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741.57

Ordinanza
concernente il sistema d'informazione
sugli incidenti stradali

(OSIStr)

del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89i capoverso 4, 89l capoverso 3 e 89n
della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (LStat);
visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del sistema d'informazione sugli incidenti stradali (SIStr).

Art. 2 Struttura e finalità del sistema d'informazione

1 Il SIStr è costituito da un sistema di rilevazione e un sistema di valutazione.

2 Il sistema di rilevazione è impiegato:

a.
per registrare e archiviare i dati raccolti in relazione agli incidenti stradali rilevati dalla polizia o dalla polizia militare;
b.
come strumento di supporto per le autorità notificanti nell'ambito dell'esecuzione di procedimenti penali contro conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali;
c.
come fonte di dati per il sistema di valutazione.

3 Il sistema di valutazione è impiegato per:

a.
individuare, analizzare e risanare i tratti pericolosi e a rischio d'incidente;
b.
studiare le cause degli incidenti, con particolare riferimento ai fattori d'influenza «essere umano», «veicolo» e «infrastruttura»;
c.
compilare la statistica degli incidenti stradali;
d.
predisporre, attuare e verificare misure volte a migliorare la sicurezza stradale;
e.
analizzare le conseguenze e i costi degli incidenti, con particolare riguardo al tipo e alla gravità delle lesioni subite dalle persone coinvolte.
Art. 3 Autorità coinvolte e competenze

1 Il sistema di rilevazione è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni DDPS).

2 Il sistema di valutazione è gestito dall'USTRA.

3 L'USTRA è responsabile del SIStr. È responsabile affinché il trattamento dei dati e l'utilizzo del sistema d'informazione siano conformi alla legge e garantisce la sicurezza informatica.

4 È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.

5 Coordina le proprie attività con quelle delle autorità coinvolte nel SIStr.

6 Emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale definisce in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione.

Sezione 2: Sistema di rilevazione

Art. 4 Contenuto

Il sistema di rilevazione contiene:

a.
i dati relativi alle persone coinvolte nell'incidente conformemente al numero 1 dell'allegato;
b.
i dati relativi ai veicoli coinvolti nell'incidente conformemente al numero 2 dell'allegato;
c.
i dati relativi al luogo dell'incidente conformemente al numero 3 dell'allegato;
d.
i dati relativi a tipo e cause dell'incidente conformemente al numero 4 dell'allegato;
e.
gli schizzi dell'incidente;
f.
i verbali d'interrogatorio;
g.
i rapporti di denuncia.
Art. 5 Registrazione dei dati

1 Gli organi di polizia e il Centro danni DDPS registrano direttamente nel sistema di rilevazione o trasmettono allo stesso i dati di cui all'articolo 4 lettere a-d concernenti tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia o dalla polizia militare.

2 Registrano o trasmettono i dati regolarmente, in ogni caso entro:

a.
il 20 agosto dell'anno corrente, se riguardano il primo semestre dell'anno;
b.
il 20 febbraio dell'anno successivo, se riguardano il secondo semestre dell'anno.

3 I dati relativi agli incidenti di un determinato anno possono essere rettificati o completati dopo il 20 febbraio dell'anno successivo soltanto d'intesa con l'USTRA.

Art. 6 Trasferimento dei dati al sistema di valutazione

1 I dati di cui all'articolo 4 lettere a-e sono trasferiti dal sistema di rilevazione al sistema di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

2 La pseudonimizzazione è effettuata:

a.
per i dati personali, utilizzando il rispettivo numero di identificazione personale del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (PIN SIAC Persone);
b.
per i dati del veicolo, utilizzando il rispettivo numero di matricola.

3 I dati delle persone che sono state coinvolte nell'incidente ma non erano alla guida di un veicolo a motore possono essere trasferiti al sistema di valutazione soltanto in forma anonimizzata.

