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1

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi (Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1)1 del 18 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2009) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 2 visto l'articolo 17 della legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro (LRD),4
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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. persone politicamente esposte: 1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero, quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale, 2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone sopra elencate;

b. negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore non bancario svizzere o estere, che realizzano mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca una cifra d'affari o un reddito importanti; c. organizzazioni

terroristiche:

organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale5;

RU 2003 554

1

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

2

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

3 RS

955.0

4

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

5 RS

311.0

955.022

Riciclaggio di denaro 2

955.022

d. società del gruppo: società che, secondo i termini delle disposizioni sui fondi propri, sono comprese nel perimetro di consolidazione di un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1.


Art. 2

6 Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, bbis e d LRD.

2

Nell'applicare l'ordinanza, e in particolare nel caso degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere b e bbis LRD, la FINMA7 tiene conto delle specificità dell'attività esercitata.

3

La FINMA rende pubblica la propria prassi.

4

Una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi del capoverso 1 può, su sua richiesta, essere assoggettata alla sorveglianza della FINMA per quel che concerne l'osservazione degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, nella misura in cui: a. essa esercita un'attività finanziaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD; b. essa adempie alle condizioni previste all'articolo 14 capoverso 2 LRD; c. essa riconosce che la FINMA è abilitata a pronunciare nei suoi confronti le misure previste agli articoli 19 e 20 LRD; d. il gruppo assicura che controllerà il rispetto della presente ordinanza e che provvederà all'applicazione di quest'ultima; e. il gruppo assicura che darà mandato alla società di audit8 di controllare il rispetto della presente ordinanza e di prendere posizione in merito nel rapporto di audit9 del gruppo, individualmente per ognuna delle società del gruppo interessate.

5

La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 2.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

7

Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

8

Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro 3

955.022


Art. 3

Succursali e società del gruppo all'estero 1

L'intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all'estero nonché le società estere del suo gruppo attive nel settore finanziario si conformino ai seguenti principi della legge sul riciclaggio di denaro e della presente ordinanza: a. il divieto di accettazione di valori patrimoniali provenienti da crimini o destinati al finanziamento del terrorismo; b. il divieto di finanziamento del terrorismo e il divieto d'intrattenere relazioni d'affari con organizzazioni criminali; c. il divieto d'intrattenere relazioni d'affari con banche fittizie; d. l'identificazione della controparte; e. la determinazione dell'avente economicamente diritto; f.

l'applicazione di un approccio basato sul rischio; g. gli obblighi di accertamento particolari in caso di rischi superiori.10 2

Egli informa la FINMA quando: a. le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza; oppure b. la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.

3

La comunicazione di transazioni o di relazioni d'affari sospette nonché l'eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.

Sezione 2: Principi

Art. 4

Divieto di accettazione di valori patrimoniali provenienti dalla corruzione e da altri crimini 1

L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all'estero.

2

Sono segnatamente considerati di origine criminale i valori patrimoniali che provengono dalla corruzione, dalla sottrazione di fondi pubblici, dall'abuso di autorità o dall'infedeltà nella gestione pubblica.

3

L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Riciclaggio di denaro 4

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Art. 5


11

Divieto di finanziamento del terrorismo e di relazioni d'affari con organizzazioni criminali L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari con imprese e persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, che sono membri di un'organizzazione di questo tipo o la sostengono.

bis 12 Divieto di relazioni d'affari con banche fittizie L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.


Art. 6

Relazioni con banche corrispondenti 1

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti.

2

Un intermediario finanziario che effettua operazioni quale banca corrispondente per conto di un intermediario finanziario estero si accerta in modo appropriato che questi non possa avviare relazioni d'affari con banche fittizie.13 Sezione 3: Misure di organizzazione

Art. 7

Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore 1

L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

2

In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. sede o domicilio della controparte e dell'avente economicamente diritto oppure la loro nazionalità; b. tipo e luogo dell'attività commerciale della controparte e dell'avente economicamente diritto;

c. l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;

d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; e. l'ammontare dei valori patrimoniali depositati; 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

12 Introdotto da l n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro 5

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f.

l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata ed in uscita; g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.

3

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte e quelle con intermediari finanziari esteri per i quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore.14 4 L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore conformemente ai capoversi 1 e 2 e le designa come tali per l'uso interno.


Art. 8

Transazioni che comportano un rischio superiore 1

L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

2

In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; b. le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate dalla stessa relazione d'affari;

c. le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate da relazioni d'affari simili.

3

Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni:

a. mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato; b. che presentano un indizio di riciclaggio di denaro (Allegato).


