01.11.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.10.2023
01.06.2019 - 31.12.2021
01.07.2016 - 31.05.2019
01.07.2012 - 30.06.2016
01.09.2009 - 30.06.2012
01.07.2008 - 31.08.2009
01.01.2008 - 30.06.2008
01.02.2000 - 31.12.2007
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1

Ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI)

del 23 dicembre 1999 (Stato 1° febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e
39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (legge);
visto l'articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del
territorio,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

Scopo della presente ordinanza è di proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza regola: a.

la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con
frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l'esercizio di
impianti fissi;

b.

il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni; c.

le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili.

2 La presente ordinanza non regola tuttavia la limitazione delle emissioni di radiazioni prodotte: a.

nelle aziende, nella misura in cui le radiazioni agiscono sul personale che vi
lavora;

b.

in caso di utilizzazione medica di dispositivi medici giusta l'ordinanza del
24 gennaio 19963 sui dispositivi medici; c.

da impianti militari, nella misura in cui le radiazioni agiscono su militari; RU 2000 213

1

RS 814.01

2

RS 700

3

RS 819.124

814.710

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.710

d.

da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi
elettrici oppure telefoni cellulari.

3 La presente ordinanza non regola neppure la limitazione degli effetti delle radiazioni su dispositivi medici elettrici o elettronici utilizzati in supporto alle funzioni
vitali, quali gli stimolatori cardiaci.

Art. 3 Definizioni

1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era
già passata in giudicato.

2 Gli impianti sono considerati nuovi se: a.

all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio non era ancora passata in giudicato; b.

sono trasferiti in un altro sito; oppure c.

sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie e i tram
(allegato 1 numero 5).

3 Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: a.

i locali situati in edifici, destinati regolarmente al soggiorno prolungato di
persone;

b.

i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; c.

le superfici di parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b.

4 Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la
limitazione delle emissioni che: a.

sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o
all'estero; o

b.

sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le
regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti.

5 Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che
si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana
del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si
fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria.

6 Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto.

7 La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca
un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico.

Radiazioni non ionizzanti 3

814.710

8 La corrente indotta attraverso il corpo è la corrente elettrica che si scarica a terra da
una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto
conduttore.

9 La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda.

Capitolo 2:

Emissioni

Sezione 1:

Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti Art. 4

Limitazione preventiva delle emissioni 1 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le
limitazioni preventive delle emissioni definite nell'allegato 1.

2 Nel caso di impianti per i quali l'allegato 1 non prevede prescrizioni, l'autorità ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.


Art. 5

Limitazione completiva e più severa delle emissioni 1 Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d'immissione giusta
l'allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme,
l'autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni.

2 Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano
rispettati i valori limite d'immissione.

3 Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite
d'immissione giusta l'allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti
conduttori, l'autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.

Sezione 2:

Prescrizioni speciali per i nuovi impianti

Art. 6

Se, dopo la sua messa in servizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell'allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti
nuovi.

Sezione 3:

Prescrizioni speciali per i vecchi impianti

Art. 7

Obbligo di risanamento 1 L'autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli
articoli 4 e 5 siano risanati.

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.710

2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta
l'articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell'attività o la disattivazione dell'impianto durante il risanamento.

3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s'impegna a disattivare l'impianto entro il termine di risanamento.


Art. 8

Termine di risanamento 1 Il termine per l'attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito
conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1. Se l'allegato 1 non prevede prescrizioni, si applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l'autorità può
prorogare questo termine della metà al massimo, se l'attuazione delle limitazioni
delle emissioni entro il termine ordinario non dovesse essere economicamente sopportabile.

2 Per le limitazioni completive o più severe delle emissioni, il termine di risanamento è di tre anni al massimo. L'autorità fissa termini più brevi, ma almeno di tre
mesi, se le misure possono essere attuate senza investimenti rilevanti.


Art. 9

Modifica di vecchi impianti 1 Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell'allegato 1, nello stato di esercizio
determinante devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a.

la densità del flusso magnetico, rispettivamente l'intensità del campo elettrico non possono aumentare nei luoghi a utilizzazione sensibile in cui,
prima della modifica, il valore limite dell'impianto era già superato; b.

il valore limite dell'impianto giusta l'allegato 1 non può essere superato negli altri luoghi a utilizzazione sensibile.