Art. 7 Autorizzazioni di accesso

1 Presso gli organi di polizia cantonali sono autorizzate ad accedere al sistema di rilevazione le persone competenti per la registrazione di incidenti stradali in virtù della legislazione cantonale in materia di polizia. Esse hanno accesso:

a.
ai dati di propria registrazione;
b.
ai dati relativi agli incidenti occorsi nel loro territorio cantonale.

2 Il Centro danni DDPS ha accesso:

a.
ai dati di propria registrazione;
b.
ai dati di incidenti nel suo ambito di competenza.

3 L'USTRA ha accesso al sistema di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all'articolo 3. Designa la persona autorizzata a questo scopo e ne disciplina la supplenza.

Art. 8 Diritto di informazione e di rettifica

1 Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all'autorità competente per la registrazione dei dati di cui all'articolo 5.

2 Fatto salvo il diritto procedurale cantonale, l'autorità competente comunica i dati in questione integralmente, gratuitamente e di norma per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni.

3 Chiunque può chiedere che i dati inesatti concernenti la propria persona siano rettificati o distrutti.

Art. 9 Distruzione e archiviazione dei dati

1 I dati vengono distrutti nel sistema di rilevazione entro dieci anni dalla data dell'incidente cui si riferiscono.

2 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall'USTRA all'Archivio federale a fini di archiviazione.

Sezione 3: Sistema di valutazione

Art. 10 Contenuto

1 Il sistema di valutazione contiene:

a.
in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati relativi alle persone e ai veicoli coinvolti nell'incidente di cui all'articolo 4 lettere a e b;
b.
i dati relativi a luogo, tipo e cause dell'incidente di cui all'articolo 4 lettere c e d;
c.
gli schizzi dell'incidente riportati nel sistema di rilevazione di cui all'articolo 4 lettera e.

2 I dati sono ripresi dal sistema di rilevazione conformemente all'articolo 6.

3 Il PIN SIAC Persone e il numero di matricola non sono visibili durante il trattamento dei dati nel sistema di valutazione.

Art. 11 Autorizzazioni di accesso

1 L'USTRA ha accesso ai dati del sistema di valutazione.

2 Il Centro danni DDPS ha accesso:

a.
ai dati di propria registrazione nel sistema di rilevazione;
b.
ai dati relativi agli incidenti che rientrano nel suo ambito di competenza.

3 I Cantoni hanno accesso:

a.
ai dati registrati nel sistema di rilevazione dalle proprie autorità cantonali;
b.
ai dati relativi agli incidenti occorsi nel proprio territorio.

4 I terzi hanno accesso al sistema di valutazione nel quadro delle autorizzazioni di accesso concesse dall'USTRA secondo l'articolo 17.

Art. 12 Valutazione

1 L'USTRA può valutare i dati per gli scopi di cui all'articolo 2 capoverso 3 oppure metterli a disposizione di terzi affinché effettuino valutazioni per questi scopi.

2 Il Centro danni DDPS può valutare i dati per gli scopi di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere b e d.

3 I Cantoni possono valutare i dati di cui all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 13 Collegamento con dati contenuti in altre fonti

1 Per un'analisi più approfondita delle cause d'incidente, i dati possono essere collegati con:

a.
i dati contenuti nei sottosistemi SIAC Persone e SIAC Provvedimenti del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC), per valutare il fattore d'influenza «essere umano»;
b.
i dati contenuti nel sottosistema SIAC Veicoli del SIAC, per valutare il fattore d'influenza «veicolo»;
c.
i dati sull'infrastruttura e sul traffico stradali, per valutare il fattore d'in-fluenza «infrastruttura».

2 Per un'analisi più approfondita delle conseguenze e dei costi degli incidenti, i dati possono essere collegati con:

a.
i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST);
b.
i dati del Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni (SSAINF).

3 L'accesso ai dati sull'infrastruttura e sul traffico stradali e il loro utilizzo sono disciplinati:

a.
per quanto riguarda i geodati, dalla legge federale del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione e dall'ordinanza del 21 maggio 20085 sulla geoinformazione;
b.
per quanto riguarda i dati tecnici concernenti l'infrastruttura, dalla legge federale dell'8 marzo 19606 sulle strade nazionali e dall'ordinanza del 7 novembre 20077 sulle strade nazionali.

