selezionare, riordinare, assortire (compreso l'allestimento di assortimenti), lavare, dipingere, tagliare;

c. semplici operazioni d'imballaggio, segnatamente: 1. cambiare l'imballaggio, suddividere o raggruppare pacchi, 2. il semplice riempire bottiglie, boccette, sacchi, astucci, scatole o fissare su tavolette, ecc.;

d. apporre sul prodotto stesso o sull'imballaggio marche, etichette o altri segni distintivi analoghi;

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Commercio con l'estero 6

946.39

e. miscelare prodotti, anche di tipo differente, se uno o più componenti della miscela non soddisfano le condizioni per essere considerati prodotti originari; f.

il semplice commettere parti per costituire un prodotto completo; g. cumulare due o più trattamenti di cui alle lettere a a f; h. la macellazione di animali.


Art. 8

Unità da prendere in considerazione 1

L'unità da prendere in considerazione è l'unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.

2

Ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il Sistema armonizzato è classificato in un'unica posizione costituisce quale complesso l'unità da prendere in considerazione nella determinazione dell'origine.

3

Quando una partita consiste di vari prodotti identici fra di loro, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, per determinare l'origine ogni prodotto va considerato singolarmente.

4

Se gli imballaggi secondo la Regola generale n. 5 del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell'origine essi sono trattati come il prodotto.


Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzi forniti insieme ad impianti, macchine, apparecchi o veicoli sono considerati come formanti un'unità con questi ultimi se: a. sono compresi nel prezzo quali parti integranti dell'equipaggiamento normale; oppure

b. sono ritenuti appartenenti agli impianti, macchine, apparecchi o veicoli in questione e non sono fatturati a parte.


Art. 10

Assortimenti di merci 1

Gli assortimenti di merci secondo la Regola generale n. 3 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d'origine se tutte le parti componenti sono prodotti d'origine.

2

Un assortimento di merci composto da prodotti d'origine e prodotti non d'origine è considerato tuttavia prodotto d'origine se il valore dei prodotti che non sono d'origine non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento di merci.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 7

946.39


Art. 11

Elementi neutri

Per stabilire il carattere originario di un prodotto non è necessario esaminare l'originarietà dell'energia, degli impianti e dell'equipaggiamento, delle macchine e degli attrezzi che sono stati impiegati per la fabbricazione del prodotto oppure delle altre merci utilizzate nel corso della fabbricazione ma che non rientrano nella composizione finale del prodotto.

Sezione 2: Regole speciali per gruppi regionali

Art. 12

Concessione del cumulo regionale 1

La Svizzera concede il cumulo regionale a Paesi che fanno parte di un gruppo regionale se:

a. il gruppo regionale si designa come tale e presenta alla Svizzera una pertinente domanda;

b. il disciplinamento del commercio tra i Paesi che fanno parte del gruppo regionale corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza in materia di cumulo regionale; c. ogni Paese del gruppo regionale garantisce di rispettare le disposizioni della presente ordinanza o di provvedere al loro rispetto e di soddisfare le condizioni per la collaborazione amministrativa; d. il segretariato del gruppo regionale ha notificato alla Svizzera l'adempimento dei presupposti di cui alle lettere a a c.

2

Le merci escluse dal cumulo regionale figurano nell'allegato 5.

3

I Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale ai quali è concesso il cumulo regionale figurano nell'allegato 6.


Art. 13

Cumulo regionale

1

I prodotti che sono interamente ottenuti o fabbricati oppure lavorati o trasformati sufficientemente in un Paese di un gruppo regionale, sono trattati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale come prodotti d'origine di questo Paese.

2

Per determinare se un prodotto fabbricato in un Paese di un gruppo regionale è un prodotto d'origine, i materiali provenienti da altri Paesi del medesimo gruppo regionale sono equiparati ai materiali originari del Paese di fabbricazione del prodotto.

3

I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese di un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce di Paesi terzi.

Commercio con l'estero 8

946.39


Art. 14

Determinazione del Paese d'origine 1

Ai prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono lavorati o trasformati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è attribuita l'origine del Paese in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che: a. il valore aggiunto conseguito in tale Paese sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti originari utilizzati provenienti da un altro Paese del gruppo regionale; e b. la lavorazione o la trasformazione ivi effettuata ecceda quelle di cui all'articolo 7.

2

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la merce è considerata come prodotto d'origine del Paese del gruppo regionale i cui prodotti originari utilizzati presentano il valore in dogana più elevato.

3

Per valore aggiunto s'intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica ed il valore in dogana di ciascuno dei materiali impiegati che sono prodotti originari di un altro Paese del gruppo regionale.

4

I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono esportati da un altro Paese del medesimo gruppo regionale in Svizzera e che non hanno subìto in questo Paese alcuna lavorazione o trasformazione conservano l'origine del Paese in cui hanno acquisito il carattere di prodotti originari.

Sezione 3: Deroghe in favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati

Art. 15

1

Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati secondo l'allegato 2 parte 2 dell'ordinanza del 29 gennaio 199717 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato presenta una domanda alla Svizzera.18 2 Nell'esame delle domande si tiene conto in particolare: a. dei casi nei quali l'applicazione delle regole d'origine comprometterebbe sensibilmente o annullerebbe per un settore industriale esistente nel Paese interessato la possibilità di continuare le sue esportazioni in Svizzera o lo costringerebbe addirittura a cessare la sua attività; 17 RS

632.911

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 9

946.39

b. dei casi in cui si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle regole d'origine e nei quali una deroga che favorisse l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme in fasi successive; c. dell'incidenza economica e sociale che le decisioni da prendere avrebbero sul Paese beneficiario e sulla Svizzera, in particolare in materia di occupazione.

3

Per facilitare l'esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione possibilmente completa. Questa contiene in particolare: a. la denominazione del prodotto finito; b. la natura e il quantitativo dei materiali originari di Paesi terzi; c. il processo di fabbricazione; d. il valore aggiunto; e. il personale impiegato nell'impresa interessata; f.

il volume delle esportazioni previste nella Svizzera; g. le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime; h. la giustificazione della durata richiesta.

4

Per le domande di proroga di una deroga presentate da un Paese beneficiario sono applicabili per analogia i capoversi 1 a 3.

Capitolo 3: Requisiti territoriali

Art. 16

Principio di territorialità 1

Le condizioni di cui al capitolo 2 per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio del Paese beneficiario o della Svizzera.

2

Si considera che l'acquisizione del carattere originario è interrotta se la merce che è stata lavorata o trasformata nel Paese beneficiario o in Svizzera ha abbandonato il territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio. È salvo l'articolo 17.

3

Il carattere originario di un prodotto che è stato acquisito nel Paese beneficiario o in Svizzera è considerato perduto se il prodotto è esportato fuori dal territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio.

4

Sono salvi gli articoli 13 e 18 capoverso 4.

Commercio con l'estero 10

946.39


Art. 17

Reimportazione di merce La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest'ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata: a. è la stessa di quella che è stata esportata; e b. nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subìto alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.


Art. 18

Trasporto diretto

1

Le preferenze tariffali sono concesse soltanto se i prodotti sono trasportati direttamente dal Paese beneficiario interessato in Svizzera.