Art. 9

Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione 1

L'intermediario finanziario che possiede succursali all'estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere, deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e dei rischi di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

2

Egli deve assicurare che: a. gli organi di sorveglianza interni e la società di audit del gruppo dispongono, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le società del gruppo. Non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Riciclaggio di denaro 6

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economicamente diritto a livello del gruppo, né l'accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali; b. le società del gruppo mettono a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e dei rischi di reputazione.

3

L'intermediario finanziario deve informare immediatamente la FINMA quando constata che l'accesso alle informazioni relative alle controparti o agli aventi economicamente diritto è, in certi Paesi, esclusa o seriamente limitata per motivi di ordine giuridico o pratico.

4

L'intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l'accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d'affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e dei rischi di reputazione.


Art. 10

Direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro 1

L'intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica ai consulenti alla clientela e a tutti gli altri collaboratori interessati.15 2 Disciplina segnatamente: a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d'affari che comportano i rischi superiori di cui all'articolo 7;

b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i rischi superiori di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2; c. il modo in cui egli determina, limita e sorveglia questi rischi superiori; d. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l'articolo 12; e. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata; f.

i principi di base della formazione dei collaboratori; g. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte; h. le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; i. gli importi limite di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere e e f nonché all'articolo 8 capoverso 2 lettera a.

3

Le direttive sono emanate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro 7

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Art. 11


16

Integrità e formazione del personale La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato. L'intermediario finanziario seleziona accuratamente il personale e si preoccupa della formazione regolare dei consulenti alla clientela e di tutti gli altri collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

bis17 Nuove tecnologie

L'intermediario finanziario si accerta, in special modo nel caso di operazioni senza contatto personale con la controparte, che i pericoli legati all'utilizzazione di nuove tecnologie siano adeguatamente rilevati, limitati e controllati nell'ambito della gestione dei rischi.


Art. 12

Sistemi di sorveglianza delle transazioni 1

L'intermediario finanziario provvede a un'efficiente sorveglianza delle transazioni e gestisce un sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore conformemente all'articolo 8 capoversi 1, 2 e 3 lettera a.

2

Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletate le chiarificazioni supplementari di cui all'articolo 17.

3

Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di controparti e aventi economicamente diritto o quelli che effettuano un numero limitato di transazioni possono rinunciare all'uso di un sistema di sorveglianza informatico, nella misura in cui incaricano la loro societä di audit di eseguire un controllo annuale approfondito sulla loro sorveglianza delle transazioni.


Art. 13

Servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro 1

L'intermediario finanziario nomina una o più persone qualificate che costituiscono il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari al responsabile di linea e alla direzione nell'applicazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

2

Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro: a.18 prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

17 Introdotto da l n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Riciclaggio di denaro 8

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b.19 sorveglia, in accordo con l'organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; c.20 pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

d. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all'articolo 12;

e. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;

f. ordina le chiarificazioni complementari secondo l'articolo 17 o le esegue di persona;

g. si assicura che l'organo della direzione competente per decidere l'ammissione o il proseguimento di relazioni d'affari conformemente all'articolo 22 capoverso 1 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.

3

L'intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se: a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; oppure b. l'istituzione di un tale servizio non appare appropriata.

Sezione 4: Obblighi generali di diligenza

Art. 14


21

Identificazione della controparte e determinazione dell'avente economicamente diritto 1

Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di determinazione dell'avente economicamente diritto della «Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all'obbligo di diligenza delle banche» (CDB 2008), conclusa tra le banche e l'Associazione svizzera dei banchieri, sono applicabili a tutti gli intermediari finanziari.

2 La FINMA può consentire agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere b, bbis e d LRD di applicare, in luogo e vece della CDB 2008, altre norme d'autoregolamentazione da essa riconosciute come equivalenti.

3

La violazione della CDB 2008 o di altre norme d'autoregolamentazione equivalenti può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

19 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro 9

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Art. 15


22

Indicazioni sull'ordinante negli ordini di bonifico 1

Per tutti gli ordini di bonifico di importo superiore ai 1500 franchi, l'intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo della controparte ordinante (ordinante). Se non possiede il numero di conto dell'ordinante, deve indicare un numero di identificazione riferito al cliente. L'indirizzo può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell'ordinante, dal suo numero d'identificazione come cliente o dal suo numero d'identità nazionale.

2 Nel caso di ordini di bonifico nazionali l'intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero d'identificazione, nella misura in cui, su richiesta, è in grado di fornire le ulteriori indicazioni all'intermediario finanziario del beneficiario nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.

3

L'intermediario finanziario informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all'ordinante nel traffico dei pagamenti.

4 L'intermediario finanziario disciplina la procedura in caso di ordini con indicazioni incomplete sull'ordinante ai sensi del capoverso 1. In tal caso, agisce in funzione del rischio.