2 L'autorità accorda deroghe conformemente all'allegato 1.

Sezione 4:

Collaborazione e controllo

Art. 10

Obbligo di collaborazione Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all'autorità, su richiesta della stessa, le
informazioni necessarie all'esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l'articolo 11 capoverso 2. All'occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti.


Art. 11

Obbligo di notifica

1 Nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il
titolare di un impianto, per il quale l'allegato 1 fissa limitazioni delle emissioni,
deve inoltrare all'autorità una scheda dei dati sul sito se viene costruito un nuovo
impianto, se l'impianto è stato trasferito in un altro sito, se è stato sostituito nel me

Radiazioni non ionizzanti 5

814.710

desimo sito oppure se è stato modificato ai sensi dell'allegato 1. Fanno eccezione le
installazioni elettriche domestiche (allegato 1 n. 4).

2 La scheda dei dati sul sito deve contenere: a.

i dati tecnici e dell'esercizio, attuali e pianificati, relativi all'impianto nella
misura in cui essi sono determinanti per la produzione di radiazioni; b.

lo stato di esercizio determinante giusta l'allegato 1; c.

indicazioni sulle radiazioni prodotte dall'impianto:
1.

nel luogo accessibile alle persone in cui tali radiazioni registrano il valore massimo, 2.

nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il
valore massimo, e

3.

in tutti i luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell'impianto giusta l'allegato 1 è superato; d.

una planimetria che illustra le indicazioni menzionate alla lettera c.


Art. 12

Controllo

1 L'autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.

2 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell'impianto giusta l'allegato 1,
essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di
terzi. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.

3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell'impianto giusta l'allegato 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l'autorità misura o fa misurare periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in
esercizio dello stesso controlla se: a.

le indicazioni relative all'esercizio, che sono alla base della decisione, sono
esatte; e

b.

le decisioni emanate sono rispettate.

Capitolo 3:

Immissioni


Art. 13

Validità dei valori limite d'immissione 1 I valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 devono essere rispettati ovunque
possano trattenersi persone.

2 Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto
il corpo umano.

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.710


Art. 14

Rilevamento delle immissioni 1 L'autorità rileva le immissioni se c'è motivo di credere che siano superati i valori
limite d'immissione giusta l'allegato 2.

2 A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui
rilevamenti di terzi. L'UFAFP raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.

3 Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti
appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione.

4 Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo
magnetico, densità del flusso magnetico, corrente indotta attraverso il corpo oppure
corrente di contatto per lo stato di esercizio dell'impianto in cui esse registrano il
valore massimo.

5 Nella misura in cui l'allegato 2 stabilisce una durata d'apprezzamento, si calcola la
media quadratica delle immissioni durante la durata d'apprezzamento; in caso contrario è determinante il valore efficace massimo.


Art. 15

Valutazione delle immissioni L'autorità valuta se le immissioni superano uno o più valori limite d'immissione
giusta l'allegato 2.

Capitolo 4:

Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili

Art. 16

Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell'impianto giusta l'allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile.

Capitolo 5:

Disposizioni finali Sezione 1:

Esecuzione


Art. 17

Esecuzione da parte dei Cantoni L'esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l'articolo 18.


Art. 18

Esecuzione da parte della Confederazione Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale
oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad
esse compete anche l'esecuzione di quest'ultima. Per la collaborazione dell'UFAFP
e dei Cantoni si applica l'articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli
obblighi legali di segretezza.

Radiazioni non ionizzanti 7

814.710


Art. 19

Autorità di coordinamento 1 Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 e se l'esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete
a diverse autorità, queste designano l'autorità responsabile del coordinamento.

2 L'autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella
legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

Sezione 2:

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Art. 20

Disposizione transitoria

L'autorità emana la decisione di risanamento giusta l'articolo 7 entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. A tale proposito, tiene conto dell'urgenza del risanamento. Per i casi non urgenti, il termine di due anni può eccezionalmente essere superato.