2

Sono reputati come trasportati direttamente dal Paese beneficiario in Svizzera o dalla Svizzera nel Paese beneficiario i prodotti che: a. durante il loro trasporto non passano per il territorio di un altro Paese; b. che formano un unico invio e sono trasportati attraverso il territorio di altri Paesi che quello beneficiario o della Svizzera, eventualmente anche con un trasbordo o un immagazzinamento provvisorio in questi Paesi, sempre che: 1. il transito attraverso questi Paesi sia giustificato da motivi geografici o da ragioni esclusivamente tecniche, 2. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e 3. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti abbiano subìto soltanto i trattamenti, lo scarico o il carico o l'imballaggio, non tuttavia per la vendita al minuto, necessari alla loro conservazione; c. sono stati trasportati attraverso il territorio della Norvegia o della Comunità europea e in seguito sono totalmente o parzialmente riesportati in Svizzera o nel Paese beneficiario, sempre che nei Paesi di transito o di immagazzinamento: 1. siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e

2.19 sono stati trattati o frazionati soltanto ai sensi della lettera b numero 3; d. sono trasportati in condotte attraverso il territorio di altri Paesi che il Paese beneficiario o la Svizzera.

3

La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c è fornita mediante la produzione alle autorità doganali competenti di: a. un unico documento giustificativo del trasporto, allestito nel Paese beneficiario e in base al quale il trasporto è avvenuto attraverso il Paese di transito; oppure

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 11

946.39

b. un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: 1. una descrizione esatta della merce, 2. la data dello scaricamento e del ricaricamento dei prodotti o del loro

imbarco o del loro sbarco con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, 3. un'attestazione delle condizioni nelle quali i prodotti sono stati tenuti nel Paese di transito; oppure c. in mancanza di tali documenti, qualsiasi altro documento probatorio.

4

I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese appartenente al medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.


Art. 19

Esposizioni

1

I prodotti inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e venduti in seguito per essere importati in Svizzera, beneficiano all'importazione delle preferenze tariffali, sempre che tali prodotti soddisfino le condizioni per essere riconosciuti come originari del Paese beneficiario e che alle autorità doganali sia provato che: a. l'esportatore ha inviato direttamente i prodotti dal Paese beneficiario nel Paese dell'esposizione; b. l'esportatore ha venduto o ceduto in altro modo i prodotti ad un destinatario in Svizzera;

c. i prodotti sono stati inviati in Svizzera nello stato in cui furono spediti all'esposizione, e

d. dal momento in cui furono inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati a scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2

Alle autorità doganali svizzere dev'essere presentato un certificato d'origine modulo A. Devono esservi indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. Se necessario, può essere chiesta una prova supplementare circa la natura dei prodotti e le condizioni in cui sono stati esposti.

3

Il capoverso 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere e manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale durante le quali i prodotti rimangono sotto sorveglianza doganale; sono eccettuate le manifestazioni private per la vendita di prodotti esteri in empori o locali commerciali.

Commercio con l'estero 12

946.39

Capitolo 4: Prove dell'origine Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 20

Prove dell'origine

1

All'importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere: a. un certificato d'origine modulo A (allegato 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure

b. un certificato d'origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o di uno Stato membro della Comunità europea in base ad un certificato d'origine modulo A rilasciato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario; oppure

c.20 una dichiarazione su fattura secondo l'articolo 34.

2

All'esportazione di prodotti d'origine della Svizzera destinati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 ad un'ulteriore lavorazione o trasformazione nel Paese beneficiario interessato, dev'essere presentato alle autorità doganali svizzere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (allegato 4) affinché possano vistarlo.


Art. 21

Rinuncia alla prova dell'origine 1

I prodotti originari oggetto di piccoli invii da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi al beneficio delle preferenze tariffali senza dover produrre una prova dell'origine, sempre che si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che si dichiari che soddisfano le condizioni richieste per la concessione delle preferenze tariffali; non deve sussistere alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2

Sono reputate come prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni: a. di tipo occasionale; b. che consistono esclusivamente di merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori;

c. la cui natura e quantità non lasci supporre alcun motivo commerciale dell'importazione.

3

Il valore globale di questi prodotti non deve superare per i piccoli invii 500 franchi svizzeri e, per i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, 1500 franchi svizzeri.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 13

946.39


Art. 22

Discordanze e vizi di forma 1

In caso di esigue discordanze tra quanto menzionato nella prova dell'origine e i dati contenuti nei documenti presentati alle autorità doganali per l'adempimento delle formalità d'importazione, la prova dell'origine resta valida, sempre che sia debitamente stabilito che quest'ultima si riferisce ai prodotti presentati.

2

Vizi formali manifesti come errori di battitura nella prova dell'origine non implicano la reiezione del documento, sempre che non mettano in dubbio l'esattezza dei dati che vi sono contenuti.

Sezione 2: Certificati d'origine modulo A

Art. 23

Domanda e rilascio

1

Il certificato d'origine modulo A è rilasciato dall'organo governativo del Paese beneficiario su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante.

2

Alla domanda occorre allegare tutti i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato d'origine modulo A.

3

La casella 11 del modulo è riservata all'organo governativo competente. Quest'ultimo vi indica la data del rilascio del certificato. La firma dev'essere autografa.


Art. 24

Compilazione del modulo 1

Il modulo dev'essere compilato completamente in lingua francese o inglese; è eccettuata la casella 2 la cui compilazione è facoltativa.

2

Se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello.

3

Il Paese d'importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera; se le altre disposizioni della presente ordinanza sono soddisfatte, è ammesso anche iscrivere «Norvegia» o «Comunità europea». La firma dell'importatore o del suo rappresentante dev'essere autografa.


Art. 25


21

Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, della CE o della Norvegia 1

Nei casi di cui all'articolo 4 capoversi 2-5 l'organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d'origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, della Comunità europea o della Norvegia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura.

2

In questo caso i certificati d'origine modulo A devono recare nella casella 4 l'annotazione «CUMUL SUISSE» oppure «SWISS CUMULATION», «CUMUL CE» oppure «EC CUMULATION», «CUMUL NORVÈGE» oppure «NORWAY 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Commercio con l'estero 14

946.39

CUMULATION». Qualora materie originarie della Svizzera, della Comunità europea o della Norvegia siano utilizzate nella fabbricazione di uno stesso prodotto, le menzioni corrispondenti devono figurare sul certificato d'origine.


Art. 26

Autenticazione e rilascio del certificato d'origine Il certificato d'origine è autenticato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario e rilasciato all'esportatore se: a. è compilato correttamente; b. l'organo governativo competente ha verificato il carattere originario dei prodotti e l'esattezza dei dati iscritti nel modulo; c. l'esportazione dei prodotti d'origine è realmente effettuata o assicurata; e d. serve come prova per la concessione di preferenze tariffali.


Art. 27

Termine per la presentazione 1

Il certificato d'origine va presentato alle autorità doganali svizzere che procedono allo sdoganamento, entro 10 mesi dalla data del rilascio da parte dell'organo governativo competente del Paese beneficiario.

2

Le autorità doganali svizzere possono accettare certificati d'origine presentati tardivamente se:

a. non è stato possibile rispettare i termini per cause di forza maggiore o circostanze straordinarie; o

b. i prodotti in questione sono stati presentati loro prima della scadenza del termine.


Art. 28

Rilascio a posteriori 1

Se in seguito ad errori od omissioni commessi senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell'esportazione, il certificato d'origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comunicazione alla Svizzera delle informazioni esigibili secondo l'articolo 43 capoverso 1.