Art. 16

Negozio professionale di biglietti di banca 1

Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono ai criteri di una relazione di banca di corrispondenza degna di fiducia.

2

Prima dell'ammissione di una relazione l'intermediario finanziario deve informarsi sull'attività commerciale del negoziante professionale di biglietti di banca e procurarsi le informazioni commerciali e le referenze.

3

L'intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d'affari e di credito per il proprio negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni controparte.

Egli deve riesaminare questi limiti almeno una volta l'anno e controllarne il rispetto in modo continuo.

4

L'intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca emana direttive a questo scopo; di regola tali direttive sono adottate dalla direzione generale.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Riciclaggio di denaro 10

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Sezione 5: Obblighi di diligenza particolari

Art. 17


23

Chiarificazioni complementari in caso di rischi superiori 1

L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori.

2

Secondo le circostanze, occorre chiarire segnatamente: a. se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;

b. qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati; c. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; d. se i versamenti importanti in entrata sono plausibili; e. qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto;

f. qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto; g. se la controparte o l'avente economicamente diritto sono politicamente esposti;

h. per le persone giuridiche: chi le controlla; i.

nelle relazioni con banche corrispondenti: quali controlli effettua la controparte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3 Nelle relazioni quale banca corrispondente per conto di intermediari finanziari esteri, occorre considerare se questi sottostanno a una sorveglianza e a norme adeguate dal profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.


Art. 18

Mezzi di chiarificazione 1

Secondo le circostanze, le chiarificazioni comprendono segnatamente: a. informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte o l'avente economicamente diritto; b. visite nei luoghi in cui la controparte e l'avente economicamente diritto svolgono la loro attività; c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili; d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.

2

Le chiarificazioni sono effettuate nel rispetto della sfera privata delle persone interessate.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro 11

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3

L'intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e li documenta.


Art. 19

Delega delle chiarificazioni complementari a terzi 1

Mediante accordo scritto, l'intermediario finanziario può dare mandato a persone e società di effettuare le chiarificazioni complementari se egli: a. si assicura che i mandatari eseguono le chiarificazioni con la stessa diligenza che egli stesso applicherebbe; b. istruisce i mandatari sui loro compiti; c. può controllare l'esecuzione diligente delle chiarificazioni effettuate dai mandatari.

2

La subdelegazione da parte del mandatario è esclusa.

3

La documentazione relativa alle chiarificazioni deve essere depositata presso l'intermediario finanziario.

4

L'intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni.


Art. 20

Momento delle chiarificazioni complementari Non appena i rischi superiori di una relazione d'affari diventano visibili, l'intermediario finanziario intraprende le chiarificazioni complementari e le porta a termine al più presto.


Art. 21

Ammissione di relazioni d'affari che presentano rischi superiori L'ammissione di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita l'accordo di una persona o di un organo superiore.


Art. 22

Responsabilità della direzione generale 1

La direzione generale o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguardanti:

a. l'ammissione e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte; b. l'applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

2

Gli intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un'unità d'affari.

Riciclaggio di denaro 12

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Sezione 6: Obblighi di documentazione

Art. 23

24 L'intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in grado di fornire alle autorità di perseguimento penale o ad altre autorità autorizzate, entro un congruo termine, le informazioni e i documenti necessari a stabilire chi è l'ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un'impresa o una persona: a. è controparte o avente economicamente diritto; b. ha eseguito un'operazione di cassa che esige l'identificazione delle persone coinvolte;

c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misura in cui questa non risulti già da un documento ufficiale.

Sezione 7:

Comportamento da osservare in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo25

Art. 24

e 2526

Art. 26

Comportamento in assenza di una decisione delle autorità Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali bancari dopo una comunicazione, l'intermediario finanziario non riceve dalle autorità di perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei beni, egli può decidere liberamente se e in quale misura mantenere la relazione d'affari.


Art. 27

Relazioni d'affari dubbiose e diritto di comunicazione 1

Se un intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o che capitali legali vengono destinati a un fine criminale, egli può fare uso del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale27 e comunicare le sue osservazioni all'autorità di perseguimento penale e all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.28 24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

26 Abrogati da l n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

27 RS

311.0

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro 13

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2

L'intermediario finanziario esamina l'esercizio del suo diritto di comunicazione segnatamente per le relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali e documenta il risultato di tale esame.


Art. 28

Interruzione delle relazioni d'affari dubbiose 1

Se l'intermediario finanziario pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, egli può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permette alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).29 2 L'intermediario finanziario non può interrompere una relazione d'affari dubbiosa o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.


Art. 29

Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose L'intermediario finanziario che decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro (Allegato).