Art. 21

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.

4 RS

700

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.710

Allegato 1

(Art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16) Limitazioni preventive delle emissioni 1

Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica 11

Campo d'applicazione 1 Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una tensione nominale di almeno 1000 V: a.

linee aeree a corrente alternata; b.

linee sotterranee a corrente alternata con cavo a un conduttore in tubi separati.

2 Per l'impianto della linea di contatto delle ferrovie si applica la cifra 5.

12

Definizioni

1 Un conduttore di fase è un conduttore singolo sotto tensione.

2 Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo
circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase R, S e T; nel
caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V.

3 Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di
terra montati su un traliccio o situati in un impianto di cavi interrati. Essa può comprendere uno o più tratti di linea.

4 All'interno della sezione di linea sottoposta a valutazione, l'impianto comprende
tutti i tratti di linea che si trovano in un'area circoscritta e facilmente delimitabile.

5 Il tracciato della linea è l'area sottostante a una linea aerea o sovrastante una linea
di cavi interrati. Esso è delimitato lateralmente dai conduttori di fase più esterni.

6 La modifica della disposizione dei conduttori, dell'occupazione di fase oppure
dello stato di esercizio determinante è considerata una modifica dell'impianto.

13

Stato di esercizio determinante 1 È considerato stato di esercizio determinante dell'impianto l'esercizio simultaneo
di tutti i tratti di linea, nella misura in cui ogni tratto di linea è in funzione: a.

con la sua corrente limite termica a 40 °C; e b.

nella direzione di carico più frequente.

Radiazioni non ionizzanti 9

814.710

2 Se nella decisione relativa all'approvazione del piano, per la corrente massima è
fissato un valore che differisce dalla corrente limite termica, quest'ultimo può servire quale base per stabilire lo stato di esercizio determinante.

14

Valore limite dell'impianto Il valore limite dell'impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico
è di 1

µT.

15

Nuovi impianti 1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell'impianto.

2 L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che: a.

l'occupazione di fase è ottimizzata in modo tale che, nello stato di esercizio
determinante, la densità del flusso magnetico all'esterno del tracciato della
linea è minimizzata; e b.

sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni,
quali un altro sito, un'altra disposizione dei conduttori, il cablaggio o
schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e
dalle possibilità economiche.

16

Vecchi impianti 1 Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte dall'impianto nello
stato di esercizio determinante superano il valore limite dell'impianto, si deve ottimizzare l'occupazione di fase in modo tale che in tali luoghi la densità del flusso
magnetico sia minimizzata.

2 Il termine di risanamento giusta l'articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo.

17

Modifica di vecchi impianti In caso di modifica di un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze
giusta l'articolo 9 capoverso 1 se il titolare dell'impianto dimostra che sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 15 capoverso 2.

2

Stazioni di trasformazione 21

Campo d'applicazione Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasformazione
dall'alta alla bassa tensione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.710

22

Definizioni

1 Sono considerati un impianto le parti conduttrici di una stazione di trasformazione,
compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.

2 È considerato una modifica dell'impianto l'aumento della potenza nominale.

23

Stato di esercizio determinante È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio alla potenza nominale.

24

Valore limite dell'impianto Il valore limite dell'impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico
è di 1

µT.

25

Nuovi e vecchi impianti 1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell'impianto.

2 L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che sono state
adottate tutte le misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito o
schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche.

3

Sottostazioni e impianti di distribuzione 31

Campo d'applicazione Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti di trasformazione tra
due diversi livelli di alta tensione come pure agli impianti di distribuzione ad alta
tensione.

32

Definizioni

1 Sono considerate un impianto le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione.

2 È considerato una modifica l'aumento della potenza nominale oppure lo spostamento o l'ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.

Radiazioni non ionizzanti 11

814.710

33

Stato di esercizio determinante È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio alla potenza nominale.

34

Valore limite dell'impianto Il valore limite dell'impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico
è di 1

µT.

35

Nuovi e vecchi impianti 1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d'esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell'impianto.

2 L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che sono state
adottate tutte le misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito o
schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche.