2

L'organo governativo competente rilascia un certificato d'origine a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono a quelle dei documenti d'esportazione e se al momento dell'esportazione dei prodotti non era già stato rilasciato un certificato d'origine modulo A.

3

I certificati d'origine devono recare nella casella 4 la nota «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» oppure «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 15

946.39


Art. 29

Duplicato

1

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d'origine l'esportatore può chiedere all'organo governativo competente che l'ha rilasciato un duplicato allestito in base ai documenti d'esportazione in possesso di quest'ultimo. Il duplicato deve recare nella casella 4 la nota «DUPLICATA» oppure «DUPLICATE» e portare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.

2

Per i duplicati, il termine di cui all'articolo 27 capoverso 1 decorre dal giorno in cui è stato rilasciato il certificato originale.


Art. 30

Importazione con invii scaglionati Se su domanda dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere un prodotto smontato o non montato dei capitoli 84 e 85 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, in occasione dell'importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un unico certificato d'origine concernente tutto il prodotto.

Sezione 3: Certificati d'origine sostitutivi

Art. 31

Principio

1

Uno o più certificati d'origine modulo A possono essere sostituiti in qualsiasi momento con uno o più altri certificati d'origine modulo A, se: a. i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto sorveglianza doganale; e

b. i certificati d'origine sono ripartiti presso l'ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti.

2

Il certificato d'origine sostitutivo è considerato come certificato d'origine definitivo dei prodotti ai quali si riferisce.

3

Possono essere rilasciati certificati d'origine sostitutivi per prodotti originari di Paesi beneficiari che sono riesportati in Norvegia o in un altro Stato membro della Comunità europea.


Art. 32

Rilascio di certificati d'origine sostitutivi 1

Le autorità doganali svizzere rilasciano il certificato d'origine sostitutivo modulo A su domanda scritta del riesportatore.

2

Per il rilascio di un certificato d'origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue:

a. nella casella in alto a destra («Délivré en ...»/«Issued in ...») occorre iscrivere la Svizzera quale Paese di rilascio;

b. nella casella 1 va iscritto il nome del riesportatore;

Commercio con l'estero 16

946.39

c. nella casella 2 può essere iscritto il nome del destinatario finale; d. nelle caselle 3 a 9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato originale, concernenti i prodotti d'origine riesportati, incluse le eventuali menzioni di cui all'articolo 25 capoverso 2.22 e. nella casella 4 occorre iscrivere la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale nonché la nota «CERTIFICAT DE REMPLACEMENT» oppure «REPLACEMENT CERTIFICATE»; f.

nella casella 10 va iscritto il riferimento alla fattura del riesportatore; g. nella casella 12 occorre iscrivere i dati concernenti il Paese d'origine e il Paese destinatario figuranti nel certificato originale. Questa casella deve recare la firma autografa del riesportatore.

3

Sempre che firmi in buona fede la casella 12 del certificato d'origine sostitutivo, il riesportatore non è responsabile dell'esattezza dei dati contenuti nel certificato originale.


Art. 33

Visto delle autorità doganali 1

Il visto dev'essere apposto nella casella 11 dall'autorità doganale competente.

Questa è responsabile soltanto del rilascio del certificato d'origine sostitutivo.

2

L'autorità doganale iscrive nel certificato originale i pesi, i numeri e la natura dei pacchi rispediti nonché il numero di serie del certificato d'origine sostitutivo.

3

Su domanda dell'assoggettato, l'autorità doganale può apporre un visto su una fotocopia del certificato originario e allegarla al certificato d'origine sostitutivo.

Sezione 4:23 Dichiarazione su fattura

Art. 34

1

Una dichiarazione su fattura può essere rilasciata: a. da un esportatore abilitato in Svizzera che dispone di un'autorizzazione della Direzione generale delle dogane a rilasciare prove d'origine in virtù della procedura semplificata in caso di esportazione in un Paese beneficiario; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni dell'accordo del 22 luglio 197224 fra la Svizzera e la Comunità Economica Europea; b. da ciascun esportatore per spedizioni di prodotti d'origine il cui valore complessivo non superi 7500 franchi svizzeri.

2

La dichiarazione su fattura è inoltre rilasciata alle condizioni seguenti: a. dev'essere compilata dall'esportatore e recare la forma autografa dello stesso. Gli esportatori abilitati sono esonerati dalla firma autografa; 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

24 RS

0.632.401

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 17

946.39

b. dev'essere rilasciata in lingua francese o inglese, con il tenore previsto secondo l'allegato 3. In caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, della CE o della Norvegia, le disposizioni dell'articolo 25 si applicano per analogia; c. l'esportatore deve presentare in ogni tempo, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per provare il carattere originario dei prodotti in questione;

d. l'esportatore deve conservare durante almeno tre anni una copia della dichiarazione su fattura e le prove dell'origine.

Sezione 5:

Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale

Art. 35

Esportazioni da un Paese di un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese di un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d'importazione presentando: a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure b.25 una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 34.


Art. 36

Esportazioni da un Paese di un gruppo regionale in Svizzera 1

La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera nell'ambito del cumulo regionale da un Paese di un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando: a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure b.26 una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 34.

2

Le prove dell'origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera vi sono prove dell'origine valide secondo l'articolo 35.

3

I capoversi 1 e 2 sono applicabili indipendentemente dal fatto che il prodotto d'origine inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell'ultimo Paese esportatore.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Commercio con l'estero 18

946.39

Sezione 6: Certificato di circolazione delle merci EUR.1

Art. 37

1

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali svizzere su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante debitamente abilitato.

2

Su domanda delle autorità doganali svizzere l'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda tutti i documenti opportuni per provare che per i prodotti esportati può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

3

Per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 occorre attenersi a quanto segue:

a. esso va compilato in lingua francese o inglese; b. se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello; c. l'esportatore o il suo rappresentante iscrive nella casella 2 «Pays bénéficiaires du SGP» e «Suisse» oppure «GSP beneficiary countries» e «Switzerland».

4

Gli articoli 23 a 33 concernenti il rilascio e l'impiego di certificati d'origine modulo A sono applicabili per analogia ai certificati di circolazione della merce EUR.1.

Capitolo 5: Assistenza e collaborazione amministrative Sezione 1: Assistenza amministrativa

Art. 38

Controllo a posteriori di prove dell'origine 1

Il controllo a posteriori di prove dell'origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati concernenti l'origine dei prodotti in questione.

2

In siffatti casi le autorità doganali svizzere rinviano una copia del certificato d'origine modulo A o della dichiarazione su fattura all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure, qualora si tratti di un certificato d'origine sostitutivo modulo A, alle autorità doganali del Paese di transito in cui è stato rilasciato quest'ultimo documento.27 3

Se è stata presentata la fattura o una sua copia, essa va pure allegata alla copia della prova dell'origine unitamente agli altri documenti probanti.

4

Le autorità doganali svizzere comunicano all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circo27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 19

946.39

stanze che inducono a supporre l'inesattezza dei dati figuranti nella prova dell'origine in questione.

5

La risposta dell'organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell'origine la cui regolarità è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi possono beneficiare delle preferenze tariffali.