Art. 30

Informazione della FINMA L'intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione si ripercuoterà sulla reputazione dell'intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

Sezione 8: Audit30

Art. 31

I revisori esterni degli intermediari finanziari, nonché quelli delle società del gruppo assoggettate alla sorveglianza della FINMA conformemente all'articolo 2 capoverso 2, controllano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e prendono posizione in merito nel loro rapporto di audit.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

30 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

Riciclaggio di denaro 14

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Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32

Disposizioni transitorie

1

Gli intermediari finanziari devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 3, 6-13, 15 e 17-22 entro il 30 giugno 2004. La FINMA può prorogare questo termine su richiesta motivata.

2

Gli intermediari finanziari devono determinare le relazioni d'affari che presentano rischi superiori e designarle ad uso interno entro il 30 giugno 2004. A tale scopo possono di regola basarsi sui dati attuali e rinunciare a un'analisi retroattiva delle transazioni.

3

I sistemi di sorveglianza delle transazioni di cui all'articolo 12 devono rilevare le transazioni effettuate dopo il 30 giugno 2004.

4

Gli intermediari finanziari fanno esaminare i provvedimenti e lo scadenziario per l'applicazione della presente ordinanza dai loro revisori esterni e presentano in merito un rapporto alla FINMA entro il 30 settembre 2003.

5

Nei rapporti di revisione per l'esercizio 2004, i revisori esterni devono: a. presentare le misure con cui la presente ordinanza è stata applicata dagli intermediari finanziari; b. indicare se tramite queste misure gli intermediari finanziari rispettano le esigenze della presente ordinanza.

6

Le società del gruppo che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, esercitano un'attività di cui all'articolo 2 capoverso 3 LRD e che desiderano essere assoggettate alla sorveglianza della FINMA conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o lo sono già in applicazione della Circolare 98/1 della FINMA devono inoltrare una richiesta motivata presso la FINMA entro il 30 settembre 2003. Le richieste possono essere inoltrate dal gruppo finanziario in modo centralizzato.

a31 Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2007 Gli intermediari finanziari devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 7 e 15 della presente ordinanza entro il 1° gennaio 2009.


Art. 33

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003 31 Introdotto da l n. I dell'O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2017).

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Allegato

Indizi di riciclaggio di denaro I. Importanza degli indizi A1
Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizzare gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d'affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Di regola la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne la presenza.

A2
La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente (ad es. un rimando a motivi fiscali o alla legislazione sulle divise) siano accettate senza esame.

II. Indizi generali Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio: A3 quando la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è
riconoscibile oppure quando essa appare economicamente assurda; A4 quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto
di passaggio), se l'attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro immediato; A5
quando non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari; A6 quando essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente
inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile; A7 quando essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario
finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

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A8 Deve inoltre essere considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario
finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.

A8bis Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente
bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati non cooperativi dal «Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI)», o che un cliente proceda in maniera ripetuta a bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

III. Indizi specifici 1. Operazioni di cassa A9 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri)
in biglietti di grosso taglio.

A10 Operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente.

A11 Incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller's chèques.

A12 Acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali.

A13 Acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali.

A14 Ordini di bonifico all'estero dati da clienti occasionali, senza ragioni legittime
apparenti.

A15 Frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al
limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente.

A16 Acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

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2. Operazioni tramite conto o tramite depositi A17
Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione.

A18 Ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio
internazionale, risulta contrario all'attività conosciuta del cliente.

A19 Conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono
utilizzati o lo sono in modo assai minore.

A20 Struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande
numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.).

A21 Fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che
non appaiono essere in stretta relazione con il cliente né avere un motivo plausibile e riconoscibile di fornire tali garanzie.

A22 Bonifici a favore di un'altra banca senza indicazione del beneficiario.

A23 Accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del
numero di conto del beneficiario o dell'ordinante.

A24 Bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti
al beneficiario.

A25 Bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di
droga.

A26 Fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra
terzi non conformi alle condizioni del mercato.

A27 Versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo
conto.

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A28 Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso.

A29 Uso di conti pseudonimi o numerici nell'esecuzione di transazioni commerciali da
parte di imprese artigianali, commerciali o industriali.

A30

Prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio).

3. Operazioni fiduciarie A31 Crediti fiduciari (back-to-back loans) senza scopo lecito riconoscibile.

A32
Detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.

4. Altro

A33 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.

IV. Indizi qualificati A34 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in
nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca («paper trail»).

A35 Richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di
titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto.

A36 Richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta
dell'ordinante.

A37 Richiesta del cliente di effettuare un bonifico non direttamente dal proprio conto ma
da un conto «Nostro» dell'intermediario finanziario o da un conto «Diversi».

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A38 Richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono
alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia.

A39 Procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini,
corruzione o sottrazione di fondi pubblici.

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