36

Modifica di vecchi impianti Se si modifica un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze giusta
l'articolo 9 capoverso 1 se è soddisfatta la condizione di cui al numero 35 capoverso 2.

4

Installazioni elettriche domestiche 41

Campo d'applicazione Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta
l'articolo 16 della legge del 24 giugno 19025 sugli impianti elettrici, ad esclusione
degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.

42

Nuovi impianti Le nuove installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto. Segnatamente devono essere adottate le seguenti misure: a.

le linee d'alimentazione che partono dai quadri di distribuzione devono possibilmente essere disposte a stella; b.

nelle linee d'alimentazione devono essere evitati gli anelli; c.

i quadri di distribuzione principali non devono essere collocati nelle immediate vicinanze delle camere da letto.

5

RS 734.0

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.710

5

Ferrovie e tram 51

Campo d'applicazione Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie e ai tram che funzionano a corrente alternata.

52

Definizioni

1 Sono considerati un impianto l'impianto della linea di contatto giusta l'articolo 3
dell'ordinanza del 5 dicembre 19946 sulle installazioni elettriche della ferrovia, nonché i conduttori di ritorno della corrente di trazione.

2 È considerato una modifica l'aumento del numero di binari.

53

Stato di esercizio determinante È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio secondo l'orario con treni
passeggeri e treni merci.

54

Valore limite dell'impianto Il valore limite dell'impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico
è di 1

µT, misurato come valore medio durante 24 ore.

55

Nuovi impianti 1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell'impianto.

2 L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che: a.

l'impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile
al filo di linea; e

b.

sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni,
quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

6

RS 734.42

Radiazioni non ionizzanti 13

814.710

56

Vecchi impianti Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte dall'impianto nello
stato di esercizio determinante superano il valore limite dell'impianto, occorre equipaggiare l'impianto con un conduttore di ritorno il più vicino possibile al filo di linea.

57

Modifica di vecchi impianti Se si modifica un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze giusta
l'articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55 capoverso 2.

6

Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo 61

Campo d'applicazione 1 Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per
reti a struttura cellulare destinate alla telefonia mobile e agli impianti di trasmissione
per collegamenti telefonici senza filo, con una potenza equivalente irradiata (ERP)
complessiva di almeno 6 W.

2 Esse non si applicano agli impianti di trasmissione per ponte radio.

62

Definizioni

1 Sono considerate un impianto tutte le antenne di trasmissione per i servizi radio
giusta il numero 61, che sono montate sullo stesso traliccio oppure situate in uno
spazio ristretto, segnatamente sul tetto dello stesso edificio.

2 È considerato una modifica l'aumento della potenza equivalente irradiata (ERP)
massima o il cambiamento delle direzioni d'emissione.

63

Stato di esercizio determinante È considerato stato d'esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e
di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.710

64

Valore limite dell'impianto Il valore limite dell'impianto per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico
è di:

a.

4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 900 MHz; b.

6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in un intervallo di frequenza superiore; c.

5,0 V/m, per impianti che trasmettono sia nell'intervallo di frequenza giusta
la lettera a, sia in quello giusta la lettera b.

65

Nuovi e vecchi impianti Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell'impianto.

7

Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche 71

Campo d'applicazione 1 Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione
per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche, che hanno una potenza
equivalente irradiata (ERP) complessiva di almeno 6 W e che trasmettono dallo
stesso sito durante almeno 800 ore all'anno.

2 Esse non si applicano al servizio radio giusta il numero 6 e agli impianti di trasmissione per ponte radio.

72

Definizioni

1 Sono considerate un impianto tutte le antenne di trasmissione delle applicazioni
radiofoniche giusta il numero 71, che sono montate sullo stesso traliccio oppure situate in uno spazio ristretto.

2 È considerato una modifica l'aumento della potenza equivalente irradiata (ERP)
massima o il cambiamento delle direzioni d'emissione.

73

Stato di esercizio determinante È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio dell'impianto alla potenza
massima di trasmissione.

Radiazioni non ionizzanti 15

814.710

74

Valore limite dell'impianto Il valore limite dell'impianto per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico
è di:

a.

8,5 V/m, per trasmettitori a onde lunghe e a onde medie; b.

