Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del sistema d'informazione sugli incidenti stradali (SIStr).
741.57
del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 89i capoverso 4, 89l capoverso 3 e 89n
della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (LStat);
visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati,
ordina:
La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del sistema d'informazione sugli incidenti stradali (SIStr).
1 Il SIStr è costituito da un sistema di rilevazione e un sistema di valutazione.
2 Il sistema di rilevazione è impiegato:
3 Il sistema di valutazione è impiegato per:
1 Il sistema di rilevazione è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni DDPS).
2 Il sistema di valutazione è gestito dall'USTRA.
3 L'USTRA è responsabile del SIStr. È responsabile affinché il trattamento dei dati e l'utilizzo del sistema d'informazione siano conformi alla legge e garantisce la sicurezza informatica.
4 È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.
5 Coordina le proprie attività con quelle delle autorità coinvolte nel SIStr.
6 Emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale definisce in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione.
Il sistema di rilevazione contiene:
1 Gli organi di polizia e il Centro danni DDPS registrano direttamente nel sistema di rilevazione o trasmettono allo stesso i dati di cui all'articolo 4 lettere a-d concernenti tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia o dalla polizia militare.
2 Registrano o trasmettono i dati regolarmente, in ogni caso entro:
3 I dati relativi agli incidenti di un determinato anno possono essere rettificati o completati dopo il 20 febbraio dell'anno successivo soltanto d'intesa con l'USTRA.
1 I dati di cui all'articolo 4 lettere a-e sono trasferiti dal sistema di rilevazione al sistema di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.
2 La pseudonimizzazione è effettuata:
3 I dati delle persone che sono state coinvolte nell'incidente ma non erano alla guida di un veicolo a motore possono essere trasferiti al sistema di valutazione soltanto in forma anonimizzata.
1 Presso gli organi di polizia cantonali sono autorizzate ad accedere al sistema di rilevazione le persone competenti per la registrazione di incidenti stradali in virtù della legislazione cantonale in materia di polizia. Esse hanno accesso:
2 Il Centro danni DDPS ha accesso:
3 L'USTRA ha accesso al sistema di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all'articolo 3. Designa la persona autorizzata a questo scopo e ne disciplina la supplenza.
1 Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all'autorità competente per la registrazione dei dati di cui all'articolo 5.
2 Fatto salvo il diritto procedurale cantonale, l'autorità competente comunica i dati in questione integralmente, gratuitamente e di norma per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni.
3 Chiunque può chiedere che i dati inesatti concernenti la propria persona siano rettificati o distrutti.
1 I dati vengono distrutti nel sistema di rilevazione entro dieci anni dalla data dell'incidente cui si riferiscono.
2 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall'USTRA all'Archivio federale a fini di archiviazione.
1 Il sistema di valutazione contiene:
2 I dati sono ripresi dal sistema di rilevazione conformemente all'articolo 6.
3 Il PIN SIAC Persone e il numero di matricola non sono visibili durante il trattamento dei dati nel sistema di valutazione.
1 L'USTRA ha accesso ai dati del sistema di valutazione.
2 Il Centro danni DDPS ha accesso:
3 I Cantoni hanno accesso:
4 I terzi hanno accesso al sistema di valutazione nel quadro delle autorizzazioni di accesso concesse dall'USTRA secondo l'articolo 17.
1 L'USTRA può valutare i dati per gli scopi di cui all'articolo 2 capoverso 3 oppure metterli a disposizione di terzi affinché effettuino valutazioni per questi scopi.
2 Il Centro danni DDPS può valutare i dati per gli scopi di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere b e d.
3 I Cantoni possono valutare i dati di cui all'articolo 11 capoverso 3.
1 Per un'analisi più approfondita delle cause d'incidente, i dati possono essere collegati con:
2 Per un'analisi più approfondita delle conseguenze e dei costi degli incidenti, i dati possono essere collegati con:
3 L'accesso ai dati sull'infrastruttura e sul traffico stradali e il loro utilizzo sono disciplinati:
4 Al collegamento con i dati dell'UST (cpv. 2 lett. a) o con dati rilevati nel quadro della LStat si applica l'articolo 14a LStat.
5 L'accesso ai dati del SSAINF e il loro utilizzo sono disciplinati dall'ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell'interno in virtù dell'articolo 105 dell'ordinanza del 20 dicembre 19828 sull'assicurazione contro gli infortuni.
1 I dati del sistema di valutazione vengono distrutti non appena non sono più necessari.
2 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall'USTRA all'Archivio federale a fini di archiviazione.
1 L'autorità che registra o trasferisce i dati nel sistema di rilevazione è responsabile della loro correttezza e completezza. L'autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica.
2 L'USTRA verifica la completezza e l'attendibilità dei dati inseriti nel sistema di valutazione. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.
L'USTRA compila semestralmente una statistica standardizzata degli incidenti stradali. In collaborazione con l'UST, la mette a disposizione, in forma adeguata, dapprima delle autorità cantonali competenti e in seguito del pubblico.
1 Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l'USTRA mette a disposizione dell'UST e dell'Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni i dati, in forma anonimizzata, di cui detti uffici necessitano per adempiere i loro compiti legali.
2 L'USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati dati anonimizzati per valutazioni proprie. A tale scopo stipula convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono prevedere autorizzazioni di accesso al sistema di valutazione.
3 I dati annuali anonimizzati sono messi a disposizione di terzi soltanto dopo la pubblicazione nella statistica degli incidenti stradali.
4 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat e dall'ordinanza del 30 giugno 199310 sulle rilevazioni statistiche.
1 I servizi autorizzati all'accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.
2 L'USTRA si assicura che i dati comunicati secondo l'articolo 17 capoverso 2 non consentano di risalire all'identità delle persone coinvolte in un incidente.
3 Nell'ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
(art. 4)