6

Qualora si tratti di certificati d'origine modulo A rilasciati conformemente all'articolo 25, o di dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente all'articolo 34, occorre rinviare una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 considerato o della dichiarazione su fattura considerata.28


Art. 39

Termini e procedura

1

Se entro sei mesi o, qualora si tratti di certificati d'origine sostitutivi, otto mesi le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o circa l'origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all'organo governativo competente del Paese beneficiario, rispettivamente alle autorità doganali del Paese di transito.29 2 Se dopo quattro mesi dall'invio della seconda lettera le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o sull'origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non sono concesse.

2bis

Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l'origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l'autenticità della prova d'origine, le preferenze doganali non sono concesse. L'autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.30 3

Durante il controllo a posteriori la prescrizione doganale è sospesa.


Art. 40

Sdoganamento provvisorio Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell'esito del controllo a posteriori di una prova dell'origine, i prodotti possono essere sdoganati provvisoriamente alla tariffa normale e messi in libera circolazione in Svizzera.


Art. 41

Controllo a posteriori di prove dell'origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale Per il controllo a posteriori di prove dell'origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

Commercio con l'estero 20

946.39


Art. 42

Assistenza amministrativa per prove dell'origine rilasciate in Svizzera 1

Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa alla Norvegia e alla Comunità europea per il controllo a posteriori di certificati d'origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera.

2

Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa ai Paesi beneficiari nonché alla Norvegia e alla Comunità europea per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati in Svizzera e di dichiarazioni su fattura.31 3

Per quanto concerne la procedura e l'entità dell'assistenza amministrativa sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.

Sezione 2: Cooperazione amministrativa

Art. 43

Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli 1

I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio sul loro territorio dei certificati d'origine modulo A e le trasmettono le impronte dei bolli utilizzati da detti organi.

2

Le autorità doganali svizzere trasmettono ai Paesi beneficiari i facsimile d'impronta dei bolli utilizzati dai loro servizi per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.


Art. 44

Obblighi dei Paesi beneficiari 1

La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per prodotti d'origine dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l'origine delle merci, il rilascio di certificati d'origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura e la cooperazione amministrativa.32 2 Qualora le procedure di controllo a posteriori o altri dati disponibili permettono di concludere che le disposizioni della presente ordinanza non sono rispettate, la Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto se il Paese beneficiario fornisce spontaneamente o su domanda della Svizzera le indicazioni necessarie oppure provvede affinché siano trasmesse con la dovuta tempestività per constatare o impedire siffatte infrazioni.


Art. 45

Custodia della documentazione d'origine 1

Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d'origine modulo A l'organo governativo competente del Paese beneficiario conserva per almeno tre anni le copie dei certificati d'origine ed eventualmente anche i documenti d'esportazione.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2035).

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 21

946.39

2

Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d'origine sostitutivi modulo A nonché dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le autorità doganali svizzere conservano per almeno tre anni i certificati d'origine modulo A originali, i moduli di domanda per i certificati d'origine sostitutivi modulo A e i moduli di domanda per i certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 46

Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione.


Art. 47

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 7 dicembre 198733 concernente le regole d'origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo è abrogata.


Art. 48

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

33

[RU 1988 980, 1991 1599 art. 2 n. 14]

Commercio con l'estero 22

946.39

Appendice 134 (art. 6)

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario Note introduttive Nota 1 L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa
considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Nota 2 2.1

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3 (Capitoli 1-24 del Sistema Armonizzato) rispettivamente una regola nelle colonne 3 o 4 (Capitoli 25-97 del Sistema Armonizzato). In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

Se delle voci o parti di voci non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6 capoverso 1 (Capitoli 1-24 del Sistema Armonizzato).

2.2

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle diverse voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

34 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 23

946.39

Nota 3 3.1

Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese beneficiario o in Svizzera.

Ad

esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese beneficiario o in Svizzera a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Commercio con l'estero 24

946.39

Ad

esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.

3.5

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad

esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 4.1

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 25

946.39

4.4

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5 5.1

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana;peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

- crine

di

cavallo;

- cotone;carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino; - canapa;iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti

sintetici;

- filamenti

artificiali;

filamenti conduttori eletricci;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;,

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

Commercio con l'estero 26

946.39

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad

esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad

esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad

esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad

esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 27

946.39

5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6 6.1

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad

esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7 7.1

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto35; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione.

35 Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del cap. 27 della nomenclatura combinata.

Commercio con l'estero 28

946.39

7.2

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni a) distillazione sotto vuoto.

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto36.

c) cracking.

d) reforming.

e) estrazione mediante solventi selettivi.

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite.

g) polimerizzazione.

h) alchilazione.

i) isomerizzazione.

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T).

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione.

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione).

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

36 Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del cap. 27 della nomenclatura combinata.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 29

946.39

Elenco

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 0711

Capperi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la

conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

Lavorazione nella quale i capperi utilizzati devono essere originari

ex 0712

Funghi, aglio, cipolle, pomodori, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, man on altrimenti

preparati

Lavorazione nella quale gli ortaggi utilizzati devono essere originari ex 0811

Frutta tropicali37, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con

aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Lavorazione nella quale i materiali utilizzati devono essere originari

ex 0812

Frutta tropicali37 temporaneamente conservate

(per esempio, con anidride solforosa o in acqua

salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conserva-

zione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Lavorazione nella quali la frutta utilizzata deve essere originaria

ex 0813

Frutta secche, escluse le frutta a granelli e le frutta a nocciolo (intiere), i cinorrodonti e le bacche di sambuco, essicati, diveres da quelle delle voci da 0801 a 0806;

Lavorazione nella quali la frutta utilizzata deve essere originaria

37 «Frutta

tropicali»:

albicocca di Santo Domingo, anona (annona reticulata, annona squamosa, cerimolia, corossel), asimina, avocado, bilimbi, blighia, caimito, carambola, champederes (artcarpus champeden), durian, feijoa, fico d'India, frutto dell'albero del pane, frutto della passione, giuggiolo, guaiava, jackfruit, litchi, mango, mangostano, melarosa o pomarosa (pomo di Malaya), melicocca bijugata, nespolo del Giappone, noce di Acagiù, noce di Arec, noce del Brasile, noce di cocco, noce di cola, noce macadamia (noce di Queensland), papaia, prugna-mango (prugna di Spagna), rambutan, sacchamango (grias cauliflora), sapota (sapota bianca, sapota grande), tamarindo.

Commercio con l'estero 30

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

miscugli di grutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

ex 1106

Farina di banane

Lavorazione nella quale le banane utilizzate devono essere originari

1108

Amidi e fecole

Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 7 e 10

ex 1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi

tecnici

Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 2 e 3

ex 1506

Grassi di osa, olio di ossa e olio di piede di bue, per usi tecnici

Lavorazione nella quale tutte le materia di origine animale del capitolo 2 utilizzati devono essere originarie

da 1508 a

1514

ex 1515

Olio di cocco, olio di palmisti, ed altri oli vegetali (escluso l'olio di lino), per usi technici Lavorazione nella quale tutte le materie vegetali utilizzate devono essere originarie

ex 1602

Preparazioni a base di fegato d'oca

Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 2

1704

Prodotti a base

di zuccheri non contenenti cacao (compreso il

cioccolato bianco)

1803

Pasta di cacao

Lavorazione a partire da materiali originari della voce 1801

1804

Burro, grasse e olio di cacao

Lavorazione a partire da materiali originari della voce 1801

1805

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Lavorazione a partire da materiali originari della voce 1801

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine,

semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o conteLavorazione a partiere da

materiali che sono classificati in una voce diversa

da quella del prodotto.