3,0 V/m, per tutti gli altri impianti di trasmissione.

75

Nuovi e vecchi impianti 1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell'impianto.

2 L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che: a.

l'impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria
per adempiere allo scopo previsto dell'impianto; e b.

sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni,
quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle
condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

76

Modifica di vecchi impianti Se si modifica un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze giusta
l'articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 75 capoverso 2.

8

Impianti radar 81

Campo d'applicazione Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che hanno una
potenza equivalente irradiata (ERP) media di almeno 6 W e che emettono dallo
stesso sito durante almeno 800 ore all'anno.

82

Definizioni

1 Sono considerate un impianto tutte le antenne con funzione radar situate in uno
spazio ristretto.

2 È considerato una modifica l'aumento della potenza equivalente irradiata (ERP)
massima oppure il cambiamento delle direzioni di emissione o dei cicli di scansione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.710

83

Stato di esercizio determinante È considerata stato d'esercizio determinante la sorveglianza dello spazio aereo previsto alla potenza massima di trasmissione.

84

Valore limite dell'impianto Il valore limite dell'impianto per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico
è di 5,5 V/m, misurato quale valore medio durante un ciclo di scansione completo.

85

Nuovi e vecchi impianti 1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d'esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell'impianto.

2 L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che: a.

l'impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria
per adempiere allo scopo previsto dell'impianto; e b.

sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni,
quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

86

Modifica di vecchi impianti In caso di modifica di un vecchio impianto, l'autorità accorda deroghe alle esigenze
giusta l'articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 85
capoverso 2.

Radiazioni non ionizzanti 17

814.710

Allegato 2

(art. 5, 13, 14, 15, 19) Valori limite d'immissione 1

Immissioni a frequenza unica 11

Valori limite d'immissione per le grandezze di campo 1 I valori limite d'immissione per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico,
dell'intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico sono: Frequenza

Valore limite d'immissione per il valore efficace della Durata

intensità del

campo elettrico

EG,f (V/m)

intensità del

campo magnetico

HG,f (A/m)

densità del

flusso magnetico

BG,f (µT)

d'apprezzamento

(minuti)

< 1 Hz

32 000

40 000

- 7

1-8 Hz

10 000

32 000 / f 2 40 000 / f 2

- 7

8-25 Hz

10 000

4 000 / f

5 000 / f

- 7

0,025-0,8 kHz

250 / f

4 / f

5 / f

- 7

0,8-3 kHz

250 / f

5

6,25

- 7

3-100 kHz

87

5

6,25

- 7

100-150 kHz

87

5

6,25

6

0,15-1 MHz

87

0,73 / f

0,92 / f

6

1-10 MHz

87 /

f

0,73 / f

0,92 / f

6

10-400 MHz

28

0,073

0,092

6

400-2000 MHz

1,375 ·

f

0,0037 ·

f

0,0046 ·

f

6

2-10 GHz

61

0,16

0,20

6

10-300 GHz

61

0,16

0,20

68 / f 1.05

f è la frequenza espressa nell'unità di misura indicata nella prima colonna della tabella.

7

È determinante il valore efficace più elevato (art. 14 cpv. 5).

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.710

2 In aggiunta al capoverso 1, in caso di immissioni pulsate, per il valore efficace
dell'intensità del campo elettrico, dell'intensità del campo magnetico e della densità
del flusso magnetico - calcolato come media durante la durata dell'impulso - valgono i seguenti valori limite d'immissione: Frequenza

Valore limite d'immissione per il valore efficace della Durata

intensità del

campo elettrico

EP,f (V/m)

intensità del

campo magnetico

HP,f (A/m)

densità del

flusso magnetico

BP,f (µT)

d'apprezzamento

10-400 MHz

900

2,3

2,9

durata

dell'impulso

400-2000 MHz

44 ·

f

0,12 ·

f

0,15 ·

f

durata

dell'impulso

2-300 GHz

1950

5,1

6,4

durata

dell'impulso

f è la frequenza in MHz.