4 Al collegamento con i dati dell'UST (cpv. 2 lett. a) o con dati rilevati nel quadro della LStat si applica l'articolo 14a LStat.

5 L'accesso ai dati del SSAINF e il loro utilizzo sono disciplinati dall'ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell'interno in virtù dell'articolo 105 dell'ordinanza del 20 dicembre 19828 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 14 Distruzione e archiviazione dei dati

1 I dati del sistema di valutazione vengono distrutti non appena non sono più necessari.

2 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall'USTRA all'Archivio federale a fini di archiviazione.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 15 Qualità e rettifica dei dati

1 L'autorità che registra o trasferisce i dati nel sistema di rilevazione è responsabile della loro correttezza e completezza. L'autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica.

2 L'USTRA verifica la completezza e l'attendibilità dei dati inseriti nel sistema di valutazione. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.

Art. 16 Statistica degli incidenti stradali

L'USTRA compila semestralmente una statistica standardizzata degli incidenti stradali. In collaborazione con l'UST, la mette a disposizione, in forma adeguata, dapprima delle autorità cantonali competenti e in seguito del pubblico.

Art. 17 Comunicazione dei dati

1 Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l'USTRA mette a disposizione dell'UST e dell'Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni i dati, in forma anonimizzata, di cui detti uffici necessitano per adempiere i loro compiti legali.

2 L'USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati dati anonimizzati per valutazioni proprie. A tale scopo stipula convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono prevedere autorizzazioni di accesso al sistema di valutazione.

3 I dati annuali anonimizzati sono messi a disposizione di terzi soltanto dopo la pubblicazione nella statistica degli incidenti stradali.

4 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat e dall'ordinanza del 30 giugno 199310 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 18 Sicurezza dei dati

1 I servizi autorizzati all'accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.

2 L'USTRA si assicura che i dati comunicati secondo l'articolo 17 capoverso 2 non consentano di risalire all'identità delle persone coinvolte in un incidente.

3 Nell'ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Allegato

(art. 4)

Sistema di rilevazione

1 Dati relativi alle persone coinvolte nell'incidente

11 Generalità

-
cognome
-
nome
-
indirizzo
-
nazionalità
-
data di nascita
-
sesso

12 Conseguenze dell'incidente

-
tipo di lesioni
-
gravità delle lesioni
-
codice NACA
-
data del decesso

13 Sistemi di protezione, in particolare cinture di sicurezza o caschi

14 Inosservanza dell'obbligo di notifica

15 Scopo dello spostamento a piedi o sul veicolo

16 Licenza di condurre

17 Alcol

-
disposizione di un accertamento etilometrico
-
risultati dell'accertamento
-
disposizione di un esame del sangue
-
risultati dell'esame

18 Medicamenti

-
disposizione di un esame del sangue o delle urine
-
risultati dell'esame

19 Stupefacenti

-
disposizione di un esame del sangue o delle urine
-
risultati dell'esame

2 Dati relativi ai veicoli coinvolti nell'incidente

-
tipo di veicolo
-
targa
-
tipo di targa
-
numero di matricola
-
marca
-
modello
-
colore
-
eventuale traino di rimorchio
-
indicazioni sulla collisione

3 Dati relativi al luogo dell'incidente

-
coordinate
-
indicazione se all'interno o fuori delle località
-
via
-
numero civico
-
numero postale di avviamento
-
località
-
Comune
-
tipo di strada
-
segnaletica per zone
-
limite di velocità
-
contesto stradale
-
regolamentazione della precedenza
-
volume di traffico
-
condizioni atmosferiche
-
stato della strada
-
illuminazione stradale

4 Dati relativi a tipo e cause dell'incidente

-
tipo di incidente
-
causa principale
-
altre cause
-
principale responsabile dell'incidente
-
data e ora dell'incidente
-
entità del danno materiale
-
rapporto sulla dinamica dell'incidente