Non possono tuttavia

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 31

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

nenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate

né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404

essere utilizzati zuccheri della voce 1701.

ex 1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli

perlacei, scarti di setacciature o forme simili, ad

eccezione di quelli ottenuti con fecola di patate

Lavorazione nella quale tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es., «corn flakes»)

Lavorazione nella quale tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in

sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materia grasse, di formaggio o di frutta Lavorazione a partiere da materiali che sono classificati in una voce diversa

da quella del prodotto.

Non possono tuttavia essere utilizzati materiali del capitolo 11

ex 2001

Capperi in recipienti non eccedenti 5 kg e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 7 e 8

ex 2002

Pomodori preparati o conservati, ma non

nell'aceto o nell'acido acetico

Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 7

ex 2004

Olive e asparagi, preparate o conservate ma non

nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 7

Commercio con l'estero 32

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 2005

Olive e asparagi, preparate o conservate ma non

nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Lavorazione a partire da materiali originari del capitolo 7

ex 2006

Frutta tropicali38, scorze di frutta tropicali a ananassi, confettati allo

zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 8 e 17

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di

frutta, tropicali, e di ananassi ottenute mediante cottura, anche con

l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 8 e 17

ex 2008

Frutta tropicali38, ananassi e banane, altrimenti

preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non

nominate né comprese altrove

Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 8 e 17

ex 2009

Succhi di ortaggi o legumi e succhi di frutta tropicali7, di limoni (per usi

tecnici), di ananassi e di datteri, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di

zucchero o di altri dolcificanti

Lavorazione a partire da materiali originari dei capitoli 7, 8 e 17

ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Lavorazione a partire da polpa di pomodoro il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2103

Senape preparata

Lavorazione a partire da farina di senape

38 «Frutta

tropicali»:

albicocca di Santo Domingo, anona (annona reticulata, annona squamosa, cerimolia, corossel), asimina, avocado, bilimbi, blighia, caimito, carambola, champederes (artcarpus champeden), durian, feijoa, fico d'India, frutto dell'albero del pane, frutto della passione, giuggiolo, guaiava, jackfruit, litchi, mango, mangostano, melarosa o pomarosa (pomo di Malaya), melicocca bijugata, nespolo del Giappone, noce di Acagiù, noce di Arec, noce del Brasile, noce di cocco, noce di cola, noce macadamia (noce di Queensland), papaia, prugna-mango (prugna di Spagna), rambutan, sacchamango (grias cauliflora), sapota (sapota bianca, sapota grande), tamarindo.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 33

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati Lavorazione a partire da materiali di qualsiasi voce, exclusi i materiali delle voci 2002, 2003, 2004, e 2005

ex 2106

Angostura Aromatic

Bitter

Lavorazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa

da quella del prodotto e il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco frontiera del prodotto 2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque

gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed

altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di

frutta o di ortaggi della voce 2009

Lavorazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa

da quella del prototto.

Tuttavia i succhi di frutta utilizzati devono essere originari

ex

capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio,

purificata e frantumata Arricchimento del contenuto di carbonio, purifica-

zione e frantumazione della grafite cristallina greggia

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale

o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi

(anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale

o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre

(anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

Commercio con l'estero 34

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in

recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente

o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale

(magnesite) può essere utilizzato

ex 2520

Gessi specialmente

preparati per

l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2524

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto

(concentrato di asbesto) ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere

minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 %

del loro volume fino a 250 °C (comprese le

miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici39 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del

prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

39 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 35

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione

pirogenica dei minerali bituminosi

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi

dagli oli greggi; preparazioni non nominate né

comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più

di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base;

residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici40 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del

prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici41 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del

prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

2712 Vaselina;

paraffina,

cera

di petrolio microcristallina, «slack wax», ozoce-

rite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici42 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del

prodotto possono essere 40 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

41 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

42 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

Commercio con l'estero 36

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici43 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono

essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici44 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del

prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame

minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici45 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, mate43 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

44 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

45 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 37

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

riali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

ex

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od

organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi,

di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli

della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del

prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettroli-

tico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i

materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i

materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

ex

capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 38

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici46 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono

essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2902

Cicloparaffinici e

cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici47 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono

essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di questa voce e di etanolo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905.

Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 46 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

47 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 39

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

2915 Acidi

monocarbossilici

aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri,

perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il

20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932

- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - Acetali ciclici ed

emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il

20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o non; altri composti eterociclici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di

alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro

Commercio con l'estero 40

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3002 Sangue

umano; sangue

animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i

lieviti) e prodotti simili: Prodotti

composti

da

due o più elementi

mescolati per uso terapeutico o profilattico

oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o

condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente

descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri:

- Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente

descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Sangue animale

preparato per usi

terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente

descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 41

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e

siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente

descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Emoglobina, globuline del sangue e

siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente

descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente

descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

- ottenuti a partire da amicacina della

voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 42

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

altri

Fabbricazione - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle

voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a

condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale

ex

capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 43

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 3105

Concimi minerali o

chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e

potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali

della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizio-

ne che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3205 Lacche

coloranti;

preparazioni a base di lacche

coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo48

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205.

Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 48 La nota 3 del cap. 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del cap. 32.

Commercio con l'estero 44

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3301 Oli

essenziali

(deterpenati o no) compresi quelli

detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine

d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli

fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti

terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»49 diverso di questa stessa voce.

Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto

ex

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti

per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso,

esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici50 o Altre operazioni in cui

tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da 49 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

50 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 45

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

quella del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3404

Cere artificiali e cere preparate:

- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi

industriali della

voce 3823,

e

- i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 46

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di

amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

- eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della

voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi

altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiam-

mabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 47

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate,

non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e

stampa istantanei, sensibilizzate, non impressiona-

te, anche in caricatori: - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202. Tuttavia, materiali della

voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle

voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3702 Pellicole

fotografiche

sensibilizzate, non impres-

sionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal

cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a svi-

luppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibiliz-

zate, non impressionate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 48

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non

sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3801

- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del

30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 49

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

3808 Insetticidi,

rodenticidi,

fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e

regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di

preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta,

del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; prepa-

razioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di

bacchette per saldatura Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3811 Preparazioni

antidetonanti, inibitori di ossidazione,

additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi

contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Commercio con l'estero 50

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

additivi

preparati

per

oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o

di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3812 Preparazioni

dette

«acceleranti di vulcanizzazio-

ne»; plastificanti composti per gomma o materie

plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed

altri stabilizzanti composti per gomma o materie

plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati

né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3818 Elementi

chimici

drogati

per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti

chimici drogati per essere utilizzati in elettronica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o

contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 51

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche

presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certifi-

cati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3823 Acidi

grassi

monocarbossilici industriali; oli acidi

di raffinazione; alcoli grassi industriali:

acidi

grassi

monocarbossilici industriali; oli

acidi di raffinazione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto alcoli

grassi

industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 3824

Leganti preparati per forme o per anime da

fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle

industrie chimiche o delle industrie connesse

(comprese quelle

costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi

altrove:

- i seguenti prodotti della presente voce:

- leganti preparati per forme o per anime

da fonderia, a partire da prodotti resi-

nosi naturali

- acidi naftenici, loro sali insolubili in

acqua e loro esteri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - sorbitolo diverso da quello della

voce 2905

- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli

alcalini, d'ammonio o d'etanolammine;

acidi solfonici di

Commercio con l'estero 52

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

oli minerali bituminosi, tiofenici, e

loro sali

- scambiatori di ioni - composizioni assorbenti per completare

il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

- ossidi di ferro alcalinizzati per la depu-

razione dei gas

- acque ammoniacali e masse depuranti

esaurite provenienti dalla depurazione

del gas illuminante - acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro

esteri

- oli di flemma e di Dippel

- miscele di sali aventi differenti anioni

- paste da copiatura a base gelatinosa,

anche su supporto di carta o di tessuto

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3901 a

3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 53

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

prodotti

addizionali

omopolimerizzati nei quali la parte di un

monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39

utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto51 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto52

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907

- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e

copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene

(ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto53 - Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

51 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

52 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

53 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Commercio con l'estero 54

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

da 3916

a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916,

ex 3917, ex 3920 e

ex 3921, per i quali le relative regole sono

specificate in appresso: prodotti

piatti,

non

solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non

semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri:

- prodotti addizionali omopolimerizzati

nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il

99 %, in peso, del

tenore totale del

polimero

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39

utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo

franco fabbrica del prodotto54

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto55

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 54 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

55 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 55

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 3916 e

ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati

non ecceda il 50 %

del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce

del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920

- Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - Fogli di cellulosa

rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del

prodotto

ex 3921

Fogli di plastica,

metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a

23 micron56

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3922 a

3926

Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 40

Gomma e lavori di

gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

56 Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore

al 2 %.

Commercio con l'estero 56

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non

ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e

protettori («flaps»), di gomma:

pneumatici,

gomme

piene o semipiene,

rigenerate, di gomma Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme

piene o semipiene usate - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

ex 4017

Lavori di gomma indurita Fabbricazione a partire da gomma indurita

ex

capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini da 4104

a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccatti, ma non altrimenti prepararti Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4107, 4112

e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo

l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la

concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 57

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

- tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

- altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite,

della voce 4302

ex

capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche

scortecciato o semplicemente sgrossato

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Herstellen aus Rohholz, auch entrindet oder vom Splint befreit

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture

di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

Commercio con l'estero 58

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a

6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo,

tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o

uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

- levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa - liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

da ex 4410

a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio,

segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

ex 4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di

legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

- Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 59

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di

legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

ex

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4503

Lavori in sughero naturale Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

capitolo 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto capitolo 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da

riciclare (avanzi o rifiuti) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o

quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del

capitolo 47

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del

capitolo 47

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole,

involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici

per corrispondenza

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 60

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del

capitolo 47

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di

ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4820

Blocchi di carta da lettere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del

capitolo 47

ex

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i

blocchi di calendari da sfogliare:

calendari

del

genere

«perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su

supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 61

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

ex

capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a

ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da57 - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

contenenti fili di

gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici58

57 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

58 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 62

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- altri

Fabbricazione a partire da59 - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-

rate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o

- carta o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex

capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine,

esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5106

a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Fabbricazione a partire da60: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

59 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

60 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 63

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione della carta

da 5111

a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici61

- altri

Fabbricazione a partire da62: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-

rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili,o

- carta o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non 61 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

62 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 64

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex

capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5204

a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da63: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

da 5208

a 5212

Tessuti di cotone:

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici64

- altri

Fabbricazione a partire da65: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-

rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o

- carta o

63 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

64 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

65 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 65

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex

capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5306

a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Fabbricazione a partire da66: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

da 5309

a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici67

66 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

67 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 66

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- altri

Fabbricazione a partire da68: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-

rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili,

- carta o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401

a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da69: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

68 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

69 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 67

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

materiali

chimici

o

paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici70

- altri

Fabbricazione a partire da71: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-

rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o

- carta o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

70 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

71 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 68

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

da 5501

a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

da 5508

a 5511

Filati e filati per cucire Fabbricazione a partire da72: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

da 5512

a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - contenenti fili di

gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici73

- altri

Fabbricazione a partire da74: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti prepa-

rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o

- carta o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

72 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

73 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

74 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 69

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex

capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi;

manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da75: - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili,

- materiali per la fabbricazione della carta

5602 Feltri,

anche

impregnati,

spalmati, ricoperti o stratificati:

- feltri all'ago

Fabbricazione a partire da76: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili

Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402,

- le fibre di polipropilene delle voci 5503

o 5506, o

- i fasci di fibre di polipropilene della

voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento

o di una singola fibra è comunque inferiore a

9 decitex, possono essere 75 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

76 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 70

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da77: - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

- materiali chimici o paste tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle

voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o

rivestiti di gomma o di materia plastica:

- fili e corde di gomma, ricoperti di materie

tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

- altri

Fabbricazione a partire da78: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- materiali

chimici

o

paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

77 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

78 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 71

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti

da filati tessili, lamelle o forme simili delle

voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma

di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da79: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la fabbricazione della carta

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili

delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da80: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o

- materiali per la

fabbricazione della carta

capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie

tessili:

di

feltro

all'ago

Fabbricazione a partire da81: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili

Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402,

- le fibre di polipropilene delle voci 5503

e 5506, o

79 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

80 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

81 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 72

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- i fasci di fibre di polipropilene della

voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento

o di una singola fibra è comunque inferiore a

9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

di

altri

feltri

Fabbricazione a partire da82: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

- altri

Fabbricazione a partire da83: - filati di cocco o di iuta,
- filati di filamenti

sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

82 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

83 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 73

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici84

- altri

Fabbricazione a partire da85: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e

simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 84 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

85 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 74

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Fabbricazione a partire da filati

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad

alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di

poliesteri o di rayon viscosa:

contenenti,

in

peso,

non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

- altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

5903 Tessuti

impregnati,

spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica,

diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 75

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

5904 Linoleum,

anche

tagliati;

rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura

applicata su un supporto tessile, anche tagliati Fabbricazione a partire da filati86

5905 Rivestimenti

murali

di

materie tessili:

impregnati,

spalmati,

ricoperti o stratificati con gomma, materie

plastiche o altre

materie

Fabbricazione a partire da filati

- altri

Fabbricazione a partire da87: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non 86 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

87 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 76

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: tessuti

a

maglia

Fabbricazione a partire da88: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

- altri

Fabbricazione a partire da filati

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

88 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 77

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

5908 Lucignoli

tessuti,

intrecciati o a maglia, di mate-

rie tessili, per lampade, fornelli, accendini,

candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbrica-

zione, anche impregnate: reticelle

ad

incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5909

a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

- dischi e corone per lucidare, diversi da

quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente

utilizzati nelle macchine per cartiere o per

altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame

semplici o multiple, o a tessitura piana, a

catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da89: - filati di cocco, - i materiali seguenti: - filati di politetrafluoroetilene90,