12

Valore limite d'immissione per la corrente indotta attraverso il corpo Per le frequenze tra 10 e 110 MHz il valore limite d'immissione per il valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un'estremità del corpo è 45 mA.
L'intervallo di tempo durante il quale si calcola la media è di 6 minuti.

13

Valore limite d'immissione per la corrente di contatto Il valore limite d'immissione per il valore efficace della corrente di contatto è: Frequenza

Valore limite d'immissione per il valore efficace della corrente di contatto IB,G, f (mA) < 2,5 kHz

0,5

2,5-100 kHz

0,2 · f

0,1-110 MHz

20

f è la frequenza in kHz.

2

Immissioni a frequenza multipla 21

Principi

1 Se si è in presenza di diverse frequenze simultanee, le immissioni sono rilevate
separatamente per ogni frequenza.

Radiazioni non ionizzanti 19

814.710

2 Le immissioni rilevate in tal modo sono ponderate con un fattore variabile in funzione della frequenza e sommate giusta il numero 22.

3 Il valore limite d'immissione per ognuna delle somme calcolate giusta il numero 22
è 1.

22

Prescrizioni sulla somma N.

Intervallo di frequenza Grandezza fisica

Prescrizioni sulla somma Durata
d'apprezzamento

221

1 Hz-10 MHz

intensità
del campo
elettrico

>

+

MHz

MHz

f

MHz

Hz

f

G

f

E

E

E

10

1

1

1

,

87

- 8

intensità
del campo
magnetico

>

+

MHz

kHz

f

kHz

Hz

f

G

f

H

H

H

10

65

65

1

,

5

- 8

densità
del flusso
magnetico

>

+

MHz

kHz

f

kHz

Hz

f

G

f

B

B

B

10

65

65

1

,

25

,

6

- 8

222

100 kHz-300 GHz

intensità
del campo
elettrico

E

f

E

E

f

kHz

MHz

f

G f

MHz

GHz

87

2

100

1

2

1

300







+







>

,

6 minuti

intensità
del campo
magnetico

>



+





GHz

MHz

f

G

f

MHz

kHz

f

H

H

f

H

300

1

2

.

1

100

2

2

73

,

0

6 minuti

densità
del flusso
magnetico

>



+

 

 

GHz

MHz

f

G

f

MHz

kHz

f

B

B

f

B

300

1

2

.

1

100

2

2

92

,

0

6 minuti

223

inoltre in caso
di immissioni
pulsate

intensità
del campo
elettrico

E

E

f

P f

M Hz

GHz

,







2

10

300

durata dell'impulso 10 MHz-300 GHz

intensità
del campo
magnetico

H

H

f

P f

MHz

GHz

,







2

10

300

durata dell'impulso densità
del flusso
magnetico

B

B

f

P f

M Hz

GH z

,







2

10

300

durata dell'impulso 8

Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5).

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.710

N.

Intervallo di frequenza Grandezza fisica

Prescrizioni sulla somma Durata
d'apprezzamento

224

10 MHz-110 MHz

corrente
indotta
attraverso
il corpo

I

K f

MHz

MHz

,

45

2

10

110







6 minuti

225

1 Hz-110 MHz

corrente
di contatto

I

I

B f

B G f

Hz

MHz

,

, ,

1

110

- 9

La somma va calcolata all'interno di ciascun intervallo di frequenza indicato nel segno di sommatoria, su tutte le frequenze f alle quali avvengono immissioni simultanee.

Spiegazione dei simboli: f

frequenza in MHz

Ef

valore efficace dell'intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f EG,f

valore limite d'immissione per il valore efficace dell'intensità del campo
elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1 EP,f

valore limite d'immissione per il valore efficace dell'intensità del campo
elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2 Hf

valore efficace dell'intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f HG,f

valore limite d'immissione per il valore efficace dell'intensità del campo
magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1 HP,f

valore limite d'immissione per il valore efficace dell'intensità del campo
magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2 Bf

valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenza f BG,f

valore limite d'immissione per il valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1 BP,f

valore limite d'immissione per il valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2 IK,f

valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un'estremità del
corpo in mA alla frequenza f IB,f

valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenza f IB,G,f

valore limite d'immissione per il valore efficace della corrente di contatto in
mA alla frequenza f giusta il numero 13 9

Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5).