- filati di poliammide, ritorti e spalmati,

impregnati o coperti di resina fenolica,

- filati di poliammide aromatica ottenuta

per policondensazione di metafeni-

lendiammina e di

acido isoftalico,

- monofilati di politetrafluoroetilene91,

89 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

90 L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

91 L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

Commercio con l'estero 78

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- filati di fibre tessili sintetiche in poli(pfenilentereftalam-

mide),

- filati di fibre di vetro, spalmati di

resina fenolica e

spiralati di filati acrilici92,

- monofilamenti di

copoliestere di un

poliestere, di una

resina di acido

tereftalico, di

1,4- cicloesandietanolo e di acido

isoftalico,

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né

pettinate, né altrimenti preparate per

la filatura, o

- materiali chimici o paste tessili

- altri

Fabbricazione a partire da93: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

92 L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

93 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 79

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da94: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: ottenuti

riunendo

mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o

realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati95, 96

- altri

Fabbricazione a partire da97: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

ex

capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Fabbricazione a partire da filati98, 99

94 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

95 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

96 Cfr. la nota introduttiva 6.

97 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

98 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

99 Cfr. la nota introduttiva 6.

Commercio con l'estero 80

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 e

ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli

(bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati100 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto101

ex 6210 e

ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di

un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati102 o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto103

6213 e 6214 Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e

manufatti simili:

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici,

greggi104, 105 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto106

100 Cfr. la nota introduttiva 6.

101 Cfr. la nota introduttiva 6.

102 Cfr. la nota introduttiva 6.

103 Cfr. la nota introduttiva 6.

104 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

105 Cfr. la nota introduttiva 6.

106 Cfr. la nota introduttiva 6.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 81

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici,

greggi107, 108 o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di

finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo,

termofissaggio, sollevamento del pelo, calandra-

tura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio

antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola-

tura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati;

parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della

voce 6212

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati109 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto110

107 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

108 Cfr. la nota introduttiva 6.

109 Cfr. la nota introduttiva 6.

110 Cfr. la nota introduttiva 6.

Commercio con l'estero 82

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

equipaggiamenti

ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati111 o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto112

- tessuti di rinforzo per colletti e polsini,

tagliati

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da filati113

ex

capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e

stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 6301

a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

- in feltro, non tessuti Fabbricazione a partire da114: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili

111 Cfr. la nota introduttiva 6.

112 Cfr. la nota introduttiva 6.

113 Cfr. la nota introduttiva 6.

114 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 83

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

altri:

- ricamati

Fabbricazione da filati semplici, grezzi115, 116 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri

Fabbricazione a partire da filati semplici,

grezzi117, 118

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da119: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti prepa-

rate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

115 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

116 Cfr. la nota introduttiva 6.

117 Cfr. la nota introduttiva 6.

118 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

119 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Commercio con l'estero 84

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- non tessuti

Fabbricazione a partire da120, 121: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici,

greggi122, 123

6307 Altri

manufatti

confezionati, compresi i modelli di

vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti

costituiti

da

pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento

deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli

non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ex

capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a

suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 120 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

121 Cfr. la nota introduttiva 6.

122 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

123 Cfr. la nota introduttiva 6.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 85

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 6503 Cappelli,

copricapo

ed

altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili124 6505 Cappelli,

copricapo

ed

altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non

in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili125 ex

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni,

gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di

calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di

amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 124 Cfr. la nota introduttiva 6.

125 Cfr. la nota introduttiva 6.

Commercio con l'estero 86

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7003,

ex 7004 e

ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con

altre materie:

- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno

strato di metallo dielettrico, semiconduttrici

secondo gli standard del SEMII126

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

- altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli

aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7010 Damigiane,

bottiglie,

boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari,

ampolle ed altri recipienti per il trasporto o

l'imballaggio, di vetro; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o 126 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 87

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Sfaccettatura di bottiglie e boccette a condizione che il valore totale

dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamen-

ti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle

voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione

(roving), e

- lana di vetro

ex

capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete,

esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Commercio con l'estero 88

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità

di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7102,

ex 7103 e

ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini),

naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

7106, 7108 e

7110

Metalli preziosi:

- greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di

metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

semilavorati

o

in

polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi ex 7107,

ex 7109 e

ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi,

greggi

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre

semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7117 Minuterie

di

fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli

della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 89

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

ex

capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 da 7208

a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della

voce 7207

ex 7218,

da 7219

a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 7223

Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della

voce 7218

ex 7224,

da 7225

a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della

voce 7224

ex

capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di

ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie

e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

Commercio con l'estero 90

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di

appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente

costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7304, 7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712),

composti di più parti Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore

non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e

finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre,

profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non

possono essere utilizzati ex 7315

Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 91

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7402 Rame

non

raffinato; anodi

di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

rame

raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto - leghe di rame e rame raffinato contenente

altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7405

Leghe madri di rame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 92

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

da 7501

a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel

greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

7601 Alluminio

greggio

Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di

alluminio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele

continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessavoce del prodotto. Tuttavia, le tele

metalliche (comprese le tele continue o

senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 93

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

nastri spiegati di alluminio possono essere

utilizzati, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

ex

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

7801 Piombo

greggio:

piombo

raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

- altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione.

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 94

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

8002 e 8007 Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

- altri metalli comuni, lavorati; lavori di

queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 95

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 8206 Utensili

compresi

in

almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la

vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli

dellevoci da 8202 a 8205.

Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205

possono essere incorporati, a condizione che il loro

valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 8207 Utensili

intercambiabili

per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare,

maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di

sondaggio

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

8208 Coltelli

e

lame trancianti

per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

Commercio con l'estero 96

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da

unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215 Cucchiai,

forchette,

mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli

della stessa voce del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili

per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore

totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex

capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o

apparecchi, esclusi: Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 97

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del

prodotto127

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8402 Caldaie

a

vapore (generatori di vapore), diverse

dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite

per produrre contemporaneamente acqua calda e

vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica el prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8403 e

ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da

quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con

accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o

semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8409 Parti

riconoscibili

come

destinate, esclusivamente o principalmente, ai

motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 127 Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

Commercio con l'estero 98

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a

gas

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8413

Pompe volumetriche

rotative

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8415 Macchine

ed

apparecchi

per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e

l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile

separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 99

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8418 Frigoriferi,

congelatoriconservatori ed altro

materiale, altre macchine ed apparecchi per la

produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle

macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce

del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce

del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 100

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8423 Apparecchi

e

strumenti

per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance

sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

- a a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425

a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di

movimentazione, di

carico o di scarico Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431

utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 Apripista

(bulldozers,

angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatricispalatrici, compattatori e

rulli compressori, semoventi:

rulli

compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri

Fabbricazione

in

cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431

utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 101

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento,

il livellamento, lo spianamento, la escavazione,

per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431

utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8439 Macchine

ed

apparecchi

per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce

del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione

della pasta per carta, della carta o del cartone,

comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce

del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444

a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 102

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8452 Macchine

per

cucire,

escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti

e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per

macchine per cucire: macchine

per

cucire

unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg

con il motore

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto,

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (sen-

za motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

- il meccanismo di

tensione del filo, il meccanismo

dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag

sono originari

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456

a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di

ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8469

a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da

scrivere, macchine calcolatrici, macchine automa-

tiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 103

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per

forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i

carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie

plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8484 Guarnizioni

metalloplastiche; serie o assortimen-

ti di guarnizioni di composizione diversa,

presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non

aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre

caratteristiche elettriche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione

del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la

televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 104

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8501 Motori

e

generatori

elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503

utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 Gruppi

elettrogeni

e

convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501

e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione

dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acusti-

che; amplificatori elettrici ad audiofrequenza;

apparecchi elettrici di amplificazione del suono Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 Giradischi,

elettrofoni,

lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza

dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 105

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

8520 Magnetofoni

ed

altri

apparecchi per la registrazione del suono, anche

con dispositivo incorporato per la riproduzione del

suono

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videori-

produzione, anche incorporanti un ricevitore di

segnali videofonici Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8522 Parti

ed

accessori riconoscibili come destinati,

esclusivamente o principalmente, agli apparecchi

delle voci da 8519 a 8521 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati,

diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per

simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione

di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

- matrici e forme galvaniche per la fabbrica-

zione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 106

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

altri

Fabbricazione

in

cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523

utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi

trasmittenti

per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione,

anche muniti di un apparecchio ricevente o di un

apparecchio per la registrazione o la riproduzio-

ne del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»;

apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8526 Apparecchi

di

radiorilevamento e di radioscan-

daglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la

radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazio-

ne o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 107

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la

radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di

immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8529 Parti

riconoscibili

come

destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

riconoscibili

come

destinate esclusivamente o principalmente

agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altre

Fabbricazione

in

cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8535 e 8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la

diramazione, l'allacciamento o il collega-

mento dei circuiti elettrici Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538

utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 108

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il

comando o la distribuzione elettrica, anche incor-

poranti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di

comando numerico,

diversi dagli apparecchi di commutazione della

voce 8517

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538

utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi

(wafers) non ancora tagliati in microplacchette Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8542 Elektronische

integrierte

Schaltungen und zusammengesetzte elektronische

Mikroschaltungen

(Mikrobausteine):

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541

e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità

(anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre

ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 109

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone,

carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8546 Isolatori

per

l'elettricità,

di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per

esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8548 Cascami

ed

avanzi di pile,

di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi

quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi

quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di

comando per strade

ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 110

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex

capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati

negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini

laterali; carrozzini laterali («side car»):

- con motore a pistone alternativo di cilindrata: - inferiore o uguale

a 50 cm3

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 111

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

- superiore a 50 cm3 Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri

Fabbricazione

in

cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 Rimorchi

e

semirimorchi

per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 112

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di

veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 89 Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed acces-

sori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed

altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 113

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di

vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9004 Occhiali

(correttivi,

protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e

tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 114

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomi-

crografia, la cinefotomicrografia o la

microproiezione

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9015 Strumenti

ed

apparecchi

di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrolo-

gia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 115

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

9017 Strumenti

da disegno, per

tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non

nominati né compresi altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9018 Strumenti

ed

apparecchi

per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la

veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli

apparecchi per controlli oftalmici:

poltrone

per

gabinetti

da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri

Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi

di

meccanoterapia; apparecchi per

massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolte-

rapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed

altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 116

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas,

escluse le maschere di protezione prive del

meccanismo e

dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9024 Macchine

ed

apparecchi

per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9025 Densimetri,

aerometri,

pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9026 Strumenti

ed

apparecchi

di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri,

contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015,

9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9027 Strumenti

ed

apparecchi

per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per

prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 117

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

parti

ed

accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri

Fabbricazione

in

cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9029

Altri contatori [per esempio: contagiri,

contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso

(contachilometri), pedometri]; indicatori di velo-

cità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9030 Oscilloscopi,

analizzatori

di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la

misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa,

beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9031 Strumenti,

apparecchi

e

macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 118

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

9032 Strumenti

ed

apparecchi

di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033

Parti ed accessori non nominati né compresi

altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex

capitolo 91

Orologeria, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli

orologi tascabili

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9109

Movimenti di orologeria, completi e montati,

diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati

(chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della

voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 119

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metalli communi, anche dorati o argentati, o di metalli placcati

o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Commercio con l'estero 120

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 94

Mobili; mobili medicochirurgici; oggetti lette-

recci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi

altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose,

targhette indicatrici luminose ed oggetti

simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9401 e

ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso,

della voce 9401 o 9403, a condizione che: - il suo valore non ecceda il 25 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401

o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9405 Apparecchi

per

l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose,

targhette indicatrici luminose ed oggetti

simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9406 Costruzioni

prefabbricate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 121

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

ex

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex

capitolo 96

Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 9601 e

ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

ex 9603

Scope e spazzole

(escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo),

scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore;

tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma

o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento

deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli

non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore

Commercio con l'estero 122

946.39

Voce SA

Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1)

(2)

(3) (4)

totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per

bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di

bottoni

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne

stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne,

portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

9612 Nastri

inchiostratori

per

macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del

prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9613

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

capitolo 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto"

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 123

946.39

Appendice 2128 128 Questa appendice non è pubblicata nella presente Raccolta. Per il testo vedi RU 1996 1559.

Commercio con l'estero 124

946.39

Appendice 3129 (art. 34)

Dichiarazione su fattura La dichiarazione d'origine su fattura, il cui test è riportato qui di seguito, deve essere rilasciata conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.

Versione francese: L'éxportateur des produits couvers par le présent document (autorisation douanière
no ...130 déclare que, sauf indication claire du contraire, ces producits ont l'origine préférentielle ...131 selon les règles d'origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.

Versione inglese: The exporter of the products covered by this document (customs authorization
No ...132 declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential ...133 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.

(Luogo e data)134 (Firma dell'esportatore e nome del
firmatario in stampatello)135 129 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

130 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell'art. 34, dev'essere qui riportato il numero d'autorizzazione dell'esportatore abilitato.

Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.

131 Dev'essere inidcata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

132 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell'art. 34, dev'essere qui riportato il numero d'autorizzazione dell'esportatore abilitato.

Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.

133 Dev'essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

134 Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.

135 Per gli esportatori abilitati non è obbligatoria la firma autografa.

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 125

946.39

Appendice 4136 136 Questa appendice non è pubblicata nella presente Raccolta. Per il testo vedi RU 1996 1559.

Commercio con l'estero 126

946.39

Appendice 5

(art. 12 cpv. 2)

Merci escluse dal cumulo regionale Voce del SA

Designazione della merce Sezione XI

(cap. 50 a 63)

Materie tessili e loro manufatti 6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o
di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola
esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti 6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica 6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale 6404

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili ex 6405

Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito, di gomma o di materia plastica

Regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo 127

946.39

Appendice 6137 (art. 12 cpv. 3)

Elenco dei gruppi economici regionali ai quali la Svizzera accorda un cumulo Designazione del gruppo Paesi Parte del gruppo Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est ASEAN) Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaisia, Myanmar, Thailanda, Vietnam A Brunei e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ANASE, non viene più concesso il cumulo regionale in quanto non figurano più nell'elenco dei Paesi beneficiari.

137 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 mar. 2004 (RU 2004 1451).

Commercio con l'estero 128

946.39